ATTUAZIONE E RISULTATI DELLA L.R. 11/2012, "INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - Risposta ...
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ATTUAZIONE E RISULTATI DELLA L.R. 11/2012, «INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA» Risposta all’art. 11 - Clausola valutativa della l.r. 11/2012 1
IN SINTESI Il 18 luglio 2012 la Regione Lombardia approva la l.r. n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”. La legge riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa. Inoltre condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all’interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere. Uno degli obiettivi della legge è quello di favorire e promuovere politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica. La legge regionale prevede appositi strumenti finalizzati al perseguimento dei proprio obiettivi, che hanno permesso lo sviluppo di una politica pubblica finalizzata a contrastare la violenza maschile nei confronti delle donne. In attuazione della legge: è stato istituito il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, quale sede di consultazione e confronto sulla programmazione e pianificazione degli interventi previsti dalla legge; è stato adottato il Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Il Piano è lo strumento principe per l’attuazione della legge regionale; sono stati sottoscritti protocolli d’intesa con enti pubblici e ordini professionali. Le legge prevede inoltre che la clausola valutativa, ossia che la Giunta informi il Consiglio regionale sull'attuazione delle politiche adottate e sui principali risultati conseguiti. In adempimento a tale disposizione legislativa è stato redatto il presente rapporto. I PRIMI RISULTATI DELLA POLITICA REGIONALE - X Legislatura Nei cinque anni di legislatura lo sviluppo delle politiche antiviolenza ha raggiunto obiettivi e risultati significativi. Grazie all’approvazione del Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne (d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015) e all’attuazione dello stesso, è stato possibile allocare € 17.579.867, di cui € 10.337.262 di risorse regionali e € 7.242.605 di risorse nazionali. Queste risorse hanno permesso di: attivare 26 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza; sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio già presenti sul territorio regionale; 2
incrementare il numero di centri antiviolenza e di case rifugio; sostenere il reinserimento lavorativo e l’autonomia abitativa delle donne vittime prese in carico dai centri antiviolenza e delle/dei loro figli/e vittime di violenza assistita; finanziare l’adeguamento strutturale di centri antiviolenza e case rifugio affinché fossero in grado di accogliere e proteggere le donne in maniera adeguata; incrementare le competenze professionali di operatori e operatrici che vengono in contatto con il fenomeno della violenza contro le donne; promuovere iniziative di comunicazione e informazione. In dettaglio, le azioni realizzate hanno permesso di raggiungere i seguenti obiettivi: Copertura di tutto il territorio regionale con i servizi antiviolenza attraverso l’incremento del numero delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, dei centri antiviolenza e delle case rifugio. La tabella che segue mostra l’incremento dei servizi per il contrasto della violenza sul territorio regionale dal 2013 a oggi. Rilevazione 2013 Rilevazione 2017 Nr. Reti antiviolenza 13 26 Nr. Centri antiviolenza 21 50 Nr. Case rifugio 11 46 Copertura territoriale 37% 98,4% Sottoscrizione di specifici Protocolli d’Intesa con: o 12 Uffici Territoriali del Governo lombardi (Prefetture) per attività formativa rivolte a FF.OO.; o l’Ordine degli Avvocati di Milano per lo sviluppo di corsi formazione rivolti ad avvocati/e; o il C.O.N.I. per lo sviluppo di iniziative di comune interesse, compresi progetti formativi e di comunicazione/informazione nel mondo dello sport. Formazione a più di 2000 operatori e operatrici sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, tra cui avvocati/e, referenti delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, medici/che di medicina generale e personale socio-sanitario, psicologi/ghe, assistenti sociali, personale delle Forze dell’ordine, referenti della Rete consolare, operatori e operatrici sul territorio che a vario titolo si occupano di violenza contro le donne; Attivazione dell’Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.) al fine di rilevare il numero di donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza e che sono ospitate presso le Case rifugio. Dati rivelati: Primi 6 mesi del 2014 2015 2016 2017 Nr. donne che si sono rivolte ai centri 3.680 donne 4.317 donne 5.244 donne 3.737 donne antiviolenza Nr. donne ospitate presso Dato non 170 donne e 317 donne e 189 donne e 154 le case rifugio rilevato 100 minori 352 minori minori 3
Progettazione e avvio, dal 2014, della campagna annuale di comunicazione “Non sei da sola”, che ha permesso la distribuzione di materiale informativo presso uffici di comuni, postazioni di pronto soccorso, uffici ATS, consultori. Al fine di incontrare un target più ampio, la campagna di comunicazione si è rivolta e ha coinvolto la grande distribuzione, i social media, la stampa e la radio; Creazione di un sito internet dedicato www.nonseidasola.regione.lombardia.it al fine di far conoscere i servizi attivati sul territorio regionale per le donne vittime di violenza. INDICAZIONI PER IL FUTURO Rafforzare e sostenere le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate sul territorio regionale, nonché i Centri antiviolenza e le Case rifugio aderenti alle Reti stesse; Promuovere le attività di formazione, informazione e comunicazione su tutto il territorio regionale, al fine di coinvolgere il maggior numero di operatori e operatrici; Promuovere la sottoscrizione di protocolli d’intesa con la Direzione scolastica regionale, il sistema universitario, gli ordini professionali come quelli degli psicologi, degli assistenti sociali, dei medici e con altri enti rilevanti direttamente coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne; Definire il nuovo Piano regionale antiviolenza 2018/2021. L’attuale Piano, della durata di quattro anni, scade nel 2018 con la legislatura corrente. 4
