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Storia delle Istituzioni ì Rappresentative e della Cittadinanza Lezione 10 13. Novecento e nuovi problemi Tra XX e XXI secolo: nuove sfide 1 Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
9 Cittadinanze: sintesi diacronica Cittadinanza greca: carattere escludente, privilegio politico e di partecipazione, attivo e forte Cittadinanza romana: carattere inclusivo, coincide con uno status legale, passivo e debole Cittadinanza medievale: valenza descrittiva (abitanti della città dotati di privilegi) e concetto politico, ma anche soggezione al feudatario o al monarca, più passiva che attiva. Molteplicità e stratificazione dei legami. Cittadinanza di età moderna: si converte in sudditanza: vincolo legale, descrive i benefici economico- sociali, ma non politici, derivanti da abitare un dato territorio soggetto a una data giurisdizione locale, carattere escludente, passivo. Non vi è legame con il concetto di nazionalità (p.es. soggetti stranieri dotati di poteri politici, soggetti nativi esclusi dai diritti politici), ma ne favorisce lo sviluppo Cittadinanza nell’età delle rivoluzioni settecentesche: indica il raggiungimento degli obbiettivi politici posti dai rivoluzionari e si vincola al principio di nazionalità fino a confondersi con essa. In virtù del contratto sociale, che lega l’individuo a una data comunità statuale nazionale, la cittadinanza coincide con la capacità di partecipare alla formazione della volontà della comunità politica della quale fa parte Cittadinanza ottocentesca: fa riferimento all’esercizio dei diritti politici attribuiti in virtù di principi di merito, non universali, quali la proprietà e la capacità. E’ protagonista il processo costituente e patriottico. Cittadinanza novecentesca: esplodono le questioni legate all’affermazione della cittadinanza nel rispetto dell’uguaglianza come differenza, e si va verso il superamento del binomio cittadinanza-nazionalità
10 Cittadinanza nel Novecento Potere politico/Democrazia Cambiamenti economici/industrializzazione/ comunicazione di massa Società e diritti/Movimenti femministi e sindacali Territorio e migrazioni Stato e Organismi internazionali Oggetto della cittadinanza: Ruolo dello Stato nei confronti della società globalizzata. Si supera il concetto meramente Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20 politico di cittadinanza
11 Cittadinanza di genere e multiculturale Gruppi sfavoriti (genere, capacità) (Diritti speciali) Immigrazione, minoranze etniche e religiose (diritti multiculturali) Minoranze razziali (diritti di autogoverno) Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
12 NUOVE SFIDE per la CITTADINANZA Il contrasto allo scarto tra diritti sanciti e goduti Tre verifiche possibili. ì A livello costituzionale (PRINCIPI): verificare l’adeguatezza delle formule ì A livello legislativo (applicazione formale dei principi): verificare distorsioni o pregiudiziali dei principi in astratto corretti ì A livello culturale e dei poteri informali : verificare l’esistenza di pregiudizi, condizioni di marginalità, inferiorità e subordinazione nella società e istituzioni extrapolitiche Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
13 Cittadinanza e genere ì È misura della “qualità” della democrazia reale (50% cd. Democrazia paritaria; 1/3 cd. Presenza soglia) ì Presenza femminile nelle assemblee elettive: ì Svezia (47%), Paesi Bassi (39%) Germania (32%), ì Lituania (24%), Italia (21%), Polonia (20%), ì Irlanda (13%), Romania (11%),Malta (9%). ì La composizione degli organi decisionali esercita un impatto sulla scelta delle priorità politiche che incidono quindi sulla vita sociale ì Il diritto, per essere effettivamente garante della eguaglianza, deve garantire che a situazioni differenziate corrisponda un trattamento differenziato ì Le Azioni positive e le «QUOTE». Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
14 Mainstreaming di genere ì Conferenza ONU mondiale delle donne (Pechino 1995) ì Adozione della prospettiva di genere nella definizione ed attuazione delle politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e comunitario ì Non solo azioni “mirate”, ma diverso approccio, azioni “di sistema” Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
15 Da paradigma interstatuale a sistema transnazionale ì Nel secondo dopoguerra emerge un ordinamento sovranazionale fondato ì Preambolo UDHR: «Noi, Popoli sul diritto internazionale dei diritti delle Nazioni Unite, decisi a umani salvare le future generazioni dal flagello della guerra, […]; a ì Da obblighi bilaterali a obbligazioni riaffermare la fede nei diritti transnazionali erga omnes fondamentali degli uomini e ì La Dichiarazione universale dei diritti delle donne e delle nazioni dell’uomo (UDHR 1948) codifica la grandi e piccole; a creare le garanzia e tutela i diritti e libertà nei condizioni in cui la giustizia ed il cfr. di tutti gli esseri umani per il loro rispetto degli obblighi derivanti essere «persona umana». Quale dai trattati e dalle altre fonti dunque il significato/funzione di del diritto internazionale «cittadino» in un contesto ove la tutela possano essere mantenuti: a dei diritti non dipende più promuovere il progresso sociale dall’appartenenza al singolo Stato? ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà». Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
