100 Quesiti POLIZIA AMMINISTRATIVA Raccolta ragionata di quesiti 2016 - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia
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Pagina |1 2016 100 Quesiti POLIZIA AMMINISTRATIVA Raccolta ragionata di quesiti
INDICE A 1. acconciatore - Attività congiunta 2. acconciatore - regolamento d'igiene - SCIA 3. agenzia di affari - comunicazione - destinazione d'uso 4. agenzia di affari - registro - formato elettronico 5. apparecchi da trattenimento - ludopatia - attrazioni 6. artigiano - mancata iscrizione all'albo 7. ascensore - messa in esercizio - tempistica 8. associazione sportiva - attività commerciale 9. attività artigianale - allestimento scenico 10. attività multidisciplinare - coesistenza - yoga 11. attività sanitaria - pet- therapy B 12. bed end breakfast - agibilità - dichiarazione mendace 13. bed end Breakfast - appartamento - affitto - contratto 14. biglietteria teatrale - stampa biglietti C 2
15.carburanti - antimafia - decadenza 16. centri assistenza - agenzia di affari 17. centro ricreativo - catering 18. circolo privato - controlli 19. commercio elettronico - auto usate - verifiche 20. commercio elettronico - veicoli usati - visione da parte dei clienti 21. commercio su area privata – on- line - auto usate 22. commercio su area pubblica - hobbisti - opere dell'ingegno D 23. direttore di tiro - certificazione 24. distributore acqua - gestore 25. distribuzione carburanti - uso privato - associazioni E 26. esposizione auto d'epoca - commercio - fiera espositiva 27. estetista - acconciatore - attività congiunta 28. estetista - direttore tecnico - presenza F 29. farmacia - trasferimento di sede - autorità 3
G 30. gioco - ludopatia - provvedimenti - esecuzione H 31. house sharing - attività ricettiva - scambio I 32. impianti pubblicitari - mancanza di autorizzazione - pagamento tributo 33. impianti sportivi - skatebord 34. indumenti usati - raccolta - normativa 35. insegna pubblicitaria - bacheca 36. installazione insegne - scadenza - rinnovo L 37. laboratorio artigiano - iscrizione all'albo - destinazione d'uso 38. Licenza di polizia - requisito morale - valutazione discrezionale 4
M 39. manifestazione - assistenza - attività volontaria 40. Manifestazione privata - trattenimento 41. manifestazioni - autorizzazione - disposizioni regionali 42. manifestazioni - equidi - Ordinanza Ministero salute 43. mercato del riuso - regolamento N 44. noleggio con conducente - autobus - ruolo 45. noleggio con conducente - autobus - sede operativa 46. noleggio con conducente - bando - cumulo 47. noleggio con conducente - cessione autorizzazione - nuova autorizzazione 48. noleggio con conducente - conferimento - cooperativa 49. noleggio con conducente - conferimento - procedura 50. noleggio con conducente - contingente - cambio di provincia 51. noleggio con conducente - cumulo autorizzazioni - rimessa 52. noleggio con conducente - impresa individuale - società 53. noleggio con conducente - motocarrozzetta - area demaniale 54. noleggio con conducente - natanti - SCIA 55. noleggio con conducente - ruolo - iscrizione 56. Noleggio con conducente - scuolabus - autobus 57. noleggio con conducente - segnalazione - procedimento di verifica 58. noleggio con conducente - senza conducente - natanti 5
59. noleggio con conducente - sospensione attività - regolamento 60. noleggio con conducente - sosta su area pubblica 61. noleggio con conducente - subingresso - dichiarazione 62. noleggio con conducente - subingresso - veicolo 63. noleggio con conducente - taxi - cumulo 64. noleggio con conducente - trasferimento - conferimento 65. noleggio con conducente - velocipede 66. noleggio con conducente - modifiche alla legge - contingente 67. noleggio senza conducente - intermediazione 68. noleggio senza conducente - sede legale - sede operativa O 69. onoranze funebri - mancato adeguamento 70. onoranze funebri - normativa regionale 71. onoranze funebri - sale del commiato 72. onoranze funebri - sede secondaria - addetto P 73. procedimento sanzionatorio - violazione - ordinanza ingiunzione R 74. rifugio alpino - gestione - requisito 6
S 75. scommesse sportive - apparecchi da trattenimento - attività prevalente 76. scuola guida - agenzia di affari 77. scuola guida - agenzia di affari 78. soft air - gioco 79. somministrazione - cena pubblica 80. somministrazione - circolo privato - attività pubblica 81. somministrazione - circolo privato - attività pubblica 82. somministrazione - manifestazione - edizioni 83. somministrazione - trattenimento - verifiche - sanzioni 84. spettacolo viaggiante - donazione - voltura del codice 85. spettacolo viaggiante - gonfiabile - installazione 86. spettacolo viaggiante - licenza di esercizio - iscrizione CCIAA 87. spettacolo viaggiante - noleggio attrazioni 88. spettacolo viaggiante - noleggio struttura 89. spettacolo viaggiante - nuova attrazione - verifica 90. spettacolo viaggiante - piccole attrazioni - registrazione 91. spettacolo viaggiante - residenza 92. struttura ricettiva - affitto 93. struttura ricettiva - attività abusiva 94. strutture extralberghiere - affittacamere - civile abitazione 95. strutture ricettive - B & B - civile abitazione 7
T 96. tatuaggio - non è estetista 97. taxi - liberalizzazioni - veicoli M1 98. tintolavanderia - self-service - raccolta capi 99. tombola - verifica - soggetto nominato 100. trattenimenti danzanti - pressione sonora 8
