Antiriciclaggio: inquadramento normativo ed indicazione dei soggetti destinatari. Esenzioni - Col. t.ISSMI Pietro Bianchi, Comandante Provinciale ...
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Antiriciclaggio:
inquadramento normativo ed indicazione dei
soggetti destinatari. Esenzioni.
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi,
Comandante Provinciale Guardia di Finanza Verona
Verona, 26 gennaio 2017
1Il concetto di riciclaggio
In uno scenario sempre più internazionalizzato e globalizzato, il
riciclaggio dei proventi illeciti rappresenta un fattore di instabilità
dell’ordine economico che valica di gran lunga i confini nazionali,
generando iniquità distributive ed alterando le normali dinamiche
economiche, finanziarie e sociali del mercato.
FENOMENO ECONOMICO - CRIMINALE
NECESSITA’ DI CONTRASTO STRATEGICO
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 3Il concetto di riciclaggio
Reato presupposto: delitto non colposo
es. traffico di stupefacenti, rapina, furto,
bancarotta, truffa, evasione fiscale,
appropriazione indebita ecc.
Profitto illecito:
è la vera motivazione a delinquere per cui la
sua utilizzabilità è il fine ultimo del criminale
il riciclaggio del denaro è dunque la
trasformazione del profitto illecito in attività
lecite e dunque fruibili. Consente, inoltre, la
sottrazione della prova
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 4Tipico schema di riciclaggio Il riciclaggio, dunque, consiste nella sostituzione o nel trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero nel compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 5
I riflessi del riciclaggio L’INQUINAMENTO FINANZIARIO • il riciclaggio deve ricorrere agli intermediari finanziari che possono esserne più o meno consapevoli • il riciclaggio alimenta un mercato parallelo d’intermediazione finanziaria (Hawala) L’INQUINAMENTO ECONOMICO • effetti microeconomici: distorsione dei meccanismi di competizione, effetti negativi sul mercato del lavoro • effetti macroeconomici: impatto sul comparto privato (equilibrio mafioso di sottoimpiego), impatto sul comparto pubblico (sottrazione quote di gettito, sottrazione quote di spesa dai bilanci pubblici) L’INQUINAMENTO SOCIALE • attentati ai patrimoni privati • basso livello di sicurezza e incremento oneri assicurativi • svalutazione del territorio • leva moltiplicativa criminale • meccanismi di condizionamento del mondo politico • sfiducia dei cittadini Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 6
I riflessi del riciclaggio
Aprile 2011
La stampa internazionale (USA)
riporta un caso in cui la liquidità
prodotta dal denaro dei narcos
messicani ha favorito una certa
banca durante la crisi finanziaria
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 7I riflessi del riciclaggio
Luglio 2009
Il G.A.F.I. (Financial Action Task Force)
ha individuato nel calcio un settore ad
alto rischio per l’infiltrazione mafiosa,
soprattutto per la possibilità di impiegare
denaro di provenienza illecita.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 8Le infiltrazioni nel sistema dell’economia legale
Il giro d’affari della criminalità organizzata in Italia
• fatturato annuo superiore a 100 miliardi di euro (7 % del PIL);
• le imprese subiscono 1300 reati al giorno;
• l’usura è il fenomeno più remunerativo con 16 miliardi annui d’introiti;
• il racket si colloca al terzo posto con 8 miliardi annui.
Fonte: XIII Rapporto di SOS Impresa – Le mani della criminalità sulle imprese
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 9Gli sviluppi del quadro internazionale alla luce
della minaccia terroristica
• Le Risoluzioni n. 2199 e n. 2253, adottate nel 2015 dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, intendono ampliare l’ambito del reato di finanziamento del terrorismo e
richiedono a tutte le giurisdizioni di estendere la portata e migliorare l’efficacia delle
sanzioni finanziarie preordinate a colpire i beni e le fonti di finanziamento delle
organizzazioni terroristiche.
• Una “Terrorist Financing Fact-Finding Initiative” è stata avviata dal GAFI nel 2015 su
impulso del G20 per verificare il rispetto dei principali standard antiterrorismo ed
esercitare le necessarie pressioni sui paesi meno cooperativi (22 paesi aventi
mancanze di disposizioni penali).
• Nella riunione plenaria del febbraio 2016 il GAFI ha inoltre approvato una complessiva
“Strategy on Combatting Terrorist Financing” dove si rimarca la necessità di una più
adeguata e aggiornata comprensione dei rischi di finanziamento del terrorismo,
mutevoli e diversificati in settori molteplici, attraverso la ricostruzione delle tecniche
impiegate dalle organizzazioni terroristiche per raccogliere fondi, gestirli e trasferirli.
