Mafia e terrorismo: specialità del procedimento per delitti di mafia
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Saggi Mafia e terrorismo: specialità del procedimento per delitti di mafia Massimo Biffa e Ida Blasi Avvocati del Foro di Roma La presente relazione vuole offrire alcuni spunti di riflessione circa le peculiarità che caratterizzano il giudizio che abbia ad ogget- to il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., o comunque i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale disposizione. Non sarà possibile, in questa sede, un approfondimento giuridico di ciascun momento del procedimento penale costruito ad hoc per i delitti di criminalità mafiosa, poiché un approfondimento esaustivo richiederebbe tempi e spazi degni di una vera e propria mono- grafia. Nel ripercorrere, quindi, le disposizioni speciali che vanno dalla fase delle indagini preliminari, sino a quella dell’esecuzione, sarà possibile soffermarsi su alcuni temi giuridici di particolare attualità. L a specialità del procedimento di mafia: indagini preli- gini preliminari. minari In particolare, a differenza degli altri tipi di reati, i delitti sin qui Un dato sintomatico dell’esistenza di regole processuali indicati, hanno una disciplina derogatoria rispetto a quella ordi- diverse rispetto a quelle ordinarie è rappresentato dalla discipli- naria dei termini delle indagini. na delle indagini per i delitti di criminalità organizzata. Ai sensi dell’art. 405, comma II, c.p.p., i termini di durata delle Innanzitutto, come è noto, il legislatore ha ritenuto di affidare le indagini, sono pari ad un anno, e possono essere prorogati sino funzioni di investigazione, come anche di esercizio dell’azione ad una durata massima di due anni, senza che delle eventuali penale, a Magistrati dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso richieste di proroga venga data notizia agli interessati, come il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice generalmente previsto dal codice, con conseguente impossibili- competente. tà per questi ultimi di interloquire sulla sussistenza delle condi- Tali funzioni, sancite dall’art. 53, comma III, c.p.p., possono zioni legittimanti una prosecuzione delle indagini oltre il termi- essere solo per giustificati motivi, e limitatamente alla fase del ne ordinario. dibattimento, derogate con delega del Procuratore Distrettuale La mancata comunicazione all’indagato dell’eventuale richiesta ovvero del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. di proroga dei termini delle indagini, di cui si è accennato, risul- Le attribuzioni funzionali agli Uffici della Procura Distrettuale, ta in linea con la disciplina, anche qui particolare, prevista dal- dunque, riguardano essenzialmente i delitti di cui all’art. 416 bis l’art. 335, comma III, c.p.p., ove è stabilito che le iscrizioni del c.p., e quelli commessi con le modalità descritte dall’art. 7 legge nominativo degli indagati nell’apposito registro delle notizie di n. 203/1991. Ad essi, si sono aggiunti a partire dal 2001 (legge reato, non siano suscettibili di comunicazione, quando abbiano n. 92/2011), il delitto associativo di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90, ad oggetto, tra gli altri, i delitti di mafia. i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, ecc.. Va precisato, per completezza, che, la maggior durata dei termi- Così come per l’ufficio del Pubblico Ministero, anche per il ni delle indagini preliminari, come il divieto di comunicazione Giudice per le Indagini Preliminari e per il Giudice dell’Udienza delle iscrizioni di cui all’art. 335 c.p.p., è associata ad una elen- Preliminare valgono delle disposizioni che segnano un’ipotesi di cazione piuttosto ampia di delitti, meglio specificati all’art. 407, vera e propria competenza funzionale del giudice. comma II, lett. a), c.p.p., che ricomprende ipotesi di reato che, Infatti, ai sensi dell’art. 328, commi I bis e ss., c.p.p., nelle ipo- pur connotate da particolare gravità, non rientrano direttamente tesi particolari indicate dall’art. 51, comma III bis e ss. c.p.p., le tra quelli di criminalità organizzata o terrorismo. funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da Nell’ambito delle indagini preliminari, inoltre, per quanto attie- un magistrato del tribunale del capoluogo di distretto ove ha ne al profilo del ricorso a particolari mezzi di ricerca della sede il giudice competente. prova, viene in rilievo, con specifico riguardo alla disciplina Sin dall’individuazione dell’Ufficio di Procura e del Giudice per delle intercettazioni, un regime processuale diverso da quello le Indagini Preliminari si comprende dunque la specialità della ordinario. disciplina. Nell’ambito del doveroso ed imprescindibile procedimento Tale specialità si traduce in una serie di disposizioni ulteriori autorizzativo delle captazioni telefoniche, ambientali o telema- che scadenzano diversamente dall’ordinario i tempi delle inda- tiche, infatti, sono previsti presupposti diversi quando si proce- Temi Romana 7
