Tax Weekly Roundup Venerdì 6 gennaio 2023 - Nr. 1/2023 - Morri Rossetti
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TAX WEEKLY ROUNDUP Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti: 1. Conferimento di partecipazioni: realizzo controllato anche per società immobiliari 2. Conferimento di partecipazioni: per la qualificazione di holding rileva l’intero attivo 3. Patent box: opzione OD nel modello Redditi 2022 4. Atti di realizzo degli assets: revoca dell’affrancamento “indiretto” 5. Lo stralcio fatture da emettere genera perdite su crediti 6. Transfer pricing: i calcoli dell’accertamento su annualità omogenee 7. Fusione: adempimenti dichiarativi in materia di accise 8. Dal 10 febbraio 2023 disponibile la dichiarazione IVA precompilata 9. Tax credit energia e gas 1° e 2° trimestre 2022: dal 2023 non più operativi i codici tributo 10. Riaperte dal 10 gennaio 2023 le prenotazioni per i bonus veicoli Conferimento partecipazioni: realizzo tenendo conto della eventuale demoltiplicazione controllato anche per società immobiliari prodotta dalla catena distributiva. Tanto premesso, l’Agenzia ha chiarito che se L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di l’attività della società partecipata dalla holding si interpello del 4 gennaio 2023, n. 4, ha reso qualifica come “immobiliare di gestione”, occorre chiarimenti in merito all’applicazione del regime fare riferimento al criterio formale di qualifica del del realizzo controllato nel caso di conferimento di reddito ex art. 55 del TUIR, a nulla rilevando la partecipazioni di cui all’art. 177. Co. 2-bis del Tuir, nozione sostanziale di commercialità definita, in nel caso di soci persone fisiche che intendono ambito Pex, dall’art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR. conferire le partecipazioni “qualificate” di una holding. Inoltre, ai fini del test sulle partecipazioni indirettamente detenute dal conferente, per il Il regime fiscale del conferimento di partecipazioni tramite della holding scambiata, non rilevano i non di controllo, disciplinato dall’art. 177 comma soggetti diversi da quelli che abbiano una forma 2-bis del TUIR, consente di beneficiare del c.d. giuridica di società. Pertanto, si applica il regime “realizzo controllato” se, congiuntamente: del “realizzo controllato” al conferimento delle • le partecipazioni conferite rappresentano, partecipazioni nella holding anche se quest’ultima complessivamente, una percentuale di diritti possiede una partecipazione totalitaria in una di voto nell’assemblea ordinaria superiore al società immobiliare di gestione e anche se 2 o al 20% ovvero una partecipazione al partecipa a uno o più consorzi privi della “veste” capitale o al patrimonio superiore al 5 o al giuridica di società. 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre Conferimento di partecipazioni: per la partecipazioni; qualificazione di holding rileva l’intero attivo • le partecipazioni sono conferite in società, L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di esistenti o di nuova costituzione, interamente interpello del 4 gennaio 2023, n. 5, ha chiarito che, partecipate dal conferente. per comprendere se la quota oggetto di Con riferimento al requisito relativo al conferimento si qualifica come partecipazione in superamento delle soglie di partecipazione, per una holding ai fini dell’art. 177, comma 2-bis, del le holding si prevede che le percentuali di diritto TUIR, è necessario fare riferimento a valori di voto (e di partecipazione al capitale) si debbano correnti e non a valori contabili dell’attivo riferire a tutte le società indirettamente patrimoniale. Il riferimento della norma alle partecipate che esercitano un’impresa società la cui attività consiste in via esclusiva o commerciale, secondo la definizione di cui all’art. prevalente nell’assunzione di partecipazioni è 55, e si determinano, relativamente al conferente, diretto all’individuazione dei requisiti necessari per Morri Rossetti – Tax Weekly Roundup Nr. 1/2023
beneficiare del regime del realizzo controllato da sensi dell’art. 15 commi 10-bis e 10-ter del DL n. parte dei soggetti conferenti. Non si applica, 185/2008, neppure se dalla fusione consegue quindi, il criterio indicato dall’art. 162-bis del TUIR, un concambio che determina l’iscrizione nel che prevede il raffronto del valore contabile delle bilancio consolidato di una partecipazione non di partecipazioni con il valore contabile complessivo controllo nella società incorporante (ricevuta in dell’attivo patrimoniale (riferito all’ultimo bilancio cambio della partecipazione di controllo nella approvato). società incorporata) al posto dei sottostanti asset Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, che, ante fusione, erano nel patrimonio della per valutare l’attività prevalente (o esclusiva) svolta società controllata incorporata e, post fusione, dalla società scambiata, occorre