PIANO DI FORMAZIONE Nuovo Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione D.lgs.n.62/17
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PIANO DI FORMAZIONE Nuovo Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione D.lgs.n.62/17
Fonti Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 Nota MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018 ( Prime indicazioni operative, + Documento di lavoro) Nota MIUR n. 17676 del 12 ottobre 2018 (Ammissione candidati interni ed esterni) Legge 108/18 ( Conversione in legge, con modifiche del d.lgs.25 luglio 2018 n.91 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative Decreto Ministeriale n.769 del 26/11/2018 ( Quadri di riferimento +All. A e B Allegato A 1° Prova , Allegato B 2° Prova Legge 425/1997DPR 122/2009 (valutazione ) DECRETI .R .0000037.18-01-2019 (individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta; discipline affidate ai commissari esterni)
Disposizioni applicative Il 1° settembre 2018, sono entrate in vigore le disposizioni del D.lgs. 62/2017 relative all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come modificate dalla legge n. 108/2018 Nella circolare vengono ricordate le misure applicative da emanare ai sensi del D.l.gs. n. 62/2017 e la relativa tempistica: decreto ministeriale che definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi, entro la metà del mese di ottobre. decreto ministeriale che definisce la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti l’indirizzo di studi, e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Il decreto va emanato entro il mese di gennaio; ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari. L’ordinanza va emanata entro il mese di febbraio, per facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni; decreto ministeriale che adotta i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente. Il decreto va emanato entro il mese di marzo.
Ammissione candidati interni / Requisiti di ammissione (Art.13) Consiglio di classe L’ammissione all’esame è disposta dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Sono ammessi all’esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati: • obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009; • conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; • voto di comportamento non inferiore a sei decimi Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. n. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe).
Frequenza e deroghe/Ammissione con insufficienza in una o più discipline L’ammissione all’esame, come detto sopra, è subordinata alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. Come suddetto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. Nel caso suddetto il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.
Abbreviazione per merito Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni: aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline; aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi nel comportamento; aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado; aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il penultimo (classi II e III); non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III). Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
Ammissione candidati esterni (art.14) Quali requisiti devono possedere i candidati privatisti per l’ammissione al nuovo esame di Stato? Devono sostenere un esame preliminare? A chi devono presentare la domanda di partecipazione? (decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018). Requisiti Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05); abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione per i candidati esterni, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018, come indicato anche nella circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018
Esame preliminare Fermo restando il possesso dei sopra riportati requisiti, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, i candidati esterni non in possesso della promozione all’ultima classe sostengono un esame preliminare. L’esame è volto ad accertare la preparazione dei candidati sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, comprese le discipline dell’ultimo anno di corso. L’esame preliminare è sostenuto anche dai candidati che, pur essendo in possesso di idoneità o promozione all’ultimo anno, non hanno frequentato tale anno. L’esame è sostenuto innanzi al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, cui il candidato è assegnato. Per superare l’esame è necessario conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le prove sostenute.
Presentazione domande I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’USR territorialmente competente. L’USR, una volta ricevute le istanze, assegna i candidati agli istituti scolastici statali o paritari che abbiano sede (in ordine di priorità): 1. nel comune di residenza del candidato; 2. nella provincia di residenza, in caso l’indirizzo di studio indicato nella domanda non sia presente nel comune di residenza; 3. nella regione di residenza, in caso l’indirizzo di studio indicato nella domanda non sia presente nemmeno nella provincia di residenza. E’ possibile, inoltre, essere assegnati a istituti ubicati al di fuori della regione di residenza, previa richiesta e autorizzazione dell’USR di provenienza. L’USR autorizza o meno in base ai motivi addotti dal candidato
Ripartizione candidati I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni delle scuole statali e paritarie. Il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite di trentacinque candidati per classe. Candidati extracomunitari I candidati non appartenenti a Paesi dell’UE, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità sopra riferite.
Credito scolastico (art.15) L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. NOTA circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. I 40 punti sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 punti per il quinto anno.
Attribuzione credito L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Allegato A art. 15, comma 2
Fase transitoria Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti, distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19 I consigli di classe, come da circolare Miur, svolgono tempestivamente e, comunque, non più tardi degli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle), verbalizzandone l’esito. L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova situazione. Credito e abbreviazione per merito Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l’ultimo anno non frequentato). Credito candidati esterni Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari
Commissione d’esame (art.16) La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre membri interni; tre membri esterni; un presidente esterno. Prove d’esame L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale: Le discipline caratterizzanti i percorsi di studio, sulle quali verte la seconda prova scritta, rimangono definite dal DM n. 10 del 29 gennaio 2015. Con decreto del Miur sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova e l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio.
Quadri di riferimento Il Miur ha pubblicato il decreto n. 769 del 26/11/2018, con cui vengono adottati i “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, in modo da uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi e ” previsti dall’articolo 17, commi 5 e 6 del decreto 62/2017. Istituti professionali: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore servizi e del settore industria e artigianato. Per i codici d’esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate (le cosiddette “curvature”), si è provveduto ad elaborare uno specifico Quadro da inserire, nel Quadro relativo all’articolazione o all’opzione di riferimento, una tabella relativa alla/e disciplina/e oggetto d’esame.
