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Atti Parlamentari                            — 1     —                         Camera dei Deputati
                XVIII LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI

            CAMERA DEI DEPUTATI                                                           N. 717
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                          PROPOSTA DI LEGGE
                       d’iniziativa della deputata POLVERINI

                    Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
                            in materia di cittadinanza

                                Presentata l’11 giugno 2018

    ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso della          nitori in un’età in cui egli non possiede
XVII legislatura il Parlamento ha più volte         ancora consapevolezza, autonomia e capa-
affrontato il tema della riforma della legge        cità di autodeterminarsi.
sulla cittadinanza fino a giungere all’ap-              Va ricordato a tutti che il 1992, anno in
provazione di un testo alla Camera dei              cui divenne vigente l’attuale legge n. 91
deputati che si è arenato in via definitiva         sulla cittadinanza, gli stranieri regolar-
nelle aule del Senato per cause esclusiva-          mente residenti nel territorio nazionale
mente politiche.                                    erano 537.062, realtà che si discosta molto
    La presente proposta di legge prefigura         dagli attuali quasi 5 milioni di persone,
l’acquisto della cittadinanza da parte degli        nate all’estero, che vivono nel nostro Paese.
stranieri nati nel territorio della Repub-          Al 31 dicembre 2016 l’ISTAT rileva lo sfo-
blica come un vero e proprio diritto in             ramento dei 5 milioni di stranieri stabil-
attesa di espansione, attuabile pienamente          mente residenti in Italia, dei quali poco
nel momento in cui si verificano condizioni         meno della metà extracomunitari (2 mi-
che rendono certa la sussistenza di un’ef-          lioni dai continenti africano e asiatico).
fettiva integrazione sociale e culturale nella          Solo nel 2010 c’era quasi un milione di
comunità nazionale. Ciò consente di rea-            minori stranieri, di cui oltre 650.000 nati in
lizzare un assetto quanto più possibile vi-         Italia, e le previsioni per il 2020 ci parlano
cino al diritto di cittadinanza per nascita,        del superamento della quota di 1,5 milioni.
senza tuttavia incorrere negli inconvenienti            Va inoltre ricordato che il dato tenden-
gravi e molteplici che deriverebbero dal-           ziale, relativo alla natalità, in Italia non è
l’attribuire automaticamente a un minore            sicuramente confortante e che uno studio
una cittadinanza diversa da quella dei ge-          del Ministero del lavoro e delle politiche
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sociali sostiene che il calo demografico tra       ma anche, conseguentemente, di quella eu-
il 2010 e il 2020 sarà di almeno altri 1,7         ropea.
milioni di cittadini, il che porterebbe, con           Questa riforma deve essere rivolta alle
le medesime dinamiche, un rapporto di              seconde generazioni, cioè ai figli degli im-
uno a otto per quanto riguarda gli stranieri       migrati nati in Italia, che, come affermato
e gli italiani.                                    dallo stesso Presidente della Repubblica,
    Sembrerà quindi chiaro a tutti che la          rappresentano parte integrante della no-
modifica di una normativa di questa im-            stra società e i quali spesso, oggettivamente,
portanza non può essere circoscritta a una         non hanno alcun legame culturale o addi-
questione di natura meramente legislativa,         rittura linguistico con il Paese d’origine dei
a una contrapposizione nel novero dei mezzi        loro genitori.
di acquisto del diritto di cittadinanza fra lo         Naturalmente il raggiungimento di una
ius soli, che fa riferimento alla nascita nel      vera integrazione sociale, culturale e civile
« suolo », cioè nel territorio dello Stato, e lo   passa per un percorso, per la condivisione
ius sanguinis, imperniato invece sull’ele-         di un progetto e per una reale intenzione
mento della discendenza o della filiazione,        da parte dello straniero.
ma condiziona e produce importanti riper-              Sono sicuramente innumerevoli gli
cussioni sui percorsi d’integrazione e d’in-       esempi, a tale proposito, di imprenditori
serimento di milioni di stranieri.                 stranieri perfettamente integrati, non solo
    Sia nella XVI legislatura, sia nella XVII      nel nostro tessuto imprenditoriale, ma an-
i progetti di legge d’iniziativa parlamentare      che nella vita sociale e civile, che contri-
in materia di cittadinanza sono stati circa        buiscono, con il loro impegno e con il loro
quaranta. Se nella XVI legislatura, però,          lavoro, al miglioramento del nostro Paese.
sono realmente mancati il dialogo e la                 Al loro impegno si devono ispirare tutti
volontà di trovare un punto d’incontro tra         coloro i quali intendono intraprendere, al-
le diverse impostazioni politiche e ideolo-        l’interno di opportune e inderogabili re-
giche, nella scorsa legislatura certe spigo-       gole, questo percorso fatto di diritti e di
lature, spesso più elettorali che sostanziali,     doveri nei confronti dello Stato e della
sembravano poter essere smussate al fine           comunità nazionale.
di raggiungere un risultato concreto. Pur-             Il traguardo da raggiungere, ispirandosi
troppo i calcoli e le debolezze politiche          in parte all’esperienza di alcuni Paesi eu-
hanno avuto la meglio.                             ropei, deve essere l’introduzione di una
    Dobbiamo considerare che riforme così          forma di ius soli legata non più esclusiva-
importanti, come quella sulla cittadinanza,        mente alla residenza continuativa per un
riguardano le regole di convivenza civile          arco temporale, requisito previsto anche
della società presente e futura ed è quindi        dalla normativa vigente, bensì al compi-
auspicabile che siano approvate dalla più          mento di un percorso scolastico limitato
ampia maggioranza possibile.                       almeno alla scuola primaria.
    Non è certo possibile, quindi, pensare a           Una sorta, dunque, di ius culturae –
