Anno Accademico 2020/2021 - Corso di diritto tributario L'efficacia della norma tributaria nel
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Corso di diritto tributario Anno Accademico 2020/2021 L’efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio Dott.ssa Marcella Martis
Prima nozione di efficacia della legge nel tempo Il momento inziale di efficacia dell’a/o norma1vo prende il nome di entrata in vigore (o di inizio della sua obbligatorietà), secondo quanto precisato dall’art.10 delle disp.prel. al c.c.. Con l’entrata in vigore dell’a/o norma1vo esiste, ovvero diventa opera1va, la norma da essa prodo/a. L’art.73 cost. precisa che gli aE norma1vi entrano in vigore con il decorso di 15 giorni dalla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito. E’ possibile che il momento di entrata in vigore possa essere an1cipato (fermo restando l’obbligo di pubblicazione), oppure pos1cipato.
segue • Per quanto attiene invece al momento finale di vigenza dell’atto normativo, questo è normalmente indeterminato. Infatti l’atto esplicherà i suoi effetti fino a quando non interverrà una modifica legislativa. • Da queste prime nozioni emerge come le norme sull’entrata in vigore degli atti normativi non dispongano nulla in ordine all’ambito di applicazione temporale delle medesime. • Vi sono alcune regole generali in proposito: • Art.11 disp. Prel. C.c. stabilisce che la legge dispone solo per l’avvenire (ovvero la disciplina dettata da una legge riguarda solo le condotte future (ovvero quelle che si collocano in un momento posteriore all’entrata in vigore dell’atto normativo. • L’art.11 precisa inoltre che la legge non ha effetto retroattivo
Segue. • Si tratta però di una norma di legge ordinaria quindi destinata a trovare applicazione per le norme di rango inferiore (regolamenti) e a soccombere dinanzi a norme equiordinate che dovessero espressamente disporre la retroattività del tributo. • In presenza di norme di pari rango, l’art. 11 Preleggi funziona quale “criterio interpretativo”, risolvendo il dubbio se una norma sia o meno retroattiva nel senso della sua non retroattività. • Occorre allora verificare se un limite alla retroattività dei tributi possa essere rinvenuto in fonti sovraordinate, in particolare nelle norme costituzionali. • A tale riguardo, in via generale, da un lato non esiste in materia tributaria una norma, qual è l’art. 25, co. 2, Cost. operante in materia penale, che espressamente vieti la retroattività; e, dall’altro, come la Corte costituzionale ha più volte affermato, la retroattività trova, comunque, un limite nella salvaguardia di altri valori fondamentali.
Segue • La Corte Costituzionale a proposito di tali valori e/o principi, è intervenuta in tema di invim, un tributo sugli incremen/ di valore delle aree edificabili, che consen/va di tassare le plusvalenze realizzate nei dieci anni anteceden/ la sua is/tuzione. • I rapporti però erano talmente remoti nel tempo da far ragionevolmente presumere che risultasse ormai spezzato il nesso tra imposizione e capacità contributiva, violando così l’art. 53, co. 1, Cost. (44/1966) . Quindi un criterio generale era rappresentato dal tempo trascorso. Tale criterio di valutazione, ribadito in una sentenza di poco successiva (65/1969), è connotato, infatti, da un’elevata dose di elasticità ed indeterminatezza, non essendo chiaro quale sia l’intervallo temporale rilevante per ritenere legittimo un tributo retroattivo. • Quest’ultima questione torna di attualità con la L. 413/1991, che introduce la tassazione delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio, riferendolo tuttavia anche alle plu-svalenze conseguite nel triennio precedente. • La Corte, chiamata a verificare la legittimità costituzionale della retroattività così disposta, afferma che un termine triennale deve considerarsi “un breve lasso di tempo” (315/1994). • Oltre all’argomento del tempo, che si pone in continuità con le precedenti pronunzie, la Corte ne valorizza un secondo, affermando che il sistema dell’imposta sui redditi consentiva al contribuente di prevedere ragionevolmente l’introduzione di una tassazione sull’indennità di esproprio nell’ordinamento. La Corte ritiene dunque significativo l’elemento della “prevedibilità”, nel senso che il contribuente ben poteva prevedere l’introduzione del nuovo presupposto impositivo.
