AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI - 11 maggio 2020
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ANALISI DECRETO LEGGE c.d. CURA ITALIA: ❑ Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario con causale «COVID» (artt. 19, 20 e 21), divieto di licenziamento (art. 46) e norma di interpretazione autentica in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione (art. 19 bis) ❑ Cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22) ❑ Congedi Covid, permessi legge 104 e altri strumenti di tutela (artt. 23, 24 e 63)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Fonti normative e regolamentari ✓ art. 22 Decreto Legge 18/2020 ✓ art. 41 Decreto Legge 23/2020 ✓ Deliberazione della Giunta Regionale n. 437/2020 che approva le Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto (Accordo Parti sociali del 20/03/2020) ✓ circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ✓ circolare INPS n. 58 del 7 maggio 2020 ✓ circolare Ministero del Lavoro n. 8 del 4 aprile 2020
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Possono presentare la domanda i datori di lavoro che non hanno diritto ad uno degli ammortizzatori sociali vigenti (CIGO e FIS) anche nel caso in cui avessero già superato i limiti temporali consentiti. La domanda va presentata alla Regione Veneto per i datori di lavoro privati con unità produttive ubicate nei Comuni del Veneto. In caso di aziende plurilocalizzate in meno di 5 Regioni la domanda va presentata alle singole Regioni. Superato detto limite destinatario della domanda è il Ministero del Lavoro che istruisce la pratica.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Durata dell’intervento di CIGD Il trattamento di integrazione può essere riconosciuto per un periodo non superiore a 13 settimane per lavoratori che fossero alle dipendenze dell’azienda, anche a tempo determinato, alla data del 17 marzo 2020, indipendentemente dall’anzianità di lavoro. (9 settimane ex art. 22 comma 1 e ulteriori 4 settimane ex art. 22 comma 8 quater) (complessive 22 settimane ex art. 22 comma 8 bis per il Comune di Vo’)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Lavoratori interessati • operai • impiegati • quadri • apprendisti professionalizzanti • soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Lavoratori interessati • lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS), quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali • lavoranti a domicilio monocommessa • lavoratori intermittenti • lavoratori agricoli • lavoratori del settore della pesca
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Accordo aziendale Le imprese fino ai 5 dipendenti sono esonerate dall’accordo sindacale. Le aziende con dimensioni maggiori devono raggiungere l’accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali. In tutti i casi, si considera esperito l’accordo con l’attivazione della procedura sindacale semplificata da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Elementi essenziali della richiesta La domanda dovrà contenere la data dell’accordo sindacale o dell'informativa inviata alle OO.SS., nei casi in cui è prevista la procedura di consultazione sindacale, il periodo e la durata complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Elementi dell’accordo aziendale a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva – codice fiscale, telefono ecc …) b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dip.ti, commercio fino a 50 dipendenti …) c) settore merceologico ... (metalmeccanico, legno, tessile, confezioni, orafi ….) d) data di avvio procedura della consultazione sindacale, solo nel caso di verbale di accordo
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Elementi dell’accordo aziendale e) negli accordi sindacali, assistenza delle parti sociali (organizzazione imprenditoriale, associazione sindacale) f) dichiarazione di esaurimento ammortizzatori ordinari con causale “emergenza epidemiologica da Covid -19” g) dichiarazione di mancanza dei requisiti di legge per accedere agli ammortizzatori ordinari e relativa motivazione h) per i datori di lavoro artigiani non edili, dichiarazione di versamento contributo al FSBA ed eventuale dichiarazione di esaurimento dell'utilizzo del trattamento FSBA
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Elementi dell’accordo aziendale i) periodo richiesto della CIG in deroga (dal …… al ….) j) numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga k) ore complessive richieste
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Ferie pregresse L'INPS ha evidenziato che, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza. Contributo addizionale Anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale” non è dovuto il contributo addizionale.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Computabilità nel periodo massimo concedibile Anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale” non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Procedura di richiesta dell’intervento alla Regione Veneto La domanda deve essere presentata, anche retroattivamente, in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell’accordo o della prova dell’avvenuta informativa, entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dalla data di avvio della procedura di consultazione sindacale o dalla data di inizio della CIGD.