AL LAVORO FRONTALIERO - LINEE GUIDA - di sondrio - Provincia di Sondrio

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LINEE GUIDA
AL LAVORO FRONTALIERO

          provincia
          di sondrio    1
AL LAVORO FRONTALIERO - LINEE GUIDA - di sondrio - Provincia di Sondrio
Nel secondo dopoguerra, il consistente sviluppo
                                         economico della Svizzera, non interessata dai fatti
                                         bellici, è sicuramente il motivo per il quale la Confe-
                                         derazione è diventata meta scelta da manodopera
                                         straniera, soprattutto italiana, con particolare riferi-
                                         mento alle zone di confine: tra queste la provincia
                                         di Sondrio.
                                         Da quello agricolo e alberghiero, negli anni 60/70 si
                                         è registrato un consistente passaggio della mano-
                                         dopera valtellinese al settore industriale, turistico
                                         ed edile.
                                         In quest’ultimo caso si è registrato l’impiego quasi
                                         esclusivo di emigranti frontalieri.
                                         L’accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo al-
                                         l’imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri e alla
                                         compensazione finanziaria a favore dei comuni ita-
                                         liani di confine (ristorni) ha, quindi, fatto confluire
                                         in Valtellina e Valchiavenna importanti finanziamenti
                                         o direttamente ai comuni maggiormente interessa-
                                         ti dal fenomeno del frontalierato, o alle Comunità
                                         Montane ed alla Provincia.
                                         Numerose sono state le opere realizzate in questi
il Presidente     l’Assessore delegato   decenni con il sostegno, a volte determinante, dei
MASSIMO SERTORI   SILVANA SNIDER         fondi derivanti dai ristorni. Sia la Provincia sia le Co-
                                         munità Montane e i Comuni interessati hanno inve-
                                         stito nei diversi settori previsti, alcuni sostenendo

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maggiormente gli interventi nell’edilizia scolastica        Conosciamo le preoccupazioni di lavoratori e fami-
ed assistenziale e nelle strutture sportive e ricrea-       glie intere che vivono al confine e stiamo lavorando
tive, altri nel potenziamento dei trasporti pubblici e      affinché la voce di questo territorio arrivi sui tavoli
scolastici ed altri ancora nelle opere di sistemazione      istituzionali competenti.
idraulica e forestale con particolare riferimento a via-    Riteniamo che eventuali proposte di modifica de-
bilità agro-silvo pastorale e piste ciclabili.              gli accordi internazionali debbano necessariamen-
“La Svizzera è l’azienda più grande della Provincia         te essere concordate anche con gli enti territoriali
di Sondrio”.                                                confinanti. Consapevoli che la scarsa informazione
E’ un’affermazione che difficilmente potrebbe esse-         è spesso la causa dei problemi, l’Amministrazione
re smentita, anche se vi sono alcune gravi lacune           provinciale di Sondrio ha, quindi, ritenuto opportuno
nel monitoraggio del fenomeno del frontalierato. In         organizzare una serie di incontri di approfondimento
provincia di Sondrio, infatti, non si dispone di alcuna     con le Autorità Elvetiche, con la Regione Lombardia,
statistica ufficiale riguardante i lavoratori in Svizzera   con le Associazioni Sindacali e con gli stessi Patro-
e i dati dei ristorni delle imposte alla fonte non ci       nati provinciali.
consentono di analizzare completamente il fenome-           Abbiamo, dunque, deciso di avviare un monitorag-
no per le numerose tipologie di permessi rilasciati.        gio più puntuale che consenta di formulare delle sta-
Questo fenomeno merita un’adeguata attenzione.              tistiche sempre aggiornate prevedendo anche dei
Questo particolare momento storico impone ulte-             momenti informativi, dedicati al lavoro frontaliero,
riori e più approfondite riflessioni, basti pensare al      rivolti a tutta la comunità provinciale, in particolare a
prolungarsi della crisi economica e al crescente di-        quella direttamente interessata.
sagio dei cittadini che perdono il lavoro, alle imprese     Tra le varie iniziative, abbiamo ideato e redatto que-
che chiudono in Italia e si spostano in Svizzera e          sto opuscolo che, ci auguriamo, possa essere di
al disagio degli stessi territori elvetici. Aspetto que-    supporto a tutti i lavoratori frontalieri e a coloro che
st’ultimo che ha sicuramente influito sull’esito della      intendono lavorare in Svizzera.
consultazione popolare, che ha visto prevalere la li-
nea del contingentamento dei lavoratori immigrati.          Buon lavoro.

                                                                                                                    3
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SOMMARIO
    06   DEFINIZIONE DI FRONTALIERE
    07   I PERMESSI
    08   IL CONTRATTO DI LAVORO
    08   LE VOCI DELLA BUSTA PAGA
    09   IL SECONDO PILASTRO
    09   LA MALATTIA
    10   L’INFORTUNIO
    10   LA DISOCCUPAZIONE
    12   LA PENSIONE
    12   GLI ASSEGNI FAMILIARI
    12   IL PERIODO DI PROVA
    12   LA MATERNITÀ
    13   LE FERIE
    13   LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA
    14   LE TASSE
    15   ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA
    16   SERVIZIO ASSISTENZA GRATUITO
    16   ELENCO SPORTELLI SINDACALI/FRONTALIERI
    18   LINK UTILI PER INFO DA CANTON GRIGIONI E TICINO
    18   STRALCIO ACCORDO CH-UE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
    26   RISTORNI FRONTALIERI

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FRONTALIERI STRANIERI IN SVIZZERA 1° trimestre 2014 UFFICIO DI STATISTICA
      http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/02/blank/key/erwerbstaetige0/grenzgaenger.htm

                                                            Variazioni rispetto al   Variazioni rispetto allo stesso
                                   1° trim. 2014
                                                         trimestre precedente in %     trim. dell’anno prec. in %
 TOTAL                                282320                         1.4                           4.5
 Sesso
 Uomini                               181248                        1.3                           4.6
 Donne                                101072                        1.4                           4.3
 Grande regione
 Regione del Lemano                   98364                         1.7                            5.4
 Espace Mittelland                    22708                         1.6                            5.9
 Svizzera nordoccidentale             66223                         1.3                            0.7
 Zurigo                                9127                         2.4                            8.2
 Svizzera orientale                   23962                         1.0                            2.7
 Svizzera centrale                     1632                         1.6                           11.3
 Ticino                               60305                         0.8                           6.8
 Settore economico
 Settore primario                      1965                        -0.0                           5.1
 Settore secondario                   107264                        0.7                           1.8
 Settore terziario                    173091                        1.8                           6.3
 Paese di provenienza
 Germania                              57663                        1.2                            3.1
 Francia                              148207                        1.5                            3.9
 Italia                                66731                        1.2                            7.0
 Austria                                8181                        1.2                            0.6
 altri                                  1537                        6.1                           39.8

