INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Chiara Bersani 2022 - Corte dei conti

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INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Chiara Bersani 2022 - Corte dei conti
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
                       SEDE DI TRENTO

                 INAUGURAZIONE
            DELL’ANNO GIUDIZIARIO
                           2022

             RELAZIONE DEL PRESIDENTE
                     Chiara Bersani

                   TRENTO, 4 MARZO 2022
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Chiara Bersani 2022 - Corte dei conti
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

                       SEDE DI TRENTO

                  INAUGURAZIONE
            DELL’ANNO GIUDIZIARIO
                           2022

                Relazione del Presidente
                     Chiara Bersani

                   TRENTO – 4 MARZO 2022
RELAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2022

La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, che tradizionalmente si svolge
in presenza delle principali autorità civili e militari della Regione Trentino-Alto
Adige e della Provincia autonoma di Trento, nonché dei rappresentanti delle
componenti sociali con le quali più direttamente si rapporta l’attività della Corte dei
conti, rappresenta una preziosa occasione istituzionale. Con essa, grazie alla
contestualità delle relazioni orali del Presidente della Sezione Giurisdizionale e del
Procuratore regionale e dell’intervento finale del Presidente della Sezione di
controllo, oltre a celebrarsi formalmente l’inizio dell’attività giudiziaria si realizza
una reciproca e sistematica comunicazione dei dati e delle informazioni sulle
questioni più rilevanti che si sono presentate nel corso dell’anno precedente, in ogni
diverso comparto dell’attività della Corte dei conti. Arricchiscono la reciproca
conoscenza e l’ampiezza del flusso di informazioni, e contribuiscono alla solennità di
questo momento sinergico, il saluto del Presidente della Corte e del rappresentante
dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti e l’intervento del Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento.
La perdurante situazione di emergenza sanitaria, prorogata dall’art. 1, comma 1, del
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sino a fine marzo 2022, l’introduzione delle
ulteriori misure di sicurezza ivi previste e l’attualità del pericolo del contagio, al quale
alcune di queste sono connesse, sconsigliano anche quest’anno di celebrare questo
evento in presenza.
Ad esito di queste considerazioni, d’intesa con il Procuratore regionale, la cerimonia
di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 della Sezione Giurisdizionale per il
Trentino-Alto Adige, sede di Trento, quest’anno non avrà luogo.
L’occasione di proficuo scambio di informazioni e considerazioni sarà garantita
mediante inserimento delle previste relazioni in modalità telematica, mediante
pubblicazione in data 4 marzo 2022 sul sito istituzionale della Corte, alla quale

  1 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
seguirà la spedizione delle stesse in forma cartacea alle principali autorità della
Regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento. Ciò nel comune
auspicio di ritornare in tempi brevi alla normalità.

Al fine di dare attuazione al d.l. 7 gennaio 2022, n. 21, e garantire al contempo il
massimo livello di protezione e l’esercizio del diritto di difesa, con decreto prot. 27
dell’11 gennaio 2022 il Presidente della Sezione ha disposto l’adeguamento delle
misure di sicurezza per le udienze cd. “in presenza”, integrando le misure già previste
dai decreti del Presidente della Sezione Giurisdizionale Trentino-Alto Adige del
23.06.2020, del 15.10.2020 e del 30.10.2020. Per le udienze in presenza la Sezione ha
potuto continuare a utilizzare il più adeguato spazio concesso dal Comune di Trento,
che ringrazio per la costante disponibilità, presso l’ampia e spaziosa sala
“Falconetto”, in Palazzo Geremia. Le udienze pensionistiche si sono svolte quasi
esclusivamente con le forme ed il rito di cui all’art. 85, comma 5, del d.l. n. 18/2020.
In espressa considerazione delle peculiari ulteriori misure di sicurezza introdotte dal
citato d.l. n. 21/2022 con l’estensione dell’obbligo di green pass alla classe forense,
con decreto presidenziale prot. 28 dell’11 gennaio 2022 sono state dettate Misure
organizzative per lo svolgimento in videoconferenza delle udienze e delle camere di
consiglio, con allegate Linee guida per lo svolgimento delle udienze e camere di
consiglio “da remoto” per la parte che lo richieda. Detti decreti sono stati pubblicati
mediante l’affissione all’albo della Sezione ed il caricamento sul portale istituzionale
all’interno della Bacheca virtuale dedicata all’Emergenza Covid-19, e sono stati
trasmessi al Procuratore Regionale, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati e alle competenti Autorità sanitarie.

Sotto il profilo organizzativo, nel corso del 2021 come anche, in tempo reale, in questi
primi mesi del 2022, la Sezione giurisdizionale si è adeguata alle nuove modalità di
lavoro imposte dal periodo di emergenza sanitaria, modulando le presenze in ufficio

  2 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
del personale di Segreteria sulla base del carico di lavoro e dei criteri imposti dalle
circolari emanate in sede centrale. Nonostante la non integrale copertura
dell’organico di tutto il personale amministrativo, la disponibilità e l’impegno di tutti
hanno assicurato l’ottimale svolgimento delle attività istituzionali. A tutto il
personale amministrativo vanno i miei ringraziamenti, unitamente alla richiesta di
un rinnovato sforzo per affrontare con i migliori risultati anche le difficoltà che
potranno continuare a presentarsi.
La carenza di organico del personale di magistratura, al di sotto di una unità sin dagli
inizi del 2021 e ancora ad oggi, ha imposto in più occasioni il ricorso all’integrazione
del Collegio di udienza con magistrati provenienti da altre sedi, che ringrazio per la
pronta disponibilità e per la professionalità dimostrata. A seguito della mutata
composizione dei magistrati della Sezione e della riduzione di una unità nel corso del
2021, è stata necessaria anche una revisione dei criteri per le assegnazioni dei giudizi
in materia di conti giudiziali.

