PERIODICO DI APPROFONDIMENTO DEL DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - PWC TLS

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PERIODICO DI APPROFONDIMENTO DEL DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - PWC TLS
29 Novembre 2019

Periodico di approfondimento del diritto dei mercati finanziari
Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia
sull'adeguata verifica

Proseguendo nel percorso di adeguamento della            2015/849 (“IV Direttiva AML”), nonché agli
disciplina regolamentare in virtù del recepimento        Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza
della c.d. «IV Direttiva Antiriciclaggio» attraverso     europee del 26 giugno 2017 sulle misure
il dl.gs. n. 90/2017 che ha inciso profondamente         semplificate e rafforzate di adeguata verifica della
sul testo del d.lgs. n. 231/007, in data 30 luglio       clientela e sui fattori che gli intermediari
2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove                  dovrebbero prendere in considerazione nel valutare
“Disposizioni in materia di adeguata                     i rischi associati ai singoli rapporti continuativi e
verifica della clientela per il contrasto del            alle operazioni occasionali (“Orientamenti”).
riciclaggio e del finanziamento del
                                                         L’emanazione delle Disposizioni quasi conclude il
terrorismo”, entrate in vigore il 28 agosto 2019 e
                                                         percorso di adeguamento della disciplina
con termine di adeguamento per i destinatari del 1°
                                                         regolamentare di Banca d’Italia a seguito del
gennaio 2020.
                                                         recepimento nazionale della IV Direttiva AML. Si
                                                         attende solamente la pubblicazione della versione
In conformità al novellato framework normativo
                                                         definitiva delle Disposizioni per la conservazione e
europeo e nazionale le nuove disposizioni
                                                         l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini
rafforzano ulteriormente i presidi antiriciclaggio
                                                         antiriciclaggio.
richiesti: in primis, il più sistematico ricorso
all’approccio basato sul rischio diviene il              Le Disposizioni sono entrate in vigore il 28 agosto
principio cardine per le scelte dei soggetti obbligati   2019 e sono applicabili a partire dal 1° gennaio
nel modulare intensità e estensione degli obblighi       2020. Inoltre, Banca d’Italia richiede che dati e
di adeguata verifica.                                    documenti identificativi eventualmente mancanti,
 Il nuovo documento di «policy                           relativi ai clienti acquisiti durante la vigenza della
antiriciclaggio», già previsto dalle precedenti          previgente disciplina - che prevedeva forme di
Disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione,        esenzione dagli obblighi di adeguata verifica -
procedure e controlli interni in materia                 vengano raccolti al primo contatto utile con il
antiriciclaggio come obbligatorio a partire dall’1       cliente e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020.
gennaio prossimo, deve fra l’altro definire le scelte
                                                         Il testo delle “Disposizioni in materia di adeguata
compiute in materia di adeguata verifica.
                                                         verifica della clientela” nella versione posta in
                                                         consultazione nell’aprile 2018 è stato trattato nella
Introduzione
                                                         edizione del Financial Regulatory Outlook di
Il 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove     febbraio 2019.
“Disposizioni in materia di adeguata verifica della
                                                         In questa sede si intende dunque fornire una
clientela per il contrasto del riciclaggio e del
                                                         overview delle principali novità definitivamente
finanziamento del terrorismo” (“Disposizioni”)
                                                         introdotte nella da Banca d'Italia nella disciplina
dando attuazione alle previsioni in materia di
                                                         regolamentare, tenuto anche conto dei rilevanti
adeguata verifica della clientela di cui D.lgs.
                                                         chiarimenti forniti dalla stessa Autorità di vigilanza
231/2007 (“Decreto AML”) come aggiornato dal
                                                         in sede di esiti della pubblica consultazione.
Decreto di recepimento della Direttiva (UE)

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Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica

La valutazione dei fattori di rischio                       Banca d’Italia ha poi chiarito che l’identificazione
                                                            dell’esecutore persona giuridica debba essere
Nell’ambito della valutazione dei fattori di rischio di
                                                            accompagnata dall’identificazione del firmatario,
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le
                                                            raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di
Disposizioni ribadiscono ed intensificano il ricorso
                                                            rappresentanza di quest’ultimo. Non è invece
al principio del c.d. «approccio basato sul rischio»,
                                                            richiesta l’identificazione della persona fisica che
identificandolo quale principio cardine per
                                                            controlla l’esecutore.
orientare le scelte relativamente a modalità e
profondità delle analisi da condurre per lo                 Inoltre, con riferimento all’identificazione del
svolgimento degli obblighi di adeguata verifica. In         titolare effettivo, Banca d’Italia ha altresì
tale ottica, è richiesta la valutazione più attenta         precisato che - diversamente dal passato – gli
delle informazioni relative a scopo e natura del            intermediari non possono astenersi dal proseguire
rapporto continuativo, traendo le informazioni per          nella ricerca del titolare effettivo anche nelle ipotesi
l’individuazione del profilo di rischio da ogni fonte       in cui, risalendo la catena di controllo del cliente,
informativa o documento utile. In assenza di                individuino come controllante un soggetto che, se
collaborazione del cliente, dovranno essere svolte          fosse stato cliente, avrebbe beneficiato del regime di
ricerche autonome al fine di elaborare il profilo di        adeguata verifica semplificata (ad esempio una
rischio.                                                    pubblica amministrazione o una società quotata).
La nuova policy antiriciclaggio (relativamente alla         Infine, rilevanti chiarimenti sono stati forniti anche
quale si rinvia al commento delle “Disposizioni in          con riferimento agli obblighi di adeguata verifica nel
materia di organizzazione, procedure e controlli            contesto di un’operatività a distanza (cfr. il
interni”, del 27 marzo u.s.) dovrà motivare tutte le        relativo paragrafo dedicato), precisando che in caso
scelte adottate in materia di adeguata verifica, in         di identificazione del cliente tramite procedura di
relazione alle diverse tipologie di clienti e prodotti,     video-identificazione, non sono necessarie ulteriori
nonché tempistica e frequenza con cui verranno              verifiche dei dati identificativi del cliente stesso,
aggiornati i dati e le informazioni acquisite nel corso     come richiesto, invece, nel caso in cui tali dati siano
del rapporto continuativo.                                  acquisiti a distanza.
Oltre a ciò, si rammenta peraltro che viene ora             Sempre in tale conteso, l’Autorità di vigilanza
espressamente richiesto agli intermediari di                chiarisce, inoltre, che l’elenco degli strumenti e dei
garantire la tracciabilità delle verifiche svolte e delle   meccanismi per l’ulteriore verifica prevista in caso
valutazioni effettuate in relazione al proprio profilo      di apertura dei rapporti a distanza ha carattere
di rischio e nella conseguente definizione delle            meramente esemplificativo e, pertanto, i destinatari
misure da assumere in relazione all’attivazione dei         possono utilizzare anche modalità di verifica
presidi idonei a prevenire il coinvolgimento in atti        ulteriori, a condizione che ne accertino l’affidabilità
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.           e l’adeguatezza rispetto al profilo di rischio del
                                                            singolo cliente.
Obblighi di adeguata verifica: i chiarimenti
negli esiti della consultazione
Con riferimento agli obblighi di adeguata verifica,
ed, in particolare, relativamente alle operazioni di
sottoscrizione di quote di OICR effettuate per il
tramite di intermediari collocatori, Banca di Italia
ha chiarito che il rapporto delle società di gestione
del risparmio con i sottoscrittori delle quote dei
fondi debba qualificarsi come “continuativo”;
inoltre Banca di Italia ha escluso la possibilità per le
stesse società di gestione del risparmio (SGR) di
ricorrere a terzi per lo svolgimento del controllo
costante del rapporto (salva la possibilità di
esternalizzare l’adeguata verifica nei limiti legali e
regolamentari specificamente previsti).
Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica

