Briefing in materia di Global Class Actions - IMPORTANTI SVILUPPI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI: SICUREZZA DEI PRODOTTI ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Briefing in materia di
Global Class Actions
IMPORTANTI SVILUPPI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA TUTELA
DEI CONSUMATORI: SICUREZZA DEI PRODOTTI E AZIONI COLLETTIVE
RAPPRESENTATIVE A FAVORE DEI CONSUMATORI IN EUROPADLA PIPER MEMORANDUM
1. Introduzione AMBITO TERRITORIALE
1.1 Nelle ultime due settimane, due importanti sviluppi – 2.3 L’iniziativa sarà di notevole interesse per tutte le
le proposte per una revisione della direttiva UE imprese che hanno sede in uno Stato Membro o
sulla sicurezza generale dei prodotti (la “DSGP”) che intendono continuare ad offrire e vendere i loro
e l’accordo UE per una direttiva sulle azioni prodotti nel mercato unico dell’UE. E’ poco probabile
collettive (la “DRC”) – indicano la strada verso un che questa iniziativa si traduca in una normativa che
futuro di nuovi e maggiori rischi in Europa connessi debba essere recepita nell’ordinamento UK prima
alle azioni collettive e in particolare alle azioni di della fine del periodo di transizione successivo a
classe (“class actions”). Brexit, il 31 dicembre di quest’anno, e il Governo
britannico ha finora indicato che non chiederà
1.2 A seguito della creazione di questo sistema
alcuna proroga di tale periodo. Pertanto, il Governo
paneuropeo e dato il carattere globale delle
britannico non sarà verosimilmente obbligato a
class actions e dei mercati del finanziamento
dare attuazione alla proposta nella legislazione del
delle controversie, sarà necessario migliorare
Regno Unito. È tuttavia possibile che alcune delle
la valutazione dei rischi e accrescere, a livello
modifiche previste debbano in ultima analisi essere
globale, il livello di monitoraggio del contenzioso.
adottate dal Regno Unito se i negoziati in corso
Il messaggio chiave per le imprese che operano in
con l’UE dovessero sfociare in uno stretto rapporto
Europa è che non è mai stato così importante
commerciale tra il Regno Unito e l’UE.
rivalutare, migliorare e mettere in atto strumenti
di resilienza operativa, sistemi di gestione del OPZIONI POLITICHE
rischio d’impresa, di governance e di compliance 2.4 Oltre all’opzione zero (nessuna nuova azione),
come prima e migliore linea di difesa contro che difficilmente sarà presa in considerazione,
le azioni collettive finanziate. Ciò vale in la Commissione prevede quattro opzioni
particolare per le aree relative alla sicurezza dei politiche alternative.
prodotti, alla protezione dei dati, alla produzione
2.4.1 La prima opzione – più minimalista –
di alimenti e bevande, ai servizi finanziari,
consiste nel cercare di migliorare l’attuazione
ai viaggi e al tempo libero, all’ambiente e
e l’applicazione della normativa esistente,
alla salute e alle telecomunicazioni.
principalmente attraverso l’elaborazione
di linee guida e l’erogazione di maggiori
2. Proposta di revisione della
finanziamenti. L’unico nuovo intervento
direttiva sulla sicurezza generale
normativo previsto da questa opzione
dei prodotti
riguarda la revisione della direttiva sulle
2.1 Nell’ambito di un pacchetto di consultazioni
imitazioni dei prodotti alimentari.
riguardanti quattro iniziative in materia di politica
dei consumatori dell’UE che si prevede di proporre 2.4.2 La seconda opzione comporta invece la
nel 2020 e nel 2021, la Commissione europea ha revisione giuridica della DSGP, al fine di:
pubblicato una proposta di massima per la revisione
• estendere l’applicazione della direttiva
della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti
ai rischi posti dalle nuove tecnologie
(“DSGP”). La DSGP stabilisce il quadro generale per
(escluso il software standalone);
la regolamentazione della sicurezza dei prodotti
di consumo non alimentari diversi dai prodotti • rendere giuridicamente vincolanti alcune
farmaceutici, laddove non esistano disposizioni disposizioni dell’impegno, attualmente
specifiche della legislazione UE che abbiano lo stesso sottoscrivibile su base volontaria, per la
obiettivo di sicurezza per determinati prodotti. sicurezza dei prodotti;
2.2 In generale, la proposta mira ad aggiornare • migliorare l’efficacia dei richiami di prodotti;
il quadro legislativo per far fronte alle sfide
• garantire l’allineamento con le norme
derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie
armonizzate di vigilanza del mercato; e
e dall’incremento delle vendite online, nonché
a superare le carenze riscontrate nell’efficacia • inserire le regole della direttiva sulle
dei sistemi di richiamo dei prodotti e di vigilanza imitazioni dei prodotti alimentari all’interno
del mercato. La proposta mira inoltre a correggere delle disposizioni della DSGP relative alla
l’applicazione disomogenea delle norme sulla valutazione dei rischi.