Saggi da per fatti di criminalità organizzata, essendo richiesti non già mafia e nella massima di esperienza per cui il vincolo di appar- i gravi indizi di reato di cui all’art. 267 c.p.p., ma solo sufficien- tenenza ad un sodalizio mafioso potrebbe essere interrotto effi- ti indizi di reato, e non l’assoluta indispensabilità dell’intercet- cacemente solo dalla custodia cautelare. tazione a fini probatori, ma la sola necessità del ricorso ad essa Caratteristiche queste che non si rinvenivano invece per gli altri (cfr. art. 13 legge n. 203/1991). delitti, pur gravissimi, inseriti nel testo dell’art. 275, comma III, Anche i termini di durata delle intercettazioni sono disciplinati c.p.p., con plurimi e diversi interventi del legislatore. diversamente, sicché, la prima autorizzazione ha la durata di Nel seminario dedicato alla specifica materia, si era sottolinea- giorni quaranta dall’inizio dell’esecuzione delle operazioni, e le ta la difficoltà pratica, nella logica difensiva, di rinvenire ele- proroghe hanno durata di venti giorni ciascuna. menti idonei a superare il duplice regime presuntivo, che risul- Si tratta, dunque, di un’ulteriore peculiarità processuale, da cui tava tra l’altro ancorato ad ulteriore presunzione, di carattere si rileva che a fronte di un particolare disvalore penale e socia- sostanziale, circa la permanenza del vincolo associativo in le che il legislatore ha inteso attribuire ai delitti di criminalità, si assenza di elementi probanti in ordine alla cessazione dell’asso- assottigliano le garanzie che presidiano diritti costituzionali ciazione stessa, ovvero alla recisione da parte dell’interessato quale quello di cui all’art. 15 della Costituzione. dei legami con essa. Si era, altresì, sottolineato che isolati orientamenti giurispruden- La specialità del procedimento di mafia: le misure cautelari ziali avevano iniziato ad aprire qualche spiraglio nel sistema Le più significative differenze tra procedimento per reati “ordi- delle presunzioni, operando alcune distinzioni, sia con riguardo nari” e procedimento per delitti di criminalità mafiosa emergono, al grado di effettiva intraneità del soggetto agente nell’organiz- senza dubbio, in relazione alle vicende processuali de libertate. zazione mafiosa (l’ipotesi del concorrente esterno), sia con Il procedimento per l’applicazione delle misure cautelari, è, solo riguardo all’effettiva applicabilità del disposto dell’art. 275, in parte condizionato alla sussistenza degli ordinari requisiti. comma III, c.p.p., ai momenti successivi rispetto a quello gene- Infatti, la sovrapponibilità tra la disciplina ordinaria e quella tico/impositivo della misura. speciale, è limitata alla verifica della sussistenza di gravi indizi Ebbene, quelli che solo alcuni mesi fa, erano arresti giurispru- di colpevolezza. denziali isolati che si auspicava potessero trovare maggior rico- Dopo il vaglio di sussistenza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p., noscimento soprattutto in ambito di giurisprudenza di legittimi- diventa, nella sostanza, prossima all’automatismo l’affermazio- tà, hanno rappresentato una tappa significativa nel percorso che ne di sussistenza delle esigenze cautelari. ha indotto la Suprema Corte a sollevare eccezione di illegittimi- Come è noto, ai sensi dell’art. 275, comma III, c.p.p., vige in tà costituzionale, in relazione all’art. 275, comma III, c.p.p.. materia di sussistenza delle esigenze cautelari una duplice pre- Come è noto con ordinanza datata 19.07.2012, le Sezioni Unite sunzione. Penali della Corte di Cassazione, investite della questione “se la Questa consiste in una prima presunzione di sussistenza delle presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., che ha natura relati- ex art. 275, comma III, c.p.p., operi solo in occasione dell’ado- va, nel senso che può essere vinta dall’allegazione di elementi zione del provvedimento genetico della misura coercitiva o idonei a superarla, cui segue, una presunzione avente natura riguardi anche le vicende successive che attengono alla perma- assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nenza delle esigenze cautelari” con riferimento a fattispecie