ATTUAZIONE E RISULTATI DELLA L.R. 11/2012, "INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - Risposta ...

Pagina creata da Simone Nicoletti
 
CONTINUA A LEGGERE
ATTUAZIONE E RISULTATI DELLA L.R. 11/2012, "INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - Risposta ...
ATTUAZIONE E RISULTATI DELLA L.R. 11/2012,
«INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO
     A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA»

Risposta all’art. 11 - Clausola valutativa della l.r. 11/2012

                                                                1
ATTUAZIONE E RISULTATI DELLA L.R. 11/2012, "INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - Risposta ...
IN SINTESI

Il 18 luglio 2012 la Regione Lombardia approva la l.r. n. 11 “Interventi di prevenzione,
contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”. La legge riconosce che la
violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di
mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria
della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la
salute fisica e psichica della donna stessa. Inoltre condanna e contrasta ogni forma di violenza
contro la donna esercitata sia all’interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale,
compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di
ogni genere.

Uno degli obiettivi della legge è quello di favorire e promuovere politiche di prevenzione,
protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di
violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e
psicologica.

La legge regionale prevede appositi strumenti finalizzati al perseguimento dei proprio obiettivi,
che hanno permesso lo sviluppo di una politica pubblica finalizzata a contrastare la violenza
maschile nei confronti delle donne. In attuazione della legge:
 è stato istituito il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza
    contro le donne, quale sede di consultazione e confronto sulla programmazione e
    pianificazione degli interventi previsti dalla legge;
 è stato adottato il Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro
    le donne. Il Piano è lo strumento principe per l’attuazione della legge regionale;
 sono stati sottoscritti protocolli d’intesa con enti pubblici e ordini professionali.

Le legge prevede inoltre che la clausola valutativa, ossia che la Giunta informi il Consiglio
regionale sull'attuazione delle politiche adottate e sui principali risultati conseguiti. In
adempimento a tale disposizione legislativa è stato redatto il presente rapporto.

I PRIMI RISULTATI DELLA POLITICA REGIONALE - X Legislatura

Nei cinque anni di legislatura lo sviluppo delle politiche antiviolenza ha raggiunto obiettivi e
risultati significativi.

Grazie all’approvazione del Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne (d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015) e all’attuazione dello stesso, è stato
possibile allocare € 17.579.867, di cui € 10.337.262 di risorse regionali e € 7.242.605 di risorse
nazionali.

Queste risorse hanno permesso di:
 attivare 26 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;
 sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio già presenti sul territorio
   regionale;

                                                                                                         2
ATTUAZIONE E RISULTATI DELLA L.R. 11/2012, "INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - Risposta ...
     incrementare il numero di centri antiviolenza e di case rifugio;
     sostenere il reinserimento lavorativo e l’autonomia abitativa delle donne vittime prese in
      carico dai centri antiviolenza e delle/dei loro figli/e vittime di violenza assistita;
     finanziare l’adeguamento strutturale di centri antiviolenza e case rifugio affinché fossero in
      grado di accogliere e proteggere le donne in maniera adeguata;
     incrementare le competenze professionali di operatori e operatrici che vengono in contatto
      con il fenomeno della violenza contro le donne;
     promuovere iniziative di comunicazione e informazione.

In dettaglio, le azioni realizzate hanno permesso di raggiungere i seguenti obiettivi:
 Copertura di tutto il territorio regionale con i servizi antiviolenza attraverso
    l’incremento del numero delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, dei centri
    antiviolenza e delle case rifugio.

      La tabella che segue mostra l’incremento dei servizi per il contrasto della violenza sul
      territorio regionale dal 2013 a oggi.

                                         Rilevazione 2013                    Rilevazione 2017
    Nr. Reti antiviolenza                       13                                  26
    Nr. Centri antiviolenza                     21                                  50
    Nr. Case rifugio                            11                                  46
    Copertura territoriale                     37%                                98,4%

     Sottoscrizione di specifici Protocolli d’Intesa con:
        o 12 Uffici Territoriali del Governo lombardi (Prefetture) per attività formativa rivolte a
           FF.OO.;
        o l’Ordine degli Avvocati di Milano per lo sviluppo di corsi formazione rivolti ad
           avvocati/e;
        o il C.O.N.I. per lo sviluppo di iniziative di comune interesse, compresi progetti formativi
           e di comunicazione/informazione nel mondo dello sport.
     Formazione a più di 2000 operatori e operatrici sulla prevenzione e il contrasto della
      violenza contro le donne, tra cui avvocati/e, referenti delle Reti territoriali interistituzionali
      antiviolenza, medici/che di medicina generale e personale socio-sanitario, psicologi/ghe,
      assistenti sociali, personale delle Forze dell’ordine, referenti della Rete consolare, operatori
      e operatrici sul territorio che a vario titolo si occupano di violenza contro le donne;
     Attivazione dell’Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.) al fine di rilevare il
      numero di donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza e che sono ospitate presso le Case
      rifugio.

      Dati rivelati:

                                                                                     Primi 6 mesi del
                                      2014              2015             2016
                                                                                          2017
    Nr. donne che si sono
    rivolte ai centri             3.680 donne       4.317 donne      5.244 donne       3.737 donne
    antiviolenza
    Nr. donne ospitate presso       Dato non        170 donne e      317 donne e     189 donne e 154
    le case rifugio                 rilevato        100 minori       352 minori          minori

                                                                                                        3
ATTUAZIONE E RISULTATI DELLA L.R. 11/2012, "INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - Risposta ...
   Progettazione e avvio, dal 2014, della campagna annuale di comunicazione “Non sei
    da sola”, che ha permesso la distribuzione di materiale informativo presso uffici di comuni,
    postazioni di pronto soccorso, uffici ATS, consultori. Al fine di incontrare un target più
    ampio, la campagna di comunicazione si è rivolta e ha coinvolto la grande distribuzione, i
    social media, la stampa e la radio;
   Creazione di un sito internet dedicato www.nonseidasola.regione.lombardia.it al fine
    di far conoscere i servizi attivati sul territorio regionale per le donne vittime di violenza.

