Antiriciclaggio: inquadramento normativo ed indicazione dei soggetti destinatari. Esenzioni - Col. t.ISSMI Pietro Bianchi, Comandante Provinciale ...

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Antiriciclaggio: inquadramento normativo ed indicazione dei soggetti destinatari. Esenzioni - Col. t.ISSMI Pietro Bianchi, Comandante Provinciale ...
Antiriciclaggio:
inquadramento normativo ed indicazione dei
      soggetti destinatari. Esenzioni.

                Col. t.ISSMI Pietro Bianchi,
      Comandante Provinciale Guardia di Finanza Verona

                  Verona, 26 gennaio 2017
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Cosa è il riciclaggio

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Antiriciclaggio: inquadramento normativo ed indicazione dei soggetti destinatari. Esenzioni - Col. t.ISSMI Pietro Bianchi, Comandante Provinciale ...
Il concetto di riciclaggio

      In uno scenario sempre più internazionalizzato e globalizzato, il
      riciclaggio dei proventi illeciti rappresenta un fattore di instabilità
      dell’ordine economico che valica di gran lunga i confini nazionali,
      generando iniquità distributive ed alterando le normali dinamiche
      economiche, finanziarie e sociali del mercato.

                              FENOMENO ECONOMICO - CRIMINALE

                              NECESSITA’ DI CONTRASTO STRATEGICO

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Il concetto di riciclaggio

         Reato presupposto: delitto non colposo
         es. traffico di stupefacenti, rapina, furto,
         bancarotta, truffa, evasione fiscale,
         appropriazione indebita ecc.

                                             Profitto illecito:
                              è la vera motivazione a delinquere per cui la
                              sua utilizzabilità è il fine ultimo del criminale

                                              il riciclaggio del denaro è dunque la
                                              trasformazione del profitto illecito in attività
                                              lecite e dunque fruibili. Consente, inoltre, la
                                              sottrazione della prova

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Tipico schema di riciclaggio

Il riciclaggio, dunque, consiste nella sostituzione o nel trasferimento di
denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero nel compimento in
relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione
della loro provenienza illecita.
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I riflessi del riciclaggio
L’INQUINAMENTO FINANZIARIO
• il riciclaggio deve ricorrere agli intermediari finanziari che possono esserne
  più o meno consapevoli
• il riciclaggio alimenta un mercato parallelo d’intermediazione finanziaria
  (Hawala)

L’INQUINAMENTO ECONOMICO
• effetti microeconomici: distorsione dei meccanismi di competizione, effetti
  negativi sul mercato del lavoro
• effetti macroeconomici: impatto sul comparto privato (equilibrio mafioso di
  sottoimpiego), impatto sul comparto pubblico (sottrazione quote di gettito,
  sottrazione quote di spesa dai bilanci pubblici)

L’INQUINAMENTO SOCIALE
• attentati ai patrimoni privati
• basso livello di sicurezza e incremento oneri assicurativi
• svalutazione del territorio
• leva moltiplicativa criminale
• meccanismi di condizionamento del mondo politico
• sfiducia dei cittadini
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I riflessi del riciclaggio

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                                           La stampa internazionale (USA)
                                           riporta un caso in cui la liquidità
                                           prodotta dal denaro dei narcos
                                           messicani ha favorito una certa
                                           banca durante la crisi finanziaria

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I riflessi del riciclaggio

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                                          Il G.A.F.I. (Financial Action Task Force)
                                          ha individuato nel calcio un settore ad
                                          alto rischio per l’infiltrazione mafiosa,
                                          soprattutto per la possibilità di impiegare
                                          denaro di provenienza illecita.

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Le infiltrazioni nel sistema dell’economia legale

               Il giro d’affari della criminalità organizzata in Italia

 •       fatturato annuo superiore a 100 miliardi di euro (7 % del PIL);
 •       le imprese subiscono 1300 reati al giorno;
 •       l’usura è il fenomeno più remunerativo con 16 miliardi annui d’introiti;
 •       il racket si colloca al terzo posto con 8 miliardi annui.

Fonte: XIII Rapporto di SOS Impresa – Le mani della criminalità sulle imprese
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Gli sviluppi del quadro internazionale alla luce
                   della minaccia terroristica
•     Le Risoluzioni n. 2199 e n. 2253, adottate nel 2015 dal Consiglio di Sicurezza delle
      Nazioni Unite, intendono ampliare l’ambito del reato di finanziamento del terrorismo e
      richiedono a tutte le giurisdizioni di estendere la portata e migliorare l’efficacia delle
      sanzioni finanziarie preordinate a colpire i beni e le fonti di finanziamento delle
      organizzazioni terroristiche.

•     Una “Terrorist Financing Fact-Finding Initiative” è stata avviata dal GAFI nel 2015 su
      impulso del G20 per verificare il rispetto dei principali standard antiterrorismo ed
      esercitare le necessarie pressioni sui paesi meno cooperativi (22 paesi aventi
      mancanze di disposizioni penali).

•     Nella riunione plenaria del febbraio 2016 il GAFI ha inoltre approvato una complessiva
      “Strategy on Combatting Terrorist Financing” dove si rimarca la necessità di una più
      adeguata e aggiornata comprensione dei rischi di finanziamento del terrorismo,
      mutevoli e diversificati in settori molteplici, attraverso la ricostruzione delle tecniche
      impiegate dalle organizzazioni terroristiche per raccogliere fondi, gestirli e trasferirli.

