STATUTO TITOLO I- CAI Modena

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STATUTO

                                           TITOLO I –
                                    Denominazione, sede, durata

                                Art. 1 - Denominazione, sede e durata
È costituita l’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Modena – APS" altresì abbreviabile in "CAI Sezione di Modena – APS", (di seguito la
Sezione o l’Associazione).
L’associazione è dotata di personalità giuridica al momento dell’adozione del presente statuto e la
forma giuridica di APS verrà perfezionata all’atto di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (Runts).
L’associazione ha attualmente sede in Modena, viale IV Novembre 40; l’eventuale variazione di
sede, all’interno del Comune, non comporterà una variazione statutaria.
L'associazione ha durata illimitata.

                                             Art. 2 – Natura
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale. Essa non
ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né
qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di
trattamento tra gli associati ed improntata a principi di democraticità ed uniforma il proprio
ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano (oltre denominato
anche più Brevemente CAI).
L’Associazione è struttura territoriale del CAI, di cui fa parte a tutti gli effetti. Si rapporta al Gruppo
Regionale del CAI della Regione Emilia-Romagna denominato Club Alpino Italiano Gruppo
Regionale Emilia Romagna.
L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e/o integrazioni, delle relative
norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

                                     Art. 3 – Oggetto sociale e Scopi
L’Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei
confronti degli associati e di terzi, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi
ad oggetto la promozione dell’alpinismo e dell’escursionismo in ogni loro manifestazione, la
conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale,
e la tutela del loro ambiente naturale.
Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:
    1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
        dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
    2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
        decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e seguenti modifiche e/o integrazioni;
    3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
        incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
        volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. organizzazione e gestione di attività naturalistiche di interesse sociale o culturale;
     5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
         successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
         educativa;
     6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
Per realizzare tali attività generali, provvede:
         a. alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
         b. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri e alla relativa
             gestione cartografica;
         c. alla realizzazione e alla manutenzione delle opere alpine e delle attrezzature
             alpinistiche; alla diffusione della frequentazione della montagna ed ambienti ad essa
             limitrofi, nonché alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche,
             escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche,
             speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse
             propedeutiche;
         d. alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in
             materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività
             alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-
             alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle
             ad esse propedeutiche;
         e. alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per
             materia, per la formazione di Soci dell’Associazione come titolati e qualificati per lo
             svolgimento delle attività di cui alle lett. d) ed e);
         f. alla promozione, anche in collaborazione con enti e associazioni locali, di attività
             scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni
             aspetto della montagna;
         g. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente
             montano;
         h. alla organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli
             infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-
             escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche,
             naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al
             soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime.
         i. a curare la pubblicazione, sia a mezzo stampa che in forma elettronica, del periodico
             sezionale denominato “Il Cimone” del quale è editrice e proprietaria, di notiziari,
             giornali, cartine, libri ed altro materiale riguardante la montagna, promuovere mostre
             fotografiche, manifestazioni artistiche e culturali nell'ambito delle proprie competenze e
             ogni altra iniziativa editoriale finalizzata alla diffusione della cultura della montagna;
         j. a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia,
             l'archivio.
L’Associazione potrà svolgere inoltre attività secondarie e strumentali rispetto alle precedenti
attività di interesse generale nei limiti previsti dalla legge, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
-     attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche
         attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva
         ovvero raccolte di fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione
         al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
    - esercizio, in via meramente marginale e senza scopo di lucro di attività di natura
         commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;
    - compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari, a titolo esemplificativo
         potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili ed
         immobili;
    - aderire o comunque collaborare con altre Associazioni, Fondazioni od Enti;
    - pur non avendo fini di lucro, a svolgere, in via del tutto marginale, attività commerciali,
         artigianali o sia rivolte ai Soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché
         strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
    - esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali
         alle attività d’interesse generale.
Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo, e
verranno poi menzionate nei documenti di bilancio.
I destinatari delle attività di interesse generale svolte dal CAI Sezione di Modena APS avvalendosi
in modo prevalente dell’attività di volontariato, libero e gratuito dei propri volontari e soci, sono i
Soci, i loro familiari o in via del tutto marginale anche soggetti terzi.
Solo se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente
previste e al perseguimento delle finalità associative, l’Associazione potrà, assumere dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura effettuate da soggetti terzi non soci.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta
per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

                                           Art. 4 – Locali sede
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi
non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previa autorizzazione
del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

