Tax Alert Legge di conversione del DL Sostegni-bis: principali misure fiscali e a sostegno dell'economia - Morri Rossetti
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Tax Alert Legge di conversione del DL Sostegni-bis : principali misure fiscali e a sostegno dell’economia 26 l u gl i o 20 21
Legge di conversione del DL Sostegni-bis: principali misure fiscali e a sostegno dell’economia Con la pubblicazione della Legge del 23 luglio 2021, n. 106 di conversione del Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73, sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021 n. 176, in vigore dal 25 luglio 2021, sono state previste una serie di misure di carattere fiscale e di sostegno in favore delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID–19. Di seguito una sintesi delle misure più significative. Misure di carattere fiscale Versamento imposte soggetti ISA (art. 9-ter) ACE innovativa 2021 (art. 19) Viene prorogato al 15 settembre 2021, senza È prevista, limitatamente all’anno di imposta 2021, maggiorazioni, il termine per i versamenti la possibilità di calcolare dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 un rendimento ACE del 15% sulle variazioni in giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che aumento del capitale effettuate nel periodo esercitano attività economiche per le quali sono d’imposta successivo a quello in corso al 31 stati approvati gli indici sintetici di affidabilità dicembre 2020 (e quindi nel 2021 per i fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di contribuenti “solari”), rispetto a quello esistente ammontare non superiore al limite stabilito, per alla chiusura del periodo d’imposta precedente ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale. (2020), , entro il limite di 5 milioni di euro e di Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che trasformare tale rendimento direttamente presentano causa di esclusione dall'applicazione nell’anno in un credito d’imposta, da utilizzare in degli ISA (compresi quelli che adottano il regime compensazione senza utilizzare di conseguenza la fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che senza riportare agli anni successivi le eventuali applicano il regime forfettario, ed ai soggetti che eccedenze relative. partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 14, in forma associata e per l’opzione della co. 4-bis) trasparenza fiscale. Si riapre il termine per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle regolamentati e di terreni edificabili e con procedure concorsuali (art. 18) destinazione agricola. Entro il 15 novembre 2021 Modificando in più parti l'articolo 26 del DPR n. si dovrà redigere e asseverare la perizia di 633/1972, viene consentito alle imprese fornitrici stima (da parte di un professionista abilitato) e di un soggetto in crisi l’emissione della nota di versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o variazione in diminuzione in presenza della la prima di tre rate annuali di pari importo). semplice condizione di avvio della procedura concorsuale (fallimento o concordato preventivo), Credito d’imposta per investimenti in beni senza dover attendere che sia definitivamente materiali (art. 20) accertata l’infruttuosità della procedura Viene ammesso l’utilizzo immediato in medesima. Le modifiche in parola si applicano alle compensazione nel modello F24 del credito procedure concorsuali avviante successivamente d’imposta spettante ad imprese e professionisti, al 26 maggio 2021. con ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5 milioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli di cui all’allegato A della Legge n. 232/2016, nell’intervallo temporale compreso tra il 16
novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, previsto dovranno essere effettuati entro il 30 dalla Legge di bilancio per il 2021. Di fatto, viene settembre 2021; ampliato il perimetro applicativo della previsione • delle attività di notifica di nuove cartelle, contenuta dalla legge di bilancio 2021 e limitata ai degli altri atti di riscossione nonché delle soli contribuenti con ricavi o compensi non procedure di riscossione - sia cautelari superiori a € 5 milioni. (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti) - che non potranno essere Estensione del limite di compensazione in F24 iscritte o rese operative fino alla fine del (art. 22) periodo di sospensione; • della compensazione tra credito d’ Per sostenere la liquidità delle imprese, favorendo imposta e debito iscritto a ruolo; lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi • dei pignoramenti effettuati dall’Agente della attraverso la compensazione, si prevede che, per riscossione aventi ad oggetto stipendi, l’anno 2021, il limite massimo dei crediti d'imposta pensioni e altre indennità assimilate; e contributi compensabili è fissato in 2 milioni di • delle verifiche di inadempienza che le euro. Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono Rottamazione ter e saldo e stralcio (art. 1- effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. sexies) 602/1973, prima di disporre pagamenti - a Sono ridefiniti i termini di pagamento delle rate qualunque titolo - di importo superiore a relative alla rottamazione-ter, alla definizione 5.000 euro. agevolata UE e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021. In particolare, viene stabilito Proroga plastic tax (art. 9, co 3) che il versamento deve essere effettuato: Viene previsto un nuovo rinvio per l’entrata in vigore della plastic tax: dal 1° luglio 2021 al 1° • entro il 31 luglio 2021 (essendo sabato, il gennaio 2022. termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020; Tassazione capital gain start up innovative • entro il 31 agosto 2021, per la rata in (art. 14) scadenza il 31 maggio 2020; • entro il 30 settembre 2021, per la rata in Viene disposto che non rilevano ai fini IRPEF scadenza il 31 luglio 2020; le plusvalenze realizzate da persone fisiche, • entro il 31 ottobre 2021, per la rata in derivanti dalla cessione di partecipazioni al scadenza il 30 novembre 2020; capitale di imprese start-up innovative, acquisite • entro il 30 novembre 2021, per le rate in mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute maggio il 31 luglio 2021. per almeno tre anni. La non rilevanza IRPEF si applica anche alle Per tutte le scadenze restano fermi i 5 giorni di plusvalenze derivanti dalla cessione di tolleranza. partecipazioni al capitale di PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale Proroga del periodo di sospensione delle sociale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e attività dell’agente della riscossione (art. 9, co. possedute per almeno tre anni. 1-2) Infine, non sono soggette all’IRPEF le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla Viene prorogato al 31 agosto 2021 il termine di cessione di partecipazioni al capitale di società di sospensione: persone o di società di capitali ed enti commerciali, se e nella misura in cui, entro un anno • del versamento di tutte le entrate tributarie e dal loro conseguimento, siano reinvestite in non tributarie derivanti da cartelle di imprese start up innovative, o in PMI innovative, pagamento, avvisi di addebito e avvisi mediante la sottoscrizione del capitale sociale di accertamento affidati all’Agente della entro il 31 dicembre 2025. L’efficacia di tale riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
disposizione è subordinata all’autorizzazione della Credito d’imposta distribuzione (art. 67, co. 1- Commissione UE. 6) È previsto un credito di imposta a favore delle Proroga incentivi per le società benefits (art. imprese editrici di quotidiani e periodici che 19-bis) stipulano, anche attraverso le associazioni Viene prevista la proroga al 31 dicembre 2021 del rappresentative, accordi di filiera orientati a credito di imposta del 50% per la costituzione garantire la sostenibilità e la capillarità della delle società benefits. diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di Incentivi per la cessione di crediti (art. 19, co. 1) giornali. Il credito di imposta è pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la Viene prorogata al 31 dicembre distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa 2021 l'agevolazione (di cui all’art. 44-bis, D.L. n. per il trasporto dai centri stampa ai punti vendita. 34/2019) che consente di convertire in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte Bonus pubblicità (art. 67, co. 10 - 13) anticipate correlate alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, sia per gli investimenti pubblicitari sulla stampa che per Esenzione IMU per i proprietari locatori (art. 4- gli investimenti pubblicitari su radio-tv, il credito ter) d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, Nel biennio 2021-2022 saranno ammessi anche concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti ottenuto in proprio favore l’emissione di una nazionali non partecipate dallo Stato. Per il 2021, convalida di sfratto per morosità entro il 28 la comunicazione telematica di prenotazione del febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al bonus può essere presentata tra il 1° e il 30 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per settembre 2021. Restano valide le comunicazioni l’anno 2021 dal versamento dell’imposta trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 municipale propria (IMU) relativa all’immobile marzo 2021. predetto. Stessa agevolazione è prevista per gli sfratti bloccati fino al 30 settembre 2021 o fino Differimento TARI (art. 9-bis) al 31 dicembre 2021. I medesimi soggetti hanno inoltre diritto al È prevista la proroga della scadenza per i Comuni, rimborso della prima rata IMU relativa al 2021 e che avranno tempo fino al 31 luglio 2021, per versata entro il 16 giugno 2021. adottare le deliberazioni di approvazione di tariffe e regolamenti della tassa sui rifiuti. Credito d’imposta alta formazione (art. 48-bis) Bonus auto (art. 73-quinquies) Viene previsto un credito d’imposta per le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalla Si prorogano fino al 31 dicembre 2021 i contributi dimensione aziendale e dal settore economico in previsti dalla legge di Bilancio 2021: cui operano) che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, • per l’acquisto in Italia, anche in locazione sostengono spese per attività di formazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di professionale di alto livello. Il credito d’imposta fabbrica (di categoria M1) con prezzo di è pari al 25% delle spese sostenute, fino listino inferiore a 40.000 euro con all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna contestuale rottamazione di un veicolo impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e dipendente per il periodo in cui è occupato nelle che sia stato immatricolato prima del 1° attività di formazione attraverso corsi di gennaio 2011; specializzazione e perfezionamento legati allo • per l’acquisto di veicoli commerciali (di sviluppo di nuove tecnologie e categoria N1) e veicoli speciali (di categoria all’approfondimento delle conoscenze delle M1). tecnologie relative a Industria 4.0.