•     L’approfondimento dei rischi connessi all’utilizzo del contante, con particolare riguardo
      alle banconote di grosso taglio, e di altri mezzi di pagamento, specie le carte
      prepagate, viene individuato come una priorità.
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Evoluzione normativa del riciclaggio

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Le direttive comunitarie
                                La direttiva contiene specifiche previsioni per gli
                                intermediari finanziari - identificazione dei clienti,
Direttiva della CEE             conservazione della documentazione, segnalazione delle
  n. 308 del 1991               operazioni ritenute sospette - e riprende la definizione di
  (cd. I direttiva)             riciclaggio della Convenzione di Vienna che qualifica come
                                «reati gravi» quelli che danno luogo all’attività criminosa,
                                come il traffico di stupefacenti.

                                Ha modificato e integrato la precedente direttiva
    Direttiva n.                ricomprendendo tra le attività criminose presupposto del
    2001/97/CE                  riciclaggio anche la frode, la corruzione e tutti i «reati gravi»,
   del 04.12.2001               intendendo come tali quelli che possono fruttare consistenti
  (cd. II direttiva)            proventi e sono punibili con una severa pena detentiva.
                                Estende, inoltre, gli obblighi di collaborazione a persone
                                fisiche e giuridiche operanti nei settori professionali.

     Direttiva                  Recepisce le 40 Raccomandazioni GAFI e le 9
  n. 2005/60/CE                 Raccomandazioni in tema di finanziamento al terrorismo.
  del 26.10.2005                Introduce l’obbligo di verifica al momento della
 (cd. III direttiva)            identificazione della clientela, estende la platea dei «reati
                                gravi» presupposto al riciclaggio ed i soggetti destinatari
                                degli obblighi di collaborazione.
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IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015

    • Piena attuazione Raccomandazioni GAFI-FATF (Financial Action Task
      force)
    • Introduzione dell’obbligo di trasparenza in merito alla proprietà delle
      società e dei trust
    • Adozione di un approccio sovranazionale per quanto concerne i rischi di
      riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell’Unione Europea
    • Previsione di disposizioni al fine di supervisionare in maniera più efficace
      gli istituti di pagamento elettronico che operano a livello transnazionale
      mediante agenti
    • Inserimento di nuove norme relative alle funzioni e alla cooperazione tra le
      unità di informazione
    • Inclusione dei reati fiscali nel novero dei reati presupposto al riciclaggio

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IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015

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IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015

           …omissis…

   La IV direttiva dovrà
   essere recepita dagli
    Stati membri entro
       giugno 2017

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Il percorso normativo nazionale del riciclaggio

               La legge n. 198 del 18.05.1978 introduce per la prima volta il reato di
               riciclaggio art. 648-bis nel c.p., fattispecie che puniva la sola sostituzione
1978           di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata,
               sequestro di persona a scopo di estorsione.
               La legge n. 55/1990 modifica il 648-bis allargando i reati presupposto
1990           anche ai delitti concernenti la produzione ed il traffico di sostanze
               stupefacenti ed introduce ex novo l’art. 648 ter.
               La legge n. 328/93 allarga i reati presupposto a “tutti i delitti non colposi”
1993           per il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed a “tutti i delitti” per il
               reimpiego di capitali (art. 648 ter c.p.)
               La legge n. 146/2006 allarga la responsabilità amministrativa degli enti
2006           anche ai reati di cui agli art. 648-bis e 648-ter C.P.. NB: per i soli reati
               transnazionali.
               Il D.Lgs. n. 231/2007 estende la responsabilità amministrativa degli enti
2007           per tutti i reati di riciclaggio.

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Disallineamento delle previsioni normative
                   prima della Legge n. 186 del 2014
                        Codice penale                                      Decreto Legislativo 231/2007
Art. 648-bis. Riciclaggio.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o          Art. 2 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non   e finalità del decreto.
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in      Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza           commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e     a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.                             conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da
                                                                      una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio         dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
di un'attività professionale.                                         chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità           conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della          b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.                       provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.                          dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
                                                                      conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o
Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza        da una partecipazione a tale attività;
illecita.                                                             c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti    conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o        provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è    tale attività;
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa      d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere
da euro 5.000 a euro 25.000.                                          precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo
                                                                      di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio         a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma              Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno
dell'articolo 648.                                                    generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648                           altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
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Legge n. 186 del 15.12.2014

                                   Modifiche al Codice Penale
                           Inasprimento delle pene per 648 bis e ter
                           Introduzione art. 648-ter 1 (autoriciclaggio)
                           Estensione art. 648-quater
                              (confisca per equivalente anche per il 648 - ter 1)

                         Modifiche al Decreto Legislativo 231/01
     Introduzione art. 25-octies (responsabilità amministrativa dell’Ente)

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L’autoriciclaggio

   648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio                                              Chiunque, avendo commesso o concorso
                                                                                 a commettere, un delitto non colposo,
   Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da       impiega, sostituisce, trasferisce, in attività
   euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a
   commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in
                                                                                 economiche, finanziarie, imprenditoriali o
   attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro,   speculative, il denaro, i beni o le altre
   i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in   utilità provenienti dalla commissione di
   modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro
   provenienza delittuosa.                                                       tale delitto , in modo da ostacolare
   Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa       concretamente l’identificazione
   da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità
   provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la
                                                                                 della loro provenienza delittuosa
   reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
   Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro,
   i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le            Non sono punibili le condotte per cui il
   condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
   1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
                                                                                 denaro, i beni o le altre utilità vengono
   n. 203, e successive modificazioni.                                           destinate alla mera utilizzazione o al
   Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte      godimento personale
   per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera
   utilizzazione o al godimento personale.

   La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di            La pena è aumentata quando i fatti sono
   un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
   La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente
                                                                                 commessi nell’esercizio di un’attività
   adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze             bancaria o finanziaria o di altra attività
   ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni,    professionale
   del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
   Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                                                       19
L’autoriciclaggio

                                     648 quater c.p.