Segue • E’ evidente che la Corte Costituzionale nell’affrontare il problema della retroattività appare alquanto limitata. • In altri ordinamenti, infatti, la retroattività è valutata sotto il ben più incisivo profilo della tutela dell’affidamento del cittadino nella certezza del diritto. • Il tema della tutela dell’affidamento è stato studiato soprattutto in relazione all’ipotesi in cui il legislatore intervenga sulla durata e/o sul quantum di determinate agevolazioni, ridu- cendoli rispetto a quanto originariamente previsto (sia pure per il futuro, dunque non con effetti retroattivi in senso stretto), anche sotto il profilo della tutela della libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cos
• Segue • Il principio dell’affidamento trova peraltro un importante riferimento sia nel diritto europeo sia nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo. • Quanto al diri.o europeo, la Corte di gius3zia ha ripetutamente affermato che il principio della certezza del diri.o, il cui corollario è il principio di tutela del legi:mo affidamento, cos3tuiscono principi generali dell’ordinamento giuridico europeo. • Quanto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, essa ha affermato che se, in principio, al potere legislativo non è impedito di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni a portata retroattiva, i diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della prevalenza del diritto e la nozione del processo equo sanciti dall’art. 6 si oppongono, salvo che nel caso di motivi imperativi di interesse generale, all’in- gerenza del potere legislativo nell’amministrazione nella giustizia allo scopo di influire sulla conclusione giudiziaria della causa (Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, n. 13427/87, par. 49), ovvero alla possibilità di contestare una sentenza passata in giudicato (Brumărescu c. Romania, 28 ottobre 1999, n. 28342/95, par. 74).
Segue • Sul punto appare fondamentale richiamare l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) da cui si evince il principio dell’affidamento. • In particolare, tale disposizione stabilisce che, salvo quanto previsto dall’art. 1, co. 2 (che riguarda le norme di interpretazione autentica), le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. • Relativamente ai tributi periodici, inoltre, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
La retroa&vità può essere schema,camente dis,nta in retroa2vità propria ed in impropria E’ impropria quella norma che disciplina una condo9a futura ma per una fa2specie che si è compiuta precedentemente. E’ propria la retroa2vità della norma che prescrive per il passato una regola di condo9a (ovviamente in relazione ad una fa2specie già verificatasi). • Il problema della “attualità” non coinvolge soltanto le norme retroattive, ma anche le norme che vanno a colpire una capacità contributiva futura ad es le c.d. “anticipazioni d’imposta”. È infatti noto che in corso d’anno il contribuente è tenuto al pagamento di acconti (ai fini IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.) i quali sono commisurati all’imposta pagata nell’anno precedente. • Essi sono stati ritenuti in passato legittimi da parte della Corte costituzionale, da un lato in base alla considerazione che la loro commisurazione ai redditi degli anni precedenti rispondesse all’id quod plerumque accidit, dall’altro in quanto sarebbe stato possibile per il contribuente ottenere il rimborso in sede di conguaglio (77/1967).
Segue • Deve, dunque, ritenersi essenziale ai fini del rispetto del principio di capacità contributiva che il contribuente possa legittimamente omettere di versare (o versare in misura inferiore) gli acconti ove ritenga che in quel periodo di imposta non realizzerà quella capacità contributiva “attesa”, salvo naturalmente il rischio di subire la sanzione per tale omesso (o insufficiente) versamento nel caso in cui i suoi conti dovessero rivelarsi errati.
• L’art. 3, co. 1, dello Statuto dispone che fanno eccezione al divieto di retroattività le norme di interpretazione autentica. • Ai sensi dell’art. 1, co. 2 dello Statuto, l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. • L’interpretazione autentica è quella che proviene dallo stesso autore del precetto oggetto di interpretazione. • Ci si chiede che cosa accada quando la norma qualificata come di “interpretazione auten+ca”, non si limi3 ad accogliere uno dei possibili significa3 assegna3 alla disposizione norma3va, ma ne dia uno diverso ed ulteriore, secondo convenienza, eventualmente neanche compa3bile con il tenore della disposizione interpretata.