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DEFINIZIONE DI FRONTALIERE                                      Secondo quest’ultimo criterio la condizione di residenza
                                                                e di lavoro all’estero presso una zona di frontiera (stric-
Si definisce frontaliere il lavoratore che ingloba una du-      tu sensu) e/o in Paesi limitrofi, definita secondo regole
plice cittadinanza nazionale: una derivante dal territorio      simili ma non univoche in ciascuna convenzione fiscale,
di rispettiva residenza e l’altra relativa al luogo di lavo-    sono ritenute come elementi costitutivi della nozione di
ro. Tale soggetto si differenzia nettamente dalla tradizio-     lavoro frontaliero.”
nale figura del migrante che in quanto tale abbandona
definitivamente lo Stato di nascita per risiedere e lavo-       I frontalieri europei
rare presso un Paese di destinazione diverso da quello          Come emerge da uno studio effettuato dal Parlamento
originario. Risulta poco agevole, tuttavia, definire una        Europeo il fenomeno dei lavoratori frontalieri coinvolge
immagine univoca, comprensiva di un criterio oggettivo          l’intera area dell’Unione europea.
idoneo a delineare la fattispecie del frontalierato.            Nella (nuova) Europa a 27, in effetti, un’alta percentuale
D’altro canto, tale fenomeno riguarda differenti realtà a       della popolazione comunitaria, che occupa una rilevante
seconda che si prenda in considerazione la normativa            quantità della superficie dell’UE allargata, vive in terri-
comunitaria (e, a tal proposito, ci si riferisce alla mate-     tori di confine. Sotto il profilo fiscale, tuttavia, le norme
ria della sicurezza sociale) ovvero quella fiscale (e, in tal   contenute nel Trattato istitutivo delle Comunità europee
caso, si prendono in considerazione le convenzioni bi-          non prevedono una specifica competenza comunitaria
laterali).                                                      sull’argomento incoraggiando gli Stati membri a con-
                                                                cludere accordi volti ad evitare la doppia imposizione
I tre criteri a confronto                                       all’interno del mercato comunitario (articolo 220).
Il concetto di frontaliere, come visto, definisce la figura     Le problematiche fiscali attinenti i soggetti lavoratori
del lavoratore occupato su un dato territorio di uno Sta-       frontalieri, pertanto, sono rinviate agli accordi bilaterali
to ma residente presso un diverso Paese (cd. criterio po-       contro la duplice tassazione sui redditi transnazionali.
litico) dove, teoricamente e praticamente, si reca quoti-       In particolare, le convenzioni possono prevedere la
dianamente o settimanalmente (cd. criterio temporale).          tassazione nel Paese del luogo di residenza (come ad
Sotto un profilo fiscale, invece, le convenzioni bilaterali     esempio nell’accordo fra la Francia e il Belgio), nel luogo
contro le doppie imposizioni, valide per la determinazio-       di lavoro (come nell’accordo tra i Paesi Bassi e la Ger-
ne del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri,    mania) o, infine, possono prevedere entrambe le fattis-
delineano una nozione più rigida che impone un princi-          pecie (come nell’ipotesi del trattato tra Confederazione
pio aggiuntivo (cd. criterio spaziale).                         Elvetica e Germania).

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I PERMESSI                                                       uguale o superiore a un anno otterranno un permesso
                                                                 della durata di cinque anni;
Dal 1 giugno 2002 sono entrati in vigore gli “Accordi Bila-      – In caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore
terali Svizzera - UE”, che riguardano:                           dovrà notificarlo entro 8 giorni all’Ufficio regionale degli
– libera circolazione delle persone;                             stranieri allegando il nuovo contratto;
– trasporti terrestri;                                           – Nel caso del cambio della professione non è dovuta
– trasporto aereo;                                               nessuna comunicazione;
– ricerca;                                                       – Nel caso di cessazione dell’attività la notifica deve esse-
– commercio di prodotti agricoli;                                re fatta dal lavoratore all’Ufficio regionale degli stranieri
– appalti pubblici;                                              entro 30 giorni;
– ostacoli tecnici al commercio.                                 – In caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notifi-
L’accordo sulla libera circolazione delle persone ha intro-      carli all’Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;
dotto nuove ed importanti disposizioni che riguardano            – Per il rilascio dei permessi verranno richiesti (oltre al
il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavo-     contratto di lavoro) il passaporto o la carta d’identità e il
rativa in Svizzera. Dal 2007 è stato abolito l’obbligo di        documento relativo alla residenza;
residenza nella fascia di confine (20 Km), un tempo ne-          – I permessi degli attuali frontalieri verranno sostituiti con
cessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Sviz-        i nuovi permessi alla normale scadenza o in occasione
zera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino italiano,        del cambiamento di posto.
con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano
può ottenere il permesso come frontaliere. Il frontaliere        Presentazione della domanda
ha l’obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza    La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro
ogni giorno.                                                     e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all’Uf-
                                                                 ficio cantonale degli stranieri competente. L’attività può
                                                                 essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per
Permessi per frontalieri
                                                                 frontalieri “G” CE/AELS.
– I frontalieri in possesso di un contratto di lavoro di dura-
ta compresa fra tre mesi e meno di un anno otterranno un                     – 2 fotografie (formato minimo di 35 x 45 mm);
                                                                  ALLEGATI
permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto                    – Documento ufficiale rilasciato dalle competenti
di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il                        Autorità estere comprovante la residenza effettiva;
rapporto di lavoro è prolungato);                                            – Documento di legittimazione;
– I frontalieri con un contratto di lavoro di una durata                     – Contratto di lavoro.

                                                                                                                                 7
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IL CONTRATTO DI LAVORO                                         una parte cosiddetta “a risparmio” (per la vecchiaia), ob-
                                                               bligatoria a partire dai 25 anni di età e una seconda parte,
I rapporti di lavoro sono regolati di solito da un contratto   detta “a rischio” (per l’invalidità), obbligatoria dai 18 anni
individuale che si riferisce alle norme giuridiche del Co-     di età. Le percentuali delle trattenute variano a seconda
dice delle Obbligazioni e della Legge del Lavoro.              dell’età anagrafica.
Nei principali settori (edilizia, confezioni, metallurgia      Solo la metà dell’importo viene trattenuta sulla busta-
ecc.), ma anche a livello di singole aziende, esistono nu-     paga del lavoratore, l’altra metà è a carico del datore di
merosi Contratti Collettivi di lavoro che tutelano meglio      lavoro.
il lavoratore.
                                                               L’assicurazione infortuni
                                                               È distinta tra infortuni professionali e non professionali.
LE VOCI DELLA BUSTA PAGA                                       La quota di assicurazione per infortuni professionali è in-
                                                               teramente a carico del datore di lavoro.
In base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un       Viceversa la quota di infortuni non professionali (INP) è a
conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere       carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda
corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo,    del settore di lavoro.
indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive
del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), even-   La trattenuta fiscale
tuali benefit e incentivi, assegni di famiglia.                È chiamata Imposta alla Fonte.
                                                               Il sistema fiscale svizzero è a progressività d’imposta, il
Le trattenute per la pensione                                  reddito viene tassato con aliquote che crescono in pro-
La prima trattenuta è pari al 5,15% del salario lordo, In      porzione alla crescita del reddito.
questa voce sono contenute le trattenute per la pensione       Ma, a differenza dell’Italia, a parità di reddito le aliquote
statale AVS (4,2%) quella per l’invalidità (0,70%) e quella    che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per
per l’IPG (maternità...) pari allo 0,25%.                      tutti.
Il datore di lavoro versa un ulteriore 5,15% a beneficio       La tassazione svizzera, infatti, prevede tabelle con aliquo-
del lavoratore.                                                te fiscali differenziate a seconda se il frontaliere è:
                                                               – single;
La trattenuta LPP o cassa pensione                             – coniugato con coniuge a carico con o senza figli;
Si tratta del 2° pilastro pensionistico ed è composto da       – coniugato con coniuge che lavora in Svizzera;

