Briefing in materia di Global Class Actions - IMPORTANTI SVILUPPI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI: SICUREZZA DEI PRODOTTI ...
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Briefing in materia di Global Class Actions IMPORTANTI SVILUPPI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI: SICUREZZA DEI PRODOTTI E AZIONI COLLETTIVE RAPPRESENTATIVE A FAVORE DEI CONSUMATORI IN EUROPA
DLA PIPER MEMORANDUM 1. Introduzione AMBITO TERRITORIALE 1.1 Nelle ultime due settimane, due importanti sviluppi – 2.3 L’iniziativa sarà di notevole interesse per tutte le le proposte per una revisione della direttiva UE imprese che hanno sede in uno Stato Membro o sulla sicurezza generale dei prodotti (la “DSGP”) che intendono continuare ad offrire e vendere i loro e l’accordo UE per una direttiva sulle azioni prodotti nel mercato unico dell’UE. E’ poco probabile collettive (la “DRC”) – indicano la strada verso un che questa iniziativa si traduca in una normativa che futuro di nuovi e maggiori rischi in Europa connessi debba essere recepita nell’ordinamento UK prima alle azioni collettive e in particolare alle azioni di della fine del periodo di transizione successivo a classe (“class actions”). Brexit, il 31 dicembre di quest’anno, e il Governo britannico ha finora indicato che non chiederà 1.2 A seguito della creazione di questo sistema alcuna proroga di tale periodo. Pertanto, il Governo paneuropeo e dato il carattere globale delle britannico non sarà verosimilmente obbligato a class actions e dei mercati del finanziamento dare attuazione alla proposta nella legislazione del delle controversie, sarà necessario migliorare Regno Unito. È tuttavia possibile che alcune delle la valutazione dei rischi e accrescere, a livello modifiche previste debbano in ultima analisi essere globale, il livello di monitoraggio del contenzioso. adottate dal Regno Unito se i negoziati in corso Il messaggio chiave per le imprese che operano in con l’UE dovessero sfociare in uno stretto rapporto Europa è che non è mai stato così importante commerciale tra il Regno Unito e l’UE. rivalutare, migliorare e mettere in atto strumenti di resilienza operativa, sistemi di gestione del OPZIONI POLITICHE rischio d’impresa, di governance e di compliance 2.4 Oltre all’opzione zero (nessuna nuova azione), come prima e migliore linea di difesa contro che difficilmente sarà presa in considerazione, le azioni collettive finanziate. Ciò vale in la Commissione prevede quattro opzioni particolare per le aree relative alla sicurezza dei politiche alternative. prodotti, alla protezione dei dati, alla produzione 2.4.1 La prima opzione – più minimalista – di alimenti e bevande, ai servizi finanziari, consiste nel cercare di migliorare l’attuazione ai viaggi e al tempo libero, all’ambiente e e l’applicazione della normativa esistente, alla salute e alle telecomunicazioni. principalmente attraverso l’elaborazione di linee guida e l’erogazione di maggiori 2. Proposta di revisione della finanziamenti. L’unico nuovo intervento direttiva sulla sicurezza generale normativo previsto da questa opzione dei prodotti riguarda la revisione della direttiva sulle 2.1 Nell’ambito di un pacchetto di consultazioni imitazioni dei prodotti alimentari. riguardanti quattro iniziative in materia di politica dei consumatori dell’UE che si prevede di proporre 2.4.2 La seconda opzione comporta invece la nel 2020 e nel 2021, la Commissione europea ha revisione giuridica della DSGP, al fine di: pubblicato una proposta di massima per la revisione • estendere l’applicazione della direttiva della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti ai rischi posti dalle nuove tecnologie (“DSGP”). La DSGP stabilisce il quadro generale per (escluso il software standalone); la regolamentazione della sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari diversi dai prodotti • rendere giuridicamente vincolanti alcune farmaceutici, laddove non esistano disposizioni disposizioni dell’impegno, attualmente specifiche della legislazione UE che abbiano lo stesso sottoscrivibile su base volontaria, per