AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI NOVEL FOOD - Il regolamento (UE) 2015/2283 Torino, 20 febbraio 2019

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AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI
       NOVEL FOOD

       Torino, 20 febbraio 2019

Il regolamento (UE) 2015/2283
             Bruno Scarpa
      Direttore Ufficio 4 DGISAN
        Ministero della Salute

                                   1
LEGISLAZIONE ALIMENTARE

            General Food Law                      Novel Food
           Reg. (EC) 178 2002                Reg. (EU) 2015/2283

    Food
    Food Hygiene
          Hygiene                 Food
                                  Food of
                                        of animal
                                           animal origin
                                                  origin         Official
                                                                 Official Controls
                                                                          Controls
  Reg.
  Reg. (EC) 852
       (EC) 852 2004
                2004               Reg. (EC)  853 2004
                                   Reg. (EC) 853 2004           Reg.
                                                                Reg. (EC) 882
                                                                     (EC)  882 2004
                                                                               2004

Addition of
Addition of vitamins,
            vitamins, minerals
                      minerals    Vitamins, Minerals
                                            Minerals and
                                                      and             Additives
                                  Vitamins,                           Additives
       and certain
       and  certain other
                    other               their sources
                                              sources           Reg. (EC)
                                                                     (EC) 1333
                                                                          1333 2008
                                                                                2008
                                        their                   Reg.
           substances
           substances              Reg. (EC)
                                        (EC) 1170
                                              1170 2009
                                                   2009
                                   Reg.
    Reg. (EC)
    Reg.  (EC) 1925
               1925 2005
                     2005

    Contaminants
    Contaminants                 Microbiological
                                 Microbiological Criteria
                                                 Criteria        Pesticides Residues
                                                                 Pesticides Residues
 Reg. (EC)
 Reg. (EC) 1881
           1881 2006
                2006              Reg.
                                  Reg. (EC)
                                       (EC) 2073
                                            2073 2005
                                                  2005           Reg. (EC)
                                                                 Reg. (EC) 396
                                                                            396 2005
                                                                                2005

                                                       Nutrition
                                                       Nutrition and
                                                                 and Health
                                                                     Health
      Food
      Food Information
           Information for
                       for Consumer
                           Consumer                            Claim
                                                               Claim
           Reg. (EU) 1169  2011
           Reg. (EU) 1169 2011                         Reg.
                                                       Reg. (CE) 1924
                                                            (CE) 1924 2006
                                                                      2006
ALIMENTO: DEFINIZIONE NORMATIVA

                             Articolo 2
                  del regolamento (CE) 178/2002
                         General Food Law

… si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata
alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere
ingerito, da esseri umani.
ALIMENTO: DEFINIZIONE NORMATIVA

                             Articolo 2
                  del regolamento (CE) 178/2002
                         General Food Law

… si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata
alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere
ingerito, da esseri umani.

             Non è definito un ruolo
ALIMENTO: DEFINIZIONE
                                 Articolo 2
                      del regolamento (CE) 178/2002
                             General Food Law

                              Non sono compresi:

a) i mangimi
b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato
    ai fini del consumo umano
c) i vegetali prima della raccolta
d) i medicinali …
e) i cosmetici …
f) il tabacco e i prodotti del tabacco …
g) le sostanze stupefacenti o psicotrope …
h) residui e contaminanti
i) i dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745
Alimento commercializzabile:
            2 condizioni

1) qualsiasi sostanza o prodotto
destinato ad essere ingerito

2) con una storia di consumo
significativo in ambito UE tale da deporre
a favore della sicurezza
Alimento «potenziale»

  qualsiasi sostanza o prodotto
   destinato ad essere ingerito
senza storia di consumo significativo
            in ambito UE

  PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
        COME ALIMENTO
NORMA SUI NOVEL FOOD

L’assenza della storia di consumo può
essere compensata dalla produzione,
da parte di un soggetto interessato, di
apposite «prove» per consentire di
accertare la sicurezza del novel food
alle quantità d’uso proposte
ALIMENTI:
   IMMISSIONE IN COMMERCIO

