Servizi di media audiovisivi (radio e televisione) - Camera

Pagina creata da Debora Costantino
 
CONTINUA A LEGGERE
Servizi di media audiovisivi (radio e televisione) - Camera
Servizi di media audiovisivi (radio e televisione)

1 dicembre 2021

   E' in corso dal 2018 la liberazione della banda delle frequenze televisive digitali dei 700 Mhz, per la
 sua riassegnazione allo sviluppo delle nuove tecnologie 5G.
   Per il cambio di tecnologia degli apparecchi televisivi sono previsti contributi.
   Nel settore dei finanziamenti alle radio e delle tv locali, il nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione
 dell'informazione consentirà l'assegnazione di contributi in base a nuovi criteri.

  Quadro di sintesi e interventi recenti

   E' stato avviato nel 2018 un complesso processo per la liberazione e la successiva riassegnazione
delle frequenze radiotelevisive oggi occupate dal digitale terrestre, conseguente all'assegnazione della
banda radioelettrica dei 700 Mhz allo sviluppo delle nuove tecnologie 5G.
   Con la legge di bilancio per il 2019 sono state introdotte modifiche al calendario ed alle procedure per la
riassegnazione di tali frequenze televisive, nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno
2022, solo successivamente al quale i nuovi standard trasmissivi diventeranno operativi.
   Con il decreto MISE 30 luglio 2021, è stato definito il nuovo calendario nazionale (cd. Road Map) che
individua le scadenze per il riassetto del quadro delle frequenze televisive. Con decreto 17 novembre 2021,
sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore degli
operatori di rete.
   In relazione a tale trasformazione sono stati previsti contributi per l'acquisto di TV e decoder per la
ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard (il c.d. bonus TV).
   Nel settore delle radio e delle tv locali, con il nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, disciplinato dalla legge n. 198 del 2016 e dalle relative norme di attuazione, sono in vigore
nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi. La legge di bilancio 2019 ha soppresso, dal 2020, le riduzioni
tariffarie relative alle spese telefoniche attualmente riconosciute al sistema dell'emittenza televisiva e
radiofonica locale, rispetto alle quali la legge n. 198 del 2016 aveva invece prospettato una riforma.

  In attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), sono stati emanati i
seguenti decreti legislativi:
  - il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto
d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (AG 295) su cui Commissioni riunite Trasporti
(IX) e Cultura (VII) hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 21 ottobre 2021.
  - il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (AG 269), su cui
la IX Commissione aveva espresso il parere il 6 ottobre 2021;
  - il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181 di attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che
stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni
online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (AG
279) , su cui Commissioni riunite Trasporti (IX) e Cultura (VII) hanno espresso parere favorevole con
osservazioni il 13 ottobre 2021.

  E' stato emanato il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di attuazione della direttiva (UE)
2018/1808 sulla fornitura dei servizi di media audiovisivi, dopo il parere delle Commissioni riunite
Trasporti (IX) e Cultura (VII), sullo schema di decreto legislativo (AG 288- parere favorevole con
osservazioni il 21 ottobre 2021).
Dossier

 Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online
 degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-15507/norme-relative-all-esercizio-del-diritto-d-autore-e-diritti-
 connessi-applicabili-talune-trasmissioni-online-degli-organismi.html

 Fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-15546/fornitura-servizi-media-audiovisivi-considerazione-
 evoluzione-realta-del-mercato.html

 Diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-15551/diritto-d-autore-e-diritti-connessi-nel-mercato-unico-
 digitale.html

  La riorganizzazione delle frequenze televisive

   La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto la riorganizzazione delle
frequenze destinate alla diffusione radiotelevisiva, per consentire la destinazione delle frequenze
della banda 700 MHz (694-790 MHz) allo sviluppo delle connessioni radiotelefoniche di quinta
generazione 5G (per il quale si veda il Tema " Spettro radio, 5G e innovazione tecnologica").
   A differenza del precedente cambio di tecnologia (lo switch off dalle frequenze analogiche e il passaggio a
quelle del digitale terrestre completato a luglio 2012), con la nuova riorganizzazione delle frequenze, che
riguarderà la banda UHF 470-694 Mhz che rimarrà l'unica assegnata alle trasmissioni televisive (assieme
alla VHF da 174-230 Mhz, nei limiti fissati dalla legge di bilancio 2019), si verificherà una riduzione delle
frequenze disponibili, sulle quali andrà pertanto ripartita la capacità trasmissiva. Tale riduzione tuttavia
non dovrebbe comportare una compressione proporzionale della capacità trasmissiva disponibile, in quanto
la nuova tecnologia assicura una maggiore possibilità di trasmissione.
   Sono oggetto della pianificazione (in base al comma 1030 della legge di bilancio 2018), esclusivamente
le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi internazionali. Tutte le frequenze assegnate in ambito
nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz
dovranno essere rilasciate (comma 1031), secondo il calendario previsto dal comma 1032 della legge di
bilancio 2018.

