TESTI A FRONTE - Procura ...

Pagina creata da Serena Valenti
 
CONTINUA A LEGGERE
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

                                    Disposizioni in materia di giustizia

                                                      Art. 83

     del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24.4.2020,
     n. 27, con le modifiche introdotte dal decreto legge 30.4.2020, n. 28 (G.U. n. 111 del
     30.4.2020)

                                               TESTI A FRONTE

                                 28
                                 18
             ART. 83 DL 2020, N. 83
                                                                          ART. 83 DL 2020, N. 18
                                                                                              28
                                                                                              83
Testo originario con le modifiche apportate
                                                            Modifiche introdotte dal d.l. 30.4.2020, n. 28
 in sede di conversione dalla l. 2020, n. 27
                                                            Le modifiche apportate dal dl 2020, n. 28 sono
  Le modifiche apportate in sede conversione
                                                                     riportate in corsivo grassetto
      sono riportate in corsivo grassetto

                        Art. 83                                                      Art. 83

Nuove misure urgenti per contrastare l'emer-                Nuove misure urgenti per contrastare l'emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e conte-                   genza epidemiologica da COVID-19 e conte-
nerne gli effetti in materia di giustizia civile, pe-       nerne gli effetti in materia di giustizia civile, pe-
nale, tributaria e militare                                 nale, tributaria e militare

 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le                    1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (1) le
udienze dei procedimenti civili e penali pendenti           udienze dei procedimenti civili e penali pendenti
presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'uf-      presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'uf-
ficio a data successiva al 15 aprile 2020.                  ficio a data successiva al 15 aprile 2020.

 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è so-                 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (1) è so-
speso il decorso dei termini per il compimento              speso il decorso dei termini per il compimento
di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.         di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa du-            Si intendono pertanto sospesi, per la stessa du-
rata, i termini stabiliti per la fase delle indagini        rata, i termini stabiliti per la fase delle indagini
preliminari, per l'adozione di provvedimenti giu-           preliminari, per l'adozione di provvedimenti giu-
diziari e per il deposito della loro motivazione,           diziari e per il deposito della loro motivazione,
per la proposizione degli atti introduttivi del giu-        per la proposizione degli atti introduttivi del giu-

