Antiriciclaggio: inquadramento normativo ed indicazione dei soggetti destinatari. Esenzioni - Col. t.ISSMI Pietro Bianchi, Comandante Provinciale ...
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Antiriciclaggio: inquadramento normativo ed indicazione dei soggetti destinatari. Esenzioni. Col. t.ISSMI Pietro Bianchi, Comandante Provinciale Guardia di Finanza Verona Verona, 26 gennaio 2017 1
Il concetto di riciclaggio In uno scenario sempre più internazionalizzato e globalizzato, il riciclaggio dei proventi illeciti rappresenta un fattore di instabilità dell’ordine economico che valica di gran lunga i confini nazionali, generando iniquità distributive ed alterando le normali dinamiche economiche, finanziarie e sociali del mercato. FENOMENO ECONOMICO - CRIMINALE NECESSITA’ DI CONTRASTO STRATEGICO Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 3
Il concetto di riciclaggio Reato presupposto: delitto non colposo es. traffico di stupefacenti, rapina, furto, bancarotta, truffa, evasione fiscale, appropriazione indebita ecc. Profitto illecito: è la vera motivazione a delinquere per cui la sua utilizzabilità è il fine ultimo del criminale il riciclaggio del denaro è dunque la trasformazione del profitto illecito in attività lecite e dunque fruibili. Consente, inoltre, la sottrazione della prova Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 4
Tipico schema di riciclaggio Il riciclaggio, dunque, consiste nella sostituzione o nel trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero nel compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 5
I riflessi del riciclaggio L’INQUINAMENTO FINANZIARIO • il riciclaggio deve ricorrere agli intermediari finanziari che possono esserne più o meno consapevoli • il riciclaggio alimenta un mercato parallelo d’intermediazione finanziaria (Hawala) L’INQUINAMENTO ECONOMICO • effetti microeconomici: distorsione dei meccanismi di competizione, effetti negativi sul mercato del lavoro • effetti macroeconomici: impatto sul comparto privato (equilibrio mafioso di sottoimpiego), impatto sul comparto pubblico (sottrazione quote di gettito, sottrazione quote di spesa dai bilanci pubblici) L’INQUINAMENTO SOCIALE • attentati ai patrimoni privati • basso livello di sicurezza e incremento oneri assicurativi • svalutazione del territorio • leva moltiplicativa criminale • meccanismi di condizionamento del mondo politico • sfiducia dei cittadini Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 6
I riflessi del riciclaggio Aprile 2011 La stampa internazionale (USA) riporta un caso in cui la liquidità prodotta dal denaro dei narcos messicani ha favorito una certa banca durante la crisi finanziaria Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 7
I riflessi del riciclaggio Luglio 2009 Il G.A.F.I. (Financial Action Task Force) ha individuato nel calcio un settore ad alto rischio per l’infiltrazione mafiosa, soprattutto per la possibilità di impiegare denaro di provenienza illecita. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 8
Le infiltrazioni nel sistema dell’economia legale Il giro d’affari della criminalità organizzata in Italia • fatturato annuo superiore a 100 miliardi di euro (7 % del PIL); • le imprese subiscono 1300 reati al giorno; • l’usura è il fenomeno più remunerativo con 16 miliardi annui d’introiti; • il racket si colloca al terzo posto con 8 miliardi annui. Fonte: XIII Rapporto di SOS Impresa – Le mani della criminalità sulle imprese Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 9
Gli sviluppi del quadro internazionale alla luce della minaccia terroristica • Le Risoluzioni n. 2199 e n. 2253, adottate nel 2015 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, intendono ampliare l’ambito del reato di finanziamento del terrorismo e richiedono a tutte le giurisdizioni di estendere la portata e migliorare l’efficacia delle sanzioni finanziarie preordinate a colpire i beni e le fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche. • Una “Terrorist Financing Fact-Finding Initiative” è stata avviata dal GAFI nel 2015 su impulso del G20 per verificare il rispetto dei principali standard antiterrorismo ed esercitare le necessarie pressioni sui paesi meno cooperativi (22 paesi aventi mancanze di disposizioni penali). • Nella riunione plenaria del febbraio 2016 il GAFI ha inoltre approvato una complessiva “Strategy on Combatting Terrorist Financing” dove si rimarca la necessità di una più adeguata e aggiornata comprensione dei rischi di finanziamento del terrorismo, mutevoli e diversificati in settori molteplici, attraverso la ricostruzione delle tecniche impiegate dalle organizzazioni terroristiche per raccogliere fondi, gestirli e trasferirli. • L’approfondimento dei rischi connessi all’utilizzo del contante, con particolare riguardo alle banconote di grosso taglio, e di altri mezzi di pagamento, specie le carte prepagate, viene individuato come una priorità. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 10
Evoluzione normativa del riciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 11