la obiettivo di sicurezza per determinati prodotti. sicurezza dei prodotti; 2.2 In generale, la proposta mira ad aggiornare • migliorare l’efficacia dei richiami di prodotti; il quadro legislativo per far fronte alle sfide • garantire l’allineamento con le norme derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie armonizzate di vigilanza del mercato; e e dall’incremento delle vendite online, nonché a superare le carenze riscontrate nell’efficacia • inserire le regole della direttiva sulle dei sistemi di richiamo dei prodotti e di vigilanza imitazioni dei prodotti alimentari all’interno del mercato. La proposta mira inoltre a correggere delle disposizioni della DSGP relative alla l’applicazione disomogenea delle norme sulla valutazione dei rischi. sicurezza dei prodotti con riferimento alle imitazioni dei prodotti alimentari nei diversi paesi. 2
DLAPIPER.COM 2.4.3 L a terza opzione comporta: 3.2 Indipendentemente dal fatto che intendiate o meno rispondere voi stessi al documento di consultazione, • la sostituzione della DSGP con saremmo interessati ad ascoltare le vostre un Regolamento; considerazioni. Stiamo valutando la possibilità di • l’estensione della definizione di “prodotto” presentare la nostra risposta come DLA Piper. al software standalone; 4. Direttiva UE sulle azioni • l’estensione degli obblighi per gli attori della collettive: il Parlamento europeo e catena di fornitura online; il Consiglio dei negoziatori dell’UE • la definizione di requisiti obbligatori per i raggiungono un accordo sulle richiami e le registrazioni dei prodotti; prime regole UE in materia di azioni collettive • l’aumento dei requisiti per le pene e 4.1 Parallelamente alla DSGP, il 22 giugno 2020, i le sanzioni; e negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio • il potere decisionale della Commissione dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo in caso di valutazioni divergenti dei rischi politico sul testo della prima direttiva sulle azioni per la sicurezza dei prodotti da parte collettive a livello europeo (la “DRC”). Il progetto di degli Stati membri. legge fa parte del “New Deal for Consumers” della Commissione europea e riflette le preoccupazioni Questa opzione prende in considerazione sollevate dai recenti scandali sui danni di massa con anche il divieto di promozione e significative implicazioni transfrontaliere. Queste vendita di tutte le imitazioni di prodotti nuove disposizioni sono state concepite al fine di alimentari nell’UE. porre in essere un meccanismo di ricorso efficace ed efficiente in termini di costi per le azioni di 2.4.4 L a quarta opzione prevede invece risarcimento collettivo da parte dei consumatori, l’elaborazione di un nuovo Regolamento da intentare sia a livello nazionale che a livello sulla sicurezza generale dei prodotti che di Unione europea a seguito di una violazione includa le disposizioni in tema di vigilanza del del diritto dell’UE. Infine, la DRC introduce alcuni mercato attualmente previste dalla DSGP e cambiamenti fondamentali nei sistemi giuridici dal regolamento sulla vigilanza del mercato europei, tra cui l’introduzione del sistema di e sulla conformità dei prodotti. In tal modo vi “disclosure/discovery” proprio del common law per sarebbe un unico complesso di norme che si le azioni collettive dei consumatori in mercati come applicherebbe sia ai prodotti armonizzati che quello tedesco, dove la “disclosure/discovery” non è a quelli non armonizzati. una fase tipica dei procedimenti giudiziari. 