Come noto, la relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario della Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti “illustra l’attività della Sezione medesima con
cenni agli interventi legislativi e normativi che hanno riguardato la Corte nell’ultimo
anno e con l’eventuale indicazione di indirizzi giurisprudenziali di particolare
rilievo”. Ritengo che possa essere cosa utile dedicare particolare attenzione,
nell’ambito di tali contenuti, all’esposizione degli indirizzi giurisprudenziali emersi
nel corso dell’anno 2021, onde facilitare la lettura dell’attività giudiziaria della
Sezione Trentino-Alto Adige, sede di Trento, nei diversi settori dei giudizi di
responsabilità, dei giudizi di conto e dei giudizi in materia di pensioni.
Alla relazione, come d’uso, sono allegate tavole sinottiche dei dati numerici
rappresentativi del contenzioso,

  3 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
4 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
1      GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE

1.A QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

1)        Una parte rilevante dei giudizi di responsabilità decisi nel corso del 2021 ha
avuto ad oggetto domande di risarcimento del danno costituito dai corrispettivi
erogati dall’amministrazione a seguito dell’affidamento di incarichi a soggetti
esterni, nei quali si è rilevata la violazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e
dell’analoga disciplina posta dall’art. 39-quater e seguenti della L.P. Trentino-Alto
Adige n. 23/1990. In materia la Sezione ha dato applicazione ai principi e criteri già
ampiamente             consolidati        in    giurisprudenza,           consistenti       nell’accertare         se,
conformemente alla citata normativa, l’incarico sia stato conferito “solo per specifiche
esigenze a cui le pubbliche amministrazioni non possono far fronte con il personale in
servizio” (e in presenza dei presupposti espressamente indicati dalle citate
disposizioni) ulteriormente precisando, sullo specifico punto, che “La verifica della
presenza o meno all’interno dell’amministrazione di personale adeguato va effettuata con
riferimento all’oggetto dell’incarico, per cui a tali fini non rileva accertare se all’interno
dell’ente vi fossero professionalità comparabili con quella del soggetto incaricato, ma se vi
fossero professionalità adeguate a svolgere l’attività oggetto dell’incarico” (sent. n.
122/2021).
In applicazione dei consolidati criteri, nel corso dell’anno sono state emesse sentenze
di assoluzione, laddove si sia riscontrata la particolare urgenza o complessità
dell’oggetto dell’incarico o la carenza di risorse strumentali per farvi fronte (tra le
altre: sentenze n. 103/2021, n. 95/2021, n. 71/2021, n. 75/2021, n. 76/2021, n. 85/2021,
n. 86/2021), ovvero laddove il corredo probatorio in atti non sia stato ritenuto
sufficiente per sostenere la presenza di adeguato personale interno disponibile al
momento dell’incarico (tra le altre, sentenze n. 97/2021, n. 109/2021, n. 123/2021).

     5 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
Sono state emesse sentenze di condanna, per contro: laddove si è accertato che
“l’attività di assistenza/consulenza commissionata non assume una sufficiente
connotazione specialistica ai sensi dell’art. 39 quinques, non emergendo dagli atti di
incarico obiettivi complessi o problematiche per la soluzione delle quali fosse richiesto un
alto contenuto di professionalità non presente o comunque non disponibile all'interno
dell’amministrazione” (sent. 122/2021); laddove le attività conferite al consulente
esterno sono state giudicate rientranti “in pieno nell’ambito delle funzioni ordinarie
assegnate dall’ordinamento all’ente…e, in quanto tali, dovevano essere espletate dalle
risorse interne nell’esercizio dei loro compiti istituzionali” e precisamente dal
responsabile dell’ufficio competente per materia e dal Segretario comunale, in quanto
tali soggetti costituiscono centri di competenza istituzionale “sicuramente sufficienti
per gestire in modo appropriato” l’attività esternalizzata nella fattispecie (sent. n.
96/2021); laddove l’incarico abbia conferito all’esterno una attività di consulenza “da
rendersi di volta in volta in relazione a problematiche di particolare complessità o urgenza
tali da non poter essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle
professionalità interne”, in quanto tale rapporto avente un oggetto non
sufficientemente predeterminato, in sostanza determina una sorta di (non consentito)
tutoraggio a favore dell’amministrazione “a cagione del contenuto inevitabilmente
generico [della consulenza]e del conseguente difetto del necessario requisito
dell’eccezionalità dell’incarico” (sent. 29/2021); laddove l’incarico mancasse
dell’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per il suo svolgimento, o di un
parametro prestabilito per la verifica della proporzionalità tra corrispettivo e
risultato (sent. n. 70/2021); laddove agli atti risultasse in servizio personale adeguato
a svolgere l’incarico (sent. 56/2021: fattispecie nella quale la Sezione ha escluso che
l’attività oggetto dell’incarico richiedesse particolare professionalità tecnica, tale da
integrare i requisiti richiesti dell’art. 20 della L.P. n. 23/1990 per il conferimento di
incarichi di progettazione o di altre attività tecniche nell’ambito dei lavori pubblici
di interesse provinciale, e ha accertato che le prestazioni oggetto dell’incarico

  6 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
potevano essere “svolte dagli Uffici del Comune, non richiedendo particolare
professionalità”).
Nell’ambito di tali fattispecie, le sentenze che hanno accertato il carattere generico
della consulenza hanno compiuto una accurata ricostruzione del ruolo istituzionale
del Segretario comunale e provinciale (laddove risultasse tra i soggetti convenuti),
anche alla luce delle caratteristiche della figura individuate nella sentenza
costituzionale n. 95/2021, riguardante la specifica disciplina del Segretario comunale
nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. La Sezione (cfr. tra le altre, sent.
92/2021) ha sottolineato la particolare significatività del ruolo del Segretario
comunale, sia in ragione della disciplina speciale dettata dalla legge della Regione
Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige), che conferma e carica di maggior pregnanza le
competenze già a lui intestate dall'art. 17 della legge n. 127/1997 e, successivamente,
dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sia in ragione del peculiare tessuto della
PAT, costituito da comuni di piccole e piccolissime dimensioni, nei quali il Segretario
comunale risulta la figura professionale di primo riferimento per l’assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente (“il principale garante
della legittimità dell'azione dell'ente”).
In tali sentenze la Sezione ha precisato, circa il mancato ricorso all’assistenza
giuridico amministrava del Segretario comunale, che le competenze di
assistenza/consulenza giuridica generica alle strutture del comune nello svolgimento
degli ordinari compiti degli uffici sono intestate al Segretario comunale
dall’ordinamento, in diretto collegamento alla carica istituzionale rivestita; pertanto,
non assumono rilievo giustificativo, per la responsabilità conseguente al
conferimento di incarichi esterni di assistenza/consulenza giuridica generica, né il
mancato possesso da parte del Segretario comunale di particolari specializzazioni
nell’ambito di discipline di settore, né l’assenza di altro personale dipendente di
livello universitario.

