Briefing in materia di Global Class Actions - IMPORTANTI SVILUPPI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI: SICUREZZA DEI PRODOTTI ...

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Briefing in materia di Global Class Actions - IMPORTANTI SVILUPPI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI: SICUREZZA DEI PRODOTTI ...
Briefing in materia di
        Global Class Actions
IMPORTANTI SVILUPPI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA TUTELA
 DEI CONSUMATORI: SICUREZZA DEI PRODOTTI E AZIONI COLLETTIVE
     RAPPRESENTATIVE A FAVORE DEI CONSUMATORI IN EUROPA
DLA PIPER MEMORANDUM

1. Introduzione                                              AMBITO TERRITORIALE
1.1 Nelle ultime due settimane, due importanti sviluppi –   2.3 L’iniziativa sarà di notevole interesse per tutte le
    le proposte per una revisione della direttiva UE             imprese che hanno sede in uno Stato Membro o
    sulla sicurezza generale dei prodotti (la “DSGP”)            che intendono continuare ad offrire e vendere i loro
    e l’accordo UE per una direttiva sulle azioni                prodotti nel mercato unico dell’UE. E’ poco probabile
    collettive (la “DRC”) – indicano la strada verso un          che questa iniziativa si traduca in una normativa che
    futuro di nuovi e maggiori rischi in Europa connessi         debba essere recepita nell’ordinamento UK prima
    alle azioni collettive e in particolare alle azioni di       della fine del periodo di transizione successivo a
    classe (“class actions”).                                    Brexit, il 31 dicembre di quest’anno, e il Governo
                                                                 britannico ha finora indicato che non chiederà
1.2 A seguito della creazione di questo sistema
                                                                 alcuna proroga di tale periodo. Pertanto, il Governo
    paneuropeo e dato il carattere globale delle
                                                                 britannico non sarà verosimilmente obbligato a
    class actions e dei mercati del finanziamento
                                                                 dare attuazione alla proposta nella legislazione del
    delle controversie, sarà necessario migliorare
                                                                 Regno Unito. È tuttavia possibile che alcune delle
    la valutazione dei rischi e accrescere, a livello
                                                                 modifiche previste debbano in ultima analisi essere
    globale, il livello di monitoraggio del contenzioso.
                                                                 adottate dal Regno Unito se i negoziati in corso
    Il messaggio chiave per le imprese che operano in
                                                                 con l’UE dovessero sfociare in uno stretto rapporto
    Europa è che non è mai stato così importante
                                                                 commerciale tra il Regno Unito e l’UE.
    rivalutare, migliorare e mettere in atto strumenti
    di resilienza operativa, sistemi di gestione del         OPZIONI POLITICHE
    rischio d’impresa, di governance e di compliance         2.4 Oltre all’opzione zero (nessuna nuova azione),
    come prima e migliore linea di difesa contro                 che difficilmente sarà presa in considerazione,
    le azioni collettive finanziate. Ciò vale in                 la Commissione prevede quattro opzioni
    particolare per le aree relative alla sicurezza dei          politiche alternative.
    prodotti, alla protezione dei dati, alla produzione
                                                                 2.4.1 La prima opzione – più minimalista –
    di alimenti e bevande, ai servizi finanziari,
                                                                       consiste nel cercare di migliorare l’attuazione
    ai viaggi e al tempo libero, all’ambiente e
                                                                       e l’applicazione della normativa esistente,
    alla salute e alle telecomunicazioni.
                                                                       principalmente attraverso l’elaborazione
                                                                       di linee guida e l’erogazione di maggiori
2. Proposta di revisione della
                                                                       finanziamenti. L’unico nuovo intervento
direttiva sulla sicurezza generale
                                                                       normativo previsto da questa opzione
dei prodotti
                                                                       riguarda la revisione della direttiva sulle
2.1 Nell’ambito di un pacchetto di consultazioni
                                                                       imitazioni dei prodotti alimentari.
    riguardanti quattro iniziative in materia di politica
    dei consumatori dell’UE che si prevede di proporre           2.4.2 La seconda opzione comporta invece la
    nel 2020 e nel 2021, la Commissione europea ha                     revisione giuridica della DSGP, al fine di:
    pubblicato una proposta di massima per la revisione
                                                                        • estendere l’applicazione della direttiva
    della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti
                                                                          ai rischi posti dalle nuove tecnologie
    (“DSGP”). La DSGP stabilisce il quadro generale per
                                                                          (escluso il software standalone);
    la regolamentazione della sicurezza dei prodotti
    di consumo non alimentari diversi dai prodotti                      • rendere giuridicamente vincolanti alcune
    farmaceutici, laddove non esistano disposizioni                       disposizioni dell’impegno, attualmente
    specifiche della legislazione UE che abbiano lo stesso                sottoscrivibile su base volontaria, per la
    obiettivo di sicurezza per determinati prodotti.                      sicurezza dei prodotti;