Operatività a distanza                                     Con riferimento, invece, alle carte prepagate c.d.
                                                           “corporate” (emesse per un uso limitato alle
Una delle novità più rilevanti delle Disposizioni
                                                           spese aziendali, secondo uno schema in cui i
riguarda il fatto che l’identificazione del cliente-
                                                           pagamenti sono effettuati dai dipendenti e imputati
persona fisica può essere effettuata anche in
                                                           direttamente al conto del datore di lavoro), Banca
digitale da remoto, secondo la procedura di
                                                           d’Italia ha chiarito che i dipendenti rivestono la
registrazione audio/video indicata nell’Allegato 3
                                                           qualifica di esecutore ai fini delle Disposizioni.
delle Disposizioni (“Procedura di video-
identificazione”).                                         I limiti di spesa o altre caratteristiche che possono
                                                           rendere queste carte poco esposte a un possibile
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per gli
                                                           utilizzo per fini illeciti possono essere valutate dai
intermediari, nel rispetto dell’approccio basato sul
                                                           destinatari ai fini dell’applicazione di misure
rischio, di utilizzare anche meccanismi di riscontro
                                                           semplificate di adeguata verifica sotto il profilo
basati su soluzioni tecnologiche innovative e
                                                           dell’estensione e della frequenza degli adempimenti.
affidabili. Tuttavia, in tale ipotesi, in considerazione
della rilevanza di tali scelte, le Disposizioni            Alle carte al portatore (emesse in conformità alla
richiedono ai destinatari di specificare nella policy      previgente disciplina), invece, potranno essere
antiriciclaggio (da definire entro il 1 gennaio            applicate le generali misure semplificate, laddove
2020) gli specifici strumenti e meccanismi di cui          abbiano caratteristiche o limiti operativi tali da
intendono avvalersi per svolgere le attività di            renderle effettivamente poco esposte a un possibile
riscontro, dando conto delle valutazioni condotte          utilizzo per fini illeciti e siano, quindi, valutate a
dalla Funzione antiriciclaggio sui profili di rischio di   basso rischio dal destinatario.
ciascuno di questi strumenti e sui livelli di sicurezza
necessari per poterli utilizzare nell’attività di          Le Disposizioni non prevedono più, inoltre,
identificazione e verifica della clientela.                l’obbligo di condurre “in ogni caso” ogni cinque anni
                                                           l’aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell’adeguata
Adeguata verifica semplificata                             verifica, rimettendo al singolo intermediario la
                                                           valutazione, secondo quanto previsto nella relativa
Relativamente agli obblighi semplificati di                policy antiriciclaggio, della modulazione e della
adeguata verifica, le Disposizioni riportano               frequenza dell’aggiornamento dei dati sulla base
nell’Allegato 1 i fattori di basso rischio,                dell’approccio basato sul rischio.
corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi.
In coerenza con il novellato Decreto AML, non è più
previsto un elenco di fattispecie in relazione alle
quali i destinatari sono automaticamente esentati
dallo svolgimento dell’adeguata verifica; è ora
rimesso in capo agli intermediari il compito di
valutare le situazioni idonee per l’applicazione,
caso per caso, del regime semplificato, il quale
prevede, comunque, l’effettuazione di tutte le fasi
dell’adeguata verifica ma con modalità semplificate
sotto il profilo dell’estensione e della frequenza
degli adempimenti.
Al fine di evitare disparità di trattamento tra i vari
strumenti di moneta elettronica, le Disposizioni
consentono per tutti gli strumenti di moneta
elettronica a basso rischio - laddove l’attivazione o
l’avvaloramento intervengano successivamente - di
acquisire la copia del documento del cliente e/o
dell’esecutore anche oltre i trenta giorni
dall’instaurazione del rapporto ordinariamente
previsti.

                                                                                                             3
Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica

Adeguata verifica rafforzata                               frequenza di aggiornamento delle informazioni
                                                           acquisite.
Relativamente agli obblighi rafforzati di
adeguata verifica, le Disposizioni riportano               Con specifico riferimento alle persone
nell’Allegato 2 i fattori di rischio elevato, anche        politicamente esposte (PEP), le Disposizioni
in questo ambito corredati, ove opportuno, da              prevedono ora che gli obblighi rafforzati di adeguata
esempi esplicativi.                                        verifica sussistono non più soltanto in caso di
                                                           instaurazione di rapporti continuativi, ma anche
In tale ambito, la disciplina è stata aggiornata sia
                                                           nelle ipotesi di compimento di operazioni
con riferimento alle fattispecie di rapporti,
                                                           occasionali, mentre il possesso di tale qualifica non
operazioni e clienti da considerare sempre a
                                                           rileva, invece, per l’esecutore.
rischio elevato (tra cui rientrano, ad esempio, i
rapporti e le operazioni con paesi terzi ad alto
                                                           Esecuzione da parte di terzi
rischio e con persone politicamente esposte),
nonché relativamente all’operatività a distanza,           Relativamente all’esecuzione da parte dei terzi,
la quale non è più qualificata automaticamente             viene altresì precisato che i limiti entro cui è
come “ad alto rischio”.                                    possibile ricorrere all’esternalizzazione degli
                                                           adempimenti in materia di adeguata verifica sono
Inoltre, al fine di coordinare le previsioni
                                                           fissati dall’articolo 30 del Decreto AML e non è
sull’utilizzo del contante contenute nelle
                                                           possibile stabilire, in astratto, se sia possibile
Disposizioni sull’adeguata verifica con il
                                                           esternalizzare la fornitura di servizi informatici a
meccanismo delle comunicazioni oggettive previsto
                                                           supporto dell’assolvimento degli adempimenti di
dal Provvedimento UIF del 28 marzo 2019, è stato
                                                           adeguata verifica a terzi estranei all’organizzazione
espunto dal testo l’obbligo (previsto nel previgente
                                                           del destinatario, essendo a tal fine, infatti,
Provvedimento) di condurre in ogni caso
                                                           necessaria una valutazione puntuale delle
approfondimenti in relazione a operazioni in
                                                           attività in concreto affidate al terzo.
contante di importo pari o superiore a euro 2.500
effettuate con banconote di taglio elevato.
                                                           Spetta, quindi, ai destinatari valutare nelle
Le Disposizioni confermano, invece, l’obbligo di           singole fattispecie concrete:
condurre approfondimenti con il cliente in caso di
                                                           a) i limiti entro i quali determinate soluzioni
operazioni in contanti comunque “frequenti e
                                                           tecniche offerte da fornitori esterni siano
ingiustificate”, specie se effettuate con banconote
                                                           qualificabili come esternalizzazione, anche solo
di taglio elevato; si richiamano, infatti, i destinatari
                                                           parziale, degli obblighi di adeguata verifica;
alla necessità di uno stretto monitoraggio
sull’operatività in contanti, in considerazione            b) se il fornitore del servizio esternalizzato, sulla
dell’elevato rischio specifico che la caratterizza, a      base dei complessivi legami in essere con il
prescindere dal fatto che le operazioni, anche             destinatario e delle clausole del contratto di
cumulate, raggiungano o meno soglie predefinite            esternalizzazione, sia equiparabile ai soggetti
dalla disciplina applicabile.                              stabilmente incardinati nella sua organizzazione,
                                                           come richiesto dal richiamato articolo 30.
Per quanto riguarda le modalità attraverso cui
espletare l’adeguata verifica rafforzata, le               Diversamente, lo svolgimento degli adempimenti di
Disposizioni descrivono con maggiore dettaglio             adeguata verifica, quale ad esempio l’identificazione
rispetto alla disciplina previgente, le misure da          del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, può
attuare che riguardano, ad esempio, la quantità e la       essere affidata a terzi solo nei limiti consentiti dagli
qualità delle informazioni da acquisire e la               articoli da 26 a 29 del Decreto.

