Agricoltore sereno - Assimoco
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Condizioni di Assicurazione Agricoltore sereno Assicurazione Multirischi per l’Azienda Agricola dell’Alto Adige. Il presente documento deve essere Organizzazione dei contenuti: consegnato al Contraente prima della • Guida all’utilizzo delle Condizioni sottoscrizione del contratto. Generali di Assicurazione Prima della sottoscrizione del contratto • Condizioni di Assicurazione leggere attentamente le Condizioni di • Glossario Assicurazione. Mod. D 997 CG 01 Ed. 11/2019 - aggiornamento al 6/2020 Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari. È un prodotto creato da: Distribuito da:
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Benvenuto Mod. D 997 CG 01 Ed. 11/2019 Gentile Cliente, vogliamo ringraziarLa per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza Agricoltore Sereno. La polizza multirischi Agricoltore Sereno, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Casse Raiffeisen, è dedicata ai Conduttori, sia proprietari che locatari che producono reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s.m.i.), e ai NON Conduttori (proprietari senza reddito agrario) dell’Azienda Agricola. Lo scopo della copertura è consentire di tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare della Sua Azienda Agricola qualora dovesse verificarsi uno dei seguenti rischi: – Incendio, Eventi Naturali ed altri Danni ai Beni, al fabbricato e/o al contenuto incluso un primo sostegno in caso di danni da eventi catastrofali; – Furto e Rapina; – Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro per danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio dell’attività agricola e di eventuali attività collaterali; – Responsabilità Civile della Produzione di Prodotti; – Responsabilità Civile della Vita Privata per i suoi familiari; – Attività di Agriturismo se esercitata. COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all’interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un’icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse. Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione. Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi , contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico. IL GLOSSARIO Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in grassetto corsivo, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: polizza). Cordialmente, Gruppo Assimoco
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Benvenuto Mod. D 997 CG 01 Ed. 11/2019 Chi Siamo Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali. Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita. L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali, del tenore di vita in caso di prematura scomparsa e del patrimonio mobiliare e immobiliare delle imprese. Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC). www.assimoco.it Cordialmente, Gruppo Assimoco
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Benvenuto Mod. D 997 CG 01 Ed. 11/2019 Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp. COS’È UNA BCORP? Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l’ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation. A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti B Corp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80. Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti. IL NOSTRO IMPEGNO Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali. Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business. Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie ai suoi partner intermediari. PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Esempi concreti di questo impegno sono: il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane; la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro; le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 1 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 SEZIONE “INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI” 4 COSA E’ SEMPRE ASSICURATO 4 Art. 1 – I beni assicurabili 4 Art. 2 – I danni assicurati 4 Art. 3 – Assicurata anche quota di fabbricato in comproprietà o in condominio 6 Art. 4 – Garantiti i danni da dolo e colpa grave 6 Art. 5 – Spese di demolizione e sgombero a carico di Assimoco 6 Art. 6 – Garanzia per i danni da tumulti, scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio 6 Art. 7 – Garanzia per i danni da eventi atmosferici 7 Art. 8 – Garanzia per i danni da sovraccarico neve 8 Art. 9 – Garanzia per i danni da eventi naturali 8 Art. 10 – Garanzia per i danni da inondazioni, alluvioni e allagamenti 8 Art. 11 – Garanzia per i danni da terremoto 9 Art. 12 – Onorari dei periti 9 Art. 13 – Modifiche agli Enti Assicurati 9 Art. 14 – Lastre 10 OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 10 Art. 15 – Bestiame in aumento al contenuto 10 COSA NON E’ ASSICURATO 10 Art. 16 – I beni NON assicurabili 10 LIMITI DI COPERTURA 10 Art. 17 – I danni NON assicurati 10 Art. 18 – Limite massimo dell’indennizzo 10 Art. 19 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 10 DOVE VALE LA COPERTURA 12 Art. 20 – Validità territoriale dell’Assicurazione 12 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 12 Art. 21 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 12 Art. 22 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro (Ricerca strumentale del guasto) 13 Art. 23 – Esagerazione dolosa del danno 13 Art. 24 – Ispezione delle cose assicurate 13 Art. 25 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 13 Art. 26 – Rinuncia alla rivalsa 13 Art. 27 – Modalità di valutazione del danno 13 Art. 28 – Compiti dei periti 13 Art. 29 – Determinazione dell’indennizzo 14 Art. 30 – Franchigia Relativa 14 Art. 31 – Primo Rischio Assoluto 14 Art. 32 – Clausola di adeguamento tecnologico 15 Art. 33 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 15 Art. 34 – Anticipo in caso di sinistro 15 SEZIONE “FURTO” 16 COSA È ASSICURATO 16 Art. 35 – I beni assicurabili 16 Art. 36 – I danni assicurati 16 Art. 37 – Onorari dei periti 16 LIMITI DI COPERTURA 16 Art. 38 – I Danni non assicurati 16 Art. 39 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 17
