PERIODICO DI APPROFONDIMENTO DEL DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - PWC TLS
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29 Novembre 2019 Periodico di approfondimento del diritto dei mercati finanziari Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica Proseguendo nel percorso di adeguamento della 2015/849 (“IV Direttiva AML”), nonché agli disciplina regolamentare in virtù del recepimento Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza della c.d. «IV Direttiva Antiriciclaggio» attraverso europee del 26 giugno 2017 sulle misure il dl.gs. n. 90/2017 che ha inciso profondamente semplificate e rafforzate di adeguata verifica della sul testo del d.lgs. n. 231/007, in data 30 luglio clientela e sui fattori che gli intermediari 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove dovrebbero prendere in considerazione nel valutare “Disposizioni in materia di adeguata i rischi associati ai singoli rapporti continuativi e verifica della clientela per il contrasto del alle operazioni occasionali (“Orientamenti”). riciclaggio e del finanziamento del L’emanazione delle Disposizioni quasi conclude il terrorismo”, entrate in vigore il 28 agosto 2019 e percorso di adeguamento della disciplina con termine di adeguamento per i destinatari del 1° regolamentare di Banca d’Italia a seguito del gennaio 2020. recepimento nazionale della IV Direttiva AML. Si attende solamente la pubblicazione della versione In conformità al novellato framework normativo definitiva delle Disposizioni per la conservazione e europeo e nazionale le nuove disposizioni l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini rafforzano ulteriormente i presidi antiriciclaggio antiriciclaggio. richiesti: in primis, il più sistematico ricorso all’approccio basato sul rischio diviene il Le Disposizioni sono entrate in vigore il 28 agosto principio cardine per le scelte dei soggetti obbligati 2019 e sono applicabili a partire dal 1° gennaio nel modulare intensità e estensione degli obblighi 2020. Inoltre, Banca d’Italia richiede che dati e di adeguata verifica. documenti identificativi eventualmente mancanti, Il nuovo documento di «policy relativi ai clienti acquisiti durante la vigenza della antiriciclaggio», già previsto dalle precedenti previgente disciplina - che prevedeva forme di Disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione, esenzione dagli obblighi di adeguata verifica - procedure e controlli interni in materia vengano raccolti al primo contatto utile con il antiriciclaggio come obbligatorio a partire dall’1 cliente e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. gennaio prossimo, deve fra l’altro definire le scelte Il testo delle “Disposizioni in materia di adeguata compiute in materia di adeguata verifica. verifica della clientela” nella versione posta in consultazione nell’aprile 2018 è stato trattato nella Introduzione edizione del Financial Regulatory Outlook di Il 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove febbraio 2019. “Disposizioni in materia di adeguata verifica della In questa sede si intende dunque fornire una clientela per il contrasto del riciclaggio e del overview delle principali novità definitivamente finanziamento del terrorismo” (“Disposizioni”) introdotte nella da Banca d'Italia nella disciplina dando attuazione alle previsioni in materia di regolamentare, tenuto anche conto dei rilevanti adeguata verifica della clientela di cui D.lgs. chiarimenti forniti dalla stessa Autorità di vigilanza 231/2007 (“Decreto AML”) come aggiornato dal in sede di esiti della pubblica consultazione. Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 1
Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica La valutazione dei fattori di rischio Banca d’Italia ha poi chiarito che l’identificazione dell’esecutore persona giuridica debba essere Nell’ambito della valutazione dei fattori di rischio di accompagnata dall’identificazione del firmatario, riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di Disposizioni ribadiscono ed intensificano il ricorso rappresentanza di quest’ultimo. Non è invece al principio del c.d. «approccio basato sul rischio», richiesta l’identificazione della persona fisica che identificandolo quale principio cardine per controlla l’esecutore. orientare le scelte relativamente a modalità e profondità delle analisi da condurre per lo Inoltre, con riferimento all’identificazione del svolgimento degli obblighi di adeguata verifica. In titolare effettivo, Banca d’Italia ha altresì tale ottica, è richiesta la valutazione più attenta precisato che - diversamente dal passato – gli delle informazioni relative a scopo e natura del intermediari non possono astenersi dal proseguire rapporto continuativo, traendo le informazioni per nella ricerca del titolare effettivo anche nelle ipotesi l’individuazione del profilo di rischio da ogni fonte in cui, risalendo la catena di controllo del cliente, informativa o documento utile. In assenza di individuino come controllante un soggetto che, se collaborazione del cliente, dovranno essere svolte fosse stato cliente, avrebbe beneficiato del regime di ricerche autonome al fine di elaborare il profilo di adeguata verifica semplificata (ad esempio una rischio. pubblica amministrazione o una società quotata). La nuova policy antiriciclaggio (relativamente alla Infine, rilevanti chiarimenti sono stati forniti anche quale si rinvia al commento delle “Disposizioni in con riferimento agli obblighi di adeguata verifica nel materia di organizzazione, procedure e controlli contesto di un’operatività a distanza (cfr. il interni”, del 27 marzo u.s.) dovrà motivare tutte le relativo paragrafo dedicato), precisando che in caso scelte adottate in materia di adeguata verifica, in di identificazione del cliente tramite procedura di relazione alle diverse tipologie di clienti e prodotti, video-identificazione, non sono necessarie ulteriori nonché tempistica e frequenza con cui verranno verifiche dei dati identificativi del cliente stesso, aggiornati i dati e le informazioni acquisite nel corso come richiesto, invece, nel caso in cui tali dati siano del rapporto continuativo. acquisiti a distanza. Oltre a ciò, si rammenta peraltro che viene ora Sempre in tale conteso, l’Autorità di vigilanza espressamente richiesto agli intermediari di chiarisce, inoltre, che l’elenco degli strumenti e dei garantire la tracciabilità delle verifiche svolte e delle meccanismi per l’ulteriore verifica prevista in caso valutazioni effettuate in relazione al proprio profilo di apertura dei rapporti a distanza ha carattere di rischio e nella conseguente definizione delle meramente esemplificativo e, pertanto, i destinatari misure da assumere in relazione all’attivazione dei possono utilizzare anche modalità di verifica presidi idonei a prevenire il coinvolgimento in atti ulteriori, a condizione che ne accertino l’affidabilità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. e l’adeguatezza rispetto al profilo di rischio del singolo cliente. Obblighi di adeguata verifica: i chiarimenti negli esiti della consultazione Con riferimento agli obblighi di adeguata verifica, ed, in particolare, relativamente alle operazioni di sottoscrizione di quote di OICR effettuate per il tramite di intermediari collocatori, Banca di Italia ha chiarito che il rapporto delle società di gestione del risparmio con i sottoscrittori delle quote dei fondi debba qualificarsi come “continuativo”; inoltre Banca di Italia ha escluso la possibilità per le stesse società di gestione del risparmio (SGR) di ricorrere a terzi per lo svolgimento del controllo costante del rapporto (salva la possibilità di esternalizzare l’adeguata verifica nei limiti legali e regolamentari specificamente previsti).
Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica Operatività a distanza Con riferimento, invece, alle carte prepagate c.d. “corporate” (emesse per un uso limitato alle Una delle novità più rilevanti delle Disposizioni spese aziendali, secondo uno schema in cui i riguarda il fatto che l’identificazione del cliente- pagamenti sono effettuati dai dipendenti e imputati persona fisica può essere effettuata anche in direttamente al conto del datore di lavoro), Banca digitale da remoto, secondo la procedura di d’Italia ha chiarito che i dipendenti rivestono la registrazione audio/video indicata nell’Allegato 3 qualifica di esecutore ai fini delle Disposizioni. delle Disposizioni (“Procedura di video- identificazione”). I limiti di spesa o altre caratteristiche che possono rendere queste carte poco esposte a un possibile Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per gli utilizzo per fini illeciti possono essere valutate dai intermediari, nel rispetto dell’approccio basato sul destinatari ai fini dell’applicazione di misure rischio, di utilizzare anche meccanismi di riscontro semplificate di adeguata verifica sotto il profilo basati su soluzioni tecnologiche innovative e dell’estensione e della frequenza degli adempimenti. affidabili. Tuttavia, in tale ipotesi, in considerazione della rilevanza di tali scelte, le Disposizioni Alle carte al portatore (emesse in conformità alla richiedono ai destinatari di specificare nella policy previgente disciplina), invece, potranno essere antiriciclaggio (da definire entro il 1 gennaio applicate le generali misure semplificate, laddove 2020) gli specifici strumenti e meccanismi di cui abbiano caratteristiche o limiti operativi tali da intendono avvalersi per svolgere le attività di renderle effettivamente poco esposte a un possibile riscontro, dando conto delle valutazioni condotte utilizzo per fini illeciti e siano, quindi, valutate a dalla Funzione antiriciclaggio sui profili di rischio di basso rischio dal destinatario. ciascuno di questi strumenti e sui livelli di sicurezza necessari per poterli utilizzare nell’attività di Le Disposizioni non prevedono più, inoltre, identificazione e verifica della clientela. l’obbligo di condurre “in ogni caso” ogni cinque anni l’aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell’adeguata Adeguata verifica semplificata verifica, rimettendo al singolo intermediario la valutazione, secondo quanto previsto nella relativa Relativamente agli obblighi semplificati di policy antiriciclaggio, della modulazione e della adeguata verifica, le Disposizioni riportano frequenza dell’aggiornamento dei dati sulla base nell’Allegato 1 i fattori di basso rischio, dell’approccio basato sul rischio. corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. In coerenza con il novellato Decreto AML, non è più previsto un elenco di fattispecie in relazione alle quali i destinatari sono automaticamente esentati dallo svolgimento dell’adeguata verifica; è ora rimesso in capo agli intermediari il compito di valutare le situazioni idonee per l’applicazione, caso per caso, del regime semplificato, il quale prevede, comunque, l’effettuazione di tutte le fasi dell’adeguata verifica ma con modalità semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti. Al fine di evitare disparità di trattamento tra i vari strumenti di moneta elettronica, le Disposizioni consentono per tutti gli strumenti di moneta elettronica a basso rischio - laddove l’attivazione o l’avvaloramento intervengano successivamente - di acquisire la copia del documento del cliente e/o dell’esecutore anche oltre i trenta giorni dall’instaurazione del rapporto ordinariamente previsti. 3
Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica Adeguata verifica rafforzata frequenza di aggiornamento delle informazioni acquisite. Relativamente agli obblighi rafforzati di adeguata verifica, le Disposizioni riportano Con specifico riferimento alle persone nell’Allegato 2 i fattori di rischio elevato, anche politicamente esposte (PEP), le Disposizioni in questo ambito corredati, ove opportuno, da prevedono ora che gli obblighi rafforzati di adeguata esempi esplicativi. verifica sussistono non più soltanto in caso di instaurazione di rapporti continuativi, ma anche In tale ambito, la disciplina è stata aggiornata sia nelle ipotesi di compimento di operazioni con riferimento alle fattispecie di rapporti, occasionali, mentre il possesso di tale qualifica non operazioni e clienti da considerare sempre a rileva, invece, per l’esecutore. rischio elevato (tra cui rientrano, ad esempio, i rapporti e le operazioni con paesi terzi ad alto Esecuzione da parte di terzi rischio e con persone politicamente esposte), nonché relativamente all’operatività a distanza, Relativamente all’esecuzione da parte dei terzi, la quale non è più qualificata automaticamente viene altresì precisato che i limiti entro cui è come “ad alto rischio”. possibile ricorrere all’esternalizzazione degli adempimenti in materia di adeguata verifica sono Inoltre, al fine di coordinare le previsioni fissati dall’articolo 30 del Decreto AML e non è sull’utilizzo del contante contenute nelle possibile stabilire, in astratto, se sia possibile Disposizioni sull’adeguata verifica con il esternalizzare la fornitura di servizi informatici a meccanismo delle comunicazioni oggettive previsto supporto dell’assolvimento degli adempimenti di dal Provvedimento UIF del 28 marzo 2019, è stato adeguata verifica a terzi estranei all’organizzazione espunto dal testo l’obbligo (previsto nel previgente del destinatario, essendo a tal fine, infatti, Provvedimento) di condurre in ogni caso necessaria una valutazione puntuale delle approfondimenti in relazione a operazioni in attività in concreto affidate al terzo. contante di importo pari o superiore a euro 2.500 effettuate con banconote di taglio elevato. Spetta, quindi, ai destinatari valutare nelle Le Disposizioni confermano, invece, l’obbligo di singole fattispecie concrete: condurre approfondimenti con il cliente in caso di a) i limiti entro i quali determinate soluzioni operazioni in contanti comunque “frequenti e tecniche offerte da fornitori esterni siano ingiustificate”, specie se effettuate con banconote qualificabili come esternalizzazione, anche solo di taglio elevato; si richiamano, infatti, i destinatari parziale, degli obblighi di adeguata verifica; alla necessità di uno stretto monitoraggio sull’operatività in contanti, in considerazione b) se il fornitore del servizio esternalizzato, sulla dell’elevato rischio specifico che la caratterizza, a base dei complessivi legami in essere con il prescindere dal fatto che le operazioni, anche destinatario e delle clausole del contratto di cumulate, raggiungano o meno soglie predefinite esternalizzazione, sia equiparabile ai soggetti dalla disciplina applicabile. stabilmente incardinati nella sua organizzazione, come richiesto dal richiamato articolo 30. Per quanto riguarda le modalità attraverso cui espletare l’adeguata verifica rafforzata, le Diversamente, lo svolgimento degli adempimenti di Disposizioni descrivono con maggiore dettaglio adeguata verifica, quale ad esempio l’identificazione rispetto alla disciplina previgente, le misure da del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, può attuare che riguardano, ad esempio, la quantità e la essere affidata a terzi solo nei limiti consentiti dagli qualità delle informazioni da acquisire e la articoli da 26 a 29 del Decreto. 4
Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica In tale ambito, l’Autorità di vigilanza ha peraltro (può tuttavia avvalersi, ricorrendone i presupposti, precisato che, ferma restando la responsabilità degli dell’adeguata verifica tramite terzi, nella specie, organi aziendali nell’individuazione delle quella effettuata dal collocatore). funzioni che si qualificano come “funzioni operative essenziali o importanti”, l’affidamento a terzi anche Da ultimo, si segnala che è richiesto ai destinatari di solo di una delle fasi in cui si articola l’adeguata identificare sempre l’investitore anche nel caso sub verifica potrebbe configurare un’ipotesi di 1), cioè anche laddove l’intermediario collocatore esternalizzazione di funzione operativa operi in nome proprio, acquisendo quindi esso essenziale o importante in base alla disciplina in stesso la qualifica di “cliente”. materia di outsourcing applicabile all’intermediario. Considerazioni conclusive Da ultimo, Banca d’Italia ha altresì chiarito (cfr. esiti consultazione, pag. 47) che l’addebito di una carta di In conseguenza del recepimento della IV Direttiva pagamento o il bonifico non possono essere Antiriciclaggio, la nuova disciplina sull’adeguata considerati come una valida forma di attestazione verifica rimessa a Banca di Italia è stata incisa da con la quale il terzo comunica di avere svolto rilevanti novità che senz’altro impattano sui l’adeguata verifica, in quanto il meccanismo del destinatari. bonifico non è più previsto dal Decreto AML e non è Novità quali rafforzato approccio basato sul nemmeno indicato negli Orientamenti. Ciò, anche in rischio, differenti criteri per il compimento delle considerazione del fatto che l’attestazione previste tipologie di adeguata verifica e rapporti tramite bonifico ha evidenziato in passato limiti con eventuali soggetti terzi rendono necessario un molto rilevanti, tali da renderne nei fatti non intervento su normative interne e contrattualistica consigliabile l’utilizzo. di varia tipologie in essere (quali distributivi, di Infine, le Disposizioni disciplinano gli obblighi fornitura, esternalizzazione). spettanti agli intermediari in relazione a particolari Il tutto deve essere condotto in parallelo con la tipologie operative, che si applicano quando un redazione della policy antiriciclaggio, in virtù di destinatario offre servizi e attività di taluni aspetti di forte connessione con la stessa, ed investimento o di gestione collettiva del entro la ormai stretta scadenza di fine anno. risparmio per il tramite di un altro intermediario bancario o finanziario che opera nell’interesse di propri clienti. Relativamente alle ipotesi di fondi collocati dalle SGR per il tramite di intermediari, le Disposizioni, recependo gli Orientamenti, distinguono i casi in cui l’intermediario collocatore (1) operi in nome proprio, acquisendo così la qualifica di “cliente” della SGR che gestisce il fondo oppure (2) acquisti gli strumenti finanziari in nome e per conto dell’investitore. Nel secondo caso è l’investitore (i.e. il sottoscrittore) ad acquisire la qualifica di “cliente” della SGR e, pertanto, quest’ultima deve identificare e verificare i dati dell’investitore, anche in caso di basso rischio 5
Financial Regulatory Outlook – La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA con KIID dall’applicazione del Regolamento PRIIPs e le tematiche ancora aperte In data 20 giugno 2019 è stato emanato il Il Regolamento Delegato stabilisce le Regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la fondamentali norme tecniche di regolamentazione e distribuzione transfrontaliera degli organismi di dettaglio (c.d. “RTS”) per quanto riguarda investimento collettivo, che modifica, inter alia, il presentazione, contenuto, riesame e revisione dei Regolamento (UE) 2014/1286 sul documento KID, nonché le condizioni per adempiere contenente le informazioni chiave per i prodotti all’obbligo di fornire i KID medesimi. d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Come noto, l’iter che ha condotto alla sua emanazione è stato lungo e travagliato, sin da La modifica ha previsto l’estensione dal 31 quando, nel settembre 2016, il Parlamento europeo dicembre 2019 (come originariamente prevista aveva respinto la prima proposta di RTS trasmessa dall’articolo 32 Regolamento PRIIPs) al 31 dalla Commissione europea, ritenuta imperfetta e dicembre 2021 del periodo transitorio di inadeguata. Le principali obiezioni sollevate dal esenzione dall’applicazione della disciplina Parlamento Europeo riguardavano, inter alia: dettata dal Regolamento PRIIPs agli organismi di - le incertezze legate al trattamento dei prodotti investimento collettivo in valori mobiliari ed agli che consentono opzioni multiple di altri fondi con Key Information Investor Document investimento (“MOPs”) (anche in considerazione, (“KIID”), come, ai sensi di quanto previsto per quei PRIIPs che investono in OICVM, della nell’ordinamento italiano, i fondi di investimento citata esenzione dall’obbligo di redazione del KID alternativi aperti offerti ad investitori retail. concessa a questi ultimi ai sensi dell’articolo 32 del Da ultimo, in data 8 novembre 2019 è stato Regolamento PRIIPs che, nella versione allora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione vigente prevedeva un’esenzione transitoria Europea il Regolamento Delegato (UE) dall’obbligo di predisposizione del KID per gli 2019/1866 della Commissione del 3 luglio 2019 OICVM ed gli altri fondi con KIID fino al 31 che modifica, seppure non a livello sostanziale, il dicembre 2019); Regolamento Delegato (UE) 2017/653 della Commissione, attraverso l’estensione del regime di la non accuratezza degli scenari di