INDICE Introduzione PARTE 1 - LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN REGIONE LOMBARDIA 1. Nascita e sviluppo di una politica pubblica di contrasto alla violenza contro le donne: la cornice normativa 1.1 Il quadro internazionale ed europeo 1.2 La legislazione nazionale 1.2.1 La legge n. 119/2013, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province» 1.2.2 Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (2015/2017) 1.3 La cornice normativa di Regione Lombardia 1.3.1 Legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» 1.3.2 Il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne – 2015 - 2018 2. Le strategie della Regione Lombardia 2.1 Il sistema di governance della Regione Lombardia e le Reti territoriali antiviolenza 2.2 Gli strumenti messi in campo dalla Regione Lombardia 2.2.2 Il Tavolo permanente antiviolenza 2.2.3 L’Organismo tecnico multidisciplinare 2.2.4 Il sistema O.R.A. - Osservatorio Regionale Antiviolenza 2.2.5 Il programma regionale “Progettare la parità in Lombardia” 2.3 Altre attività realizzate da Regione Lombardia 2.3.1 Il protocollo con il C.O.N.I. 2.3.2 Il protocollo con Uffici Territoriali del Governo 2.3.3 La rete delle rappresentanze consolari delle comunità straniere PARTE 2 - APPROFONDIMENTI IN RISPOSTA AI QUESITI DELLA CLAUSOLA VALUTATIVA - ART. 11 LEGGE REGIONALE 11/2012 1. Dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale della domanda e dell’offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza 1.1 Rilevare la domanda e l’offerta a favore delle donne vittime di violenza: attività e strumenti realizzati dalla Regione Lombardia 1.2 I servizi a favore delle donne vittime di violenza in Lombardia 1.2.1 I centri antiviolenza in Lombardia 1.2.2 Le case rifugio in Lombardia 1.2.3 Le strutture sanitare e i servizi per contrastare la violenza contro le donne 2. Offerta di servizi antiviolenza: in che misura hanno risposto alla domanda e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito 2.1 Tipologie di violenza subìta 5
2.2 La domanda espressa dalle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza 2.3 I servizi erogati dai centri antiviolenza 3. Prevenire, sensibilizzare, formare 3.1. Attività di prevenzione e sensibilizzazione 3.1.1 I progetti finanziati con il Programma Regionale annuale “Progettare la parità in Lombardia” 3.1.2. Interventi di informazione e comunicazione rivolti alla collettività 3.2. Attività di formazione 4. Composizione e sviluppo della Rete Regionale Antiviolenza 4.1. Composizione delle Rete Regionale Antiviolenza e delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza 4.2. Nascita e sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza: lo strumento dell’accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e gli enti locali capifila delle Reti 4.3. Promozione di nuove Reti e nuovi centri antiviolenza 4.4 Il contrasto alla violenza sulle donne all’interno della Programmazione sociale territoriale 4.5. Ulteriori provvedimenti volti a promuovere e rafforzare i soggetti delle Reti territoriali antiviolenza: adeguamento strutturale dei centri antiviolenza e delle case rifugio 5. Andamento e caratteristiche del fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia 5.1 La violenza contro le donne: i dati dell’indagine Istat in Lombardia 5.2 Caratteristiche socio-economiche delle donne che hanno subito violenza e che si sono rivolte ai centri antiviolenza lombardi 6. Risorse messe in campo per sostenere gli interventi previsti dalla legge regionale n. 11/2012 6.1 I Programmi regionali e le risorse erogate 6.2 La distribuzione delle risorse sul territorio regionale 6.3 I soggetti beneficiari delle risorse: centri antiviolenza e case rifugio 7. Indicazioni per il futuro 7.1 Attività in atto 6
INTRODUZIONE La legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», prevede la clausola valutativa, ossia uno specifico articolo che attribuisce alla Giunta regionale il mandato di raccogliere, elaborare e comunicare al Consiglio regionale una serie di informazioni relative all’attuazione della normativa e ai risultati da essa ottenuti. Nello specifico, l’art. 11 (Clausola valutativa) della l.r. 11/2012 attribuisce alla Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, il compito di rendicontare al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel contrasto alla violenza contro le donne e nel sostegno delle vittime. Il comma 3 dell’art. 11 prevede che i soggetti della Rete regionale antiviolenza garantiscano la disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione. L’art. 11 indica una serie di domande volte a esplicitare gli “elementi valutabili”, a definire cioè i contenuti della relazione da presentare al Consiglio. La relazione in risposta alla clausola valutativa, rispondendo a tali domande, fornisce informazioni di dettaglio, riguardanti aspetti che attengono sia all’attuazione della legge, sia all’efficacia delle politiche da questa promosse. In particolare l’art. 11 chiede di dar conto: a) sulle dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale della domanda e offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza (quesito a.); b) sull’efficacia dei servizi offerti ossia sulla loro capacità di dare risposta alle domande e bisogni delle donne (quesito b.); c) sulle attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione realizzate, sui destinatari e sui soggetti attuatori (quesito c.); d) sulla composizione e sviluppo della rete regionale antiviolenza, e in particolare sulle attività realizzate per il suo coordinamento (quesito d.); e) sull’andamento e caratteristiche del fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia (quesito e.); f) sulle risorse pubbliche e private messe in campo per sostenere gli interventi previsti dalla presente legge (quesito f.). La presente relazione, la prima dall’entrata in vigore della l.r. 11/2012, rende conto dei primi cinque anni di politiche di contrasto e prevenzione della violenza contro le donne, illustrando il processo di costruzione di questa politica pubblica, il suo sviluppo e diffusione e i cambiamenti perseguiti e realizzati. Dopo un’introduzione sul quadro normativo di riferimento ed il sistema di governance regionale (parte 1), risponde ai quesiti previsti all’art. 11. 7