8
AL LAVORO FRONTALIERO - LINEE GUIDA - di sondrio - Provincia di Sondrio
– coniugato con coniuge che lavora in Italia.                    dal lavoratore in un’unica soluzione, all’atto del pensio-
Il sindacato verifica la correttezza dell’aliquota fiscale ap-   namento. Occorre però dare all’Assicurazione che gesti-
plicata in base alla condizione familiare del frontaliere e      sce il pilastro un preavviso di almeno 3 anni prima del
alle relative tabelle.                                           pensionamento.
Eventuali errori di applicazione dell’aliquota possono es-       Il 2° pilastro non può essere ritirato da chi lascia il lavoro
sere corretti entro il 31 marzo dell’anno successivo e le        in Svizzera prima della pensione, salvo casi particola-
relative somme recuperate.                                       ri. Può invece essere ritirato dal lavoratore prima della
                                                                 pensione nei casi di acquisto della casa di residenza (an-
La trattenuta per la disoccupazione                              che in Italia) o di ristrutturazione della stessa.
Viene trattenuto un importo pari all’1,1% del salario lor-
do, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a
chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato        LA MALATTIA
dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore.
                                                                 Chi lavora in Svizzera ha diritto all’indennità in caso di
                                                                 malattia (indennità per la perdita di guadagno).
                                                                 La maggior parte delle aziende assicurano i lavoratori
IL SECONDO PILASTRO
                                                                 tramite una compagnia di assicurazione privata contro
Il 2° pilastro, o Legge Pensione Professionale (LPP) è           la perdita di salario dovuta a malattia.
una previdenza complementare, obbligatoria per tutti i           Laddove non venga assicurato, il datore di lavoro ha
lavoratori che guadagnano stipendi superiori alla cifra          l’obbligo di provvedere in proprio a pagare le indenni-
di coordinamento, attualmente stabilita in circa 24.000          tà di malattia. In caso di malattia, il lavoratore fronta-
franchi l’anno. Il lavoratore viene assicurato per un im-        liero ha diritto a un’indennità per perdita di salario pari
porto corrispondente alla differenza tra il proprio stipen-      all’80% del suo stipendio.
dio annuo lordo e la soglia di coordinamento. L’importo          La durata dell’indennità è differenziata in rapporto all’an-
complessivo per il 2° pilastro viene pagato per il 50% dal       zianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferi-
lavoratore e per l’altro 50% dal datore di lavoro.               mento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni.
Il 2° pilastro viene concesso al lavoratore al momento
del pensionamento e può essere erogato come rendita              Per quanto riguarda la protezione dal licenziamento du-
mensile (pensione complementare).                                rante la malattia, si fa riferimento alla “Scala bernese”
L’intero ammontare può essere, in alternativa, ritirato          che prevede i seguenti parametri:

                                                                                                                              9
AL LAVORO FRONTALIERO - LINEE GUIDA - di sondrio - Provincia di Sondrio
Versamento del salario in caso di malattia                   L’INFORTUNIO
Il diritto di una retribuzione in caso di malattia dipende   In Svizzera sono contemplati 2 casi di infortunio:
dai cantoni e dall’anzianità.                                – infortunio professionale;
                                                             – infortunio non professionale.
                                                             Il primo si ha quando l’evento accidentale avviene nel-
                     SCALA DI BERNA                          l’ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene
                                                             all’esterno dell’ambiente lavorativo (in casa, nel tempo
                                                             libero, nei week-end, ecc.).
     1° anno di servizio   3 settimane di salario            I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio,
                                                             da un’assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore
                                                             infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un’indennità
     2° anno               1 mese di salario                 pari all’80% del salario assicurato, fino alla guarigione.
                                                             Oltre all’indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori
                                                             hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad
     3°- 4° anno           2 mesi di salario                 esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite spe-
                                                             cialistiche, protesi).

     5°- 9° anno           3 mesi di salario
                                                             LA DISOCCUPAZIONE
                                                             Il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo
     10°- 14° anno         4 mesi di salario                 di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice del-
                                                             le obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi
                                                             gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di 1 setti-
     15°- 19° anno         5 mesi di salario                 mana. Superato il periodo di prova, il preavviso è di:
                                                             – 1 mese entro il 1° anno di lavoro;
                                                             – 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno;
                                                             – 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro.
     20°- 25° anno         6 mesi di salario                 In Svizzera la disoccupazione può essere di 2 tipologie,
                                                             spiegate di seguito.

10
Disoccupazione totale                                            La durata massima della prestazione per il periodo transi-
È considerata totale quando il lavoratore viene licenziato.      torio 2013-2015 è di seguito indicata:
In questo caso, il frontaliere non può beneficiare dell’in-                PERIODO TRANSITORIO 2013 – 2015
dennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera, ma ha
diritto ad un’indennità di disoccupazione corrisposta dal-                                    Età anagrafica
l’INPS della provincia di residenza:l’Assicurazione sociale       Anno di                          Pari o
                                                                                                                 Pari o
per l’impiego ASpi o Mini ASpi                                    cessazione      Inferiore     superiore
                                                                                                               superiore
E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013        del rapporto    a 50 anni     a 50 anni;
                                                                                                               a 55 anni
e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria         di lavoro                      inferiore
non agricola requisiti normali (la DS frontalieri), e spetta                                    a 55 anni
in stato di disoccupazione involontario.
                                                                  2013		           8 mesi        12 mesi       12 mesi
La domanda
la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusiva-            2014		           8 mesi        12 mesi       14 mesi
mente in via telematica, entro il termine di due mesi e
                                                                  2015		          10 mesi        12 mesi       16 mesi
decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessa-
zione del rapporto di lavoro( la domanda va dunque pre-          – La misura della prestazione è commisurata allo stipen-
sentata il giorno successivo al licenziamento ) attraverso       dio percepito precedentemente. La modalità di calcolo è
uno dei seguenti canali:                                         reperibile sul sito dell’INPS .
                                                                 L’importo della prestazione non può comunque superare
WEB, servizi telematici accessibili direttamente dal citta-      un limite massimo individuato annualmente per legge.
dino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;            ( attualmente 38,85 euro/gg lordo )
Contact Center multicanale attraverso il numero                  – Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo de-
telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero             gli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti.
06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa
del proprio gestore telefonico;                                  Disoccupazione parziale
                                                                 Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda
Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi
                                                                 quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza
telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
                                                                 licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale.