                                                                                                                4
Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica

In tale ambito, l’Autorità di vigilanza ha peraltro         (può tuttavia avvalersi, ricorrendone i presupposti,
precisato che, ferma restando la responsabilità degli       dell’adeguata verifica tramite terzi, nella specie,
organi aziendali nell’individuazione delle                  quella effettuata dal collocatore).
funzioni che si qualificano come “funzioni operative
essenziali o importanti”, l’affidamento a terzi anche       Da ultimo, si segnala che è richiesto ai destinatari di
solo di una delle fasi in cui si articola l’adeguata        identificare sempre l’investitore anche nel caso sub
verifica potrebbe configurare un’ipotesi di                 1), cioè anche laddove l’intermediario collocatore
esternalizzazione di funzione operativa                     operi in nome proprio, acquisendo quindi esso
essenziale o importante in base alla disciplina in          stesso la qualifica di “cliente”.
materia di outsourcing applicabile all’intermediario.
                                                            Considerazioni conclusive
Da ultimo, Banca d’Italia ha altresì chiarito (cfr. esiti
consultazione, pag. 47) che l’addebito di una carta di      In conseguenza del recepimento della IV Direttiva
pagamento o il bonifico non possono essere                  Antiriciclaggio, la nuova disciplina sull’adeguata
considerati come una valida forma di attestazione           verifica rimessa a Banca di Italia è stata incisa da
con la quale il terzo comunica di avere svolto              rilevanti novità che senz’altro impattano sui
l’adeguata verifica, in quanto il meccanismo del            destinatari.
bonifico non è più previsto dal Decreto AML e non è         Novità quali rafforzato approccio basato sul
nemmeno indicato negli Orientamenti. Ciò, anche in          rischio, differenti criteri per il compimento delle
considerazione del fatto che l’attestazione                 previste tipologie di adeguata verifica e rapporti
tramite bonifico ha evidenziato in passato limiti           con eventuali soggetti terzi rendono necessario un
molto rilevanti, tali da renderne nei fatti non             intervento su normative interne e contrattualistica
consigliabile l’utilizzo.                                   di varia tipologie in essere (quali distributivi, di
Infine, le Disposizioni disciplinano gli obblighi           fornitura, esternalizzazione).
spettanti agli intermediari in relazione a particolari      Il tutto deve essere condotto in parallelo con la
tipologie operative, che si applicano quando un             redazione della policy antiriciclaggio, in virtù di
destinatario offre servizi e attività di                    taluni aspetti di forte connessione con la stessa, ed
investimento o di gestione collettiva del                   entro la ormai stretta scadenza di fine anno.
risparmio per il tramite di un altro intermediario
bancario o finanziario che opera nell’interesse di
propri clienti.
Relativamente alle ipotesi di fondi collocati dalle
SGR per il tramite di intermediari, le Disposizioni,
recependo gli Orientamenti, distinguono i casi in cui
l’intermediario collocatore (1) operi in nome
proprio, acquisendo così la qualifica di “cliente”
della SGR che gestisce il fondo oppure (2) acquisti
gli strumenti finanziari in nome e per conto
dell’investitore.
Nel secondo caso è l’investitore (i.e. il sottoscrittore)
ad acquisire la qualifica di “cliente” della SGR e,
pertanto, quest’ultima deve identificare e verificare i
dati dell’investitore, anche in caso di basso rischio

                                                                                                               5
Financial Regulatory Outlook – La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA

La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA
con KIID dall’applicazione del Regolamento PRIIPs e le
tematiche ancora aperte