Le direttive comunitarie La direttiva contiene specifiche previsioni per gli intermediari finanziari - identificazione dei clienti, Direttiva della CEE conservazione della documentazione, segnalazione delle n. 308 del 1991 operazioni ritenute sospette - e riprende la definizione di (cd. I direttiva) riciclaggio della Convenzione di Vienna che qualifica come «reati gravi» quelli che danno luogo all’attività criminosa, come il traffico di stupefacenti. Ha modificato e integrato la precedente direttiva Direttiva n. ricomprendendo tra le attività criminose presupposto del 2001/97/CE riciclaggio anche la frode, la corruzione e tutti i «reati gravi», del 04.12.2001 intendendo come tali quelli che possono fruttare consistenti (cd. II direttiva) proventi e sono punibili con una severa pena detentiva. Estende, inoltre, gli obblighi di collaborazione a persone fisiche e giuridiche operanti nei settori professionali. Direttiva Recepisce le 40 Raccomandazioni GAFI e le 9 n. 2005/60/CE Raccomandazioni in tema di finanziamento al terrorismo. del 26.10.2005 Introduce l’obbligo di verifica al momento della (cd. III direttiva) identificazione della clientela, estende la platea dei «reati gravi» presupposto al riciclaggio ed i soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 12
IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015 • Piena attuazione Raccomandazioni GAFI-FATF (Financial Action Task force) • Introduzione dell’obbligo di trasparenza in merito alla proprietà delle società e dei trust • Adozione di un approccio sovranazionale per quanto concerne i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell’Unione Europea • Previsione di disposizioni al fine di supervisionare in maniera più efficace gli istituti di pagamento elettronico che operano a livello transnazionale mediante agenti • Inserimento di nuove norme relative alle funzioni e alla cooperazione tra le unità di informazione • Inclusione dei reati fiscali nel novero dei reati presupposto al riciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 13
IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 14
IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015 …omissis… La IV direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro giugno 2017 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 15
Il percorso normativo nazionale del riciclaggio La legge n. 198 del 18.05.1978 introduce per la prima volta il reato di riciclaggio art. 648-bis nel c.p., fattispecie che puniva la sola sostituzione 1978 di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione. La legge n. 55/1990 modifica il 648-bis allargando i reati presupposto 1990 anche ai delitti concernenti la produzione ed il traffico di sostanze stupefacenti ed introduce ex novo l’art. 648 ter. La legge n. 328/93 allarga i reati presupposto a “tutti i delitti non colposi” 1993 per il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed a “tutti i delitti” per il reimpiego di capitali (art. 648 ter c.p.) La legge n. 146/2006 allarga la responsabilità amministrativa degli enti 2006 anche ai reati di cui agli art. 648-bis e 648-ter C.P.. NB: per i soli reati transnazionali. Il D.Lgs. n. 231/2007 estende la responsabilità amministrativa degli enti 2007 per tutti i reati di riciclaggio. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 16
Disallineamento delle previsioni normative prima della Legge n. 186 del 2014 Codice penale Decreto Legislativo 231/2007 Art. 648-bis. Riciclaggio. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o Art. 2 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non e finalità del decreto. colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare di un'attività professionale. chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità conseguenze giuridiche delle proprie azioni; provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza da una partecipazione a tale attività; illecita. c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è tale attività; punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere da euro 5.000 a euro 25.000. precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno dell'articolo 648. generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 altro Stato comunitario o di un Paese terzo. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 17
Legge n. 186 del 15.12.2014 Modifiche al Codice Penale Inasprimento delle pene per 648 bis e ter Introduzione art. 648-ter 1 (autoriciclaggio) Estensione art. 648-quater (confisca per equivalente anche per il 648 - ter 1) Modifiche al Decreto Legislativo 231/01 Introduzione art. 25-octies (responsabilità amministrativa dell’Ente) Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 18