                                                                                                                           11
In questo caso l’assistenza della Cassa Disoccupati Sviz-        Pensione INPS italiana
zera è estesa anche ai frontalieri.                              Gli anni lavorati in Svizzera possono essere utilizzati,
Il frontaliere che lavora a orario ridotto ha diritto a perce-   solo figurativamente, ai fini del raggiungimento del re-
pire l’indennità di disoccupazione parziale.                     quisito per ottenere la pensione italiana ( vecchiaia, an-
In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di      ticipata, invalidità).
intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, an-
che frontaliere, ha diritto a un’indennità sostitutiva pari
all’80% del suo salario, con un periodo di carenza di in-        GLI ASSEGNI FAMILIARI
dennità pari a 2 giorni.
                                                                 L’importo dell’assegno familiare spettante per figli a
                                                                 carico è attualmente pari a 200 franchi mensili.
                                                                 Un genitore ha diritto ad un unico assegno familiare
LA PENSIONE
                                                                 per figlio.
Pensione svizzera                                                Il diritto agli assegni inizia con il mese di nascita del
É chiamata A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Super-              figlio e termina al compimento dei 16 anni di età.
stiti) ed è la pensione statale. Attualmente l’età pen-          Per i figli oltre i 16 anni e fino ai 25 anni, se studiano,
sionabile in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64        gli assegni familiari sono elevati a 250 franchi mensili.
per le donne.                                                    Anche i frontalieri italiani hanno diritto agli assegni per
Per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato in         i figli a carico, ma ai frontalieri con coniuge che lavora
Svizzera per almeno 1 anno.                                      in Italia viene detratta la parte eventualmente percepi-
Non è possibile il ricongiungimento dei contributi pen-          ta dal coniuge che lavora in Italia. (con compilazione di
sionistici svizzeri con eventuali contributi italiani, per-      mod. E411)
ciò i lavoratori che hanno periodi di lavoro in Italia e
Svizzera riceveranno separatamente 2 pensioni.
L’A.V.S. svizzera bonificherà l’importo della pensione           IL PERIODO DI PROVA
su un conto corrente bancario o postale italiano in
franchi svizzeri, poi convertito in euro.                        Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi.
La pensione verrà tassata con un’aliquota fiscale unica          Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può es-
del 5%, senza ulteriori obblighi fiscali in Italia.              sere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di
                                                                 almeno 7 giorni.

12
LA MATERNITA’                                                  ma che siano trascorse le otto settimane dopo il parto.
                                                               Ha diritto all’indennità la donna che era assicurata obbli-
La protezione della maternità è regolata da Leggi federali     gatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove
e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro     mesi precedenti al parto o almeno un mese in più in caso
è di 14 settimane. L’assenza è retribuita con un’indennità     di parto prematuro.
pari all’80% dello stipendio. Molti contratti di lavoro pre-
vedono periodi più lunghi di assenza per maternità.
La donna in gravidanza:
– non può lavorare di notte durante le 8 settimane che         LE FERIE (VACANZE)
precedono il parto;                                            La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze
– non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi      pari a 4 settimane l’anno. I contratti di lavoro possono
più di 4 ore al giorno;                                        estendere ulteriormente i periodi di vacanza.
– non può essere licenziata durante il periodo di gravi-
danza e nelle 16 settimane che seguono il parto;
– La lavoratrice incinta può assentarsi o non presentarsi      LE FESTIVITA’ IN SVIZZERA
al lavoro mediante semplice preavviso (art. 35a cpv. 2 LL).
Essa è però tenuta ad informare tempestivamente il dato-       Nel Canton Grigioni i seguenti sette giorni festivi sono pa-
re di lavoro (art. 31 cifra 1CCNL).                            rificati alle domeniche ai sensi della Legge sul lavoro:
Se la lavoratrice non porta alcun certificato medico per
giustificare la sua assenza, il datore di lavoro non è te-     – Capodanno, – Venerdì Santo, – Lunedì di Pasqua, –
nuto a pagare alcuna retribuzione per il periodo di lavoro     Ascensione, – Lunedì di Pentecoste, – Natale e – Santo
non svolto.                                                    Stefano. il 1° Agosto quale ulteriore giorno festivo dispo-
                                                               sto dalla Confederazione.
                si può rifiutare di prestare
              ore lavorative supplementari.                    In Ticino i 9 giorni considerati di festa parificati alla dome-
                                                               nica e retribuiti sono:
L’indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene
versata per 98 giorni.Si estingue prima se la madre ri-        – Capodanno; – Assunzione; – Epifania; – Festa del 1° ago-
prende la sua attività lucrativa.                              sto; – lunedì di Pasqua; – Ascensione; – Natale e Santo
La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro pri-      Stefano. (Ognissanti, 1° novembre; non retribuito)

                                                                                                                            13
LE TASSE                                                      Le tasse in Italia
                                                              Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle
Le tasse in Svizzera                                          imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di
Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del fronta-    lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiama-
liere le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte vie-    to “imposte alla fonte”, sulla busta-paga. Il frontaliere,
ne successivamente retrocesso all’Italia (Ministero)ed è      quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine ,
destinato ai comuni, alle comunità montane e alle pro-        ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare
vince confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere     il proprio reddito al fisco italiano.
pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare.     Invece il frontaliere, che risiede in un comune esterno
Il ristorno annuale viene calcolato dalla confederazione      alla fascia di confine, deve compilare l’anno successivo,
Svizzera sulla base del numero di lavoratori italiani fron-   il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in
talieri e sulla base della quota procapite definita.          Svizzera. La Legge di stabilità per il 2014 conferma la so-
Enti beneficiari del ristorno sono quei Comuni Italiani       glia di esenzione fino a 6.700 euro (importo variabile an-
che si trovano entro una fascia di 20 km. dalla linea di      nualmente) per i frontalieri, prevedendola non più come
confine dell’Italia con i 3 Cantoni Svizzeri, Ticino, Gri-    norma “a tempo”, come era stato fatto finora, ma a regi-
gioni e Vallese e che hanno un certo numero di propri         me, a partire dal periodo di imposta 2014.
cittadini che lavorano in territorio Svizzero.
Sono annualmente beneficiari diretti quei Comuni che          Conto corrente: imposta di bollo fissa
abbiano avuto un numero di lavoratori frontalieri pari o      Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all’estero è tenuto
superiore al 4% della popolazione residente. Per i Comu-      a pagare l’imposta di bollo fissa di 34,20 euro per i conti
ni con una percentuale inferiore al 4% il ristorno verrà      correnti se la giacenza media annua supera i 5.000 euro.
corrisposto alla Comunità Montana di appartenenza.            Al calcolo della giacenza media fino a 5.000 euro concor-
Per i Comuni che non fanno parte di Comunità Montana          rono tutte le somme depositate sul conto corrente e non
il ristorno viene assegnato alla Provincia di riferimento     vincolate.
per il tramite della Regione. Le Province lombarde inte-
ressate sono Como,Lecco, Sondrio e Varese.                    Disponibilità finanziarie
Le imposte sui redditi in Svizzera sono calcolate con un      Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all’estero sul qua-
sistema ad aliquote progressive, simile a quello italia-      le sono depositati esclusivamente proventi di lavoro, è
no, ma molto diverso per quantità di aliquote e progres-      esente dalla compilazione del modello RW dell’Unico a
sività fiscale.                                               condizione che abbia lavorato più di 183 gg nel corso del-