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 2 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 DOVE VALE LA COPERTURA 17 Art. 40 – Validità territoriale dell’Assicurazione 17 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 18 Art. 41 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 18 Art. 42 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 18 Art. 43 – Rinuncia alla rivalsa 18 Art. 44 – Modalità di valutazione del danno 18 Art. 45 – Compiti dei periti 19 Art. 46 – Esagerazione dolosa del danno 19 Art. 47 – Limite massimo dell'indennizzo 19 Art. 48 – Determinazione dell’indennizzo 19 Art. 49 – Primo Rischio Assoluto 19 Art. 50 – Coesistenza di più scoperti 20 Art. 51 – Recupero delle cose rubate 20 Art. 52 – Titoli di credito 20 Art. 53 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 20 Art. 54 – Ispezione delle cose assicurate 21 SEZIONE “RESPONSABILITA’ CIVILE” 22 CHI E COSA È SEMPRE ASSICURATO 22 Art. 55 – I beni/rischi assicurabili 22 Art. 56 – I danni assicurati 22 Art. 57 – Garanzia scambio di monodopera 23 Art. 58 – Garanzia malattie professionali 23 Art. 59 – Garanzia buona fede Inail 24 Art. 60 – Garanzia attivita’ preliminari, complementari, commerciali ed accessorie 24 Art. 61/a – Garanzia agricoltura sociale 25 Art. 61/b – Agricoltura sociale – estensione responsabilità per danni causati da non dipendenti 26 Art. 61/c – Agricoltura sociale – estensione qualifica di terzi 26 Art. 62 – Garanzia proprietà e conduzione dei fabbricati e dei fondi/terreni 26 Art. 63 – Garanzia Interruzione o sospensione di attività 27 Art. 64 – Garanzia committenza auto 27 Art. 65 – Garanzia committenza generica 27 Art. 66 – Garanzia operazioni di carico e scarico di merci/beni – danni ai veicoli sotto carico e scarico 27 ART. 67 – Garanzia veicoli in sosta 28 ART. 68 – Garanzia cose e animali in consegna e/o custodia, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate 28 Art. 69 – Garanzia lavori presso Terzi: cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori 28 Art. 70 – Garanzia danni a terzi e/o locatari 28 Art. 71 – Garanzia danni ambientali 29 Art. 72 – Garanzia lavori agricoli conto terzi 29 Art. 73 – Garanzia lavori NON agricoli 29 OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 30 Art. 74 – Responsabilità civile vita privata 30 Art. 75 – Esercizio di Agriturismo 32 Art. 76 – Estensione Responsabilità civile della produzione di prodotti 33 Art.77/a – Estensione al ritiro prodotti diretto 33 Art.77/b – Estensione di garanzia di rimpiazzo del latte contaminato 34 CHI E COSA NON È ASSICURATO 34 Art. 78 – Persone non considerate Terzi 34 LIMITI DI COPERTURA 34 Art. 79 – I Danni non Assicurati 34 Art. 80 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 38 DOVE VALE LA COPERTURA 39 Art. 81 – Validità territoriale dell’Assicurazione 39
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 3 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 40 Art. 82 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 40 Art. 83 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 40 Art. 84 – Rinuncia alla rivalsa 40 Art. 85 – Efficacia dell’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera 40 Art. 86 – Efficacia dell’assicurazione Responsabilità Civile della Produzione 40 Art. 87 – Massimo Risarcimento 40 art. 88 – Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni 40 Art. 89 – Pluralità di Assicurati 40 Art. 90 – Responsabilità Solidale 40 Art. 91 – Franchigia rc vita privata 41 Art. 92 – Gestione delle vertenze e spese di resistenza 41 Art. 93 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 41 PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 41 OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO 41 Art. 94 – Obbligo di dichiarazioni veritiere 41 Art. 95 – Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del rischio 41 Art. 96 – Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni 41 Art. 97 – Modifiche dell’Assicurazione 42 Art. 98 – Buona Fede 42 Art. 99 – Oneri fiscali a carico del Contraente 42 Art. 100 – Scontistica (applicabile se sul frontespizio risulta la relativa dichiarazione) 42 Art. 101 – Foro competente 42 Art. 102 – Obblighi di Assimoco in caso mutuo ipotecario o finanziamento 42 Art. 103 – Rinvio alle norme di legge 43 QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO 43 Art. 104 – Termini e modalità di pagamento del premio 43 Art. 105 – Indicizzazione del premio 43 QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L’ASSICURAZIONE 43 Art. 106 – Durata temporale dell’assicurazione 43 COME DISDIRE L’ASSICURAZIONE 44 Art. 107 – Diritto di recesso del Contraente 44 Art. 108 – Disdetta del contratto con tacito rinnovo 44 Art. 109 – Disdetta del contratto di durata poliennale con riduzione di premio ai sensi dell’art. 1899 del codice Civile 44 Art. 110 – Recesso in caso di sinistro 44 Art. 111 – Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o finanziamento 45 Art. 112 – Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni 45 NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 47 GLOSSARIO 51