     Storia di consumo in UE
                ↓
      SI                     NO

      ↓                      ↓

Regolamento         Regolamento
(CE) 178/2002       (UE) 2015/2283
                             ↓
                    Regolamento (CE)
                    178/2002
PRIMA NORMA SUI
     NOVEL FOOD

Regolamento (CE) 258/97
Regolamento (CE) 258/97

       Procedura di autorizzazione complessa

. Interazione tra Stato membro che riceve la domanda e
  fa la valutazione iniziale, Commissione UE e altri Stati
  membri

. La valutazione iniziale può non essere considerata
  sufficiente per cui si coinvolge l’EFSA per una seconda
  valutazione

. L’autorizzazione è nominativa
  (vale solo per il richiedente)
Regolamento (CE)258/97: criticità
 procedura complicata e onerosa,
 anche per alimenti con una storia sicura di
 consumo in paesi terzi

  ripetizioni della valutazione della sicurezza per
    uno stesso alimento (Stato membro/EFSA)

    autorizzazione valida per il solo richiedente

      tempistiche delle varie tappe indefinite
REGOLAMENTO (UE) 2015/2283

•   modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011

    •   abroga il regolamento (CE) n. 258/97
REGOLAMENTO (UE) 2015/2283
                    Obiettivi (1)

                       (4) Considerando
Le norme dell'Unione in materia di nuovi alimenti sono
   stabilite nel regolamento (CE) n. 258/97 ….
Occorre aggiornare tali norme per semplificare le attuali
   procedure di autorizzazione e per tenere conto degli
   ultimi sviluppi del diritto dell'Unione e dei progressi
   tecnologici
REGOLAMENTO (UE) 2015/2283
                Obiettivi (2)

                (29) Considerando

È opportuno promuovere le nuove tecnologie e le
innovazioni nella produzione alimentare poiché ciò
potrebbe ridurre l'impatto ambientale della
produzione alimentare, migliorare la sicurezza
alimentare e apportare benefici ai consumatori,
a condizione che sia garantito il livello elevato di
tutela del consumatore.
NUOVO REGOLAMENTO:
   definizione di novel food
alimento tradizionale da paese terzo
   nuove procedure
 elenco dell’Unione
 tutela dei dati
 interazione con reg. 1924/2006
 misure transitorie
DEFINIZIONE
NOVEL FOOD:
CONCETTO IMMODIFICATO

 privo di storia di consumo
 significativo al 15 maggio
            1997

 appartenente ad una delle
   categorie predefinite
Esclusioni dal campo di
 applicazione del regolamento (UE)
    2015/2283: IMMODIFICATE

• a) alimenti geneticamente modificati

• b) alimenti usati come:
     •   i) enzimi alimentari
     •   ii) additivi alimentari
     •   iii) aromi alimentari
     •   iv) solventi da estrazione usati o destinati
         alla preparazione di alimenti
CATEGORIE (1)

• i) alimenti con una struttura molecolare nuova o
 volutamente modificata che non era utilizzata come
  alimento o in un alimento nell'Unione prima del 15
                     maggio 1997

       ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da
              microorganismi, funghi o alghe

  iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali
                    di origine minerale
CATEGORIE (2)

iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o
 da parti delle stesse,…tranne quando la pianta o
          una sua varietà è ottenuta con:

              . pratiche tradizionali

. pratiche non tradizionali di riproduzione che non
    comportino cambiamenti significativi …tali da
  incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo
        o sul tenore di sostanze indesiderabili
CATEGORIE (3)

• v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a
      partire da animali o loro parti, ad
  eccezione degli animali ottenuti mediante
     pratiche tradizionali di riproduzione
  qualora tali alimenti vantino una storia di
    uso sicuro come alimento nell'Unione
CATEGORIE (4)

 • vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a
 partire da colture cellulari o di tessuti derivanti
   da animali, piante, microorganismi, funghi o
                        alghe

 vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di
 produzione non usato…prima del 15 maggio 1997,
    che comporti cambiamenti significativi nella
  composizione o nella struttura dell'alimento che
incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o
          sul tenore di sostanze indesiderabili
CATEGORIE (5)