2.2 In generale, la proposta mira ad aggiornare                        • migliorare l’efficacia dei richiami di prodotti;
    il quadro legislativo per far fronte alle sfide
                                                                        • garantire l’allineamento con le norme
    derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie
                                                                          armonizzate di vigilanza del mercato; e
    e dall’incremento delle vendite online, nonché
    a superare le carenze riscontrate nell’efficacia                    • inserire le regole della direttiva sulle
    dei sistemi di richiamo dei prodotti e di vigilanza                   imitazioni dei prodotti alimentari all’interno
    del mercato. La proposta mira inoltre a correggere                    delle disposizioni della DSGP relative alla
    l’applicazione disomogenea delle norme sulla                          valutazione dei rischi.
    sicurezza dei prodotti con riferimento alle imitazioni
    dei prodotti alimentari nei diversi paesi.

2
DLAPIPER.COM

    2.4.3 L
           a terza opzione comporta:                          3.2 Indipendentemente dal fatto che intendiate o meno
                                                                  rispondere voi stessi al documento di consultazione,
          • la sostituzione della DSGP con
                                                                  saremmo interessati ad ascoltare le vostre
            un Regolamento;
                                                                  considerazioni. Stiamo valutando la possibilità di
          • l’estensione della definizione di “prodotto”          presentare la nostra risposta come DLA Piper.
            al software standalone;
                                                               4. Direttiva UE sulle azioni
          • l’estensione degli obblighi per gli attori della
                                                               collettive: il Parlamento europeo e
            catena di fornitura online;
                                                               il Consiglio dei negoziatori dell’UE
          • la definizione di requisiti obbligatori per i      raggiungono un accordo sulle
            richiami e le registrazioni dei prodotti;          prime regole UE in materia
                                                               di azioni collettive
          • l’aumento dei requisiti per le pene e
                                                               4.1 Parallelamente alla DSGP, il 22 giugno 2020, i
            le sanzioni; e
                                                                  negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio
          • il potere decisionale della Commissione               dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo
            in caso di valutazioni divergenti dei rischi          politico sul testo della prima direttiva sulle azioni
            per la sicurezza dei prodotti da parte                collettive a livello europeo (la “DRC”). Il progetto di
            degli Stati membri.                                   legge fa parte del “New Deal for Consumers” della
                                                                  Commissione europea e riflette le preoccupazioni
          Questa opzione prende in considerazione
                                                                  sollevate dai recenti scandali sui danni di massa con
          anche il divieto di promozione e
                                                                  significative implicazioni transfrontaliere. Queste
          vendita di tutte le imitazioni di prodotti
                                                                  nuove disposizioni sono state concepite al fine di
          alimentari nell’UE.
                                                                  porre in essere un meccanismo di ricorso efficace
                                                                  ed efficiente in termini di costi per le azioni di
    2.4.4 L
           a quarta opzione prevede invece
                                                                  risarcimento collettivo da parte dei consumatori,
         l’elaborazione di un nuovo Regolamento
                                                                  da intentare sia a livello nazionale che a livello
         sulla sicurezza generale dei prodotti che
                                                                  di Unione europea a seguito di una violazione
         includa le disposizioni in tema di vigilanza del
                                                                  del diritto dell’UE. Infine, la DRC introduce alcuni
         mercato attualmente previste dalla DSGP e
                                                                  cambiamenti fondamentali nei sistemi giuridici
         dal regolamento sulla vigilanza del mercato
                                                                  europei, tra cui l’introduzione del sistema di
         e sulla conformità dei prodotti. In tal modo vi
                                                                  “disclosure/discovery” proprio del common law per
         sarebbe un unico complesso di norme che si
                                                                  le azioni collettive dei consumatori in mercati come
         applicherebbe sia ai prodotti armonizzati che
                                                                  quello tedesco, dove la “disclosure/discovery” non è
         a quelli non armonizzati.
                                                                  una fase tipica dei procedimenti giudiziari.