  7 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
Sempre nell’ambito della esternalizzazione di incarichi, un numero considerevole di
giudizi ha riguardato incarichi conferiti a studi legali o avvocati del libero Foro,
qualificati dall’amministrazione conferente come incarichi di “consulenza legale”. In
tali occasioni la Sezione ha precisato che la disciplina applicabile agli incarichi di
difesa tecnica (che, laddove presentino effettivamente tale natura, non rientrano
nelle previsioni dell’art. 39 L.P. n. 23/1990) non risulta invece applicabile nei casi in
cui l’incarico esterno abbia ad oggetto una consulenza generica o l’espletamento di
attività amministrativa, seppure specializzata. Si è precisato che - ancorché affidato
ad avvocato del libero foro - l’incarico che esuli dalla difesa tecnica rimane
disciplinato dall’art. 39 della L.P. Trentino-Alto Adige n. 23/1990, e per l’effetto:
- non può rivestire i caratteri di una attività di consulenza giuridica amministrativa
su questioni non specifiche e determinate (sentenze n. 29/2021, n. 96/2021 e altre), o
di supporto giuridico amministrativo ad uffici interni dell’amministrazione. Gli uffici
dell’ente locale devono trovare infatti tale supporto nei referenti istituzionali,
segnatamente nel Segretario comunale e nei vertici amministrativi (sentenze n.
122/2021, n. 108/2021, n. 69/2021 e altre);
- l’incarico conferito a professionisti legali, che abbia ad oggetto la funzione di
componente di un organo avente natura amministrativa ordinariamente previso
dallo Statuto del comune, non determina l’instaurazione di un contratto d’opera
professionale ma di un rapporto di servizio, stante la natura latu sensu
amministrativa dell'attività svolta. Per conseguenza, l’incaricato può percepire un
compenso fisso e predeterminato, parametrato ai gettoni di presenza ad organi
interni dell’amministrazione, non già il compenso professionale né un compenso
liberamente determinato (sent. n. 82/2021, riguardante il Comitato dei garanti
statutariamente previsto presso l’ente al fine dell’esame delle materie da sottoporre
a referendum).

  8 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
2)        Nell’ambito dei giudizi di responsabilità per mancanza della previa
autorizzazione prescritta dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento,
da parte di pubblici dipendenti, di attività esterne al servizio, la Sezione ha ribadito
l’affermazione della propria giurisdizione, confortata dalla univoca giurisprudenza
della Corte dei conti e dall’avvallo della Corte di Cassazione (da ultimo, ord. Sezioni
Unite Corte di cassazione n. 6473 del 9 marzo 2021, e giurispr. ivi citata, secondo la
quale “…va ribadito il principio secondo cui l'azione ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. n.
165 del 2001, promossa dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente
della P.A. che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi
percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla
giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca
precedente all'introduzione del comma 7-bis del medesimo art. 53, norma che non ha
portata innovativa; si verte, infatti, in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore
ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla
predeterminazione legale del danno, attraverso la quale si è inteso tutelare la compatibilità
dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento
di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il
rapporto pubblico".)
Per le attività esterne svolte senza autorizzazione dai professori universitari a tempo
pieno, per i quali il secondo capoverso del citato comma 7 prevede che “gli statuti o
i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto”, la Sezione (sent. n. 68/2021)
ha avuto occasione di chiarire che la disciplina applicabile (art. 11, commi 5 e 6 del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) si pone “in continuità con quanto disposto dall’art. 60 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che già poneva a carico degli impiegati civili dello Stato il
divieto di ‘esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi
alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne
che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia

     9 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente’.”. Dopo una ampia e
puntuale ricostruzione della normativa di settore, che ha compreso l’esame dell’art.
6, comma 9, della legge n. 240/2010 (cd. legge Gelmini) di parziale liberalizzazione, la
Sezione ha accertato la necessità della previa autorizzazione anche per l’attività
esterna svolta dai professori universitari a tempo pieno. Nell’occasione la Sezione ha
anche accolto la domanda della Procura per il risarcimento commisurato
all’integralità dei corrispettivi percepiti (cd. obbligo di riversamento del compenso
non autorizzato), come previsto dalla speciale disciplina dell’art. 53, comma 7 d.lgs.
n. 165/2001, respingendo la tesi difensiva basata sull’assimilazione di questa
fattispecie di danno alle ipotesi ordinarie di responsabilità per illegittimo
conferimento di incarichi all’esterno da parte delle pubbliche amministrazioni,
disciplinate dall’art. 7, comma 6 d.lgs. 175/2001.

3)    Anche in materia di azioni di danno per indebita percezione di contributi
europei la Sezione ha ribadito la giurisdizione della Corte dei conti. Ciò non solo in
ragione della natura pubblica dei contributi erogati a valere su fondi dell’UE, ma
dell’esistenza, anche in caso di contributi a valere su fondi europei, di un rapporto di
servizio con il percettore. In particolare, aderendo al conforme univoco orientamento
della giurisprudenza dominante, si è precisato (sent. n. 89/2021) che il percettore del
contributo risponde del danno da indebita percezione anche laddove sia rimasto
formalmente estraneo al procedimento di erogazione, ma gestore solo di fatto delle
provvidenze (fattispecie di contributi erogati dall’Unione Europea, comparto della
Politica Agricola Comune - Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, c.d. "diritti
all'aiuto" gestiti dal Registro nazionale dei titoli istituito dalla Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura AGEA ai sensi dell'art. 3 del DL n. 182 del 9 settembre
2005, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231).
La Sezione ha anche ribadito (sent. n. 57/2021) che la mancata realizzazione dei
presupposti e requisiti per l’ottenimento del contributo (nella fattispecie: stabilire

 10 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
un’unità operativa sul territorio della Provincia di Trento) qualifica come danno
erariale l’intero ammontare delle somme percepite dal convenuto a titolo di
finanziamento.