INDICAZIONI PER IL FUTURO

   Rafforzare e sostenere le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate sul
    territorio regionale, nonché i Centri antiviolenza e le Case rifugio aderenti alle Reti stesse;
   Promuovere le attività di formazione, informazione e comunicazione su tutto il
    territorio regionale, al fine di coinvolgere il maggior numero di operatori e operatrici;
   Promuovere la sottoscrizione di protocolli d’intesa con la Direzione scolastica
    regionale, il sistema universitario, gli ordini professionali come quelli degli psicologi, degli
    assistenti sociali, dei medici e con altri enti rilevanti direttamente coinvolti nella
    prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne;
   Definire il nuovo Piano regionale antiviolenza 2018/2021. L’attuale Piano, della durata
    di quattro anni, scade nel 2018 con la legislatura corrente.

                                                                                                  4
INDICE

Introduzione

PARTE 1 - LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN REGIONE
LOMBARDIA

1. Nascita e sviluppo di una politica pubblica di contrasto alla violenza contro le donne:
la cornice normativa
1.1 Il quadro internazionale ed europeo
1.2 La legislazione nazionale
       1.2.1 La legge n. 119/2013, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
       della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
       Province»
       1.2.2 Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (2015/2017)
1.3 La cornice normativa di Regione Lombardia
       1.3.1 Legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno
       a favore di donne vittime di violenza»
       1.3.2 Il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto
       alla violenza contro le donne – 2015 - 2018

2. Le strategie della Regione Lombardia
2.1 Il sistema di governance della Regione Lombardia e le Reti territoriali antiviolenza
2.2 Gli strumenti messi in campo dalla Regione Lombardia
       2.2.2 Il Tavolo permanente antiviolenza
       2.2.3 L’Organismo tecnico multidisciplinare
       2.2.4 Il sistema O.R.A. - Osservatorio Regionale Antiviolenza
       2.2.5 Il programma regionale “Progettare la parità in Lombardia”
2.3 Altre attività realizzate da Regione Lombardia
       2.3.1 Il protocollo con il C.O.N.I.
       2.3.2 Il protocollo con Uffici Territoriali del Governo
       2.3.3 La rete delle rappresentanze consolari delle comunità straniere

PARTE 2 - APPROFONDIMENTI IN RISPOSTA AI QUESITI DELLA CLAUSOLA VALUTATIVA
- ART. 11 LEGGE REGIONALE 11/2012

1. Dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale della domanda e dell’offerta di
servizi a favore delle donne vittime di violenza
1.1 Rilevare la domanda e l’offerta a favore delle donne vittime di violenza: attività e strumenti
realizzati dalla Regione Lombardia
1.2 I servizi a favore delle donne vittime di violenza in Lombardia
       1.2.1 I centri antiviolenza in Lombardia
       1.2.2 Le case rifugio in Lombardia
       1.2.3 Le strutture sanitare e i servizi per contrastare la violenza contro le donne

2. Offerta di servizi antiviolenza: in che misura hanno risposto alla domanda e hanno
contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito
2.1 Tipologie di violenza subìta

                                                                                                  5
2.2 La domanda espressa dalle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza
2.3 I servizi erogati dai centri antiviolenza

3. Prevenire, sensibilizzare, formare
3.1. Attività di prevenzione e sensibilizzazione
      3.1.1 I progetti finanziati con il Programma Regionale annuale “Progettare la parità in
      Lombardia”
      3.1.2. Interventi di informazione e comunicazione rivolti alla collettività
3.2. Attività di formazione

4. Composizione e sviluppo della Rete Regionale Antiviolenza
4.1. Composizione delle Rete Regionale Antiviolenza e delle Reti territoriali interistituzionali
antiviolenza
4.2. Nascita e sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza: lo strumento
dell’accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e gli enti locali capifila delle Reti
4.3. Promozione di nuove Reti e nuovi centri antiviolenza
4.4 Il contrasto alla violenza sulle donne all’interno della Programmazione sociale territoriale
4.5. Ulteriori provvedimenti volti a promuovere e rafforzare i soggetti delle Reti territoriali
antiviolenza: adeguamento strutturale dei centri antiviolenza e delle case rifugio

5. Andamento e caratteristiche del fenomeno della violenza contro le donne in
Lombardia
5.1 La violenza contro le donne: i dati dell’indagine Istat in Lombardia
5.2 Caratteristiche socio-economiche delle donne che hanno subito violenza e che si sono rivolte
ai centri antiviolenza lombardi

6. Risorse messe in campo per sostenere gli interventi previsti dalla legge regionale n.
11/2012
6.1 I Programmi regionali e le risorse erogate
6.2 La distribuzione delle risorse sul territorio regionale
6.3 I soggetti beneficiari delle risorse: centri antiviolenza e case rifugio

7. Indicazioni per il futuro
7.1 Attività in atto

                                                                                              6
INTRODUZIONE
La legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a
favore di donne vittime di violenza», prevede la clausola valutativa, ossia uno specifico articolo
che attribuisce alla Giunta regionale il mandato di raccogliere, elaborare e comunicare al
Consiglio regionale una serie di informazioni relative all’attuazione della normativa e ai
risultati da essa ottenuti. Nello specifico, l’art. 11 (Clausola valutativa) della l.r. 11/2012
attribuisce alla Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, il compito di
rendicontare al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel
contrasto alla violenza contro le donne e nel sostegno delle vittime. Il comma 3 dell’art. 11
prevede che i soggetti della Rete regionale antiviolenza garantiscano la disponibilità delle
informazioni necessarie alla stesura della relazione.

L’art. 11 indica una serie di domande volte a esplicitare gli “elementi valutabili”, a definire cioè
i contenuti della relazione da presentare al Consiglio. La relazione in risposta alla clausola
valutativa, rispondendo a tali domande, fornisce informazioni di dettaglio, riguardanti aspetti
che attengono sia all’attuazione della legge, sia all’efficacia delle politiche da questa promosse.
In particolare l’art. 11 chiede di dar conto:
a) sulle dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale della domanda e offerta di servizi a
   favore delle donne vittime di violenza (quesito a.);
b) sull’efficacia dei servizi offerti ossia sulla loro capacità di dare risposta alle domande e bisogni
   delle donne (quesito b.);
c) sulle attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione realizzate, sui destinatari e sui
   soggetti attuatori (quesito c.);
d) sulla composizione e sviluppo della rete regionale antiviolenza, e in particolare sulle attività
   realizzate per il suo coordinamento (quesito d.);
e) sull’andamento e caratteristiche del fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia
   (quesito e.);
f) sulle risorse pubbliche e private messe in campo per sostenere gli interventi previsti dalla
   presente legge (quesito f.).

