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STORIA DELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE E DELLA CITTADINANZA 7. La cittadinanza delle rivoluzioni Quali diritti di cittadinanza nella Francia Rivoluzionaria? 1 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Assegnazione argomenti prove (15m) 26 novembre – Q2 • Gruppo 1 – La cittadinanza delle donne: il diritto al voto in Italia tra Ottocento e Novecento Caporizzo, Mancarella, Giurintano • Gruppo 2 – La cittadinanza delle donne: il diritto all’istruzione in Italia tra Ottocento e Novecento Buccero, Pinna, Pugliese, Sias 28 novembre – B2 • Gruppo 4 – Dalla schiavitù alla lotta per i diritti civili Merciadri, Tomà • Gruppo 5 – La cittadinanza alla prova del colonialismo Eleonora, Genovese, Mendoza, Spezia • Gruppo 6 - La cittadinanza dell’unione Europea. Diritti, identità, evoluzione. Lavolpicella, Messina, Occhiuto, Vinci 2
La Rivoluzione francese per la storia della cittadinanza 3 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
La Francia pre-rivoluzionaria • La Francia è quell’insieme di regni sui quali è sovrano il Re di Francia, per grazia di Dio, basato su un “ordinamento” consuetudinario» e una società cetuale • Luigi XIV, sovrano “assoluto” dal 1661 al 1715 • Ordini privilegiati esenti dalle imposte, per gli altri le corvées e le tasse sono moltissime! • Non convocò mai gli Stati generali, provvede con la taille – Il Parlamento di Parigi (dal 1302 come emanazione della Curia regis, per affari di giustizia, competenze poi estese) e 12 parlamenti provinciali – Gli Stati generali (ultima convocazione nel 1614) : assemblea rappresentativa, vota il donativo al termine della trattativa col re e presenta i cahiers de doléances 4 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
• La guerra dei Sette anni (1756-1763) cambia la La Francia percezione che i francesi hanno della propria nazione, occorre trasformarsi: prima della – Nuova importanza alle attività commerciali contro gli effetti rivoluzione della legge Paulette (1604) e l’aristocrazia improduttiva – Delibera del consiglio reale del 1767 per l’accesso alla nobiltà dei grandi “negozianti” borghesi Gravi tensioni • Luigi XVI sale al trono nel 1774, ha vent’anni politiche e • La costosa vittoria nella guerra d’indipendenza sociali americana: – Spese di guerra – False speranze sulle network commerciali americane – Il fascino di Franklin e dei ribelli “repubblicani” – Il fascino di Montesquieu e le ombre del dispotismo illuminato: sorge la generazione girondina e rivoluzionaria – La campagna diffamatoria contro il re e la regina di Francia 5 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
J.J. Rousseau, Giulia o La nuova Eloisa (1761) • Imparare l’uguaglianza dai romanzi epistolari: prepararsi per i diritti dell’uomo • Il valore dell’empatia (L. Hunt) • Pamela (1740), Clarissa (1748) di Samuel 6 Richardson e Giulia (1761) di Rousseau Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Sieyès “Che cos’è il Terzo Stato?”(gennaio 1789) « Che cos’è il Terzo Stato? Tutto. Che cosa rappresenta? Nulla. Che cosa vuol essere? Qualche cosa. Chi oserebbe dire che il Terzo Stato non ha in sé tutto ciò che occorre per formare una nazione completa? Esso è un uomo forte e robusto, con un braccio incatenato. Se si eliminasse l’ordine privilegiato, la nazione non sarebbe qualcosa in meno, ma qualche cosa in più. Il Terzo Stato abbraccia tutto ciò che L’abate Emmanuel Joseph Sieyès appartiene alla nazione, e tutto ciò che non 7 (1748-1836) è il Terzo Stato, non può essere considerato come facente parte della nazione. » Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
La Francia rivoluzionaria • Tutto inizia con una crisi economica… • I Parlements di Parigi e delle provincie si ergono a “garanti costituzionali” e rifiutano di registrare, cioè di rendere esecutive, le riforme economiche proposte. Il sovrano non può intaccare i privilegi della nobiltà senza il loro consenso, salvo con la: • 5/5/1789 – Convocazione degli Stati generali (clero 291; nobili 270; rappresentanti del III Stato 578) • 17/06/1789 – il Terzo Stato si proclama Assemblea Nazionale poi, dopo il 20/06 Giuramento della Pallacorda (9/07), Costituente: una Costituzione scritta porrà fine all’assolutismo; • 14/07 Presa della Bastiglia; • 5-11/07/1789 decreti per la fine del regime feudale • 26/08 – Dichiarazione dell’Uomo e del Cittadino, fine dell’Antico regime 8 • La nazione è composta da individui, non più da “ordini”, nasce lo Stato di diritto Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789 • Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e I Rappresentanti del Popolo francese, uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono costituiti in Assemblea Nazionale, essere fondate che sull’utilità comune. considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le • Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che uniche cause delle sciagure pubbliche e non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali della corruzione dei governi, hanno di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che stabilito di esporre, in una solenne assicurano agli altri membri della società il dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e godimento di questi stessi diritti. Questi limiti sacri dell’uomo, affinché questa possono essere determinati solo dalla Legge. dichiarazione, costantemente presente a • Art. 6. La Legge è l’espressione della volontà tutti i membri del corpo sociale, generale. Tutti i cittadini hanno diritto di rammenti loro incessantemente i loro concorrere, personalmente o mediante i loro diritti e i loro doveri [...]. In conseguenza, rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve l’Assemblea Nazionale riconosce e essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che dichiara, in presenza e sotto gli auspici punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi dell’Essere Supremo, i seguenti diritti sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, dell’uomo e del cittadino. posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, 9 e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni dei loro talenti. rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789 • Art. 13. Per il mantenimento della forza pubblica, • Art. 10. Nessuno deve essere molestato e per le spese d’amministrazione, è per le sue opinioni, anche religiose, indispensabile un contributo comune; esso purché la manifestazione di esse non deve essere ugualmente ripartito fra tutti i turbi l’ordine pubblico stabilito dalla cittadini, in ragione delle loro sostanze. Legge. • Art. 14. Tutti i cittadini hanno il diritto di • Art. 11. La libera comunicazione dei constatare, da loro stessi o mediante i loro pensieri e delle opinioni è uno dei rappresentanti, la necessità del contributo diritti più preziosi dell’uomo; ogni pubblico, di approvarlo liberamente, di cittadino può dunque parlare, scrivere, controllarne l’impiego e di determinarne la stampare liberamente, salvo a quantità, la ripartizione e la durata. rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. • Art. 16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri • Art. 12. La garanzia dei diritti dell’uomo determinata, non ha costituzione. e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque • Art. 17. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo 1 istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali quando la necessità pubblica, legalmente 0 essa è affidata. constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.