3. La DSGP: impatti sulle imprese UN NUOVO MECCANISMO PER LE AZIONI 3.1 L a valutazione provvisoria degli impatti economici, “COLLETTIVE” RAPPRESENTATIVE DA PARTE sociali e ambientali delle iniziative esposte nel DI ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ED ENTI documento di riferimento è complessivamente PUBBLICI PER CONTO DEI CONSUMATORI IN positiva. Tuttavia, tale valutazione potrebbe aver TUTTA L’UNIONE EUROPEA sottovalutato il costo per le imprese di alcune 4.2 I parametri chiave indicati nel testo modificato delle misure previste, in particolare quelle della direttiva fanno riferimento principalmente relative ai requisiti obbligatori per il richiamo (a) all’ambito di applicazione del meccanismo dei prodotti. È tuttavia difficile effettuare una proposto dalla direttiva e, in generale, valutazione dei costi potenziali senza un livello (b) ai meccanismi di ricorso collettivo. di dettaglio significativamente maggiore di Tali parametri sono qui di seguito riassunti1: quello attualmente contenuto nel documento di 4.2.1 Le azioni (a) per risarcimento danni (per riferimento, e, in particolare, nella bozza di proposta. ottenere il risarcimento dei danni subiti) Siete d’accordo? Quale sarebbe la vostra preferenza e (b) ingiuntive (per eliminare il perdurare rispetto alle diverse opzioni politiche? 3
DLA PIPER MEMORANDUM degli effetti della violazione) possono 4.2.4 Gli “Enti legittimati” (associazioni di essere intentate solo a seguito di una consumatori o organismi pubblici indipendenti) violazione del diritto dell’UE da parte di un sono le uniche persone giuridiche in operatore commerciale, di cui all’allegato 1 grado di intentare azioni rappresentative della DRC. I consumatori saranno pertanto per violazioni del diritto dell’Unione da indirettamente autorizzati a intentare azioni parte degli operatori commerciali ai sensi per violazione del diritto dell’UE in un’ampia della DRC (e.g. i consumatori non possono gamma di settori, tra cui a) protezione intentare un’azione direttamente ai sensi dei dati; b) servizi finanziari; c) ambiente della DRC). I criteri di designazione di queste e salute; d) viaggi e turismo; e) energia; organizzazioni differiscono a seconda che f) telecomunicazioni; g) aviazione e ferrovie; e l’azione sia transfrontaliera o nazionale: h) diritto generale dei consumatori. • Azioni transfrontaliere: gli enti legittimati 4.2.2 Le azioni per il risarcimento dei danni devono soddisfare una serie di criteri subiti possono essere intentante solo per armonizzati prescritti dalla DRC, quali le violazioni dei diritti dei consumatori che a) dimostrare un’attività di 12 mesi volta alla si verificano dopo l’implementazione tutela dei diritti dei consumatori, b) essere della DRC, il che significa che non è possibile un’organizzazione senza scopo di lucro e intentare azioni di risarcimento retroattive c) garantire l’indipendenza da terzi i cui derivanti da precedenti eventi di danno di interessi commerciali possono essere massa di alto profilo (ad esempio lo scandalo ritenuti contrari ai diritti dei consumatori. della carne di cavallo nel 2013). • Azioni nazionali: Gli Stati membri 4.2.3 Il sistema di ricorso opera come strumento di determineranno i criteri applicabili coerenti conformità, in quanto fornisce ai consumatori con gli obiettivi della DRC, che potrebbero un sistema di ricorso accessorio per anche rispecchiare i requisiti per le perseguire indirettamente gli operatori azioni transfrontaliere. commerciali per violazione del diritto 4.3 Per quanto riguarda il finanziamento delle dell’UE a) oltre a e b) fatti salvi i loro diritti controversie, la DRC non prevede alcuna sostanziali ai sensi del diritto dell’UE violato disposizione relativa al finanziamento degli enti (e.g. i consumatori che possono presentare legittimati da parte di terzi, salvo: una richiesta di risarcimento per violazione del GDPR possono scegliere di a) aderire 4.3.1 Stabilire il requisito che qualsiasi finanziamento ad un’azione collettiva contro un operatore sia “trasparente” e verificabile da parte dei commerciale tramite la DRC; oppure b) tribunali dello Stato membro dinanzi al quale intentare un’azione per risarcimento danni l’azione è proposta. contro tale operatore commerciale presso i 4.3.2 Vietare espressamente agli enti legittimati tribunali del proprio Stato membro ai sensi di chiedere finanziamenti a soggetti terzi dello stesso GDPR). Gli Stati membri debbono che (a) dipendano finanziariamente dal pertanto assicurare che i singoli consumatori convenuto (e.g. conflitto di interessi diretto); non possano effettuare un “doppio recupero”, o (b) dipendano finanziariamente da un intentando un’azione ai sensi del diritto operatore commerciale che opera nello stesso nazionale accanto alla partecipazione ad settore del convenuto (e.g. finanziamento da un’azione collettiva nell’ambito del meccanismo parte di un concorrente sul mercato). di ricorso collettivo. 1 https://www.consilium.europa.eu/media/44766/st09223-en20.pdf [geraadpleegd op 6 juli 2020] 4
