AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI - 11 maggio 2020

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AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI - 11 maggio 2020
AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A
SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI

                           11 maggio 2020
ANALISI DECRETO LEGGE c.d. CURA ITALIA:

❑ Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario con
  causale «COVID» (artt. 19, 20 e 21), divieto di licenziamento (art.
  46) e norma di interpretazione autentica in materia di contratti a
  tempo determinato e di somministrazione (art. 19 bis)
❑ Cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22)
❑ Congedi Covid, permessi legge 104 e altri strumenti di tutela (artt.
  23, 24 e 63)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)
Fonti normative e regolamentari
✓ art. 22 Decreto Legge 18/2020
✓ art. 41 Decreto Legge 23/2020
✓ Deliberazione della Giunta Regionale n. 437/2020 che
  approva le Linee guida per l’applicazione della cassa
  integrazione in deroga del Veneto (Accordo Parti sociali del
  20/03/2020)
✓ circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020
✓ circolare INPS n. 58 del 7 maggio 2020
✓ circolare Ministero del Lavoro n. 8 del 4 aprile 2020
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)

Possono presentare la domanda i datori di lavoro che non hanno
diritto ad uno degli ammortizzatori sociali vigenti (CIGO e FIS)
anche nel caso in cui avessero già superato i limiti temporali
consentiti.
La domanda va presentata alla Regione Veneto per i datori di
lavoro privati con unità produttive ubicate nei Comuni del
Veneto.
In caso di aziende plurilocalizzate in meno di 5 Regioni la domanda va presentata alle
singole Regioni. Superato detto limite destinatario della domanda è il Ministero del
Lavoro che istruisce la pratica.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)

Durata dell’intervento di CIGD
Il trattamento di integrazione può essere riconosciuto per un
periodo non superiore a 13 settimane per lavoratori che fossero
alle dipendenze dell’azienda, anche a tempo determinato, alla
data del 17 marzo 2020, indipendentemente dall’anzianità di
lavoro. (9 settimane ex art. 22 comma 1 e ulteriori 4 settimane
ex art. 22 comma 8 quater)
(complessive 22 settimane ex art. 22 comma 8 bis per il Comune di Vo’)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)

Lavoratori interessati

• operai
• impiegati
• quadri
• apprendisti professionalizzanti
• soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)
Lavoratori interessati
• lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di
  integrazione salariale (TIS), quando gli altri lavoratori della
  stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino
  di ammortizzatori sociali
• lavoranti a domicilio monocommessa
• lavoratori intermittenti
• lavoratori agricoli
• lavoratori del settore della pesca
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)

Accordo aziendale
Le imprese fino ai 5 dipendenti sono esonerate dall’accordo
sindacale.
Le aziende con dimensioni maggiori devono raggiungere
l’accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali.
In tutti i casi, si considera esperito l’accordo con l’attivazione
della procedura sindacale semplificata da esperire entro il
termine di 3 giorni lavorativi.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)

Elementi essenziali della richiesta
La domanda dovrà contenere la data dell’accordo sindacale o
dell'informativa inviata alle OO.SS., nei casi in cui è prevista la
procedura di consultazione sindacale, il periodo e la durata
complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori
coinvolti.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)

Elementi dell’accordo aziendale
a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale,
   recapito, partita iva – codice fiscale, telefono ecc …)
b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti,
   industria oltre 15 dip.ti, commercio fino a 50 dipendenti …)
c) settore merceologico ... (metalmeccanico, legno, tessile,
   confezioni, orafi ….)
d) data di avvio procedura della consultazione sindacale, solo
   nel caso di verbale di accordo
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Elementi dell’accordo aziendale
e) negli accordi sindacali, assistenza delle parti sociali
   (organizzazione imprenditoriale, associazione sindacale)
f) dichiarazione di esaurimento ammortizzatori ordinari con
   causale “emergenza epidemiologica da Covid -19”
g) dichiarazione di mancanza dei requisiti di legge per accedere
   agli ammortizzatori ordinari e relativa motivazione
h) per i datori di lavoro artigiani non edili, dichiarazione di
   versamento contributo al FSBA ed eventuale dichiarazione di
   esaurimento dell'utilizzo del trattamento FSBA
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)