L’autoriciclaggio 648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere, un delitto non colposo, Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da impiega, sostituisce, trasferisce, in attività euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in economiche, finanziarie, imprenditoriali o attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, speculative, il denaro, i beni o le altre i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in utilità provenienti dalla commissione di modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. tale delitto , in modo da ostacolare Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa concretamente l’identificazione da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la della loro provenienza delittuosa reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le Non sono punibili le condotte per cui il condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, denaro, i beni o le altre utilità vengono n. 203, e successive modificazioni. destinate alla mera utilizzazione o al Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte godimento personale per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di La pena è aumentata quando i fatti sono un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente commessi nell’esercizio di un’attività adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze bancaria o finanziaria o di altra attività ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, professionale del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 19
L’autoriciclaggio 648 quater c.p. art 25-octies del D.Lgs 231/2001 648 ter-1 c.p. confisca per equivalente (anche per reati tributari (dei beni o somma e fallimentari) equivalente) Con l’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio e della collaborazione volontaria, il provvedimento del 9 gennaio 2015 della V Direzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che permangono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, previsti dal decreto legislativo 231/2007 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 20
Gli obblighi antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 21
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio Il d.lgs. 231/07 prevede quali destinatari della normativa antiriciclaggio I soggetti che in virtu’ dell’attività esercitata e dei rapporti intrattenuti con un vasta platea di clienti, sono chiamati a contribuire fattivamente con le Autorità Competenti per l’individuazione di elementi sintomatici di casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Capo III – Titolo I). I° Classe II° Classe III° Classe intermediari finanziari professionisti operatori non finanziari ed altri soggetti esercenti giuridico-contabili (art. 10 c. 2 e art. 14) attività di natura finanziaria e revisori contabili (art. 10, comma 2 e art. 11) (artt. 12 e 13 ) Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 22
I professionisti obbligati Art. 12 c. 1 lett. c. del d.lgs. 231/07 I notai e gli avvocati che, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: • il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; • l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; • l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; • la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi procedono con gli adempimenti previsti dal D.lgs. 231/07 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 23
Gli obblighi previsti dal D.lgs. 231/07 Gli obblighi antiriciclaggio per gli avvocati (forma individuale, associata o societaria) ADEGUATA VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE CLIENTELA CONSERVAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE Art. 16 Art. 36 Art. 41 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 24
Quando scatta l’obbligo di adeguata verifica prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; Art. 16 prestazioni professionali occasionali che comportano la ADEGUATA trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di VERIFICA DELLA importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente CLIENTELA se si tratta di un’operazione unica o frazionata; deve essere applicata dai professionisti ed i revisori contabili nei operazioni di valore indeterminato o non determinabile; seguenti casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti in sede di identificazione. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 25
Prestazioni escluse dall’adeguata verifica ALCUNI CASI IN CUI NON SCATTA L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA adempimenti in materia di amministrazione del personale e mera redazione e/o trasmissione di dichiarazioni fiscali (art. 12, comma 3); docenze a corsi, convegni e simili (Risp. U.I.C. n. 23 del 21.06.2006); incarico di curatore fallimentare e altre attività svolte su incarico dell’Autorità giudiziaria (Risp. U.I.C. n. 15 del 21.06.2006); incarico di recupero crediti (Risp. U.I.C. n. 22 del 21.06.2006); componente organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricati di obblighi contabili) – art. 12, comma 3-bis. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 26
Contenuto dell’obbligo di adeguata verifica identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; CONTENUTO DEGLI identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del CLIENTELA rapporto continuativo o della prestazione professionale; Art. 18 svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 27
Modalità di esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica, art. 19 a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo mediante un documento d'identità non scaduto (tra quelli di cui all'allegato tecnico). Se il cliente è una società o un ente deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza (visure, delibere assembleari e dell’organo amministrativo); b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo con possibile ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo; c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 28
