Agricoltore sereno - Assimoco

Pagina creata da Alex D'Angelo
 
CONTINUA A LEGGERE
Agricoltore sereno - Assimoco
Condizioni di Assicurazione

Agricoltore sereno
Assicurazione Multirischi per l’Azienda Agricola dell’Alto Adige.

Il presente documento deve essere                      Organizzazione dei contenuti:
consegnato al Contraente prima della                   • Guida all’utilizzo delle Condizioni
sottoscrizione del contratto.                            Generali di Assicurazione
Prima della sottoscrizione del contratto               • Condizioni di Assicurazione
leggere attentamente le Condizioni di                  • Glossario
Assicurazione.

Mod. D 997 CG 01 Ed. 11/2019 - aggiornamento al 6/2020

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori -
Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

È un prodotto creato da:                               Distribuito da:
Agricoltore sereno - Assimoco
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                Agricoltore sereno   Benvenuto

Mod. D 997 CG 01 Ed. 11/2019
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                   Benvenuto

Mod. D 997 CG 01 Ed. 11/2019

                                Gentile Cliente,

                                vogliamo ringraziarLa per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza
                                Agricoltore Sereno.
                                La polizza multirischi Agricoltore Sereno, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Casse Raiffeisen, è
                                dedicata ai Conduttori, sia proprietari che locatari che producono reddito agrario (D.P.R.
                                22.12.1986 n. 917 e s.m.i.), e ai NON Conduttori (proprietari senza reddito agrario) dell’Azienda
                                Agricola.
                                Lo scopo della copertura è consentire di tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare della Sua
                                Azienda Agricola qualora dovesse verificarsi uno dei seguenti rischi:
                               – Incendio, Eventi Naturali ed altri Danni ai Beni, al fabbricato e/o al contenuto incluso un primo
                                  sostegno in caso di danni da eventi catastrofali;
                               – Furto e Rapina;
                               – Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro per danni involontariamente causati a
                                  terzi nell’esercizio dell’attività agricola e di eventuali attività collaterali;
                               – Responsabilità Civile della Produzione di Prodotti;
                               – Responsabilità Civile della Vita Privata per i suoi familiari;
                               – Attività di Agriturismo se esercitata.

                                COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

                                Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all’interno di questo documento degli elementi
                                grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un’icona così che possa
                                facilmente individuare il testo di suo interesse.
                                Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato,
                                nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, sono evidenziate su
                                sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.

                                Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi , contrattualmente non vincolanti, contenenti
                                chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.

                                IL GLOSSARIO

                                Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in grassetto corsivo, alcune parole per cui
                                è previsto un significato specifico nel glossario (es: polizza).

                                Cordialmente,
                                Gruppo Assimoco
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                Agricoltore sereno                                   Benvenuto

Mod. D 997 CG 01 Ed. 11/2019

                               Chi Siamo
                               Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento
                               che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

                               Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da
                               sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni
                               assicurative danni e vita.

                               L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese
                               attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti,
                               degli infortuni gravi o fatali, del tenore di vita in caso di prematura scomparsa e del patrimonio
                               mobiliare e immobiliare delle imprese.

                               Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la
                               compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen;
                               Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

                               www.assimoco.it

                               Cordialmente,
                               Gruppo Assimoco
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                Agricoltore sereno                                 Benvenuto

Mod. D 997 CG 01 Ed. 11/2019

                               Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia
                               Assicurativa in Italia ad acquisire
                               la certificazione B Corp.
                               COS’È UNA BCORP?
                               Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i
                               più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da
                               B-Lab, l’ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.
                               A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti B Corp,
                               ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.
                               Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo,
                               responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact
                               assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito
                               della misurazione sia superiore a 80/200 punti.
                               IL NOSTRO IMPEGNO
                               Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci
                               e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.
                               Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo
                               sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida
                               le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business.
                               Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner
                               intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie
                               ai suoi partner intermediari.

                               PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP
                               Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione
                               assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone
                               e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.
                               Esempi concreti di questo impegno sono:
                               il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per
                               individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
                               la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a
                               ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
                               le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che
                               da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui
                               lavorare.
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                    Condizioni di polizza                   1 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019

                                SEZIONE “INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI”                                         4
                                COSA E’ SEMPRE ASSICURATO                                                                           4
                                 Art. 1 – I beni assicurabili                                                                       4
                                 Art. 2 – I danni assicurati                                                                        4
                                 Art. 3 – Assicurata anche quota di fabbricato in comproprietà o in condominio                      6
                                 Art. 4 – Garantiti i danni da dolo e colpa grave                                                   6
                                 Art. 5 – Spese di demolizione e sgombero a carico di Assimoco                                      6
                                 Art. 6 – Garanzia per i danni da tumulti, scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e
                                          sabotaggio                                                                                6
                                 Art. 7 – Garanzia per i danni da eventi atmosferici                                                7
                                 Art. 8 – Garanzia per i danni da sovraccarico neve                                                 8
                                 Art. 9 – Garanzia per i danni da eventi naturali                                                   8
                                 Art. 10 – Garanzia per i danni da inondazioni, alluvioni e allagamenti                             8
                                 Art. 11 – Garanzia per i danni da terremoto                                                        9
                                 Art. 12 – Onorari dei periti                                                                       9
                                 Art. 13 – Modifiche agli Enti Assicurati                                                           9
                                 Art. 14 – Lastre                                                                                  10

                                OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO                                                     10
                                 Art. 15 – Bestiame in aumento al contenuto                                                       10

                                COSA NON E’ ASSICURATO                                                                            10
                                 Art. 16 – I beni NON assicurabili                                                                10

                                LIMITI DI COPERTURA                                                                               10
                                  Art. 17 – I danni NON assicurati                                                                10
                                  Art. 18 – Limite massimo dell’indennizzo                                                        10
                                  Art. 19 – Riepilogo dei limiti delle garanzie                                                   10