A 1. ACCONCIATORE - ATTIVITÀ CONGIUNTA » Quesito È possibile la coesistenza di due attività di "Barbiere" all'interno dello stesso locale? Non si tratta dell'"affitto di poltrona" o di "mestieri affini", ma di vera e propria attività autonoma e distinta anche dal punto di vista fiscale. » Risposta L'attività di acconciatore ( e non più di barbiere) disciplinata dalla legge 174/2005 non pone alcun divieto all'esercizio congiunto di due diverse attività di acconciatore e quindi anche in considerazione del disposto dell'articolo 3 del DL 138/2011 che consente di svolgere tutto ciò che non è espressamente vietato riteniamo che, salvo ragioni specifiche di igiene che dovrebbero essere adeguatamente motivate della AUSL ( ma non ci sembrano sussistere in questo caso), sia consentito l'esercizio congiunto di due diverse attività nel medesimo locale. Torna all’indice 2. ACCONCIATORE - REGOLAMENTO D'IGIENE - SCIA » Quesito Si chiede di chiarire se per le attività di estetista e di parrucchiera è sempre necessaria l'autorizzazione sanitaria firmata dal sindaco (l'ufficio che istruisce la pratica è il SUAP). Nell'ente non c'è un regolamento e l'istruttoria per l'aut. san. avviene chiedendo il parere alla ASL e accertando la destinazione d'uso e l'agibilità dei locali. Quest'ultima comunque si fa anche in fase di verifica della SCIA. Non basterebbe chiedere il parere della ASL e non fare l'autorizzazione sanitaria? » Risposta Le autorizzazioni fanno ancora parte del procedimento amministrativo solamente quando ci sono valutazioni discrezionali o rispetto di contingenti, nel caso prospettato è sufficiente che l’interessato presenti una SCIA al SUAP che poi la trasmetterà alla AUSL, nella quale dovrà dichiarare che il locale possiede i requisiti stabiliti dall’apposito regolamento che disciplina i requisiti minimi degli esercizi di acconciatore e estetista; in mancanza di un simile regolamento difficilmente potrà essere espresso un parere, positivo o negativo che sia, non avendo alcun riferimento normativo che indica quali siano le attrezzature e i servizi necessari. 9
Torna all’indice 3. AGENZIA DI AFFARI - COMUNICAZIONE - DESTINAZIONE D'USO » Quesito Il titolare di una grossa carrozzeria con sede nel Comune, vorrebbe tenere in deposito, all'interno dei locali della stessa, delle autovetture nuove, fornite, in conto vendita, da una concessionaria di autoveicoli con sede in altro Comune: a vendita avvenuta il contratto finale verrebbe stipulato dalla concessionaria. Le autovetture nuove possono essere esposte all'interno di locali con destinazione d'uso artigianale Viene a configurarsi un'attività di Agenzia d'Affari. In caso positivo quali sono gli adempimenti a carico del carrozziere e del Comune ? » Risposta Dato che nel quesito si indica che i veicoli nuovi sono esposti in conto vendita e quindi che l'artigiano carrozziere riceve un compenso per ogni cliente che comprerà un modello di auto, anche se poi materialmente acquistato nella concessionaria, riteniamo che l'attività debba essere inquadrata come agenzia di affari prevista dall'articolo 115 del TULPS e che necessita della presentazione di apposita comunicazione al comune. L'interessato dovrà provvedere anche a farsi vidimare da codesto ufficio il registro previsto dall'articolo 120 del medesimo testo. Relativamente alla destinazione d'uso dei locali si dovrà verificare se le norme attuative del locale piano strutturale di codesto comune consentono tale attività nella destinazione d'uso artigianale. Torna all’indice 4. AGENZIA DI AFFARI - REGISTRO - FORMATO ELETTRONICO » Quesito Un cittadino che vuole iniziare l'attività di agenzia d'affari ha chiesto se è possibile tenere il registro degli affari in formato elettronico e, in caso affermativo, quali sono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e le modalità di vidimazione. » Risposta L’art. 16, comma 3, del reg. d’es. del TULPS dispone che “I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici 10 programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche
convenzioni”; non risulta mai emanato detto decreto; pertanto anche chi tiene il registro in formato elettronico lo stampa e porta le pagine al comune per la vidimazione non essendovi disposizioni diverse in materia Torna all’indice 5. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO - LUDOPATIA - ATTRAZIONI » Quesito Una società chiede se sia possibile aprire una nuova sala giochi (con apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del TULPS) in una unità immobiliare a destinazione commerciale che si trova a 100 metri da un'altra unità immobiliare in cui è insediata un'attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del TULPS (locale con giochi gonfiabili per bambini con il pagamento di un biglietto d'ingresso). Si chiede se quest'ultima attività, con le attrezzature di spettacolo viaggiante (gonfiabili), sia da considerare come LUOGO di aggregazione giovanile di cui ai "luoghi sensibili" della D.G.R. Lombardia n. X/1274 del 2014? Oppure il termine luogo di aggregazione giovanile è talmente generico che possono essere considerati tali solo se il Comune a monte ha stabilito quali siano questi luoghi? » Risposta Non riteniamo che un'attività di pubblico spettacolo, nel caso di specie parco giochi con dotazioni di attrazioni spettacolari, possa rientrare nel divieto previsto dalla legge regionale della Lombardia che intende tutelare i partecipanti al gioco dal fenomeno della ludopatia, con questo criterio diventerebbe luogo sensibile anche l’esercizio commerciale che vende solo abbigliamento e calzature per bambini ovvero il cinema quando proietta cartoni animati; poiché, come detto nel quesito, il termine luogo di aggregazione giovanile è generico sicuramente sarebbe opportuno che il comune definisse in un suo atto cosa si intende per esso. Torna all’indice 6. ARTIGIANO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO » Quesito Si chiede di conoscere la sanzione da contestare al titolare di un attività artigianale(sartoria) non iscritto ex albo imprese artigiane ai sensi dell’art. 5 L. 443/1985, visto che la Legge Regionale Campania del 28.2.1987 n. 11 è stata abrogata dalla L. R. Campania 14 Ottobre 2015, n. 11 e come bisogna operare? » Risposta La legge quadro per l’artigianato n. 443/1985 non prevede delle specifiche sanzioni nell’ipotesi di 11 mancata iscrizione al registro delle imprese, quindi gli agenti accertatori dovranno comunicare, al