                                          TITOLO II - SOCI

                                               Art. 5 – Soci
I soci sono persone fisiche. Nel rispetto di quanto disposto all’articolo 35 del DLgs 117 del
3/07/2017, il numero dei soci è illimitato, ma ai fini del mantenimento della qualifica di APS non
potrà mai essere inferiore a 7.
Tutti i Soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e dell’elettorato passivo. Il diritto
all’elettorato attivo è fin da ora riconosciuto ai soci minorenni, che lo esprimeranno tramite uno dei
genitori, ovvero da chi esercita la patria potestà, nel momento in cui l’Ordinamento del Sodalizio
del Club Alpino Italiano nazionale lo consentirà, senza necessità di modifica del presente statuto.
Sono previste le seguenti categorie di soci persone fisiche: ordinari, familiari e giovani e ogni altra
categoria eventualmente prevista dallo Statuto del CAI.
Sono Soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
Sono Soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di
età maggiore di anni diciotto.
Sono Soci giovani i minori di anni diciotto.
Possono partecipare alle attività della Sezione, ma non alla vita associativa, con gli stessi diritti dei
Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa
sezionale fissata dall’Assemblea.
I soci della Sezione hanno diritto di partecipare all’attività della Sezione in generale ed il dovere di
rispettarne lo spirito e le regole, in particolare hanno:
    - il diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    - il diritto di esaminare i libri dei verbali Assemblee dei soci e dei verbali del Consiglio
        Direttivo, previa richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo; la consultazione è possibile
        solo presso la sede sociale ed alla presenza di uno dei componenti del consiglio direttivo,
        appositamente delegato dal Presidente;
    - il diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    - il diritto di frequentare i locali dell’associazione;
    - il diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
    - il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
    - il diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, ‘prendere visione dei
        bilanci, prima delle assemblee che li devono approvare;
    - il dovere di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
    - il dovere di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e
        gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
    - il dovere di versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i
        termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

                                           Art. 6 – Ammissione
All’Associazione possono essere ammesse tutte le persone fisiche0 che condividono i princìpi e gli
scopi dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando la quota associativa stabilita
dall’Assemblea dei Soci, ovvero dal Consiglio Direttivo.
Ai fini dell’ammissione a socio non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale,
culturale, politica o religiosa; non è altresì ammessa alcuna discriminazione con riferimento a
condizioni economiche dei soci o di coloro che richiedono l’ammissione alla compagine
associativa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i Soci in relazione ai loro diritti e
doveri nell’ambito del rapporto associativo.
Chiunque intenda aderire al CAI Sezione di Modena – APS deve presentare domanda al Consiglio
Direttivo della Sezione, completa di tutti i propri dati anagrafici, con le modalità che verranno
stabilite dal Consiglio stesso. Per il socio minore di età la domanda deve essere presentata e
sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva, comunque entro
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda; si applicano le disposizioni di legge e, per
quanto applicabili, le disposizioni previste dal Regolamento Generale CAI.
All’atto dell’ammissione il socio deve essere iscritto nel libro soci.
La procedura di rigetto e relativo ricorso è regolata dalla legge e, per quanto applicabili, dalle
disposizioni previste dal Regolamento Generale CAI.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

                                         Art. 7 – Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
a.        la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del Distintivo Sociale, delle
copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto, che gli vengono
consegnati all’atto dell’iscrizione, eventualmente anche in formato digitale;
b.        la quota associativa annuale;
c.        il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d.        eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il
31 marzo di ogni anno.
Le somme dovute dai soci in dipendenza delle predette tipologie di versamento, sono stabilite ogni
anno dal Consiglio Direttivo, per l’esercizio sociale successivo.
All’atto di ammissione a socio devono essere versate la quota di ammissione e la quota
associativa; per ciascun anno successivo al primo la quota associativa deve essere versata entro
e non oltre il 31 marzo dell’anno stesso.
Decade dalla qualifica di socio, perdendo altresì tutti i relativi diritti associativi, chiunque non
provveda al rinnovo della propria adesione versando la quota annuale entro la predetta data. La
morosità del socio emerge automaticamente dai sistemi informativi in dotazione alla Sede Legale
dell’Ente ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Regolamento Generale.
Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo
pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione.
L’adesione all’Associazione comporta per il Socio0 il diritto di voto all’Assemblea; in particolare al
Socio è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione stessa, oltre che per
l’approvazione del bilancio; per i soci minori di età il voto viene esercitato da uno dei genitori,
ovvero dal soggetto che ne ha la patria potestà.
Tra i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, pertanto
è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun
diritto sul patrimonio della stessa o alla restituzione di qualsivoglia somma versata.