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PARTE 1 LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN REGIONE LOMBARDIA 9
1. NASCITA E SVILUPPO DI UNA POLITICA PUBBLICA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: LA CORNICE NORMATIVA La Regione Lombardia a partire dal 2012, data di approvazione dalla legge regionale n. 11, ha avviato il processo di costruzione delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, le cui azioni e interventi di governance si inseriscono all’interno di una cornice legislativa definita a più livelli: europeo, nazionale e regionale. Questo capitolo presenta, in breve, il quadro normativo di riferimento. 1.1 Il quadro internazionale ed europeo La violenza maschile nei confronti delle donne costituisce una grave forma di violazione dei diritti umani ed è causa ed effetto di fenomeni di discriminazione che ancora persistono nei confronti delle donne. Le violenze che colpiscono le donne sono definite “violenza di genere” a partire dalla Raccomandazione Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), entrata in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata dall’Italia il 10 giugno 1985. Nel 1993 la violenza contro le donne viene riconosciuta a pieno titolo come una violazione dei diritti umani dalla Dichiarazione della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna (1993) e dalla Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne (A/Res/48/104, 20 dicembre 1993). Nel 1995, la Conferenza mondiale organizzata dalle Nazioni Unite a Pechino viene inoltre a ribadire l’urgente necessità di sviluppare politiche adeguate di contrasto alla violenza contro le donne e le bambine facendo sottoscrivere alcuni impegni ai Governi degli Stati partecipanti. Nel 2002, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OSM) dichiara le violenze degli uomini contro le donne un problema di salute pubblica e nel 2012, attraverso la risoluzione A/RES/67/144, ha intensificato gli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne. Il Consiglio d’Europa, a partire dal 2000, ha inserito nell’agenda politica il contrasto alla violenza contro le donne. Nel 2008, il Committee for preventing and combating violence against women and domestic violence (CAHVIO) ha redatto un documento, conosciuto come Convenzione di Istanbul, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011. La Convenzione di Istanbul costituisce oggi il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che definisce un quadro per affrontare concretamente il fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica1. La Convenzione di Istanbul riconosce che la violenza nei confronti delle donne costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne (art. 3). Afferma 1Ad oggi, sono 23 i paesi che hanno ratificato la Convenzione, tra cui 14 Stati membri dell’UE (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia). Tutti gli altri 14 Stati membri dell’UE hanno firmato la Convenzione. 10
infatti che «il fenomeno della violenza è il frutto di relazioni storicamente diseguali tra il genere femminile e il genere maschile» e indica nel «raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto [...] un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne». Le politiche per il contrasto della violenza contro le donne si inseriscono dunque nel quadro più generale della promozione delle pari opportunità tra uomini e donne. La definizione di violenza nei confronti delle donne, data dalla Convezione, comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, sia nella vita privata. La Convenzione specifica anche come il concetto di “violenza domestica” ricomprenda tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. La Convenzione è stata sottoscritta dall’Italia a Strasburgo il 27 settembre 2012, ratificata dalla Camera e dal Senato il 27 giugno 2013, ed è entrata in vigore il 1 agosto 2014. 1.2 La legislazione nazionale Solo negli ultimi decenni l’Italia e le singole regioni si sono dotate di strumenti normativi intesi a sviluppare politiche pubbliche finalizzate e fare emergere e contrastare la violenza contro le donne oltre che a rafforzare le sanzioni penali in materia e ad attivare un sistema integrato di interventi volti ad attivare specifici servizi. Il nostro ordinamento giuridico, infatti, ha riconosciuto solo recentemente il reato di violenza di genere. Lungo è stato, e ancora sarà il percorso per il passaggio dalla parità formale prevista dalla costituzione alla parità sostanziale. Soltanto nel 1956 la Corte di Cassazione fa decadere “ius corrigendi”: il marito perde il potere educativo e correttivo del pater familia che comprendeva anche la coazione fisica. A seguito della riforma sul diritto di famiglia (1975), nel 1981 nella legislazione è stato abolito il delitto di onore e il matrimonio riparatore, e solo nel 1996 lo stupro è stato inserito tra i reati contro la persona e non più contro la morale. Occorrerà attendere il nuovo millennio per l’approvazione di leggi e provvedimenti esplicitamente intesi a riconoscere e contrastare la violenza contro le donne: 4 aprile 2001 - legge n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»: la legge dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che abbia minacciato la donna o l’abbia maltrattata; 23 aprile 2009 - legge n. 38 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» che introduce all’art. 612/bis del codice penale il reato di “atti persecutori” (il cosiddetto stalking); 15 ottobre 2013 - legge n. 119 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province» che rende più incisivi gli strumenti della repressione 11