   Tale processo consegue alla Decisione UE 2017/899 che prevede il termine del 2020 per la liberazione della banda
dei 700 Mhz, con la flessibilità di due anni per gli Stati membri in cui vi è una complessità tecnica per assicurare la
migrazione verso standard di trasmissione avanzati. L'Italia ha utilizzato tale facoltà prevedendo nella legge di
bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) il termine finale del 30 giugno 2022, e definendo, come richiesto, una
specifica road map per guidare tale processo. Vi è inoltre la necessità di evitare o ridurre problemi interferenziali
verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze
anticipate rispetto all'Italia, nell'osservanza degli accordi internazionali sottoscritti in attuazione della decisione
899/2017.

  Per tale nuova organizzazione delle bande di frequenza televisive è stato quindi definito un complesso
calendario nazionale di adempimenti, che individua le scadenze della tabella di marcia, in linea con gli
obiettivi della decisione (UE) 2017/899, prevedendo una fase transitoria di attuazione, per aree
geografiche, nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022. Solo al termine di tale periodo
avverrà il passaggio definitivo ai nuovi standard trasmissivi (la c.d. TV 4.0).
  Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, come modificato dal decreto
MISE 30 luglio 2021, è stato definito il nuovo calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le
scadenze per il riassetto del quadro delle frequenze televisive. Con decreto 17 novembre 2021, sono stati
definiti i criteri e le modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore degli operatori di
rete.
Il processo, in base alla legge di bilancio 2019 (nei commi da 1103 a 1109), coinvolge sia le emittenti
nazionali che quelle locali, nonché prevede la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione
regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo.

Per la gestione di tale processo di liberazione delle frequenze della banda 700Mhz, il Ministero dello sviluppo
economico, con decreto ministeriale in data 4 settembre 2018, ha istituito il Tavolo di coordinamento "TV 4.0",
finalizzato ad armonizzare e coordinare le attività di rilascio della banda 700MHz, delineate dalla legge 27
dicembre 2017, n. 205, nonché ad elaborare strumenti per favorire la trasformazione digitale del settore
televisivo (Qui la documentazione disponibile). Anche in conseguenza degli elementi acquisiti nel Tavolo 4.0,
tale complesso di interventi è stato oggetto di significative modifiche da parte della legge di bilancio per il 2019.

La fase preliminare di questo processo ha visto l 'adeguamento del Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze (PNRF), cioè del piano che definisce la ripartizione delle frequenze dello spettro radio comprese tra 0 e
3000 GHz tra i diversi utilizzi, secondo gli accordi internazionali ed europei. Il nuovo PNRF è stato adottato dal
Ministero dello sviluppo economico, con il decreto ministeriale 5 ottobre 2018. E' stato quindi emanato, da parte
dell'AGCOM nel 2018, il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF), s uccessivamente
modificato con Delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, per assegnare concretamente le frequenze da
destinare al servizio televisivo digitale terrestre in DVB-T2, come previsto dalla legge di bilancio 2019, aggiornato,
con riferimento ad alcuni accordi di coordinamento internazionale dalla delibera AGCOM n. 162/20/COM.
Il nuovo Piano di assegnazione delle frequenze (PNAF) prevede le seguenti reti in banda UHF (banda 470-694
mhz):

     12 reti nazionali, di cui una decomponibile per macroaree e una integrata da frequenze della banda III-VHF;
     1 rete locale di 1° livello, con copertura non inferiore al 90% in ciascuna area tecnica (ad eccezione dell'area
     tecnica 3 in cui sono pianificate 2 reti locali di 1° livello e delle sub-aree tecniche 4a e 4b in cui sono pianificate
     ulteriori 3 reti locali di 1° livello);
     1 o più reti locali di 2° livello senza vincolo di copertura nel bacino di riferimento, in ciascuna area tecnica.

Sono stati pubblicati dal MISE, tra settembre e luglio 2021, i bandi per l'assegnazione dei diritti d'uso di
frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali relative alle reti di primo e di
secondo livello, per le seguenti Aree Tecniche: n. 5 Veneto, n. 6 Friuli Venezia Giulia, n. 8 Emilia Romagna, n.7
Liguria, n. 9 Toscana, n. 10 Umbria, n.11 Marche , n. 12 Lazio, n. 13 Abruzzo e Molise, n. 14 Campania, n. 15
Puglia e Basilicata, n. 16 Calabria, n. 17 Sicilia, n. 18 Sardegna.
  Qui si possono consultare le graduatorie per l'assegnazione agli operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, per le varie aree tecniche.

   Qui si può consultare la tabella con gli esiti delle assegnazioni dei diritti d'uso delle frequenze,
pianificate dal PNAF, agli operatori di rete nazionali nella I fase del periodo transitorio – dal 1 gennaio
2020 al 31 maggio 2022.
   Il 14 febbraio 2020 è stata pubblicata sul sito del MISE la lista degli operatori di rete titolari dei canali 51-
53, nonchè l'elenco degli operatori di rete locali titolari dei diritti d'uso delle frequenze in ciascuna regione
italiana.

  All'AGCOM è stato affidato il compito di definire i criteri di conversione dei diritti d'uso delle
frequenze, di cui gli operatori di rete sono attualmente titolari, in diritti d'uso di capacità trasmissiva in
multiplex nazionali di nuova realizzazione. Tali criteri sono stati definiti con la delibera 129/19/CONS del 18
aprile 2019.