4)    Un rilevante numero di sentenze (e decreti di condanna con rito abbreviato o
monitorio) hanno riguardato domande di risarcimento del danno conseguente
all’affidamento del patrocinio legale dell’ente ad Avvocati del libero foro anziché
all’Avvocatura dello Stato, dalla quale anche le amministrazioni della PAT hanno
facoltà di farsi assistere in virtù di espressa disposizione ordinamentale (l’art. 41 del
d.P.R. n. 49/1973, “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino -Alto
Adige”, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 116/2004, ha stabilito che “la Regione,
le Province, i Comuni e gli altri Enti locali possono avvalersi del patrocinio legale
dell’Avvocatura dello Stato”).
In materia la Sezione ha ribadito il principio, già in precedenza affermato e che ha
trovato conferma in appello (sent. n. 62/2019; sent. n. 39/2019, confermata da
Seconda Sezione giur. centrale di appello con sent. n. 150/2021), per il quale tale scelta
rimane sicuramente di natura discrezionale, ma come tale è retta dai criteri generali
dell’ordinamento          che       regolano        l’attività       discrezionale          della      pubblica
amministrazione, in primis dal criterio di ragionevolezza e da quello di economicità.
In sintesi, il principio affermato dalla Sezione in materia è che la scelta di affidare la
difesa tecnica a professionista esterno anziché all’Avvocatura dello Stato di Trento,
stante la gratuità del conferimento della difesa all’Avvocatura della Stato ai sensi
della citata norma, deve essere adeguatamente motivata dall’amministrazione onde
rendere conto del rispetto del criterio di economicità e della ponderata tutela del
patrimonio dell’ente.
In considerazione dei limiti al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità dell’agire
amministrativo, la Sezione ha riscontrato l’illegittimità dell’incarico a professionista
esterno (e la conseguente sussistenza del danno costituito dal relativo corrispettivo)

 11 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
laddove si sia riscontrata una assoluta assenza della motivazione sullo specifico punto
della scelta di non ricorrere alla difesa dell’Avvocatura dello Stato (cfr. sent. n.
90/2021), o una motivazione apparente o del tutto incongrua, come quella che faccia
esclusivo riferimento alla circostanza di ritenere di fare ricorso ad avvocato “già
precedentemente incaricato” senza ulteriore richiamo o evidenza di altre circostanze
che rendano tale fatto logicamente significativo (tra le altre, sent. n. 88/2021).

1.B QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE

1)    Tra le decisioni in rito, alcune hanno ribadito l’inammissibilità di atti di
citazione che riproducano la chiamata in giudizio in base agli stessi elementi di fatto
e di diritto già oggetto di precedenti giudizi (sent. n. 132, n.133 e n.134 del 2021; sent.
n. 93/2021). In tali occasioni la Sezione ha sottolineato l’irrilevanza di “elementi
formali di distinzione tra i due giudizi, quali i differenti articoli di stampa che hanno
determinato l’apertura di due distinte vertenze, ovvero la circostanza che le due istruttorie
siano state seguite da due diversi magistrati, ovvero ancora che sarebbero diverse le
contestazioni e le argomentazioni formulate, nonché i convenuti in giudizio”.

2)    Si è ribadito il principio di indipendenza dell’azione di danno erariale dal
procedimento         di    recupero        del     credito       eventualmente           posto      in     essere
dall’amministrazione, e per conseguenza si è respinta l'eccezione di inammissibilità
dell'atto di citazione che le difese avevano avanzato adducendo che il procedimento
di recupero da parte della P.A. dell’importo oggetto dell’azione risarcitoria fosse già
in corso, o lo fosse la conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente
percepite (tra le altre, sentenze n. 57/2021 e n. 82/2021).

 12 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
3)    Si è ribadito l’orientamento giurisprudenziale della Sezione, in linea con la
dominante giurisprudenza, in materia di prova dei fatti nei giudizi di responsabilità
erariale.
Tale principio consta nell’affermazione che nel processo penale vige la regola della
prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.), mentre nel processo civile e in
quello di responsabilità amministrativa patrimoniale vige la regola della
preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non” (artt. 115 e 116 c.p.c.). Il
criterio che ne consegue è che “il giudizio di responsabilità erariale si basa sugli elementi
di convincimento disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o
baconiana), la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma
(c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (sent. n. 82/2021, conforme a
Sez. riunite Corte dei conti, sent. n. 28/2015/QM e ord. n. 6 del 2018).
In applicazione di tale principio, la Sezione è giunta alla condanna del convenuto
(sent. n. 79/2021) in un caso di danno, conseguente ad assenteismo del dipendente,
nel quale i fatti non erano stati oggetto di accertamento penale ma erano
documentati solo in accertamenti amministrativi. Nella fattispecie, il convenuto
(operaio in servizio presso un Comune) risultava formalmente presente in servizio per
effetto della timbratura del cartellino ma la Procura ha prodotto in giudizio alcune
evidenze del contrario, consistenti in atti conclusivi dei diversi procedimenti
disciplinari nei quali l’amministrazione ha riferito di “molteplici avvistamenti” del
dipendente fuori dal posto di lavoro, presenza presso bar o strade cittadine in ore di
servizio. La prova documentale, non contestata, ha consentito l’applicazione del
criterio di giudizio del "più probabile che non”.

