Sommario Le Guide per il Cittadino - Vivere in condominio - Notaio Dal Maso
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Le Guide per il Cittadino Sommario Vivere in condominio Guida informativa per chi acquista un immobile CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI - C.S.N. C pagina 1 pagina 38 pagina 49
Le Guide per il Cittadino Garanzia Preliminare La sicurezza nel contratto di compravendita immobiliare Consiglio Nazionale del Notariato Adiconsum Adoc Altroconsumo Assoutenti Cittadinanzattiva Confconsumatori Federconsumatori Lega Consumatori Movimento Consumatori Movimento Difesa del Cittadino Unione Nazionale Consumatori
Sempre sul tema dell’acquisto della casa è stata realizzata la terza Guida per il Cittadino, per accompagnarlo nella prima delicatissima fase della compravendita immobiliare, quella della firma del contratto preliminare. Il preliminare infatti – se ben predisposto – obbliga e al tempo stesso tutela entrambi i protagonisti della compravendita; un’ulteriore garanzia è offerta dalla trascrizione del contratto nei Registri Immobiliari, eseguita dal notaio. La comunicazione trasparente e la tutela del cittadino continuano a rappresentare il “fil rouge” delle Guide prodotte dalla collaborazione tra Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori. Questa Guida, come quelle già realizzate, può essere richiesta al Consiglio Nazionale del Notariato o alle Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla realizzazione di questo documento, e sarà consultabile sui rispettivi siti web. Maggio 2009 Edizione aggiornata a luglio 2014 1
Il contratto preliminare o “compromesso” Il contratto preliminare o “compromesso” Il preliminare di vendita, o “compromesso”, è il contratto con il quale il venditore e l’acquirente si obbligano a conclu- preliminare, che è anch’essa normalmente accompagnata dal versamento di una determinata dere una compravendita, stabilendone modalità e termini. somma di denaro a titolo di “caparra”, impegna, invece, da subito entrambe le parti. Serve a impegnare le parti per il tempo necessario a risolve- re eventuali problemi che non consentono la vendita imme- È quindi sempre preferibile stipulare un preliminare; tuttavia diata: ad esempio per l’acquirente la ricerca di un finanzia- nel caso si debba sottoscrivere una proposta d'acquisto è mento e per il venditore la consegna di una nuova casa. consigliabile: Con la firma del preliminare il venditore e l’acquirente assu- • fissare una durata la più breve possibile; mono un obbligo giuridico di concludere un contratto de- • prevedere una caparra minima. finitivo di compravendita con il quale si trasferisce la proprie- tà (o altro diritto reale) di un immobile. Fino a quando la proposta d'acquisto non è accettata dal ven- ditore, l’acquirente può cambiare idea, a meno che essa sia È importante distinguere il preliminare dalla proposta d’ac- stata formulata come proposta irrevocabile per un dato pe- quisto, che impegna solo la parte che l’ha firmata. La pro- riodo nel qual caso la revoca, per quel periodo, è inefficace. posta d’acquisto – di solito un modulo prestampato fornito Occorre ricordare tuttavia che nel momento in cui la propo- dall’agenzia immobiliare – è la dichiarazione dell’acquirente sta dell’acquirente viene accettata dal venditore, con la firma di voler acquistare un certo bene a un certo prezzo. di quest’ultimo si conclude di fatto il preliminare di vendita, che avrà le clausole indicate nel testo rigido, di solito pre- La proposta d'acquisto deve essere stampato, della proposta d'acquisto. accompagnata normalmente dal versamento di una somma di denaro a titolo di “caparra“. Spesso, per tener conto delle più varie esigenze delle parti, si 2 Tale somma resta “bloccata” (e quindi viene firma un nuovo preliminare, più specifico e articolato, che so- 3 sottratta alla disponibilità dell’acquirente) stituisce il modulo prestampato. Per esempio, dopo la firma per tutta la durata di validità della proposta della proposta, l'acquirente si può rendere conto che il termi- di acquisto. ne di pagamento del prezzo non coincide con il termine di fi- Nel frattempo il venditore è libero di valutare nanziamento della banca; oppure il venditore si può accorge- anche altre offerte. Quindi non è certo che re che la casa in vendita non ha gli impianti interni a norma a fronte del “sacrificio” subìto dall’acquirente di legge. Se non si segnalano queste particolarità in un nuo- l’affare venga concluso. La sottoscrizione del vo compromesso, il preliminare resta regolato dalla legge e
Il contratto preliminare o “compromesso” Acquisto sicuro: la trascrizione del preliminare pertanto il pagamento e la consegna devono avvenire il gior- no della vendita, la casa non deve avere alcun vizio, e così via. L’ obbligo giuridico che nasce dalla firma del preliminare ha effetto solo tra le parti. Questo significa che nonostante la firma del preliminare il ven- Tuttavia per la stipula del nuovo ditore: preliminare, a modifica e ad integrazione • potrebbe vendere lo stesso immobile ad altre perso- delle disposizioni contenute nella proposta ne ovvero costituire su di esso diritti reali di godimen- d'acquisto accettata dal venditore, serve l’accordo to (ad es. un usufrutto); di entrambe le parti, in mancanza del quale • potrebbe iscrivere ipoteche sull’immobile. o ci si ritira dall’affare (perdendo o dovendo restituire il doppio della caparra) o si è costretti Se questo accade, non si può chiedere a rispettare gli impegni assunti con la al giudice di invalidare la vendita o la costituzione sottoscrizione della proposta d'acquisto. del diritto reale di godimento o la concessione Quest’ultima eventualità consiglia di evitare dell’ipoteca, ma si può solo chiedere la sottoscrizione di proposte d'acquisto il risarcimento dei danni. il cui contenuto non coincida con quello di un vero e proprio preliminare (specie per quello che Il venditore, inoltre, a prescindere da una sua “scorretta” attività riguarda le modalità di pagamento del prezzo, negoziale, potrebbe “subire” azioni sull’immobile da parte di ter- la descrizione dell’immobile e le garanzie). zi (pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali, atti di citazione). C’è comunque un rimedio per evitare tutte queste conse- È quindi consigliabile farsi seguire da un professionista esper- guenze spiacevoli: la trascrizione del preliminare (1), per la to già al momento della firma della proposta di acquisto o di quale è necessario l’intervento del notaio. vendita e, a maggior ragione, al momento della firma del 4 contratto preliminare vero e proprio. Perché trascrivere il preliminare 5 Con la trascrizione del preliminare nei Registri Immobiliari, al- Ricordiamoci che l’acquisto di una casa tre eventuali vendite dello stesso immobile e in genere tutti è un passo importante e spesso costituisce gli atti fatti o “subìti” dal promittente venditore non pregiu- l’investimento più importante della famiglia. dicano i diritti del promissario acquirente. La trascrizione del preliminare produce un effetto prenota- tivo facendo retroagire gli effetti della trascrizione dell'atto