per la particolare tipologia dei delitti di mafia. aggravata ex art. 7 legge n. 203/1991, ritenevano necessario sol- Lo scorso anno, il Centro Studi del Codice di Procedura Penale, levare eccezione di illegittimità costituzionale (registro ordinan- ha dedicato un intero seminario alla materia, evidenziando, ze Corte Costituzionale, nn. 269/2012 e 270/2012). innanzitutto, che l’elenco dei delitti cui era riferibile il regime La questione, pendente, non è stata ancora decisa dalla Corte delle presunzioni in tema di misure cautelari, era stato nel tempo Costituzionale, così come identiche questioni proposte anche da oggetto di ampliamento, ma che, gli interventi additivi, erano alcuni Tribunale per il Riesame (registro ordinanze Corte stati in larga parte intaccati da decisioni della Corte Costituzionale nn. 175/2012 e 240/2012). Costituzionale. Merita, per il momento, evidenziare che le Sezioni Unite, hanno Nelle numerose pronunce, sia della Suprema Corte di ritenuto non manifestamente infondata la questione, affermando Cassazione, sia della Corte Costituzionale, sulla materia, era innanzitutto il principio di diritto per cui la presunzione di ade- stato ripetutamente evidenziato che il particolare rigore, in tema guatezza della custodia quale unica misura opera in tutte le fasi di misure cautelari, che per un verso, dava luogo ad un minor del procedimento de libertate e non solo al momento impositivo onere motivazionale da parte del giudice all’atto dell’applica- della cautela, rilevando però che la presunzione de qua è legata zione della misura, e, per altro verso, all’imposizione della alle peculiarità tipiche del solo delitto di cui all’art. 416 bis c.p. custodia cautelare quale unica misura adeguata, trovava giusti- e cioè alla “… specialità del vincolo, che sul piano concreto ficazione solo nelle peculiarità criminali e sociali dei delitti di implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e 8 Temi Romana
Saggi permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazio- 303, comma I, lett. b), n. 3 bis) c.p.p.. Tale termine è impu- ne gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento terri- tato a quello della fase delle indagini preliminari ove il rela- toriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua tivo termine non sia integralmente spirato ovvero al giudizio volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del d’appello, con proporzionale riduzione del termine previsto sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire per quest’ultima fase del giudizio. una congrua base statistica alla presunzione considerata …”. La disposizione prevista dall’art. 303, comma I, lett. b), n. 3 bis, Ma tali caratteristiche, secondo la S.C., non si rinverrebbero c.p.p., merita particolare attenzione nella logica dell’esame automaticamente anche nei casi di delitti aggravati ex art. 7 delle peculiarità dei procedimenti per delitti di mafia. legge n. 203/1991, potendo tale circostanza, qualificare una Il testo del n. 3 bis, infatti, veniva introdotto dall’art. 2, comma serie di delitti di qualsiasi tipo, i quali non potrebbero essere I, del d.l. 24.11.2000 n. 341, convertito in legge n. 4 del 2001. necessariamente assimilati sul piano del disvalore sociale e giu- La genesi della disposizione in esame stava nell’esigenza di far ridico, alla fattispecie ex art. 416 c.p.. fronte ad una presunta situazione di emergenza dettata dalla Non vi è dubbio, che l’ordinanza in questione rappresenti un asserita imminente scadenza dei termini di fase della custodia significativo spiraglio con riferimento alle vicende cautelari cautelare in un procedimento per delitti di camorra, all’epoca successive all’imposizione della misura, limitatamente ai reati pendente innanzi la Corte d’Assise di Santa Maria Capua aggravati dall’art. 7 legge n. 203/1991. Vetere. Essa, comunque, rimarca e ribadisce la particolarità e specialità Si tratta, dunque, dell’ennesima disposizione di carattere emer- delle vicende che abbiano ad oggetto la fattispecie associativa genziale in materia delicatissima e rilevantissima – quale quella ex art. 416 bis c.p.. della libertà personale, presidiata da garanzia costituzionale – Sotto quest’ultimo profilo, infatti, l’ordinanza chiarisce definiti- giustificata dalla necessità di combattere il fenomeno mafioso. vamente che, stanti le caratteristiche intrinseche della fattispe- Sin dal momento della sua entrata in vigore, il dibattito sulla cie, la presunzione di cui all’art. 275, comma III, c.p.p., resta disposizione ebbe ad oggetto la questione della possibilità di pienamente applicabile