                                DOVE VALE LA COPERTURA                                                                            12
                                 Art. 20 – Validità territoriale dell’Assicurazione                                               12

                                OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO                                                                      12
                                 Art. 21 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro                            12
                                 Art. 22 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro (Ricerca strumentale del
                                          guasto)                                                                                 13
                                 Art. 23 – Esagerazione dolosa del danno                                                          13
                                 Art. 24 – Ispezione delle cose assicurate                                                        13
                                 Art. 25 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza                                          13
                                 Art. 26 – Rinuncia alla rivalsa                                                                  13
                                 Art. 27 – Modalità di valutazione del danno                                                      13
                                 Art. 28 – Compiti dei periti                                                                     13
                                 Art. 29 – Determinazione dell’indennizzo                                                         14
                                 Art. 30 – Franchigia Relativa                                                                    14
                                 Art. 31 – Primo Rischio Assoluto                                                                 14
                                 Art. 32 – Clausola di adeguamento tecnologico                                                    15
                                 Art. 33 – Offerta e pagamento dell’indennizzo                                                    15
                                 Art. 34 – Anticipo in caso di sinistro                                                           15

                                SEZIONE “FURTO”                                                                                   16
                                COSA È ASSICURATO                                                                                 16
                                 Art. 35 – I beni assicurabili                                                                    16
                                 Art. 36 – I danni assicurati                                                                     16
                                 Art. 37 – Onorari dei periti                                                                     16

                                LIMITI DI COPERTURA                                                                               16
                                  Art. 38 – I Danni non assicurati                                                                16
                                  Art. 39 – Riepilogo dei limiti delle garanzie                                                   17
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                    Condizioni di polizza                   2 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019

                                DOVE VALE LA COPERTURA                                                                            17
                                 Art. 40 – Validità territoriale dell’Assicurazione                                               17

                                OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO                                                                      18
                                 Art. 41 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro                            18
                                 Art. 42 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza                                          18
                                 Art. 43 – Rinuncia alla rivalsa                                                                  18
                                 Art. 44 – Modalità di valutazione del danno                                                      18
                                 Art. 45 – Compiti dei periti                                                                     19
                                 Art. 46 – Esagerazione dolosa del danno                                                          19
                                 Art. 47 – Limite massimo dell'indennizzo                                                         19
                                 Art. 48 – Determinazione dell’indennizzo                                                         19
                                 Art. 49 – Primo Rischio Assoluto                                                                 19
                                 Art. 50 – Coesistenza di più scoperti                                                            20
                                 Art. 51 – Recupero delle cose rubate                                                             20
                                 Art. 52 – Titoli di credito                                                                      20
                                 Art. 53 – Offerta e pagamento dell’indennizzo                                                    20
                                 Art. 54 – Ispezione delle cose assicurate                                                        21

                                SEZIONE “RESPONSABILITA’ CIVILE”                                                                 22
                                CHI E COSA È SEMPRE ASSICURATO                                                                     22
                                 Art. 55 – I beni/rischi assicurabili                                                              22
                                 Art. 56 – I danni assicurati                                                                      22
                                 Art. 57 – Garanzia scambio di monodopera                                                          23
                                 Art. 58 – Garanzia malattie professionali                                                         23
                                 Art. 59 – Garanzia buona fede Inail                                                               24
                                 Art. 60 – Garanzia attivita’ preliminari, complementari, commerciali ed accessorie                24
                                 Art. 61/a – Garanzia agricoltura sociale                                                          25
                                 Art. 61/b – Agricoltura sociale – estensione responsabilità per danni causati da non dipendenti 26
                                 Art. 61/c – Agricoltura sociale – estensione qualifica di terzi                                   26
                                 Art. 62 – Garanzia proprietà e conduzione dei fabbricati e dei fondi/terreni                      26
                                 Art. 63 – Garanzia Interruzione o sospensione di attività                                         27
                                 Art. 64 – Garanzia committenza auto                                                               27
                                 Art. 65 – Garanzia committenza generica                                                           27
                                 Art. 66 – Garanzia operazioni di carico e scarico di merci/beni – danni ai veicoli sotto carico e
                                          scarico                                                                                  27
                                 ART. 67 – Garanzia veicoli in sosta                                                               28
                                 ART. 68 – Garanzia cose e animali in consegna e/o custodia, trasportate, rimorchiate, sollevate,
                                          caricate o scaricate                                                                     28
                                 Art. 69 – Garanzia lavori presso Terzi: cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori      28
                                 Art. 70 – Garanzia danni a terzi e/o locatari                                                     28
                                 Art. 71 – Garanzia danni ambientali                                                               29
                                 Art. 72 – Garanzia lavori agricoli conto terzi                                                    29
                                 Art. 73 – Garanzia lavori NON agricoli                                                            29

                                OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO                                                     30
                                 Art. 74 – Responsabilità civile vita privata                                                     30
                                 Art. 75 – Esercizio di Agriturismo                                                               32
                                 Art. 76 – Estensione Responsabilità civile della produzione di prodotti                          33
                                 Art.77/a – Estensione al ritiro prodotti diretto                                                 33
                                 Art.77/b – Estensione di garanzia di rimpiazzo del latte contaminato                             34

                                CHI E COSA NON È ASSICURATO                                                                       34
                                 Art. 78 – Persone non considerate Terzi                                                          34

                                LIMITI DI COPERTURA                                                                               34
                                  Art. 79 – I Danni non Assicurati                                                                34
                                  Art. 80 – Riepilogo dei limiti delle garanzie                                                   38

                                DOVE VALE LA COPERTURA                                                                            39
                                 Art. 81 – Validità territoriale dell’Assicurazione                                               39
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                   Condizioni di polizza                       3 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019