performance in proroga dell’esenzione transitoria anche nei quanto non era sufficientemente chiara la confronti degli ideatori di PRIIP che offrono, possibilità di perdere denaro anche durante il come opzioni di investimento sottostante, le quote periodo di detenzione raccomandato; e di fondi di cui all’articolo 32 del citato - la mancanza di orientamenti dettagliati sulle Regolamento PRIIPs in linea con la proroga “segnalazioni di comprensibilità”. dell’esenzione prevista dal suddetto articolo. Queste ultime tematiche, peraltro, sono in parte oggetto di una recente consultazione avviata, in data 16 ottobre 2019 dalle ESAs, con la Background pubblicazione del Joint Committee Consultation Come noto, la proposta di proroga del regime di Paper concerning amendments to the PRIIPs KID esenzione era stata presentata alla Commissione (“Consultation Paper”). La consultazione, che si già in data 7 marzo 2019 dal Comitato congiunto chiuderà il 13 gennaio 2020, si pone come delle Autorità di vigilanza europea, ossia European obiettivo di chiarire taluni aspetti che non sono stati Banking Authority (“EBA”), European Security ancora completamente definiti in materia di Market Authority (“ESMA”) ed European Regolamento PRIIPs. Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”) (congiuntamente le “ESAs”), e prevedeva, al riguardo, la modifica del Regolamento Delegato per l’integrazione del Regolamento PRIIPs. 6
Financial Regulatory Outlook – La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA La proroga dell’esenzione a favore degli contenuti di ciascuna opzione di investimento OICR con KIID sottostante . Come già ricordato, l’art. 32 del Regolamento Invero, l’articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento PRIIPs accordava un regime di esenzione Delegato, consente all’ideatore del PRIIP, in caso di transitorio agli OICVM ed agli altri fondi con KIID opzioni di investimento in fondi con KIID, di fino al 31 dicembre 2019. utilizzare il KIID in questione ai fini della redazione del KID, con riferimento al contenuto L’art. 17 del Regolamento (UE) 2019/1156 ha quindi specifico di ciascuna opzione di investimento prorogato tale termine al 31 dicembre 2021, sottostante. accogliendo in tal modo le proposte delle ESAs sottoposte alla Commissione Europea negli ultimi L’esigenza di coordinamento è quindi soddisfatta mesi. dall’articolo 18(3) del Regolamento Delegato, che prevede che la menzionata disposizione di cui Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2022 , la all’articolo 14(2) si applichi fino al 31 dicembre disciplina di cui al Regolamento PRIIPs troverà 2019, ossia sino al termine del periodo di esenzione applicazione, con riferimento agli OICVM, anche transitorio previsto dall’art. 32, Regolamento nei confronti delle società di gestione e alle SICAV PRIIPs, che è stato esteso, come detto, al 31 di cui alla Direttiva 2009/65/UE (c.d. “UCITS IV”), dicembre 2021, tenuto conto di quanto altresì nonché nei confronti dei soggetti che forniscono previsto, da ultimo, dal Regolamento Delegato (UE) consulenza o vendono quote di tali fondi. 2019/1866 nei confronti degli ideatori di PRIIP che L’esenzione è parimenti accordata anche con offrono, come opzioni di investimento sottostante, riferimento ai fondi diversi dagli OICVM offerti agli le quote di fondi di cui all’articolo 32 del citato investitori al dettaglio (in Italia, i FIA italiani Regolamento PRIIPs. aperti distribuiti alla clientela retail). Beneficiano, Pertanto, dalla lettura congiunta delle disposizioni pertanto, del regime transitorio anche i GEFIA di cui agli articoli 14(2) e 18(3) del Regolamento interessati e i soggetti che vendono quote di tali FIA Delegato, consegue l’“estensione” dell’esenzione o forniscono consulenza su tali quote agli investitori accordata dall’articolo 32, Regolamento PRIIPs, al dettaglio. all’ipotesi in cui i fondi con KIID rilevino ai fini della disciplina PRIIPs in qualità di sottostanti di opzioni di investimento di MOPs. I prodotti «multi-opzione» A tal riguardo, si rappresenta peraltro che la Come anticipato, uno degli aspetti da sempre più soluzione in questione potrebbe complicare la piena discussi della disciplina dei PRIIPs riguarda i comparabilità delle informazioni rese disponibili MOPs (e.g. prodotti di investimento assicurativo attraverso il documento informativo, a seconda “unit linked”) e, in particolare, la necessità di delle diverse opzioni di investimento considerate, in coordinamento, nell’ipotesi di MOP con OICVM ragione delle differenze tra KID e KIID, sia per il come opzione di investimento sottostante, con tenore delle informazioni in essi contenute che per il menzionato regime transitorio accordato le rispettive modalità di rappresentazione. dall’articolo 32, Regolamento PRIIPs. La necessità di coordinamento deriva dal fatto che l’articolo 10, Regolamento Delegato, disciplinando il KID dei PRIIP “multi-opzione” prevede che, qualora le relative informazioni non possano essere fornite in un unico documento contenente le informazioni chiave, l’ideatore del PRIIP debba fornire, in alternativa: i. un KID (completo) per ciascuna opzione di investimento sottostante offerta dal PRIIP; oppure ii. un KID generico con specifico rinvio a documentazione aggiuntiva per gli specifici 7
Financial Regulatory Outlook – La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA Il Consultation Paper coesistere dei due diversi processi per la predisposizione del KID e del KIID, nonché quelle La consultazione avviata ad ottobre 2019 relativa legate al coordinamento tra i contenuti dei due alla modifica del Regolamento PRIIPs, come diversi documenti informativi. anticipato, ha lo scopo di chiarire alcuni aspetti rilevanti per migliorare il processo di Si auspica pertanto che, cristallizzata la tanto implementazione delle disposizioni inerenti alla discussa proroga del regime di esenzione ad predisposizione dei KID dei PRIIPs. opera del Regolamento (UE) 2019/1156, il Consultation Paper offra la possibilità di addivenire, Ai fini di quanto in oggetto, si osserva che la Sezione anche grazie ai contributi degli operatori, alla 9 del Consultation Paper ha ad oggetto proprio soluzione delle citate tematiche così giungendo alla alcuni temi legati al coordinamento tra la definizione di un quadro normativo e regolamentare disciplina di derivazione UCITS sui KIID e quella chiaro ed esaustivo che faciliti conseguentemente il sui KID dei PRIIPs al fine di apportare le mercato nel conformarsi alla riformata disciplina. modifiche di raccordo necessarie per il periodo che seguirà al termine