nella sua duplice forma, con riferimento applicare il termine aggiuntivo di sei mesi, quando i termini di a tutte le vicende de libertate, ivi comprese quelle successive al fase della custodia cautelare fossero stati oggetto di sospensio- momento genetico della misura. ne dei termini per complessità del dibattimento, ex art. 304, Emerge, dunque, sia pure nell’ambito dei delitti rientranti nella comma II, c.p.p., e dunque, raddoppiati, con raggiungimento del definizione di “criminalità organizzata” una netta distinzione tra termine massimo di cui al comma VI del medesimo art. 304. fattispecie associativa ex art. 416 bis c.p., e delitti posti in esse- In un primo momento, la giurisprudenza di merito si orientò nel re con le modalità di cui all’art. 416 bis c.p. ovvero finalizzati senso di ritenere possibile cumulare sia la sospensione dei ter- ad agevolare le attività dell’associazione mafiosa, che riverbera mini per complessità del dibattimento, sia il termine aggiuntivo in modo significativo sulla materia delle misure cautelari. di sei mesi. Quasi subito, tuttavia, si comprese che a ben vedere, in ossequio Accanto alle questioni che attengono alla specialità dei requisi- ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale con riguardo ai ter- ti applicativi della misura, il procedimento cautelare risulta spe- mini oltre i quali la privazione della libertà personale non può ciale rispetto all’ordinario anche in relazione ai termini di dura- essere consentita, e cioè quelli tracciati dall’art. 304, comma VI, ta delle misure cautelari. c.p.p., il raddoppio dei termini di fase e la proroga di sei mesi In particolare, i termini di fase della custodia cautelare, per i non fossero cumulabili. delitti di criminalità organizzata, sono i seguenti: In tal senso, del resto, si orientava esplicitamente, senza mai - indagini preliminari: un anno, per i delitti indicati dall’art. mutare avviso sino a tutt’oggi, anche la Suprema Corte di 407, comma II, lett. a) c.p.p. (delitti di criminalità mafiosa o Cassazione (cfr. Cass. Pen. I, sent. n. 34545 del 12.09.2007, rv. commessi con finalità di terrorismo, omicidio, estorsione 237680; Cass. Pen. IV, sent. n. 15879 del 02.04.2004, rv. aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, armi 228816; Cass. Pen. VI, sent. n. 8094 del 27.02.2002, rv. 221326; ed esplosivi ad eccezione di alcune ipotesi, associazione Cass. Pen. VI, sent. n. 34119 del 18.09.2001, rv. 219914; Cass. finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.), sempre che per il Pen. II, ord. n. 3829 del 31.01.2002, rv. 220840, Cass. Pen. I, delitto oggetto del provvedimento coercitivo sia prevista la sent. 623 del 11.01.2010, cc. 18.12.2009, rv. 245989). pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni; Preme ricostruire la storia della disposizione speciale, e della - dibattimento: il termine massimo per la fase del dibattimen- sua interpretazione, per offrire ulteriore significativa dimostra- to, che è disciplinato in funzione della pena prevista per il zione della particolarità dei processi per delitti di criminalità reato oggetto del titolo custodiale può essere aumentato di organizzata. ulteriori sei mesi, quando si proceda per i delitti di cui Lo scorso anno, il Tribunale per il Riesame di Napoli, adottava all’art. 407, comma II, lett. a), c.p.p., come previsto dall’art. una pluralità di ordinanze, in cui, nonostante il consolidato ed Temi Romana 9
Saggi immutato orientamento espresso dalla Suprema Corte, era affer- l’aula di udienza, e con facoltà di comunicare con il proprio mato il principio diametralmente opposto, e cioè quello della difensore a mezzo di una linea telefonica riservata. possibilità di porre a carico del soggetto sottoposto a custodia, i È anche prevista la possibilità per il difensore di partecipare cui termini di fase fossero stati già raddoppiati, anche il termine all’udienza direttamente dal sito ove si trova il suo assistito. aggiuntivo di sei mesi. Al momento dell’entrata in vigore della disciplina della parteci- Nei fatti, erano in corso diversi procedimenti penali per delitti di pazione a distanza, nel 1998 (legge n. 11/1998), si discusse mafia, in cui i termini massimi per la fase del dibattimento, rad- abbondantemente della sua idoneità a rispettare i parametri san- doppiati per effetto della sospensione di cui all’art. 304, comma citi dall’art. 24 della Costituzione con riferimento al pieno eser- II, c.p.p., erano spirati. Al fine di non scarcerare gli imputati cizio del diritto di difesa. prima della pronuncia della sentenza di primo grado, i giudici di Nonostante i giudici di