INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Chiara Bersani 2022 - Corte dei conti
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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 RELAZIONE DEL PRESIDENTE Chiara Bersani TRENTO, 4 MARZO 2022
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 Relazione del Presidente Chiara Bersani TRENTO – 4 MARZO 2022
RELAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2022 La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, che tradizionalmente si svolge in presenza delle principali autorità civili e militari della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento, nonché dei rappresentanti delle componenti sociali con le quali più direttamente si rapporta l’attività della Corte dei conti, rappresenta una preziosa occasione istituzionale. Con essa, grazie alla contestualità delle relazioni orali del Presidente della Sezione Giurisdizionale e del Procuratore regionale e dell’intervento finale del Presidente della Sezione di controllo, oltre a celebrarsi formalmente l’inizio dell’attività giudiziaria si realizza una reciproca e sistematica comunicazione dei dati e delle informazioni sulle questioni più rilevanti che si sono presentate nel corso dell’anno precedente, in ogni diverso comparto dell’attività della Corte dei conti. Arricchiscono la reciproca conoscenza e l’ampiezza del flusso di informazioni, e contribuiscono alla solennità di questo momento sinergico, il saluto del Presidente della Corte e del rappresentante dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti e l’intervento del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento. La perdurante situazione di emergenza sanitaria, prorogata dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sino a fine marzo 2022, l’introduzione delle ulteriori misure di sicurezza ivi previste e l’attualità del pericolo del contagio, al quale alcune di queste sono connesse, sconsigliano anche quest’anno di celebrare questo evento in presenza. Ad esito di queste considerazioni, d’intesa con il Procuratore regionale, la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 della Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, quest’anno non avrà luogo. L’occasione di proficuo scambio di informazioni e considerazioni sarà garantita mediante inserimento delle previste relazioni in modalità telematica, mediante pubblicazione in data 4 marzo 2022 sul sito istituzionale della Corte, alla quale 1 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
seguirà la spedizione delle stesse in forma cartacea alle principali autorità della Regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento. Ciò nel comune auspicio di ritornare in tempi brevi alla normalità. Al fine di dare attuazione al d.l. 7 gennaio 2022, n. 21, e garantire al contempo il massimo livello di protezione e l’esercizio del diritto di difesa, con decreto prot. 27 dell’11 gennaio 2022 il Presidente della Sezione ha disposto l’adeguamento delle misure di sicurezza per le udienze cd. “in presenza”, integrando le misure già previste dai decreti del Presidente della Sezione Giurisdizionale Trentino-Alto Adige del 23.06.2020, del 15.10.2020 e del 30.10.2020. Per le udienze in presenza la Sezione ha potuto continuare a utilizzare il più adeguato spazio concesso dal Comune di Trento, che ringrazio per la costante disponibilità, presso l’ampia e spaziosa sala “Falconetto”, in Palazzo Geremia. Le udienze pensionistiche si sono svolte quasi esclusivamente con le forme ed il rito di cui all’art. 85, comma 5, del d.l. n. 18/2020. In espressa considerazione delle peculiari ulteriori misure di sicurezza introdotte dal citato d.l. n. 21/2022 con l’estensione dell’obbligo di green pass alla classe forense, con decreto presidenziale prot. 28 dell’11 gennaio 2022 sono state dettate Misure organizzative per lo svolgimento in videoconferenza delle udienze e delle camere di consiglio, con allegate Linee guida per lo svolgimento delle udienze e camere di consiglio “da remoto” per la parte che lo richieda. Detti decreti sono stati pubblicati mediante l’affissione all’albo della Sezione ed il caricamento sul portale istituzionale all’interno della Bacheca virtuale dedicata all’Emergenza Covid-19, e sono stati trasmessi al Procuratore Regionale, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alle competenti Autorità sanitarie. Sotto il profilo organizzativo, nel corso del 2021 come anche, in tempo reale, in questi primi mesi del 2022, la Sezione giurisdizionale si è adeguata alle nuove modalità di lavoro imposte dal periodo di emergenza sanitaria, modulando le presenze in ufficio 2 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
del personale di Segreteria sulla base del carico di lavoro e dei criteri imposti dalle circolari emanate in sede centrale. Nonostante la non integrale copertura dell’organico di tutto il personale amministrativo, la disponibilità e l’impegno di tutti hanno assicurato l’ottimale svolgimento delle attività istituzionali. A tutto il personale amministrativo vanno i miei ringraziamenti, unitamente alla richiesta di un rinnovato sforzo per affrontare con i migliori risultati anche le difficoltà che potranno continuare a presentarsi. La carenza di organico del personale di magistratura, al di sotto di una unità sin dagli inizi del 2021 e ancora ad oggi, ha imposto in più occasioni il ricorso all’integrazione del Collegio di udienza con magistrati provenienti da altre sedi, che ringrazio per la pronta disponibilità e per la professionalità dimostrata. A seguito della mutata composizione dei magistrati della Sezione e della riduzione di una unità nel corso del 2021, è stata necessaria anche una revisione dei criteri per le assegnazioni dei giudizi in materia di conti giudiziali. Come noto, la relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti “illustra l’attività della Sezione medesima con cenni agli interventi legislativi e normativi che hanno riguardato la Corte nell’ultimo anno e con l’eventuale indicazione di indirizzi giurisprudenziali di particolare rilievo”. Ritengo che possa essere cosa utile dedicare particolare attenzione, nell’ambito di tali contenuti, all’esposizione degli indirizzi giurisprudenziali emersi nel corso dell’anno 2021, onde facilitare la lettura dell’attività giudiziaria della Sezione Trentino-Alto Adige, sede di Trento, nei diversi settori dei giudizi di responsabilità, dei giudizi di conto e dei giudizi in materia di pensioni. Alla relazione, come d’uso, sono allegate tavole sinottiche dei dati numerici rappresentativi del contenzioso, 3 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
