ASQ AMBIENTE SICUREZZA QUALITA' SRL - Stefano Pini www.asqcna.it Via Malavolti 33/A - Modena - CNA Modena
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Stefano Pini ASQ AMBIENTE SICUREZZA QUALITA’ SRL spini@mo.cna.it www.asqcna.it Via Malavolti 33/A - Modena
TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRINCIPALMENTE GESTITE - RAEE, RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (di origine domestica o professionale) - RIFIUTI SPECIALI (pericolosi e non pericolosi) derivanti dalla propria attività RIFIUTI da MANUTENZIONE ALTRI RIFIUTI ORIGINATI DALLE ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE
RAEE DM 65/2010 D.LGS 49/2014 Regolamento recante modalita‘ Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui semplificate di gestione dei rifiuti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed apparecchiature elettriche ed elettroniche elettroniche (RAEE). (RAEE) da parte dei distributori e Regola la gestione degli installatori di apparecchiature delle AEE nelle fasi di smaltimento elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' (RAEE), interessando anche la fase di dei gestori dei centri di assistenza tecnica progettazione, sostituisce e abroga il di tali apparecchiature. D. Lgs. 151/2005 (ad eccezione di alcuni articoli che rimandano a decreti futuri o già emanati).
RAEE Sono tenuti all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 1. distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento e di trasporto dei RAEE domestici e professionali; 2. trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali; 3. installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali. restano in vigore le disposizioni semplificate del DM 65/2010 con alcune novità: - Iscrizione nell’apposita categoria dell’Albo per raggruppamento e trasporto verso centro di raccolta autorizzati e verso impianto autorizzati al trattamento adeguato - Rispetto dei requisiti e delle condizioni per il raggruppamento semplificato, con novità introdotte dal decreto 49 - Compilazione e tenuta di uno schedario (allegato) numerato progressivamente (allegato I), che insieme al documento di trasporto è conservato 3 anni dall’ultima registrazione
- Compilazione e tenuta del documento di trasporto (allegato) numerato (allegato II) in 3 esemplari (o, solo x distributori, copia pag. schedario se tragitto da punto vendita ad altro luogo di raggruppamento) La provenienza domestica dei Raee conferiti a installatori e centri di assistenza tecnica è attestata da un’autocertificazione (allegato) (allegato III), consegnata al centro di raccolta comunale - No MUD - Per i Raee professionali valgono sostanzialmente le stesse regole. Le differenze sono: i soggetti del DM 65 devono essere stati formalmente incaricati dai produttori di AEE al ritiro; i Raee devono essere trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori; no uso di allegato III per installatori e centri di assistenza che possono fare il raggruppamento solo nel proprio esercizio e il trasporto solo con mezzi propri. RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.
RIASSUNTO - RAEE ( RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) - DOMESTICI GESTITI IN BASE AL DM 65/10 (ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI E POSSIBILITA’ DI TRASPORTO PRESSO PROPRIO PUNTO DI RAGGRUPPAMENTO, ISOLA ECOLOGICA COMUNALE O CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO) - PROFESSIONALI GESTITI COME RIFIUTI SPECIALI PER GESTIRLI IN BASE AL DM 65/10 E’ NECESSARIO ESSERE FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI DI AEE AL RITIRO, I RAEE DEVONO ESSERE TRASPORTATI PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI INDICATI DAI PRODUTTORI (non è mai stato chiarito cosa vuol dire ‘’formalmente incaricati’’ pertanto i raee professionali sono stati sempre gestiti come rifiuti speciali)
COSTI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - 10 Euro di diritti di segreteria (una tantum) - 50 Euro di diritti annuali (si pagano tutti gli anni; il primo anno l’importo sarà rapportato ai mesi di effettiva iscrizione) - Quando l’Albo rilascerà il provvedimento di iscrizione, chiederà di versare la tassa di concessione governativa (168 Euro, una tantum) - Minimo 2 marche da bollo da Euro 16
RIFIUTI SPECIALI RIFIUTI da MANUTENZIONE RIFIUTI GENERATI DA ALTRE ATTIVITA’ Definizione di manutenzione Incrociando varie fonti: le attività di manutenzione si possono definire come il mantenere in buono stato un veicolo, una macchina, un impianto ecc…tramite un insieme di operazioni che vanno effettuate per tenerli sempre nella dovuta efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti. Pertanto come attività di manutenzione si possono considerare solo quelle relative al mantenimento o al ripristino della funzionalità di un bene (es: riparazione di un macchinario), mentre è esclusa la creazione ex-novo di un bene (es: sostituzione integrale di un macchinario con un altro).