   La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha inoltre previsto (nuovo comma 1031-bis alla legge
di bilancio 2018), che la capacità trasmissiva eccedente la conversione di tali diritti d'uso sia attribuita
con una procedura onerosa senza rilanci competitivi da parte del Ministero dello sviluppo
economico. Sulla base delle conclusioni della delibera 129/19/CONS, tale procedura riguarda la capacità
trasmissiva relativa a 2 reti, mentre la conversione dei "diritti d'uso di frequenze DVB-T" in "diritti d'uso di
frequenze DVB-T2" concerne le 10 reti nazionali. Con la delibera n. 128/19/CONS l'AGCOM ha disposto
l'avvio del procedimento per la definizione delle procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacità
trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, prevista dal comma 1031-bis.
Per quanto riguarda la destinazione delle frequenze in banda III VHF (174-230 mhz), la legge di
bilancio per il 2019 ha previsto l'assegnazione prioritaria alla radiofonia digitale e soltanto "ove
necessario" al servizio televisivo digitale terrestre.
Nella formulazione della legge di bilancio per il 2018 tali frequenze avrebbero dovuto essere pianificate per realizzare
un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di
blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale.

   La disciplina dei diritti d'uso delle frequenze è fissata dal Codice delle comunicazioni elettroniche
(decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dopo la riforma del 2021), i cui articoli da 59 a 62
stabiliscono che il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro
radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti
d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso
efficiente alla luce della domanda. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di
competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. Il
Ministero e l'Autorità, stabiliscono condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio in modo
da garantire l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell'assegnazione o
del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la
possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l'attuazione di
dette condizioni. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non devono offrire
vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili,
incluso qualsiasi termine per l'esercizio dei diritti d'uso. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso
individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi
di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale. I diritti d'uso individuali dello spettro
radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate,
salvo che la concessione sia necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale. Il diritto d'uso è
concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti e della necessità di assicurare la
concorrenza, nonché in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere
l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli
investimenti. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui
sono state stabilite condizioni armonizzate al fine di permetterne l'uso per i servizi di comunicazione
elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti
relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio.

  Altri interventi connessi alla riorganizzazione delle frequenze
  Ulteriori interventi collegati al processo di riassegnazione delle frequenze sono stati previsti nei commi
1035, 1036 e 1037 della legge di bilancio 2018.
  Il comma 1035 ha previsto che l'AGCOM aggiorni il piano di numerazione automatica dei canali del
servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri ai diversi fornitori di servizi
media audiovisivi (il termine era fissato al 31 dicembre 2019), nel rispetto del pluralismo dei mezzi di
comunicazione, dei princìpi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della
numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese
tra emittenti.
  L'AGCOM con delibera n. 456/19/Cons del 3 dicembre 2019 ha avviato il relativo procedimento, della
durata di sei mesi.

  Il comma 1036, in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale
terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale,                            ha previsto
che gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedano senza ulteriore preavviso
alla disattivazione coattiva degli impianti, potendo richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica
(secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte dall'articolo 32-quater, comma 1, del decreto-legge n.
113 del 2018).
  In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze
stabilite dalla tabella di marcia nazionale e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei
relativi diritti d'uso hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che
non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di
transizione.

   Il comma 1037 prevede che i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la
gara e le altre procedure (di cui ai commi da 1026 a 1036), con particolare riferimento alle procedure di
rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrino nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e siano devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del
preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di
atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure non comporta la reintegrazione o esecuzione in
forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La
tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.

  Il comma 1038 prevede infine che all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza
470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizzi, in linea con la normativa europea, il
trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei
commi 1031, 1033 e 1034, in conformità a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche
(decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

  La procedura ed il calendario di liberazione e riassegnazione delle frequenze

  Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, come modificato dal decreto
MISE 30 luglio 2021, anche in relazione all'effetto portato dall'emergenza Covid-19, è stato definito il
nuovo calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il riassetto del quadro delle
frequenze televisive.
  Con decreto 17 novembre 2021, sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione di misure
economiche compensative a favore degli operatori di rete.
  Per agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione
televisiva avanzati (la c.d. codifica DVBT/MPEG-4), sono stati previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021) nuovi contributi aperti a tutti i cittadini senza vincoli di reddito e ISEE, in
relazione ai quali si prevede inoltre una campagna di comunicazione nel corso del 2021 e 2022.