16 Da paradigma interstatuale a sistema transnazionale ì Cittadinanza come ì Cittadinanza come titolarità di diritti nazionalità (appartenenza legati all’appartenenza nazionale – a uno Stato) – nationality citizenship ì Diritto a una cittadinanza ì Sono cittadini coloro che, riconosciuti (art.15 UDHR), collega quali nazionali di un dato Stato, l’individuo a uno Stato godono di pienezza dei diritti ì «cittadinanza formale» ì «cittadinanza sostanziale» ì Possono esservi individui non riconosciuti come nazionali che sono – pur in parte – cittadini? Sì: il cittadino europeo residente in altro Stato europeo ì DENIZENSHIP: indica i migranti residenti da lungo tempo in uno Stato (cittadini stranieri privi della nazionalità di tale Stato) cui vengono riconosciuti alcuni diritti (in genere non quelli politici)
17 Cittadinanza europea Dall’Europa dei materiali e quella dei cittadini Summit di Parigi (1972): entro 10 anni cambiare le relazioni tra Stati membri, indipendenza in politica estera Summit di Copenaghen (1973): Documento sulla “identità europea”, prevalgono le ragioni della politica estera Summit di Parigi (1974): si riconosce contenuto politico alla cittadinanza europea, si prospettano: Special rights. Diritto di voto attivo e passivo, suffragio universale per il Parlamento europeo Accesso alle cariche pubbliche e agli uffici comunitari Un passaporto europeo uguale per tutti (approvato solo dal ‘79) Abbattimento dei pregiudizi e creazione di una cultura comune Difficoltà legate a resistenze, mancanza di tutele e nuovo significato basato sul principio d’uguaglianza, problema dei diritti “propri”, non applicazione della naturalizzazione. 1979: parlamento europeo eletto a suffragio universale, novità per cittadini, partiti e Stati
18 Cittadinanza europea ì Summit di Fontainbleau (1984) e la presidenza Delors Riconoscimento degli special rights europei: ì Previsione del diritto di voto locale a favore dei cittadini comunitari (a prescindere dalla coincidenza della residenza con la nazionalità): l’Europa dei cittadini. Gradualità della misura, diviene vigente dal 1993: ì Negoziazione a livello statuale (12) su criteri di reciprocità ì Approvazione parlamentare nazionale ì Approntare emendamenti ad alcune costituzioni nazionali ì Divisioni nel Parlamento europeo ì Protezione sociale e tutela dei lavoratori: Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989). Risultato della Commissione, fu criticata da sindacati e lavoratori: 1. Mancavano misure efficaci d’integrazione positiva 2. Restavano esclusi i lavoratori provenienti da Paesi terzi 3. Obbiettivo reale: garantire trattamenti uniformi anche per garantire eguali condizioni di competitività economica in un mercato comune
19 CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA IL TRATTATO DI MAASTRICHT (1993)** 1 Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20 Articolo 8 (art.17) 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato. ì"la cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima”* • Aggiunta del Trattato di Amsterdam (1999) • **Rivisti dal Trattato di riforma di Lisbona (2009) Articolo 8 A (art.18) 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. 2. […].
20 CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA IL TRATTATO DI MAASTRICHT 2 Articolo 8 B (art.19) Diritto di voto e di eleggibilità 1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 3, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1993; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
21 Cittadinanza per residenza o per nazionalità: problemi di compatibilità ì Riforme costituzionali in Spagna, Germania, Francia ì Cost. italiana riconosce il diritto di voto attivo ai soli cittadini (art.48) e il passivo e l’accesso ai pubblici impieghi (art.51) ai soli cittadini della Repubblica: è stata necessaria una revisione? No ì art.10 Cost: La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei Trattati internazionali ì Art.11 Cost: Italia…consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia (pensato per l’ONU) Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
22 CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA IL TRATTATO DI MAASTRICHT 3 Articolo 8 C (art.20) Un nuovo Diritto soggettivo! La protezione consolare e diplomatica Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. Articolo 8 D (art.21) Diritti di garanzia Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 138 D. Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 138 E. Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
23 CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA IL TRATTATO DI MAASTRICHT 4 Articolo 8 E (art.22) La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 1993 e in seguito ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente Parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione. Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente Parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