La presente relazione, la prima dall’entrata in vigore della l.r. 11/2012, rende conto dei primi
cinque anni di politiche di contrasto e prevenzione della violenza contro le donne, illustrando
il processo di costruzione di questa politica pubblica, il suo sviluppo e diffusione e i
cambiamenti perseguiti e realizzati. Dopo un’introduzione sul quadro normativo di riferimento
ed il sistema di governance regionale (parte 1), risponde ai quesiti previsti all’art. 11.

                                                                                                     7
8
PARTE 1

LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE
           DONNE IN REGIONE LOMBARDIA

                                                    9
1. NASCITA E SVILUPPO DI UNA POLITICA PUBBLICA DI CONTRASTO
   ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: LA CORNICE NORMATIVA

La Regione Lombardia a partire dal 2012, data di approvazione dalla legge regionale n. 11, ha
avviato il processo di costruzione delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla violenza
sulle donne, le cui azioni e interventi di governance si inseriscono all’interno di una cornice
legislativa definita a più livelli: europeo, nazionale e regionale.
Questo capitolo presenta, in breve, il quadro normativo di riferimento.

1.1 Il quadro internazionale ed europeo
La violenza maschile nei confronti delle donne costituisce una grave forma di violazione dei
diritti umani ed è causa ed effetto di fenomeni di discriminazione che ancora persistono nei
confronti delle donne.

Le violenze che colpiscono le donne sono definite “violenza di genere” a partire dalla
Raccomandazione Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
(CEDAW), entrata in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata dall’Italia il 10 giugno 1985. Nel
1993 la violenza contro le donne viene riconosciuta a pieno titolo come una violazione dei
diritti umani dalla Dichiarazione della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna (1993)
e dalla Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne (A/Res/48/104, 20
dicembre 1993).

Nel 1995, la Conferenza mondiale organizzata dalle Nazioni Unite a Pechino viene inoltre a
ribadire l’urgente necessità di sviluppare politiche adeguate di contrasto alla violenza contro le
donne e le bambine facendo sottoscrivere alcuni impegni ai Governi degli Stati partecipanti.

Nel 2002, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OSM) dichiara le violenze degli uomini contro
le donne un problema di salute pubblica e nel 2012, attraverso la risoluzione A/RES/67/144,
ha intensificato gli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne.

Il Consiglio d’Europa, a partire dal 2000, ha inserito nell’agenda politica il contrasto alla
violenza contro le donne. Nel 2008, il Committee for preventing and combating violence against
women and domestic violence (CAHVIO) ha redatto un documento, conosciuto come
Convenzione di Istanbul, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile
2011.

La Convenzione di Istanbul costituisce oggi il primo strumento internazionale giuridicamente
vincolante che definisce un quadro per affrontare concretamente il fenomeno della violenza
contro le donne e la violenza domestica1.

La Convenzione di Istanbul riconosce che la violenza nei confronti delle donne costituisce una
violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne (art. 3). Afferma

1Ad oggi, sono 23 i paesi che hanno ratificato la Convenzione, tra cui 14 Stati membri dell’UE (Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia).
Tutti gli altri 14 Stati membri dell’UE hanno firmato la Convenzione.

                                                                                                                  10
infatti che «il fenomeno della violenza è il frutto di relazioni storicamente diseguali tra il genere
femminile e il genere maschile» e indica nel «raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure
e de facto [...] un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne». Le politiche per il
contrasto della violenza contro le donne si inseriscono dunque nel quadro più generale della
promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.

La definizione di violenza nei confronti delle donne, data dalla Convezione, comprende tutti gli
atti di violenza fondati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o
sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere
tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, sia nella
vita privata. La Convenzione specifica anche come il concetto di “violenza domestica”
ricomprenda tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all’interno del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente
dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

La Convenzione è stata sottoscritta dall’Italia a Strasburgo il 27 settembre 2012, ratificata dalla
Camera e dal Senato il 27 giugno 2013, ed è entrata in vigore il 1 agosto 2014.

1.2 La legislazione nazionale
Solo negli ultimi decenni l’Italia e le singole regioni si sono dotate di strumenti normativi intesi
a sviluppare politiche pubbliche finalizzate e fare emergere e contrastare la violenza contro le
donne oltre che a rafforzare le sanzioni penali in materia e ad attivare un sistema integrato di
interventi volti ad attivare specifici servizi.

Il nostro ordinamento giuridico, infatti, ha riconosciuto solo recentemente il reato di violenza
di genere. Lungo è stato, e ancora sarà il percorso per il passaggio dalla parità formale prevista
dalla costituzione alla parità sostanziale.

Soltanto nel 1956 la Corte di Cassazione fa decadere “ius corrigendi”: il marito perde il potere
educativo e correttivo del pater familia che comprendeva anche la coazione fisica.

A seguito della riforma sul diritto di famiglia (1975), nel 1981 nella legislazione è stato abolito
il delitto di onore e il matrimonio riparatore, e solo nel 1996 lo stupro è stato inserito tra i reati
contro la persona e non più contro la morale.

Occorrerà attendere il nuovo millennio per l’approvazione di leggi e provvedimenti
esplicitamente intesi a riconoscere e contrastare la violenza contro le donne:
  4 aprile 2001 - legge n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»: la legge
    dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che abbia
    minacciato la donna o l’abbia maltrattata;
  23 aprile 2009 - legge n. 38 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23
    febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
    alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» che introduce all’art. 612/bis del
    codice penale il reato di “atti persecutori” (il cosiddetto stalking);
  15 ottobre 2013 - legge n. 119 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
    contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
    commissariamento delle Province» che rende più incisivi gli strumenti della repressione

                                                                                                   11
penale dei fenomeni di maltrattamento in famiglia, di violenza sessuale e di atti persecutori
    e introduce le strategie per il contrasto della violenza di genere.

A seguito dell’approvazione della l. 38/2009 (legge sullo stalking), il governo ha adottato l’11
novembre 2010 il primo “Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking” con una
durata triennale.

Il 7 maggio 2015, in attuazione della l. 119/2013, viene adottato un nuovo Piano antiviolenza
denominato “Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere nazionale”
con durata triennale (2015 – 2017).