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 4 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni SEZIONE “INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI” COSA E’ SEMPRE ART. 1 – I BENI ASSICURABILI ASSICURATO Assimoco assicura, nell’ambito dell’azienda agricola: a) Fabbricato o porzione di fabbricato, comunque costruito, adibito ad uso abitativo, inclusa l’attività di agriturismo qualora presente; b) Fabbricato o porzione di fabbricato, comunque costruito, adibito ad uso agricolo ovvero garage agricoli, depositi, rimesse, cappelle e mulini ad acqua inattivi; c) Fabbricato o porzione di fabbricato, comunque costruito, adibito ad uso agricolo ovvero stalle e fienili. NOTA BENE Se si assicura un Fabbricato o porzione di fabbricato di cui alle categorie b) o c) e successivamente la destinazione d’uso dello stesso dovesse cambiare, il Contraente/Assicurato è tenuto ad avvisare Assimoco della variazione del Rischio ai sensi di quanto previsto all’art. 95 - Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del rischio. E’ inoltre possibile estendere la copertura assicurativa a: d) Malga/baita comunque costruita; e) Contenuto interno: effetti domestici, scorte, prodotti e merci posti all’interno del fabbricato/malga/baita; f) Contenuto ovunque posto purché nell’ambito di pertinenza dell’azienda agricola: macchinari, macchine agricole e attrezzature agricole nonché bestiame, colture e foraggio. ART. 2 – I DANNI ASSICURATI Assimoco indennizza, nei limiti della somma assicurata, applicando le franchigie ed i limiti indicati nel Riepilogo dei Limiti delle Garanzie, i danni materiali e direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione; d) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali loro parti o cose trasportate; e) urto di veicoli stradali non appartenenti al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; f) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; g) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse. Assimoco indennizza altresì: h) i danni causati per ordine dell’Autorità e quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi; i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; j) caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti; k) asfissia del bestiame causata da fumi, vapori o gas sviluppatisi a seguito di incendio; l) folgorazione del bestiame, causata da correnti o scariche o altri fenomeni, con esclusione dei danni causati da attrezzature od impianti elettrici non efficacemente collegati a terra; m) i danni di asfissia da fenomeno elettrico che colpiscano gli animali, se assicurati, in conseguenza di guasti o rotture accidentali degli impianti di ricambio forzato dell’aria, di illuminazione e condizionamento, originati da fenomeno elettrico a condizione che siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione: - impianto elettrico e impiantistica in generale a norma CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 5 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni - apparecchio autonomo per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione e al ricambio forzato dell’aria, nonché le irregolarità o le interruzioni nella distribuzione dell’energia elettrica; - la segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi autonomi, per l’avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio presso l’azienda agricola; - gruppo elettrogeno autonomo, atto a sopperire alle eventuali carenze nella distribuzione di energia elettrica. Il generatore deve essere tenuto Il generatore deve essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di almeno 4 ore consecutive. n) fermentazione anormale e/o successiva autocombustione (combustione senza fiamma) del foraggio, escluse le muffe, l’imputridimento e la marcescenza. La garanzia è estesa allo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione, fino al 10% dell’indennizzo liquidabile ai termini di polizza; o) i danni ai prodotti alimentari in refrigerazione (se assicurato il contenuto) per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore; p) dispersione di olio, vino, aceto, liquori e latte conseguenti a rotture o guasti accidentali di recipienti di capacità non inferiore a 50 litri. Assimoco NON indennizza i danni da: - stillicidio per corrosione; - usura ed imperfetta tenuta dei contenitori; q) correnti o scariche elettriche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine o dell’elettricità atmosferica a: a. effetti domestici, audio e audiovisivi, apparecchi mobili elettrici ed elettronici ad uso di casa e personale se assicurato il contenuto; b. impianti, circuiti elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato abitativo/agrituristico assicurato; c. macchinari, macchine agricole e attrezzature agricole, apparecchi mobili elettrici ed elettronici ad uso agricolo se assicurato il contenuto fabbricato civile e/o agricolo; d. impianti, circuiti elettrici ed elettronici, di pertinenza dei fabbricati agricoli, inclusi gli impianti di energie rinnovabile e pannelli solari termici, nonché all’impianto di mungitura e di