sicurezza dei prodotti con riferimento alle imitazioni
dei prodotti alimentari nei diversi paesi.
2DLAPIPER.COM
2.4.3 L
a terza opzione comporta: 3.2 Indipendentemente dal fatto che intendiate o meno
rispondere voi stessi al documento di consultazione,
• la sostituzione della DSGP con
saremmo interessati ad ascoltare le vostre
un Regolamento;
considerazioni. Stiamo valutando la possibilità di
• l’estensione della definizione di “prodotto” presentare la nostra risposta come DLA Piper.
al software standalone;
4. Direttiva UE sulle azioni
• l’estensione degli obblighi per gli attori della
collettive: il Parlamento europeo e
catena di fornitura online;
il Consiglio dei negoziatori dell’UE
• la definizione di requisiti obbligatori per i raggiungono un accordo sulle
richiami e le registrazioni dei prodotti; prime regole UE in materia
di azioni collettive
• l’aumento dei requisiti per le pene e
4.1 Parallelamente alla DSGP, il 22 giugno 2020, i
le sanzioni; e
negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio
• il potere decisionale della Commissione dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo
in caso di valutazioni divergenti dei rischi politico sul testo della prima direttiva sulle azioni
per la sicurezza dei prodotti da parte collettive a livello europeo (la “DRC”). Il progetto di
degli Stati membri. legge fa parte del “New Deal for Consumers” della
Commissione europea e riflette le preoccupazioni
Questa opzione prende in considerazione
sollevate dai recenti scandali sui danni di massa con
anche il divieto di promozione e
significative implicazioni transfrontaliere. Queste
vendita di tutte le imitazioni di prodotti
nuove disposizioni sono state concepite al fine di
alimentari nell’UE.
porre in essere un meccanismo di ricorso efficace
ed efficiente in termini di costi per le azioni di
2.4.4 L
a quarta opzione prevede invece
risarcimento collettivo da parte dei consumatori,
l’elaborazione di un nuovo Regolamento
da intentare sia a livello nazionale che a livello
sulla sicurezza generale dei prodotti che
di Unione europea a seguito di una violazione
includa le disposizioni in tema di vigilanza del
del diritto dell’UE. Infine, la DRC introduce alcuni
mercato attualmente previste dalla DSGP e
cambiamenti fondamentali nei sistemi giuridici
dal regolamento sulla vigilanza del mercato
europei, tra cui l’introduzione del sistema di
e sulla conformità dei prodotti. In tal modo vi
“disclosure/discovery” proprio del common law per
sarebbe un unico complesso di norme che si
le azioni collettive dei consumatori in mercati come
applicherebbe sia ai prodotti armonizzati che
quello tedesco, dove la “disclosure/discovery” non è
a quelli non armonizzati.
una fase tipica dei procedimenti giudiziari.
3. La DSGP: impatti sulle imprese UN NUOVO MECCANISMO PER LE AZIONI
3.1 L
a valutazione provvisoria degli impatti economici, “COLLETTIVE” RAPPRESENTATIVE DA PARTE
sociali e ambientali delle iniziative esposte nel DI ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ED ENTI
documento di riferimento è complessivamente PUBBLICI PER CONTO DEI CONSUMATORI IN
positiva. Tuttavia, tale valutazione potrebbe aver TUTTA L’UNIONE EUROPEA
sottovalutato il costo per le imprese di alcune 4.2 I parametri chiave indicati nel testo modificato
delle misure previste, in particolare quelle della direttiva fanno riferimento principalmente
relative ai requisiti obbligatori per il richiamo (a) all’ambito di applicazione del meccanismo
dei prodotti. È tuttavia difficile effettuare una proposto dalla direttiva e, in generale,
valutazione dei costi potenziali senza un livello (b) ai meccanismi di ricorso collettivo.
di dettaglio significativamente maggiore di Tali parametri sono qui di seguito riassunti1:
quello attualmente contenuto nel documento di
4.2.1 Le azioni (a) per risarcimento danni (per
riferimento, e, in particolare, nella bozza di proposta.
ottenere il risarcimento dei danni subiti)
Siete d’accordo? Quale sarebbe la vostra preferenza
e (b) ingiuntive (per eliminare il perdurare
rispetto alle diverse opzioni politiche?