4 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
1 GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE 1.A QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE 1) Una parte rilevante dei giudizi di responsabilità decisi nel corso del 2021 ha avuto ad oggetto domande di risarcimento del danno costituito dai corrispettivi erogati dall’amministrazione a seguito dell’affidamento di incarichi a soggetti esterni, nei quali si è rilevata la violazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e dell’analoga disciplina posta dall’art. 39-quater e seguenti della L.P. Trentino-Alto Adige n. 23/1990. In materia la Sezione ha dato applicazione ai principi e criteri già ampiamente consolidati in giurisprudenza, consistenti nell’accertare se, conformemente alla citata normativa, l’incarico sia stato conferito “solo per specifiche esigenze a cui le pubbliche amministrazioni non possono far fronte con il personale in servizio” (e in presenza dei presupposti espressamente indicati dalle citate disposizioni) ulteriormente precisando, sullo specifico punto, che “La verifica della presenza o meno all’interno dell’amministrazione di personale adeguato va effettuata con riferimento all’oggetto dell’incarico, per cui a tali fini non rileva accertare se all’interno dell’ente vi fossero professionalità comparabili con quella del soggetto incaricato, ma se vi fossero professionalità adeguate a svolgere l’attività oggetto dell’incarico” (sent. n. 122/2021). In applicazione dei consolidati criteri, nel corso dell’anno sono state emesse sentenze di assoluzione, laddove si sia riscontrata la particolare urgenza o complessità dell’oggetto dell’incarico o la carenza di risorse strumentali per farvi fronte (tra le altre: sentenze n. 103/2021, n. 95/2021, n. 71/2021, n. 75/2021, n. 76/2021, n. 85/2021, n. 86/2021), ovvero laddove il corredo probatorio in atti non sia stato ritenuto sufficiente per sostenere la presenza di adeguato personale interno disponibile al momento dell’incarico (tra le altre, sentenze n. 97/2021, n. 109/2021, n. 123/2021). 5 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
Sono state emesse sentenze di condanna, per contro: laddove si è accertato che “l’attività di assistenza/consulenza commissionata non assume una sufficiente connotazione specialistica ai sensi dell’art. 39 quinques, non emergendo dagli atti di incarico obiettivi complessi o problematiche per la soluzione delle quali fosse richiesto un alto contenuto di professionalità non presente o comunque non disponibile all'interno dell’amministrazione” (sent. 122/2021); laddove le attività conferite al consulente esterno sono state giudicate rientranti “in pieno nell’ambito delle funzioni ordinarie assegnate dall’ordinamento all’ente…e, in quanto tali, dovevano essere espletate dalle risorse interne nell’esercizio dei loro compiti istituzionali” e precisamente dal responsabile dell’ufficio competente per materia e dal Segretario comunale, in quanto tali soggetti costituiscono centri di competenza istituzionale “sicuramente sufficienti per gestire in modo appropriato” l’attività esternalizzata nella fattispecie (sent. n. 96/2021); laddove l’incarico abbia conferito all’esterno una attività di consulenza “da rendersi di volta in volta in relazione a problematiche di particolare complessità o urgenza tali da non poter essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne”, in quanto tale rapporto avente un oggetto non sufficientemente predeterminato, in sostanza determina una sorta di (non consentito) tutoraggio a favore dell’amministrazione “a cagione del contenuto inevitabilmente generico [della consulenza]e del conseguente difetto del necessario requisito dell’eccezionalità dell’incarico” (sent. 29/2021); laddove l’incarico mancasse dell’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per il suo svolgimento, o di un parametro prestabilito per la verifica della proporzionalità tra corrispettivo e risultato (sent. n. 70/2021); laddove agli atti risultasse in servizio personale adeguato a svolgere l’incarico (sent. 56/2021: fattispecie nella quale la Sezione ha escluso che l’attività oggetto dell’incarico richiedesse particolare professionalità tecnica, tale da integrare i requisiti richiesti dell’art. 20 della L.P. n. 23/1990 per il conferimento di incarichi di progettazione o di altre attività tecniche nell’ambito dei lavori pubblici di interesse provinciale, e ha accertato che le prestazioni oggetto dell’incarico 6 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
potevano essere “svolte dagli Uffici del Comune, non richiedendo particolare professionalità”). Nell’ambito di tali fattispecie, le sentenze che hanno accertato il carattere generico della consulenza hanno compiuto una accurata ricostruzione del ruolo istituzionale del Segretario comunale e provinciale (laddove risultasse tra i soggetti convenuti), anche alla luce delle caratteristiche della figura individuate nella sentenza costituzionale n. 95/2021, riguardante la specifica disciplina del Segretario comunale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. La Sezione (cfr. tra le altre, sent. 92/2021) ha sottolineato la particolare significatività del ruolo del Segretario comunale, sia in ragione della disciplina speciale dettata dalla legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), che conferma e carica di maggior pregnanza le competenze già a lui intestate dall'art. 17 della legge n. 127/1997 e, successivamente, dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sia in ragione del peculiare tessuto della PAT, costituito da comuni di piccole e piccolissime dimensioni, nei quali il Segretario comunale risulta la figura professionale di primo riferimento per l’assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente (“il principale garante della legittimità dell'azione dell'ente”). In tali sentenze la Sezione ha precisato, circa il mancato ricorso all’assistenza giuridico amministrava del Segretario comunale, che le competenze di assistenza/consulenza giuridica generica alle strutture del comune nello svolgimento degli ordinari compiti degli uffici sono intestate al Segretario comunale dall’ordinamento, in diretto collegamento alla carica istituzionale rivestita; pertanto, non assumono rilievo giustificativo, per la responsabilità conseguente al conferimento di incarichi esterni di assistenza/consulenza giuridica generica, né il mancato possesso da parte del Segretario comunale di particolari specializzazioni nell’ambito di discipline di settore, né l’assenza di altro personale dipendente di livello universitario. 7 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