4)     In punto di “decisioni a sorpresa”, o di “terza via”, conformemente a
prevalente orientamento delle Sezioni giurisdizionali di appello, la Sezione (sent. n.
91/2021) ha precisato che l’art. 101, 2° comma c.p.c., inserito dall'art. 45, comma 13,
della L. 18 giugno 2009, n. 69, norma richiamata dall'art. 91, terzo comma, c.g.c. - il

 13 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
quale prescrive che “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione
rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di
nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla
comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla
medesima questione” - non si applica alle questioni di puro diritto, bensì alle
questioni di fatto, o alle questioni “miste”, di fatto e diritto, le quali potrebbero
modificare il quadro fattuale determinando nuovi sviluppi della lite non presi in
considerazione dalle parti. Nella specie, si è affermato che la norma consente il rilievo
d’ufficio della questione di giurisdizione laddove essa consegua all’esame dei fatti già
introdotti in giudizio e non comporti dunque, per tale motivo, violazione della
garanzia del contraddittorio.

1.C   QUESTIONI            INTERPRETATIVE                  E    APPLICATIVE              DEL       C.G.C.      DI
SIGNIFICATIVA IMPORTANZA

1) Nei procedimenti con richiesta di rito abbreviato e in quelli di rito monitorio (art.
130 e 131 c.g.c.), in diverse occasioni si è contribuito a ricostruire i tratti fondamentali
di questi riti speciali, integrando alcune lacune nella relativa disciplina tramite il
ricorso all’applicazione di principi di diritto processuale, espressi nello stesso c.g.c. o
ricavati dal sistema processuale vigente, e fornendo ampie motivazioni delle soluzioni
adottate. In particolare:
- con decreto n. 8/2021 si è precisato che: a) la mancata accettazione della somma
determinata con decreto monitorio ai sensi dell’art. 131 c.g.c. non preclude la
successiva domanda di definizione del giudizio con rito abbreviato, purché ne
sussistano i presupposti processuali (nella fattispecie, la domanda era stata
presentata tempestivamente, in seno alla memoria di costituzione del convenuto
istante); b) la previsione dell’art. 130, comma 1 ultimo periodo c.g.c., per la quale il
convenuto deve proporre per la definizione alternativa del giudizio una somma “non

 14 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione”, non preclude
l’accesso al rito abbreviato purché tale somma sia giudicata dal Collegio “congrua in
ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno”
(art. 130, comma 6, c.g.c.), in quanto una diversa e più restrittiva interpretazione -
per la quale il predetto limite del 50% si ritenga il limite massimo del quantum con
effetto preclusivo alla definizione alternativa del giudizio con somme superiori -
frustrerebbe sia la finalità deflattiva del contenzioso, espressamente richiamata dalla
norma, sia l’interesse del convenuto istante, al quale spetta di calibrare la proposta
del versamento con l’interesse ad evitare il giudizio di merito con rito ordinario, sia,
infine, l’interesse pubblico al recupero di una somma non irrisoria, considerato che
anche la definizione alternativa del giudizio conserva, pur nell’ottica deflativa del
contenzioso, una funzione risarcitoria (nella specie, a fronte della pretesa di euro
256,20 azionata in citazione, con istanza di rito abbreviato il convenuto ha offerto in
pagamento euro 200,00);
- con decreto n. 11/2021 si è precisato che: a) la fattispecie di illecito plurisoggettivo,
con chiamata di alcuni convenuti a titolo di dolo e responsabilità principale e di altri
a titolo di colpa grave e responsabilità sussidiaria, non impedisce a questi secondi la
richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato in quanto “non limita la
facoltà di ciascun convenuto, comunque coinvolto a diverso titolo nella chiamata in
giudizio, di avvalersi del rito abbreviato, atteso che ciascuno di loro può addivenire a tale
scelta processuale ponderando il proprio interesse ad evitare un suo coinvolgimento a
qualsiasi titolo nel giudizio di merito”; b) la domanda di accesso al rito abbreviato non
può essere avanzata subordinatamente alla condizione che il Collegio si esprima
escludendo la sussistenza del dolo a carico dell’istante (convenuto a tale titolo
nell’atto di citazione), in quanto tale accertamento implica un “giudizio sull’elemento
soggettivo dell’illecito che è proprio del giudizio a cognizione piena che si ha nel rito
ordinario e che consegue all’esame compiuto degli atti di causa”, che è precluso al
Collegio in sede di rito abbreviato (dove il Collegio non svolge un accertamento di

 15 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
merito sull’elemento soggettivo della responsabilità se non nei limiti di una
cognizione sommaria sui soli elementi rilevanti ex art. 130 c.g.c. per l’ammissione del
convenuto alla definizione del giudizio con il pagamento della somma offerta). In
concreto, facendo applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur”, il Collegio
ha comunque ammesso il convenuto al rito abbreviato, limitandosi ad escludere il
requisito negativo del doloso arricchimento del danneggiante di cui all’art. 130
comma 4 c.g.c.;
- con decreto n. 12/2021 si è precisato che l’esistenza di un parere negativo del
Pubblico Ministero, basato sulla prospettazione del doloso arricchimento da parte
del convenuto istante, non preclude la definizione del giudizio con rito abbreviato
laddove, in base a quanto prospettato in citazione, “salva piena cognizione in sede di
eventuale giudizio con rito ordinario, non possa escludersi la riferibilità della condotta del
convenuto ad un contegno qualificato da colpa grave”.

2) In merito alla nozione di “dolo” introdotta dall’art. 21 del D.L. n. 76/2020,
convertito in legge n. 120/2020, la “dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”
è stata tratta indipendentemente dalla questione sull’applicabilità immediata o
meno della nuova disciplina ratione temporis, in una fattispecie nella quale è stata
comunque accertata l’attività fraudolenta del convenuto per conseguire l’utilità
indebitamente percepita (sent. n. 58/2021, fattispecie nella quale un soggetto aveva
falsificato il titolo di laurea per partecipare ad un concorso pubblico, poi vinto, mai
comunicando la mancanza di questo requisito all’amministrazione durante il periodo
di servizio).