In data 20 giugno 2019 è stato emanato il               Il Regolamento Delegato stabilisce le
Regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la            fondamentali norme tecniche di regolamentazione e
distribuzione transfrontaliera degli organismi di       dettaglio (c.d. “RTS”) per quanto riguarda
investimento collettivo, che modifica, inter alia, il   presentazione, contenuto, riesame e revisione dei
Regolamento (UE) 2014/1286 sul documento                KID, nonché le condizioni per adempiere
contenente le informazioni chiave per i prodotti        all’obbligo di fornire i KID medesimi.
d’investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati.                                          Come noto, l’iter che ha condotto alla sua
                                                        emanazione è stato lungo e travagliato, sin da
La modifica ha previsto l’estensione dal 31             quando, nel settembre 2016, il Parlamento europeo
dicembre 2019 (come originariamente prevista            aveva respinto la prima proposta di RTS trasmessa
dall’articolo 32 Regolamento PRIIPs) al 31              dalla Commissione europea, ritenuta imperfetta e
dicembre 2021 del periodo transitorio di                inadeguata. Le principali obiezioni sollevate dal
esenzione dall’applicazione della disciplina            Parlamento Europeo riguardavano, inter alia:
dettata dal Regolamento PRIIPs agli organismi di
                                                        - le incertezze legate al trattamento dei prodotti
investimento collettivo in valori mobiliari ed agli
                                                        che consentono opzioni multiple di
altri fondi con Key Information Investor Document
                                                        investimento (“MOPs”) (anche in considerazione,
(“KIID”), come, ai sensi di quanto previsto
                                                        per quei PRIIPs che investono in OICVM, della
nell’ordinamento italiano, i fondi di investimento
                                                        citata esenzione dall’obbligo di redazione del KID
alternativi aperti offerti ad investitori retail.
                                                        concessa a questi ultimi ai sensi dell’articolo 32 del
Da ultimo, in data 8 novembre 2019 è stato              Regolamento PRIIPs che, nella versione allora
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione         vigente prevedeva un’esenzione transitoria
Europea il Regolamento Delegato (UE)                    dall’obbligo di predisposizione del KID per gli
2019/1866 della Commissione del 3 luglio 2019           OICVM ed gli altri fondi con KIID fino al 31
che modifica, seppure non a livello sostanziale, il     dicembre 2019);
Regolamento Delegato (UE) 2017/653 della
Commissione, attraverso l’estensione del regime di      la non accuratezza degli scenari di performance in
proroga dell’esenzione transitoria anche nei            quanto non era sufficientemente chiara la
confronti degli ideatori di PRIIP che offrono,          possibilità di perdere denaro anche durante il
come opzioni di investimento sottostante, le quote      periodo di detenzione raccomandato; e
di fondi di cui all’articolo 32 del citato              - la mancanza di orientamenti dettagliati sulle
Regolamento PRIIPs in linea con la proroga              “segnalazioni di comprensibilità”.
dell’esenzione prevista dal suddetto articolo.
                                                        Queste ultime tematiche, peraltro, sono in parte
                                                        oggetto di una recente consultazione avviata, in
                                                        data 16 ottobre 2019 dalle ESAs, con la
Background
                                                        pubblicazione del Joint Committee Consultation
Come noto, la proposta di proroga del regime di         Paper concerning amendments to the PRIIPs KID
esenzione era stata presentata alla Commissione         (“Consultation Paper”). La consultazione, che si
già in data 7 marzo 2019 dal Comitato congiunto         chiuderà il 13 gennaio 2020, si pone come
delle Autorità di vigilanza europea, ossia European     obiettivo di chiarire taluni aspetti che non sono stati
Banking Authority (“EBA”), European Security            ancora completamente definiti in materia di
Market Authority (“ESMA”) ed European                   Regolamento PRIIPs.
Insurance and Occupational Pensions Authority
(“EIOPA”) (congiuntamente le “ESAs”), e
prevedeva, al riguardo, la modifica del Regolamento
Delegato per l’integrazione del Regolamento
PRIIPs.

                                                                                                           6
Financial Regulatory Outlook – La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA

La proroga dell’esenzione a favore degli                  contenuti di ciascuna opzione di investimento
OICR con KIID                                             sottostante .
Come già ricordato, l’art. 32 del Regolamento             Invero, l’articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento
PRIIPs accordava un regime di esenzione                   Delegato, consente all’ideatore del PRIIP, in caso di
transitorio agli OICVM ed agli altri fondi con KIID       opzioni di investimento in fondi con KIID, di
fino al 31 dicembre 2019.                                 utilizzare il KIID in questione ai fini della
                                                          redazione del KID, con riferimento al contenuto
L’art. 17 del Regolamento (UE) 2019/1156 ha quindi
                                                          specifico di ciascuna opzione di investimento
prorogato tale termine al 31 dicembre 2021,
                                                          sottostante.
accogliendo in tal modo le proposte delle ESAs
sottoposte alla Commissione Europea negli ultimi          L’esigenza di coordinamento è quindi soddisfatta
mesi.                                                     dall’articolo 18(3) del Regolamento Delegato, che
                                                          prevede che la menzionata disposizione di cui
Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2022 , la
                                                          all’articolo 14(2) si applichi fino al 31 dicembre
disciplina di cui al Regolamento PRIIPs troverà
                                                          2019, ossia sino al termine del periodo di esenzione
applicazione, con riferimento agli OICVM, anche
                                                          transitorio previsto dall’art. 32, Regolamento
nei confronti delle società di gestione e alle SICAV
                                                          PRIIPs, che è stato esteso, come detto, al 31
di cui alla Direttiva 2009/65/UE (c.d. “UCITS IV”),
                                                          dicembre 2021, tenuto conto di quanto altresì
nonché nei confronti dei soggetti che forniscono
                                                          previsto, da ultimo, dal Regolamento Delegato (UE)
consulenza o vendono quote di tali fondi.
                                                          2019/1866 nei confronti degli ideatori di PRIIP che
L’esenzione è parimenti accordata anche con               offrono, come opzioni di investimento sottostante,
riferimento ai fondi diversi dagli OICVM offerti agli     le quote di fondi di cui all’articolo 32 del citato
investitori al dettaglio (in Italia, i FIA italiani       Regolamento PRIIPs.
aperti distribuiti alla clientela retail). Beneficiano,
                                                          Pertanto, dalla lettura congiunta delle disposizioni
pertanto, del regime transitorio anche i GEFIA
                                                          di cui agli articoli 14(2) e 18(3) del Regolamento
interessati e i soggetti che vendono quote di tali FIA
                                                          Delegato, consegue l’“estensione” dell’esenzione
o forniscono consulenza su tali quote agli investitori
                                                          accordata dall’articolo 32, Regolamento PRIIPs,
al dettaglio.
                                                          all’ipotesi in cui i fondi con KIID rilevino ai fini della
                                                          disciplina PRIIPs in qualità di sottostanti di opzioni
                                                          di investimento di MOPs.
I prodotti «multi-opzione»
                                                          A tal riguardo, si rappresenta peraltro che la
Come anticipato, uno degli aspetti da sempre più          soluzione in questione potrebbe complicare la piena
discussi della disciplina dei PRIIPs riguarda i           comparabilità delle informazioni rese disponibili
MOPs (e.g. prodotti di investimento assicurativo          attraverso il documento informativo, a seconda
“unit linked”) e, in particolare, la necessità di         delle diverse opzioni di investimento considerate, in
coordinamento, nell’ipotesi di MOP con OICVM              ragione delle differenze tra KID e KIID, sia per il
come opzione di investimento sottostante, con             tenore delle informazioni in essi contenute che per
il menzionato regime transitorio accordato                le rispettive modalità di rappresentazione.
dall’articolo 32, Regolamento PRIIPs.
La necessità di coordinamento deriva dal fatto che
l’articolo 10, Regolamento Delegato, disciplinando il
KID dei PRIIP “multi-opzione” prevede che,
qualora le relative informazioni non possano essere
fornite in un unico documento contenente le
informazioni chiave, l’ideatore del PRIIP debba
fornire, in alternativa:
i. un KID (completo) per ciascuna opzione di
investimento sottostante offerta dal PRIIP; oppure
ii. un KID generico con specifico rinvio a
documentazione aggiuntiva per gli specifici

