DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
14-6-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 138 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLECONOMIA Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro E DELLE FINANZE delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, cir- colazione e deposito dellalcole etilico e delle bevande al- DECRETO 4 giugno 2019. coliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per lef- fettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, Semplificazione dei microbirrifici. propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; Visto lart. 35, comma 3-ter, del TUA, che demanda IL MINISTRO DELLECONOMIA ad un decreto del Ministro delleconomia e delle finan- E DELLE FINANZE ze, la fissazione delle modalità attuative delle disposi- zioni di cui al comma 3-bis del medesimo art. 35, con Visto lart. 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, particolare riguardo allassetto del deposito fiscale e alle del 19 ottobre 1992, relativa allarmonizzazione delle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazio- strutture delle accise sullalcole e sulle bevande alcoliche ne della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo che consente, agli Stati membri di applicare, entro i vin- comma 3-bis; coli stabiliti dal medesimo par. 1, aliquote ridotte di ac- Considerato che la fabbricazione della birra nelle fab- cisa sulla birra realizzata in piccole birrerie indipendenti briche aventi produzione annua non superiore a 10.000 et- come definite dal par. 2 del predetto art. 4; tolitri avviene in regime di deposito fiscale, autorizzato ai sensi dellart. 28, comma 2, lettera g), del TUA e discipli- Visto il testo unico delle disposizioni legislative con- nato dal decreto del Ministro delle finanze n. 153 del 2001; cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e re- Ritenuto che lart. 35, comma 3-bis, del TUA ha defi- lative sanzioni penali e amministrative, approvato con nito, attraverso il rinvio allart. 2, comma 4-bis, della pre- decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive detta legge n. 1354 del 1962, una tipologia di fabbrica di modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare: birra, che risulta legalmente ed economicamente indipen- lart. 28, che stabilisce che la fabbricazione della bir- dente da qualsiasi altro birrificio, non operando sotto li- ra sia effettuata in regime di deposito fiscale; cenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e che utilizza impianti fisicamente distinti da altri birrifici lart. 35, comma 1, che, ai fini dellapplicazione ed è contraddistinta da una limitata soglia di produzione; dellaccisa sulla birra, stabilisce le modalità di accerta- Considerato che alla birra prodotta negli impianti della mento del prodotto nei depositi fiscali di birra; predetta tipologia di fabbrica di birra è applicata, in rela- zione alle descritte peculiarità, unaliquota di accisa ridot- lart. 35, comma 3-bis, che, ai fini dellapplicazione ta del 40 per cento e che per la stessa tipologia di fabbrica dellaccisa, reca disposizioni in materia di accertamento devono essere introdotte particolari modalità semplificate della birra prodotta nei birrifici di cui allart. 2, comma 4- di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una pro- e deve essere stabilito un particolare assetto di deposito duzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, preveden- fiscale in relazione alle sue limitate esigenze operative; do lapplicazione, per la birra realizzata in tali impianti, dellaliquota di accisa di cui allallegato I annesso al pre- Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rap- detto testo unico ridotta del 40 per cento; presentative del settore della fabbricazione della birra; lart. 18 che contiene disposizioni relative ai poteri e Decreta: ai controlli attribuiti ai funzionari dellAmministrazione finanziaria e agli appartenenti alla Guardia di finanza ai Art. 1. fini della gestione dellaccisa e dellaccertamento delle violazioni alla disciplina della medesima imposta; Definizioni e ambito di applicazione Visto lart. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti n. 1354, e successive modificazioni, in cui si precisa che definizioni: per piccolo birrificio indipendente si intende un birrificio a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative con- che sia, in particolare, legalmente ed economicamente in- cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative dipendente da qualsiasi altro birrificio e la cui produzione sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto le- annua non superi 200.000 ettolitri; gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; 14
