AL LAVORO FRONTALIERO - LINEE GUIDA - di sondrio - Provincia di Sondrio
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Nel secondo dopoguerra, il consistente sviluppo economico della Svizzera, non interessata dai fatti bellici, è sicuramente il motivo per il quale la Confe- derazione è diventata meta scelta da manodopera straniera, soprattutto italiana, con particolare riferi- mento alle zone di confine: tra queste la provincia di Sondrio. Da quello agricolo e alberghiero, negli anni 60/70 si è registrato un consistente passaggio della mano- dopera valtellinese al settore industriale, turistico ed edile. In quest’ultimo caso si è registrato l’impiego quasi esclusivo di emigranti frontalieri. L’accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo al- l’imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni ita- liani di confine (ristorni) ha, quindi, fatto confluire in Valtellina e Valchiavenna importanti finanziamenti o direttamente ai comuni maggiormente interessa- ti dal fenomeno del frontalierato, o alle Comunità Montane ed alla Provincia. Numerose sono state le opere realizzate in questi il Presidente l’Assessore delegato decenni con il sostegno, a volte determinante, dei MASSIMO SERTORI SILVANA SNIDER fondi derivanti dai ristorni. Sia la Provincia sia le Co- munità Montane e i Comuni interessati hanno inve- stito nei diversi settori previsti, alcuni sostenendo 2
maggiormente gli interventi nell’edilizia scolastica Conosciamo le preoccupazioni di lavoratori e fami- ed assistenziale e nelle strutture sportive e ricrea- glie intere che vivono al confine e stiamo lavorando tive, altri nel potenziamento dei trasporti pubblici e affinché la voce di questo territorio arrivi sui tavoli scolastici ed altri ancora nelle opere di sistemazione istituzionali competenti. idraulica e forestale con particolare riferimento a via- Riteniamo che eventuali proposte di modifica de- bilità agro-silvo pastorale e piste ciclabili. gli accordi internazionali debbano necessariamen- “La Svizzera è l’azienda più grande della Provincia te essere concordate anche con gli enti territoriali di Sondrio”. confinanti. Consapevoli che la scarsa informazione E’ un’affermazione che difficilmente potrebbe esse- è spesso la causa dei problemi, l’Amministrazione re smentita, anche se vi sono alcune gravi lacune provinciale di Sondrio ha, quindi, ritenuto opportuno nel monitoraggio del fenomeno del frontalierato. In organizzare una serie di incontri di approfondimento provincia di Sondrio, infatti, non si dispone di alcuna con le Autorità Elvetiche, con la Regione Lombardia, statistica ufficiale riguardante i lavoratori in Svizzera con le Associazioni Sindacali e con gli stessi Patro- e i dati dei ristorni delle imposte alla fonte non ci nati provinciali. consentono di analizzare completamente il fenome- Abbiamo, dunque, deciso di avviare un monitorag- no per le numerose tipologie di permessi rilasciati. gio più puntuale che consenta di formulare delle sta- Questo fenomeno merita un’adeguata attenzione. tistiche sempre aggiornate prevedendo anche dei Questo particolare momento storico impone ulte- momenti informativi, dedicati al lavoro frontaliero, riori e più approfondite riflessioni, basti pensare al rivolti a tutta la comunità provinciale, in particolare a prolungarsi della crisi economica e al crescente di- quella direttamente interessata. sagio dei cittadini che perdono il lavoro, alle imprese Tra le varie iniziative, abbiamo ideato e redatto que- che chiudono in Italia e si spostano in Svizzera e sto opuscolo che, ci auguriamo, possa essere di al disagio degli stessi territori elvetici. Aspetto que- supporto a tutti i lavoratori frontalieri e a coloro che st’ultimo che ha sicuramente influito sull’esito della intendono lavorare in Svizzera. consultazione popolare, che ha visto prevalere la li- nea del contingentamento dei lavoratori immigrati. Buon lavoro. 3
SOMMARIO 06 DEFINIZIONE DI FRONTALIERE 07 I PERMESSI 08 IL CONTRATTO DI LAVORO 08 LE VOCI DELLA BUSTA PAGA 09 IL SECONDO PILASTRO 09 LA MALATTIA 10 L’INFORTUNIO 10 LA DISOCCUPAZIONE 12 LA PENSIONE 12 GLI ASSEGNI FAMILIARI 12 IL PERIODO DI PROVA 12 LA MATERNITÀ 13 LE FERIE 13 LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA 14 LE TASSE 15 ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA 16 SERVIZIO ASSISTENZA GRATUITO 16 ELENCO SPORTELLI SINDACALI/FRONTALIERI 18 LINK UTILI PER INFO DA CANTON GRIGIONI E TICINO 18 STRALCIO ACCORDO CH-UE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 26 RISTORNI FRONTALIERI 4
FRONTALIERI STRANIERI IN SVIZZERA 1° trimestre 2014 UFFICIO DI STATISTICA http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/02/blank/key/erwerbstaetige0/grenzgaenger.htm Variazioni rispetto al Variazioni rispetto allo stesso 1° trim. 2014 trimestre precedente in % trim. dell’anno prec. in % TOTAL 282320 1.4 4.5 Sesso Uomini 181248 1.3 4.6 Donne 101072 1.4 4.3 Grande regione Regione del Lemano 98364 1.7 5.4 Espace Mittelland 22708 1.6 5.9 Svizzera nordoccidentale 66223 1.3 0.7 Zurigo 9127 2.4 8.2 Svizzera orientale 23962 1.0 2.7 Svizzera centrale 1632 1.6 11.3 Ticino 60305 0.8 6.8 Settore economico Settore primario 1965 -0.0 5.1 Settore secondario 107264 0.7 1.8 Settore terziario 173091 1.8 6.3 Paese di provenienza Germania 57663 1.2 3.1 Francia 148207 1.5 3.9 Italia 66731 1.2 7.0 Austria 8181 1.2 0.6 altri 1537 6.1 39.8 5
DEFINIZIONE DI FRONTALIERE Secondo quest’ultimo criterio la condizione di residenza e di lavoro all’estero presso una zona di frontiera (stric- Si definisce frontaliere il lavoratore che ingloba una du- tu sensu) e/o in Paesi limitrofi, definita secondo regole plice cittadinanza nazionale: una derivante dal territorio simili ma non univoche in ciascuna convenzione fiscale, di rispettiva residenza e l’altra relativa al luogo di lavo- sono ritenute come elementi costitutivi della nozione di ro. Tale soggetto si differenzia nettamente dalla tradizio- lavoro frontaliero.” nale figura del migrante che in quanto tale abbandona definitivamente lo Stato di nascita per risiedere e lavo- I frontalieri europei rare presso un Paese di destinazione diverso da quello Come emerge da uno studio effettuato dal Parlamento originario. Risulta poco agevole, tuttavia, definire una Europeo il fenomeno dei lavoratori frontalieri coinvolge immagine univoca, comprensiva di un criterio oggettivo l’intera area dell’Unione europea. idoneo a delineare la fattispecie del frontalierato. Nella (nuova) Europa a 27, in effetti, un’alta percentuale D’altro canto, tale fenomeno riguarda differenti realtà a della popolazione comunitaria, che occupa una rilevante seconda che si prenda in considerazione la normativa quantità della superficie dell’UE