refrigerazione. Assimoco NON indennizza i danni a: - lampadine; - valvole termoioniche; - tubi catodici e alle resistenze elettriche scoperte; - i danni direttamente causati dall’azione del fulmine; - dovuti ad usura, manomissione degli apparecchi; - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore dei beni assicurati; r) fuoriuscita di acqua a seguito di rotture di tubazioni e condutture, impianti idrici (incluse le tubature esterne – anche interrate – sino all’intersezione con la conduttura comunale), igienicosanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati. Assimoco NON indennizza i danni: - derivanti da traboccamento, rigurgito; - provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione; - provocati da gelo, umidità e stillicidio; - derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni; - derivanti da usura e corrosione di tubazioni e condutture e impianti idrici, igienico- sanitari, di riscaldamento o condizionamento; - provocati da vibrazione; - agli impianti di irrigazione o impianti idrici ad uso agricolo non al servizio dei fabbricati assicurati. Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il fabbricato, le spese
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 6 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese le spese sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato. E’ compreso inoltre il rimborso delle spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate – inclusi i relativi raccordi – di pertinenza del fabbricato assicurato che hanno dato origine allo spargimento d’acqua e le conseguenti spese sostenute per la ricerca della rottura, inclusa la demolizione ed il ripristino alla condizione originale della parte interessata: a) del fabbricato, b) della pavimentazione; c) del terreno anche se non sia stato riscontrato un danno diretto e materiale al fabbricato stesso. Assimoco NON indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura. s) furto di fissi e infissi, se assicurato il fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati; t) l’interruzione, l’intralcio e la sospensione dell’attività, riconoscendo un indennizzo per le spese sostenute per il proseguimento della stessa, purché documentate, col limite del 15% dell’indennizzo liquidato per il fabbricato e il contenuto (se assicurati). Tali spese possono riguardare a titolo esemplificativo: - lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; - lavorazioni presso terzi; - fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; - affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento. Assimoco NON indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. ART. 3 – ASSICURATA ANCHE QUOTA DI FABBRICATO IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l'assicurazione comprende anche la quota, relativa alla porzione assicurata, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. ART. 4 – GARANTITI I DANNI DA DOLO E COLPA GRAVE Tutte le garanzie previste sono operanti anche se gli eventi dannosi sono causati da: - dolo e colpa grave commessi dalle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; - colpa grave dell’Assicurato stesso. ART. 5 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO A CARICO DI ASSIMOCO Assimoco indennizza, nei limiti della somma assicurata, applicando le franchigie ed i limiti indicati nel Riepilogo dei Limiti delle Garanzie: 1 le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento dei residui del sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche o integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata. Nonché le spese sostenute per le operazioni di pulizia e decontaminazione dell’insediamento assicurato, dei fabbricati e/o impianti, resesi necessarie per il ripristino dell’attività a seguito di sinistro indennizzabile, sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo e nei limiti della somma assicurata; 2 i residui rientranti nella categoria “pericolosi” di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente. ART. 6 – GARANZIA PER I DANNI DA TUMULTI, SCIOPERI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO Assimoco indennizza:
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 7 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni 1 dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, comprese le colture, da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio; 2 degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, comprese le colture, anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. Assimoco NON indennizza i danni: a) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; b) per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto a) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione. Relativamente ai danni causati da terrorismo Assimoco NON indennizza i danni causati da: - contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; - derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema Riepilogativo. ART. 7 – GARANZIA PER I DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI (La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione) Assimoco risponde dei danni: 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi; 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra; Assimoco risponde inoltre dei danni di cui al punto 1), con le seguenti limitazioni: - per tende/tendoni, parasole esterni, sempreché risulti assicurata la partita "Contenuto fabbricato civile e/o agricolo". Questi danni sono indennizzati