14
l’anno solare e che sia nelle condizioni di lavoratore fron-       ELENCO COMUNI NELLA ZONA
taliere dal 31/12 dell’anno di riferimento.
(vedasi risoluzione Agenzia delle entrate 128E 10.12.2010
                                                                   DI FRONTIERA
e circolare 38E 2013)                                              Tutti i comuni della provincia di Sondrio sono considerati
Resta l’obbligo di dichiarare in Italia gli eventuali altri red-   zona di frontiera, abolita dal 1 giugno 2007 in seguito al-
diti all’estero.                                                   l’applicazione degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unio-
                                                                   ne Europea, ma tuttora valida per l’applicazione dell’Ac-
Questione redditometro…                                            cordo fiscale tra Svizzera e Italia del 1974.
come comportarsi in caso di accertamento?
È previsto che le indicazioni del redditometro vengano
ponderate dagli Uffici regionali dell’Agenzia delle entrate,       INFORMAZIONI
che dovrebbero essere al corrente della peculiare situa-
zione dei frontalieri residenti nei comuni fino a 20 km dal        Per avere informazioni più dettagliate o assistenza e tute-
confine, che sono esentati dal presentare una dichiarazio-         la, i lavoratori frontalieri possono rivolgersi:
ne dei redditi in Italia.
Infatti la circolare sul redditometro dell’Agenzia delle En-
trate lascia una speranza ai frontalieri: «Il redditometro                                 all’INPS
avrà cura di evitare situazioni di marginalità economica
e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati cono-              http://www.inps.it/portale/default.aspx
sciuti, legittimamente non dichiarano in tutto o in parte i
redditi conseguiti».                                                              centralino 0342 523111
Ma non si può escludere che qualche frontaliero venga                            orari apertura al pubblico:
chiamato a spiegare come si sono procurati i mezzi per
                                                                                    da lunedi a venerdì
coprire le proprie spese.
Meglio dunque prepararsi a fornire spiegazioni sulle                                dalle 8.30 alle 12.30
proprie fonti di sostentamento. Quale prova della legitti-
mità del reddito conseguito in Svizzera ,si potranno pre-                          agli sportelli gratuiti
sentare , oltre al permesso di lavoro frontaliere, i certifi-                        di PATRONATO
cati di salario rilasciati dai datori di lavoro e/o eventuali
estratti bancari.

                                                                                                                             15
SERVIZIO DI ASSISTENZA GRATUITO                                 ELENCO SPORTELLI FRONTALIERI
I Patronati
http://www.inps.it/AgendaSedi/DatiSede.asp?D6=03V77V00V00                  SEDI CAMERE DEL LAVORO TERRITORIALI –
                                                                           PATRONATO INCA – CAAF
Gli istituti di patronato sono enti di assistenza sociale
senza fini di lucro, costituiti e gestiti dalle confederazio-
                                                                SONDRIO
ni o dalle associazioni nazionali dei lavoratori; hanno
                                                                Via Petrini 14 – Tel. 0342 541311 – Fax 0342 541313
l’obiettivo di informare, assistere e tutelare i lavoratori
                                                                Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
dipendenti ed autonomi, i pensionati ed i singoli cittadini
                                                                Sabato dalle 8,30 alle 12,00
(Legge 152 del 30 marzo 2001).
                                                                MORBEGNO
Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono
                                                                Via Martello 7 – Tel. 0342 612664 – Fax 0342 602001
prestate indipendentemente dall’adesione dell’interessa-
                                                                Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
to all’organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve
                                                                Sabato dalle 8,30 alle 12,00
le eccezioni stabilite dalla presente legge.
                                                                CHIAVENNA
In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per
                                                                Piazza C. Donegani 4 – Tel. 0343 32116 – Fax 0343 30518
le quali è previsto il finanziamento pubblico:
                                                                Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
                                                                Sabato dalle 8,30 alle 12,00

     art 13. “prestazioni in materia di previden-               TIRANO
     za e quiescenza obbligatorie e delle forme                 Via Repubblica 27 – Tel. 0342 701264 – Fax 0342 711644
     sostitutive ed integrative delle stesse, del-              Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
     le attività di patronato relative al consegui-             Sabato dalle 8,30 alle 12,00
     mento delle prestazioni di carattere socio-
     assistenziale, comprese quelle in materia di               GROSIO
             emigrazione e immigrazione”                        Via Venosta 9 – Tel. 0342 847810
                                                                Martedì, Sabato dalle 8,30 alle 11,30

16
SONDALO                                                            SONDALO
Largo Mazzini 4 – Tel. 0342 801258 – Fax 0342 801258               Via 1° Maggio 2 – Tel. 0342 801832
Lunedì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00;   Giovedì			                     14,00 – 17,00
Martedì dalle 14,00 alle 18,00;                                    Lunedì 			                     14,00 – 17,00
Mercoledì dalle 8,30 alle 12,00; Giovedì chiuso
                                                                   LIVIGNO
BORMIO                                                             Scuole Elem. Via Saroch – Tel. 0342 970550
Via Milano 16 – Tel. 0342 903710 – Fax 0342 911701                 Martedì 		            15,00 – 17,30
Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00      Mercoledì 		                   9,00 – 12,00
Sabato dalle 8,30 alle 12,00                                       GROSIO
                                                                   Via Giorgio Pruneri 12 – Tel. 0342 070289
LIVIGNO
                                                                   Mercoledì 		                   9,00 – 12,00
Via Li Pont 127/A – Tel. 0342 997850 – Fax 0342 974779
Lunedì dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 14,30 alle 18,30              TIRANO
Da Martedì a Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle      Piazza Marinoni 12 – Tel. 0342 703393
18,00 Sabato chiuso                                                da Lunedì a Venerdì            8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00

                                                                   MORBEGNO
                                                                   Via Stelvio 78 – Tel. 0342 602673
                                                                   da Lunedì a Venerdì           8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00
                                                                   Sabato			                      8,30 – 12,00
SONDRIO
Via Bonfadini, 1 – Tel. 0342 527811                                CHIAVENNA
da Lunedì a Venerdì               8,30 – 12,00 e 14,00 – 18,00     Piazzetta Persenico/Via Cereria – Tel. 0343 32631
Sabato 			                        9,00 – 12,00                     da Lunedì a Venerdì           8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00
                                                                   Sabato 1° e 3° del mese        9,00 – 12,00
BORMIO
Via Milano 62 – Tel. 0342 902387                                   DELEBIO
da Lunedì a Venerdì               8,00 – 12,00 e 14,00 – 18,00     Via Stelvio 9 – Tel. 0342 685803
Sabato 			                        8,00 – 12,00                     da Lunedì a Venerdì            9,00 – 12,00 e 14,30 – 18,00

