AUTO e FISCO 2019 12 giugno 2019 Clara Pollet Simone Dimitri - Api Torino

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AUTO e FISCO 2019 12 giugno 2019 Clara Pollet Simone Dimitri - Api Torino
AUTO e FISCO 2019

     12 giugno 2019

                      Clara Pollet
                      Simone Dimitri

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FISCALITÀAUTO                12GIUGNO

Detrazione IVA
- Limitazione oggettiva e norma di riferimento
- Tipologia di bene ed utilizzo
- Variazione detrazione ed ipotesi di rivendita

Deducibilità del costo
- Limitazione auto aziendali e veicoli assegnati
- Definizione fiscale di autocarro

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DETRAZIONEIVALIMITATA–NORMEDI RIFERIMENTO

Le limitazioni oggettive all’esercizio della detrazione Iva sono state introdotte
nell’ordinamento nazionale nel rispetto della direttiva Iva comunitaria (articolo
395, Direttiva 2006/112/CE) che consentiva agli Stati membri di inibire il diritto
alla detrazione in riferimento all’imposta assolta su determinati beni, in via
transitoria, al fine di evitare talune evasioni o elusioni fiscali
L'Italia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2019 (prorogabile al 2020), a
limitare il diritto di detrarre l'IVA che grava sulle spese relative a taluni veicoli
stradali a motore al 40% (decisione 2007/441/CE del Consiglio UE, decisione
2016/1982)
L’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972 dispone regole e limiti all’esercizio della
detrazione Iva sull’acquisto/leasing/noleggio di determinate categorie di veicoli
stradali, secondo l’uso degli stessi da parte del soggetto passivo d’imposta.

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ARTICOLO19-BIS1, CO. 1, LETT. C) D.P.R. 633/1972
–NORMEDI RIFERIMENTO
L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore e dei
relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per
cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’impresa, dell’arte o della professione.

La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano
oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti
di commercio.

….

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DEFINIZIONEDI VEICOLOAMOTORE
–NORMEDI RIFERIMENTO
….

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o
beni la cui massa massima autorizzata non supera 3,5 t e il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (a prescindere
dalla loro classificazione in sede di immatricolazione - Risoluzione 6/DPF del
20.02.2008).

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IPOTESI DETRAZIONEIVA100%

  • Veicolo a motore over 3,5 t o con più di 8 posti a sedere (escluso
    conducente)

  • Veicoli oggetto dell’attività d’impresa (commercializzazione o locazione
    finanziaria di veicoli, autonoleggio)

  • Veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (es: autoscuole,
    taxi): veicoli senza i quali non è possibile svolgere l’attività di impresa.

  • ….

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IPOTESI DETRAZIONEIVA100%

• Si considerano, inoltre, utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa:

I.   I veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in
     base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e
     successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di
     uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è
     infatti un’operazione imponibile IVA, pari al 30 per cento dell’ammontare
     corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
     calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla
     tabelle nazionali ACI (art. 14 DPR 633/1972).

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IPOTESI DETRAZIONEIVA40%

Per i veicoli non interamente utilizzati per finalità imprenditoriali, artistiche o
professionali, in deroga ai criteri ordinari non deve essere verificata in concreto
la quota di effettiva utilizzazione per tali finalità, ma l’imposta detraibile è limitata
forfetariamente al 40 per cento dell’IVA afferente le operazioni relative ai veicoli
in questione, vale a dire:
• gli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni dei veicoli;
• le acquisizioni dei medesimi in noleggio e locazione, anche finanziaria;
• gli acquisti di componenti e ricambi dei medesimi;
• gli acquisti di carburanti e lubrificanti per i medesimi;
• gli acquisti dei servizi di manutenzione, riparazione, custodia, impiego
    (pedaggi stradali inclusi) relativi ai medesimi.
La detrazione è ulteriormente ridotta ove sussistano limitazioni conseguenti
all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette.
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DETRAZIONEIVA: MODIFICHEDEGLI ULTIMI 20ANNI