                                            Art. 8 – Durata
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. L’adesione
all’Associazione non è a tempo indeterminato in quanto condizionata al rinnovo dell’iscrizione del
Socio. Se non viene rinnovata l’iscrizione del Socio il rapporto associativo cessa.
Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite ex. art.17 D.lgs.117/17 e seguenti
modifiche e/o integrazioni.

                                 Art. 9 – Dimissioni – Trasferimenti
Il Socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per
iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza
restituzione dei ratei della quota Sociale versata.
Il trasferimento da una Sezione ad un’altra del “Club Alpino Italiano”, da effettuarsi
contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in
dotazione alla Sezione di nuova appartenenza ed ha effetto dalla data di notifica alla sezione di
provenienza.

                                  Art. 10 - Perdita della qualità di Socio
La qualifica di Socio si perde, con immediata decadenza da ogni diritto e dovere nei confronti
dell’associazione, ed in particolare senza il diritto al rimborso di nessuna somma versata, per:
- la morte del socio;
- dimissioni del socio;
- per morosità, così come previsto dal precedente articolo 7;
- per provvedimenti disciplinari;
- per comportamenti che possano avere in qualsivoglia modo arrecato danno o pericolo - anche
solo potenziale - ad altri soci o ai terzi, durante le attività sezionali;
- per l’effettuazione da parte del socio di iniziative e/o attività effettuate in concorrenza o in
contrasto con quelle della Sezione o del CAI in generale.

                                    Art. 11 - Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai
principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i
provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio
Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà
obbligatoriamente comunicato al CDC che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e
ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il
procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l’eventuale applicazione di una sanzione
meno afflittiva.
                                            Art. 12 - Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i
provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri
competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo
della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio
Nazionale dei Probiviri del CAI.

                              TITOLO III – ORGANI DELLA SEZIONE

                                   Art. 13 – Organi della Sezione
Gli organi della Sezione sono i seguenti:
    - l’Assemblea dei Soci;
    - il Consiglio Direttivo;
    - il Presidente;
-   l’Organo di Controllo, anche monocratico, se dovuto per legge o su base volontaria per
       decisione assembleare;
   -   l’Organo di Revisione Legale dei conti, che potrà essere un Collegio composto da tre
       revisori ovvero anche un organo monocratico, se dovuto per legge o su base volontaria per
       decisione assembleare; nel caso di nomina volontaria il soggetto che svolge la revisione
       legale può essere incaricato anche quale Organo di controllo;

                                        Art. 14 – Cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative, e devono
essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.
Il socio che ricopre cariche sociali non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste per
legge e non deve essere dipendente dell’associazione.

                                         ASSEMBLEA DEI SOCI
                                           Art. 15 – Assemblea
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci, le sue
deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. Per i soci minorenni il voto è espresso da
uno dei genitori ovvero da chi esercita la patria potestà. L’Assemblea può essere ordinaria o
straordinaria, in base alle materie oggetto di trattazione.
L’Assemblea straordinaria:
     - adotta lo statuto
     - delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio;
     - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Sezione;
     - delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
     - delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta
        dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, aventi diritto al voto, che rientri tra le
        materie riservate all’assemblea straordinaria;
     - ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza
        dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
-       elegge il Consiglio Direttivo, l’Organo di Controllo, l’Organo di Revisione, predisponendo
come da Statuto la Commissione Elettorale; elegge altresì annualmente i delegati sezionali
all’Assemblea dei Delegati del CAI nel numero assegnato, scelti tra i Soci persone fisiche
maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;
-       approva l’operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d’esercizio consuntivo e preventivo e la
relazione di attività del Presidente;
- approva il bilancio sociale, nei casi in cui la sua predisposizione sia prevista per legge;
-       delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi e
conferisce il mandato per l’esecuzione di tali operazioni;
-       delibera l’approvazione dell’eventuale regolamento che disciplina l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
-       delibera l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione e il
funzionamento delle sottosezioni e gruppi territoriali, anche in via di ratifica dell’operato del
Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altra questione, anche non contenuta nell’ordine del giorno, che le venga
sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta soci, aventi diritto di voto, purchè non
rientrante nelle materie riservate all’assemblea straordinaria.
Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni
dell’Assemblea.