                                                                                                                                17
Sedi e recapiti nel Cantone dei Grigioni                              Gli Accordi bilaterali Svizzera – Unione Europea
Sede regionale:                                                       Avallato nel 2000 dal popolo svizzero, l’ALCP è entrato in
INAS FRONTALIERATO GRIGIONI                                           vigore il 1° giugno 2002. La prima estensione dell’Accor-
c/o SYNA – Steinbockstrasse 12, 7001 Coira
                                                                      do ai dieci Stati che hanno aderito all’Unione europea nel
Tel. 081 257 11 23 – Fax 081 257 11 20
dal lunedì al venerdì 08.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00                   2004, è stata accettata in votazione popolare nel 2005 ed
E-mail: coira@inas.ch                                                 è entrata in vigore il 1° aprile 2006 (sotto forma di Proto-
Internet: www.inas.ch                                                 collo I dell’ALCP).
                                                                      L’8 febbraio 2009, il popolo si è inoltre pronunciato a favo-
                                                                      re dell’estensione della libera circolazione delle persone
IL SINDACATO DEI CITTADINI
                                                                      alla Bulgaria e alla Romania. (sotto forma del Protocollo
SONDRIO
Via Mazzini, 65 - Tel. 0342 214586 - Fax 0342 216542                  II dell’ALCP). I negoziati per l’estensione dell’Accordo alla
da Lunedì a Venerdì 8,30 - 12,00 e 14,00 - 17,30                      Croazia, che sarà il nuovo stato membro dell’UE, sono
LIVIGNO                                                               stati avviati nella primavera 2013 (Protocollo III).
Via Borch, 108 - Tel. 0342 970550
Lunedì e Giovedì 9,00 - 12,00 e 14,00 - 17,00
MORBEGNO                                                              LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Via Caccia Dominioni, 24 - Tel. 0342 611762
Tutti i giorni feriali (mercoledì pomeriggio chiuso) 9,00 - 12,00 e   (ACCORDI BILATERALI CH – UE)
15,30 - 17,00
                                                                      L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP)
CHIAVENNA                                                             concede per principio agli Svizzeri e ai cittadini degli
Via Consoli Chiavennaschi, 1 - Tel. 0343 37718
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 9,30 - 12,00
                                                                      Stati membri dell’UE il diritto di scegliere liberamente
                                                                      il Paese (tra quelli delle parti contraenti) in cui lavorare
Informazioni Canton Grigioni
Rilascio permessi per stranieri:
                                                                      e soggiornare.
  http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/afm/           Ma per ottenere questo diritto essi devono possedere
  servizi/Fremdenpolizei/Seiten/default.aspx                          un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività indi-
Amministrazione imposte (Sezione imposta alla fonte):                 pendente oppure, se non esercitano un’attività lucrativa,
 http://w w w.gr.ch / IT/istituzioni /amministrazione /dfg /stv/      disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle
 steuererklaerung/quellensteuer/Seiten/default.aspx                   proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione ma-
Informazioni Canton Ticino- dipartimento delle Istituzioni:           lattie. Inoltre, la libera circolazione delle persone è agevo-
  http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/in-generale/                    lata grazie al sistema di riconoscimento reciproco di quali-

18
fiche professionali e al coordinamento dei sistemi nazionali   dell’UE-8 per un ulteriore anno a partire dal 1° maggio
di sicurezza sociale.                                          2013. Il Consiglio federale ha parimenti deciso di applica-
L’ALCP introduce progressivamente le disposizioni rela-        re la stessa misura a partire dal 1° giugno anche agli 17
tive alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera    altri Stati dell’UE.
e l’Unione europea e stabilisce periodi di transizione du-     – Per Romania e Bulgaria, entrate a far parte dell’UE nel
rante i quali l’immigrazione può essere limitata, quali il     2007, il periodo transitorio vige al massimo fino al 31
principio della precedenza nazionale in caso di assunzio-      maggio 2016. La clausola di salvaguardia nei confronti di
ne, il controllo preliminare delle condizioni lavorative e     questi due Paesi può essere applicata fino al 31 maggio
salariali, il contingentamento dei permessi di dimora. Il      2019.
testo prevede che, al termine del periodo di contingenta-
mento, possa essere attivata di nuovo e temporaneamen-         Apertura controllata dei mercati del lavoro
te la cosiddetta «clausola di salvaguardia» la quale per-      L’apertura reciproca dei mercati del lavoro avviene in
mette di limitare di nuovo i permessi di dimora qualora        modo progressivo e controllato. Sono stati stabiliti tre
l’immigrazione dovesse assumere proporzioni superiori          periodi di transizione che si applicano ai cittadini dell’UE-
alla media.                                                    15 nonché di Malta e Cipro (UE-17: UE 15 nonché Malta
                                                               e Cipro), dell’UE-8 nonché a quelli della Bulgaria e della
Le norme transitorie assicurano un’apertura progressiva        Romania che svolgono un’attività lucrativa (cfr. grafico).
e controllata dei mercati del lavoro:                          Al termine dei periodi di transizione, sarà ancora possibi-
– Per i 15 vecchi Stati membri dell’UE nonché per Malta e      le reintrodurre unilateralmente e per un periodo limitato
Cipro, vige la libera circolazione completa delle persone      il sistema del contingentamento qualora l’afflusso di ma-
dal 1° giugno 2007; per gli otto Stati entrati a far parte     nodopera dall’UE superasse del 10 per cento la media dei
dell’UE nel 2004, la libera circolazione completa delle per-   tre anni precedenti (clausola di salvaguardia), per una du-
sone vige dal 1° maggio 2011.                                  rata massima di due anni, in modo da raggiungere la me-
– La clausola di salvaguardia può essere applicata nei         dia degli ultimi tre anni più il 5 per cento. Questa clausola,
confronti di questi 25 Stati fino al 31 maggio 2014. Dal 1°    cosiddetta di salvaguardia, è valida per l’UE-15 così come
maggio 2012 la clausola di salvaguardia è stata attivata       per i Paesi che hanno aderito nel 2004, fino al 31 maggio
per almeno un anno nel rilascio di permessi di dimora B        2014, e può essere attivata più volte. La clausola di salva-
ai cittadini dell’UE-8.                                        guardia relativa alla Bulgaria e alla Romania si applica in
Il 24 aprile 2013, il Consiglio federale ha deciso di appli-   linea di principio per dieci anni dopo l’entrata in vigore del
care la clausola di salvaguardia nei confronti degli Stati     Protocollo II, vale a dire fino al 31 maggio 2019.

                                                                                                                           19
Ulteriori disposizioni                                          loro contabilità (libri contabili, contratti, ecc.) oppure a
– Permesso di dimora di lunga durata (permesso B):              esibire il resoconto di quanto versano alle assicurazioni
presentando un contratto di lavoro di durata superiore a        sociali. I lavoratori autonomi ricevono un permesso di di-
un anno, la validità è di cinque anni; la validità del per-     mora di lunga durata (5 anni). Non hanno diritto all’aiuto
messo viene prorogata automaticamente se il rapporto            sociale e, in ogni modo, qualora presentassero una do-
di lavoro è prolungato.                                         manda per ricevere i sussidi sociali, perderebbero il loro
                                                                permesso di dimora.
– Permesso di soggiorno di breve durata/attività stagiona-
le (permesso L):                                                – Frontalieri:
lo statuto di lavoratore stagionale è stato abolito con l’en-   con l’entrata in vigore dell’ALCP (e dei rispettivi protocolli
trata in vigore dell’ALCP; per i contratti di lavoro di du-     aggiuntivi I e II), per i frontalieri l’obbligo di ritornare ogni
rata inferiore a un anno, il permesso è stato sostituito da     giorno al proprio Paese di origine è sostituito da un obbli-
permessi di dimora eurocompatibili di breve durata. La          go di ritorno settimanale. Le autorizzazioni rilasciate ai la-
validità del permesso è legata alla durata del contratto di     voratori frontalieri non sono contingentate. A partire dal
lavoro (al massimo fino ad un anno).                            1° giugno 2007, le zone frontaliere specifiche per i lavora-
                                                                tori frontalieri originari degli Stati dell’UE-15, più Malta e
– Mobilità geografica e professionale:
                                                                Cipro, sono state abolite; il domicilio e il posto di lavoro
i titolari di un permesso di dimora di lunga oppure di bre-
                                                                di questi ultimi non devono più necessariamente essere
ve durata hanno il diritto di cambiare liberamente domi-
                                                                ubicati nella stessa zona frontaliera. Le restrizioni relative
cilio e posto di lavoro.
                                                                alle zone frontaliere, valide per i cittadini degli Stati del-
– Ricongiungimento familiare:                                   l’UE-8 sono state abolite il 1° maggio 2011. Tali restrizioni
 indipendentemente dalla durata di validità del permesso        restano però in vigore al più tardi fino al 1° giugno 2016
di dimora, quest’ultimo dà il diritto al ricongiungimento       per i cittadini della Bulgaria e della Romania.
familiare.
                                                                – Prestatori di servizio:
– Lavoratori indipendenti:                                      l‘ALCP prevede la liberalizzazione limitata delle presta-
i lavoratori indipendenti, originari degli Stati dell’UE-27,    zioni di servizi transfrontalieri fino a 90 giorni lavorativi
devono essere in grado di fornire la prova che svolgono         per anno civile, in casi eccezionali fino a 120 giorni lavo-
un’attività lucrativa indipendente (avvio di un’impresa o       rativi. I cittadini dell’UE e della Svizzera possono quindi
di un’attività che assicuri un reddito sufficiente per vive-    svolgere prestazioni nel Paese ospitante per una durata
re). Essi saranno chiamati, ad esempio, a presentare la         massima di 90 giorni lavorativi. Dal 1° giugno 2004 è ri-