14-6-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 138 b) microbirrificio: una fabbrica di birra che produce 3. Laliquota ridotta è applicata alla birra ottenuta a annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e che ha seguito di un ciclo di produzione, che inizia con la rea- le caratteristiche identificative di cui allart. 2, comma 4- lizzazione del mosto e si conclude con la fase di condi- bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive zionamento, che sia eseguito interamente in microbirrifici modificazioni, in quanto risulta legalmente ed economi- ovvero in piccole birrerie nazionali. I predetti microbirri- camente indipendente da qualsiasi altro birrificio anche fici e le predette piccole birrerie nazionali non possono con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica ab- ricevere birra sfusa o condizionata in regime sospensivo; bia come finalità economica la realizzazione della pro- i microbirrifici possono spedire in regime sospensivo la pria birra e al fatto che non riceva, da altri soggetti ob- stessa birra, alle condizioni previste dallart. 3, comma 5. bligati, birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione dallaccisa. La predetta fabbrica utilizza Art. 2. impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio e non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di Adempimenti preventivi per lattivazione proprietà immateriale altrui in modo che la birra prodotta del microbirrificio e per lammissione al beneficio risulti esclusivamente da un processo di lavorazione inte- delle piccole birrerie nazionali grato a partire dalla realizzazione del mosto; 1. Il soggetto che intende attivare un microbirrificio c) aliquota ridotta: laliquota applicata sulla birra, di presenta allUfficio competente apposita istanza conte- cui allAllegato I annesso al TUA, ridotta del 40 per cento; nente le seguenti indicazioni: d) decreto ministeriale n. 153/2001: il regolamento a) la denominazione dellimpresa, la sede legale, la adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentan- 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della te legale o negoziale nonché il proprio indirizzo di PEC fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito alla quale si intende ricevere ogni comunicazione da parte dellalcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al dellUfficio competente; regime delle accise, nonché per leffettuazione della vigi- b) il comune, la via ed il numero civico o la località lanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropili- in cui è ubicato listituendo microbirrificio, nonché i rela- co e sulle materie prime alcoligene; tivi contatti telefonici; c) la descrizione dei processi di lavorazione, delle appa- e) piccola birreria nazionale: una fabbrica di birra recchiature produttive installate nel microbirrificio e degli im- munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto pianti di condizionamento, nonché la potenzialità produttiva ministeriale n. 153/2001, che beneficia dellaliquota ridot- dei singoli impianti e quella complessiva del microbirrificio; ta in quanto produce annualmente non più di 10.000 etto- d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti litri di birra e ha tutti gli altri requisiti di cui alla lettera b); per la produzione e lacquisizione di energia; f) piccola birreria unionale: una fabbrica di birra e) la capacità dei serbatoi destinati al contenimento avente sede in un altro Paese dellUnione europea, con del mosto, degli altri semilavorati e della birra non con- produzione annua di birra non superiore a 10.000 ettolitri, dizionata nonché il quantitativo massimo di birra condi- che abbia caratteristiche analoghe a quelle del microbirri- zionata che si intende detenere, nel magazzino della birra ficio, così come definito alla lettera b); condizionata detenuta in regime sospensivo; g) Ufficio competente: lUfficio dogane e monopoli f) la descrizione degli strumenti installati per la mi- territorialmente competente in relazione al luogo in cui è surazione del mosto e quelli necessari per la determina- ubicato il microbirrificio o la piccola birreria nazionale; zione del grado-Plato; g) la quantità annua stimata di birra condizionata che h) PEC: la posta elettronica certificata di cui allart. 1, intende realizzare nel microbirrificio. comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del 2. Allistanza di cui al comma 1 sono allegati: Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. a) la planimetria del deposito fiscale dalla quale ri- 2. La fabbricazione della birra in un microbirrificio av- sulti, in particolare, la delimitazione dei luoghi destinati viene in regime di deposito fiscale conformemente alle allo svolgimento dellattività di produzione e condiziona- prescrizioni contenute nel presente decreto che disciplina mento della birra evidenziando, allinterno, larea destina- altresì le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ta a magazzino della birra condizionata detenuta in regime allart. 35, comma 3-bis, del TUA, con particolare riguar- sospensivo dallaccisa, le apparecchiature, gli impianti e i do allassetto del deposito fiscale e alle modalità sem- serbatoi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e); plificate di accertamento e contabilizzazione della birra b) le tabelle di taratura dei serbatoi di cui al com- prodotta nel medesimo microbirrificio. ma 1, lettera e); 15
