AUTO e FISCO 2019 12 giugno 2019 Clara Pollet Simone Dimitri - Api Torino
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FISCALITÀAUTO 12GIUGNO Detrazione IVA - Limitazione oggettiva e norma di riferimento - Tipologia di bene ed utilizzo - Variazione detrazione ed ipotesi di rivendita Deducibilità del costo - Limitazione auto aziendali e veicoli assegnati - Definizione fiscale di autocarro 2
DETRAZIONEIVALIMITATA–NORMEDI RIFERIMENTO Le limitazioni oggettive all’esercizio della detrazione Iva sono state introdotte nell’ordinamento nazionale nel rispetto della direttiva Iva comunitaria (articolo 395, Direttiva 2006/112/CE) che consentiva agli Stati membri di inibire il diritto alla detrazione in riferimento all’imposta assolta su determinati beni, in via transitoria, al fine di evitare talune evasioni o elusioni fiscali L'Italia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2019 (prorogabile al 2020), a limitare il diritto di detrarre l'IVA che grava sulle spese relative a taluni veicoli stradali a motore al 40% (decisione 2007/441/CE del Consiglio UE, decisione 2016/1982) L’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972 dispone regole e limiti all’esercizio della detrazione Iva sull’acquisto/leasing/noleggio di determinate categorie di veicoli stradali, secondo l’uso degli stessi da parte del soggetto passivo d’imposta. 3
ARTICOLO19-BIS1, CO. 1, LETT. C) D.P.R. 633/1972 –NORMEDI RIFERIMENTO L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. …. 4
DEFINIZIONEDI VEICOLOAMOTORE –NORMEDI RIFERIMENTO …. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (a prescindere dalla loro classificazione in sede di immatricolazione - Risoluzione 6/DPF del 20.02.2008). 5
IPOTESI DETRAZIONEIVA100% • Veicolo a motore over 3,5 t o con più di 8 posti a sedere (escluso conducente) • Veicoli oggetto dell’attività d’impresa (commercializzazione o locazione finanziaria di veicoli, autonoleggio) • Veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (es: autoscuole, taxi): veicoli senza i quali non è possibile svolgere l’attività di impresa. • …. 6
IPOTESI DETRAZIONEIVA100% • Si considerano, inoltre, utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa: I. I veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile IVA, pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI (art. 14 DPR 633/1972). 7
IPOTESI DETRAZIONEIVA40% Per i veicoli non interamente utilizzati per finalità imprenditoriali, artistiche o professionali, in deroga ai criteri ordinari non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali finalità, ma l’imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40 per cento dell’IVA afferente le operazioni relative ai veicoli in questione, vale a dire: • gli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni dei veicoli; • le acquisizioni dei medesimi in noleggio e locazione, anche finanziaria; • gli acquisti di componenti e ricambi dei medesimi; • gli acquisti di carburanti e lubrificanti per i medesimi; • gli acquisti dei servizi di manutenzione, riparazione, custodia, impiego (pedaggi stradali inclusi) relativi ai medesimi. La detrazione è ulteriormente ridotta ove sussistano limitazioni conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette. 8
DETRAZIONEIVA: MODIFICHEDEGLI ULTIMI 20ANNI PERIODO DI ACQUISTO AUTOVETTURA PERCENTUALE DETRAIBILITÀ IVA Fino al 2000 Completamente indetraibile Dal 2001 al 2005 Detrazione 10% Dal 1° gennaio al 13 settembre 2006 Detrazione 15% A partire dal 14 settembre 2006 Detrazione 40% 9
CESSIONEAUTOVETTURAAZIENDALE DETRAZIONE IVA IN ACQUISTO IMPONIBILITA’ IVA VENDITA IVA detratta al 100% Imponibilità IVA al 100% IVA parzialmente detraibile (detrazione 10%, Imponibilità IVA 10%, 15%, 40% 15%, 40%) Restante parte f.c. IVA art. 13, co. 5 DPR 633/1972 IVA totalmente indetraibile (acquisti/riscatto Cessione esente IVA art. 10, n. 27- leasing ante 2000) quinquies D.P.R. 633/1972 IVA acquistata da privato (senza IVA) Cessione in regime del margine art. 36 DL 41/1995 10
DETRAZIONEIVAVEICOLI AMOTORE-RIEPILOGO Il trattamento AI FINI IVA dei veicoli aziendali varia in relazione a: • TIPO di veicolo • UTILIZZO dello stesso da parte dell’impresa (utilizzo promiscuo, esclusivo, oggetto dell’attività, etc.) 11