Sempre nell’ambito della esternalizzazione di incarichi, un numero considerevole di giudizi ha riguardato incarichi conferiti a studi legali o avvocati del libero Foro, qualificati dall’amministrazione conferente come incarichi di “consulenza legale”. In tali occasioni la Sezione ha precisato che la disciplina applicabile agli incarichi di difesa tecnica (che, laddove presentino effettivamente tale natura, non rientrano nelle previsioni dell’art. 39 L.P. n. 23/1990) non risulta invece applicabile nei casi in cui l’incarico esterno abbia ad oggetto una consulenza generica o l’espletamento di attività amministrativa, seppure specializzata. Si è precisato che - ancorché affidato ad avvocato del libero foro - l’incarico che esuli dalla difesa tecnica rimane disciplinato dall’art. 39 della L.P. Trentino-Alto Adige n. 23/1990, e per l’effetto: - non può rivestire i caratteri di una attività di consulenza giuridica amministrativa su questioni non specifiche e determinate (sentenze n. 29/2021, n. 96/2021 e altre), o di supporto giuridico amministrativo ad uffici interni dell’amministrazione. Gli uffici dell’ente locale devono trovare infatti tale supporto nei referenti istituzionali, segnatamente nel Segretario comunale e nei vertici amministrativi (sentenze n. 122/2021, n. 108/2021, n. 69/2021 e altre); - l’incarico conferito a professionisti legali, che abbia ad oggetto la funzione di componente di un organo avente natura amministrativa ordinariamente previso dallo Statuto del comune, non determina l’instaurazione di un contratto d’opera professionale ma di un rapporto di servizio, stante la natura latu sensu amministrativa dell'attività svolta. Per conseguenza, l’incaricato può percepire un compenso fisso e predeterminato, parametrato ai gettoni di presenza ad organi interni dell’amministrazione, non già il compenso professionale né un compenso liberamente determinato (sent. n. 82/2021, riguardante il Comitato dei garanti statutariamente previsto presso l’ente al fine dell’esame delle materie da sottoporre a referendum). 8 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
2) Nell’ambito dei giudizi di responsabilità per mancanza della previa autorizzazione prescritta dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento, da parte di pubblici dipendenti, di attività esterne al servizio, la Sezione ha ribadito l’affermazione della propria giurisdizione, confortata dalla univoca giurisprudenza della Corte dei conti e dall’avvallo della Corte di Cassazione (da ultimo, ord. Sezioni Unite Corte di cassazione n. 6473 del 9 marzo 2021, e giurispr. ivi citata, secondo la quale “…va ribadito il principio secondo cui l'azione ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, promossa dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all'introduzione del comma 7-bis del medesimo art. 53, norma che non ha portata innovativa; si verte, infatti, in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, attraverso la quale si è inteso tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico".) Per le attività esterne svolte senza autorizzazione dai professori universitari a tempo pieno, per i quali il secondo capoverso del citato comma 7 prevede che “gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto”, la Sezione (sent. n. 68/2021) ha avuto occasione di chiarire che la disciplina applicabile (art. 11, commi 5 e 6 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) si pone “in continuità con quanto disposto dall’art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che già poneva a carico degli impiegati civili dello Stato il divieto di ‘esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia 9 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente’.”. Dopo una ampia e puntuale ricostruzione della normativa di settore, che ha compreso l’esame dell’art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010 (cd. legge Gelmini) di parziale liberalizzazione, la Sezione ha accertato la necessità della previa autorizzazione anche per l’attività esterna svolta dai professori universitari a tempo pieno. Nell’occasione la Sezione ha anche accolto la domanda della Procura per il risarcimento commisurato all’integralità dei corrispettivi percepiti (cd. obbligo di riversamento del compenso non autorizzato), come previsto dalla speciale disciplina dell’art. 53, comma 7 d.lgs. n. 165/2001, respingendo la tesi difensiva basata sull’assimilazione di questa fattispecie di danno alle ipotesi ordinarie di responsabilità per illegittimo conferimento di incarichi all’esterno da parte delle pubbliche amministrazioni, disciplinate dall’art. 7, comma 6 d.lgs. 175/2001. 3) Anche in materia di azioni di danno per indebita percezione di contributi europei la Sezione ha ribadito la giurisdizione della Corte dei conti. Ciò non solo in ragione della natura pubblica dei contributi erogati a valere su fondi dell’UE, ma dell’esistenza, anche in caso di contributi a valere su fondi europei, di un rapporto di servizio con il percettore. In particolare, aderendo al conforme univoco orientamento della giurisprudenza dominante, si è precisato (sent. n. 89/2021) che il percettore del contributo risponde del danno da indebita percezione anche laddove sia rimasto formalmente estraneo al procedimento di erogazione, ma gestore solo di fatto delle provvidenze (fattispecie di contributi erogati dall’Unione Europea, comparto della Politica Agricola Comune - Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, c.d. "diritti all'aiuto" gestiti dal Registro nazionale dei titoli istituito dalla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA ai sensi dell'art. 3 del DL n. 182 del 9 settembre 2005, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231). La Sezione ha anche ribadito (sent. n. 57/2021) che la mancata realizzazione dei presupposti e requisiti per l’ottenimento del contributo (nella fattispecie: stabilire 10 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