      PERIODO DI ACQUISTO AUTOVETTURA          PERCENTUALE DETRAIBILITÀ IVA

      Fino al 2000                          Completamente indetraibile

      Dal 2001 al 2005                                  Detrazione 10%

      Dal 1° gennaio al 13 settembre 2006               Detrazione 15%

      A partire dal 14 settembre 2006                   Detrazione 40%

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CESSIONEAUTOVETTURAAZIENDALE
DETRAZIONE IVA IN ACQUISTO                                       IMPONIBILITA’ IVA VENDITA

IVA detratta al 100%                                              Imponibilità IVA al 100%

IVA parzialmente detraibile (detrazione 10%,             Imponibilità IVA 10%, 15%, 40%
15%, 40%)                                        Restante parte f.c. IVA art. 13, co. 5 DPR
                                                                                  633/1972
IVA totalmente indetraibile (acquisti/riscatto        Cessione esente IVA art. 10, n. 27-
leasing ante 2000)                                             quinquies D.P.R. 633/1972

IVA acquistata da privato (senza IVA)            Cessione in regime del margine art. 36 DL
                                                                                  41/1995

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DETRAZIONEIVAVEICOLI AMOTORE-RIEPILOGO

Il trattamento AI FINI IVA dei veicoli aziendali varia in relazione a:

• TIPO di veicolo

• UTILIZZO dello stesso da parte dell’impresa (utilizzo promiscuo, esclusivo,
  oggetto dell’attività, etc.)

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DEDUCIBILITÀCOSTO

La deducibilità dei costi dei veicoli aziendali a motore è limitata dall’articolo 164 del
Tuir e si distingue in:

- Autovetture strumentali e veicoli uso pubblico
- Autovetture aziendali, uso diverso dal precedente, non assegnate
- Veicoli assegnati in modo promiscuo a dipendenti e amministratori

In particolare AUTOVETTURE di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 del DLgs 30
aprile 1992 n. 285, autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti, compreso quello del conducente (categoria M1 in base alla classificazione
internazionale) oltre a Autocaravan, Motoveicoli e Ciclomotori

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DEDUCIBILITÀCOSTO
Limitazioni IIDD dell’articolo 164 del Tuir
Deducibilità 100%                   Deducibilità 20%               Deducibilità 70%
Autovetture destinate ad            Autovetture                    Veicoli dati in uso promiscuo
essere utilizzate                   Primo limite di valore:        ai dipendenti per la maggior
esclusivamente come beni            Acquisto 18.075,99 euro        parte del periodo d’imposta
strumentali nell’attività propria
dell'impresa (noleggio, scuola
                                    Noleggio 3.615,20 euro/annuo
guida) +
veicoli adibiti ad uso pubblico     Secondo limite: 20%
                                                                        Fringe benefit
(taxi)
                                                                        dipendente pari al 30%
                                    Deducibilità 80% agenti             di 15.000 km annui
                                    Primo limite di valore:             convenzionali con
 Autocaravan,                                                           tabelle Aci (art 51, 4c,
                                    Acquisto 25.822,84 euro
 ciclomotori                                                            lettera a) Tuir)
                                    Noleggio 5.164,57 euro
 motocicli con limiti
                                    Secondo limite: 80%
                                                                                                   13
DEDUCIBILITÀCOSTO–VEICOLI INUSOPROMISCUOAMMINISTRATORE

“Le suddette regole trovano applicazione, in linea generale, anche con
riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare,
per la determinazione dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del
Tuir.” CM 1 del 19/01/2007, paragrafo 17.1.A

Quota equiparata al fringe benefit è deducibile, l’eccedenza è deducibile nei
limiti normali delle autovetture aziendali (20% più limite costo)

