BUONI FRUTTIFERI POSTALI: UNA FALSA PROMESSA AI RISPARMIATORI? - Il Foro Malatestiano
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BUONI FRUTTIFERI POSTALI: UNA FALSA PROMESSA AI RISPARMIATORI? (*) Chiara Boschetti NOTA A ORDINANZA 1986, che aveva ridotto il tasso di Cassazione, 31 agosto 2018, n.21543 – interesse compensativo relativo ai Consigliere Relatore Dott. Dolmetta buoni fruttiferi postali della serie in Aldo Angelo – ordinanza interlocutoria esame (serie ‘O’ nel caso di specie). Il Giudice di primo grado rigettava BUONI FRUTTIFERI POSTALI – l’opposizione con decisione che veniva QUESTIONE DI DIRITTO RIMESSA ALLE integralmente confermata con sentenza SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE. della Corte D’Appello, avverso la La questione sulla quale la Corte di quale Poste Italiane S.p.a. proponeva Cassazione veniva chiamata a decidere ricorso per Cassazione, articolando nel procedimento indicato in epigrafe, cinque motivi di impugnazione. I prendeva avvio dal decreto ingiuntivo resistenti depositavano controricorso ed ottenuto, da alcuni titolari di buoni entrambi le memorie ex art. 380 bis fruttiferi postali in data 12 gennaio c.p.c.. 1983 dal Tribunale di Vibo Valentia La sentenza in commento individuava con il quale Poste Italiane S.p.a. veniva quale questione dirimente ai fini condannata al rimborso dei buoni dell’accoglimento o del rigetto del suddetti al tasso di interesse indicato ricorso quella posta con il quarto nel contratto costitutivo, riportato nel motivo1, con cui Poste Italiane S.p.a. testo del documento. Avverso tale decreto, Poste Italiane (*) Il presente contributo è stato oggetto di S.p.a. proponevano opposizione, positiva valutazione da parte del Comitato sostenendo che le somme dovute in Scientifico. sede di rimborso avrebbero dovuto 1 Poste Italiane S.p.a. denunciava “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto contenute essere rideterminate sulla base del nell’art.173 TU approvato con il D.P.R. n.156 del decreto ministeriale del 13 giugno 1973, siccome modificato dal D.L. n.460 del 1974, convertito dalla L. n.588 del 1974 e nel Fascicolo n. 2-3/2018 Pag. 1 di 8 www.ilforomalatestiano.it
postulava l’erroneità della soluzione di Anche l’art.47 comma 1 Cost. che diritto adottata dalla Corte territoriale, tutela il risparmio verrebbe violato nel ritenere non riferibile al buono dalla possibilità riconosciuta postale oggetto di giudizio il plesso all’emittente di ridurre, in corso di normativo costituito dall’art.173 del rapporto, la remunerazione codice postale (nella versione in vigore dell’investimento senza che al tempo di emissione del buono, poi l’investitore sia opportunamente abrogata dal D.Lgs. n.284 del 1999) e avvertito di tale eventualità e dei rischi dalle disposizioni del D.M. 13 giugno conseguenti3. 1986. La Suprema Corte pertanto si L’orientamento dei risparmiatori interrogava su quali fossero le viceversa pone in evidenza come la condizioni necessarie al fine della disposizione dell’art.173 cod. postale applicazione, ai buoni postale già comma 1 lasci scoperto il punto della emessi (nella specie quelli appartenenti definizione dei modi e dei termini in alla serie ‘O’ appunto), della riduzione cui il potere di modifica unilaterale in corso di rapporto, da un apposito entra a far parte del contenuto intervento ministeriale, del tasso di contrattuale dell’investimento interessi compensativo operata, sulla medesimo. Si ritiene pertanto base della norma dell’art.173 del necessaria una specifica previsione di codice postale. tale potere nel contesto del contratto Rilevato che trattavasi di tema molto che fonda l’investimento. A sostegno vissuto, nonché estremamente del detto orientamento si richiama dibattuto, non solo nella giurisprudenza altresì il sistema generale dei contratti di merito, ma anche nelle decisioni nel cui ambito l’eventualità che un dell’Arbitro Bancario Finanziario, con contraente possa modificare soluzioni contrastanti tra loro, che