  Il calendario nazionale per l'attuazione del piano frequenze

   Tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale
terrestre ed attribuite in banda III VHF (174- 230 Mhz) e 470-694 MHz devono essere rilasciate (comma
1031 della legge di bilancio 2018), secondo il calendario previsto dal comma 1032, per assicurare la
ristrutturazione dei multiplex nazionali, nonché del multiplex contenente le trasmissioni su base regionale da
parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. E' stato pertanto
previsto che i diritti d'uso delle frequenze di cui sono attualmente titolari gli operatori di rete nazionali
siano convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione.
   I criteri fissati dal comma 1032 prevedono in sintesi:
   a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle
frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali;
   b) rilascio, entro il 31 dicembre 2021, da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale
di tutte le frequenze utilizzate e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF alle trasmissioni
in ambito locale;
   c) rilascio, entro il 31 dicembre 2021, da parte del concessionario del servizio pubblico, delle frequenze
utilizzate dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione
delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilità per
macroaree;
   d) rilascio, entro il 31 dicembre 2021, da parte degli operatori nazionali, delle frequenze che ricadono
nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 e contestuale attivazione di frequenze
disponibili, nonché rilascio da parte degli operatori di rete in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai
canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche;
e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti
diritti d'uso nazionali;
   f) definizione del calendario della sequenza dei citati rilasci nell'ambito del periodo transitorio (1 gennaio
2020- 31 dicembre 2021).
   La road map è stata definita con DM 19 giugno 2019, poi modificato dal DM 30 luglio 2021.
   Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 dicembre 2020 è stata prevista la possibilità di
un ulteriore periodo per il rilascio volontario delle frequenze in ambito locale entro il mese di marzo 2021,
rispetto a quanto già previsto dal precedente decreto 19 giugno 2019.
   Il nuovo calendario previsto dal decreto MISE 30 luglio 2021, dispone una riduzione delle tempistiche
necessarie per il rilascio e la redistribuzione delle frequenze (c.d. refarming), con una successione
temporale delle operazioni nelle aree tecniche tali da ridurre i problemi interferenziali verso
l'estero     e     prevede      l'effettuazione  delle   operazioni     dal   15    novembre      2021     e   la
conclusione del refarming entro il 30 giugno 2022.

  Si prevede anche l'avvio della dismissione della codifica DVBT/MPEG-2 in favore almeno della codifica
MPEG-4 su standard DVBT, a partire dal 15 ottobre 2021 con successiva definizione della sua dismissione
definitiva e l'attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale a partire dal 1 gennaio 2023, con la
possibilità per gli operatori di rete interessati di attivare i nuovi standard e codifiche anche prima di tale data.

  La disciplina generale dei media audiovisivi e gli operatori

  La nozione di servizi media audiovisivi e radiofonici
  La normativa generale in tema di servizi radiotelevisivi era contenuta nel Testo unico dei servizi di
media audiovisivi (decreto legislativo n. 177 del 2005), come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010,
che ha dato attuazione alla direttiva 2007/65/CE, poi sostituita dalla direttiva 2010/13/UE.
  Con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è stata data attuazione alla direttiva (UE)
2018/1808 sulla fornitura dei servizi di media audiovisivi, dopo il parere delle Commissioni riunite
Trasporti (IX) e Cultura (VII), sullo schema di decreto legislativo (AG 288- parere favorevole con
osservazioni il 21 ottobre 2021).

La direttiva 2010/13/UE ha codificato le norme in materia sui servizi di media audiovisivi e costituisce la normativa
europea di riferimento. Essa intende facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione ed applicare
almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di
radiodiffusione televisiva (cioè, ai c.d. servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a
richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand). Sulla base di questa
differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i
servizi non lineari, in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità
occulta.

  La nuova nozione di "servizi di media audiovisivi", è stata quindi introdotta nel nostro ordinamento al
posto della precedente dicitura di "radiotelevisione", intervenendo su diversi aspetti della disciplina.
  I servizi di media audiovisivi sono i prodotti editoriali che sono sotto la responsabilità editoriale di un
fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare,
intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche.
  La disciplina riguarda pertanto la radiodiffusione televisiva, definita come servizio di media audiovisivo
da parte di un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un
palinsesto di programmi, che comprende la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in
diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet (quale il webcasting) e il video quasi
su domanda, quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta per la visione
di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi
selezionati dal fornitore di servizi di media.
  Sono invece esclusi dalla nozione di servizi di media audiovisivi:

    i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza
    con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o
distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio
    nell'ambito di comunità di interesse;
    ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
    i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
    i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità
    principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente
    accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a
    un servizio non audiovisivo, i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e
    riviste; i servizi testuali autonomi e i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle
    trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna ovvero una comunicazione commerciale
    audiovisiva.

  La distinzione tra operatori di rete e fornitori di servizi e il regime di autorizzazione.
  Il Testo unico dei servizi di media audiovisivi suddivide i soggetti della comunicazione in:

    "operatori di rete", cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di
    comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di
    impianti di messa in onda;
    "fornitori dei servizi di media", cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la
    responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e
    che ne determinano le modalità di organizzazione.