Acquisto sicuro: la trascrizione del preliminare Acquisto sicuro: la trascrizione del preliminare definitivo al momento della trascrizione del preliminare. In al- Quando trascrivere un preliminare tre parole, nei rapporti con i terzi, è come se l'atto definitivo Sarà tanto più opportuno trascrivere il preliminare fosse stato trascritto nel momento in cui è stato trascritto il quanto maggiore è il rischio di incorrere in una delle preliminare. In questo modo vengono neutralizzate eventua- spiacevoli conseguenze sopra illustrate ossia: li trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli successive alla trascri- • quanto maggiore è il lasso di tempo che dovrà tra- zione del preliminare. scorrere tra la data di stipula del preliminare e la da- ta di stipula del contratto definitivo; La trascrizione del preliminare garantisce, inoltre, un'ulteriore • quanto maggiore è l’importo da versare a titolo di tutela all’acquirente anche per il caso di mancato adempi- caparra o di acconto; mento del contratto preliminare. Infatti la norma (2) riconosce • quanto maggiore è il rischio di azioni di terzi per il ai crediti dell’acquirente che sorgono per effetto di tale ina- caso di insolvenza del venditore (come nel caso di dempimento (ad esempio per il rimborso degli acconti pagati o venditore imprenditore e come tale fallibile). per ottenere il doppio della caparra) privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare. In pratica In cosa consiste la trascrizione del preliminare l’acquirente, nella ripartizione di quanto ricavato dalla vendita La trascrizione consiste nell’inserimento del contratto prelimi- “forzata” del bene, ha diritto di essere preferito ad altri credi- nare, nei termini previsti dalla legge, nei Registri Immobiliari. tori e quindi di essere pagato prima degli altri creditori. Tali specifiche tutele, peraltro, trovano applicazione solo se il La trascrizione dovrà essere eseguita contratto definitivo viene trascritto entro un anno dalla data dal notaio che ha ricevuto o autenticato il convenuta tra le parti per la sua conclusione e comunque en- contratto preliminare entro 30 giorni dalla stipula tro 3 anni dalla trascrizione del preliminare. del contratto medesimo. Ovviamente è meglio trascrivere al più presto, poiché l’effetto 6 La trascrizione del preliminare garantisce una specifica tutela alla prenotativo sopra illustrato si produce dal 7 parte acquirente anche per il caso di fallimento del venditore momento in cui è stata effettuata la trascrizione e conseguente mancato adempimento del contratto preliminare. e non dal momento di stipula del preliminare. Pertanto se si vuole ottenere una tutela Quanto costa la trascrizione del preliminare piena ed effettiva, è opportuno trascrivere il La trascrizione del preliminare comporta alcuni costi in più ri- preliminare. In caso contrario le parti – in particolare spetto al preliminare non trascritto. Fermo restando che, a pre- l’acquirente – potranno correre maggiori rischi. scindere dalla trascrizione, l'imposta di registro va sempre corri-
Acquisto sicuro: la trascrizione del preliminare Acquisto sicuro: la trascrizione del preliminare sposta (per le modalità di tassazione vedi il capitolo "La registra- Per il solo contratto definitivo di vendita, l’onorario notarile am- zione"), dovranno essere versati inoltre: monterà indicativamente attorno ai 2.000 euro. - l'imposta fissa di trascrizione (attualmente 200,00 euro); Il compenso complessivo per il preliminare e successivo atto di ven- - i diritti fissi di trascrizione (attualmente 35,00 euro); dita sarà all’incirca di 2.600 euro, di cui 1.200 euro da versare alla - l'onorario del notaio (ragguagliato al valore della cessione. firma del preliminare e 1.400 euro al momento dell’acquisto. Peraltro, se il notaio sarà lo stesso a stipulare sia il contratto Anche in questo caso quindi, con un costo aggiuntivo di preliminare sia il definitivo, si potrà ottenere un significativo ri- circa 600 euro si ottiene una tutela piena ed effettiva. sparmio di spesa con riguardo a quest'ultimo atto, poiché il notaio avrà eseguito gran parte degli accertamenti a tal fine ri- Va ricordato inoltre che, se si tratta di compravendita tra chiesti già in occasione del preliminare). privati con il sistema del prezzo valore, l'onorario sarà ri- A titolo puramente esemplificativo, si riportano in dettaglio dotto del 30%. i costi che l'acquirente dovrebbe sostenere per un preliminare di compravendita di immobile per atto notarile con conseguente La diffusione del preliminare trascritto trascrizione, nell'ipotesi che il successivo atto definitivo di trasfe- Oggi il preliminare trascritto è sempre più diffuso. Un rimento sia predisposto dallo stesso notaio che ha stipulato il tempo i preliminari di vendita scritti dalle parti, che riportava- preliminare. no il prezzo reale della vendita, rimanevano chiusi in un cas- Si suppone un prezzo di acquisto di 300.000 euro, con va- setto; davanti al notaio le parti dichiaravano contro la legge lore catastale di 63.140,39 euro. un prezzo diverso, più basso, per pagare meno tasse poiché Il compenso per il solo contratto definitivo di vendita sarà all’in- la vendita, fino a qualche tempo fa, era tassata sul prezzo. circa di 2.500 euro. Il compenso complessivo per il preliminare e successivo atto di Dal 1° gennaio 2006, su richiesta delle parti e per le vendite vendita sarà di circa 3.200 euro. di abitazioni a privati, soggette a imposta di registro, la tas- 8 Di questi 1.500 euro da versare al momento del preliminare e sazione viene fatta sul valore fiscale della casa, ricavato 9 1.700 euro al momento dell'acquisto. dalla rendita catastale. È il principio del prezzo-valore. Per- Con un costo aggiuntivo di circa 700 euro quindi si ottie- tanto oggi il preliminare, anche quello trascritto e firmato da- ne una tutela piena ed effettiva. vanti al notaio, riporta il prezzo reale, quello della vendita, senza che l’acquirente paghi di più (vedi la Guida per il Cit- Ipotizziamo per completezza un secondo caso dove il tadino sul Prezzo-Valore reperibile sul sito internet del prezzo di acquisto sia di 140.000 euro, con valore catasta- Consiglio del Notariato www.notariato.it e sui siti delle Asso- le di 50.941,28 euro. ciazioni dei Consumatori).