DEDUCIBILITÀCOSTO La deducibilità dei costi dei veicoli aziendali a motore è limitata dall’articolo 164 del Tuir e si distingue in: - Autovetture strumentali e veicoli uso pubblico - Autovetture aziendali, uso diverso dal precedente, non assegnate - Veicoli assegnati in modo promiscuo a dipendenti e amministratori In particolare AUTOVETTURE di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 del DLgs 30 aprile 1992 n. 285, autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (categoria M1 in base alla classificazione internazionale) oltre a Autocaravan, Motoveicoli e Ciclomotori 12
DEDUCIBILITÀCOSTO Limitazioni IIDD dell’articolo 164 del Tuir Deducibilità 100% Deducibilità 20% Deducibilità 70% Autovetture destinate ad Autovetture Veicoli dati in uso promiscuo essere utilizzate Primo limite di valore: ai dipendenti per la maggior esclusivamente come beni Acquisto 18.075,99 euro parte del periodo d’imposta strumentali nell’attività propria dell'impresa (noleggio, scuola Noleggio 3.615,20 euro/annuo guida) + veicoli adibiti ad uso pubblico Secondo limite: 20% Fringe benefit (taxi) dipendente pari al 30% Deducibilità 80% agenti di 15.000 km annui Primo limite di valore: convenzionali con Autocaravan, tabelle Aci (art 51, 4c, Acquisto 25.822,84 euro ciclomotori lettera a) Tuir) Noleggio 5.164,57 euro motocicli con limiti Secondo limite: 80% 13
DEDUCIBILITÀCOSTO–VEICOLI INUSOPROMISCUOAMMINISTRATORE “Le suddette regole trovano applicazione, in linea generale, anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, per la determinazione dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir.” CM 1 del 19/01/2007, paragrafo 17.1.A Quota equiparata al fringe benefit è deducibile, l’eccedenza è deducibile nei limiti normali delle autovetture aziendali (20% più limite costo) 14
DEDUCIBILITÀCOSTO–NOLEGGIOFULLSERVICE I contratti di noleggio "full service" sono dei contratti misti nei quali oltre alla causa economica prevalente rappresentata dalla locazione del veicolo, sono previste ulteriori prestazioni (ad esempio, manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, sostituzione dell'autovettura in caso di guasto) Se la quota mensile è differenziata il limite si applica solo al puro canone di locazione (20% fino a 3.615,20 euro/annuo), la restante parte è deducibile secondo le regole ordinarie (20%) Circolare 48 del 10 febbraio 1998, paragrafo 2.1.3.4 15
DEDUCIBILITÀCOSTO–AUTONONSTRUMENTALI Beni non esclusivamente strumentali nell’attività propria di impresa, per l’amministrazione finanziaria: le autovetture utilizzate da un’impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti (ris. Agenzia delle Entrate 23.3.2007 n. 59); le autovetture, allestite all’esterno con messaggi pubblicitari e marchi d’impresa, utilizzate da un’impresa operante nel campo della mediazione immobiliare (circ. 12.6.2002 n. 50); le autovetture esposte ed utilizzate per dimostrazione ai clienti, ma destinate alla vendita, in quanto rappresentano beni “merce” (Cass. 23.10.2006 n. 22735). 16
DEDUCIBILITÀCOSTO-RIEPILOGO Tipologia veicolo Limite acquisto Limite noleggio Deducibilità limitata del costo autovetture/autocaravan 18.075,99 3.615,20 20% aziendale autoveicoli utilizzati da agenti 25.822,84 5.164,57 80% ciclomotori 4.131,66 774,69 20% motocicli 2.065,83 413,17 20% Veicoli in uso promiscuo a 70% dipendenti Veicoli in uso promiscuo ad 18.075,99 3.615,20 100% fringe benefit amministratori cococo +20% eccedenza (e limiti di valore) Leasing (canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli nei limiti indicati) e deducibilità fiscale almeno per la durata della metà del periodo di ammortamento (almeno pari alla durata del periodo di ammortamento per le auto aziendali non assegnate ai dipendenti) art 102, 7°c Tuir 17
DEDUCIBILITÀCOSTO–RIEPILOGOesempi Ammortamento Deducibilità 25% annuo Totale complessivo limitata del Primo limite di Secondo scarico fiscale Tipologia veicolo Limite acquisto costo valore limite (20%) durata ammortamento Autovetture aziendali autocaravan 18.075,99 20% 4.519,00 903,80 3.615,20 Autoveicoli utilizzati da agenti 25.822,84 80% 6.455,71 5.164,57 20.658,27 Tipologia veicolo Limite noleggio Deducibilità limitata del costo Totale annuo deducibile autovetture/autocaravan aziendale 3.615,20 20% 723,04 autoveicoli utilizzati da agenti 5.614,57 80% 4.491,66 18
