ASQ AMBIENTE SICUREZZA QUALITA' SRL - Stefano Pini www.asqcna.it Via Malavolti 33/A - Modena - CNA Modena

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Stefano Pini
ASQ AMBIENTE SICUREZZA QUALITA’ SRL
          spini@mo.cna.it
           www.asqcna.it
     Via Malavolti 33/A - Modena
TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRINCIPALMENTE GESTITE
   - RAEE, RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
   (di origine domestica o professionale)
   - RIFIUTI SPECIALI (pericolosi e non pericolosi) derivanti dalla
   propria attività

 RIFIUTI da MANUTENZIONE                    ALTRI RIFIUTI ORIGINATI DALLE
                                             ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE
RAEE

             DM 65/2010                                          D.LGS 49/2014
      Regolamento recante modalita‘                   Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui
    semplificate di gestione dei rifiuti di            rifiuti di apparecchiature elettriche ed
apparecchiature elettriche ed elettroniche                         elettroniche (RAEE).
     (RAEE) da parte dei distributori e                             Regola la gestione
    degli installatori di apparecchiature                delle AEE nelle fasi di smaltimento
 elettriche ed elettroniche (AEE), nonche'              (RAEE), interessando anche la fase di
dei gestori dei centri di assistenza tecnica            progettazione, sostituisce e abroga il
           di tali apparecchiature.                       D. Lgs. 151/2005 (ad eccezione di
                                                       alcuni articoli che rimandano a decreti
                                                                  futuri o già emanati).
RAEE
    Sono tenuti all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori
    ambientali di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
    1. distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento e di trasporto dei
    RAEE domestici e professionali;
    2. trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;
    3. installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e
    trasporto dei RAEE domestici e professionali.
      restano in vigore le disposizioni semplificate del DM 65/2010 con alcune novità:
-     Iscrizione nell’apposita categoria dell’Albo per raggruppamento e trasporto verso centro di raccolta
      autorizzati e verso impianto autorizzati al trattamento adeguato
-     Rispetto dei requisiti e delle condizioni per il raggruppamento semplificato, con novità introdotte dal
      decreto 49
-     Compilazione e tenuta di uno schedario (allegato) numerato progressivamente (allegato I), che insieme
      al documento di trasporto è conservato 3 anni dall’ultima registrazione
- Compilazione e tenuta del documento di trasporto (allegato) numerato (allegato II) in 3 esemplari (o, solo
x distributori, copia pag. schedario se tragitto da punto vendita ad altro luogo di raggruppamento)
La provenienza domestica dei Raee conferiti a installatori e centri di assistenza tecnica è attestata da
un’autocertificazione (allegato) (allegato III), consegnata al centro di raccolta comunale
- No MUD
- Per i Raee professionali valgono sostanzialmente le stesse regole.
Le differenze sono: i soggetti del DM 65 devono essere stati formalmente incaricati dai produttori di AEE al
ritiro; i Raee devono essere trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori;
no uso di allegato III per installatori e centri di assistenza che possono fare il raggruppamento solo nel
proprio esercizio e il trasporto solo con mezzi propri.

RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli
originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da
utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.
RIASSUNTO - RAEE ( RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE)

- DOMESTICI GESTITI IN BASE AL DM 65/10 (ISCRIZIONE ALL’ALBO
GESTORI AMBIENTALI E POSSIBILITA’ DI TRASPORTO PRESSO PROPRIO
PUNTO DI RAGGRUPPAMENTO, ISOLA ECOLOGICA COMUNALE O CENTRO
DI RECUPERO AUTORIZZATO)

- PROFESSIONALI GESTITI COME RIFIUTI SPECIALI
PER GESTIRLI IN BASE AL DM 65/10 E’ NECESSARIO ESSERE
FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI DI AEE AL RITIRO, I RAEE
DEVONO ESSERE TRASPORTATI PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI
INDICATI DAI PRODUTTORI (non è mai stato chiarito cosa vuol dire
‘’formalmente incaricati’’ pertanto i raee professionali sono stati sempre
gestiti come rifiuti speciali)
COSTI ISCRIZIONE ALBO GESTORI
          AMBIENTALI
             - 10 Euro di diritti di segreteria (una tantum)
   - 50 Euro di diritti annuali (si pagano tutti gli anni; il primo anno
        l’importo sarà rapportato ai mesi di effettiva iscrizione)
 - Quando l’Albo rilascerà il provvedimento di iscrizione, chiederà di
   versare la tassa di concessione governativa (168 Euro, una tantum)
               - Minimo 2 marche da bollo da Euro 16
RIFIUTI SPECIALI
   RIFIUTI da MANUTENZIONE                       RIFIUTI GENERATI DA ALTRE
                                                          ATTIVITA’

Definizione di manutenzione
Incrociando varie fonti: le attività di manutenzione si possono definire come il
mantenere in buono stato un veicolo, una macchina, un impianto ecc…tramite un
insieme di operazioni che vanno effettuate per tenerli sempre nella dovuta
efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti.
Pertanto come attività di manutenzione si possono considerare solo quelle relative
al mantenimento o al ripristino della funzionalità di un bene (es: riparazione di un
macchinario), mentre è esclusa la creazione ex-novo di un bene (es: sostituzione
integrale di un macchinario con un altro).
Art.266 co.4 D.Lgs. 152/06: «I rifiuti provenienti da attività di
              manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti
           presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività»

