GUIDA BREVE "Come fare Testamento" - VALERIA TERRACINA & ALBERTO VIGANI distribuito gratuitamente da Associazione "Libere Volontà"

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GUIDA BREVE
    “Come fare Testamento”

VALERIA TERRACINA & ALBERTO VIGANI

       distribuito gratuitamente da

      Associazione "Libere Volontà"
Perché scegliere di fare Testamento
                 Come decidere?
Nel corso della vita si fanno molte scelte importanti, ma
una delle più significative è quella che si può prendere per
aiutare chi verrà dopo di noi.

Per questo è sempre utile sapere come si può scrivere il
proprio testamento, ovvero come usare al meglio lo
strumento sovrano per manifestare le proprie volontà in
favore delle persone a noi care.

Manifestare le proprie volontà con il testamento è perciò
una scelta libera e spontanea di attenzione e solidarietà
a favore delle persone per noi importanti, familiari e
non.

Qui abbiamo pertanto voluto raccogliere le informazioni
essenziali per tutti coloro che si trovano a chiedersi come
scrivere senza sbagliare il proprio testamento: ecco i
riferimenti di base necessari a esprimere con chiarezza e
senza contraddizioni le proprie volontà testamentarie.

I concetti sono esposti volutamente in modo semplice, e
talvolta atecnico, per rendere questa breve guida
accessibile a tutti.

Così pure non tutti gli aspetti sono trattati in maniera
esaustiva, in quanto l'intenzione è dare informazioni
basilari, che regolano le situazioni più semplici e più
comuni: l'ispirazione di questa breve guida sono stati i
colloqui con i clienti, e lo scopo è quello di dare risposta
alle domande più frequenti.

                                 Notaio Valeria Terracina

                                           &

                              Avvocato Alberto A. Vigani

ATTENZIONE

I contenuti informativi che seguono sono da considerarsi
di carattere generale e non sostituiscono la consulenza
specifica di un professionista.

Consiglio pertanto di rivolgersi sempre ad un notaio o
avvocato di fiducia per un approfondito parere sul proprio
testamento in funzione della propria situazione familiare e
patrimoniale.
L'IMPORTANZA DEL TESTAMENTO:

     LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

        E LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Se una persona fa testamento è questo che regola la sua
successione: si parla quindi di successione testamentaria.

In assenza di testamento, la successione viene invece
disciplinata dalla legge, e si ha quindi la successione
legittima.

È allora importante sapere:

1. che cosa dispone la legge in assenza di testamento, vale
     a dire a chi e in che misura va devoluta l'eredità
     quando si apre la successione legittima (il che accade
     quando non si fa testamento);

2. come fare testamento in modo valido ed efficace per
     scegliere in autonomia in che modo devolvere i
     propri beni.

     LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

È quella che si apre quando c'è un testamento. In tal
caso è il testatore a decidere a chi andranno i suoi beni.

In che modo si può fare testamento?
È possibile fare testamento da soli (il c.d. testamento
olografo) o attraverso un atto pubblico notarile.

Nel testamento posso decidere a chi lasciare i beni in
assoluta libertà o ci sono dei limiti?

Sì e no; ci sono persone a cui la legge riserva di diritto
una quota di beni ereditari (es il coniuge ed i figli):
queste persone sono dette legittimari (a questi è dedicato
un paragrafo nel prosieguo della guida).

Però il testamento che lede i diritti dei legittimari non è
di per sè nullo, ma solo impugnabile da questi.

Significa che se il legittimario che non ha ricevuto quanto
gli spetta non reclama i suoi diritti, l'eredità sarà devoluta
secondo quanto scritto nel testamento.

         LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Nel caso in cui una persona non esprima alcuna
volontà testamentaria, i suoi eredi sono individuati
direttamente dalla legge. In questo caso si ha la
successione legittima (o per legge).

In altri termini il Codice civile indica una serie di soggetti
(“eredi legittimi”) che subentreranno nell’eredità,
individuandoli nel coniuge e nei parenti del defunto
stesso, a partire da quelli di grado più stretto fino ad
arrivare, il loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado
assai remoto, ma comunque non oltre il sesto.

Su questo tema si troverà di seguito specifica attenzione.

       SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

  E LEGITTIMA CONTEMPORANEAMENTE

Se vi è un testamento contenente disposizioni relative
solo ad alcuni beni di proprietà del testatore, la
successione sarà regolata dal testamento solo per i beni
indicati nel testamento stesso, mentre tutti gli altri beni
non specificati nel testamento saranno devoluti secondo la
successione legittima.