Recentemente il governo ha approvato:
  il nuovo “Piano strategico nazionale maschile contro le donne 2017/2020”;
  le “Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e
   assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza”.

Qui di seguito si presenta un approfondimento della legge 119/2013 e de “Il Piano di azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere nazionale” (2015 – 2017) nell’ambito del
quale si sono inseriscono le azioni regionali. La legge nazionale 119/2013, infatti, all’art. 5
istituisce il Fondo nazionale antiviolenza e assegna alle Regioni la governance locale e l’utilizzo
delle risorse nazionali riaprite sulla base di criteri definiti in sede di Conferenza Stato – Regione.
Il Piano nazionale previsto dalla stessa legge, indica alle Regioni sulla base della governance
delle politiche antiviolenza a loro affidate, di definire la programmazione locale, di sostenere il
ruolo di coordinamento territoriale affidato a Enti locali, di promuovere e sostenere la
formazione.

1.2.1 La legge n. 119/2013 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
Province

La legge n. 119, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province» è stata
approvata dal Parlamento il 15 ottobre 2013. Pochi mesi prima, nel giugno 2013, era stata
ratificata dalla Camera e dal Senato la Convenzione di Istanbul.

La legge n. 119/2013 ha reso maggiormente incisivi gli strumenti della repressione penale dei
fenomeni di maltrattamento in famiglia (reati di maltrattamento contro familiari e conviventi,
art. 572 C.P.), di violenza sessuale e di atti persecutori, adottando specifiche misure atte a
tutelare le donne vittime di violenza e i/le loro figli/e.

La legge è la cornice di riferimento per il contrasto della violenza di genere: definisce infatti i
soggetti, gli strumenti e criteri di base per lo sviluppo di e l’attuazione di una politica pubblica
in materia.

In particolare la l. 119/2013:
  prevede la definizione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di
    genere;
  istituisce uno specifico fondo per sostenere le azioni dei centri antiviolenza e delle case-
    rifugio che viene annualmente ripartito tra le Regioni;

                                                                                                   12
   demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni la definizione dei
    criteri per il riparto delle risorse sulla base del numero di centri antiviolenza e di case-
    rifugio esistenti in ogni Regione;
   indica gli obiettivi atti a garantire l’omogeneizzazione delle azioni sul territorio nazionale;
   definisce i soggetti che possono promuovere centri antiviolenza e case-rifugio e i criteri
    minimi di funzionamento e gestione.

In attuazione della legge 119/13, il 27 novembre 2014 è stata sottoscritta l’Intesa Stato-Regioni
«Intesa relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista
dall’art. 3 comma 4 del dpcm del 24 luglio 2014». L’Intesa indica i requisiti istitutivi,
organizzativi e strutturali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, nonché i servizi minimi
che devono erogare.

1.2.2 Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere nazionale
(2015/2017)
La legge 119/2013, all’art. 5, prevede che il governo definisca, in accordo anche con le
amministrazioni interessate, il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e
di genere finalizzato a contrastare il fenomeno, ma anche a disegnare un sistema integrato di
politiche pubbliche orientate in chiave preventiva alla salvaguardia e alla promozione dei diritti
umani delle donne, al rispetto della loro dignità, insieme alla tutela dei figli.

Il Piano presentato dal governo, la cui validità decorre dal 2015 al 2017, è stato approvato in
sede di Conferenza unificata Stato-Regioni il 7 maggio 2015. Il Piano nazionale ha l’obiettivo di
«mettere a sistema le azioni a favore delle donne vittime di violenza, secondo un approccio
olistico e multilivello al fine di superare la logica emergenziale», attraverso l’individuazione di
azioni coordinate, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti, volte a:
  prevenire il fenomeno della violenza di genere, utilizzando come strumenti primari
     l’informazione, la comunicazione rispettosa della rappresentanza di genere e la
     sensibilizzazione, coinvolgendo il sistema scolastico e universitario e il mondo lavorativo;
  potenziare le forme di assistenza, sostegno e protezione delle vittime;
  garantire una adeguata formazione delle professionalità che entrano in contatto con le
     donne vittime di violenza sui seguenti ambiti di intervento: riconoscimento del fenomeno,
     presa in carico della vittima, accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza;
  definire un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati.

                                                                                                13
1.3 La cornice normativa della Regione Lombardia

1.3.1. Legge regionale 3 luglio 2012, n. 11: Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno
a favore di donne vittime di violenza

Nel corso della IX legislatura, anche sulla spinta e con il contributo delle associazioni e dei centri
antiviolenza, la Regione ha approvato la legge regionale n. 11, «Interventi di prevenzione,
contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», entrata in vigore il 3 luglio 2012.
Tale legge condanna e contrasta ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia all’interno
della famiglia, sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne
e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.

Regione Lombardia con la l.r. 11/2012, riconosce la violenza fisica, sessuale ed economica
contro le donne, la privazione arbitraria della loro libertà, e ogni altra forma di violenza di ogni
ordine e grado, una violazione dei diritti umani e un attacco all’inviolabilità della persona, e si
pone l’obiettivo di contrastarla e prevenirla.
Più nello specifico, con la l.r. 11/2012 (art. 2) la Regione Lombardia si propone di:
   favorire progetti e programmi anche con le istituzioni scolastiche e universitarie, per
    diffondere una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna,
    perseguendo una politica di contrasto alla violenza;
   promuovere, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante
    coinvolgimento, oltre che la collaborazione tra le istituzioni, delle associazioni e della
    società civile per la diffusione di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della
    solidarietà;
   favorire e promuovere politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento
    e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi
    di recupero dell’autonomia materiale e psicologica;
   sostenere le donne che subiscono atti o minacce di violenza, al fine di favorire il recupero
    dell’autonomia e la riconquista della stima in se stesse, della dignità, dell’integrità fisica e
    della libertà;
   tutelare, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o
    con minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza
    e protezione;
   riconoscere e valorizzare, tra gli altri, i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo
    aiuto e le forme di ospitalità autonome fondati sulla solidarietà tra le donne, maturati anche
    nei centri antiviolenza;
   applicare sul proprio territorio quanto definito dal Piano nazionale.

L’art. 4 della l.r. 11/2012 individua nel “Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla
violenza contro le donne” lo strumento principe per l’attuazione della legge regionale.