Approccio basato sul rischio, art. 20 Area geografica Prevalente Natura giuridica di residenza attività svolta o sede del cliente Comportamento tenuto al momento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto/prestazione Con riferimento al cliente Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 29
Approccio basato sul rischio, art. 20 s v o Tipologia e Ammontare, frequenza l modalità di svolgimento operazioni e durata del t dell’operazione, rapporto rapporto continuativo a continuativo o prestazione professionale posta in o prestazione essere professionale Ragionevolezza operazione, area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 30
Adeguata verifica della clientela OBBLIGHI DEL CLIENTE Art. 21 L’art. 21 del d.lgs. 231/07 impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica, si consiglia di adottare una “check list”, compilata a cura del professionista all’atto della raccolta delle informazioni dal cliente (artt. 18 e 19) e di sottoporre allo stesso la dichiarazione scritta circa le informazioni fornite. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 31
Obbligo di astensione, art. 23 c. 1 Quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, devono astenersi dall’effettuare l’operazione o dall’avviare il rapporto ovvero devono porre fine allo stesso, nonché prendere l’ipotesi di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF, in presenza di possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. a. quando è da ostacolo alle indagini, ovvero sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto oppure l’esecuzione dell’operazione per sua natura non può essere rinviata; in tal caso, viene comunque informata l‟U.I.F., immediatamente dopo aver eseguito l’operazione; sono previste due ipotesi di esonero b. limitatamente ai professionisti ed ai revisori contabili, quando sono impegnati nell’esame della posizione giuridica del cliente o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 32
Obblighi di astensione Una nuova ipotesi di astensione è stata prevista dall’art. 36 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010), che ha introdotto i commi 7 bis, ter e quater all’art. 28 del decreto 231/2007. Più in dettaglio, viene imposto ai destinatari della normativa antiriciclaggio (ad esclusione degli uffici della pubblica amministrazione e di tutte le tipologie di soggetti che esercitano attività da gioco) di astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero dal porre fine alle stesse, quando - sia direttamente o indirettamente - intervengono società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi elencati nella black list, (individuati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze). Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 33
Obbligo di astensione e sospetto di riciclaggio ? art. 40 c.p. art. 57 d.lgs. 231/2007 stabilisce equivalenza normativa tra il non impedire un evento ed il cagionarlo Secondo recenti orientamenti della Suprema Corte, a fondare la responsabilità ex art. 40 cpv, è sufficiente che il garante disponga di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l’evento dannoso venga cagionato. Individuabili, ad esempio, nell’ OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 23 del decreto 231/07). Da Temi e questioni della giustizia penale, «Segnalazione di operazioni sospette e posizione di garanzia. Ammissibilità e limiti nel concorso per omissione nel delitto di riciclaggio» di Pietro Sorbello, 2015 - pag. 440 ss. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 34
Procedura di adeguata verifica semplificata, art.25 CATEGORIE DI CLIENTI PRODOTTI SPECIFICI • Soggetti di cui all’art. 11, • Contratti di assicurazione-vita comma 1, (intermediari (premio annuale fino a €1.000 o finanziari) e 2, lettere b) e c) premio unico fino a € 2.500); (“confidi, micro credito, • Contratti di assicurazione; cambiavalute”); • Pensioni; • Enti creditizi o finanziari • Moneta elettronica se dispositivo comunitari soggetti alla III non ricaricabile (150 Euro) o direttiva 2005/60/CE ; ipotesi particolari (ricaricabile • Ente creditizio o finanziario con limite 2.500 euro; situato in uno Stato • Fattispecie identificabili a basso extracomunitario che imponga rischio riciclaggio sulla base dei obblighi equivalenti (D.M. 28 criteri tecnici stabiliti dalla settembre 2011); Commissione ai sensi dell’art. • Società o altro organismo 40.1 lett. b) della Direttiva. quotato in un mercato regolamentato; • Uffici della Pubblica Amministrazione o Istituzioni/Organismi con funzioni pubbliche Non si applica quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché quando si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 35
Procedura di adeguata verifica rafforzata, art. 28 Sono previste MISURE AGGIUNTIVE A QUELLE ORDINARIE D’IDENTIFICAZIONE: • in presenza di un RISCHIO PIÙ ELEVATO di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; • quando il cliente NON È FISICAMENTE PRESENTE; • in caso di conti di corrispondenza con enti di PAESI EXTRACOMUNITARI; • nei rapporti con persone POLITICAMENTE ESPOSTE residenti in uno Stato comunitario o in uno Stato extra comunitario Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 36
