Aspetti normativi europei e nazionali - Relazione Lucio Eleuteri (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio)
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Relazione Aspetti normativi europei e nazionali Lucio Eleuteri (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) 1
valutazione di incidenza per i siti natura 2000 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione per la Conservazione della Natura 2
la valutazione di incidenza La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto per verificare se vi siano incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sit o stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto anche la V.I., così come la strategia gestionale, dovrà individuare relazioni che tengano conto delle esigenze degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato, in riferimento anche alla loro collocazione nella rete Natura 2000 e nel paesaggio circostante. 3
corte di Giustizia europea → pSIC devono essere tutelati anche prima della loro designazione come ZSC principi del Trattato dell’Unione → non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per ’linclusione in Natura 2000 e dall’altra attivit à che danneggiano i valori naturalistici per i quali i siti sono stati identificati. art. 10 del Trattato → ogni Stato membro è tenuto ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare volte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. assenza di misure di trasposizione o di applicazione di specifici obblighi posti da una direttiva → le autorità nazionali devono adottare tutte le misure possibili per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva. compromissione della realizzazione del risultato che la direttiva prescrive → apertura di procedure d’infrazione a carico degli Stati membri e, per il principio della sussidiarietà, delle singole Amministrazioni regionali 4
individuazione della rete natura 2000 in europa individuazione dei psic trasmissione e selezione seminari biogeografici elenco ufficiale dei sic designazione come zsc 5
coerenza ecologica della rete Natura 2000 • gestione integrata dei siti, non in considerazione dello Stato di appartenenza, ma in quanto parte integrante del sistema; valore delle aree seminaturali • integrazione della tutela ambientale nelle altre politiche comunitarie; • gestione articolata e flessibile dei siti per garantire integrazione fra uomo e ambiente. 6
i riferimenti • è una misura significativa per la realizzazione della rete Natura 2000, • è introdotta dall’articolo 6 della direttiva Habitat e dall’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione nazionale, modificato dal D.P.R. 30 maggio 2003, n. 120. • i concetti e i termini di direttiva sono da interpretare secondo il documento tecnico “La gestione dei siti della rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva Habitat” della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea • il percorso logico per la valutazione d’incidenza è delineato nel documento “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000 - Guida metodologica alle indicazioni dell’art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat” • il riferimento ai contenuti di questi due testi da parte degli Stati Membri è molto importante, anche per rendere più omogenea la valutazione d’incidenza nei diversi paesi dell’Unione. 7
l’art. 6 della Direttiva Habitat E’ l’articolo 6 della direttiva Habitat che introduce, per le aree che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione d’incidenza, una particolare procedura di valutazione preventiva, riferita agli habitat e alle specie per i quali i siti in questione sono stati individuati e non a particolari categorie di opere come nel caso della VIA. Il terzo comma dell’articolo 6 della direttiva, in particolare, delinea gli obiettivi della valutazione d’incidenza e ne chiarisce lo scopo, che è quello di salvaguardare l’integrità dei siti, attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla loro conservazione, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza si applica quindi a piani o progetti che comunque possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti. È bene sottolineare che la valutazione d’incidenza non è necessaria solo per i piani o i progetti ricadenti esclusivamente in aree della rete Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), ma anche per quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comunque avere incidenze sui valori per i quali esse sono state individuate. La valutazione d’incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalit à dell’intera rete. Pertanto, così come la strategia gestionale, dovrà quindi individuare relazioni che tengano conto delle esigenze degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato, in riferimento anche alla loro collocazione nella rete Natura 2000 e nel paesaggio circostante. 8
articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 9
la valutazione di incidenza nella normativa italiana In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120 , (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003. In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico- venatori e le loro varianti. Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 10
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Valutazione di incidenza). 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat pre senti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che de tti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sul la zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento,facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. 11
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i te mpi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. 7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. 8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambie nte e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie p rioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.» 12