Aiuti per imprese e lavoratori autonomi possono essere presentate fino al 2 settembre 2021; Nuovo contributo a fondo perduto (art. 1) • un contributo “perequativo”, condizionato al peggioramento del risultato economico Viene prevista l’erogazione di un contributo a d’esercizio relativo al periodo d’imposta in fondo perduto in favore delle imprese, corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello dei lavoratori autonomi, dei professionisti e degli relativo al periodo d’imposta in corso al 31 enti del terzo settore che svolgono attività dicembre 2019, in misura pari o superiore alla commerciale e sono stati danneggiati percentuale definita con apposito decreto dall’emergenza da Covid-19. ministeriale. L’ammontare del contributo è In particolare: determinato applicando la percentuale, che sarà definita con apposito decreto, alla Contributo per i soggetti con ricavi fino a 10 differenza tra il risultato economico milioni d’esercizio relativo al periodo d’imposta in Per gli operatori economici con corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, al euro sono previste tre diverse tipologie di netto dei contributi a fondo perduto già fruiti. contributo: L’importo del contributo non può eccedere € 150.000. Detto conguaglio perequativo è • un contributo “automatico” (co. da 1 a 4) subordinato all’autorizzazione dell’UE. riconosciuto a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio Contributo per i soggetti con ricavi da 10 a 15 2021 (data di entrata in vigore del DL milioni Sostegni bis) che hanno presentato istanza e Viene introdotto un ulteriore contributo (co. da ottenuto il contributo a fondo perduto del 30-bis a 30-ter) in favore dei soggetti titolari primo decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), e di reddito agrario e di quelli che, nel 2019, hanno non hanno già restituito il precedente conseguito ricavi superiori a 10 milioni di euro contributo, ovvero esso non risulti ma non superiori a 15 milioni di euro, in indebitamente percepito. Il nuovo indennizzo possesso degli altri requisiti richiesti per il è pari al 100% del precedente contributo ed riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate senza DL Sostegni D.L. 41/2021) o del contributo necessità di presentare una nuova istanza; “alternativo” di cui ai commi da 5 a 13 del DL • un contributo “alternativo” (co. da 5 a 15) Sostegni-bis. per i soggetti che svolgono attività d’impresa, L’ammontare del nuovo contributo varia a arte o professione o producono reddito seconda della tipologia. agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 Il contributo di cui all’art. 1 del DL Sostegni (D.L. maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio 41/2021) è determinato applicando la percentuale dello Stato, con ricavi/compensi non del 20% alla differenza tra l’ammontare medio superiori a 10 milioni di euro nel 2019, che mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno abbiano subìto una perdita del fatturato 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e medio mensile di almeno il 30% nel periodo dei corrispettivi dell’anno 2019. In tal caso spetterà compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 anche il contributo “automatico”. rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile Il contributo “alternativo”, invece, è determinato: 2019 e il 31 marzo 2020. La misura del • nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo varia a seconda se il soggetto suddetto contributo del DL Sostegni, interessato abbia o meno beneficiato del applicando la percentuale del 20% alla contributo del primo decreto Sostegni. Le differenza tra l’ammontare medio mensile del modalità e i termini per la richiesta di tale fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° contributo sono state fissati con il aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare Provvedimento del Direttore dell’Agenzia medio mensile del fatturato e dei corrispettivi delle Entrate n. 175776 del 2 luglio 2021. Le del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo istanze per l’ottenimento del contributo 2020. In tal caso non sarà riconosciuto il contributo “automatico”;
• nel caso in cui gli interessati non a maggio 2021. Il credito spetta nel rispetto dei beneficino del suddetto contributo Sostegni, limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti di applicando la percentuale del 30% alla Stato. differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° Ricontrattazione delle locazioni commerciali aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare (art. 4-bis) medio mensile del fatturato e dei corrispettivi Viene previsto che nei casi in cui il locatario non del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 2020. marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dal legislatore per far fronte Tax credit locazioni (art. 4) agli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza Intervenendo sull’art. 28 del decreto Rilancio, epidemiologica da Covid-19 ovvero non abbia viene disposta la proroga fino al 31 luglio 2021 beneficiato di altri strumenti di supporto di (in luogo del 30 aprile 2021) del credito d’imposta carattere economico e finanziario concordati con per i canoni di locazione degli immobili a uso non il locatore anche in funzione della crisi economica abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese connessa alla pandemia stessa, il locatario stesso turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro, operator, a condizione che le stesse abbiano subìto in buona fede, per rideterminare una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi temporaneamente il canone di locazione per un nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno periodo massimo di cinque mesi nel corso del il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. 