Webinar - Le novità 2022 in materia di lavoro 25/01/2022 - ODCEC Roma
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Webinar - Le novità 2022 in materia di lavoro 25/01/2022 I nuovi Ammortizzatori sociali: obiettivo copertura universale (anche micro imprese) Fabiano D’Amato Componente della Commissione Diritto del lavoro dell’Odcec Roma - Commercialista e Revisore Legale
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) La Legge di Bilancio modifica la norma di riordino del 2015 (D.Lgs. 148/2015), in particolare per: estensione a datori di estensione dei soggetti aumento dei lavoro a prescindere destinatari trattamenti dalla dimensione
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Novità circa i soggetti destinatari – nuove categorie lavoratori Art. 1 e 2 D.Lgs. 148/2015, modificati dai commi 191 e 192 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2022. L’estensione, per sospensioni o riduzioni dall’ 1/1/2022 riguarda: - Tutte le categorie di apprendisti - Lavoratori a domicilio Rimane l’esclusione per la categoria dei dirigenti.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Novità ed altri aspetti – anzianità lavoratori L’anzianità richiesta per l’accesso agli ammortizzatori di cui trattasi, per gli eventi intervenuti dopo l’1/1/2022, è pari a 30 giorni di effettivo lavoro presso la medesima unità produttiva. Situazioni particolari: - Il requisito non è richiesto per l’accesso alla CIGO per eventi non evitabili nel settore industriale; - Nel caso di subentro in appalto, l’anzianità del lavoratore si misura in relazione al periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nella attività appaltata.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Novità ed altri aspetti – computo lavoratori Art. 2 bis D.Lgs. 148/2015, introdotto dal comma 193 dell’art. 1 L. 234/2021 (Circolare INL 1/2022) Per il computo dei limiti, si considerano tutti coloro che prestano attività lavorativa con vincolo di subordinazione Si considerano in particolare: - Gli apprendisti - I lavoratori a domicilio - I lavoratori con qualifica di dirigente.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Misura delle integrazioni Art. 3 comma 5 bis D.Lgs. 148/2015, introdotto dal comma 194 dell’art. 1 L. 234/2021 Per gli eventi di sospensione o riduzione aventi luogo dal 1/1/2022, è previsto un unico massimale (rivalutato annualmente dall’INPS) che nel 2021 è pari a: - Euro 1.199,72 lordi - Euro 1.129,66 al netto del contributo a carico del lavoratore del 5,84%
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Fondo Integrazione Salariale (FIS) – datori di lavoro interessati Art. 29 D.Lgs. 148/2015, modificato dal comma 207 dell’art. 1 L. 234/2021 - Datori di lavoro che occupino almeno un dipendente - Cui non si applichi la disciplina CIGO - Cui non si applichino i fondi di solidarietà bilaterali obbligatori (art. 26) o alternativi (art. 27) o territoriali (art. 40)
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Fondo Integrazione Salariale (FIS) – prestazione del fondo Art. 29 D.Lgs. 148/2015, introdotto dal comma 207 dell’art. 1 L. 234/2021 - Il fondo garantisce per gli eventi di sospensione o riduzione attività in relazione alle causali previste per CIGO e CIGS, nella medesima misura prevista per la CIGO: ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE Massimo 13 settimane per media dipendenti nel semestre precedente la domanda fino a 5 unità. Massimo 26 settimane per media dipendenti nel semestre precedente la domanda oltre le 5 unità. È soppresso il c.d. assegno di solidarietà
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Fondi di solidarietà bilaterali (Art. 26 D.Lgs. 148/2015) Nuovo comma 1bis (comma 204 Legge di Bilancio): - Obbligo dal 1/1/2022 di stipulazione da parte di organizzazione sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale di appositi accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, volti a costituire fondi di solidarietà bilaterali; - L’obbligo per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito applicazione CIGO, al fine di garantire le medesime prestazioni di integrazione salariale previste per CIGO e CIGS, per le medesime cause di sospensione o riduzione. - A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei predetti Fondi è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. - E’ previsto l’obbligo di adeguamento statuti dei fondi esistenti al primo gennaio entro il 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 se costituiti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021) In assenza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), con decorrenza 1/1/2023 (o 1/7/2023). - l’adeguamento deve avvenire tramite la stipula di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da trasmettere entro i termini indicati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali – Divisione IV. - I fondi garantiranno l’Assegno ordinario, che dovrà essere di importo e di durata almeno pari a quelli previsti per l’“Assegno di integrazione salariale” di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 148/2015, mentre non è più previsto il cd assegno di solidarietà.