Il contenuto del compromesso Il contenuto del compromesso di cui si dirà qui di seguito), procedere S e, dopo aver firmato il preliminare, una delle parti si rifiu- ta senza motivo di procedere alla compravendita, l’altra può all'identificazione dei beni anche allegando al contratto preliminare le planimetrie catastali pretenderla dal giudice instaurando una causa. Si tratta del- degli immobili in vendita. l’esecuzione in forma specifica prevista dall’art. 2932 del codice civile. La sentenza del Tribunale rende quel prelimina- Dal 1º luglio 2010, a seguito dell’entrata in vigore del re “definitivo”: la proprietà passa all’acquirente e il prezzo D.L. 31 maggio 2010 n. 78, la commerciabilità dei fab- deve essere pagato. Le clausole che regolano la vendita de- bricati è subordinata anche all’attestazione, resa in cisa dal giudice sono quelle del preliminare, oltre alle garan- atto dalla parte o con apposita relazione tecnica, di con- zie di legge. Di conseguenza, più dettagliato sarà il prelimi- formità dei dati e delle planimetrie catastali deposi- nare e maggiore sarà la tutela delle parti perché otterranno tate in catasto allo stato di fatto. Tale disciplina, pe- una sentenza che riuscirà a realizzare i loro interessi nel mo- raltro, si applica solo agli atti traslativi e divisionali e non do più preciso. anche ai contratti preliminari; ciononostante, la “regola- rità catastale” è una circostanza che non può essere igno- Anche per questo motivo, il contratto rata nella stipula del contratto preliminare, dato che inci- preliminare dovrà contenere tutte le clausole derà sulla possibilità di dare, poi, adempimento al preli- di un contratto di vendita, completo ed efficace. minare stesso. Di conseguenza, sarà quanto mai opportuno far risultare Gli aspetti da considerare sono tanti. Proviamo ad elencare i dal preliminare per la compravendita di un fabbricato più importanti. quanto prescrive la normativa vigente per il rogito definiti- vo, ossia: Gli elementi principali della vendita • l’identificativo catastale Il preliminare dovrà senz’altro indicare gli elementi principali • il riferimento alle planimetrie catastali 10 della vendita quali il prezzo e la casa da acquistare, l'indirizzo • la dichiarazione del promittente venditore circa la 11 e una precisa descrizione (piani, stanze etc.). La casa dovrà conformità allo stato di fatto dei dati catastali e del- essere inoltre indicata con i dati del Catasto. le planimetrie (ovvero, in sua sostituzione, l’attesta- zione del tecnico abilitato). È fondamentale che il preliminare Se invece si dovesse accertare una situazione di “irre- contenga tali elementi, pena la sua nullità (3). golarità catastale” il promittente venditore avrà l'ob- È consigliabile, proprio per evitare incertezze bligo di procedere alla regolarizzazione prima della da- sull'oggetto del contratto (oltre che per i motivi ta della stipula del contratto definitivo.
Il contenuto del compromesso Il contenuto del compromesso La verifica della proprietà e dell’inesistenza di vincoli nio (legge 11 dicembre 2012 n. 220), l’amministratore di La prima e più importante verifica da fare – allo scopo di non condominio ha l’obbligo di: incorrere nel rischio che un terzo possa impugnare, a ragio- • allegare il regolamento di condominio al registro ne, l’atto di compravendita – è quella di accertare che il pro- dei verbali delle assemblee; mittente venditore che firma il preliminare di vendita sia il ve- • rilasciare al condomino che ne faccia richiesta atte- ro proprietario. Bisogna verificare innanzitutto se chi firma stazione dello stato dei pagamenti degli oneri con- ha un valido atto di acquisto (la provenienza); se lui stesso ha dominiali e delle eventuali liti in corso. comprato dal vero proprietario, risalendo, in sostanza, di vendita in vendita, fino a ricostruire la storia della casa nei La certificazione energetica venti anni precedenti. Il D.L. 4 giugno 2013 n. 63 ha totalmente Con questa verifica si controlla l'eventuale presenza di ipo- innovato la disciplina in materia di certificazione teche o servitù, ossia diritti che in genere possono essere energetica applicabile alle trattative di vendita e esercitati sulla casa (ad esempio il diritto di passaggio nel di conseguenza anche al preliminare. giardino) o eventuali trascrizioni pregiudizievoli (che possono cioè pregiudicare i diritti dell’acquirente). L’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energe- tica sussiste anche per la stipula di un preliminare di vendi- La regolarità edilizia ta. Infatti, in base alle norme ora in vigore, il proprietario È importante anche verificare la regolarità edilizia della ca- deve, in ogni caso, rendere disponibile l'attestato di presta- sa: se è stata costruita con regolare permesso di costruire, zione energetica al potenziale acquirente all'avvio delle ri- se esistono domande di condono in corso, se è agibile, e al- spettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime (e tro ancora. quindi quanto meno alla stipula del preliminare, che segna la conclusione delle trattative). 12 I rapporti condominiali 13 Se si vende o si acquista un appartamento in condominio, è ...le altre verifiche bene inoltre già al preliminare di vendita leggere il regola- Già al momento della predisposizione mento di condominio, verificare se ci sono eventuali delibere del preliminare deve essere verificata la sussistenza dell’assemblea condominiale inerenti lavori di straordinaria di tutte le altre condizioni per un valido, efficace, amministrazione e soprattutto spese condominiali non anco- compiuto e sicuro trasferimento di proprietà ra pagate dal venditore. di un immobile. A seguito delle recenti modifiche della disciplina sul condomi-
Il contenuto del compromesso Il contenuto del compromesso Proviamo a elencare le ulteriori verifiche, senza pretesa di • verifiche sulle garanzie per vizi in relazione allo completezza: stato di conservazione degli immobili da trasferire; • verifiche inerenti il regime patrimoniale delle par- • verifiche sulla consegna dei beni (anticipata, ovve- ti; ro al rogito definitivo, oppure differita); • verifiche inerenti la capacità giuridica e di agire • verifiche inerenti il regime fiscale del trasferimen- delle parti (ad esempio nel caso di minori, interdet- to (assoggettabilità ad I.V.A., eventuali agevolazioni ti, stranieri, enti); fiscali, plusvalenze, altro). • verifiche inerenti la conformità degli impianti (elet- trico, idraulico, di riscaldamento, etc.) alle norme di sicurezza; • verifiche del rispetto delle normative che prescri- vono specifiche modalità costruttive (ad esempio le normative in materia antisismica); • verifiche inerenti la specifica disciplina prevista per i preliminari di immobili da costruire (4) (fideiussione, polizza assicurativa decennale indennitaria, etc., de- scritte più avanti); • verifiche inerenti eventuali vincoli urbanistici gra- vanti sui terreni (ad esempio terreni soggetti a Piano Urbanistico Attuativo o disciplinati da apposite con- venzioni urbanistiche); • verifiche su eventuali vincoli culturali o ambientali paesaggistici gravanti sugli immobili; 14 • verifiche inerenti eventuali prelazioni convenzio- 15 nali o legali; • verifiche sulla commerciabilità di immobili di edili- zia residenziale pubblica (spesso per tali alloggi la legge o le convenzioni originarie pongono vincoli o limitazioni alla commerciabilità; va anche individua- to il diritto oggetto di cessione se piena proprietà o proprietà superficiaria);