allargata, vive in terri- comunitaria (e, a tal proposito, ci si riferisce alla mate- tori di confine. Sotto il profilo fiscale, tuttavia, le norme ria della sicurezza sociale) ovvero quella fiscale (e, in tal contenute nel Trattato istitutivo delle Comunità europee caso, si prendono in considerazione le convenzioni bi- non prevedono una specifica competenza comunitaria laterali). sull’argomento incoraggiando gli Stati membri a con- cludere accordi volti ad evitare la doppia imposizione I tre criteri a confronto all’interno del mercato comunitario (articolo 220). Il concetto di frontaliere, come visto, definisce la figura Le problematiche fiscali attinenti i soggetti lavoratori del lavoratore occupato su un dato territorio di uno Sta- frontalieri, pertanto, sono rinviate agli accordi bilaterali to ma residente presso un diverso Paese (cd. criterio po- contro la duplice tassazione sui redditi transnazionali. litico) dove, teoricamente e praticamente, si reca quoti- In particolare, le convenzioni possono prevedere la dianamente o settimanalmente (cd. criterio temporale). tassazione nel Paese del luogo di residenza (come ad Sotto un profilo fiscale, invece, le convenzioni bilaterali esempio nell’accordo fra la Francia e il Belgio), nel luogo contro le doppie imposizioni, valide per la determinazio- di lavoro (come nell’accordo tra i Paesi Bassi e la Ger- ne del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri, mania) o, infine, possono prevedere entrambe le fattis- delineano una nozione più rigida che impone un princi- pecie (come nell’ipotesi del trattato tra Confederazione pio aggiuntivo (cd. criterio spaziale). Elvetica e Germania). 6
I PERMESSI uguale o superiore a un anno otterranno un permesso della durata di cinque anni; Dal 1 giugno 2002 sono entrati in vigore gli “Accordi Bila- – In caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore terali Svizzera - UE”, che riguardano: dovrà notificarlo entro 8 giorni all’Ufficio regionale degli – libera circolazione delle persone; stranieri allegando il nuovo contratto; – trasporti terrestri; – Nel caso del cambio della professione non è dovuta – trasporto aereo; nessuna comunicazione; – ricerca; – Nel caso di cessazione dell’attività la notifica deve esse- – commercio di prodotti agricoli; re fatta dal lavoratore all’Ufficio regionale degli stranieri – appalti pubblici; entro 30 giorni; – ostacoli tecnici al commercio. – In caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notifi- L’accordo sulla libera circolazione delle persone ha intro- carli all’Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni; dotto nuove ed importanti disposizioni che riguardano – Per il rilascio dei permessi verranno richiesti (oltre al il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavo- contratto di lavoro) il passaporto o la carta d’identità e il rativa in Svizzera. Dal 2007 è stato abolito l’obbligo di documento relativo alla residenza; residenza nella fascia di confine (20 Km), un tempo ne- – I permessi degli attuali frontalieri verranno sostituiti con cessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Sviz- i nuovi permessi alla normale scadenza o in occasione zera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino italiano, del cambiamento di posto. con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può ottenere il permesso come frontaliere. Il frontaliere Presentazione della domanda ha l’obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro ogni giorno. e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all’Uf- ficio cantonale degli stranieri competente. L’attività può essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per Permessi per frontalieri frontalieri “G” CE/AELS. – I frontalieri in possesso di un contratto di lavoro di dura- ta compresa fra tre mesi e meno di un anno otterranno un – 2 fotografie (formato minimo di 35 x 45 mm); ALLEGATI permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto – Documento ufficiale rilasciato dalle competenti di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il Autorità estere comprovante la residenza effettiva; rapporto di lavoro è prolungato); – Documento di legittimazione; – I frontalieri con un contratto di lavoro di una durata – Contratto di lavoro. 7
IL CONTRATTO DI LAVORO una parte cosiddetta “a risparmio” (per la vecchiaia), ob- bligatoria a partire dai 25 anni di età e una seconda parte, I rapporti di lavoro sono regolati di solito da un contratto detta “a rischio” (per l’invalidità), obbligatoria dai 18 anni individuale che si riferisce alle norme giuridiche del Co- di età. Le percentuali delle trattenute variano a seconda dice delle Obbligazioni e della Legge del Lavoro. dell’età anagrafica. Nei principali settori (edilizia, confezioni, metallurgia Solo la metà dell’importo viene trattenuta sulla busta- ecc.), ma anche a livello di singole aziende, esistono nu- paga del lavoratore, l’altra metà è a carico del datore di merosi Contratti Collettivi di lavoro che tutelano meglio lavoro. il lavoratore. L’assicurazione infortuni È distinta tra infortuni professionali e non professionali. LE VOCI DELLA BUSTA PAGA La quota di assicurazione per infortuni professionali è in- teramente a carico del datore di lavoro. In base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un Viceversa la quota di infortuni non professionali (INP) è a conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo, del settore di lavoro. indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), even- La trattenuta fiscale tuali benefit e incentivi, assegni di famiglia. È chiamata Imposta alla Fonte. Il sistema fiscale svizzero è a progressività d’imposta, il Le trattenute per la pensione reddito viene tassato con aliquote che crescono in pro- La prima trattenuta è pari al 5,15% del salario lordo, In porzione alla crescita del reddito. questa voce sono contenute le trattenute per la pensione Ma, a differenza dell’Italia, a parità di reddito le aliquote statale AVS (4,2%) quella per l’invalidità (0,70%) e quella che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per per l’IPG (maternità...) pari allo 0,25%. tutti. Il datore di lavoro versa un ulteriore 5,15% a beneficio La tassazione svizzera, infatti, prevede tabelle con aliquo- del lavoratore. te fiscali differenziate a seconda se il frontaliere è: – single; La trattenuta LPP o cassa pensione – coniugato con coniuge a carico con o senza figli; Si tratta del 2° pilastro pensionistico ed è composto da – coniugato con coniuge che lavora in Svizzera; 8
