SOLUZIONE FAMIGLIA - HDI Assicurazioni
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SOLUZIONE FAMIGLIA Contratto di Assicurazione multigaranzia Incendio, Furto e rapina, Responsabilità Civile, Assistenza, Tutela Legale, Impianti Fotovoltaici o Solari Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa .
Soluzione Famiglia NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “SOLUZIONE FAMIGLIA” Documento aggiornato a Giugno 2017 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it). A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni”. Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31. Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 di assicurazione ed all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 226,09 milioni (di cui 126,75 milioni vita e 99,34 milioni danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni (di cui 46,00 milioni vita e 50,00 milioni danni) e da riserve patrimoniali per 130,09 milioni (di cui 80,75 milioni vita e 49,34 milioni danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II, entrata in vigore nel 2016. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318,50 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 426,65 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 108,15 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 134,0%. Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 143,32 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 384,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 240,92 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 268,1%. La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 68,72 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 74,60 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta. Ulteriori particolari sono descritti nell’Art. 7 delle Condizioni di polizza. Avvertenza Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Sezione Incendio La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da fulmine, esplosione, scoppio e quant’altro previsto all’Art. 1 Sezione 1) “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” delle Condizioni di assicurazione. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: a) incendio; b) fulmine; Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 13
Soluzione Famiglia c) esplosione e scoppio - implosione, non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate; e) urto di veicoli stradali; f) onda sonica, determinata da aeromobili o oggetti in genere, in moto a velocità supersonica; g) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici; h) acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti; i) fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto; j) eventi atmosferici e cioè uragani, bufere, tempeste, vento; k) eventi sociopolitici; l) danni alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas o vapori; m) danni alle cose assicurate per ordine dell’Autorità; n) spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare; o) spese di alloggio provvisorio in caso di inagibilità dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate; p) danni causati a generi alimentari contenuti in apparecchi di refrigerazione; q) Ricorso Terzi; r) Rischio Locativo. Ulteriori particolari sono descritti nell’Art. 1 Sezione 1) “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 “Esclusioni”, 3 “Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell’abitazione” e 4 “Condizioni di operatività della garanzia” della Sezione 1) “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” delle Condizioni di assicurazione, che elencano i rischi esclusi, i limiti di indennizzo e le caratteristiche del fabbricato perché sia assicurabile. Avvertenza Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontare dell’importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione della franchigia: a) Somma assicurata: Euro 5.000,00 b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00 c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) Danno indennizzabile: Euro 2.900,00 c–b=d Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 -100,00 = 2.900,00 Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall’ammontare dell’importo da indennizzare. Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione dello scoperto: e) Somma assicurata: Euro 5.000,00 f) Scoperto previsto dal contratto: 15% g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00 g - (g x 15/100) = h Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00 Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione del limite di indennizzo: i) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00 j) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 k) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00 Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo Danno indennizzato: Euro 2.000,00 Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 2 di 13
Soluzione Famiglia Sezione Furto e Rapina L’assicurazione indennizza i danni diretti e materiali causati alle cose assicurate contenute nei locali assicurati a seguito di quanto previsto all’Art. 1 Sezione 2) “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina” delle Condizioni di assicurazione. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: a) Furto; b) Rapina o estorsione all’interno dei locali. Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 1 Sezione 2) “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina” delle Condizioni di assicurazione. L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto” e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del codice civile. Avvertenza Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 “Esclusioni”, 3 “Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell’abitazione”, 4 “Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di mezzi di chiusura dei locali”, della Sezione 2) “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina” delle Condizioni di assicurazione che elencano i rischi esclusi, i limiti di indennizzo e le caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura perché siano assicurabili i beni in esso contenuti. Avvertenza Diminuzione delle somme assicurate: in caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo eguale a quello del danno risarcibile a termini delle Condizioni di assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti nell’Art. 7 Sezione 2) “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontare dell’importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione della franchigia: a) Somma assicurata: Euro 5.000,00 b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00 c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) Danno indennizzabile: Euro 2.900,00 c–b=d Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 -100,00 = 2.900,00 Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall’ammontare dell’importo da indennizzare. Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione dello scoperto: e) Somma assicurata: Euro 5.000,00 f) Scoperto previsto dal contratto: 15% g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00 g - (g x 15/100) = h Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00 Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione del limite di indennizzo: l) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00 m) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 n) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00 Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo Danno indennizzato: Euro 2.000,00 Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 3 di 13