     1
      A norma dell'articolo 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, non ancora convertito in legge, il ter-
     mine del 15 aprile 2020 previsto dal presente comma è prorogato all'11 maggio 2020.
dizio e dei procedimenti esecutivi, per le impu-       dizio e dei procedimenti esecutivi, per le impu-
gnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.    gnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante        Ove il decorso del termine abbia inizio durante
il periodo di sospensione, l'inizio stesso è diffe-    il periodo di sospensione, l'inizio stesso è diffe-
rito alla fine di detto periodo. Quando il termine     rito alla fine di detto periodo. Quando il termine
è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte     è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte
nel periodo di sospensione, è differita l'udienza      nel periodo di sospensione, è differita l'udienza
o l'attività da cui decorre il termine in modo da      o l'attività da cui decorre il termine in modo da
consentirne il rispetto. Si intendono altresì so-      consentirne il rispetto. Si intendono altresì so-
spesi, per la stessa durata indicata nel primo         spesi, per la stessa durata indicata nel primo
periodo, i termini per la notifica del ricorso in      periodo, i termini per la notifica del ricorso in
primo grado innanzi alle Commissioni tributarie        primo grado innanzi alle Commissioni tributarie
e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del   e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.           decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non ope-      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non ope-
rano nei seguenti casi:                                rano nei seguenti casi:
                                                        a) cause di competenza del tribunale per i mi-
 a) cause di competenza del tribunale per i mi-        norenni relative alle dichiarazioni di adottabi-
norenni relative alle dichiarazioni di adottabilità,   lità, ai minori stranieri non accompagnati e ai
ai minori stranieri non accompagnati e ai minori       minori allontanati dalla famiglia quando dal ri-
allontanati dalla famiglia quando dal ritardo
                                                       tardo può derivare un grave pregiudizio e, in
può derivare un grave pregiudizio e, in ge-
nere, procedimenti in cui è urgente e indiffe-
                                                       genere, procedimenti in cui è urgente e indiffe-
ribile la tutela di diritti fondamentali della         ribile la tutela di diritti fondamentali della per-
persona; cause relative ad alimenti o ad obbli-        sona; cause relative alla tutela dei minori, ad
gazioni alimentari derivanti da rapporti di fami-      alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti
glia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei   da rapporti di famiglia, di parentela, di matri-
soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela      monio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia
di bisogni essenziali; procedimenti cautelari          pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali    procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tu-
della persona; procedimenti per l'adozione di          tela di diritti fondamentali della persona; proce-
provvedimenti in materia di tutela, di ammini-         dimenti per l'adozione di provvedimenti in ma-
strazione di sostegno, di interdizione e di ina-
                                                       teria di tutela, di amministrazione di sostegno,
bilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una
motivata situazione di indifferibilità incompati-
                                                       di interdizione e di inabilitazione nei soli casi
bile anche con l'adozione di provvedimenti prov-       in cui viene dedotta una motivata situazione di
visori e sempre che l'esame diretto della per-         indifferibilità incompatibile anche con l'ado-
sona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'i-     zione di provvedimenti provvisori e sempre che
nabilitando non risulti incompatibile con le sue       l'esame diretto della persona del beneficiario,
condizioni di età e salute; procedimenti di cui        dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti
all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.       incompatibile con le sue condizioni di età e sa-
833; procedimenti di cui all'articolo 12 della         lute; procedimenti di cui all'articolo 35 della
legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per         legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti
l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi    di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio
familiari; procedimenti di convalida dell'espul-
                                                       1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di or-
sione, allontanamento e trattenimento di citta-
dini di paesi terzi e dell'Unione europea; proce-
                                                       dini di protezione contro gli abusi familiari;
dimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del co-    procedimenti di convalida dell'espulsione, al-
dice di procedura civile e, in genere, tutti i pro-    lontanamento e trattenimento di cittadini di
cedimenti la cui ritardata trattazione può pro-        paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti
durre grave pregiudizio alle parti; procedimenti       di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di
elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del de-    procedura civile, procedimenti elettorali di cui
creto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In        agli arti- coli 22, 23 e 24 del decreto legislativo
quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è       1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i
fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo
                                                procedimenti la cui ritardata trattazione può
delegato in calce alla citazione o al ricorso, con
                                                produrre grave pregiudizio alle parti. In que-
decreto non impugnabile e, per le cause già ini-st'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è
ziate, con provvedimento del giudice istruttore o
                                                fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo
del presidente del collegio, egualmente non im-
                                                delegato in calce alla citazione o al ricorso, con
pugnabile;
                                                decreto non impugnabile e, per le cause già ini-
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del ziate, con provvedimento del giudice istruttore
fermo o dell'ordine di allontanamento imme- o del presidente del collegio, egualmente non
diato dalla casa familiare, procedimenti nei impugnabile;
quali nel periodo di sospensione scadono i ter-
mini di cui all'articolo 304 del codice di proce-     b) procedimenti di convalida dell'arresto o del
dura penale, procedimenti per la consegna di          fermo o dell'ordine di allontanamento imme-
un imputato o di un condannato all'estero ai          diato dalla casa familiare, procedimenti nei
sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, proce-       quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi
dimenti di estradizione per l'estero di cui al        successivi scadono i termini di cui all’articolo
capo I del titolo II del libro XI del codice di       304, comma 6, del codice di procedura penale,
procedura penale, procedimenti in cui sono            procedimenti per la consegna di un imputato o
applicate misure di sicurezza detentive o è pen-
                                                      di un condannato all'estero ai sensi della legge
dente la richiesta di applicazione di misure di si-
curezza detentive e, quando i detenuti, gli impu-
                                                      22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradi-