L’art. 5 della l.r. 11/2012 prevede l’istituzione del Tavolo permanente per la prevenzione e il
contrasto alla violenza contro le donne quale sede di consultazione e confronto sulla
programmazione e pianificazione degli interventi previsti dalla legge, anche al fine di
promuovere l’integrazione delle politiche di contrasto alla violenza contro le donne con le
politiche sociali e socio-sanitarie, nonché con le politiche dell’educazione, della formazione, del

                                                                                                   14
lavoro, della casa e della tutela della sicurezza. I componenti del Tavolo sono stati individuati
con d.d.u.o n. 10741/2013 e, a partire da novembre 2013, il Tavolo si è riunito costantemente2.

Inoltre il comma 6 dell’art. 3 prevede l’istituzione dell’albo dei centri antiviolenza, delle case
rifugio e delle case di accoglienza. L’Albo è stato istituito con d.g.r. 6526 del 28.04.2017
stabilendo, con d.g.r. 6712 del 14.06.2017, i requisiti soggettivi, operativi e gestionali dei
soggetti che possono aderire, nonché le modalità di monitoraggio del possesso dei requisiti.

1.3.2 Il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto
alla violenza contro le donne - 2015/2018

La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 4 della l.r. 11/2012, a partire dal 2014, ha avviato
il processo per la definizione del Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne, anche attraverso il coinvolgimento dei componenti del Tavolo permanente
antiviolenza. Il Piano è stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale con DCR n. 894 il
10 novembre 2015.

Il Piano costituisce lo strumento di indirizzo per l’attuazione della legge regionale. In
particolare:
     definisce le linee programmatiche d’azione e gli obiettivi specifici;
     individua, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi riguardanti le
       politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, di sostegno e reinserimento
       delle vittime, di formazione e di monitoraggio del fenomeno;
     definisce la governance locale anche in applicazione all’art. 6 dell’intesa Stato-Regioni e
       dall’art. 5 del Piano nazionale antiviolenza.

Il Piano regionale ha durata quadriennale: 2015/2018.

2   Il Tavolo permanente antiviolenza è descritto nel capitolo 2 paragrafo 2.2.2.

                                                                                               15
2. LE STRATEGIE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PREVENIRE E
   CONTRASTARE LE VIOLENZA SULLE DONNE

Affinché il contrasto alla violenza sulle donne diventasse una politica pubblica, la Regione
Lombardia, con l’avvio della X Legislatura, ha intrapreso un’intensa attività sperimentale che ha
visto la costituzione a livello locale delle Reti Territoriali Interistituzionali Antiviolenza.
Obiettivo strategico è stato quello di sostenere le attività di strutture e servizi di enti pubblici e del
privato sociale coinvolti nella prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza e dello stalking
contro le donne. In applicazione dell’art. 7 della l.r.11/2012, la Regione ha promosso interventi a
favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, attraverso il sostegno a progetti
antiviolenza finalizzati all’accoglienza e al superamento delle conseguenze determinate dalla
violenza o dal maltrattamento.
Inoltre, in attuazione della l.r.11/2012 e del “Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla
violenza contro le donne”, ha individuato e istituito organismi e strumenti volti a sostenere e
supportare gli interventi e provvedimenti intrapresi.

2.1 Il sistema di governance della Regione Lombardia e le Reti
territoriali interistituzionali antiviolenza
Il sistema di governance della Regione Lombardia è previsto dall’art. 3 della l.r. 11/2012 ed è
stato definito dal Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

Il sistema di governance prevede lo sviluppo delle Reti interistituzionali antiviolenza al fine di
armonizzare e integrare le azioni e gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza
maschile sulle donne. La Rete territoriale interistituzionale antiviolenza, attraverso le diverse
funzioni e i diversi soggetti che ne fanno parte, deve garantire l’accesso, l’accoglienza, la
valutazione del rischio e la successiva presa in carico e protezione della donna vittima di
violenza, indipendentemente dal soggetto (pubblico o del privato sociale) al quale la donna si
rivolge, assicurando una valutazione multidimensionale, attraverso il coinvolgimento dei
servizi sanitari (pronto soccorso), socio-sanitari, mediante il ruolo esercitato dalle ATS, tramite
i consultori e i servizi assistenziali specialistici tramite i servizi sociali degli enti locali.

Così come previsto dall’art. 6 dell’Intesa Stato-Regione, il coordinamento delle Reti
Interistituzionali antiviolenza è affidato agli enti locali territoriali (comuni e comunità
montane).

La Regione sottoscrive con gli enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali accordi
di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, finalizzati alla condivisione dei piani
di attività locali e al conseguente trasferimento delle risorse.

Come previsto dal Piano regionale antiviolenza, le Reti territoriali prevedono la presenza
obbligatoria di:
 almeno un ente locale (in qualità di coordinatore della Rete territoriale);
 uno o più centri antiviolenza;
 una o più case-rifugio e strutture di ospitalità;
 enti del sistema sanitario e socio-sanitario;
 rappresentanti delle forze dell’ordine.

                                                                                                       16
Inoltre, a seconda delle specificità e bisogni territoriali, sono coinvolti altri soggetti con diverse
competenze.

L’istituzione delle Reti è regolata da appositi protocolli con il coinvolgimento degli attori sociali
e istituzionali del territorio 3 . I Comuni/Enti locali capifila, a loro volta, sottoscrivono delle
convenzioni con i soggetti che operano in qualità di centri antiviolenza e case rifugio, come
esemplificato nella figura 2.1 “Modello di governance regionale”.

In linea con le indicazioni nazionali e regionali, il lavoro delle Reti territoriali consente di
armonizzare le azioni e gli interventi di contrasto alla violenza messe in atto a livello locale e
rendere omogeneo il sistema integrato di accesso, accoglienza, valutazione e presa in carico,
pur nel rispetto delle peculiarità territoriali.

La priorità del lavoro di Rete è quella di collocare la donna al centro degli interventi e delle
azioni, a partire dal primo accesso e fino alla definizione, concordata con la donna, del percorso
verso l’autonomia.

Ad oggi in Lombardia sono attive 26 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza4, alle quali
aderiscono 50 centri antiviolenza, gestiti da 39 soggetti giuridici e 67 case-rifugio/strutture di
ospitalità gestite da 46 soggetti giuridici.