• L’approfondimento dei rischi connessi all’utilizzo del contante, con particolare riguardo
alle banconote di grosso taglio, e di altri mezzi di pagamento, specie le carte
prepagate, viene individuato come una priorità.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 10Evoluzione normativa del riciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 11
Le direttive comunitarie
La direttiva contiene specifiche previsioni per gli
intermediari finanziari - identificazione dei clienti,
Direttiva della CEE conservazione della documentazione, segnalazione delle
n. 308 del 1991 operazioni ritenute sospette - e riprende la definizione di
(cd. I direttiva) riciclaggio della Convenzione di Vienna che qualifica come
«reati gravi» quelli che danno luogo all’attività criminosa,
come il traffico di stupefacenti.
Ha modificato e integrato la precedente direttiva
Direttiva n. ricomprendendo tra le attività criminose presupposto del
2001/97/CE riciclaggio anche la frode, la corruzione e tutti i «reati gravi»,
del 04.12.2001 intendendo come tali quelli che possono fruttare consistenti
(cd. II direttiva) proventi e sono punibili con una severa pena detentiva.
Estende, inoltre, gli obblighi di collaborazione a persone
fisiche e giuridiche operanti nei settori professionali.
Direttiva Recepisce le 40 Raccomandazioni GAFI e le 9
n. 2005/60/CE Raccomandazioni in tema di finanziamento al terrorismo.
del 26.10.2005 Introduce l’obbligo di verifica al momento della
(cd. III direttiva) identificazione della clientela, estende la platea dei «reati
gravi» presupposto al riciclaggio ed i soggetti destinatari
degli obblighi di collaborazione.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 12IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015
• Piena attuazione Raccomandazioni GAFI-FATF (Financial Action Task
force)
• Introduzione dell’obbligo di trasparenza in merito alla proprietà delle
società e dei trust
• Adozione di un approccio sovranazionale per quanto concerne i rischi di
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell’Unione Europea
• Previsione di disposizioni al fine di supervisionare in maniera più efficace
gli istituti di pagamento elettronico che operano a livello transnazionale
mediante agenti
• Inserimento di nuove norme relative alle funzioni e alla cooperazione tra le
unità di informazione
• Inclusione dei reati fiscali nel novero dei reati presupposto al riciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 13IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 14
IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015
…omissis…
La IV direttiva dovrà
essere recepita dagli
Stati membri entro
giugno 2017
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 15Il percorso normativo nazionale del riciclaggio
La legge n. 198 del 18.05.1978 introduce per la prima volta il reato di
riciclaggio art. 648-bis nel c.p., fattispecie che puniva la sola sostituzione
1978 di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata,
sequestro di persona a scopo di estorsione.
La legge n. 55/1990 modifica il 648-bis allargando i reati presupposto
1990 anche ai delitti concernenti la produzione ed il traffico di sostanze
stupefacenti ed introduce ex novo l’art. 648 ter.
La legge n. 328/93 allarga i reati presupposto a “tutti i delitti non colposi”
1993 per il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed a “tutti i delitti” per il
reimpiego di capitali (art. 648 ter c.p.)
La legge n. 146/2006 allarga la responsabilità amministrativa degli enti
2006 anche ai reati di cui agli art. 648-bis e 648-ter C.P.. NB: per i soli reati
transnazionali.
Il D.Lgs. n. 231/2007 estende la responsabilità amministrativa degli enti
2007 per tutti i reati di riciclaggio.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 16Disallineamento delle previsioni normative
prima della Legge n. 186 del 2014
Codice penale Decreto Legislativo 231/2007
Art. 648-bis. Riciclaggio.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o Art. 2 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non e finalità del decreto.
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da
una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
di un'attività professionale. chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o
Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza da una partecipazione a tale attività;
illecita. c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è tale attività;
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere
da euro 5.000 a euro 25.000. precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo
di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno
dell'articolo 648. generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 17Legge n. 186 del 15.12.2014
Modifiche al Codice Penale
Inasprimento delle pene per 648 bis e ter
Introduzione art. 648-ter 1 (autoriciclaggio)
Estensione art. 648-quater
(confisca per equivalente anche per il 648 - ter 1)
Modifiche al Decreto Legislativo 231/01
Introduzione art. 25-octies (responsabilità amministrativa dell’Ente)
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 18L’autoriciclaggio
648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio Chiunque, avendo commesso o concorso
a commettere, un delitto non colposo,
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da impiega, sostituisce, trasferisce, in attività
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a
commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in
economiche, finanziarie, imprenditoriali o
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, speculative, il denaro, i beni o le altre
i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in utilità provenienti dalla commissione di
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro
provenienza delittuosa. tale delitto , in modo da ostacolare
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa concretamente l’identificazione
da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la
della loro provenienza delittuosa
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro,
i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le Non sono punibili le condotte per cui il
condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
denaro, i beni o le altre utilità vengono
n. 203, e successive modificazioni. destinate alla mera utilizzazione o al
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte godimento personale
per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera
utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di La pena è aumentata quando i fatti sono
un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente
commessi nell’esercizio di un’attività
adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze bancaria o finanziaria o di altra attività
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, professionale
del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 19L’autoriciclaggio
648 quater c.p.