Soluzione Famiglia Sezione Responsabilità Civile L’assicurazione risarcisce i danni diretti e materiali causati a terzi dal Contraente e tutti i componenti della sua famiglia risultanti dal certificato di stato di famiglia, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: a) proprietà e/o conduzione dell’abitazione; b) lavori di ordinaria manutenzione; c) conduzione da parte dell’Assicurato di altre dimore temporanee; d) uso di apparecchi domestici in genere anche elettrici o elettronici; e) esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico, di apparecchi a vapore, di impianti a termosifone; f) intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande; g) proprietà o uso di biciclette senza motore compreso l’uso per servizio da parte dei collaboratori familiari; h) proprietà o uso di cavalli ed altri animali da sella; i) proprietà e/o possesso di cani, gatti ed altri animali domestici ma non selvatici; j) pratica dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere; k) attività di tempo libero; l) uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,50 metri; m) proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo; n) utenza della strada in qualità di pedone; o) Assicurato in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui; p) guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte di figli minori; q) partecipazione dell’Assicurato, quale genitore, alle attività della scuola; r) infortuni sofferti (escluse le malattie professionali) dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni. Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 1 Sezione 3) “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi” delle Condizioni di assicurazione. Le seguenti GARANZIE AGGIUNTIVE sono operanti a pagamento: Cod. 01 - Assicurazione R.C.T. del Cacciatore; Cod. 02 - R.C.T. proprietà della 2a casa. Ulteriori particolari sono descritti alla Sezione 4) “Garanzie aggiuntive” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 “Persone non considerate terzi”, 3 “Esclusioni”, 5 ”Estensione territoriale” della Sezione 3) “Responsabilità Civile delle Condizioni di assicurazione”, che elencano rispettivamente le persone non considerate terze ai fini dell’assicurazione, i rischi esclusi e l’area geografica in cui operano le garanzie. Avvertenza Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontare dell’importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione della franchigia: a) Somma assicurata: Euro 5.000,00 b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00 c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) Danno risarcibile: Euro 2.900,00 c–b=d Il danno risarcibile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00 Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall’ammontare dell’importo da indennizzare. Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione dello scoperto: e) Somma assicurata: Euro 5.000,00 f) Scoperto previsto dal contratto: 15% g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00 g - (g x 15/100) = h Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00 Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 4 di 13
Soluzione Famiglia Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione del limite di indennizzo: i) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00 j) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 k) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00 Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo Danno indennizzato: Euro 2.000,00 Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società. Esempio di massimale Massimale: Euro 250.000,00 Danno: Euro 300.000,00 Danno risarcibile: Euro 250.000,00 Sezione Assistenza Per l’Assistenza HDI si avvale di Europ Assistance, Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, che fornisce le prestazioni di seguito elencate attraverso la propria Centrale Operativa nei modi ed entro i limiti indicati agli Artt. 1, 2 e 3 della Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza” delle Condizioni di assicurazione. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: 1. invio di un idraulico in caso di emergenza; 2. interventi di emergenza per danni da acqua; 3. invio di un elettricista in caso di emergenza; 4. invio di un fabbro in caso di emergenza. Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 1 Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza” delle Condizioni di assicurazione. Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza. Avvertenza Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate nella definizione di “Estensione territoriale” nel Glossario ed all’Art. 2 “Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni dell’assicurazione Assistenza” della Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza”, che elencano rispettivamente l’ambito geografico di operatività e, i rischi esclusi e l’area geografica in cui operano le garanzie. Sezione Tutela Legale Per la Tutela Legale HDI si avvale di ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, che cura la gestione dei sinistri così come previsto alla Premessa ed all’Art.6 delle “Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale”. Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza. La Società assume a proprio carico il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale, compresi i relativi oneri non ripetibili, che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato per la difesa dei propri interessi. Le seguenti spese rientrano in garanzia: - per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - del legale di controparte; - per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti; - processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale); - di giustizia; - per indagini per la ricerca di prove a difesa; - di domiciliazione; - il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28). Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 5 di 13
