TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 24 CHIARIMENTI MINISTERIALI

Pagina creata da Diego Rosa
 
CONTINUA A LEGGERE
TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE:
                  24 CHIARIMENTI MINISTERIALI

Il 25 maggio scorso si è tenuto il “TFR Videoforum”, organizzato dal Sole 24 ore e dal Consiglio
nazionale dei consulenti del Lavoro con la Fondazione studi, a cui sono intervenuti il Ministero del
Lavoro, il Mefop, l'Inps e l'agenzia delle Entrate, fornendo importanti chiarimenti sulle
problematiche relative al TFR e alla previdenza complementare in vista della scadenza del 30
giugno 2007.

                                        SCELTA E VERSAMENTI

1 - Se in azienda ci sono più fondi pensione,il decreto legislativo 252/2005 prevede che in caso di
silenzio-assenso il Tfr confluisca nel fondo al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti.
Nella seconda informativa da fornire 30 giorni prima dello scadere dei sei mesi questo è, pertanto,
un dato non ancora noto. Anzi,se provvisoriamente indicato, potrebbe essere fuorviante. Come
informare correttamente il lavoratore dell'effettiva destinazione del Tfr maturando dal
perfezionamento del silenzio assenso?

Il fondo deve essere indicato se:
1. C'è un solo fondo collettivo di riferimento;
2.Se ci sono più fondi, ma c'è un accordo aziendale (se poi l'accordo cambia, il nuovo accordo
   deve costituire oggetto di una nuova informativa). In caso di più fondi, in assenza di accordi,
   devono essere indicati entrambi, chiarendo che in caso di silenzio ci sarà il conferimento del Tfr
   al fondo con maggior numero di iscritti al 30 giugno 2007.

2 - Che cosa significa (delibera Covip 21 marzo 2007,punto 4) l'identificazione del momento della
scelta con la data di compilazione del modello Tfr1 o Tfr2?
Rileva la data sul modello o quello della consegna?

Rileva la data di consegna al datore di lavoro dei modelli Tfr1 o Tfr2.

3 - Se il dipendente, nel primo mese di assunzione compila il modulo, lo sottoscrive e indica la
data, ma poi lo consegna al datore di lavoro cinque mesi dopo e alla stessa data sottoscrive i
moduli di adesione al Fondo, il Tfr deve essere versato al fondo dal primo periodo di paga anche in
assenza di una adesione al Fondo?
È possibile ipotizzare due decorrenze,una per la contribuzione e una per il versamento del Tfr?

Ai fini del conferimento del Tfr rileva la data di consegna al datore di lavoro dei modelli Tfr1 o Tfr2.
Si ricorda che la scelta di conferire il Tfr ad una forma pensionistica comporta l'adesione alla forma
in oggetto e che, potendo essere effettuato il primo versamento non prima del 1° gennaio 2007, è
comunque possibile che i contributi diversi dal Tfr vengano versati con tempistica differente (in
relazione alle disposizioni contenute negli statuti e/o regolamenti).

                                                                                                      1
4 - Per i lavoratori che nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2007 aderiscono per la prima volta alla
previdenza complementare, il versamento della contribuzione e della quota di Tfr è posticipato al
1° luglio, con effetto dalla data della scelta del lavoratore. È corretto il comportamento del datore di
lavoro che inizia a trattenere in busta paga la quota a carico del lavoratore, destinata al fondo, dal
momento in cui gli viene consegnato il modulo di adesione, anche se il versamento verrà effettuato
solo a luglio?

Si, è corretto.

5 - Il lavoratore neoassunto ha tempo sei mesi per decidere la destinazione del Tfr. Se il lavoratore
è stato assunto il 25 maggio 2007 quando scade il semestre? Il giorno 25 novembre, il 24
novembre oppure il 30 novembre? A questi fini può trovare applicazione il criterio stabilito
dall'articolo 2963 del Codice civile?

Il semestre scade il 25 novembre.
Il Tfr che viene versato è quello che matura dal mese di dicembre in poi. Si applicano le norme
ordinarie in materia di scadenza e computo dei termini.

6 - Nel caso in cui la scadenza del termine semestrale capiti nel corso del mese (ad esempio, 25
novembre) da quando decorre il versamento alla previdenza complementare: dall'intero mese di
novembre oppure da dicembre?

Dall'intero mese di dicembre.

7 - Il lavoratore che ha, contemporaneamente, due rapporti di lavoro part-time può in un rapporto
aderire alla previdenza complementare e nell'altro no?
In caso affermativo, se dovesse trasformare il contratto da tempo parziale a tempo pieno con il
datore di lavoro con il quale non aveva aderito, resta condizionato dalla scelta già fatta nell'altro
rapporto e, in virtù della irrevocabilità, è obbligato a scegliere un fondo?