14-6-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 138 c) la documentazione tecnica inerente agli strumenti 2. Delle operazioni di verifica di cui al comma 1, lUfficio di misura di cui al comma 1, lettera f); competente redige, in doppio esemplare, un processo verba- d) lelenco dei tipi di birra che i soggetti intendono le, sottoscritto anche dal soggetto di cui allart. 2, comma 1. produrre, e per ciascun tipo di birra, lindicazione della 3. Ai fini della determinazione della cauzione prevista relativa ricetta, recante le quantità di materie prime, in- dallart. 28, comma 5, lettera a), del TUA, la quantità mas- clusa lacqua, necessarie per una cotta, la resa percentuale sima di birra che può essere detenuta nel deposito fiscale media di lavorazione come rapporto tra il mosto realizza- è calcolata, dallUfficio competente, con riferimento alla to e la birra prodotta, nonché il relativo grado-Plato atte- capacità dei serbatoi della birra presenti e al quantitativo so, espresso in frazioni di 5 decimi di grado; massimo di birra condizionata che si intende detenere in re- e) una dichiarazione con la quale listante attesta che gime sospensivo nel magazzino di cui allart. 2, comma 2, il proprio microbirrificio risulta legalmente ed economi- lettera a); ai fini della determinazione della media dellim- camente indipendente da qualsiasi altro birrificio e che posta dovuta alle prescritte scadenze, cui fa riferimento lo stesso utilizza impianti fisicamente distinti da quelli lart. 5, comma 3, del TUA, la stessa è riferita allanno di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza di solare ed è determinata in base ai dati risultanti dal registro utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui. della birra condizionata di cui allart. 7, comma 1, lettera 3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), è resa c). Lammontare della cauzione è notificato dallUfficio ai sensi dellart. 47 del decreto del Presidente della Re- competente al soggetto di cui allart. 2, comma 1. pubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Effettuata con esito positivo la verifica di cui al com- 4. Il soggetto istante è tenuto a comunicare allUfficio ma 1, constatate lesecuzione delle prescrizioni eventual- competente ogni successiva variazione dei dati contenuti mente impartite ai sensi dellart. 4, comma 3 e lavvenuta nellistanza di cui al comma 1 e nella documentazione ad prestazione della cauzione di cui al comma 3, lUfficio essa allegata ai sensi del comma 2, entro dieci giorni dalla competente autorizza listituzione del deposito fiscale e, data in cui le stesse variazioni si sono verificate. dopo aver riscontrato il regolare pagamento del diritto di licenza di cui allart. 63, comma 2, lettera a), del TUA, ri- 5. Il soggetto istante può manifestare, nellistanza di cui lascia la licenza di esercizio di microbirrificio e il relativo al comma 1, la volontà di non detenere birra condizionata codice di accisa. presso il microbirrificio in sospensione di accisa coeren- temente con lassenza, allinterno del deposito fiscale, del 5. Lesercente il microbirrificio che intende spedire la magazzino di birra condizionata di cui allart. 4, comma 1. birra condizionata, realizzata nel proprio impianto, in regi- me di sospensione dallaccisa verso altri Paesi dellUnione 6. I soggetti che richiedono lautorizzazione ai sen- europea o in esportazione verso Paesi terzi, ne dà preven- si dellart. 1 del decreto ministeriale n. 153/2001 e che tiva comunicazione, tramite PEC, allUfficio competente. hanno i requisiti di una piccola birreria nazionale, pre- sentano, al fine di fruire dellaliquota ridotta, allUfficio Art. 4. competente una dichiarazione con la quale indicano la quantità annua stimata di birra condizionata che intendo- Assetto del deposito fiscale dei microbirrifici no realizzare nel proprio impianto e la dichiarazione di cui allart. 2, comma 2, lettera e); le medesime dichiara- 1. Il deposito fiscale di cui allart. 