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DEDUCIBILITÀCOSTO–NOLEGGIOFULLSERVICE

I contratti di noleggio "full service" sono dei contratti misti nei quali oltre alla
causa economica prevalente rappresentata dalla locazione del veicolo, sono
previste ulteriori prestazioni (ad esempio, manutenzione ordinaria,
assicurazione, tassa di proprietà, sostituzione dell'autovettura in caso di
guasto) Se la quota mensile è differenziata il limite si applica solo al puro
canone di locazione (20% fino a 3.615,20 euro/annuo),
la restante parte è deducibile secondo le regole ordinarie (20%)

Circolare 48 del 10 febbraio 1998, paragrafo 2.1.3.4

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DEDUCIBILITÀCOSTO–AUTONONSTRUMENTALI

Beni non esclusivamente strumentali nell’attività propria di impresa, per
l’amministrazione finanziaria:

 le autovetture utilizzate da un’impresa commerciale allo scopo di visitare i
  propri clienti (ris. Agenzia delle Entrate 23.3.2007 n. 59);
 le autovetture, allestite all’esterno con messaggi pubblicitari e marchi
  d’impresa, utilizzate da un’impresa operante nel campo della mediazione
  immobiliare (circ. 12.6.2002 n. 50);
 le autovetture esposte ed utilizzate per dimostrazione ai clienti, ma
  destinate alla vendita, in quanto rappresentano beni “merce” (Cass.
  23.10.2006 n. 22735).

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DEDUCIBILITÀCOSTO-RIEPILOGO
     Tipologia veicolo             Limite acquisto     Limite noleggio      Deducibilità limitata del costo

  autovetture/autocaravan                  18.075,99            3.615,20                                 20%
          aziendale
autoveicoli utilizzati da agenti           25.822,84            5.164,57                                 80%
          ciclomotori                       4.131,66             774,69                                  20%
           motocicli                        2.065,83             413,17                                  20%
 Veicoli in uso promiscuo a                                                                              70%
          dipendenti
 Veicoli in uso promiscuo ad               18.075,99            3.615,20                  100% fringe benefit
   amministratori cococo                                                   +20% eccedenza (e limiti di valore)

Leasing (canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli nei limiti indicati) e deducibilità
fiscale almeno per la durata della metà del periodo di ammortamento (almeno pari alla durata del
periodo di ammortamento per le auto aziendali non assegnate ai dipendenti) art 102, 7°c Tuir
                                                                                                              17
DEDUCIBILITÀCOSTO–RIEPILOGOesempi
                                                                               Ammortamento
                                                            Deducibilità           25% annuo                          Totale complessivo
                                                             limitata del       Primo limite di           Secondo          scarico fiscale
 Tipologia veicolo                  Limite acquisto                costo                valore         limite (20%)                durata
                                                                                                                          ammortamento

Autovetture aziendali
autocaravan                             18.075,99                  20%                4.519,00             903,80                 3.615,20

Autoveicoli
utilizzati da agenti                    25.822,84                  80%                6.455,71           5.164,57              20.658,27

 Tipologia veicolo                        Limite noleggio
                                                                     Deducibilità limitata del costo    Totale annuo deducibile

autovetture/autocaravan aziendale                     3.615,20                                 20%                                 723,04

autoveicoli utilizzati da agenti                      5.614,57                                 80%                                4.491,66

                                                                                                                                   18
DEDUCIBILITÀCOSTO–acquisto/noleggioincinqueanni

                        noleggio                acquisto
       anni                    secondo                 secondo
                primo limite     limite   primo limite   limite
         1       3.615,20       723,04     2.259,50     451,90
         2       3.615,20       723,04     4.519,00     903,80
         3       3.615,20       723,04     4.519,00     903,80
         4       3.615,20       723,04     4.519,00     903,80
         5       3.615,20       723,04     2.259,50     451,90
       Totale   18.076,00      3.615,20   18.076,00 3.615,20

                                                                  19
FISCALITÀAUTO-inerenza
Non rientrano nell’area operativa della disposizione limitativa, gli autoveicoli
individuati dall’art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della
strada) che non sono richiamati espressamente dall’articolo 164 del Tuir. Trattasi,
ad esempio, degli autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti
specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati ed autosnodati,
mezzi d’opera.