– coniugato con coniuge che lavora in Italia. dal lavoratore in un’unica soluzione, all’atto del pensio- Il sindacato verifica la correttezza dell’aliquota fiscale ap- namento. Occorre però dare all’Assicurazione che gesti- plicata in base alla condizione familiare del frontaliere e sce il pilastro un preavviso di almeno 3 anni prima del alle relative tabelle. pensionamento. Eventuali errori di applicazione dell’aliquota possono es- Il 2° pilastro non può essere ritirato da chi lascia il lavoro sere corretti entro il 31 marzo dell’anno successivo e le in Svizzera prima della pensione, salvo casi particola- relative somme recuperate. ri. Può invece essere ritirato dal lavoratore prima della pensione nei casi di acquisto della casa di residenza (an- La trattenuta per la disoccupazione che in Italia) o di ristrutturazione della stessa. Viene trattenuto un importo pari all’1,1% del salario lor- do, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato LA MALATTIA dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore. Chi lavora in Svizzera ha diritto all’indennità in caso di malattia (indennità per la perdita di guadagno). La maggior parte delle aziende assicurano i lavoratori IL SECONDO PILASTRO tramite una compagnia di assicurazione privata contro Il 2° pilastro, o Legge Pensione Professionale (LPP) è la perdita di salario dovuta a malattia. una previdenza complementare, obbligatoria per tutti i Laddove non venga assicurato, il datore di lavoro ha lavoratori che guadagnano stipendi superiori alla cifra l’obbligo di provvedere in proprio a pagare le indenni- di coordinamento, attualmente stabilita in circa 24.000 tà di malattia. In caso di malattia, il lavoratore fronta- franchi l’anno. Il lavoratore viene assicurato per un im- liero ha diritto a un’indennità per perdita di salario pari porto corrispondente alla differenza tra il proprio stipen- all’80% del suo stipendio. dio annuo lordo e la soglia di coordinamento. L’importo La durata dell’indennità è differenziata in rapporto all’an- complessivo per il 2° pilastro viene pagato per il 50% dal zianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferi- lavoratore e per l’altro 50% dal datore di lavoro. mento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni. Il 2° pilastro viene concesso al lavoratore al momento del pensionamento e può essere erogato come rendita Per quanto riguarda la protezione dal licenziamento du- mensile (pensione complementare). rante la malattia, si fa riferimento alla “Scala bernese” L’intero ammontare può essere, in alternativa, ritirato che prevede i seguenti parametri: 9
Versamento del salario in caso di malattia L’INFORTUNIO Il diritto di una retribuzione in caso di malattia dipende In Svizzera sono contemplati 2 casi di infortunio: dai cantoni e dall’anzianità. – infortunio professionale; – infortunio non professionale. Il primo si ha quando l’evento accidentale avviene nel- SCALA DI BERNA l’ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene all’esterno dell’ambiente lavorativo (in casa, nel tempo libero, nei week-end, ecc.). 1° anno di servizio 3 settimane di salario I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio, da un’assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un’indennità 2° anno 1 mese di salario pari all’80% del salario assicurato, fino alla guarigione. Oltre all’indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad 3°- 4° anno 2 mesi di salario esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite spe- cialistiche, protesi). 5°- 9° anno 3 mesi di salario LA DISOCCUPAZIONE Il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo 10°- 14° anno 4 mesi di salario di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice del- le obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di 1 setti- 15°- 19° anno 5 mesi di salario mana. Superato il periodo di prova, il preavviso è di: – 1 mese entro il 1° anno di lavoro; – 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno; – 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro. 20°- 25° anno 6 mesi di salario In Svizzera la disoccupazione può essere di 2 tipologie, spiegate di seguito. 10
Disoccupazione totale La durata massima della prestazione per il periodo transi- È considerata totale quando il lavoratore viene licenziato. torio 2013-2015 è di seguito indicata: In questo caso, il frontaliere non può beneficiare dell’in- PERIODO TRANSITORIO 2013 – 2015 dennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera, ma ha diritto ad un’indennità di disoccupazione corrisposta dal- Età anagrafica l’INPS della provincia di residenza:l’Assicurazione sociale Anno di Pari o Pari o per l’impiego ASpi o Mini ASpi cessazione Inferiore superiore superiore E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 del rapporto a 50 anni a 50 anni; a 55 anni e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria di lavoro inferiore non agricola requisiti normali (la DS frontalieri), e spetta a 55 anni in stato di disoccupazione involontario. 2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi La domanda la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusiva- 2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi mente in via telematica, entro il termine di due mesi e 2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessa- zione del rapporto di lavoro( la domanda va dunque pre- – La misura della prestazione è commisurata allo stipen- sentata il giorno successivo al licenziamento ) attraverso dio percepito precedentemente. La modalità di calcolo è uno dei seguenti canali: reperibile sul sito dell’INPS . L’importo della prestazione non può comunque superare WEB, servizi telematici accessibili direttamente dal citta- un limite massimo individuato annualmente per legge. dino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; ( attualmente 38,85 euro/gg lordo ) Contact Center multicanale attraverso il numero – Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo de- telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero gli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Disoccupazione parziale Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto. licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale. 11