                                       Art. 16 – Convocazione
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo.
L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno venti giorni prima
della data stabilita e con avviso ai soci, in forma elettronica, sul sito internet della Sezione almeno
15 giorni prima della data stabilita.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia
di seconda convocazione e il relativo ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria, in caso di inerzia da parte dell’organo amministrativo, può essere
convocata da almeno un decimo dei soci ordinari e famigliari.
L’Assemblea straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, può essere
convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata
richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale del CAI, del Comitato Direttivo Regionale del
CAI, dell’Organo di Controllo della Sezione oppure da almeno un terzo dei Soci ordinari e familiari
di età maggiore di anni diciotto.

                                        Art. 17 – Partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il
pagamento della quota Sociale concernente l’anno in cui si tiene l’Assemblea ed iscritto nel libro
soci da almeno un mese. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno della metà
degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore
dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi
diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla metà più
uno degli associati presenti aventi diritto di voto.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi ed
opere alpine in genere, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci
presenti in assemblea e non acquistano efficacia nei confronti dei terzi, se non dopo
l’approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le stesse modalità previste
dall’Assemblea ordinaria. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare in
prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto e delibera
validamente con il voto favorevole della maggioranza della metà più uno dei Soci presenti aventi
diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il
numero dei Soci aventi diritto di voto presenti e delibera con il voto favorevole di due terzi dei Soci
presenti aventi diritto di voto.
Nelle sole Assemblee Straordinarie che abbiamo all’ordine del giorno modifiche statutarie, è
possibile che ciascun associato possa farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato,
mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere
fino ad un massimo di cinque deleghe.

                              Art. 18 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; a quest’ultimi spetta il compito
verificare il diritto di partecipare all’Assemblea.
In caso di elezioni dei consiglieri, dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti, nei casi
previsti dalla legge, l'Assemblea 0 nomina una Commissione Elettorale Unica, formata da un
Presidente e da due o più scrutatori scelti fra i Soci aventi diritto al voto che non ricoprono cariche
sociali.

                                          Art. 19 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con le maggioranze previste dal precedente articolo
17, mediante votazione per alzata di mano.
Per l’elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio
voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla
carica. La votazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di
elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il
Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.
Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale
per almeno quindici giorni.

                                  Art. 20 – Procedimento elettorale
La Commissione Elettorale formata da tre o più Soci aventi diritto al voto, che non ricoprono
cariche sociali, predispone un elenco dei Soci candidati (in ordine alfabetico) alle cariche sociali da
esporre nei locali dove avvengono le elezioni. Tale elenco è composto dai nominativi dei soggetti
che ricoprivano precedentemente le cariche sociali e che intendano ricandidarsi e dai nominativi di
coloro che intendano proporsi quali candidati.
Coloro che intendano proporre la loro candidatura dovranno avere raccolto la firma a supporto
della loro proposta, di almeno dieci soci, iscritti da almeno due mesi nel libro soci
dell’Associazione.
La presentazione delle candidature deve avvenire entro i sette giorni antecedenti la data fissata
per le elezioni, le quali dovranno comunque aver luogo non più tardi di venti giorni dalla data di
svolgimento dell'Assemblea.
Non sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con anzianità di iscrizione al CAI inferiore a due anni
compiuti.
Ogni elettore potrà votare fino a sette consiglieri, fino a due delegati e, se previsti, fino a tre
componenti dell’Organo di Controllo e di Revisione.
Terminato lo scrutinio, la Commissione Elettorale stila la graduatoria secondo i voti riportati.
La commissione comunicherà al Presidente dell'Assemblea ed agli interessati l'avvenuta elezione
e convocherà entro una settimana dallo scrutinio il nuovo Consiglio Direttivo.
Art.21 – Periodo transitorio
Nel periodo tra lo scrutinio e l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica, per il
semplice espletamento delle pratiche correnti, il Consiglio Direttivo uscente.

