Ì Storia delle Istituzioni Rappresentative e della Cittadinanza - People

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Storia delle Istituzioni                                                                           ì
   Rappresentative e della
   Cittadinanza

                                                                        Lezione 10
                                                                          13. Novecento e nuovi problemi
                                                                        Tra XX e XXI secolo: nuove sfide

                                                                                                           1

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   Cittadinanze: sintesi diacronica
Cittadinanza greca: carattere escludente, privilegio politico e di partecipazione, attivo e forte
Cittadinanza romana: carattere inclusivo, coincide con uno status legale, passivo e debole
Cittadinanza medievale: valenza descrittiva (abitanti della città dotati di privilegi) e concetto politico, ma
anche soggezione al feudatario o al monarca, più passiva che attiva. Molteplicità e stratificazione dei
legami.
Cittadinanza di età moderna: si converte in sudditanza: vincolo legale, descrive i benefici economico-
sociali, ma non politici, derivanti da abitare un dato territorio soggetto a una data giurisdizione locale,
carattere escludente, passivo. Non vi è legame con il concetto di nazionalità (p.es. soggetti stranieri
dotati di poteri politici, soggetti nativi esclusi dai diritti politici), ma ne favorisce lo sviluppo
Cittadinanza nell’età delle rivoluzioni settecentesche: indica il raggiungimento degli obbiettivi politici
posti dai rivoluzionari e si vincola al principio di nazionalità fino a confondersi con essa. In virtù del
contratto sociale, che lega l’individuo a una data comunità statuale nazionale, la cittadinanza coincide
con la capacità di partecipare alla formazione della volontà della comunità politica della quale fa parte
Cittadinanza ottocentesca: fa riferimento all’esercizio dei diritti politici attribuiti in virtù di principi di
merito, non universali, quali la proprietà e la capacità. E’ protagonista il processo costituente e
patriottico.
Cittadinanza novecentesca: esplodono le questioni legate all’affermazione della cittadinanza nel rispetto
dell’uguaglianza come differenza, e si va verso il superamento del binomio cittadinanza-nazionalità
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                                                         Cittadinanza nel Novecento
                                                                 Potere politico/Democrazia

                                                                       Cambiamenti
                                                                       economici/industrializzazione/
                                                                       comunicazione di massa

                                                                       Società e diritti/Movimenti
                                                                       femministi e sindacali

                                                                      Territorio e migrazioni

                                                                 Stato e Organismi internazionali

                                                                        Oggetto della cittadinanza:
                                                                      Ruolo dello Stato nei confronti
                                                                         della società globalizzata.
                                                                     Si supera il concetto meramente
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                                                                          politico di cittadinanza
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Cittadinanza di genere e multiculturale

                Gruppi sfavoriti (genere, capacità)
                (Diritti speciali)

               Immigrazione, minoranze etniche e
               religiose (diritti multiculturali)

               Minoranze razziali (diritti di
               autogoverno)

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 NUOVE SFIDE per la CITTADINANZA
 Il contrasto allo scarto tra diritti sanciti e goduti
   Tre verifiche possibili.

ì A livello costituzionale (PRINCIPI): verificare
   l’adeguatezza delle formule

ì A livello legislativo (applicazione formale dei principi):
   verificare distorsioni o pregiudiziali dei principi in astratto
   corretti

ì A livello culturale e dei poteri informali : verificare
   l’esistenza di pregiudizi, condizioni di marginalità,
   inferiorità e subordinazione nella società e istituzioni
   extrapolitiche
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                                           Cittadinanza e genere

ì   È misura della “qualità” della democrazia reale (50% cd.
    Democrazia paritaria; 1/3 cd. Presenza soglia)
ì   Presenza femminile nelle assemblee elettive:
    ì Svezia (47%), Paesi Bassi (39%) Germania (32%),
    ì Lituania (24%), Italia (21%), Polonia (20%),
    ì Irlanda (13%), Romania (11%),Malta (9%).
ì   La composizione degli organi decisionali esercita un impatto
    sulla scelta delle priorità politiche che incidono quindi sulla vita
    sociale
ì   Il diritto, per essere effettivamente garante della eguaglianza,
    deve garantire che a situazioni differenziate corrisponda un
    trattamento differenziato
ì   Le Azioni positive e le «QUOTE».