un’unità operativa sul territorio della Provincia di Trento) qualifica come danno erariale l’intero ammontare delle somme percepite dal convenuto a titolo di finanziamento. 4) Un rilevante numero di sentenze (e decreti di condanna con rito abbreviato o monitorio) hanno riguardato domande di risarcimento del danno conseguente all’affidamento del patrocinio legale dell’ente ad Avvocati del libero foro anziché all’Avvocatura dello Stato, dalla quale anche le amministrazioni della PAT hanno facoltà di farsi assistere in virtù di espressa disposizione ordinamentale (l’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino -Alto Adige”, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 116/2004, ha stabilito che “la Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato”). In materia la Sezione ha ribadito il principio, già in precedenza affermato e che ha trovato conferma in appello (sent. n. 62/2019; sent. n. 39/2019, confermata da Seconda Sezione giur. centrale di appello con sent. n. 150/2021), per il quale tale scelta rimane sicuramente di natura discrezionale, ma come tale è retta dai criteri generali dell’ordinamento che regolano l’attività discrezionale della pubblica amministrazione, in primis dal criterio di ragionevolezza e da quello di economicità. In sintesi, il principio affermato dalla Sezione in materia è che la scelta di affidare la difesa tecnica a professionista esterno anziché all’Avvocatura dello Stato di Trento, stante la gratuità del conferimento della difesa all’Avvocatura della Stato ai sensi della citata norma, deve essere adeguatamente motivata dall’amministrazione onde rendere conto del rispetto del criterio di economicità e della ponderata tutela del patrimonio dell’ente. In considerazione dei limiti al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità dell’agire amministrativo, la Sezione ha riscontrato l’illegittimità dell’incarico a professionista esterno (e la conseguente sussistenza del danno costituito dal relativo corrispettivo) 11 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
laddove si sia riscontrata una assoluta assenza della motivazione sullo specifico punto della scelta di non ricorrere alla difesa dell’Avvocatura dello Stato (cfr. sent. n. 90/2021), o una motivazione apparente o del tutto incongrua, come quella che faccia esclusivo riferimento alla circostanza di ritenere di fare ricorso ad avvocato “già precedentemente incaricato” senza ulteriore richiamo o evidenza di altre circostanze che rendano tale fatto logicamente significativo (tra le altre, sent. n. 88/2021). 1.B QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE 1) Tra le decisioni in rito, alcune hanno ribadito l’inammissibilità di atti di citazione che riproducano la chiamata in giudizio in base agli stessi elementi di fatto e di diritto già oggetto di precedenti giudizi (sent. n. 132, n.133 e n.134 del 2021; sent. n. 93/2021). In tali occasioni la Sezione ha sottolineato l’irrilevanza di “elementi formali di distinzione tra i due giudizi, quali i differenti articoli di stampa che hanno determinato l’apertura di due distinte vertenze, ovvero la circostanza che le due istruttorie siano state seguite da due diversi magistrati, ovvero ancora che sarebbero diverse le contestazioni e le argomentazioni formulate, nonché i convenuti in giudizio”. 2) Si è ribadito il principio di indipendenza dell’azione di danno erariale dal procedimento di recupero del credito eventualmente posto in essere dall’amministrazione, e per conseguenza si è respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione che le difese avevano avanzato adducendo che il procedimento di recupero da parte della P.A. dell’importo oggetto dell’azione risarcitoria fosse già in corso, o lo fosse la conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite (tra le altre, sentenze n. 57/2021 e n. 82/2021). 12 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
3) Si è ribadito l’orientamento giurisprudenziale della Sezione, in linea con la dominante giurisprudenza, in materia di prova dei fatti nei giudizi di responsabilità erariale. Tale principio consta nell’affermazione che nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.), mentre nel processo civile e in quello di responsabilità amministrativa patrimoniale vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non” (artt. 115 e 116 c.p.c.). Il criterio che ne consegue è che “il giudizio di responsabilità erariale si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana), la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (sent. n. 82/2021, conforme a Sez. riunite Corte dei conti, sent. n. 28/2015/QM e ord. n. 6 del 2018). In applicazione di tale principio, la Sezione è giunta alla condanna del convenuto (sent. n. 79/2021) in un caso di danno, conseguente ad assenteismo del dipendente, nel quale i fatti non erano stati oggetto di accertamento penale ma erano documentati solo in accertamenti amministrativi. Nella fattispecie, il convenuto (operaio in servizio presso un Comune) risultava formalmente presente in servizio per effetto della timbratura del cartellino ma la Procura ha prodotto in giudizio alcune evidenze del contrario, consistenti in atti conclusivi dei diversi procedimenti disciplinari nei quali l’amministrazione ha riferito di “molteplici avvistamenti” del dipendente fuori dal posto di lavoro, presenza presso bar o strade cittadine in ore di servizio. La prova documentale, non contestata, ha consentito l’applicazione del criterio di giudizio del "più probabile che non”. 4) In punto di “decisioni a sorpresa”, o di “terza via”, conformemente a prevalente orientamento delle Sezioni giurisdizionali di appello, la Sezione (sent. n. 91/2021) ha precisato che l’art. 101, 2° comma c.p.c., inserito dall'art. 45, comma 13, della L. 18 giugno 2009, n. 69, norma richiamata dall'art. 91, terzo comma, c.g.c. - il 13 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