registro delle Imprese, all’INPS ed alla Agenzia delle Entrate, gli elementi che indicano la tipologia di attività svolta e il periodo accertato di attività; saranno tali enti ad adottare le proprie disposizioni al riguardo delle mancate iscrizioni. Torna all’indice 7. ASCENSORE - MESSA IN ESERCIZIO - TEMPISTICA » Quesito Riceviamo spesso comunicazioni di messa in esercizio di ascensori (e richiesta assegnazione matricola) non entro i 10 giorni dalla dichiarazione di conformità - come prevede l'art. 12 del DPR 162/99 e smi - ma anche dopo 4/5 anni dalla data risultante nella dichiarazione di conformità dell'impianto. Ci si chiede se chi presenta la comunicazione di messa in esercizio sia sanzionabile oppure no e se la pratiche vanno comunque accettate ed istruite. » Risposta L’art.12, comma 5, del DPR 162/99 dispone che “È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo”; e il successivo comma 6 dispone “ Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento”. Non sono previste sanzioni amministrative pecuniarie ma la sospensione che il comune deve immediatamente dichiarare prima di sanare la situazione Torna all’indice 8. ASSOCIAZIONE SPORTIVA - ATTIVITÀ COMMERCIALE » Quesito Un’associazione sportiva dilettantistica ha avviato qualche anno fa nel nostro Comune un’attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi del D.P.R. 235/2001. Nel fabbricato in cui aveva sede il circolo si svolgevano e si svolgono tuttora seminari residenziali di yoga, arti marziali, ginnastica, per adulti e ragazzi; sono presenti una cucina professionale e 7 camere da letto di diverse dimensioni e capienza; viene reclamizzata attraverso un sito una capacità ricettiva di 45 posti letto. Dalle verifiche svolte è emerso che nel 2014 l’a.s.d. (senza comunicare alcunché al Comune) si è trasformata in società sportiva dilettantistica a r.l., senza scopo di lucro, regolarmente registrata nel reg. nazionale del CONI; è affiliata ad un’associazione nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal Min. dell’Interno. Dalla visura camerale risulta che “La società non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci. Gli utili netti risultanti dal bilancio dovranno essere direttamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo 12
delle finalità sportive dilettantistiche, promozione dell’attività sociale, miglioramento di strutture e servizi della società”. L’art. 111 comma 3 del TUIR dice che nelle a.s.d. “non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, ecc. ecc.”; questo vale anche per le s.s.d. a responsabilità limitata? Visto l'art. 111 comma 4 del TUIR per le prestazioni di alloggio la società deve tenere una contabilità separata? Un circolo (per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande) può essere gestito anche da una soc. sportiva dilettantistica a r.l.? » Risposta La legge n. 289/2002 - art. 90 comma 17 ci dice che le ASD possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro (SSD) o cooperativa. La trasformazione da ASD a SSD avviene senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti intrattenuti dalla A.S.D. a favore della S.S.D. e sia il codice fiscale che la partita IVA rimangono i medesimi;quindi per la somministrazione di cui al DPR 235/2001 deve solo una mera comunicazione al SUAP per la modifica della denominazione. Quasi tutte le ASD assumono la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica e per poter avere agevolazioni fiscali devono essere registrate presso il CONI. Rimangono comunque le stesse agevolazioni fiscali e quindi si applica il TUIR. Come correttamente si osserva nel quesito, il comma 4 dell’artico 148 prevede che le disposizioni del comma 3, relative al carattere non commerciale di alcune attività, non si applica nel caso di prestazioni di tipo alberghiero e quindi sarà necessario il possesso del titolo autorizzativo per lo svolgimento dell’attività ricettiva e il rispetto di tutte le altre disposizioni specifiche di tale settore, compresa una contabilità separata in quanto trattasi di attività commerciale ; si evidenzia però che in Emilia Romagna la L.R. n. 16/2004 prevede particolari agevolazioni per le associazioni ( si veda art. 40 ) Torna all’indice 9. ATTIVITÀ ARTIGIANALE - ALLESTIMENTO SCENICO » Quesito Un soggetto proprietario di un cavallino pony intende proporre la seguente attività: allestito uno scenario di sfondo con strutture di ridotta complessità (telo sorretto da uno steccato con dipinto lo sfondo di un paesaggio) si rende disponibile a "truccare" o vestire in costume adeguato allo sfondo bambini dall'età di 5 ad 8 anni. Si compone così la visione del bimbo, il pony e lo scenario, che, se graditi, possono essere fotografati dai genitori a titolo oneroso. Come può essere classificata detta attività? » Risposta 13
Salvo il rispetto delle disposizioni sanitarie/veterinarie che dovrà accertare il medico veterinario, l'attività che si vuole effettuare a nostro avviso potrebbe rientrare fra quelle di tipo artigianale (fotografo), quindi libere e da svolgersi con la sola iscrizione all'albo. Torna all’indice 10. ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARE - COESISTENZA - YOGA » Quesito È stato ipotizzato all'ufficio scrivente l'apertura di un attività multiservizio all'interno della quale dovrebbero essere attivate le seguenti attività: commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari (erboristeria) attività prevalente somministrazione di alimenti e bevande ( piccolo angolo ristoro bio/vegetariano) stanza dedicata saltuariamente a attività fisioterapiche svolte da professionista abilitato ulteriore stanza utilizzato due volte a settimana per lezioni di yoga tenute da istruttore qualificato. Si chiede il Vostro parere se , una volta verificata la fattibilità della coesistenza delle attività sopra elencate sia dal punto di vista igienico/sanitario che di destinazione d'uso urbanistico edilizia, come debba essere inquadrata l'attività di lezioni di yoga ( necessita di Scia?) può essere considerata attività di C.A.M o è da consideransi attività libera. » Risposta Non ci risultano motivi ostativi specifici per lo svolgimento di più attività nei medesimi locali o in locali attigui e quindi quanto indicato nel quesito potrà essere realizzato anche se sarà necessario verificare il mantenimento dei requisiti di sorvegliabilità del pubblico esercizio e quelli igienico sanitari di ogni attività esercitata. La ginnastica yoga non rientra fra le attività di estetista, in alcune regioni viene regolamentata attraverso normative specifiche denominate disciplina del benessere; non siamo a conoscenza di una simile normativa nella regione Umbria; in detta regione è stata emanata la L.R. 9 aprile 2015 n. che agli artt. 162-171 detta disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive ed in particolare l’art. 171 detta gli “ Adempimenti delle società sportive”. Torna all’indice 11. ATTIVITÀ SANITARIA - PET TERAPY » Quesito Un utente ha intenzione di avviare un'attività di pet therapy. Come può essere inquadrata? Deve passare per il SUAP? » Risposta In materia di pet therapy è stata emanato il D.P.C.M. 28 febbraio 2003 “Recepimento dell'accordo 14 recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” e la