3) La Sezione ha affrontato la problematica dell’accertamento della colpa grave
ripudiando un criterio di riscontro che conduca ad accertare l’elemento della gravità
della colpa solo con riferimento alla misura dello scostamento della condotta rispetto
a quella voluta dalla singola norma di cui l’atto di citazione contesta la violazione.

  16 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
Considerando il complesso delle norme, dei vincoli e delle condizioni che gravano
sull’agente al momento della condotta contestata, la Sezione ha utilizzato un criterio
di accertamento della gravità della colpa parametrando la condotta allo standard che
era complessivamente atteso ed esigibile dal convenuto. In una complessa questione
in materia di appalto, con riferimento alla posizione di un convenuto dirigente di una
pubblica amministrazione, la Sezione ne ha valutato la condotta alla luce del
complesso dei vincoli che si ponevano al momento della decisione, ivi inclusi gli
obblighi contrattuali già assunti dall’amministrazione che risultavano condizionare
i tempi di decisione e attuazione delle sue decisioni, e gli obblighi connessi alla
qualifica dirigenziale rivestita: ne è conseguita l’assoluzione del dirigente per
mancanza di colpa grave, avendo il Collegio accertato che sul convenuto gravava, al
contempo, un inderogabile obbligo di realizzare le opere entro tempi ristrettissimi
imposti sia dal PEG, quali obiettivi dirigenziali, sia all’amministrazione, in
considerazione           di       impegni           contrattuali           precedentemente               assunti
dall’amministrazione verso terzi (sentenze n. 132/2021, n. 133/2021 e n. 134/2021).

 17 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
18 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
2    GIUDIZI SUI CONTI: GIUDIZI SUL CONTO E PER LA RESA DEL CONTO

L’esame dei conti giudiziali è disciplinato dagli articoli dal 137 al 150 inseriti nella
parte II del c.g.c, intestata “giudizio sui conti”, i quali, come noto, disciplinano
diversamente il giudizio che si istaura ope legis al momento del deposito del conto
dell’agente contabile presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale (art. 139 e 140
c.g.c.) ed il “giudizio per la resa di conto”, che è instaurato con ricorso del Pubblico
Ministero (art. 141 e ss. c.g.c.) qualora questi riscontri la mancata presentazione del
conto da parte di un soggetto che ritenga rivestire la qualifica di agente contabile. Il
“giudizio per la resa del conto” è promosso dal Pubblico Ministero di sua iniziativa -
anche in base ai dati contenuti nell’anagrafe degli agenti contabili di cu all’art. 138
c.g.c. - o su richiesta della Corte dei conti nelle sue attribuzioni contenziose o di
controllo, o su segnalazione degli organi di controllo interno dell’amministrazione
interessata.
Il conseguente “giudizio sul conto”, disciplinato dagli articoli 145 e seguenti c.g.c., si
svolge, pertanto, a) sul conto reso dall’agente contabile all’amministrazione di
appartenenza, già approvato e parificato e da questa depositato presso la Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti; ovvero, b) sul conto compilato d’ufficio
dall’amministrazione, a spese dell’agente contabile, qualora questi non abbia
adempiuto all’obbligo di resa del conto all’amministrazione nemmeno dopo
l’intimazione contenuta nel decreto del giudice monocratico di cui all’art. 141,
comma 6 (decreto che può anche disporre l’applicazione di una sanzione pecuniaria a
carico dell’agente contabile inadempiente); ovvero, c) sul conto acquisito d’ufficio dal
giudice monocratico “Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla
propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la
sezione giurisdizionale”, e in questo caso il giudice monocratico “commina la sanzione
pecuniaria di cui al comma 6” all’amministrazione, nella persona del “responsabile
del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2” (art. 141, comma

    19 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
7, c.g.c.). A tali ultimi effetti, il conto depositato dall’agente contabile presso
l’amministrazione di appartenenza può risultare in concreto adeguato ad adempiere
da parte sua l’obbligo della resa del conto all’amministrazione, anche se egli non
abbia utilizzato il modello d’uso, purché ne presenti tutti gli elementi necessari e
sufficienti, sia sotto il profilo del contenuto, che della certezza in merito alla data di
presentazione e alla riferibilità all’agente contabile medesimo.
L’anagrafe degli agenti contabili di cui all’art.138 c.g.c. ha funzione strumentale al
fine di consentire alle amministrazioni interessate, alle Sezioni giurisdizionali e alle
Procure territorialmente competenti – che sono legittimate all’utilizzo - l’accesso ai
dati identificativi relativi ai soggetti che rivestono la qualifica di agente contabile, e
non ha carattere costitutivo ma solo ricognitivo di tale qualità di agente contabile. I
conti giudiziali devono infatti essere presentati alla Sezione da parte di tutti i soggetti
che maneggiano denaro pubblico o che abbiano in consegna beni pubblici, siano essi
funzionari pubblici, che privati incaricati dalle pubbliche amministrazioni, che
agenti operanti in via di fatto – soggetti che, pur senza alcuna formale attribuzione
dell’incarico, abbiano la disponibilità materiale, concreta ed effettiva, di denaro, beni
mobili, valori e materie di pertinenza pubblica – in quanto il “maneggio” di pubblico
danaro genera ex se l’obbligo dell’agente di rendere documentata ragione della
gestione mediante, appunto, il deposito del conto presso l’amministrazione.
Per questo motivo la Sezione ha curato con attenzione e profusione di sforzi la
verifica del deposito dei conti da parte degli agenti contabili e la predisposizione
dell’elenco annuale riepilogativo di mancato deposito dei conti di cui all'articolo 140,
comma 4, del codice di giustizia contabile. In tale occasione sono stati segnalati
nell’elenco i casi di mancato deposito del conto in relazione agli enti territoriali e ai
loro consorzi, totalmente inadempienti all’obbligo di resa, estendendo la verifica alle
annualità pregresse a quelle dell’esercizio di riferimento. Sin dalla seconda metà del
2021, inoltre, il competente ufficio della Segreteria sta procedendo ad una accurata
riclassificazione dei conti per i quali l’amministrazione abbia nel tempo mutato i

 20 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
criteri di nomenclatura dei conti o degli agenti, al fine di consentire alla Sezione di
procedere speditamente ad accertare i casi effettivi di omesso deposito del conto
rispetto a quelli per i quali l’obbligo di deposito del conto risulti adempiuto, pur se
formalmente con riferimento ad altra posizione rispetto a quella registrata alla
anagrafe di cui all’art. 138 c.g.c. negli anni precedenti.