quale prescrive che “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione” - non si applica alle questioni di puro diritto, bensì alle questioni di fatto, o alle questioni “miste”, di fatto e diritto, le quali potrebbero modificare il quadro fattuale determinando nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti. Nella specie, si è affermato che la norma consente il rilievo d’ufficio della questione di giurisdizione laddove essa consegua all’esame dei fatti già introdotti in giudizio e non comporti dunque, per tale motivo, violazione della garanzia del contraddittorio. 1.C QUESTIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE DEL C.G.C. DI SIGNIFICATIVA IMPORTANZA 1) Nei procedimenti con richiesta di rito abbreviato e in quelli di rito monitorio (art. 130 e 131 c.g.c.), in diverse occasioni si è contribuito a ricostruire i tratti fondamentali di questi riti speciali, integrando alcune lacune nella relativa disciplina tramite il ricorso all’applicazione di principi di diritto processuale, espressi nello stesso c.g.c. o ricavati dal sistema processuale vigente, e fornendo ampie motivazioni delle soluzioni adottate. In particolare: - con decreto n. 8/2021 si è precisato che: a) la mancata accettazione della somma determinata con decreto monitorio ai sensi dell’art. 131 c.g.c. non preclude la successiva domanda di definizione del giudizio con rito abbreviato, purché ne sussistano i presupposti processuali (nella fattispecie, la domanda era stata presentata tempestivamente, in seno alla memoria di costituzione del convenuto istante); b) la previsione dell’art. 130, comma 1 ultimo periodo c.g.c., per la quale il convenuto deve proporre per la definizione alternativa del giudizio una somma “non 14 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione”, non preclude l’accesso al rito abbreviato purché tale somma sia giudicata dal Collegio “congrua in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno” (art. 130, comma 6, c.g.c.), in quanto una diversa e più restrittiva interpretazione - per la quale il predetto limite del 50% si ritenga il limite massimo del quantum con effetto preclusivo alla definizione alternativa del giudizio con somme superiori - frustrerebbe sia la finalità deflattiva del contenzioso, espressamente richiamata dalla norma, sia l’interesse del convenuto istante, al quale spetta di calibrare la proposta del versamento con l’interesse ad evitare il giudizio di merito con rito ordinario, sia, infine, l’interesse pubblico al recupero di una somma non irrisoria, considerato che anche la definizione alternativa del giudizio conserva, pur nell’ottica deflativa del contenzioso, una funzione risarcitoria (nella specie, a fronte della pretesa di euro 256,20 azionata in citazione, con istanza di rito abbreviato il convenuto ha offerto in pagamento euro 200,00); - con decreto n. 11/2021 si è precisato che: a) la fattispecie di illecito plurisoggettivo, con chiamata di alcuni convenuti a titolo di dolo e responsabilità principale e di altri a titolo di colpa grave e responsabilità sussidiaria, non impedisce a questi secondi la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato in quanto “non limita la facoltà di ciascun convenuto, comunque coinvolto a diverso titolo nella chiamata in giudizio, di avvalersi del rito abbreviato, atteso che ciascuno di loro può addivenire a tale scelta processuale ponderando il proprio interesse ad evitare un suo coinvolgimento a qualsiasi titolo nel giudizio di merito”; b) la domanda di accesso al rito abbreviato non può essere avanzata subordinatamente alla condizione che il Collegio si esprima escludendo la sussistenza del dolo a carico dell’istante (convenuto a tale titolo nell’atto di citazione), in quanto tale accertamento implica un “giudizio sull’elemento soggettivo dell’illecito che è proprio del giudizio a cognizione piena che si ha nel rito ordinario e che consegue all’esame compiuto degli atti di causa”, che è precluso al Collegio in sede di rito abbreviato (dove il Collegio non svolge un accertamento di 15 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
merito sull’elemento soggettivo della responsabilità se non nei limiti di una cognizione sommaria sui soli elementi rilevanti ex art. 130 c.g.c. per l’ammissione del convenuto alla definizione del giudizio con il pagamento della somma offerta). In concreto, facendo applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur”, il Collegio ha comunque ammesso il convenuto al rito abbreviato, limitandosi ad escludere il requisito negativo del doloso arricchimento del danneggiante di cui all’art. 130 comma 4 c.g.c.; - con decreto n. 12/2021 si è precisato che l’esistenza di un parere negativo del Pubblico Ministero, basato sulla prospettazione del doloso arricchimento da parte del convenuto istante, non preclude la definizione del giudizio con rito abbreviato laddove, in base a quanto prospettato in citazione, “salva piena cognizione in sede di eventuale giudizio con rito ordinario, non possa escludersi la riferibilità della condotta del convenuto ad un contegno qualificato da colpa grave”. 2) In merito alla nozione di “dolo” introdotta dall’art. 21 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, la “dimostrazione della volontà dell’evento dannoso” è stata tratta indipendentemente dalla questione sull’applicabilità immediata o meno della nuova disciplina ratione temporis, in una fattispecie nella quale è stata comunque accertata l’attività fraudolenta del convenuto per conseguire l’utilità indebitamente percepita (sent. n. 58/2021, fattispecie nella quale un soggetto aveva falsificato il titolo di laurea per partecipare ad un concorso pubblico, poi vinto, mai comunicando la mancanza di questo requisito all’amministrazione durante il periodo di servizio). 3) La Sezione ha affrontato la problematica dell’accertamento della colpa grave ripudiando un criterio di riscontro che conduca ad accertare l’elemento della gravità della colpa solo con riferimento alla misura dello scostamento della condotta rispetto a quella voluta dalla singola norma di cui l’atto di citazione contesta la violazione. 16 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