   L'attività tanto di operatore di rete quanto di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, è soggetta
a un regime autorizzatorio generale e non più concessorio, come avveniva precedentemente al Testo
unico (l'articolo 1-bis precisa a quali condizioni un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia può
considerarsi stabilito in Italia ed è soggetto alla giurisdizione italiana).
   Le autorizzazioni sono rilasciate a livello nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico e a
livello regionale e locale dai competenti organi delle regioni e delle province. Si tratta di
autorizzazioni generali, che si esplicitano in procedure di silenzio assenso, analoghe a quelle previste
per gli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi del codice delle comunicazioni
elettroniche. Le autorizzazioni generali, sempre in base al citato articolo 15, hanno durata non superiore
a venti anni e non inferiore a dodici.
   Non è consentito ad uno stesso soggetto o a soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di
collegamento essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in ambito
nazionale e in ambito locale o, analogamente, emittente radiofonica digitale in ambito nazionale e in
ambito locale.
   L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) adotta i criteri per la determinazione dei
contributi che sono dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze
terrestri in tecnica digitale.
   Vi sono poi le specifiche autorizzazioni per le diverse modalità di trasmissione:

    l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite, è
    rilasciata dall'AGCOM sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento;
    l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo è
    rilasciata dal MISE sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità;
    l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di
    comunicazione elettronica è rilasciata dall'AGCOM sulla base della disciplina stabilita con proprio
    regolamento, così come la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.
  E' invece sufficiente la mera notifica al Ministero, per la trasmissione simultanea di contenuti per mezzo
di ogni rete di comunicazione elettronica alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono in
chiaro su frequenze terrestri.
Per i detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche vengono
assegnati dal Ministero dello sviluppo economico secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati.
  Ciò avviene sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), predisposto dal
MISE e aggiornato ogni cinque anni (sulla riorganizzazione delle frequenze si veda l'apposito paragrafo) e
del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) radiofoniche e televisive in tecnica digitale,
predisposto dall'AGCOM sentito il parere delle regioni.
  I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione
generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati con decreto
del MISE (art. 42, comma 6, del novellato Codice delle comunicazioni elettroniche), in modo da ottenere
entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni (comma
174 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2016). Il contributo per gli anni 2020 e 2021 è stato fissato con decreto
MISE 24 marzo 2022.

  Il finanziamento delle radio e delle televisioni locali

   Per fornire un quadro normativo più stabile al sostegno finanziario all'emittenza locale, la legge di
stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 2015 - articolo 1, comma 160), ha istituito il Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione. Il Fondo inizialmente istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, è stato poi trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze con l'articolo 1 della legge
n. 198 del 2016, che costituisce oggi il riferimento normativo riguardante il Fondo.
La legge di bilancio 2021 ha infatti abrogato i commi 160-162 della legge di stabilità per il 2016, prevededno inoltre
che una somma pari a € 110 mln annui, tratta dal canone Rai, sia destinata stabilmente al Fondo per il pluralismo
e l'innovazione dell'informazione.
   Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori
del settore dell'informazione. Il Fondo contiene pertanto sia le risorse destinate al finanziamento
dell'editoria, che le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale,
queste ultime facenti capo al Ministero dello sviluppo economico. Gli stanziamenti del Fondo sono allocati
sul capitolo 2196, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per poi essere
trasferiti sul cap. 3125 del MISE.
   Il Fondo viene ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello
sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti
annualmente con DPCM, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze. ll DPCM può prevedere che una percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione
digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I criteri e le modalità per la concessione di tali
finanziamenti sono definiti con DPCM, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (art. 1, comma 4, della legge n.
198 del 2016). I DPCM finora intervenuti non hanno esercitato tale possibilità.
   Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha poi istituito un contributo straordinario per i servizi informativi
connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali
per l'anno 2020. L'entità del contributo è pari a 50 milioni di euro ed è subordinato alla trasmissione di
messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi
informativi. Il Fondo è stato rifinanziato con 20 milioni di euro per l'anno 2021 dal decreto-legge n. 41
del 2021.
   Con decreto MISE 12 ottobre 2020 (GU 9/11/2020) sono stati definiti i criteri di verifica e le modalità di
erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche per la
trasmissione dei messaggi informativi sul Covid.
   Il Decreto legge prevede che il contributo sia infatti erogato conformemente ai criteri previsti con decreti
del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli
oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
Con una serie di decreti direttoriali sono state approvate le graduatorie definitive per le emittenti locali radiotelevisive,
commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie, rispettivamente con prot. 19545
del 9 aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9 aprile 2020 cosi' come modificato con decreto prot.
31946 del 22 giugno 2020 e prot. 18875 del 3 aprile 2020
Per approfondimenti sugli interventi e sui contributi all'editoria si veda il relativo Tema.

  Per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva, i contributi vengono concessi sulla base di criteri che tengono
conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della qualità dei programmi e
dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto, come previsto dal Regolamento sui criteri di riparto e le
procedure di erogazione delle risorse del Fondo, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n.
146 del 2017 (come previsto dall'articolo 1, comma 163 della legge di stabilità 2016, n. 208 del 2015).
  I soggetti cui sono destinati i contributi sono i seguenti:

    TV commerciali titolari di autorizzazioni;
    radio commerciali operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici
    non operanti in tecnica analogica,
    emittenti a carattere comunitario, sia radiofoniche che televisive, cioè emittenti non commerciali (le emittenti
    televisive usufruiscono dei contributi se si sono impegnate a trasmettere programmi di televendite per una
    durata giornaliera non superiore ai 90 minuti).