Procedura di adeguata verifica rafforzata, art. 28 In particolare la norma non delinea adempimenti aggiuntivi diversi e ulteriori rispetto all’adeguata verifica ordinaria; ciò significa che l’avvocato dovrà adottare i medesimi adempimenti ma in modo più rigoroso e vigile ad es. attraverso: • analisi documentali più approfondite anche mediante dati o informazioni supplementari; • identificazione del cliente e del titolare effettivo; • verifica delle informazioni fornite dal cliente; • controlli periodici più frequenti; • verifica che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato attraverso un conto intestato al cliente presso un ente-creditizio. Si considerano comunque assolti gli obblighi di adeguata verifica, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi in cui: • Il cliente sia già stato identificato in relazione ad un rapporto in essere; • I dati identificativi o le informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 37
Esecuzione da parte di terzi: artt. 29 e 30 • Per semplificare le procedure e ridurre i costi, pur in assenza del cliente, può essere accettata l’IDENTIFICAZIONE eseguita da: intermediari di cui all’art. 11, comma 1 (banche, poste, SIM, SGR, SICAV, etc.); enti creditizi e finanziari di Stati membri dell’UE; banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’U.E. purché aderenti al GAFI; liberi professionisti di cui all’art. 12, comma 1, nei confronti altri professionisti (art. 30 c. d). • I quali metteranno immediatamente a disposizione dei destinatari le informazioni richieste (art. 34) L’art. 29 del d.lgs. specifica che i responsabili finali dell’assolvimento di tali obblighi continuano ad essere gli enti e le persone destinatarie degli adempimenti che ricorrono a terzi. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 38
Obblighi di registrazione, art. 36 Al fine di consentire le indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, vi è l’obbligo di conservare CON PER UN PERIODO DI 10 ANNI Adeguata verifica del cliente o Operazioni, rapporti continuativi e del titolare effettivo prestazioni professionali COPIA DEI DOCUMENTI RICHIESTI SCRITTURE E REGISTRAZIONI, O I RIFERIMENTI DEGLI STESSI CONSISTENTI NEI DOCUMENTI per un periodo di dieci anni dalla ORIGINALI O NELLE COPIE AVENTI fine del rapporto continuativo o ANALOGA EFFICACIA PROBATORIA della prestazione professionale NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 39
Registrazione, art. 36 Al fine di consentire le indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, vi è l’obbligo di conservare TEMPESTIVAMENTE CON Con riferimento ai rapporti Operazioni di importo pari continuativi ed alla prestazione o superiori a 15.000 € professionale ENTRO 30 GIORNI DAL ENTRO 30 GIORNI DALLA COMPIMENTO APERTURA, VARIAZIONE E DELL’OPERAZIONE: CHIUSURA DEL RAPPORTO Data; CONTINUATIVO, Causale; ACCETTAZIONE/TERMINE Importo; INCARICO PROFESSIONALE : Tipologia operazione; Data di instaurazione; Mezzi pagamento; I dati identificativi del Dati identificativi cliente o cliente; delegato. Le generalità dei delegati ad operare; Il codice del rapporto (ove previsto). Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 40
Modalità di registrazione, art. 38 Il legislatore, tenendo conto della differente tipologia di soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione, ha previsto per alcuni soggetti l’onere di istituire un apposito ARCHIVIO UNICO INFORMATICO. Viceversa PER I PROFESSIONISTI EGLI ALTRI REVISORI CONTABILI è prevista l’istituzione IN ALTERNATIVA di: un archivio formato e gestito un registro della clientela cartaceo, a mezzo di strumenti numerato progressivamente e siglato in ogni informatici; pagina con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma del professionista o del collaboratore. Deve essere tenuto ordinatamente senza spazi bianchi o abrasioni. Nel caso di svolgimento dell’attività in più sedi, può essere tenuto un registro presso ciascuno studio. L’omessa istituzione del registro della clientela ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’art. 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 € (art. 57, c. 3) Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 41
La S.O.S.: i soggetti obbligati, art. 41 c. 1 I destinatari dell’obbligo di segnalazione sono i soggetti indicati negli artt. 10 c. 2, 11, 12, 13 e 14, quando: «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» INVIO SENZA RITARDO ALLA U.I.F. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 42
Modalità della segnalazione, art. 43 I professionisti di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a) e c) (dunque, AVVOCATI) , trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla U.I.F. ovvero agli ordini professionali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla U.I.F. priva del nominativo del segnalante Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all' articolo 45, comma 3 (eventuali richieste da parte della U.I.F., GDF o DIA). Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 43
Il sospetto, art. 41 c. 1 Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E’ un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 44