In questo caso l’assistenza della Cassa Disoccupati Sviz- Pensione INPS italiana zera è estesa anche ai frontalieri. Gli anni lavorati in Svizzera possono essere utilizzati, Il frontaliere che lavora a orario ridotto ha diritto a perce- solo figurativamente, ai fini del raggiungimento del re- pire l’indennità di disoccupazione parziale. quisito per ottenere la pensione italiana ( vecchiaia, an- In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di ticipata, invalidità). intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, an- che frontaliere, ha diritto a un’indennità sostitutiva pari all’80% del suo salario, con un periodo di carenza di in- GLI ASSEGNI FAMILIARI dennità pari a 2 giorni. L’importo dell’assegno familiare spettante per figli a carico è attualmente pari a 200 franchi mensili. Un genitore ha diritto ad un unico assegno familiare LA PENSIONE per figlio. Pensione svizzera Il diritto agli assegni inizia con il mese di nascita del É chiamata A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Super- figlio e termina al compimento dei 16 anni di età. stiti) ed è la pensione statale. Attualmente l’età pen- Per i figli oltre i 16 anni e fino ai 25 anni, se studiano, sionabile in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64 gli assegni familiari sono elevati a 250 franchi mensili. per le donne. Anche i frontalieri italiani hanno diritto agli assegni per Per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato in i figli a carico, ma ai frontalieri con coniuge che lavora Svizzera per almeno 1 anno. in Italia viene detratta la parte eventualmente percepi- Non è possibile il ricongiungimento dei contributi pen- ta dal coniuge che lavora in Italia. (con compilazione di sionistici svizzeri con eventuali contributi italiani, per- mod. E411) ciò i lavoratori che hanno periodi di lavoro in Italia e Svizzera riceveranno separatamente 2 pensioni. L’A.V.S. svizzera bonificherà l’importo della pensione IL PERIODO DI PROVA su un conto corrente bancario o postale italiano in franchi svizzeri, poi convertito in euro. Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi. La pensione verrà tassata con un’aliquota fiscale unica Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può es- del 5%, senza ulteriori obblighi fiscali in Italia. sere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di almeno 7 giorni. 12
LA MATERNITA’ ma che siano trascorse le otto settimane dopo il parto. Ha diritto all’indennità la donna che era assicurata obbli- La protezione della maternità è regolata da Leggi federali gatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro mesi precedenti al parto o almeno un mese in più in caso è di 14 settimane. L’assenza è retribuita con un’indennità di parto prematuro. pari all’80% dello stipendio. Molti contratti di lavoro pre- vedono periodi più lunghi di assenza per maternità. La donna in gravidanza: – non può lavorare di notte durante le 8 settimane che LE FERIE (VACANZE) precedono il parto; La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze – non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi pari a 4 settimane l’anno. I contratti di lavoro possono più di 4 ore al giorno; estendere ulteriormente i periodi di vacanza. – non può essere licenziata durante il periodo di gravi- danza e nelle 16 settimane che seguono il parto; – La lavoratrice incinta può assentarsi o non presentarsi LE FESTIVITA’ IN SVIZZERA al lavoro mediante semplice preavviso (art. 35a cpv. 2 LL). Essa è però tenuta ad informare tempestivamente il dato- Nel Canton Grigioni i seguenti sette giorni festivi sono pa- re di lavoro (art. 31 cifra 1CCNL). rificati alle domeniche ai sensi della Legge sul lavoro: Se la lavoratrice non porta alcun certificato medico per giustificare la sua assenza, il datore di lavoro non è te- – Capodanno, – Venerdì Santo, – Lunedì di Pasqua, – nuto a pagare alcuna retribuzione per il periodo di lavoro Ascensione, – Lunedì di Pentecoste, – Natale e – Santo non svolto. Stefano. il 1° Agosto quale ulteriore giorno festivo dispo- sto dalla Confederazione. si può rifiutare di prestare ore lavorative supplementari. In Ticino i 9 giorni considerati di festa parificati alla dome- nica e retribuiti sono: L’indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per 98 giorni.Si estingue prima se la madre ri- – Capodanno; – Assunzione; – Epifania; – Festa del 1° ago- prende la sua attività lucrativa. sto; – lunedì di Pasqua; – Ascensione; – Natale e Santo La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro pri- Stefano. (Ognissanti, 1° novembre; non retribuito) 13
LE TASSE Le tasse in Italia Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle Le tasse in Svizzera imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del fronta- lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiama- liere le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte vie- to “imposte alla fonte”, sulla busta-paga. Il frontaliere, ne successivamente retrocesso all’Italia (Ministero)ed è quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine , destinato ai comuni, alle comunità montane e alle pro- ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare vince confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere il proprio reddito al fisco italiano. pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare. Invece il frontaliere, che risiede in un comune esterno Il ristorno annuale viene calcolato dalla confederazione alla fascia di confine, deve compilare l’anno successivo, Svizzera sulla base del numero di lavoratori italiani fron- il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in talieri e sulla base della quota procapite definita. Svizzera. La Legge di stabilità per il 2014 conferma la so- Enti beneficiari del ristorno sono quei Comuni Italiani glia di esenzione fino a 6.700 euro (importo variabile an- che si trovano entro una fascia di 20 km. dalla linea di nualmente) per i frontalieri, prevedendola non più come confine dell’Italia con i 3 Cantoni Svizzeri, Ticino, Gri- norma “a tempo”, come era stato fatto finora, ma a regi- gioni e Vallese e che hanno un certo numero di propri me, a partire dal periodo di imposta 2014. cittadini che lavorano in territorio Svizzero. Sono annualmente beneficiari diretti quei Comuni che Conto corrente: imposta di bollo fissa abbiano avuto un numero di lavoratori frontalieri pari o Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all’estero è tenuto superiore al 4% della popolazione residente. Per i Comu- a pagare l’imposta di bollo fissa di 34,20 euro per i conti ni con una percentuale inferiore al 4% il ristorno verrà correnti se la giacenza media annua supera i 5.000 euro. corrisposto alla Comunità Montana di appartenenza. Al calcolo della giacenza media fino a 5.000 euro concor- Per i Comuni che non fanno parte di Comunità Montana rono tutte le somme depositate sul conto corrente e non il ristorno viene assegnato alla Provincia di riferimento vincolate. per il tramite della Regione. Le Province lombarde inte- ressate sono Como,Lecco, Sondrio e Varese. Disponibilità finanziarie Le imposte sui redditi in Svizzera sono calcolate con un Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all’estero sul qua- sistema ad aliquote progressive, simile a quello italia- le sono depositati esclusivamente proventi di lavoro, è no, ma molto diverso per quantità di aliquote e progres- esente dalla compilazione del modello RW dell’Unico a sività fiscale. condizione che abbia lavorato più di 183 gg nel corso del- 14