penale dei fenomeni di maltrattamento in famiglia, di violenza sessuale e di atti persecutori e introduce le strategie per il contrasto della violenza di genere. A seguito dell’approvazione della l. 38/2009 (legge sullo stalking), il governo ha adottato l’11 novembre 2010 il primo “Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking” con una durata triennale. Il 7 maggio 2015, in attuazione della l. 119/2013, viene adottato un nuovo Piano antiviolenza denominato “Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere nazionale” con durata triennale (2015 – 2017). Recentemente il governo ha approvato: il nuovo “Piano strategico nazionale maschile contro le donne 2017/2020”; le “Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza”. Qui di seguito si presenta un approfondimento della legge 119/2013 e de “Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere nazionale” (2015 – 2017) nell’ambito del quale si sono inseriscono le azioni regionali. La legge nazionale 119/2013, infatti, all’art. 5 istituisce il Fondo nazionale antiviolenza e assegna alle Regioni la governance locale e l’utilizzo delle risorse nazionali riaprite sulla base di criteri definiti in sede di Conferenza Stato – Regione. Il Piano nazionale previsto dalla stessa legge, indica alle Regioni sulla base della governance delle politiche antiviolenza a loro affidate, di definire la programmazione locale, di sostenere il ruolo di coordinamento territoriale affidato a Enti locali, di promuovere e sostenere la formazione. 1.2.1 La legge n. 119/2013 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province La legge n. 119, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province» è stata approvata dal Parlamento il 15 ottobre 2013. Pochi mesi prima, nel giugno 2013, era stata ratificata dalla Camera e dal Senato la Convenzione di Istanbul. La legge n. 119/2013 ha reso maggiormente incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamento in famiglia (reati di maltrattamento contro familiari e conviventi, art. 572 C.P.), di violenza sessuale e di atti persecutori, adottando specifiche misure atte a tutelare le donne vittime di violenza e i/le loro figli/e. La legge è la cornice di riferimento per il contrasto della violenza di genere: definisce infatti i soggetti, gli strumenti e criteri di base per lo sviluppo di e l’attuazione di una politica pubblica in materia. In particolare la l. 119/2013: prevede la definizione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere; istituisce uno specifico fondo per sostenere le azioni dei centri antiviolenza e delle case- rifugio che viene annualmente ripartito tra le Regioni; 12
demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni la definizione dei criteri per il riparto delle risorse sulla base del numero di centri antiviolenza e di case- rifugio esistenti in ogni Regione; indica gli obiettivi atti a garantire l’omogeneizzazione delle azioni sul territorio nazionale; definisce i soggetti che possono promuovere centri antiviolenza e case-rifugio e i criteri minimi di funzionamento e gestione. In attuazione della legge 119/13, il 27 novembre 2014 è stata sottoscritta l’Intesa Stato-Regioni «Intesa relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3 comma 4 del dpcm del 24 luglio 2014». L’Intesa indica i requisiti istitutivi, organizzativi e strutturali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, nonché i servizi minimi che devono erogare. 1.2.2 Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere nazionale (2015/2017) La legge 119/2013, all’art. 5, prevede che il governo definisca, in accordo anche con le amministrazioni interessate, il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere finalizzato a contrastare il fenomeno, ma anche a disegnare un sistema integrato di politiche pubbliche orientate in chiave preventiva alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani delle donne, al rispetto della loro dignità, insieme alla tutela dei figli. Il Piano presentato dal governo, la cui validità decorre dal 2015 al 2017, è stato approvato in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni il 7 maggio 2015. Il Piano nazionale ha l’obiettivo di «mettere a sistema le azioni a favore delle donne vittime di violenza, secondo un approccio olistico e multilivello al fine di superare la logica emergenziale», attraverso l’individuazione di azioni coordinate, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti, volte a: prevenire il fenomeno della violenza di genere, utilizzando come strumenti primari l’informazione, la comunicazione rispettosa della rappresentanza di genere e la sensibilizzazione, coinvolgendo il sistema scolastico e universitario e il mondo lavorativo; potenziare le forme di assistenza, sostegno e protezione delle vittime; garantire una adeguata formazione delle professionalità che entrano in contatto con le donne vittime di violenza sui seguenti ambiti di intervento: riconoscimento del fenomeno, presa in carico della vittima, accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza; definire un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati. 13
1.3 La cornice normativa della Regione Lombardia 1.3.1. Legge regionale 3 luglio 2012, n. 11: Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza Nel corso della IX legislatura, anche sulla spinta e con il contributo delle associazioni e dei centri antiviolenza, la Regione ha approvato la legge regionale n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», entrata in vigore il 3 luglio 2012. Tale legge condanna e contrasta ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia all’interno della famiglia, sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere. Regione Lombardia con la l.r. 11/2012, riconosce la violenza fisica, sessuale ed economica contro le donne, la privazione arbitraria della loro libertà, e ogni altra forma di violenza di ogni ordine e grado, una violazione dei diritti umani e un attacco all’inviolabilità della persona, e si pone l’obiettivo di contrastarla e prevenirla. Più nello specifico, con la l.r. 11/2012 (art. 2) la Regione Lombardia si propone di: favorire progetti e programmi anche con le istituzioni scolastiche e universitarie, per diffondere una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, perseguendo una politica di contrasto alla violenza; promuovere, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento, oltre che la collaborazione tra le istituzioni, delle associazioni e della società civile per la diffusione di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà; favorire e promuovere politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell’autonomia materiale e psicologica; sostenere le donne che subiscono atti o minacce di violenza, al fine di favorire il recupero dell’autonomia e la riconquista della stima in se stesse, della dignità, dell’integrità fisica e della libertà; tutelare, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione; riconoscere e valorizzare, tra gli altri, i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome fondati sulla solidarietà tra le donne, maturati anche nei centri antiviolenza; applicare sul proprio territorio quanto definito dal Piano nazionale. L’art. 4 della l.r. 11/2012 individua nel “Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne” lo strumento principe per l’attuazione della legge regionale. L’art. 5 della l.r. 11/2012 prevede l’istituzione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne quale sede di consultazione e confronto sulla programmazione e pianificazione degli interventi previsti dalla legge, anche al fine di promuovere l’integrazione delle politiche di contrasto alla violenza contro le donne con le politiche sociali e socio-sanitarie, nonché con le politiche dell’educazione, della formazione, del 14