Gli indicatori di anomalia, art. 41 Nel c. 2 art. 41 si fa riferimento ai cosiddetti INDICATORI DI ANOMALIA che consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati. È compito della U.I.F. elaborare e proporre gli indicatori di anomalia, che sono poi emanati con provvedimenti formali da autorità diverse; in particolare per i professionisti sono emanati dal MINISTERO della GIUSTIZIA (come anticipato, Decreto Ministeriale 16.04.2010) sentiti gli Ordini Professionali. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 45
Il Decreto del Ministero della Giustizia 16.04.2010 individua gli indicatori di anomalia dell’operazione sospetta di riciclaggio. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 46
Indicatori di anomalia connessi al cliente Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 47
Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 48
Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 49
Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 50
Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali I MODELLI E GLI SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI integrano gli indicatori di anomalia (art. 41, comma 2) come strumento di ausilio per l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; essi sono elaborati e diffusi dalla U.I.F., in base all’art. 6, comma 7, lett. b) del decreto. I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla U.I.F. con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali. DISPONIBILI SUL SITO DELLA U.I.F. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 51
L’esonero dalle SOS: art. 12, c. 2 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano IPOTESI DI ESONERO ricevute o ottenute prima, durante o dopo il DALLE SOS procedimento stesso. PER I PROFESSIONISTI Il d.l. 132/2014 (convertito nella l. 162/2014) ha introdotto la cosiddetta «procedura di negoziazione assistita» per la composizione amichevole delle controversie tra privati. Nel corso di attività nell’ambito di questa procedura, gli avvocati sono esonerati dalla SOS. Restano invariati, invece, gli altri presidi antiriciclaggio. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 52
L’esonero dalle SOS Chiarimento del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in risposta alla FAQ del 23.01.2015 • «l’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari ; • gli obblighi antiriciclaggio si applicano solo al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 53
Divieto di comunicazione, art. 46 Alcuni aspetti di particolare interesse 1. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all' articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto. 3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all' articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) , che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto. 7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all' articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) , di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 54
Il ruolo della Guardia di Finanza nel dispositivo antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 55
Il processo investigativo «tipo» Durante lo svolgimento di indagini per reati a carattere economico tipicamente di corruzione, bancarotta, appropriazione indebita, frode fiscale, truffa ma anche reati di mafia e di traffico di stupefacenti - tutte condotte potenzialmente presupposto all’ulteriore reato di riciclaggio - è necessario ricostruire il flusso di denaro generato. Lo scopo è: • recuperare il provento con misure di sequestro; • accertare le responsabilità del reato «a monte» e di quelle del «nascondimento» dell’illecito. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 56
Attività della Guardia di Finanza a contrasto del riciclaggio Decreto legislativo nr. 68 del 19 marzo 2001 La Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria con competenza generale, svolge compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in danno dei mercati finanziari e mobiliari, con riferimento anche: • all’esercizio del credito e alle sollecitazioni al pubblico risparmio; • alle movimentazioni di capitali, valute, titoli e mezzi di pagamento nazionali ed esteri. Indagini di p.g. Accertamenti finalizzati Verifiche e all’applicazione controlli di Approfondimento delle misure di natura fiscale delle ss.oo.ss. prevenzione Ispezioni e (art. 41 D.Lgs controlli 231/2007) Controlli sulla antiriciclaggio circolazione transfrontaliera di valuta Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 57
Il circuito delle SOS Soggetto obbligato alla segnalazione U.I.F. Unità di Informazione Finanziaria NSPV Nucleo Speciale Polizia Valutaria Reparti operativi I Reparti della Guardia di Finanza della Guardia di Finanza approfondiscono le SOS attraverso l’applicativo SIVA² (Sistema Informativo Valutario) Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 58
Dispositivo antiriciclaggio della Guardia di Finanza Nucleo Speciale Polizia Valutaria Nuclei di Polizia Tributaria Gruppi Compagnie Tenenze Brigate Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 59