Soluzione Famiglia La garanzia è operante per tutelare l’Assicurato per: 1) l’azione in sede civile; 2) l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali); 3) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni; 4) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi; 5) la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito da parte di terzi. Ulteriori particolari sono descritti agli Artt. 1 e 9 Sezione 6) “Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 “Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione”, 8 “Estensione territoriale” e 10 ”Esclusioni” della Sezione 6) “Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale” che elencano rispettivamente le delimitazioni dell’oggetto, i rischi esclusi e l’area geografica in cui operano le garanzie. Avvertenza Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 8 “Estensione territoriale” e 10 ”Esclusioni” della Sezione 6) “Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale”, che elencano i rischi esclusi e l’area geografica in cui operano le garanzie. Avvertenza Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione. Esempio di applicazione del limite di indennizzo: a) Limite di indennizzo: Euro 1.000,00 b) Ammontare del danno subito: Euro 2.500,00 c) Danno indennizzabile: Euro 1.000,00 Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue: Danno subito: Euro 2.500,00 > Limite di indennizzo Danno indennizzato; Euro 1.000,00 Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società. Esempio di massimale: Massimale: Euro 7.000,00 Danno: Euro 15.000,00 Danno risarcito: Euro 7.000,00 Sezione Impianti Fotovoltaici o Solari La Società presta le garanzie Incendio, Furto e Responsabilità Civile dell’impianto fotovoltaico o solare installato sul fabbricato assicurato con la polizza Sezione Incendio. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: - Integrazione A Sezione 1) Incendio e rischi complementari; - Integrazione B Sezione 2) Furto e rischi complementari; - Integrazione C Sezione 3) Responsabilità Civile Terzi. Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 1 Sezione 7) “Norme che regolano l’assicurazione Impianti fotovoltaici o solari” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all’Art. 1 “Condizione Aggiuntiva Estensione delle garanzie di polizza agli impianti fotovoltaici o solari” della Sezione 7) “Norme che regolano l’assicurazione Impianti fotovoltaici o solari” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Sulle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontare dell’importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione. Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 6 di 13
Soluzione Famiglia Esempio di applicazione della franchigia: a) Somma assicurata: Euro 5.000,00 b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 300,00 c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) Danno risarcibile: Euro 2.700,00 c–b=d Il danno risarcibile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 300,00 = 2.700,00 Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società. Esempio di massimale: Massimale: Euro 300.000,00 Danno: Euro 400.000,00 Danno risarcibile: Euro 300.000,00 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Avvertenza Le Condizioni di assicurazione non prevedono cause di nullità diverse rispetto a quelle previste dalla legge. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dall’Assicurato alla Società. In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l’adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1898 del codice civile. In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell’art. 1897 del codice civile. 6. Premio Il premio di polizza ha cadenza annuale. Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento: - denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; - assegni bancari e circolari; - bonifici bancari; - addebito in c/c. Là dove il contratto di Assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, i costi a carico del Contraente e del Debitore/Assicurato ammontano al 37,8%, di cui la quota parte percepita in media dall’intermediario ammonta al 25,0% dei premi imponibili annui. Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a Euro 162,45, i costi a carico del Contraente ammontano a Euro 61,40, di cui la quota parte percepita dall’intermediario ammonta a Euro 40,61. Avvertenza Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall’Art. 2 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”. Avvertenza Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (il premio pagato dal Contraente al netto delle imposte) relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza contrattuale originaria. In alternativa e su espressa richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario. Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 21 “Estinzione anticipata del mutuo” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”. Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 7 di 13
Soluzione Famiglia Avvertenza: In caso di rinnovo, l’attestato di versamento del premio effettuato dal Contraente è disponibile collegandosi al sito: http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/servizi/venetobanca/AttestatiPagamento.aspx 7. Rivalse L’assicuratore che ha pagato l’indennizzo subentra nei diritti dell’Assicurato per agire nei confronti del terzo responsabile del danno per il recupero di quanto pagato. Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge. 8. Diritto di recesso Avvertenza È prevista la possibilità di recedere dal contratto sia da parte del Contraente che da parte della Società. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l’Art. 6 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”. Avvertenza II presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Come disciplinato dall’art. 2952 del codice civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contatto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: - Incendio, Furto e Responsabilità Civile: 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket; - Assistenza 10%; - Tutele Legale 21,25%. Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - liquidazione dell’indennizzo Avvertenza In caso di sinistro l’Assicurato/Contraente deve farne denuncia per iscritto all’intermediario che ha intermediato la polizza o alla Direzione della Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Per le garanzie Incendio, furto, rapina e pannelli fotovoltaici (escluso R.C.): Avvertenza In caso di sinistro l’Assicurato deve: • fare tutto il possibile per impedire e limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; • presentare, nei casi previsti dalla legge, denuncia anche all’Autorità Giudiziaria entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede all’indennizzo entro 30 giorni, salvo i casi previsti dal contratto. L’indennizzo non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 8 di 13