                                  art 25-octies del D.Lgs
                                         231/2001

          648 ter-1 c.p.                                     confisca per equivalente
     (anche per reati tributari                                (dei beni o somma
          e fallimentari)                                          equivalente)

Con l’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio e della collaborazione volontaria, il
provvedimento del 9 gennaio 2015 della V Direzione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha chiarito che permangono gli obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette, previsti dal decreto legislativo 231/2007

 Verona, 26 gennaio 2017
 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                              20
Gli obblighi antiriciclaggio

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                  21
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio

                                                     Il d.lgs. 231/07
                                 prevede quali destinatari della normativa antiriciclaggio

  I soggetti che in virtu’ dell’attività esercitata e dei rapporti intrattenuti con un vasta
  platea di clienti, sono chiamati a contribuire fattivamente con le Autorità Competenti
  per l’individuazione di elementi sintomatici di casi di riciclaggio o di finanziamento del
  terrorismo (Capo III – Titolo I).

           I° Classe                                    II° Classe                      III° Classe
   intermediari finanziari                            professionisti            operatori non finanziari
 ed altri soggetti esercenti                       giuridico-contabili           (art. 10 c. 2 e art. 14)
attività di natura finanziaria                     e revisori contabili
(art. 10, comma 2 e art. 11)                         (artt. 12 e 13 )

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   Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                              22
I professionisti obbligati
                                     Art. 12 c. 1 lett. c.
                                     del d.lgs. 231/07

 I notai e gli avvocati che, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi
 operazione di natura finanziaria o immobiliare e assistono i propri clienti nella
 predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 • il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività
   economiche;
 • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 • l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 • l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
   all'amministrazione di società;
 • la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti
   giuridici analoghi
 procedono con gli adempimenti previsti dal D.lgs. 231/07

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Gli obblighi previsti dal D.lgs. 231/07

                                         Gli obblighi antiriciclaggio
                                               per gli avvocati
                                 (forma individuale, associata o societaria)

ADEGUATA VERIFICA DELLA                       REGISTRAZIONE E               SEGNALAZIONE
      CLIENTELA                               CONSERVAZIONE              OPERAZIONI SOSPETTE
        Art. 16                                    Art. 36                     Art. 41

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   Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                 24
Quando scatta l’obbligo di adeguata verifica

                                 prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di
                                 pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000
                                 euro;

        Art. 16
                                 prestazioni professionali occasionali che comportano la
      ADEGUATA
                                 trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di
  VERIFICA DELLA
                                 importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
     CLIENTELA
                                 se si tratta di un’operazione unica o frazionata;
deve essere applicata
dai professionisti ed
i revisori contabili nei         operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
seguenti casi

                                 sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
                                 oppure dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti
                                 in sede di identificazione.

   Verona, 26 gennaio 2017
   Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                    25
Prestazioni escluse dall’adeguata verifica

          ALCUNI CASI IN CUI NON SCATTA L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

       adempimenti in materia di amministrazione del personale e mera
        redazione e/o trasmissione di dichiarazioni fiscali (art. 12, comma 3);
       docenze a corsi, convegni e simili (Risp. U.I.C. n. 23 del
        21.06.2006);
       incarico di curatore fallimentare e altre attività svolte su incarico
        dell’Autorità giudiziaria (Risp. U.I.C. n. 15 del 21.06.2006);
       incarico di recupero crediti (Risp. U.I.C. n. 22 del 21.06.2006);
       componente organi di controllo di società destinatarie degli obblighi
        antiriciclaggio (qualora non incaricati di obblighi contabili) – art. 12,
        comma 3-bis.

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Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                         26
Contenuto dell’obbligo di adeguata verifica

                               identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di
                               documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
                               indipendente;

CONTENUTO DEGLI                identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
  OBBLIGHI DI
   ADEGUATA
 VERIFICA DELLA                ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
   CLIENTELA                   rapporto continuativo o della prestazione professionale;
     Art. 18

                               svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
                               continuativo o della prestazione professionale.

 Verona, 26 gennaio 2017
 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                      27
Modalità di esecuzione
                   dell’obbligo di adeguata verifica, art. 19

 a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare
       effettivo mediante un documento d'identità non scaduto (tra quelli
       di cui all'allegato tecnico). Se il cliente è una società o un ente deve
       essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza
       (visure, delibere assembleari e dell’organo amministrativo);

               b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo con
                     possibile ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
                     da chiunque oppure chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero
                     ottenere le informazioni in altro modo;

                              c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua
                                analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale
                                rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con
                                la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno
                                del proprio cliente.

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Approccio basato sul rischio, art. 20

                                                                       Area
                                                                    geografica
                               Prevalente         Natura giuridica
                                                                   di residenza
                              attività svolta                       o sede del
                                                                      cliente

                                                Comportamento tenuto
                                                       al momento
                                                   dell’operazione o
                                                 dell’instaurazione del
                                                 rapporto/prestazione

                                      Con riferimento al cliente

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                       29
Approccio basato sul rischio, art. 20

  s
  v
  o                                  Tipologia e              Ammontare, frequenza
  l                            modalità di svolgimento        operazioni e durata del
  t                           dell’operazione, rapporto        rapporto continuativo
  a                           continuativo o prestazione
                                professionale posta in             o prestazione
                                        essere                     professionale

                                                  Ragionevolezza
                                                 operazione, area
                                                    geografica di
                                                  destinazione del
                                                 prodotto oggetto
                                               dell’operazione o del
                                               rapporto continuativo

              Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo
                           o prestazione professionale
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                             30
Adeguata verifica della clientela

                                         OBBLIGHI DEL CLIENTE
                                               Art. 21

L’art. 21 del d.lgs. 231/07 impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli
obblighi di adeguata verifica.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica, si consiglia di adottare una
“check list”, compilata a cura del professionista all’atto della raccolta delle informazioni dal
cliente (artt. 18 e 19) e di sottoporre allo stesso la dichiarazione scritta circa le informazioni
fornite.