3. La DSGP: impatti sulle imprese                              UN NUOVO MECCANISMO PER LE AZIONI
3.1 L
     a valutazione provvisoria degli impatti economici,       “COLLETTIVE” RAPPRESENTATIVE DA PARTE
   sociali e ambientali delle iniziative esposte nel           DI ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ED ENTI
   documento di riferimento è complessivamente                 PUBBLICI PER CONTO DEI CONSUMATORI IN
   positiva. Tuttavia, tale valutazione potrebbe aver          TUTTA L’UNIONE EUROPEA
   sottovalutato il costo per le imprese di alcune             4.2 I parametri chiave indicati nel testo modificato
   delle misure previste, in particolare quelle                   della direttiva fanno riferimento principalmente
   relative ai requisiti obbligatori per il richiamo              (a) all’ambito di applicazione del meccanismo
   dei prodotti. È tuttavia difficile effettuare una              proposto dalla direttiva e, in generale,
   valutazione dei costi potenziali senza un livello              (b) ai meccanismi di ricorso collettivo.
   di dettaglio significativamente maggiore di                    Tali parametri sono qui di seguito riassunti1:
   quello attualmente contenuto nel documento di
                                                                   4.2.1 Le azioni (a) per risarcimento danni (per
   riferimento, e, in particolare, nella bozza di proposta.
                                                                        ottenere il risarcimento dei danni subiti)
   Siete d’accordo? Quale sarebbe la vostra preferenza
                                                                        e (b) ingiuntive (per eliminare il perdurare
   rispetto alle diverse opzioni politiche?

