SOLUZIONE FAMIGLIA - HDI Assicurazioni

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SOLUZIONE FAMIGLIA

                                     Contratto di Assicurazione multigaranzia Incendio,
                                      Furto e rapina, Responsabilità Civile, Assistenza,
                                                   Tutela Legale, Impianti
                                                    Fotovoltaici o Solari

       Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
    comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere
      consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

             Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

.
Soluzione Famiglia

                                               NOTA INFORMATIVA

                        CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “SOLUZIONE FAMIGLIA”

                                         Documento aggiornato a Giugno 2017

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto
alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo
Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società
(www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI
Assicurazioni”.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.
Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I
dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 di assicurazione ed all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 226,09 milioni (di cui 126,75 milioni vita e 99,34 milioni danni),
ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni (di cui 46,00 milioni vita e 50,00 milioni danni) e da riserve
patrimoniali per 130,09 milioni (di cui 80,75 milioni vita e 49,34 milioni danni).
La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31
dicembre 2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II, entrata in vigore nel 2016.
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318,50 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello
stesso sono pari a 426,65 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 108,15 milioni di Euro ed un Solvency
Ratio pari al 134,0%.
Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 143,32 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso
sono pari a 384,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 240,92 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari
al 268,1%.
La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 68,72 milioni di Euro, ed il
Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 74,60 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi
dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.
Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta.
Ulteriori particolari sono descritti nell’Art. 7 delle Condizioni di polizza.

Avvertenza
Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare
almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di
scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del
codice civile.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Sezione Incendio
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da fulmine,
esplosione, scoppio e quant’altro previsto all’Art. 1 Sezione 1) “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” delle
Condizioni di assicurazione.
Le seguenti garanzie sono sempre operanti:
a) incendio;
b) fulmine;

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c) esplosione e scoppio - implosione, non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate;
e) urto di veicoli stradali;
f) onda sonica, determinata da aeromobili o oggetti in genere, in moto a velocità supersonica;
g) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici;
h) acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti;
i) fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto;
j) eventi atmosferici e cioè uragani, bufere, tempeste, vento;
k) eventi sociopolitici;
l) danni alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas o vapori;
m) danni alle cose assicurate per ordine dell’Autorità;
n) spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare;
o) spese di alloggio provvisorio in caso di inagibilità dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate;
p) danni causati a generi alimentari contenuti in apparecchi di refrigerazione;
q) Ricorso Terzi;
r) Rischio Locativo.
Ulteriori particolari sono descritti nell’Art. 1 Sezione 1) “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” delle
Condizioni di assicurazione.

Avvertenza
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 “Esclusioni”, 3 “Limiti di indennizzo relativi al
contenuto dell’abitazione” e 4 “Condizioni di operatività della garanzia” della Sezione 1) “Norme che regolano
l’assicurazione Incendio” delle Condizioni di assicurazione, che elencano i rischi esclusi, i limiti di indennizzo e le
caratteristiche del fabbricato perché sia assicurabile.

Avvertenza
Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontare dell’importo da indennizzare.
Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:
a) Somma assicurata: Euro 5.000,00
b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00
c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
d) Danno indennizzabile: Euro 2.900,00
c–b=d
Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 -100,00 = 2.900,00

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall’ammontare
dell’importo da indennizzare.
Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:
e) Somma assicurata: Euro 5.000,00
f) Scoperto previsto dal contratto: 15%
g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00
g - (g x 15/100) = h
Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:
3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo da indennizzare.
I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:
i) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00
j) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
k) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:
Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo
Danno indennizzato: Euro 2.000,00
 Mod. P5591 ed. 06/2016                                               NOTA INFORMATIVA Pagina 2 di 13
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Sezione Furto e Rapina
L’assicurazione indennizza i danni diretti e materiali causati alle cose assicurate contenute nei locali assicurati a
seguito di quanto previsto all’Art. 1 Sezione 2) “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina” delle Condizioni
di assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:
a) Furto;
b) Rapina o estorsione all’interno dei locali.
Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 1 Sezione 2) “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina” delle
Condizioni di assicurazione.
L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto” e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del
codice civile.

Avvertenza
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 “Esclusioni”, 3 “Limiti di indennizzo relativi al
contenuto dell’abitazione”, 4 “Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di mezzi di chiusura dei locali”, della
Sezione 2) “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina” delle Condizioni di assicurazione che elencano i rischi
esclusi, i limiti di indennizzo e le caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura perché siano assicurabili i beni
in esso contenuti.