del regime transitorio. In particolare, tra i temi posti in consultazione si segnalano quelli legati all’individuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2010/583 (“Regolamento UCITS”) da includere nella disciplina PRIIPs, unitamente alla valutazione circa l’opportunità di estendere le stesse non solo ai KID degli OICVM ma anche a quelli degli altri PRIIPs. Altri temi concernono il trattamento dell’obbligo di consegna del KID in occasione degli investimenti successivi nel caso di piani di accumulo del capitale (c.d. “PAC”) nonché la questione del c.d. “doppio binario”, ovverosia la situazione in cui, salvo modifiche alla disciplina UCITS, ci si troverà a decorrere dal gennaio 2022, quando i gestori si troveranno a dover predisporre il KID per l’offerta alla clientela retail e il KIID per quella destinata alla clientela professionale. Considerazioni conclusive La proroga del regime di esenzione degli OICR con KIID dall’applicazione della disciplina dettata dal Regolamento PRIIPs risponde certamente alle esigenze degli operatori del settore del risparmio gestito che così dispongono di un ulteriore lasso di tempo per apprestare le modifiche operative necessarie all’adempimento dei nuovi obblighi informativi. D’altro canto, tale proroga è altresì funzionale, oltre che a consentire i citati adeguamenti operativi, ad addivenire ai chiarimenti normativamente necessari per dipanare i numerosi temi ancora aperti sopra citati. Tra questi, si ricordano quello particolarmente significativo del c.d. “doppio binario”, in ragione dell’impatto operativo che deriverebbe dal 8
Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi Il FinTech è stato – e continua ad essere - oggetto In ottica di regolamentazione unitaria ed di particolare attenzione nel recente periodo da armonizzata nelle differenti specializzazioni del parte del legislatore europeo e nazionale e delle settore finanziario, la Commissione Europea ha Autorità di Vigilanza al fine di migliorare la inoltre rinnovato il richiamo alle Autorità di prestazione dei servizi finanziari attraverso lo Vigilanza Europee (“ESAs”) di considerare sviluppo delle tecnologie, nel rispetto della tutela sistematicamente il FinTech nelle proprie attività. di investitori e consumatori e dell’integrità del mercato. La roadmap di EBA e le iniziative a livello nazionale Ad oggi, tuttavia, la incompleta armonizzazione La European Banking Authority (“EBA”) ha sovranazionale ovvero la mancanza di pubblicato, in data 15 marzo 2018, «The EBA’s regolamentazione di implementazione tecnica FinTech roadmap», relativa alle azioni comportano una eccessiva frammentazione prioritarie e all’approccio che l’autorità intende della disciplina e rendono talvolta di difficile seguire in materia FinTech nel biennio 2018/2020. attuazione le scelte compiute dal legislatore. Tra queste, si citano: Il FinTech nel panorama europeo e - il monitoraggio delle autorizzazioni e delle licenze nazionale per gli operatori del settore FinTech; - l’analisi della regolamentazione sulle sandbox e L’Action Plan della Commissione Europea gli hub di innovazione al fine di identificare delle La Commissione Europea, riprendendo quanto best practices; affermato dal Financial Stability Board, ha definito - il monitoraggio e analisi dell’impatto del FinTech il FinTech come «un termine utilizzato per sui modelli di business tradizionali; descrivere l’innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica, che può - la promozione delle best practices in materia di concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi cybersecurity e test comuni sulle minacce o prodotti, producendo un effetto determinante sui informatiche; mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di - la gestione dell’impatto del FinTech sui servizi». consumatori, con particolare riferimento alla In data 8 marzo 2018, la Commissione Europea ha valutazione dell’adeguatezza dell’attuale quadro pubblicato il «FinTech Action Plan», definendo normativo in materia di valute virtuali; un piano di azione volto a promuovere le - l’identificazione e valutazione dei rischi opportunità offerte dall'innovazione tecnologica dell’utilizzo delle società FinTech per il riciclaggio nei servizi finanziari garantendo al contempo di denaro o per il finanziamento al terrorismo. elevati standard di protezione dei consumatori e stabilità finanziaria del mercato. Le iniziative previste dal Piano d’azione FinTech sono volte ad assicurare che l’Unione Europea sia in grado di accogliere la digitalizzazione del settore finanziario e, in particolare, (i) permettere ai modelli di business innovativi di espandersi a livello europeo, (ii) promuovere la diffusione dell’innovazione tecnologica nel settore finanziario e (iii) rafforzare la sicurezza e la resilienza del settore finanziario. 9
Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi Parimenti, anche le Autorità di vigilanza dell’UE sulla blockchain e da allora ha italiane si sono attivate in materia FinTech: da un continuato a supportare lo sviluppo di tale lato, Banca d’Italia nel novembre del 2017 ha fenomeno, al fine di elaborare una strategia istituito un «Canale FinTech» ossia uno strumento generale sulla tecnologia di registro distribuito e di dialogo con gli operatori che intendono proporre sulla blockchain per tutti i settori dell’economia, soluzioni tecnologiche e organizzative innovative volta a consentire le applicazioni fintech nell’UE. nell'area dei servizi bancari, dall’altro Consob ha realizzato e sta promuovendo specifici Crypto-assets approfondimenti, pubblicati come “Quaderni Le critpo-attività, in assenza di una definizione FinTech”. giuridica, vengono definite da ESMA ed EBA, Si segnala, inoltre, l’istituzione da parte del rispettivamente, nel Parere sulle Initial Coin Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), Offerings e crypto-assets e nel Report sui crypto- in data 17 Marzo 2018, di un Comitato di assets, come asset privati che dipendono coordinamento per il FinTech, nato con la primariamente dalla crittografia e dalle tecnologie sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra MEF, basate sui registri distribuiti. Banca D’Italia, Consob, IVASS, AGCM, Garante per Generalmente, pur in assenza di una tassonomia la Protezione dei dati personali, Agenzia per l’Italia ufficiale, sono state riconosciute tre principali Digitale (AGID) e Agenzia delle Entrate, al fine di categorie di cripto-attività, come riscontrate favorire l’introduzione di servizi e modelli operativi nella pratica: innovativi nel settore finanziario e assicurativo