Bielorussia - aggiornata al 3 gennaio 2020 - Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali - Commissione ...
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Bielorussia – aggiornata al 3 gennaio 2020 Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali Centro Nazionale per le Adozioni (CNA) Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Bielorussia Platonova Street, 22 – 220071 Minsk E-mail: child@edu.by Website: http://child.edu.by Compiti e funzioni del CNA: • Svolge le attività operative in materia di adozione dei minori da parte dei cittadini italiani (minori da tempo ospitati da cittadini italiani all’interno dei programmi di accoglienza temporanea terapeutica), ad oggi gli unici ammessi all’adozione internazionale in Bielorussia; • Collabora direttamente con la Commissione Adozioni Internazionali (CAI); • Collabora, sotto il coordinamento della CAI, con gli enti autorizzati italiani. Ambasciata d’Italia in Bielorussia Ulitza Rakovskaya, 16b – 220004 Minsk Tel: +375 17 2202969/2001 Fax: +375 17 3062037 E-mail: ambasciata.minsk@esteri.it PEC: amb.minsk@cert.esteri.it Website: https://ambminsk.esteri.it/ambasciata_minsk/it Ambasciata della Bielorussia in Italia Via delle Alpi Apuane, 16 00141, Roma Tel: +39 06 8208141, +39 06 82081430 Fax: +39 06 82002309 E-mail: italy@mfa.gov.by Website: http://italy.mfa.gov.by/it/ Enti autorizzati operativi Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Bielorussia clicca qui. Normative e procedure Ratifica/Accessione alla Convenzione Aja: Il Paese ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 17 luglio 2003 e il 1° novembre 2003 è entrata in vigore. Normativa di riferimento • Ordinanza n. 473 del Ministero dell’Istruzione del 21 agosto 1997;
• C o d i c e del matrimonio e della famiglia della Bielorussia, n. 278-3, 9 luglio 1999; • Ordinanza n. 679 del 28 ottobre 1999 del Governo della Bielorussia; • Regolamento n. 122 sulla procedura per l’adozione internazionale e l’istituzione della tutela e della custodia internazionale dei minori, 31 gennaio 2007, Consiglio dei ministri della Repubblica di Bielorussia. Requisiti degli adottanti* Il Regolamento per le adozioni stabilisce, all’articolo 5, che sono ammessi all’adozione internazionale in Bielorussia solo gli aspiranti genitori adottivi residenti nei Paesi con cui le autorità bielorusse hanno adottato protocolli o convenzioni sulla procedura di adozione internazionale, in conformità alle direttive sul coordinamento delle procedure di adozione internazionale e l’interazione con le organizzazioni competenti nel quadro della procedura approvata dal Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bielorussia con l’atto del 21 settembre 2004 n. 1173. Ad oggi l’unico Paese che ha concordato sulle procedure di adozione con la Bielorussia è l’Italia (la cooperazione tra i due Paesi si fonda sul Protocollo sopra citato, firmato nel 2017 e attualmente in fase di revisione). I requisiti degli aspiranti genitori adottivi sono stabiliti dall’articolo 125 del Codice del matrimonio e della famiglia - contenuto nella sezione 13 relativa alle adozioni nazionali, cui rinvia l’art. 233 relativo all’adozione internazionale - secondo il quale possono adottare persone capaci di entrambi i sessi, ad eccezione di: • persone con alcolismo cronico, tossicodipendenza, problemi abuso di sostanze; • persone che per motivi di salute non possono essere genitori adottivi, in base ad un elenco di malattie stabilito dal Ministero della Sanità bielorusso; • persone dichiarate decadute dalla responsabilità genitoriale; • ex genitori adottivi, se l’adozione è stata loro revocata a causa della non ottemperanza dei doveri di genitore adottivo; • persone esonerate dai doveri di tutore o custode per l’inadeguato adempimento dei doveri loro assegnati; • persone condannate per reati dolosi, nonché persone condannate per reati particolarmente gravi contro la persona; • persone i cui figli si sono trovati ad avere bisogno di protezione dello Stato a causa del mancato o cattivo esercizio delle responsabilità genitoriali di educazione e mantenimento dei figli; • persone prive di una residenza permanente, nonché di un’abitazione che soddisfi i requisiti sanitari e tecnici stabiliti; • persone che, al momento dell’adozione, non hanno un reddito che garantisca il salario di sussistenza per il figlio adottivo, stabilito nel territorio della Repubblica di Bielorussia; • coniugi, uno dei quali sia stato dichiarato incapace dal tribunale o sia stato giudicato gravemente incapace. Le persone che non sono sposate non possono adottare congiuntamente lo stesso minore. Se ci sono più persone che desiderano adottare lo stesso minore, la priorità è data ai parenti del minore, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa sui genitori adottivi e sia soddisfatto l’interesse del minore. * Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa della Bielorussia, che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