Approfondimento delle SOS Violazioni Violazioni Violazioni Nessuna amministrative penali tributarie violazione Contestazioni Interessamento ex lege 689/81 del Reparto del e trasmissione Interessamento Corpo Archiviazione del verbale al della competente territorialmente della posizione Ministero Autorità competente segnalata dell’Economia e Giudiziaria mediante delle Finanze appunto ed all’U.I.F. informativo Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 60
Guardia di Finanza: lotta alla criminalità organizzata… Fonte: Rapporto Annuale 2015 Guardia di Finanza. Pagg. 24, 25 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 61
Verso la depenalizzazione Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 62
Il d.lgs 231/2007 Nel diritto penale della modernità emergono beni giuridici collettivi che richiedono una diversa tutela rispetto agli interessi individuali protetti dal nucleo tradizionale del diritto penale classico. sanzioni penali d.lgs. n. 231 del 21.01.2007 sanzioni amministrative La violazione degli obblighi antiriciclaggio penalmente sanzionata è orientata alla prevenzione ed un «diritto penale della prevenzione va visto nella sostanza come un diritto amministrativo e nella forma come un diritto penale…» Da Temi e questioni della giustizia penale, «Segnalazione di operazioni sospette e posizione di garanzia. Ammissibilità e limiti nel concorso per omissione nel delitto di riciclaggio» di Pietro Sorbello, 2015 - pag. 440 ss. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 63
D.lgs. 231/2007: la recente depenalizzazione dell’art. 55 Violazione dell’obbligo di identificazione (art. 55, comma 1) Omessa, tardiva o incompleta registrazione (art. 55, comma 4) D.lgs. n. 8 del 2016 «Disposizioni in materia di Art. 55 Omessa o incompleta depenalizzazione, a norma comunicazione, da parte dell’agente dell’art. 2, c. 2, della legge 28 di cambio, del mediatore creditizio o aprile 2014, n. 67» dell’agente in attività finanziaria, all’intermediario finanziario per conto del quale opera dei dati o delle informazioni da registrare (art. 55, comma 7) Dal 6 febbraio u.s. le richiamate condotte sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 64
Alcuni dati – spunti di riflessione? Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 65
Categorie di S.O.S. Fonte: Relazione al Ministro dell‘Economia e delle Finanze del Comitato di Sicurezza Finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2015, pag. 25 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 66
Categorie di segnalanti S.O.S. Fonte: Relazione al Ministro dell‘Economia e delle Finanze del Comitato di Sicurezza Finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2015, pag. 20. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 67
Segnalazioni ricevute per categoria Fonte: Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria – Anno 2015 – pag. 30 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 68
L’aumento delle segnalazioni dei professionisti è proseguito in modo significativo anche nella prima parte del 2016. L’apparato preventivo e repressivo è chiamato a cercare e implementare soluzioni che consentano di sostenere nel tempo l’intensità e la consapevolezza della collaborazione attiva da parte di queste categorie, anche dopo che si sarà esaurito il flusso segnaletico associato alla voluntary disclosure. La UIF è impegnata a mantenere il dialogo con le categorie interessate, in particolare su qualità e quantità delle segnalazioni. Nel perseguimento di tali obiettivi occorre puntare su un ruolo più attivo degli ordini professionali. È auspicabile il completamento del percorso già avviato sin dal 2012 con l’abilitazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) a ricevere dai propri iscritti e a trasmettere alla UIF le segnalazioni di operazioni sospette. Tale modello, che garantisce l’anonimato del segnalante, ha creato le premesse per l’incremento delle segnalazioni da parte dei notai: il CNN ha costantemente svolto negli ultimi quattro anni un ruolo importante, tramitando la quasi totalità delle segnalazioni (nel 2015, 3.146 a fronte delle 81 inviate direttamente) e agevolando l’adempimento degli obblighi segnaletici da parte dei notai. Anche per le altre categorie di professionisti, l’effettiva possibilità per gli iscritti di tramitare per via dell’Ordine le segnalazioni potrebbe agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, nel rispetto della tutela della riservatezza previsto dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. 231/2007. Fonte: Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria – Anno 2015 – pagg. 30 e 31 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 69
Tipologia di operazioni segnalate Fonte: Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria - Anno 2015, pag. 36 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 70
Tecniche di riciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 71
Qualche esempio… interposizione di veicoli societari esteri L’acquisto di quote di fondi gestiti da una Sgr e riservati a investitori qualificati viene effettuato da persone fisiche che si avvalgono dell’interposizione di un veicolo di cartolarizzazione, avente sede in un Paese UE. La società di cartolarizzazione sembrerebbe pertanto utilizzata come strumento per schermare il titolare effettivo delle stesse quote. Analoga operatività è posta in essere tramite società assicurativa, avente sede nel medesimo Paese UE, che acquista quote di fondi della stessa Sgr e conferisce le stesse in polizze di tipo unit linked1 sottoscritte da persona fisica. Fonte: UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 72