 Verona, 26 gennaio 2017
 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                    31
Obbligo di astensione, art. 23 c. 1
   Quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata
   verifica della clientela, devono astenersi dall’effettuare l’operazione o dall’avviare il
   rapporto ovvero devono porre fine allo stesso, nonché prendere l’ipotesi di
   effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF, in presenza di
   possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

                                     a. quando è da ostacolo alle indagini, ovvero sussiste un
                                        obbligo di legge di ricevere l’atto oppure l’esecuzione
                                        dell’operazione per sua natura non può essere rinviata;
                                        in tal caso, viene comunque informata l‟U.I.F.,
                                        immediatamente dopo aver eseguito l’operazione;
  sono previste due
  ipotesi di esonero                 b. limitatamente ai professionisti ed ai revisori
                                        contabili, quando sono impegnati nell’esame della
                                        posizione giuridica del cliente o nell’espletamento dei
                                        compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso
                                        cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a
                                        tale procedimento.

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                       32
Obblighi di astensione

    Una nuova ipotesi di astensione è stata prevista dall’art. 36 del decreto legge n. 78
    del 31 maggio 2010 (convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010), che ha introdotto i
    commi 7 bis, ter e quater all’art. 28 del decreto 231/2007.
    Più in dettaglio, viene imposto ai destinatari della normativa antiriciclaggio (ad
    esclusione degli uffici della pubblica amministrazione e di tutte le tipologie di soggetti
    che esercitano attività da gioco) di astenersi dall’instaurare un rapporto
    continuativo, dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero dal
    porre fine alle stesse, quando - sia direttamente o indirettamente -
    intervengono società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso
    azioni al portatore aventi sede nei Paesi elencati nella black list, (individuati dal
    Ministro dell’Economia e delle Finanze).

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                      33
Obbligo di astensione e sospetto di riciclaggio

                                                  ?                       art. 40 c.p.
        art. 57 d.lgs. 231/2007                                     stabilisce equivalenza
                                                                 normativa tra il non impedire
                                                                  un evento ed il cagionarlo

Secondo recenti orientamenti della Suprema Corte, a fondare la responsabilità
ex art. 40 cpv, è sufficiente che il garante disponga di mezzi idonei a sollecitare
gli interventi necessari per evitare che l’evento dannoso venga cagionato.

                                 Individuabili, ad esempio, nell’
                                  OBBLIGO DI ASTENSIONE
                                  (art. 23 del decreto 231/07).

Da Temi e questioni della giustizia penale, «Segnalazione di operazioni sospette e posizione di
garanzia. Ammissibilità e limiti nel concorso per omissione nel delitto di riciclaggio» di Pietro Sorbello,
2015 - pag. 440 ss.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                                   34
Procedura di adeguata verifica semplificata, art.25

         CATEGORIE DI CLIENTI                                PRODOTTI SPECIFICI
                        • Soggetti di cui all’art. 11,       • Contratti di assicurazione-vita
                          comma 1, (intermediari               (premio annuale fino a €1.000 o
                          finanziari) e 2, lettere b) e c)     premio unico fino a € 2.500);
                          (“confidi, micro credito,          • Contratti di assicurazione;
                          cambiavalute”);                    • Pensioni;
                        • Enti creditizi o finanziari        • Moneta elettronica se dispositivo
                          comunitari soggetti alla III         non ricaricabile (150 Euro) o
                          direttiva 2005/60/CE ;               ipotesi particolari (ricaricabile
                        • Ente creditizio o finanziario        con limite 2.500 euro;
                          situato in uno Stato               • Fattispecie identificabili a basso
                          extracomunitario che imponga         rischio riciclaggio sulla base dei
                          obblighi equivalenti (D.M. 28        criteri tecnici stabiliti dalla
                          settembre 2011);                     Commissione ai sensi dell’art.
                        • Società o altro organismo            40.1 lett. b) della Direttiva.
                          quotato in un mercato
                          regolamentato;
                        • Uffici della Pubblica
                          Amministrazione o
                          Istituzioni/Organismi con
                          funzioni pubbliche
Non si applica quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché
quando si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile o non
consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie
   Verona, 26 gennaio 2017
   Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                      35
Procedura di adeguata verifica rafforzata, art. 28

Sono previste MISURE AGGIUNTIVE A QUELLE ORDINARIE D’IDENTIFICAZIONE:
• in presenza di un RISCHIO PIÙ ELEVATO di riciclaggio o di finanziamento
   del terrorismo;
• quando il cliente NON È FISICAMENTE PRESENTE;
• in caso di conti di corrispondenza con enti di PAESI EXTRACOMUNITARI;
• nei rapporti con persone POLITICAMENTE ESPOSTE residenti in uno Stato
   comunitario o in uno Stato extra comunitario

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                               36
Procedura di adeguata verifica rafforzata, art. 28

   In particolare la norma non delinea adempimenti aggiuntivi diversi e ulteriori rispetto
all’adeguata verifica ordinaria; ciò significa che l’avvocato dovrà adottare
i medesimi adempimenti ma in modo più rigoroso e vigile ad es. attraverso:
• analisi documentali più approfondite anche mediante dati o informazioni
    supplementari;
• identificazione del cliente e del titolare effettivo;
• verifica delle informazioni fornite dal cliente;
• controlli periodici più frequenti;
• verifica che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato attraverso un
    conto intestato al cliente presso un ente-creditizio.
Si considerano comunque assolti gli obblighi di adeguata verifica, anche senza la
presenza fisica del cliente, nei casi in cui:
• Il cliente sia già stato identificato in relazione ad un rapporto in essere;
• I dati identificativi o le informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture
    private autenticate o da certificati qualificati.