tati, i proposti o i loro difensori espressamente     zione per l'estero di cui al capo I del titolo II
richiedono che si proceda, altresì i seguenti:        del libro XI del codice di procedura penale,
                                                      procedimenti in cui sono applicate misure di si-
  1) procedimenti a carico di persone detenute, curezza detentive o è pendente la richiesta di
salvo i casi di sospensione cautelativa delle mi- applicazione di misure di sicurezza detentive e,
sure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i
legge 26 luglio 1975, n. 354;                         loro difensori espressamente richiedono che si
                                                      proceda, altresì i seguenti:
 2) procedimenti in cui sono applicate misure
cautelari o di sicurezza;                                 1) procedimenti a carico di persone detenute,
                                                        salvo i casi di sospensione cautelativa delle mi-
 3) procedimenti per l'applicazione di misure di        sure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della
prevenzione o nei quali sono disposte misure di         legge 26 luglio 1975, n. 354;
prevenzione;
                                                         2) procedimenti in cui sono applicate misure
 c) procedimenti che presentano carattere di ur-        cautelari o di sicurezza;
genza, per la necessità di assumere prove indif-
feribili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice    3) procedimenti per l'applicazione di misure di
di procedura penale. La dichiarazione di                prevenzione o nei quali sono disposte misure di
urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del        prevenzione;
collegio, su richiesta di parte, con provvedi-
mento motivato e non impugnabile.                        c) procedimenti che presentano carattere di ur-
                                                        genza, per la necessità di assumere prove indif-
 3-bis. La richiesta che si proceda da parte di         feribili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice
detenuti, imputati o proposti a norma del               di procedura penale. La dichiarazione di
comma 3, lettera b), alinea, per i procedi-             urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del
menti pendenti dinanzi alla Corte di cassa-             collegio, su richiesta di parte, con provvedi-
zione, può essere avanzata solo a mezzo del             mento motivato e non impugnabile.
difensore che li rappresenta dinanzi alla
Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi                3-bis. La richiesta che si proceda da parte di
alla Corte di cassazione e pervenuti alla can-          detenuti, imputati o proposti a norma del comma
celleria della Corte nel periodo dal 9 marzo            3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti
al 30 giugno 2020 il decorso del termine di             dinanzi alla Corte di cassazione, può essere
prescrizione è sospeso sino alla data dell'u-             avanzata solo a mezzo del difensore che li rap-
dienza fissata per la trattazione e, in ogni              presenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti
caso, non oltre il 31 dicembre 2020.                      pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e per-
                                                          venuti alla cancelleria della Corte nel periodo
 4. Nei procedimenti penali in cui opera la so-           dal 9 marzo al 31 luglio 2020 il decorso del ter-
spensione dei termini ai sensi del comma 2                mine di prescrizione è sospeso sino alla data
sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il           dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni
corso della prescrizione e i termini di cui agli ar-      caso, non oltre il 31 dicembre 2020.
ticoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
 5. Nel periodo di sospensione dei termini e li-           4. Nei procedimenti penali in cui opera la so-
mitatamente all'attività giudiziaria non sospesa,         spensione dei termini ai sensi del comma 2
i capi degli uffici giudiziari possono adottare le        sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il
misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).        corso della prescrizione e i termini di cui agli ar-
                                                          ticoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
 6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica             5. Nel periodo di sospensione dei termini e li-
da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi             mitatamente all'attività giudiziaria non sospesa,
sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il       i capi degli uffici giudiziari possono adottare le
periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno          misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).
2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità
sanitaria regionale, per il tramite del Presidente         6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica
della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'or-       da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi
dine degli avvocati, adottano le misure organiz-          sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il
zative, anche relative alla trattazione degli affari      periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto         2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità
delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Mi-       sanitaria regionale, per il tramite del Presidente
nistero della salute, anche d'intesa con le Re-           della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'or-
gioni, dal Dipartimento della funzione pubblica           dine degli avvocati, adottano le misure organiz-
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal          zative, anche relative alla trattazione degli affari
Ministero della giustizia e delle prescrizioni            giudiziari, necessarie per consentire il rispetto
adottate in materia con decreti del Presidente            delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Mi-
del Consiglio dei ministri, al fine di evitare as-        nistero della salute, anche d'intesa con le Re-
sembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e        gioni, dal Dipartimento della funzione pubblica
contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici       della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal
diversi dalla Corte suprema di cassazione e               Ministero della giustizia e delle prescrizioni
dalla Procura generale presso la Corte di cas-            adottate in materia con decreti del Presidente
sazione, le misure sono adottate d'intesa con il          del Consiglio dei ministri, al fine di evitare as-
Presidente della Corte d'appello e con il Procu-          sembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e
ratore generale della Repubblica presso la                contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici
Corte d'appello dei rispettivi distretti.                 diversi dalla Corte suprema di cassazione e
                                                          dalla Procura generale presso la Corte di cas-
 7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i       sazione, le misure sono adottate d'intesa con il
capi degli uffici giudiziari possono adottare le          Presidente della Corte d'appello e con il Procu-
seguenti misure:                                          ratore generale della Repubblica presso la
                                                          Corte d'appello dei rispettivi distretti.
 a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici giudiziari, garantendo comunque l'ac-               7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i
cesso alle persone che debbono svolgervi atti-            capi degli uffici giudiziari possono adottare le
vità urgenti;                                             seguenti misure:

 b) la limitazione, sentito il dirigente amministra- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
tivo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso
anche in deroga a quanto disposto dall'articolo alle persone che debbono svolgervi attività ur-
162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ov- genti;
vero, in via residuale e solo per gli uffici che non
erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministra-
 c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi,        tivo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici
previa prenotazione, anche tramite mezzi di co-         anche in deroga a quanto disposto dall'articolo
municazione telefonica o telematica, curando            162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ov-
che la convocazione degli utenti sia scaglionata        vero, in via residuale e solo per gli uffici che non
per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura       erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
ritenuta necessaria per evitare forme di assem-
bramento;                                                c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi,
                                                        previa prenotazione, anche tramite mezzi di co-
 d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fis-    municazione telefonica o telematica, curando
sazione e la trattazione delle udienze;                 che la convocazione degli utenti sia scaglionata
                                                        per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura
 e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi            ritenuta necessaria per evitare forme di assem-
dell'articolo 472, comma 3, del codice di proce-        bramento;
dura penale, di tutte le udienze penali pubbliche
o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128       d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fis-
del codice di procedura civile, delle udienze ci-       sazione e la trattazione delle udienze;
vili pubbliche;
                                                         e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi
 f) la previsione dello svolgimento delle udienze       dell'articolo 472, comma 3, del codice di proce-
civili che non richiedono la presenza di soggetti       dura penale, di tutte le udienze penali pubbliche
diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari    o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128
del giudice, anche se finalizzate all'assun-            del codice di procedura civile, delle udienze ci-
zione di informazioni presso la pubblica am-            vili pubbliche;
ministrazione, mediante collegamenti da re-              f) la previsione dello svolgimento delle
moto individuati e regolati con provvedimento           udienze civili che non richiedono la presenza di
del Direttore generale dei sistemi informativi e        soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo         ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'as-
svolgimento dell'udienza deve in ogni caso av-
                                                        sunzione di informazioni presso la pubblica
venire con modalità idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle
                                                        amministrazione, mediante collegamenti da re-
parti. Prima dell'udienza il giudice fa comuni-         moto individuati e regolati con provvedimento
care ai procuratori delle parti e al pubblico mini-     del Direttore generale dei sistemi informativi e
stero, se è prevista la sua partecipazione,             automatizzati del Ministero della giustizia. Lo
giorno, ora e modalità di collegamento. All'u-          svolgimento dell'udienza deve in ogni caso av-
dienza il giudice dà atto a verbale delle modalità      venire con la presenza del giudice nell’ufficio
con cui si accerta dell'identità dei soggetti par-      giudiziario e con modalità idonee a salvaguar-
tecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera   dare il contraddittorio e l'effettiva partecipa-
volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto   zione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
nel processo verbale;                                   fa comunicare ai procuratori delle parti e al
                                                        pubblico ministero, se è prevista la sua parteci-
 g) la previsione del rinvio delle udienze a data
successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti
                                                        pazione, giorno, ora e modalità di collega-
civili e penali, con le eccezioni indicate al           mento. All'udienza il giudice dà atto a verbale
comma 3;                                                delle modalità con cui si accerta dell'identità
                                                        dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,
 h) lo svolgimento delle udienze civili che non         della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori
richiedono la presenza di soggetti diversi dai di-      operazioni è dato atto nel processo verbale;
fensori delle parti mediante lo scambio e il de-
posito in telematico di note scritte contenenti le       g) la previsione del rinvio delle udienze a data
sole istanze e conclusioni, e la successiva ado-        successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti
zione fuori udienza del provvedimento del giu-          civili e penali, con le eccezioni indicate al
dice.                                                   comma 3;
h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausi-       h) lo svolgimento delle udienze civili che non
liari del giudice con collegamenti da remoto          richiedono la presenza di soggetti diversi dai di-
tali da salvaguardare il contraddittorio e l'ef-      fensori delle parti mediante lo scambio e il de-
fettiva partecipazione delle parti.                   posito in telematico di note scritte contenenti le
                                                      sole istanze e conclusioni, e la successiva ado-
 7-bis. Salvo che il giudice disponga diversa-        zione fuori udienza del provvedimento del giu-
mente, per il periodo compreso tra il 16              dice.
aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra ge-
nitori e figli in spazio neutro, ovvero alla pre-      h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari
senza di operatori del servizio socio- assi-          del giudice con collegamenti da remoto tali da
stenziale, disposti con provvedimento giudi-          salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva par-
ziale, sono sostituiti con collegamenti da re-        tecipazione delle parti.
moto che permettano la comunicazione au-
dio e video tra il genitore, i figli e l'operatore     7-bis. Salvo che il giudice disponga diversa-
specializzato, secondo le modalità indivi-            mente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e
duate dal responsabile del servizio socio-as-         il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli
sistenziale e comunicate al giudice proce-            in spazio neutro, ovvero alla presenza di opera-
dente. Nel caso in cui non sia possibile assi-        tori del servizio socio- assistenziale, disposti
curare il collegamento da remoto gli incontri         con provvedimento giudiziale, sono sostituiti
sono sospesi.                                         con collegamenti da remoto che permettano la
                                                      comunicazione audio e video tra il genitore, i fi-
 8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti gli e l'operatore specializzato, secondo le mo-
di cui al comma 7 che precludano la presenta- dalità individuate dal responsabile del servizio
zione della domanda giudiziale è sospesa la de- socio-assistenziale e comunicate al giudice pro-
correnza dei termini di prescrizione e deca- cedente. Nel caso in cui non sia possibile assi-
denza dei diritti che possono essere esercitati curare il collegamento da remoto gli incontri
esclusivamente mediante il compimento delle sono sospesi.
attività precluse dai provvedimenti medesimi.
                                                       8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti
 9. Nei procedimenti penali il corso della prescri- di cui al comma 7 che precludano la presenta-
zione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, zione della domanda giudiziale è sospesa la de-
comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma correnza dei termini di prescrizione e deca-
7, del codice di procedura penale e agli articoli denza dei diritti che possono essere esercitati
24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legi- esclusivamente mediante il compimento delle
slativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono so- attività precluse dai provvedimenti medesimi.
spesi per il tempo in cui il procedimento è rin-
viato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni 9. Nei procedimenti penali il corso della prescri-
caso, non oltre il 30 giugno 2020.                    zione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309,
                                                      comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma
 10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della 7, del codice di procedura penale e agli articoli
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legi-
rinviati a norma del presente articolo non si slativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono so-
tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo spesi per il tempo in cui il procedimento è rin-
e il 30 giugno 2020.                                  viato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni
                                                      caso, non oltre il 31 luglio 2020.
 11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli
uffici che hanno la disponibilità del servizio di 10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
deposito telematico anche gli atti e documenti di legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti
cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto rinviati a norma del presente articolo non si
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, e il 31 luglio 2020.
n. 221, sono depositati esclusivamente con le
modalità previste dal comma 1 del medesimo 11. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli
articolo. Gli obblighi di pagamento del contri- uffici che hanno la disponibilità del servizio di
buto unificato di cui all'articolo 14 del decreto deposito telematico anche gli atti e documenti di
del Presidente della Repubblica 30 maggio             cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto
2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria      legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, con-     modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
nessi al deposito degli atti con le modalità pre-     221, sono depositati esclusivamente con le mo-
viste dal periodo precedente, sono assolti con        dalità previste dal comma 1 del medesimo arti-
sistemi telematici di pagamento anche tramite         colo. Gli obblighi di pagamento del contributo
la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5,     unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Pre-
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,        sidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
n. 82.                                                115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui
                                                      all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi
 11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla         al deposito degli atti con le modalità previste dal
Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020,          periodo precedente, sono assolti con sistemi te-
il deposito degli atti e dei documenti da parte       lematici di pagamento anche tramite la piatta-
degli avvocati può avvenire in modalità tele-         forma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2,
matica nel rispetto della normativa anche re-         del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
golamentare concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti           11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte
informatici. L'attivazione del servizio è pre-        di cassazione, sino al 31 luglio 2020, il deposito
ceduta da un provvedimento del direttore              degli atti e dei documenti da parte degli avvocati
generale dei sistemi informativi e automatiz-         può avvenire in modalità telematica nel rispetto
zati del Ministero della giustizia che accerta        della normativa anche regolamentare concer-
l'installazione e l'idoneità delle attrezzature       nente la sottoscrizione, la trasmissione e la ri-
informatiche, unitamente alla funzionalità            cezione dei documenti informatici. L'attivazione
dei servizi di comunicazione dei documenti            del servizio è preceduta da un provvedimento
informatici. Gli obblighi di pagamento del            del direttore generale dei sistemi informativi e
contributo unificato di cui all'articolo 14 del       automatizzati del Ministero della giustizia che
testo unico di cui al decreto del Presidente          accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezza-
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,              ture informatiche, unitamente alla funzionalità
nonché l'anticipazione forfettaria di cui             dei servizi di comunicazione dei documenti in-
all'articolo 30 del medesimo decreto, con-            formatici. Gli obblighi di pagamento del contri-
nessi al deposito telematico degli atti di co-        buto unificato di cui all'articolo 14 del testo unico
stituzione in giudizio presso la Corte di cas-        di cui al decreto del Presidente della Repubblica
sazione, sono assolti con sistemi telematici          30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione
di pagamento anche tramite la piattaforma             forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo de-
tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2,           creto, connessi al deposito telematico degli atti
del codice di cui al decreto legislativo 7            di costituzione in giudizio presso la Corte di cas-
marzo 2005, n. 82.                                    sazione, sono assolti con sistemi telematici di
                                                      pagamento anche tramite la piattaforma tecno-
 12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472,          logica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice
comma 3, del codice di procedura penale, dal 9        di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipa-
zione a qualsiasi udienza delle persone dete-          12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472,
nute, internate o in stato di custodia cautelare è    comma 3, del codice di procedura penale, dal 9
assicurata, ove possibile, mediante videoconfe-       marzo 2020 al 31 luglio 2020, la partecipazione
renze o con collegamenti da remoto individuati        a qualsiasi udienza delle persone detenute, in-
e regolati con provvedimento del Direttore ge-        ternate o in stato di custodia cautelare è assicu-
nerale dei sistemi informativi e automatizzati del    rata, ove possibile, mediante videoconferenze o
Ministero della giustizia, applicate, in quanto       con collegamenti da remoto individuati e rego-
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e   lati con provvedimento del Direttore generale
5 dell'articolo 146-bis delle norme di attua-         dei sistemi informativi e automatizzati del Mini-
zione, di coordinamento e transitorie del co-         stero della giustizia, applicate, in quanto com-
dice di procedura penale, di cui al decreto           patibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.                   dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
12-bis. Fermo quanto previsto dal comma             coordinamento e transitorie del codice di proce-
12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le            dura penale, di cui al decreto legislativo 28 lu-
udienze penali che non richiedono la parte-          glio 1989, n. 271.
cipazione di soggetti diversi dal pubblico mi-        12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12,
nistero, dalle parti private e dai rispettivi di-    dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le udienze
fensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali   penali che non richiedono la partecipazione di
o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti,      soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle
consulenti o periti possono essere tenute
                                                     parti private e dai rispettivi difensori, dagli au-
mediante collegamenti da remoto individuati
e regolati con provvedimento del direttore
                                                     siliari del giudice, da ufficiali o agenti di poli-
generale dei sistemi informativi e automatiz-        zia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti
zati del Ministero della giustizia. Lo svolgi-       possono essere tenute mediante collegamenti
mento dell'udienza avviene con modalità              da remoto individuati e regolati con provvedi-
idonee a salvaguardare il contraddittorio e          mento del direttore generale dei sistemi infor-
l'effettiva partecipazione delle parti. Prima        mativi e automatizzati del Ministero della giu-
dell'udienza il giudice fa comunicare ai di-         stizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con
fensori delle parti, al pubblico ministero e         modalità idonee a salvaguardare il contradditto-
agli altri soggetti di cui è prevista la parteci-    rio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
pazione giorno, ora e modalità del collega-          dell'udienza il giudice fa comunicare ai difen-
mento. I difensori attestano l'identità dei
                                                     sori delle parti, al pubblico ministero e agli altri
soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottopo-
sti a misure cautelari diverse dalla custodia
                                                     soggetti di cui è prevista la partecipazione
in carcere, partecipano all'udienza solo dalla       giorno, ora e modalità del collegamento. I di-
medesima postazione da cui si collega il di-         fensori attestano l'identità dei soggetti assistiti,
fensore. In caso di custodia dell'arrestato o        i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari
del fermato in uno dei luoghi indicati dall'ar-      diverse dalla custodia in carcere, partecipano
ticolo 284, comma 1, del codice di procedura         all'udienza solo dalla medesima postazione da
penale, la persona arrestata o fermata e il di-      cui si collega il difensore. In caso di custodia
fensore possono partecipare all'udienza di           dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi in-
convalida da remoto anche dal più vicino uf-         dicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di
ficio della polizia giudiziaria attrezzato per la    procedura penale, la persona arrestata o fermata
videoconferenza, quando disponibile. In tal
                                                     e il difensore possono partecipare all'udienza di
caso, l'identità della persona arrestata o for-
mata è accertata dall'ufficiale di polizia giu-