Elementi dell’accordo aziendale
i) periodo richiesto della CIG in deroga (dal …… al ….)
j) numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG
   in deroga
k) ore complessive richieste
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Ferie pregresse
L'INPS ha evidenziato che, anche per la CIGD richiesta con la
causale “COVID-19 nazionale”, l’eventuale presenza di ferie
pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.

Contributo addizionale
Anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”
non è dovuto il contributo addizionale.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)

Computabilità nel periodo massimo concedibile
Anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”
non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura di
cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
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Procedura di richiesta dell’intervento alla Regione Veneto
La domanda deve essere presentata, anche retroattivamente, in
via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell’accordo o
della prova dell’avvenuta informativa, entro il termine perentorio
di 40 giorni di calendario dalla data di avvio della procedura di
consultazione sindacale o dalla data di inizio della CIGD.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)

Procedura di richiesta dell’intervento alla Regione Veneto
Per i lavoranti a domicilio monocommessa, la richiesta di CIG in
deroga dovrà essere effettuata dalla azienda committente.

La domanda dovrà contenere la data dell’accordo sindacale o
dell'informativa inviata alle OO.SS., nei casi in cui è prevista la
procedura di consultazione sindacale, il periodo e la durata
complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori
coinvolti.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA («CIGD»)

Procedura di richiesta dell’intervento alla Regione Veneto
Ciascuna domanda di CIGD dovrà interessare un periodo minimo
di una settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e
la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio.
Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo
di 7.
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Erogazione del trattamento di CIGD
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la
modalità di pagamento diretto della prestazione da parte
dell’INPS, inviando i dati necessari per il pagamento della CIGD
entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Trascorso tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
ANALISI DECRETO LEGGE c.d. CURA ITALIA:

❑ Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario con
  causale «COVID» (artt. 19, 20 e 21), divieto di licenziamento (art.
  46) e norma di interpretazione autentica in materia di contratti a
  tempo determinato e di somministrazione (art. 19 bis)
❑ Cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22)
❑ Congedi Covid, permessi legge 104 e altri strumenti di tutela (artt.
  23, 24 e 63)
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19

Fonti normative e regolamentari
✓   art. 23 Decreto Legge 18/2020
✓   circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020
✓   messaggio INPS n. 1461 del 30 marzo
✓   messaggio INPS n. 1621 del 15 aprile 2020
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e può essere fruito
da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi
giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di
coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio)
per tutto l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo.
Il congedo per genitori di figli di età non superiore a 12 anni è
retribuito con un’indennità pari al 50 per cento della
retribuzione.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19

La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non
lavoratore.

IL congedo viene richiesto attraverso la procedura online
dell’INPS
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Punti di attenzione
➢ il congedo è pari a 15 giorni per nucleo familiare (e non per
  ogni figlio) e può essere fruito da uno solo dei genitori oppure
  da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite
  complessivo (per coppia) di 15 giorni
➢ il periodo di congedo può essere richiesto anche per singole
  giornate (non ad ore), con le stesse modalità del congedo
  parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre
  tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, giorni di
  permesso 104, ecc.)
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19

Punti di attenzione
➢ la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo
  familiare il genitore non richiedente, iscritto nello stesso stato
  di famiglia, non sia:
    o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
       sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
    o disoccupato o non lavoratore.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Punti di attenzione
N.B.
Si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che
dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche
del lavoro, la propria immediata disponibilità (DID) allo
svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle
misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per
l’impiego.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Punti di attenzione
N.B.
Si considera disoccupato anche un lavoratore dipendente con un
reddito inferiore a 8.145 euro e un lavoratore autonomo con un
reddito inferiore a 4.800 euro.
Qualora il genitore sia separato o divorziato, con affido esclusivo
del figlio e non residente nella stessa abitazione dell’altro
genitore, potrà fruire del congedo COVID-19 a prescindere dalla
causale di assenza dell’altro genitore.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19