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Procedura di richiesta dell’intervento alla Regione Veneto Per i lavoranti a domicilio monocommessa, la richiesta di CIG in deroga dovrà essere effettuata dalla azienda committente. La domanda dovrà contenere la data dell’accordo sindacale o dell'informativa inviata alle OO.SS., nei casi in cui è prevista la procedura di consultazione sindacale, il periodo e la durata complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Procedura di richiesta dell’intervento alla Regione Veneto Ciascuna domanda di CIGD dovrà interessare un periodo minimo di una settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD») Erogazione del trattamento di CIGD Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, inviando i dati necessari per il pagamento della CIGD entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Trascorso tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
ANALISI DECRETO LEGGE c.d. CURA ITALIA: ❑ Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario con causale «COVID» (artt. 19, 20 e 21), divieto di licenziamento (art. 46) e norma di interpretazione autentica in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione (art. 19 bis) ❑ Cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22) ❑ Congedi Covid, permessi legge 104 e altri strumenti di tutela (artt. 23, 24 e 63)
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Fonti normative e regolamentari ✓ art. 23 Decreto Legge 18/2020 ✓ circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020 ✓ messaggio INPS n. 1461 del 30 marzo ✓ messaggio INPS n. 1621 del 15 aprile 2020
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio) per tutto l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo. Il congedo per genitori di figli di età non superiore a 12 anni è retribuito con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. IL congedo viene richiesto attraverso la procedura online dell’INPS
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Punti di attenzione ➢ il congedo è pari a 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio) e può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (per coppia) di 15 giorni ➢ il periodo di congedo può essere richiesto anche per singole giornate (non ad ore), con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, giorni di permesso 104, ecc.)
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Punti di attenzione ➢ la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare il genitore non richiedente, iscritto nello stesso stato di famiglia, non sia: o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; o disoccupato o non lavoratore.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Punti di attenzione N.B. Si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Punti di attenzione N.B. Si considera disoccupato anche un lavoratore dipendente con un reddito inferiore a 8.145 euro e un lavoratore autonomo con un reddito inferiore a 4.800 euro. Qualora il genitore sia separato o divorziato, con affido esclusivo del figlio e non residente nella stessa abitazione dell’altro genitore, potrà fruire del congedo COVID-19 a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Il messaggio INPS n. 1621 del 2020 esamina i casi di compatibilità ed incompatibilità di altri tipi di permesso e congedo parentale, da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, con la richiesta del congedo COVID-19
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Situazioni di incompatibilità La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con: ✓ la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare; ✓ la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Situazioni di incompatibilità La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con: ✓ la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio; ✓ il fatto che il genitore sia disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Situazioni di incompatibilità La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con: ✓ la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario del FIS, CISOA, NASpI e DIS-COLL.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Situazioni di incompatibilità In caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Situazioni di compatibilità La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con: ✓ la malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare; ✓ la fruizione del congedo di maternità/paternità per figli diversi; ✓ la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Situazioni di compatibilità La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con: ✓ la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare; ✓ l’aspettativa non retribuita determinata da una sospensione del rapporto di lavoro e non dalla cessazione dello stesso, in quanto il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, poiché il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Situazioni di compatibilità La fruizione del congedo COVID-19, nel caso l’altro genitore sia lavoratore part-time o intermittente (che quindi hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati), è compatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore;