                                                                                                               7
Financial Regulatory Outlook – La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA

Il Consultation Paper                                     coesistere dei due diversi processi per la
                                                          predisposizione del KID e del KIID, nonché quelle
La consultazione avviata ad ottobre 2019 relativa
                                                          legate al coordinamento tra i contenuti dei due
alla modifica del Regolamento PRIIPs, come
                                                          diversi documenti informativi.
anticipato, ha lo scopo di chiarire alcuni aspetti
rilevanti per migliorare il processo di                   Si auspica pertanto che, cristallizzata la tanto
implementazione delle disposizioni inerenti alla          discussa proroga del regime di esenzione ad
predisposizione dei KID dei PRIIPs.                       opera del Regolamento (UE) 2019/1156, il
                                                          Consultation Paper offra la possibilità di addivenire,
Ai fini di quanto in oggetto, si osserva che la Sezione
                                                          anche grazie ai contributi degli operatori, alla
9 del Consultation Paper ha ad oggetto proprio
                                                          soluzione delle citate tematiche così giungendo alla
alcuni temi legati al coordinamento tra la
                                                          definizione di un quadro normativo e regolamentare
disciplina di derivazione UCITS sui KIID e quella
                                                          chiaro ed esaustivo che faciliti conseguentemente il
sui KID dei PRIIPs al fine di apportare le
                                                          mercato nel conformarsi alla riformata disciplina.
modifiche di raccordo necessarie per il periodo che
seguirà al termine del regime transitorio.
In particolare, tra i temi posti in consultazione si
segnalano quelli legati all’individuazione delle
disposizioni del Regolamento (UE) 2010/583
(“Regolamento UCITS”) da includere nella
disciplina PRIIPs, unitamente alla valutazione circa
l’opportunità di estendere le stesse non solo ai KID
degli OICVM ma anche a quelli degli altri PRIIPs.
Altri temi concernono il trattamento dell’obbligo di
consegna del KID in occasione degli investimenti
successivi nel caso di piani di accumulo del capitale
(c.d. “PAC”) nonché la questione del c.d. “doppio
binario”, ovverosia la situazione in cui, salvo
modifiche alla disciplina UCITS, ci si troverà a
decorrere dal gennaio 2022, quando i gestori si
troveranno a dover predisporre il KID per l’offerta
alla clientela retail e il KIID per quella destinata
alla clientela professionale.

Considerazioni conclusive
La proroga del regime di esenzione degli OICR con
KIID dall’applicazione della disciplina dettata dal
Regolamento PRIIPs risponde certamente alle
esigenze degli operatori del settore del risparmio
gestito che così dispongono di un ulteriore lasso di
tempo per apprestare le modifiche operative
necessarie all’adempimento dei nuovi obblighi
informativi.
D’altro canto, tale proroga è altresì funzionale, oltre
che a consentire i citati adeguamenti operativi, ad
addivenire ai chiarimenti normativamente necessari
per dipanare i numerosi temi ancora aperti sopra
citati.
Tra questi, si ricordano quello particolarmente
significativo del c.d. “doppio binario”, in ragione
dell’impatto operativo che deriverebbe dal

                                                                                                           8
Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi

FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi

Il FinTech è stato – e continua ad essere - oggetto         In ottica di regolamentazione unitaria ed
di particolare attenzione nel recente periodo da            armonizzata nelle differenti specializzazioni del
parte del legislatore europeo e nazionale e delle           settore finanziario, la Commissione Europea ha
Autorità di Vigilanza al fine di migliorare la              inoltre rinnovato il richiamo alle Autorità di
prestazione dei servizi finanziari attraverso lo            Vigilanza Europee (“ESAs”) di considerare
sviluppo delle tecnologie, nel rispetto della tutela        sistematicamente il FinTech nelle proprie attività.
di investitori e consumatori e dell’integrità del
mercato.                                                    La roadmap di EBA e le iniziative a livello nazionale
Ad oggi, tuttavia, la incompleta armonizzazione
                                                            La European Banking Authority (“EBA”) ha
sovranazionale ovvero la mancanza di
                                                            pubblicato, in data 15 marzo 2018, «The EBA’s
regolamentazione di implementazione tecnica
                                                            FinTech roadmap», relativa alle azioni
comportano una eccessiva frammentazione
                                                            prioritarie e all’approccio che l’autorità intende
della disciplina e rendono talvolta di difficile
                                                            seguire in materia FinTech nel biennio 2018/2020.
attuazione le scelte compiute dal legislatore.
                                                            Tra queste, si citano:
Il FinTech nel panorama europeo e                           - il monitoraggio delle autorizzazioni e delle licenze
nazionale                                                   per gli operatori del settore FinTech;
                                                            - l’analisi della regolamentazione sulle sandbox e
L’Action Plan della Commissione Europea
                                                            gli hub di innovazione al fine di identificare delle
La Commissione Europea, riprendendo quanto                  best practices;
affermato dal Financial Stability Board, ha definito        - il monitoraggio e analisi dell’impatto del FinTech
il FinTech come «un termine utilizzato per                  sui modelli di business tradizionali;
descrivere l’innovazione finanziaria resa possibile
dall’innovazione tecnologica, che può                       - la promozione delle best practices in materia di
concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi       cybersecurity e test comuni sulle minacce
o prodotti, producendo un effetto determinante sui          informatiche;
mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di    - la gestione dell’impatto del FinTech sui
servizi».                                                   consumatori, con particolare riferimento alla
In data 8 marzo 2018, la Commissione Europea ha             valutazione dell’adeguatezza dell’attuale quadro
pubblicato il «FinTech Action Plan», definendo              normativo in materia di valute virtuali;
un piano di azione volto a promuovere le                    - l’identificazione e valutazione dei rischi
opportunità offerte dall'innovazione tecnologica            dell’utilizzo delle società FinTech per il riciclaggio
nei servizi finanziari garantendo al contempo               di denaro o per il finanziamento al terrorismo.
elevati standard di protezione dei consumatori e
stabilità finanziaria del mercato.
Le iniziative previste dal Piano d’azione FinTech
sono volte ad assicurare che l’Unione Europea sia in
grado di accogliere la digitalizzazione del settore
finanziario e, in particolare, (i) permettere ai
modelli di business innovativi di espandersi a livello
europeo, (ii) promuovere la diffusione
dell’innovazione tecnologica nel settore finanziario e
(iii) rafforzare la sicurezza e la resilienza del settore
finanziario.