Il messaggio INPS n. 1621 del 2020 esamina i casi di
compatibilità ed incompatibilità di altri tipi di permesso e
congedo parentale, da parte dell’altro genitore appartenente allo
stesso nucleo familiare, con la richiesta del congedo COVID-19
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Situazioni di incompatibilità
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con:
✓ la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting
  presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore
  appartenente al nucleo familiare;
✓ la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo
  parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore
  appartenente al nucleo familiare.
  Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile
  fruire di giorni di congedo parentale
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Situazioni di incompatibilità
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con:
✓ la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte
  dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri
  (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio;
✓ il fatto che il genitore sia disoccupato o comunque privo di
  alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo
  autonomo.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Situazioni di incompatibilità
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con:
✓ la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte
  dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di
  strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO,
  CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario del FIS, CISOA, NASpI
  e DIS-COLL.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Situazioni di incompatibilità
  In caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione
  salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente
  ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera
  giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia
  beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per
  riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare
  la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro
  genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo
  COVID-19.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Situazioni di compatibilità
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con:
✓ la malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo
  familiare;
✓ la fruizione del congedo di maternità/paternità per figli diversi;
✓ la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro
  genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa
  da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Situazioni di compatibilità
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con:
✓ la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie
  dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
✓ l’aspettativa non retribuita determinata da una sospensione
  del rapporto di lavoro e non dalla cessazione dello stesso, in
  quanto il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato
  come disoccupato o non occupato, poiché il rapporto di lavoro
  sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto
  stesso.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Situazioni di compatibilità
La fruizione del congedo COVID-19, nel caso l’altro genitore sia
lavoratore part-time o intermittente (che quindi hanno in essere
un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né
inoccupati), è compatibile durante le giornate di pausa
contrattuale dell’altro genitore;
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19

Situazioni di compatibilità
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con:
✓ la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo
  disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19,
  trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa
  e non di una cessazione dell’attività;
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Situazioni di compatibilità
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con:
✓ la fruizione e l’estensione della durata dei permessi retribuiti
  per assistere figli con disabilità. Il genitore lavoratore
  dipendente può quindi cumulare nell’arco dello stesso mese il
  congedo COVID-19 con i permessi, compresi i 12 giorni
  ulteriori previsti, anche se fruiti per lo stesso figlio;
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Situazioni di compatibilità
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con:
✓ il prolungamento del congedo parentale e con il congedo
  straordinario anche fruito per lo stesso figlio con handicap
  grave anche quando nelle stesse giornate l’altro genitore stia
  fruendo, anche per questo stesso figlio, dei permessi, del
  prolungamento del congedo parentale o del congedo
  straordinario; poiché si tratta di benefici diretti a
  salvaguardare due situazioni diverse non tutelabili tramite
  l’utilizzazione di un solo istituto contemporaneamente.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Misura dell’indennità
Il congedo è coperto da contribuzione figurativa.
È riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione,
calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La retribuzione da prendere
a riferimento è quella considerata per il congedo di
maternità/paternità o per il congedo parentale, senza però
considerare i ratei di tredicesima o altri premi o mensilità
aggiuntive o trattamenti accessori, espressamente esclusi dal DL.
CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19
Congedo non retribuito
Il comma 6 introduce infine per i genitori con figli minori, di età
compresa tra i 12 e i 16 anni, alle medesime condizioni del
congedo per emergenza Covid-19 il diritto di astenersi dal
lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di
contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla
conservazione del posto di lavoro
ESTENSIONE PERMESSO EX LEGE 104 PER EMERGENZA COVID-19

