Trasporto aereo - De Robertis Lex

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Trasporto aereo - De Robertis Lex
Trasporto aereo
FONTI NORMATIVE
DIRITTO UNIFORME

 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul
  trasporto aereo internazionale entrata in vigore in Italia
  in data 28 giugno 2004

 Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 ratificata e
  resa esecutiva in Italia con la legge n. 841 del 1932.
FONTI NORMATIVE
DIRITTO COMUNITARIO

 tutela del passeggero in caso di negato imbarco nei trasporti aerei di
  linea regolamento 261/2004/CE del Consiglio dell'11 febbraio 2004

 Il regolamento CE del Consiglio e del Parlamento n. 2111/2005:

  ✔
      l'istituzione di un elenco di vettori aerei assoggettati a divieto
      operativo in ambito comunitario per ragioni di sicurezza (black list)

  ✔
      l'obbligo di comunicare al passeggero fin dal momento della
      presentazione l'identità del vettore effettivo o dei vettori effettivi
      nell'ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il vettore effettivo e
      quello contrattuale.

 Carta dei diritti del passeggero (6° edizione)
FONTI NORMATIVE
DIRITTO COMUNITARIO

 Il diritto interno si è ispirato per molti aspetti alla
  Convenzione di Varsavia stabilendo la sua disciplina negli
  articoli 940 – 949 del codice della navigazione per il trasporto
  di persone ed artt. 950-954 per il trasporto di merci.
 Nel 2005 – 2006 con i due decreti legislativi 9 maggio 2005 n.
  96 e 15 marzo 2006 n. 151 riforma completamente il sistema
  di diritto interno rimandando completamente alla disciplina
  comunitaria ed internazionale per quanto concerne la
  responsabilità.
TRASPORTO AEREO
 L’impiego del mezzo aereo è un elemento distintivo

 Per contratto di trasporto aereo infatti si intende il contratto
  con cui un soggetto, denominato vettore, si obbliga a
  trasferire da un luogo ad un altro persone o cose a mezzo di
  aeromobile
PRESTAZIONE DEL VETTORE AEREO
 Il vettore aereo è obbligato a far giungere a
  destinazione passeggeri, bagagli e merci
 Garantire incolumità
 in difetto, si parlerà di inadempimento o inesatto
  adempimento
 prova liberatoria -> aver adottato tutte le misure
  necessarie per evitare il danno, oppure per caso fortuito
  o forza maggiore o per riconducibilità al fatto del terzo
  o dello stesso danneggiato (art. 1681 c.c. e artt. 942 e
  951 cod. nav.)
RAPIDITÀ E SICUREZZA DEL SERVIZIO

 rapidità e puntualità del servizio insieme alla sicurezza
  della sua realizzazione

 Il tempo del trasporto cioè il termine entro cui il
  vettore s'impegna a concludere la propria prestazione è
  un elemento essenziale di qualsiasi contratto di
  trasporto aereo.
OBBLIGAZIONE DI MEZZI O DI RISULTATO.
L'INADEMPIMENTO DEL VETTORE AEREO

 Inadempimento od inesatto adempimento, consiste nel
  mancato conseguimento di un ottimale risultato
  dell'attività di trasporto

 Inadempimento è da intendersi in senso oggettivo

 Obbligazione di risultato
TRASPORTO AEREO ONEROSO GRATUITO
OD AMICHEVOLE
 Si equipara il trasporto aereo oneroso con quello gratuito sotto il
  profilo della responsabilità

 Diverso il caso del trasporto gratuito realizzato da vettori occasionali
  ed in ogni caso i trasporti amichevoli
TRASPORTO CLANDESTINO
 Se il clandestino venga scoperto possono accadere due
  eventualità:

 a) paga il prezzo del passaggio oppure strappa il
  consenso del vettore ad un trasporto gratuito o di
  cortesia

 b) se non paga il prezzo o non ottiene il consenso alla
  prosecuzione del viaggio non si va a configurare nessun
  contratto di trasporto né una prestazione a titolo di
  cortesia
I DOCUMENTI DEL TRASPORTO AEREO
 Il contratto di trasporto aereo si perfeziona con
  l’acquisto del titolo di viaggio (il biglietto aereo)

 La conclusione del contratto di trasporto aereo di
  persone non è soggetta ad alcun requisito di forma.

 Ai sensi dell'art. 397 e 940 c.nav.:
      ü il biglietto di passaggio aereo deve indicare luogo e data
        della sua emissione,

      ü nome e domicilio del vettore,

      ü luoghi di partenza e destinazione del viaggio nonché classe e
        prezzo dello stesso
BIGLIETTO AEREO
 Attraverso la nominatività del biglietto le parti
  riconoscono la natura personale del credito al passaggio
  e conseguentemente la necessità per la sua cessione di
  un particolare accordo tra debitore e creditore
INFORMAZIONI PER IL PASSEGGERO
    Le informazioni che devono essere date all'atto
     dell'acquisto sono:
ü il nominativo del vettore contrattuale e di quello operativo

ü l’orario operativo del volo;

ü il tipo di aeromobile;

ü le tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate;

ü il codice di prenotazione (PNR-Passenger Name Record);

ü limiti di responsabilita' della compagnia aerea in caso di decesso o
  lesione dei passeggeri;

ü limiti di responsabilita'in caso di smarrimento, danno o distruzione
  del bagaglio.
TRASPORTO AEREO DI MERCI. DOCUMENTI.