                                                     convalida da remoto anche dal più vicino uffi-
diziaria presente. L'ausiliario del giudice          cio della polizia giudiziaria attrezzato per la vi-
partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e     deoconferenza, quando disponibile. In tal caso,
dà atto nel verbale d'udienza delle modalità         l'identità della persona arrestata o formata è ac-
di collegamento da remoto utilizzate, delle          certata dall'ufficiale di polizia giudiziaria pre-
modalità con cui si accerta l'identità dei sog-      sente. L'ausiliario del giudice partecipa all'u-
getti partecipanti e di tutte le ulteriori opera-    dienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel ver-
zioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti        bale d'udienza delle modalità di collegamento
non presenti fisicamente di sottoscrivere il         da remoto utilizzate, delle modalità con cui si
verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2,        accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di
del codice di procedura penale, o di vistarlo,
                                                     tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impos-
ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del co-
dice di procedura penale.
                                                     sibilità dei soggetti non presenti fisicamente di
                                                     sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo
 12-ter. A decorrere dalla data di entrata in        137, comma 2, del codice di procedura penale,
vigore della legge di conversione del pre-           o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma
sente decreto e sino al 30 giugno 2020, per          1, del codice di procedura penale. Fermo
la decisione sui ricorsi proposti per la tratta-     quanto previsto dal comma 12, le disposizioni
zione a norma degli articoli 127 e 614 del co-       di cui al presente comma non si applicano,
dice di procedura penale la Corte di cassa-          salvo che le parti vi acconsentano, alle
zione procede in camera di consiglio senza           udienze di discussione finale, in pubblica
l'intervento del procuratore generale e dei
difensori delle altre parti, salvo che la parte    udienza o in camera di consiglio e a quelle
ricorrente faccia richiesta di discussione         nelle quali devono essere esaminati testimoni,
orale. Entro il quindicesimo giorno prece-         parti, consulenti o periti.
dente l'udienza, il procuratore generale for-
mula le sue richieste con atto spedito alla         12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vi-
cancelleria della Corte a mezzo di posta elet-     gore della legge di conversione del presente de-
tronica certificata. La cancelleria provvede
                                                   creto e sino al 31 luglio 2020, per la decisione
immediatamente a inviare, con lo stesso
mezzo, l'atto contenente le richieste ai difen-
                                                   sui ricorsi proposti per la trattazione a norma
sori delle altre parti che, entro il quinto        degli articoli 127 e 614 del codice di procedura
giorno antecedente l'udienza, possono pre-         penale la Corte di cassazione procede in ca-
sentare con atto scritto, inviato alla cancel-     mera di consiglio senza l'intervento del procu-
leria della Corte a mezzo di posta elettronica     ratore generale e dei difensori delle altre parti,
certificata, le conclusioni. Alla deliberazione    salvo che una delle parti private o il procura-
si procede anche con le modalità di cui al         tore generale faccia richiesta di discussione
comma 12-quinquies; non si applica l'arti-         orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
colo 615, comma 3, del codice di procedura         l'udienza, il procuratore generale formula le sue
penale e il dispositivo è comunicato alle          richieste con atto spedito alla cancelleria della
parti. La richiesta di discussione orale è for-
                                                   Corte a mezzo di posta elettronica certificata.
mulata per iscritto dal difensore del ricor-
rente abilitato a norma dell'articolo 613 del
                                                   La cancelleria provvede immediatamente a in-
codice di procedura penale entro il termine        viare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le
perentorio di venticinque giorni liberi prima      richieste ai difensori delle altre parti che, entro
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta        il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
elettronica certificata, alla cancelleria. Le      presentare con atto scritto, inviato alla cancelle-
udienze fissate in data anteriore al venticin-     ria della Corte a mezzo di posta elettronica cer-
quesimo giorno successivo alla data di en-         tificata, le conclusioni. Alla deliberazione si
trata in vigore della legge di conversione del     procede anche con le modalità di cui al comma
presente decreto sono rinviate in modo da          12-quinquies; non si applica l'articolo 615,
consentire il rispetto del termine previsto        comma 3, del codice di procedura penale e il
per la richiesta di discussione orale. Se la ri-
                                                   dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta
chiesta è formulata dal difensore del ricor-
rente, i termini di prescrizione e di custodia
                                                   di discussione orale è formulata per iscritto dal
cautelare sono sospesi per il tempo in cui il      procuratore generale o dal difensore [del ri-
procedimento è rinviato.                           corrente] abilitato a norma dell'articolo 613 del
                                                   codice di procedura penale entro il termine pe-
 12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno          rentorio di venticinque giorni liberi prima
2020, nel corso delle indagini preliminari il      dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elet-
pubblico ministero e il giudice possono av-        tronica certificata, alla cancelleria. Le udienze
valersi di collegamenti da remoto, indivi-         fissate in data anteriore al venticinquesimo
duati e regolati con provvedimento del diret-      giorno successivo alla data di entrata in vigore
tore generale dei sistemi informativi e auto-      della legge di conversione del presente decreto
matizzati del Ministero della giustizia, per
                                                   sono rinviate in modo da consentire il rispetto
compiere atti che richiedono la partecipa-
zione della persona sottoposta alle indagini,      del termine previsto per la richiesta di discus-
della persona offesa, del difensore, di con-       sione orale. Se la richiesta è formulata dal di-
sulenti, di esperti o di altre persone, nei casi   fensore del ricorrente, i termini di prescrizione
in cui la presenza fisica di costoro non può       e di custodia cautelare sono sospesi per il
essere assicurata senza mettere a rischio le       tempo in cui il procedimento è rinviato.
esigenze di contenimento della diffusione
del virus COVID-19. La partecipazione delle        12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020,
persone detenute, internate o in stato di cu-      nel corso delle indagini preliminari il pubblico
stodia cautelare è assicurata con le modalità      ministero e il giudice possono avvalersi di colle-
di cui al comma 12. Le persone chiamate a          gamenti da remoto, individuati e regolati con
partecipare all'atto sono tempestivamente             provvedimento del direttore generale dei si-
invitate a presentarsi presso il più vicino uf-       stemi informativi e automatizzati del Ministero
ficio di polizia giudiziaria, che abbia in dota-      della giustizia, per compiere atti che richiedono
zione strumenti idonei ad assicurare il colle-        la partecipazione della persona sottoposta alle
gamento da remoto. Presso tale ufficio le             indagini, della persona offesa, del difensore, di
persone      partecipano      al    compimento        consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi
dell'atto in presenza di un ufficiale o agente        in cui la presenza fisica di costoro non può es-
di polizia giudiziaria, che procede alla loro         sere assicurata senza mettere a rischio le esi-
identificazione. Il compimento dell'atto av-          genze di contenimento della diffusione del virus
viene con modalità idonee a salvaguar-                COVID-19. La partecipazione delle persone de-
darne, ove necessario, la segretezza e ad as-         tenute, internate o in stato di custodia cautelare
sicurare la possibilità per la persona sotto-         è assicurata con le modalità di cui al comma 12.
posta alle indagini di consultarsi riservata-         Le persone chiamate a partecipare all'atto sono
mente con il proprio difensore. Il difensore          tempestivamente invitate a presentarsi presso il
partecipa da remoto mediante collegamento             più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia
dallo studio legale, salvo che decida di es-          in dotazione strumenti idonei ad assicurare il
sere presente nel luogo ove si trova il suo           collegamento da remoto. Presso tale ufficio le
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il        persone partecipano al compimento dell'atto in
verbale dà atto nello stesso delle modalità di        presenza di un ufficiale o agente di polizia giu-
collegamento da remoto utilizzate, delle mo-          diziaria, che procede alla loro identificazione. Il
dalità con cui si accerta l'identità dei sog-         compimento dell'atto avviene con modalità ido-