Fonti normative e regolamentari
✓ art. 24 Decreto Legge 18/2020
✓ circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020
✓ messaggio INPS n. 1621 del 15 aprile 2020
ESTENSIONE PERMESSO EX LEGE 104 PER EMERGENZA COVID-19

E’ prevista un’estensione di ulteriori 12 giorni dei permessi 104
per lavoratori disabili (articolo 33, comma 6, della legge n.
104/1992) e per l’assistenza a disabili (articolo 33, comma 3,
della legge n. 104/1992) per il periodo compreso nei mesi di
marzo e aprile 2020.

Anche queste 12 giornate (come normalmente le 3 giornate
previste dalla 104) possono essere fruite frazionandole in ore.
ESTENSIONE PERMESSO EX LEGE 104 PER EMERGENZA COVID-19

L’INPS ammette il cumulo, nell’arco dello stesso mese tra il
congedo COVID-19 con i permessi 104, così come implementati
dall’articolo 24 (12 giorni da consumarsi nei mesi di marzo e
aprile 2020), anche se fruiti per lo stesso figlio disabile.
ESTENSIONE PERMESSO EX LEGE 104 PER EMERGENZA COVID-19

Nel caso in cui il lavoratore/genitore si trovi in CIG/FIS con
sospensione a zero ore, le 12 giornate di permesso cd. 104 non
vengono riconosciute.
Qualora la CIG/FIS sia, invece, con riduzione di orario, le 12
giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate
spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta,
secondo le regole del part-time verticale (orario medio settimanale teoricamente
eseguibile dal lavoratore part-time diviso per l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno
e moltiplicato per i giorni di permesso teorici. Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o
a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Mess. Inps 3114/2018)
PREMIO DI 100 € AI DIPENDENTI PRESENTI IN AZIENDA A MARZO

 Fonti normative e regolamentari
✓ art. 63 Decreto Legge 18/2020
✓ circolare Agenzia dell’Entrate n. 8 del 3 aprile 2020
✓ risoluzione Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30 marzo 2020
PREMIO DI 100 € AI DIPENDENTI PRESENTI IN AZIENDA A MARZO

Viene prevista l’erogazione di un premio di importo netto pari a
100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
con reddito complessivo nel 2019 non superiore a 40.000 euro,
che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, abbiano
prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito del
percettore.
PREMIO DI 100 € AI DIPENDENTI PRESENTI IN AZIENDA A MARZO

A chi spetta
L’obiettivo è “di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato
a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura
di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto”.
Quindi non rientra nel computo dei giorni di lavoro il periodo di
lavoro svolto a distanza.
Il premio spetta, invece ai dipendenti inviati nel mese di marzo in
trasferta o in missione o presso sedi distaccate, diverse dalla
abituale sede di lavoro.
PREMIO DI 100 € AI DIPENDENTI PRESENTI IN AZIENDA A MARZO

Soglia reddituale
Il limite di 40.000 € si verifica tenendo conto del solo reddito
imponibile derivante dal rapporto di lavoro subordinato con
esclusione degli importi soggetti a tassazione separata o
sostitutiva.
Riproporzionamento
L’importo è riproporzionato sulla base dei giorni lavorabili e dei
giorni lavorati, indipendentemente dall’orario a tempo pieno e
par time.
PREMIO DI 100 € AI DIPENDENTI PRESENTI IN AZIENDA A MARZO
Obblighi del sostituto d’imposta
L’importo è riconosciuto dai sostituti d’imposta, senza bisogno di
alcuna domanda, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese
di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle
operazioni di conguaglio di fine anno.
Il sostituto compensa quanto erogato tramite il modello F24
utilizzando i codici comunicati dall’Agenzia delle Entrate con la
risoluzione 17/E/2020 (per il modello F24: “1699” denominato “Recupero da
parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-
legge n. 18 del 2020”)
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