                  IL TESTAMENTO

Il testamento è l’atto con il quale si dispone la
devoluzione ereditaria di tutti i propri beni o di parte di
essi.
CHI PUÒ DISPORRE

Tutti possono disporre dei propri beni per testamento,
ad esclusione di chi sia stato dichiarato espressamente
incapace dalla legge.

             FORME DI TESTAMENTO

Le forme più diffuse di testamento sono:

1.   il testamento olografo

2.   e il testamento pubblico.

Essi si differenziano solo per la forma, perchè le norme
relative al contenuto non cambiano: le stesse disposizioni
possono essere contenute indifferentemente in un
testamento pubblico ed in un testamento olografo.

            TESTAMENTO OLOGRAFO

Requisiti di forma

Per redigere il testamento olografo basta un qualunque
foglio sul quale si scrivano di proprio pugno le
disposizioni; il testamento per essere valido deve
contenere:
A. la data (giorno, mese ed anno);

B. la firma (nome e cognome).

Attenzione: il testamento olografo per essere valido non
può essere scritto, neppure in minima parte, da altre
persone e non possono essere utilizzati macchine da
scrivere o computer.

           Il testamento olografo deve essere

               scritto interamente a mano.

La grafia deve essere quella abituale del testatore, quindi
meglio scrivere in corsivo, e non in stampatello, a meno
che non si scriva sempre in questo modo.

Custodia: poiché il testamento olografo può essere
smarrito o sottratto, è opportuno confezionare due
originali, e depositarne uno fiduciariamente presso un
Notaio.
Esempio di testamento olografo

" Io sottoscritto Mario Rossi nato a Venezia il
2 maggio 1956 con il presente testamento
nomino unica erede mia sorella Caterina
Rossi nata a Venezia il 5 aprile 1960 e
residente a Chioggia in via Roma n.4.

Lego a mio nipote Romolo Verdi nato a
Venezia il 27 dicembre 1980 la mia casa in
Jesolo.

Venezia, 20 gennaio 2013

Mario Rossi"
TESTAMENTO PUBBLICO

È un atto notarile a tutti gli effetti.

Il testatore, cioè colui che intende “fare un testamento”, in
presenza di due testimoni (che spesso sono due impiegati
dello studio notarile) dichiara al Notaio la sua volontà, la
quale viene scritta a cura dello stesso Notaio, che al
termine leggerà l'atto al testatore in presenza dei testimoni.

Sarà poi il Notaio a conservare il testamento nei propri
atti. Una copia verrà spedita dal notaio, in busta chiusa
sigillata, al registro generale testamenti.

Il testamento pubblico è così chiamato perchè è
ricevuto da un notaio, non certo perchè il contenuto è
di pubblico dominio.

Infatti l'esistenza stessa del testamento (oltre che ciò che è
scritto al suo interno) è segreto fino alla morte del
testatore, ed il notaio può rilasciare copie conformi
soltanto al testatore in persona a a chi sia stato da lui
delegato con procura autenticata da notaio.

Solo dopo la morte del testatore, chiunque si presenti con
un certificato di morte dello stesso può chiedere al notaio
copia del testamento. Lo stesso può fare al registro
generale testamenti, (ove sono raccolti tutti i testamenti
pubblici ricevuti dai notai italiani) che ugualmente può
dare informazioni solo previa esibizione del certificato di
morte.

Il testamento pubblico può essere molto utile in caso di
difficoltà a sottoscrivere, ed in particolar modo quando il
testatore è molto anziano o malato o vi è la possibilità che
qualcuno abbia interesse a contestarne la validità; inoltre,
grazie anche al registro generale testamenti, un testamento
pubblico può essere sempre rintracciato e conosciuto una
volta che il testatore sia deceduto.

  MODIFICA E REVOCA DEL TESTAMENTO

Il testamento può in ogni momento essere modificato o
revocato; in presenza di più testamenti che dispongano
in modo diverso resta comunque valido sempre quello
redatto in data più recente, e le disposizioni di quelli
anteriori valgono solo se non sono in contrasto con quelle
dei testamenti successivi o non sono da questi
espressamente revocati.