                                                                                                                            3
DLA PIPER MEMORANDUM

               degli effetti della violazione) possono                             4.2.4 Gli “Enti legittimati” (associazioni di
               essere intentate solo a seguito di una                                     consumatori o organismi pubblici indipendenti)
               violazione del diritto dell’UE da parte di un                              sono le uniche persone giuridiche in
               operatore commerciale, di cui all’allegato 1                               grado di intentare azioni rappresentative
               della DRC. I consumatori saranno pertanto                                  per violazioni del diritto dell’Unione da
               indirettamente autorizzati a intentare azioni                              parte degli operatori commerciali ai sensi
               per violazione del diritto dell’UE in un’ampia                             della DRC (e.g. i consumatori non possono
               gamma di settori, tra cui a) protezione                                    intentare un’azione direttamente ai sensi
               dei dati; b) servizi finanziari; c) ambiente                               della DRC). I criteri di designazione di queste
               e salute; d) viaggi e turismo; e) energia;                                 organizzazioni differiscono a seconda che
               f) telecomunicazioni; g) aviazione e ferrovie; e                           l’azione sia transfrontaliera o nazionale:
               h) diritto generale dei consumatori.
                                                                                           • Azioni transfrontaliere: gli enti legittimati
        4.2.2 Le azioni per il risarcimento dei danni                                       devono soddisfare una serie di criteri
               subiti possono essere intentante solo per                                     armonizzati prescritti dalla DRC, quali
               le violazioni dei diritti dei consumatori che                                 a) dimostrare un’attività di 12 mesi volta alla
               si verificano dopo l’implementazione                                          tutela dei diritti dei consumatori, b) essere
               della DRC, il che significa che non è possibile                               un’organizzazione senza scopo di lucro e
               intentare azioni di risarcimento retroattive                                  c) garantire l’indipendenza da terzi i cui
               derivanti da precedenti eventi di danno di                                    interessi commerciali possono essere
               massa di alto profilo (ad esempio lo scandalo                                 ritenuti contrari ai diritti dei consumatori.
               della carne di cavallo nel 2013).
                                                                                           • Azioni nazionali: Gli Stati membri
        4.2.3 Il sistema di ricorso opera come strumento di                                 determineranno i criteri applicabili coerenti
               conformità, in quanto fornisce ai consumatori                                 con gli obiettivi della DRC, che potrebbero
               un sistema di ricorso accessorio per                                          anche rispecchiare i requisiti per le
               perseguire indirettamente gli operatori                                       azioni transfrontaliere.
               commerciali per violazione del diritto
                                                                              4.3 Per quanto riguarda il finanziamento delle
               dell’UE a) oltre a e b) fatti salvi i loro diritti
                                                                                  controversie, la DRC non prevede alcuna
               sostanziali ai sensi del diritto dell’UE violato
                                                                                  disposizione relativa al finanziamento degli enti
               (e.g. i consumatori che possono presentare
                                                                                  legittimati da parte di terzi, salvo:
               una richiesta di risarcimento per violazione
               del GDPR possono scegliere di a) aderire                            4.3.1 Stabilire il requisito che qualsiasi finanziamento
               ad un’azione collettiva contro un operatore                                sia “trasparente” e verificabile da parte dei
               commerciale tramite la DRC; oppure b)                                      tribunali dello Stato membro dinanzi al quale
               intentare un’azione per risarcimento danni                                 l’azione è proposta.
               contro tale operatore commerciale presso i
                                                                                   4.3.2 Vietare espressamente agli enti legittimati
               tribunali del proprio Stato membro ai sensi
                                                                                          di chiedere finanziamenti a soggetti terzi
               dello stesso GDPR). Gli Stati membri debbono
                                                                                          che (a) dipendano finanziariamente dal
               pertanto assicurare che i singoli consumatori
                                                                                          convenuto (e.g. conflitto di interessi diretto);
               non possano effettuare un “doppio recupero”,
                                                                                          o (b) dipendano finanziariamente da un
               intentando un’azione ai sensi del diritto
                                                                                          operatore commerciale che opera nello stesso
               nazionale accanto alla partecipazione ad
                                                                                          settore del convenuto (e.g. finanziamento da
               un’azione collettiva nell’ambito del meccanismo
                                                                                          parte di un concorrente sul mercato).
               di ricorso collettivo.

1
    https://www.consilium.europa.eu/media/44766/st09223-en20.pdf [geraadpleegd op 6 juli 2020]