merito, i giudici di legittimità e la stessa cognizione avevano sostenuto l’erroneità dell’indirizzo giuri- Corte Costituzionale, abbiano ritenuto pienamente coerente con sprudenziale da lungo tempo espresso dalla Suprema Corte di i principi costituzionali la disciplina della partecipazione a Cassazione. distanza, essendo comunque consentita all’imputato la possibi- Il Tribunale per il Riesame di Napoli, intervenendo quale giudi- lità di assistere al processo, di vedere ed ascoltare quanto acca- ce del procedimento de libertate ex art. 310 c.p.p., aveva ripetu- da nell’aula di udienza, di comunicare riservatamente con il pro- tamente sostenuto che, stando ai lavori preparatori della dispo- prio difensore, restano a tutt’oggi seri i dubbi sull’idoneità del sizione in discussione, la chiara finalità del legislatore era stata sistema a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa. quella di aggiungere il termine di sei mesi, anche quando fosse È sufficiente evidenziare, infatti, che anche con riferimento alla già maturato il doppio del termine di fase per il dibattimento. disciplina della partecipazione a distanza, si sono verificati epi- In sede di legittimità, si sono registrati ripetuti annullamenti sodi patologici agevolati dalle modalità previste dal legislatore. senza rinvio delle ordinanze del Tribunale per il Riesame di Si sono registrati, infatti, casi documentati in cui, agenti di poli- Napoli. zia penitenziaria presenti all’interno della saletta, abbiano inde- Il risultato pratico è stato, tuttavia, quello di protrarre indebita- bitamente annotato i contenuti di conversazioni, intervenute uti- mente il regime di custodia cautelare, ben oltre i termini consen- lizzando la linea riservata, tra imputato e difensore presente nel- titi, e di permettere ai giudici di cognizione di pronunciare le l’aula di udienza. sentenze con gli imputati in vinculis. Nei relativi procedimenti penali, in conseguenza di tali docu- L’esempio riportato appare significativo della specialità dei pro- mentati episodi, veniva dedotta la nullità delle udienze e del cedimenti di mafia, che non è tale solo in astratto, ma anche procedimento per violazione del diritto di difesa. nelle particolari patologie procedimentali che trovano terreno Le relative eccezioni, nonostante la gravità degli episodi e la fertile nell’infelice formulazione di alcune delle numerose loro concreta incidenza sull’esercizio dei diritto di difesa, sono disposizioni emergenziali. state sistematicamente disattese (cfr. ad esempio, Corte Assise Santa Maria Capua Vetere, II Sezione, sentenza del 15.09.2005, La specialità del procedimento di mafia: l’udienza prelimi- contro Abbate Antonio + altri). nare ed il dibattimento Per quanto concerne, invece, la sola fase dibattimentale, si Le due fasi procedimentali sono trattate unitariamente, in ragio- osserva che la tematica della partecipazione a distanza, riguarda ne di alcuni aspetti comuni che riguardano le modalità di parte- non solo l’imputato, ma anche l’audizione di testimoni di giusti- cipazione dell’imputato al procedimento penale. zia o collaboratori di giustizia. Sia nella fase dell’udienza preliminare, che nella fase del dibat- Qui, infatti, il legislatore, oltre a prevedere la partecipazione timento, infatti, vigono regole particolari per la partecipazione dell’imputato con le modalità della videoconferenza, ha previ- dell’imputato al processo, quando si tratti di imputato sottopo- sto che le medesime modalità vengano adottate per la partecipa- sto a misura cautelare e: sussistano particolari gravi ragioni di zione o per l’esame di testimoni di giustizia o collaboratori di ordine e sicurezza; il dibattimento sia di particolare complessità giustizia (art. 147 bis disp. att. c.p.p.). e la partecipazione a distanza risulti funzionale ad evitare ritar- Anche tale disposizione sacrifica significativamente i principi di nello svolgimento del processo; l’imputato sia sottoposto del dell’oralità ed immediatezza del dibattimento, oltre a quello di regime speciale di cui all’art. 41 bis o.p.. un pieno contraddittorio, soprattutto nel momento più delicato Invero, è stabilito in tali particolari ipotesi che l’imputato debba della cross examination di dichiaranti che spesso costituiscono partecipare al processo a suo carico, in videoconferenza, secon- la principale fonte di prova nel processo. do la disciplina prevista dall’art. 146 bis disp. att. c.p.p.. Nondimeno, le situazioni appena esaminate non esauriscono i In estrema sintesi tale modalità di partecipazione dell’imputato casi di deroga ai principi di oralità, immediatezza e pienezza del a distanza, prevede che il medesimo venga collegato in audio e contraddittorio. video, da una apposita sala ubicata all’interno del carcere, con È sufficiente ricordare, in questo senso, il disposto dell’art. 190 10 Temi Romana