Avvertenza
Diminuzione delle somme assicurate: in caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato
e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo eguale a quello del danno risarcibile a termini
delle Condizioni di assicurazione.
Ulteriori particolari sono descritti nell’Art. 7 Sezione 2) “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina” delle
Condizioni di assicurazione.

Avvertenza
Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontare dell’importo da indennizzare.
Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:
a) Somma assicurata: Euro 5.000,00
b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00
c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
d) Danno indennizzabile: Euro 2.900,00
c–b=d
Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 -100,00 = 2.900,00
Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall’ammontare
dell’importo da indennizzare.
Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.
Esempio di applicazione dello scoperto:
e) Somma assicurata: Euro 5.000,00
f) Scoperto previsto dal contratto: 15%
g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00
g - (g x 15/100) = h
Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:
3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00
Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo da indennizzare.
I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.
Esempio di applicazione del limite di indennizzo:
l) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00
m) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
n) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00
Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:
Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo
Danno indennizzato: Euro 2.000,00
 Mod. P5591 ed. 06/2016                                               NOTA INFORMATIVA Pagina 3 di 13
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Sezione Responsabilità Civile
L’assicurazione risarcisce i danni diretti e materiali causati a terzi dal Contraente e tutti i componenti della sua
famiglia risultanti dal certificato di stato di famiglia, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita
privata.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:
a) proprietà e/o conduzione dell’abitazione;
b) lavori di ordinaria manutenzione;
c) conduzione da parte dell’Assicurato di altre dimore temporanee;
d) uso di apparecchi domestici in genere anche elettrici o elettronici;
e) esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico, di apparecchi a vapore, di impianti a termosifone;
f) intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande;
g) proprietà o uso di biciclette senza motore compreso l’uso per servizio da parte dei collaboratori familiari;
h) proprietà o uso di cavalli ed altri animali da sella;
i) proprietà e/o possesso di cani, gatti ed altri animali domestici ma non selvatici;
j) pratica dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere;
k) attività di tempo libero;
l) uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,50 metri;
m) proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo;
n) utenza della strada in qualità di pedone;
o) Assicurato in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui;
p) guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte di figli minori;
q) partecipazione dell’Assicurato, quale genitore, alle attività della scuola;
r) infortuni sofferti (escluse le malattie professionali) dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento
    delle loro mansioni.
Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 1 Sezione 3) “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile
verso Terzi” delle Condizioni di assicurazione.
Le seguenti GARANZIE AGGIUNTIVE sono operanti a pagamento:

Cod. 01 - Assicurazione R.C.T. del Cacciatore;
Cod. 02 - R.C.T. proprietà della 2a casa.
Ulteriori particolari sono descritti alla Sezione 4) “Garanzie aggiuntive” delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 “Persone non considerate terzi”, 3 “Esclusioni”,
5 ”Estensione territoriale” della Sezione 3) “Responsabilità Civile delle Condizioni di assicurazione”, che elencano
rispettivamente le persone non considerate terze ai fini dell’assicurazione, i rischi esclusi e l’area geografica in cui
operano le garanzie.
Avvertenza
Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontare dell’importo da indennizzare.
Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.
Esempio di applicazione della franchigia:
a) Somma assicurata: Euro 5.000,00
b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00
c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
d) Danno risarcibile: Euro 2.900,00
c–b=d
Il danno risarcibile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00
Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall’ammontare
dell’importo da indennizzare.
Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.
Esempio di applicazione dello scoperto:
e) Somma assicurata: Euro 5.000,00
f) Scoperto previsto dal contratto: 15%
g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00
g - (g x 15/100) = h
Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:
3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00

 Mod. P5591 ed. 06/2016                                              NOTA INFORMATIVA Pagina 4 di 13
Soluzione Famiglia
Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo da indennizzare.
I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:
i) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00
j) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
k) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:
Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo
Danno indennizzato: Euro 2.000,00

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale
Massimale: Euro 250.000,00
Danno: Euro 300.000,00
Danno risarcibile: Euro 250.000,00

Sezione Assistenza
Per l’Assistenza HDI si avvale di Europ Assistance, Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza,
che fornisce le prestazioni di seguito elencate attraverso la propria Centrale Operativa nei modi ed entro i limiti
indicati agli Artt. 1, 2 e 3 della Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza” delle Condizioni di
assicurazione.
Le seguenti garanzie sono sempre operanti:
1. invio di un idraulico in caso di emergenza;
2. interventi di emergenza per danni da acqua;
3. invio di un elettricista in caso di emergenza;
4. invio di un fabbro in caso di emergenza.
Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 1 Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza” delle
Condizioni di assicurazione.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti
dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni
di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al
momento della sottoscrizione della Polizza.