20
chiesta solo una notifica preliminare per questa categoria           l’industria del sesso vige un obbligo di notifica dal primo
di lavoratori originari degli Stati dell’UE-17 (non occorre          giorno d’impiego in Svizzera.
più un’autorizzazione, non vengono più applicati i con-              Negli altri settori, dal 1° giugno 2011, i prestatori di servizi
trolli preliminari delle condizioni salariali e di lavoro né il      bulgari e rumeni sottostanno agli stessi obblighi cui sono
principio delle preferenza nazionale).                               sottoposti i cittadini degli Stati dell’UE-25. Tutti i presta-
Nel settore edile principale e nei rami accessori dell’edi-          tori di servizi che desiderano esercitare una professione
lizia, nel settore alberghiero e della ristorazione, nei ser-        regolamentata in Svizzera sono inoltre tenuti a inoltrare
vizi di pulizia dell’industria e delle economie domestiche,          una notifica alla Segreteria di Stato per la formazione, la
nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio            ricerca e l’innovazione (SEFRI)
ambulante e nell’industria del sesso vige un obbligo di
                                                                     – Soggiorni fino a 90 giorni:
notifica dal primo giorno d’impiego in Svizzera.
                                                                     i cittadini dell’UE possono soggiornare liberamente in
Negli altri settori l’obbligo di notifica concerne tutti i lavo-
                                                                     Svizzera per un periodo di tre mesi.
ri che durano più di otto giorni per anno civile. Per quan-
to riguarda gli Stati dell’UE-8, i prestatori di servizi tran-       – Le persone alla ricerca di un lavoro possono entrare in
sfrontalieri attivi in taluni settori (edilizia, lavori di pulizia   Svizzera per sei mesi al fine di cercare un’occupazione.
in aziende, sicurezza, orticoltura) sottostavano durante             Nei primi tre mesi queste persone possono soggiornare
il periodo di transizione, ossia fino al 30 aprile 2011, ad          in Svizzera senza bisogno di un permesso di dimora. In
alcune restrizioni (principio della preferenza nazionale,            seguito ricevono un’autorizzazione di tipo L valida per ul-
controllo preliminare delle condizioni salariali e di lavoro,        teriori tre mesi. Queste persone non hanno tuttavia diritto
contingentamenti, norme svizzere in materia di qualifiche            all’aiuto sociale in Svizzera. Se una persona non riesce a
professionali).                                                      trovare un’occupazione, non ottiene alcun permesso di
Dal 1° maggio 2011, essi godono pienamente della libera              dimora.
circolazione delle persone. Per i prestatori di servizi bul-
gari e rumeni (siano essi lavoratori distaccati all’estero           Diritto di dimora per le persone che non esercitano
o liberi professionisti) attivi nel settore edile principale e       un’attività lucrativa
nei rami accessori dell’edilizia, nell’orticoltura, nei servizi      Le persone che non svolgono un’attività rimunerativa
di pulizia dell’industria e nei servizi di sorveglianza e di         (quali i pensionati e gli studenti) usufruiscono del diritto
sicurezza occorre tuttora un’autorizzazione. Nel settore             di entrare e soggiornare nel Paese ospitante a condizione
alberghiero e della ristorazione, nei servizi di pulizia delle       che abbiano stipulato una copertura assicurativa estesa
economie domestiche, nel commercio ambulante e nel-                  contro le malattie e dispongano di sufficienti mezzi finan-

                                                                                                                                   21
ziari in modo da non dover ricorrere all’aiuto sociale. Nel     di servizi, che in Svizzera entrerà in vigore nel settembre
caso in cui una domanda di aiuto sociale dovesse co-            2013, dopodiché la direttiva 2005/36/CE entrerà in vigore
munque essere presentata, il permesso di dimora può             definitivamente anche per la Svizzera.
essere ritirato.
                                                                Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale
Qualifiche professionali                                        Con la libera circolazione delle persone, i sistemi naziona-
Il sistema di riconoscimento dell‘UE, al quale la Svizzera      li di sicurezza sociale non sono né unificati né armonizzati
partecipa secondo l’allegato III dell’ALCP, vale per le co-     bensì esclusivamente coordinati.
siddette professioni regolamentate, che in base a prescri-      Ogni Stato può decidere liberamente chi, nel pieno ri-
zioni legali e amministrative possono essere esercitate         spetto della propria legislazione, può essere integrato nel
nel Paese ospite solo con una determinata qualifica. Set-       sistema di sicurezza sociale e a quali condizioni vengono
te professioni regolamentate (medici, dentisti, veterinari,     offerte determinate prestazioni. Il coordinamento per-
farmacisti, infermieri in cura generale, ostetriche e archi-    mette di garantire che i lavoratori non perdano i loro con-
tetti) beneficiano in linea di principio del riconoscimento     tributi e i loro diritti quando vanno a lavorare in un altro
automatico dei diplomi senza verifica del tipo di forma-        Stato. Le prescrizioni di coordinamento non si applicano
zione ricevuta, in quanto l’UE ha armonizzato i requisiti       alle prestazioni di aiuto sociale. In quest’ottica vigono le
di formazione.                                                  cinque regole di base seguenti:
Per le altre professioni regolamentate, lo Stato ospitante
procede invece generalmente a una verifica dell’equiva-         1. Determinazione dello Stato competente e versamento
lenza. In caso di differenze sostanziali, lo Stato ospitante    dei contributi: in un determinato momento ogni persona
ha l’obbligo di proporre misure di compensazione sotto          sottostà sempre e solo alla legislazione di un unico Paese
forma di esami complementari o di periodo di formazione         e versa quindi i contributi per le assicurazioni sociali in
e adattamento professionale. Nel settembre 2011 il Comi-        un solo Paese. Generalmente i contributi devono essere
tato misto Svizzera- UE per l’Accordo sulla libera circola-     versati sul posto di lavoro. Nel caso un cui una persona
zione delle persone ha deciso l’applicazione provvisoria
                                                                venga inviata temporaneamente all’estero, è possibile
a partire dal 1° novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE,
                                                                continuare a versare i contributi nel Paese d’origine.
ad eccezione del titolo II, con la quale le regole di ricono-
scimento vengono estese anche alla Bulgaria e alla Ro-          2. Principio della parità di trattamento: ogni persona gode
mania. Il titolo II di questa direttiva UE prevede una pro-     degli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini dello
cedura di notifica e di verifica più rapida per i prestatori    Stato in cui questa persona è assicurata.