Per i veicoli non espressamente disciplinati dal Tuir, la deducibilità è regolata dal
principio generale dell’inerenza (articolo 109, comma 5, Tuir).

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FALSI AUTOCARRI

Al fine di contrastare le immatricolazioni di veicoli dettate da convenienze fiscali,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006
sono stati individuati i “falsi autocarri” come quei veicoli che, a prescindere dalla
categoria di omologazione e dagli adattamenti, risultano “fiscalmente” autovetture
destinate al trasporto di persone.

M1       veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
         sedere oltre al sedile del conducente

N1       veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non
         superiore a 3,5 t

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FALSI AUTOCARRI
Si tratta di autovettura se soddisfa tutte le caratteristiche sotto riportate
La prima verifica da effettuare è il possesso di tre requisiti riscontrabili dalla carta di
circolazione del mezzo:

-         immatricolazione (J) come N1 (massa inferiore a 3,5 t)
-         codice carrozzeria (J.2) = F0
-         posti a sedere (S.1) = 4 o più

La mancanza anche solo di una caratteristica fa rientrare il mezzo nella categoria
fiscale degli autocarri (così, ad esempio, la limitazione in modo permanente a due
posti a sedere); se il veicolo, invece, ha tutte le caratteristiche precedenti, occorre
ancora verificare il valore del rapporto tra la potenza espressa in Kw e la differenza
tra massa complessiva in tonnellate e tara in tonnellate.

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FALSI AUTOCARRI
Il mezzo può essere definito fiscalmente come autocarro se il rapporto è inferiore al
valore 180, diversamente (ossia con risultato uguale o superiore a 180) si applicano
le regole fiscali delle autovetture.

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    180   >
Tenendo conto dei seguenti dati inseriti nella carta di circolazione
Codice    Descrizione
P.2       Potenza (Pt) espressa in Kw
F.2       Massa complessiva in tonnellate (trasformare i kg in tonnellate dividendo per mille)
Tara      Massa a vuoto sempre in tonnellate (Kg divisi per mille)

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Sanzioni codicedella strada
«Limitazioni dettate comunque dall’inerenza e tenendo conto del codice della
strada (art 54, comma 1, lettera d) DLgs 285/1992) che definisce autocarro
l’autoveicolo destinato «al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al
trasporto delle cose stesse»: la parola «addette» fa pensare all’ambito lavorativo (il
che tra l’altro esclude che a bordo possano esserci bambini).
Scattano quindi le sanzioni previste dall’articolo 82, comma 8: multa di 87 euro e
sospensione della carta di circolazione»

articolo del sole 24 ore del 4 giugno 2019

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TRASFERTECONAUTOPROPRIA–REGOLEDIVERSE
Le trasferte dei dipendenti o titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa prevedono un rimborso chilometrico escluso dalla
determinazione del reddito del percipiente (trasferte solo al di fuori del
comune luogo di lavoro) CM 326/1997
Se il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica
trasferta, la spesa deducibile è limitata dall’articolo 95 del Tuir al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non
superiore a 17 cavalli fiscali (da 1.505,90 a 1.643,30 cc P.1 carta
circolazione), ovvero 20 cavalli fiscali (da 1.930,60 a 2.080,10 cc) se con
motore diesel. (Art 95, 3° comma, Tuir)

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Tariffechilometricheacibenzina

     http://www.aci.it/area-riservata/costi-chilometrici/marzo-2019.html

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Tariffechilometricheacigasolio

      http://www.aci.it/area-riservata/costi-chilometrici/marzo-2019.html

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Sostanziale equiparazione fiscale tra
    acquisto, leasing e noleggio

                                        28
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