Bollettino dei rischi 01/2018 - Un'informazione della commissione Diritto e assicurazione (CDA) Comportamento irreprensibile nell'ambito dei ...

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Bollettino dei rischi 01/2018 - Un'informazione della commissione Diritto e assicurazione (CDA) Comportamento irreprensibile nell'ambito dei ...
Bollettino dei rischi 01/2018
           Un’informazione della commissione Diritto e assicurazione (CDA)

Comportamento irreprensibile nell’ambito dei diritti della concorrenza – 10 anni
                           di sensibilizzazione*
Dieci anni fa – segnatamente nel mese di ottobre 2007 – la Commissione federale della concorrenza
(COMCO) ha aperto una procedura contro l’Associazione SPEDLOGSWISS nonché contro diverse
imprese di spedizione e logistica. L’inchiesta si fondava sul sospetto che diversi membri associativi
avevano coordinato il trasferimento di tasse e supplementi. Nel 2012 l’Associazione ha potuto
concludere la procedura con una sistemazione consensuale senza subire alcuna penalizzazione.
Tuttavia, diverse ditte membre dovettero pagare delle multe elevate, in parte persino superiori a 1
milione di CHF.

Da allora ha avuto luogo in Svizzera, sotto la direzione di SPEDLOGSWISS, una forte
sensibilizzazione in seno al ramo della spedizione e logistica. Vorremmo prenderne spunto per
rammentare i provvedimenti adottati dall’Associazione in tale contesto, nonché i principi generali che
dovrebbero essere osservati da tutte le ditte del nostro ramo. L’esperienza insegna che è valsa la
pena impegnarsi intensamente e senza compromessi negli ultimi dieci anni per assicurare
l’osservanza dei principi di diritto concorrenziale. Il tema è quindi attuale e costituisce tuttora un
elemento sostanziale di ogni attività associativa. Attualmente le nostre ditte membre si occupano
intensamente della conformità normativa nel campo dei diritti della concorrenza, ciò che
l’Associazione riconosce come molto importante. Come Associazione vorremmo promuovere anche in
avvenire tale evoluzione e siamo sempre a vostra disposizione per eventuali domande.

A. La procedura COMCO 2007 – 2012 nell’ottica dell‘Associazione

Per un periodo di 5 anni la COMCO ha effettuato presso diverse imprese di spedizione e logistica
come pure presso l’ufficio di direzione di SPEDLOGSWISS parecchie perquisizioni domiciliari e
interrogatori. Durante tutto il corso della procedura SPEDLOGSWISS ha collaborato intensamente e
in qualsiasi momento con gli organi inquirenti e ne è uscita indenne. Tale conclusione positiva
sottolinea che nella causa di diritto concorrenziale in parola la nostra Associazione si è comportata
correttamente. Tuttavia, questa estenuante procedura ha ovviamente comportato un‘ulteriore
sensibilizzazione in tale campo.

Nell’ambito di questa procedura, SPEDLOGSWISS, in qualità di associazione nazionale di categoria,
si è impegnata con la COMCO ad adottare diversi provvedimenti sulla base di una sistemazione
consensuale. L’Associazione si prodiga tuttora con acribia affinché nelle sedute di commissioni,
comitati e organizzazioni da essa convocati e presieduti non si concludano degli accordi circa la forma
e l’ampiezza in cui verrebbe effettuato il trasferimento ai clienti di fattori-costi esogeni. Essa rinuncia
completamente a fare delle raccomandazioni in tal senso. L’Associazione si è impegnata in modo
particolare ad annunciare alla COMCO eventuali accordi stipulati nonostante il suo avvertimento.

Bollettino dei rischi 01/2018 / *Contributo della relatrice ospite Dr. Barbara Furrer, Head of Legal Switzerland, DHL Logistics
(Svizzera) AG, presidente della Commissione Diritto e assicurazione SPEDLOGSWISS
B. Provvedimenti per la trasposizione di pratiche di diritti di concorrenza durante le sedute e le
manifestazioni dell’Associazione

Ogni volta quando delle imprese o dei rappresentanti delle stesse si contattano o si riuniscono per
scambi di opinioni esiste un certo rischio che la concorrenza venga limitata da eventuali accordi.
L’Associazione segue pertanto il tema con molta attenzione e si obbliga a rafforzare presso le imprese
membre la consapevolezza per i temi di diritto concorrenziale.