Quindi un testamento rimane sempre valido fino a
quando non viene revocato espressamente (es: “revoco
ogni precedente disposizione testamentaria, ed in
particolare il testamento scritto in data ...... ”) o
implicitamente (per incompatibilità) con un testamento
scritto in una data posteriore (più recente).
Nel redigere un nuovo testamento che si vuole sia l'unico
a regolare la successione, è quindi opportuno dichiarare
che si revocano il/i testamento/i precedente/i (è frequente
iniziare il testamento con la frase"revoco ogni mia
precedente disposizione testamentaria").

Si può revocare o modificare un testamento olografo
con uno pubblico e viceversa.

       CONTENUTO DEL TESTAMENTO

Il contenuto cosiddetto tipico del testamento consiste in
disposizioni di carattere patrimoniale: sono le disposizioni
con cui si lasciano i propri beni ai successori.

Le attribuzioni patrimoniali possono essere di due tipi:

1. istituzione di erede;

2. legato.
EREDI E LEGATARI

                       GLI EREDI

Le disposizioni testamentarie attribuiscono la qualità di
erede se comprendono tutti i beni del testatore o una quota
di essi.

Esiste anche l'istituzione di erede "ex re certa" che si ha
quando viene attribuita la proprietà di un unico bene, ma
di valore importante rispetto all'asse ereditario, che viene
assegnato "come quota" perchè pur essendo un unico bene
rappresenta una quota dell'eredità.

Caso tipico è quello del testatore che possiede una casa, i
mobili che lo corredano e pochi risparmi, e che con il
testamento dispone: "lascio la casa a mio figlio Caio".

L'erede è il continuatore della personalità del defunto,
succede in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, il che
significa che subentra anche nei crediti e nei debiti, e di
questi ultimi risponde anche con i suoi beni personali,
illimitatamente.

Se si desidera una limitazione di responsabilità, è
necessario accettare l'eredità con beneficio di inventario.
In tal caso si risponde dei debiti entro il limite del valore
dei beni ereditati.
IL LEGATARIO

È invece il beneficiario di una disposizione
testamentaria a titolo particolare, cioè che attribuisce
singoli beni o diritti.

Il legatario acquista solo il bene che gli e stato legato e
non risponde dei debiti ereditari.

Il legato, a differenza dell'eredità, si acquista senza
bisogno di accettazione, ma è salva la facoltà di
rinunciarvi.

  PIENA PROPRIETÀ, USUFRUTTO E NUDA
              PROPRIETÀ

Per testamento è possibile disporre della piena proprietà di
immobili a favore di persone o enti, ma è anche possibile
lasciare l'usufrutto (cioè il diritto reale di usare e godere
della cosa nel modo più ampio), ad una persona e la nuda
proprietà (cioè la proprietà spogliata del potere di trarre
utilità dal bene) ad un altro soggetto.

Ricordiamo che il diritto di usufrutto può essere stabilito
per un certo numero di anni oppure può essere un
usufrutto vitalizio, che dura fino alla morte
dell'usufruttuario.
Alla scadenza del termine di durata previsto nel
  testamento ovvero, nel caso di usufrutto vitalizio, al
  momento della morte dell'usufruttuario, il diritto di
  usufrutto si estingue.

  Questo significa, in termini pratici, che la nuda proprietà
  si espande automaticamente e il nudo proprietario diventa
  pieno pieno proprietario senza bisogno di pagare imposte
  o di presentare denunce di successione.

  L'unico adempimento che serve è la voltura in catasto per
  modificare l'intestazione del bene cancellando il nome
  dell'usufruttuario e facendo risultare la modifica del nudo
  proprietario in pieno proprietario.

  Proprio per la caratteristica di estinzione automatica del
  diritto di usufrutto, la persona cui è lasciato solo
  l'usufrutto viene considerata in genere legatario.

I LIMITI ALLA VOLONTA' DEL TESTATORE

                     I LEGITTIMARI

           E LE QUOTE NON DISPONIBILI

  Per testamento si può disporre solo di una parte del
  proprio patrimonio, perché esistono dei soggetti,
chiamati legittimari, cui è riservata una parte del
patrimonio.

I legittimari sono i FIGLI (o loro discendenti), il
CONIUGE e gli ASCENDENTI (questi ultimi solo nel
caso che il testatore non abbia discendenti).

Separazione e divorzio

Ricordiamo che nel caso di separazione senza addebito il
coniuge mantiene tutti i diritti alla successione.