                                OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO                                                                         40
                                 Art. 82 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro                               40
                                 Art. 83 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza                                             40
                                 Art. 84 – Rinuncia alla rivalsa                                                                     40
                                 Art. 85 – Efficacia dell’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera       40
                                 Art. 86 – Efficacia dell’assicurazione Responsabilità Civile della Produzione                       40
                                 Art. 87 – Massimo Risarcimento                                                                      40
                                 art. 88 – Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni                40
                                 Art. 89 – Pluralità di Assicurati                                                                   40
                                 Art. 90 – Responsabilità Solidale                                                                   40
                                 Art. 91 – Franchigia rc vita privata                                                                41
                                 Art. 92 – Gestione delle vertenze e spese di resistenza                                             41
                                 Art. 93 – Offerta e pagamento dell’indennizzo                                                       41

                                PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE                                                                     41
                                OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO                                                 41
                                 Art. 94 – Obbligo di dichiarazioni veritiere                                                        41
                                 Art. 95 – Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del rischio                41
                                 Art. 96 – Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni                 41
                                 Art. 97 – Modifiche dell’Assicurazione                                                              42
                                 Art. 98 – Buona Fede                                                                                42
                                 Art. 99 – Oneri fiscali a carico del Contraente                                                     42
                                 Art. 100 – Scontistica (applicabile se sul frontespizio risulta la relativa dichiarazione)          42
                                 Art. 101 – Foro competente                                                                          42
                                 Art. 102 – Obblighi di Assimoco in caso mutuo ipotecario o finanziamento                            42
                                 Art. 103 – Rinvio alle norme di legge                                                               43

                                QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO                                                                       43
                                 Art. 104 – Termini e modalità di pagamento del premio                                               43
                                 Art. 105 – Indicizzazione del premio                                                                43

                                QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L’ASSICURAZIONE                                                     43
                                 Art. 106 – Durata temporale dell’assicurazione                                                      43

                                COME DISDIRE L’ASSICURAZIONE                                                                         44
                                 Art. 107 – Diritto di recesso del Contraente                                                        44
                                 Art. 108 – Disdetta del contratto con tacito rinnovo                                                44
                                 Art. 109 – Disdetta del contratto di durata poliennale con riduzione di premio ai sensi dell’art.
                                         1899 del codice Civile                                                                      44
                                 Art. 110 – Recesso in caso di sinistro                                                              44
                                 Art. 111 – Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o finanziamento               45
                                 Art. 112 – Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni                    45

                                NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI                                                            47
                                GLOSSARIO                                                                                            51
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                      Agricoltore sereno                                    Condizioni di polizza                           4 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019                                                          Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                     SEZIONE “INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI”
        COSA E’ SEMPRE               ART. 1 – I BENI ASSICURABILI
        ASSICURATO                   Assimoco assicura, nell’ambito dell’azienda agricola:

                                a) Fabbricato o porzione di fabbricato, comunque costruito, adibito ad uso abitativo, inclusa
                                   l’attività di agriturismo qualora presente;
                                b) Fabbricato o porzione di fabbricato, comunque costruito, adibito ad uso agricolo ovvero
                                   garage agricoli, depositi, rimesse, cappelle e mulini ad acqua inattivi;
                                c) Fabbricato o porzione di fabbricato, comunque costruito, adibito ad uso agricolo ovvero
                                   stalle e fienili.

                                     NOTA BENE
                                     Se si assicura un Fabbricato o porzione di fabbricato di cui alle categorie b) o c) e successivamente la
                                     destinazione d’uso dello stesso dovesse cambiare, il Contraente/Assicurato è tenuto ad avvisare
                                     Assimoco della variazione del Rischio ai sensi di quanto previsto all’art. 95 - Obbligo di comunicazione
                                     dell’aggravamento e della diminuzione del rischio.

                                    E’ inoltre possibile estendere la copertura assicurativa a:
                                d) Malga/baita comunque costruita;
                                e) Contenuto interno: effetti domestici, scorte, prodotti e merci posti all’interno del
                                   fabbricato/malga/baita;
                                f) Contenuto ovunque posto purché nell’ambito di pertinenza dell’azienda agricola:
                                   macchinari, macchine agricole e attrezzature agricole nonché bestiame, colture e foraggio.

                                      ART. 2 – I DANNI ASSICURATI
                                      Assimoco indennizza, nei limiti della somma assicurata, applicando le franchigie ed i limiti indicati
                                      nel Riepilogo dei Limiti delle Garanzie, i danni materiali e direttamente causati ai beni assicurati,
                                      anche se di proprietà di terzi, da:
                                     a) incendio;
                                     b) fulmine;
                                     c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione;
                                     d) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali loro parti o cose
                                          trasportate;
                                     e) urto di veicoli stradali non appartenenti al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla
                                          pubblica via;
                                     f) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
                                     g) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia
                                          elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature
                                          elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o
                                          fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni
                                          assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse.