3 Per quanto riguarda la composizione delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza e il dettaglio dei programmi
finanziati, si rinvia alla Parte 2.
4 Di queste, 8 sono state attivate in attuazione della DGR 5878 del 28/11/2016 e è in corso il procedimento per la

sottoscrizione degli accordi. Pe maggiori dettagli si rinvia alla Parte 2 - Cap. 4 del presente documento.

                                                                                                                       17
Figura 2.1 - Modello di governance regionale

                                           REGIONE
                                          LOMBARDIA

 Sostiene e finanzia le Reti per      Strumenti di comunicazione           Monitora il fenomeno - O.R.A
 sviluppare le politiche locali e     Attività di informazione e di          (Osservatorio regionale
  le attività dei centri e case             sensibilizzazione                     Antiviolenza)
antiviolenza e delle case rifugio

                                       Accordi di Collaborazione
                                          ex. art. 15 l.241/90

               COMUNI CAPIFILA              COMUNI CAPIFILA                         COMUNI CAPIFILA
                  DI RETI                      DI RETI                                 DI RETI

                Convenzioni                   Convenzioni                             Convenzioni

  Centro                                 Centro                                  Centro
                       Casa Rifugio                         Casa Rifugio                            Casa Rifugio
Antiviolenza                           Antiviolenza                            Antiviolenza

                                                                                                        18
2.2 Gli strumenti messi in campo dalla Regione Lombardia
2.2.1 Il Tavolo permanente antiviolenza

Il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne è uno degli
strumenti previsti dall’art. 5 della l.r.11/2012, quale sede di consultazione e confronto sulla
programmazione e pianificazione degli interventi previsti dalla legge, anche al fine di
promuovere l’integrazione delle politiche di contrasto alla violenza contro le donne con le
politiche sociali e socio-sanitarie, nonché con le politiche dell’educazione, della formazione, del
lavoro, della casa e della tutela della sicurezza.
Il 21 novembre 2013, con il d.d.u.o n. 10741, sono stati individuati i componenti del Tavolo sulla
base dei criteri di composizione definiti dalla d.g.r. n. IX/4587 del 28 dicembre 2012.
La composizione del Tavolo prevede la presenza di n. 24 componenti, di cui 12 in
rappresentanza di enti e istituzioni (sistema degli enti locali, ATS e Aziende Ospedaliere,
sistema educativo, sistema giudiziario, sistema della Pubblica Sicurezza) e 12 in
rappresentanza dei soggetti che gestiscono le unità d’offerta anche sperimentali, dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza, delle associazioni per le Pari opportunità o degli
organismi del terzo settore (Associazioni di Volontariato, Cooperative sociali o Associazioni di
promozione sociale).
Il Tavolo permanente antiviolenza si è riunito in 18 sedute dal suo insediamento:
    25 novembre 2013 – Insediamento del tavolo, 13 dicembre 2013 – Prima seduta, 24
    febbraio 2014 – Seconda seduta, 26 giugno 2014 – Terza seduta, 17 luglio 2014 – Quarta
    seduta, 6 novembre 2014 – Quinta seduta, 15 gennaio 2015 – Sesta seduta, 12 febbraio 2015
    – Settima seduta, 14 maggio 2015 – Ottava seduta, 18 giugno 2015 – Nona seduta, 2 luglio
    2015 – Decima seduta, 27 luglio 2015 – Undicesima seduta, 8 settembre 2015 – Dodicesima
    seduta, 20 novembre 2015 – Tredicesima seduta, 2 maggio 2016 – Quattordicesima seduta,
    17 novembre 2016 – Quindicesima seduta, 6 aprile 2017 – Sedicesima seduta, 16 ottobre
    2017 – Diciassettesima seduta, 11 dicembre 2017 – Diciottesima seduta.

2.2.2 L’Organismo tecnico multidisciplinare

Come ulteriore azione di governance, il Piano regionale quadriennale ha previsto l’istituzione
di un Organismo tecnico con caratteristiche di terzietà. L’Organismo tecnico è stato istituito con
decreto n. 5086 del 03/06/2016. È composto da 8 componenti: 2 in rappresentanza di soggetti
che gestiscono case rifugio o centri antiviolenza, indicati dal Tavolo antiviolenza, 1 in
rappresentanza delle amministrazioni comunali, designato da Anci, 2 nominati dalla Regione
Lombardia di cui uno appartenente al mondo accademico lombardo e uno appartenente al
Sistema sanitario, 1 rappresentante delle forze dell’ordine, designato dal Prefetto di Milano, 1
rappresentante del sistema giudiziario, designato dal Presidente del Tribunale di Milano e 1
rappresentante del sistema scolastico, designato dell’Ufficio Scolastico Regionale.
All’Organismo tecnico sono affidate le seguenti funzioni:
•   analisi degli elementi conoscitivi del funzionamento della Rete e dei servizi dedicati, al fine
    di validare scientificamente i percorsi di accesso, accoglienza, presa in carico e protezione,
    proponendo adeguamenti al fine di migliorarne l’efficacia e l’integrazione;
•   individuazione delle sperimentazioni e delle buone prassi meritevoli di essere tradotte in
    nuovi modelli gestionali e in unità di offerta da proporre su tutto il territorio lombardo,
    mediante una relazione da trasmettere alla Direzione generale competente.
                                                                                                19
L’Organismo tecnico multidisciplinare porrà una speciale attenzione all’analisi dei casi di
omicidio di donne maturati nell’ambito delle relazioni familiari e di coppia.

2.2.3 Il sistema O.R.A. - Osservatorio Regionale Antiviolenza

La Regione Lombardia, al fine di conoscere l’entità e l’evoluzione del fenomeno, ha
implementato, a partire dal 2014 (d.g.r. n. X/2795 del 5/12/2014), l’Osservatorio Regionale
Antiviolenza “O.R.A.”: un sistema informatizzato di monitoraggio regionale della violenza
contro le donne.
Il sistema di rilevazione è coerente con quanto previsto:
   dalla l.r. 11/2012 che:
    o all’art. 9, “Attività di monitoraggio”, prevede che la Regione svolga attività di
        monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne attraverso la raccolta,
        l’elaborazione, l’analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e
        l’evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della
        violenza e di sostegno alle vittime;
    o e all’art 11, “Clausola valutativa”, comma 3, prevede che i soggetti della rete regionale
        antiviolenza garantiscano la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla
        stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscano ogni anno alla Regione Lombardia
        una relazione sull’attività svolta;
   dal Piano regionale antiviolenza con il quale la Regione Lombardia si impegna a
    promuovere e svolgere attività di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le
    donne;
   nonché dalla l. 119/2013 e dalla Convenzione di Istanbul.