basati sulle tecnologie digitali. a) cripto-attività che, per le peculiari caratteristiche, integrano la fattispecie degli strumenti Parlando di FinTech: crypto-assets, DLT e finanziari o dei prodotti finanziari crowdfunding (investment-token o security-like-token); Alcuni dei principali temi di ambito FinTech che b) cripto-attività utilizzate come mezzo di hanno conosciuto uno sviluppo legislativo nel corso scambio, conosciute anche come cripto-valute o dell’ultimo biennio sono senza dubbio quelli valute virtuali, tra cui le più note sono Bitcoin, inerenti alle crypto-assets, alle tecnologie di Litecoin, Ethereum e da ultimo Libra; registro distribuito (“distributed ledger technologies” o “DLT”) ivi compresa la c) cripto-attività che permettono l’accesso ad uno blockchain, e al crowdfunding. specifico servizio o prodotto. Tali materie sono state affrontate, con diverso grado di approfondimento, sia a livello europeo sia, di In tale ambito, Consob ha pubblicato, il 19 marzo conseguenza, a livello nazionale. 2019, un “Documento per la Discussione in materia La Commissione ha posto l’accento sul fenomeno di offerte iniziali e scambi di cripto-attività”, che dei crypto-assets, garantendo l’impegno a presenta una proposta di regolamentazione del continuare a monitorare la loro evoluzione al fine di fenomeno delle ICOs aventi ad oggetto le valutare l’opportunità di un’azione normativa a crypto-asset in cui investono i risparmiatori e livello europeo. invitando gli operatori del mercato a presentare le proprie osservazioni a riguardo. In materia di crowdfunding, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento Consob ha proposto, nell’ambito delle proprie ad hoc, attualmente ancora in fase di approvazione, competenze, un regime specifico, di carattere secondo la quale le piattaforme di crowdfunding facoltativo, concernente l’offerta e gli scambi di potranno presentare domanda per ottenere un cripto-attività con specifiche caratteristiche, che marchio UE sulla base di un framework normativo consentirebbe agli operatori che decidessero di comune ed offrire così i rispettivi servizi avvalersene di operare nell’alveo di una normativa nell'Unione. meno restrittiva rispetto a quella prevista per i prodotti finanziari dal D. lgs. 58/1998 (“TUF”). Infine, per perimetrare e sostenere il corretto utilizzo delle DLT, la Commissione ha inaugurato nel febbraio 2018 l’Osservatorio e forum 10
Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi Consob, sulla scorta di quanto affermato da ESMA, La regolamentazione in materia antiriciclaggio ha poi specificato che le cripto-attività aventi le La novità più importante, in materia di valute caratteristiche degli strumenti finanziari ai sensi virtuali, tuttavia, si è registrata a livello di MiFID2 o dei prodotti di investimento PRIIP, PRIP legislazione primaria, con l’adozione del D.lgs. e IBIP, ricadono nell’ambito di applicazione delle 90/2017 e del D.lgs. 125/2019, di attuazione, specifiche discipline di tali strumenti, non potendo rispettivamente, della IV e della V Direttiva beneficiare dell’eventuale regime esemplificativo antiriciclaggio; infatti, tra i destinatari della proposto. disciplina nazionale in materia antiriciclaggio, tra i La consultazione si è conclusa il 5 giugno 2019 e i c.d. “altri operatori non finanziari” definiti dal partecipanti alla stessa (tra i quali si ricorda anche Decreto antiriciclaggio, rientrano ora anche: la stessa Associazione professionale PwC TLS - i “prestatori di servizi relativi all'utilizzo di Avvocati e Commercialisti) sono ancora in attesa valuta virtuale” intendendosi “ogni persona fisica delle risposte da parte dell’Autorità di vigilanza. o giuridica che fornisce a terzi, a titolo Il fenomeno dei crypto-assets non si esaurisce con professionale, anche online, servizi funzionali la regolamentazione dei mercati finanziari: negli all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di ultimi anni, anche Banca d’Italia ha pubblicato valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in molteplici comunicazioni in materia, con particolare valute aventi corso legale o in rappresentazioni riferimento ai rischi di riciclaggio e ai rischi insiti digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in nelle operazioni in tali strumenti sussistenti per i altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, consumatori. offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla Già dal 2015, con la Comunicazione del 30 gennaio, negoziazione o all'intermediazione nello scambio «Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette delle medesime valute”; «valute virtuali», Banca d’Italia si è rivolta direttamente agli utilizzatori al fine di mettere gli - i “prestatori di servizi di portafoglio stessi in guardia sui rischi insiti nell’utilizzazione di digitale” e cioè “ogni persona fisica o giuridica che valute virtuali; contestualmente l’Autorità di fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, vigilanza italiana ha rivolto un appello agli servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche intermediari vigilati richiamando l’attenzione sui private per conto dei propri clienti, al fine di rischi di acquisto, detenzione o vendita di valute detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”. virtuali. Contestualmente è stata definita “valuta virtuale” Parimenti, l’Autorità ha posto l’accento sui rischi di la rappresentazione digitale di valore, non emessa riciclaggio e finanziamento del terrorismo che da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non l’operatività connessa a valute virtuali necessariamente collegata a una valuta avente corso potrebbe comportare. legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e Tali avvertenze agli utilizzatori e agli intermediari negoziata elettronicamente. vigilati sono state rinnovate e ribadite da Banca d’Italia nella Comunicazione del 19 marzo 2018 I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta «Avvertenza per i consumatori sui rischi virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio delle valute virtuali da parte delle Autorità digitale, inoltre, ai fini della prestazione dell’attività, europee» e, più recentemente, dalla UIF nella hanno l’obbligo di iscrizione in una sezione Comunicazione del 28 maggio 2019 “Utilizzo speciale del registro tenuto dall’OAM (Organismo anomalo di valute virtuali”, in cui si richiede ai degli agenti e dei mediatori creditizi), nonché soggetti obbligati alla disciplina dell’antiriciclaggio l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia di prestare massima attenzione nell'individuazione e delle Finanze la propria operatività sul territorio di operazioni sospette connesse con le valute nazionale. virtuali, evidenziando alcuni profili comportamentali ritenuti "a rischio" sulla base della propria esperienza in materia di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute. 11
Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi A tal riguardo, il MEF ha posto in consultazione, a interno. Inoltre, gli smart contract soddisfano il febbraio 2018, uno schema di decreto al fine di requisito della forma scritta esclusivamente definire la modalità e la tempistica con cui previa identificazione informatica delle parti effettuare la comunicazione. La consultazione si è interessate. conclusa (il 16 febbraio 2018) e tuttora il decreto non è stato adottato. Si osserva pertanto che tali Il legislatore italiano ha così inteso dare atto obblighi non potranno essere adempiuti dell’importanza che nuove tecnologie oggi in uso efficacemente finché non avverrà l’adozione del possano garantire integrità allo scambio di dati e suddetto decreto da parte del MEF. rendano possibile riconoscere valenza giuridica di una certificazione basata su tali tecnologie. Come noto, le definizioni di cui al Decreto Le tecnologie basate su registri distribuiti Semplificazioni non possono ritenersi conclusive (DLT) dell’iter legislativo né possono dirsi direttamente applicabili nella prassi. Come evidenziato in molteplici occasioni dalle Autorità di Vigilanza europee, di cruciale È espressamente richiesto l’intervento dell’Agenzia importanza in ambito FinTech è la tecnologia per l’Italia digitale al fine di emanare linee guida di utilizzata che fa da sfondo alla regolamentazione implementazione che avrebbero dovuto essere normativa. adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto (i.e. il Il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 13 febbraio 2019) ma che attualmente non sono (“Decreto semplificazioni”), coordinato con la ancora state emanate. Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e Le linee guida dovranno specificare: semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, tra le altre novità, ha previsto - gli standard tecnici che debbono possedere le all’art. 8-ter rubricato “Tecnologie basate su tecnologie basate su registri distribuiti affinché registri distribuiti e smart contract” le possano produrre gli effetti giuridici della seguenti definizioni: validazione temporale elettronica; (i) “Tecnologie basate su registri distribuiti”, - i requisiti per l’identificazione informatica delle quali le tecnologie e i protocolli informatici che parti vincolate da uno smart contract. usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, Esclusivamente a seguito di tale intervento, accessibile simultaneamente, architetturalmente potranno avere un reale significato le previsioni del decentralizzato su basi crittografiche, tali da Decreto in materia di riconoscimento della forma consentire la registrazione, la convalida, scritta degli smart contract nonché di l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in validazione temporale elettronica della chiaro che ulteriormente protetti da crittografia memorizzazione di un documento informatico verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e attraverso l’uso di tecnologie basate su registri non modificabili; distribuiti. (ii) “Smart contract”, quali un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su Il crowdfunding registri distribuiti e la cui esecuzione vincola Altro fenomeno che si inserisce nell’alveo del automaticamente due o più parti sulla base di effetti quadro regolamentare FinTech è il crowdfunding predefiniti dalle stesse. ossia il processo attraverso il quale una moltitudine Il Decreto semplificazioni, ha precisato, inoltre, che di investitori (“folla” o crowd) conferiscono somme la memorizzazione di un documento informatico di denaro (funding) per finanziare un progetto attraverso l’uso di tecnologie basate su registri imprenditoriale o iniziative di diverso genere distribuiti produce gli effetti giuridici della utilizzando siti internet ("piattaforme" o "portali") e validazione temporale elettronica, ai sensi ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. dell’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato 12
Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi Ricordando la già citata proposta di regolamento Oltre agli investitori professionali, potranno della Commissione Europea dell’8 marzo 2018 per investire su obbligazioni e titoli di debito anche: un marchio paneuropeo per i prestatori di servizi di crowdfunding, è doveroso riconoscere che - investitori non professionali che hanno un valore il legislatore italiano è stato uno dei pionieri in del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i materia, adottando una disciplina specifica con depositi di denaro, superiore a 250.000 euro; riferimento all’equity crowdfunding già a - investitori non professionali che si impegnano ad partire dal 2012. investire almeno 100.000 euro in un'offerta offerte Infatti, con il Decreto-legge n. 179/2012 (convertito della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante documento separato dal contratto da stipulare per «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», l'impegno a investire, di essere consapevoli dei è stata introdotta nel TUF la definizione, di rischi connessi all'impegno o all'investimento «portale per la raccolta di capitali per le previsto; start-up innovative» al fine di favorire lo - investitori non professionali che effettuano sviluppo delle start-up innovative attraverso regole l'investimento nell'ambito della prestazione del e modalità di finanziamento che fossero in grado di servizio di gestione di portafogli o di consulenza in sfruttare le potenzialità di internet e di nuove materia di investimenti. tecnologie. Inoltre, è stata introdotta la possibilità per le Nell’alveo di tale regolamentazione, ottemperando a piattaforme di raccogliere capitali anche per società specifica delega in materia, Consob ha adottato il che hanno sede in uno dei Paesi membri dell’Unione Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio Europea o aderenti agli accordi sullo Spazio tramite portali on-line il 26 giugno 2013, con Economico Europeo e di creare sul proprio sito delle delibera n. 18592 («Regolamento bacheche elettroniche per favorire la crowdfunding»). compravendita di strumenti finanziari che siano La disciplina a livello primario e il Regolamento di stati oggetto di campagna primaria