AS.AR.GI. Associazione Arbitrale Giudiziaria

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AS.AR.GI. Associazione Arbitrale Giudiziaria
- REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA
- CODICE ETICO
- SCHEDA DI VALUTAZIONE
- PIATTAFORMA PER VIDEOCONFERENZE

1) REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
(Aggiornato al "decreto del Fare", in vigore dal settembre 2013)

         1 – Premessa
Il presente regolamento si applica a tutte le mediazioni amministrate sul territorio italiano
dalla "Camera Arbitrale e di Conciliazione" della AS.AR.GI. (“Organismo”).
           2 Istanza di mediazione
L’istanza di mediazione, utilizzando la modulistica predisposta per l’avvio della procedura reperibile anche online sul
sito dell'Organismo, va inviata via e-mail o postale ad una Sede locale dell’Organismo”, da una delle parti o
congiuntamente dalle parti.
  Essa deve indicare le parti ed i loro assistenti (Avvocati), la loro residenza nonché ogni elemento utile per la loro
reperibilità, la categoria (obbligatoria in quanto condizione di procedibilità), l’oggetto della controversia e le ragioni
della pretesa, il luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, nonché il valore della controversia
secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
  Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di disaccordo tra le parti sulla stima del valore della
controversia, decide l'Organismo” e lo comunica alle parti.
  Per le procedure nelle materie obbligatorie il valore è fissato sino al limite di euro duecentocinquantamila. In tutti i
casi, se nel corso del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, verrà aggiornato.
  L'istanza pervenuta in modo incompleto o errato, viene reinviata alla Parte per la correzione.
           3 Avvio della mediazione
Per avviare la mediazione l’Organismo” designa un Mediatore e comunica alle parti ed allo stesso Mediatore la data e
luogo del primo incontro esplorativo della fattibilità della mediazione, che è fissato non oltre trenta giorni dal deposito
della istanza.
  In caso di ricorso alla mediazione su ordine del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il
deposito dell’istanza.
           4 Durata della mediazione
La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dalla data di deposito dell’istanza.
           5 Comunicazioni
Le comunicazioni tra l’Organismo” e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la certezza della
ricezione.
           6 Presenza delle parti e loro avvocati
Le persone fisiche devono partecipare personalmente agli incontri di mediazione, o tramite terzi con adeguata delega.
Le persone giuridiche partecipano tramite un rappresentante munito dei poteri per conciliare la controversia.
La "assistenza" degli avvocati di parte è sempre obbligatoria, in quanto condizione di procedibilità.
           7 Luogo di svolgimento della mediazione
La mediazione si svolge nelle Sedi locali dell'Organismo” comunicate al Ministero della Giustizia, dimensionate ed
attrezzate opportunamente per il compito richiesto, ed ubicate nei circondari del giudice/tribunale territorialmente
competente per la controversia, tenuto conto anche di quanto segue :
a) La mediazione, ferma restando la competenza territoriale della controversia, in caso di necessità, con il consenso di
tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo”, può tenersi anche in "sedi occasionali" presso altri
luoghi rispetto alle Sedi locali ufficiali dell'Organismo.
b) Ogni Sede locale viene condotta e gestita da un Responsabile dell'Organismo". Verso terzi ne risponde comunque
in toto l'Organismo", anche tramite apposita Assicurazione, salvo rivalsa verso il responsabile locale nei casi dovuti.
c) A seguito del divieto posto dal Codice Deontologico Forense, art. 55 bis, gli uffici delle Sedi locali dell'Organismo,
non sono previsti nè presso uno Studio legale, nè presso studi multiprofessionali con la presenza di Avvocati.
d) Nel caso di approvazione di tutte le Parti, del mediatore e dell'Organismo, gli incontri di mediazione possono
svolgersi a mezzo videoconferenza, tramite apposita piattaforma fornita da InfoCamere (CCIAA), visionabile in
allegato per approfondimento.
8 Scelta e nomina del mediatore
I mediatori per ogni singola mediazione sono di volta in volta nominati a cura dell'Organismo” direttamente od in
persona dei responsabili delle Sedi locali, selezionando il nome a rotazione tra quelli iscritti all'Organismo", con
criteri, come richiesto dal DM 145/11, che garantiscano l’indipendenza e professionalità nell’erogazione del servizio,
tenendo conto dell’oggetto della controversia, il livello del conflitto tra le parti, oltre alla specializzazione, competenze
tecniche e specifica formazione del Mediatore, come da questi specificato nella domanda di iscrizione nell’elenco dei
mediatori, depositando il proprio curriculum con l’attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti,
dell’esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione.
  Nei casi di cui all’art. 8 l’Organismo” può designare un mediatore iscritto nell’elenco di altro “Organismo”, fermi
restando i criteri di scelta di cui al presente articolo.
                     8 bis Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore
  L’accettazione dell’incarico da parte del Mediatore designato avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del
medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all’art. 10, e inoltre di attenersi ai doveri di
correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato dall'Organismo”.
E’ fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.
 I mediatori avvocati, dovranno inoltre rispettare quanto previsto all'art. 55bis del cod. deont. forense.
                     8 ter Cause di incompatibilità del Mediatore
Costituiscono causa di incompatibilità per il mediatore qualsiasi ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo
comma del codice di procedura civile, qualsiasi relazione parentale e o professionale in corso con le parti, e qualsiasi
interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione, salvo gli
incentivi previsti nelle tariffe di indennità nel caso di conciliazione tra le parti, o di proposta conciliativa.
                     8 quater Sostituzione del Mediatore
L’Organismo”, su segnalazione fatta dal responsabile locale, anche nel caso di incontri successivi al primo, può
sostituire il mediatore nominato, qualora sussistano ritardi di questi negli adempimenti, oppure motivi di ritenere
violazioni di imparzialità, indipendenza, inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede, distacco dal codice di