Avvertenza
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate nella definizione di “Estensione territoriale” nel Glossario
ed all’Art. 2 “Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni dell’assicurazione Assistenza” della Sezione 5)
“Norme che regolano l’assicurazione Assistenza”, che elencano rispettivamente l’ambito geografico di operatività e, i
rischi esclusi e l’area geografica in cui operano le garanzie.

Sezione Tutela Legale
Per la Tutela Legale HDI si avvale di ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea),
in seguito denominata ARAG, Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, che cura la gestione
dei sinistri così come previsto alla Premessa ed all’Art.6 delle “Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale”.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti
dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di
Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al
momento della sottoscrizione della Polizza.
La Società assume a proprio carico il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale, compresi i relativi oneri non
ripetibili, che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato per la difesa dei propri interessi.

Le seguenti spese rientrano in garanzia:
- per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- del legale di controparte;
- per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
- di giustizia;
- per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- di domiciliazione;
- il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28).
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Soluzione Famiglia
La garanzia è operante per tutelare l’Assicurato per:
1) l’azione in sede civile;
2) l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali);
3) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni;
4) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi;
5) la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito da parte di terzi.
Ulteriori particolari sono descritti agli Artt. 1 e 9 Sezione 6) “Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale”
delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 2 “Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione”,
8 “Estensione territoriale” e 10 ”Esclusioni” della Sezione 6) “Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale” che
elencano rispettivamente le delimitazioni dell’oggetto, i rischi esclusi e l’area geografica in cui operano le garanzie.

Avvertenza
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 8 “Estensione territoriale” e 10 ”Esclusioni” della
Sezione 6) “Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale”, che elencano i rischi esclusi e l’area geografica in cui
operano le garanzie.

Avvertenza
Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo da indennizzare.
I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:
a) Limite di indennizzo: Euro 1.000,00
b) Ammontare del danno subito: Euro 2.500,00
c) Danno indennizzabile: Euro 1.000,00

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:
Danno subito: Euro 2.500,00 > Limite di indennizzo
Danno indennizzato; Euro 1.000,00

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale:
Massimale: Euro 7.000,00
Danno: Euro 15.000,00
Danno risarcito: Euro 7.000,00

Sezione Impianti Fotovoltaici o Solari
La Società presta le garanzie Incendio, Furto e Responsabilità Civile dell’impianto fotovoltaico o solare installato sul
fabbricato assicurato con la polizza Sezione Incendio.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:
- Integrazione A Sezione 1) Incendio e rischi complementari;
- Integrazione B Sezione 2) Furto e rischi complementari;
- Integrazione C Sezione 3) Responsabilità Civile Terzi.

Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 1 Sezione 7) “Norme che regolano l’assicurazione Impianti fotovoltaici o
solari” delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all’Art. 1 “Condizione Aggiuntiva Estensione delle garanzie
di polizza agli impianti fotovoltaici o solari” della Sezione 7) “Norme che regolano l’assicurazione Impianti fotovoltaici
o solari” delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza
Sulle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontare dell’importo da indennizzare.
Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.

 Mod. P5591 ed. 06/2016                                               NOTA INFORMATIVA Pagina 6 di 13
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Esempio di applicazione della franchigia:
a) Somma assicurata: Euro 5.000,00
b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 300,00
c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
d) Danno risarcibile: Euro 2.700,00
c–b=d
Il danno risarcibile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 300,00 = 2.700,00

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale:
Massimale: Euro 300.000,00
Danno: Euro 400.000,00
Danno risarcibile: Euro 300.000,00

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione della
copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Avvertenza
Le Condizioni di assicurazione non prevedono cause di nullità diverse rispetto a quelle previste dalla legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dall’Assicurato alla Società.
In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l’adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma
dell’art. 1898 del codice civile.
In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma
dell’art. 1897 del codice civile.

6. Premio
Il premio di polizza ha cadenza annuale.
Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- addebito in c/c.
Là dove il contratto di Assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, i costi a carico del Contraente
e del Debitore/Assicurato ammontano al 37,8%, di cui la quota parte percepita in media dall’intermediario ammonta
al 25,0% dei premi imponibili annui.
Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a Euro 162,45, i costi a carico del Contraente
ammontano a Euro 61,40, di cui la quota parte percepita dall’intermediario ammonta a Euro 40,61.