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Situazioni di compatibilità La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con: ✓ la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività;
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Situazioni di compatibilità La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con: ✓ la fruizione e l’estensione della durata dei permessi retribuiti per assistere figli con disabilità. Il genitore lavoratore dipendente può quindi cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi, compresi i 12 giorni ulteriori previsti, anche se fruiti per lo stesso figlio;
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Situazioni di compatibilità La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con: ✓ il prolungamento del congedo parentale e con il congedo straordinario anche fruito per lo stesso figlio con handicap grave anche quando nelle stesse giornate l’altro genitore stia fruendo, anche per questo stesso figlio, dei permessi, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario; poiché si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto contemporaneamente.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Misura dell’indennità Il congedo è coperto da contribuzione figurativa. È riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La retribuzione da prendere a riferimento è quella considerata per il congedo di maternità/paternità o per il congedo parentale, senza però considerare i ratei di tredicesima o altri premi o mensilità aggiuntive o trattamenti accessori, espressamente esclusi dal DL.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 Congedo non retribuito Il comma 6 introduce infine per i genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, alle medesime condizioni del congedo per emergenza Covid-19 il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro
ESTENSIONE PERMESSO EX LEGE 104 PER EMERGENZA COVID-19 Fonti normative e regolamentari ✓ art. 24 Decreto Legge 18/2020 ✓ circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020 ✓ messaggio INPS n. 1621 del 15 aprile 2020
ESTENSIONE PERMESSO EX LEGE 104 PER EMERGENZA COVID-19 E’ prevista un’estensione di ulteriori 12 giorni dei permessi 104 per lavoratori disabili (articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992) e per l’assistenza a disabili (articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per il periodo compreso nei mesi di marzo e aprile 2020. Anche queste 12 giornate (come normalmente le 3 giornate previste dalla 104) possono essere fruite frazionandole in ore.
ESTENSIONE PERMESSO EX LEGE 104 PER EMERGENZA COVID-19 L’INPS ammette il cumulo, nell’arco dello stesso mese tra il congedo COVID-19 con i permessi 104, così come implementati dall’articolo 24 (12 giorni da consumarsi nei mesi di marzo e aprile 2020), anche se fruiti per lo stesso figlio disabile.
ESTENSIONE PERMESSO EX LEGE 104 PER EMERGENZA COVID-19 Nel caso in cui il lavoratore/genitore si trovi in CIG/FIS con sospensione a zero ore, le 12 giornate di permesso cd. 104 non vengono riconosciute. Qualora la CIG/FIS sia, invece, con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time diviso per l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno e moltiplicato per i giorni di permesso teorici. Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Mess. Inps 3114/2018)
PREMIO DI 100 € AI DIPENDENTI PRESENTI IN AZIENDA A MARZO Fonti normative e regolamentari ✓ art. 63 Decreto Legge 18/2020 ✓ circolare Agenzia dell’Entrate n. 8 del 3 aprile 2020 ✓ risoluzione Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30 marzo 2020
PREMIO DI 100 € AI DIPENDENTI PRESENTI IN AZIENDA A MARZO Viene prevista l’erogazione di un premio di importo netto pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo nel 2019 non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Tale importo non concorre alla formazione del reddito del percettore.
PREMIO DI 100 € AI DIPENDENTI PRESENTI IN AZIENDA A MARZO A chi spetta L’obiettivo è “di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto”. Quindi non rientra nel computo dei giorni di lavoro il periodo di lavoro svolto a distanza. Il premio spetta, invece ai dipendenti inviati nel mese di marzo in trasferta o in missione o presso sedi distaccate, diverse dalla abituale sede di lavoro.
PREMIO DI 100 € AI DIPENDENTI PRESENTI IN AZIENDA A MARZO Soglia reddituale Il limite di 40.000 € si verifica tenendo conto del solo reddito imponibile derivante dal rapporto di lavoro subordinato con esclusione degli importi soggetti a tassazione separata o sostitutiva. Riproporzionamento L’importo è riproporzionato sulla base dei giorni lavorabili e dei giorni lavorati, indipendentemente dall’orario a tempo pieno e par time.
PREMIO DI 100 € AI DIPENDENTI PRESENTI IN AZIENDA A MARZO Obblighi del sostituto d’imposta L’importo è riconosciuto dai sostituti d’imposta, senza bisogno di alcuna domanda, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituto compensa quanto erogato tramite il modello F24 utilizzando i codici comunicati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 17/E/2020 (per il modello F24: “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto- legge n. 18 del 2020”)
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