I seguenti provvedimenti sono stati presi d’intesa con la COMCO:

•     I principi di un comportamento irreprensibile nell’ambito dei diritti della concorrenza
      vengono resi noti e messi a protocollo all’atto dell’apertura di ogni seduta diretta
      dall’Associazione.
•     L’Associazione ha allestito e introdotto una linea direttrice e un codice associativo sul
      comportamento. Tale documento, tuttora attuale, è allegato al presente bollettino dei rischi.

C. „Do’s“ – così si manifesta concretamente un comportamento irreprensibile nell’ambito dei
     diritti della concorrenza

•     Stesura della lista delle trattande, che dovrebbe prima essere distribuita ai partecipanti per
      consultazione
•     Le sedute sono dirette dal/dai presidenti in base ai punti da trattare; vengono discussi
      esclusivamente i temi indicati nella lista delle trattande
•     Stesura del processo verbale e distribuzione dello stesso ai partecipanti dando loro la possibilità
      di apporvi delle modifiche. L’Associazione custodisce i processi verbali nei propri atti.
•     Se nonostante tutte le precauzioni dovesse essere toccato un tema sensibile concernente il
      diritto concorrenziale, gli astanti, risp. il rappresentante di SPEDLOGSWISS presente in sala,
      protesteranno immediatamente; la discussione verrà interrotta e il tema sollevato sarà messo a
      protocollo.
•     L’Associazionesi si è impegna di fronte alla COMCO a notificare eventuali interventi, ciò che
      eseguirà rigorosamente anche in avvenire. Negli ultimi dieci anni non si è però mai dovuto
      ricorrere a notificazioni del genere.
•     Se dei partecipanti alle sedute o delle imprese, anche fuori dalle sedute, non sono in chiaro sul
      comportamento irreprensibile da tenere, le imprese dovrebbero chiedere un parere legale.

D. „Dont‘s“ evitare di agire secondo i seguenti punti

Le nostre ditte membre non si scambiano mai né le seguenti informazioni né dei documenti ad esse
connessi (non limitativo):

     •    prezzi delle prestazioni di servizio ai clienti
     •    ribassi accordati ai clienti
     •    adeguamenti di prezzi e supplementi (da esse praticati o fatturati da terzi)
     •    strategie di business e segreti aziendali

Per nessuna ragione le nostre ditte membre parlano fra di loro di prezzi o di ripartizione del mercato o
dei clienti.

Per valutare sommariamente se un’informazione può essere fornita o se si tratta di temi sensibili ci si
può fondare sulla seguente annotazione: comunichiamo alla concorrenza solo informazioni che
potremmo pubblicare in un giornale.

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E. Comportamento da tenersi in ambito privato

 Anche fuori dalle sedute associative, le ditte membre dovrebbero attenersi in qualsiasi momento ai
punti summenzionati. Naturalmente all’interno del ramo professionale ci sono anche i contatti privati e
le reti di comunicazione private. E’ evidente che non si deve stendere un ordine del giorno né un
processo verbale per ogni pranzo privato. Tuttavia, i rappresentanti del ramo devono osservare
rigorosamente i suindicati „Dont’s“ anche nel loro ambiente privato. Anche queste infrazioni sono
rilevanti nell’ambito dei diritti della concorrenza!

Allegato: circolare n. 6/2008 „Diritto di concorrenza e lavoro associativo Guideline

Impressum:           Commissione Diritto e assicurazione SPEDLOGSWISS / Bollettino 1/2018 – Aprile 2018
Redatrice/           Judith Moser, ufficio di direzione SPEDLOGSWISS – www.spedlogswiss.com
Layout:              tel. +41 61 205 98 13, fax +41 61 205 98 01, e-mail: judith.moser@spedlogswiss.com
Redazione:           Dr. Barbara Furrer, Head of Legal Switzerland, DHL Logistics (Schweiz) AG, 4002 Basel,
                     barbara.furrer@dhl.com

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Circolare n. 6/2008/DIR

Alla Direzione delle nostre ditte membre nonché ai nostri partner
del commercio, dell’industria e dell’economia dei trasporti

Basilea, 2 marzo 2008 /moe
martin.oeschger@soedlogswiss.com
Tel. 061/205 98 12

Diritto di concorrenza e
lavoro associativo
Direttive
Che cosa bisogna osservare affinché l’associazione e i suoi membri si comportino
correttamente in materia di diritto di concorrenza? Dopo aver conferito con la segreteria
della Commissione della concorrenza (Comco) e il suo legale, SPEDLOGSWISS ha
elaborato delle direttive.