confrontare, in stanno nel patrimonio della società non termini correnti, il valore di tutte le controllata incorporante. partecipazioni da questa detenute, con il suo Tuttavia, anche in questo caso, si applica la regola intero valore. Infine, è stato precisato che lo secondo cui eventuali atti realizzativi sui singoli scambio di società holding disciplinato dall’art. asset affrancati, che, ante fusione, erano nel 177, comma 2-bis, secondo periodo del TUIR non patrimonio della società controllata incorporata e, rappresenta una norma antielusiva, poiché si post fusione, stanno nel patrimonio della società qualifica come norma di sistema che, in quanto non controllata incorporante, comportano tale, non risulta disapplicabile ex art. 11, comma 2, la decadenza dell’affrancamento fiscale operato ai della Legge n. 212/2000 . sensi dell’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, del DL 185/2008, qualora compiuti prima della fine del Patent box: opzione OD nel modello Redditi terzo periodo di imposta successivo a quello di 2022 pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta per L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di l’affrancamento fiscale dei maggiori valori interpello del 4 gennaio 2023, n. 2, ha chiarito che contabili. le imprese che hanno esercitato l’opzione per il “vecchio” regime Patent box per l’utilizzo diretto Lo stralcio fatture da emettere genera perdite di intangibili permangono nel regime precedente su crediti fino alla scadenza del quinquennio, a condizione L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di che nel modello Redditi relativo al 2020 abbiano interpello del 4 gennaio 2023, n. 3, ha chiarito che esercitato l’opzione per l’autoliquidazione “OD”. non costituiscono sopravvenienze passive deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 4, del TUIR, Nel caso, invece, di utilizzo indiretto (che non le componenti negative che emergono dal richiedeva ruling), l’opzione per il nuovo regime fa mancato incasso di somme iscritte tra le fatture da cessare automaticamente quello precedente, ma è emettere (a fronte delle quali la società ha iscritto comunque consentito permanere ricavi tassati). nell’antecedente regime Patent box se viene esercitata un’opzione OD per esercizi precedenti al Nel caso esaminato, relativo a una società di servizi 2021. Le opzioni non dovranno più essere ripetute soggetta al controllo, anche tariffario, da parte nelle dichiarazioni successive fino alla scadenza dell’ARERA, è stato riconosciuto che le somme che del quinquennio. Entro il termine di invio della si intendeva dedurre in qualità di sopravvenienze dichiarazione (o nei 90 giorni in caso di risulterebbero, invece, crediti per conguagli da dichiarazione tardiva), dovrà in ogni caso essere richiedere all’ARERA medesima per i quali, tuttavia, predisposto il set documentale per l’esimente da la stessa Autorità ha opposto il proprio rifiuto (in sanzioni con firma digitale e marca temporale. parte per l’intervenuta prescrizione) e un parere legale ha ammesso la difficoltà di incasso, anche Atti di realizzo degli assets: revoca con un’azione in sede giudiziale. dell’affrancamento “indiretto” L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di La componente negativa avrebbe, quindi, natura interpello del 4 gennaio 2023, n. 1, ha chiarito che di perdita su crediti, ai sensi dell’art. 101, comma un’operazione di fusione, in quanto operazione 5, del TUIR, la cui deducibilità risulterebbe legata non realizzativa, non può comportare la alla sussistenza dei requisiti di certezza e decadenza dell’affrancamento fiscale operato ai precisione. Morri Rossetti – Tax Weekly Roundup Nr. 1/2023
della fusione conseguentemente alle fatture Transfer pricing: i calcoli dell’accertamento su emesse, computando nei “Ratei di acconto annualità omogenee calcolati nella precedente dichiarazione” anche l’importo di quelli eventualmente La Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con versati per i mesi successivi alla fusione e la sentenza n. 4097/2022, ha statuito che il calcolo originariamente dovuti dalla società del prezzo di trasferimento proposto dall'Agenzia incorporata. delle entrate è valido solo se basato su un corretto iter metodologico. Viceversa, l'esistenza di una Le predette modalità sono applicabili altresì nel serie di errori compromette l'attendibilità caso di “fusione d’unione”, in cui due o più società complessiva del calcolo e la conseguente pretesa. si estinguono fondendosi mediante la costituzione di una nuova società. Secondo i giudici, l’Agenzia delle entrate aveva erroneamente utilizzato per la ricerca dei Dal 10 febbraio 2023 disponibile la comparables una release della banca dati dichiarazione IVA precompilata “contemporanea” alla data della verifica fiscale A decorrere dal 10 febbraio 2023, i soggetti che (2020) mentre avrebbe dovuto posizionarsi