3DLA PIPER MEMORANDUM
degli effetti della violazione) possono 4.2.4 Gli “Enti legittimati” (associazioni di
essere intentate solo a seguito di una consumatori o organismi pubblici indipendenti)
violazione del diritto dell’UE da parte di un sono le uniche persone giuridiche in
operatore commerciale, di cui all’allegato 1 grado di intentare azioni rappresentative
della DRC. I consumatori saranno pertanto per violazioni del diritto dell’Unione da
indirettamente autorizzati a intentare azioni parte degli operatori commerciali ai sensi
per violazione del diritto dell’UE in un’ampia della DRC (e.g. i consumatori non possono
gamma di settori, tra cui a) protezione intentare un’azione direttamente ai sensi
dei dati; b) servizi finanziari; c) ambiente della DRC). I criteri di designazione di queste
e salute; d) viaggi e turismo; e) energia; organizzazioni differiscono a seconda che
f) telecomunicazioni; g) aviazione e ferrovie; e l’azione sia transfrontaliera o nazionale:
h) diritto generale dei consumatori.
• Azioni transfrontaliere: gli enti legittimati
4.2.2 Le azioni per il risarcimento dei danni devono soddisfare una serie di criteri
subiti possono essere intentante solo per armonizzati prescritti dalla DRC, quali
le violazioni dei diritti dei consumatori che a) dimostrare un’attività di 12 mesi volta alla
si verificano dopo l’implementazione tutela dei diritti dei consumatori, b) essere
della DRC, il che significa che non è possibile un’organizzazione senza scopo di lucro e
intentare azioni di risarcimento retroattive c) garantire l’indipendenza da terzi i cui
derivanti da precedenti eventi di danno di interessi commerciali possono essere
massa di alto profilo (ad esempio lo scandalo ritenuti contrari ai diritti dei consumatori.
della carne di cavallo nel 2013).
• Azioni nazionali: Gli Stati membri
4.2.3 Il sistema di ricorso opera come strumento di determineranno i criteri applicabili coerenti
conformità, in quanto fornisce ai consumatori con gli obiettivi della DRC, che potrebbero
un sistema di ricorso accessorio per anche rispecchiare i requisiti per le
perseguire indirettamente gli operatori azioni transfrontaliere.
commerciali per violazione del diritto
4.3 Per quanto riguarda il finanziamento delle
dell’UE a) oltre a e b) fatti salvi i loro diritti
controversie, la DRC non prevede alcuna
sostanziali ai sensi del diritto dell’UE violato
disposizione relativa al finanziamento degli enti
(e.g. i consumatori che possono presentare
legittimati da parte di terzi, salvo:
una richiesta di risarcimento per violazione
del GDPR possono scegliere di a) aderire 4.3.1 Stabilire il requisito che qualsiasi finanziamento
ad un’azione collettiva contro un operatore sia “trasparente” e verificabile da parte dei
commerciale tramite la DRC; oppure b) tribunali dello Stato membro dinanzi al quale
intentare un’azione per risarcimento danni l’azione è proposta.
contro tale operatore commerciale presso i
4.3.2 Vietare espressamente agli enti legittimati
tribunali del proprio Stato membro ai sensi
di chiedere finanziamenti a soggetti terzi
dello stesso GDPR). Gli Stati membri debbono
che (a) dipendano finanziariamente dal
pertanto assicurare che i singoli consumatori
convenuto (e.g. conflitto di interessi diretto);
non possano effettuare un “doppio recupero”,
o (b) dipendano finanziariamente da un
intentando un’azione ai sensi del diritto
operatore commerciale che opera nello stesso
nazionale accanto alla partecipazione ad
settore del convenuto (e.g. finanziamento da
un’azione collettiva nell’ambito del meccanismo
parte di un concorrente sul mercato).
di ricorso collettivo.