Avvertenza
Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall’Art. 2 delle “Norme che
regolano l’assicurazione in generale”.

Avvertenza
Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Contraente la parte di premio
imponibile (il premio pagato dal Contraente al netto delle imposte) relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza
contrattuale originaria. In alternativa e su espressa richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa
fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario.
Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 21 “Estinzione anticipata del mutuo” delle “Norme che regolano
l’assicurazione in generale”.

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Avvertenza:
In caso di rinnovo, l’attestato di versamento del premio effettuato dal Contraente è disponibile collegandosi al sito:
http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/servizi/venetobanca/AttestatiPagamento.aspx

7. Rivalse
L’assicuratore che ha pagato l’indennizzo subentra nei diritti dell’Assicurato per agire nei confronti del terzo
responsabile del danno per il recupero di quanto pagato. Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società
nei termini previsti dalla legge.

8. Diritto di recesso
Avvertenza
È prevista la possibilità di recedere dal contratto sia da parte del Contraente che da parte della Società.
Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l’Art. 6 delle “Norme che regolano l’assicurazione
in generale”.
Avvertenza
II presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.
Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare
almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di
scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del
codice civile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Come disciplinato dall’art. 2952 del codice civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno
dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contatto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle
assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
- Incendio, Furto e Responsabilità Civile: 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket;
- Assistenza 10%;
- Tutele Legale 21,25%.

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - liquidazione dell’indennizzo

Avvertenza
In caso di sinistro l’Assicurato/Contraente deve farne denuncia per iscritto all’intermediario che ha intermediato la
polizza o alla Direzione della Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la
possibilità.

Per le garanzie Incendio, furto, rapina e pannelli fotovoltaici (escluso R.C.):

Avvertenza
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
• fare tutto il possibile per impedire e limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
• presentare, nei casi previsti dalla legge, denuncia anche all’Autorità Giudiziaria entro cinque giorni da quando ne
    ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.
Il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo.
Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede all’indennizzo entro 30 giorni, salvo i
casi previsti dal contratto.

L’indennizzo non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

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La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità:

 A mezzo fax al numero verde:                                  800.60.61.61
                                                               HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri
 A mezzo posta indirizzata a:
                                                               Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
 A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta
                                                               sinistri@pec.hdia.it
 elettronica certificata (PEC) a:
 Rivolgendosi alla Filiale o all’Agenzia della Banca presso la quale è stato concluso il contratto.
 I sinistri Tutela Legale e Assistenza possono essere denunciati direttamente alle Imprese che gestiscono i sinistri
 Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:           800.23.31.20

Per le garanzie di Responsabilità Civile (compreso Pannelli Fotovoltaici per la Sezione R.C.T.):

Avvertenza
Ai sensi di legge l’assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagare direttamente il terzo
danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all’Assicurato qualora quest’ultimo lo richieda espressamente.
Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.
Le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal
contratto.

Per la garanzia Sezione Assistenza:

Avvertenza
La gestione dei sinistri della Sezione 5) “Assicurazione Assistenza” è stata affidata dalla Società a: Europ Assistance
Italia S.p.a., Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza,Piazza Trento 8 - 20135 Milano, alla
quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
L’Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24
ore su 24, al numero telefonico indicato all’Art. 3 della Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza”
delle Condizioni di assicurazione.
Ulteriori particolari sono descritti all’Art. 3 della Sezione 5) “Norme che regolano l’assicurazione Assistenza” delle
Condizioni di assicurazione.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti
dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni
di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al
momento della sottoscrizione della Polizza.

Per la garanzia Sezione Tutela Legale:

Avvertenza
La Società ha affidato i sinistri di Tutela legale ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas
Europaea) con Sede e Direzione Generale a 37135 Verona, Viale del Commercio n. 59, Società di gestione e
liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
L’Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria, tramite e-mail alla casella denunce@arag.it o al
numero di fax +39.045.82.90.449. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per
sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le e-mail del responsabile di zona che segue il sinistro, fax +39 045.8290
449 e la posta ordinaria.
Per la gestione del sinistro vi sono specifiche modalità operative e limitazioni. Ulteriori dettagli sono descritti agli
Artt. 4, 5 e 6 della Sezione 6) “Norme che regolano l’assicurazione Tutela legale”.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti
dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di
Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al
momento della sottoscrizione della Polizza