art 25-octies del D.Lgs
231/2001
648 ter-1 c.p. confisca per equivalente
(anche per reati tributari (dei beni o somma
e fallimentari) equivalente)
Con l’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio e della collaborazione volontaria, il
provvedimento del 9 gennaio 2015 della V Direzione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha chiarito che permangono gli obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette, previsti dal decreto legislativo 231/2007
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 20Gli obblighi antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 21
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio
Il d.lgs. 231/07
prevede quali destinatari della normativa antiriciclaggio
I soggetti che in virtu’ dell’attività esercitata e dei rapporti intrattenuti con un vasta
platea di clienti, sono chiamati a contribuire fattivamente con le Autorità Competenti
per l’individuazione di elementi sintomatici di casi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo (Capo III – Titolo I).
I° Classe II° Classe III° Classe
intermediari finanziari professionisti operatori non finanziari
ed altri soggetti esercenti giuridico-contabili (art. 10 c. 2 e art. 14)
attività di natura finanziaria e revisori contabili
(art. 10, comma 2 e art. 11) (artt. 12 e 13 )
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 22I professionisti obbligati
Art. 12 c. 1 lett. c.
del d.lgs. 231/07
I notai e gli avvocati che, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare e assistono i propri clienti nella
predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
• il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività
economiche;
• la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
• l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
• l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all'amministrazione di società;
• la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti
giuridici analoghi
procedono con gli adempimenti previsti dal D.lgs. 231/07
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 23Gli obblighi previsti dal D.lgs. 231/07
Gli obblighi antiriciclaggio
per gli avvocati
(forma individuale, associata o societaria)
ADEGUATA VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE
CLIENTELA CONSERVAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
Art. 16 Art. 36 Art. 41
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 24Quando scatta l’obbligo di adeguata verifica
prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di
pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000
euro;
Art. 16
prestazioni professionali occasionali che comportano la
ADEGUATA
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di
VERIFICA DELLA
importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
CLIENTELA
se si tratta di un’operazione unica o frazionata;
deve essere applicata
dai professionisti ed
i revisori contabili nei operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
seguenti casi
sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
oppure dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti
in sede di identificazione.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 25Prestazioni escluse dall’adeguata verifica
ALCUNI CASI IN CUI NON SCATTA L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA
adempimenti in materia di amministrazione del personale e mera
redazione e/o trasmissione di dichiarazioni fiscali (art. 12, comma 3);
docenze a corsi, convegni e simili (Risp. U.I.C. n. 23 del
21.06.2006);
incarico di curatore fallimentare e altre attività svolte su incarico
dell’Autorità giudiziaria (Risp. U.I.C. n. 15 del 21.06.2006);
incarico di recupero crediti (Risp. U.I.C. n. 22 del 21.06.2006);
componente organi di controllo di società destinatarie degli obblighi
antiriciclaggio (qualora non incaricati di obblighi contabili) – art. 12,
comma 3-bis.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 26Contenuto dell’obbligo di adeguata verifica
identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di
documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente;
CONTENUTO DEGLI identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
OBBLIGHI DI
ADEGUATA
VERIFICA DELLA ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
CLIENTELA rapporto continuativo o della prestazione professionale;
Art. 18
svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 27Modalità di esecuzione
dell’obbligo di adeguata verifica, art. 19
a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare
effettivo mediante un documento d'identità non scaduto (tra quelli
di cui all'allegato tecnico). Se il cliente è una società o un ente deve
essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza
(visure, delibere assembleari e dell’organo amministrativo);
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo con
possibile ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque oppure chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero
ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua
analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale
rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con
la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno
del proprio cliente.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 28Approccio basato sul rischio, art. 20
Area
geografica
Prevalente Natura giuridica
di residenza
attività svolta o sede del
cliente
Comportamento tenuto
al momento
dell’operazione o
dell’instaurazione del
rapporto/prestazione
Con riferimento al cliente
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 29Approccio basato sul rischio, art. 20
s
v
o Tipologia e Ammontare, frequenza
l modalità di svolgimento operazioni e durata del
t dell’operazione, rapporto rapporto continuativo
a continuativo o prestazione
professionale posta in o prestazione
essere professionale
Ragionevolezza
operazione, area
geografica di
destinazione del
prodotto oggetto
dell’operazione o del
rapporto continuativo
Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo
o prestazione professionale
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 30Adeguata verifica della clientela
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Art. 21
L’art. 21 del d.lgs. 231/07 impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli
obblighi di adeguata verifica.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica, si consiglia di adottare una
“check list”, compilata a cura del professionista all’atto della raccolta delle informazioni dal
cliente (artt. 18 e 19) e di sottoporre allo stesso la dichiarazione scritta circa le informazioni
fornite.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 31Obbligo di astensione, art. 23 c. 1
Quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela, devono astenersi dall’effettuare l’operazione o dall’avviare il
rapporto ovvero devono porre fine allo stesso, nonché prendere l’ipotesi di
effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF, in presenza di
possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
a. quando è da ostacolo alle indagini, ovvero sussiste un
obbligo di legge di ricevere l’atto oppure l’esecuzione
dell’operazione per sua natura non può essere rinviata;
in tal caso, viene comunque informata l‟U.I.F.,
immediatamente dopo aver eseguito l’operazione;
sono previste due
ipotesi di esonero b. limitatamente ai professionisti ed ai revisori
contabili, quando sono impegnati nell’esame della
posizione giuridica del cliente o nell’espletamento dei
compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso
cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a
tale procedimento.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 32Obblighi di astensione
Una nuova ipotesi di astensione è stata prevista dall’art. 36 del decreto legge n. 78
del 31 maggio 2010 (convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010), che ha introdotto i
commi 7 bis, ter e quater all’art. 28 del decreto 231/2007.