  Verona, 26 gennaio 2017
  Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                     37
Esecuzione da parte di terzi: artt. 29 e 30
•   Per semplificare le procedure e ridurre i costi, pur in assenza del cliente, può essere
    accettata l’IDENTIFICAZIONE eseguita da:

               intermediari di cui all’art. 11, comma 1 (banche, poste, SIM, SGR, SICAV, etc.);
               enti creditizi e finanziari di Stati membri dell’UE;
               banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’U.E.
               purché aderenti al GAFI;
               liberi professionisti di cui all’art. 12, comma 1, nei confronti altri professionisti
            (art. 30 c. d).
•   I quali metteranno immediatamente a disposizione dei destinatari le informazioni richieste
    (art. 34)

L’art. 29 del d.lgs. specifica che i responsabili finali dell’assolvimento di tali
obblighi continuano ad essere gli enti e le persone destinatarie degli
adempimenti che ricorrono a terzi.
     Verona, 26 gennaio 2017
     Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                   38
Obblighi di registrazione, art. 36

           Al fine di consentire le indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o
                  finanziamento del terrorismo, vi è l’obbligo di conservare

               CON
                                     PER UN PERIODO DI 10 ANNI

          Adeguata verifica del cliente o          Operazioni, rapporti continuativi e
              del titolare effettivo                   prestazioni professionali

        COPIA DEI DOCUMENTI RICHIESTI             SCRITTURE        E     REGISTRAZIONI,
        O I RIFERIMENTI DEGLI STESSI              CONSISTENTI NEI DOCUMENTI
        per un periodo di dieci anni dalla        ORIGINALI O NELLE COPIE AVENTI
        fine del rapporto continuativo o          ANALOGA EFFICACIA PROBATORIA
        della prestazione professionale           NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI,
                                                  per un periodo di dieci anni
                                                  dall'esecuzione dell'operazione o dalla
                                                  cessazione del rapporto continuativo
                                                  o della prestazione professionale
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                 39
Registrazione, art. 36
      Al fine di consentire le indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o
             finanziamento del terrorismo, vi è l’obbligo di conservare

                                            TEMPESTIVAMENTE
               CON
           Con riferimento ai rapporti                     Operazioni di importo pari
         continuativi ed alla prestazione                    o superiori a 15.000 €
                  professionale
                                                       ENTRO 30 GIORNI DAL
       ENTRO 30 GIORNI DALLA                           COMPIMENTO
       APERTURA, VARIAZIONE E                          DELL’OPERAZIONE:
       CHIUSURA DEL RAPPORTO                           Data;
       CONTINUATIVO,                                   Causale;
       ACCETTAZIONE/TERMINE                            Importo;
       INCARICO PROFESSIONALE :                        Tipologia operazione;
        Data di instaurazione;                        Mezzi pagamento;
        I dati identificativi del                     Dati identificativi cliente o
          cliente;                                       delegato.
        Le generalità dei delegati
          ad operare;
        Il codice del rapporto
          (ove previsto).
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                             40
Modalità di registrazione, art. 38

Il legislatore, tenendo conto della differente tipologia di soggetti coinvolti nel sistema
di prevenzione, ha previsto per alcuni soggetti l’onere di istituire un apposito
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO. Viceversa PER I PROFESSIONISTI EGLI ALTRI
REVISORI CONTABILI è prevista l’istituzione IN ALTERNATIVA di:

  un archivio formato e gestito                   un registro della clientela cartaceo,
     a mezzo di strumenti                  numerato progressivamente e siglato in ogni
          informatici;                     pagina con l’indicazione, alla fine dell’ultimo
                                           foglio, del numero delle pagine di cui è composto
                                           il registro e l’apposizione della firma del
                                           professionista o del collaboratore. Deve essere
                                           tenuto ordinatamente senza spazi bianchi o
                                           abrasioni. Nel caso di svolgimento dell’attività in
                                           più sedi, può essere tenuto un registro presso
                                           ciascuno studio.

L’omessa istituzione del registro della clientela ovvero la mancata adozione delle
modalità di registrazione di cui all’art. 39 è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 € (art. 57, c. 3)
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                      41
La S.O.S.: i soggetti obbligati, art. 41 c. 1

                        I destinatari dell’obbligo di segnalazione sono i soggetti
                           indicati negli artt. 10 c. 2, 11, 12, 13 e 14, quando:

«sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in
corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo»

                                 INVIO SENZA RITARDO ALLA U.I.F.

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                          42
Modalità della segnalazione, art. 43

 I professionisti di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a) e c) (dunque, AVVOCATI) ,
 trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla U.I.F. ovvero agli
 ordini professionali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle
 Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia.

              Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a
              trasmetterla integralmente alla U.I.F. priva del nominativo del segnalante

                       Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo
                       del segnalante per le finalità di cui all' articolo 45, comma 3 (eventuali
                       richieste da parte della U.I.F., GDF o DIA).

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                         43
Il sospetto, art. 41 c. 1

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto
anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli
elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a
seguito del conferimento di un incarico.

E’ un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in
contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il
prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore
a 15.000 euro.

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                       44
Gli indicatori di anomalia, art. 41

Nel c. 2 art. 41 si fa riferimento ai cosiddetti INDICATORI DI ANOMALIA che consistono
in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di
comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i
margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti
discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo
adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti
obbligati.