• viii) gli alimenti costituiti da
«nanomateriali ingegnerizzati»
DEFINIZIONE
     «nanomateriale ingegnerizzato»
          art. 3.2.f del regolamento (UE) 2015/2283

qualunque materiale prodotto intenzionalmente caratterizzato da
una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, o che è
composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte
delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o
inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono
avere dimensioni superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano
proprietà caratteristiche della scala nanometrica.
Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:
i)le proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali
considerati; e/o
ii)le specifiche proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle
dello stesso materiale non in forma nano.
CATEGORIE (6)

ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze
utilizzate in conformità della direttiva
2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006
o del regolamento (UE) n. 609/2013:

-risultanti da un processo di produzione non
utilizzato …, oppure
-contenenti o costituiti da nanomateriali
ingegnerizzati
CATEGORIE (7)

x) gli alimenti utilizzati esclusivamente
  in integratori alimentari nell'Unione
prima del 15 maggio 1997, se destinati
 ad essere utilizzati in alimenti diversi
       dagli integratori alimentari
Integratori e novel food (1)

Se una sostanza ha maturato una storia di
consumo significativo solo negli integratori
alimentari, per la sua «aggiunta» ad altri
alimenti si applica il regolamento novel food

                                                28
Integratori e novel food (2)

Con l’aumentare delle fonti alimentari
disponibili, che si aggiungerebbero agli
integratori alimentari, aumentano i livelli di
esposizione dei consumatori alla sostanza

                                                 29
Integratori e novel food (3)

  Occorre «gestire» l’aggiunta in funzione del
  profilo di attività e di sicurezza della specifica
  sostanza

. caratterizzazione della sostanza

. definizione eventuale delle tipologie di alimenti cui
  consentirne l’aggiunta e dei relativi apporti
  quantitativi

. definizione avvertenze supplementari

                                                          30
ALIMENTO
TRADIZIONALE DA
  PAESE TERZO
ALIMENTO TRADIZIONALE
    DA UN PAESE TERZO (1)

          DEFINIZIONE

        un nuovo alimento
derivato dalla produzione primaria
che vanta una storia di uso sicuro
 come alimento in un Paese terzo
Novel food: regolamento (UE) 2015/2283

 Procedura semplificata per gli alimenti con storia di
 consumo sicuro in Paesi terzi

 «alimento tradizionale da un paese terzo»

 un nuovo alimento quale definito all’art. 3.2.a diverso dai nuovi
 alimenti di cui ai punti i), iii), vii), viii), ix) e x) della stessa lettera
 a)

 derivato dalla produzione primaria quale definita all'articolo 3,
 punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002, che vanta una storia
 di uso sicuro come alimento in un paese terzo

                                                                                 33
STORIA DI USO SICURO COME
ALIMENTO IN UN PAESE TERZO
Direttiva 2004/24/CE
PROCEDURE DI
AUTORIZZAZIONE
Novel food: regolamento (UE) 2015/2283

                          Articolo 4

Procedura di determinazione dello status di
              nuovo alimento
1. Gli operatori del settore alimentare verificano se
    l'alimento che intendono immettere sul mercato
    dell'Unione rientra nell'ambito di applicazione del
    presente regolamento.

                                                          37
Novel food: regolamento (UE) 2015/2283

                              Articolo 4

    Procedura di determinazione dello status di
                  nuovo alimento
2. Nel caso in cui non siano sicuri che l'alimento       che
intendono immettere sul mercato dell'Unione rientri nell'ambito di
applicazione del presente regolamento, gli operatori del settore
alimentare consultano lo Stato membro in         cui intendono
immettere sul mercato per la prima volta il nuovo alimento.

Gli operatori del settore alimentare forniscono le informazioni
necessarie allo Stato membro per consentire a quest'ultimo di
determinare se un alimento rientri o meno nell'ambito di
applicazione del presente regolamento.