Gentili signore, egregi signori,

Con diverse lettere avevamo ragguagliato i nostri membri che il 10 ottobre 2007 la Commissione
della concorrenza aveva proceduto a una perquisizione presso la sede di SPEDLOGSWISS
giustificando tale intervento con il presunto sospetto dell’esistenza di accordi illeciti sui prezzi.

Non ci è sinora noto nessun risultato in merito a tali inchieste. Per contro, la direzione
dell’associazione e il comitato ristretto si sono occupati intensamente di questo tema. Tra altro
hanno avuto luogo parecchi colloqui con la segreteria della Comco e con un avvocato
specializzato nel campo del diritto di concorrenza. Si trattava innanzi tutto di apprendere quali
comportamenti potrebbero essere problematici in materia di diritto di concorrenza e quali no.

Fondandosi su tali colloqui, e in accordo con la segreteria della Comco, SPEDLOGSWISS ha
allestito per essa stessa e per i suoi membri delle direttive disciplinanti il giusto modo di
comportarsi in materia di diritto di concorrenza.

Per SPEDLOGSWISS tali direttive valgono in pari tempo come codice comportamentale (Code of
Conduct).

Cordiali saluti

SPEDLOGSWISS
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica

Martin Oeschger
Direttore
Direttive e “code of conduct”
disciplinanti il giusto modo di comportarsi in materia di diritto di
concorrenza nel lavoro associativo e in collaborazione con i membri
dell’associazione

In generale

Il diritto svizzero sui cartelli vieta gli accordi e le pratiche concertate nella misura in cui si
prefiggono o provocano un impedimento, una limitazione o una distorsione della concorrenza.
Solo in casi particolari un pregiudizio della concorrenza può eventualmente essere giustificato per
motivi di efficienza economica.

L’articolo.5 (Accordi illeciti in materia di concorrenza) della legge sui cartelli cita quanto segue:
„1
  Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza
sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza
economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace.
2
 Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza
economica:
a.
        se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i
        prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di
        conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e
b.
        se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace.
3°
  E’ data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che
riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti:
a.
        fissano direttamente o indirettamente i prezzi;
b.
        limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare;
c.
        operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.

4
  La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali
imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di
accordi relativi all’assegnazione di zone nell’ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si
escludano vendite da parte di distributori esterni

A tal riguardo è irrilevante sapere come è avvenuto „l’accordo“ – vale da dire in che forma.
Possono essere scorretti non solo gli accordi scritti e verbali, ma anche le cosiddette pratiche
concordate. Per pratica concordata s’intende una collaborazione cosciente e voluta tra singole
imprese, che non raggiunge in vero il livello di un accordo, ma che permette una collaborazione
pratica in sostituzione della concorrenza.

Accordi sui prezzi

Gli accordi sui prezzi di vendita sono quasi sempre illeciti. Rientrano in tali accordi ad esempio:
     • la fissazione o la discussione dei prezzi di vendita con i concorrenti,
     • la fissazione o la discussione di elementi di prezzi e di supplementi come quelli sui
        carburanti, surcharges, tasse e simili, ma anche di determinati ribassi,
     • l’emissione di raccomandazioni esplicite, ma anche di raccomandazioni approssimative
        (implicite) concernenti la fissazione di prezzi e di elementi di prezzi,
•   la fissazione o la discussione di aumenti o riduzioni di prezzi di vendita o di elementi di
        prezzi con i concorrenti,
    •   la fissazione o la discussione di metodi per la determinazione/il calcolo dei prezzi con i
        concorrenti,
    •   la fissazione o la discussione con i concorrenti circa il fatto di sapere chi, e a quali
        condizioni, partecipa a degli appalti (Tender), a una preinformazione su un prezzo offerto,
    •   l’accordo a non vendere „sotto costo“.

Aiuti alle operazioni di calcolo

Gli aiuti alle operazioni di calcolo sono delle indicazioni e basi di calcolo standardizzate e redatte
in forma generale, che permettono di calcolare o stimare i costi di prodotti o di prestazioni
riferentisi alla fissazione del prezzo. Tali aiuti non sono vietati a priori. Tuttavia, essi non devono
contenere delle raccomandazioni con aliquote o quote fisse. Un aiuto all’operazione di calcolo
con la raccomandazione di fatturare per uno sdoganamento all’importazione xx CHF sino ad un
valore della merce di yy CHF può essere problematico in materia di diritto di concorrenza. In tal
caso la direzione dell’associazione deciderà, dopo aver consultato degli esperti, se l’aiuto
all’operazione di calcolo è ammissibile o no.