Qualche esempio… false fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi Intensi flussi finanziari tra imprese operanti nel settore dei metalli ferrosi, caratterizzati da un consistente ricorso al prelevamento di contante, hanno messo in luce un possibile fenomeno di frodi nelle fatturazioni attraverso alcune società verosimilmente qualificabili come “cartiere”. Fonte: UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 73
Qualche esempio… frode carosello nel commercio di prodotti informatici Esponenti di società operanti nel commercio di prodotti informatici, appartenenti al medesimo gruppo familiare, eseguono ingenti versamenti in contante su propri conti personali e su quelli aziendali collegati. Dall’esame dell’operatività complessiva, emerge un possibile schema di frode “carosello”. Fonte: UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 74
Casi emergenti…uso improprio di trust Il conto corrente di un trust, costituito con finalità protettive a beneficio del gruppo familiare del disponente, è alimentato con numerosi bonifici disposti da conti dello stesso disponente e di imprese a quest’ultimo riconducibili. Lo stato di difficoltà finanziaria in cui tali imprese versano induce a ritenere che la predetta operatività sia funzionale a sottrarre fondi ai creditori. Fonte: UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 75
Casi emergenti…cessioni di rami d’azienda tra società cooperative con possibili finalità di evasione fiscale Gli introiti derivanti dalla cessione di rami d’azienda, appartenenti a cooperative operanti nel settore sanitario, sono in parte sottratti a tassazione mediante il ricorso a veicoli societari esteri, appositamente costituiti dall’amministratore delle società cooperative cedenti. Gli utili di tali transazioni finanziarie sono infine destinati al patrimonio personale di quest’ultimo. Fonte: UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 76
Casi emergenti…operatività preordinata a possibili finalità corruttive Sul conto personale di un esponente politico locale si registra l’accredito di fondi provenienti da conti correnti intestati al proprio gruppo politico ed a soggetti aventi relazioni finanziarie e/o professionali con l’ente locale di appartenenza o con altri enti pubblici territoriali. Una parte di tali fondi è utilizzata per perfezionare un’operazione immobiliare con modalità apparentemente dissimulatorie che inducono ad ipotizzare possibili scopi di corruzione. Fonte: UIF, Quaderni Verona, 26 gennaio 2017 dell’antiriciclaggio Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 77
Casi emergenti…uso di contratti d’affitto di ramo d’azienda per finalità dissimulatorie Una società di ristorazione stipula un contratto di affitto di ramo d’azienda con altra società attiva nello stesso settore, versando alla stessa canoni di locazione di importi notevolmente superiori a quelli previsti dal contratto. Nello stesso periodo una terza società dello stesso settore, nonostante risulti inattiva, effettua cospicui versamenti di contante. Le tre società hanno in comune esponenti aziendali coinvolti in una indagine penale: ciò induce il sospetto di un uso improprio del contratto di affitto di ramo d’azienda e del canale bancario per immettere e trasferire fondi di natura non commerciale. Fonte: UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 78
Casi emergenti…distrazioni di fondi all’estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi Una società italiana dispone bonifici a favore di una controparte estera a titolo di parziale adempimento di un accordo transattivo riguardante un credito per servizi di consulenza pubblicitaria oggetto, nel tempo, di ripetute cessioni. Il lungo lasso temporale intercorso tra l’origine del credito commerciale e l’accordo transattivo, i diversi passaggi di proprietà del credito tra società di Stati diversi, le condizioni inusuali previste nell’accordo, inducono ad ipotizzare che tale accordo sia stato unicamente funzionale al deflusso di fondi verso l’estero. Fonte: UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 79
Casi emergenti…possibili condotte finanziarie preordinate a bancarotta fraudolenta Il conto di una società in stato di difficoltà finanziaria viene alimentato da bonifici disposti da un’unica controparte a titolo di pagamenti commerciali. Tali somme sono sistematicamente utilizzate per emettere assegni circolari a beneficio della stessa società, poi riversati sul medesimo conto solo in presenza della necessità di effettuare pagamenti. Tra questi, si rilevano addebiti a favore di due società controllate di nuova costituzione che poi dispongono bonifici verso l’estero. L’operatività appare finalizzata a distrarre fondi dal patrimonio della società in crisi, ostacolando così la soddisfazione dei creditori nella fase immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento. Verona, 26 gennaio 2017 Fonte: UIF, Quaderni Col. t.ISSMI Pietro Bianchi dell’antiriciclaggio 80
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