  Per l'annualità 2019 hanno presentato la richiesta di contributo al MISE 999 soggetti: 151 TV
commerciali, 217 radio commerciali, 306 TV comunitarie e 325 radio comunitarie. Di seguito i decreti
direttoriali che hanno approvato i contributi per l'anno 2019.
  Con il decreto direttoriale 9 aprile 2020 n. 331 sono sono stati approvati la graduatoria definitiva e gli
elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle Radio a carattere commerciale.
  Con decreto direttoriale del 9 aprile 2020, numero 332 sono stati approvati le graduatorie definitive e gli
importi dei contributi da assegnare alle TV commerciali.
  Con decreto direttoriale del 3 aprile 2020, numero 309, sono stati approvati la graduatoria definitiva e gli
elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle Radio a carattere comunitario.
  Con decreto direttoriale del 3 aprile 2020, al numero 308, sono stati approvati la graduatoria definitiva e
gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle Tv a carattere comunitario.

 Il Regolamento prevede:

    l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale unico destinatario delle domande di
    contribuzione (che non vengono quindi più inviate ai Co.re.Com come in precedenza);
    la fissazione di parametri più selettivi con riferimento all'individuazione dei beneficiari;
    il superamento del coinvolgimento di altre amministrazioni nella procedura per l'assegnazione dei
    contributi del Ministero dello Sviluppo economico;
    la fissazione di una data entro la quale vanno inoltrate le domande di contributo, da presentare in via
    telematica su apposita piattaforma (precedentemente tale data era invece fissata nei bandi annuali).

 Per approfondimenti sui contenuti del regolamento si veda anche il relativo Focus.

 Le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

  La legge n.198 del 2016 stabilisce, all'articolo 1, che nel Fondo confluiscano le risorse statali
precedenti che erano destinate:

    al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, compreso il Fondo straordinario per gli interventi di
    sostegno all'editoria (lett. a);
    all'emittenza radiotelevisiva locale iscritte nello stato di previsione del MISE (lett. b);

 inoltre il Fondo è alimentato da:

    un contributo massimo di 110 milioni di euro annui, (in base alla legge di bilancio 2021),
    derivante dalle maggiorni entrate del canone RAI, il c.d. extra gettito ( lett. c);

    le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e
     periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, delle società operanti nel settore
     dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta e degli altri
     soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e
     l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
     tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete Internet (lett. d).

  Le risorse previste dalle lett. a) e b), vengono ripartite in base alle proporzioni esistenti, alla data in
entrata della legge n. 198 del 2016, tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e
quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.
  Le somme delle lett. c) e d) sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni competenti, quindi
per metà al finanziamento dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, mentre l'altra metà è destinata
all'editoria.
In precedenza il contributo era pari ad una quota del 50 per cento delle eventuali maggiori entrate del canone RAI
(conseguenti alla modifica della disciplina del canone operata dall'art. 1, commi 152-159 della legge di Statbilità 2016
per il periodo 2016-2018), fino ad un importo massimo di 100 milioni, poi portati a 125 milioni per gli anni 2017 e 2018
dall'art. 57, comma 3-bis del D.L. n. 50 del 2019.
  La legge di bilancio 2021 prevede per il Fondo (cap. 2196/MEF) 301,183 milioni di euro per il 2021,
305,683 milioni di euro per il 2022 e 304,683 milioni di euro per il 2023.

La legge di bilancio per il 2020 prevede lo stanziamento di risorse statali sul Fondo (cap. 2196/MEF) per 180,9
milioni di euro per il 2020.
Per il 2019 le risorse statali del Fondo delle lett. a) e b), che sono confluite sul Cap. 2196/MEF, ammontavano a
166,315 milioni di euro (DPCM 6 maggio 2019), così ripartite:
- al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale sono stati assegnati 66,3 milioni di euro;
- alla Presidenza del Consiglio per l'editoria sono stati destinati 100 milioni di euro.
L'importo del Fondo è anche la risultante della deduzione di somme che sono state destinate dalla legge alla copertura
finanziaria di altri interventi legislativi.
ll riparto per il 2019 delle risorse per l'editoria destinate alla presidenza del Consiglio è avvenuto con il DPCM
novembre 2019 ed è stato effettuato per complessivi 143 milioni di euro circa, comprensivi dell'extra gettito del
canone RAI.
Le quote relative all'extra gettito del canone RAI, confluite nel Fondo, sono state accertate complessivamente nel
2019 per un importo di 86,62 milioni di euro, provenienti dal canone di abbonamento RAI per il 2017 e sono state
suddivise al 50 per cento tra le due amministrazioni: 43,3 mln euro per ciascuna.
Circa il contributo di solidarietà delle imprese è invece necessaria l'emanazione del relativo decreto attuativo del
MEF, che individui le modalità di versamento del contributo, ma che non è stato emanato.
Negli anni precedenti, la legge di stabilità per il 2014 ( legge n. 147 del 2013 , art. 1, comma 262), per compensare i
tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e
2013,aveva autorizzato la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, in aggiunta rispetto alle risorse già assegnate
nel bilancio. Con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 194) per compensare le
riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 e le riduzioni effettuate nell'anno 2015
(come previsto dall'articolo 3, comma 2-quinquies della legge n. 210 del 2015) sulle risorse a sostegno dell'emittenza
locale, era stata autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.A seguito dell'istituzione
del Fondo nel 2016, il Ministero dello Sviluppo economico aveva pubblicato a maggio 2016 le linee guida per illustrare
i nuovi criteri per l'erogazione dei contributi a tv e radio locali, che tendevano a premiare i soggetti che, nella funzione
di fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) investissero nell'attività editoriale di maggiore qualità; ossia quelli che
siano in grado, più di altri, di fornire un adeguato servizio di diffusione dell'informazione a livello locale, anche
mediante l'impiego di dipendenti/giornalisti qualificati e di tecnologie innovative, individuando anche i soggetti
beneficiari dei contributi.