Le Carte costituzionali della Rivoluzione francese 1. 1791-Costituzione monarchico- costituzionale 2. 1793 (anno I)-Costituzione democratica 3. 1795 (anno III)-Costituzione moderata del Direttorio 4. 1799 (anno VIII)-Costituzione conservatrice (Napoleone Primo Console) 1 1 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Costituzione 1791 • Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) • Monarchia costituzionale • Potere legislativo: Assemblea legislativa, 745 deputati, 2 anni, non può esser sciolta dal sovrano – “I Francesi nascono e restano uguali nei diritti”, ma poi si distinguono i cittadini in diverse categorie e gradualità del godimento dei diritti politici • Potere esecutivo: Il sovrano è soggetto alla legge, sceglie i propri ministri (che però rendono conto all’assemblea = parlamentarismo), è dotato di veto sospensivo • Potere giudiziario: magistratura elettiva, abolita la venalità 1 delle cariche 2 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Cittadinanza politica Cittadini attivi e passivi • Diritti politici (I Costituzione 3/9/1791) o “Cittadini passivi”= nessun diritto politico se incapaci di pagare l’equivalente di tre giornate di lavoro (3MLI) esclusione delle masse popolari dalla partecipazione politica e dal processo legislativo o Cittadini “attivi”= pagano contributo minimo, si riuniscono in assemblea per designare le municipalità e gli elettori (oltre 4MLI) o Cittadini “elettori” di deputati = pagano imposta pari a 10 gg di lavoro, si riuniscono in assemblea per designare i deputati (50mila, 1%) o Cittadini eleggibili come deputati = proprietà fondiaria e una imposta da 5 a 13 10 volte maggiore della precedente Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Nuova Dichiarazione : i DIRITTI SOCIALI • Art.1 . Lo scopo della società è la felicità comune. […] Costituzione • Art.18. Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi né essere venduto; la sua persona non è una proprietà inalienabile. 1793 • Art. 21. I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve provvedere alla sussistenza dei cittadini bisognosi, sia procurando loro lavoro, sia assicurando i mezzi 1792: proclamazione d’esistenza a chi non è in grado di lavorare. • Art. 22. L’istruzione è un bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere della Repubblica. il progresso della ragione pubblica, e mettere l’istruzione alla portata di tutti i cittadini. Carta elaborata da • Art. 26. Nessuna parte di popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni Convenzione eletta a sezione del Sovrano riunito in assemblea deve godere dei diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà. suffragio universale, • Art. 27. Chi usurpa la sovranità, sia all'istante messo a morte dagli uomini liberi. ratificata da • Art. 28. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future. plebiscito popolare, • Art. 29. Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della Legge ed sancisce il suffragio alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti. universale maschile Potere legislativo: monocameralismo, tutti sono elettori attivi e passivi e rinnovo (genere, età) annuale, referendum costitutivo Potere esecutivo: Consiglio esecutivo (25 eletti dall’Assemblea su una lista di 84 eletti dal popolo in base ai dipartimenti), nomina e revoca i ministri Potere giudiziario: giudici e magistratura (eletti, come i parroci) COSTITUZIONE - Dello stato dei cittadini Art.4 - Ogni uomo nato e domiciliato in Francia, di 21 anni compiuti; ogni straniero di 21 anni compiuti che, domiciliato in Francia da un anno, vi vive del suo lavoro, o acquista una proprietà, o sposa una francese, o adotta un fanciullo, o mantiene 1 un vecchio; ogni straniero infine che il corpo legislativo giudicherà di aver ben meritato dell’umanità, è ammesso 4 all’esercizio dei diritti di cittadino francese Art.5 - L’esercizio dei diritti di cittadino si perde: con la naturalizzazione in un paese straniero, con l’accettazione di funzioni o favori emanati da un governo non popolare, con la condanna a pene infamanti o afflittive.