DLAPIPER.COM 4.4 G li enti legittimati non saranno necessariamente 5. Ciò che più rileva è che il testo tenuti ad ottenere un mandato esplicito da approvato contiene tre modifiche parte dei singoli consumatori per intraprendere fondamentali alle precedenti un’azione, in quanto la DRC fornisce agli Stati versioni della DRC: Membri la possibilità di attuare il meccanismo di UN “ELEMENTO RIVOLUZIONARIO” ricorso sulla base di (a) un “opt-out” o (b) un “opt-in”, IN EUROPA – INTRODUZIONE DELLA FASE DI fatte salve due eccezioni: “DISCLOSURE/DISCOVERY” 4.4.1 Q ualsiasi azione finalizzata ad ottenere un 5.1 In primo luogo, la DRC modifica radicalmente provvedimento inibitorio sarà intentata il panorama europeo delle azioni collettive dei mediante “opt-out” e i singoli consumatori non consumatori prevedendo una procedura di saranno tenuti ad esprimere la loro volontà di “disclosure/discovery” per tali procedimenti. essere rappresentati dall’ente legittimato. Gli Stati membri sono tenuti a fornire agli enti legittimati il diritto di richiedere ulteriori prove 4.4.2 Q ualsiasi azione transfrontaliera richiederà ai (in base a un’ordinanza del tribunale o dell’autorità consumatori che non risiedono abitualmente amministrativa che sovrintende alla controversia) nello Stato membro in cui è stato avviato il che rientrano normalmente sotto il controllo a) procedimento di partecipare mediante “opt-in” del convenuto o b) di un terzo. Si tratta di un (come meglio specificato infra). “elemento rivoluzionario” perché molti Stati membri 4.5 G li Stati membri dovranno prevedere almeno non prevedono attualmente procedure di “disclosure/ un meccanismo di azione rappresentativa per i discovery” simili a quelle disposte dalla DRC. provvedimenti inibitori e per i risarcimenti collettivi NESSUNA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ IN sia a) a livello nazionale che b) a livello UE. TUTTA L’UE 5.2 In secondo luogo, la DRC non contiene più un 4.6 U n controllo importante sulle azioni legali abusive riferimento alla “presunzione relativa dell’avvenuta sarà effettuato mediante l’introduzione di un regime violazione”, in base alla quale un accertamento da di costi negativi, simile a quello già utilizzato in parte dei giudici di uno Stato membro porterebbe alcune giurisdizioni come l’Irlanda e il Regno Unito. all’automatica presunzione di responsabilità in tutti La DRC introdurrà in particolare: gli altri Stati membri. Per contro, la soppressione di questa previsione favorevole ai consumatori è 4.6.1 il principio del “chi perde paga” controbilanciata dal fatto che gli enti legittimati sono (che garantisce che la parte soccombente in grado di intraprendere azioni rappresentative paghi i costi del procedimento della parte senza che sia necessario accertare preventivamente vittoriosa). Prevediamo che l’introduzione di una violazione del diritto dell’Unione. questo principio incoraggerà ulteriormente l’uso dell’assicurazione c.d. “after the event” ARMONIZZAZIONE DELLE AZIONI NAZIONALI per ridurre i rischi; e E TRANSFRONTALIERE 5.3 In terzo luogo, la DRC conferma l’adozione di un 4.6.2 la facoltà per i tribunali o le autorità approccio a due livelli per le azioni collettive, dato amministrative degli Stati membri di dichiarare che (a) i ricorsi transfrontalieri saranno armonizzati irricevibili i casi manifestamente infondati a livello UE e richiederanno un meccanismo di sin dalla primissima fase del procedimento “opt-in” per i consumatori che non risiedono nello (conformemente al diritto nazionale pertinente). Stato membro in cui l’azione viene proposta, 4.7 I negoziati UE hanno confermato che la mentre (b) i ricorsi nazionali saranno determinati Commissione europea dovrebbe anche con riferimento a ciascuno Stato membro. valutare l’opportunità di istituire un Mediatore Questa soluzione concilia la necessità di disporre europeo per i ricorsi collettivi per occuparsi di un efficace sistema di ricorso collettivo con delle azioni rappresentative transfrontaliere l’autonomia degli Stati membri nella determinazione a livello dell’Unione. dei sistemi di ricorso nazionali. 5