È compito della U.I.F. elaborare e proporre gli indicatori di anomalia, che sono poi emanati
con provvedimenti formali da autorità diverse; in particolare per i professionisti sono
emanati dal MINISTERO della GIUSTIZIA (come anticipato, Decreto Ministeriale
16.04.2010) sentiti gli Ordini Professionali.

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                       45
Il Decreto del Ministero della Giustizia 16.04.2010 individua gli indicatori di
anomalia dell’operazione sospetta di riciclaggio.

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                       46
Indicatori di anomalia connessi al cliente

Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.
 Verona, 26 gennaio 2017
 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                                                      47
Indicatori di anomalia connessi alle modalità di
         esecuzione delle prestazioni professionali

Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.
 Verona, 26 gennaio 2017
 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                                                      48
Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla
amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi

Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.
 Verona, 26 gennaio 2017
 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                                                      49
Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi
       a oggetto beni immobili o mobili registrati

             Indicatori di anomalia relativi ad operazioni
                         contabili e finanziarie

Fonte: Decreto Ministeriale 16.04.2010 – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.
 Verona, 26 gennaio 2017
 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                                                      50
Gli schemi rappresentativi di
                                comportamenti anomali

I MODELLI E GLI SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI
integrano gli indicatori di anomalia (art. 41, comma 2) come strumento di ausilio per
l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; essi sono elaborati e
diffusi dalla U.I.F., in base all’art. 6, comma 7, lett. b) del decreto. I modelli e gli schemi
esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla U.I.F.
con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili
attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi
del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in
correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che
l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

                                  DISPONIBILI SUL SITO DELLA U.I.F.

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                       51
L’esonero dalle SOS: art. 12, c. 2

                                        per le informazioni che essi ricevono da un loro
                                        cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso
                                        dell'esame della posizione giuridica del loro
                                        cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
                                        rappresentanza del medesimo in un procedimento
                                        giudiziario o in relazione a tale procedimento,
                                        compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o
                                        evitare un procedimento, ove tali informazioni siano
    IPOTESI DI ESONERO
                                        ricevute o ottenute prima, durante o dopo il
         DALLE SOS                      procedimento stesso.
   PER I PROFESSIONISTI

                                        Il d.l. 132/2014 (convertito nella l. 162/2014) ha
                                        introdotto la cosiddetta «procedura di negoziazione
                                        assistita» per la composizione amichevole delle
                                        controversie tra privati. Nel corso di attività nell’ambito
                                        di questa procedura, gli avvocati sono esonerati dalla
                                        SOS. Restano invariati, invece, gli altri presidi
                                        antiriciclaggio.

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                           52
L’esonero dalle SOS

                                             Chiarimento del
                              MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                   in risposta alla FAQ del 23.01.2015

 • «l’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti
   i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari ;

 • gli obblighi antiriciclaggio si applicano solo al momento in cui si concretizza, con il
   conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il
   soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale.
   Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del
   d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12
   e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un
   incarico”.

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                      53
Divieto di comunicazione, art. 46

                                   Alcuni aspetti di particolare interesse

1. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all' articolo 41 e a chiunque
    ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione
    fuori dai casi previsti dal presente decreto.
3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto
    interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso
    o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del
    terrorismo.
5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all'
    articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) , che svolgono la propria prestazione
    professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se
    situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste
    dal presente decreto.
7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all' articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) , di
    dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la
    comunicazione vietata dal comma precedente.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                  54
Il ruolo della Guardia di Finanza
                   nel dispositivo antiriciclaggio

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                          55
Il processo investigativo «tipo»

     Durante lo svolgimento di indagini per reati a carattere economico
     tipicamente di corruzione, bancarotta, appropriazione indebita, frode
     fiscale, truffa ma anche reati di mafia e di traffico di stupefacenti - tutte
     condotte potenzialmente presupposto all’ulteriore reato di riciclaggio - è
     necessario ricostruire il flusso di denaro generato.
     Lo scopo è:
     • recuperare il provento con misure di sequestro;
     • accertare le responsabilità del reato «a monte» e di quelle del
            «nascondimento» dell’illecito.

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                          56
Attività della Guardia di Finanza
                                       a contrasto del riciclaggio

                                    Decreto legislativo nr. 68 del 19 marzo 2001

     La Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria con
     competenza generale, svolge compiti di prevenzione, ricerca e repressione
     delle violazioni in danno dei mercati finanziari e mobiliari, con riferimento
     anche:
     • all’esercizio del credito e alle sollecitazioni al pubblico risparmio;
     • alle movimentazioni di capitali, valute, titoli e mezzi di pagamento nazionali
       ed esteri.

Indagini di p.g.
                              Accertamenti
                                 finalizzati     Verifiche e
                             all’applicazione    controlli di    Approfondimento
                             delle misure di    natura fiscale    delle ss.oo.ss.
                               prevenzione                                            Ispezioni e
                                                                  (art. 41 D.Lgs       controlli
                                                                    231/2007)                          Controlli sulla
                                                                                    antiriciclaggio     circolazione
                                                                                                      transfrontaliera
                                                                                                          di valuta
     Verona, 26 gennaio 2017
     Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                                   57
Il circuito delle SOS

              Soggetto obbligato
               alla segnalazione

                                          U.I.F.
                                 Unità di Informazione
                                      Finanziaria

                                                              NSPV
                                                         Nucleo Speciale
                                                         Polizia Valutaria

                                                                         Reparti operativi
         I Reparti della Guardia di Finanza                          della Guardia di Finanza
approfondiscono le SOS attraverso l’applicativo SIVA²
           (Sistema Informativo Valutario)

   Verona, 26 gennaio 2017
   Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                  58
Dispositivo antiriciclaggio della
                                   Guardia di Finanza