Costituzione moderata del 1795 suffragio indiretto (secondo grado), Voto ristretto per genere, età, censo e per capacità (registro civico) Nuova Dichiarazione dei diritti e dei doveri – DIRITTI - Art. 20 – Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere, immediatamente o mediatamente, alla formazione della legge, alla nomina dei rappresentanti del popolo e dei pubblici funzionari. – DOVERI - Art. 3 – Gli obblighi di ognuno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottoposti alle leggi, e nel rispettare quelli che ne sono gli organi. – Art. 9. Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento della libertà, dell'uguaglianza e della proprietà, tutte le volte che la Legge lo chiama a difenderle. Potere legislativo: bicameralismo zoppo - Consiglio degli Anziani (250, approva le leggi in via definitiva) e Consiglio dei 500 (propone, elabora e discute le leggi), 3 anni Potere esecutivo: Direttorio (5 scelti dagli Anziani su una rosa di 50 proposti dai 500, per 5 anni ma rotazione annuale di 1 membro da una lista di 10) Potere giudiziario: giudici e magistratura (eletti, abolita la venalità delle cariche) Suffragio censitario, indiretto e di secondo grado (basso per il passivo di I grado, alto per attivo di I 1 grado e passivo di II grado, basso per il passivo al Parlamento). Per gli anziani solo sposati o vedovi. 5 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Cittadinanze rivoluzionarie? 16 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Lo strano caso della cittadinanza delle donne • Quando inizia la storia politica delle donne? • Difficoltà terminologica: qual è l’oggetto della ricerca? 17 • Solo con l’età delle rivoluzioni l’inferiorità politica delle donne diventa visibile e comincia la lotta per l’accesso alla cittadinanza • La rappresentazione delle differenze, adesso invisibili, passa da società a gradini a una società dicotomica (il primato dei doveri di “madre e moglie” rispetto all’affermazione dei diritti) • L’approccio della storia di genere: rispetto ai rapporti familiari (capacità giuridiche), 30 sia rispetto alla partecipazione alla comunità politica: mediata e indiretta. Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Prime forme di partecipazione i cahiers de doléances Le Petizioni (cahiers de doleances) delle donne al re • Petizione delle rivendugliole del mercato di Parigi • Petizione delle Dames françoises: affiancare agli Stati generali un’assemblea generale delle donne (le donne possono esser rappresentate solo dalle donne) • Petizione delle “donne del Terzo Stato”: si rinuncia alla partecipazione diretta per rivendicare diritti su patrimonio, diritto all’istruzione e accesso ai mestieri, lotta alla prostituzione • Rappresentazione mediatica delle donne: di fronte alla novità: all’incredulità e alla sorpresa, segue il disagio e poi la costruzione dell’immagine di mostruosità e 18 di eccesso (contro natura) Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Condorcet e la cittadinanza dei francesi • Pubblica, sotto pseudonimo, un panfletto contro la schiavitù (1781) • Invoca allo stesso tempo anche riforme per i diritti civili dei calvinisti, l’eliminazione della tortura, ecc. • Fondatore della Società degli amici dei Neri che importò in Francia le idee abolizioniste anglosassoni • Fu arrestato dagli stessi che avrebbero chiesto la Marie Jean Caritat, soppressione dei clubs femminili marchese di Condorcet (1743-1794) 19 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
La cittadinanza delle donne Condorcet, Sull’ammissione delle donne al diritto di cittadinanza (1790) Restano solo due obiezioni da discutere. In realtà, rifiutare l’ammissione delle donne al diritto di cittadinanza si basa solo su ragioni di utilità, motivi che non possono opporsi a un vero diritto. L’obiezione principale è stata troppo spesso il pretesto e la scusa dei tiranni; in nome dell’utilità del commercio e dell’industria gli africani gridano in catene e restano in stato di schiavitù; in nome dell’utilità pubblica si riempiva la Bastiglia, si incaricavano i censori dei libri, si effettuavano processi in segreto e si torturava. Ciò nonostante discuteremo queste obiezioni perché non si dica che si lasciano senza risposta. Si potrebbe temere, si dice, l’influenza delle donne sugli uomini. In primo luogo risponderemo che questa influenza, come qualsiasi altra, è più da tenere segreta che in una discussione pubblica; e che la natura dell’influenza che può essere esercitata dalle donne perderebbe di efficacia se si volesse esercitare al di là di quanto si possa fare nei confronti di un solo individuo; e non può essere durevole nel momento in cui sia nota. D’altro canto, così come finora le donne non sono state ammesse in nessun paese all’uguaglianza assoluta, ma il loro potere è esistito ovunque e quanto più denigrate sono state dalle leggi tanto più pericoloso è stato, non sembra che debba essere questo rimedio (tenerle fuori dalla cittadinanza) gran che efficace. È piuttosto probabile, al contrario, che questo potere diminuirebbe se le donne avessero meno interesse in applicare questo sistema. Non è probabile, al contrario, che questo potere diminuirebbe se cessasse di essere l’unico strumento a loro disposizione per difendersi e sfuggire dall’oppressione? […]. Ma, si dirà, questo cambiamento [concedere alle donne la cittadinanza] sarebbe contrario all’utilità generale, perché allontanerebbe le donne dalle attività alle quali la natura parrebbe averle destinate. Quest’obiezione mi pare mal fondata. Qualsiasi costituzione si sancisca, è chiaro che, nello stato attuale della civiltà delle nazioni europee, non ci sarà mai che un numero piccolo di cittadini che si potranno occupare degli affari pubblici. Non si strapperebbero le donne dalle loro case più di quanto non si strappino gli agricoltori dalle loro terre e gli artigiani 20 dai loro laboratori. Nelle classi più ricche, non vediamo mai donne dedicate a tal punto alle attività domestiche da temere danni qualora se ne dovessero allontanare, e un’occupazione seria le allontanerebbe molto meno di quanto già non facciano le futili attività cui sono condannate dall’ozio e dalla cattiva educazione.