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                               Mainstreaming di genere

ì Conferenza ONU mondiale delle donne (Pechino
     1995)
ì Adozione della prospettiva di genere nella definizione
     ed attuazione delle politiche pubbliche a livello
     nazionale, regionale e comunitario
ì Non solo azioni “mirate”, ma diverso approccio,
     azioni “di sistema”

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                                                    Da paradigma interstatuale
                                                      a sistema transnazionale
ì    Nel secondo dopoguerra emerge un
     ordinamento sovranazionale fondato                                       ì   Preambolo UDHR: «Noi, Popoli
     sul diritto internazionale dei diritti                                       delle Nazioni Unite, decisi a
     umani                                                                        salvare le future generazioni
                                                                                  dal flagello della guerra, […]; a
ì    Da obblighi bilaterali a obbligazioni                                        riaffermare la fede nei diritti
     transnazionali erga omnes
                                                                                  fondamentali degli uomini e
ì    La Dichiarazione universale dei diritti                                      delle donne e delle nazioni
     dell’uomo (UDHR 1948) codifica la                                            grandi e piccole; a creare le
     garanzia e tutela i diritti e libertà nei                                    condizioni in cui la giustizia ed il
     cfr. di tutti gli esseri umani per il loro                                   rispetto degli obblighi derivanti
     essere «persona umana». Quale                                                dai trattati e dalle altre fonti
     dunque il significato/funzione di                                            del     diritto    internazionale
     «cittadino» in un contesto ove la tutela                                     possano essere mantenuti: a
     dei diritti non dipende più                                                  promuovere il progresso sociale
     dall’appartenenza al singolo Stato?                                          ed un più elevato tenore di vita
                                                                                  in una più ampia libertà».
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                                Da paradigma interstatuale
                                  a sistema transnazionale
    ì Cittadinanza come                  ì Cittadinanza come titolarità di diritti
       nazionalità (appartenenza             legati all’appartenenza nazionale –
       a uno Stato) – nationality            citizenship

    ì Diritto a una cittadinanza         ì Sono cittadini coloro che, riconosciuti
       (art.15 UDHR), collega                quali nazionali di un dato Stato,
       l’individuo a uno Stato               godono di pienezza dei diritti

    ì «cittadinanza formale»             ì «cittadinanza sostanziale»

ì    Possono esservi individui non riconosciuti come nazionali che sono – pur in
     parte – cittadini? Sì: il cittadino europeo residente in altro Stato europeo

ì    DENIZENSHIP: indica i migranti residenti da lungo tempo in uno Stato (cittadini
     stranieri privi della nazionalità di tale Stato) cui vengono riconosciuti alcuni
     diritti (in genere non quelli politici)
17

                                            Cittadinanza europea
                    Dall’Europa dei materiali e quella dei cittadini
›Summit di Parigi (1972): entro 10 anni cambiare le relazioni tra Stati membri,
indipendenza in politica estera

›Summit di Copenaghen (1973): Documento sulla “identità europea”, prevalgono le
ragioni della politica estera

›Summit di Parigi (1974): si riconosce contenuto politico alla cittadinanza europea, si
prospettano:
   › Special rights. Diritto di voto attivo e passivo, suffragio universale per il Parlamento
        europeo
   ›    Accesso alle cariche pubbliche e agli uffici comunitari
   ›    Un passaporto europeo uguale per tutti (approvato solo dal ‘79)
   ›    Abbattimento dei pregiudizi e creazione di una cultura comune
   ›    Difficoltà legate a resistenze, mancanza di tutele e nuovo significato basato sul principio
        d’uguaglianza, problema dei diritti “propri”, non applicazione della naturalizzazione.

›1979: parlamento europeo eletto a suffragio universale, novità per cittadini, partiti e
Stati
18

                                        Cittadinanza europea
ì   Summit di Fontainbleau (1984) e la presidenza Delors
Riconoscimento degli special rights europei:

ì   Previsione del diritto di voto locale a favore dei cittadini comunitari (a prescindere
    dalla coincidenza della residenza con la nazionalità): l’Europa dei cittadini.
    Gradualità della misura, diviene vigente dal 1993:
    ì Negoziazione a livello statuale (12) su criteri di reciprocità
    ì Approvazione parlamentare nazionale
    ì Approntare emendamenti ad alcune costituzioni nazionali
    ì Divisioni nel Parlamento europeo