 Mod. P5591 ed. 06/2016                                               NOTA INFORMATIVA Pagina 9 di 13
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13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto
all’Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali
Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (RM)
Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l’Intermediario non rivesta la qualifica di agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato
direttamente all’Intermediario stesso.
In caso l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni (di sessanta giorni nel caso il reclamo sia relativo al comportamento dell’agente),
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall’Intermediario ed utilizzando il modello di
presentazione del reclamo disponibile sul sito dell’IVASS (www.ivass.it).
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle
controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul
sito www.hdiassicurazioni.it.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all’IVASS o al sistema estero competente
chiedendo l’attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito
internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net.

14. Arbitrato: arbitrato irrituale
Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri relativi alle Sezioni 1) “Norme che regolano
l’assicurazione Incendio” e Sezione 2) “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina” delle Condizioni di
assicurazione è previsto l’arbitrato irrituale. Ulteriori particolari sono descritti nell’Art. 11 “Procedura per la
valutazione del danno” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.

Avvertenza
In ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

15. Informativa sull’attivazione dell’area web riservata
È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all’Area Clienti dalla home
page del sito www.hdiassicurazioni.it.
Le credenziali per l’accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell’Assicurato e/o del Contraente
all’Intermediario assicurativo.

                                                            ***

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

                                                                             HDI Assicurazioni S.p.A.
                                                                            Il Legale Rappresentante
                                                                                Massimo Pabis Ticci

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                                                     GLOSSARIO
Nel testo delle Condizioni di assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Abitazione (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”)
Fabbricato o porzione di fabbricato adibito esclusivamente a dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato che deve
essere situato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano con ubicazione indicata in polizza.

Animale domestico (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”)
Il cane o il gatto.

Appartamento
Come “Fabbricato”; se facente parte di un condominio è compresa anche la quota ad esso relativa delle parti di
fabbricato costituenti la proprietà comune.

Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assicurazione
Contratto di assicurazione.

Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.)
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza
applicazione della regola proporzionale a carico dell’Assicurato così come previsto dall’art. 1907 del codice civile.

Collaboratori familiari
Addetti ai servizi domestici - anche saltuari o occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e ragazze alla pari.

Contenuto dell’abitazione
L’arredamento tutto dei locali di abitazione, attrezzature e scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme,
armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, elettrodomestici, computers, apparecchiature radio, audiovisive e sonore
in genere, vestiario, pellicce, tappeti, moquettes, quadri, arazzi, sculture, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi
(oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), denaro e titoli di
credito, oggetti e servizi di argenteria per uso domestico, soprammobili, oggetti di casa e personali costituenti la
normale dotazione della famiglia dell’Assicurato, nonché oggetti personali dei collaboratori familiari e degli ospiti
dell’Assicurato. È inoltre compreso l’arredamento e l’attrezzatura dell’eventuale studio professionale o ufficio
intercomunicante con i locali di abitazione. I titoli di credito e i documenti devono comunque considerarsi esclusi
dalla presente definizione.

Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.

Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali (valevole solo per la Sezione 3 “Norme che regolano l’assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi”).

Dimora abituale
Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di
famiglia, e comunque l’abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell’anno.

Disabitazione
Assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia. La
presenza di persone limitata alle sole ore diurne o la visita dei locali contenenti gli enti assicurati per ispezioni,
controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Documenti
Documenti personali, registri, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata
velocità.

Estensione territoriale (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”)
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