22
3. Esportazione delle prestazioni: in linea di principio, le   garantisce un’assicurazione vecchiaia quando viene rag-
prestazioni in denaro (ad eccezione dell’indennità di di-      giunta l’età pensionabile prevista dallo Stato in questio-
soccupazione, esportazione limitata delle prestazioni per      ne. Una persona assicurata in due o più Stati percepisce
un periodo massimo di tre mesi per cercare lavoro in           da ognuno di essi una rendita parziale. Le garanzie relati-
uno Stato UE) vengono garantite anche quando la per-           ve alle assicurazioni per i superstiti e d’invalidità variano
sona avente diritto vive in un altro Stato. Determinate        da Paese a Paese. I diritti alle rendite acquisiti possono
prestazioni speciali in denaro che non poggiano su alcun       essere esportati anche all’estero.
contributo (prestazioni a carattere non contributivo) sono
garantite solo nel Paese in cui si è domiciliati.              Previdenza professionale: i diritti alle rendite acquisiti
                                                               possono essere esportati anche all’estero. La prestazio-
4. Computo di periodi di assicurazione all’estero: per sod-
                                                               ne di uscita prevista dalla previdenza professional e che
disfare le condizioni per il diritto a una determinata pre-
                                                               risulta dalla quota di assicurazione obbligatoria non può
stazione, vengono computati i periodi di assicurazione, di
                                                               più essere versata in contanti quando la persona assicu-
attività o di soggiorno in altri Paesi.
                                                               rata lascia definitivamente la Svizzera oppure fintanto
5. Principio della cooperazione: gli Stati membri sotto-       che la persona continua a sottostare all’obbligo di sotto-
stanno all’obbligo di collaborazione.                          scrivere una copertura assicurativa in un Paese dell’UE.
                                                               La persona può tuttavia trasferire i propri contributi ver-
Assicurazione malattia e infortuni: in via di principio, i     sati su un conto di libero passaggio al fine di assicurare il
contributi di vanno versati nel Paese nel quale la persona     mantenimento della copertura previdenziale.
risiede, per quanto concerne i frontalieri, anche nello Sta-
to in cui essi lavorano. Nel caso di un soggiorno tempora-     Assicurazione contro la disoccupazione: in linea di princi-
neo all’estero, vengono garantite le prestazioni mediche       pio, le prestazioni in caso di disoccupazione vanno a cari-
necessarie. La tessera europea di Assicurazione Malattia       co dell’ultimo Stato in cui la persona è stata occupata. Nel
(TEAM) funge da documento giustificativo per il diritto a      caso dei frontalieri, fa stato il Paese di domicilio; lo Stato
prestazioni in caso di malattia all’estero.                    in cui la persona è occupata deve, quale compensazione
                                                               per i contributi riscossi, restituire allo Stato di domicilio
Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità: l’obbligo    da tre fino al massimo cinque mesi d’indennità contro la
di contrarre questa assicurazione vige in linea di massima     disoccupazione, a seconda della durata del rapporto di
nel Paese dove si lavora. Ogni Stato, in cui una persona       lavoro della persona. Nel caso di ricerca di lavoro in un
è stata coperta da un’assicurazione per almeno un anno,        altro Stato, lo Stato d’origine provvede a corrispondere

                                                                                                                           23
l’indennità contro la disoccupazione per un periodo mas-          zionamento delle violazioni delle condizioni salariali e di
simo di tre mesi.                                                 lavoro vincolanti. Nel dicembre 2012 il Parlamento ha de-
                                                                  ciso di rafforzare la responsabilità solidale dell’appaltato-
Assegni familiari: in linea di principio, il diritto agli asse-   re primario in caso di violazione delle condizioni salariali
gni familiari è previsto nel Paese dove la persona lavora,        e di lavoro da parte del subappaltatore nel settore edi-
anche se i figli abitano in un altro Paese. Se viene inol-        le. Queste nuove disposizioni entreranno in vigore il 15
trata una richiesta per gli assegni legata a 28 un’attività       luglio 2013. Le misure di accompagnamento prevedono
professionale esercitata nel Paese in cui risiedono i figli,      essenzialmente le seguenti regolamentazioni:
gli assegni familiari dovranno essere versati da quest’ul-
timo.                                                             1. Legge sui lavoratori distaccati: la legge sui lavoratori
                                                                  distaccati obbliga i datori di lavoro stranieri che distacca-
Misure di accompagnamento                                         no in Svizzera lavoratori nel quadro di una prestazione di
Tutti i lavoratori e i datori di lavoro, così come le ditte       servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni salariali e
straniere che distaccano il proprio personale in Svizzera,        di lavoro minime in vigore in Svizzera. L’osservanza delle
hanno l’obbligo di rispettare le condizioni salariali e di        condizioni minime viene verificata mediante successivi
lavoro vigenti in Svizzera. Per tale ragione, il 1° giugno        controlli condotti a campione. Per semplificare i controlli,
2004 sono state introdotte talune misure di accompagna-           i datori di lavoro stranieri sono tenuti a fornire per scritto
mento finalizzate a tutelare i lavoratori dipendenti con-         alle autorità svizzere, otto giorni prima dell’avvio dell’at-
tro il dumping salariale e sociale in Svizzera. L’efficacia       tività, tutte le informazioni inerenti all’identità, alla dura-
e l’attuazione di tali misure sono state ulteriormente po-        ta dell’attività svolta e al luogo di lavoro, alle condizioni
tenziate di concerto con i partner sociali e la salvaguardia      lavorative, ecc. del loro personale distaccato nel nostro
dei lavoratori è stata nuovamente migliorata con l’esten-         Paese. I datori di lavoro stranieri che non rispettano l’ob-
sione della libera circolazione delle persone ai Paesi che        bligo di notifica oppure applicano condizioni retributi-
hanno aderito all’UE nel 2004. Tali miglioramenti sono in         ve abusivamente inferiori a quelle in vigore in Svizzera
vigore dal 1° aprile 2006. Con l’estensione dell’ALCP alla        (queste ultime sono specificate nei contratti collettivi di
Bulgaria e alla Romania, le misure di accompagnamento             lavoro aventi carattere obbligatorio generale così come
sono state ulteriormente migliorate.                              nei contratti di lavoro normali che fissano salari minimi
Il 1° gennaio 2013 le misure di accompagnamento sono              obbligatori) possono essere condannati al pagamento di
state nuovamente adeguate. Le nuove disposizioni mi-              multe e, nei casi considerati gravi, possono essere esclusi
gliorano la lotta contro la pseudo-indipendenza e il san-         dal mercato del lavoro svizzero per un determinato perio-

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