                                                                  38
Novel food: regolamento (UE) 2018/456 (1)

sulle fasi procedurali del processo di consultazione
per la determinazione dello status di nuovo alimento
a norma del regolamento (UE) 2015/2283

                        Articolo 1
             Ambito di applicazione e oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'attuazione
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2283 per quanto
riguarda le fasi procedurali del processo di consultazione
volto a determinare se un alimento rientri o meno
nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

                                                               39
Novel food: regolamento (UE) 2018/456 (2)

sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione
dello status di nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283

                                                         ALLEGATO I
MODELLO DI LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA RICHIESTA DI CONSULTAZIONE PER LA
DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI NUOVO ALIMENTO Autorità competente dello Stato membro
Data: ..................................................

Oggetto: richiesta di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento di ...
Operatore/i del settore alimentare/parte impegnata nella consultazione:
Società: …
Indirizzo: …
Telefono: …
E-mail: …
Persona di contatto: …
trasmette la presente richiesta di consultazione per determinare lo status di nuovo alimento di
......................................

         Cordiali saluti,
Firma .................................................
Allegati:
. Fascicolo tecnico
. Documenti a sostegno della richiesta di consultazione
. Nota esplicativa

                                                                                                  40
Novel food: regolamento (UE) 2018/456 (3)

sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione
dello status di nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283

                                ALLEGATO II
                        MODELLO DI FASCICOLO TECNICO

La connessione tra le diverse informazioni è illustrata in una nota esplicativa, in
particolare per quanto concerne gli elementi di prova presentati a sostegno del
consumo umano in misura significativa nell'Unione prima del 15 maggio 1997, nel
qual caso devono essere presi in considerazione documenti da diverse fonti per
poter raggiungere una conclusione.

Se per la determinazione dello status di nuovo alimento sono rilevanti solo date
parti dei documenti, queste devono essere evidenziate. Per tutti gli alimenti deve
essere completata la sezione 1.

Per gli estratti, oltre alla sezione 1 deve essere completata la sezione 2.

Per gli alimenti risultanti da un processo di produzione non usato per la produzione
di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997 devono essere completate la
sezione 1 (punti da 1 a 3 e punto 7) e la sezione 3.

                                         s

                                                                                       41
DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI
       NUOVO ALIMENTO: SINTESI

  OSA: responsabilità verifica preventiva

OSA: consultazione Stato membro fornendo
        le informazioni necessarie

Stato membro: decide o consulta gli altri Stati
         membri e la Commissione
43
44
45
46
47
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
          CENTRALIZZATE

      domanda di autorizzazione/notifica
      presentata online alla Commissione

valutazione solo dell’EFSA - quando necessario,
gli SM possono sollevare obiezioni motivate

   autorizzazione da parte della Commissione,
     con votazione al comitato permanente

      tempi delle varie tappe definiti

          informazione al pubblico:
     inserimento nell’elenco dell’Unione
AUTORIZZAZIONE DI UN NUOVO ALIMENTO

                  domanda di autorizzazione alla CE
  (il richiedente può bloccare in ogni momento) o su iniziativa della CE

 Validazione della CE, 1 mese per eventuale invio ad EFSA
                   (la CE può terminare in ogni momento)

 Sintesi
            Informativa         No invio              Invio EFSA
domanda
            Stati membri         EFSA             (9 mesi, prorogabile)
pubblica

                                 CE Atto       Richiedente       CE Atto
                               esecuzione         Stati        esecuzione
                                (7 mesi)         membri         (7 mesi)

                                         Comitato Permanente

                              Inserimento nell’Elenco dell’Unione
AUTORIZZAZIONE DI UN ALIMENTO TRADIZIONALE DA PAESE TERZO
                           (NOTIFICA)

        notifica alla CE   (il richiedente può bloccare in ogni momento)

 validazione della CE, 1 mese per invio ad EFSA e Stati membri per
          obiezioni (la commissione può terminare in ogni momento)