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Fabbricato
I locali di proprietà o in locazione all’Assicurato e costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione (ved.
Appartamento), esclusa l’area, compresi opere di fondazione o interrate, fissi ed infissi, impianti idrici ed igienici,
impianti fissi elettrici, telefonici e videocitofoni, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria,
ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o
destinazione, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione, cancellate e cancelli
manovrabili anche elettronicamente, nonché centrale termica, cantina o box oppure garage ad uso privato, anche
se sito fuori dal fabbricato ma esistente nel terreno di pertinenza dello stesso.
Fabbricato fatiscente o collabente
Fabbricato o porzione di esso che, a causa dell’accentuato livello di degrado, non è in grado di produrre reddito e
più propriamente, non abitabile o agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza
o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella
categoria catastale in cui è censito o censibile. Un immobile o parte di esso che, in sostanza, si trova allo stato di
rudere, la cui concreta utilizzabilità, pertanto, non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione
ordinaria o straordinaria, occorrendo, allo scopo, opere più radicali
Fissi ed infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è
stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
Importo del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
Impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Impianto Fotovoltaico
Sistema atto a trasformare l’energia solare in energia elettrica.
Impianto Solare
Sistema atto a trasformare l’energia solare in calore.
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni
di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero
dell’Interno.
Indennizzo
Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
In viaggio (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”)
Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Lastre di vetro antisfondamento
Si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato
di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.
Massimali di Responsabilità Civile
I massimali di garanzia che fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l’assicurazione per
ogni sinistro e per anno assicurativo.
Onda sonica
Onda d’urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
Parti
Il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.
Partita di polizza
L’insieme delle cose, od altre voci, assicurate con un’unica somma.
Polizza
Documento che prova l’assicurazione.
Premio
Somma dovuta dal Contraente alla Società.

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Prestazioni (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”)
Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all’Assicurato.
Primo rischio assoluto
L’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l’Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza
fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del
codice civile.
Raccolte e collezioni
Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo
valore.
Rapina / estorsione
Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre
persone.
Responsabilità Civile
Responsabilità patrimoniale che deriva all’Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.
Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scippo
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scheda di polizza
Il documento che riporta i dati dell’Assicurato, la durata dell’assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni
attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dei beni assicurati e altri dettagli della polizza.
La Scheda di polizza forma parte della polizza.
Scoperto
Percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio / implosione
Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del
“colpo d’ariete” non sono considerati scoppio o implosione.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistro (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”)
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di
assistenza dell’Assicurato.
Sinistro o Caso assicurativo (relativo alla Sezione 6 “Tutela Legale”)
Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l’assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice.
Struttura organizzativa (relativo alla Sezione 5 “Assistenza”)
È la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, che
è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con HDI
Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed
eroga, con costi a carico di HDI Assicurazioni S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Territorio italiano
Quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tutela Legale (relativo alla Sezione 6 “Tutela Legale”)
L’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 -164 -173 -174 e correlati.

Unico caso assicurativo (relativo alla Sezione 6 “Tutela Legale”)
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

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SOLUZIONE FAMIGLIA
Condizioni di Assicurazione

                         Documento aggiornato a Giugno 2017

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   INDICE

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE                                                   pag. 3

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO                                          pag. 6

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA                                    pag. 9

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI                pag. 12

SEZIONE 4 - GARANZIE AGGIUNTIVE                                                                 pag. 14

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA                                       pag. 15

SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE                                    pag. 17

SEZIONE 7 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI O SOLARI                   pag. 20

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                         NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga il premio o le rate di
premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla
quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 3 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.

Art. 5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo,
ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera
raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte
della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

Art. 7 Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza,
l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 8 Obblighi in caso di sinistro

1) Norme valevoli per le Sezioni 1), 2) e 3)
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate; le relative spese sono a
    carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del codice civile;
b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne
    ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile;
c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la
    custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
d) fare, in tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità competente,
    precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all’Agenzia o
    alla Società;
e) denunciare tempestivamente l’eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire,
    se la legge lo consente, le procedure di ammortamento.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi
dell’art. 1915 del codice civile.

L’Assicurato deve inoltre:
f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto
   ad indennità alcuna;
g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose
   danneggiate, distrutte o sottratte, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al
   momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti,

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   fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini o
   verifiche.

2) Norme valevoli per la Sezione 3)
In caso di sinistro l’Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti relativi al sinistro.

Art. 9 Esagerazione dolosa del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al
momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e
documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del
sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

Art. 10 Cose di proprietà di terzi (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)
La presente polizza è stipulata dall’Assicurato in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed
i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare
all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la
liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, proprietari o comproprietari, restando esclusa
ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non
nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Art. 11 Procedura per la valutazione del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di
uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a
maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire
nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del
proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle
Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti
sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 12 Mandato dei periti (valevole esclusivamente per le Sezioni 1 e 2)
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
     momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate,
     nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 8;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime
     avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 13;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 11 lett. b) i risultati delle operazioni
peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti
in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso
qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un
perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni 1
e 2)
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza,
l’attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è
ottenuta secondo i seguenti criteri:
 I. Fabbricato - si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato,
    escludendo soltanto il valore dell’area;
II. Contenuto dell’abitazione - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per
    rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità,
    rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

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