 Il documento di trasporto, per essere idoneo, deve
  contenere tutti gli elementi necessari per il buon esito
  dell'operazione

 lo speditore può anche essere persona diversa
  dall'intestatario della bolletta di esportazione, purché
  siano ben identificati gli altri elementi.
LETTERA DI VETTURA AEREA

 attesta l'esistenza del contratto di trasporto stipulato
  tra il mittente/caricatore e il vettore aereo e descrive
  le merci oggetto del contratto stesso.
ü attesta l'esistenza del contratto di trasporto e rappresenta la ricevuta di
  spedizione dall'aeroporto di partenza a quello di arrivo in essa indicato;

ü certificato di assicurazione dei danni alle merci trasportate, se il mittente
  richiede al vettore aereo la copertura dei rischi cui la merce è esposta
  durante il periodo di trasporto;

ü fattura per il pagamento del trasporto, poiché riporta l'ammontare del nolo;

ü documento doganale, poiché copia della AWB deve essere presentata alle
  autorità doganali in fase di espletamento delle relative formalità.
LETTERA DI VETTURA AEREA
 non è titolo negoziabile

 deve sempre viaggiare assieme alla merce ("in vettura");

 consente a chi non è in possesso dell'originale del titolo,
  di disporre (ritirare), comunque, della merce

 la lettera di vettura aerea (AWB) è emessa dal vettore
  aereo o da un suo agente

ü "Master" AWB (MAWB): quando è emessa dal vettore

ü "House" AWB (HAWB): emessa da uno spedizioniere che
  organizza le spedizioni aeree per conto della clientela
CONVENZIONE DI VARSAVIA - 1929
 limitazione risarcitoria in favore del vettore, che può
  comunque avvalersi della prova liberatoria di aver adottato
  tutte le misure idonee ad evitare il danno

 il testo Originario della Convezione di Varsavia del 1929
  prevedeva un risarcimento con un limite fissato in 125.000
  franchi oro Poincarè per persona, tranne nel caso di dolo del
  vettore

 Il testo originario è stato modificato dal protocollo dell'Aja
  del 1955 che ha introdotto il riferimento alla nozione di colpa
  temeraria e consapevole del vettore o dei suoi dipendenti e
  ha aumentato la somma di 125.000 franchi oro Poincarè
  portandola a 250.000
CRISI DEL SISTEMA DI VARSAVIA
 denuncia degli Stati Uniti del 1965 e che ritirarono in seguito
  al raggiungimento, l'anno successivo, dell'Accordo CAB di
  Montreal con cui le imprese di trasporto aereo aderenti alla
  IATA facenti scalo negli Stati Uniti accettarono di elevare il
  limite fino a 75.000 $ USA

 Sentenza del 1985 n. 132 con cui la la Corte Costituzionale
  dichiarò l'illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 2 Cost.
  delle norma che hanno introdotto nel nostro ordinamento la
  Convenzione di Varsavia del 1929 ed il protocollo dell'Aja del
  1955
IL REGOLAMENTO CE N. 2027/97 DEL CONSIGLIO
DEL 9 OTTOBRE 1997
 in caso di incidenti subiti dai passeggeri vi sono una serie di
  misure a tutela e salvaguardia degli interessi del passeggero
  tra cui l'eliminazione di ogni limite di responsabilità per i
  danni alla persona

 Solo per i vettori aerei comunitari
CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 1999
 In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato
  un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente:

 ✔   a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;

 ✔   b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul
     territorio di un medesimo Stato contraente e se sono previsti
     uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di
     uno di tali scali.
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE
 Il regime di responsabilità del vettore aereo prevede la
  responsabilità illimitata del vettore aereo in caso di morte

 al vettore che voglia sottrarsi all’obbligazione risarcitoria, sia
  pure contenuta nei limiti quantitativi fissati dalla
  convenzione, spetta dimostrare di aver adottato, unitamente
  ai propri preposti, tutte le misure oggettivamente possibili,
  secondo un criterio di diligenza professionale, ad evitare
  l’evento dannoso o a ridurne le conseguenze negative
AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
 i fori alternativi a scelta dell’attore:

  ✔   nel territorio di uno degli Stati parti (della convenzione)

  ✔    domicilio del vettore o della sede principale della sua
      attività

  ✔   luogo di destinazione

 Per l’ipotesi danno derivante da morte o lesione del
  passeggero:

  ✔   Luogo di residenza del passeggero
AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
 il vettore è responsabile del danno risultante dalla
  distruzione, perdita o deterioramento della merce

 il vettore non è responsabile se dimostra che la distruzione,
  la perdita o il deterioramento della merce deriva:

 ✔   a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;

 ✔   b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona
     diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;

 ✔   c) un evento bellico o un conflitto armato;

 ✔   d) un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione
     all'entrata, uscita o transito della merce.
AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
 il vettore è responsabile del danno risultante dalla
  distruzione, perdita o deterioramento della merce

 il vettore non è responsabile se dimostra che la distruzione,
  la perdita o il deterioramento della merce deriva:
 ✔
     a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;
 ✔
     b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona
     diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
 ✔
     c) un evento bellico o un conflitto armato;
 ✔
     d) un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione
     all'entrata, uscita o transito della merce.
IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE
 L'azione di responsabilità dovrà essere iniziata, a pena di
  decadenza, entro due anni decorrenti dal giorno di arrivo a
  destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione
  dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato
  interrotto
REGOLAMENTO CE N. 261 DEL 2004 OBBLIGHI DI
ASSISTENZA IN FAVORE DEI PASSEGGERI
 Negato imbarco

 Cancellazione del volo

 Ritardo
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