ì   Protezione sociale e tutela dei lavoratori: Carta comunitaria dei diritti sociali
    fondamentali dei lavoratori (1989). Risultato della Commissione, fu criticata da
    sindacati e lavoratori:
    1.   Mancavano misure efficaci d’integrazione positiva
    2.   Restavano esclusi i lavoratori provenienti da Paesi terzi
    3.   Obbiettivo reale: garantire trattamenti uniformi anche per garantire eguali condizioni
         di competitività economica in un mercato comune
19

  CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA
  IL TRATTATO DI MAASTRICHT (1993)**                                                  1

                                                                                                   Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
Articolo 8 (art.17)
1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la
cittadinanza di uno Stato membro.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal
presente trattato.
ì"la cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non
sostituisce quest'ultima”*
• Aggiunta del Trattato di Amsterdam (1999)
• **Rivisti dal Trattato di riforma di Lisbona (2009)
Articolo 8 A (art.18)
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal
presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. 2. […].
20

   CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA
   IL TRATTATO DI MAASTRICHT                                                                                         2
Articolo 8 B (art.19) Diritto di voto e di eleggibilità

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e
di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994; tali modalità possono comportare disposizioni
derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 3, e le disposizioni adottate in applicazione di
quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità
che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1993; tali modalità possono comportare
disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

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                  Cittadinanza per residenza o per nazionalità:
                                     problemi di compatibilità
ì Riforme costituzionali in Spagna, Germania, Francia

ì Cost. italiana riconosce il diritto di voto attivo ai soli
   cittadini (art.48) e il passivo e l’accesso ai pubblici
   impieghi (art.51) ai soli cittadini della Repubblica: è stata
   necessaria una revisione? No
   ì  art.10 Cost: La condizione giuridica dello straniero è
     regolata dalla legge in conformità delle norme e dei Trattati
     internazionali
   ì Art.11 Cost: Italia…consente, in condizioni di parità con gli
     altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
     ordinamento che assicuri la pace e la giustizia (pensato per
         l’ONU)

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CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA
IL TRATTATO DI MAASTRICHT                                                                                      3
Articolo 8 C (art.20) Un nuovo Diritto soggettivo! La protezione consolare e
diplomatica

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo
Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da
parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Entro il 31 dicembre 1993, gli
Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno i
negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

Articolo 8 D (art.21) Diritti di garanzia

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento
europeo conformemente all'articolo 138 D.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente
all'articolo 138 E.
                                       Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
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CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA
IL TRATTATO DI MAASTRICHT                                                                               4

  Articolo 8 E (art.22)

  ›La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo,
  al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31
  dicembre 1993 e in seguito ogni tre anni, in merito
  all'applicazione delle disposizioni della presente Parte. Tale
  relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

  ›Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni
  del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su
  proposta della Commissione e previa consultazione del
  Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a
  completare i diritti previsti nella presente Parte, di cui
  raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri,
  conformemente alle loro rispettive norme costituzionali

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                           CITTADINANZA EUROPEA?
O Non esiste alcuna interdipendenza con una entità statale. È una cittadinanza di un
   non-Stato o una «confederazione» di nuova generazione?

O Si attribuisce al cittadino un nuovo e più ampio status: titolarità di diritti e doveri
   soggettivi scaturenti dall’ordinamento europeo differenti da quelli di natura
   nazionale, e anche da quelli del diritto internazionale.

O Un diritto di “cittadinanza comune” e ulteriore rispetto a quella dello Stato e
   peculiare dell’Unione europea:
     ì    Conferisce ai cittadini uno status particolare e aggiuntivo
     ì    Norme direttamente applicabili agli individui senza l’intermediazione degli
          Stati
     ì    Limita l’intervento normativo degli Stati
     ì    Concretizza il principio di uguaglianza fra cittadini degli Stati membri
› Il rapporto di coesistenza tra cittadinanza europea e cittadinanza degli Stati membri:
   › Due cittadinanze simultanee, interconnesse e inseparabili (cittadinanza duale)
   › La cittadinanza europea è di “secondo grado” (non una seconda cittadinanza)
   › Si introducono elementi di cambiamento, e di uniformità, tra le cittadinanze nazionali e nel
      rapporto cittadino-Stato
    › La cittadinanza europea si distingue da quella nazionale per perseguire solo alcuni obiettivi
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    Cittadinanza post-nazionale
Si rompe il vincolo individuo-Stato

Cosmopolitismo civico (diritti e doveri universali,
slegati da luogo di nascita e residenza, garantiti
anche agli stranieri)
• diritti universali: alla vita, alla sicurezza, alla libertà personale
• diritti garantiti (ma limitati):libertà di espressione, religiosa,
  proprietà...