Informazioni

E’ pure inammissibile lo scambio di informazioni sensibili concernenti segnatamente:
prezzi, elementi di prezzi, ribassi, margini di guadagno, strutture dei costi o calcolo dei prezzi di
vendita suddivisi secondo determinati prodotti, zone di smercio o clienti, strategie future,
previsioni e progetti, margini di capacità oppure, in via generale, qualsiasi informazione
normalmente considerata come segreto d’affari o scambiata solo in base a un consenso mutuale.

Gli stessi criteri sono applicabili allo scambio di informazioni nell’ambito di attività associative. E’
quindi inammissibile accordarsi su un procedimento comune verso clienti o fornitori e le loro
associazioni oppure rilasciare raccomandazioni sul comportamento da tenere rispetto a
determinati clienti o fornitori e le loro associazioni.

Per contro, non sono assolutamente problematiche le mere informazioni su aumenti di prezzo da
parte di fornitori o su evoluzioni di mercato, come ad esempio la tassa veterinaria aumenterà del
5% a fine anno o la “Bunker Surcharge” della compagnia di navigazione XY sarà aumentata al 4
% a partire dal 1° dicembre 09 o l’Ufficio federale di statistica prevede un tasso di rincaro dello
0,6 % per il 2007 e dell’1,2 % per il 2008, oppure in un determinato paese sarà introdotta una
nuova tassa autostradale a partire dalla data x.

Tuttavia, sarebbe invece inammissibile raccomandare ai membri di comunicare al mercato tali
aumenti di prezzo.

Accordi sulle quantità

Degli esempi di accordi sulle quantità probabilmente inammissibili sono:
i boicotti di gruppi
gli accordi sull’impedimento d’accesso al mercato di altri concorrenti

Accordi sulla ripartizione di zone e di clienti

Degli esempi di accordi sulla ripartizione di zone e di clienti probabilmente inammissibili sono:
l’attribuzione reciproca di zone („chacun chez soi“)
l’attribuzione reciproca di clienti

I compiti dei rappresentanti delle associazioni

L’associazione ha il compito, e in ampia misura anche la possibilità, di garantire che i succitati
dati imposti come condizioni quadro in materia di diritto di concorrenza siano osservati. Ciò è
possibile laddove dei colloqui, delle sedute di membri dei campi specifici e di commissioni,
nonché delle manifestazioni hanno luogo in seno alle strutture associative (ufficio di direzione e
organizzazione di milizia). Sono molto problematici in materia di diritto di concorrenza in
particolare gli scambi di opinioni e i colloqui a carattere di accordo che avvengono parallelamente
o in seguito a tali manifestazioni associative. Qui termina naturalmente la possibilità per
l’associazione di garantire delle condizioni quadro e delle pratiche legalmente corrette ed inizia la
responsabilità di ogni singola persona, rispettivamente dell’impresa rappresentata da
quest’ultima.

Regole per il lavoro negli organi associativi

    •   E’ compito di ogni responsabile dell’associazione, quindi di tutti i membri di commissioni,
        di gruppi di lavoro, di campi specifici, di comitato nonché dei collaboratori e delle
        collaboratrici dell’ufficio di direzione di SPEDLOGSWISS di provvedere all’osservanza
        dei succitati principi.

    •   Prima di ogni seduta tenutasi a nome di SPEDLOGSWISS il presidente si assicura che
        venga spedito un ordine del giorno dettagliato e corretto.

    •   All’inizio di ogni seduta, il presidente o la presidente è tenuto/a a rendere attenti i
        partecipanti all’osservanza del “Code of Conduct”.

    •   Se i dirigenti degli organi specifici, i presidenti dei comitati o i collaboratori/le collaboratrici
        dell’ufficio di direzione accertano durante una seduta un comportamento problematico in
        materia di diritto di concorrenza, essi sono tenuti a intervenire e, dato il caso, a
        interrompere la seduta.

    •   Se sussistono dubbi circa il fatto di sapere se un’attività associativa da decidere è
        inammissibile dal punto di vista del diritto di concorrenza, il presidente o la presidente
        farà chiarire dalla direzione dell’associazione l’ammissibilità del provvedimento da
        adottare.

    •   Prima di ogni seduta viene steso un processo verbale, il quale sarà spedito il più presto
        possibile a tutti i partecipanti.

SPEDLOGSWISS - Basilea, in marzo 2008
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