          Obiezioni (entro 4 mesi)                            NO Obiezioni
                                                             (entro 4 mesi)
      Richiedente, EFSA, Stati membri
                                                              CE autorizza
 CE NON autorizza immissione in commercio                    immissione in
                                                               commercio
         domanda di autorizzazione
                                                              Inserimento
       CE invio EFSA (6 mesi parere)                           nell’Elenco
Richiedente                                                    dell’Unione
                 CE Atto esecuzione (3 mesi)
Stati membri
                    Comitato Permanente
                   Inserimento nell’Elenco
                         dell’Unione
ELENCO DELL’UNIONE
ELENCO DELL'UNIONE DEI NUOVI
    ALIMENTI AUTORIZZATI

   REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)
     2017/2470 DELLA COMMISSIONE
            del 20 dicembre 2017
che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi
  alimenti a norma del regolamento (UE)
 2015/2283 del Parlamento europeo e del
     Consiglio relativo ai nuovi alimenti

  come rettificato dal Regolamento (UE)
                2018/1023
ELENCO DELL'UNIONE: CONTENUTO
1. L'elenco dell'Unione è costituito dalle tabelle 1 e 2.

2. La tabella 1 comprende i nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti
informazioni

        Colonna 1: Nuovo alimento autorizzato

        Colonna 2: Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere
        utilizzato. Questa colonna è ulteriormente suddivisa in due:
        Categoria degli alimenti specificati e livelli massimi

        Colonna 3: Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

        Colonna 4: Altri requisiti

3. La tabella 2 comprende le specifiche sui nuovi alimenti autorizzati e
contiene le seguenti informazioni.

Colonna 1: Nuovo alimento autorizzato

Colonna 2: Specifiche
54
55
Elenco dell'Unione dei nuovi
       alimenti autorizzati

       AUTORIZZAZIONE VALIDA
       PER TUTTI GLI OPERATORI

tranne che in caso di protezione dei dati
Obblighi a carico degli OSA
     Regolamento (UE) 2015/2283

   MONITORAGGIO

                                  57
Obblighi a carico degli OSA
                   Regolamento (UE) 2015/2283

                        Considerando 28

Quando un nuovo alimento è autorizzato e iscritto nell'elenco
dell'Unione, la Commissione dovrebbe poter introdurre obblighi in
materia di monitoraggio successivo all'immissione sul
mercato per monitorare l'utilizzo del nuovo alimento autorizzato
assicurando che rientri nei limiti di sicurezza stabiliti nella
valutazione del rischio effettuato dall'Autorità.

Obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul
mercato possono pertanto essere motivati dalla necessità di
raccogliere informazioni sull'effettiva immissione sul mercato
dell'alimento.

In ogni caso, gli operatori del settore alimentare
dovrebbero comunicare alla Commissione ogni nuova
informazione pertinente riguardante la sicurezza degli alimenti
che hanno immesso sul mercato
                                                           58
Obblighi di monitoraggio successivo
         all’immissione sul mercato
              Regolamento (UE) 2015/2283, articolo 24

La Commissione può, per motivi di sicurezza alimentare
e tenendo conto del parere dell'Autorità, prevedere
obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul
mercato.

Tali obblighi possono comprendere, a seconda dei casi,
l'identificazione dei pertinenti operatori del settore
alimentare.

                                                        59
Obblighi in materia di informazioni aggiuntive
               Regolamento (UE) 2015/2283, articolo 25

Gli operatori del settore alimentare che hanno immesso
un    nuovo     alimento      sul  mercato    informano
immediatamente la Commissione di qualsiasi aspetto di
cui sono a conoscenza riguardante:

a) qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica in
grado di influire sulla valutazione della sicurezza dell'uso
del nuovo alimento;

b) qualsiasi divieto o restrizione imposti da un paese
terzo in cui il nuovo alimento è immesso sul mercato.

La Commissione mette tali informazioni a disposizione
degli Stati membri.