DLA PIPER MEMORANDUM 6. Cosa comporta la nuova proposta fuori del domicilio del convenuto. Questo è un di DRC per le imprese che operano ulteriore motivo per cui la DRC può avere un impatto in europa? importante sulle imprese che operano in Europa. 6.1 È probabile che i consumatori e le associazioni 6.4 Tuttavia, le imprese dovrebbero sin da ora di consumatori accolgano con favore la bozza di aspettarsi un aumento delle azioni collettive DRC perché è intesa a proteggere gli interessi rappresentative, indipendentemente dalla DRC: dei consumatori. Tuttavia le sue implicazioni gli studi legali ricorrenti e i finanziatori delle sono chiare: la maggior parte delle imprese controversie non attendono passivamente che operano all’interno dell’UE si troverà ad l’implementazione di queste nuove regole. affrontare un rischio significativo di azioni Nel Regno Unito, ad esempio, l’ondata di azioni legali collettive laddove i diritti dei consumatori collettive per violazione dei dati personali, della vengano lesi a seguito di una violazione di tutela dei consumatori e di azioni di risarcimento obblighi legali in un settore protetto. di danni follow on per violazioni della concorrenza è sintomatica di tendenze più ampie e non solo il 6.2 Le imprese dovrebbero fin da ora mettere in conto frutto della nuova legislazione europea. che con l’entrata in vigore della nuova normativa vi sarà un notevole incremento del numero di 6.5 Queste tendenze sono tanto più marcate nel azioni collettive rappresentative in tutta l’UE contesto di emergenza sanitaria da COVID-19, (anche se le azioni proponibili secondo il sistema emergenza che molto probabilmente genererà di ricorso non saranno imminenti in quanto gli un’attività significativa di azioni collettive nella Stati membri disporranno di un periodo di due maggior parte dei settori all’interno dell’UE e del anni a partire dall’entrata in vigore della DRC per Regno Unito. Il Briefing sul rischio di global class implementare la direttiva)2. Come avvenuto per actions del nostro Studio si rivolge all’attività di le azioni di risarcimento relative a violazioni del mercato correlata al COVID-19: https://www.dlapiper. GDPR, prima dell’avvio di un contenzioso attivo com/en/uk/insights/publications/2020/07/global- trascorrerà presumibilmente un periodo di tempo class-actions-briefing-major-developments-in- durante il quale verrà richiesto ai potenziali ricorrenti european-consumer-protection-laws/. di proporre azioni per risarcimento danni e di 6.6 Qualora desideriate un briefing riservato ottenere i finanziamenti. Successivamente verranno sugli argomenti sopra trattati non esitate a inquadrati e montati i casi di prova al fine di stabilire contattarci direttamente. i limiti previsti della legge. Questo ritardo sarà probabilmente amplificato dalle restrizioni poste dalla direttiva in ordine ai soggetti che possono Per ulteriori informazioni, proporre l’azione (si veda il paragrafo 4.2.4). vi preghiamo di contattare il 6.3 L’adozione della DRC coincide con una tendenza più ampia delle recenti decisioni della Corte di giustizia team Global Class Actions di europea, che indica che le norme precedentemente DLA Piper all’indirizzo rigide in tema di giurisdizione dell’UE sono sempre più flessibili e facilitano le azioni collettive al di classactions@dlapiper.com. 2 Il testo finale della direttiva dovrà essere votato sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio dell’UE, dopodiché la direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore venti giorni dopo. Gli Stati membri avranno quindi 24 mesi di tempo per recepire la direttiva nel loro diritto nazionale e altri sei mesi per applicarla. 6
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