Più in dettaglio, l’Osservatorio Regionale Antiviolenza “O.R.A.” è una banca dati regionale
informatizzata finalizzata all’attività di raccolta e monitoraggio statistico dei dati aggregati
riferibili alle donne vittime di violenza che entrano in contatto con i centri antiviolenza e case
rifugio che hanno specifiche convenzioni per gestire tali servizi all’interno delle Reti territoriali
antiviolenza. Raccoglie altresì dati circa i servizi erogati alle donne dai soggetti succitati.

L’attività di monitoraggio comprende la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la divulgazione dei
dati aggregati e opportunamente anonimizzati riferibili alle donne vittime di violenza, nonché
l’analisi dei servizi erogati sul territorio lombardo dai soggetti impegnati nelle attività di
accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza in un’ottica multidimensionale. Il sistema
ha visto già nel 2014 un avvio sperimentale.

Nei primi anni della implementazione sperimentale di O.R.A., la banca dati ha raccolto inseriti
dai centri antiviolenza, relativi alle donne vittime di violenza che si sono rivolte a tali strutture.
A partire dal 2016, la Regione Lombardia ha avviato il processo per consentire anche alle case
rifugio l’inserimento dei dati e informazione delle donne ospitate. Il nuovo sistema informatico
consentirà dal 2018 la raccolta dei dati da parte sia dei Centri antiviolenza che delle Case
Rifugio.
Il sistema così ridefinito è stato oggetto di un confronto con il garante nazionale per la
protezione dei dati personali e in seguito approvato con d.g.r. n. 6008 del 19/12/2016.

La nuova versione del sistema informatico, che permette una raccolta più puntuale del dato
statistico e funzionalità aggiuntive, è stato rilasciato ai centri antiviolenza a partire da maggio
2017 e verrà rilasciato in utilizzo anche alle case rifugio agli inizi del 2018.

                                                                                                   20
L’attivazione dell’Osservatorio Regionale antiviolenza O.R.A. ha permesso di stilare due
rapporti di monitoraggio:
  nel settembre 2016 è stato prodotto il Primo rapporto annuale di monitoraggio: «La
     violenza contro le donne in Lombardia - Primo rapporto - I dati dei Centri antiviolenza-», che
     fornisce una prima fotografia del fenomeno attraverso l’analisi dei dati inseriti dai centri
     antiviolenza nel sistema informativo O.R.A. - Osservatorio Regionale Antiviolenza;
  a maggio 2017 è stato realizzato un secondo rapporto annuale «La violenza contro le donne
     in Lombardia - Secondo rapporto annuale - I dati dei Centri antiviolenza 2015/2016».

2.2.5 L’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia”

In coerenza le indicazioni del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», la Regione Lombardia
colloca la violenza nei confronti delle donne all’interno dei rapporti ineguali fra uomini e donne.

All’interno di un piano di interventi regionali connotato da un approccio ampio e
multidimensionale, mirato non solo a contrastare la violenza sulle donne nella sua attuazione
ma a favorire quel cambiamento sociale e culturale necessario alla prevenzione del fenomeno,
a partire dal 2015, la Regione ha orientato l’iniziativa annuale “Progettare la Parità in
Lombardia” – finalizzata a sostenere e promuovere la progettazione locale nell’ambito delle
pari opportunità uomo-donna – verso interventi volti ad attivare servizi finalizzati a prevenire
e far emergere il fenomeno della violenza, nonché a sensibilizzare alla cultura del rispetto verso
le donne e le ragazze nei diversi ambiti della vita economica e sociale.

Per le edizioni 2015, 2016 e 2017dell’iniziativa sono stati messe a disposizione risorse pari a
300.000 euro per ciascun anno, per un totale di 900.000 euro.
Sulle tre annualità sono stati finanziati 84 progetti: 36 nell’edizione 2015, 25 nel 2016 e 23 nel
2017. In appendice sono allegate le tabelle dei progetti finanziati.

                                                                                                21
2.3 Altre attività realizzate dalla Regione Lombardia
2.3.1 Il Protocollo con il C.O.N.I.

Al fine di contribuire a diffondere nello sport, e in particolare nelle associazioni sportive e fra
i/le giovani che praticano o sono interessati/e allo sport, un modello positivo di relazione tra i
sessi incentrato sul rispetto reciproco, la Regione Lombardia ha sottoscritto il 24 marzo 2016
un protocollo d’intesa con il Comitato regionale del C.O.N.I. (d.g.r. n. 4461 del 3/12/2015),
puntando sulla fondamentale valenza educativa e formativa dello sport.

A partire dal protocollo con il C.O.N.I., la Regione ha scelto di promuovere nell’iniziativa
“Progettare la parità in Lombardia” 2016 e 2017 una linea dedicata allo sviluppo di progetti su
sport e parti opportunità.

Il 25 novembre 2016 si è inoltre tenuta l’iniziativa “La cultura del rispetto nello sport”.

2.3.2 Il Protocollo con gli Uffici Territoriali del Governo

Il Piano regionale antiviolenza individua le Forze dell’Ordine come interlocutori privilegiati e
nodi essenziali di un sistema di governance che opera in collaborazione con gli enti locali, il
sistema socio-sanitario e ospedaliero, i centri antiviolenza e le case rifugio sui territori di
riferimento.

Al fine di valorizzare l’interlocuzione a livello istituzionale tra Regione e Forze dell’Ordine, il
Piano quadriennale regionale prevede che la Regione possa attivare specifici protocolli con le
Forze dell’ordine per sviluppare sul territorio lombardo politiche integrate tra diverse
istituzioni. In questo contesto ha concordato con i prefetti un protocollo d’intesa per la
realizzazione di iniziative di formazione e attività comuni.

Lo schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo lombardi è stato approvato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 6473 del 10/4/2017 ed
è stato sottoscritto nel corso del 2017 dai 12 Prefetti della Lombardia e dall’Assessora regionale
con delega alle Pari opportunità.

Il 22 novembre 2016 si è tenuta una importante iniziativa nell’ambito della Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne rivolta alla sensibilizzazione delle forze dell’ordine che ha
coinvolto le figure apicali del sistema di sicurezza.