  Il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 30-quater) ha previsto la concessione alle imprese radiofoniche private
che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale di un ulteriore contributo di € 3 mln per il
2019, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, a
valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

 La soppressione delle riduzioni tariffarie per i costi telefonici dell'emittenza locale e l'abolizione
dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private di interesse generale
La legge n. 198 del 2016 era intervenuta anche per superare il sistema di riduzioni tariffarie riconosciuto
al sistema dell'emittenza televisiva e radiofonica locale. Si prevedeva infatti che con un regolamento venisse
disciplinata l'assegnazione alle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale di un contributo
che, dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, sostituisse le riduzioni tariffarie
precedentemente previste, abrogando le disposizioni che le disciplinavano (art. 1, comma 5).
  Tale disposizione è stata tuttavia abrogata dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018,
art. 1, comma 775) che ha anche abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni che
prevedevano le riduzioni tariffarie relative alle spese telefoniche attualmente riconosciute al
sistema dell'emittenza televisiva e radiofonica locale (comma 772, 773 e 774)
  Si tratta in particolare delle agevolazioni tariffarie previste dalle seguenti norme:

    articolo 28, commi dal primo al terzo, della legge n. 416/1981, che prevede la riduzione del 50 per cento delle
    tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, ivi compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e
    a banda larga per le imprese editrici;
    articolo 11 della legge n. 67/1987 e dall'articolo 8, della legge n. 250/1990, che attribuiscono lo stesso beneficio
    anche alle imprese di radiodiffusione sonora che presentino specifici requisiti;
    articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la
    radiodiffusione televisiva in ambito locale.
  A decorrere dal 2009, i contributi previsti sia dall'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, sia dall'articolo 8 della
legge n. 250 del 1990, sia dall'articolo 23 della legge n. 223 del 1990, assegnati alle radio e alle televisioni locali,
relativi a spese diverse da quelle telefoniche erano stati soppressi facendo salvi solo quelli relativi agli sconti
sulla telefonia ed erogati dal Ministero dello sviluppo economico.

  La legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 810), ha previsto anche la progressiva riduzione
fino alla loro abolizione dei contributi diretti alle imprese alle imprese editrici di quotidiani e periodici e
a quelle radiofoniche, disponendo l'abrogazione di una serie di disposizioni normative che li prevedevano.
Per le imprese radiofoniche, dal 31 gennaio 2020 (termine così differito dall'art. 30-quater, co. 4 del D.L.
n. 34/2019) era stata prevista l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
  - la legge n. 230 del 1990 che prevedeva l'erogazione (originariamente per il triennio 1990-1992) di
contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse
generale (il riferimento della norma è in dettaglio alle imprese che avessero, fra l'altro, trasmesso
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20 nel biennio 1987/1989);
  - l'articolo 1, comma 1247, della legge n. 296 del 2006 che estendeva alle imprese radiofoniche
private di interesse generale il diritto a fruire dei contributi previsti dall'art. 4 della legge 250/1990 che
attribuiva a favore delle imprese radiofoniche che risultavano essere organi di partiti politici presenti in
almeno un ramo del Parlamento e che, oltre ad aver registrato la testata e a non essere editori o controllori
delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi dei medesimi partiti politici, trasmettevano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, per non meno del 50% delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20, un contributo annuo pari
al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 4 miliardi di lire.
  Tutti i termini previsti dal comma 810 sono stati poi differiti dapprima di dodici mesi dalla legge di
bilancio 2020 (art. 1, comma 394 delle legge 160 del 2019), in previsione di una revisione organica della
normativa a tutela del pluralismo dell'informazione; successivamente di altri dodici mesi dall'art. 1, comma
10-quaterdecies, del D.L. n. 162 del 2019 e da ultimo di 24 mesi dal decreto-legge n. 183 del 2020.
  L'abolizione dei contributi per le imprese radiofoniche private è pertanto prevista dal 31 gennaio
2024.
  Per approfondimenti sul tema della riduzione dei contributi all'editoria si rinvia al relativo Tema di
documentazione.

  Focus

 I nuovi criteri di accesso ai contributi per le radio e le televisioni locali stabiliti dal d.P.R. 146 del 2017
 https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_i_nuovi_criteri_di_accesso_ai_contributi_per_le_radio_e_le_televisio
Il Sistema integrato delle comunicazioni

 Il Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) comprende le attività concernenti:

    la stampa quotidiana e periodica;
    l'editoria elettronica anche per il tramite di Internet;
    i radio e servizi di media audiovisivi;
    il cinema;
    la pubblicità esterna;
    le sponsorizzazioni.