non unilateralmente patti e obblighi risultavano precedenti propriamente in convenzionalmente assunti ha natura termini nella giurisprudenza della eccezionale: la legge che ne contempli Corte di Cassazione e che era l’astratta ammissibilità ne subordina la prevedibile una massiccia praticabilità in concreto alla previsione presentazione di ricorsi, stante la di tutele ad hoc dell’altro contraente, a diffusione che nel tempo aveva avuto cominciare da una specifica l’investimento dei risparmiatori nei informativa in sede di formazione del buoni postali fruttiferi, il collegio rapporto2. riteneva che le questioni poste con il citato quarto motivo di ricorso fossero D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta da considerare di particolare Ufficiale del 28 giugno 1986, n.148 (artt.6 e 4 – importanza ai sensi dell’art.374 c.p.c. tabelle dei saggi di interesse ivi previste), nel comma 1, con conseguente necessità di D.Lgs.30 luglio 1999, n.284, art.7 comma 3, nel remissione della causa al Primo D.M. 19 dicembre 2000, art.9, commi 1 e 2 e nel D.L. 30 settembre 2003, n.296, art.5, comma 12, 3 convertito in legge con modificazioni della L. 24 Cass. Civ., Sez. Un. 7.02.18 n.2990 che novembre 2003, n.326, art.1, nonché nell’art.2002 ribadisce l’esigenza di affidarsi unicamente ad c.c.” interpretazioni rispettose dei precedenti 2 Si veda art.118 comma 1 TUB. costituzionali. Fascicolo n. 2-3/2018 Pag. 2 di 8 www.ilforomalatestiano.it
Presidente per l’eventuale assegnazione capitale dopo otto anni ed in base a ciò alle Sezioni Unite. era avvenuta la riscossione di £.21.000.000, alla scadenza del termine ORIGINE DELLA PROBLEMATICA DEI indicato. BUONI FRUTTIFERI POSTALI: CASI DI L’allora Ente Poste Italiane, con BUONI CON TASSI DIVERSI RISPETTO A decreto ingiuntivo, emesso nel 1994 QUELLI PREVISTI IN PRECEDENTI dal Pretore di Livorno, ingiungeva ai DECRETI MINISTERIALI. sottoscrittori la restituzione degli La questione trattata dalla sentenza interessi maturati sui titoli, in quanto il interlocutoria in commento, in D.M. 16 giugno 1984, entrato in vigore principio è stata analizzata dalla prima della emissione dei buoni postali giurisprudenza in ragione della prassi in questione, aveva invece previsto che di alcuni uffici, invero poco accorta, di il medesimo risultato finanziario offrire in sottoscrizione ai risparmiatori potesse essere raggiunto solo con il buoni postali con rendimenti diversi (di decorso di 9 anni. solito più alti) rispetto a quelli vigenti Gli ingiunti proposero opposizione in forza della precedente emanazione di avverso il predetto decreto ingiuntivo, un decreto ministeriale che aveva che fu accolta dal Pretore, con diminuito i tassi. decisione confermata in grado appello In relazione a numerosi contratti dal Tribunale di Livorno del sottoscritti tra gli anni ’80 e ’90, tale 19.06.2002, il quale aveva sancito che, condotta ha determinato incongruenze in caso di utilizzazione di moduli già tra rendimenti e termini per l’esercizio stampati per le emissioni precedenti, si del diritto al rimborso, nonché tra le sarebbe dovuto procedere ad apporre indicazioni recate dal titolo e la sui buoni medesimi una stampigliatura disciplina ministeriale di emissione cui con l’indicazione di una sigla diversa e ‘appariva’ riconducibile il buono con l’espressa menzione del diverso tramite l’indicazione della serie termine di scadenza, cosa che, nel caso riportata sul documento. di specie, non era avvenuta. Il primo procedimento giunto L’Ente Postale proponeva, allora, all’attenzione della Suprema Corte a ricorso per Cassazione per due motivi: Sezioni Unite4, infatti, riguardava un con il primo motivo si sosteneva che, caso di buoni fruttiferi postali, facenti essendo i buoni postali titoli parte di una serie speciale, nominativi, privi dei caratteri della contrassegnati con la sigla AA, astrattezza e della letteralità propri dei sottoscritti per l’importo capitale di titoli di credito, il saggio di interesse da £.7.000.000 nel giugno 1986. applicare era quello previsto dalla I suddetti buoni, sulla base della legge, a prescindere dalle indicazioni dicitura risultante sugli stessi, figuranti sul titolo, posto perdippiù che assicuravano ai sottoscrittori interessi i buoni erano stati emessi tali da comportare la triplicazione del successivamente all’entrata in vigore 4 Cass. Civ., Sez. Un. 15.06.2007, n.13979, in Giust. Civ. 2007, 12, 2713, Corriere Del Merito 2007, 11, 1280 (nota TRAVAGLINO). Fascicolo n. 2-3/2018 Pag. 3 di 8 www.ilforomalatestiano.it