Più in dettaglio, viene imposto ai destinatari della normativa antiriciclaggio (ad
esclusione degli uffici della pubblica amministrazione e di tutte le tipologie di soggetti
che esercitano attività da gioco) di astenersi dall’instaurare un rapporto
continuativo, dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero dal
porre fine alle stesse, quando - sia direttamente o indirettamente -
intervengono società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso
azioni al portatore aventi sede nei Paesi elencati nella black list, (individuati dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze).
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 33Obbligo di astensione e sospetto di riciclaggio
? art. 40 c.p.
art. 57 d.lgs. 231/2007 stabilisce equivalenza
normativa tra il non impedire
un evento ed il cagionarlo
Secondo recenti orientamenti della Suprema Corte, a fondare la responsabilità
ex art. 40 cpv, è sufficiente che il garante disponga di mezzi idonei a sollecitare
gli interventi necessari per evitare che l’evento dannoso venga cagionato.
Individuabili, ad esempio, nell’
OBBLIGO DI ASTENSIONE
(art. 23 del decreto 231/07).
Da Temi e questioni della giustizia penale, «Segnalazione di operazioni sospette e posizione di
garanzia. Ammissibilità e limiti nel concorso per omissione nel delitto di riciclaggio» di Pietro Sorbello,
2015 - pag. 440 ss.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 34Procedura di adeguata verifica semplificata, art.25
CATEGORIE DI CLIENTI PRODOTTI SPECIFICI
• Soggetti di cui all’art. 11, • Contratti di assicurazione-vita
comma 1, (intermediari (premio annuale fino a €1.000 o
finanziari) e 2, lettere b) e c) premio unico fino a € 2.500);
(“confidi, micro credito, • Contratti di assicurazione;
cambiavalute”); • Pensioni;
• Enti creditizi o finanziari • Moneta elettronica se dispositivo
comunitari soggetti alla III non ricaricabile (150 Euro) o
direttiva 2005/60/CE ; ipotesi particolari (ricaricabile
• Ente creditizio o finanziario con limite 2.500 euro;
situato in uno Stato • Fattispecie identificabili a basso
extracomunitario che imponga rischio riciclaggio sulla base dei
obblighi equivalenti (D.M. 28 criteri tecnici stabiliti dalla
settembre 2011); Commissione ai sensi dell’art.
• Società o altro organismo 40.1 lett. b) della Direttiva.
quotato in un mercato
regolamentato;
• Uffici della Pubblica
Amministrazione o
Istituzioni/Organismi con
funzioni pubbliche
Non si applica quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché
quando si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile o non
consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 35Procedura di adeguata verifica rafforzata, art. 28 Sono previste MISURE AGGIUNTIVE A QUELLE ORDINARIE D’IDENTIFICAZIONE: • in presenza di un RISCHIO PIÙ ELEVATO di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; • quando il cliente NON È FISICAMENTE PRESENTE; • in caso di conti di corrispondenza con enti di PAESI EXTRACOMUNITARI; • nei rapporti con persone POLITICAMENTE ESPOSTE residenti in uno Stato comunitario o in uno Stato extra comunitario Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 36
Procedura di adeguata verifica rafforzata, art. 28
In particolare la norma non delinea adempimenti aggiuntivi diversi e ulteriori rispetto
all’adeguata verifica ordinaria; ciò significa che l’avvocato dovrà adottare
i medesimi adempimenti ma in modo più rigoroso e vigile ad es. attraverso:
• analisi documentali più approfondite anche mediante dati o informazioni
supplementari;
• identificazione del cliente e del titolare effettivo;
• verifica delle informazioni fornite dal cliente;
• controlli periodici più frequenti;
• verifica che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato attraverso un
conto intestato al cliente presso un ente-creditizio.