Quando invece interviene la sentenza di divorzio, il
coniuge divorziato perde ogni diritto alla successione.

Calcolo della riserva e della disponibile

La parte di patrimonio della quale il testatore può disporre
come desidera è la cosiddetta “disponibile”.

Nel nostro ordinamento la legittima ( e di conseguenza la
disponibile) è "mobile": significa che varia a seconda del
numero dei legittimari.
LE QUOTE DI RISERVA (E DI DISPONIBILE)
     PER CATEGORIE DI LEGITTIMARI

Ascendenti

Se chi muore non ha figli né coniuge, ma solo ascendenti,
ad essi è riservato un terzo del patrimonio ( quindi la
disponibile è di due terzi)

Ascendenti e coniuge

Se chi muore non ha figli, ma lascia coniuge, ed
ascendenti, al primo è assegnata la metà del patrimonio ed
agli ascendenti un quarto ( quindi la disponibile è di un
quarto)

Coniuge

Se al testatore succede solo il coniuge, non avendo nè figli
nè ascendenti, ad esso spetta la metà del patrimonio ( la
disponibile è dunque l'altra metà).

Concorso coniuge e figli

Se il testatore lascia coniuge ed un figlio, a ciascuno dei
due spetta un terzo del patrimonio, quindi la disponibile è
pari ad un terzo.

Se il testatore lascia coniuge e due o più figli, al coniuge
spetta un quarto del patrimonio, mentre la metà dello
stesso va ai figli in parti uguali; di conseguenza la
disponibile è pari ad un quarto.
Figli in assenza di coniuge

Se al testatore succede un solo figlio, ad esso spetta la
metà del patrimonio ( la disponibile è dunque l'altra metà).

COSA SUCCEDE SE NON SI FA TESTAMENTO:
   SI HA LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Come abbiamo visto, la successione legittima è quella
che si apre in assenza di testamento.

I soggetti cui va devoluta l'eredità sono il coniuge ed i
parenti.

Vediamo secondo quali modalità, iniziando ad esaminare i
diritti a favore del coniuge.

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA DEL CONIUGE

Separazione e divorzio

Diciamo subito cosa accade in caso di Separazione e
divorzio.
Nel caso di separazione senza addebito il coniuge
mantiene tutti i diritti alla successione.

Quando invece interviene la sentenza di divorzio, il
coniuge divorziato perde il diritto alla successione.

Quali sono i diritti del coniuge nella successione
legittima?

I diritti che la legge prevede a favore del coniuge nella
successione legittima sono:

A) un legato "ex lege" e

B) un diritto ad acquistare l' eredità.

A) Il legato “ex lege”.

Il legato "ex lege" è rappresentato dal diritto reale di
abitazione sulla casa coniugale e dal diritto reale di uso
sui mobili che la corredano.

Attenzione: questo diritto spetta solo se la casa di
abitazione era di piena proprietà del defunto o in
comproprietà tra il defunto ed il coniuge superstite.

Questo legato attribuisce, in sostanza, il diritto del coniuge
superstite a vivere nella casa senza che nessuno lo possa
mandare via per nessun motivo. Non è compreso in questo
diritto la facoltà di dare in locazione o in godimento la
casa a terzi.

B) Il diritto ad acquistare l'eredità.
Oltre al legato sopra esaminato la legge attribuisce al
coniuge un diritto all'eredità, che varia a seconda che il
coniuge succeda da solo o in concorso con i figli, ovvero,
in mancanza dei figli, in concorso con i fratelli e
ascendenti del defunto.

Vediamo di seguito qual è l'entità di questo diritto nei vari
casi contemplati dalla legge.

Solo il coniuge

Se chi muore lascia solo il coniuge, e non ha quindi nè
figli nè fratelli nè ascendenti, l'eredità è interamente
devoluta al coniuge.

Concorso del coniuge e i figli

Se il defunto lascia coniuge ed un figlio, a ciascuno dei
due spetta la metà del patrimonio.

Se il defunto lascia coniuge e due o più figli, al coniuge
spetta un terzo del patrimonio, mentre i restanti due terzi
dello stesso va ai figli in parti uguali.

Concorso di del coniuge e/o degli ascendenti e dei
fratelli.

In questo caso al coniuge spettano i due terzi dell'eredità.