un mero schema di assimilazione di un              come qualcuno sostiene e auspica da tempo
modello piuttosto che di un altro, e proprio       – da confermare, nel caso in cui la persona
per questo la riforma può avvenire unica-          nata in Italia abbia successivamente risie-
mente con l’apporto di tutti gli attori inte-      duto all’estero e intenda acquisire la citta-
ressati, di tutte le forze parlamentari e          dinanza del nostro Paese, attraverso un
della società civile nel suo complesso, con i      apposito esame che attesti la conoscenza
suoi rappresentanti italiani e stranieri.          della cultura e della lingua italiana, condi-
    I contenuti di questo dibattito dovranno       cio sine qua non per una reale futura
riguardare il progetto di una reale condi-         integrazione.
visione della nostra cultura da parte di               Se siamo convinti delle nostre tradi-
tutti, all’interno di regole chiare e di un        zioni, del nostro stile di vita, delle nostre
rispetto reciproco, non solo finalizzato al-       leggi, della nostra cultura e di tutto quello
l’acquisizione della cittadinanza italiana,        che, in sintesi, nel tempo e con il sacrificio
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di molti è diventato « Italia », dovremmo        razione sarà resa da chi esercita la respon-
essere quantomeno orgogliosi di offrire que-     sabilità genitoriale secondo l’ordinamento
sta « identità » a chi ce la chiede, condivi-    dello Stato di origine. Poiché tuttavia non è
dendo il destino di essere venuto al mondo       previsto un termine di decadenza, qualora
in questa penisola e contribuendo al suo         i genitori omettano di provvedervi, la di-
progresso economico, sociale e civile.           chiarazione potrà essere resa dall’interes-
    Il vero obiettivo deve essere, all’interno   sato stesso al raggiungimento della mag-
di un confronto maturo di tutti i principali     giore età o successivamente.
attori protagonisti di questa riforma, quello        Il soggetto divenuto cittadino a seguito
di superare, finalmente, gli steccati e le       di dichiarazione presentata dai genitori, se
divisioni che hanno caratterizzato gli ultimi    possieda altra cittadinanza o la riacquisti,
anni, approvando non una semplice modi-          può comunque rinunziare alla cittadinanza
fica alla normativa vigente, ma pensando a       italiana entro un anno dal raggiungimento
un vero e proprio percorso, all’interno di       della maggiore età.
chiare e condivisibili regole, che possa re-         Viene altresì mantenuta – con una nuova
almente premiare non solo una parte di           collocazione sistematica nel medesimo ar-
cittadini, ma tutta la comunità nazionale        ticolo 3-bis – la disposizione attualmente
che si ritrova, con gli stessi princìpi e        contenuta nel comma 2 dell’articolo 4 della
valori, ad affrontare le importanti sfide        stessa legge n. 91 del 1992, che consente
odierne e future.                                allo straniero nato in Italia, che vi abbia
    La presente proposta di legge prevede        risieduto legalmente senza interruzioni fino
quindi l’introduzione di un nuovo articolo       al raggiungimento della maggiore età, di
3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91,        divenire cittadino presentando dichiara-
volto a disciplinare organicamente la ma-        zione a questo fine entro un anno dalla
teria della cittadinanza degli stranieri nati    suddetta data. Ciò evita che l’introduzione
in Italia.                                       del requisito di compimento del corso sco-
    Si dispone a questo riguardo che il mi-      lastico di istruzione primaria possa deter-
nore straniero nato nel territorio italiano      minare un trattamento deteriore rispetto
possa divenire cittadino qualora vi abbia        alla disciplina ora vigente, precludendo l’ac-
risieduto legalmente senza interruzioni fino     quisto della cittadinanza nel caso in cui –
al compimento del corso della scuola pri-        per qualsiasi ragione – lo straniero non
maria secondo la disciplina vigente. L’ac-       abbia completato il prescritto corso di studi.
quisto della cittadinanza si configura per-          È introdotta, infine, una terza possibi-
tanto come un diritto sottoposto a una           lità di acquisto della cittadinanza in favore
condizione sospensiva, consistente nel com-      dello straniero nato in Italia, qualora non
pimento di un corso di istruzione che cer-       possieda i requisiti della residenza ininter-
tifica l’avvenuta acquisizione delle cono-       rotta e del compimento del corso scolastico
scenze culturali e della formazione civica       primario. In tal caso egli potrà divenire
necessarie per una piena integrazione del        cittadino previo superamento di un esame
giovane nella società italiana.                  che ne accerti la conoscenza della cultura
    In questo caso, l’acquisto della cittadi-    e della lingua italiana nonché dei princìpi e
nanza avverrebbe con la resa di una di-          delle norme fondamentali dell’ordinamento
chiarazione alla quale dovrebbe essere al-       italiano. Il requisito della residenza è limi-
legata – secondo i princìpi generali della       tato, in quest’ipotesi, ai tre anni precedenti
legge n. 91 del 1992 – la documentazione         la data di presentazione dell’istanza di am-
che certifica la nascita e la residenza in       missione all’esame. L’esame culturale pre-
Italia nonché il compimento del prescritto       visto, unitamente al requisito di un periodo
percorso scolastico. È escluso il pagamento      minimo di residenza, è volto ad assicurare
del contributo previsto dall’articolo 9-bis,     che sussistano le condizioni di un’effettiva
comma 2.                                         integrazione del richiedente la cittadinanza
    Nel caso – presumibilmente più fre-          nella comunità nazionale. Per la stessa ra-
quente – di soggetto minorenne, la dichia-       gione, tale modalità di acquisto della citta-
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dinanza è preclusa nei casi di condanna        Repubblica, nei limiti e alle condizioni sta-
per gravi reati o qualora sussistano com-      biliti dai vigenti articoli 6 e 8 della legge
provati motivi inerenti alla sicurezza della   n. 91 del 1992.
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         PROPOSTA DI LEGGE
                __