• In un primo momento, la Corte costituzionale (155/1990) aveva ritenuto che il mero scostamento tra forma (norma “confezionata” come di interpretazione autentica) e sostanza (contenuto non selettivo di una delle possibili interpretazioni) – avrebbe determinato di per sé l’illegittimità costituzionale per sviamento della funzione legislativa e violazione dell’art. 3 Cost., conseguente all’uso non ragionevole dell’effetto retroattivo da parte del legislatore. • Questo orientamento non è stato tuttavia confermato nelle sentenze successive della Corte. • In queste ultime, infatti, pur venendo ribadita la necessità che norme innovative non vengano mascherate da norme interpretative al fine di dotarle di efficacia retroattiva, non se ne esprime più la conseguenza in termini di incostituzionalità sic et simpliciter. Si tende, invece, a rivalutare il principio dell’affidamento e, più in generale, ad affermare la necessità di un sindacato di “ragionevolezza” sulla retroattività della norma, a
insomma, è il legislatore che si autodefinisce interprete, sos4tuisce il testo della legge interpretata e dà vita ad una norma sulla base di una valutazione di discrezionalità e di opportunità. Quindi, secondo la Corte, emanare norme di interpretazione auten3ca altro non è se non un modo che il legislatore ha per retroagire e lo scostamento tra forma e so-stanza non è di per sé sufficiente per determinarne l’illegi
• Le sentenze della Corte cos.tuzionale e la teoria dei c.d. “rappor. esau- • ri.”. • Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto ex tunc, nel senso che a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza (136, co. 1 Cost.) la norma censurata non può più trovare applicazione e gli effetti prodottisi medio tempore vengono travolti sin dal momento della sua entrata in vigore. • Nel diritto tributario, ciò trova tuttavia un limite nei c.d. “rapporti esauriti”. • Si ipotizzi, ad esempio, che la Corte costituzionale dichiari un tributo incostituzionale in quanto non espressivo di capacità contributiva. Ebbene, la giurisprudenza ha affermato che il diritto al pagamento della “giusta imposta” va contemperato con quello relativo alla certezza dei rapporti giuridici e, dunque, con quei principi e norme, di natura procedimentale e processuale, che presiedono all’attuazione del tributo, sicché l’inutile spirare dei termini per ottenere il rimborso (decorrenti dal momento in cui il rimborso poteva essere esercitato e non dalla sentenza della Corte), la definitività di un atto impositivo per sua mancata impugnazione nei termini oppure il passaggio in giudicato di una sentenza sfavorevole al contribuente, determinano la nascita di “rapporti esauriti”, tali da precludere la ripetizione del tributo pagato.
• Va tuttavia rilevato che, in una recente sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della c.d. Robin Hood Tax (10/2015), la Corte, relativamente ai rapporti ancora pendenti (fatti salvi, dunque, quelli “esauriti”), ha ritenuto, all’esito di un giudizio di bilanciamento proprio del principio di c.d. “stretta proporzionalità” (cap. III, par. 3), di poter graduare gli effetti temporali delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale (rimuovendo solo pro futuro gli effetti della disposizione costituzionalmente illegittima), poiché dalla rimozione retroattiva della normativa impugnata sarebbe derivato un gravissimo im- patto su altri principi costituzionali. Nella specie, tali principi sono stati rinvenuti, innanzi- tutto, nell’equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost., violato dall’obbligo di rimborso di somme rilevanti, richiedendosi una manovra fiscale aggiuntiva.
L’EFFICACIA DELLA NORMA TRIBUTARIA NELLO SPAZIO • Il tema della “efficacia della norma tributaria nello spazio” implica tre ordini di problemi: • 1) la determinazione dello spazio nel quale la legge esplica in generale la propria efficacia, • 2) la territorialità c.d. “in senso formale” • 3) la territorialità c.d. “in senso materiale”. • Per quanto attiene al primo profilo, la legge tributaria esplica la propria efficacia in tutto il territorio dello Stato – inteso come territorio politico – all’interno del quale è obbligatoria per tutti i destinatari e, pertanto, può formare oggetto di applicazione in sede amministrativa e giurisdizionale
• Con l’espressione territorialità c.d. in senso formale si fa riferimento all’esigenza che l’attività amministrativa di attuazione del tributo – la quale sola può garantire l’effettività della norma tributaria, intesa come esistenza di mezzi e strumenti tali da assicurarne la concreta attuazione – si confronti con i limiti di diritto internazionale che presiedono all’esercizio di poteri pubblici in uno Stato diverso da quello che tali poteri esercita, i quali presuppongono un potere esclusivo di governo sul proprio territorio da parte di ciascuno Stato e comportano l’illiceità di qualsiasi attività materiale in esso compiuta da parte di un diverso Stato. • Con l’espressione territorialità̀ c.d. “in senso materiale”, ci si riferisce alla determinazione dell’ambito spaziale del presupposto di imposta in sede di creazione della norma impositiva.
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