l’anno solare e che sia nelle condizioni di lavoratore fron- ELENCO COMUNI NELLA ZONA taliere dal 31/12 dell’anno di riferimento. (vedasi risoluzione Agenzia delle entrate 128E 10.12.2010 DI FRONTIERA e circolare 38E 2013) Tutti i comuni della provincia di Sondrio sono considerati Resta l’obbligo di dichiarare in Italia gli eventuali altri red- zona di frontiera, abolita dal 1 giugno 2007 in seguito al- diti all’estero. l’applicazione degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unio- ne Europea, ma tuttora valida per l’applicazione dell’Ac- Questione redditometro… cordo fiscale tra Svizzera e Italia del 1974. come comportarsi in caso di accertamento? È previsto che le indicazioni del redditometro vengano ponderate dagli Uffici regionali dell’Agenzia delle entrate, INFORMAZIONI che dovrebbero essere al corrente della peculiare situa- zione dei frontalieri residenti nei comuni fino a 20 km dal Per avere informazioni più dettagliate o assistenza e tute- confine, che sono esentati dal presentare una dichiarazio- la, i lavoratori frontalieri possono rivolgersi: ne dei redditi in Italia. Infatti la circolare sul redditometro dell’Agenzia delle En- trate lascia una speranza ai frontalieri: «Il redditometro all’INPS avrà cura di evitare situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati cono- http://www.inps.it/portale/default.aspx sciuti, legittimamente non dichiarano in tutto o in parte i redditi conseguiti». centralino 0342 523111 Ma non si può escludere che qualche frontaliero venga orari apertura al pubblico: chiamato a spiegare come si sono procurati i mezzi per da lunedi a venerdì coprire le proprie spese. Meglio dunque prepararsi a fornire spiegazioni sulle dalle 8.30 alle 12.30 proprie fonti di sostentamento. Quale prova della legitti- mità del reddito conseguito in Svizzera ,si potranno pre- agli sportelli gratuiti sentare , oltre al permesso di lavoro frontaliere, i certifi- di PATRONATO cati di salario rilasciati dai datori di lavoro e/o eventuali estratti bancari. 15
SERVIZIO DI ASSISTENZA GRATUITO ELENCO SPORTELLI FRONTALIERI I Patronati http://www.inps.it/AgendaSedi/DatiSede.asp?D6=03V77V00V00 SEDI CAMERE DEL LAVORO TERRITORIALI – PATRONATO INCA – CAAF Gli istituti di patronato sono enti di assistenza sociale senza fini di lucro, costituiti e gestiti dalle confederazio- SONDRIO ni o dalle associazioni nazionali dei lavoratori; hanno Via Petrini 14 – Tel. 0342 541311 – Fax 0342 541313 l’obiettivo di informare, assistere e tutelare i lavoratori Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dipendenti ed autonomi, i pensionati ed i singoli cittadini Sabato dalle 8,30 alle 12,00 (Legge 152 del 30 marzo 2001). MORBEGNO Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono Via Martello 7 – Tel. 0342 612664 – Fax 0342 602001 prestate indipendentemente dall’adesione dell’interessa- Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 to all’organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve Sabato dalle 8,30 alle 12,00 le eccezioni stabilite dalla presente legge. CHIAVENNA In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per Piazza C. Donegani 4 – Tel. 0343 32116 – Fax 0343 30518 le quali è previsto il finanziamento pubblico: Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato dalle 8,30 alle 12,00 art 13. “prestazioni in materia di previden- TIRANO za e quiescenza obbligatorie e delle forme Via Repubblica 27 – Tel. 0342 701264 – Fax 0342 711644 sostitutive ed integrative delle stesse, del- Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 le attività di patronato relative al consegui- Sabato dalle 8,30 alle 12,00 mento delle prestazioni di carattere socio- assistenziale, comprese quelle in materia di GROSIO emigrazione e immigrazione” Via Venosta 9 – Tel. 0342 847810 Martedì, Sabato dalle 8,30 alle 11,30 16
SONDALO SONDALO Largo Mazzini 4 – Tel. 0342 801258 – Fax 0342 801258 Via 1° Maggio 2 – Tel. 0342 801832 Lunedì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00; Giovedì 14,00 – 17,00 Martedì dalle 14,00 alle 18,00; Lunedì 14,00 – 17,00 Mercoledì dalle 8,30 alle 12,00; Giovedì chiuso LIVIGNO BORMIO Scuole Elem. Via Saroch – Tel. 0342 970550 Via Milano 16 – Tel. 0342 903710 – Fax 0342 911701 Martedì 15,00 – 17,30 Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Mercoledì 9,00 – 12,00 Sabato dalle 8,30 alle 12,00 GROSIO Via Giorgio Pruneri 12 – Tel. 0342 070289 LIVIGNO Mercoledì 9,00 – 12,00 Via Li Pont 127/A – Tel. 0342 997850 – Fax 0342 974779 Lunedì dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 14,30 alle 18,30 TIRANO Da Martedì a Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle Piazza Marinoni 12 – Tel. 0342 703393 18,00 Sabato chiuso da Lunedì a Venerdì 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00 MORBEGNO Via Stelvio 78 – Tel. 0342 602673 da Lunedì a Venerdì 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00 Sabato 8,30 – 12,00 SONDRIO Via Bonfadini, 1 – Tel. 0342 527811 CHIAVENNA da Lunedì a Venerdì 8,30 – 12,00 e 14,00 – 18,00 Piazzetta Persenico/Via Cereria – Tel. 0343 32631 Sabato 9,00 – 12,00 da Lunedì a Venerdì 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00 Sabato 1° e 3° del mese 9,00 – 12,00 BORMIO Via Milano 62 – Tel. 0342 902387 DELEBIO da Lunedì a Venerdì 8,00 – 12,00 e 14,00 – 18,00 Via Stelvio 9 – Tel. 0342 685803 Sabato 8,00 – 12,00 da Lunedì a Venerdì 9,00 – 12,00 e 14,30 – 18,00 17
Sedi e recapiti nel Cantone dei Grigioni Gli Accordi bilaterali Svizzera – Unione Europea Sede regionale: Avallato nel 2000 dal popolo svizzero, l’ALCP è entrato in INAS FRONTALIERATO GRIGIONI vigore il 1° giugno 2002. La prima estensione dell’Accor- c/o SYNA – Steinbockstrasse 12, 7001 Coira do ai dieci Stati che hanno aderito all’Unione europea nel Tel. 081 257 11 23 – Fax 081 257 11 20 dal lunedì al venerdì 08.