La causa principale di questo timore è l’idea che qualsiasi essere umano ammesso a godere i diritti di cittadinanza non pensa ad altro nel momento in cui ne viene dotato, ma questo processo non sarebbe duraturo. Così non bisogna credere che se le donne potessero essere membri dell’Assemblea nazionale, abbandonerebbero nel momento stesso i propri figli, la loro casa, il loro fuso. Sarebbero anzi più disposte ad educare i figli, e a crescere uomini. È naturale che le donne educhino ai propri figli, che li seguano nei primi anni di vita; legata alla casa per queste occupazioni, più debole dell’uomo, è naturale anche che conducano una vita più ritirata, più domestica. Le donne sarebbero, quindi, nella stessa categoria di quegli uomini vincolati per molte ore alle attività tipiche della loro condizione. Questo può essere un motivo per non sceglierle (preferirle) in caso di elezioni ma non può essere il fondamento di una esclusione legale. La galanteria perderebbe nel cambiamento, ma le abitudini domestiche ne guadagnerebbero in termini di uguaglianza, oltre che nel resto. Finora, tutti i popoli conosciuti hanno avuto usi o feroci o corrotti. […]. Finora, in tutti i popoli, la disuguaglianza legale è esistita tra uomini e donne, e non sarebbe difficile dimostrare che di questi due fenomeni, entrambi generalizzati, il secondo è una delle principali cause del primo, perché la disuguaglianza introduce necessariamente la corruzione, ed è la sua causa più comune, seppur non l’unica. Ora vi chiedo che (…) mi si dimostri una differenza naturale tra uomini e donne che possa giustificare legittimamente l’esclusione dal diritto (di cittadinanza). L’uguaglianza dei diritti stabilita tra gli uomini, nella nostra nuova costituzione, ci ha portato a fare eloquenti declamazioni e frequenti dileggi; ma finora nessuno ha potuto metterne in dubbio una sola ragione per contrastarla. Mi azzardo a dire che lo stesso succederà quanto all’uguaglianza di diritti tra i due sessi. È piuttosto strano che in un gran numero di paesi si sia potuto credere le donne incapaci di ciascun tipo di attività pubblica ma pur degne di essere regine; (…) molti dei nostri deputati nobili devono a delle dame l’onore di sedere tra i rappresentanti della nazione. Perché dunque, invece di togliere alla donne proprietarie di feudo il diritto di cittadinanza, non ampliarlo a tutte quelle che son proprietarie e capofamiglia? Perché se si considera assurdo esercitare in qualità 21 di procuratore il diritto di cittadinanza, privare di tale diritto le donne invece di lasciare loro la libertà di esercitarlo di persona?
Le “eroine della Rivoluzione” La marcia delle donne su Versailles, 5-6/X/1789 22 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Prima La marcia delle donne su Versailles, 5-6/X/1789 23 Dopo Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Quale cittadinanza attiva? Théroigne de Méricourt (1762-1817) Les Amazones e il diritto al Marzo 1792, Pauline Léon, presidentessa del club porto d’armi e alla difesa Citoyennes Républicaines Révolutionnaires, presenta in della nazione Assemblea Nazionale una petizione per la Guardia nazionale femminile Olympe de Gouges (1748-1793) La rivendicazione dei Una biografia sui generis diritti di cittadinanza da L’oblio parte di una minoranza di donne, l’occupazione La »Dichiarazione dei dello spazio pubblico da diritti della donna e parte della maggioranza 36 24 di loro della cittadina» Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Olympe de Gouges La libertà Déclaration des droits de la femme e de la citoyenne (1791) Art.IV - La libertà e la giustizia consistono nel restituire agli altri ciò che appartiene loro; così, l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come solo limite la perpetua tirannia che l'uomo le oppone; tale limite deve essere riformato dalle leggi della natura e della ragione. 25 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789). • Art.IV -La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; quindi l'esercizio dei diritti naturali di ogni persona non ha altri confini, se non quelli che agli altri assicurano il godimento dei medesimi diritti; nè questi confini possono essere determinati che dalle leggi; • ArtXVII -Proprietà quale diritto inviolabile e sacro • “libertà è capacità naturale di usare a piacimento di una cosa, se il potere o il 38 diritto non lo impediscono” Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Olympe de Gouges L’ universalità dei diritti politici e civili Déclaration des droits de la femme e de la citoyenne (1791) • art.X - Nessuno deve essere perseguitato per le proprie opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo; allo stesso modo, 26 deve avere anche quello di salire sulla Tribuna, purché le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla Legge. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) Art.X - Nessuno deve venir molestato per le sue opinioni, fossero anche anche sediziose, purchè la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla leggi 39 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Olympe de Gouges Il concetto di differenza nell’uguaglianza Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) • Art.XI - La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è un diritto de' più preziosi per l'uomo: quindi ogni cittadino può parlare, scrivere, stampar liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. 27 Déclaration des droits de la femme e de la citoyenne (1791) • Art. XI - La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché tale libertà assicura la legittimità dei padri nei confronti dei figli. Ogni cittadina può dunque dire liberamente: sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un barbaro pregiudizio la costringa a nascondere la verità; salvo a rispondere dell'abuso di tale libertà nei casi previsti dalla legge. Postambolo della Déclaration: • Se tentare di dare al mio sesso una giusta e onorevole consistenza, viene considerato in questo momento come un paradosso da parte mia, e come la volontà di tentare l'impossibile, lascio agli uomini che verranno la gloria di trattare questa materia; ma nel 40 frattempo, la si può preparare con l'educazione nazionale, con il riassetto dei costumi e con le convenzioni coniugali. Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Doc. 1 La cittadinanza delle donne O. De Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) ARTICOLO VIII - La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne. ARTICOLO IX - Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole. ARTICOLO X - Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla legge. ARTICOLO XI - La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di 28 un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. ARTICOLO XII - La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di quelle alle quali è affidata. ARTICOLO XIII - Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell’amministrazione, i contributi della donna e dell’uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche delle dignità e dell’industria. ARTICOLO XIV - Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di costatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell’imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a condizione di essere ammesse a una uguale divisione, non solo dei beni di fortuna, ma anche nell’amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell’imposta. ARTICOLO XV - La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, a ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione. ARTICOLO XVI - Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione. ARTICOLO XVII - Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l’esiga in modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità.