lavoro, della casa e della tutela della sicurezza. I componenti del Tavolo sono stati individuati con d.d.u.o n. 10741/2013 e, a partire da novembre 2013, il Tavolo si è riunito costantemente2. Inoltre il comma 6 dell’art. 3 prevede l’istituzione dell’albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza. L’Albo è stato istituito con d.g.r. 6526 del 28.04.2017 stabilendo, con d.g.r. 6712 del 14.06.2017, i requisiti soggettivi, operativi e gestionali dei soggetti che possono aderire, nonché le modalità di monitoraggio del possesso dei requisiti. 1.3.2 Il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - 2015/2018 La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 4 della l.r. 11/2012, a partire dal 2014, ha avviato il processo per la definizione del Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, anche attraverso il coinvolgimento dei componenti del Tavolo permanente antiviolenza. Il Piano è stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale con DCR n. 894 il 10 novembre 2015. Il Piano costituisce lo strumento di indirizzo per l’attuazione della legge regionale. In particolare: definisce le linee programmatiche d’azione e gli obiettivi specifici; individua, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi riguardanti le politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, di sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e di monitoraggio del fenomeno; definisce la governance locale anche in applicazione all’art. 6 dell’intesa Stato-Regioni e dall’art. 5 del Piano nazionale antiviolenza. Il Piano regionale ha durata quadriennale: 2015/2018. 2 Il Tavolo permanente antiviolenza è descritto nel capitolo 2 paragrafo 2.2.2. 15
2. LE STRATEGIE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PREVENIRE E CONTRASTARE LE VIOLENZA SULLE DONNE Affinché il contrasto alla violenza sulle donne diventasse una politica pubblica, la Regione Lombardia, con l’avvio della X Legislatura, ha intrapreso un’intensa attività sperimentale che ha visto la costituzione a livello locale delle Reti Territoriali Interistituzionali Antiviolenza. Obiettivo strategico è stato quello di sostenere le attività di strutture e servizi di enti pubblici e del privato sociale coinvolti nella prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza e dello stalking contro le donne. In applicazione dell’art. 7 della l.r.11/2012, la Regione ha promosso interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, attraverso il sostegno a progetti antiviolenza finalizzati all’accoglienza e al superamento delle conseguenze determinate dalla violenza o dal maltrattamento. Inoltre, in attuazione della l.r.11/2012 e del “Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”, ha individuato e istituito organismi e strumenti volti a sostenere e supportare gli interventi e provvedimenti intrapresi. 2.1 Il sistema di governance della Regione Lombardia e le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza Il sistema di governance della Regione Lombardia è previsto dall’art. 3 della l.r. 11/2012 ed è stato definito dal Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Il sistema di governance prevede lo sviluppo delle Reti interistituzionali antiviolenza al fine di armonizzare e integrare le azioni e gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne. La Rete territoriale interistituzionale antiviolenza, attraverso le diverse funzioni e i diversi soggetti che ne fanno parte, deve garantire l’accesso, l’accoglienza, la valutazione del rischio e la successiva presa in carico e protezione della donna vittima di violenza, indipendentemente dal soggetto (pubblico o del privato sociale) al quale la donna si rivolge, assicurando una valutazione multidimensionale, attraverso il coinvolgimento dei servizi sanitari (pronto soccorso), socio-sanitari, mediante il ruolo esercitato dalle ATS, tramite i consultori e i servizi assistenziali specialistici tramite i servizi sociali degli enti locali. Così come previsto dall’art. 6 dell’Intesa Stato-Regione, il coordinamento delle Reti Interistituzionali antiviolenza è affidato agli enti locali territoriali (comuni e comunità montane). La Regione sottoscrive con gli enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali accordi di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, finalizzati alla condivisione dei piani di attività locali e al conseguente trasferimento delle risorse. Come previsto dal Piano regionale antiviolenza, le Reti territoriali prevedono la presenza obbligatoria di: almeno un ente locale (in qualità di coordinatore della Rete territoriale); uno o più centri antiviolenza; una o più case-rifugio e strutture di ospitalità; enti del sistema sanitario e socio-sanitario; rappresentanti delle forze dell’ordine. 16