  Sono previste dalla legge specifiche limitazioni al fine evitare il determinarsi di posizioni dominanti nel
SIC: i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione ( costituito in base
all'art. 1, co. 6, lett. a), num. 5), della L. n. 249/1997) non possono, né direttamente, né attraverso soggetti
controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del SIC, il cui
valore viene determinato annualmente dall'AGCOM (art. 43, comma 9 del D.Lgs. 177/2005).
  I ricavi che devono essere presi in considerazione sono indicati dal comma 10 dell'art. 43: i ricavi
derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità
nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del
prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici
a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività
indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla
vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché
dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di
internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da
motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche
nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
  Inoltre, le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle
comunicazioni elettroniche, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
possono conseguire nel SIC ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo (art. 43, comma 11).
  Sono inoltre vietati (art. 43, comma 12) gli incroci proprietari: non è consentito ai soggetti che
esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi
superiori all'8% del SIC, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono
una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di
quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani
diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2010, e
più volte prorogato (da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1132, lett. b) della legge di
Bilancio 2018) è stato reso permanente dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 1134,
lettera a).

I dati relativi al SIC sono periodicamente pubblicati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L'AGCOM,
con delibera n. 2017/41/CONS ha svolto una consultazione dei soggetti interessati provvedendo ad analizzare nel
settore dei servizi di media audiovisivi, i mercati rilevanti ai fini della tutela del pluralismo .

   Con la Delibera n. 13/21/CONS del 14 gennaio 2021 è stato chiuso il procedimento per la valutazione
delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2019. I risultati
del processo di valutazione sono riportati in Allegato A alla delibera. La valorizzazione del SIC nel 2019 è
di 18,1 miliardi di euro, pari all'1,01% del PIL, registrando una riduzione dell'1,4% rispetto al 2018.
   Per quanto riguarda la distribuzione delle quote dei principali soggetti presenti nel SIC, l'AGCOM
rileva come nessuno degli operatori abbia realizzato, nel 2019, ricavi superiori al limite del 20% di cui
all'articolo 43, comma 9, del Tusmar.
    I primi dieci gruppi operanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni rappresentino congiuntamente –
con quasi 11,3 miliardi di euro – il 62% delle risorse complessive.
   In particolare, le quote più rilevanti 2019 sono detenute da Comcast Corporation/Sky (20%), Fininvest
(15%), RAI Radiotelevisione Italiana (15%), Alphabet/Google (10%), Seguono con il 5%, Cairo
Communication, Facebook, GEDI Gruppo Editoriale, Italiaonline, Discovery e Netflix.
  Le competenze dell'AGCOM relativamente al Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) sono previste
dal Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR- decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177), il cui articolo 43, comma 9 prevede che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione non possano, né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi
superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni, fermo restando il
divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il SIC. All'AGCOM è
affidato il compito di verificare l'osservanza del predetto limite del 20%, procedendo annualmente alla
valutazione delle dimensioni economiche del SIC.

   Il settore dei servizi media audiovisivi e radiofonici (che comprende servizi in chiaro, i servizi a
pagamento e la radio), con ricavi per 8,727 miliardi €, rappresenta il settore più grande, pari al 48,2% delle
risorse economiche del SIC; si registra una contrazione del 3% circa rispetto al 2018 in cui il valore era di
9,008 mld. Più della metà dei ricavi del comparto media audiovisivi, per 4,78 miliardi € (pari al 55%)
deriva dai servizi di media audiovisivi in chiaro, mentre il 37% degli stessi, per 3,24 miliardi, è relativo ai
servizi di media audiovisivi a pagamento. L'8% (per 692 milioni di euro) è relativa al mezzo radiofonico.
   La principale fonte di finanziamento del settore dei media audiovisivi in chiaro rimane la raccolta
pubblicitaria, pari a circa 3 miliardi €. La restante parte delle risorse deriva da fondi pubblici: il canone
corrisposto dai cittadini per la detenzione degli apparecchi televisivi vale 1,7 miliardi €, mentre i contributi
pubblici (convenzioni e provvidenze) erogati agli operatori del settore sono pari a 175 milioni €.
   Per quanto riguarda i servizi media audiovisivi a pagamento, il 93% dei ricavi, pari a 3,01 mld €, deriva
dalla vendita agli utenti di offerte televisive ed il resto dalla pubblicità.
   Una quota inferiore dei ricavi nel settore dei media audiovisivi, per 692 milioni € nel 2019 (pari al 7%) è
imputabile alla radio, per la quale la raccolta pubblicitaria è pari a 533 milioni € (77%).

 Per quanto riguarda gli altri settori che compongono il SIC, i dati 2019 sono i seguenti:

    il comparto editoriale (quotidiani, periodici e agenzie di stampa) vale 3,6 mld €, pari al 19,7% del SIC
    (-7,7% rispetto al 2018);
    Il comparto editoria elettronica e pubblicità online rappresenta, con 3,53 mld €, il 19,5% del SIC,
    con un incremento di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente;
    Il settore cinematografico rappresenta il 4,1% del valore (741 milioni €);
    i segmenti c.d below the line incidono sul SIC rispettivamente per l'1,8% (pubblicità esterna, con un
    valore di 335 milioni €) e il 6,4% ((iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni,
    pari a 1,164 miliardi €.
Puoi anche leggere