Si, è possibile aderire per un lavoro e non aderire per l'altro. Se il rapporto in relazione al quale ha
aderito cessa e l'altro va avanti, in relazione a tale ultimo rapporto mantiene la scelta fatta di
lasciare il Tfr in azienda. Poi potrà decidere diversamente.

8 - Il lavoratore che interrompe il rapporto di lavoro durante il semestre senza aver espresso
alcuna scelta e si reimpiega ha nuovamente sei mesi dalla data della nuova assunzione per
operare detta scelta?

Sì e deve compilare il modulo Tfr2.

9 - La circolare Inps 70/07 afferma che i rapporti di lavoro a tempo determinato di tre mesi sono
esclusi dall'obbligo della scelta della destinazione del Tfr, facendo intendere che oltre questo
termine scatta comunque il diritto del Fondo di tesoreria a riceverei versamenti (per le aziende oltre
i 49 dipendenti). La Covip, invece, ha chiarito che se nel periodo semestrale nel quale il lavoratore
deve manifestare tale scelta si risolve il rapporto di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto al Tfr.
Non c'è un problema di coordinamento?

Si tratta di due concetti diversi, premesso che la circolare n.70/2007 non disciplina le modalità e le
possibilità di scelta dei lavoratori ma ne regola gli effetti. Con riferimento ai lavoratori per i quali
deve essere adempiuto l'obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria precisa, in linea con la
previsione del decreto ministeriale che sono esclusi i «lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
determinato di durata inferiore a 3 mesi».
La direttiva Covip 21 marzo chiarisce, invece, che il lavoratore deve poter usufruire di 6 mesi per
effettuare la scelta: qualora il rapporto si risolva prima il lavoratore ha comunque diritto al Tfr.
I due concetti non sono incompatibili tra loro, potendo l'ipotesi disciplinata dalla circolare 70
riguardare lavoratori assunti per periodi inferiori a tre mesi che in relazione a precedenti rapporti di

                                                                                                      2
lavoro hanno deciso di mantenere il Tfr secondo la disciplina ex. 2120 del Codice civile. In tal caso
il Tfr non va versato al Fondo di Tesoreria.

10 - L'Enpaia ha affermato il permanere dell'obbligo di accantonamento presso l'ente del Tfr degli
impiegati,dei quadri e dei dirigenti in agricoltura, categorie che non possono, pertanto destinare il
Tfr a un fondo pensione. È corretta questa impostazione?

L'obbligo di accantonare il Tfr presso l'Enpaia è previsto da una normativa di carattere speciale
che non sembra essere stata derogata o abrogata dal decreto legislativo 252/05. È possibile che si
determini un contenzioso al riguardo innescato da chi assume di essere limitato nell'esercizio di un
suo diritto. Si sottolinea, del resto, che recentemente è stato istituito il fondo negoziale Agrifondo al
quale si può aderire con il versamento dei soli contributi e quindi senza Tfr.

11 - Confindustria, con la nota 16 maggio 2007, ha dato la sua interpretazione in merito al
trasferimento delle quote di Tfr al fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore che si
è impegnato a rimborsare un finanziamento ottenuto dietro garanzia della cessione di un quinto
dello stipendio e del Tfr.
È sufficiente l'autorizzazione della società finanziaria?
Oppure il lavoratore dovrà mantenere il Tfr presso l'azienda e destinarlo alla previdenza
complementare solo quando avrà estinto il suo debito?
Cosa succede in caso di silenzio-assenso?

Il lavoratore in questione è assolutamente libero di aderire alla previdenza complementare senza il
bisogno di alcuna autorizzazione da parte della società finanziaria.
Il silenzio assenso opera per tale lavoratore come per tutti gli altri lavoratori.
Al limite è ipotizzabile un onere di informazione del datore di lavoro alla finanziaria che potrà
decidere, a tutela dei propri interessi, di trasferire il vincolo dal Tfr al fondo pensione.

12 - I fondi preesistenti stanno affrontando l'adeguamento degli statuti per ricevere le quote di Tfr
maturate dal 1° gennaio 2007. Il lavoratore già iscritto al fondo Mario Negri, per esempio, può
decidere di rimanere iscritto continuando il finanziamento con la sola contribuzione, e destinare il
Tfr a un altro fondo (ovviamente aperto)?

Nel caso in oggetto l'iscritto può decidere di versare il Tfr solo al fondo pensione a contribuzione
definita al quale è già iscritto.