Doc. 1 La cittadinanza delle donne O. De Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) PREAMBOLO - Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina. 29 ARTICOLO I - La Donna nasce libera e resta eguale all’uomo nei diritti. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune. ARTICOLO II - Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell’Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all’oppressione. ARTICOLO III - Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e dell’uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l’autorità che non ne sia espressamente derivata. ARTICOLO IV - La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l’esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l’uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione. ARTICOLO V - Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare. ARTICOLO VI - La legge deve essere l’espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili a ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti. ARTICOLO VII - Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa.
La svolta dell’autunno del 1793 • 1793- Nasce la Société delle Citoyennes Républicaines Révolutionnaires, con il suo statuto • Decreto settembre 1793: obbligo per le donne della coccarda tricolore • Novembre 1793: De Gouges è condannata a morte per tradimento – Dal necrologio del procuratore di Parigi: “Ricordatevi dell’impudente Olympe, che per prima fondò dei circoli riservati alle donne e trascurò il focolare domestico per impicciarsi di politica. La sua testa è caduta sotto il ferro vendicatore della legge!” • 30/X/1793 - sono interdetti i club femminili • Decreto 26/12/1793: si riservano alle donne spazi pubblici delimitati in tutte le cerimonie pubbliche • Decreto 20/5/1795 - proibisce alle donne di: – assistere alla riunioni della Convenzione, – partecipare alle assemblee politiche, – riunirsi per strada in numero superiore a cinque. 30 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Senza suffragio. Esclusione o non inclusione? Esclusione: i rivoluzionari, col pretesto della natura e della ragione che destina le donne alla sfera privata confermano una differenza tra i sessi laddove la rivoluzione cancella le differenze tra gli individui. Non inclusione: fino al 1794 convive la difesa dei diritti individuali con la I club femminili – prima e dopo il 1793 concezione familiare di antico regime ove il sistema politico-elettorale si regge sul principio di «Unità coniugale indivisibile» Ma la messa al bando dalla partecipazione politica risiede nell’affermare il loro valore come «cittadine» deputate ad operare il 31 proprio ruolo nella sfera domestica (e non pubblica)
Cittadinanza e minoranze religiose e razziali • 1. Discorso del deputato protestante padre Rabaut Saint Etienne (1789) • 2. Zalkind Hourwitz, Vindication of the Jews (1789) • 3. François Dominique Toussain 32 Louverture, Rapporto al Direttorio Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20 Esecutivo (1797)
La cittadinanza delle minoranze religiose J.P. Rabaut de Saint Etienne J.P. Rabaut de Saint Etienne (1743-1793) Dal massacro di San Bartolomeo (1572) all’editto di Nantes (1598) all’editto di Fontainbleu (1685) e le dragonnades L’Editto di Tolleranza del 1787 - Èdit du roi concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique si concede in realtà solo “ce que le droit naturel ne nous permet pas de leur refuser”. (protestanti luterani, calvinisti ed ebrei): pone fine alle persecuzioni religiose, si abrogano le leggi che escludono i 33 protestanti dai diritti civili, possono praticare la propria religione ma non liberamente I “non cattolici” in Francia: circa 800mila protestanti su 25/26milioni Rabaut de Saint Etienne fu eletto deputato per il Terzo Stato e partecipò ai dibattiti per la Dichiarazione del 1789 e I Costituzione Dalla tolleranza per la persona dei dissidenti, alla tolleranza del culto, alla libertà Dicembre 1789: diritti estesi anche ai francesi delle minoranze religiose (protestanti) e a tutte le professioni Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Doc.1 – CITTADINANZA E UGUAGLIANZA. Intervento del pastore J.-P. Rabaut Sant-Etienne durante la discussione preparatoria alla redazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino di fronte alla Assemblea costituente (22/08/1789) - parte I I non cattolici (alcuni tra voi potrebbero ignorarlo) non hanno ricevuto in virtù dell’Editto del novembre 1787 nient’altro che quanto non si è potuto loro rifiutare. Sì, quanto non si è loro potuto rifiutare; lo ripeto con qualche vergogna, ma non si tratta di una accusa gratuita, sono i termini stessi dell’Editto. Questa legge, più celebre che giusta, fissa le forme di registrare le nascite, i matrimoni e le morti dei protestanti; si permette loro quindi di godere di diritti civili e di esercitare le loro professioni, …e nulla più. È così signori, come in Francia, nel secolo XVII, si sono conservate le massime dei tempi barbari quando si divideva una nazione tra una casta favorita e una casta caduta in disgrazia; e come si è potuto considerare un progresso della legislazione il fatto che a francesi, perseguitati da cento anni, si sia permesso di esercitare le proprie professioni, che è come dire consentire loro di vivere, ed ai loro figli di cessare di essere illegittimi. Eppure le forme alle quali tale Legge li ha assoggettati restano caratterizzate da intralci; inoltre questa Legge