3, comma 4, com- zioni sono presentate dai soggetti autorizzati ai sensi del prende i magazzini in cui sono detenute le materie pri- predetto decreto ministeriale n. 153/2001, che intendano me amidacee, i locali in cui sono situati gli impianti e le fruire dellaliquota ridotta. apparecchiature per la produzione del mosto, i serbatoi e tutte le attrezzature necessari per la realizzazione della Art. 3. birra nonché i reparti di condizionamento e il magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo. Il Rilascio della licenza fiscale di microbirrificio predetto magazzino è ubicato in unarea del deposito fi- 1. LUfficio competente effettua la verifica tecnica de- scale appositamente delimitata. La birra condizionata per gli impianti del microbirrificio nellambito della quale la quale sia stata assolta la relativa accisa è detenuta al di possono essere eseguiti esperimenti di lavorazione anche fuori della delimitazione del deposito fiscale. per accertare la potenzialità degli impianti stessi e prove di 2. Nel deposito fiscale del microbirrificio, è sempre in- collaudo degli strumenti di misurazione ivi installati. I pre- stallato, qualunque sia la capacità produttiva, un misura- detti esperimenti di lavorazione sono eseguiti anche al fine tore del mosto prodotto, collegato alle caldaie attraverso di determinare la quantità di acqua di lavaggio che media- tubazioni rigide e inamovibili e posto a valle di uno scam- mente deve essere utilizzata per la sanificazione delle cal- biatore di calore, appositamente dimensionato per consen- daie e degli impianti e che, transitando attraverso i misura- tire il raffreddamento del mosto dalle condizioni nominali tori presenti, dovrà essere distinta contabilmente dal mosto. delle caldaie fino alla temperatura nominale di 20°C. 16
14-6-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 138 3. Fatta eccezione per i microbirrifici indicati al com- 3. Dopo leffettuazione della cotta, qualora il volume di ma 6, lUfficio competente può impartire, anche nellam- mosto si discosti di oltre il 10 per cento da quello indicato bito della verifica tecnica di cui allart. 3, comma 1, appo- nella comunicazione di cui al comma 1, lesercente il mi- site prescrizioni, graduate in ragione della capacità delle crobirrificio fornisce immediata comunicazione integrati- apparecchiature produttive presenti nel microbirrificio e va, esclusivamente tramite PEC, allUfficio competente. del movimento dimposta, al fine di installare dispositivi di misurazione del prodotto immediatamente prima della Art. 6. fase di condizionamento posti su tratti di tubazioni rigide Accertamento della produzione e inamovibili; lUfficio competente può prescrivere al- tresì linstallazione di un apposito misuratore dellacqua 1. Per determinare i quantitativi di birra, ai fini dellac- utilizzata per la produzione del mosto. certamento della produzione del microbirrificio, il de- 4. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 positario autorizzato provvede, al termine della fase del è consentito, nel microbirrificio, lutilizzo di tubazioni condizionamento, ad annotare nel registro di cui allart. 7, mobili ai fini del trasferimento delle materie prime, dei comma 1, lettera c), i medesimi quantitativi di birra con- semilavorati e del prodotto finito. dizionata con le modalità ivi previste e nel rispetto dei tempi indicati nel comma 2 del medesimo art. 7. 5. La birra realizzata nel microbirrificio è considerata 2. LUfficio competente verifica la regolare tenuta della prodotto finito al termine delle operazioni di condiziona- contabilità di cui allart. 7 del microbirrificio e il corretto mento, che devono essere eseguite nel medesimo impian- assolvimento dellaccisa anche attraverso il riscontro tra to. Il reparto di condizionamento presente nel deposito i quantitativi di birra condizionata riportati nella contabi- fiscale è destinato esclusivamente al confezionamento lità stessa e i valori rilevati dal misuratore del mosto di della birra prodotta nel microbirrificio. cui allart. 4, comma 2, o, nel caso siano stati installati a 6. Nei microbirrifici aventi una produzione annua non seguito delle prescrizioni di cui allart. 4, comma 3, anche superiore a 3000 ettolitri di birra è installato esclusiva- dagli altri eventuali dispositivi di misurazione. mente il misuratore del mosto prodotto di cui al comma 2. 3. Al fine di verificare il processo di fabbricazione del- la birra, lUfficio competente ha facoltà di riscontrare, in Art. 5. relazione a specifiche ricette, la resa percentuale di lavo- razione dichiarata ai sensi dellart. 2, comma 2, lettera d), Adempimenti dellesercente il microbirrificio attraverso esperimenti di lavorazione; ha facoltà altresì di riscontrare la quantità di acqua di lavaggio necessaria per 1. Lesercente il microbirrificio comunica, preventi- la sanificazione delle caldaie e degli impianti. vamente, allUfficio competente, esclusivamente tramite PEC, il programma delle lavorazioni che intende effet- Art. 7. tuare per la produzione della birra. Il programma, che Tenuta della contabilità dei microbirrifici non può prevedere un periodo superiore al mese solare, è presentato almeno ventiquattro ore prima dellinizio del- 1. Gli esercenti microbirrifici redigono e custodiscono la prima lavorazione prevista dal programma escludendo i seguenti registri: dal computo le giornate di sabato e le festività. Nel pro- a) un registro di carico e scarico delle materie prime gramma sono indicate la data e lora prevista per linizio amidacee introdotte nel deposito e successivamente av- di ciascuna operazione di cottura, dora in avanti indicata viate alla