getti partecipanti e di tutte le ulteriori opera-     nee a salvaguardarne, ove necessario, la se-
zioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti         gretezza e ad assicurare la possibilità per la
non presenti fisicamente di sottoscrivere il          persona sottoposta alle indagini di consultarsi
verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2,         riservatamente con il proprio difensore. Il difen-
del codice di procedura penale.                       sore partecipa da remoto mediante collega-
                                                      mento dallo studio legale, salvo che decida di
12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno           essere presente nel luogo ove si trova il suo as-
2020, nei procedimenti civili e penali non so-        sistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale
spesi, le deliberazioni collegiali in camera di       dà atto nello stesso delle modalità di collega-
consiglio possono essere assunte mediante             mento da remoto utilizzate, delle modalità con
collegamenti da remoto individuati e regolati         cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti
con provvedimento del direttore generale              e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'im-
dei sistemi informativi e automatizzati del           possibilità dei soggetti non presenti fisicamente
Ministero della giustizia. Il luogo da cui si         di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo
collegano i magistrati è considerato camera           137, comma 2, del codice di procedura penale.
di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei pro-   12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno
cedimenti penali, dopo la deliberazione, il           o più decreti del Ministro della giustizia non
presidente del collegio o il componente del           aventi natura regolamentare, presso ciascun
collegio da lui delegato sottoscrive il dispo-        ufficio del pubblico ministero che ne faccia ri-
sitivo della sentenza o l'ordinanza e il prov-
                                                      chiesta a norma del terzo periodo, è autoriz-
vedimento è depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possi-
                                                      zato il deposito con modalità telematica di me-
bile e, in ogni caso, immediatamente dopo la          morie, documenti, richieste e istanze indicate
cessazione dell'emergenza sanitaria.                  dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di
                                                      procedura penale, secondo le disposizioni sta-
 13. Le comunicazioni e le notificazioni relative     bilite con provvedimento del Direttore gene-
agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei proce-    rale dei sistemi informativi e automatizzati del
dimenti penali ai sensi del presente articolo,        Ministero della giustizia, anche in deroga alle
nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2           previsioni del decreto emanato ai sen- si
marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il       dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
Sistema di notificazioni e comunicazioni telema-      dicembre 2009, n. 193, convertito, con modifi-
tiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-
                                                      cazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, o attraverso sistemi telematici individuati e         deposito degli atti si intende eseguito al mo-
regolati con provvedimento del Direttore gene-             mento del rilascio della ricevuta di accetta-
rale dei sistemi informativi e automatizzati del           zione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
Ministero della giustizia.                                 le modalità stabilite dal provvedimento diretto-
                                                           riale di cui al primo periodo. I decreti di cui al
 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli av-
visi e dei provvedimenti indicati al comma 13
                                                           primo periodo sono adottati su richiesta degli
agli imputati e alle altre parti sono eseguite me-         uffici del pubblico ministero, previo accerta-
diante invio all'indirizzo di posta elettronica cer-       mento da parte del Direttore generale dei si-
tificata di sistema del difensore di fiducia, ferme        stemi informativi e automatizzati del Mini-
restando le notifiche che per legge si effettuano          stero della giustizia della funzionalità dei ser-
presso il difensore d'ufficio.                             vizi di comunicazione dei documenti informa-
                                                           tici.
 15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'u-
tilizzo del Sistema di notificazioni e comunica-           12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno
zioni telematiche penali per le comunicazioni e            o più decreti del Ministro della giustizia non
le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati        aventi natura regolamentare, presso ciascun
ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore             ufficio del pubblico ministero che ne faccia ri-
verifica o accertamento di cui all'articolo 16,
                                                           chiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali
comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
                                                           e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati
17 dicembre 2012, n. 221.                                  a comunicare agli uffici del pubblico mini-
                                                           stero atti e documenti in modalità telematica,
 16. Negli istituti penitenziari e negli istituti pe-      secondo le disposizioni stabilite con provvedi-
nali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo                mento del Direttore generale dei sistemi infor-
2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i col-            mativi e automatizzati del Ministero della giu-
loqui con i congiunti o con altre persone cui              stizia, anche in deroga alle previsioni del de-
hanno diritto i condannati, gli internati e gli im-        creto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma
putati a norma degli articoli 18 della legge 26            1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presi-             convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230,
                                                           febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui
e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
121, sono svolti a distanza, mediante, ove pos-
                                                           al periodo che precede si intende eseguita al
sibile, apparecchiature e collegamenti di cui di-          momento del rilascio della ricevuta di accetta-
spone l'amministrazione penitenziaria e mino-              zione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
rile o mediante corrispondenza telefonica, che             le modalità stabilite dal provvedimento diretto-
può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'arti-     riale di cui al periodo che precede. I decreti di
colo 39, comma 2, del predetto decreto del Pre-            cui al primo periodo sono adottati su richiesta
sidente della Repubblica n. 230 del 2000 e                 degli uffici del pubblico ministero, previo ac-
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo          certamento da parte del Direttore generale dei
n. 121 del 2018.                                           sistemi informativi e automatizzati del Mini-
                                                           stero della giustizia della funzionalità dei ser-
 17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate
                                                           vizi di comunicazione dei documenti informa-
dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorve-
glianza può sospendere, nel periodo compreso               tici.
tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la con-
cessione dei permessi premio di cui all'articolo     12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio
30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del    2020, nei procedimenti civili e penali non so-
regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48     spesi, le deliberazioni collegiali in camera di
della medesima legge e del decreto legislativo      consiglio possono essere assunte mediante col-
2 ottobre 2018, n. 121.                             legamenti da remoto individuati e regolati con
                                                    provvedimento del direttore generale dei si-
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti stemi informativi e automatizzati del Ministero
di assise di appello di cui all'articolo 7 della della giustizia. Il luogo da cui si collegano i
legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data     magistrati è considerato camera di consiglio a
di entrata in vigore del presente decreto, sono      tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti pe-
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.         nali, dopo la deliberazione, il presidente del
                                                     collegio o il componente del collegio da lui de-
 19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma
                                                     legato sottoscrive il dispositivo della sentenza o
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n.
35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei
                                                     l'ordinanza e il provvedimento è depositato in