del D.M. 16 giugno 19845; con il stata rimessa, con ordinanza emessa secondo motivo si sosteneva che il dalla Prima Sezione, n.9218 del buono fruttifero postale era da 20.04.2006, la predetta questione, considerare un titolo di credito riteneva anzitutto che il rilievo improprio, destinato ad una funzione concernente la natura giuridica del meramente probatoria, con riferimento buono postale, pur se in tesi al quale non aveva incidenza la condivisibile, non appariva decisivo ai letteralità del documento, sostenendo fini della risoluzione del problema in l’irrilevanza della buona fede esame, dovendo essere piuttosto 6 dell’accipiens . indagata la natura del rapporto Nello svolgimento delle suddette giuridico intercorrente tra doglianze si richiamava un precedente l’amministrazione postale ed il della prima sezione della Corte di sottoscrittore dei buoni fruttiferi, Cassazione che aveva risolto la nonché il contenuto effettivo di tale questione nel medesimo termine rapporto. propugnato dalla ricorrente7, Le Sezioni Unite ricordano che, anche affermando più in particolare che gli quando i servizi postali come quelli in errori commessi dall’amministrazione esame erano offerti da un’azienda dello postale nell’indicare sui titoli la sigla Stato, erano organizzati e gestiti in identificativa del buono ed il forma d’impresa ed erano soggetti al corrispondente regime di interessi e nel regime di diritto privato, come rimborsare i tassi risultanti dal buono e affermato da tempo dalla Corte non quelli diversi previsti dalla Costituzionale8 e successivamente normativa in vigore, avrebbero semmai ribadito con la sostanziale legittimato i sottoscrittori di buona fede assimilazione dei servizi di bancoposta, ad agire per il risarcimento dei danni comprendenti l’emissione dei buoni nei confronti dei responsabili di siffatti fruttiferi postali, agli analoghi servizi errori. resi sul mercato dalle imprese bancarie, La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con conseguente assenza di lineamenti n.13979 del 15.06.2007, alla quale era autoritativi9. 5 8 Con il primo motivo di ricorso per Cassazione si Corte Cost. 17.03.1988 n.303, la quale, previa deduceva “violazione e falsa applicazione del affermazione dei principi richiamati dalle Sezioni D.P.R. 29 marzo 1973, n.156, art.171 e 173, Unite della Corte di Cassazione, aveva dichiarato, comma 2, come modificato dalla L. 25 novembre sulla base dell’art.43 Cost, l’illegittimità 1974, n.588, e del D.M. 16 giugno 1984, nonché costituzionale degli artt.6, 28, 48 e 93 del d.p.r. 29 vizi di motivazione del provvedimento marzo 1973 n.156 (Testo Unico delle disposizioni impugnato”. legislative in materia postale, di bancoposta e di 6 Con il secondo motivo si denunciava “violazione telecomunicazioni), nella parte in cui disponevano e falsa applicazione degli artt.2002 e 2034 c.c., che l’Amministrazione delle Poste e delle oltre a vizi di motivazione”. Telecomunicazioni non fosse tenuta al 7 Cass. Civ., Sez.I, 16.12.2005, n. 27809, la quale risarcimento dei danni, oltre all’indennità di cui ricollegava l’inopponibilità a Poste Italiane S.p.a. all’art.28, in caso di perdita o manomissione di della letteralità del titolo, alla natura del buono raccomandate con le quali siano stati spediti fruttifero postale quale titolo di legittimazione ex vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti art. 2002 c.c., a cui pertanto non risultavano dello Stato. 9 applicabili i richiamati artt.1992 e 1993 c.c. Corte Cost. n.463 del 30.12.1997, con cui si relativi ai titoli di credito. riteneva costituzionalmente illegittimo, per Fascicolo n. 2-3/2018 Pag. 4 di 8 www.ilforomalatestiano.it