produzione della birra; come cotta, la ricetta della birra che si intende realizzare, b) un registro, conforme al modello di cui allAlle- la quantità di mosto che si prevede di ottenere per cia- gato I al presente decreto, del mosto ottenuto per ciascuna scuna cotta e il grado-Plato del prodotto finito. Eventuali cotta, quale risulta dalle letture del relativo misuratore, variazioni al programma sono comunicate, tramite PEC, con indicazione della relativa ricetta e, separatamente, del almeno ventiquattro ore prima delleffettuazione delle la- quantitativo di acqua impiegata per ogni ciclo di sanifica- vorazioni stesse. zione della caldaia e degli impianti, effettuato successiva- 2. LUfficio competente ha facoltà di assistere alle mente alla cotta; operazioni di fabbricazione e di prelevare campioni del c) un registro della birra condizionata, conforme al mosto e del prodotto finito. Il campione si intende con- modello di cui allAllegato II al presente decreto, che ri- forme a quanto dichiarato dal depositario autorizzato se il porti, in relazione al carico, i quantitativi e il tipo di birra grado-Plato, determinato sul prodotto finito dallUfficio condizionata e, in relazione allo scarico, i quantitativi di competente, non è superiore di oltre 5 decimi rispetto al birra condizionata estratti, dal deposito fiscale, per essere valore comunicato ai sensi del comma 1. immessi in consumo nel territorio nazionale nonché tutti 17
14-6-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 138 gli altri dati riportati nel medesimo modello. Il predetto 3. Sulla birra realizzata e condizionata in una piccola registro riporta altresì le rimanenze contabili giornaliere. birreria unionale, immessa in consumo nel territorio dello I soggetti di cui allart. 3, comma 5, nello stesso registro Stato dal soggetto obbligato nazionale che ha ricevuto la annotano in caso di trasferimento di birra in regime so- birra direttamente dalla predetta birreria, è applicata lali- spensivo verso altri Paesi dellUnione europea, il codice quota ridotta di accisa qualora, nellanno solare in corso, unico di riferimento amministrativo del documento elet- la produzione della medesima birreria non risulti superio- tronico di cui al regolamento (CEE) n. 684/2009, della re a 10.000 ettolitri di birra e ricorrano requisiti analoghi Commissione del 24 luglio 2009 ovvero, in caso di espor- a quelli previsti dal presente decreto per i microbirrifici; tazione, lindicazione dellinerente dichiarazione dogana- ai fini dellapplicazione del beneficio di cui al presente le; i medesimi soggetti contabilizzano lammontare delle comma, il medesimo soggetto obbligato nazionale, en- cauzioni relative alle singole spedizioni, tenendo in evi- tro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta, tramite PEC, denza la quota di cauzione complessivamente impegnata allUfficio delle dogane competente sul proprio deposito, per le spedizioni non ancora appurate e riportano, a con- una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione clusione della circolazione, gli estremi della convalida allanno precedente e con riferimento a ciascuna piccola della nota di ricevimento. birreria unionale da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi codici di accisa nonché i quantitativi di birra im- 2. Le registrazioni sulle scritture contabili di cui al com- messi in consumo nel territorio nazionale. ma 1 sono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono le relative operazioni. 4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 sono allegate le certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti sul- 3. Gli esercenti microbirrifici redigono almeno una le piccole birrerie unionali attestanti la sussistenza delle volta lanno: condizioni richieste per i microbirrifici nazionali. a) linventario fisico delle materie prime, del mosto 5. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dal com- e della birra, condizionata e non ancora condizionata; ma 2 e dal comma 3 risulta che nellanno solare di rife- rimento la produzione annuale del microbirrificio, della b) il bilancio di materia con lindicazione delle rese piccola birreria nazionale ovvero della piccola birreria di lavorazione; unionale, ha superato i 10.000 ettolitri, lUfficio compe- c) il bilancio energetico, con lindicazione dei con- tente notifica, a seconda dei casi, allesercente il micro- sumi di energia elettrica e dei combustibili impiegati. birrificio, allesercente la piccola birreria nazionale ovve- ro al soggetto obbligato nazionale di cui al comma 3, un 4. I registri di cui al comma 1, sono numerati progressiva- avviso di pagamento per il recupero dellaccisa dovuta mente e, prima del loro uso, sono vidimati dallUfficio com- sui quantitativi di birra complessivamente immessi in petente. I registri possono essere predisposti in modelli ido- consumo ad aliquota ridotta nel medesimo periodo. LUf- nei alla scritturazione mediante procedure informatizzate. ficio competente, previa diffida allinteressato, provvede a notificare analogo avviso di pagamento per il recupero dellaccisa allesercente o al soggetto obbligato nazionale Art. 8. che non presentino la dichiarazione di cui rispettivamente al comma 2 o al comma 3 nel termine previsto. Applicazione dellaliquota ridotta 1. Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirri- Art. 9. fici e nelle piccole birrerie nazionali, è applicata, al mo- mento dellimmissione in consumo nel territorio naziona- Superamento del limite di produzione annua le direttamente dai predetti impianti, laliquota ridotta di di birra del microbirrificio accisa qualora, nellanno solare in corso, la produzione dellimpianto non risulti superiore a 10.000 ettolitri di 1. Fermo restando quanto previsto dallart. 8, comma 5, birra e sussistano i requisiti previsti dal presente decreto. se dalla dichiarazione di cui allart. 8, comma 2, risulta che lesercente il microbirrificio ha prodotto un quanti- 2. Lesercente il microbirrificio e lesercente la piccola tativo di birra superiore a 10.000 ettolitri, lUfficio com- birreria nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, petente impartisce al medesimo esercente le prescrizioni presentano, tramite PEC, allUfficio competente, una di- necessarie a consentire di adeguare lassetto del deposito chiarazione riepilogativa riportante, in relazione allanno fiscale a quello configurato dalle pertinenti disposizioni precedente, il volume della birra complessivamente presa contenute nel decreto ministeriale n. 153/2001, fissando in carico rispettivamente nel registro della birra condizio- un tempo congruo per ladeguamento stesso, non superio- nata ovvero nel registro annuale di magazzino. re in ogni caso a duecentodieci giorni. 18
14-6-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 138 Art. 10. 3. LUfficio competente provvede a rideterminare la cauzione secondo quanto previsto dallart. 3, comma 3, Disposizioni per i microbirrifici che operano notificando al soggetto che presenta listanza di cui al senza detenere birra in sospensione di accisa comma 1 il relativo ammontare. 1. Fermo restando lobbligo di adempiere a quanto pre- 4. Gli esercenti le fabbriche di cui al presente articolo si visto dallart. 7, comma 1, lettere a) e b) e commi 3 e adeguano alle prescrizioni eventualmente impartite dallUf- 4, lesercente il microbirrificio che ha espresso, ai sensi ficio competente entro novanta giorni dalla relativa notifica. dellart. 2, comma 5, la volontà di non detenere presso il 5. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i microbirrificio birra condizionata in sospensione di ac- soggetti di cui al medesimo comma 1, esercenti fabbri- cisa, redige e custodisce il registro di cui al medesimo che di birra aventi una produzione annua non superiore a art. 7, comma 1, lettera c) conformemente al modello 500 ettolitri di birra, che alla data di entrata in vigore del semplificato di cui allAllegato III, provvedendo a ripor- presente decreto risultino titolari di licenza di esercizio tare in esso i quantitativi di birra condizionata nonché tut- rilasciata ai sensi della determinazione del 2013, e che ti gli altri dati richiesti dal medesimo modello. abbiano installato un misuratore dellenergia elettrica o 2. Ai fini della liquidazione dellaccisa sulla birra del prodotto energetico utilizzati nelle operazioni di ri- prodotta dai microbirrifici di cui al presente articolo, la scaldamento delle Corte come stabilito dallart. 3, com- medesima è immessa in consumo a conclusione delle ma 1, della predetta determinazione, possono continuare operazioni di condizionamento e contabilizzazione; tale ad utilizzarlo fino al 31 dicembre 2020, ai fini della quan- contabilizzazione è effettuata con le modalità di cui al tificazione del mosto prodotto, in luogo del misuratore comma 1 nella stessa giornata in cui avviene il condizio- previsto dallart. 4, comma 2, del presente decreto. namento. La medesima birra è detenuta ad imposta assol- ta al di fuori della delimitazione del deposito fiscale. 6. Ai fini dellapplicazione dellaliquota ridotta, gli esercenti piccole birrerie nazionali, già operanti alla data Art. 11. di entrata in vigore del presente decreto, comunicano allUfficio competente di voler fruire del medesimo bene- Disposizioni transitorie ficio fiscale, indicando il quantitativo in volume di birra prodotta nellanno 2018; alla stessa comunicazione è alle- 1. Gli esercenti fabbriche di birra titolari di licenza di gata una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requi- esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del diretto- siti di indipendenza di cui allart. 2, comma 2, lettera e). re dellAgenzia delle dogane e dei monopoli prot. 140839/ RU del 4 dicembre 2013, adottata ai sensi dellart. 