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00 2004, è stata accettata in votazione popolare nel 2005 ed E-mail: coira@inas.ch è entrata in vigore il 1° aprile 2006 (sotto forma di Proto- Internet: www.inas.ch collo I dell’ALCP). L’8 febbraio 2009, il popolo si è inoltre pronunciato a favo- re dell’estensione della libera circolazione delle persone IL SINDACATO DEI CITTADINI alla Bulgaria e alla Romania. (sotto forma del Protocollo SONDRIO Via Mazzini, 65 - Tel. 0342 214586 - Fax 0342 216542 II dell’ALCP). I negoziati per l’estensione dell’Accordo alla da Lunedì a Venerdì 8,30 - 12,00 e 14,00 - 17,30 Croazia, che sarà il nuovo stato membro dell’UE, sono LIVIGNO stati avviati nella primavera 2013 (Protocollo III). Via Borch, 108 - Tel. 0342 970550 Lunedì e Giovedì 9,00 - 12,00 e 14,00 - 17,00 MORBEGNO LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Via Caccia Dominioni, 24 - Tel. 0342 611762 Tutti i giorni feriali (mercoledì pomeriggio chiuso) 9,00 - 12,00 e (ACCORDI BILATERALI CH – UE) 15,30 - 17,00 L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) CHIAVENNA concede per principio agli Svizzeri e ai cittadini degli Via Consoli Chiavennaschi, 1 - Tel. 0343 37718 Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 9,30 - 12,00 Stati membri dell’UE il diritto di scegliere liberamente il Paese (tra quelli delle parti contraenti) in cui lavorare Informazioni Canton Grigioni Rilascio permessi per stranieri: e soggiornare. http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/afm/ Ma per ottenere questo diritto essi devono possedere servizi/Fremdenpolizei/Seiten/default.aspx un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività indi- Amministrazione imposte (Sezione imposta alla fonte): pendente oppure, se non esercitano un’attività lucrativa, http://w w w.gr.ch / IT/istituzioni /amministrazione /dfg /stv/ disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle steuererklaerung/quellensteuer/Seiten/default.aspx proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione ma- Informazioni Canton Ticino- dipartimento delle Istituzioni: lattie. Inoltre, la libera circolazione delle persone è agevo- http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/in-generale/ lata grazie al sistema di riconoscimento reciproco di quali- 18
fiche professionali e al coordinamento dei sistemi nazionali dell’UE-8 per un ulteriore anno a partire dal 1° maggio di sicurezza sociale. 2013. Il Consiglio federale ha parimenti deciso di applica- L’ALCP introduce progressivamente le disposizioni rela- re la stessa misura a partire dal 1° giugno anche agli 17 tive alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera altri Stati dell’UE. e l’Unione europea e stabilisce periodi di transizione du- – Per Romania e Bulgaria, entrate a far parte dell’UE nel rante i quali l’immigrazione può essere limitata, quali il 2007, il periodo transitorio vige al massimo fino al 31 principio della precedenza nazionale in caso di assunzio- maggio 2016. La clausola di salvaguardia nei confronti di ne, il controllo preliminare delle condizioni lavorative e questi due Paesi può essere applicata fino al 31 maggio salariali, il contingentamento dei permessi di dimora. Il 2019. testo prevede che, al termine del periodo di contingenta- mento, possa essere attivata di nuovo e temporaneamen- Apertura controllata dei mercati del lavoro te la cosiddetta «clausola di salvaguardia» la quale per- L’apertura reciproca dei mercati del lavoro avviene in mette di limitare di nuovo i permessi di dimora qualora modo progressivo e controllato. Sono stati stabiliti tre l’immigrazione dovesse assumere proporzioni superiori periodi di transizione che si applicano ai cittadini dell’UE- alla media. 15 nonché di Malta e Cipro (UE-17: UE 15 nonché Malta e Cipro), dell’UE-8 nonché a quelli della Bulgaria e della Le norme transitorie assicurano un’apertura progressiva Romania che svolgono un’attività lucrativa (cfr. grafico). e controllata dei mercati del lavoro: Al termine dei periodi di transizione, sarà ancora possibi- – Per i 15 vecchi Stati membri dell’UE nonché per Malta e le reintrodurre unilateralmente e per un periodo limitato Cipro, vige la libera circolazione completa delle persone il sistema del contingentamento qualora l’afflusso di ma- dal 1° giugno 2007; per gli otto Stati entrati a far parte nodopera dall’UE superasse del 10 per cento la media dei dell’UE nel 2004, la libera circolazione completa delle per- tre anni precedenti (clausola di salvaguardia), per una du- sone vige dal 1° maggio 2011. rata massima di due anni, in modo da raggiungere la me- – La clausola di salvaguardia può essere applicata nei dia degli ultimi tre anni più il 5 per cento. Questa clausola, confronti di questi 25 Stati fino al 31 maggio 2014. Dal 1° cosiddetta di salvaguardia, è valida per l’UE-15 così come maggio 2012 la clausola di salvaguardia è stata attivata per i Paesi che hanno aderito nel 2004, fino al 31 maggio per almeno un anno nel rilascio di permessi di dimora B 2014, e può essere attivata più volte. La clausola di salva- ai cittadini dell’UE-8. guardia relativa alla Bulgaria e alla Romania si applica in Il 24 aprile 2013, il Consiglio federale ha deciso di appli- linea di principio per dieci anni dopo l’entrata in vigore del care la clausola di salvaguardia nei confronti degli Stati Protocollo II, vale a dire fino al 31 maggio 2019. 19
Ulteriori disposizioni loro contabilità (libri contabili, contratti, ecc.) oppure a – Permesso di dimora di lunga durata (permesso B): esibire il resoconto di quanto versano alle assicurazioni presentando un contratto di lavoro di durata superiore a sociali. I lavoratori autonomi ricevono un permesso di di- un anno, la validità è di cinque anni; la validità del per- mora di lunga durata (5 anni). Non hanno diritto all’aiuto messo viene prorogata automaticamente se il rapporto sociale e, in ogni modo, qualora presentassero una do- di lavoro è prolungato. manda per ricevere i sussidi sociali, perderebbero il loro permesso di dimora. – Permesso di soggiorno di breve durata/attività stagiona- le (permesso L): – Frontalieri: lo statuto di lavoratore stagionale è stato abolito con l’en- con l’entrata in vigore dell’ALCP (e dei rispettivi protocolli trata in vigore dell’ALCP; per i contratti di lavoro di du- aggiuntivi I e II), per i frontalieri l’obbligo di ritornare ogni rata inferiore a un anno, il permesso è stato sostituito da giorno al proprio Paese di origine è sostituito da un obbli- permessi di dimora eurocompatibili di breve durata. La go di ritorno settimanale. Le autorizzazioni rilasciate ai la- validità del permesso è legata alla durata del contratto di voratori frontalieri non sono contingentate. A partire dal lavoro (al massimo fino ad un anno). 1° giugno 2007, le zone frontaliere specifiche per i lavora- tori frontalieri originari degli Stati dell’UE-15, più Malta e – Mobilità geografica e professionale: Cipro, sono state abolite; il domicilio e il posto di lavoro i titolari di un permesso di dimora di lunga oppure di bre- di questi ultimi non devono più necessariamente essere ve durata hanno il diritto di cambiare liberamente domi- ubicati nella stessa zona frontaliera. Le restrizioni relative cilio e posto di lavoro. alle zone frontaliere, valide per i cittadini degli Stati del- – Ricongiungimento familiare: l’UE-8 sono state abolite il 1° maggio 2011. Tali restrizioni indipendentemente dalla durata di validità del permesso restano però in vigore al più tardi fino al 1° giugno 2016 di dimora, quest’ultimo dà il diritto al ricongiungimento per i cittadini della Bulgaria e della Romania. familiare. – Prestatori di servizio: – Lavoratori indipendenti: l‘ALCP prevede la liberalizzazione limitata delle presta- i lavoratori indipendenti, originari degli Stati dell’UE-27, zioni di servizi transfrontalieri fino a 90 giorni lavorativi devono essere in grado di fornire la prova che svolgono per anno civile, in casi eccezionali fino a 120 giorni lavo- un’attività lucrativa indipendente (avvio di un’impresa o rativi. I cittadini dell’UE e della Svizzera possono quindi di un’attività che assicuri un reddito sufficiente per vive- svolgere prestazioni nel Paese ospitante per una durata re). Essi saranno chiamati, ad esempio, a presentare la massima di 90 giorni lavorativi. Dal 1° giugno 2004 è ri- 20