                                                                                                               9
Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi

Parimenti, anche le Autorità di vigilanza                dell’UE sulla blockchain e da allora ha
italiane si sono attivate in materia FinTech: da un      continuato a supportare lo sviluppo di tale
lato, Banca d’Italia nel novembre del 2017 ha            fenomeno, al fine di elaborare una strategia
istituito un «Canale FinTech» ossia uno strumento        generale sulla tecnologia di registro distribuito e
di dialogo con gli operatori che intendono proporre      sulla blockchain per tutti i settori dell’economia,
soluzioni tecnologiche e organizzative innovative        volta a consentire le applicazioni fintech nell’UE.
nell'area dei servizi bancari, dall’altro Consob ha
realizzato e sta promuovendo specifici                   Crypto-assets
approfondimenti, pubblicati come “Quaderni
                                                         Le critpo-attività, in assenza di una definizione
FinTech”.
                                                         giuridica, vengono definite da ESMA ed EBA,
Si segnala, inoltre, l’istituzione da parte del          rispettivamente, nel Parere sulle Initial Coin
Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”),         Offerings e crypto-assets e nel Report sui crypto-
in data 17 Marzo 2018, di un Comitato di                 assets, come asset privati che dipendono
coordinamento per il FinTech, nato con la                primariamente dalla crittografia e dalle tecnologie
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra MEF,        basate sui registri distribuiti.
Banca D’Italia, Consob, IVASS, AGCM, Garante per
                                                         Generalmente, pur in assenza di una tassonomia
la Protezione dei dati personali, Agenzia per l’Italia
                                                         ufficiale, sono state riconosciute tre principali
Digitale (AGID) e Agenzia delle Entrate, al fine di
                                                         categorie di cripto-attività, come riscontrate
favorire l’introduzione di servizi e modelli operativi
                                                         nella pratica:
innovativi nel settore finanziario e assicurativo
basati sulle tecnologie digitali.                        a) cripto-attività che, per le peculiari caratteristiche,
                                                         integrano la fattispecie degli strumenti
Parlando di FinTech: crypto-assets, DLT e                finanziari o dei prodotti finanziari
crowdfunding                                             (investment-token o security-like-token);
Alcuni dei principali temi di ambito FinTech che         b) cripto-attività utilizzate come mezzo di
hanno conosciuto uno sviluppo legislativo nel corso      scambio, conosciute anche come cripto-valute o
dell’ultimo biennio sono senza dubbio quelli             valute virtuali, tra cui le più note sono Bitcoin,
inerenti alle crypto-assets, alle tecnologie di          Litecoin, Ethereum e da ultimo Libra;
registro distribuito (“distributed ledger
technologies” o “DLT”) ivi compresa la                   c) cripto-attività che permettono l’accesso ad uno
blockchain, e al crowdfunding.                           specifico servizio o prodotto.

Tali materie sono state affrontate, con diverso grado
di approfondimento, sia a livello europeo sia, di        In tale ambito, Consob ha pubblicato, il 19 marzo
conseguenza, a livello nazionale.                        2019, un “Documento per la Discussione in materia
La Commissione ha posto l’accento sul fenomeno           di offerte iniziali e scambi di cripto-attività”, che
dei crypto-assets, garantendo l’impegno a                presenta una proposta di regolamentazione del
continuare a monitorare la loro evoluzione al fine di    fenomeno delle ICOs aventi ad oggetto le
valutare l’opportunità di un’azione normativa a          crypto-asset in cui investono i risparmiatori e
livello europeo.                                         invitando gli operatori del mercato a presentare le
                                                         proprie osservazioni a riguardo.
In materia di crowdfunding, la Commissione
europea ha presentato una proposta di regolamento        Consob ha proposto, nell’ambito delle proprie
ad hoc, attualmente ancora in fase di approvazione,      competenze, un regime specifico, di carattere
secondo la quale le piattaforme di crowdfunding          facoltativo, concernente l’offerta e gli scambi di
potranno presentare domanda per ottenere un              cripto-attività con specifiche caratteristiche, che
marchio UE sulla base di un framework normativo          consentirebbe agli operatori che decidessero di
comune ed offrire così i rispettivi servizi              avvalersene di operare nell’alveo di una normativa
nell'Unione.                                             meno restrittiva rispetto a quella prevista per i
                                                         prodotti finanziari dal D. lgs. 58/1998 (“TUF”).
Infine, per perimetrare e sostenere il corretto
utilizzo delle DLT, la Commissione ha inaugurato
nel febbraio 2018 l’Osservatorio e forum

                                                                                                             10
Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi

Consob, sulla scorta di quanto affermato da ESMA,           La regolamentazione in materia antiriciclaggio
ha poi specificato che le cripto-attività aventi le
                                                            La novità più importante, in materia di valute
caratteristiche degli strumenti finanziari ai sensi
                                                            virtuali, tuttavia, si è registrata a livello di
MiFID2 o dei prodotti di investimento PRIIP, PRIP
                                                            legislazione primaria, con l’adozione del D.lgs.
e IBIP, ricadono nell’ambito di applicazione delle
                                                            90/2017 e del D.lgs. 125/2019, di attuazione,
specifiche discipline di tali strumenti, non potendo
                                                            rispettivamente, della IV e della V Direttiva
beneficiare dell’eventuale regime esemplificativo
                                                            antiriciclaggio; infatti, tra i destinatari della
proposto.
                                                            disciplina nazionale in materia antiriciclaggio, tra i
La consultazione si è conclusa il 5 giugno 2019 e i         c.d. “altri operatori non finanziari” definiti dal
partecipanti alla stessa (tra i quali si ricorda anche      Decreto antiriciclaggio, rientrano ora anche:
la stessa Associazione professionale PwC TLS
                                                            - i “prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
Avvocati e Commercialisti) sono ancora in attesa
                                                            valuta virtuale” intendendosi “ogni persona fisica
delle risposte da parte dell’Autorità di vigilanza.
                                                            o giuridica che fornisce a terzi, a titolo
Il fenomeno dei crypto-assets non si esaurisce con          professionale, anche online, servizi funzionali
la regolamentazione dei mercati finanziari: negli           all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di
ultimi anni, anche Banca d’Italia ha pubblicato             valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in
molteplici comunicazioni in materia, con particolare        valute aventi corso legale o in rappresentazioni
riferimento ai rischi di riciclaggio e ai rischi insiti     digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in
nelle operazioni in tali strumenti sussistenti per i        altre valute virtuali nonché i servizi di emissione,
consumatori.                                                offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro
                                                            servizio funzionale all'acquisizione, alla
Già dal 2015, con la Comunicazione del 30 gennaio,          negoziazione o all'intermediazione nello scambio
«Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette                  delle medesime valute”;
«valute virtuali», Banca d’Italia si è rivolta
direttamente agli utilizzatori al fine di mettere gli       - i “prestatori di servizi di portafoglio
stessi in guardia sui rischi insiti nell’utilizzazione di   digitale” e cioè “ogni persona fisica o giuridica che
valute virtuali; contestualmente l’Autorità di              fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online,
vigilanza italiana ha rivolto un appello agli               servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche
intermediari vigilati richiamando l’attenzione sui          private per conto dei propri clienti, al fine di
rischi di acquisto, detenzione o vendita di valute          detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
virtuali.
                                                            Contestualmente è stata definita “valuta virtuale”
Parimenti, l’Autorità ha posto l’accento sui rischi di      la rappresentazione digitale di valore, non emessa
riciclaggio e finanziamento del terrorismo che              da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non
l’operatività connessa a valute virtuali                    necessariamente collegata a una valuta avente corso
potrebbe comportare.                                        legale, utilizzata come mezzo di scambio per
                                                            l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e
Tali avvertenze agli utilizzatori e agli intermediari
                                                            negoziata elettronicamente.
vigilati sono state rinnovate e ribadite da Banca
d’Italia nella Comunicazione del 19 marzo 2018              I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta
«Avvertenza per i consumatori sui rischi                    virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio
delle valute virtuali da parte delle Autorità               digitale, inoltre, ai fini della prestazione dell’attività,
europee» e, più recentemente, dalla UIF nella               hanno l’obbligo di iscrizione in una sezione
Comunicazione del 28 maggio 2019 “Utilizzo                  speciale del registro tenuto dall’OAM (Organismo
anomalo di valute virtuali”, in cui si richiede ai          degli agenti e dei mediatori creditizi), nonché
soggetti obbligati alla disciplina dell’antiriciclaggio     l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia
di prestare massima attenzione nell'individuazione          e delle Finanze la propria operatività sul territorio
di operazioni sospette connesse con le valute               nazionale.
virtuali, evidenziando alcuni profili
comportamentali ritenuti "a rischio" sulla base della
propria esperienza in materia di analisi delle
segnalazioni di operazioni sospette ricevute.