Alla luce di tale premessa veniva sottoscrizione dall’ufficio ai quindi interpretato l’art.173 dell’allora richiedenti, poteva rilevare per vigente codice postale, il quale eventuali profili di responsabilità prevedeva che le variazioni dei tassi di interna all’amministrazione10, ma non interesse dei buoni postali fruttiferi poteva far ritenere che l’accordo avessero effetto non solo per i buoni di negoziale, in cui l’operazione di nuova emissione, ma potessero essere sottoscrizione si sostanziava, avesse estese anche ai buoni già emessi in avuto ad oggetto un contenuto precedenza. Il comma 3 del medesimo divergente da quello enunciato dai articolo prevedeva, inoltre, che gli medesimi buoni. interessi sarebbero stati rimborsati sulla Conformemente all’orientamento base della tabella riportata a tergo dei espresso dalla Corte di Cassazione a buoni, la quale, in caso di modifica dei Sezioni Unite, si è espresso il Tribunale tassi successivamente alla loro di S. Maria Capua Vetere11 che, in una emissione, era da intendersi integrata caso analogo, ha statuito la prevalenza da altra tabella, riportante le richiamate delle condizioni documentali rispetto modifiche, messa a disposizione alla circostanza che il buono fosse stato mediante affissione presso gli uffici sottoscritto nella vigenza di un postali. differente e preesistente regime Il suddetto quadro normativo non normativo, accogliendo il ricorso poteva comunque portare a svalutare dell’investitore ricorrente. totalmente la rilevanza delle diciture La menzionata sentenza precisava che riportate sui buoni, soprattutto laddove, il contenuto del documento doveva come nel caso in questione, non era costituire il riferimento ‘informativo’ intervenuta alcun nuovo decreto in base al quale il cliente valutava la ministeriale concernente il tasso degli convenienza dell’affare in quanto, interessi e nessuna modificazione diversamente, si sarebbe finito per rispetto al momento della ammettere la liceità di un’informazione sottoscrizione dei titoli. inesatta ad opera dell’intermediario12. Le Sezioni Unite, pertanto, rigettavano il ricorso proposto da Poste Italiane 10 Sulla responsabilità contabile dei dipendenti S.p.a., sostenendo che la discrepanza delle Poste che, in violazione delle disposizioni tra prescrizioni ministeriali e quanto regolamentari vigenti, hanno rimborsato buoni postali fruttiferi a favore di persone non aventi indicato sui buoni offerti in diritto, si segnala la Corte dei Conti, Sez. giur. reg. Friuli- Venezia Giulia, 2 febbraio 2000, n.11, in Foro It., Rep., 2000, voce Responsabilità violazione dell’art.3 comma 1 Cost. (canone della contabile, n.435. ragionevolezza), l’art.6 D.P.R. 29.03.1973 n.156 11 Tribunale S. Maria Capua Vetere del 10.11.14 (approvazione del T.U. delle disposizioni in Banca Borsa Titoli di Credito 2016, 05, 0633 legislative in materia postale, di bancoposta e (nota (GENNARO ROTONDO). telecomunicazioni), nella parte in cui disponeva 12 L’esigenza di non fornire un quadro che l’amministrazione non era tenuta al informativo distorto emerge, sotto altro profilo, risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo dalla decisione della Autorità garante della nella rinnovazione dell’assegno postale concorrenza e del mercato con cui è stato ritenuto localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante ingannevole un opuscolo delle Poste relativo ai la trasmissione all’ufficio di pagamento designato buoni fruttiferi a termine, che ometteva di indicare dal traente. la riduzione di €.0,50 di punto del tasso lordo Fascicolo n. 2-3/2018 Pag. 5 di 8 www.ilforomalatestiano.it