Requisiti dell’adottando In base all’art. 10 del Regolamento per le adozioni, sono adottabili i minori orfani e i minori rimasti privi di cure parentali, inseriti da almeno un anno nella banca dati centralizzata delle adozioni, per i quali non sia stato possibile trovare un collocamento presso una famiglia bielorussa, presso altri parenti, anche di cittadinanza diversa da quella bielorussa, o in altri contesti di tipo familiare (es. famiglia affidataria o comunità di tipo familiare). Per i minori sottoposti a cura o tutela, è necessario il consenso scritto del soggetto per essi responsabile. L’adozione internazionale di fratelli e sorelle da parte di persone diverse, secondo l’art. 7 del Regolamento per le adozioni, di regola non è ammessa, ad eccezione dei casi in cui l’adozione risponde all’interesse dei minori. I gruppi di fratelli possono essere separati se gli aspiranti genitori adottivi non insistono sul mantenimento della segretezza dell’adozione e si impegnano a non interferire nella comunicazione tra essi. In tali ipotesi, il giudice deve informare il minore adottato dell’esistenza di fratelli e sorelle e comunicargli il luogo in cui si trovano. L’elenco dei minori ammessi all’adozione internazionale è approvato dal Ministro della Pubblica Istruzione bielorusso, che decide anche le modifiche e gli emendamenti allo stesso, come precisato dall’art. 12 del Regolamento per le adozioni. L’articolo successivo prevede che coloro che abbiano avuto presso di sé un minore nell’ambito dei progetti di soggiorni terapeutici possono rivolgere una richiesta scritta, attraverso l’ente autorizzato, all’organizzazione presso cui risiede il minore affinché questi sia inserito nell’elenco dei minori adottabili. Entro un mese, prosegue l’art. 14, tale richiesta deve essere presa in considerazione e decisa sulla base dell’accordo con il tutore o custode del minore e con il Dipartimento per l’Educazione del Comitato esecutivo regionale e, se il minore risiede a Minsk, con il Comitato per l’Istruzione presso il Comitato esecutivo di Minsk. In seguito deve essere presentata al CNA una relazione scritta sul caso e la proposta di includere o meno il minore nell’elenco dei minori ammessi all’adozione internazionale. Come precisato dallo stesso art. 14, la proposta di inclusione del minore nell’elenco deve contenere informazioni che attestino: • l’esistenza di fratelli e sorelle del minore, il luogo in cui si trovano, la eventuale presenza di contatti costanti e connessioni emotive tra loro e la loro opinione sulla possibilità di adozione internazionale; • l’esistenza di parenti del minore, le loro dichiarazioni circa la possibilità di accogliere il minore presso la famiglia e la loro opinione sulla possibilità che questi sia dato in adozione internazionale; • le misure adottate per inserire il minore nella famiglia di parenti o di altri cittadini bielorussi che risiedono permanentemente nel territorio della Bielorussia, indicando i loro nominativi e il luogo di residenza; • la mancanza di aspiranti genitori adottivi, siano essi cittadini della Bielorussia residenti all’estero o parenti del minore indipendentemente dalla loro nazionalità e luogo di residenza, che abbiano espresso l’intenzione di adottare il minore; • lo stato di salute e lo sviluppo fisico e mentale del minore; • il rapporto tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore, nonché l’opinione del minore rispetto alla possibilità di essere adottato da parte degli aspiranti genitori adottivi. Il CNA elabora, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, un parere scritto circa la possibilità di includere il minore nell’elenco dei minori adottabili e lo sottopone al Ministero della Pubblica Istruzione. Secondo quanto stabilito dall’art. 16, il CNA trasmette tramite l’ente autorizzato la