I Quadri di riferimento, nello specifico, forniscono indicazioni relative a: caratteristiche e alla struttura delle prove d’esame; nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi delle prove; valutazione delle prove. ESEMPI: ALL. A 1° PROVA ALL. A 2° PROVA indirizzo Eno indirizzo Sala e vendita indirizzo Accoglienza
Prima prova / Durata 6 ore (art.17) Tipologie: A, B, C Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano DUE TRACCE Analisi e produzione di un testo argomentativo TRE TRACCE Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità DUE TRACCE
Seconda prova La seconda prova scritta del 20 giugno potrà riguardare una o più discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio, come previsto dalla nuova normativa. La scelta delle discipline su cui i maturandi dovranno mettersi alla prova avverrà a gennaio. Per i Professionali la seconda prova si comporrà di una parte definita a livello nazionale e di una seconda parte predisposta dalla Commissione, per tenere conto della specificità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica. La seconda prova dell'istituto alberghiero si compone di due parti: La prima ha durata massima di 4 ore La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con la specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. La Commissione stabilirà altresì la durata massima della seconda parte, compresa tra 2 e 4 ore. ESEMPIO INDIRIZZO ENO
Griglie di valutazione Per la prima prova scritta, le griglie presentano indicatori generali che si riferiscono a tutte le tipologie testuali e indicatori specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le diverse tipologie. Per quanto riguarda la seconda prova scritta, le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti in cui può essere articolata la struttura e la tipologia della prova Le commissioni d’esame possono correggere le prove scritte operando per aree disciplinari. Le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.
Orale Il colloquio è volto ad accertare il conseguimento, da parte dei candidati, di quanto previsto dal profilo culturale, educativo e professionale degli studenti. I candidati, su proposta della commissione, devono: analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la medesima (commissione) verifichi l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e critica del candidato, utilizzando anche la lingua straniera. Quanto all’alternanza, ricordiamo che la legge n. 108/2018 ha prorogato lo svolgimento della stessa quale requisito d’accesso all’esame al 1° settembre 2019, fermo restando che la stessa si svolgerà (sicuramente con un numero inferiore di ore dal 2019/2020 esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro Il colloquio accerta anche le conoscenze e le competenze maturate dallo studente anche nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
DECRETI .R .0000037.18-01-2019 Esami di stato Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
DECRETI .R .0000037.18-01-2019 Esami di stato La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.
Alternanza scuola-lavoro Non sarà più criterio per l’ammissione, ma sarà oggetto del colloquio da parte dei candidati, come previsto dal decreto n. 62/2017.Gli studenti dovranno esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro Documento 15 maggio Resta confermata la redazione del documento del 15 maggio, ove esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Di tale documento tiene conto la commissione nell’espletamento dei lavori.
Esito finale (art.18) Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti). Punteggio massimo conseguibile 100/100. In caso di svolgimento di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, la ripartizione del punteggio tra le tre prove scritte avverrà secondo quanto definito dal Miur Il punteggio minimo, ai fini del superamento dell’esame, è di 60/100.
Integrazione punteggio Attribuzione lode La commissione d’esame può procedere ad integrare il punteggio ottenuto dal candidato (prove + credito) sino ad un massimo di cinque punti, qualora sussistano le seguenti condizioni: il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti; il candidato abbia ottenuto un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti. La commissione può attribuire la lode a quei candidati che: conseguano il punteggio massimo di cento punti senza fruire della suddetta integrazione del punteggio; abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame. L’attribuzione della lode è deliberata all’unanimità.
Pubblicazione esito prove scritte L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede della commissione d’esame, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Pubblicazione risultati L’esito dell’esame è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati, all’Albo dell’istituto con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Nel caso di mancato superamento dell’esame, la pubblicazione deve avvenire con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso
Curriculum dello studente Art. 22 Superato l’esame di Stato, ai candidati viene rilasciato il diploma con allegato il curriculum dello studente. Il diploma attesta l’indirizzo, la durata del corso di studi e il punteggio ottenuto. Il curriculum riporta la carriera scolastica dell’alunno: dalle discipline studiate ai livelli di apprendimento conseguiti nella prova Invalsi, dalle competenze in lingua inglese alle attività di alternanza scuola-lavoro svolte. Il modello di diploma e di curriculum saranno definiti dal succitato decreto Miur, da pubblicare entro il mese di marzo. Nota:al diploma sarà allegato curriculum, conterrà anche Invalsi
ESAME DI STATO PER STUDENTI CON DSA Art.22 Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano sostanzialmente la situazione previgente, con particolare riferimento a: La coerenza con il PDP Gli strumenti compensativi Percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera: prova orale sostitutiva Percorso didattico differenziato con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere (in caso di particolare gravita del DSA, su richiesta della famiglia e approvazione del CdC): prove differenziate non equipollenti finalizzate al rilascio del solo attestato
Candidati Disabili e con DSA art.20 D.lgs.62/17
FINE
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