fino al limite e con l’applicazione della franchigia indicata nel Riepilogo dei Limiti delle Garanzie; - per tende/tendoni frangisole esterni/raffstore, tensostrutture non ad uso agricolo, sempreché risultino assicurate le partite “Fabbricato abitativo/agrituristico” e/o “Fabbricato agricolo”. Questi danni sono indennizzati fino al limite e con l’applicazione della franchigia indicata nel Riepilogo dei Limiti delle Garanzie; - per gli impianti di energie rinnovabili, sempreché risultino assicurate le partite “Fabbricato abitativo/agrituristico” e/o “Fabbricato agricolo”. Questi danni sono indennizzati fino al limite e con l’applicazione della franchigia indicata nel Riepilogo dei Limiti delle Garanzie. Assimoco NON indennizza i danni: a) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo; - neve; - cedimento o franamento del terreno; - valanghe e/o slavine;
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 8 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2); b) subiti da: - camini, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; - enti mobili all’aperto, eccetto tende/tendoni e parasole esterni; - tende/tendoni frangisole esterni/raffstore, tensostrutture non ad uso agricolo per danni di natura estetica; - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; - lastre di cemento-amianto o fibrocemento e lastre di fibrocemento ecologico. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema Riepilogativo. ART. 8 – GARANZIA PER I DANNI DA SOVRACCARICO NEVE (La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione) Assimoco indennizza i danni diretti e materiali arrecati al fabbricato assicurato e al contenuto assicurato da accumuli di neve con esclusione di quelli verificatisi da sovraccarico di neve a lucernai e vetrate a meno che il loro danneggiamento avvenga congiuntamente con il crollo totale e parziale del fabbricato. S’intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia. Assimoco NON indennizza i danni: -da valanghe e slavine; -da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia. Sono altresì compresi i danni materiali causati da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne, camini, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici ed impermeabilizzazioni. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema Riepilogativo. ART. 9 – GARANZIA PER I DANNI DA EVENTI NATURALI (La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione) Assimoco indennizza i danni materiali e direttamente causati al fabbricato e al contenuto da: - cedimento o smottamento del terreno; - caduta massi; - franamento del terreno; - valanga e slavina; Sono comunque esclusi i danni causati da errata valutazione dell’angolo di naturale declivio di pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo. La copertura assicurativa ha effetto trascorsi quattordici giorni dall’inizio dell’assicurazione. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema Riepilogativo. ART. 10 – GARANZIA PER I DANNI DA INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI (La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione)
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 9 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni Assimoco indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dal fabbricato e dal contenuto per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. Assimoco NON indennizza i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; d) a enti mobili all’aperto. La copertura assicurativa ha effetto trascorsi quattordici giorni dall’inizio dell’assicurazione. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema Riepilogativo. ART. 11 – GARANZIA PER I DANNI DA TERREMOTO (La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione) Assimoco indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dal fabbricato e dal contenuto per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Assimoco NON indennizza i danni: a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, c) salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; d) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. La copertura assicurativa decorre trascorsi trenta giorni dall’inizio dell’assicurazione. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema Riepilogativo. ART. 12 – ONORARI DEI PERITI Assimoco si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare gli onorari per la stima del danno di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui all’Art. 27 – Modalità di valutazione del danno delle condizioni di polizza. Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema Riepilogativo. ART. 13 – MODIFICHE AGLI ENTI ASSICURATI Nell'ambito del fabbricato o porzione di esso assicurato con la presente polizza, possono essere eseguite per esigenze dell'assicurato in relazione alla destinazione d’uso: - ristrutturazioni architettoniche e distributive; - manutenzioni ai fabbricati stessi ed agli impianti. Tale estensione vale sempreché non siano interessate le strutture portanti del fabbricato assicurato e, nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e gli infissi, le garanzie Eventi Atmosferici, Sovraccarico Neve, Eventi Naturali, Inondazioni Alluvioni e allagamenti e Terremoto, si intendono non operanti fino al completo ripristino funzionale degli stessi. In ogni caso, ove tali modifiche comportino a lavori ultimati un aggravamento di rischio, resta fermo il disposto di cui all’art. 1898 del Codice Civile.