di grazia ha causato 34 disordini e dolore nelle provincie dove si trovano protestanti. Su questo argomento mi riprometto di richiamare la vostra attenzione quando giungeremo al corrispondente articolo della Dichiarazione. Intanto, o signori, tale è la differenza che esiste tra alcuni francesi ed altri; intanto i protestanti si vedono privati di numerosi vantaggi della società: è loro proibito ricevere questa medaglia, premio onorabile per il valore e i servizi prestati alla Patria; e per uomini che tengano al proprio onore, per francesi, la condizione di poter ricevere quest’onore fingendo di essere quello che non si è equivale ad esser privati dell’onore stesso. Infine, signori, a forza di essere considerati colpevoli per le loro opinioni, umiliati ed offesi, perseguitati per le loro idee, si trovano privati della libertà di professare il proprio culto. Le leggi penali (quelle sancite in base al principio che l’errore è un crimine), le leggi penali contro il loro culto non sono state abolite. In molte provincie li si obbliga a celebrare le loro cerimonie in clandestinità, esposti alle intemperie del tempo, a nascondersi come criminali dalla tirannia della legge, ovvero a rendere ridicola la legge mettendone in evidenza l’ingiustizia, aggirandola, violandola ogni giorno. In questo modo, signori, i protestanti fanno tutto per la Patria, e la Patria li tratta con ingratitudine. La servono come cittadini, e sono trattati come colpevoli. La servono come uomini che avete reso liberi, e sono trattati come schiavi. Ma adesso, finalmente, esiste una Nazione francese, e io mi dirigo a Lei in appoggio di questi due milioni di cittadini utili, che reclamano oggi il loro diritto ad essere francesi: non Le attribuirò l’ingiustizia di pensare che la nostra nazione possa pronunciare la parola intolleranza; questa parola è stata espulsa dalla nostra lingua, ove solo sopravvivrà assieme alle altre parole barbare ed anacronistiche che non servono più, perché l’idea che rappresenta è stata cancellata. Eppure, signori, ciò che io rivendico non è la tolleranza, è la libertà. La tolleranza! Il perdono! La clemenza! Idee sovranamente ingiuste se dirette ai dissidenti, se è vero che la differenza di religione, o la differenza di opinione, non è un crimine; chi la professa la crede vera, è la verità per loro, è obbligato a professarla e nessun uomo, nessuna società ha il diritto di proibirsela. Signore, in questa distribuzione di errori e verità che gli uomini si distribuiscono tra loro, o che si trasmettono, o che rivendicano, chi oserà affermare di non essersi mai sbagliato, di aver avuto sempre il bene della verità mentre l’errore si trovava sempre nella opinione degli altri?
Doc.1 - CITTADINANZA E UGUAGLIANZA. Intervento del pastore Jean-Paul Rabaut Sant-Etienne (22/08/1789), parte II. Io chiedo pertanto, o signori, in nome dei protestanti francesi e per tutti i non cattolici del regno ciò che voi chiedete per voi stessi: la libertà, l’uguaglianza dei diritti. Lo chiedo per quel popolo cacciato dall’Asia e perennemente errante, sempre vessato e perseguitato da quasi diciotto secoli, disponibili ad adottare i nostri usi e costumi se solo le nostre leggi consentissero loro di ammetterli fra di noi. Non dobbiamo rimproveragli la loro morale, perché essa è frutto della nostra barbarie e dell’umiliazione alla quale noi li abbiamo ingiustamente condannati. Chiedo, o signori, tutto ciò che voi esigete per voi stessi: che tutti i non cattolici francesi siano assimilati in tutto, e senza alcuna riserva, a tutti gli altri cittadini, perché anche loro sono cittadini, e perché la legge e la libertà, sempre imparziali, non amministrano una giustizia giusta in modo diverso. E chi tra voi, o signori – mi sia permesso chiedere – oserebbe, chi vorrebbe, chi meriterebbe godere della libertà se vedesse di fronte a sé due milioni di cittadini che ne fossero privati, con la loro sottomissione a una libertà adulterata e distribuita inegualmente? Che cosa dovrebbero ribattere loro, ai quali rimproverate di avere l’animo prigioniero, mentre riservate la libertà solo per voi? E chi chiedo: cosa giustificherebbe questa aristocrazia delle opinioni, questo feudalesimo delle idee, che riduce a un vergognoso 35 vassallaggio a due milioni di cittadini per il semplice fatto di adorare in un modo differente allo stesso Dio che adorate voi altri? Chiedo per tutti i non cattolici ciò che voi chiedete per voi stessi: l’uguaglianza di diritti, la libertà; la libertà della loro religione, la libertà del loro culto, la libertà di celebrarlo nei luoghi sacri e consacrati a tal fine, la certezza di non avere più problemi per la loro religione nella stessa forma in cui voi non l’avete per la vostra, e la sicurezza assoluta di essere sotto la protezione della legge così come lo siete voi, tanto come voi, e della stessa vostra maniera. […]. I diritti di tutti i francesi sono gli stessi, tutti i francesi sono uguali quanto ai loro diritti. Per tanto non trovo alcun motivo perché una parte dei cittadini dica all’altra parte: io sarò libero, ma tu non lo sarai. Non vedo nessuna ragione per la quale una parte dei francesi dica all’altra parte: i vostri diritti e i nostri non sono uguali; noi abbiamo la libertà di coscienza, invece voi non potete averla perché noi non vogliamo. Non vedo alcuna ragione per la quale la Patria oppressa non risponda a quella prima parte nei seguenti termini: forse non parlereste in questi termini