decisione del Ministero, unitamente all’informazione circa la possibilità di ricevere entro tre giorni i documenti per avviare l’adozione internazionale, agli aspiranti genitori adottivi. Nel caso in cui la decisione del Ministero della Pubblica Istruzione sia positiva, il CNA informa la missione diplomatica o consolare della Bielorussia circa la possibilità di ricevere i documenti per l’adozione internazionale del minore. Il Protocollo di collaborazione tra la CAI e l’Autorità centrale bielorussa prevede, inoltre, all’art. 9, che la differenza di età tra il minore adottando e gli aspiranti genitori adottivi non debba essere inferiore a sedici anni e superiore a quarantacinque anni (requisito previsto anche dall’art. 126 del Codice del matrimonio e della famiglia bielorusso). In casi eccezionali è possibile una deroga a tale regola – motivata caso per caso dalla CAI contestualmente alla presentazione dell’elenco degli aspiranti all’adozione di minori bielorussi– se il limite massimo della differenza d’età di quarantacinque anni sussiste solo per uno dei due coniugi: in tal caso, il limite può essere superato dall’altro coniuge per non più di dieci anni. Nel caso in cui il minore abbia compiuto dieci anni è necessario il suo consenso all’adozione (ciò si ricava dall’art. 13 del Protocollo di collaborazione; analoga previsione è contenuta nell’art. 130 del Codice del matrimonio e della famiglia e nell’art. 25 del Regolamento per le adozioni). Step della procedura per le coppie adottive italiane 1. In riferimento a minori adottandi da tempo ospitati da cittadini italiani all’interno dei programmi di accoglienza temporanea terapeutica, gli adottanti conferiscono l’incarico ad un ente autorizzato, che avvia la procedura di adozione nel rispetto delle scadenze temporali previste dalla normativa; 2. gli adottanti, su invito del CNA, si recano per un primo soggiorno – di 4 o 5 giorni – in Bielorussia, nel corso del quale svolgono i colloqui con gli Organi di tutela e curatela del luogo di residenza del minore e con il CNA; 3. dopo le verifiche della documentazione, gli adottanti si recano in Bielorussia per un secondo soggiorno – la cui durata può variare dai 10 ai 15 giorni – per la pronuncia della sentenza di adozione da parte del Tribunale; 4. giunto in Italia, il minore deve essere registrato presso l’Ambasciata bielorussa; 5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette in Bielorussia le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale nei primi cinque anni successivi all’adozione e comunque fino al compimento dei diciotto anni di età del minore. In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato. Procedura La disciplina della procedura è stata pattuita tra Italia e Bielorussia con la sottoscrizione del Protocollo di collaborazione del 2017, che integra quanto previsto a livello generale dal Regolamento per le adozioni n. 122. Gli enti autorizzati stipulano accordi con gli aspiranti genitori adottivi, con i traduttori e con ogni altro soggetto interessato che prevedono, di regola, lo svolgimento dei servizi inerenti all’accoglienza e alla sistemazione degli aspiranti genitori adottivi, dei servizi di interpretazione, e lo svolgimento, su incarico degli aspiranti genitori adottivi, delle attività inerenti alla presentazione e ritiro dei documenti all’Autorità centrale e ad altre organizzazioni della Bielorussia (art. 4 del Protocollo di collaborazione). Gli aspiranti genitori adottivi danno l’incarico ad un ente autorizzato di seguire le pratiche dell’adozione (art. 7 del Protocollo di collaborazione); ciascun ente autorizzato con cui la Bielorussia ha inteso collaborare predispone un elenco di aspiranti genitori adottivi e lo
trasmette alla CAI entro il 1° agosto di ogni anno. La CAI, entro il 1° ottobre, verificati i dati, trasmette l’elenco alle autorità bielorusse per il tramite dell’Ambasciata italiana, corredato della lettera di garanzia sul benessere dei minori diretta al Presidente della Repubblica di Bielorussia (artt. 8 e 9 del Protocollo di collaborazione). L’Autorità bielorussa, entro tre mesi dalla ricezione dell’elenco, ne esamina i dati facendo particolare riferimento allo status giuridico per l’adozione internazionale e richiede alle Direzioni dell’istruzione presso i Comitati esecutivi regionali e al Comitato per l’Istruzione presso il Comitato esecutivo del Comune di Minsk i consensi scritti all’adozione internazionale e ogni altra documentazione prevista dalla normativa bielorussa (art. 10 del Protocollo di collaborazione). Gli aspiranti genitori adottivi, entro tre mesi dalla ricezione dell’elenco da