1
https://www.consilium.europa.eu/media/44766/st09223-en20.pdf [geraadpleegd op 6 juli 2020]
4DLAPIPER.COM
4.4 G
li enti legittimati non saranno necessariamente 5. Ciò che più rileva è che il testo
tenuti ad ottenere un mandato esplicito da approvato contiene tre modifiche
parte dei singoli consumatori per intraprendere fondamentali alle precedenti
un’azione, in quanto la DRC fornisce agli Stati versioni della DRC:
Membri la possibilità di attuare il meccanismo di
UN “ELEMENTO RIVOLUZIONARIO”
ricorso sulla base di (a) un “opt-out” o (b) un “opt-in”,
IN EUROPA – INTRODUZIONE DELLA FASE DI
fatte salve due eccezioni:
“DISCLOSURE/DISCOVERY”
4.4.1 Q
ualsiasi azione finalizzata ad ottenere un 5.1 In primo luogo, la DRC modifica radicalmente
provvedimento inibitorio sarà intentata il panorama europeo delle azioni collettive dei
mediante “opt-out” e i singoli consumatori non consumatori prevedendo una procedura di
saranno tenuti ad esprimere la loro volontà di “disclosure/discovery” per tali procedimenti.
essere rappresentati dall’ente legittimato. Gli Stati membri sono tenuti a fornire agli enti
legittimati il diritto di richiedere ulteriori prove
4.4.2 Q
ualsiasi azione transfrontaliera richiederà ai
(in base a un’ordinanza del tribunale o dell’autorità
consumatori che non risiedono abitualmente
amministrativa che sovrintende alla controversia)
nello Stato membro in cui è stato avviato il
che rientrano normalmente sotto il controllo a)
procedimento di partecipare mediante “opt-in”
del convenuto o b) di un terzo. Si tratta di un
(come meglio specificato infra).
“elemento rivoluzionario” perché molti Stati membri
4.5 G
li Stati membri dovranno prevedere almeno non prevedono attualmente procedure di “disclosure/
un meccanismo di azione rappresentativa per i discovery” simili a quelle disposte dalla DRC.
provvedimenti inibitori e per i risarcimenti collettivi
NESSUNA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ IN
sia a) a livello nazionale che b) a livello UE.
TUTTA L’UE
5.2 In secondo luogo, la DRC non contiene più un
4.6 U
n controllo importante sulle azioni legali abusive
riferimento alla “presunzione relativa dell’avvenuta
sarà effettuato mediante l’introduzione di un regime
violazione”, in base alla quale un accertamento da
di costi negativi, simile a quello già utilizzato in
parte dei giudici di uno Stato membro porterebbe
alcune giurisdizioni come l’Irlanda e il Regno Unito.
all’automatica presunzione di responsabilità in tutti
La DRC introdurrà in particolare:
gli altri Stati membri. Per contro, la soppressione
di questa previsione favorevole ai consumatori è
4.6.1 il principio del “chi perde paga”
controbilanciata dal fatto che gli enti legittimati sono
(che garantisce che la parte soccombente
in grado di intraprendere azioni rappresentative
paghi i costi del procedimento della parte
senza che sia necessario accertare preventivamente
vittoriosa). Prevediamo che l’introduzione di
una violazione del diritto dell’Unione.
questo principio incoraggerà ulteriormente
l’uso dell’assicurazione c.d. “after the event” ARMONIZZAZIONE DELLE AZIONI NAZIONALI
per ridurre i rischi; e E TRANSFRONTALIERE
5.3 In terzo luogo, la DRC conferma l’adozione di un
4.6.2 la facoltà per i tribunali o le autorità
approccio a due livelli per le azioni collettive, dato
amministrative degli Stati membri di dichiarare
che (a) i ricorsi transfrontalieri saranno armonizzati
irricevibili i casi manifestamente infondati
a livello UE e richiederanno un meccanismo di
sin dalla primissima fase del procedimento
“opt-in” per i consumatori che non risiedono nello
(conformemente al diritto nazionale pertinente).
Stato membro in cui l’azione viene proposta,
4.7 I negoziati UE hanno confermato che la mentre (b) i ricorsi nazionali saranno determinati
Commissione europea dovrebbe anche con riferimento a ciascuno Stato membro.
valutare l’opportunità di istituire un Mediatore Questa soluzione concilia la necessità di disporre
europeo per i ricorsi collettivi per occuparsi di un efficace sistema di ricorso collettivo con
delle azioni rappresentative transfrontaliere l’autonomia degli Stati membri nella determinazione
a livello dell’Unione. dei sistemi di ricorso nazionali.