                                          CONSIGLIO DIRETTIVO
                                     Art. 22 – Composizioni e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione della Sezione e si compone di un numero dai
sette agli undici consiglieri, eletti fra i Soci dall’Assemblea. Il numero dei componenti da eleggersi
viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente nella sua ultima riunione.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a voto segreto ed a maggioranza della metà
più uno, fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. A parità
di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il Tesoriere e il Segretario
possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e, in tal caso, non
hanno diritto di voto.
Il Tesoriere ed il Segretario non sono organi della sezione, ma rivestono funzioni meramente
amministrative ed in esecuzione delle attività del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le
limitazioni contenute nel presente Statuto ovvero nello Statuto e nel Regolamento Generale del
CAI.
Il Consiglio Direttivo assolve alle seguenti specifiche funzioni:
    - convoca l’Assemblea dei Soci;
    - propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali della Sezione;
    - redige e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
    - pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
    - adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per
        cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
    - ha facoltà di conferire deleghe gestionali, non eccedenti l’ordinaria amministrazione, al
        Presidente, ad altri membri del Consiglio Direttivo ed ad altri Soci specificatamente
        individuati, fissandone i limiti nonché periodicità e modalità di riferimento al Consiglio
        stesso; al Consiglio Direttivo spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le
        operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe;
    - cura la redazione del bilancio di esercizio della Sezione, consuntivo e preventivo;
    - delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
    - delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
    - delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;
    - delibera in merito alle quote sociali ed alle somme richieste ai soci ai sensi dell’articolo 7
        del presente statuto;
    - delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina
        l’attività;
    - cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto
        sezionale;
    - emana eventuali Regolamenti che non siano attribuiti alla competenza dell’Assemblea dei
        Soci;
-   proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
   -   delibera sull’accettazione di donazioni, lasciti ed eredità; lasciti ed eredità non potranno
       essere accettati se non con beneficio di inventario.

                                      Art. 23 - Durata e scioglimento
Gli eletti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non
siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo,
subentra il primo dei non eletti acquistando la stessa anzianità della carica del sostituito.
Nel caso di esaurimento della graduatoria dei votati, stilata dalla Commissione Elettorale, il posto
di Consigliere rimane vacante, fino alla successiva Assemblea in cui si provvederà alla nomina del
sostituto.
Qualora vengano a mancare la maggioranza dei componenti originariamente eletti, il Presidente
deve convocare l’Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi
eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Presidente dimissionario o l’Organo di
Controllo, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni
dalla convocazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

                                    Art. 24 – Modalità di Convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei
Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il
luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo
i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in
caso di sua mancanza o di impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dal
consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
Il Consiglio è valido con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che
riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il
secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni
relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario o da un Consigliere all’uopo designato, approvati
nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.
I verbali possono essere consultati dai soci, presso la sede sociale, previa richiesta al Presidente,
ed alla presenza di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, senza facoltà di rilascio di copie,
anche di singoli stralci degli atti consultati.

                                         Art. 25 – Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del
CAI ed i Soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI.
Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo e
senza alcun diritto di voto nelle deliberazioni del consiglio, i Soci che fanno parte delle
Commissioni Sezionali, i Reggenti delle sottosezioni e anche persone estranee, qualora lo ritenga
utile o necessario.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i Past-President, i membri
dell’Organo di Controllo se nominato e può essere invitatol’Organo
                                                          0          di Revisione, se nominato.

                                            PRESIDENTE
                               Art. 26 - Compiti e nomina del Presidente
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che
può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale e assolve le seguenti
funzioni specifiche:
     - convoca l’Assemblea dei Soci;
     - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
     - presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal bilancio
        dell’esercizio della Sezione, la relazione morale e l’eventuale bilancio sociale se
        predisposto;
     - pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
     - in caso di necessità o urgenza adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del
        Consiglio Direttivo, che saranno ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il Presidente è nominato dall’Assemblea qualora in numero dei soci iscritti ed aventi diritto al voto
sia inferiore a cinquecento; è invece nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti,
secondo le modalità stabilite dal presente statuto, qualora il numero dei soci aventi diritto al voto,
sia superiore a cinquecento.
Eventuali limitazioni di poteri del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo sono
pubblicate nell’apposito pubblico registro (Runts).
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di
questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, avendo gli stessi poteri di
rappresentanza e firma.
In caso di dimissioni del Presidente, o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il Vice
Presidente convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

                                  TESORIERE E SEGRETARIO
                                   Art. 27 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità o
comunque sovrintende ad essa, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati
di pagamento unitamente al Presidente, salvo delega conferita dal Consiglio Direttivo ai sensi del
presente statuto.