                                      Assimoco indennizza altresì:
                                     h) i danni causati per ordine dell’Autorità e quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, purché in
                                          entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i
                                          danni provocati dagli eventi;
                                     i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione
                                          di calore facenti parte dei fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante
                                          adeguate condutture ad appropriati camini;
                                     j) caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
                                     k) asfissia del bestiame causata da fumi, vapori o gas sviluppatisi a seguito di incendio;
                                     l) folgorazione del bestiame, causata da correnti o scariche o altri fenomeni, con esclusione dei
                                          danni causati da attrezzature od impianti elettrici non efficacemente collegati a terra;
                                     m) i danni di asfissia da fenomeno elettrico che colpiscano gli animali, se assicurati, in
                                          conseguenza di guasti o rotture accidentali degli impianti di ricambio forzato dell’aria, di
                                          illuminazione e condizionamento, originati da fenomeno elettrico a condizione che siano
                                          installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:
                                         - impianto elettrico e impiantistica in generale a norma CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                  Agricoltore sereno                                            Condizioni di polizza                           5 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019                                                              Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                     - apparecchio autonomo per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti
                                     alla climatizzazione e al ricambio forzato dell’aria, nonché le irregolarità o le interruzioni nella
                                     distribuzione dell’energia elettrica;
                                     - la segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi
                                     autonomi, per l’avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio
                                     presso l’azienda agricola;
                                     - gruppo elettrogeno autonomo, atto a sopperire alle eventuali carenze nella distribuzione di
                                     energia elettrica. Il generatore deve essere tenuto Il generatore deve essere tenuto in perfetto
                                     stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di almeno 4 ore
                                     consecutive.
                                n)   fermentazione anormale e/o successiva autocombustione (combustione senza fiamma) del
                                     foraggio, escluse le muffe, l’imputridimento e la marcescenza. La garanzia è estesa allo
                                     smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o
                                     autocombustione, fino al 10% dell’indennizzo liquidabile ai termini di polizza;
                                o)   i danni ai prodotti alimentari in refrigerazione (se assicurato il contenuto) per effetto di
                                     mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido
                                     frigorigeno, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata
                                     continuativa non inferiore a 12 ore;
                                p)   dispersione di olio, vino, aceto, liquori e latte conseguenti a rotture o guasti accidentali di
                                     recipienti di capacità non inferiore a 50 litri.
                                      Assimoco NON indennizza i danni da:
                                      - stillicidio per corrosione;
                                      - usura ed imperfetta tenuta dei contenitori;
                                q)   correnti o scariche elettriche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha
                                     provocati, compresa l’azione del fulmine o dell’elettricità atmosferica a:

                                             a.     effetti domestici, audio e audiovisivi, apparecchi mobili elettrici ed elettronici ad uso di
                                                    casa e personale se assicurato il contenuto;
                                             b.     impianti, circuiti elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato
                                                    abitativo/agrituristico assicurato;
                                             c.     macchinari, macchine agricole e attrezzature agricole, apparecchi mobili elettrici ed
                                                    elettronici ad uso agricolo se assicurato il contenuto fabbricato civile e/o agricolo;
                                             d.     impianti, circuiti elettrici ed elettronici, di pertinenza dei fabbricati agricoli, inclusi gli
                                                    impianti di energie rinnovabile e pannelli solari termici, nonché all’impianto di
                                                    mungitura e di refrigerazione.

                                            Assimoco NON indennizza i danni a:
                                         -  lampadine;
                                         -  valvole termoioniche;
                                         -  tubi catodici e alle resistenze elettriche scoperte;
                                         -  i danni direttamente causati dall’azione del fulmine;
                                         -  dovuti ad usura, manomissione degli apparecchi;
                                         -  per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o
                                            locatore dei beni assicurati;
                                r)   fuoriuscita di acqua a seguito di rotture di tubazioni e condutture, impianti idrici (incluse le
                                     tubature esterne – anche interrate – sino all’intersezione con la conduttura comunale),
                                     igienicosanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati.

                                                  Assimoco NON indennizza i danni:
                                     -            derivanti da traboccamento, rigurgito;
                                     -            provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
                                     -            provocati da gelo, umidità e stillicidio;
                                     -            derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di
                                                  tubazioni;
                                     -            derivanti da usura e corrosione di tubazioni e condutture e impianti idrici, igienico-
                                                  sanitari, di riscaldamento o condizionamento;
                                     -            provocati da vibrazione;
                                     -            agli impianti di irrigazione o impianti idrici ad uso agricolo non al servizio dei fabbricati
                                                  assicurati.

                                     Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il fabbricato, le spese
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                        Condizioni di polizza                          6 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019                                                         Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                       sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato
                                       origine allo spargimento di acqua, comprese le spese sostenute a tale scopo per la ricerca del
                                       guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato.
                                       E’ compreso inoltre il rimborso delle spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni
                                       interrate – inclusi i relativi raccordi – di pertinenza del fabbricato assicurato che hanno dato
                                       origine allo spargimento d’acqua e le conseguenti spese sostenute per la ricerca della rottura,
                                       inclusa la demolizione ed il ripristino alla condizione originale della parte interessata:
                                        a) del fabbricato,
                                        b) della pavimentazione;
                                        c) del terreno
                                       anche se non sia stato riscontrato un danno diretto e materiale al fabbricato stesso.

                                 Assimoco NON indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di
                                 fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura.
                                s) furto di fissi e infissi, se assicurato il fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri
                                     in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
                                t) l’interruzione, l’intralcio e la sospensione dell’attività, riconoscendo un indennizzo per le
                                     spese sostenute per il proseguimento della stessa, purché documentate, col limite del 15%
                                     dell’indennizzo liquidato per il fabbricato e il contenuto (se assicurati).

                                         Tali spese possono riguardare a titolo esemplificativo:
                                   -      lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
                                   -      lavorazioni presso terzi;
                                   -      fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
                                   -      affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di
                                            trasferimento.

                                   Assimoco NON indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione
                                   dell’inattività causate da:
                                   -      scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
                                   -      difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza
                                          maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino
                                          le forniture, stati di guerra.

                                ART. 3 – ASSICURATA ANCHE QUOTA DI FABBRICATO IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO
                                Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l'assicurazione comprende anche la quota,
                                relativa alla porzione assicurata, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

                                ART. 4 – GARANTITI I DANNI DA DOLO E COLPA GRAVE
                                Tutte le garanzie previste sono operanti anche se gli eventi dannosi sono causati da:
                                  -      dolo e colpa grave commessi dalle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di
                                         legge;
                                  -      colpa grave dell’Assicurato stesso.