5DLA PIPER MEMORANDUM
6. Cosa comporta la nuova proposta fuori del domicilio del convenuto. Questo è un
di DRC per le imprese che operano ulteriore motivo per cui la DRC può avere un impatto
in europa? importante sulle imprese che operano in Europa.
6.1 È probabile che i consumatori e le associazioni
6.4 Tuttavia, le imprese dovrebbero sin da ora
di consumatori accolgano con favore la bozza di
aspettarsi un aumento delle azioni collettive
DRC perché è intesa a proteggere gli interessi
rappresentative, indipendentemente dalla DRC:
dei consumatori. Tuttavia le sue implicazioni
gli studi legali ricorrenti e i finanziatori delle
sono chiare: la maggior parte delle imprese
controversie non attendono passivamente
che operano all’interno dell’UE si troverà ad
l’implementazione di queste nuove regole.
affrontare un rischio significativo di azioni
Nel Regno Unito, ad esempio, l’ondata di azioni
legali collettive laddove i diritti dei consumatori
collettive per violazione dei dati personali, della
vengano lesi a seguito di una violazione di
tutela dei consumatori e di azioni di risarcimento
obblighi legali in un settore protetto.
di danni follow on per violazioni della concorrenza
è sintomatica di tendenze più ampie e non solo il
6.2 Le imprese dovrebbero fin da ora mettere in conto
frutto della nuova legislazione europea.
che con l’entrata in vigore della nuova normativa
vi sarà un notevole incremento del numero di 6.5 Queste tendenze sono tanto più marcate nel
azioni collettive rappresentative in tutta l’UE contesto di emergenza sanitaria da COVID-19,
(anche se le azioni proponibili secondo il sistema emergenza che molto probabilmente genererà
di ricorso non saranno imminenti in quanto gli un’attività significativa di azioni collettive nella
Stati membri disporranno di un periodo di due maggior parte dei settori all’interno dell’UE e del
anni a partire dall’entrata in vigore della DRC per Regno Unito. Il Briefing sul rischio di global class
implementare la direttiva)2. Come avvenuto per actions del nostro Studio si rivolge all’attività di
le azioni di risarcimento relative a violazioni del mercato correlata al COVID-19: https://www.dlapiper.
GDPR, prima dell’avvio di un contenzioso attivo com/en/uk/insights/publications/2020/07/global-
trascorrerà presumibilmente un periodo di tempo class-actions-briefing-major-developments-in-
durante il quale verrà richiesto ai potenziali ricorrenti european-consumer-protection-laws/.
di proporre azioni per risarcimento danni e di
6.6 Qualora desideriate un briefing riservato
ottenere i finanziamenti. Successivamente verranno
sugli argomenti sopra trattati non esitate a
inquadrati e montati i casi di prova al fine di stabilire
contattarci direttamente.
i limiti previsti della legge. Questo ritardo sarà
probabilmente amplificato dalle restrizioni poste
dalla direttiva in ordine ai soggetti che possono
Per ulteriori informazioni,
proporre l’azione (si veda il paragrafo 4.2.4).
vi preghiamo di contattare il
6.3 L’adozione della DRC coincide con una tendenza più
ampia delle recenti decisioni della Corte di giustizia team Global Class Actions di
europea, che indica che le norme precedentemente
DLA Piper all’indirizzo
rigide in tema di giurisdizione dell’UE sono sempre
più flessibili e facilitano le azioni collettive al di classactions@dlapiper.com.
2
Il testo finale della direttiva dovrà essere votato sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio dell’UE, dopodiché la direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore venti giorni dopo. Gli Stati membri avranno quindi 24 mesi di tempo per recepire la direttiva nel loro diritto nazionale e
altri sei mesi per applicarla.
6DLAPIPER.COM
DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at dlapiper.com. This publication is intended as a general overview and discussion of the subjects dealt with, and does not create a lawyer-client relationship. It is not intended to be, and should not be used as, a substitute for taking legal advice in any specific situation. DLA Piper will accept no responsibility for any actions taken or not taken on the basis of this publication. This may qualify as “Lawyer Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2020 DLA Piper. All rights reserved. | 29 Jul 2020 | A06563
Puoi anche leggere