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 10 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni ART. 14 – LASTRE Assimoco indennizza l’Assicurato del danno a lui derivato per la rottura delle lastre facenti parte del fabbricato e/o contenuto assicurato, incluse quelle facenti parte di elettrodomestici (per esempio forni, forni a microonde, piani di cottura) dovute a: - cause accidentali od a fatto di terzi; - onda sonica; - incendio, furto (consumato o tentato) scoppio, esplosione, fulmine, grandine; - dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo. Assimoco NON indennizza: a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre; b) le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli; c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature; Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema Riepilogativo. OPZIONI CON ART. 15 – BESTIAME IN AUMENTO AL CONTENUTO PAGAMENTO DI UN Il Contraente ha la facoltà di assicurare il bestiame per un’ulteriore somma, in aggiunta a quanto PREMIO AGGIUNTIVO già previsto alla partita contenuto. COSA NON E’ ART. 16 – I BENI NON ASSICURABILI ASSICURATO Assimoco NON assicura i seguenti beni: - fabbricati collabenti; - rifugi; - tensostrutture agricole; - impianti antigrandine; - serre; - tunnel. LIMITI DI COPERTURA ART. 17 – I DANNI NON ASSICURATI Assimoco NON indennizza i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; d) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. S’intende operante quanto previsto all’Art. 2/t – Interruzione, intralcio e sospensione dell’attività; f) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. ART. 18 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese sostenute dall’Assicurato per evitare o ridurre il danno), in nessun caso Assimoco potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. ART. 19 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo e/o con applicazione della franchigia/scoperto indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 11 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni SCHEMA RIEPILOGATIVO – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI Art./Comma Garanzia Limite indennizzo - EURO Franchigia/Scoperto 1/f Bestiame € 3.000,00 per annualità € 150,00 assicurativa più la somma assicurata alla partita “Bestiame in aumento” se operante. 1/f Colture e foraggio € 10.000,00 per annualità € 1.000,00 assicurativa 2/a Incendio La somma assicurata ==== 2/b Fulmine La somma assicurata ==== 2/c Esplosione, scoppio, implosione La somma assicurata ==== 2/d Caduta aeromobili La somma assicurata ==== 2/e Urto di veicoli La somma assicurata ==== 2/f Onda sonica La somma assicurata ==== 2/g Sviluppo di fumi, gas, vapori La somma assicurata ==== 2/h Danni causati per ordine delle La somma assicurata ==== Autorità 2/i Fumo La somma assicurata ==== 2/j Caduta rovinosa di ascensori e La somma assicurata ==== montacarichi 2/k Asfissia del Bestiame € 3.000,00 per annualità € 150,00 assicurativa più la somma assicurata alla partita “Bestiame in aumento” se operante. 2/l Folgorazione del Bestiame € 3.000,00 per annualità € 150,00 assicurativa più la somma assicurata alla partita “Bestiame in aumento” se operante. 2/m Asfissia da fenomeno elettrico € 3.000,00 per annualità € 150,00 assicurativa più la somma assicurata alla partita “Bestiame in aumento” se operante. 2/n Fermentazione e La somma assicurata ==== autocombustione foraggio 2/o Mancata od anormale € 1.500,00 per sinistro € 150,00 distribuzione del freddo 2/p Dispersione di olio, vino, aceto, € 5.000,00 per sinistro € 150,00 liquori e latte 2/q Correnti o scariche elettriche o La somma assicurata ==== altri fenomeni elettrici – punti a, b 2/q Correnti o scariche elettriche o € 10.000,00 per annualità ==== altri fenomeni elettrici – punti c, d assicurativa 2/r Fuoriuscita di acqua a seguito di La somma assicurata ==== rottura 2/r Ricerca e riparazione Guasti € 5.000,00 per sinistro e € 150,00 annualità assicurativa 2/s Furto fissi ed infissi € 5.000,00 per sinistro e ==== annualità assicurativa 2/t Interruzione, intralcio e 15 % dell’importo indennizzabile ==== sospensione attività per fabbricato e contenuto 4 Dolo e colpa grave La somma assicurata ==== 5.1 Spese di demolizione e sgombero 15 % dell’importo indennizzabile € 150,00 5.2 Spese di demolizione e sgombero 10 % di quanto indennizzabile al € 150,00 