                                                                                                                 11
Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi

A tal riguardo, il MEF ha posto in consultazione, a      interno. Inoltre, gli smart contract soddisfano il
febbraio 2018, uno schema di decreto al fine di          requisito della forma scritta esclusivamente
definire la modalità e la tempistica con cui             previa identificazione informatica delle parti
effettuare la comunicazione. La consultazione si è       interessate.
conclusa (il 16 febbraio 2018) e tuttora il decreto
non è stato adottato. Si osserva pertanto che tali       Il legislatore italiano ha così inteso dare atto
obblighi non potranno essere adempiuti                   dell’importanza che nuove tecnologie oggi in uso
efficacemente finché non avverrà l’adozione del          possano garantire integrità allo scambio di dati e
suddetto decreto da parte del MEF.                       rendano possibile riconoscere valenza giuridica di
                                                         una certificazione basata su tali tecnologie.
                                                         Come noto, le definizioni di cui al Decreto
Le tecnologie basate su registri distribuiti             Semplificazioni non possono ritenersi conclusive
(DLT)                                                    dell’iter legislativo né possono dirsi direttamente
                                                         applicabili nella prassi.
Come evidenziato in molteplici occasioni dalle
Autorità di Vigilanza europee, di cruciale               È espressamente richiesto l’intervento dell’Agenzia
importanza in ambito FinTech è la tecnologia             per l’Italia digitale al fine di emanare linee guida di
utilizzata che fa da sfondo alla regolamentazione        implementazione che avrebbero dovuto essere
normativa.                                               adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in
                                                         vigore della Legge di conversione del Decreto (i.e. il
Il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
                                                         13 febbraio 2019) ma che attualmente non sono
(“Decreto semplificazioni”), coordinato con la
                                                         ancora state emanate.
Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante
“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e           Le linee guida dovranno specificare:
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione”, tra le altre novità, ha previsto       - gli standard tecnici che debbono possedere le
all’art. 8-ter rubricato “Tecnologie basate su           tecnologie basate su registri distribuiti affinché
registri distribuiti e smart contract” le                possano produrre gli effetti giuridici della
seguenti definizioni:                                    validazione temporale elettronica;

(i) “Tecnologie basate su registri distribuiti”,         - i requisiti per l’identificazione informatica delle
quali le tecnologie e i protocolli informatici che       parti vincolate da uno smart contract.
usano un registro condiviso, distribuito, replicabile,   Esclusivamente a seguito di tale intervento,
accessibile simultaneamente, architetturalmente          potranno avere un reale significato le previsioni del
decentralizzato su basi crittografiche, tali da          Decreto in materia di riconoscimento della forma
consentire la registrazione, la convalida,               scritta degli smart contract nonché di
l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in         validazione temporale elettronica della
chiaro che ulteriormente protetti da crittografia        memorizzazione di un documento informatico
verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e   attraverso l’uso di tecnologie basate su registri
non modificabili;                                        distribuiti.
(ii) “Smart contract”, quali un programma per
elaboratore che opera su tecnologie basate su            Il crowdfunding
registri distribuiti e la cui esecuzione vincola         Altro fenomeno che si inserisce nell’alveo del
automaticamente due o più parti sulla base di effetti    quadro regolamentare FinTech è il crowdfunding
predefiniti dalle stesse.                                ossia il processo attraverso il quale una moltitudine
Il Decreto semplificazioni, ha precisato, inoltre, che   di investitori (“folla” o crowd) conferiscono somme
la memorizzazione di un documento informatico            di denaro (funding) per finanziare un progetto
attraverso l’uso di tecnologie basate su registri        imprenditoriale o iniziative di diverso genere
distribuiti produce gli effetti giuridici della          utilizzando siti internet ("piattaforme" o "portali") e
validazione temporale elettronica, ai sensi              ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.
dell’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in
materia di identificazione elettronica e servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato

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Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi

Ricordando la già citata proposta di regolamento        Oltre agli investitori professionali, potranno
della Commissione Europea dell’8 marzo 2018 per         investire su obbligazioni e titoli di debito anche:
un marchio paneuropeo per i prestatori di
servizi di crowdfunding, è doveroso riconoscere che     - investitori non professionali che hanno un valore
il legislatore italiano è stato uno dei pionieri in     del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i
materia, adottando una disciplina specifica con         depositi di denaro, superiore a 250.000 euro;
riferimento all’equity crowdfunding già a               - investitori non professionali che si impegnano ad
partire dal 2012.                                       investire almeno 100.000 euro in un'offerta offerte
Infatti, con il Decreto-legge n. 179/2012 (convertito   della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un
nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante           documento separato dal contratto da stipulare per
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,   l'impegno a investire, di essere consapevoli dei
è stata introdotta nel TUF la definizione, di           rischi connessi all'impegno o all'investimento
«portale per la raccolta di capitali per le             previsto;
start-up innovative» al fine di favorire lo             - investitori non professionali che effettuano
sviluppo delle start-up innovative attraverso regole    l'investimento nell'ambito della prestazione del
e modalità di finanziamento che fossero in grado di     servizio di gestione di portafogli o di consulenza in
sfruttare le potenzialità di internet e di nuove        materia di investimenti.
tecnologie.
                                                        Inoltre, è stata introdotta la possibilità per le
Nell’alveo di tale regolamentazione, ottemperando a     piattaforme di raccogliere capitali anche per società
specifica delega in materia, Consob ha adottato il      che hanno sede in uno dei Paesi membri dell’Unione
Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio       Europea o aderenti agli accordi sullo Spazio
tramite portali on-line il 26 giugno 2013, con          Economico Europeo e di creare sul proprio sito delle
delibera n. 18592 («Regolamento                         bacheche elettroniche per favorire la
crowdfunding»).                                         compravendita di strumenti finanziari che siano
La disciplina a livello primario e il Regolamento di    stati oggetto di campagna primaria sulla propria
Consob sono stati modificati nel corso degli anni al    piattaforma.
fine di permettere l’estensione della platea di         Da ultimo, il novellato Regolamento crowdfunding
soggetti che possono ricorrere a tale forma di          stabilisce, in capo al gestore della piattaforma,
finanziamento.                                          ulteriori obblighi di pubblicazione concernenti le
Di recente la stessa definizione di “portale per la     informazioni circa l’eventuale destinazione alla
raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e   quotazione su mercati regolamentati, sistemi
per le imprese sociali” contenuta nel TUF è stata       multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di
modificata per ricomprendere anche la raccolta di       negoziazione degli strumenti finanziari emessi
finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti          dall’offerente.
finanziari di debito da parte delle piccole e medie     Infine, nell’ambito degli approfondimenti scientifici
imprese (PMI), ampliando di conseguenza                 dalla stessa promossi, Consob ha pubblicato il
l’operatività delle piattaforme di crowdfunding.        quinto quaderno FinTech che propone le proprie
A seguito della menzionata estensione di                osservazioni circa l’inquadramento giuridico e lo
operatività, Consob ha aggiornato il Regolamento        sviluppo operativo del c.d. «marketplace
Crowdfunding con Delibera in vigore da ottobre          lending», quale innovativa forma di raccolta di
2019; in particolare, viene confermata la possibilità   finanziamenti che sfrutterebbe le tecniche di
per le PMI, nei limiti del codice civile, di offrire    intermediazione digitale sviluppate nell’e-commerce
attraverso i portali di crowdfunding obbligazioni e     e l’utilizzo delle piattaforme online proprie del
altri strumenti di debito, allargando la platea         crowdfunding.
degli investitori che possono sottoscriverli.