                                  Art. 28 – Compiti del Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro
dei verbali del Consiglio Direttivo, supporta il Presidente nel dare attuazione alle delibere di questo
organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

                          ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI
                                       Art. 29 – Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
Esso viene nominato dall’Assemblea che approva il bilancio dell’esercizio in cui ricorrono i requisiti
che ne determinano l’obbligo e – su proposta del Consiglio Direttivo – ne delibera la struttura
Collegiale o monocratica.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del DLgs 117/2017 la
revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida ministeriali.
L’organo di Controllo emette la propria relazione al bilancio annuale, che deve essere messa a
disposizione dei soci, che ne possono prendere visione prima dell’assemblea che approva tale
bilancio, negli stessi termini e con le stesse modalità in cui il Consiglio Direttivo mette a
disposizione la bozza del bilancio.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e
devono riceverne convocazione negli stessi modi e termini in cui vengono avvisati i Consiglieri.
I Soci possono segnalare all’Organo di Controllo gli eventuali fatti o situazioni che richiedano
specifiche verifiche. Qualora il numero dei soci che, congiuntamente o disgiuntamente, segnalino
la medesima fattispecie sia pari o superiore ad un decimo della compagine sociale, l’Organo di
Controllo ha l’obbligo di procedere alla predetta verifica ed a darne conto nei propri verbali.

                                Art. 30 – Revisione legale dei conti
L’Organo di revisione legale dei conti, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge e deve essere composto da soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali. Esso
viene nominato dall’Assemblea che approva il bilancio dell’esercizio in cui ricorrono i requisiti che
ne determinano l’obbligo e – su proposta del Consiglio Direttivo – ne delibera la struttura Collegiale
o monocratica.
L’assemblea può demandare tale funzione anche all’Organo di Controllo, che deve, in tal caso,
essere costituito da soggetti iscritti all’apposito registro.
L’Organo di revisione legale dei conti redige la propria relazione al bilancio annuale e la rende
disponibile ai soci nei modi e nei termini previsti per la relazione dell’Organo di Controllo.
Qualora l’organo di revisione eserciti anche la funzione di Organo di Controllo, la relazione al
bilancio deve contenere anche le osservazioni e gli esiti delle verifiche relative al controllo di cui
all’articolo 29.

                                   TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

                                    Art. 31 – Condizioni di eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci persone fisiche maggiorenni con diritto di voto in
possesso dei seguenti requisiti:
 - siano iscritti all’Associazione da almeno due anni;
 - non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
 - siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
 - siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo
      Statuto e dal Regolamento generale del CAI.
La gratuità delle cariche, fatte salve specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente
l’attribuzione e l’erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire
dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo
mandato o attribuzione di incarico.
Sono eleggibili quali componenti dell’Organo di Controllo e dell’Organo di revisione anche soggetti
non soci, qualora non fosse possibile individuare nella compagine sociale soggetti aventi i requisiti
necessari a ricoprire i predetti incarichi.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro
dipendente con il CAI o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture
centrale o territoriali del CAI.

                                       Art.32 – Delegati Sezionali
Il Presidente della Sezione è di diritto delegato per le Assemblee Regionali e l'Assemblea
Generale del CAI, così come i Delegati eletti durante l’Assemblea dei Soci.
Gli altri Delegati sono eletti dai Soci della Sezione in rapporto al numero degli iscritti e stabiliti dal
Regolamento Generale del CAI.

                         TITOLO V – SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SOCIALE

                              Art. 33 – Commissioni, Gruppi e Scuole
Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da
Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, nominando i loro
componenti, determinandone il numero, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un
regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi, aventi autonomia tecnico-organizzativa ed
amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento
nominando i loro componenti, determinandone il numero, le funzioni, i poteri, specialmente definiti
in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. Tali gruppi operano secondo
apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma
gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso.
È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
A fine anno ogni Commissione dovrà presentare al Consiglio Direttivo una relazione dell'attività
svolta onde consentire la relazione finale.

                                          Art. 34 - Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere
retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

                                            Art 35 - Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

                                    TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

                                        Art. 36 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento
Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La Sottosezione fa parte integrante della
Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea
dei delegati del CAI.
I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione.
La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in
ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.
La Sottosezione ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della
Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche per le modifiche, del Consiglio Direttivo della
Sezione.
La Sottosezione non è dotata di soggettività distinta da quella della sezione e non dispone di
autonomia patrimoniale, ma solo gestionale.