Conferenza Unificata ha emanato l’Accordo 24-1-2013 n. 5/CU “Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU)”. Non siamo a conoscenza di normativa adottata dalla regione Sardegna in questa materia e quindi si consiglia di sentire gli uffici dell’ASL locale. Torna all’indice 15
B 12. BED END BREAKFAST - AGIBILITÀ - DICHIARAZIONE MENDACE » Quesito È pervenuta al SUAP una scia di B&B con allegata autocertificazione di agibilità edilizia. Al fine di verificare la veridicità della suddetta autocertificazione, il SUAP ha chiesto al Settore Edilizia se la stessa fosse stata regolarmente recepita. Il Settore Edilizia, entro i 60 giorni dalla presentazione della SCIA al SUAP, ha così risposto: "l'agibilità autocertificata riguarda un fabbricato oggetto di un'istanza di ristrutturazione edilizia, la cui istruttoria non è mai stata definita a causa di discordanti rappresentazioni grafiche presentate dall'utente che, invocando il silenzio assenso dell'Amministrazione ex art. 2 comma 8 dpr 380/01, ha dato inizio ai lavori. Successivamente il Settore Edilizia ha emesso un'ordinanza di sospensione lavori, quindi l'utente ha fatto ricorso al TAR per il relativo annullamento, ottenendo la sospensiva, ed ha ultimato i lavori. Poiché si ritiene che l'agibilità autocertificata e le dichiarazioni di conformità già acquisite agli atti non riproducano correttamente lo stato dei luoghi, e si ipotizza anche un incremento volumetrico, ogni decisione del Settore Edilizia è subordinata all'esito del ricorso". Dopo altri 6 mesi il Settore Edilizia ha comunicato al SUAP che " l'attività istruttoria è ripresa solo con la sentenza del TAR Puglia n. 1582/19.11.15 che ha sancito il silenzio assenso, ma al fine di recepire l'istanza di permesso di costruire, effettuerà a breve un sopralluogo di verifica in loco utile anche al successivo recepimento dell'agibilità autocertificata". Infine il Settore Edilizia ha precisato al SUAP che, poiché l'agibilità autocertificata è riferita a grafici da rettificare, al momento non è stata recepita. Alla luce di quanto sopra, si chiede: 1) se ci siano gli estremi per l'annullamento in autotutela della SCIA di B&B già perfezionatasi (poiché pervenuta da 8 mesi al SUAP) 2) quale procedura il SUAP dovrà adottare nei confronti della SCIA di B&B in caso di esito negativo delle verifiche. » Risposta Riteniamo che il problema sia sulla regolarità o meno della dichiarazione di agibilità resa dall'interessato e attualmente ancora al vaglio dell'ufficio edilizia che è deputato sull'argomento e che dovrà quindi indicare, con estrema chiarezza, se la dichiarazione di agibilità risponda al vero oppure no. Se tale dichiarazione verrà riconosciuta dall'ufficio edilizia come rilasciata correttamente si potranno anche svolgere i rimanenti accertamenti, in caso contrario l'ufficio edilizia dovrà procedere alla comunicazione della notizia di reato per la falsa attestazione circa il possesso della certificazione di agibilità ai sensi dell'articolo 19 comma 6 della legge n. 241/1990 essendo il pubblico ufficiale che è venuto a conoscenza di un fatto che potrebbe costituire notizia di reato. A seguito di tale comunicazione di reato l'ufficio SUAP dovrà provvedere alla dichiarazione di decadenza della SCIA. Non è chiaro cosa intenda l’ufficio edilizia con “". Infine il Settore Edilizia ha precisato al SUAP che, poiché l'agibilità autocertificata è riferita a grafici da rettificare, al momento non è stata recepita”. Tale ufficio edilizia, a ns. parere, deve chiaramente precisare se vi è pericolo per la sicurezza pubblica poiché il fabbricato non è agibile e in tal caso si 16
ravvisa il pubblico interesse ovvero occorre che sia accertata e comunicata all’A.G. la mendicità nelle dichiarazioni effettuate nella SCIA Torna all’indice 13. BED END BREAKFAST - APPARTAMENTO - AFFITTO - CONTRATTO » Quesito Attività di "Bed & Breakfast" . Il soggetto non é proprietario dei locali destinati all'attività , ma ha dichiarato di disporne in forza di un contratto di comodato verbale (non registrato). A questo punto ci si chiede se sia consentito, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, avvalersi di una semplice dichiarazione unilaterale accorpata nel modello di comunicazione, il cui contenuto non é possibile verificare presso alcun ufficio pubblico. » Risposta L'articolo 34 della legge regionale delle Marche 9/2006 non prevede l'obbligo da parte della persona che, avendo dichiarato la propria dimora nell'appartamento o avendo la propria residenza a non oltre 200 metri, presentano la SCIA prevista dal comma 1 per l'esercizio dell'attività di Bed end Breakfast di esibire o anche solamente indicare gli estremi del contratto di affitto dei locali utilizzati. A tale riguardo si segnala che si deve verificare ed eventualmente sanzionare il proprietario dell'appartamento qualora non avesse dato all’autorità locale di pubblica sicurezza la comunicazione di cessione dell'immobile Torna all’indice 14. BIGLIETTERIA TEATRALE - STAMPA BIGLIETTI » Quesito Una Società SRL è registrata alla CCIAA con il codice ATECO 79.90.11 " servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento". Come attività esercitata nella sede legale sulla visura camerale viene riportata questa dicitura: stampa di biglietti per eventi ricreativi, sportivi e di intrattenimento. Si chiede di chiarire se per l'attività esercitata occorre produrre al SUAP SCIA per agenzia d'affari o, in caso contrario, come viene configurata l'attività e quale tipo di documentazione produrre allo Sportello. » Risposta Il codice ATECO 79.90.11 indica l'attività di Servizi di "biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento", mentre nella visura camerale si indica l'esercizio di una attività di tipo tipografico consistente nella realizzazione materiale dei biglietti per eventi. Si tratta quindi di due diverse tipologie di attività e solamente nell'ipotesi che si vendano biglietti di eventi 17