13 - È possibile scegliere la destinazione del Tfr dei lavoratori mediante accordo aziendale,
collettivo, individuale e plurisoggettivo. In quest'ultimo caso, l'accordo è applicabile solo ai
lavoratori che li hanno sottoscritti e, secondo la Covip (28 giugno '06) non sono legittimati a
disciplinare la destinazione del Tfr dei lavoratori "silenti".
Cosa si intende per accordo "collettivo"?
Deve essere sottoscritto da tutte le sigle sindacali?
Se sì, quali? Quelle che hanno sottoscritto il contratto nazionale applicato in azienda? O anche da
una, perché solo questa risulta presente in azienda?
L'eventuale Fondo prescelto nell'accordo collettivo aziendale ha preminenza sull'eventuale fondo
di categoria, per la destinazione del Tfr nel caso di silenzio-assenso?

L'accordo plurisoggettivo che intercorre tra datore di lavoro e lavoratori senza il filtro delle
rappresentanze sindacali vincola i soli soggetti sottoscrittori. Non può pertanto spiegare i propri
effetti nei confronti di coloro che non lo hanno sottoscritto e quindi non può rappresentare il fondo
di destinazione dei lavoratori silenti che non l'hanno sottoscritto.
L'accordo deve considerarsi collettivo se sottoscritto dalla rappresentanza sindacale aziendale
cioè dall'organismo abilitato alla contrattazione integrativa aziendale. Sono possibili, in linea
teorica, anche accordi sindacali separati cioè sottoscritti da alcune sigle soltanto tra quelle che
compongono la delegazione trattante in nome e per conto dei lavoratori dipendenti. La scelta fatta
a livello aziendale, in tema di individuazione della forma pensionistica complementare di

                                                                                                       3
riferimento valida anche ai fini del tacito conferimento del Tfr, prevale sulla scelta fatta in sede di
contrattazione collettiva nazionale.

14 - Se il lavoratore che ha aderito a un accordo plurisoggettivo si "dimentica" di presentare il
modello Tfr1 oppure Tfr2, la quota maturanda di Tfr non va comunque versata al fondo indicato
nell'accordo?

Poiché manca la compilazione del modello Tfr che rappresenta per esplicita previsione normativa
l'unico veicolo per manifestare la volontà in merito al conferimento del Tfr, è come se la volontà
non si sia affatto manifestata. Di conseguenza non dovrebbe trovare applicazione l'accordo
plurisoggettivo e, dunque, il Tfr dovrebbe essere versato al fondo negoziale di riferimento.

                                      ANTICIPAZIONI E RISCATTI

15 - A regime, nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti, potranno continuare ad essere
fatte valere, anche nei confronti del fondo di Tesoreria, le condizioni di miglior favore previste da
contratti collettivi aziendali o da patti individuali, per il riconoscimento di anticipazioni di Tfr?

L'articolo 1, comma 755 recita: «Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore
privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile, per la
quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal Codice civile
medesimo».
L'articolo 2, comma 5, del Dm 30 gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul
trattamento di fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o tutta la quota di
Tfr sia confluita nel Fondo di Tesoreria, al primo periodo prevede che: «le anticipazioni di cui
all'articolo 2120 del Codice Civile sono calcolate sull'intero valore del Tfr maturato dal lavoratore».
Pertanto, la materia delle anticipazioni sul Tfr è disciplinata dall'articolo 2120 del Codice Civile,
coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti
della legge 27 dicembre 2006, n.296.

16 - La rivalutazione del Tfr da effettuare a fine anno, per la parte versata al Fondo di tesoreria,
sarà di competenza di quest'ultimo o la dovrà effettuare il datore di lavoro, salvo poi conguagliarla
con il Dm10?

L'articolo 1, comma 755 recita: «Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore
privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile, per la
quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal Codice civile
medesimo».
È fuori dubbio che l'onere della rivalutazione da effettuare a fine anno secondo le previsioni
civilistiche, per le quote versate al Fondo di Tesoreria è a carico del Fondo stesso.
Tuttavia, poiché la liquidazione del Tfr, anche per la parte di competenza del Fondo viene
effettuata dal datore di lavoro sarà quest'ultimo che provvederà ciascun anno alla rivalutazione
salvo conguaglio con il Dm10 al momento dell'erogazione del Tfr. A livello individuale nel conto
assicurativo del lavoratore, alimentato dal flusso EMens, il datore di lavoro provvederà a
comunicare l'importo della rivalutazione.