La tutela in caso di inadempimento La forma I l contratto preliminare deve avere la stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo, pena la sua nullità. Pertan- confirmatoria, la parte “non inadempiente” potrà anche richiedere il recesso dal contratto e avvalersi to il preliminare per la compravendita di immobili deve della caparra, trattenendola o esigendone il doppio; se essere in forma scritta: atto pubblico o scrittura privata. ci si avvale della caparra confirmatoria, peraltro, non si Ovviamente al fine di poter procedere alla trascrizione del preli- potrà agire per ottenere il risarcimento dei maggiori minare, il contratto dovrà risultare necessariamente da atto danni: i due rimedi (per orientamento giurisprudenzia- pubblico o scrittura privata autenticata ovvero da scrittura priva- le) non sono cumulabili. ta con sottoscrizione autenticata giudizialmente (5). Risoluzione e recesso saranno le uniche tutele a disposizione della parte “non inadempiente” laddove non sia oggettivamen- te possibile richiedere l’esecuzione in forma specifica: si pensi al La tutela in caso caso della mancata edificazione dell’immobile promesso in ven- dita dall’impresa costruttrice entro i termini stabiliti in contratto; di inadempimento ovvero al caso della vendita a terzi dell’immobile promesso in vendita con preliminare non trascritto. Q ualora una delle parti si rifiutasse di stipulare il contratto definitivo, senza giustificato motivo, l'ordinamento riconosce al- Inoltre se il preliminare è trascritto, l’acquirente ha un privilegio sull’immobile (ossia una garanzia particolare simile all’ipoteca) che garantisce la parte “non inadempiente” specifici strumenti di “reazione” il pagamento del doppio della caparra e la per la tutela dei propri diritti: restituzione del denaro versato come acconto. • innanzitutto la parte “non inadempiente” può rivol- 16 gersi al giudice e ottenere una sentenza sostitutiva del 17 rogito definitivo (6). È questa l’esecuzione in forma specifica (7); • in alternativa all’esecuzione in forma specifica la par- te “non inadempiente” potrà richiedere, sempre al giudice, la risoluzione del contratto nonché il risar- cimento del danno subìto; • se nel contratto preliminare è prevista una caparra
La caparra e l’acconto La caparra e l’acconto D i solito chi propone di comprare una casa versa al promit- tente venditore, per dimostrare la serietà della propria proposta, Infine la legge dispone che all'atto della vendita le parti di- chiarino le modalità di pagamento del prezzo e della prov- una somma di denaro quale caparra confirmatoria. vigione al mediatore (ad esempio Agenzie Immobiliari, etc.), del quale vanno indicati i dati identificativi. Si è già detto della funzione che può svolgere la caparra in ca- so di inadempimento di una delle parti (qualora non si ricorra al- È opportuno inserire già nel preliminare la esecuzione in forma specifica o alla risoluzione del contratto). l’indicazione degli estremi di pagamento Quando si perfeziona la vendita, invece, la caparra viene scala- (assegni, bonifici, altro) del prezzo versato ta dal prezzo finale. e della caparra. Oltre al pagamento della caparra può essere previsto il paga- mento, prima del rogito definitivo, di rate di prezzo. Il preli- In caso di omessa, incompleta o falsa indicazione di que- minare deve pertanto indicare le relative scadenze, nonché sti dati si applicano pesanti sanzioni e il contratto sarà tas- come e dove le rate di pagamento del prezzo dovranno es- sato sul valore commerciale della casa e non sul suo valo- sere versate. re fiscale (vedi la già citata Guida per il Cittadino sul Prezzo-Valore). È di fondamentale importanza, quindi, specificare nel preliminare se le somme versate o da versare prima del rogito definitivo debbano fungere da caparra confirmatoria o da acconto prezzo. Bisogna ricordare, inoltre, che i pagamenti non possono avvenire per contanti ma con assegni 18 non trasferibili o bonifici bancari. 19
Le scadenze La riserva di nomina A l momento del preliminare è necessario stabilire quan- do deve essere firmata la vendita. Si tratta del termine di T alvolta accade che la parte acquirente non sappia ancora chi sarà il futuro compratore della casa. Potrà magari essere adempimento, una data prima della quale nessuna delle un figlio o un parente ovvero una società che deve ancora es- parti può chiedere di fare la vendita se l’altra non è d’ac- sere costituita. cordo. Dopo tale data sia l’acquirente sia il venditore pos- Sarà quindi opportuno che nel preliminare venga prevista una sono invitare l’altra parte a firmare il contratto, davanti al apposita clausola al fine di permettere che la vendita sia fir- notaio, con un preavviso di almeno quindici giorni. mata da altre persone. Se questa ulteriore data non è rispettata, la parte "non inadempiente" potrà agire giudizialmente per ottenere una sentenza che Il preliminare produca gli stessi effetti del contratto definitivo, di immobile da costruire o per ottenere la risoluzione del preliminare e il risarcimento del danno; ovvero potrà recedere dal contratto avvalendosi della caparra (se prevista, come già precisato nel paragrafo I l decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 prevede, nel caso di stipula di un preliminare avente per oggetto un im- “La tutela in caso di inadempimento”). mobile da costruire: • l’obbligo a carico del costruttore/venditore di con- Infine bisognerà indicare tempi e modalità di consegna del- segnare all’acquirente – prima o all’atto della stipula la casa (ad esempio, con riguardo alle modalità, se nella del contratto preliminare – una fideiussione, rila- vendita sono compresi anche gli arredi, se la cantina o il so- sciata da una banca o da un’impresa di assicurazio- laio vanno svuotati, etc.), accordandosi per un eventuale ne o ancora da un intermediario finanziario a ciò abi- 20 sopralluogo da farsi prima della vendita. litato, a garanzia di tutte le somme o comunque dei 21 corrispettivi incassati dal costruttore stesso sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento; • l’obbligo a carico del costruttore/venditore di con- segnare all’acquirente – all’atto della stipula del con-