Si considerano comunque assolti gli obblighi di adeguata verifica, anche senza la
presenza fisica del cliente, nei casi in cui:
• Il cliente sia già stato identificato in relazione ad un rapporto in essere;
• I dati identificativi o le informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture
private autenticate o da certificati qualificati.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 37Esecuzione da parte di terzi: artt. 29 e 30
• Per semplificare le procedure e ridurre i costi, pur in assenza del cliente, può essere
accettata l’IDENTIFICAZIONE eseguita da:
intermediari di cui all’art. 11, comma 1 (banche, poste, SIM, SGR, SICAV, etc.);
enti creditizi e finanziari di Stati membri dell’UE;
banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’U.E.
purché aderenti al GAFI;
liberi professionisti di cui all’art. 12, comma 1, nei confronti altri professionisti
(art. 30 c. d).
• I quali metteranno immediatamente a disposizione dei destinatari le informazioni richieste
(art. 34)
L’art. 29 del d.lgs. specifica che i responsabili finali dell’assolvimento di tali
obblighi continuano ad essere gli enti e le persone destinatarie degli
adempimenti che ricorrono a terzi.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 38Obblighi di registrazione, art. 36
Al fine di consentire le indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, vi è l’obbligo di conservare
CON
PER UN PERIODO DI 10 ANNI
Adeguata verifica del cliente o Operazioni, rapporti continuativi e
del titolare effettivo prestazioni professionali
COPIA DEI DOCUMENTI RICHIESTI SCRITTURE E REGISTRAZIONI,
O I RIFERIMENTI DEGLI STESSI CONSISTENTI NEI DOCUMENTI
per un periodo di dieci anni dalla ORIGINALI O NELLE COPIE AVENTI
fine del rapporto continuativo o ANALOGA EFFICACIA PROBATORIA
della prestazione professionale NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI,
per un periodo di dieci anni
dall'esecuzione dell'operazione o dalla
cessazione del rapporto continuativo
o della prestazione professionale
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 39Registrazione, art. 36
Al fine di consentire le indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, vi è l’obbligo di conservare
TEMPESTIVAMENTE
CON
Con riferimento ai rapporti Operazioni di importo pari
continuativi ed alla prestazione o superiori a 15.000 €
professionale
ENTRO 30 GIORNI DAL
ENTRO 30 GIORNI DALLA COMPIMENTO
APERTURA, VARIAZIONE E DELL’OPERAZIONE:
CHIUSURA DEL RAPPORTO Data;
CONTINUATIVO, Causale;
ACCETTAZIONE/TERMINE Importo;
INCARICO PROFESSIONALE : Tipologia operazione;
Data di instaurazione; Mezzi pagamento;
I dati identificativi del Dati identificativi cliente o
cliente; delegato.
Le generalità dei delegati
ad operare;
Il codice del rapporto
(ove previsto).
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 40Modalità di registrazione, art. 38
Il legislatore, tenendo conto della differente tipologia di soggetti coinvolti nel sistema
di prevenzione, ha previsto per alcuni soggetti l’onere di istituire un apposito
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO. Viceversa PER I PROFESSIONISTI EGLI ALTRI
REVISORI CONTABILI è prevista l’istituzione IN ALTERNATIVA di:
un archivio formato e gestito un registro della clientela cartaceo,
a mezzo di strumenti numerato progressivamente e siglato in ogni
informatici; pagina con l’indicazione, alla fine dell’ultimo
foglio, del numero delle pagine di cui è composto
il registro e l’apposizione della firma del
professionista o del collaboratore. Deve essere
tenuto ordinatamente senza spazi bianchi o
abrasioni. Nel caso di svolgimento dell’attività in
più sedi, può essere tenuto un registro presso
ciascuno studio.
L’omessa istituzione del registro della clientela ovvero la mancata adozione delle
modalità di registrazione di cui all’art. 39 è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 € (art. 57, c. 3)
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 41La S.O.S.: i soggetti obbligati, art. 41 c. 1
I destinatari dell’obbligo di segnalazione sono i soggetti
indicati negli artt. 10 c. 2, 11, 12, 13 e 14, quando:
«sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in
corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo»
INVIO SENZA RITARDO ALLA U.I.F.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 42Modalità della segnalazione, art. 43
I professionisti di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a) e c) (dunque, AVVOCATI) ,
trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla U.I.F. ovvero agli
ordini professionali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia.
Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a
trasmetterla integralmente alla U.I.F. priva del nominativo del segnalante
Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo
del segnalante per le finalità di cui all' articolo 45, comma 3 (eventuali
richieste da parte della U.I.F., GDF o DIA).