                    ART. 1.
(Introduzione dell’articolo 3-bis della legge 5
febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadi-
    nanza degli stranieri nati in Italia).

   1. Dopo l’articolo 3 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

    « ART. 3-bis. – 1. Lo straniero nato in
Italia, che abbia completato il corso di
istruzione primaria secondo la disciplina
vigente, risiedendovi legalmente fino a tale
data, diviene cittadino mediante dichiara-
zione resa, in qualunque momento, ai sensi
degli articoli 9-bis, comma 1, e 23. Qualora
si tratti di minore, la dichiarazione è resa
dal soggetto che esercita la responsabilità
genitoriale secondo l’ordinamento dello Stato
di origine. Non si applicano le disposizioni
dell’articolo 9-bis, comma 2.
    2. Nei casi di cui al comma 1, secondo
periodo, l’interessato, se in possesso di al-
tra cittadinanza o se la riacquisti, può
rinunziare alla cittadinanza italiana entro
un anno dal compimento della maggiore
età.
    3. Lo straniero nato in Italia, che vi
abbia risieduto legalmente senza interru-
zioni fino al compimento della maggiore
età, diviene cittadino se dichiara di voler
acquistare la cittadinanza italiana entro un
anno dalla suddetta data.
    4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 3,
lo straniero nato in Italia acquista la cit-
tadinanza italiana a condizione che, alla
data di presentazione dell’istanza, risieda
legalmente da almeno tre anni nel territo-
rio della Repubblica e abbia superato un
esame che accerti la sua conoscenza della
cultura e della lingua italiana nonché dei
princìpi e delle norme fondamentali del-
l’ordinamento italiano.
    5. L’acquisto della cittadinanza ai sensi
del comma 4 del presente articolo è pre-
cluso nei casi e alle condizioni previsti dagli
articoli 6 e 8 ».
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                    ART. 2.
                (Abrogazione).

   1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

                    ART. 3.
        (Disposizioni di attuazione).

    1. Il Governo, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
adegua i regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993,
n. 572, e al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, alle di-
sposizioni della presente legge, stabilendo,
in particolare, le modalità e i termini per la
presentazione delle dichiarazioni, delle
istanze e della documentazione, previste
dall’articolo 3-bis della legge 5 febbraio
1992, n. 91, introdotto dall’articolo 1 della
presente legge.
    2. Entro il termine stabilito dal comma
1, con regolamento adottato con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sono definiti i programmi per
lo svolgimento dell’esame previsto dall’ar-
ticolo 3-bis, comma 4, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 91, introdotto dall’articolo 1
della presente legge.
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