L’orientamento del Tribunale di S. sembra configurarsi come un’implicita Maria Capua Vetere, in linea con applicazione del principio l’orientamento delle Sezioni Unite dell’apparentia juris, avente valenza della Cassazione, della giurisprudenza generale nell’ordinamento di legittimità successiva13 e di merito, giuscivilistico. nonché dell’Arbitro Bancario 14 Finanziario , va considerato CASI DI BUONI CON TASSI DIVERSI funzionale a contemperare gli interessi RISPETTO A QUELLI PREVISTI IN DECRETI dell’istituto emittente con quelli dei MINISTERIALI SUCCESSIVI RISPETTO risparmiatori, che fanno affidamento ALLA LORO SOTTOSCRIZIONE. sulle condizioni riportate nel titolo Al contenzioso sorto in casi come oggetto di investimento, il che, a quello sopra esposto, si affiancava, maggior ragione, vale laddove si inoltre, quello derivante dalla accerti che, sin dalla data di emissione contestazione della difformità tra dei buoni, la disciplina speciale condizioni apposte sul titolo e prevedeva condizioni diverse da quelle rendimenti di fatto applicati, a seguito rappresentate sugli stessi. dell’intervento di un successivo decreto Ad avvalorare le conclusioni raggiunte, ministeriale, questione rimessa al va detto che la soluzione adottata primo presidente con l’ordinanza che si commenta per l’eventuale assegnazione vigente applicata in caso di riscossione anticipata, alle Sezioni Unite. non essendo possibile demandare al momento In proposito si segnala che lo stesso della sottoscrizione – quando il consumatore si è già determinato ad utilizzare tale tipologia di Tribunale di S. Maria Capua Vetere15, investimento – un’informazione di innegabile dopo l’emissione della sentenza di cui rilevanza nel processo di scelta, in Foro It., Rep., sopra, ha avuto modo di pronunciarsi 2000, voce Concorrenza (disciplina), n.397. 13 Cass. Civ., Sez.I, 31.07.2017, n.19002. anche su tale diversa questione, risolta 14 Anche l’ABF, le cui prime decisioni risalgono mediante l’applicazione della disciplina all’anno 2011, si è occupato diffusamente della di riferimento16, con cui veniva materia dei buoni postali, seppure con qualche disposto che le variazioni del tasso di elemento di discontinuità tra gli orientamenti dei Collegi Territoriali, che ha condotto poi interesse introdotte con decreto del all’intervento del Collegio di coordinamento. Nel Ministero del Tesoro, pubblicate nella trattare le controversie sottoposte al loro esame, i Gazzetta Ufficiale, non avessero effetto Collegi dell’ABF hanno optato, quasi solo per i buoni di nuova emissione, prevalentemente, per un approccio favorevole al consumatore, secondo la quale, nei rapporti ma potessero essere estese anche a esterni, vale ciò che è chiaramente percepibile e quelli emessi in precedenza, i quali quindi maggiormente idoneo a formare il pertanto dovevano essere considerati consenso del sottoscrittore. In merito alle diverse posizioni dei Collegi ABF territoriali, si rimborsati e convertiti in titoli della segnalano, tra l’altro, Collegio di Milano, nuova serie. decisioni nn.2157/2013, 1110/203, 4048/2013; La giurisprudenza ha riconosciuto, a Collegio di Roma, decisioni nn.1572/2013, più riprese, la legittimità di siffatte 1394/2012, 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni nn.3887/2014, 5708/2013 e 3557/2015. 15 Mentre sulle soluzioni e sul definitivo Tribunale di S. Maria Capua Vetere del orientamento adottato dall’ABF, si veda Collegio 21.05.2015. 16 di coordinamento, decisioni nn.5675/2013 e Il più volte richiamato art.173 del d.p.r. 5676/2013. n.156/1973. Fascicolo n. 2-3/2018 Pag. 6 di 8 www.ilforomalatestiano.it