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Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi

Conclusioni
La costante attenzione delle Autorità di vigilanza
europee e italiane rispetto al fenomeno FinTech va
di pari passo con una crescente diffusione nella
prassi di specifiche tipologie di operatività che
necessitano di una regolamentazione chiara.

I primi interventi compiuti dal legislatore europeo e
nazionale, a tal riguardo, rappresentano il tentativo
di disciplinare un fenomeno ad ampio spettro,
primo fra tutti il tema delle cripto-attività e il
connesso utilizzo di tecnologie DLT, che, in
assenza di regole normative, potrebbe diffondersi
lasciando gli operatori nell’incertezza di operare ai
confini della riserva di attività e innestando
molteplici rischi di varia natura per i consumatori
e/o investitori e per la stabilità del mercato.
Ad oggi, si è assistito a vari interventi che hanno
portato all’attenzione diverse riflessioni ancora in
corso.
Si attendono ancora i testi definitivi di molteplici
provvedimenti posti in consultazione dalle Autorità
legislative e di vigilanza, nonché si attende una
regolamentazione chiara su diversi fronti del
FinTech che si stanno diffondendo a livello
operativo, primo fra tutti il fenomeno delle cripto-
attività che di per sé rappresenta l’emblema di una
disciplina che richiede chiarezza in materia di
antiriciclaggio, servizi di investimento e servizi
bancari di pagamento e che necessita di una
disciplina armonizzata a livello europeo.
L’introduzione in itinere, tuttavia, di definizioni
giuridiche non supportate da procedure e
chiarimenti operativi potrebbe rappresentare un
ostacolo per gli operatori, sia enti già soggetti a
vigilanza sia enti non regolamentati, alla rispettiva
operatività nonché potrebbe richiedere un effort
significativo, dal punto di vista di risorse umane,
economiche e tecnologiche, al fine di implementare
correttamente e tempestivamente le misure
adeguate che dovessero rendersi necessarie.

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Financial Regulatory Outlook - Le questioni regolamentari in corso

Le questioni regolamentari in corso

Linee Guida EBA sull’outsourcing                        Distribuzione di prodotti assicurativi
                                                        Per il recepimento della cd. Direttiva IDD
Gli Orientamenti di EBA in materia di
                                                        riguardante la distribuzione di prodotti assicurativi,
esternalizzazione, pubblicati nelle lingue ufficiali
                                                        IVASS e Consob, ciascuna secondo le proprie
dell’Unione europea il 5 giugno 2019, hanno
                                                        competenze, hanno avviato (in data 23 settembre
definito un quadro armonizzato a livello europeo
                                                        2019) consultazioni pubbliche per attuare, a
per quanto riguarda gli accordi di
                                                        livello di normativa secondaria, le disposizioni
esternalizzazione.
                                                        derivanti dalla IDD.
Essi si sostituiscono agli Orientamenti in materia      In particolare, Consob ha sottoposto a
pubblicati nel 2006 dal CEBS e ampliano l’ambito di     consultazione le modifiche ed integrazioni da
applicazione degli stessi anche agli istituti di        apportare al Regolamento Intermediari
pagamento e agli istituti di moneta                     relativamente agli obblighi di informazione e alle
elettronica (oltre che agli enti creditizi come         norme di comportamento per la distribuzione di
precedentemente previsto).                              prodotti di investimento assicurativi (i cd.
                                                        IBIPS) da parte degli intermediari assicurativi
EBA ha previsto l’applicabilità degli Orientamenti a
                                                        vigilati da Consob stessa ossia gli intermediari
decorrere dal 30 settembre 2019; tuttavia, affinché
                                                        iscritti alla Sezione D del RUI (banche, SIM,
essi siano effettivamente applicabili in ciascuno
                                                        imprese di investimento).
Stato membro, devono essere recepiti nella
normativa nazionale.                                    Le disposizioni proposte da Consob sono in
Banca d’Italia, in quanto Autorità competente in        coordinamento con quelle sottoposte a
materia, ha comunicato che procederà al                 consultazione da IVASS riguardanti la
recepimento degli stessi entro il 30 settembre          distribuzione di IBIPs effettuata dalle imprese di
2020.                                                   assicurazione in via diretta e dagli altri intermediari
                                                        assicurativi vigilati da IVASS stessa.
Tra le principali novità che dovranno essere recepite
                                                        La finalità delle Autorità è quella di garantire
si segnala, a titolo esemplificativo,
                                                        uniformità nella distribuzione di IBIPs a
l’implementazione del registro sulle
                                                        prescindere dal canale distributivo.
esternalizzazioni, la definizione di «funzioni
essenziali e importanti», il rischio di                 Le consultazioni si sono concluse il 15 novembre
concentrazione nelle esternalizzazioni e il             2019. Si è, pertanto, ora in attesa delle disposizioni
maggior dettaglio richiesto nelle clausole              definitive che – secondo quanto previsto dai
contrattuali.                                           documenti sottoposti a consultazione - troveranno
                                                        applicazione dal 31 marzo 2020 (disposizioni
                                                        IVASS) e dal 1° aprile 2020 (disposizioni Consob).

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