sulla propria Consob sono stati modificati nel corso degli anni al piattaforma. fine di permettere l’estensione della platea di Da ultimo, il novellato Regolamento crowdfunding soggetti che possono ricorrere a tale forma di stabilisce, in capo al gestore della piattaforma, finanziamento. ulteriori obblighi di pubblicazione concernenti le Di recente la stessa definizione di “portale per la informazioni circa l’eventuale destinazione alla raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e quotazione su mercati regolamentati, sistemi per le imprese sociali” contenuta nel TUF è stata multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di modificata per ricomprendere anche la raccolta di negoziazione degli strumenti finanziari emessi finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti dall’offerente. finanziari di debito da parte delle piccole e medie Infine, nell’ambito degli approfondimenti scientifici imprese (PMI), ampliando di conseguenza dalla stessa promossi, Consob ha pubblicato il l’operatività delle piattaforme di crowdfunding. quinto quaderno FinTech che propone le proprie A seguito della menzionata estensione di osservazioni circa l’inquadramento giuridico e lo operatività, Consob ha aggiornato il Regolamento sviluppo operativo del c.d. «marketplace Crowdfunding con Delibera in vigore da ottobre lending», quale innovativa forma di raccolta di 2019; in particolare, viene confermata la possibilità finanziamenti che sfrutterebbe le tecniche di per le PMI, nei limiti del codice civile, di offrire intermediazione digitale sviluppate nell’e-commerce attraverso i portali di crowdfunding obbligazioni e e l’utilizzo delle piattaforme online proprie del altri strumenti di debito, allargando la platea crowdfunding. degli investitori che possono sottoscriverli. 13
Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi Conclusioni La costante attenzione delle Autorità di vigilanza europee e italiane rispetto al fenomeno FinTech va di pari passo con una crescente diffusione nella prassi di specifiche tipologie di operatività che necessitano di una regolamentazione chiara. I primi interventi compiuti dal legislatore europeo e nazionale, a tal riguardo, rappresentano il tentativo di disciplinare un fenomeno ad ampio spettro, primo fra tutti il tema delle cripto-attività e il connesso utilizzo di tecnologie DLT, che, in assenza di regole normative, potrebbe diffondersi lasciando gli operatori nell’incertezza di operare ai confini della riserva di attività e innestando molteplici rischi di varia natura per i consumatori e/o investitori e per la stabilità del mercato. Ad oggi, si è assistito a vari interventi che hanno portato all’attenzione diverse riflessioni ancora in corso. Si attendono ancora i testi definitivi di molteplici provvedimenti posti in consultazione dalle Autorità legislative e di vigilanza, nonché si attende una regolamentazione chiara su diversi fronti del FinTech che si stanno diffondendo a livello operativo, primo fra tutti il fenomeno delle cripto- attività che di per sé rappresenta l’emblema di una disciplina che richiede chiarezza in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento e servizi bancari di pagamento e che necessita di una disciplina armonizzata a livello europeo. L’introduzione in itinere, tuttavia, di definizioni giuridiche non supportate da procedure e chiarimenti operativi potrebbe rappresentare un ostacolo per gli operatori, sia enti già soggetti a vigilanza sia enti non regolamentati, alla rispettiva operatività nonché potrebbe richiedere un effort significativo, dal punto di vista di risorse umane, economiche e tecnologiche, al fine di implementare correttamente e tempestivamente le misure adeguate che dovessero rendersi necessarie. 14
Financial Regulatory Outlook - Le questioni regolamentari in corso Le questioni regolamentari in corso Linee Guida EBA sull’outsourcing Distribuzione di prodotti assicurativi Per il recepimento della cd. Direttiva IDD Gli Orientamenti di EBA in materia di riguardante la distribuzione di prodotti assicurativi, esternalizzazione, pubblicati nelle lingue ufficiali IVASS e Consob, ciascuna secondo le proprie dell’Unione europea il 5 giugno 2019, hanno competenze, hanno avviato (in data 23 settembre definito un quadro armonizzato a livello europeo 2019) consultazioni pubbliche per attuare, a per quanto riguarda gli accordi di livello di normativa secondaria, le disposizioni esternalizzazione. derivanti dalla IDD. Essi si sostituiscono agli Orientamenti in materia In particolare, Consob ha sottoposto a pubblicati nel 2006 dal CEBS e ampliano l’ambito di consultazione le modifiche ed integrazioni da applicazione degli stessi anche agli istituti di apportare al Regolamento Intermediari pagamento e agli istituti di moneta relativamente agli obblighi di informazione e alle elettronica (oltre che agli enti creditizi come norme di comportamento per la distribuzione di precedentemente previsto). prodotti di investimento assicurativi (i cd. IBIPS) da parte degli intermediari assicurativi EBA ha previsto l’applicabilità degli Orientamenti a vigilati da Consob stessa ossia gli intermediari decorrere dal 30 settembre 2019; tuttavia, affinché iscritti alla Sezione D del RUI (banche, SIM, essi siano effettivamente applicabili in ciascuno imprese di investimento). Stato membro, devono essere recepiti nella normativa nazionale. Le disposizioni proposte da Consob sono in Banca d’Italia, in quanto Autorità competente in coordinamento con quelle sottoposte a materia, ha comunicato che procederà al consultazione da IVASS riguardanti la recepimento degli stessi entro il 30 settembre distribuzione di IBIPs effettuata dalle imprese di 2020. assicurazione in via diretta e dagli altri intermediari assicurativi vigilati da IVASS stessa. Tra le principali novità che dovranno essere recepite La finalità delle Autorità è quella di garantire si segnala, a titolo esemplificativo, uniformità nella distribuzione di IBIPs a l’implementazione del registro sulle prescindere dal canale distributivo. esternalizzazioni, la definizione di «funzioni essenziali e importanti», il rischio di Le consultazioni si sono concluse il 15 novembre concentrazione nelle esternalizzazioni e il 2019. Si è, pertanto, ora in attesa delle disposizioni maggior dettaglio richiesto nelle clausole definitive che – secondo quanto previsto dai contrattuali. documenti sottoposti a consultazione - troveranno applicazione dal 31 marzo 2020 (disposizioni IVASS) e dal 1° aprile 2020 (disposizioni Consob). 15
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