Inoltre, a seconda delle specificità e bisogni territoriali, sono coinvolti altri soggetti con diverse competenze. L’istituzione delle Reti è regolata da appositi protocolli con il coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali del territorio 3 . I Comuni/Enti locali capifila, a loro volta, sottoscrivono delle convenzioni con i soggetti che operano in qualità di centri antiviolenza e case rifugio, come esemplificato nella figura 2.1 “Modello di governance regionale”. In linea con le indicazioni nazionali e regionali, il lavoro delle Reti territoriali consente di armonizzare le azioni e gli interventi di contrasto alla violenza messe in atto a livello locale e rendere omogeneo il sistema integrato di accesso, accoglienza, valutazione e presa in carico, pur nel rispetto delle peculiarità territoriali. La priorità del lavoro di Rete è quella di collocare la donna al centro degli interventi e delle azioni, a partire dal primo accesso e fino alla definizione, concordata con la donna, del percorso verso l’autonomia. Ad oggi in Lombardia sono attive 26 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza4, alle quali aderiscono 50 centri antiviolenza, gestiti da 39 soggetti giuridici e 67 case-rifugio/strutture di ospitalità gestite da 46 soggetti giuridici. 3 Per quanto riguarda la composizione delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza e il dettaglio dei programmi finanziati, si rinvia alla Parte 2. 4 Di queste, 8 sono state attivate in attuazione della DGR 5878 del 28/11/2016 e è in corso il procedimento per la sottoscrizione degli accordi. Pe maggiori dettagli si rinvia alla Parte 2 - Cap. 4 del presente documento. 17
Figura 2.1 - Modello di governance regionale REGIONE LOMBARDIA Sostiene e finanzia le Reti per Strumenti di comunicazione Monitora il fenomeno - O.R.A sviluppare le politiche locali e Attività di informazione e di (Osservatorio regionale le attività dei centri e case sensibilizzazione Antiviolenza) antiviolenza e delle case rifugio Accordi di Collaborazione ex. art. 15 l.241/90 COMUNI CAPIFILA COMUNI CAPIFILA COMUNI CAPIFILA DI RETI DI RETI DI RETI Convenzioni Convenzioni Convenzioni Centro Centro Centro Casa Rifugio Casa Rifugio Casa Rifugio Antiviolenza Antiviolenza Antiviolenza 18
2.2 Gli strumenti messi in campo dalla Regione Lombardia 2.2.1 Il Tavolo permanente antiviolenza Il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne è uno degli strumenti previsti dall’art. 5 della l.r.11/2012, quale sede di consultazione e confronto sulla programmazione e pianificazione degli interventi previsti dalla legge, anche al fine di promuovere l’integrazione delle politiche di contrasto alla violenza contro le donne con le politiche sociali e socio-sanitarie, nonché con le politiche dell’educazione, della formazione, del lavoro, della casa e della tutela della sicurezza. Il 21 novembre 2013, con il d.d.u.o n. 10741, sono stati individuati i componenti del Tavolo sulla base dei criteri di composizione definiti dalla d.g.r. n. IX/4587 del 28 dicembre 2012. La composizione del Tavolo prevede la presenza di n. 24 componenti, di cui 12 in rappresentanza di enti e istituzioni (sistema degli enti locali, ATS e Aziende Ospedaliere, sistema educativo, sistema giudiziario, sistema della Pubblica Sicurezza) e 12 in rappresentanza dei soggetti che gestiscono le unità d’offerta anche sperimentali, dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, delle associazioni per le Pari opportunità o degli organismi del terzo settore (Associazioni di Volontariato, Cooperative sociali o Associazioni di promozione sociale). Il Tavolo permanente antiviolenza si è riunito in 18 sedute dal suo insediamento: 25 novembre 2013 – Insediamento del tavolo, 13 dicembre 2013 – Prima seduta, 24 febbraio 2014 – Seconda seduta, 26 giugno 2014 – Terza seduta, 17 luglio 2014 – Quarta seduta, 6 novembre 2014 – Quinta seduta, 15 gennaio 2015 – Sesta seduta, 12 febbraio 2015 – Settima seduta, 14 maggio 2015 – Ottava seduta, 18 giugno 2015 – Nona seduta, 2 luglio 2015 – Decima seduta, 27 luglio 2015 – Undicesima seduta, 8 settembre 2015 – Dodicesima seduta, 20 novembre 2015 – Tredicesima seduta, 2 maggio 2016 – Quattordicesima seduta, 17 novembre 2016 – Quindicesima seduta, 6 aprile 2017 – Sedicesima seduta, 16 ottobre 2017 – Diciassettesima seduta, 11 dicembre 2017 – Diciottesima seduta. 2.2.2 L’Organismo tecnico multidisciplinare Come ulteriore azione di governance, il Piano regionale quadriennale ha previsto l’istituzione di un Organismo tecnico con caratteristiche di terzietà. L’Organismo tecnico è stato istituito con decreto n. 5086 del 03/06/2016. È composto da 8 componenti: 2 in rappresentanza di soggetti che gestiscono case rifugio o centri antiviolenza, indicati dal Tavolo antiviolenza, 1 in rappresentanza delle amministrazioni comunali, designato da Anci, 2 nominati dalla Regione Lombardia di cui uno appartenente al mondo accademico lombardo e uno appartenente al Sistema sanitario, 1 rappresentante delle forze dell’ordine, designato dal Prefetto di Milano, 1 rappresentante del sistema giudiziario, designato dal Presidente del Tribunale di Milano e 1 rappresentante del sistema scolastico, designato dell’Ufficio Scolastico Regionale. All’Organismo tecnico sono affidate le seguenti funzioni: • analisi degli elementi conoscitivi del funzionamento della Rete e dei servizi dedicati, al fine di validare scientificamente i percorsi di accesso, accoglienza, presa in carico e protezione, proponendo adeguamenti al fine di migliorarne l’efficacia e l’integrazione; • individuazione delle sperimentazioni e delle buone prassi meritevoli di essere tradotte in nuovi modelli gestionali e in unità di offerta da proporre su tutto il territorio lombardo, mediante una relazione da trasmettere alla Direzione generale competente. 19
L’Organismo tecnico multidisciplinare porrà una speciale attenzione all’analisi dei casi di omicidio di donne maturati nell’ambito delle relazioni familiari e di coppia. 2.2.3 Il sistema O.R.A. - Osservatorio Regionale Antiviolenza La Regione Lombardia, al fine di conoscere l’entità e l’evoluzione del fenomeno, ha implementato, a partire dal 2014 (d.g.r. n. X/2795 del 5/12/2014), l’Osservatorio Regionale Antiviolenza “O.R.A.”: un sistema informatizzato di monitoraggio regionale della violenza contro le donne. Il sistema di rilevazione è coerente con quanto previsto: dalla l.r. 11/2012 che: o all’art. 9, “Attività di monitoraggio”, prevede che la Regione svolga attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne attraverso la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l’evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime; o e all’art 11, “Clausola valutativa”, comma 3, prevede che i soggetti della rete regionale antiviolenza garantiscano la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscano ogni anno alla Regione Lombardia una relazione sull’attività svolta; dal Piano regionale antiviolenza con il quale la Regione Lombardia si impegna a promuovere e svolgere