Il preliminare di immobile da costruire Il preliminare di immobile da costruire tratto definitivo di compravendita – una polizza as- minare. La nullità, peraltro, può essere fatta valere solo dall’ac- sicurativa indennitaria di durata decennale a quirente. La garanzia fideiussoria opera nel caso in cui il costrut- garanzia dell'obbligo a carico dello stesso di risarcire tore/promittente venditore incorra in una “situazione di crisi” gli eventuali danni materiali e diretti dell'immobile, ovvero nei casi in cui il costruttore sia o sia stato sottoposto a compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del parziale o da gravi difetti costruttivi manifestatisi contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, successivamente alla stipula del predetto atto di tra- concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa. sferimento della proprietà; • l'obbligo di conformare il contratto prelimina- Come sopra già ricordato la consegna della garanzia fideiusso- re ad un contenuto “minimo” fissato dal legislatore ria è obbligatoria solo se oggetto del preliminare sia un “immo- (con previsione di specifiche allegazioni) (8). bile da costruire” ossia un immobile che si trovi in uno stadio di “costruzione” che si colloca tra i seguenti due momenti: Tali obblighi trovano applicazione solo se ricorrono i se- • dopo l’avvenuta richiesta del titolo edilizio abilitativo guenti presupposti: (permesso di costruire, etc.) (purché tale richiesta sia • presupposto soggettivo: riguarda le parti del successiva alla data del 21 luglio 2005, data di entrata contratto; è richiesto che a promettere di vendere in vigore della normativa); sia un costruttore che agisce nell’esercizio di impre- • prima del completamento delle finiture, quando sa e che a promettere di acquistare sia una persona cioè non è ancora possibile richiedere il rilascio del cer- fisica; tificato di agibilità. • presupposto oggettivo: deve trattarsi di “immo- bili da costruire”, ossia di immobili per i quali “sia già Sono conseguentemente esclusi dalla disciplina di tutela: stato richiesto il permesso di costruire”, ma che “sia- • i preliminari che riguardano edifici per i quali il pro- 22 no ancora da edificare o per i quali la costruzione getto edificatorio sia stato solo predisposto dal costrut- 23 non risulti essere stata ultimata versando in stadio tore/venditore ma non ancora presentato ai compe- tale da non consentire ancora il rilascio del certifica- tenti Uffici del Comune; to di agibilità“. • i preliminari che riguardano edifici per i quali sia già stato richiesto il rilascio dell’agibilità in quanto già com- La garanzia fideiussoria pletati anche delle finiture. Per il caso in cui il costruttore ometta di rilasciare la fideiussione, la legge prevede espressamente la nullità del contratto preli-
Il preliminare di immobile da costruire La registrazione Particolare attenzione deve essere posta nel caso di proposta di acquisto di un immobile L a registrazione consiste nella presentazione del prelimina- re all’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle relative im- da costruire. poste. È obbligatoria e deve essere fatta entro 20 giorni dal perfezionamento del preliminare, cioè dalla sua firma o co- In questo caso poiché l’eventuale accettazione del promittente munque da quando l’acquirente ha notizia che il venditore ha venditore dovrà corrispondere alla proposta del promissario ac- accettato la proposta. quirente, e poiché il contratto preliminare, al momento della sua conclusione, dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. Se il preliminare è firmato con atto 6 del decreto legislativo 122/2005, la proposta dovrebbe già notarile, la registrazione viene fatta dal notaio contenere tutta una serie di elementi (caratteristiche del bene, entro trenta giorni. eventuali convenzioni urbanistiche, eventuali iscrizioni e tra- scrizioni pregiudizievoli, etc.) che peraltro non sono nella dis- Le principali imposte da pagare sono l’imposta di registro ponibilità del promissario acquirente, ma bensì del promitten- in misura fissa (oggi pari a 200 euro) e l’imposta pro- te venditore. porzionale pari allo 0,50% della caparra. In presenza di acconti prezzo, se la vendita è soggetta a imposta di regi- L’argomento “trasferimento di immobile da costruire”, per stro, sarà dovuta anche l’imposta proporzionale pari al 3% le molteplici problematiche sorte nella pratica, merita una trat- di ciascun acconto. tazione più ampia e articolata che non può esaurirsi in questo L’imposta pagata in relazione alla caparra o a eventuali ac- contesto, e sarà oggetto di una successiva specifica Guida. conti potrà essere dedotta dall’imposta di registro dovuta per la vendita se questa non è soggetta ad IVA. 24 25
Tra il preliminare e la vendita Tra il preliminare e la vendita I l preliminare deve contenere tutte le clausole di una vendita. Pertanto già al preliminare le parti sono chiamate alla Dovrà quindi comunicare se: • l'immobile è locato a terzi; in caso positivo dovrà massima collaborazione per agevolare la verifica di tutte le con- consegnare il contratto di locazione; dizioni necessarie per la firma del contratto. • gli impianti interni sono a norma di legge e se è in Il giorno della vendita, prima della firma, è opportuno inoltre possesso delle dichiarazioni di conformità degli im- che l’acquirente visiti effettivamente la casa da acquistare, veri- pianti e del libretto di uso e manutenzione ove pre- fichi se è pronta per la consegna e se è stata lasciata secondo scritto; in caso contrario andranno fatti redigere da gli accordi presi con il venditore. un tecnico specializzato salva diversa pattuizione tra Per agevolare le parti si indica di seguito, senza pretesa di comple- le parti. tezza, la lista dei documenti e degli adempimenti più importanti. Se l'immobile è gravato da ipoteca dovrà fornire: Gli obblighi del venditore • copia del contratto di mutuo; Il venditore dovrà fornire: • ricevuta del versamento di estinzione mutuo o l'ul- • copia del suo atto notarile di acquisto con nota di tra- timo bollettino; scrizione (o la dichiarazione di successione e i relativi • eventuale copia dell'atto di assenso alla cancella- documenti) e regolamento di condominio; zione di ipoteca o richiesta di estinzione d’ufficio (9). • planimetria catastale (cioè quella depositata in Cata- sto) evidenziando se la casa è di fatto uguale alla pla- Dovrà quindi comunicare se: nimetria; si rammenta, al riguardo, che il venditore do- • l'unità immobiliare è dotata di attestato di certifi- vrà attestare nell’atto definitivo, a pena di nullità dello cazione energetica; stesso, la conformità dei dati catastali e delle planime- • ha mai usufruito di detrazioni fiscali di ogni tipo trie depositate in catasto con lo stato di fatto; per lavori di ristrutturazione o per risparmi energeti- 26 • tutti i provvedimenti edilizi/urbanistici (Segnalazioni ci; in caso positivo si dovrà precisare se tali detrazio- 27 certificate di inizio attività, Denunce di Inizio Attività, ni rimarranno in capo al venditore o passeranno al- permessi di costruire, condoni etc.) che riguardano la l’acquirente; casa, con tutti i documenti presentati al Comune (pian- • è intervenuto un mediatore; in tal caso dovrà co- tine, ricevute di pagamento e simili); municare il nominativo con relativi dati (nome, parti- • certificato di agibilità; ta iva, codice fiscale, numero di iscrizione al REA • certificato di stato libero o estratto riassunto dall'at- presso la C.C.I.A.A.), costo della mediazione e copia to di matrimonio. dei mezzi di pagamento usati.