24 CITTADINANZA EUROPEA? O Non esiste alcuna interdipendenza con una entità statale. È una cittadinanza di un non-Stato o una «confederazione» di nuova generazione? O Si attribuisce al cittadino un nuovo e più ampio status: titolarità di diritti e doveri soggettivi scaturenti dall’ordinamento europeo differenti da quelli di natura nazionale, e anche da quelli del diritto internazionale. O Un diritto di “cittadinanza comune” e ulteriore rispetto a quella dello Stato e peculiare dell’Unione europea: ì Conferisce ai cittadini uno status particolare e aggiuntivo ì Norme direttamente applicabili agli individui senza l’intermediazione degli Stati ì Limita l’intervento normativo degli Stati ì Concretizza il principio di uguaglianza fra cittadini degli Stati membri Il rapporto di coesistenza tra cittadinanza europea e cittadinanza degli Stati membri: Due cittadinanze simultanee, interconnesse e inseparabili (cittadinanza duale) La cittadinanza europea è di “secondo grado” (non una seconda cittadinanza) Si introducono elementi di cambiamento, e di uniformità, tra le cittadinanze nazionali e nel rapporto cittadino-Stato La cittadinanza europea si distingue da quella nazionale per perseguire solo alcuni obiettivi
25 Cittadinanza post-nazionale Si rompe il vincolo individuo-Stato Cosmopolitismo civico (diritti e doveri universali, slegati da luogo di nascita e residenza, garantiti anche agli stranieri) • diritti universali: alla vita, alla sicurezza, alla libertà personale • diritti garantiti (ma limitati):libertà di espressione, religiosa, proprietà... Cittadinanza inclusiva: integrazione e differenze • Diritti propri dei «nazionali» legati all’appartenenza stabile (appartenenza o residenza): diritti politici, economici, sociali Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
26 La cittadinanza in Italia: quale rappresentanza di genere? ì NON fa differenza essere uomini o donne da un punto di vista GIURIDICO: ì Art.3 Cost. sancisce uguaglianza formale: le differenze tra gli individui sono irrilevanti per legge; e uguaglianza sostanziale: compito dello Stato rimuovere gli ostacoli ì Modifica dell’art.117 c.7 e art.51,c.1 della Costituzione: Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La Repubblica «promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» ì Fanno differenza i Sistemi elettorali: ì Proporzionale perché “Women friendly”: la proiettività amplia l’accessibilità; maggior tutela delle "minoranze" ì Maggioritario: inasprisce la competizione: - tra partiti, e a propaganda elettorale costosa; - all'interno del partito, sul candidato che raccoglie il massimo consenso ì FA differenza nei FATTI: ì Discriminazione diretta: segregazione verticale (gerarchica) e orizzontale (funzionale), intermittenza e frammentarietà degli interventi ì Discriminazione indiretta: deficit di politiche orientate alla parità, discrezionalità interpretativa, misure non uniformi, prassi comportamentali difformi, diversità e discontinuità curriculare, irrilevanza delle sanzioni
27 La cittadinanza in Italia: quale relazione con gli stranieri? ì La ciiadinanza italiana si acquista iure sanguinis: se si nasce o si è adoiaj da ciiadini italiani. Per ius soli solo in casi residuali. ì La «Carta dei valori della ciiadinanza e della integrazione» (2007): modello di «accordo» per la «soioscrizione del paio tra straniero e Stato» italiano. Spesso il soggeio «integrato» non è un «ciiadino»! L ́Italia è uno dei Paesi più anjchi d É uropa che affonda le radici nella cultura classica della Grecia e di Roma. Essa si è evoluta nell ó rizzonte del crisjanesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l é braismo, ha preparato l á pertura verso la modernità e i principi di libertà e di giusjzia. 5. L ́immigrato può, alle condizioni previste dalla legge, diventare ciiadino italiano. Per oienere la ciiadinanza nei tempi previsj dalla legge occorre conoscere la lingua italiana e gli elemenj essenziali della storia e della cultura nazionali, e condividere i principi che regolano la nostra società. 17. Il matrimonio è fondato sulla eguaglianza di diriq e di responsabilità tra marito e moglie, ed è per questo a struiura monogamica. La monogamia unisce due vite e le rende corresponsabili di ciò che realizzano insieme, a cominciare dalla crescita dei figli. L Í talia proibisce la poligamia come contraria ai diriq della donna, in accordo anche con i principi affermaj dalle isjtuzioni europee. 26. In Italia non si pongono restrizioni all’abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono acceiabili forme di vesjario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell’entrare in rapporto con gli altri. ì DPR 179/2011 regolamento aiuajvo dell’Accordo di integrazione approvato col «paccheio di sicurezza» l.94/2009: «percorso di integrazione obbligatorio» a credij (30 in 2 anni) per non incorrere nella sanzione dell’espulsione ì Naturalizzazione come integrazione (= assimilazione, divenuto da diriio a dovere). Dovrebbe essere un processo bilaterale di adeguamento reciproco tra immigraj e residenj nel rispeio dei valori fondamentali, e nella salvaguardia delle culture e religioni diverse.
28 Prossime lezioni ì Lunedì 25/11 Q2 (15,45-17,15) – prova scritta ì Martedì 26/11 P2 (15,45-17,15) – prove orali ì Giovedì 28/11 B2 (15,45- 19) - prove orali Prof.ssa M.Aglietti - Storia delle Istituzioni Rapp. e Cittadinanza 2019/20
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