4
DLAPIPER.COM

4.4 G
     li enti legittimati non saranno necessariamente          5. Ciò che più rileva è che il testo
   tenuti ad ottenere un mandato esplicito da                  approvato contiene tre modifiche
   parte dei singoli consumatori per intraprendere             fondamentali alle precedenti
   un’azione, in quanto la DRC fornisce agli Stati             versioni della DRC:
   Membri la possibilità di attuare il meccanismo di
                                                               UN “ELEMENTO RIVOLUZIONARIO”
   ricorso sulla base di (a) un “opt-out” o (b) un “opt-in”,
                                                               IN EUROPA – INTRODUZIONE DELLA FASE DI
   fatte salve due eccezioni:
                                                               “DISCLOSURE/DISCOVERY”
    4.4.1 Q
           ualsiasi azione finalizzata ad ottenere un         5.1 In primo luogo, la DRC modifica radicalmente
          provvedimento inibitorio sarà intentata                 il panorama europeo delle azioni collettive dei
          mediante “opt-out” e i singoli consumatori non          consumatori prevedendo una procedura di
          saranno tenuti ad esprimere la loro volontà di          “disclosure/discovery” per tali procedimenti.
          essere rappresentati dall’ente legittimato.             Gli Stati membri sono tenuti a fornire agli enti
                                                                  legittimati il diritto di richiedere ulteriori prove
    4.4.2 Q
           ualsiasi azione transfrontaliera richiederà ai
                                                                  (in base a un’ordinanza del tribunale o dell’autorità
          consumatori che non risiedono abitualmente
                                                                  amministrativa che sovrintende alla controversia)
          nello Stato membro in cui è stato avviato il
                                                                  che rientrano normalmente sotto il controllo a)
          procedimento di partecipare mediante “opt-in”
                                                                  del convenuto o b) di un terzo. Si tratta di un
          (come meglio specificato infra).
                                                                  “elemento rivoluzionario” perché molti Stati membri
4.5 G
     li Stati membri dovranno prevedere almeno                   non prevedono attualmente procedure di “disclosure/
   un meccanismo di azione rappresentativa per i                  discovery” simili a quelle disposte dalla DRC.
   provvedimenti inibitori e per i risarcimenti collettivi
                                                               NESSUNA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ IN
   sia a) a livello nazionale che b) a livello UE.
                                                               TUTTA L’UE
                                                               5.2 In secondo luogo, la DRC non contiene più un
4.6 U
     n controllo importante sulle azioni legali abusive
                                                                  riferimento alla “presunzione relativa dell’avvenuta
   sarà effettuato mediante l’introduzione di un regime
                                                                  violazione”, in base alla quale un accertamento da
   di costi negativi, simile a quello già utilizzato in
                                                                  parte dei giudici di uno Stato membro porterebbe
   alcune giurisdizioni come l’Irlanda e il Regno Unito.
                                                                  all’automatica presunzione di responsabilità in tutti
   La DRC introdurrà in particolare:
                                                                  gli altri Stati membri. Per contro, la soppressione
                                                                  di questa previsione favorevole ai consumatori è
    4.6.1 il principio del “chi perde paga”
                                                                  controbilanciata dal fatto che gli enti legittimati sono
          (che garantisce che la parte soccombente
                                                                  in grado di intraprendere azioni rappresentative
          paghi i costi del procedimento della parte
                                                                  senza che sia necessario accertare preventivamente
          vittoriosa). Prevediamo che l’introduzione di
                                                                  una violazione del diritto dell’Unione.
          questo principio incoraggerà ulteriormente
          l’uso dell’assicurazione c.d. “after the event”      ARMONIZZAZIONE DELLE AZIONI NAZIONALI
          per ridurre i rischi; e                              E TRANSFRONTALIERE
                                                               5.3 In terzo luogo, la DRC conferma l’adozione di un
    4.6.2 la facoltà per i tribunali o le autorità
                                                                  approccio a due livelli per le azioni collettive, dato
      amministrative degli Stati membri di dichiarare
                                                                  che (a) i ricorsi transfrontalieri saranno armonizzati
      irricevibili i casi manifestamente infondati
                                                                  a livello UE e richiederanno un meccanismo di
      sin dalla primissima fase del procedimento
                                                                  “opt-in” per i consumatori che non risiedono nello
      (conformemente al diritto nazionale pertinente).
                                                                  Stato membro in cui l’azione viene proposta,
4.7 I negoziati UE hanno confermato che la                       mentre (b) i ricorsi nazionali saranno determinati
   Commissione europea dovrebbe anche                             con riferimento a ciascuno Stato membro.
   valutare l’opportunità di istituire un Mediatore               Questa soluzione concilia la necessità di disporre
   europeo per i ricorsi collettivi per occuparsi                 di un efficace sistema di ricorso collettivo con
   delle azioni rappresentative transfrontaliere                  l’autonomia degli Stati membri nella determinazione
   a livello dell’Unione.                                         dei sistemi di ricorso nazionali.