3, com- ma 4, del decreto ministeriale n. 153/2001, dora in avanti Art. 12. indicata come determinazione del 2013, al fine di adeguar- Disposizioni di attuazione si alle disposizioni del presente decreto presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, una 1. Con determinazione dellAgenzia dogane e mono- richiesta di aggiornamento della predetta licenza indicando poli sono stabilite le modalità per la trasmissione telema- gli elementi riportati nellart. 2, comma 1, e il quantitati- tica dellistanza di cui allart. 2, comma 1, dei dati giorna- vo in volume di birra prodotta nellanno 2018; nella stessa lieri della contabilità di cui allart. 7 e delle dichiarazioni richiesta, i predetti esercenti manifestano, eventualmente, riepilogative di cui allart. 8, commi 2 e 3. la volontà di non detenere birra condizionata presso il pro- 2. Con determinazione dellAgenzia dogane e monopo- prio impianto in sospensione di accisa. Alla stessa richiesta li sono stabilite le caratteristiche tecniche dei misuratori, è allegata la documentazione, di cui al presente decreto, in- impiegati ai fini fiscali, menzionati nel presente decreto. tegrativa di quella già in possesso dellUfficio competente 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono adot- e, in particolare, i documenti previsti dallart. 2, comma 2, tate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore lettere a), b) e d) nonché la dichiarazione prevista dal me- del presente decreto. desimo art. 2, comma 2, lettera e). 2. Ai fini dellapplicazione dellaliquota ridotta, gli Art. 13. esercenti le fabbriche di birra di cui al comma 1, nelle more dellaggiornamento di cui al medesimo comma 1, Entrata in vigore continuano lattività produttiva osservando quanto previ- sto dallart. 4, comma 1, e tenendo la contabilità di cui 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf- allart. 7; a tal fine gli Uffici competenti provvedono ad ficiale della Repubblica italiana. effettuare le operazioni di cui allart. 7, comma 4, entro Roma, 4 giugno 2019 quindici giorni dalla presentazione della stessa richiesta alla quale sono allegati i registri da vidimare. Il Ministro: TRIA 19
Allegato I 14-6-2019 VIDIMATO DA UFFICIO . .. .. IL DENOMINAZIONE DITTA .. N° IDENTIFICAZIONE CODICE ACCISA PAGINA N. DATI DICHIARATI NELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DATI EFFETTIVI DI PRODUZIONE NUMERO DATI MISURATORE VOLUME MOSTO VOLUME DI RESA DATA IDENTIFICATIVO TIPO BIRRA PRODOTTA - CODICE RICETTA GRADO PLATO OTTENUTO GRADO PLATO ANNOTAZIONI DATA DELLA MOSTO PERCENTUALE COTTA TEORICO OVVERO ACQUA DI REALE RIFERIMENTO COMUNICAZIONE PREVISTO MEDIA C = COTTA SANIFICAZIONE LOTTO SFUSO PRVENTIVA N° PROGRESSIVO S = SANIFICAZIONE LT °P % LETTURA INIZIALE LETTURA FINALE LT °P 20 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA note: . Serie generale - n. 138
14-6-2019 Allegato II REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLA BIRRA CONDIZIONATA VIDIMATO DA UFFICIO . .. .. IL DENOMINAZIONE DITTA ... N° IDENTIFICAZIONE CODICE ACCISA PAGINA N. ALIQUOTA DI ACCISA DESTINATARIO UNIONALE - ESPORTAZIONE MOVIMENTO CAUZIONALE TRASFERIMENTI VOLUME VOLUME (60% N° IDENTIFICATIVO SCARTO FINALE (*) ACCISA DOVUTA ACCISA SOSPESA RIFERIMENTO LOTTO UNITARIO NUMERO CONDIZIONATO DELL'ALIQUOTA ANNOTAZIONI / ESTREMI PEC / DATA OPERAZIONE TIPO BIRRA PRODOTTA - CODICE RICETTA TIPO CONTENITORI ETTOGRADI ORDINARIA) SFUSO CONTENITORI NOTA DI RICEVIMENTO CONDIZIONAMENTO C = CARICO S = SCARICO IMPEGNATA RESIDUA GRADO PLATO REALE N° PROGRESSIVO CODICE ACCISA ARC - DOCUMENTO SCARICO Z = SCARTO FINALE STATO PER ETTOLITRO E °P LT LT LT PER °P RIPORTO : RIPORTO : RIPORTO : 21 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA RIPORTO : RIPORTO : RIPORTO : (*) Nella colonna SCARTO FINALE deve essere indicata la differenza tra il volume di mosto complessivo del lotto sfuso ed il relativo volume di birra condizionata note: . Serie generale - n. 138
Allegato III 14-6-2019 19A03733 VIDIMATO DA UFFICIO . .. .. IL DENOMINAZIONE DITTA ... N° IDENTIFICAZIONE CODICE ACCISA PAGINA N. ALIQUOTA DI ACCISA VOLUME VOLUME N° DOCUMENTO SCARTO FINALE (*) (60% DELL'ALIQUOTA ACCISA DOVUTA RIFERIMENTO LOTTO UNITARIO NUMERO CONDIZIONATO DATA OPERAZIONE TIPO BIRRA PRODOTTA - CODICE RICETTA TIPO CONTENITORI ETTOGRADI ORDINARIA) SFUSO CONTENITORI CONFEZIONAMENTO C = CARICO S = SCARICO GRADO PLATO REALE N° PROGRESSIVO Z = SCARTO FINALE PER ETTOLITRO E PER °P LT LT LT °P RIPORTO : 22 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA RIPORTO : (*) Nella colonna SCARTO FINALE deve essere indicata la differenza tra il volume di mosto complessivo del lotto sfuso ed il relativo volume di birra condizionata note: . Serie generale - n. 138