Art.266 co.4 D.Lgs. 152/06: «I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività» Chi è il produttore? In caso di manutenzione di un impianto l’installatore è il produttore del rifiuto costituito dall’eventuale apparecchiatura sostituita (che costituisce parte dell’impianto), quindi rientrante tra i rifiuti da manutenzione (art.266 co.4). Diversamente, in caso di nuova installazione o sostituzione completa di un impianto, i rifiuti prodotti non possono considerarsi come rifiuti da manutenzione. Si considerano sempre comunque prodotti dall’installatore: si applica il D.Lgs. 152/06 e non l’art.266 co.4. In caso di RAEE si applicano le normative specifiche.
MANUTENZIONE Sempre in base all’art.266 co.4 Trasporto rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede / domicilio del manutentore: i rifiuti si considerano prodotti nel momento in cui sono presso la sede: Pertanto: - No formulario ??? - No iscrizione ad Albo Gestori Ambientali, nemmeno come art.212 co.8 (cat. 2bis) ??? - No iscrizione al Sistri - No comunicazione / autorizzazione R13 se rispettati i parametri del deposito temporaneo (30 mc di cui max 10 mc pericolosi / 3 mesi) Per il trasporto successivo dalla sede / domicilio del manutentore ad un impianto di recupero/smaltimento: - se effettuato direttamente dal manutentore, questo deve essere iscritto all’Albo (categoria da 2 a 5 o 212 co. 8) - se effettuato da un terzo trasportatore, questo deve essere autorizzato. In entrambi i casi il manutentore deve compilare il formulario e tenere il registro di carico e scarico rifiuti.
CASI PARTICOLARI: Ricordiamo che la caldaia a gas non è un AEE E’ manutenzione la “sostituzione della vecchia caldaia e contestuale installazione di una nuova”, si configura come un’attività artigianale/industriale di manutenzione dell’impianto di riscaldamento. Riteniamo che il produttore del rifiuto sia l’installatore. Si applica l’art. 266 co.4.
CASI PARTICOLARI: Domanda: Un riparatore di AEE che accumula come rifiuto solo pezzi di RAEE perché per il suo lavoro recupera tutti i componenti che può e quindi smonta le apparecchiature che i clienti gli consegnano e che non sono riparabili, deve comunque iscriversi all'albo e istituire schedario RAEE? Risposta: L’attività svolta si può configurare come attività di un centro di assistenza RAEE, ma NON E’ MANUTENZIONE art. 266 co. 4. Questa attività del riparatore, che SMONTA UN’APPARECCHIATURA INTERA non più riparabile, riteniamo si configuri oggi come ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO NON AUTORIZZATA.
CASI PARTICOLARI: FGAS: All’eventuale attività di recupero FGAS, dalla quale deriva il rifiuto di FGAS,si può applicare l’art. 266 co. 4, in quanto si può considerare attività di manutenzione e quindi il produttore del rifiuto è il manutentore. Tale disposizione è applicabile per altri rifiuti derivanti da attività di manutenzione quali ad esempio cavi e componenti rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
ADEMPIMENTI PER RIFIUTI SPECIALI: -AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO ATTRAVERSO DITTE AUTORIZZATE -TENUTA REGISTRO CARICO SCARICO (VIDIMATO DALLA CCIAA) - FORMULARIO (VIDIMATO DALLA CCIAA) ED EVENTUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI -DEPOSITO TEMPORANEO (RAGGRUPPAMENTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO,PRIMA DELLA RACCOLTA,NEL LUOGO IN CUI GLI STESSI SONO PRODOTTI) E CONSIDERATO COME L’UNICA FORMA DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE, SEMPRE CHE VENGANO RISPETTATE LE DOVUTE PRESCRIZIONI, TRA CUI: ART. 108 D.Lgs 205/10 I RIFIUTI DEVONO ESSERE RACCOLTI ED AVVIATI ALE OPERAZIONI DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’ ALTERNATIVE: -CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE, INDIPENDENTEMENTE DALLE QUANTITA’ IN DEPOSITO -QUANDO IL QUANTITATIVO DI RIFIUTI IN DEPOSITO RAGGIUNGA COMPLESSIVAMENTE I 30 METRI CUBI DI CUI AL MASSIMO 10 METRI CUBI DI RIFIUTI PERICOLOSI. -IN OGNI CASO, ALLORCHE’ IL QUANTITATIVO DI RIFIUTI NON SUPERI IL PREDETTO LIMITE ALL’ANNO, IL DEPOSITO TEMPORANEO NON PUO’ AVERE DURATA SUPERIORE AD UN ANNO.
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