Art. 7. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Zone di protezione speciale). • La rete "Natura 2000“ comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. • Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 (misure di conservazione e piani di gestione) e 5 (valutazione d’incidenza) si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.». 13
autorità competenti Gli atti di pianificazione territoriale di rilevanza nazionale da sottoporre a valutazione di incidenza, devono essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, lo studio per la valutazione di incidenza viene presentato alle regioni e alle province autonome competenti (DPR 120/2003, art. 6 comma 2). Ai fini della valutazione d'incidenza di piani o progetti, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, dovranno (DPR 120/2003 art. 6 commi 5 e 6): - definire le modalità di presentazione degli studi necessari per la valutazione di incidenza; - individuare le autorità competenti alla verifica dei suddetti studi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G; - definire i tempi per l'effettuazione della medesima verifica; - individuare le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 14
il percorso logico il percorso logico può essere seguito formalmente, producendo tutti gli elaborati previsti. Esso però non corrisponde necessariamente a un protocollo procedurale; molte sue parti e fasi possono essere infatti seguite “implicitamente” ed esso deve, comunque, essere calato nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle Regioni e Province Autonome. la metodologia procedurale La metodologia procedurale proposta nel documento citato è un percorso di analisi e valutazione progressiva, che può essere sintetizzato come segue, individuando tre fasi: 1. acquisizione di informazioni, attraverso metodologie analoghe a quelle della valutazione di impatto ambientale; 2. decisione, a cura delle autorità competenti; 3. eventuale riesame di un piano o progetto, che abbia avuto una valutazione negativa e che non si intenda respingere in via definitiva. 15
procedimento di valutazione d’incidenza lo screening: processo che identifica le possibili incidenze su un sito Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere alla valutazione d’incidenza qualora tali incidenze risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del sito; la valutazione vera e propria: analisi dell’incidenza sull’integrita’ del sito Natura 2000 del piano o del progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalita’ del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e l’individuazione di eventuali misure di mitigazione; la definizione di soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull’integrita’ del sito natura 2000; la definizione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e’ necessario che il progetto o il piano vengano comunque realizzati, devono essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative previste. Il passaggio da una fase alla successiva non e’ obbligatorio, bensi’ consequenziale alle informazioni e ai risultati ottenuti Ogni conclusione raggiunta durante la procedura progressiva di valutazione deve essere motivata e documentata. 16
definizioni: incidenza significativa - si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito. incidenza negativa - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. incidenza positiva - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. valutazione d'incidenza positiva - si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o progetto che abbia accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito (assenza di incidenza negativa). valutazione d'incidenza negativa - si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o progetto che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito. integrità di un sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato". 17
misure di mitigazione Nel lavoro di esame della Valutazione di Incidenza del Piano o Progetto, occorre analizzare tre fasi essenziali quali: 1^ previsione dell’incidenza, collegata alla dinamica e alle caratteristiche degli habitat e delle specie del sito; 2^ obiettivi di conservazione, servono a stabilire il grado di incidenza su habitat e specie dei siti in esame; 3^ misure di mitigazione, in grado di ridurre o meglio eliminare l’ impatto negativo di un progetto prima, durante, e dopo la sua realizzazione. Queste misure debbono costituire parte integrante del progetto, presentate dal proponente e richieste obbligatoriamente dalle autorità competenti. Ogni misura di mitigazione proposta deve essere accuratamente descritta nel grado di riduzione dell’effetto negativo, nei modi e nei tempi in relazione alle fasi attuative del progetto, deve individuare i soggetti preposti al controllo e le probabilità di successo. Le misure di mitigazione sono diverse da quelle di compensazione in quanto, se ben realizzate, tendono a ridurre gli effetti negativi di un progetto e quindi le eventuali, conseguenti misure di compensazione. 18
misure di compensazione vanno applicate solo nel caso in cui il risultato della procedura di Valutazione di Incidenza è negativo e non ci sono alternative possibili le autorità, prima di prendere una decisione definitiva, procedono al riesame del caso solo se il piano o progetto deve essere realizzato comunque, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, che devono risultare rispondenti ad un interesse a lungo termine. le misure di compensazione vengono attuate prima che la realizzazione del piano o progetto abbia influenzato in modo irreversibile la coerenza della rete natura 2000 e debbono attuarsi il più vicino possibile alla zona che subisce l’incidenza negativa. Possono consistere in operazioni quali: - creazione di una porzione di habitat su un sito nuovo o ampliato, pari a quella che sarà persa - miglioramento dell’habitat su un’altra zona del sito, sempre in misura proporzionale alla perdita stessa - “restaurazione biologica” di un sito attualmente al di sotto dei parametri richiesti e, caso estremo, la proposta di un nuovo sito alternativo. 19
LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA Il pp è connesso alla SI L’autorizzazione può gestione del sito? essere concessa NO NO Il pp può avere incidenze NO SI SI significative sul sito? (compensazione) SI Il pp inciderà Ci sono imperanti negativamente sul sito? motivi di interesse Obiettivi di pubblico? conservazione del sito SI NO Ci sono soluzioni Ci sono benefici alternative? ambientali o per la Riesaminare il pp salute umana? NO SI NO NO SI (mitigazione) Il pp incide su habitat e/o specie prioritari? L’autorizzazione non può essere concessa 20
indirizzi per la valutazione di incidenza dei piani Gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi della direttiva "Habitat" e garantire il coordinamento delle finalità di conservazione ai sensi della direttiva stessa con gli obiettivi da perseguire nella pianificazione e le conseguenti azioni di trasformazione. Più precisamente, tali piani devono tenere conto della presenza dei siti Natura 2000 nonché delle loro caratteristiche ed esigenze di tutela. Dunque è necessario che contengano: - il nome e la localizzazione dei siti Natura 2000, - il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie in essi contenuti, - le opportune prescrizioni finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie present i. Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere sempre più specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio raggio (piani dei parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali di coordinamento provinciale, ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piani attuativi). 21
l’applicazione in campo regionale Il D.P.R. 357/97, così come modificato e integrato dal DPR 120/2003, affida alle regioni e province autonome il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse comunitario. Nel recepimento della D.P.R. 357/97 e della Direttiva 92/43/CEE le regioni e province autonome si sono per lo più attivate in modo settoriale, agendo sulla base di necessità contingenti, prima tra tutte l'imperativo di adottare la valutazione di incidenza. Ciò è reso ancor più evidente dalla constatazione che la maggior parte dei provvedimenti è costituita da atti amministrativi, come le deliberazioni di giunta, e non da leggi regionali o provinciali. Gli atti predisposti dalle regioni e province autonome possono essere analizzati secondo le seguenti tre linee di intervento: •recepimento del decreto ministeriale 3 aprile 2000 attraverso la pubblicazione di una lista regionale dei SIC e delle ZPS sul Bollettino ufficiale o con il semplice riferimento alla lista nazionale nelle deliberazioni; •attivazione della valutazione di incidenza •prime indicazioni riguardanti la pianificazione e la gestione dei siti 22
procedura di infrazione La procedura di infrazione viene attivata quando si reputi che uno stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi imposti dal diritto comunitario. Tale procedura può essere avviata dalla Commissione europea (articolo 226 trattato CE) o da qualsiasi stato membro contro un'altro Stato membro (articolo 227 del trattato CE). Lo stato interessato da tale procedura può presentare osservazio ni alle inadempienze che gli vengono contestate. Qualora i chiarimenti forniti risultano insoddisfacenti, la Commissione emette un parere motivato, fornendo le prescrizioni che ritiene necessarie. Se lo Stato non si conforma nel termine fissato, la Commissione ricorre presso la Corte di Giustizia europea. Se la Corte di Giustizia riconosce la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di porre immediatamente rimedio alla violazione constatata. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, si può giungere, dopo avere dato allo Stato la possibilità di presentare le sue contro-osservazioni, ad una nuova sentenza che prevede il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (art. 228 trattato CE). La mancata applicazione della procedura di valutazione di incidenza può comportare l'apertura di Procedure di Infrazione a carico degli Stati membri e, per il principio di sussidiarietà, delle singole Amministrazioni regionali. Qualora vengano avviate delle Procedure di Infrazione, è indispensabile fornire alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tute la del Territorio, le necessarie informazioni richieste, al fine di non incorrere nella successiva apertura di un Caso presso la Corte di Giustizia Europea. Successivamente, in caso di eventuali ulteriori inadempienze dello Stato membro, l'iter procedurale, che prevede l'emanazione di uno specifico Parere Motivato, può tradursi in una Condanna con eventuali sanzioni economiche. 23
valutazione d’incidenza, VIA e VAS la direttiva Habitat non fa riferimento esplicito alla direttiva sulla valutazione di impatto ambientale 85/337 CEE (modificata dalla direttiva 97/11 CEE); dall’analisi della direttiva sulla VAS emerge che tutti i piani da sottoporre a VAS richiedono la valutazione d’incidenza riferibile all’art. 6 della direttiva Habitat; quando progetti e piani sono soggetti alle direttive VIA e VAS, la valutazione d’incidenza può far parte di queste due valutazioni: in questi casi, all’interno della VIA o all’interno della VAS, devono essere considerate specificatamente le possibili incidenze negative rig uardo agli obiettivi di conservazione del sito; quando non vi sono gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione di incidenza deve comunque essere realizzata, producendo una documentazione adeguata a consentire una valutazione sufficientemente motivata. 24
indirizzi utili • http://europa.eu.int/comm/environment/nature/art6_it.p df - guida all’interpretazione dell’art. 6 • http://europa.eu.int/comm/environment/nature/natura_ 2000assess_en.pdf - valutazione di piani e di progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000 • http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_ natura 2000/natura_2000/linee_guida_gestione.asp - linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 • http://www.minambiente.it/scn/index.php 25
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