componenti del consiglio giudiziario e del consi-    cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo
glio direttivo della Corte di cassazione si svol-    il prima possibile e, in ogni caso, immediata-
gono la prima domenica e il lunedì successivo        mente dopo la cessazione dell'emergenza sani-
del mese di ottobre.                                 taria. Nei procedimenti penali, le disposizioni
                                                     di cui al presente comma non si applicano alle
 20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono         deliberazioni conseguenti alle udienze di di-
altresì sospesi i termini per lo svolgimento         scussione finale, in pubblica udienza o in ca-
di qualunque attività nei procedimenti di me-        mera di consiglio, svolte senza il ricorso a col-
diazione ai sensi del decreto legislativo 4          legamento da remoto.
marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di nego-
ziazione assistita ai sensi del decreto-legge        13. Le comunicazioni e le notificazioni relative
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con           agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei proce-
modificazioni, dalla legge 10 novembre               dimenti penali ai sensi del presente articolo,
2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di      nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2
risoluzione stragiudiziale delle controversie        marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il
regolati dalle disposizioni vigenti, quando i        Sistema di notificazioni e comunicazioni telema-
predetti procedimenti siano stati introdotti o       tiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-
risultino già pendenti a far data dal 9 marzo        legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
fino al 15 aprile 2020. Sono conseguente-            modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
mente sospesi i termini di durata massima            221, o attraverso sistemi telematici individuati e
dei medesimi procedimenti.                           regolati con provvedimento del Direttore gene-
                                                     rale dei sistemi informativi e automatizzati del
 20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno        Ministero della giustizia.
2020, gli incontri di mediazione in ogni caso
possono svolgersi in via telematica con il            14. Le comunicazioni e le notificazioni degli av-
preventivo consenso di tutte le parti coin-          visi e dei provvedimenti indicati al comma 13
volte nel procedimento. Anche successiva-            agli imputati e alle altre parti sono eseguite me-
mente a tale periodo gli incontri potranno           diante invio all'indirizzo di posta elettronica cer-
essere svolti, con il preventivo consenso di         tificata di sistema del difensore di fiducia, ferme
tutte le parti coinvolte nel procedimento, in        restando le notifiche che per legge si effettuano
via telematica, ai sensi dell'articolo 3,            presso il difensore d'ufficio.
comma 4, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, mediante sistemi di videoconfe-          15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'u-
renza. In caso di procedura telematica l'av-         tilizzo del Sistema di notificazioni e comunica-
vocato, che sottoscrive con firma digitale,          zioni telematiche penali per le comunicazioni e
può dichiarare autografa la sottoscrizione           le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati
del proprio cliente collegato da remoto ed           ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore
apposta in calce al verbale ed all'accordo di        verifica o accertamento di cui all'articolo 16,
conciliazione. Il verbale relativo al procedi-       comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
mento di mediazione svoltosi in modalità te-         n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
lematica è sottoscritto dal mediatore e dagli        17 dicembre 2012, n. 221.
avvocati delle parti con firma digitale ai fini
dell'esecutività dell'accordo prevista dall'ar-       16. Negli istituti penitenziari e negli istituti pe-
ticolo 12 del decreto legislativo 4 marzo            nali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo
2010, n. 28.                                         2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i col-
                                                     loqui con i congiunti o con altre persone cui
20-ter. Fino alla cessazione delle misure di
distanziamento previste dalla legislazione
emergenziale in materia di prevenzione del           hanno diritto i condannati, gli internati e gli im-
contagio da COVID-19, nei procedimenti ci-           putati a norma degli articoli 18 della legge 26
vili la sottoscrizione della procura alle liti       luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presi-
può essere apposta dalla parte anche su un           dente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230,
documento analogico trasmesso al difen-              e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
sore, anche in copia informatica per imma-           121, sono svolti a distanza, mediante, ove pos-
gine, unitamente a copia di un documento di          sibile, apparecchiature e collegamenti di cui di-
identità in corso di validità, anche a mezzo         spone l'amministrazione penitenziaria e mino-
di strumenti di comunicazione elettronica. In        rile o mediante corrispondenza telefonica, che
tal caso, l'avvocato certifica l'autografia me-      può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'arti-
diante la sola apposizione della propria             colo 39, comma 2, del predetto decreto del Pre-
firma digitale sulla copia informatica della         sidente della Repubblica n. 230 del 2000 e
procura. La procura si considera apposta in          all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di       n. 121 del 2018.
procedura civile, se è congiunta all'atto cui
si riferisce mediante gli strumenti informa-          17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate
tici individuati con decreto del Ministero           dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorve-
della giustizia.                                     glianza può sospendere, nel periodo compreso
                                                     tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la con-
21. Le disposizioni del presente articolo, in        cessione dei permessi premio di cui all'articolo
quanto compatibili, si applicano altresì ai proce-   30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del
dimenti relativi alle giurisdizioni speciali non     regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48
contemplate dal presente decreto-legge, agli         della medesima legge e del decreto legislativo
arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e     2 ottobre 2018, n. 121.
alla magistratura militare.
                                                      18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti
22.                                                  di assise di appello di cui all'articolo 7 della
Soppresso                                            legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data
                                                     di entrata in vigore del presente decreto, sono
                                                     prorogate fino alla data del 31 luglio 2020.

                                                      19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma
                                                     1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n.
                                                     35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei
                                                     componenti del consiglio giudiziario e del consi-
                                                     glio direttivo della Corte di cassazione si svol-
                                                     gono la prima domenica e il lunedì successivo
                                                     del mese di ottobre.

                                                      20. Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 sono
                                                     altresì sospesi i termini per lo svolgimento di
                                                     qualunque attività nei procedimenti di media-
                                                     zione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo
                                                     2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione
                                                     assistita ai sensi del decreto-legge 12 settem-
                                                     bre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
                                                     dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché
                                                     in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudi-
                                                     ziale delle controversie regolati dalle disposi-
                                                     zioni vigenti, quando i predetti procedimenti
                                                     siano stati introdotti o risultino già pendenti a far
                                                     data dal 9 marzo fino all’11 maggio 2020. Sono
                                                     conseguentemente sospesi i termini di durata
                                                     massima dei medesimi procedimenti.
Puoi anche leggere