Saggi bis c.p.p.. assunto le prove dichiarative né abbiano ritenuto opportuno Come è noto, alla stregua della richiamata disposizione, è stabi- disporne la rinnovazione. lito che, nei casi di procedimenti per delitti, tra l’altro di crimi- nalità organizzata, quando è richiesto l’esame di un testimone o La specialità del procedimento di mafia: l’esecuzione di una delle persone indicate dall’art. 210 c.p.p. e queste hanno Qualche breve cenno merita anche la disciplina della fase del- già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero in l’esecuzione delle sanzioni irrogate in relazione a delitti di cri- dibattimento nel contraddittorio delle parti, o ancora nell’ipote- minalità organizzata. si in cui abbiano reso dichiarazioni in verbali acquisiti ex art. L’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, sia pure operando 238 c.p.p., l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostan- alcune distinzioni per “fasce” e specifici titoli di reato, preclude ze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovve- ogni possibilità di accesso ai benefici penitenziari, fatta eccezio- ro se il giudice o taluna delle parti lo ritenga necessario sulla ne per la liberazione anticipata, nei confronti di condannati per base di specifiche esigenze. delitti di cui all’art. 416 bis c.p. ovvero aggravati ex art. 7 legge Tale disposizione viene in rilievo, nella quasi totalità dei casi, n. 203/1991. nelle ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice. Di fatto, sebbene la disposizione di cui all’art. 4 bis o.p. preve- Qui, in linea di principio, dovrebbero trovare applicazione le da alcune peculiari ipotesi di concedibilità dei benefici peniten- regole sancite dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rin- ziari, è ben raro che essi vengano concessi ai condannati per i novazione dell’assunzione della prova, salvo il consenso delle delitti indicati. parti all’utilizzazione mediante lettura delle prove assunte Oltre all’ipotesi della collaborazione con la giustizia, infatti, le innanzi a diverso giudice. fattispecie della collaborazione impossibile od inesigibile in Sennonché, l’applicabilità di tali regole è espressamente esclu- capo al soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis sa dall’art. 190 bis c.p.p., per quanto attiene ai procedimenti per c.p., risultano oggetto di sostanziale probatio diabolica in capo delitti di criminalità organizzata. Qui, infatti, la regola è diame- all’interessato. tralmente opposta e prevede la piena utilizzabilità della dichia- In altri termini, se il giudizio per i reati di mafia presenta le razione resa dal testimone o dall’imputato di reato connesso o indubbie peculiarità descritte nei punti che precedono, altrettan- collegato, innanzi ad altro giudice, sempre che l’esame non to può dirsi per quanto attiene alla fase dell’esecuzione. debba riguardare fatti o circostanze diverse o che esso non sia ritenuto necessario dal giudice o dalle parti. La particolare natura del delitto associativo e dei delitti aggra- Queste ultime possibilità di rinnovazione della prova, in astrat- vati dalle modalità o dalle finalità di cui all’art. 416 bis c.p., è, to previste dall’art. 190 bis c.p.p., sono in verità scarsamente dunque, segnata dal sistema di presunzioni sostanziali e proces- applicate, poiché raramente il giudice procedente ritiene d’uffi- suali, legate a massime di esperienza, che permeano tutto il pro- cio necessaria la riassunzione della prova ovvero accoglie le cedimento, con particolare riferimento ai momenti che attengo- richieste difensive. no alla privazione della libertà personale, sia in virtù di un tito- La rinnovazione della prova dichiarativa è, infatti, subordinata lo di natura puramente cautelare, sia in virtù di un titolo esecu- ad una valutazione del giudice che ha natura puramente discre- tivo vero e proprio. zionale ed in quanto tale difficilmente sindacabile. In definitiva, il meccanismo delle presunzioni descritto abbon- Dunque è tutt’altro che infrequente il caso in cui, nonostante la dantemente si traduce, quasi invariabilmente, nella prassi appli- gravità delle imputazioni, i procedimenti per delitti di crimina- cativa, in uno strumento di oggettiva vanificazione di ogni alle- lità vengano decisi da giudici che non abbiano direttamente gazione di segno opposto. Temi Romana 11
Puoi anche leggere