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (Art. 27 D.Lgs. 148/2015) Modifiche (comma 205 Legge di Bilancio): - A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei Fondi alternativi (FSBA e Somministrazione) i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. - Ai soli fini dell’erogazione delle integrazioni salariali, è previsto l’obbligo di adeguamento statuti dei fondi esistenti al primo gennaio 2022 entro il 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 se costituiti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021) In assenza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (FIS), con decorrenza 1/1/2023 (o 1/7/2023) - I fondi garantiranno l’Assegno ordinario che dovrà essere di importo e di durata almeno pari a quelli previsti per l’“Assegno di integrazione salariale” di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 148/2015, mentre non è più previsto il c.d. assegno di solidarietà. Modifiche analoghe sono state previste dal comma 213, che è intervenuto sull’art. 40 D.Lgs. 148/2015 in merito ai Fondi riguardanti le Province autonome di Trento e Bolzano.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Fondo Integrazione Salariale (FIS) – prestazione «residuali» del fondo Fino all’adeguamento, nei termini previsti, dei regolamenti dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26,27 e 40 già costituiti al 31/12/2021, ed al fine di garantire ai dipendenti delle aziende che rientrino nella applicazione di detti fondi, ma con organici inferiori a quelli previsti ante modifica, dal 1° gennaio 2022, dette aziende rientrano nella disciplina del FIS
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Elementi in comune Fondi articolo 26,27,40 D.Lgs. 148/2015 - Comma 214: dal primo gennaio 2022 la regolarità della contribuzione ordinaria ai fondi di cui ai suddetti articoli, costituisce condizione di rilascio del DURC. - Comma 212: ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spettano gli ANF alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Finanziamento F.I.S. - 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente abbiano occupato in media fino a 5 dipendenti. - 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti; Dal 1° gennaio 2025 per i predetti datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dalla fine della fruizione del trattamento, l’aliquota si riduce nella misura del 40%; Le contribuzioni di cui sopra sono ridotte dal periodo di paga di gennaio 2022 e fino a quello relativo a dicembre 2022 nelle seguenti misure: - 0,35% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; - 0,25% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti; - 0,11% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti; - 0,56% per i datori di lavoro esercenti attività commerciali e turistiche che occupano più di 50 dipendenti E’ previsto, per il F.I.S. un contributo addizionale, nel caso di utilizzo, pari al 4% della retribuzione persa.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Altre novità: - Comma 215 che interviene sull’art. 41 D.Lgs. 148/2015 (Contratto di espansione): requisito occupazionale di almeno 50 dipendenti. - Comma 217 che interviene sull’art. 44 D.Lgs. 148/2015: estensione al 1/1/2022 al settore Pesca del trattamento CISOA. - Comma 195: a decorrere dal 1/1/2025, per coloro che non abbiano fruito di CIG almeno nei 24 mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato, è prevista una contribuzione addizionale ridotta pari a: - 6% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino al limite di 52 settimane nel quinquennio mobile: - 9% oltre il limite di 52 settimane e fino a 104 nel medesimo periodo. - Rimane il 15% oltre le 104 settimane
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Altre novità - segue: - Comma 196 che introduce l’art. 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. 148/2015: in caso di pagamento diretto, ove concesso, a pena di decadenza, il datore di lavoro deve inviare i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello interessato, o entro 60 giorni dall’autorizzazione se successivo. - Comma 197 che sostituisce il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 148/2015: - il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi, o di lavoro autonomo, perde il trattamento per le giornate di lavoro prestato; - Se la durata del periodo di lavoro subordinato è inferiore ai sei mesi, il trattamento è sospeso per tale periodo.