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 43Il sospetto, art. 41 c. 1 Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E’ un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 44
Gli indicatori di anomalia, art. 41 Nel c. 2 art. 41 si fa riferimento ai cosiddetti INDICATORI DI ANOMALIA che consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati. È compito della U.I.F. elaborare e proporre gli indicatori di anomalia, che sono poi emanati con provvedimenti formali da autorità diverse; in particolare per i professionisti sono emanati dal MINISTERO della GIUSTIZIA (come anticipato, Decreto Ministeriale 16.04.2010) sentiti gli Ordini Professionali. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 45
Il Decreto del Ministero della Giustizia 16.04.2010 individua gli indicatori di anomalia dell’operazione sospetta di riciclaggio. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 46
Indicatori di anomalia connessi al cliente Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 47
Indicatori di anomalia connessi alle modalità di
esecuzione delle prestazioni professionali
Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 48Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 49
Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi
a oggetto beni immobili o mobili registrati
Indicatori di anomalia relativi ad operazioni
contabili e finanziarie
Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 50Gli schemi rappresentativi di
comportamenti anomali
I MODELLI E GLI SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI
integrano gli indicatori di anomalia (art. 41, comma 2) come strumento di ausilio per
l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; essi sono elaborati e
diffusi dalla U.I.F., in base all’art. 6, comma 7, lett. b) del decreto. I modelli e gli schemi
esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla U.I.F.
con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili
attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi
del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in
correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che
l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.
DISPONIBILI SUL SITO DELLA U.I.F.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 51L’esonero dalle SOS: art. 12, c. 2
per le informazioni che essi ricevono da un loro
cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso
dell'esame della posizione giuridica del loro
cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o
evitare un procedimento, ove tali informazioni siano
IPOTESI DI ESONERO
ricevute o ottenute prima, durante o dopo il
DALLE SOS procedimento stesso.
PER I PROFESSIONISTI
Il d.l. 132/2014 (convertito nella l. 162/2014) ha
introdotto la cosiddetta «procedura di negoziazione
assistita» per la composizione amichevole delle
controversie tra privati. Nel corso di attività nell’ambito
di questa procedura, gli avvocati sono esonerati dalla
SOS. Restano invariati, invece, gli altri presidi
antiriciclaggio.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 52L’esonero dalle SOS
Chiarimento del
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
in risposta alla FAQ del 23.01.2015
• «l’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti
i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari ;
• gli obblighi antiriciclaggio si applicano solo al momento in cui si concretizza, con il
conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il
soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale.
Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del
d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12
e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un
incarico”.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 53Divieto di comunicazione, art. 46
Alcuni aspetti di particolare interesse
1. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all' articolo 41 e a chiunque
ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione
fuori dai casi previsti dal presente decreto.
3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto
interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso
o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all'
articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) , che svolgono la propria prestazione
professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se
situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste
dal presente decreto.
7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all' articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) , di
dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la
comunicazione vietata dal comma precedente.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 54Il ruolo della Guardia di Finanza
nel dispositivo antiriciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 55Il processo investigativo «tipo»
Durante lo svolgimento di indagini per reati a carattere economico
tipicamente di corruzione, bancarotta, appropriazione indebita, frode
fiscale, truffa ma anche reati di mafia e di traffico di stupefacenti - tutte
condotte potenzialmente presupposto all’ulteriore reato di riciclaggio - è
necessario ricostruire il flusso di denaro generato.
Lo scopo è:
• recuperare il provento con misure di sequestro;
• accertare le responsabilità del reato «a monte» e di quelle del
«nascondimento» dell’illecito.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 56Attività della Guardia di Finanza
a contrasto del riciclaggio
Decreto legislativo nr. 68 del 19 marzo 2001
La Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria con
competenza generale, svolge compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in danno dei mercati finanziari e mobiliari, con riferimento
anche:
• all’esercizio del credito e alle sollecitazioni al pubblico risparmio;
• alle movimentazioni di capitali, valute, titoli e mezzi di pagamento nazionali
ed esteri.
Indagini di p.g.
Accertamenti
finalizzati Verifiche e
all’applicazione controlli di Approfondimento
delle misure di natura fiscale delle ss.oo.ss.
prevenzione Ispezioni e
(art. 41 D.Lgs controlli
231/2007) Controlli sulla
antiriciclaggio circolazione
transfrontaliera
di valuta
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 57Il circuito delle SOS
Soggetto obbligato
alla segnalazione
U.I.F.
Unità di Informazione
Finanziaria
NSPV
Nucleo Speciale
Polizia Valutaria
Reparti operativi
I Reparti della Guardia di Finanza della Guardia di Finanza
approfondiscono le SOS attraverso l’applicativo SIVA²
(Sistema Informativo Valutario)
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 58Dispositivo antiriciclaggio della
Guardia di Finanza
Nucleo Speciale Polizia Valutaria
Nuclei di Polizia Tributaria
Gruppi
Compagnie
Tenenze
Brigate
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 59Approfondimento delle SOS
Violazioni Violazioni Violazioni Nessuna
amministrative penali tributarie violazione
Contestazioni Interessamento
ex lege 689/81 del Reparto del
e trasmissione Interessamento Corpo
Archiviazione
del verbale al della competente territorialmente
della posizione
Ministero Autorità competente
segnalata
dell’Economia e Giudiziaria mediante
delle Finanze appunto
ed all’U.I.F. informativo
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 60Guardia di Finanza: lotta alla criminalità organizzata… Fonte: Rapporto Annuale 2015 Guardia di Finanza. Pagg. 24, 25 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 61
Verso la depenalizzazione Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 62
Il d.lgs 231/2007
Nel diritto penale della modernità emergono beni giuridici collettivi che
richiedono una diversa tutela rispetto agli interessi individuali protetti dal
nucleo tradizionale del diritto penale classico.