Per il primo periodo del 2021 i conti giudiziali sono stati assegnati ed esaminati dai
magistrati istruttori secondo i criteri di ripartizione ed esame già stabiliti dai decreti
presidenziali per il 2020 (decreto presidente f.f. prot. n. 505 del 3 marzo 2021, che ne
ha disposto l’applicazione in attesa della nomina del Presidente titolare della
funzione). Con decreto presidenziale del 15 ottobre 2021 è stata individuata una
diversa ripartizione dei conti giudiziali tra i magistrati della Sezione, scesi da tre nel
2020 a due a partire dal luglio 2021, per i conti giudiziali non ancora definiti
depositati presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale. Con disposizione
presidenziale in pari data il Presidente della Sezione ha disciplinato i criteri di esame
e gli adempimenti procedurali finalizzati a ripristinare il corretto esercizio della
funzione, incisa negativamente sia dalla carenza di personale amministrativo e di
magistratura, sia dal periodo emergenziale, privilegiando l’esame dei conti di epoca
più recente e la definizione allo stato degli atti quelli di epoca più remota, al fine di
evitare, per quanto possibile, dichiarazioni di estinzione oltre ragionevoli limiti
connaturati al sistema.
Nel corso del 2021 i giudizi per la resa del conto azionati dalla Procura risultano
riferiti per una rilevante quota alla resa del conto relativo alla riscossione
dell’imposta provinciale di soggiorno da parte delle strutture alberghiere e degli altri
soggetti che la riscuotono (legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, modificata dalla
legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8).

 21 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
Su un totale di 96 decreti di accoglimento di ricorsi per resa di conto, n. 43 decreti
hanno infatti riguardato i ricorsi per la resa del conto della riscossione dell’imposta
di soggiorno per annualità che vanno dal 2015 al 2019, di cui:
- 15 per le annualità 2015-2018
- 19 per le annualità 2015-2019
- 1 per la sola annualità 2019;
- 4 per le annualità 2015-2018;
- 4 per la sola annualità 2019 (ad integrazione dei precedenti)
I relativi giudizi sono tutt’ora pendenti.
La restante parte (n. 53) dei decreti di assegnazione del termine per la resa del conto
ha riguardato prevalentemente ricorsi per la resa del conto da parte degli agenti
contabili delle Aziende Pubbliche per i Servizi alla Persona per le annualità 2013-
2017 (n. 40 decreti per la mancata resa da parte di tesoriere, economo e consegnatario
dei beni), e per la parte residua (n. 13 decreti) ricorsi per la resa del conto da parte di
agenti contabili di enti locali o loro consorzi (tesoriere, economo, agente contabile
addetto alla riscossione, consegnatario di beni, di azioni, agente della riscossione).

I giudizi per la resa del conto definiti con sentenza nel corso del 2021, per un totale
di n. 24 sentenze, sono stati tutti definiti con sentenza di dichiarazione di cessazione
della materia del contendere, atteso che al ricorso per la resa del conto è conseguito il
deposito del conto da parte dell’agente contabile (le sentenze nn. 59, 60, 72, 111, 112,
113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
hanno riguardato ricorsi per la resa del conto da parte del tesoriere o dell’economo o
del consegnatario dei beni; le sent. nn. 28/2021 e 143/2021 hanno riguardato i conti
del consegnatario di beni, di azioni e degli agenti della riscossione; la sentenza n.
1/2021 ha definito il giudizio per la resa del conto dell’agente contabile per la
riscossione dell’imposta provinciale di soggiorno).

 22 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
Per quanto concerne i giudizi sul conto tutti i sette giudizi sono stati definiti con rito
monitorio, ex art. 131 c.g.c., a seguito dell’accettazione da parte dell’agente contabile
(in tutti i casi, tesoriere) dell’addebito determinato con precedente decreto
presidenziale.
Si evidenzia che in due casi l’irregolarità della gestione da parte del Tesoriere ha
riguardato gli addebiti disposti per commissioni sui singoli bonifici, in violazione delle
prescrizioni della Convenzione di Tesoreria. Il Tesoriere ha motivato l’applicazione
delle commissioni, unilateralmente disposta, con la necessità di adeguare la
Convenzione a quanto disposto dal d.lgs. n. 218/2017, di recepimento della Direttiva
(UE) 2015/2366, c.d. PSD2, motivazione ritenuta non legittima dalla Sezione.
Invero, come stabilito anche dalla Circolare MEF n. 22/2018, citata dallo stesso
Tesoriere, le norme della c.d. PSD2 richiedevano un adeguamento delle Convenzioni
di tesoreria/cassa in essere solo qualora le fattispecie non fossero regolate da
specifiche clausole contrattuali, o fossero regolate in maniera difforme rispetto ai
principi introdotti dalla Direttiva (per quanto rileva nel caso di specie, principio
comunitario del divieto di decurtazione dell’importo al beneficiario e di surcharge),
circostanze non rinvenibili nel caso di specie. In particolare, le disposizioni della
Convenzione, nel quadro di una generale gratuità dei servizi resi, disciplinavano già
in modo conforme alla Direttiva UE le spese e le commissioni per le operazioni
bancarie, escludendo addebiti a carico del beneficiario nel caso di pagamenti disposti
dal Comune. La proposta avanzata dal Tesoriere - di variazione della regolazione
economica dei reciproci rapporti tra il Comune ed il Tesoriere medesimo - non è stata
pertanto ritenuta in alcun modo ricollegabile all’entrata in vigore della Direttiva UE
c.d. PSD2, né conseguente alla necessità di un adeguamento sinallagmatico del
contratto. Pertanto, non essendo stata accettata dal Comune, la ridetta variazione
contrattuale non ha prodotto alcun effetto, non ricorrendo i presupposti per
l’applicazione l’art. 106, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016, atteso che nessuna modifica della
convenzione risultava necessaria.