Considerando il complesso delle norme, dei vincoli e delle condizioni che gravano sull’agente al momento della condotta contestata, la Sezione ha utilizzato un criterio di accertamento della gravità della colpa parametrando la condotta allo standard che era complessivamente atteso ed esigibile dal convenuto. In una complessa questione in materia di appalto, con riferimento alla posizione di un convenuto dirigente di una pubblica amministrazione, la Sezione ne ha valutato la condotta alla luce del complesso dei vincoli che si ponevano al momento della decisione, ivi inclusi gli obblighi contrattuali già assunti dall’amministrazione che risultavano condizionare i tempi di decisione e attuazione delle sue decisioni, e gli obblighi connessi alla qualifica dirigenziale rivestita: ne è conseguita l’assoluzione del dirigente per mancanza di colpa grave, avendo il Collegio accertato che sul convenuto gravava, al contempo, un inderogabile obbligo di realizzare le opere entro tempi ristrettissimi imposti sia dal PEG, quali obiettivi dirigenziali, sia all’amministrazione, in considerazione di impegni contrattuali precedentemente assunti dall’amministrazione verso terzi (sentenze n. 132/2021, n. 133/2021 e n. 134/2021). 17 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
18 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
2 GIUDIZI SUI CONTI: GIUDIZI SUL CONTO E PER LA RESA DEL CONTO L’esame dei conti giudiziali è disciplinato dagli articoli dal 137 al 150 inseriti nella parte II del c.g.c, intestata “giudizio sui conti”, i quali, come noto, disciplinano diversamente il giudizio che si istaura ope legis al momento del deposito del conto dell’agente contabile presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale (art. 139 e 140 c.g.c.) ed il “giudizio per la resa di conto”, che è instaurato con ricorso del Pubblico Ministero (art. 141 e ss. c.g.c.) qualora questi riscontri la mancata presentazione del conto da parte di un soggetto che ritenga rivestire la qualifica di agente contabile. Il “giudizio per la resa del conto” è promosso dal Pubblico Ministero di sua iniziativa - anche in base ai dati contenuti nell’anagrafe degli agenti contabili di cu all’art. 138 c.g.c. - o su richiesta della Corte dei conti nelle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione degli organi di controllo interno dell’amministrazione interessata. Il conseguente “giudizio sul conto”, disciplinato dagli articoli 145 e seguenti c.g.c., si svolge, pertanto, a) sul conto reso dall’agente contabile all’amministrazione di appartenenza, già approvato e parificato e da questa depositato presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti; ovvero, b) sul conto compilato d’ufficio dall’amministrazione, a spese dell’agente contabile, qualora questi non abbia adempiuto all’obbligo di resa del conto all’amministrazione nemmeno dopo l’intimazione contenuta nel decreto del giudice monocratico di cui all’art. 141, comma 6 (decreto che può anche disporre l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dell’agente contabile inadempiente); ovvero, c) sul conto acquisito d’ufficio dal giudice monocratico “Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale”, e in questo caso il giudice monocratico “commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6” all’amministrazione, nella persona del “responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2” (art. 141, comma 19 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
7, c.g.c.). A tali ultimi effetti, il conto depositato dall’agente contabile presso l’amministrazione di appartenenza può risultare in concreto adeguato ad adempiere da parte sua l’obbligo della resa del conto all’amministrazione, anche se egli non abbia utilizzato il modello d’uso, purché ne presenti tutti gli elementi necessari e sufficienti, sia sotto il profilo del contenuto, che della certezza in merito alla data di presentazione e alla riferibilità all’agente contabile medesimo. L’anagrafe degli agenti contabili di cui all’art.138 c.g.c. ha funzione strumentale al fine di consentire alle amministrazioni interessate, alle Sezioni giurisdizionali e alle Procure territorialmente competenti – che sono legittimate all’utilizzo - l’accesso ai dati identificativi relativi ai soggetti che rivestono la qualifica di agente contabile, e non ha carattere costitutivo ma solo ricognitivo di tale qualità di agente contabile. I conti giudiziali devono infatti essere presentati alla Sezione da parte di tutti i soggetti che maneggiano denaro pubblico o che abbiano in consegna beni pubblici, siano essi funzionari pubblici, che privati incaricati dalle pubbliche amministrazioni, che agenti operanti in via di fatto – soggetti che, pur senza alcuna formale attribuzione dell’incarico, abbiano la disponibilità materiale, concreta ed effettiva, di denaro, beni mobili, valori e materie di pertinenza pubblica – in quanto il “maneggio” di pubblico danaro genera ex se l’obbligo dell’agente di rendere documentata ragione della gestione mediante, appunto, il deposito del conto presso l’amministrazione. Per questo motivo la Sezione ha curato con attenzione e profusione di sforzi la verifica del deposito dei conti da parte degli agenti contabili e la predisposizione dell’elenco annuale riepilogativo di mancato deposito dei conti di cui all'articolo 140, comma 4, del codice di giustizia contabile. In tale occasione sono stati segnalati nell’elenco i casi di mancato deposito del conto in relazione agli enti territoriali e ai loro consorzi, totalmente inadempienti all’obbligo di resa, estendendo la verifica alle annualità pregresse a quelle dell’esercizio di riferimento. Sin dalla seconda metà del 2021, inoltre, il competente ufficio della Segreteria sta procedendo ad una accurata riclassificazione dei conti per i quali l’amministrazione abbia nel tempo mutato i 20 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