Nucleo Speciale Polizia Valutaria
Nuclei di Polizia Tributaria
Gruppi
Compagnie
Tenenze
Brigate

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                       59
Approfondimento delle SOS

  Violazioni                       Violazioni        Violazioni          Nessuna
amministrative                       penali          tributarie         violazione

 Contestazioni                                     Interessamento
ex lege 689/81                                     del Reparto del
 e trasmissione                  Interessamento          Corpo
                                                                       Archiviazione
 del verbale al                 della competente   territorialmente
                                                                      della posizione
    Ministero                        Autorità        competente
                                                                        segnalata
dell’Economia e                     Giudiziaria        mediante
 delle Finanze                                          appunto
   ed all’U.I.F.                                      informativo

 Verona, 26 gennaio 2017
 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                         60
Guardia di Finanza: lotta alla criminalità organizzata…

  Fonte: Rapporto Annuale 2015 Guardia di Finanza. Pagg. 24, 25
  Verona, 26 gennaio 2017
  Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                     61
Verso la depenalizzazione

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                               62
Il d.lgs 231/2007

Nel diritto penale della modernità emergono beni giuridici collettivi che
richiedono una diversa tutela rispetto agli interessi individuali protetti dal
nucleo tradizionale del diritto penale classico.

                                                                    sanzioni penali
              d.lgs. n. 231
             del 21.01.2007
                                                               sanzioni amministrative

La violazione degli obblighi antiriciclaggio penalmente sanzionata è orientata
alla prevenzione ed un «diritto penale della prevenzione va visto nella sostanza
come un diritto amministrativo e nella forma come un diritto penale…»

Da Temi e questioni della giustizia penale, «Segnalazione di operazioni sospette e posizione di
garanzia. Ammissibilità e limiti nel concorso per omissione nel delitto di riciclaggio» di Pietro Sorbello,
2015 - pag. 440 ss.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                                   63
D.lgs. 231/2007:
                   la recente depenalizzazione dell’art. 55

                                                    Violazione dell’obbligo di
                                               identificazione (art. 55, comma 1)

                                                  Omessa, tardiva o incompleta
                                                registrazione (art. 55, comma 4)
     D.lgs. n. 8 del 2016
 «Disposizioni in materia di        Art. 55            Omessa o incompleta
 depenalizzazione, a norma                    comunicazione, da parte dell’agente
dell’art. 2, c. 2, della legge 28             di cambio, del mediatore creditizio o
      aprile 2014, n. 67»                        dell’agente in attività finanziaria,
                                              all’intermediario finanziario per conto
                                                      del quale opera dei dati
                                                 o delle informazioni da registrare
                                                        (art. 55, comma 7)

Dal 6 febbraio u.s. le richiamate condotte sono assoggettate alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
 Verona, 26 gennaio 2017
 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                            64
Alcuni dati – spunti di riflessione?

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                         65
Categorie di S.O.S.

Fonte: Relazione al Ministro dell‘Economia e delle Finanze del Comitato di Sicurezza Finanziaria
Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2015,
pag. 25

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                                 66
Categorie di segnalanti S.O.S.

Fonte: Relazione al Ministro dell‘Economia e delle Finanze del Comitato di Sicurezza Finanziaria
Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2015,
pag. 20.
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                                 67
Segnalazioni ricevute per categoria

Fonte: Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria – Anno 2015 – pag. 30
Verona, 26 gennaio 2017
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L’aumento delle segnalazioni dei professionisti è proseguito in modo significativo anche
nella prima parte del 2016. L’apparato preventivo e repressivo è chiamato a cercare e
implementare soluzioni che consentano di sostenere nel tempo l’intensità e la
consapevolezza della collaborazione attiva da parte di queste categorie, anche dopo che
si sarà esaurito il flusso segnaletico associato alla voluntary disclosure.
La UIF è impegnata a mantenere il dialogo con le categorie interessate, in particolare su
qualità e quantità delle segnalazioni. Nel perseguimento di tali obiettivi occorre puntare su
un ruolo più attivo degli ordini professionali. È auspicabile il completamento del percorso
già avviato sin dal 2012 con l’abilitazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) a ricevere dai propri iscritti e a
trasmettere alla UIF le segnalazioni di operazioni sospette.
Tale modello, che garantisce l’anonimato del segnalante, ha creato le premesse per
l’incremento delle segnalazioni da parte dei notai: il CNN ha costantemente svolto negli
ultimi quattro anni un ruolo importante, tramitando la quasi totalità delle segnalazioni (nel
2015, 3.146 a fronte delle 81 inviate direttamente) e agevolando l’adempimento degli
obblighi segnaletici da parte dei notai. Anche per le altre categorie di professionisti,
l’effettiva possibilità per gli iscritti di tramitare per via dell’Ordine le segnalazioni potrebbe
agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, nel rispetto della tutela
della riservatezza previsto dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. 231/2007.

Fonte: Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria – Anno 2015 – pagg. 30 e 31
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                      69
Tipologia di operazioni segnalate

Fonte: Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria - Anno 2015, pag. 36

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                           70
Tecniche di riciclaggio

Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                             71
Qualche esempio… interposizione di veicoli
                       societari esteri
L’acquisto di quote di fondi gestiti da una Sgr e riservati a investitori qualificati viene
effettuato da persone fisiche che si avvalgono dell’interposizione di un veicolo di
cartolarizzazione, avente sede in un Paese UE.
La società di cartolarizzazione sembrerebbe pertanto utilizzata come strumento per
schermare il titolare effettivo delle stesse quote.
Analoga operatività è posta in essere tramite società assicurativa, avente sede nel
medesimo Paese UE, che acquista quote di fondi della stessa Sgr e conferisce le stesse
in polizze di tipo unit linked1 sottoscritte da persona fisica.