parte del CNA e prima dell’inserimento del minore nelle liste di adottabili, su invito di questa si recano davanti all’Organo di tutela e curatela del luogo di residenza del minore in Bielorussia e al CNA stesso per sostenere i colloqui (art. 11 del Protocollo di collaborazione). Il viaggio dura 4 o 5 giorni, non necessita del visto, e la coppia non vive con il minore che permane presso il luogo di residenza, ad esclusione della durata del colloquio presso l’Organo di tutela e curatela del luogo della sua residenza. L’elenco dei minori adottabili all’estero deve essere successivamente approvato dal Ministero dell’Istruzione della Bielorussia ed inviato alla CAI per il tramite dell’Ambasciata e agli aspiranti genitori adottivi per il tramite degli enti autorizzati (art. 12 del Protocollo di collaborazione). Il CNA invia alla CAI, per il tramite degli enti autorizzati, il certificato relativo ad ogni singolo minore, con il quale attesta che questi è inserito nell’elenco suddetto, e il nominativo della coppia aspirante all’adozione. Per coloro che hanno compiuto dieci anni il certificato dà conto anche del loro consenso (art. 13 del Protocollo di collaborazione). In seguito, gli enti autorizzati chiedono alla CAI l’autorizzazione scritta al proseguimento della procedura di adozione. La CAI autorizza altresì il minore a fare ingresso e a risiedere in Italia dopo l’emanazione della sentenza di adozione in Bielorussia. Tale autorizzazione deve essere allegata a ogni pratica di adozione (art. 14 del Protocollo di collaborazione). Gli enti autorizzati presentano all’Ambasciata la documentazione relativa agli aspiranti genitori adottivi, debitamente autenticata e legalizzata in Italia, perché l’Ambasciata la inoltri a sua volta al CNA. Tale documentazione riporta anche la dichiarazione del Presidente dell’ente autorizzato circa la sussistenza di alcuni requisiti relativi agli aspiranti genitori adottivi. In base all’art. 15 del Protocollo di adozione essi: • non devono essere stati privati della responsabilità genitoriale, né questa deve esser stata loro limitata; • non devono essere stati riconosciuti come persone incapaci di agire o con capacità di agire limitata; • non devono esser stati privati del diritto di tutela o curatela a causa di adempimento non adeguato dei loro impegni; • non devono essersi visti revocare una adozione; • se già genitori, i loro figli non devono esser mai stati riconosciuti aventi diritto alla tutela dello Stato. I documenti indicati nell’art. 17 del Regolamento per le adozioni, devono essere debitamente certificati o attestati da un notaio, tradotti a cura dell’ente autorizzato e legalizzati e apostillati a cura della coppia secondo le procedure necessarie, e le firme degli aspiranti genitori adottivi devono essere autenticate. L’Ambasciata italiana in Bielorussia, ricevuta la documentazione degli aspiranti genitori adottivi, ne conferma la correttezza con riguardo alla redazione e legalizzazione entro un mese dalla ricezione emettendo ricevuta di registrazione, e la trasmette, per il tramite del Ministero degli Affari esteri, all’Autorità centrale. Il Protocollo di collaborazione prevede che il CNA
esamini i documenti entro settantacinque giorni dalla ricezione. Laddove vi fosse bisogno di ulteriore tempo per esaminare le pratiche, ne informa la CAI, che può chiedere le motivazioni dell’esigenza di proroga del termine (artt. 16 e 17 del Protocollo di collaborazione). La procedura prosegue, secondo l’art. 8 del Regolamento per le adozioni, davanti al Tribunale regionale del luogo di residenza del minore da adottare, e se questi si trova a Minsk davanti al Tribunale della Città di Minsk. Il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione, che passa in giudicato dopo 15 giorni e che viene trasmessa in copia - unitamente ad ulteriore documentazione - dall’ente autorizzato alla CAI perché questa rilasci l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia. Ricevute tali autorizzazioni, l’Ambasciata italiana rilascia il visto per l’ingresso e per la residenza al minore (art. 18 del Protocollo di collaborazione). Secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento per le adozioni, i documenti relativi all’adozione sono altresì inviati, entro cinque giorni, all’ente che ha in cura il minore. Va specificato che, secondo quanto previsto dal Protocollo di collaborazione all’art. 19, eventuali modifiche nella legislazione della Bielorussia o dell’Italia devono