criteri di nomenclatura dei conti o degli agenti, al fine di consentire alla Sezione di procedere speditamente ad accertare i casi effettivi di omesso deposito del conto rispetto a quelli per i quali l’obbligo di deposito del conto risulti adempiuto, pur se formalmente con riferimento ad altra posizione rispetto a quella registrata alla anagrafe di cui all’art. 138 c.g.c. negli anni precedenti. Per il primo periodo del 2021 i conti giudiziali sono stati assegnati ed esaminati dai magistrati istruttori secondo i criteri di ripartizione ed esame già stabiliti dai decreti presidenziali per il 2020 (decreto presidente f.f. prot. n. 505 del 3 marzo 2021, che ne ha disposto l’applicazione in attesa della nomina del Presidente titolare della funzione). Con decreto presidenziale del 15 ottobre 2021 è stata individuata una diversa ripartizione dei conti giudiziali tra i magistrati della Sezione, scesi da tre nel 2020 a due a partire dal luglio 2021, per i conti giudiziali non ancora definiti depositati presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale. Con disposizione presidenziale in pari data il Presidente della Sezione ha disciplinato i criteri di esame e gli adempimenti procedurali finalizzati a ripristinare il corretto esercizio della funzione, incisa negativamente sia dalla carenza di personale amministrativo e di magistratura, sia dal periodo emergenziale, privilegiando l’esame dei conti di epoca più recente e la definizione allo stato degli atti quelli di epoca più remota, al fine di evitare, per quanto possibile, dichiarazioni di estinzione oltre ragionevoli limiti connaturati al sistema. Nel corso del 2021 i giudizi per la resa del conto azionati dalla Procura risultano riferiti per una rilevante quota alla resa del conto relativo alla riscossione dell’imposta provinciale di soggiorno da parte delle strutture alberghiere e degli altri soggetti che la riscuotono (legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, modificata dalla legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8). 21 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
Su un totale di 96 decreti di accoglimento di ricorsi per resa di conto, n. 43 decreti hanno infatti riguardato i ricorsi per la resa del conto della riscossione dell’imposta di soggiorno per annualità che vanno dal 2015 al 2019, di cui: - 15 per le annualità 2015-2018 - 19 per le annualità 2015-2019 - 1 per la sola annualità 2019; - 4 per le annualità 2015-2018; - 4 per la sola annualità 2019 (ad integrazione dei precedenti) I relativi giudizi sono tutt’ora pendenti. La restante parte (n. 53) dei decreti di assegnazione del termine per la resa del conto ha riguardato prevalentemente ricorsi per la resa del conto da parte degli agenti contabili delle Aziende Pubbliche per i Servizi alla Persona per le annualità 2013- 2017 (n. 40 decreti per la mancata resa da parte di tesoriere, economo e consegnatario dei beni), e per la parte residua (n. 13 decreti) ricorsi per la resa del conto da parte di agenti contabili di enti locali o loro consorzi (tesoriere, economo, agente contabile addetto alla riscossione, consegnatario di beni, di azioni, agente della riscossione). I giudizi per la resa del conto definiti con sentenza nel corso del 2021, per un totale di n. 24 sentenze, sono stati tutti definiti con sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, atteso che al ricorso per la resa del conto è conseguito il deposito del conto da parte dell’agente contabile (le sentenze nn. 59, 60, 72, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 hanno riguardato ricorsi per la resa del conto da parte del tesoriere o dell’economo o del consegnatario dei beni; le sent. nn. 28/2021 e 143/2021 hanno riguardato i conti del consegnatario di beni, di azioni e degli agenti della riscossione; la sentenza n. 1/2021 ha definito il giudizio per la resa del conto dell’agente contabile per la riscossione dell’imposta provinciale di soggiorno). 22 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
Per quanto concerne i giudizi sul conto tutti i sette giudizi sono stati definiti con rito monitorio, ex art. 131 c.g.c., a seguito dell’accettazione da parte dell’agente contabile (in tutti i casi, tesoriere) dell’addebito determinato con precedente decreto presidenziale. Si evidenzia che in due casi l’irregolarità della gestione da parte del Tesoriere ha riguardato gli addebiti disposti per commissioni sui singoli bonifici, in violazione delle prescrizioni della Convenzione di Tesoreria. Il Tesoriere ha motivato l’applicazione delle commissioni, unilateralmente disposta, con la necessità di adeguare la Convenzione a quanto disposto dal d.lgs. n. 218/2017, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366, c.d. PSD2, motivazione ritenuta non legittima dalla Sezione. Invero, come stabilito anche dalla Circolare MEF n. 22/2018, citata dallo stesso Tesoriere, le norme della c.d. PSD2 richiedevano un adeguamento delle Convenzioni di tesoreria/cassa in essere solo qualora le fattispecie non fossero regolate da specifiche clausole contrattuali, o fossero regolate in maniera difforme rispetto ai principi introdotti dalla Direttiva (per quanto rileva nel caso di specie, principio comunitario del divieto di decurtazione dell’importo al beneficiario e di surcharge), circostanze non rinvenibili nel caso di specie. In particolare, le disposizioni della Convenzione, nel quadro di una generale gratuità dei servizi resi, disciplinavano già in modo conforme alla Direttiva UE le spese e le commissioni per le operazioni bancarie, escludendo addebiti a carico del beneficiario nel caso di pagamenti disposti dal Comune. La proposta avanzata dal Tesoriere - di variazione della regolazione economica dei reciproci rapporti tra il Comune ed il Tesoriere medesimo - non è stata pertanto ritenuta in alcun modo ricollegabile all’entrata in vigore della Direttiva UE c.d. PSD2, né conseguente alla necessità di un adeguamento sinallagmatico del contratto. Pertanto, non essendo stata accettata dal Comune, la ridetta variazione contrattuale non ha prodotto alcun effetto, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione l’art. 106, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016, atteso che nessuna modifica della convenzione risultava necessaria. 23 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
24 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