teatrali su commissione di altri si tratterà di agenzia di affari, che comunque dovrà prima essere accertata. Torna all’indice 18
C 15. CARBURANTI - ANTIMAFIA - DECADENZA » Quesito Una società (A) è titolare dell'autorizzazione d'esercizio per impianto di distribuzione carburanti. Detta società, con contratto di comodato d'uso gratuito, ha dato in gestione l'attività a un'altra società (B) a carico della quale è stata emessa da una Prefettura la comunicazione interdittiva antimafia di cui all'art.87 del D.Lgs. 159/201. Considerato che il gestore è titolare della sola licenza rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane, si ritiene che il provvedimento di revoca della licenza sia di esclusiva competenza della medesima alla quale l'interdittiva antimafia sta per essere girata (ammesso e non concesso che la specifica normativa preveda la revoca per la causale in questione). A questo punto ci si chiede se il Comune debba restare inerte, dato che la sua competenza si riferisce unicamente all'autorizzazione rilasciata alla società A, o se invece possa (o addirittura debba) vietare la prosecuzione dell'attività di erogazione, previo avvio del procedimento alla società B. » Risposta Con la comunicazione interdittiva inviata dalla Prefettura, codesto ufficio dovrà emettere il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione quale gestore dell'impianto che è stata rilasciata da codesto ufficio ai sensi dell’art. 75 della L.R. 27/2009 e contestualmente ordinare l'immediata cessazione dell'attività. Riteniamo che data la necessità ed urgenza di procedere con tale provvedimento sia possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, dandone notizia nel provvedimento stesso. L'agenzia delle dogane provvederà per proprio conto a quanto di competenza. Nell'ipotesi che l'interessato nel richiedere l'autorizzazione per la gestione dell'impianto abbia dichiarato che nei suoi confronti non sussistevano cause di decadenza si dovrà procedere anche per l'ipotesi di delitto previsto dall'articolo 483 del C.P. oppure dell'articolo 19 comma 6 della legge 241/90 qualora la dichiarazione sia stata inserita in una SCIA. Torna all’indice 16. CENTRI ASSISTENZA - AGENZIA DI AFFARI » Quesito I Centri di assistenza tecnica ( es: caf, caa ecc....), al momento dell'apertura, sono soggetti alla presentazione di una scia? si possono configurare in "agenzie di affari"? considerata la vasta tipologia di servizi che espletano ? 19
» Risposta Per l'attività di centro di assistenza tecnica ovvero per la presentazione delle istanze o delle SCIA ai SUAP tali centri non rientrano tra le agenzie di affari ma tra le attività di servizio dato che non si interpongono fra due soggetti per portare a buon fine una transazione, potrebbe però essere che tali centri, per altre tipologie di attività che vengono svolte al loro interno assumano anche la figura di agenzia di affari prevista dall'articolo 115 del TULPS. Tali centri quindi necessitano solamente dell'iscrizione al registro delle imprese. Torna all’indice 17. CENTRO RICREATIVO - CATERING » Quesito È stata presenta a questo Servizio una Comunicazione per Centro Ricreativo per l'Infanzia per accogliere bambini dai tre anni in su con carattere continuativo e servizio catering. Durante l'orario verranno offerti servizi ludici e ricreativi con attività manuali, artistiche, artigianali e piccoli laboratori di giardinaggio. A parte l'aspetto urbanistico, trattandosi di attività non rientranti nella Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia e Deliberazione dell’assemblea regionale dell’Emilia Romagna n. 85 del 25 luglio 2012. Viene considerata come attività libera? » Risposta Se l’attività non ha caratteristiche e finalità simili o eguali a quelle di tipo didattico e non rientra fra le previsioni delle norme regionali che disciplinano la materia riteniamo che l’attività possa essere considerata come libera, anche se sarà necessario il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie: nel quesito inoltre si indica anche lo svolgersi dell’attività di somministrazione che se effettuata da azienda di catering dovrà rispettare le previsioni della norma regionale 14/2003 oltre al rispetto dei requisiti igienico sanitari. Torna all’indice 18. CIRCOLO PRIVATO - CONTROLLI Il controllo di un circolo privato con durata ultradecennale,e radicato sul territorio e fa attività come teatro, eventi danzanti, sport, tornei di carte e biliardo, con relative licenze “datate” deve comunicare, se sì con quale frequenza, alla Questura l’intenzione di vendere e somministrare ai soci bevande alcoliche e superalcoliche? In caso di mancanza di comunicazione sono previste sanzioni? Tale circolo risulta avere due affiliazioni, una per lo sport e una per le attività ricreative e culturali. Esiste un limite di affiliazioni? Quali adeguamenti deve rispettare con cadenza annuale alla luce dell’attuale normativa? 20 » Risposta
Il circolo privato deve essere dotato di uno statuto conforme alle disposizioni dell'articolo 111 del TUIR ( ora articolo 148) e registrato presso l'agenzia delle entrate; la somministrazione di alimenti e bevande effettuata esclusivamente a favore dei soli soci è soggetta alla presentazione della SCIA prevista dal DPR 235/2001, oltre al rispetto delle normative di carattere igienico sanitario. Trattandosi di circolo affiliato questo dovrà provvedere a rinnovare l'affiliazione ogni anno. Affinchè le attività siamo considerate Istituzionali è necessario per il circolo ottemperare ad una serie di adempimenti, dettati dal Decreto Legislativo 460/97. Altro adempimento importante è il modello EAS. Il circolo inoltre dovrà essere garantito il rispetto delle condizioni di sorvegliabilità che per i circoli sono indicate solamente nell'articolo 4 del DM 564/92. Le licenza di cui risulta in possesso il circolo, anche se datate, non hanno alcuna scadenza, salvo che una simile previsione non sia stata espressamente inserita nella stessa. Per quanto attiene alla vendita di alcolici l’art. 86, comma 2, introdotto dalla legge di conversione n.131/2012, dispone che “Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma”; tale