essere comunicate tra le Parti al fine di evitare eventuali ostacoli nel corso del processo di adozione. L’art. 20 del Protocollo di collaborazione precisa che il minore adottato, fin dalla data della sua adozione, gode di tutti i diritti e di tutte le garanzie, come ogni minore cittadino della Repubblica italiana. L’articolo successivo del Protocollo prevede che, giunto in Italia, il minore mantenga la cittadinanza bielorussa e debba essere registrato presso l’Ambasciata entro trenta giorni dal suo ingresso in Italia, sotto il controllo degli enti autorizzati. La CAI incarica gli enti autorizzati di seguire la fase della post-adozione. In particolare, in base all’art. 23 del Protocollo di collaborazione, essi devono effettuare il controllo sulle effettive condizioni di vita e di educazione del minore adottato e redigere le relative relazioni (da tradurre in russo) che dovranno essere trasmesse tramite il servizio postale all’Autorità centrale bielorussa e tramite posta elettronica all’Ambasciata italiana in Bielorussia. Le relazioni devono essere presentate con cadenza annuale nei primi cinque anni successivi all’adozione, e comunque fino al compimento dei diciotto anni di età del minore, e devono essere accompagnate da almeno due fotografie del minore. L’Ambasciata bielorussa in Italia esercita, in collaborazione con il CNA, la facoltà di valutare le condizioni di vita ed educazione dei minori adottati. Le informazioni necessarie a tal fine sono raccolte con la collaborazione dei genitori adottivi, dei servizi sociali, delle Autorità locali, delle Autorità giudiziarie e degli enti autorizzati. Come precisato dagli artt. 24 e 25 del Protocollo di collaborazione, la CAI si impegna ad agevolare tale collaborazione e, su richiesta del Ministero dell’Istruzione bielorusso o del CNA, collabora per l’ottenimento delle informazioni sulla vita e sulla sistemazione dei minori adottati, ancorché divenuti maggiorenni. Laddove emergano criticità nelle condizioni di inserimento del minore nella famiglia adottiva, altri fattori negativi, o nel caso di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale degli adottanti, la CAI ne informa il Ministero dell’Istruzione, il CNA e l’Ambasciata bielorussa e indica loro i provvedimenti adottati al fine di tutelare i diritti e i legittimi interessi del minore, tenendoli aggiornati sull’andamento e sui risultati delle indagini (art. 27 del Protocollo di collaborazione). Quando la CAI rileva un pregiudizio per il minore adottato deve adottare provvedimenti tempestivi ed esaurienti per la sua tutela, inclusi l’assistenza psicologica e/o medica se necessario. In tali casi, la CAI vigila affinché le autorità italiane competenti provvedano a: • allontanare il minore dalla famiglia adottiva entro 48 ore dal momento in cui è emerso il pericolo per la sua vita e/o salute psico-fisica; • individuare una sistemazione alternativa per il minore, in una struttura o in un’altra famiglia; • garantire il contatto del minore con i funzionari dell’Ambasciata bielorussa; • condurre le indagini relative all’accaduto per accertare le responsabilità dei genitori
adottivi e delle persone coinvolte. Tali azioni possono essere sollecitate tramite lettera dal CNA bielorussa o dall’Ambasciata bielorussa (art. 27 del Protocollo di collaborazione). Altri documenti UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Belarus under article 44 of the Convention, due in 2017, CRC/C/BLR/5-6, 18 march 2019 Adozione Paragrafi 47 e 48 delle Osservazioni Conclusive del Comitato 214. La base giuridica per l'adozione di un minore in Bielorussia è intesa a proteggere i diritti e gli interessi legali dei minori. 215. Le regole di adozione sono stabilite nel capitolo 13 del Codice del matrimonio e della famiglia. Per l'adozione di un minore è necessario il consenso scritto di un genitore che non è stato privato dei suoi diritti di genitore. 216. Gli articoli da 127 a 130 del Codice del matrimonio e della famiglia stabiliscono le regole per ottenere il consenso informato all'adozione da parte di genitori, tutori o curatori, il che costituisce un'ulteriore garanzia dei loro interessi in caso di adozione. 217. Se il minore da adottare è sotto tutela (o curatela), deve essere ottenuto anche il consenso del tutore (o curatore); se il minore si trova in un istituto statale, è necessario il consenso dell'amministrazione dell'istituto. 