attività di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne; nonché dalla l. 119/2013 e dalla Convenzione di Istanbul. Più in dettaglio, l’Osservatorio Regionale Antiviolenza “O.R.A.” è una banca dati regionale informatizzata finalizzata all’attività di raccolta e monitoraggio statistico dei dati aggregati riferibili alle donne vittime di violenza che entrano in contatto con i centri antiviolenza e case rifugio che hanno specifiche convenzioni per gestire tali servizi all’interno delle Reti territoriali antiviolenza. Raccoglie altresì dati circa i servizi erogati alle donne dai soggetti succitati. L’attività di monitoraggio comprende la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la divulgazione dei dati aggregati e opportunamente anonimizzati riferibili alle donne vittime di violenza, nonché l’analisi dei servizi erogati sul territorio lombardo dai soggetti impegnati nelle attività di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza in un’ottica multidimensionale. Il sistema ha visto già nel 2014 un avvio sperimentale. Nei primi anni della implementazione sperimentale di O.R.A., la banca dati ha raccolto inseriti dai centri antiviolenza, relativi alle donne vittime di violenza che si sono rivolte a tali strutture. A partire dal 2016, la Regione Lombardia ha avviato il processo per consentire anche alle case rifugio l’inserimento dei dati e informazione delle donne ospitate. Il nuovo sistema informatico consentirà dal 2018 la raccolta dei dati da parte sia dei Centri antiviolenza che delle Case Rifugio. Il sistema così ridefinito è stato oggetto di un confronto con il garante nazionale per la protezione dei dati personali e in seguito approvato con d.g.r. n. 6008 del 19/12/2016. La nuova versione del sistema informatico, che permette una raccolta più puntuale del dato statistico e funzionalità aggiuntive, è stato rilasciato ai centri antiviolenza a partire da maggio 2017 e verrà rilasciato in utilizzo anche alle case rifugio agli inizi del 2018. 20
L’attivazione dell’Osservatorio Regionale antiviolenza O.R.A. ha permesso di stilare due rapporti di monitoraggio: nel settembre 2016 è stato prodotto il Primo rapporto annuale di monitoraggio: «La violenza contro le donne in Lombardia - Primo rapporto - I dati dei Centri antiviolenza-», che fornisce una prima fotografia del fenomeno attraverso l’analisi dei dati inseriti dai centri antiviolenza nel sistema informativo O.R.A. - Osservatorio Regionale Antiviolenza; a maggio 2017 è stato realizzato un secondo rapporto annuale «La violenza contro le donne in Lombardia - Secondo rapporto annuale - I dati dei Centri antiviolenza 2015/2016». 2.2.5 L’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia” In coerenza le indicazioni del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», la Regione Lombardia colloca la violenza nei confronti delle donne all’interno dei rapporti ineguali fra uomini e donne. All’interno di un piano di interventi regionali connotato da un approccio ampio e multidimensionale, mirato non solo a contrastare la violenza sulle donne nella sua attuazione ma a favorire quel cambiamento sociale e culturale necessario alla prevenzione del fenomeno, a partire dal 2015, la Regione ha orientato l’iniziativa annuale “Progettare la Parità in Lombardia” – finalizzata a sostenere e promuovere la progettazione locale nell’ambito delle pari opportunità uomo-donna – verso interventi volti ad attivare servizi finalizzati a prevenire e far emergere il fenomeno della violenza, nonché a sensibilizzare alla cultura del rispetto verso le donne e le ragazze nei diversi ambiti della vita economica e sociale. Per le edizioni 2015, 2016 e 2017dell’iniziativa sono stati messe a disposizione risorse pari a 300.000 euro per ciascun anno, per un totale di 900.000 euro. Sulle tre annualità sono stati finanziati 84 progetti: 36 nell’edizione 2015, 25 nel 2016 e 23 nel 2017. In appendice sono allegate le tabelle dei progetti finanziati. 21
2.3 Altre attività realizzate dalla Regione Lombardia 2.3.1 Il Protocollo con il C.O.N.I. Al fine di contribuire a diffondere nello sport, e in particolare nelle associazioni sportive e fra i/le giovani che praticano o sono interessati/e allo sport, un modello positivo di relazione tra i sessi incentrato sul rispetto reciproco, la Regione Lombardia ha sottoscritto il 24 marzo 2016 un protocollo d’intesa con il Comitato regionale del C.O.N.I. (d.g.r. n. 4461 del 3/12/2015), puntando sulla fondamentale valenza educativa e formativa dello sport. A partire dal protocollo con il C.O.N.I., la Regione ha scelto di promuovere nell’iniziativa “Progettare la parità in Lombardia” 2016 e 2017 una linea dedicata allo sviluppo di progetti su sport e parti opportunità. Il 25 novembre 2016 si è inoltre tenuta l’iniziativa “La cultura del rispetto nello sport”. 2.3.2 Il Protocollo con gli Uffici Territoriali del Governo Il Piano regionale antiviolenza individua le Forze dell’Ordine come interlocutori privilegiati e nodi essenziali di un sistema di governance che opera in collaborazione con gli enti locali, il sistema socio-sanitario e ospedaliero, i centri antiviolenza e le case rifugio sui territori di riferimento. Al fine di valorizzare l’interlocuzione a livello istituzionale tra Regione e Forze dell’Ordine, il Piano quadriennale regionale prevede che la Regione possa attivare specifici protocolli con le Forze dell’ordine per sviluppare sul territorio lombardo politiche integrate tra diverse istituzioni. In questo contesto ha concordato con i prefetti un protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative di formazione e attività comuni. Lo schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Prefetture - Uffici Territoriali del Governo lombardi è stato approvato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 6473 del 10/4/2017 ed è stato sottoscritto nel corso del 2017 dai 12 Prefetti della Lombardia e dall’Assessora regionale con delega alle Pari opportunità. Il 22 novembre 2016 si è tenuta una importante iniziativa nell’ambito della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne rivolta alla sensibilizzazione delle forze dell’ordine che ha coinvolto le figure apicali del sistema di sicurezza. 2.3.3 La rete delle rappresentanze consolari delle comunità straniere Al fine di permettere alle donne straniere vittime di violenza di conoscere e usufruire dei servizi presenti sul territorio lombardo, il Piano regionale antiviolenza prevede di: coinvolgere le rappresentanze consolari dei paesi esteri per acquisire ulteriori elementi in ordine alle dinamiche delle relazioni violente sulle donne appartenenti alle comunità straniere; sviluppare attività di informazione e comunicazione multilingue anche attraverso specifici strumenti in accordo con i rappresentanti delle principali comunità straniere presenti sul territorio regionale al fine di consentire alle donne vittime di violenza di ottenere un’informazione adeguata e tempestiva. 22