se foste voi a rappresentare una minoranza oppressa. La vostra volontà esclusiva si basa sulla legge del più forte, e io non ho alcun obbligo di obbedirvi. Questa legge del più forte può esistere sotto l’impero dispotico di una sola persona, la cui volontà costituirà un’unica legge; ma non può esistere in un popolo libero che rispetta i diritti individuali. Al pari di voi, o signori, io non riconosco un diritto esclusivo. Non posso ammettere che si conceda un privilegio esclusivo in nessun ambito. Ma addirittura un privilegio esclusivo in materia di opinione e di culto mi pare il colmo dell’ingiustizia. Voi non potete avere alcun diritto che non abbia anch’io; se voi lo avete, devo averlo anch’io; se voi siete liberi, anch’io devo essere libero; se voi professate il vostro culto, io debbo poter professare il mio; se voi non dovete essere ostacolati, non devo esserlo nemmeno io; e se, nonostante l’evidenza di questi principi, voi ci proibite di professare il nostro culto sotto il pretesto che voi siete molti e noi pochi, starete utilizzando la legge del più forte, il che sarebbe una suprema ingiustizia. E starete violando i vostri stessi principi. Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Doc. 2 – La cittadinanza delle minoranze religiose Zalkind Hourwitz, Vindication of the Jews (1789) Esistono sistemi per rendere gli ebrei più utili e più felici in Francia? Smettere di renderli infelici e inutili, accordando o, piuttosto, restituendo loro il diritto di cittadinanza, di cui sono stati privati in contrasto con tutte le leggi divine e umane, e contro il vostro stesso interesse. […]. Il modo più semplice sarebbe di accordare loro su tutto il territorio del regno le stesse libertà delle quali godono in Bordeaux e in Baiona; e in aggiunta, per quanto semplici i metodi più oltre suggeriti possano apparire, la loro adozione potrebbe ancora migliorare moltissimo la condizione degli ebrei e potrebbe renderli non solo più felici e più utili, ma anche più onesti: Deve essere loro accordato di poter acquistare appezzamenti terrieri, cosa che li renderebbe affezionati alla propria patria e non si percepirebbero più come stranieri, ma anzi contribuirebbero ad incrementare il valore della terra. Deve essere loro permesso di praticare tutte le arti liberali e meccaniche, e l’agricoltura, cosa che farebbe diminuire tra loro il numero dei mercanti e quindi anche il numero di ladri e di furfanti. (…) 36 Per rendere i loro mercanti più onesti, deve essere accordato loro la libertà di esercitare ogni forma di commercio, di tenere i loro magazzini aperti, di poter trasportare ogni tipo di prodotto, e di vivere insieme agli altri cittadini. Questo consentirebbe loro di essere più vicini e di sentirsi alleati con gli altri cittadini, in tal modo sarebbero anche più esposti al controllo e alle ispezioni della polizia, dovendo badare al mantenimento della loro reputazione oltre che del loro credito, e avrebbero perciò meno necessità, e meno facilità, a truffare e a comprare beni rubati. (…). È oltremodo necessario consentire l’accesso dei loro bambini alle scuole pubbliche, insegnare loro il francese, e ciò produrrà un doppio vantaggio: ciò renderà più semplice istruirli e render loro familiare fin dalla più tenera infanzia frequentare i Cristiani. In questo modo, vivendo gli uni vicini agli altri, potrebbero stringere legami di amicizia con i cristiani, usando la stessa lingua e assumendo gli stessi costumi, e soprattutto grazie al riconoscimento della libertà che gli verrebbe accordata; quei bambini imparerebbero grazie a questi legami che i cristiani, come loro, credono in un essere supremo, e quindi non sarebbe per loro più possibile commettere quelle frodi che il Talmud consente nel commercio con i pagani. Per meglio consentire questi legami, ai loro rabbini e capi dovrebbe essere severamente proibito di affermare la massima autorità sui propri correligionari al di fuori delle sinagoghe, di proibire l’accesso e gli onori a coloro che si tagliano la barba, a chi si acconcia i capelli, a chi si veste come i cristiani, a chi va a teatro, o a chi manca di osservare altri costumi che sono irrilevanti per la loro religione e solo introdotti dalla superstizione al fine di distinguere gli ebrei dalle altre popolazioni. (…). Occorre aggiungere che concedere la libertà agli ebrei è il modo migliore per convertirli al cristianesimo; e per, una volta posta fine alla loro cattività, renderete inutile il messia terreno che essi attendono e così obbligarli a riconoscere Gesù Cristo come il messia spirituale in modo da non contraddire quanto detto dai profeti, che hanno predetto l’arrivo di un qualche tipo di messia …
La cittadinanza delle minoranze religiose Ebrei: nel 1789 possono professare la propria religione ma non hanno diritti politici e pochi civili 307 cahiers de doleances: 17% ridurne l’ammissione, il 9% espulsione, solo un 10% miglioramento delle condizioni e solo 8 pari diritti 1789: il dibattito tra i deputati sui protestanti esclude gli ebrei come un caso a sé Le comunità degli ebrei ispanici del Sud della Francia presenta una petizione all’Assemblea, resta il problema della “nazione” ebraica dell’Alsazia: Talleyrand appoggia e gennaio 1790 si vota il riconoscimento dei diritti dei sefarditi (non dei ashkenaziti) Petizione per la cittadinanza degli ebrei di Parigi e dell’Alsazia- Lorena 27 settembre 1791 - diritti politici estesi anche agli ebrei, dopo un giuramento civile e la rinuncia di ogni privilegio ed eccezione. 30/5/1806 Decreto sugli ebrei e l’usura: si sospende l’esercizio delle azioni civili contro i debitori cristiani e si introduce un regime 37 eccezionale per gli ebrei (tornano ad essere una nazione a parte) Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