218. Il consenso di genitori, tutori o curatori all'adozione di un minore è dato con una dichiarazione debitamente certificata o giurata, ma può anche essere espresso direttamente davanti al Tribunale dell’adozione. 219. Nel caso di minori i cui genitori non sono stati privati dei diritti di genitori ma non sono in grado di prendersi cura di loro, l'adozione non è possibile. Il database dei minori disponibili per l'adozione non include informazioni sui minori sotto la tutela (curatela) dei parenti. 220. I casi di adozione di minori sono esaminati secondo la procedura giudiziaria di cui all'articolo 393 del codice di procedura civile. 221. Il tribunale ha il diritto di ordinare l'adozione senza il consenso di tutori o curatori, se è nell'interesse del minore. 222. La legislazione prescrive la frequenza e le procedure per monitorare l'educazione dei minori nelle famiglie di tutoraggio (curatela) (due volte l'anno) e nelle famiglie adottive (una volta all'anno per tre anni dopo l'adozione). 223. Nelle famiglie affidatarie e nelle case dei minori di tipo familiare, la frequenza del monitoraggio dipende da quanto tempo il minore rimane con la famiglia, ma non è inferiore a un trimestre. 224. Garantire il rispetto dei diritti e degli interessi legali dei minori può includere la visita di famiglie e la raccolta di informazioni sull'educazione del minore, lo sviluppo e lo stato di salute, il coinvolgimento dei genitori nell'educazione del minore, ecc. 225. Articolo 5 della legge del 21 dicembre 2005 sulle “Garanzie di protezione sociale per i minori orfani, i minori privati della cura dei genitori e i giovani adulti che sono rimasti orfani o privati della cura dei genitori come minori e i Regolamenti sulla procedura di assegnazione ai minori dello status di privazione dell'assistenza parentale, di revocazione di questo status e di restituzione di tali figli ai loro genitori” (approvati con decisione del governo n. 1728 del 26 dicembre 2006) stabiliscono la procedura per assegnare ai figli lo status di “privati dell'assistenza parentale”. Il comma 2.2 dell'Atto e il capitolo 2 del Regolamento stabiliscono che i motivi per l'attribuzione di tale status a un minore possono essere sia un’ordinanza conseguente ad indagine penale o un provvedimento contenuto in una sentenza del tribunale per trattenere i genitori (o il genitore) o sottoporre i genitori a misure cautelari
(o il genitore). 226. Assegnare questo status a un minore durante una temporanea assenza di assistenza parentale (anche nel caso dei genitori soli) consente di adottare misure di protezione sociale statali nei confronti del minore in modo da proteggere i diritti e gli interessi legali del minore e garantire che esistono condizioni per garantire il corretto sviluppo, la crescita e l’educazione del minore, per migliorare la salute del minore e prepararlo alla vita indipendente nella società. 227. Nell'ambito degli sforzi congiunti per attuare l'articolo 21 della Convenzione de L'Aja (secondo le informazioni fornite dalle unità del Servizio sociale internazionale e da altre autorità competenti), dal 2007 sono stati condotti lavori per proteggere i diritti e gli interessi legali dei cittadini minorenni della Bielorussia privati dell'assistenza parentale all'estero. Misure per garantire un ambiente stabile per tali minori in futuro sono prese nel dovuto rispetto delle loro opinioni e conformemente ai loro interessi. 228. Quei minori che non ritornano in Bielorussia includono i minori mandati a vivere con i parenti, i minori adottati e i minori che esprimono il desiderio di rimanere all'estero. UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Belarus, CRC/C/BLR/CO/3-4, 8 april 2011 Adozione 47. Il Comitato teme che la legislazione in materia di adozione non tenga sufficientemente conto dell’interesse superiore del minore e della necessità di ottenere il consenso informato dei suoi genitori biologici o dei suoi tutori. 48. Il Comitato raccomanda che, in tutti i casi di adozione, lo Stato Parte garantisca che l’interesse superiore del minore sia di primaria importanza e che i genitori o i tutori abbiano dato il loro consenso informato all’adozione. Accordo bilaterale esistente con la Bielorussia: − Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Bielorussia in materia di adozione dei cittadini minorenni della Repubblica di Bielorussia da parte dei cittadini della Repubblica Italiana, 30 novembre 2017. N.B: Il testo del Protocollo è attualmente in fase di revisione.
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