sanzioni penali
d.lgs. n. 231
del 21.01.2007
sanzioni amministrative
La violazione degli obblighi antiriciclaggio penalmente sanzionata è orientata
alla prevenzione ed un «diritto penale della prevenzione va visto nella sostanza
come un diritto amministrativo e nella forma come un diritto penale…»
Da Temi e questioni della giustizia penale, «Segnalazione di operazioni sospette e posizione di
garanzia. Ammissibilità e limiti nel concorso per omissione nel delitto di riciclaggio» di Pietro Sorbello,
2015 - pag. 440 ss.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 63D.lgs. 231/2007:
la recente depenalizzazione dell’art. 55
Violazione dell’obbligo di
identificazione (art. 55, comma 1)
Omessa, tardiva o incompleta
registrazione (art. 55, comma 4)
D.lgs. n. 8 del 2016
«Disposizioni in materia di Art. 55 Omessa o incompleta
depenalizzazione, a norma comunicazione, da parte dell’agente
dell’art. 2, c. 2, della legge 28 di cambio, del mediatore creditizio o
aprile 2014, n. 67» dell’agente in attività finanziaria,
all’intermediario finanziario per conto
del quale opera dei dati
o delle informazioni da registrare
(art. 55, comma 7)
Dal 6 febbraio u.s. le richiamate condotte sono assoggettate alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 64Alcuni dati – spunti di riflessione? Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 65
Categorie di S.O.S. Fonte: Relazione al Ministro dell‘Economia e delle Finanze del Comitato di Sicurezza Finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2015, pag. 25 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 66
Categorie di segnalanti S.O.S. Fonte: Relazione al Ministro dell‘Economia e delle Finanze del Comitato di Sicurezza Finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2015, pag. 20. Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 67
Segnalazioni ricevute per categoria Fonte: Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria – Anno 2015 – pag. 30 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 68
L’aumento delle segnalazioni dei professionisti è proseguito in modo significativo anche nella prima parte del 2016. L’apparato preventivo e repressivo è chiamato a cercare e implementare soluzioni che consentano di sostenere nel tempo l’intensità e la consapevolezza della collaborazione attiva da parte di queste categorie, anche dopo che si sarà esaurito il flusso segnaletico associato alla voluntary disclosure. La UIF è impegnata a mantenere il dialogo con le categorie interessate, in particolare su qualità e quantità delle segnalazioni. Nel perseguimento di tali obiettivi occorre puntare su un ruolo più attivo degli ordini professionali. È auspicabile il completamento del percorso già avviato sin dal 2012 con l’abilitazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) a ricevere dai propri iscritti e a trasmettere alla UIF le segnalazioni di operazioni sospette. Tale modello, che garantisce l’anonimato del segnalante, ha creato le premesse per l’incremento delle segnalazioni da parte dei notai: il CNN ha costantemente svolto negli ultimi quattro anni un ruolo importante, tramitando la quasi totalità delle segnalazioni (nel 2015, 3.146 a fronte delle 81 inviate direttamente) e agevolando l’adempimento degli obblighi segnaletici da parte dei notai. Anche per le altre categorie di professionisti, l’effettiva possibilità per gli iscritti di tramitare per via dell’Ordine le segnalazioni potrebbe agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, nel rispetto della tutela della riservatezza previsto dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. 231/2007. Fonte: Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria – Anno 2015 – pagg. 30 e 31 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 69
Tipologia di operazioni segnalate Fonte: Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria - Anno 2015, pag. 36 Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 70
Tecniche di riciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 71
Qualche esempio… interposizione di veicoli
societari esteri
L’acquisto di quote di fondi gestiti da una Sgr e riservati a investitori qualificati viene
effettuato da persone fisiche che si avvalgono dell’interposizione di un veicolo di
cartolarizzazione, avente sede in un Paese UE.
La società di cartolarizzazione sembrerebbe pertanto utilizzata come strumento per
schermare il titolare effettivo delle stesse quote.
Analoga operatività è posta in essere tramite società assicurativa, avente sede nel
medesimo Paese UE, che acquista quote di fondi della stessa Sgr e conferisce le stesse
in polizze di tipo unit linked1 sottoscritte da persona fisica.