                                                                                                                           5
DLA PIPER MEMORANDUM

6. Cosa comporta la nuova proposta                                                         fuori del domicilio del convenuto. Questo è un
di DRC per le imprese che operano                                                          ulteriore motivo per cui la DRC può avere un impatto
in europa?                                                                                 importante sulle imprese che operano in Europa.
6.1 È probabile che i consumatori e le associazioni
                                                                                      6.4 Tuttavia, le imprese dovrebbero sin da ora
        di consumatori accolgano con favore la bozza di
                                                                                           aspettarsi un aumento delle azioni collettive
        DRC perché è intesa a proteggere gli interessi
                                                                                           rappresentative, indipendentemente dalla DRC:
        dei consumatori. Tuttavia le sue implicazioni
                                                                                           gli studi legali ricorrenti e i finanziatori delle
        sono chiare: la maggior parte delle imprese
                                                                                           controversie non attendono passivamente
        che operano all’interno dell’UE si troverà ad
                                                                                           l’implementazione di queste nuove regole.
        affrontare un rischio significativo di azioni
                                                                                           Nel Regno Unito, ad esempio, l’ondata di azioni
        legali collettive laddove i diritti dei consumatori
                                                                                           collettive per violazione dei dati personali, della
        vengano lesi a seguito di una violazione di
                                                                                           tutela dei consumatori e di azioni di risarcimento
        obblighi legali in un settore protetto.
                                                                                           di danni follow on per violazioni della concorrenza
                                                                                           è sintomatica di tendenze più ampie e non solo il
6.2 Le imprese dovrebbero fin da ora mettere in conto
                                                                                           frutto della nuova legislazione europea.
        che con l’entrata in vigore della nuova normativa
        vi sarà un notevole incremento del numero di                                  6.5 Queste tendenze sono tanto più marcate nel
        azioni collettive rappresentative in tutta l’UE                                    contesto di emergenza sanitaria da COVID-19,
        (anche se le azioni proponibili secondo il sistema                                 emergenza che molto probabilmente genererà
        di ricorso non saranno imminenti in quanto gli                                     un’attività significativa di azioni collettive nella
        Stati membri disporranno di un periodo di due                                      maggior parte dei settori all’interno dell’UE e del
        anni a partire dall’entrata in vigore della DRC per                                Regno Unito. Il Briefing sul rischio di global class
        implementare la direttiva)2. Come avvenuto per                                     actions del nostro Studio si rivolge all’attività di
        le azioni di risarcimento relative a violazioni del                                mercato correlata al COVID-19: https://www.dlapiper.
        GDPR, prima dell’avvio di un contenzioso attivo                                    com/en/uk/insights/publications/2020/07/global-
        trascorrerà presumibilmente un periodo di tempo                                    class-actions-briefing-major-developments-in-
        durante il quale verrà richiesto ai potenziali ricorrenti                          european-consumer-protection-laws/.
        di proporre azioni per risarcimento danni e di
                                                                                      6.6 Qualora desideriate un briefing riservato
        ottenere i finanziamenti. Successivamente verranno
                                                                                           sugli argomenti sopra trattati non esitate a
        inquadrati e montati i casi di prova al fine di stabilire
                                                                                           contattarci direttamente.
        i limiti previsti della legge. Questo ritardo sarà
        probabilmente amplificato dalle restrizioni poste
        dalla direttiva in ordine ai soggetti che possono
                                                                                          Per ulteriori informazioni,
        proporre l’azione (si veda il paragrafo 4.2.4).
                                                                                          vi preghiamo di contattare il
6.3 L’adozione della DRC coincide con una tendenza più
        ampia delle recenti decisioni della Corte di giustizia                            team Global Class Actions di
        europea, che indica che le norme precedentemente
                                                                                          DLA Piper all’indirizzo
        rigide in tema di giurisdizione dell’UE sono sempre
        più flessibili e facilitano le azioni collettive al di                            classactions@dlapiper.com.

2
    Il testo finale della direttiva dovrà essere votato sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio dell’UE, dopodiché la direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta

ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore venti giorni dopo. Gli Stati membri avranno quindi 24 mesi di tempo per recepire la direttiva nel loro diritto nazionale e

altri sei mesi per applicarla.

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