                                                                                Fonte: UIF, Quaderni
                                                                                   dell’antiriciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                               72
Qualche esempio… false fatturazioni nel settore
                 dei metalli ferrosi
Intensi flussi finanziari tra imprese operanti nel settore dei metalli ferrosi, caratterizzati da
un consistente ricorso al prelevamento di contante, hanno messo in luce un possibile
fenomeno di frodi nelle fatturazioni attraverso alcune società verosimilmente qualificabili
come “cartiere”.

                                                                                       Fonte: UIF, Quaderni
                                                                                          dell’antiriciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                               73
Qualche esempio… frode carosello nel commercio
            di prodotti informatici
Esponenti di società operanti nel commercio di prodotti informatici, appartenenti al
medesimo gruppo familiare, eseguono ingenti versamenti in contante su propri conti
personali e su quelli aziendali collegati. Dall’esame dell’operatività complessiva, emerge
un possibile schema di frode “carosello”.

                                                                               Fonte: UIF, Quaderni
                                                                                  dell’antiriciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                              74
Casi emergenti…uso improprio di trust

   Il conto corrente di un trust, costituito
   con finalità protettive a beneficio del
   gruppo familiare del disponente, è
   alimentato con numerosi bonifici
   disposti da conti dello stesso
   disponente      e    di    imprese      a
   quest’ultimo riconducibili.
   Lo stato di difficoltà finanziaria in cui
   tali imprese versano induce a
   ritenere che la predetta
   operatività sia funzionale a sottrarre
   fondi ai creditori.

Fonte: UIF, Quaderni
dell’antiriciclaggio

  Verona, 26 gennaio 2017
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Casi emergenti…cessioni di rami d’azienda tra società
 cooperative con possibili finalità di evasione fiscale

Gli introiti derivanti dalla cessione di
rami     d’azienda,     appartenenti    a
cooperative      operanti    nel  settore
sanitario, sono in parte sottratti a
tassazione mediante il ricorso a veicoli
societari esteri, appositamente costituiti
dall’amministratore       delle   società
cooperative cedenti. Gli utili di tali
transazioni finanziarie sono infine
destinati al patrimonio personale di
quest’ultimo.

Fonte: UIF, Quaderni
dell’antiriciclaggio

 Verona, 26 gennaio 2017
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Casi emergenti…operatività preordinata a possibili
                 finalità corruttive
Sul conto personale di un esponente politico locale si registra l’accredito di fondi provenienti
da conti correnti intestati al proprio gruppo politico ed a soggetti aventi relazioni finanziarie
e/o professionali con l’ente locale di appartenenza o con altri enti pubblici territoriali. Una
parte di tali fondi è utilizzata per perfezionare un’operazione immobiliare con modalità
apparentemente dissimulatorie che inducono ad ipotizzare possibili scopi di corruzione.

                                                                                     Fonte: UIF, Quaderni
Verona, 26 gennaio 2017                                                                 dell’antiriciclaggio
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                            77
Casi emergenti…uso di contratti d’affitto di ramo
            d’azienda per finalità dissimulatorie
Una        società          di
ristorazione stipula un
contratto di affitto di ramo
d’azienda       con      altra
società attiva nello stesso
settore, versando alla
stessa       canoni         di
locazione      di     importi
notevolmente superiori a
quelli     previsti       dal
contratto.
Nello stesso periodo una
terza società dello stesso
settore, nonostante risulti
inattiva, effettua cospicui
versamenti di contante.
Le tre società hanno in comune esponenti aziendali coinvolti in una indagine penale: ciò
induce il sospetto di un uso improprio del contratto di affitto di ramo d’azienda e del canale
bancario per immettere e trasferire fondi di natura non commerciale.
                                                                                   Fonte: UIF, Quaderni
                                                                                      dell’antiriciclaggio
Verona, 26 gennaio 2017
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                                          78
Casi emergenti…distrazioni di fondi all’estero sotto
        forma di pagamento di accordi transattivi
Una società italiana dispone bonifici a favore di una controparte estera a titolo di parziale
adempimento di un accordo transattivo riguardante un credito per servizi di consulenza
pubblicitaria oggetto, nel tempo, di ripetute cessioni.
Il lungo lasso temporale
intercorso tra l’origine del
credito      commerciale        e
l’accordo transattivo, i diversi
passaggi di proprietà del
credito tra società di Stati
diversi, le condizioni inusuali
previste           nell’accordo,
inducono ad ipotizzare che
tale    accordo     sia     stato
unicamente      funzionale     al
deflusso     di   fondi    verso
l’estero.

Fonte: UIF, Quaderni
dell’antiriciclaggio

 Verona, 26 gennaio 2017
 Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                              79
Casi emergenti…possibili condotte finanziarie
              preordinate a bancarotta fraudolenta
Il conto di una società in
stato       di       difficoltà
finanziaria              viene
alimentato      da     bonifici
disposti     da      un’unica
controparte a titolo di
pagamenti        commerciali.
Tali      somme           sono
sistematicamente
utilizzate per emettere
assegni        circolari      a
beneficio della stessa
società, poi riversati sul
medesimo conto solo in
presenza della necessità
di effettuare pagamenti.
Tra questi, si rilevano addebiti a favore di due società controllate di nuova costituzione che
poi dispongono bonifici verso l’estero.
L’operatività appare finalizzata a distrarre fondi dal patrimonio della società in crisi,
ostacolando così la soddisfazione dei creditori nella fase immediatamente precedente alla
dichiarazione di fallimento.
Verona, 26 gennaio 2017                                                         Fonte: UIF, Quaderni
Col. t.ISSMI Pietro Bianchi                                                        dell’antiriciclaggio   80
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