categoria “pericolosi” punto 5.1 6 Garanzia per i danni da tumulti, La somma assicurata € 1.000,00 scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio 6 Garanzia per i danni da tumulti, € 5.000,00 per sinistro € 1.000,00 scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio, limitatamente per le colture 7 Garanzia per i danni da eventi La somma assicurata, con il limite € 1.000,00 atmosferici di € 5.000,00 per sinistro relativamente ad impianti solari e/o fotovoltaici fissi 8 Garanzia sovraccarico neve 50% dell’importo indennizzabile € 1.000,00 ai termini di polizza 8 Garanzia sovraccarico neve € 10.000,00 per sinistro € 1.000,00 (scivolamento) 9 Garanzia per i danni da eventi € 10.000,00 per sinistro e € 1.000,00 naturali annualità assicurativa
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 12 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni SCHEMA RIEPILOGATIVO – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI Art./Comma Garanzia Limite indennizzo - EURO Franchigia/Scoperto 10 Garanzia per i danni da € 10.000,00 per sinistro e € 1.000,00 inondazioni, alluvioni e annualità assicurativa allagamenti 11 Garanzia per i danni da terremoto € 10.000,00 per sinistro e € 1.000,00 annualità assicurativa 12 Onorari dei Periti 5% dell’indennizzo dovuto e fino ==== a € 5.000,00 per sinistro 13 Modifiche agli enti assicurati La somma assicurata ==== 14 Lastre € 2.000,00 per lastra e € 3.000,00 ==== per sinistro 14 Lastre (componenti di elettro- € 500,00 per lastra ==== domestici) Ove non diversamente indicato, i limiti di indennizzo devono intendersi per sinistro e non anche per anno assicurativo. COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO La franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell’Assicurato e l’inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l’entità del premio assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro e la franchigia fissa è di 1.000 euro l’indennizzo sarà di 4.000 euro. Lo scoperto al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull’importo del danno accertato. Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del premio. DOVE VALE ART. 20 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE LA COPERTURA L’assicurazione vale nell’ubicazione/i indicata/e in polizza, entro i confini della Repubblica Italiana. Il bestiame, le macchine agricole, i macchinari agricoli ed attrezzature, il foraggio, le scorte, prodotti e merci sono assicurati nell’ambito dell’azienda agricola o dei fondi su cui viene esercitata l’attività e sulle relative strade di collegamento. Il bestiame, le macchine agricole, i macchinari agricoli ed attrezzature sono altresì assicurati nelle zone di alpeggio, anche oltre confine e sulle strade che ad esse conducono. Le macchine agricole, i macchinari agricoli ed attrezzature installate ed applicate sono assicurate sia durante l’impiego sia in circolazione; sono altresì assicurate sui fondi di terzi e durante l’impiego per conto terzi, anche oltre confine, a condizione che la proprietà dell’Assicurato sia dimostrabile. Gli effetti domestici s’intendono assicurati esclusivamente all’interno dei fabbricati. OBBLIGHI IN CASO DI ART. 21 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO SINISTRO In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la polizza oppure ad Assimoco entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Assimoco; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Assimoco o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di una delle prime due incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 13 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni ART. 22 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (RICERCA STRUMENTALE DEL GUASTO) Fermo quanto definito nell’art. 2 lettera r) - Fuoriuscita di acqua a seguito di rotture, salvo per le attività di prima urgenza, necessarie a evitare l’aggravamento del danno, l’Assicurato non può provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dell’impresa, purché detto consenso sia dato entro il termine di 3 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. L’impresa, laddove ritenuto necessario dalla stessa, ha la facoltà di far eseguire, direttamente la ricerca strumentale del guasto attraverso termo-camera o camera endoscopica avvalendosi di proprie strutture convenzionate specializzate. Le spese di questa