                                ART. 5 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO A CARICO DI ASSIMOCO
                                Assimoco indennizza, nei limiti della somma assicurata, applicando le franchigie ed i limiti indicati
                                nel Riepilogo dei Limiti delle Garanzie:
                                1 le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento dei residui
                                     del sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche o
                                     integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata. Nonché le spese sostenute per le operazioni
                                     di pulizia e decontaminazione dell’insediamento assicurato, dei fabbricati e/o impianti, resesi
                                     necessarie per il ripristino dell’attività a seguito di sinistro indennizzabile, sino alla
                                     concorrenza del 15% dell’indennizzo e nei limiti della somma assicurata;
                                2 i residui rientranti nella categoria “pericolosi” di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche
                                     o integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente indennizzabile al
                                     punto precedente.

                                ART. 6 – GARANZIA PER I DANNI DA TUMULTI, SCIOPERI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O
                                DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

                                Assimoco indennizza:
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                     Condizioni di polizza                           7 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019                                                     Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                1    dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, comprese le colture, da incendio,
                                     esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in
                                     conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, terrorismo o
                                     sabotaggio;
                                2    degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, comprese le colture, anche a
                                     mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi,
                                     sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi,
                                     compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

                                 Assimoco NON indennizza i danni:
                                a) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
                                b) per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

                                La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i
                                danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti
                                assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni
                                consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto a) anche se verificatisi durante il
                                suddetto periodo.
                                Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti
                                dalla presente sezione.
                                Relativamente ai danni causati da terrorismo Assimoco NON indennizza i danni causati da:
                                - contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
                                - derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

                                Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema
                                Riepilogativo.

                                ART. 7 – GARANZIA PER I DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI
                                (La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di
                                costruzione o di ristrutturazione)

                                Assimoco risponde dei danni:
                                1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba
                                d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali
                                eventi;
                                2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché
                                direttamente causati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni
                                provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;

                                Assimoco risponde inoltre dei danni di cui al punto 1), con le seguenti limitazioni:
                                - per tende/tendoni, parasole esterni, sempreché risulti assicurata la partita "Contenuto
                                fabbricato civile e/o agricolo". Questi danni sono indennizzati fino al limite e con l’applicazione
                                della franchigia indicata nel Riepilogo dei Limiti delle Garanzie;
                                - per tende/tendoni frangisole esterni/raffstore, tensostrutture non ad uso agricolo, sempreché
                                risultino assicurate le partite “Fabbricato abitativo/agrituristico” e/o “Fabbricato agricolo”.
                                Questi danni sono indennizzati fino al limite e con l’applicazione della franchigia indicata nel
                                Riepilogo dei Limiti delle Garanzie;
                                - per gli impianti di energie rinnovabili, sempreché risultino assicurate le partite “Fabbricato
                                abitativo/agrituristico” e/o “Fabbricato agricolo”.
                                Questi danni sono indennizzati fino al limite e con l’applicazione della franchigia indicata nel
                                Riepilogo dei Limiti delle Garanzie.

                                Assimoco NON indennizza i danni:
                                a) causati da:
                                - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
                                - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
                                - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
                                - gelo;
                                - neve;
                                - cedimento o franamento del terreno;
                                - valanghe e/o slavine;
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                   Condizioni di polizza                           8 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019                                                    Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di
                                bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);

                                b) subiti da:
                                - camini, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
                                - enti mobili all’aperto, eccetto tende/tendoni e parasole esterni;
                                - tende/tendoni frangisole esterni/raffstore, tensostrutture non ad uso agricolo per danni di
                                natura estetica;
                                - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche
                                se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) baracche in legno o plastica
                                e quanto in essi contenuto;
                                - lastre di cemento-amianto o fibrocemento e lastre di fibrocemento ecologico.

                                Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema
                                Riepilogativo.

                                ART. 8 – GARANZIA PER I DANNI DA SOVRACCARICO NEVE
                                (La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di
                                costruzione o di ristrutturazione)

                                Assimoco indennizza i danni diretti e materiali arrecati al fabbricato assicurato e al contenuto
                                assicurato da accumuli di neve con esclusione di quelli verificatisi da sovraccarico di neve a
                                lucernai e vetrate a meno che il loro danneggiamento avvenga congiuntamente con il crollo totale
                                e parziale del fabbricato. S’intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che
                                risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e
                                sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle
                                strutture del tetto, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di
                                ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente
                                estensione di garanzia.

                                Assimoco NON indennizza i danni:
                                -da valanghe e slavine;
                                -da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia.

                                Sono altresì compresi i danni materiali causati da scivolamento della neve sui tetti o comunque
                                dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e
                                non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne, camini, pluviali, pannelli solari e/o
                                fotovoltaici ed impermeabilizzazioni.

                                Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema
                                Riepilogativo.

                                ART. 9 – GARANZIA PER I DANNI DA EVENTI NATURALI
                                (La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di
                                costruzione o di ristrutturazione)

                                Assimoco indennizza i danni materiali e direttamente causati al fabbricato e al contenuto da:
                                -    cedimento o smottamento del terreno;
                                -    caduta massi;
                                -    franamento del terreno;
                                -    valanga e slavina;
                                Sono comunque esclusi i danni causati da errata valutazione dell’angolo di naturale declivio di
                                pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo.
                                La copertura assicurativa ha effetto trascorsi quattordici giorni dall’inizio dell’assicurazione.

                                Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema
                                Riepilogativo.

                                ART. 10 – GARANZIA PER I DANNI DA INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI
                                (La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di
                                costruzione o di ristrutturazione)
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                       Condizioni di polizza                          9 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019                                                       Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                Assimoco indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio,
                                subiti dal fabbricato e dal contenuto per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere
                                anche se tali eventi sono causati da terremoto.

                                 Assimoco NON indennizza i danni:
                                a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione,
                                     guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
                                b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
                                     idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione,
                                     alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
                                c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
                                d) a enti mobili all’aperto.
                                La copertura assicurativa ha effetto trascorsi quattordici giorni dall’inizio dell’assicurazione.