                                      TITOLO VII - PATRIMONIO

                                         Art. 37 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo
patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro
bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Associazione
per il raggiungimento degli scopi statutari.
Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e
dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore
entrata a qualsiasi legittimo titolo.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in
modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

                                 TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

                                        Art. 38 – Esercizio Sociale
Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che, unitamente
alla relazione di attività del Presidente, devono essere presentati per l’approvazione all’Assemblea
dei Soci, che avverrà entro il 31 marzo successivo, unitamente, se dovuti alla Relazione
dell’Organo di Controllo ed alla relazione dell’Organo di Revisore Legale dei Conti.
Il bilancio viene reso pubblico mediante affissione all’Albo sezionale per almeno quindici giorni
antecedenti l’Assemblea dei Soci. Il bilancio, unitamente alla relazione del Presidente e, se dovute
alla Relazione dell’Organo di Controllo ed alla relazione dell’Organo di Revisore Legale dei Conti,
devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata
per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.
Il bilancio di esercizio, che deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed
economica della Sezione, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra
le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie.
Nei casi previsti dalla legge, l’Associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo le linee
guida del Ministero competente ed in conformità con le vigenti disposizioni.

                                       Art 39 – Bilancio sociale
Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenuti gli enti del
terzo settore al ricorrere dei determinati requisiti di legge e deve essere messo a disposizione di
tutti coloro che si rapportano con l’Associazione da un punto di vista sociale ed economico.
Esso, qualora ne ricorra l’obbligo di legge, viene redatto sia ai fini della corretta valutazione e
controllo dell’attività economica dell’Associazione, sia per la valutazione del suo impatto sociale,
nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero competente.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
Il Consiglio direttivo assolve agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale sia nei pubblici
registri obbligatori, sia sulle pagine internet della Sezione.

                                        Art. 40 – Libri Sociali obbligatori
L’Associazione tiene, anche in modalità elettronica secondo le forme di legge:
     a) il libro dei Soci;
     b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti
          anche i verbali redatti per atto pubblico;
     c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
     d) il registro dei volontari ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/17 e seguenti modifiche e/o
          integrazioni;
     e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo
     f) i libri di eventuali altri organi sociali;
I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri degli organi di
controllo e revisione sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
I Soci hanno il diritto di esaminare il libro soci, il libro delle adunanze delle Assemblee ed il libro
delle Adunanze del Consiglio direttivo, previa richiesta motivata inoltrata al Presidente, il quale,
sentito il Segretario e il Consiglio Direttivo, comunicherà al richiedente entro 15 giorni dal
ricevimento dell’istanza, le modalità specifiche di presa in visione.
I soci in numero non inferiore ad un decimo della compagine sociale, possono richiedere di
prendere visione anche di altri documenti amministrativi e contabili dell’Associazione, anche
tramite un loro delegato. La richiesta deve essere motivata ed inoltrata al Presidente, il quale,
sentito il Segretario e il Consiglio Direttivo, comunicherà al richiedente entro 15 giorni dal
ricevimento dell’istanza, le modalità specifiche di presa in visione.

                          Art. 41 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione
sono deliberati dall’Assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determina le modalità di
liquidazione e la devoluzione del patrimonio della Sezione nel rispetto di quanto previsto dalla
legge e, per quanto applicabile, dal Regolamento Generale CAI.
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere
positivo dell’Ufficio di cui al comma 1) dell’art. 45 del Dlgs n.117/2017 e seguenti modifiche e/o
integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, viene devoluto al Raggruppamento
Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia
costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS,
appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento
facente parte del sodalizio del CAI.
In caso di scioglimento della Sezione, le operazioni di liquidazione avvengo sotto il controllo degli
organi competenti del CAI.
TITOLO - IX CONTROVERSIE

                                  Art. 42 – Tentativo di conciliazione
Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi territoriali, relative alla vita
Sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone
o enti estranei al sodalizio, senza che prima siano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo
le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento
disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti e di
provvedimenti , e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
La giustizia interna al CAI è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il
secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante
di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado.

                   Art. 43 – Rinvio alle norme del CAI e alle disposizioni di legge.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del
Regolamento Generale del CAI e della normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017
n. 117 recante “Codice del Terzo Settore” e seguenti modifiche e/o integrazioni nonché, per quanto
non previsto dal Codice del Terzo Settore e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le
relative disposizioni di attuazione.
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dei preposti Organi Centrali
del CAI e nel rispetto della normativa vigente.
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