variazioni nel corso del rapporto per - il rapporto di natura privata che nasce effetto della sopravvenienza di atti dalla sottoscrizione di questi titoli ed in normativi rivolti a modificare gli forza del quale Poste Italiane è tenuta a interessi originariamente previsti, restituire il capitale con gli interessi è realizzando così l’integrazione di natura contrattuale ed in linea di extratestuale del rapporto risultante dal principio è regolato dalle condizioni contratto a suo tempo sottoscritto. stabilite al momento della emissione Il Tribunale ha quindi respinto la dei titoli stessi e richiamate nel domanda del ricorrente, ma ha documento; compensato le spese del giudizio, - già al tempo dell’emissione del titolo ritenendo probabile che parte attrice per cui è causa, una fonte di rango non fosse stata adeguatamente legislativo prevedeva la possibilità che, informata circa gli effetti della in pendenza di rapporto, le condizioni normativa sopraggiunta a regolare il originariamente stabilite fossero rapporto. modificate (in teoria non Anche il Tribunale di Bologna17 ha necessariamente in peius per il avuto modo di pronunciarsi, con ampie risparmiatore) con decreto ministeriale; motivazioni, su un caso analogo, nel - tale previsione era contenuta nel cd. corso di un procedimento di codice postale del 1973 nel testo opposizione a decreto ingiuntivo, modificato nell’anno 1974; svolto da Poste Italiane S.p.a. avverso - l’art.173, d.p.r. 29 marzo 1973, n.156 un decreto ingiuntivo con cui la disponeva, infatti, le variazioni del ricorrente aveva ottenuto la condanna saggio d’interesse dei buoni fruttiferi al pagamento degli interessi per postali hanno effetto per i buoni di l’importo riportato sul retro dei buoni nuova serie, emessi dalla data di entrata fruttiferi postali e non in base a quelli in vigore del decreto stesso e possono introdotti con il successivo decreto essere estese ad una o più delle ministeriale 13 giugno 1986. precedenti serie; Con la sentenza che ha definito il - dunque nel caso di modifica dei tassi suddetto procedimento è stata accolta successiva all’emissione dei titoli, per l’opposizione spiegata da Poste Italiane espressa previsione di legge, la tabella S.p.a. sulla base delle seguenti riportata sul retro dei buoni postali considerazioni: fruttiferi si doveva ritenere integrata o - i buoni fruttiferi postali del tipo di modificata dalla tabella messa a quello per cui è causa, emessi dalla disposizione dei risparmiatori presso Cassa depositi e prestiti e di cui Poste gli uffici postali, quale risultante dal Italiane è distributore, non sono titoli di decreto ministeriale; credito, né titoli del debito pubblico, - non si trattava di modifica retroattiva, ma documenti di legittimazione, con perché destinata ad operare nel corso di conseguente esclusione un rapporto non ancora esaurito; dell’applicabilità dell’art.1992 comma - anche se non menzionate sul 1 c.c.; documento consegnato al momento della sottoscrizione del buono (nessuna 17 norma all’epoca lo imponeva), queste Trib. Bologna, Sez.II, 19.05.2017, n.881. Fascicolo n. 2-3/2018 Pag. 7 di 8 www.ilforomalatestiano.it
disposizioni, proprio perché di rango legislativo, dovevano ritenersi conosciute ai risparmiatori. Sulla base delle suddette considerazioni il Tribunale di Bologna stabiliva che il potere di etero integrazione dei contratti può essere esercitato anche da un’autorità amministrativa se e nei limiti in cui tale potere sia ad esso attribuito, come nel caso di specie, da norme di rango primario18. Nella richiamata sentenza si fa acutamente riferimento alla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2007 riprendendo il principio ivi espresso, sia pure in via di obiter dictum, secondo cui “alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il convenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in siffatti casi di un’integrazione extratestuale del rapporto”. Anche l’ABF, in casi analoghi a quello affrontato dal Tribunale di Bologna, ha rigettato le richieste dei ricorrenti, ritenendo legittima la eterointegrazione del contratto19. 18 In proposito si veda Cass. Civ., Sez.VI-3, 2.02.16, n.1906, Cass. Civ., Sez.I, 24.09.10, n.20177, Cass. Civ, Sez. I, 30.07.09, n.17746, Cass. Civ., Sez.VI-3, 31.10.14, n.23184 e Cass. Civ., Sez. Un, 29.11.1978, n.5613. 19 ABF Collegio di Roma, decisione n.5123 dell’11.05.17 e ABF Collegio di Napoli, decisione n.7332 del 15.09.15. Fascicolo n. 2-3/2018 Pag. 8 di 8 www.ilforomalatestiano.it
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