hanno convalidato i registri IVA precompilati, all'epoca dei fatti contestati (annualità 2014). potranno accedere alla bozza del modello IVA Inoltre, l’annualità oggetto di verifica è stata 2023, che terrà conto delle eventuali modifiche o inserita in un errato triennio di riferimento, integrazioni effettuate negli stessi registri e nelle comprensivo anche dell’anno oggetto di verifica, comunicazioni delle liquidazioni periodiche. che invece andava escluso. L’art. 4 del DLgs n. 127/2015 ha, infatti, disposto che a partire dalle operazioni IVA: Anche l’utilizzo della media semplice è stato considerato errato, dal momento che si sarebbe • effettuate dal 1° luglio 2021, “in via dovuta utilizzare quella ponderata, che permette sperimentale”, l’Agenzia metta a disposizione di correggere eventuali elementi di volatilità. Infine “di tutti i soggetti passivi residenti e stabiliti non si sarebbero dovuti prendere a riferimento i in Italia”, le bozze dei registri delle fatture dati della mediana, ma considerare l'intero range emesse, degli acquisti e della liquidazione dei comparables. periodica dell’IVA; • effettuate dal 1° gennaio 2022, sempre “in Fusione: adempimenti dichiarativi in materia di via sperimentale”, sia predisposta accise dall’Amministrazione finanziaria anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota informativa del 2 gennaio 2023, n. 909, ha Tax credit energia e gas 1° e 2° trimestre 2022: chiarito le modalità di esecuzione degli dal 2023 non più operativi i codici tributo adempimenti dichiarativi relativi all’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, in caso di fusione L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 30 per incorporazione tra società che svolgono dicembre 2022, n. 81, ha precisato che a decorrere attività di vendita al consumatore finale. dal 1° gennaio 2023, i codici tributo 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, Considerato che fino al momento della stipula 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non saranno dell’atto di fusione le società interessate operano più utilizzabili, tramite F24, a parziale come entità distinte e autonome, è stato precisato, compensazione dei maggiori costi sostenuti per fra l’altro, che: l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. • la società incorporata deve rappresentare, nella propria dichiarazione annuale, i dati Secondo quanto previsto dalla misura di favore, relativi all’attività svolta fino al momento infatti, la fruizione dei bonus relativi alle spese della fusione; energetiche effettuate nei primi due trimestri • la società incorporante deve contemplare, dell’anno, doveva avvenire entro il 31 dicembre nella propria dichiarazione, anche i volumi di 2022.Dal 2023, pertanto, l’operatività dei citati fornitura relativi ai clienti acquisiti a seguito codici sarà circoscritta alla modalità di utilizzo “a Morri Rossetti – Tax Weekly Roundup Nr. 1/2023
debito”, per i casi in cui il contribuente debba • di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati procedere al riversamento dell’agevolazione. in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km Riaperte dal 10 gennaio 2023 le prenotazioni CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a per i bonus veicoli 35.000 euro IVA esclusa; • di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati Con la Circolare del 30 dicembre 2022 del in una classe non inferiore a Euro 6, con Ministero delle imprese e del made in Italy è stato emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km precisato che, dalle ore 10 del 10 gennaio 2023, CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a potranno essere inserite nell’apposita piattaforma 45.000 euro IVA esclusa; informatica, presente al link ecobonus.mise.gov.it, • di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati le prenotazioni degli incentivi di cui al DPCM 6 in una classe non inferiore a Euro 6, con aprile 2022 per gli acquisti di veicoli meno emissioni comprese nella fascia 61-135 g/Km inquinanti, effettuati a partire dal 1° gennaio CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo 35.000 euro IVA esclusa; esaurimento delle risorse disponibili. • di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica Si ricorda a tal proposito che l’art. 2 del DPCM 6 non elettrici; aprile 2022 riconosce, per le persone fisiche, • di categoria da L1e a L7 e nuovi di contributi per l’acquisto (anche in locazione fabbrica elettrici. finanziaria) e l’immatricolazione in Italia dei veicoli: *** Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: Davide Attilio Rossetti Responsabile Dip. Tax Advisory (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Roberta De Pirro Responsabile del Centro Studi (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Seguici su Morri Rossetti – Tax Weekly Roundup Nr. 1/2023
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