Tra il preliminare e la vendita Tra il preliminare e la vendita Dovrà inoltre far predisporre all'amministratore di condomi- re al notaio l’atto di acquisto e di vendita della casa; nio una comunicazione dalla quale risulti: • confermare se si è avvalso di un mediatore; in tal • che gli oneri condominiali inerenti l'unità immobi- caso occorrerà comunicare al notaio il nominativo liare in oggetto sono stati regolarmente pagati; del mediatore con relativi dati come sopra indicato. • se ci sono delibere condominiali o lavori in corso All'atto di vendita il compratore dovrà fornire: che comportino spese straordinarie; • certificato di stato libero o estratto riassunto dal- • se ci sono liti giudiziarie pendenti; l'atto di matrimonio; • se il condominio è dotato del contratto di servizio • eventuale certificazione notarile originale inerente energia. la vendita del suo vecchio appartamento per il ”cre- dito di imposta“; Dovrà anche farsi consegnare dall'amministratore di condo- • copia di bonifici o mezzi di pagamento per caparra, minio copia del provvedimento di agibilità. prezzo dell'immobile e provvigione del mediatore. All'atto di vendita infine dovrà portare: Cosa succede se il venditore fallisce prima del rogito de- • lettera dell'amministrazione di condominio che at- finitivo testi quanto sopra; In caso di fallimento tutto dipende dalle decisioni che vorrà • certificato di stato libero o estratto riassunto dall'at- adottare il curatore fallimentare: se il curatore deciderà di da- to di matrimonio (se vi sono stati mutamenti rispetto re esecuzione al contratto, l’acquirente otterrà la proprietà ai dati comunicati in occasione del preliminare); del bene e dovrà pagare quanto dovuto a saldo prezzo; se, • le chiavi di casa. invece, il curatore deciderà di non dare esecuzione al contrat- to, l’acquirente avrà soltanto il diritto di ottenere il rimborso Gli obblighi del compratore delle somme anticipate (sempre che tra i beni rimasti al falli- 28 Il compratore a sua volta dovrà: to vi siano le risorse sufficienti). 29 • confermare se lo stato di fatto dell’immobile, visio- nato nel corso del sopralluogo, è conforme alla pla- Solo nel caso di immobile da costruire l’acquirente – al nimetria catastale; quale, a suo tempo, il costruttore ha consegnato la prescritta • confermare se usufruisce di agevolazioni fiscali per fideiussione – può, “anticipando” la decisione del curatore, la prima casa e di eventuali crediti di imposta (ossia se “imporre” la sua scelta, per ottenere il rimborso garantito è in procinto di vendere la prima casa o l'ha venduta dalla polizza fideiussoria, rinunciando invece all’esecuzione da meno di un anno); in tale ultimo caso dovrà forni- del contratto e quindi all’acquisto del bene.
Tra il preliminare e la vendita Glossario Se il contratto o il preliminare di vendita Caparra confirmatoria di una casa di abitazione è trascritto La caparra confirmatoria è la somma di denaro che al momen- (per la trascrizione nei Pubblici Registri to della conclusione del contratto preliminare la parte promissa- è necessario l'atto notarile) ed è concluso a giusto ria acquirente versa alla parte promittente venditrice, a confer- prezzo, il contratto stesso non può essere ma della serietà dell’impegno assunto. revocato se l'immobile è destinato a costituire Caparra penitenziale l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi La caparra penitenziale è la somma versata dalla parte alla quale parenti e affini entro il terzo grado. è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto preliminare e fun- ge da corrispettivo per il caso di esercizio del diritto di recesso. Anche per questi motivi è preferibile, a tutela dell'ac- Catasto quirente, la trascrizione del preliminare. Il Catasto è il registro tenuto dall’Agenzia del Territorio nel qua- le sono elencati tutti i beni immobili presenti in Italia, classificati Negli altri casi il preliminare può essere revocato se il fal- per Comune con i dati catastali quali i numeri del foglio, della limento avviene entro un anno dalla firma e se il valore particella (o mappale) ed il subalterno, oltre agli altri dati neces- della casa sorpassa di oltre un quarto il prezzo. La parte sari per calcolare la rendita catastale. La rendita catastale è un va- può evitare la revocatoria se prova di non aver conosciuto lore espresso in euro che costituisce la base per calcolare le im- lo stato di insolvenza del venditore. poste sugli immobili. Il catasto ha una funzione fiscale. Anche se riporta i nomi dei proprietari degli immobili, non dimostra chi è Se il fallimento avviene entro sei mesi dalla firma, la re- proprietario. Per verificare se qualcuno è davvero proprietario di voca può comunque avvenire a prescindere dal valore e dal un immobile bisogna consultare i Registri Immobiliari. prezzo pagato, purché il curatore del fallimento provi che Mediatore la parte conosceva lo stato di insolvenza del fallito. In caso Mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la 30 di revocatoria il promissario acquirente dovrà quindi chie- conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse 31 dere, secondo la procedura fallimentare, la restituzione da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. delle somme versate al promittente venditore.