comunicazione alla Questura deve essere inviata dal Comune. Non siamo a conoscenza di disposizioni che precludano una doppia affiliazione Torna all’indice 19. COMMERCIO ELETTRONICO - AUTO USATE - VERIFICHE » Quesito Oramai spessissimo riceviamo SCIA per la vendita on line di autoveicoli nuovi ed usati e altrettanto spesso le rigettiamo (con fortissime critiche e tensioni da parte dei titolari) una volta verificata l'inesistenza del sito di e-commerce o verificato che si tratta di un sito di sola pubblicità senza alcun riferimento ai requisiti richiesti dal Codice del Consumo. Secondo lei è nostro compito fare questo tipo di verifica? Vorremmo conoscere ed adeguarci alla prassi utilizzata dagli altri Enti e capire se, come per le altre attività, Il Comune deve vigilare sul corretto utilizzo dell'e-commerce e come di fatto può farlo. Si fa presente che la CCIAA e la Motorizzazione Civile non entrano nel merito . » Risposta L'attività di commercio elettronico può avvenire anche attraverso l'uso di siti collettivi e quindi non obbligatoriamente l’interessato deve utilizzare un proprio sito; l'attività on line di veicoli usati necessita, oltre alla SCIA per forma speciale di vendita anche della comunicazione prevista dall'articolo 126 del TULPS nella quale deve essere indicato il luogo nel quale sono depositati i veicoli che si intende porre in vendita e che dovranno essere registrati sull'apposito registro previsto dall'articolo 128 del TULPS che codesto ufficio dovrà vidimare. La pubblica amministrazione dovrà verificare l'effettiva iscrizione dell'interessato al registro delle imprese e che i veicoli pubblicizzati siano depositati presso la rimessa e in tale luogo dovranno essere svolti i controlli al fine di accertare la registrazione dei veicoli pubblicizzati nel registro di cui all’art. 128 e presenti nella rimessa dichiarata. La disciplina su questa materia è assai vaga e la normativa della regione Puglia n. 14/2015 all’art.59 si limita a disporre l’obbligo della SCIA e richiamando 21
l’applicabilità del codice del consumo. Non ci risulta che vi sia da parte di alcuni comuni una verifica sistemica del commercio elettronico ma interventi per casi specifici. Torna all’indice 20. COMMERCIO ELETTRONICO - VEICOLI USATI - VISIONE DA PARTE DEI CLIENTI » Quesito Un soggetto intende effettuare il commercio elettronico di veicoli usati e vorrebbe utilizzare come deposito una autorimessa, autorizzata ai sensi del D.P.R. 480/2001, intestata ad altro privato ed ubicata in altro Comune. Nel caso di specie, i veicoli verrebbero visionati dagli acquirenti presso l'autorimessa per poi essere venduti. Si chiede se tale ipotesi sia consentita o se, invece, il soggetto debba avere la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti urbanistici ed edilizi. » Risposta La vendita on line è consentita sia per le merci nuove che per quelle usate; ciò premesso l'interessato dovrà presentare la SCIA per l'attività di commercio di prodotti non alimentari svolta in modalità telematica e successivamente la comunicazione ai sensi dell'articolo 126 del TULPS per la vendita di veicoli usati dotandosi del registro previsto dall'articolo 128 del medesimo testo che codesto ufficio dovrà vidimare. Nella comunicazione si dovrà indicare il luogo nel quale vengono depositati i veicoli e dove sarà custodito anche il registro al fine di consentire agli agenti accertatori di accedere, a qualsiasi ora ai sensi dell'articolo 16 del TULPS, per verificare la presenza di tutti i veicoli registrati e la registrazione di tutti i veicoli presenti nella rimessa ( e quindi la rimessa cessa di essere luogo privato ma locale soggetto ad autorizzazione di polizia). Si rammenta che nessun cliente potrà accedere alla rimessa e visionare i veicoli essendo questi pubblicizzabili e vendibili solamente in modalità informatica; nel momento in cui un privato cittadino dovesse trovarsi nella rimessa per visionare i veicoli posti in vendita on line l'area dovrebbe essere considerata come superficie di vendita e quindi si tratterebbe di commercio su area privata svolto senza titolo abilitativo e come tale dovrebbe essere sanzionata. Torna all’indice 21. COMMERCIO SU AREA PRIVATA - ON LINE - AUTO USATE » Quesito Commercio A) elettronico (on-line) di auto nuove e usate - B) Commercio di auto usate in appositi locali c) registri. Poiché di recente più leggo e meno mi è chiaro cosa un utente deve comunicare o segnalare nel caso intenda effettuare vendita on-line di auto nuove ed usate e soprattutto se sia tenuto a dichiarare ed avere un locale (deposito e se sì che destinazione urbanistica debba avere) per le auto usate chiedo gentilmente -se possibile - un elenco di elementi e dati necessari da effettuare per l' attività di vendita in oggetto A). Nel caso di Commercio di auto usate in appositi locali B) chiedo quali siano gli adempimenti da effettuarsi da parte di un utente e quale 22
destinazione urbanistica gli stessi debbano avere. Chiedo altresì C), cosa deve fare l'utente per la vidimazione dei registri (di cui art. 126 tulps) visto che attualmente può utilizzare il SUAP telematico senza ricorrere al registro cartaceo da vidimare dagli uffici competenti. » Risposta Le auto possono essere commerciate se si è in possesso del titolo abilitativo per esercitare attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare; tale attività, comune a tutte le altre, necessita di un locale con destinazione d'uso commerciale dove l'interessato svolgerà ed esporrà i veicoli nuovi che pone in vendita. Tali veicoli potrebbero anche essere usati e in tale ipotesi dovrà anche presentare al comune la comunicazione prevista dall'articolo 126 del TULPS e provvedere a farsi vidimare da codesto ufficio il registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del medesimo Testo Unico. Appare evidente che il locale dove vengono esposti i veicoli, nuovi o usati e dove accede il pubblico dovrà avere destinazione d'uso commerciale; quelli invece dove sono depositati i veicoli, nuovi o usati, in attesa di essere esposti per la vendita dovranno avere una destinazione d'uso di deposito a fini commerciali e comunque nel rispetto del piano strutturale del comune L'attività di commercio al