                                                         60
Obblighi in materia di informazioni aggiuntive

 Linee guida sulla documentazione a supporto dell’impiego di
 sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori
 alimentari

                5.6 Sorveglianza post-marketing

 Come per le altre tipologie di integratori, l’OSA è tenuto a
 monitorare la sicurezza dei prodotti con botanicals fabbricati
 e immessi sul mercato sulla base dell’evoluzione delle
 conoscenze scientifiche.

 Al riguardo è tenuto a comunicare al Ministero della Salute
 (DGISAN-Ufficio 4) eventuali nuovi dati a sua conoscenza
 su effetti collaterali o inattesi del botanical o dei botanicals
 impiegati nei propri prodotti
                                                             61
TUTELA DEI DATI
TUTELA DEI DATI (1)
          Può essere richiesta dal richiedente se
le nuove prove o i nuovi dati scientifici sono stati indicati
  come protetti da proprietà industriale dal richiedente
  iniziale al momento in cui è stata presentata la prima
                        domanda
      il richiedente iniziale aveva diritto esclusivo di
   riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da
  proprietà industriale (dati non pubblicati al momento
                       della domanda)
   EFSA non avrebbe potuto valutare favorevolmente il
 nuovo alimento senza le prove o i dati scientifici protetti
da proprietà industriale presentati dal richiedente iniziale
TUTELA DEI DATI (2)

       L’autorizzazione è individuale per 5 anni.
Resta fermo che un secondo richiedente può usare dati
diversi riesca a dimostrare la sicurezza con una nuova
                       domanda

Non è applicabile agli alimenti tradizionali da Paesi terzi

      Il richiedente iniziale può concordare con un
    eventuale richiedente successivo la possibilità di
            utilizzare tali prove e dati scientifici
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1631
che autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto di mirtillo in polvere quale nuovo alimento a norma del
  regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di
                              esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1633
che autorizza l'immissione sul mercato del concentrato di peptidi di gamberetti raffinato quale nuovo alimento
a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento
                               di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
INTERAZIONE

REGOLAMENTO (UE) 2015/2283
      SUI NOVEL FOOD

REGOLAMENTO (CE) 1924/2006
       SUI CLAIMS
AUTORIZZAZIONE NOVEL FOOD E CLAIM
procedura di autorizzazione di un         domanda di autorizzazione
 nuovo alimento con tutela dati         claim stesso NF con tutela dati
    richiedente può chiedere
   sospensione procedura NF
     (ritirabile in ogni momento)

                           parere EFSA sul claim

                             EFSA valutazione
                        (riprende termine 9 mesi)

           Richiedente                        CE Atto esecuzione
           Stati membri                            (7 mesi)

                           Comitato Permanente

               Inserimento nell’Elenco dell’Unione
MISURE TRANSITORIE
MISURE TRANSITORIE

Gli   alimenti   che    non    rientrano   nell’ambito
d’applicazione del regolamento (CE) 258/97 che sono
legalmente immessi sul mercato entro il 1 gennaio
2018 e che rientrano nell’ambito di applicazione del
regolamento (UE) 2015/2283 possono continuare ad
essere immessi sul mercato fino all’adozione di una
decisione   …   a    seguito di    una   domanda    di
autorizzazione di un nuovo alimento o di una notifica
di un alimento tradizionale da un paese terzo
presentata … non oltre il 2 gennaio 2020
Ambito di applicazione del regolamento (UE)
                  2015/2283 (1)
                                 Considerando (8)

L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe in linea di principio
restare lo stesso del regolamento (CE) n. 258/97.
Tuttavia, dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, è opportuno
rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi
alimenti.
Tali categorie dovrebbero includere gli insetti interi e le loro parti.
Dovrebbero inoltre esistere categorie per gli alimenti con una struttura
molecolare nuova o volutamente modificata, nonché per gli alimenti da colture
di cellule o di tessuti ottenute da animali, vegetali, microorganismi, funghi o
alghe, per gli alimenti ottenuti da microorganismi, funghi o alghe e per gli
alimenti ottenuti da materiali di origine minerale.
Dovrebbe inoltre essere prevista una categoria che comprenda gli alimenti di
origine vegetale ottenuti con pratiche non tradizionali di riproduzione, qualora
tali pratiche comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella
struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o
sul tenore di sostanze indesiderabili.
La definizione di nuovo alimento potrebbe altresì includere gli alimenti costituiti
da micelle o liposomi.
Ambito di applicazione del regolamento (UE)
                  2015/2283 (2)

                                Considerando 14

Gli alimenti derivanti da animali clonati sono disciplinati dal regolamento
(CE) n. 258/97.