2.3.3 La rete delle rappresentanze consolari delle comunità straniere

Al fine di permettere alle donne straniere vittime di violenza di conoscere e usufruire dei servizi
presenti sul territorio lombardo, il Piano regionale antiviolenza prevede di:
  coinvolgere le rappresentanze consolari dei paesi esteri per acquisire ulteriori elementi in
     ordine alle dinamiche delle relazioni violente sulle donne appartenenti alle comunità
     straniere;
  sviluppare attività di informazione e comunicazione multilingue anche attraverso specifici
     strumenti in accordo con i rappresentanti delle principali comunità straniere presenti sul
     territorio regionale al fine di consentire alle donne vittime di violenza di ottenere
     un’informazione adeguata e tempestiva.

                                                                                                22
In attuazione del Piano regionale, la Regione Lombardia ha costituito un Tavolo di confronto
con le rappresentanze consolari al fine di:
  promuovere la conoscenza della legislazione in vigore in tema di contrasto alla violenza
    contro le donne, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge n. 119/2013 in
    materia di permesso di soggiorno per le donne vittime di violenza;
  promuovere la conoscenza della Rete dei servizi attivi sul territorio regionale;
  conoscere, valorizzare e promuovere le buone pratiche e le attività in atto presso le
    comunità di riferimento in tema di contrasto alla violenza contro le donne;
  attivare collaborazioni per sviluppare iniziative e attività specifiche rivolte alle singole
    comunità anche per favorire l’integrazione delle comunità straniere.

Con decreto n. 12159 del 6 ottobre 2017, la Regione ha approvato, all’interno di un incarico
affidato a Éupolis Lombardia, la realizzazione di una specifica attività sperimentale di
formazione finalizzata alla sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza di genere
rivolta ai rappresentanti dei Consolati esteri.

                                                                                            23
24
PARTE 2

APPROFONDIMENTI IN RISPOSTA AI QUESITI DELLA
           CLAUSOLA VALUTATIVA
     ART. 11 LEGGE REGIONALE 11/2012

                                               25
La seconda parte delle relazione risponde in maniera approfondita a quanto richiesto dai
singoli quesiti dall’art. 11 della l.r.11/2012, qui sotto riportati

                                                BOX 1
                                      Art. 11 della l.r. 11/2012
                                       (Clausola valutativa)

  1. La Giunta regionale anche avvalendosi del Tavolo permanente, informa il Consiglio regionale
  sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare la violenza contro le
  donne e nel sostenerne le vittime.
  A tal fine presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisce risposte documentate
  ai seguenti quesiti:

   a) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale ha avuto la domanda e l’offerta di
      servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in
      confronto al biennio precedente;
   b) in che misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al
      benessere delle donne che ne hanno usufruito;
   c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali
      soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;
   d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare
      riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;
   e) che andamento e caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in
      Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;
   f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente
      legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di
      cui all’articolo 3.

  2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del
  Consiglio Regionale che ne concludono l’esame.

  3. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell’attività di monitoraggio di cui
  all'articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della
  relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione Lombardia una relazione
  sull’attività svolta.

                                                                                                            26
1. DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
DELLA DOMANDA E OFFERTA DI SERVIZI A FAVORE DELLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA
                                                                       Quesito a)
                                                                       Che dimensioni, caratteristiche e distribuzione
                                                                       territoriale ha avuto la domanda e l’offerta di
                                                                       servizi a favore delle donne vittime di violenza
                                                                       durante il periodo di riferimento, anche in
                                                                       confronto al biennio precedente?

I rapporti annuali 2015 e 2016 «La violenza contro le donne in Lombardia», che analizzano i dati
del sistema informativo O.R.A., integrati con ulteriori informazioni raccolte da Regione
Lombardia, attraverso rilevazioni ad hoc, permettono di fornire un quadro della domanda e
dell’offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza.
Il capitolo, in risposta al quesito a) della clausola valutativa, dopo una presentazione degli
strumenti di rilevazione messi in campo da Regione Lombardia, descrive l’andamento dal 2013 a
oggi della domanda e offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza. Nello specifico
descrive incremento del numero di centri antiviolenza e case rifugio registrato grazie alla
programmazione regionale. Il capitolo inoltre presenta le informazioni rilevate dai Pronto
Soccorso di Regione Lombardia nell’anno 2015.

1.1 Rilevare la domanda e l’offerta di servizi a favore delle donne vittime
    di violenza: attività e strumenti realizzati da Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha attivato dal 2013 una serie di azioni volte a censire e a monitorare i
servizi.
Nel settembre 2013, ha realizzato un primo censimento5 volto a rilevare i servizi e le attività
presenti sul territorio regionale per contrastare e prevenire il fenomeno della violenza contro
le donne. Il censimento, che si è concluso a novembre 2013, ha coinvolto tutti i comuni della
Lombardia, le province, le aziende ospedaliere, le ASL (ora ATS) e le associazioni del privato
sociale iscritte all’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità
2013.
Le informazioni raccolte hanno consentito di mappare i servizi presenti sul territorio e di
raccogliere informazioni necessarie all’avvio della programmazione regionale. Più in dettaglio,
i dati e le informazioni raccolte sono stati utili, da un lato, per conoscere in maniera più
approfondita le attività, il funzionamento e le criticità dei centri antiviolenza attivi sul territorio
regionale, dall’altro, di avviare le prime attività di promozione e sostegno dei servizi
antiviolenza presenti sul territorio.
In seguito al censimento, a partire dal 2014, come già descritto nel capitolo 2 - parte 1, la
Regione ha attivato l’Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A), al fine di monitorare
costantemente il fenomeno delle violenza nei confronti delle donne, coinvolgendo in primo
luogo i centri antiviolenza, e successivamente, a partire dal 2017, anche le case rifugio. I risultati
delle analisi dei dati raccolti dalla banca dati del sistema O.R.A. sono stati raccolti nei rapporti

5Il censimento è stata realizzato da Éupolis Lombardia nell’ambito dell’incarico dicembre 2013, «Attività di supporto tecnico
scientifico alla Direzione Generale Casa, Housing sociale e Pari Opportunità per l’attuazione della l.r. 11/2012 “Interventi di
prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”».

                                                                                                                           27
Puoi anche leggere