Cittadinanza inclusiva: integrazione e
differenze
• Diritti propri dei «nazionali» legati all’appartenenza stabile
  (appartenenza o residenza): diritti politici, economici, sociali

                   Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
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                                La cittadinanza in Italia:
                       quale rappresentanza di genere?
ì   NON fa differenza essere uomini o donne da un punto di vista GIURIDICO:
    ì   Art.3 Cost. sancisce uguaglianza formale: le differenze tra gli individui sono irrilevanti per
        legge; e uguaglianza sostanziale: compito dello Stato rimuovere gli ostacoli
    ì   Modifica dell’art.117 c.7 e art.51,c.1 della Costituzione: Tutti i cittadini dell’uno e
        dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
        uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La Repubblica «promuove con
        appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»
ì   Fanno differenza i Sistemi elettorali:
    ì   Proporzionale perché “Women friendly”: la proiettività amplia l’accessibilità; maggior
        tutela delle "minoranze"
    ì   Maggioritario: inasprisce la competizione: - tra partiti, e a propaganda elettorale costosa;
        - all'interno del partito, sul candidato che raccoglie il massimo consenso
ì   FA differenza nei FATTI:
    ì   Discriminazione diretta: segregazione verticale (gerarchica) e orizzontale (funzionale),
        intermittenza e frammentarietà degli interventi
    ì   Discriminazione indiretta: deficit di politiche orientate alla parità, discrezionalità
        interpretativa, misure non uniformi, prassi comportamentali difformi, diversità e
        discontinuità curriculare, irrilevanza delle sanzioni
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                                         La cittadinanza in Italia:
                                 quale relazione con gli stranieri?
ì      La ciiadinanza italiana si acquista iure sanguinis: se si nasce o si è adoiaj da ciiadini italiani. Per ius soli
       solo in casi residuali.
ì      La «Carta dei valori della ciiadinanza e della integrazione» (2007): modello di «accordo» per la
       «soioscrizione del paio tra straniero e Stato» italiano. Spesso il soggeio «integrato» non è un «ciiadino»!
L ́Italia è uno dei Paesi più anjchi d É uropa che affonda le radici nella cultura classica della Grecia e di Roma. Essa si è
evoluta nell ó rizzonte del crisjanesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l é braismo, ha preparato l á pertura
verso la modernità e i principi di libertà e di giusjzia.
5. L ́immigrato può, alle condizioni previste dalla legge, diventare ciiadino italiano. Per oienere la ciiadinanza nei tempi
previsj dalla legge occorre conoscere la lingua italiana e gli elemenj essenziali della storia e della cultura nazionali, e
condividere i principi che regolano la nostra società.
17. Il matrimonio è fondato sulla eguaglianza di diriq e di responsabilità tra marito e moglie, ed è per questo a struiura
monogamica. La monogamia unisce due vite e le rende corresponsabili di ciò che realizzano insieme, a cominciare dalla
crescita dei figli. L Í talia proibisce la poligamia come contraria ai diriq della donna, in accordo anche con i principi affermaj
dalle isjtuzioni europee.
26. In Italia non si pongono restrizioni all’abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua
dignità. Non sono acceiabili forme di vesjario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e
la ostacola nell’entrare in rapporto con gli altri.
ì      DPR 179/2011 regolamento aiuajvo dell’Accordo di integrazione approvato col «paccheio di sicurezza»
       l.94/2009: «percorso di integrazione obbligatorio» a credij (30 in 2 anni) per non incorrere nella sanzione
       dell’espulsione
ì      Naturalizzazione come integrazione (= assimilazione, divenuto da diriio a dovere). Dovrebbe essere un
       processo bilaterale di adeguamento reciproco tra immigraj e residenj nel rispeio dei valori fondamentali,
       e nella salvaguardia delle culture e religioni diverse.
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 Prossime lezioni

   ì Lunedì 25/11 Q2 (15,45-17,15) – prova scritta

   ì Martedì 26/11 P2 (15,45-17,15) – prove orali

   ì Giovedì 28/11 B2 (15,45- 19) - prove orali

Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
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