2021. Tale norma si applica solo ai locatari Inoltre, viene stabilito che ai soggetti beneficiari esercenti attività economica: del contributo a fondo perduto, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o • che abbiano registrato un ammontare medio compensi non superiori a 15 milioni di euro del mensile del fatturato e dei corrispettivi nel 2019, che hanno registrato un ammontare medio periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo giugno 2021 inferiore almeno del 50% compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 marzo 2020 rispetto all'ammontare medio mensile del inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare fatturato e dei corrispettivi del periodo medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 30 marzo 2020; 2020,nonché agli enti non commerciali, compresi • la cui attività sia stata sottoposta a chiusura gli enti del terzo settore e gli enti religiosi obbligatoria per almeno duecento giorni civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per i anche non consecutivi a partire dall'8 marzo canoni di locazione degli immobili a uso non 2020. abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei Crediti d’imposta per i pagamenti elettronici mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. (art. 11-bis) Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei Sono previsti specifici crediti di imposta: suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. • per le commissioni maturate in relazione a Viene previsto che il credito d’imposta spetta pagamenti elettronici. In particolare, viene anche alle imprese esercenti attività di commercio stabilito che, nel periodo dal 1° luglio 2021 al al dettaglio che hanno conseguito nel 2019 ricavi 30 giugno 2022, il credito di imposta sulle superiori a 15 milioni di euro, a condizione che commissioni per pagamenti elettronici l'ammontare medio mensile del fatturato e dei è incrementato al 100% delle commissioni, corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulti inferiore arte o professione che effettuano cessioni di almeno del 30% rispetto all'ammontare medio beni o prestazioni di servizi nei confronti di mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo consumatori finali, adottino strumenti di compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. pagamento elettronici, nel rispetto delle Il credito riconosciuto in relazione caratteristiche tecniche da stabilire con ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio
provvedimento del direttore dell’Agenzia professioni, agli enti non commerciali, compresi gli delle entrate; enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente • per l'acquisto, il noleggio o l’utilizzo di riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra- strumenti che consentono forme di alberghiere a carattere non imprenditoriale è pagamento elettronico, nel rispetto delle riconosciuto un credito d’imposta del 30% delle caratteristiche tecniche da stabilire con spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e provvedimento del direttore dell’Agenzia agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e delle entrate. L'agevolazione, riconosciuta dal degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, spetta dispositivi di protezione individuale e di altri nel limite di spesa di 160 euro per ciascun dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e beneficiario; degli utenti, comprese le spese per la • per l'acquisto, il noleggio o l’utilizzo di somministrazione di tamponi per CoVid-19. Il strumenti evoluti di pagamento elettronico credito d'imposta spetta, fino ad un massimo di che consentono anche la memorizzazione 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite elettronica e trasmissione telematica dei complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. corrispettivi. L'agevolazione, valida nell'anno Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei 2022, spetta nel limite di spesa di 320 redditi relativa al periodo d'imposta di euro per ciascun beneficiario. sostenimento della spesa, ovvero in compensazione nel modello F24. Tax credit sanificazione (art. 32) Sospensione cashback (art. 11-bis, co. 1-3) Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del CoVid-19, Viene sospeso il programma cashback a partire dal ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021. *** Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: Davide Rossetti Responsabile Dip. Tax Advisory e Tax Compliance (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Roberta De Pirro Responsabile del Centro Studi (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Seguici su
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