chiesta solo una notifica preliminare per questa categoria l’industria del sesso vige un obbligo di notifica dal primo di lavoratori originari degli Stati dell’UE-17 (non occorre giorno d’impiego in Svizzera. più un’autorizzazione, non vengono più applicati i con- Negli altri settori, dal 1° giugno 2011, i prestatori di servizi trolli preliminari delle condizioni salariali e di lavoro né il bulgari e rumeni sottostanno agli stessi obblighi cui sono principio delle preferenza nazionale). sottoposti i cittadini degli Stati dell’UE-25. Tutti i presta- Nel settore edile principale e nei rami accessori dell’edi- tori di servizi che desiderano esercitare una professione lizia, nel settore alberghiero e della ristorazione, nei ser- regolamentata in Svizzera sono inoltre tenuti a inoltrare vizi di pulizia dell’industria e delle economie domestiche, una notifica alla Segreteria di Stato per la formazione, la nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ricerca e l’innovazione (SEFRI) ambulante e nell’industria del sesso vige un obbligo di – Soggiorni fino a 90 giorni: notifica dal primo giorno d’impiego in Svizzera. i cittadini dell’UE possono soggiornare liberamente in Negli altri settori l’obbligo di notifica concerne tutti i lavo- Svizzera per un periodo di tre mesi. ri che durano più di otto giorni per anno civile. Per quan- to riguarda gli Stati dell’UE-8, i prestatori di servizi tran- – Le persone alla ricerca di un lavoro possono entrare in sfrontalieri attivi in taluni settori (edilizia, lavori di pulizia Svizzera per sei mesi al fine di cercare un’occupazione. in aziende, sicurezza, orticoltura) sottostavano durante Nei primi tre mesi queste persone possono soggiornare il periodo di transizione, ossia fino al 30 aprile 2011, ad in Svizzera senza bisogno di un permesso di dimora. In alcune restrizioni (principio della preferenza nazionale, seguito ricevono un’autorizzazione di tipo L valida per ul- controllo preliminare delle condizioni salariali e di lavoro, teriori tre mesi. Queste persone non hanno tuttavia diritto contingentamenti, norme svizzere in materia di qualifiche all’aiuto sociale in Svizzera. Se una persona non riesce a professionali). trovare un’occupazione, non ottiene alcun permesso di Dal 1° maggio 2011, essi godono pienamente della libera dimora. circolazione delle persone. Per i prestatori di servizi bul- gari e rumeni (siano essi lavoratori distaccati all’estero Diritto di dimora per le persone che non esercitano o liberi professionisti) attivi nel settore edile principale e un’attività lucrativa nei rami accessori dell’edilizia, nell’orticoltura, nei servizi Le persone che non svolgono un’attività rimunerativa di pulizia dell’industria e nei servizi di sorveglianza e di (quali i pensionati e gli studenti) usufruiscono del diritto sicurezza occorre tuttora un’autorizzazione. Nel settore di entrare e soggiornare nel Paese ospitante a condizione alberghiero e della ristorazione, nei servizi di pulizia delle che abbiano stipulato una copertura assicurativa estesa economie domestiche, nel commercio ambulante e nel- contro le malattie e dispongano di sufficienti mezzi finan- 21
ziari in modo da non dover ricorrere all’aiuto sociale. Nel di servizi, che in Svizzera entrerà in vigore nel settembre caso in cui una domanda di aiuto sociale dovesse co- 2013, dopodiché la direttiva 2005/36/CE entrerà in vigore munque essere presentata, il permesso di dimora può definitivamente anche per la Svizzera. essere ritirato. Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale Qualifiche professionali Con la libera circolazione delle persone, i sistemi naziona- Il sistema di riconoscimento dell‘UE, al quale la Svizzera li di sicurezza sociale non sono né unificati né armonizzati partecipa secondo l’allegato III dell’ALCP, vale per le co- bensì esclusivamente coordinati. siddette professioni regolamentate, che in base a prescri- Ogni Stato può decidere liberamente chi, nel pieno ri- zioni legali e amministrative possono essere esercitate spetto della propria legislazione, può essere integrato nel nel Paese ospite solo con una determinata qualifica. Set- sistema di sicurezza sociale e a quali condizioni vengono te professioni regolamentate (medici, dentisti, veterinari, offerte determinate prestazioni. Il coordinamento per- farmacisti, infermieri in cura generale, ostetriche e archi- mette di garantire che i lavoratori non perdano i loro con- tetti) beneficiano in linea di principio del riconoscimento tributi e i loro diritti quando vanno a lavorare in un altro automatico dei diplomi senza verifica del tipo di forma- Stato. Le prescrizioni di coordinamento non si applicano zione ricevuta, in quanto l’UE ha armonizzato i requisiti alle prestazioni di aiuto sociale. In quest’ottica vigono le di formazione. cinque regole di base seguenti: Per le altre professioni regolamentate, lo Stato ospitante procede invece generalmente a una verifica dell’equiva- 1. Determinazione dello Stato competente e versamento lenza. In caso di differenze sostanziali, lo Stato ospitante dei contributi: in un determinato momento ogni persona ha l’obbligo di proporre misure di compensazione sotto sottostà sempre e solo alla legislazione di un unico Paese forma di esami complementari o di periodo di formazione e versa quindi i contributi per le assicurazioni sociali in e adattamento professionale. Nel settembre 2011 il Comi- un solo Paese. Generalmente i contributi devono essere tato misto Svizzera- UE per l’Accordo sulla libera circola- versati sul posto di lavoro. Nel caso un cui una persona zione delle persone ha deciso l’applicazione provvisoria venga inviata temporaneamente all’estero, è possibile a partire dal 1° novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE, continuare a versare i contributi nel Paese d’origine. ad eccezione del titolo II, con la quale le regole di ricono- scimento vengono estese anche alla Bulgaria e alla Ro- 2. Principio della parità di trattamento: ogni persona gode mania. Il titolo II di questa direttiva UE prevede una pro- degli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini dello cedura di notifica e di verifica più rapida per i prestatori Stato in cui questa persona è assicurata. 22