                                Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema
                                Riepilogativo.

                                ART. 11 – GARANZIA PER I DANNI DA TERREMOTO
                                (La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di
                                costruzione o di ristrutturazione)

                                Assimoco indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio,
                                subiti dal fabbricato e dal contenuto per effetto di terremoto, intendendosi per tale un
                                sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

                                Assimoco NON indennizza i danni:
                                a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
                                b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
                                    idraulica,
                                c) salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
                                d) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

                                Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che
                                ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i
                                relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
                                La copertura assicurativa decorre trascorsi trenta giorni dall’inizio dell’assicurazione.

                                Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema
                                Riepilogativo.

                                ART. 12 – ONORARI DEI PERITI
                                Assimoco si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare gli onorari per la stima del danno di
                                competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui
                                all’Art. 27 – Modalità di valutazione del danno delle condizioni di polizza.

                                Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema
                                Riepilogativo.

                                ART. 13 – MODIFICHE AGLI ENTI ASSICURATI
                                Nell'ambito del fabbricato o porzione di esso assicurato con la presente polizza, possono essere
                                eseguite per esigenze dell'assicurato in relazione alla destinazione d’uso:
                                - ristrutturazioni architettoniche e distributive;
                                - manutenzioni ai fabbricati stessi ed agli impianti.
                                Tale estensione vale sempreché non siano interessate le strutture portanti del fabbricato
                                assicurato e, nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e gli infissi, le garanzie Eventi
                                Atmosferici, Sovraccarico Neve, Eventi Naturali, Inondazioni Alluvioni e allagamenti e Terremoto,
                                si intendono non operanti fino al completo ripristino funzionale degli stessi.
                                In ogni caso, ove tali modifiche comportino a lavori ultimati un aggravamento di rischio, resta
                                fermo il disposto di cui all’art. 1898 del Codice Civile.
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                     Condizioni di polizza                          10 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019                                                     Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                ART. 14 – LASTRE
                                Assimoco indennizza l’Assicurato del danno a lui derivato per la rottura delle lastre facenti parte
                                del fabbricato e/o contenuto assicurato, incluse quelle facenti parte di elettrodomestici (per
                                esempio forni, forni a microonde, piani di cottura) dovute a:
                                - cause accidentali od a fatto di terzi;
                                - onda sonica;
                                - incendio, furto (consumato o tentato) scoppio, esplosione, fulmine, grandine;
                                - dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi,
                                   terrorismo.

                                Assimoco NON indennizza:
                                a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi
                                    supporti, rimozione delle lastre;
                                b) le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli;
                                c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature;
                                Assimoco corrisponderà l'indennizzo applicando le franchigie ed i limiti indicati nello Schema
                                Riepilogativo.

        OPZIONI CON             ART. 15 – BESTIAME IN AUMENTO AL CONTENUTO
        PAGAMENTO DI UN         Il Contraente ha la facoltà di assicurare il bestiame per un’ulteriore somma, in aggiunta a quanto
        PREMIO AGGIUNTIVO
                                già previsto alla partita contenuto.

        COSA NON E’             ART. 16 – I BENI NON ASSICURABILI
        ASSICURATO              Assimoco NON assicura i seguenti beni:
                                - fabbricati collabenti;
                                - rifugi;
                                - tensostrutture agricole;
                                - impianti antigrandine;
                                - serre;
                                - tunnel.

        LIMITI DI COPERTURA      ART. 17 – I DANNI NON ASSICURATI
                                 Assimoco NON indennizza i danni:
                                a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
                                b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del
                                     nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
                                     particelle atomiche;
                                c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
                                d) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato
                                     da usura, corrosione o difetti di materiale;
                                e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito
                                     commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la
                                     materialità delle cose assicurate. S’intende operante quanto previsto all’Art. 2/t –
                                     Interruzione, intralcio e sospensione dell’attività;
                                f) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

                                ART. 18 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
                                Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese sostenute dall’Assicurato per evitare o
                                ridurre il danno), in nessun caso Assimoco potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di
                                quella assicurata.