condotta per mediatori adottato dall'Organismo, nel qual caso al mediatore sollevato dall’incarico e sostituito non spetta
alcun compenso, fatte salve le azioni conseguenti sulla responsabilità personale.
            9 Tirocinanti
Ad ogni singola pratica di mediazione, a titolo di tirocinio senza alcun costo o corrispettivo, l'Organismo” può accostare
altri mediatori, massimo 4, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco.
  Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto al procedimento di mediazione.
           10 Consulenti tecnici
  In casi particolari l’Organismo” od il responsabile locale, su richiesta del Mediatore o delle Parti, può nominare un
consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli oneri.
   Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del “Tariffario per i consulenti tecnici e periti” presso i
Tribunali, o Camere di Commercio, salvo altri accordi con e tra le parti.
           11 Incontri di mediazione
Gli incontri di mediazione sono condotti dal mediatore nel rispetto del presente regolamento e secondo i principi di
informalità, rapidità e riservatezza.
Il mediatore durante gli incontri, tramite sessioni congiunte o separate tra le parti, si adopera affinché le parti
raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Al termine di ciascun incontro il mediatore redige
un sintetico verbale che può essere di aggiornamento o di conclusione della procedura.
- Il primo incontro è solo "esplorativo", con il quale il mediatore verifica la presenza di tutte le parti, ed in caso assenza
di alcune, dichiara concluso il tentativo di conciliazione.
Nel caso di regolare presenza di tutte le parti, il mediatore, dopo aver chiarito alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione, verifica le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione, comunque
cercando di favorire l'avvio della mediazione.
- Qualora non sussistono le condizioni, il Mediatore dichiara concluso il tentativo di conciliazione.
Nel caso sussistano le condizioni anche solo minime per il tentativo di composizione della controversia, la procedura di
mediazione può essere avviata e proseguita seduta stante od essere rimandata ad incontri successivi.
           12 Proposta del mediatore
Il mediatore, nel caso di mancato accordo, o in qualunque momento durante la mediazione, su richiesta delle parti,
formula una proposta scritta di conciliazione che è comunicata alle parti, le quali entro il termine perentorio di sette
giorni ( termine derogabile per giustificato motivo, a seguito di accordo tra le parti), devono darne risposta scritta circa
l’adesione; la mancata risposta di una parte o di ambedue entro detto termine equivale a rifiuto della mozione.
Contestualmente alla proposta conciliativa il mediatore informa le parti sulle possibili conseguenze di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 28/2010 .
13 Conclusione della mediazione
La mediazione si conclude con la redazione del verbale, da parte del mediatore, nel quale è indicato l’esito della
procedura, omettendo qualsiasi contenuto emerso durante gli incontri di mediazione.
  Se è raggiunto un accordo di conciliazione, al verbale è allegato l’accordo.
Il verbale, per essere titolo esecutivo, deve essere sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, e dal mediatore.
Se non è sottoscritto anche da un solo avvocato, per essere esecutivo il verbale va depositato presso il tribunale per la
eventuale omologa.
Del verbale è redatto un originale, che è depositato presso l’Organismo”, ed è rilasciata una copia alle parti.
           14 Scheda per la valutazione del servizio
Al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte, apposita Scheda di valutazione del
servizio e trasmessa all'Organismo” .
           15 Dovere di riservatezza
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo” o comunque nell’ambito del procedimento di
mediazione, le parti, avvocati, consulenti e tirocinanti, sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite sin dal primo incontro del procedimento medesimo.
  Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
 Alle parti è garantito il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti. I suddetti atti sono custoditi,
per tre anni, in apposito fascicolo, anche telematico, tenuto a cura dell’Organismo”.
           16 Inutilizzabilità e segreto professionale
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere
utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso
della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella da cui provengono le informazioni. Sulle stesse
dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
  Il mediatore non può essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel
procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie
previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
           17 Indennità
Le Indennità comprendono le "Spese di Avvio" e le "Spese di Mediazione", come precisate nelle apposite Tabelle e
Modalità di determinazione, sono dovute pariteticamente da entrambe le parti.
   Una parte, per favorire l'avvio della mediazione, od altra motivazione a sua discrezione, può a priori dichiarare di
volersi accollare in parte o per intero l'onere delle spese di mediazione dovute dalla controparte.
           18 Spese di avvio del procedimento
Le spese di avvio del procedimento sono versate dal ricorrente al momento del deposito della domanda di mediazione, e
dalla parte chiamata, prima od al momento del primo incontro esplorativo.
           19 Spese di mediazione
Le spese di mediazione, in aggiunta a quelle di avvio, sono da versare dalle parti, solo nel caso che abbiano deciso di
proseguire con la mediazione a seguito del primo incontro "esplorativo".
  Gli importi devono essere versati almeno per il 50% prima di un successivo incontro di mediazione, ed il restante a
saldo, comprese eventuali spese gestionali ed integrazioni e correzioni, come previste dai "Criteri di determinazione
dell’indennità", sono da versare prima del rilascio del verbale di accordo finale, qualunque ne sia l'esito.
           20 Mancati pagamenti
Nel caso di mancati pagamenti si procede con ingiunzione, come da norme del Cpc, tenendo conto che le indennità
sono dovute in solido dalle parti e sono condizione sine qua non per il rilascio del verbale di mediazione.
           21 Cessazione o sospensione dell'Organismo
In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo” dal registro degli Organismi di mediazione ai sensi dell’art. 10
del D.M. n. 180 del 18/10/2010, i procedimenti di mediazione in corso proseguono, scegliendo a cura delle parti, altro
Organismo entro 15gg dalla data di sospensione o cancellazione.