dettaglio però può anche essere svolta on- line, previa presentazione di una SCIA, ovvero senza che si abbia un locale nel quale far accedere il cliente per visionare i prodotti venduti, dato che un simile contatto potrà avvenire solamente on- line. Quindi il soggetto che vende veicoli nuovi on-line, potrebbe anche non avere un locale di deposito, potrà infatti pubblicizzare il veicolo nuovo e acquistarlo solo dopo averlo venduto al cliente, dato che le caratteristiche del veicolo sono eguali per tutti quelli appartenenti al medesimo modello. Tale forma speciale di vendita può anche essere svolta nei confronti di cose, nel caso di specie, veicoli usati e quindi oltre la SCIA per commercio elettronico dovrà essere presentata la comunicazione per il commercio di cose usate prevista dall'articolo 126 del TULPS e provvedere a farsi vidimare il registro previsto dall'articolo 128 del medesimo testo. I veicoli usati per poter essere venduti al dettaglio dovranno già essere intestati al titolare dell'impresa e quindi nella sua disponibilità, anche perché altrimenti non potrebbero essere reclamizzati sul sito dell'azienda, e quindi dovranno essere depositati in un "luogo" nel quale dovrà anche essere depositato il registro previsto dall'articolo 12;, a tali locali, ai sensi dell'articolo 16 del TULPS, potranno accedere gli addetti al controllo anche in qualsiasi ora del giorno o della notte per verificare se i veicoli presenti sono tutti registrati e se quelli registrati sono presenti nel locale e anche che tali veicoli o parti di essi non siano di provenienza furtiva . Tale luogo dovrà avere idonea destinazione d'uso rispetto alle norme urbanistiche del comune ovvero alle disposizioni attuative del locale piano strutturale che, molto probabilmente, potrebbe essere di rimessa. Torna all’indice 22. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - HOBBISTI - OPERE DELL'INGEGNO » Quesito Il proprietario di un fabbricato all'interno del centro storico con un ampio giardino, chiede se in occasione di particolari eventi (notte rosa ..... ) può allestire all'interno del giardino un mercatino/esposizione di prodotti di artigianato, e opere del proprio ingegno, con accesso libero al pubblico e con la possibilità di vendita dei prodotti esposti. Premetto che per quanto riguarda l'utilizzo di aree pubbliche il Comune ha adottato apposito regolamento, ma trattandosi di area 23
privata, non riesco ad inquadrare il problema : i singoli espositori dovranno presentare al Comune una dichiarazione, l'area non è commerciale ma si tratta di un giardino di pertinenza di un fabbricato di civile abitazione, inoltre chi organizza non ha titolo per realizzare iniziative anche temporanee (Associazione, Pro Loco.....) per pertanto chiedo come procedere. » Risposta La destinazione d'uso dell'area, se utilizzata in difformità per un giorno non comporta un utilizzo difforme rispetto alla sua destinazione, ma l'attività commerciale o artigianale che si intende svolgere non sembra sia possibile consentirne lo svolgimento salvo che non si tratti di attività rientrante nelle previsioni dell'articolo 43 della legge regionale delle Marche 27/2009 quale attività svolta da hobbisti, nel qual caso l'area dovrà essere concessa, per quel solo giorno , in uso al comune, divenendo così area pubblica. Nessuna preclusione invece per coloro che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno a carattere creativo che, come previsto dall'articolo 1 comma 4 lettera i) della norma regionale, risultano essere le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, dato che a tale vendita non si applicano le disposizioni della norma regionale. 24
D 23. DIRETTORE DI TIRO - CERTIFICAZIONE » Quesito È stata richiesta allo SUAP di questo Comune la licenza di Direttore ed Istruttore di Tiro ai sensi dell'art. 31 della L. 110/1975 da parte di un appartenente alle Forze di Polizia. Si chiede se, nel caso in questione, al fine della verifica del possesso dei requisiti professionali è possibile richiedere l'attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, da cui risulti, tra l'altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale, così come previsto dall'art. 4bis del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, introdotto con Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2016, anziché richiedere il certificato medico di idoneità fisica previsto dall'art. 35 del R.D. n. 773/1931. » Risposta Pur riconoscendo una certa logica al procedimento che si vorrebbe applicare in sostituzione di quello previsto dalla norma, chi scrive ritiene che sia più opportuno applicare le disposizioni della legge e quindi richiedere la certificazione prevista dal TULPS, sia per la delicatezza della materia sia perché non siamo a conoscenza di disposizioni ministeriali relative a detta deroga. Torna all’indice 24. DISTRIBUTORE ACQUA - GESTORE » Quesito In un comune si vuole mettere la cosiddetta "casetta dell'acqua" che eroga a prezzi modici acqua trattata, collegata direttamente all'acquedotto pubblico. Come viene assimilata tale attività e quali autorizzazioni - scia necessarie. » Risposta Se l’acqua viene ceduta ai cittadini direttamente dall’amministrazione comunale si tratta di una attività di servizio complementare a quella relativa alla distribuzione diretta nelle abitazioni; se invece viene svolta da un soggetto diverso riteniamo che sia necessaria la presentazione di una SCIA per vendita a mezzo di distributore automatico di prodotti alimentari. 25 Torna all’indice