Soluzione Famiglia La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità: A mezzo fax al numero verde: 800.60.61.61 HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri A mezzo posta indirizzata a: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta sinistri@pec.hdia.it elettronica certificata (PEC) a: Rivolgendosi alla Filiale o all’Agenzia della Banca presso la quale è stato concluso il contratto. I sinistri Tutela Legale e Assistenza possono essere denunciati direttamente alle Imprese che gestiscono i sinistri Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800.23.31.20 Per le garanzie di Responsabilità Civile (compreso Pannelli Fotovoltaici per la Sezione R.C.T.): Avvertenza Ai sensi di legge l’assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all’Assicurato qualora quest’ultimo lo richieda espressamente. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto. Per la garanzia Sezione Assistenza: Avvertenza La gestione dei sinistri della Sezione 5) “Assicurazione Assistenza” è stata affidata dalla Società a: Europ Assistance Italia S.p.a., Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza,Piazza Trento 8 - 20135 Milano, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. L’Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico indicato all’Art. 3 della Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza” delle Condizioni di assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 3 della Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza” delle Condizioni di assicurazione. Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza. Per la garanzia Sezione Tutela Legale: Avvertenza La Società ha affidato i sinistri di Tutela legale ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea) con Sede e Direzione Generale a 37135 Verona, Viale del Commercio n. 59, Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. L’Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria, tramite e-mail alla casella denunce@arag.it o al numero di fax +39.045.82.90.449. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le e-mail del responsabile di zona che segue il sinistro, fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria. Per la gestione del sinistro vi sono specifiche modalità operative e limitazioni. Ulteriori dettagli sono descritti agli Artt. 4, 5 e 6 della Sezione 6) “Norme che regolano l’assicurazione Tutela legale”. Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 9 di 13
Soluzione Famiglia 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (RM) Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it Qualora l’Intermediario non rivesta la qualifica di agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all’Intermediario stesso. In caso l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (di sessanta giorni nel caso il reclamo sia relativo al comportamento dell’agente), potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall’Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell’IVASS (www.ivass.it). Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito www.hdiassicurazioni.it. Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all’IVASS o al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net. 14. Arbitrato: arbitrato irrituale Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri relativi alle Sezioni 1) “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” e Sezione 2) “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina” delle Condizioni di assicurazione è previsto l’arbitrato irrituale. Ulteriori particolari sono descritti nell’Art. 11 “Procedura per la valutazione del danno” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”. Avvertenza In ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria. 15. Informativa sull’attivazione dell’area web riservata È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all’Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it. Le credenziali per l’accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell’Assicurato e/o del Contraente all’Intermediario assicurativo. *** HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. HDI Assicurazioni S.p.A. Il Legale Rappresentante Massimo Pabis Ticci Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 10 di 13
Soluzione Famiglia GLOSSARIO Nel testo delle Condizioni di assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Abitazione (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”) Fabbricato o porzione di fabbricato adibito esclusivamente a dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato che deve essere situato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano con ubicazione indicata in polizza. Animale domestico (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”) Il cane o il gatto. Appartamento Come “Fabbricato”; se facente parte di un condominio è compresa anche la quota ad esso relativa delle parti di fabbricato costituenti la proprietà comune. Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione Contratto di assicurazione. Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.) Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale a carico dell’Assicurato così come previsto dall’art. 1907 del codice civile. Collaboratori familiari Addetti ai servizi domestici - anche saltuari o occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e ragazze alla pari. Contenuto dell’abitazione L’arredamento tutto dei locali di abitazione, attrezzature e scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, elettrodomestici, computers, apparecchiature radio, audiovisive e sonore in genere, vestiario, pellicce, tappeti, moquettes, quadri, arazzi, sculture, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi (oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), denaro e titoli di credito, oggetti e servizi di argenteria per uso domestico, soprammobili, oggetti di casa e personali costituenti la normale dotazione della famiglia dell’Assicurato, nonché oggetti personali dei collaboratori familiari e degli ospiti dell’Assicurato. È inoltre compreso l’arredamento e l’attrezzatura dell’eventuale studio professionale o ufficio intercomunicante con i locali di abitazione. I titoli di credito e i documenti devono comunque considerarsi esclusi dalla presente definizione. Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione. Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali (valevole solo per la Sezione 3 “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi”). Dimora abituale Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia, e comunque l’abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell’anno. Disabitazione Assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne o la visita dei locali contenenti gli enti assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione. Documenti Documenti personali, registri, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estensione territoriale (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”) Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 11 di 13