DEDUCIBILITÀCOSTO–acquisto/noleggioincinqueanni noleggio acquisto anni secondo secondo primo limite limite primo limite limite 1 3.615,20 723,04 2.259,50 451,90 2 3.615,20 723,04 4.519,00 903,80 3 3.615,20 723,04 4.519,00 903,80 4 3.615,20 723,04 4.519,00 903,80 5 3.615,20 723,04 2.259,50 451,90 Totale 18.076,00 3.615,20 18.076,00 3.615,20 19
FISCALITÀAUTO-inerenza Non rientrano nell’area operativa della disposizione limitativa, gli autoveicoli individuati dall’art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada) che non sono richiamati espressamente dall’articolo 164 del Tuir. Trattasi, ad esempio, degli autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d’opera. Per i veicoli non espressamente disciplinati dal Tuir, la deducibilità è regolata dal principio generale dell’inerenza (articolo 109, comma 5, Tuir). 20
FALSI AUTOCARRI Al fine di contrastare le immatricolazioni di veicoli dettate da convenienze fiscali, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006 sono stati individuati i “falsi autocarri” come quei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione e dagli adattamenti, risultano “fiscalmente” autovetture destinate al trasporto di persone. M1 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente N1 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t 21
FALSI AUTOCARRI Si tratta di autovettura se soddisfa tutte le caratteristiche sotto riportate La prima verifica da effettuare è il possesso di tre requisiti riscontrabili dalla carta di circolazione del mezzo: - immatricolazione (J) come N1 (massa inferiore a 3,5 t) - codice carrozzeria (J.2) = F0 - posti a sedere (S.1) = 4 o più La mancanza anche solo di una caratteristica fa rientrare il mezzo nella categoria fiscale degli autocarri (così, ad esempio, la limitazione in modo permanente a due posti a sedere); se il veicolo, invece, ha tutte le caratteristiche precedenti, occorre ancora verificare il valore del rapporto tra la potenza espressa in Kw e la differenza tra massa complessiva in tonnellate e tara in tonnellate. 22
FALSI AUTOCARRI Il mezzo può essere definito fiscalmente come autocarro se il rapporto è inferiore al valore 180, diversamente (ossia con risultato uguale o superiore a 180) si applicano le regole fiscali delle autovetture. ≥180 180 > Tenendo conto dei seguenti dati inseriti nella carta di circolazione Codice Descrizione P.2 Potenza (Pt) espressa in Kw F.2 Massa complessiva in tonnellate (trasformare i kg in tonnellate dividendo per mille) Tara Massa a vuoto sempre in tonnellate (Kg divisi per mille) 23
Sanzioni codicedella strada «Limitazioni dettate comunque dall’inerenza e tenendo conto del codice della strada (art 54, comma 1, lettera d) DLgs 285/1992) che definisce autocarro l’autoveicolo destinato «al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse»: la parola «addette» fa pensare all’ambito lavorativo (il che tra l’altro esclude che a bordo possano esserci bambini). Scattano quindi le sanzioni previste dall’articolo 82, comma 8: multa di 87 euro e sospensione della carta di circolazione» articolo del sole 24 ore del 4 giugno 2019 24
TRASFERTECONAUTOPROPRIA–REGOLEDIVERSE Le trasferte dei dipendenti o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevedono un rimborso chilometrico escluso dalla determinazione del reddito del percipiente (trasferte solo al di fuori del comune luogo di lavoro) CM 326/1997 Se il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata dall’articolo 95 del Tuir al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (da 1.505,90 a 1.643,30 cc P.1 carta circolazione), ovvero 20 cavalli fiscali (da 1.930,60 a 2.080,10 cc) se con motore diesel. (Art 95, 3° comma, Tuir) 25
Tariffechilometricheacibenzina http://www.aci.it/area-riservata/costi-chilometrici/marzo-2019.html 26
Tariffechilometricheacigasolio http://www.aci.it/area-riservata/costi-chilometrici/marzo-2019.html 27
Sostanziale equiparazione fiscale tra acquisto, leasing e noleggio 28
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