Fonte: UIF, Quaderni
dell’antiriciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 72Qualche esempio… false fatturazioni nel settore
dei metalli ferrosi
Intensi flussi finanziari tra imprese operanti nel settore dei metalli ferrosi, caratterizzati da
un consistente ricorso al prelevamento di contante, hanno messo in luce un possibile
fenomeno di frodi nelle fatturazioni attraverso alcune società verosimilmente qualificabili
come “cartiere”.
Fonte: UIF, Quaderni
dell’antiriciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 73Qualche esempio… frode carosello nel commercio
di prodotti informatici
Esponenti di società operanti nel commercio di prodotti informatici, appartenenti al
medesimo gruppo familiare, eseguono ingenti versamenti in contante su propri conti
personali e su quelli aziendali collegati. Dall’esame dell’operatività complessiva, emerge
un possibile schema di frode “carosello”.
Fonte: UIF, Quaderni
dell’antiriciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 74Casi emergenti…uso improprio di trust Il conto corrente di un trust, costituito con finalità protettive a beneficio del gruppo familiare del disponente, è alimentato con numerosi bonifici disposti da conti dello stesso disponente e di imprese a quest’ultimo riconducibili. Lo stato di difficoltà finanziaria in cui tali imprese versano induce a ritenere che la predetta operatività sia funzionale a sottrarre fondi ai creditori. Fonte: UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 75
Casi emergenti…cessioni di rami d’azienda tra società cooperative con possibili finalità di evasione fiscale Gli introiti derivanti dalla cessione di rami d’azienda, appartenenti a cooperative operanti nel settore sanitario, sono in parte sottratti a tassazione mediante il ricorso a veicoli societari esteri, appositamente costituiti dall’amministratore delle società cooperative cedenti. Gli utili di tali transazioni finanziarie sono infine destinati al patrimonio personale di quest’ultimo. Fonte: UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio Verona, 26 gennaio 2017 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 76
Casi emergenti…operatività preordinata a possibili
finalità corruttive
Sul conto personale di un esponente politico locale si registra l’accredito di fondi provenienti
da conti correnti intestati al proprio gruppo politico ed a soggetti aventi relazioni finanziarie
e/o professionali con l’ente locale di appartenenza o con altri enti pubblici territoriali. Una
parte di tali fondi è utilizzata per perfezionare un’operazione immobiliare con modalità
apparentemente dissimulatorie che inducono ad ipotizzare possibili scopi di corruzione.
Fonte: UIF, Quaderni
Verona, 26 gennaio 2017 dell’antiriciclaggio
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 77Casi emergenti…uso di contratti d’affitto di ramo
d’azienda per finalità dissimulatorie
Una società di
ristorazione stipula un
contratto di affitto di ramo
d’azienda con altra
società attiva nello stesso
settore, versando alla
stessa canoni di
locazione di importi
notevolmente superiori a
quelli previsti dal
contratto.
Nello stesso periodo una
terza società dello stesso
settore, nonostante risulti
inattiva, effettua cospicui
versamenti di contante.
Le tre società hanno in comune esponenti aziendali coinvolti in una indagine penale: ciò
induce il sospetto di un uso improprio del contratto di affitto di ramo d’azienda e del canale
bancario per immettere e trasferire fondi di natura non commerciale.
Fonte: UIF, Quaderni
dell’antiriciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 78Casi emergenti…distrazioni di fondi all’estero sotto
forma di pagamento di accordi transattivi
Una società italiana dispone bonifici a favore di una controparte estera a titolo di parziale
adempimento di un accordo transattivo riguardante un credito per servizi di consulenza
pubblicitaria oggetto, nel tempo, di ripetute cessioni.
Il lungo lasso temporale
intercorso tra l’origine del
credito commerciale e
l’accordo transattivo, i diversi
passaggi di proprietà del
credito tra società di Stati
diversi, le condizioni inusuali
previste nell’accordo,
inducono ad ipotizzare che
tale accordo sia stato
unicamente funzionale al
deflusso di fondi verso
l’estero.
Fonte: UIF, Quaderni
dell’antiriciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi 79Casi emergenti…possibili condotte finanziarie
preordinate a bancarotta fraudolenta
Il conto di una società in
stato di difficoltà
finanziaria viene
alimentato da bonifici
disposti da un’unica
controparte a titolo di
pagamenti commerciali.
Tali somme sono
sistematicamente
utilizzate per emettere
assegni circolari a
beneficio della stessa
società, poi riversati sul
medesimo conto solo in
presenza della necessità
di effettuare pagamenti.
Tra questi, si rilevano addebiti a favore di due società controllate di nuova costituzione che
poi dispongono bonifici verso l’estero.
L’operatività appare finalizzata a distrarre fondi dal patrimonio della società in crisi,
ostacolando così la soddisfazione dei creditori nella fase immediatamente precedente alla
dichiarazione di fallimento.
Verona, 26 gennaio 2017 Fonte: UIF, Quaderni
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi dell’antiriciclaggio 80Puoi anche leggere