Glossario Note Penale 1 Art. 2645 bis del codice civile. La penale consiste nella prestazione (normalmente il versamen- 2 Art. 2775 bis del codice civile. 3 Ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del codice civile. to di una somma di denaro) cui è tenuta una delle parti del con- 4 D.Lgs. n. 122/2005. 5 Art. 2657 del codice civile. tratto in caso di suo inadempimento o di ritardo nell’adempi- 6 Il giudice, peraltro, non può emettere la sentenza se la parte richiedente non ha, mento. La penale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla pre- a sua volta, eseguito la propria prestazione o non ne fa offerta nei modi di leg- ge, a meno che detta prestazione non sia ancora esigibile. stazione promessa (a meno che le parti non abbiano convenuto 7 Art. 2932 del codice civile; in relazione a quanto previsto in tale norma si con- anche la risarcibilità del danno ulteriore). siglia di non accettare clausole che escludano il ricorso all’esecuzione in forma specifica. Promittente venditore 8 Art. 6 del D.Lgs. n. 122/2005. Si definisce promittente venditore chi ha firmato un preliminare 9 Decreto Bersani (D.L. n. 7/2007). di compravendita per vendere un immobile. Promissario acquirente Si definisce promissario acquirente chi ha firmato un prelimina- re di compravendita per acquistare un immobile. Registri Immobiliari I Registri Immobiliari sono i libri nei quali si trovano tutti i con- tratti di vendita, donazione, permuta e simili, che trasferiscono la proprietà – o altri diritti – di beni immobili nonché le ipote- che, i sequestri, i pignoramenti, etc. I Registri Immobiliari posso- no essere liberamente consultabili all’Agenzia del Territorio do- ve si trova l’immobile o anche sul sito internet www.agenziadel- territorio.it. Rogito definitivo È l’atto di compravendita che segue il preliminare e con il qua- 32 le la parte promittente venditrice trasferisce alla parte promissa- 33 ria acquirente la proprietà dell’immobile, il tutto in esecuzione degli impegni reciprocamente assunti col preliminare suddetto.
Indirizzi utili Consiglio Nazionale del Notariato Confconsumatori via Flaminia, 160 Via Mazzini, 43 00196 Roma 43121 Parma www.notariato.it www.confconsumatori.it Adiconsum Federconsumatori Viale degli Ammiragli, 91 Via Palestro, 11 00136 Roma 00185 Roma www.adiconsum.it www.federconsumatori.it Adoc Lega Consumatori Via Chiana, 87 Via delle Orchidee, 4/a 00198 Roma 20147 Milano www.adocnazionale.it www.legaconsumatori.it Altroconsumo Movimento Consumatori Via Valassina, 22 Via Piemonte, 39/a 20159 Milano 00187 Roma www.altroconsumo.it www.movimentoconsumatori.it Assoutenti Movimento Difesa del Cittadino 34 Vicolo Orbitelli, 10 Via Carlo Felice, 103 35 00186 Roma 00185 Roma www.assoutenti.it www.difesadelcittadino.it Cittadinanzattiva Unione Nazionale Consumatori Via Cereate, 6 Via Duilio, 13 00183 Roma 00192 Roma www.cittadinanzattiva.it www.consumatori.it
Indice Il contratto preliminare o “compromesso” 2 Acquisto sicuro: la trascrizione del preliminare 5 Il contenuto del compromesso 10 La forma 16 La tutela in caso di inadempimento 16 La caparra e l’acconto 18 Le scadenze 20 La riserva di nomina 21 Il preliminare di immobile da costruire 21 La registrazione 25 Tra il preliminare e la vendita 26 Glossario 31 Note Progetto grafico e impaginazione 33 Aton - Roma Aggiornato a luglio 2014
Le Guide per il Cittadino Prezzo-Valore I vantaggi della trasparenza nelle vendite immobiliari Consiglio Nazionale del Notariato Adiconsum Adoc Altroconsumo Assoutenti Cittadinanzattiva Confconsumatori Federconsumatori Lega Consumatori Movimento Consumatori Movimento Difesa del Cittadino Unione Nazionale Consumatori
La seconda Guida per il Cittadino realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori affronta una questione di grande rilevanza per la tutela di chi si accinge ad acquistare una casa. Il tema del Prezzo-Valore, che non gode ancora della dovuta conoscenza, merita infatti di essere illustrato con grande chiarezza per dare diffusa informazione ai Cittadini su una norma che fornisce finalmente adeguate garanzie alle parti, e toglie nel contempo al mercato immobiliare l'opacità che lo aveva fino ad ora caratterizzato. Nel manuale sono stati quindi illustrati i tanti vantaggi per il Consumatore; sono stati altresì evidenziati i rischi per chi non applica la norma. Anche questa Guida, come già Mutuo Informato, potrà essere richiesta al Consiglio Nazionale del Notariato o alle Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla realizzazione del documento, e sarà consultabile nei rispettivi siti web. Luglio 2007 1
Cos’è il “prezzo-valore” A partire dal primo gennaio 20061 è possibile regolare fi- scalmente alcuni trasferimenti immobiliari al valore catasta- le compravendite. Viene così meno ogni convenienza di di- chiarazioni dirette all’evasione fiscale (“simulazione del prez- le, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato zo”), e si elimina il conseguente rischio di riflessi negativi sul- nell’atto. la stessa efficacia civile dei trasferimenti immobiliari. Le finalità della norma, dalla quale Deve riconoscersi la portata sociale del nuovo sistema: lo i consumatori e tutti i cittadini hanno solo Stato tende una mano ai cittadini, consapevole che nella pri- benefici, sono ispirate ad una logica ma fase di applicazione delle norme potrà subire una ridu- di trasparenza nella contrattazione immobiliare zione di introiti tributari nel settore; i cittadini devono costi- e di equità nel relativo prelievo fiscale: tuzionalmente comportarsi come tali, in quanto dalla emer- è ora possibile indicare il prezzo reale pattuito sione dei corrispettivi reali emerge una più trasparente visio- e, al contempo, pagare le imposte relative all'atto ne del mercato e delle singole capacità contributive. solo sul valore dell'immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione della rendita L’azione del Notariato e delle Associazioni dei Consumatori catastale, così detta "valutazione automatica"2. sarà finalizzata all'illustrazione di questo nuovo sistema, de- gli inconvenienti connessi alla prassi precedente, dei vantag- Il Notariato è stato, per oltre dieci anni, uno dei principali pro- gi, non solo economici, della nuova norma e, ove se ne rav- motori di questo meccanismo, chiamato prezzo-valore, rite- visi la necessità, dovrà essere anche di contrasto ai “cattivi nuto idoneo a salvaguardare la totale legittimità degli atti di consiglieri” che, con motivazioni poco chiare, cercano di far cui il notaio garantisce la pubblica fede e a recuperare il sen- fallire la manovra. so di una leale collaborazione tra lo Stato e i cittadini. Le Associazioni dei Consumatori, che per missione istituzio- 2 nale perseguono questo senso di collaborazione civile, so- 3 stengono fortemente la trasparenza dei contratti di vendita immobiliare al fine di eliminare le zone grigie in cui i consu- matori e tutti i cittadini possono più facilmente subire abusi. La norma sul prezzo-valore consente, in definitiva, la tassa- zione del trasferimento degli immobili sulla base del loro va- lore catastale e, al contempo, l’emersione dei valori reali del-