                                ART. 19 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
                                La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo e/o con applicazione della franchigia/scoperto
                                indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                               Condizioni di polizza                          11 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019                                                              Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                                          SCHEMA RIEPILOGATIVO – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
                                 Art./Comma                  Garanzia                      Limite indennizzo - EURO            Franchigia/Scoperto
                                     1/f       Bestiame                                     € 3.000,00 per annualità                € 150,00
                                                                                           assicurativa più la somma
                                                                                       assicurata alla partita “Bestiame
                                                                                           in aumento” se operante.
                                     1/f       Colture e foraggio                          € 10.000,00 per annualità               € 1.000,00
                                                                                                  assicurativa
                                     2/a       Incendio                                      La somma assicurata                      ====
                                     2/b       Fulmine                                       La somma assicurata                      ====
                                     2/c       Esplosione, scoppio, implosione               La somma assicurata                      ====
                                     2/d       Caduta aeromobili                             La somma assicurata                      ====
                                     2/e       Urto di veicoli                               La somma assicurata                      ====
                                     2/f       Onda sonica                                   La somma assicurata                      ====
                                     2/g       Sviluppo di fumi, gas, vapori                 La somma assicurata                      ====
                                     2/h       Danni causati per ordine delle                La somma assicurata                      ====
                                               Autorità
                                     2/i       Fumo                                          La somma assicurata                      ====
                                     2/j       Caduta rovinosa di ascensori e                La somma assicurata                      ====
                                               montacarichi
                                     2/k       Asfissia del Bestiame                        € 3.000,00 per annualità                € 150,00
                                                                                           assicurativa più la somma
                                                                                       assicurata alla partita “Bestiame
                                                                                           in aumento” se operante.
                                     2/l       Folgorazione del Bestiame                    € 3.000,00 per annualità                € 150,00
                                                                                           assicurativa più la somma
                                                                                       assicurata alla partita “Bestiame
                                                                                           in aumento” se operante.
                                    2/m        Asfissia da fenomeno elettrico               € 3.000,00 per annualità                € 150,00
                                                                                           assicurativa più la somma
                                                                                       assicurata alla partita “Bestiame
                                                                                           in aumento” se operante.
                                     2/n       Fermentazione e                               La somma assicurata                      ====
                                               autocombustione foraggio
                                     2/o       Mancata od anormale                          € 1.500,00 per sinistro                 € 150,00
                                               distribuzione del freddo
                                     2/p       Dispersione di olio, vino, aceto,            € 5.000,00 per sinistro                 € 150,00
                                               liquori e latte
                                     2/q       Correnti o scariche elettriche o              La somma assicurata                      ====
                                               altri fenomeni elettrici – punti a, b
                                     2/q       Correnti o scariche elettriche o            € 10.000,00 per annualità                  ====
                                               altri fenomeni elettrici – punti c, d              assicurativa
                                     2/r       Fuoriuscita di acqua a seguito di             La somma assicurata                      ====
                                               rottura
                                     2/r       Ricerca e riparazione Guasti                € 5.000,00 per sinistro e                € 150,00
                                                                                            annualità assicurativa
                                     2/s       Furto fissi ed infissi                      € 5.000,00 per sinistro e                  ====
                                                                                            annualità assicurativa
                                     2/t       Interruzione, intralcio e               15 % dell’importo indennizzabile               ====
                                               sospensione attività                       per fabbricato e contenuto
                                     4         Dolo e colpa grave                            La somma assicurata                      ====
                                     5.1       Spese di demolizione e sgombero         15 % dell’importo indennizzabile             € 150,00
                                     5.2       Spese di demolizione e sgombero         10 % di quanto indennizzabile al             € 150,00
                                               categoria “pericolosi”                             punto 5.1
                                     6         Garanzia per i danni da tumulti,              La somma assicurata                   € 1.000,00
                                               scioperi e sommosse, atti
                                               vandalici o dolosi, terrorismo e
                                               sabotaggio
                                     6         Garanzia per i danni da tumulti,             € 5.000,00 per sinistro                € 1.000,00
                                               scioperi e sommosse, atti
                                               vandalici o dolosi, terrorismo e
                                               sabotaggio, limitatamente per le
                                               colture
                                     7         Garanzia per i danni da eventi          La somma assicurata, con il limite          € 1.000,00
                                               atmosferici                                  di € 5.000,00 per sinistro
                                                                                        relativamente ad impianti solari
                                                                                               e/o fotovoltaici fissi
                                     8         Garanzia sovraccarico neve              50% dell’importo indennizzabile             € 1.000,00
                                                                                            ai termini di polizza
                                     8         Garanzia sovraccarico neve                   € 10.000,00 per sinistro               € 1.000,00
                                               (scivolamento)
                                     9         Garanzia per i danni da eventi              € 10.000,00 per sinistro e              € 1.000,00
                                               naturali                                      annualità assicurativa
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                           Condizioni di polizza                          12 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019
                                                                                       Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                                          SCHEMA RIEPILOGATIVO – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
                                  Art./Comma   Garanzia                                Limite indennizzo - EURO           Franchigia/Scoperto
                                      10       Garanzia per i danni da                 € 10.000,00 per sinistro e              € 1.000,00
                                               inondazioni, alluvioni e                  annualità assicurativa
                                               allagamenti
                                      11       Garanzia per i danni da terremoto       € 10.000,00 per sinistro e              € 1.000,00
                                                                                         annualità assicurativa
                                      12       Onorari dei Periti                  5% dell’indennizzo dovuto e fino              ====
                                                                                       a € 5.000,00 per sinistro
                                      13       Modifiche agli enti assicurati            La somma assicurata                     ====
                                      14       Lastre                              € 2.000,00 per lastra e € 3.000,00            ====
                                                                                              per sinistro
                                      14       Lastre (componenti di elettro-             € 500,00 per lastra                    ====
                                               domestici)
                                Ove non diversamente indicato, i limiti di indennizzo devono intendersi per sinistro e non anche
                                per anno assicurativo.

                                COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO
                                La franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell’Assicurato e
                                l’inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l’entità del premio
                                assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro e la franchigia fissa è di 1.000
                                euro l’indennizzo sarà di 4.000 euro.
                                Lo scoperto al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull’importo del danno
                                accertato. Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si
                                possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del premio.

        DOVE VALE               ART. 20 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
        LA COPERTURA            L’assicurazione vale nell’ubicazione/i indicata/e in polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
                                Il bestiame, le macchine agricole, i macchinari agricoli ed attrezzature, il foraggio, le scorte,
                                prodotti e merci sono assicurati nell’ambito dell’azienda agricola o dei fondi su cui viene
                                esercitata l’attività e sulle relative strade di collegamento.
                                Il bestiame, le macchine agricole, i macchinari agricoli ed attrezzature sono altresì assicurati nelle
                                zone di alpeggio, anche oltre confine e sulle strade che ad esse conducono.
                                Le macchine agricole, i macchinari agricoli ed attrezzature installate ed applicate sono assicurate
                                sia durante l’impiego sia in circolazione; sono altresì assicurate sui fondi di terzi e durante
                                l’impiego per conto terzi, anche oltre confine, a condizione che la proprietà dell’Assicurato sia
                                dimostrabile.
                                Gli effetti domestici s’intendono assicurati esclusivamente all’interno dei fabbricati.