indagine, in questo caso, saranno comunque a carico della compagnia. ART. 23 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. ART. 24 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. La compagnia, laddove sussistano i requisiti tecnici, a seguito della denuncia del sinistro potrà svolgere una prima indagine attraverso video perizia. Tale indagine sommaria, volta ad accertare la natura e/o l’entità del danno, non potrà costituire un precedente ai fini della disamina del rischio assicurato. ART. 25 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. ART. 26 – RINUNCIA ALLA RIVALSA Assimoco rinuncia all’azione di rivalsa (art. 1916 Codice Civile), salvo il caso di dolo, nei confronti dell’Assicurato, dei suoi parenti ed affini, del coniuge, del convivente (risultante dallo stato di Famiglia o individuato nell’allegato testo di precisazione) e di tutti coloro che rientrino nella definizione di addetti, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento verso il responsabile medesimo. ART. 27 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; b) fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico, a seguito di richiesta di una delle Parti. I due periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. ART. 28 – COMPITI DEI PERITI I periti devono: 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
Gruppo Assimoco Assimoco S.p.A. Agricoltore sereno Condizioni di polizza 14 di 58 Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019 Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 21 e 22 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro; 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.29 – Determinazione dell’indennizzo; 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 27 – Modalità di valutazione del danno lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART. 29 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO L'assicurazione, di cui alle Sezioni Incendio, s’intende prestata in base al “valore a nuovo", intendendosi per tale: a) per il fabbricato o porzione di fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, con il limite del doppio del valore a stato d’uso; la ricostruzione e il rimpiazzo degli enti devono essere realizzati secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area sulla quale si trovavano le cose danneggiate o entro il territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per Assimoco S.p.A., con facoltà dell’Assicurato di realizzare anche eventuali modifiche di maggior rendimento economico purché tali migliorie siano a suo esclusivo carico. Se, in caso di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, dovesse risultare che la destinazione d’uso del fabbricato non corrisponde a quella indicata in polizza, Assimoco si riserva di: - applicare uno scoperto del 10% per il fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso agricolo, punto b) dell’art. 1 – I beni Assicurabili, ed utilizzato come stalla o fienile; - far sostituire il contratto per il fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso agricolo, punto c) dell’art. 1 – I beni Assicurabili, ed utilizzato come garage agricolo, deposito o rimessa. b) per gli effetti domestici, macchine ed attrezzature agricole (esclusi i valori e i trattori agricoli targati e non): il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio; c) per i trattori agricoli targati e non: il valore a stato d’uso, salvo il sinistro avvenga nei primi due anni dalla data di acquisto a nuovo risultante dalla fattura o altra documentazione, nel qual caso l’indennizzo sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo d) per i valori: l’assicurazione è prestata al valore nominale; per il bestiame, le scorte, prodotti, merci ed i rimanenti beni assicurati: si stima il valore commerciale al momento del sinistro e si deduce il valore dei recuperi. ART. 30 – FRANCHIGIA RELATIVA L’assicurazione è prestata con le franchigie indicate nello Schema Riepilogativo. Si prende atto che i danni inferiori all’importo di 1.000 euro saranno liquidati applicando la franchigia eventualmente prevista dalle singole garanzie. I danni uguali o superiori a 1.000 euro saranno liquidati interamente, senza alcun importo a carico dell’Assicurato. ART. 31 – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale prevista dalle normi vigenti.
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