17 - In caso di Tfr interamente trasferito a un fondo pensionistico complementare, si direbbe venga
meno la possibilità di chiedere le anticipazioni previste dal decreto legislativo 151/2001 per
congedi parentali o cause di famiglia.
L'anticipazione "residuale" nella misura massima del 30% che potrebbe essere utilizzata a questo
fine richiede, infatti, almeno otto anni di iscrizione. Nel frattempo sembrerebbe impossibile
provvedere altrimenti. È una lettura corretta?

Sì, è così. Le causali sopraccitate rientrano nelle anticipazioni fruibili nella misura del 30% ed
occorrono 8 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare per accedervi.

                                                                                                      4
18 - L'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 252/07 ha previsto il riscatto anticipato delle
somme accumulate per "altre cause", oltre a quelle previste nei commi precedenti.
Il sistema, quindi, si fonda su un doppio binario:
a) libertà ai fondi di stabilire nei loro regolamenti le cause di riscatto;
b) cause tipiche previste dalla legge.
Le ipotesi di riscatto di cui alla lettera a) sono tassate al 23%, con risparmio di imposta rispetto al
trattamento fiscale del Tfr.
Quasi tutti i regolamenti dei fondi pensione, aperti o chiusi, prevedono come causa di riscatto, oltre
a quelle "tipiche", anche la perdita dei requisiti di iscrizione al fondo. Si perdono tali requisiti in
caso di licenziamento e/o dimissioni, pertanto, il lavoratore potrà tornare in possesso delle somme
accumulate nel fondo pensione, per le stesse motivazioni per le quali normalmente si incassa il Tfr.
Non si rischia di minare alla base le motivazioni per le quali è nata la previdenza complementare?

Per "altre cause" il legislatore, come è stato anche confermato dalla interpretazione di Covip, ha
inteso riferirsi solo ed esclusivamente a quelle che, nel precedente sistema, determinavano la
perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione (dimissioni, licenziamento). Nel decreto
legislativo 252 sono state recepite dall'articolo 14, comma 5, dove si configurano quali cause di
riscatto immediato con una tassazione meno favorevole, al 23%, rispetto alle altre tipologie di
riscatto.
La locuzione "altre cause" non deve quindi intendersi nel senso riportato alla lettera a) di cui sopra.

19 - Il fondo di tesoreria Inps avrà una durata illimitata o è legato ad obiettivi precisi relativi al
finanziamento di alcune opere pubbliche, raggiunti i quali verrà dismesso?

Il termine del Fondo di Tesoreria non è definito; il memorandum tra le parti sociali e il Governo
prevede una verifica nel 2008.

                                              GARANZIE

20 - In caso di omesso versamento del Tfr al fondo pensione, ques'ultimo ha diritto di pretendere
dal datore di lavoro la regolarizzazione della posizione contributiva dei lavoratori?

Il fondo pensione può avanzare una richiesta di regolarizzazione in base ad una previsione
statutaria, ma non di legge.

21 - In caso di omesso versamento del Tfr al fondo pensione, questo ha diritto di applicare al
datore di lavoro le eventuali sanzioni previste dallo statuto del fondo?

Sì può applicarle.

22 - Se il Tfr viene versato al Fondo di Tesoreria Inps, quale è l'ambito di operatività del Fondo di
garanzia (articolo 2,legge 297/1982)?

Non opera.

23 - Quali sono i presupposti necessari e sufficienti affinché il lavoratore possa azionare il Fondo di
garanzia ex articolo 5 del decreto legislativo 80/1992 per integrare la contribuzione omessa
(compreso il Tfr) presso il fondo pensione?

Insolvenza da parte del datore di lavoro accertata mediante apertura di procedura concorsuale.
Si ritiene, inoltre, che il fondo possa essere azionato anche a seguito di attivazione di procedura
esecutiva individuale articolo 1, comma 2 Dlgs N. 80/1992.

24 - Se la quota di Tfr non versata al Fondo di tesoreria Inps è prescritta (e quindi non opera il
principio di automaticità), quali azioni può esperire il lavoratore verso il datore di lavoro per
soddisfare il proprio credito?

                                                                                                     5
In particolare, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro il Tfr non versato, nel limite
prescrizionale che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero ha soltanto la possibilità
di esperire l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2116, comma 2 del Codice
civile?

Per la quota di Tfr riferita ai versamenti dei contributi non prescritti vige il principio dell'automaticità
della prestazione. Per le quote prescritte il lavoratore ha la possibilità di esperire l'azione di
risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2116, comma 2 del Codice civile. L'Istituto comunque
valuterà la possibilità in questi casi, se esistono i presupposti per attivare comunque il fondo di
garanzia di cui alla legge 297/1982 al fine di evitare la discriminazione tra i lavoratori subordinati in
relazione alla dimensione aziendale.

                                                                                                          6
Puoi anche leggere