ALTRI SPUNTI IN MERITO AGLI AMMORTIZZATORI DAL 1/1/2022 - A seguito delle problematiche inerenti la presentazione delle istanze in scadenza il 18/1/2022, per eventi dal 1/1/2022, l’INPS ha chiarito che non si incorrerà nella decadenza potenzialmente connessa al superamento di tale scadenza; il periodo neutralizzabile sarà specificato su una circolare di prossima emissione. - Visto il termine degli ammortizzatori «covid» con le relative procedure, è necessario prestare particolare attenzione alle tempistiche, differenti a seconda dei casi, ed alla maggior complessità delle procedure di consultazione sindacale. - Per alcuni settori, il Decreto «sostegni-ter», approvato in C.d.M., esamina la possibilità di richiesta di Ammortizzatori Sociali senza obbligo di versare il contributo addizionale, in determinati settori e circostanze.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - Comma 198: modifica all'art. 20 del D.Lgs n. 148/2015: per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina della CIGS ed i relativi obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro - non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 D.Lgs n. 148/2015 - che, nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti. - Nel numero sono compresi anche dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti e lavoratori subordinati, la cui prestazione lavorativa avvenga all'interno o all'esterno dell'azienda (Circ. Min. Lavoro 1/2022).
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - Rientrano nel campo di applicazione, a prescindere dal numero dipendenti: - le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale; - i partiti, i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. - i datori di lavoro che sono iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che soddisfino comunque il requisito dimensionale dei 15 dipendenti. in caso di riduzione o sospensione dell'attività possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria: - imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione - imprese appaltatrici di servizi di pulizia; con almeno 15 dipendenti prescindendo dall'impresa committente presso cui avviene la prestazione.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – riorganizzazione aziendale Comma 199: realizzata anche attraverso "processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore" della Legge di Bilancio 2022. Il programma deve essere finalizzato al recupero dell’occupazione ed alla riqualificazione. I processi di transizione devono presentare azioni dirette a trasformazioni e transizioni digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – contratto di solidarietà Dal 1/1/2022: - La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile degli interessati (rispetto al precedente 60%) - La riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% per l’intero periodo del contratto di solidarietà (rispetto al precedente 70%) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – finanziamento Dal 1/1/2022: - Tutti i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti dovranno versare un contributo dello 0,90% (di cui lo 0,30% a carico dipendente), ridotto dello 0,63% da gennaio a dicembre 2022. Dal 1/1/2022 i lavoratori interessati da CIGS sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione con modalità che saranno definite da apposito decreto.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria «in deroga» (Comma 200 art.1, che inserisce art. 23-ter D.Lgs. 148/2015). Dal 1/1/2022, imprese con più di 15 dipendenti in media, possono accedere ad ulteriori interventi CIGS: - Finalizzati al recupero di lavoratori a rischio esubero, a mezzo apposito accordo sindacale di transizione occupazionale, al fine della rioccupazione dei lavoratori coinvolti, che accedono al programma «Garanzia di occupabilità lavoratori»; la durata massima è di 12 mesi non prorogabili. Qualora vengano assunti lavoratori in CIGS in «transizione occupazionale», come sopra delineati, al datore di lavoro spetteranno incentivi pari al 50% del trattamento autorizzato e non goduto; l’incentivo può essere riconosciuto per massimo 12 mesi, ed è concesso, pro quota, anche qualora i lavoratori costituiscano una società cooperativa di lavoro. I lavoratori possono, in alternativa, essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età (modifica all’art. 47 comma 4 D.Lgs. 81/2015) - Finalizzati a fronteggiare situazioni di difficoltà economica a mezzo processi di riorganizzazione, per un massimo di 52 settimane, da fruire entro il 31/12/2023.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) NASPI Art. 1 comma 221: - Estensione agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984, che possano far valere: - Stato di disoccupazione - Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione involontaria.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) NASPI Art. 1 comma 222: - Estensione ai datori di lavoro agricoli del versamento dell’aliquota dell’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% finanziamento ammortizzatori e 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali). - Estensione ai datori di lavoro agricoli del c.d. «ticket licenziamento» (Circ. INPS n. 2/2022)
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) NASPI Altro (art. 1 comma 221): Per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1/1/2022 - Abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione. - Riduzione dell’importo della prestazione a partire: - Dal primo giorno del sesto mese (e non più del quarto) - Dal primo giorno dell’ottavo mese nel caso di beneficiari che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
LA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30.12.2021, N.234) DIS-COLL (Art. 1 comma 223) Per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1/1/2022 - Riduzione dell’importo della prestazione a partire: - Dal primo giorno del sesto mese (e non più del quarto) - Durata massima della prestazione fino a 12 mesi - Riconoscimento contribuzione figurativa fino ad un massimo annuale pari ad 1,4 volte la prestazione massima mensile riconoscibile. - Nuova aliquota dovuta, con l’aggiunta di quanto previsto per la Naspi
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