È essenziale che non emerga alcuna ambiguità giuridica per quanto riguarda
l'immissione sul mercato di alimenti derivanti da animali clonati durante il
periodo di transizione successivo alla fine dell'applicazione del regolamento (CE)
n. 258/97.

Pertanto, finché non siano entrate in vigore normative specifiche sugli alimenti
derivati da animali clonati, è opportuno che tali alimenti rientrino nell'ambito di
applicazione del presente regolamento come alimenti ottenuti mediante pratiche
non tradizionali di riproduzione e che siano provvisti di un'etichettatura
adeguata per il consumatore finale conformemente alla legislazione dell'Unione
in vigore.
Novel food: presentazione domande

Regolamento (UE) 2017/2468
che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici
riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a
norma del Regolamento (UE) 2015/2283

Regolamento (UE) 2017/2469
che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici
per le domande di cui all’articolo 10 del Regolamento
(UE) 2015/2283

                                                          73
Novel food: EFSA

• Guidance on the preparation and presentation of the
  notification and application for authorisation of
  traditional foods from third countries in the context
  of Regulation (EU) 2015/2283

• Guidance on the preparation and presentation of an
  application for authorisation of a novel food in the
  context of Regulation (EU) 2015/2283

                                                          74
EFSA GUIDANCE ON NOVEL FOOD
              2.2.5. Food consisting of, isolated from
              or produced from plants or their parts

•Scientific (Latin) name (botanical family, genus, species, subspecies,
variety with author’s name, chemotype, if applicable) according to the
international codes of nomenclature
•Synonyms (botanical name) that may be used interchangeably with the
preferred scientific name
•For plants verification of the identity according to internationally
recognised databases and methodology
•Common names (if a trivial or a common name is used, it should be linked
to the scientific name and part used)
•Part(s) used (e.g. root, leaf, seed, etc.)
•Geographical origin (continent, country, region)

                                                                   75
ETICHETTATURA

        Regolamento (UE) 2015/2283, considerando 33

I nuovi alimenti sono soggetti ai requisiti di etichettatura
stabiliti nel regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché ad altri
requisiti di etichettatura pertinenti stabiliti dalla legislazione
alimentare.

In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire
informazioni aggiuntive di etichettatura, in particolare per
quanto riguarda la descrizione dell'alimento, la sua origine, la
sua composizione o le sue condizioni d'uso previsto per
garantire che i consumatori siano sufficientemente informati
sulla natura e sulla sicurezza del nuovo alimento, in particolare
per quanto riguarda i gruppi vulnerabili della popolazione.

                                                              76
SALATRIM (1)

•      Descrizione/definizione

Salatrim è l'acronimo, riconosciuto a livello internazionale, che
  designa le molecole di trigliceridi a catena corta e lunga (Short
  And Long chain Acyl TRIglycerids Molecules).

Salatrim è preparato mediante interesterificazione non enzimatica di
  triacetina, tripropionina, tributirina, o del loro miscuglio con olio
  idrogenato di canola, soia, semi di cotone o girasole.

Descrizione: a temperatura ambiente, da liquido trasparente di
  colore lievemente ambrato, a sostanza solida di consistenza
  cerosa leggermente colorata. Privo di particelle e di odori
  particolari o rancidi.