3. Esportazione delle prestazioni: in linea di principio, le garantisce un’assicurazione vecchiaia quando viene rag- prestazioni in denaro (ad eccezione dell’indennità di di- giunta l’età pensionabile prevista dallo Stato in questio- soccupazione, esportazione limitata delle prestazioni per ne. Una persona assicurata in due o più Stati percepisce un periodo massimo di tre mesi per cercare lavoro in da ognuno di essi una rendita parziale. Le garanzie relati- uno Stato UE) vengono garantite anche quando la per- ve alle assicurazioni per i superstiti e d’invalidità variano sona avente diritto vive in un altro Stato. Determinate da Paese a Paese. I diritti alle rendite acquisiti possono prestazioni speciali in denaro che non poggiano su alcun essere esportati anche all’estero. contributo (prestazioni a carattere non contributivo) sono garantite solo nel Paese in cui si è domiciliati. Previdenza professionale: i diritti alle rendite acquisiti possono essere esportati anche all’estero. La prestazio- 4. Computo di periodi di assicurazione all’estero: per sod- ne di uscita prevista dalla previdenza professional e che disfare le condizioni per il diritto a una determinata pre- risulta dalla quota di assicurazione obbligatoria non può stazione, vengono computati i periodi di assicurazione, di più essere versata in contanti quando la persona assicu- attività o di soggiorno in altri Paesi. rata lascia definitivamente la Svizzera oppure fintanto 5. Principio della cooperazione: gli Stati membri sotto- che la persona continua a sottostare all’obbligo di sotto- stanno all’obbligo di collaborazione. scrivere una copertura assicurativa in un Paese dell’UE. La persona può tuttavia trasferire i propri contributi ver- Assicurazione malattia e infortuni: in via di principio, i sati su un conto di libero passaggio al fine di assicurare il contributi di vanno versati nel Paese nel quale la persona mantenimento della copertura previdenziale. risiede, per quanto concerne i frontalieri, anche nello Sta- to in cui essi lavorano. Nel caso di un soggiorno tempora- Assicurazione contro la disoccupazione: in linea di princi- neo all’estero, vengono garantite le prestazioni mediche pio, le prestazioni in caso di disoccupazione vanno a cari- necessarie. La tessera europea di Assicurazione Malattia co dell’ultimo Stato in cui la persona è stata occupata. Nel (TEAM) funge da documento giustificativo per il diritto a caso dei frontalieri, fa stato il Paese di domicilio; lo Stato prestazioni in caso di malattia all’estero. in cui la persona è occupata deve, quale compensazione per i contributi riscossi, restituire allo Stato di domicilio Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità: l’obbligo da tre fino al massimo cinque mesi d’indennità contro la di contrarre questa assicurazione vige in linea di massima disoccupazione, a seconda della durata del rapporto di nel Paese dove si lavora. Ogni Stato, in cui una persona lavoro della persona. Nel caso di ricerca di lavoro in un è stata coperta da un’assicurazione per almeno un anno, altro Stato, lo Stato d’origine provvede a corrispondere 23
l’indennità contro la disoccupazione per un periodo mas- zionamento delle violazioni delle condizioni salariali e di simo di tre mesi. lavoro vincolanti. Nel dicembre 2012 il Parlamento ha de- ciso di rafforzare la responsabilità solidale dell’appaltato- Assegni familiari: in linea di principio, il diritto agli asse- re primario in caso di violazione delle condizioni salariali gni familiari è previsto nel Paese dove la persona lavora, e di lavoro da parte del subappaltatore nel settore edi- anche se i figli abitano in un altro Paese. Se viene inol- le. Queste nuove disposizioni entreranno in vigore il 15 trata una richiesta per gli assegni legata a 28 un’attività luglio 2013. Le misure di accompagnamento prevedono professionale esercitata nel Paese in cui risiedono i figli, essenzialmente le seguenti regolamentazioni: gli assegni familiari dovranno essere versati da quest’ul- timo. 1. Legge sui lavoratori distaccati: la legge sui lavoratori distaccati obbliga i datori di lavoro stranieri che distacca- Misure di accompagnamento no in Svizzera lavoratori nel quadro di una prestazione di Tutti i lavoratori e i datori di lavoro, così come le ditte servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni salariali e straniere che distaccano il proprio personale in Svizzera, di lavoro minime in vigore in Svizzera. L’osservanza delle hanno l’obbligo di rispettare le condizioni salariali e di condizioni minime viene verificata mediante successivi lavoro vigenti in Svizzera. Per tale ragione, il 1° giugno controlli condotti a campione. Per semplificare i controlli, 2004 sono state introdotte talune misure di accompagna- i datori di lavoro stranieri sono tenuti a fornire per scritto mento finalizzate a tutelare i lavoratori dipendenti con- alle autorità svizzere, otto giorni prima dell’avvio dell’at- tro il dumping salariale e sociale in Svizzera. L’efficacia tività, tutte le informazioni inerenti all’identità, alla dura- e l’attuazione di tali misure sono state ulteriormente po- ta dell’attività svolta e al luogo di lavoro, alle condizioni tenziate di concerto con i partner sociali e la salvaguardia lavorative, ecc. del loro personale distaccato nel nostro dei lavoratori è stata nuovamente migliorata con l’esten- Paese. I datori di lavoro stranieri che non rispettano l’ob- sione della libera circolazione delle persone ai Paesi che bligo di notifica oppure applicano condizioni retributi- hanno aderito all’UE nel 2004. Tali miglioramenti sono in ve abusivamente inferiori a quelle in vigore in Svizzera vigore dal 1° aprile 2006. Con l’estensione dell’ALCP alla (queste ultime sono specificate nei contratti collettivi di Bulgaria e alla Romania, le misure di accompagnamento lavoro aventi carattere obbligatorio generale così come sono state ulteriormente migliorate. nei contratti di lavoro normali che fissano salari minimi Il 1° gennaio 2013 le misure di accompagnamento sono obbligatori) possono essere condannati al pagamento di state nuovamente adeguate. Le nuove disposizioni mi- multe e, nei casi considerati gravi, possono essere esclusi gliorano la lotta contro la pseudo-indipendenza e il san- dal mercato del lavoro svizzero per un determinato perio- 24
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