                            _____________________________________________________
2)   CODICE ETICO DEI MEDIATORI
1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti
comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica.
Il mediatore prima di accettare l'incarico, deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a
condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
2. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un
conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
3. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di
mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo
che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni
dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e
alle parti.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto di possibili squilibri nei rapporti di
forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida
risoluzione della controversia.
Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che al
mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso.
4. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le
parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono
ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
5. Riservatezza
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o
relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei
casi in cui sia obbligato dalla legge .

                                  __________________________________________
3) SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto________________________________________________________________________________

residente in ____________________ Indirizzo ________________________________________ cap _________

ha partecipato in data ____________________________ alla procedura di mediazione Protocollo_____________

 amministrata da (nome e cognome del mediatore) ___________________________

                                           consegna all'Organismo" la seguente

                                   SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

“Organismo” (accesso alla procedura, personale, locali)         □ insufficiente □ sufficiente □ buono □ ottimo

Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità)           □ insufficiente □ sufficiente □ buono □ ottimo

Grado di soddisfazione per la procedura di mediazione           □ insufficiente □ sufficiente □ buono □ ottimo

                          Reclami / suggerimenti per avere un servizio migliore:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma
dell’art. 7 D.M. n. 180 del 18/10/2010 . Essa deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa dalla parte al responsabile
dell'Organismo”, anche per via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.