25. DISTRIBUZIONE CARBURANTI - USO PRIVATO - ASSOCIAZIONI » Quesito Chiedo gentilmente il parere in ordine a quanto segue. Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 ed in particolare l'art. 3, comma 10, che prevede per il comune la possibilità di rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti fa uso esclusivo di imprese produttive e di servizi; Vista l'analoga previsione contenuta nella Delibera di Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355, secondo la quale: - 1.3 Definizioni 10 Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli,motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio. - 6.3 Impianti di distribuzione ad uso privato 1. Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 32/1998; Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato ad un'associazione onlus di pubblica assistenza e soccorso per il rifornimento degli automezzi destinati alla propria attività di assistenza soccorso, targati e circolanti su strada. » Risposta Il comma 10 dell'articolo 3 del D.lgs 32/98 indica che gli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato possono essere autorizzati se si tratta di imprese produttive e di servizi; a nostro parere l’autorizzazione è rilasciabile, perché il riferimento al termine “imprese” va inteso in senso ampio, ossia riferendosi non alle sole imprese produttive di beni e servizi, ma a qualsiasi ente che rifornisca mezzi propri. Le finalità che sono alla base di questa norma si possono applicare sia ad un’impresa che ad un’associazione: disponibilità continua del carburante e possibile contenimento dei costi. Torna all’indice 26
E 26. ESPOSIZIONE AUTO D'EPOCA - COMMERCIO - FIERA ESPOSITIVA » Quesito Raduno di auto e moto d'epoca. Un comitato spontaneo intende effettuare un raduno di auto e moto d'epoca su area pubblica. per l'occasione viene chiesto il suolo pubblico oltre che per l'esposizione della moto e auto d'epoca anche per le seguenti attività che intenderebbero porre in essere a contorno della manifestazione: - vendita/scambio di pezzi meccanici usati e nuovi; - hobbisti con esposizione di opere realizzate dagli stessi espositori; - gazebo per la somministrazione di alimenti e bevande; il tutto su un'area del Piano Insediamenti Produttivi. Si chiede come andrebbe gestita una simile richiesta? sono fattibili le attività di cui sopra e cosa dovrebbero presentare per essere regolarmente autorizzati? » Risposta Premesso che la richiesta di rilascio della concessione di suolo pubblico non vincola l'amministrazione comunale al suo rilascio, si dovrà valutare, magari sulla base del regolamento o in assenza sulla base di un atto di indirizzo politico, la possibilità del rilascio della concessione di suolo per il raduno, previa verifica di rispetto delle disposizioni del codice della strada. Le attività collaterali che si vorrebbero svolgere in concomitanza dell'esposizione esercitate su area pubblica dovrebbero essere autorizzate ai sensi del D.lgs 114/98 e della legge regionale della Sardegna 5/2006. A tale riguardo si rammenta che le due normative non prevedono l'attività di Hobbista anche se riferita a prodotti da loro realizzati; il commercio di ricambi usati dei veicoli necessita del possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica, utilizzabile se la manifestazione viene inquadrata come fiera ma in tale ipotesi oltre al suo inserimento nel piano delle aree, i posteggi dovrebbero essere rilasciati a mezzo bando pubblico. Nell'ipotesi che la manifestazione la si voglia inquadrare come "manifestazione fieristica" di cui alla Delibera Regionale 3/14 del 24 Gennaio 2006 rammentiamo che l'allegato C della delibera prevede la qualifica professionale degli espositori. Torna all’indice 27. ESTETISTA - ACCONCIATORE - ATTIVITÀ CONGIUNTA » Quesito Ci è pervenuto al nostro comune una scia nel SUAP di trasferimento di attività di estetista che da un locale si è trasferita all'interno di un'altro locale in un'altra via con attività di parrucchiere. Alle relative pratiche presentate vi è anche una copia di contratto di coworking di scrittura privata stipulata tra il concedente e il concessionario con tanto di planimetria che dividono le due attività. 27
Domanda, alla luce di numerose normative e circolari del MISE, può valere giuridicamente un contratto di questo genere...visto "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina" per queste varie interpretazioni? » Risposta Non si tratta di affitto di poltrona o di cabina, ma di locazione di una parte di locale all'interno del quale un soggetto diverso da quello che già vi esercitava intende avviare una nuova attività di estetista, trasferendola da una precedente sede; in sostanza un subaffitto di una parte del locale. Sarà però necessario che si ottenga anche il parere igienico sanitario per l'insediamento ed il funzionamento delle due diverse attività, acconciatore e estetista. Occorrerà anche ridurre la superficie della attività di parrucchiera. Torna all’indice 28. ESTETISTA - DIRETTORE TECNICO - PRESENZA » Quesito Esercizio di estetica aperto nel 2014 con indicazione di un responsabile tecnico in possesso della prevista abilitazione. Due mesi fa il responsabile tecnico ci comunica che si è licenziato e che non opera più in quell'esercizio Notifichiamo all'impresa disposizione di adeguamento dell'attività entro 15 giorni con avvertimento che decorso tale termine sarà emesso provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La ditta non provvede ad adeguarsi L'ufficio sta quindi predisponendo l'ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività fino a presentazione di nomina di un nuovo responsabile tecnico. Si vorrebbe comunque evitare di mantenere "attiva" una scia in funzione di un'ipotetica comunicazione che potrebbe non pervenire mai. L'ufficio vorrebbe quindi indicare nell'ordinanza che il provvedimento rappresenta contestualmente l'avvio del procedimento amministrativo volto all’annullamento definitivo degli effetti della suddetta SCIA ai sensi della legge 241/90 se l'impresa non presenterà la nomina entro X giorni. È corretto? » Risposta Essendo trascorso inutilmente il periodo concesso per l'adeguamento alla regolarità amministrativa dell'attività, riteniamo che sarebbe stato opportuno verificare se l'attività fosse ancora in funzione o se invece fosse stata autonomamente sospesa dall'interessato; nell'ipotesi di attività funzionante si sarebbe dovuto sanzionare il titolare per aver esercitato l'attività in assenza del requisito professionale e su tale base si sarebbe dovuto emettere il provvedimento di immediata cessazione dell'attività fino al momento di avere ripristinato la piena regolarità amministrativa. La legge 1/90 che disciplina l'attività di estetista non prevede l'ipotesi di decadenza della SCIA, tale ipotesi sarà quindi perseguibile solamente se prevista dal regolamento comunale. Torna all’indice 28
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