14-6-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 138 DECRETO 6 giugno 2019. Visto lart. 16, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, Pagamento telematico del contributo unificato tributario convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha ed estensione della piattaforma PagoPa, su tutto il territorio introdotto norme in materia di giustizia tributaria digitale; nazionale, a decorrere dal 24 giugno 2019. Visto, in particolare, lart. 16, comma 5, del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede dal 1° luglio 2019 IL DIRETTORE GENERALE lobbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i DELLE FINANZE documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusiva- mente con modalità telematica; Visto il decreto del Ministro delleconomia e delle fi- nanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella Ritenuta la necessità di estendere nelle rimanenti regio- Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014), «Regola- ni il pagamento telematico del contributo unificato tribu- mento recante la disciplina delluso di strumenti informa- tario tramite «pagoPA», piattaforma messa a disposizione tici e telematici nel processo tributario in attuazione delle dallAgenzia per lItalia digitale, a seguito dellavvio ob- disposizioni contenute nellart. 39, comma 8, del decreto- bligatorio del processo tributario telematico; legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Decreta: Visto lart. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale Art. 1. 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o più decreti del Ministero delleconomia e delle finanze sono in- 1. Il pagamento del contributo unificato tributario può dividuate le regole tecniche-operative per luso di strumenti essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti - SPC (pa- informatici e telematici nellambito del processo tributario; goPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, pubbli- di segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le re- cato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, gioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019; recante le specifiche tecniche relative alla fase introdut- tiva del processo tributario, in attuazione del citato art. 3, Art. 2. comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf- n. 163, con il quale, tra laltro, è stato attivato il processo ficiale della Repubblica italiana. tributario telematico nelle Regioni Toscana e Umbria; Roma, 6 giugno 2019 Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2016 (pubbli- cato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016), Il direttore generale: LAPECORELLA con il quale è stato attivato il processo tributario telema- tico nelle Regioni Abruzzo, Molise, Liguria, Emilia-Ro- 19A03796 magna, Piemonte e Veneto; Visto il decreto direttoriale del 15 dicembre 2016 (pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre DECRETO 11 giugno 2019. 2016), con il quale si prevede lattivazione del processo tributario telematico nelle Regioni Campania, Basilicata, Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni. Puglia, Lazio, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Calabria, Sicilia, Sardegna, Val dAosta, Province auto- IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO nome di Trento e Bolzano; Visto lart. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, recante il Codice dellamministrazione digitale (CAD), concernente disposizioni sullamministrazione del patri- che prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute monio e sulla contabilità generale dello Stato; ad accettare i pagamenti elettronici, tramite la piattafor- Visto lart. 548 del regolamento per lamministrazione ma tecnologica per linterconnessione e linteroperabilità del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; di pagamento abilitati, messa a disposizione dallAgID, Visto lart. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e attraverso il Sistema pubblico di connettività; successive modificazioni; Vista la nota n. 17433 del 23 novembre 2015, con la Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, quale il Dipartimento delle finanze ha aderito al Sistema testo unico delle disposizioni in materia di intermedia- dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche am- zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge ministrazioni - infrastruttura (pagoPA) di cui allart. 81, n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi (CAD) - predisposto dallAgenzia per lItalia digitale; agli specialisti in titoli di Stato italiani; Visto il decreto del direttore generale delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- 10 marzo 2017 «Estensione della possibilità di pagamen- cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio- to del contributo unificato tributario, nellambito del pro- ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico- cesso tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti lare, lart. 3, ove si prevede che il Ministro delleconomia - SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio» pubbli- e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, cato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017; ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra 23
Puoi anche leggere