In attuazione del Piano regionale, la Regione Lombardia ha costituito un Tavolo di confronto con le rappresentanze consolari al fine di: promuovere la conoscenza della legislazione in vigore in tema di contrasto alla violenza contro le donne, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge n. 119/2013 in materia di permesso di soggiorno per le donne vittime di violenza; promuovere la conoscenza della Rete dei servizi attivi sul territorio regionale; conoscere, valorizzare e promuovere le buone pratiche e le attività in atto presso le comunità di riferimento in tema di contrasto alla violenza contro le donne; attivare collaborazioni per sviluppare iniziative e attività specifiche rivolte alle singole comunità anche per favorire l’integrazione delle comunità straniere. Con decreto n. 12159 del 6 ottobre 2017, la Regione ha approvato, all’interno di un incarico affidato a Éupolis Lombardia, la realizzazione di una specifica attività sperimentale di formazione finalizzata alla sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza di genere rivolta ai rappresentanti dei Consolati esteri. 23
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PARTE 2 APPROFONDIMENTI IN RISPOSTA AI QUESITI DELLA CLAUSOLA VALUTATIVA ART. 11 LEGGE REGIONALE 11/2012 25
La seconda parte delle relazione risponde in maniera approfondita a quanto richiesto dai singoli quesiti dall’art. 11 della l.r.11/2012, qui sotto riportati BOX 1 Art. 11 della l.r. 11/2012 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale anche avvalendosi del Tavolo permanente, informa il Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e nel sostenerne le vittime. A tal fine presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: a) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale ha avuto la domanda e l’offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente; b) in che misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito; c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari; d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento; e) che andamento e caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione; f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di cui all’articolo 3. 2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l’esame. 3. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell’attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione Lombardia una relazione sull’attività svolta. 26
1. DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA DOMANDA E OFFERTA DI SERVIZI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA Quesito a) Che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale ha avuto la domanda e l’offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente? I rapporti annuali 2015 e 2016 «La violenza contro le donne in Lombardia», che analizzano i dati del sistema informativo O.R.A., integrati con ulteriori informazioni raccolte da Regione Lombardia, attraverso rilevazioni ad hoc, permettono di fornire un quadro della domanda e dell’offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza. Il capitolo, in risposta al quesito a) della clausola valutativa, dopo una presentazione degli strumenti di rilevazione messi in campo da Regione Lombardia, descrive l’andamento dal 2013 a oggi della domanda e offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza. Nello specifico descrive incremento del numero di centri antiviolenza e case rifugio registrato grazie alla programmazione regionale. Il capitolo inoltre presenta le informazioni rilevate dai Pronto Soccorso di Regione Lombardia nell’anno 2015. 1.1 Rilevare la domanda e l’offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza: attività e strumenti realizzati da Regione Lombardia La Regione Lombardia ha attivato dal 2013 una serie di azioni volte a censire e a monitorare i servizi. Nel settembre 2013, ha realizzato un primo censimento5 volto a rilevare i servizi e le attività presenti sul territorio regionale per contrastare e prevenire il fenomeno della violenza contro le donne. Il censimento, che si è concluso a novembre 2013, ha coinvolto tutti i comuni della Lombardia, le province, le aziende ospedaliere, le ASL (ora ATS) e le associazioni del privato sociale iscritte all’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità 2013. Le informazioni raccolte hanno consentito di mappare i servizi presenti sul territorio e di raccogliere informazioni necessarie all’avvio della programmazione regionale. Più in dettaglio, i dati e le informazioni raccolte sono stati utili, da un lato, per conoscere in maniera più approfondita le attività, il funzionamento e le criticità dei centri antiviolenza attivi sul territorio regionale, dall’altro, di avviare le prime attività di promozione e sostegno dei servizi antiviolenza presenti sul territorio. In seguito al censimento, a partire dal 2014, come già descritto nel capitolo 2 - parte 1, la Regione ha attivato l’Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A), al fine di monitorare costantemente il fenomeno delle violenza nei confronti delle donne, coinvolgendo in primo luogo i centri antiviolenza, e successivamente, a partire dal 2017, anche le case rifugio. I risultati delle analisi dei dati raccolti dalla banca dati del sistema O.R.A. sono stati raccolti nei rapporti 5Il censimento è stata realizzato da Éupolis Lombardia nell’ambito dell’incarico dicembre 2013, «Attività di supporto tecnico scientifico alla Direzione Generale Casa, Housing sociale e Pari Opportunità per l’attuazione della l.r. 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”». 27
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