L’ambito applicativo del sistema prezzo-valore in base alle attuali norme A chi si applica il sistema prezzo-valore I beni che possono beneficiare del sistema prezzo-valore Deve trattarsi di cessioni soggette ad imposta di Registro Deve trattarsi di immobili ad uso abitativo e relative perti- (escluse quindi, le cessioni soggette ad IVA) nei confronti di nenze (box, cantine, ecc). Come confermato dalla stessa persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività Amministrazione Finanziaria (Telefisco 2006) il regime di commerciali, artistiche o professionali. Sono quindi sogget- favore si estende alle pertinenze senza limitazione di nu- te al prezzo-valore anche le cessioni effettuate da società, mero e anche se acquistate separatamente dal bene prin- imprese o enti, purché nei confronti di "persone fisiche" e cipale, purché risulti nell'atto di acquisto la destinazione purché soggette a imposta di Registro (non IVA). In altre pa- pertinenziale. role, oltre a tutte le vendite in cui entrambe le parti sono Il sistema vale anche per gli acquisti di abitazioni e relative “privati”, sono soggette a prezzo-valore anche le vendite pertinenze che non possono godere delle agevolazioni “pri- fatte a persone fisiche, da cedenti non-soggetti IVA (associa- ma casa”. Quindi anche chi acquista una seconda o terza ca- zioni, fondazioni e simili), e anche quelle fatte, sempre a per- sa, dovrà pagare le imposte secondo le aliquote ordinarie, ma sone fisiche, da società o imprese in regime di esenzione potrà chiedere che la tassazione venga comunque effettuata IVA; ad esempio, le vendite fatte da imprese costruttrici o di sulla base del valore catastale: il che costituisce comunque un ristrutturazione poste in essere oltre i quattro anni dalla da- bel risparmio. ta di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e le ven- dite fatte da imprese che non hanno costruito o ristruttura- Quando si applica il prezzo-valore to l'immobile. Si ritiene concordemente che la nozione di "cessione" com- prenda, oltre agli atti traslativi del diritto di proprietà, anche quelli traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di godimen- to (ad esempio la nuda proprietà e l’usufrutto). Oltre a tutte le vendite 4 in cui entrambe le parti È necessaria una richiesta 5 sono “privati”, sono La norma si applica a fronte di una precisa richiesta che la soggette a prezzo-valore parte acquirente deve rendere al notaio: sebbene la norma anche le vendite fatte sembri lasciare libertà sulla forma e le modalità di manifesta- a persone fisiche, zione di tale richiesta, è senz’altro opportuno che la richiesta da cedenti non-soggetti IVA. risulti nel corpo dell'atto di acquisto.
I vantaggi della norma e le conseguenze per chi non la applica Riduzione degli onorari Per evitare che gli onorari notarili, che come ogni prestazione S i è già sottolineato che dal sistema del prezzo-valore i consumatori, tutti i cittadini e l’intera comunità civile hanno professionale sono calcolati sul prezzo reale, costituiscano un solo benefici. possibile disincentivo all’applicazione della nuova normativa, il legislatore ha prescritto che gli stessi siano ridotti; tale ridu- E’ opportuno tuttavia precisare i vantaggi che il nuovo siste- zione è fissata nel 30 per cento. Il Consiglio Nazionale del No- ma reca ai rapporti giuridici tra le parti e ai rapporti con l’Am- tariato, per assicurare la piena applicazione della novità nor- ministrazione finanziaria; ovvero rimarcare la gravità delle mativa e raccogliendo le istanze delle Associazioni dei Consu- conseguenze, fiscali, civili, amministrative e persino penali, matori, ha ritenuto che la riduzione venga applicata non sol- che possono discendere dalla simulazione del prezzo. tanto alla specifica voce “onorari”, che costituisce solo un elemento di composizione della parcella notarile, ma al com- plessivo compenso notarile. Altre indicazioni sulla parcella notarile si possono trovare sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato all'indirizzo www.notariato.it Il prezzo della vendita Dal sistema Il meccanismo del prezzo-valore si applica a condizione che del prezzo-valore nell'atto sia indicato l’intero prezzo pattuito: "Se viene occul- i Consumatori, tato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono tutti i Cittadini dovute sull'intero importo di quest’ultimo e si applica la san- e l’intera comunità zione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della civile hanno solo 6 differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base benefici. 7 al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata.”3.
Gli effetti per le parti Diritti di prelazione Rescissione della vendita I terzi che per legge o per contratto hanno un diritto di pre- Se vi è sproporzione tra il valore dell'immobile compravendu- lazione sul bene immobile oggetto di vendita, possono to e il prezzo pattuito, e il venditore prova che la sproporzio- esercitare la prelazione stessa, o riscattare il bene già ven- ne è dipesa dal suo stato di bisogno di cui il compratore ha duto, al prezzo dichiarato nell’atto di vendita, senza che il approfittato, il venditore può chiedere, entro un anno dalla compratore possa pretendere la restituzione del prezzo real- stipula, la rescissione del contratto per lesione5. mente pagato. Altri vizi della vendita e limiti di restituzione del prezzo Nei casi in cui, per eventuali vizi da cui sia affetto il contratto Se il venditore fallisce entro un anno dalla vendita, di compravendita, lo stesso si sciolga6, il compratore potrà ot- il curatore fallimentare può revocare la vendita. tenere la restituzione del solo prezzo dichiarato nel contratto, a meno che non provi (e ciò può risultare impossibile nel ca- so di pagamento in contanti) di aver pattuito e pagato una somma superiore. Revocatoria fallimentare Se il venditore fallisce entro un anno dalla vendita, il curato- Responsabilità professionali re fallimentare può revocare la vendita, può cioè riappropriar- È configurabile una responsabilità di chi suggerisca o consigli si del bene venduto, se il compratore conosceva lo stato di in- al contribuente di simulare il prezzo, o lo induca in errore af- solvenza del venditore. La conoscenza dell'insolvenza del fermando la sufficienza del valore catastale7. venditore si presume se il valore di quanto venduto sorpassa di oltre un quarto quello del corrispettivo ricevuto. Per gli im- mobili da adibirsi ad abitazione principale dell'acquirente o di 8 suoi parenti e affini entro il terzo grado è esclusa la revocato- 9 ria fallimentare solo se la vendita è effettuata "a giusto prez- zo". In tutti i casi di revocatoria, l’acquirente può insinuarsi nel fallimento, cioè richiedere la restituzione del prezzo, ma solo nei limiti di quanto dichiarato in atto e non per quanto realmente pagato4.
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