Minoranze razziali La société des amis des noirs • 1788 - nasce, su iniziativa di Brissot e Claviére (Condorcet, Sieyès, La Fayette..) come istituzione gemella della Society for the Abolition of the Slave trade • Progetto moderato (gradualista): la fine della tratta degli schiavi e progressiva abolizione della schiavitù, prima il bando della tratta 38 • Scompare nell’autunno del 1791, Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni responsabilizzata delle rivolte degli schiavi a rappresentative e Cittadinanza Santo Domingo 2019/20
Doc. 3 – La cittadinanza delle minoranze razziali F.D. Toussaint Louverture, Rapporto al Direttorio (1797) Cittadini, La Repubblica francese non si è ingannata allorché volle onorarmi della sua fiducia; allorché volle che i suoi lucidi figli delle colonie fossero liberi. Pieno di riconoscenza per la nazione che per prima volle elevare i miei fratelli e me alla dignità di uomini liberi sarei stato il più vile e il più atroce tra gli uomini se mi fossi reso per un solo istante colpevole di ingratitudine e se avessi smesso d’essere fedele alla Repubblica che ci ha adottato. Nato in una classe sfortunata, arrivato all’età di 50 anni – quando la rivoluzione francese, che cambiò il mio destino così come essa cambierà quello del mondo, venne a cominciare – avevo acquisito, non senza pena o senza pericolo per me, 39 alcune delle conoscenze cui leggi barbare ci impedivano da sempre di pervenire. Nato in schiavitù, ma avendo ricevuto dalla natura l’anima di un uomo libero, sovente lasciavo andare verso il cielo i miei sospiri;… La rivoluzione francese scoppiò e, nonostante le misure prese dai nostri padroni per tenerci nascosti questi felici avvenimenti, gli spiriti più attenti tra di noi cominciarono a intravedere un barlume di speranza. Ben presto prendemmo le armi per reclamare una libertà che non potevamo ottenere da noi stessi, giacché ci si ostinava a rifiutarcela. La nostra situazione somigliava in qualche modo, a quel tempo, al caos che precede la creazione del mondo. Attorniati da nemici della nostra libertà, non avendo da scegliere che tra il male e il peggio, tendemmo le braccia a colui che ci prospettava la sorte meno sfavorevole. Per lungo tempo errammo tra le imboscate che ci venivano continuamente tese, compimmo indubbiamente errori, anche se questi errori furono dovuti alle circostanze: volevamo essere liberi, la libertà era la nostra sola guida e fu il suo genio a dirigermi verso la Repubblica, quando infine mi convinsi che essa voleva la nostra libertà. Prestai giuramento alla Repubblica francese - dalla quale ricevetti il dono più magnifico, quello della libertà, e che mi ha colmato di benefici quale premio per il mio attaccamento – di non abbandonare mai le sue bandiere. L’ho giurato, e la mia intera esistenza appartiene a questo giuramento. Vi terrò fede sino al mio ultimo respiro. Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
La cittadinanza e la “razza” Il decreto 8 marzo 1790 - i deputati votano a favore dell’esclusione delle colonie dalla Costituzione (e dalla Dichiarazione dei diritti del 1789): ◦ “l’applicazione rigorosa ed universale dei principi generali non può essere appropriata (per le colonie): la differenza dei luoghi, costumi, clima e dei prodotti a nostro parere sembrava richiedere una differenza delle leggi”. ◦ Si introduce anche il reato di istigazione alla rivolta. 15 maggio 1791 - diritti politici ai mulatti e ad alcuni neri liberi, ma non a tutti (i nati da madri e padri liberi) 24 settembre 1791 - pari diritti politici sospesi ai neri liberi a causa delle rivolte a Santo Domingo 4/4/1792: sanciti i diritti politici ai neri liberi 4/2/1794: abolizione della schiavitù nelle Jean-Baptiste Belley (c.Senegal 1746 – Francia 1805) :membro della Convenzione 40 colonie francesi ed estensione dei diritti Nazionale di Francia e dal 1793 al 1797 Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
La rivolta degli schiavi a Santo Domingo: la prima repubblica nera 1691 – Hispaniola - le popolazioni caraibiche vengono sostituite da quelle africane per il lavoro forzato. A seguito della guerra, l’isola è divisa tra Spagna e Francia 1789 - i soggetti benestanti (“grand blancs”) sono eletti agli Stati generali; si separano i neri liberi (30.000) dai neri schiavi 500.000) LA RIVOLTA 14/8/1791 - la rivolta degli schiavi, in un mese conta già 10.000 insorti! 1792 - la Francia invia 6000 uomini 1793 - La GB approfitta e invade Saint Domingue F.D- Toussaint L’Ouverture - Ex schiavo, a capo della rivolta degli schiavi - Autodidatta, intriso dei principi illuministi, organizza una resistenza anti-francese destinata a vincere - 1793-1798 - combatte coi francesi (in cambio di un patto in base al quale la Francia avrebbe concesso la libertà agli schiavi) contro l’invasione inglese, avendo la meglio - 1800 - Scoppia la guerra fra L’Ouverture e gli ex-schiavi contro i 41 François-Dominique Toussaint L’ouverture Neri liberi, che sono sconfitti https://www.youtube.com/watch?v=3R4DQ4DlP4I Prof.M.Aglietti - Storia Istituzioni rappresentative e Cittadinanza 2019/20
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