3 GIUDIZI PENSIONISTICI I ricorsi in materia di pensione sono stati assegnati seguendo l’ordine cronologico del loro arrivo, secondo il disposto di cui all'art. 154, comma 4, del d. lgs. n. 174 del 2016, e continuando ad applicare il criterio di rotazione delle assegnazioni tra i magistrati in servizio, già utilizzato in precedenza. Ciascun giudice monocratico assegnatario dei ricorsi in materia pensionistica ha provveduto alla formazione dei ruoli d'udienza e alla calendarizzazione delle udienze, nel rispetto dei termini indicati dal c.g.c. come modificato dal decreto legislativo n. 114 del 7 ottobre 2019. 3.A QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE 1) Numerosi sono stati i giudizi intentati da ex militari volti ad ottenere la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico, liquidato secondo il c.d. sistema misto, con applicazione dell’aliquota di maggior favore prevista per i militari dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73. In applicazione del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n. 1/QM del 4 gennaio 2021) la Sezione ha accolto parzialmente i ricorsi, riconoscendo ai ricorrenti (laddove esistenti i presupposti di legge) il diritto al computo della pensione con l’applicazione dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% ai fini della liquidazione della quota retributiva di pensione (cfr., ex multis, sentenze nn. 11, 12, 13, 18, 19, 21, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 100, 105 e 106 del 2021). La Sezione ha invece respinto (sentenza n. 34/2021) il ricorso proposto da militare rientrante a pieno titolo nel sistema retributivo (anzianità di servizio utile maggiore a 18 anni alla data del 31/12/1995), evidenziando che trattasi di situazione di fatto totalmente diversa rispetto a quanto disposto dal citato art. 54 e, quindi, estranea alla problematica oggetto del contrasto giurisprudenziale, come statuito 25 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
anche dalla sentenza delle SS.RR. n. 1/2021, nonché da altri precedenti delle Sezioni territoriali (v. questa Sezione sentenza n. 72/2020). Con sentenza n. 65/2021 la Sezione, conformemente a quanto sul punto statuito dalla citata sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021 (“l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”) ha ritenuto non applicabile l’aliquota di cui al citato art. 54 del d.P.R. n. 10932/73 al caso di un militare che vantava al 31/12/1995 un’anzianità utile inferiore a 15 anni di servizio, pertanto respingendo il suo ricorso. Il principio di diritto in base al quale è stata adottata questa decisione è stato tuttavia rimeditato dalle stesse Sezioni Riunite, che con la successiva sentenza n. 12/2021 sono giunte, sul punto, a conclusioni diverse. 2) La Sezione ha respinto i ricorsi volti all’applicazione estensiva del citato art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, avanzati da personale non militare (la casistica ha riguardato ricorsi presentati da ex appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). Riguardo a tali casi la Sezione, in linea con la consolidata giurisprudenza anche di appello, ha rilevato che tale personale non rivestiva al momento del pensionamento la qualifica di “militare” , unica categoria destinataria della invocata disposizione (sentenze n. 40 e n. 45 del 2021). Per ricorrenti non appartenenti alla categoria del “personale militare” la Sezione (sentenza n. 114/2021) ha anche respinto il ricorso volto ad ottenere il riscatto gratuito del titolo di laurea, previsto dalla normativa applicabile al personale militare (articoli 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973), e la correlata questione di legittimità costituzionale; le ampie motivazioni hanno argomentatamente respinto le censure di incostituzionalità sollevate sotto diversi profili (contrasto con gli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione). 26 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
3) La Sezione, nel giudizio definito con sentenza n. 101 del 2021, è stata investita della richiesta di un ex dipendente comunale di vedersi disapplicare sul trattamento pensionistico d’inabilità, liquidatogli ai sensi dell’art. 2, c. 12, della legge n. 335/1995, il massimale previsto dalla citata disposizione di legge, secondo cui l'importo della pensione di inabilità non può essere superiore a quello della pensione privilegiata. In tale occasione la Sezione ha osservando che la ratio sottesa all’introduzione del predetto massimale, diretto ad evitare che una misura avente finalità perequative possa tradursi in un ingiustificato e irragionevole privilegio, non è venuta meno in seguito all'intervenuta parziale abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata ad opera dell'art. 6 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; ciò in ragione del fatto che, anche dopo tale abrogazione, permangono le ragioni logiche e giuridiche che sono alla base del citato “massimale” (evitare che il pubblico dipendente che cessi anzitempo dall'attività lavorativa per un'infermità totalmente invalidante, ma non dipendente da causa di servizio, possa conseguire un trattamento pensionistico più favorevole di quello che in linea teorica sarebbe spettato laddove l'infermità fosse dipesa da causa di servizio). 3.B QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE 1) In punto di giurisdizione, è stata respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS con riferimento alla riserva al giudice amministrativo del sindacato di legittimità sugli atti amministrativi. In tale occasione (sent. n. 114/2021, conforme all’orientamento della Corte di cassazione in materia) si è precisato che laddove, come nel caso di specie, l’oggetto del giudizio consti nell’accertamento della conformità della prestazione previdenziale alle prescrizioni di settore, sussiste la giurisdizione del giudice contabile poiché questa verte sul rapporto pensionistico, non già sulla domanda di annullamento dell’atto; la giurisdizione del giudice delle pensioni sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento con il quale 27 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022
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