Chi è il produttore?
In caso di manutenzione di un impianto l’installatore è il produttore del rifiuto costituito
dall’eventuale apparecchiatura sostituita (che costituisce parte dell’impianto), quindi rientrante
tra i rifiuti da manutenzione (art.266 co.4).
Diversamente, in caso di nuova installazione o sostituzione completa di un impianto, i rifiuti
prodotti non possono considerarsi come rifiuti da manutenzione. Si considerano sempre
comunque prodotti dall’installatore: si applica il D.Lgs. 152/06 e non l’art.266 co.4.
In caso di RAEE si applicano le normative specifiche.
MANUTENZIONE
Sempre in base all’art.266 co.4
Trasporto rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede / domicilio del manutentore: i rifiuti
si considerano prodotti nel momento in cui sono presso la sede:
Pertanto:
- No formulario ???
- No iscrizione ad Albo Gestori Ambientali, nemmeno come art.212 co.8 (cat. 2bis) ???
- No iscrizione al Sistri
- No comunicazione / autorizzazione R13 se rispettati i parametri del deposito temporaneo
    (30 mc di cui max 10 mc pericolosi / 3 mesi)
Per il trasporto successivo dalla sede / domicilio del manutentore ad un impianto di
recupero/smaltimento:
- se effettuato direttamente dal manutentore, questo deve essere iscritto
all’Albo (categoria da 2 a 5 o 212 co. 8)
- se effettuato da un terzo trasportatore, questo deve essere autorizzato.
In entrambi i casi il manutentore deve compilare il formulario e tenere il registro di carico e
scarico rifiuti.
CASI PARTICOLARI:
Ricordiamo che la caldaia a gas non è un AEE

E’ manutenzione
la “sostituzione della vecchia caldaia e contestuale installazione di una
nuova”, si configura come un’attività artigianale/industriale di
manutenzione dell’impianto di riscaldamento.
Riteniamo che il produttore del rifiuto sia l’installatore.
Si applica l’art. 266 co.4.
CASI PARTICOLARI:
Domanda: Un riparatore di AEE che accumula come rifiuto solo pezzi di
RAEE perché per il suo lavoro recupera tutti i componenti che può e
quindi smonta le apparecchiature che i clienti gli consegnano e che non
sono riparabili, deve comunque iscriversi all'albo e istituire schedario
RAEE?
Risposta: L’attività svolta si può configurare come attività di un centro
di assistenza RAEE, ma NON E’ MANUTENZIONE art. 266 co. 4.
Questa attività del riparatore, che SMONTA UN’APPARECCHIATURA
INTERA non più riparabile, riteniamo si configuri oggi come ATTIVITÀ
DI TRATTAMENTO NON AUTORIZZATA.
CASI PARTICOLARI:
FGAS: All’eventuale attività di recupero FGAS, dalla quale deriva il
rifiuto di FGAS,si può applicare l’art. 266 co. 4, in quanto si può
considerare attività di manutenzione e quindi il produttore del rifiuto è
il manutentore.

Tale disposizione è applicabile per altri rifiuti derivanti da attività di
manutenzione quali ad esempio cavi e componenti rimossi da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
ADEMPIMENTI PER RIFIUTI SPECIALI:
-AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO ATTRAVERSO DITTE AUTORIZZATE
-TENUTA REGISTRO CARICO SCARICO (VIDIMATO DALLA CCIAA)
- FORMULARIO (VIDIMATO DALLA CCIAA) ED EVENTUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI
AMBIENTALI
-DEPOSITO TEMPORANEO (RAGGRUPPAMENTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO,PRIMA DELLA
RACCOLTA,NEL LUOGO IN CUI GLI STESSI SONO PRODOTTI) E CONSIDERATO COME L’UNICA FORMA
DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE, SEMPRE CHE VENGANO
RISPETTATE LE DOVUTE PRESCRIZIONI, TRA CUI:
ART. 108 D.Lgs 205/10
I RIFIUTI DEVONO ESSERE RACCOLTI ED AVVIATI ALE OPERAZIONI DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO
SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’ ALTERNATIVE:
-CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE, INDIPENDENTEMENTE DALLE QUANTITA’ IN DEPOSITO
-QUANDO IL QUANTITATIVO DI RIFIUTI IN DEPOSITO RAGGIUNGA COMPLESSIVAMENTE I 30 METRI
CUBI DI CUI AL MASSIMO 10 METRI CUBI DI RIFIUTI PERICOLOSI.
-IN OGNI CASO, ALLORCHE’ IL QUANTITATIVO DI RIFIUTI NON SUPERI IL PREDETTO LIMITE
ALL’ANNO, IL DEPOSITO TEMPORANEO NON PUO’ AVERE DURATA SUPERIORE AD UN ANNO.
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