Luogo _____________________ Data _______________ Firma ______________________________________

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti
saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente ad uso interno
e per gli adempimenti disposti dal D.M. n.180 del 18/10/2010 – Ministero della Giustizia.

Luogo _____________________ Data _______________ Firma ______________________________________

                                   __________________________________________
AS.AR.GI.
                                 PATTAFORMA TELEMATICA PER
                                MEDIAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

L’Organismo gestisce, ai sensi dell’art.3 par.4 del DM 28/2010, la mediazione anche in modalità telematica
(videoconferenza).
Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall’Organismo e
rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e
rapidità nella gestione della procedura.
Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del
Regolamento di mediazione.

Piattaforma on-line

L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso la piattaforma integrata ad accesso riservato
CONCILIAONLINE (modulo CONCILIA meet) , progettata e fornita dalla Soc. Infocamere della CCIAA, conforme a
tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

        La        piattaforma          è       disponibile                       all’indirizzo            web:
        https://www.conciliaonline.net/organismo/asargi

Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico
La mediazione telematica:
    •   è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente il loro
        consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto.
    •   è ammessa anche nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi
        fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’Organismo.
    •   è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook. tablet, ecc.) collegata ad Internet
        (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie o casse audio;
    •   permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria
        sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
    •   consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni
        dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
    •   qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso
        dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente
        dell'organismo;
    •   all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito
        garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente via postale presso il proprio
        domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la
        dichiarazione di mancato accordo;
    •   la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità diretta
        on-line.
Accesso riservato

L’accesso alla piattaforma è riservato alle sole parti coinvolte nel procedimento di mediazione, ai loro rappresentanti,
nonché al mediatore incaricato.

Sono previste Password di accesso crittografate come richiesto dalle normative per il trattamento dei dati (DLGS
196/2003 e seguenti).

Procedura di mediazione telematica
Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di
“stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat,
condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero processo di mediazione.

Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti,
adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a
seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una
soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a
quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
I verbali e gli accordi di eventuale accordo conciliativo o di mancato accordo, devono essere sottoscritti dalla Parti e
loro Avvocati nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati contestualmente al Mediatore in formato elettronico,
il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità delle sottoscrizioni.
In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano, a mezzo elettronico o postale, l’accettazione o il rifiuto della
proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha
per rifiutata.
Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell’accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di
mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti
della procedura, sono messi a disposizione delle Parti, a richiesta scritta, presso la sede nazionale dell'Organismo .

L’infrastruttura

L'infrastruttura tecnologica per la gestione delle procedure telematiche è dimensionata ed allocata in funzione del
numero di stanze virtuali in contemporanea contrattualizzate dai vari Organismi.

I servizi sono resi disponibili in modo condiviso e sono dotati di collegamento ad Internet di tipo Gigabit Ethernet con
banda minima garantita pari a 400 Mbps, protocollo di sicurezza HTTPS, e Firewall anti intrusione.

Le tecnologie portanti del sistema comprende Server web applicativi (WINDOWS - IIS), - Server data base (LINUX –
MY SQL), - Server email/comunicazioni (LINUX).

L'infrastruttura comprende trasformatori ridondati, Gruppi di continuità, Gruppo elettrogeno, Impianto di
climatizzazione, Sistema di controllo degli accessi, Sistema di rilevamento anti intrusione, anti fumo, anti incendio, anti
allagamento.

Monitoraggio server h24 attraverso software dedicati e segnalazioni via email/sms all'assistenza sistemistica
specializzata, Backup incrementale giornaliero e completo settimanale sia dei dati che delle applicazioni.

L'infrastruttura è dimensionata ed aggiornata sulla base delle evoluzioni tecnologiche e delle esigenze applicative, in
modo da garantire le prestazioni adeguate.

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