 23 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
24 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
3     GIUDIZI PENSIONISTICI

I ricorsi in materia di pensione sono stati assegnati seguendo l’ordine cronologico del
loro arrivo, secondo il disposto di cui all'art. 154, comma 4, del d. lgs. n. 174 del 2016,
e continuando ad applicare il criterio di rotazione delle assegnazioni tra i magistrati
in servizio, già utilizzato in precedenza.
Ciascun giudice monocratico assegnatario dei ricorsi in materia pensionistica ha
provveduto alla formazione dei ruoli d'udienza e alla calendarizzazione delle udienze,
nel rispetto dei termini indicati dal c.g.c. come modificato dal decreto legislativo n.
114 del 7 ottobre 2019.

3.A QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

1)       Numerosi sono stati i giudizi intentati da ex militari volti ad ottenere la
riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico, liquidato
secondo il c.d. sistema misto, con applicazione dell’aliquota di maggior favore
prevista per i militari dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73.
In applicazione del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Riunite della Corte dei
conti (sentenza n. 1/QM del 4 gennaio 2021) la Sezione ha accolto parzialmente i
ricorsi, riconoscendo ai ricorrenti (laddove esistenti i presupposti di legge) il diritto al
computo della pensione con l’applicazione dell’aliquota di rendimento annua del
2,44% ai fini della liquidazione della quota retributiva di pensione (cfr., ex multis,
sentenze nn. 11, 12, 13, 18, 19, 21, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 100, 105 e
106 del 2021). La Sezione ha invece respinto (sentenza n. 34/2021) il ricorso proposto
da militare rientrante a pieno titolo nel sistema retributivo (anzianità di servizio utile
maggiore a 18 anni alla data del 31/12/1995), evidenziando che trattasi di situazione
di fatto totalmente diversa rispetto a quanto disposto dal citato art. 54 e, quindi,
estranea alla problematica oggetto del contrasto giurisprudenziale, come statuito

    25 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
anche dalla sentenza delle SS.RR. n. 1/2021, nonché da altri precedenti delle Sezioni
territoriali (v. questa Sezione sentenza n. 72/2020).
Con sentenza n. 65/2021 la Sezione, conformemente a quanto sul punto statuito dalla
citata sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021 (“l’aliquota del 44% non è applicabile
per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31
dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”) ha ritenuto non
applicabile l’aliquota di cui al citato art. 54 del d.P.R. n. 10932/73 al caso di un
militare che vantava al 31/12/1995 un’anzianità utile inferiore a 15 anni di servizio,
pertanto respingendo il suo ricorso. Il principio di diritto in base al quale è stata
adottata questa decisione è stato tuttavia rimeditato dalle stesse Sezioni Riunite, che
con la successiva sentenza n. 12/2021 sono giunte, sul punto, a conclusioni diverse.

2)     La Sezione ha respinto i ricorsi volti all’applicazione estensiva del citato art.
54 del d.P.R. n. 1092/73, avanzati da personale non militare (la casistica ha
riguardato ricorsi presentati da ex appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia
penitenziaria). Riguardo a tali casi la Sezione, in linea con la consolidata
giurisprudenza anche di appello, ha rilevato che tale personale non rivestiva al
momento del pensionamento la qualifica di “militare” , unica categoria destinataria
della invocata disposizione (sentenze n. 40 e n. 45 del 2021).
Per ricorrenti non appartenenti alla categoria del “personale militare” la Sezione
(sentenza n. 114/2021) ha anche respinto il ricorso volto ad ottenere il riscatto
gratuito del titolo di laurea, previsto dalla normativa applicabile al personale
militare (articoli 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973), e la correlata questione di
legittimità costituzionale; le ampie motivazioni hanno argomentatamente respinto
le censure di incostituzionalità sollevate sotto diversi profili (contrasto con gli articoli
3, 36, 38 e 97 della Costituzione).

 26 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
3)    La Sezione, nel giudizio definito con sentenza n. 101 del 2021, è stata investita
della richiesta di un ex dipendente comunale di vedersi disapplicare sul trattamento
pensionistico d’inabilità, liquidatogli ai sensi dell’art. 2, c. 12, della legge n. 335/1995,
il massimale previsto dalla citata disposizione di legge, secondo cui l'importo della
pensione di inabilità non può essere superiore a quello della pensione privilegiata.
In tale occasione la Sezione ha osservando che la ratio sottesa all’introduzione del
predetto massimale, diretto ad evitare che una misura avente finalità perequative
possa tradursi in un ingiustificato e irragionevole privilegio, non è venuta meno in
seguito all'intervenuta parziale abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata
ad opera dell'art. 6 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre
2011, n. 214; ciò in ragione del fatto che, anche dopo tale abrogazione, permangono
le ragioni logiche e giuridiche che sono alla base del citato “massimale” (evitare che
il pubblico dipendente che cessi anzitempo dall'attività lavorativa per un'infermità
totalmente invalidante, ma non dipendente da causa di servizio, possa conseguire un
trattamento pensionistico più favorevole di quello che in linea teorica sarebbe
spettato laddove l'infermità fosse dipesa da causa di servizio).

3.B QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE

1)    In punto di giurisdizione, è stata respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata dall’INPS con riferimento alla riserva al giudice amministrativo del
sindacato di legittimità sugli atti amministrativi. In tale occasione (sent. n. 114/2021,
conforme all’orientamento della Corte di cassazione in materia) si è precisato che
laddove, come nel caso di specie, l’oggetto del giudizio consti nell’accertamento della
conformità della prestazione previdenziale alle prescrizioni di settore, sussiste la
giurisdizione del giudice contabile poiché questa verte sul rapporto pensionistico, non
già sulla domanda di annullamento dell’atto; la giurisdizione del giudice delle
pensioni sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento con il quale

 27 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
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