La possibilità a favore del coniuge superstite di
rinunciare all'eredità e conseguire il legato, o
viceversa.
Il fatto che la legge stabilisca a favore del coniuge due
diritti diversi, cioè attribuisca il diritto di abitazione sulla
casa come legato, oltre a prevedere la chiamata del
coniuge in una quota dei beni a titolo di eredità, comporta
che il coniuge possa rinunciare ad uno di questi diritti e
tenere l'altro.

Per esempio, se addivengono all'eredità il coniuge ed un
figlio, la legge prevede che l'eredità spetti metà ciascuno,
salvo il diritto solo del coniuge di abitare nella casa.

Se il coniuge desidera che tutto vada subito al figlio, ma
vuole tutelarsi ed essere sicuro di non esser mai mandato
via da casa, può rinunciare all'eredità ma dichiarare di
voler mantenere il legato di abitazione sulla casa.

In tale ipotesi bisogna, per avere una reale tutela, che il
diritto di abitazione sia trascritto nei registri immobiliari.

Per questa ragione, in tale ipotesi è più che consigliabile
che l'atto di rinuncia sia ricevuto dal notaio, che
provvederà ad indicare in atto i dati catastali della casa
coniugale ed alla trascrizione del legato nei pubblici
registri immobiliari: normalmente infatti questo non viene
fatto negli atti di rinuncia ricevuti dal cancelliere del
tribunale.
LA SUCCESSIONE DEI PARENTI

Qualora NON vi sia un coniuge che addiviene
all'eredità, succedono solo i parenti.

La parentela è il vincolo tra persone che discendono una
dall’altra (parentela in linea retta, es. padre – figlio, nonno
e nipote) o da uno stesso ascendente (parentela in linea
collaterale: es. Fratelli, o cugini, o zio e nipote).

Vediamo in che modo succedono i parenti.

I Figli

Se chi muore aveva figli, a questi si devolve l'intera
eredità in parti uguali (in caso di concorso con il coniuge
vedi paragrafo precedente)

Quando invece chi muore non ha figli, né coniuge,
come si devolve l'eredità?

Si devolve ai genitori e ai fratelli, precisando che ai
genitori, o al genitore superstite, spetta almeno la metà del
patrimonio.

Diritto di rappresentazione

Attenzione: nella successione dei figli e dei fratelli esiste
il diritto di rappresentazione.

Significa che se un figlio o un fratello non addivengono
alla successione per qualunque motivo (sono premorti o
hanno rinunciato all'eredità) i loro discendenti sono
chiamati al loro posto, cioè succedono nello stesso luogo e
grado dei loro ascendenti.

Esempio pratico: muore un uomo che non aveva moglie
nè figli, i genitori sono premorti, e lascia due fratelli, Tizio
e Caio. Se Tizio rinuncia all'eredità la sua quota non va a
Caio, ma ai figli di Tizio, e se anche questi rinunciano va
ai loro figli.

La rappresentazione vale sia nella successione legittima
che in quella testamentaria.

Successione degli altri parenti

Se il defunto non lascia moglie nè figli (o loro
discendenti) né genitori o ascendenti, né fratelli (o loro
discendenti) la successione si apre a favore dei parenti più
prossimi, senza distinzione di linea.

Significa che vale la regola per cui il parente più
prossimo esclude il remoto. Quindi se ho un parente di
quinto grado da parte di madre e due parenti di sesto grado
da parte di padre, eredita solo il parente da parte di madre
perché è di grado più prossimo.

Nella successione legittima il grado di parentela rileva
fino al sesto grado: quindi se non vi sono parenti di sesto
grado ( ma solo di settimo o ulteriore) l'eredità va allo
Stato.
CONCLUSIONI

Spero di aver contribuito a far comprendere gli elementi
base della materia successoria. Proprio perché
consapevole della complessità della stessa, consiglio a
tutti di rileggere ancora una volta la parte sulla
successione legittima per poter ricordare esattamente a chi
andrebbero i propri beni in assenza di testamento e poter
quindi decidere di conseguenza.

Rammentate sempre che, se non si è soddisfatti delle
disposizioni successorie secondo legge, è necessario
pensare ad un testamento che regoli la devoluzione del
proprio patrimonio secondo i propri effettivi desideri:
nella guida si trovano appunto le nozioni base per la sua
redazione ma, per situazioni più complesse o per maggiori
informazioni, ogni Notaio è sempre disponibile per un
colloquio.

                               Dott. Valeria Terracina

                             Notaio in San Donà di Piave

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