        OBBLIGHI IN CASO DI      ART. 21 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
        SINISTRO                 In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
                                a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di
                                     Assimoco secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
                                b) darne avviso all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la polizza oppure ad Assimoco entro
                                     dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
                                c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del
                                     luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del
                                     sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa
                                     ad Assimoco;
                                d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per
                                     questo, diritto ad indennità alcuna;
                                e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e
                                     valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle
                                     altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore,
                                     mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che
                                     possa essere richiesto da Assimoco o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
                                 L'inadempimento di una delle prime due incombenze può comportare la perdita totale o parziale
                                 del diritto all'indennizzo.
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                    Condizioni di polizza                          13 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019                                                     Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                ART. 22 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (RICERCA
                                STRUMENTALE DEL GUASTO)

                                Fermo quanto definito nell’art. 2 lettera r) - Fuoriuscita di acqua a seguito di rotture, salvo per le
                                attività di prima urgenza, necessarie a evitare l’aggravamento del danno, l’Assicurato non può
                                provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dell’impresa, purché detto
                                consenso sia dato entro il termine di 3 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
                                L’impresa, laddove ritenuto necessario dalla stessa, ha la facoltà di far eseguire, direttamente la
                                ricerca strumentale del guasto attraverso termo-camera o camera endoscopica avvalendosi di
                                proprie strutture convenzionate specializzate. Le spese di questa indagine, in questo caso, saranno
                                comunque a carico della compagnia.

                                ART. 23 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
                                Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte
                                cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,
                                adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le
                                tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

                                ART. 24 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
                                Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato hanno
                                l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. La compagnia, laddove sussistano
                                i requisiti tecnici, a seguito della denuncia del sinistro potrà svolgere una prima indagine
                                attraverso video perizia.
                                Tale indagine sommaria, volta ad accertare la natura e/o l’entità del danno, non potrà costituire
                                un precedente ai fini della disamina del rischio assicurato.

                                ART. 25 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
                                Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
                                Contraente e da Assimoco. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli
                                atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei
                                danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati,
                                restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non
                                può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse
                                Assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli
                                atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro.

                                ART. 26 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
                                Assimoco rinuncia all’azione di rivalsa (art. 1916 Codice Civile), salvo il caso di dolo, nei confronti
                                dell’Assicurato, dei suoi parenti ed affini, del coniuge, del convivente (risultante dallo stato di
                                Famiglia o individuato nell’allegato testo di precisazione) e di tutti coloro che rientrino nella
                                definizione di addetti, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento verso il
                                responsabile medesimo.

                                 ART. 27 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
                                 L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
                                a) direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui
                                     designata;
                                b) fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico, a
                                     seguito di richiesta di una delle Parti. I due periti eventualmente nominati devono nominarne
                                     un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il
                                     terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
                                     prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone,
                                     le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto
                                     deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si
                                     accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono
                                     demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna
                                     delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

                                ART. 28 – COMPITI DEI PERITI
                                I periti devono:
                                1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A.                 Agricoltore sereno                                     Condizioni di polizza                         14 di 58

Mod. D 997 CG. 01 Ed. 11/2019                                                    Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

                                2    verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
                                     riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e
                                     non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto
                                     agli obblighi di cui all'Art. 21 e 22 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di
                                     sinistro;
                                3    verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che
                                     le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui
                                     all'Art.29 – Determinazione dell’indennizzo;
                                4    procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
                                     Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 27 – Modalità
                                     di valutazione del danno lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti
                                     in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno
                                     per Assimoco ed uno per il Contraente.
                                     I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali
                                     rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di
                                     violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione
                                     inerente all'indennizzabilità dei danni.
                                     La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
                                     essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
                                     I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

                                 ART. 29 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
                                 L'assicurazione, di cui alle Sezioni Incendio, s’intende prestata in base al “valore a nuovo",
                                 intendendosi per tale:
                                a) per il fabbricato o porzione di fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a
                                     nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, con il limite del
                                     doppio del valore a stato d’uso; la ricostruzione e il rimpiazzo degli enti devono essere
                                     realizzati secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area sulla quale si trovavano le
                                     cose danneggiate o entro il territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per Assimoco
                                     S.p.A., con facoltà dell’Assicurato di realizzare anche eventuali modifiche di maggior
                                     rendimento economico purché tali migliorie siano a suo esclusivo carico.
                                     Se, in caso di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, dovesse risultare che la destinazione
                                     d’uso del fabbricato non corrisponde a quella indicata in polizza, Assimoco si riserva di:
                                     - applicare uno scoperto del 10% per il fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso
                                        agricolo, punto b) dell’art. 1 – I beni Assicurabili, ed utilizzato come stalla o fienile;
                                     - far sostituire il contratto per il fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso agricolo,
                                        punto c) dell’art. 1 – I beni Assicurabili, ed utilizzato come garage agricolo, deposito o
                                        rimessa.
                                b) per gli effetti domestici, macchine ed attrezzature agricole (esclusi i valori e i trattori agricoli
                                     targati e non): il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure
                                     equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e
                                     montaggio;
                                c) per i trattori agricoli targati e non: il valore a stato d’uso, salvo il sinistro avvenga nei primi
                                     due anni dalla data di acquisto a nuovo risultante dalla fattura o altra documentazione, nel
                                     qual caso l’indennizzo sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo
                                d) per i valori: l’assicurazione è prestata al valore nominale;
                                     per il bestiame, le scorte, prodotti, merci ed i rimanenti beni assicurati: si stima il valore
                                     commerciale al momento del sinistro e si deduce il valore dei recuperi.

                                ART. 30 – FRANCHIGIA RELATIVA
                                L’assicurazione è prestata con le franchigie indicate nello Schema Riepilogativo. Si prende atto che
                                i danni inferiori all’importo di 1.000 euro saranno liquidati applicando la franchigia eventualmente
                                prevista dalle singole garanzie.
                                I danni uguali o superiori a 1.000 euro saranno liquidati interamente, senza alcun importo a carico
                                dell’Assicurato.

                                ART. 31 – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
                                L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola
                                proporzionale prevista dalle normi vigenti.
Puoi anche leggere