Soluzione Famiglia Fabbricato I locali di proprietà o in locazione all’Assicurato e costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione (ved. Appartamento), esclusa l’area, compresi opere di fondazione o interrate, fissi ed infissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi elettrici, telefonici e videocitofoni, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione, cancellate e cancelli manovrabili anche elettronicamente, nonché centrale termica, cantina o box oppure garage ad uso privato, anche se sito fuori dal fabbricato ma esistente nel terreno di pertinenza dello stesso. Fabbricato fatiscente o collabente Fabbricato o porzione di esso che, a causa dell’accentuato livello di degrado, non è in grado di produrre reddito e più propriamente, non abitabile o agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale in cui è censito o censibile. Un immobile o parte di esso che, in sostanza, si trova allo stato di rudere, la cui concreta utilizzabilità, pertanto, non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria, occorrendo, allo scopo, opere più radicali Fissi ed infissi Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Franchigia Importo del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Furto Impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. Impianto Fotovoltaico Sistema atto a trasformare l’energia solare in energia elettrica. Impianto Solare Sistema atto a trasformare l’energia solare in calore. Incendio Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Indennizzo Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. In viaggio (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”) Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Lastre di vetro antisfondamento Si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore. Massimali di Responsabilità Civile I massimali di garanzia che fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l’assicurazione per ogni sinistro e per anno assicurativo. Onda sonica Onda d’urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili. Parti Il Contraente e/o l’Assicurato e la Società. Partita di polizza L’insieme delle cose, od altre voci, assicurate con un’unica somma. Polizza Documento che prova l’assicurazione. Premio Somma dovuta dal Contraente alla Società. Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 12 di 13
Soluzione Famiglia Prestazioni (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”) Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all’Assicurato. Primo rischio assoluto L’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l’Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile. Raccolte e collezioni Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Rapina / estorsione Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone. Responsabilità Civile Responsabilità patrimoniale che deriva all’Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui. Rischio Probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Scippo Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scheda di polizza Il documento che riporta i dati dell’Assicurato, la durata dell’assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dei beni assicurati e altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza forma parte della polizza. Scoperto Percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Scoppio / implosione Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio o implosione. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Sinistro (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”) Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato. Sinistro o Caso assicurativo (relativo alla Sezione 6 “Tutela Legale”) Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l’assicurazione. Società L’impresa assicuratrice. Struttura organizzativa (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”) È la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con HDI Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di HDI Assicurazioni S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Territorio italiano Quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Tutela Legale (relativo alla Sezione 6 “Tutela Legale”) L’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 -164 -173 -174 e correlati. Unico caso assicurativo (relativo alla Sezione 6 “Tutela Legale”) Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. Mod. P5591 ed. 06/2016 NOTA INFORMATIVA Pagina 13 di 13
Soluzione Famiglia SOLUZIONE FAMIGLIA Condizioni di Assicurazione Documento aggiornato a Giugno 2017 Mod. P5591 ed. 06/2016 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 21
Soluzione Famiglia INDICE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 3 SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO pag. 6 SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA pag. 9 SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI pag. 12 SEZIONE 4 - GARANZIE AGGIUNTIVE pag. 14 SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA pag. 15 SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE pag. 17 SEZIONE 7 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI O SOLARI pag. 20 Mod. P5591 ed. 06/2016 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 2 di 21
Soluzione Famiglia NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga il premio o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 3 Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Aggravamento del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Art. 7 Proroga dell’assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 8 Obblighi in caso di sinistro 1) Norme valevoli per le Sezioni 1), 2) e 3) In caso di sinistro l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del codice civile; b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile; c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate; d) fare, in tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità competente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all’Agenzia o alla Società; e) denunciare tempestivamente l’eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, le procedure di ammortamento. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. L’Assicurato deve inoltre: f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, Mod. P5591 ed. 06/2016 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 3 di 21
Soluzione Famiglia fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche. 2) Norme valevoli per la Sezione 3) In caso di sinistro l’Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti relativi al sinistro. Art. 9 Esagerazione dolosa del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. Art. 10 Cose di proprietà di terzi (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) La presente polizza è stipulata dall’Assicurato in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. Art. 11 Procedura per la valutazione del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti: b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art. 12 Mandato dei periti (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) I periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 8; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 13; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 11 lett. b) i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2) Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I. Fabbricato - si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; II. Contenuto dell’abitazione - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Mod. P5591 ed. 06/2016 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 4 di 21
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