                                                                  77
SALATRIM (2)

  autorizzato in prodotti di panetteria e pasticceria

• REQUISITI SPECIFICI AGGIUNTIVI IN MATERIA DI
  ETICHETTATURA

1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei
   prodotti alimentari che lo contengono è «grasso a basso tenore
   energetico (salatrim)

2. Si segnala in modo chiaro che il consumo eccessivo può
   provocare disturbi gastrointestinali.

3. Si segnala in modo chiaro che i prodotti non sono destinati ad
   essere consumati dai bambini

                                                                78
SALATRIM (3)
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori

ALLEGATO XIV
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL’ENERGIA

Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato
usando i seguenti coefficienti di conversione:

—   carboidrati (ad esclusione dei polioli) 17 kJ/g — 4 kcal/g
—   polioli 10              kJ/g — 2,4 kcal/g
—   proteine                17 kJ/g — 4 kcal/g
—   grassi                  37 kJ/g — 9 kcal/g
—   salatrim                25 kJ/g — 6 kcal/g
—   alcol (etanolo)         29 kJ/g — 7 kcal/g
—   acidi organici          13 kJ/g — 3 kcal/g
—   fibre                   8 kJ/g — 2 kcal/g
—   eritritolo              0 kJ/g — 0 kcal/g                     79
ALIMENTI CON AGGIUNTA DI
FITOSTEROLI/FITOSTANOLI: ETICHETTATURA
      REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 - ALLEGATO 3.5.1
1) La dicitura «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato di stanoli vegetali» deve
figurare nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento;

2) il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti
(espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100
ml di alimento) va dichiarato nell’elenco degli ingredienti;

3) viene segnalato che l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono
ridurre i livello di colesterolo nel sangue ***

4) viene segnalato che i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono
consumare il prodotto solo sotto controllo medico;

5) viene segnalato, in modo visibile, che il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di
vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età
inferiore a cinque anni;

6) il prodotto deve recare l’indicazione che la sua assunzione va prevista nel quadro di una
dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da
contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi;

7) nello stesso campo visivo recante la dicitura di cui al punto 3, occorre indicare che va
evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti;

8) la porzione dell’alimento o dell’ingrediente alimentare interessato va definita (di preferenza
in g o ml), con un’indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione
                                                                                            80
ALIMENTI CON AGGIUNTA DI
FITOSTEROLI/FITOSTANOLI: ETICHETTATURA
      REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 - ALLEGATO 3.5.1

***
3) viene segnalato che l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono
ridurre i livello di colesterolo nel sangue

                                        modificato,
              con il Regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione

«vienesegnalato che il prodotto non è destinato alle persone che
non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel
sangue»

                                                                                      81
Aumento dell’esposizione a costituenti alimentari
              non novel food (1)

                 non è applicabile
         il Regolamento (UE) 2015/2283

                                             82
Aumento dell’esposizione a costituenti alimentari
              non novel food (2)

                    è applicabile
          il Regolamento (CE) 1925/2006
 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune
             altre sostanze agli alimenti

                                              83
Aumento dell’esposizione a costituenti alimentari
              non novel food (3)
              Regolamento (CE) 1925/2006

                                  Articolo 8
  Sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza della
                                   Comunità
        1. Si segue la procedura di cui al presente articolo qualora una
  sostanza diversa dalle vitamine o dai minerali, o un ingrediente
  contenente una sostanza, diversa dalle vitamine o dai minerali, siano
  aggiunti agli alimenti o utilizzati nella produzione di alimenti in
  condizioni tali da comportare l'ingestione di quantità di tale sostanza
  ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di
  assumere in condizioni normali di consumo nell'ambito di una dieta
  equilibrata e varia, e/o tali da rappresentare altrimenti un rischio
  potenziale per i consumatori

                                                                         84
ALLEGATO III

SOSTANZE IL CUI IMPIEGO NEGLI ALIMENTI È VIETATO,
  SOGGETTO A RESTRIZIONI O SOTTOPOSTO ALLA
        SORVEGLIANZA DELLA COMUNITÀ

 Parte A — Sostanze vietate

 Parte B — Sostanze soggette a restrizioni

 Parte C — Sostanze sottoposte alla sorveglianza della Comunità
Grazie
     per
l’attenzione
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