SCHEDA SU RIFORMA DELLE PENSIONI MONTI-FORNERO
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Segreteria confederale – dicembre 2011 SCHEDA SU RIFORMA DELLE PENSIONI MONTI-FORNERO Nodi critici sintetici Articolo 24 Dl 6.12.2011 1. Si tratta di una riforma non concertata, ma imposta, cosa che peraltro accade dal 2007, quando fu firmato nel luglio il protocollo che portò al superamento dello scalone per il meccanismo delle quote; 2. è una riforma che porta di fatto all’eliminazione delle pensioni di anzianità contributiva; i più penalizzati saranno coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei venti anni; 3. l’estensione del contributivo pro rata anche a coloro che sono nel regime retributivo sarebbe accompagnata da una clausola di salvaguardia a beneficio non del lavoratore, ma dell’istituto erogatore: se l’assegno pensionistico è più alto, allora si calcola con il sistema retributivo; 4. l’innalzamento dell’età pensionabile penalizza principalmente le donne del settore privato per le quali il governo uscente aveva previsto una equiparazione con gli uomini nel 2026 e non nel 2018; 5. le finestre a scorrimento sono inglobate nell’età pensionabile; è una operazione di maquillage che certifica il fatto che l’età pensionabile in Italia è già superiore a 65 anni. Non è chiaro cosa ne sarà delle categorie alle quali prima non si applicavano le finestre a scorrimento (al personale scuola; al personale al quale è venuto meno il titolo abilitante con l’età; a 10mila lavoratori in mobilità o a carico di fondi di solidarietà di settore); 6. i benefici per coloro che hanno svolto lavori usuranti si dimezzano, se si passa da quota 94 a quota 97; 7. non si comprende come si raccorda la nuova disciplina con una serie di misure di contenimento dei costi nella pubblica amministrazione, in particolare per quanto riguarda l’innalzamento da 40 a 42 anni degli anni di contributi; ciò riduce le uscite e rende più complicato il turn over, già ridotto ai minimi termini; 8. le nuove norme rendono complicata la gestione dei processi di ristrutturazione aziendale; diventa pertanto ancora più urgente una riforma degli ammortizzatori sociali; 9. già il decreto 98/2011 aveva introdotto un blocco alla perequazione per quelle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo; ora il livello di reddito scende a due volte le pensioni minime, penalizzando soprattutto un’ampia fascia di lavoratori dipendenti che hanno versato i contributi; è noto infatti che le pensioni più basse sono spesso quelle di lavoratori autonomi che versano contributi di minor importo rispetto ai dipendenti; 10. l’innalzamento delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi dovrebbe essere più marcata (l’aumento è dilazionato nel tempo ed arriva al 22%) per arrivare ad un maggiore equilibrio rispetto a quanto versano i lavoratori dipendenti (33%); 11. la creazione di una Super Inps (art. 21) deve prevedere un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali; 12. non vi sono tracce di interventi sulle pensioni della politica e sulle doppie-triple pensioni. Documento Iper-Ugl aggiornato al 6 dicembre 2011 – Le misure potranno cambiare prima dell’approvazione 1
Segreteria confederale – dicembre 2011 Analisi dei contenuti La riforma delle pensioni Monti-Fornero, rispetto ai recenti interventi in materia, è strutturale e destinata a rivoluzionare il meccanismo di accesso al trattamento previdenziale, sia per le pensioni di anzianità contributiva che per quelle di vecchiaia. In un colpo solo, si interviene infatti: Sui requisiti di accesso, eliminando il meccanismo delle quote (che resterebbe valido soltanto per i lavori usuranti pur con una penalizzazione), innalzando l’età minima per gli uomini (da subito) e per le donne (da subito e progressivamente fino ad arrivare alla parità nel 2018) ed introducendo una soglia flessibile con incentivi-disincentivi; Sul meccanismo di calcolo degli assegni con contributivo per tutti a partire dal 1° gennaio 2012; Sul momento dell’effettivo pensionamento, eliminando il sistema delle finestre a scorrimento; Sul criterio della speranza di vita, con adeguamenti biennali a partire dal 1° gennaio 2019 e con una clausola di salvaguardia fissata ad almeno 67 anni nel 2021; Sulle aliquote contributive degli autonomi (22%), primo passaggio verso un allineamento con quelle dei lavoratori dipendenti (33%); Sulla organizzazione degli enti previdenziali, con creazione della Super Inps che incorpora anche l’Inpdap e l’Enpals. In aggiunta, vi è anche un blocco temporaneo della perequazione degli assegni pensionistici superiori a due volte il minimo (del valore quindi di 935 euro) all’indice di inflazione Istat; un contributo di solidarietà da alcuni fondi (dirigenti, piloti, telefonici) e misure di riordino per le casse professionali. Dalle misure adottate, è atteso un risparmio nel breve periodo di 3-3,5 miliardi di euro che potranno salire fino a 15 miliardi a regime. La nuova previdenza L’obiettivo della manovra è duplice: innalzare l’età di uscita per le pensioni di vecchiaia; ridurre le uscite con le pensioni di anzianità contributiva. Pensioni di vecchiaia L’età sale immediatamente a 66 anni per gli uomini e a 62 anni per le donne; nel 2018, l’età pensionabile delle donne sarà pari a quella degli uomini (66 anni). La soglia di 66 (62 per le donne) anni è accompagnata da un meccanismo di flessibilità che permetterà di restare a lavoro fino a 70 anni. Resta l’aggancio alla speranza di vita, per cui nel 2021 l’età pensionabile salirà a 67 anni. Età di effettivo pensionamento – confronto fra vecchio regime e nuovo regime Pensioni di vecchiaia 2013 – 2013 – 2021 – 2021 – vecchio regime* nuovo regime vecchio regime** nuovo regime Uomini 66 anni + 3 mesi 66 anni 67 anni + 3 mesi 67 anni Donne 61 anni + 3 mesi 62 anni 65 anni + 6 mesi 67 anni *all’età pensionistica di 65 anni (60 anni) va aggiunto l’anno di attesa per la finestra a scorrimento; ** all’età pensionistica di 67 anni (64 anni) va aggiunto l’anno di attesa per la finestra a scorrimento. Documento Iper-Ugl aggiornato al 6 dicembre 2011 – Le misure potranno cambiare prima dell’approvazione 2
Segreteria confederale – dicembre 2011 La nuova norma penalizza maggiormente le donne, mentre per gli uomini vi è paradossalmente una minore attesa di 3 mesi. Il diritto alla pensione di vecchiaia matura in presenza di una anzianità contributiva minima di 20 anni e per un importo dell’assegno pari ad 1,5 volte l’assegno sociale. Per chi ha un’età anagrafica di 70 anni, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 5 anni. Pensioni di anzianità contributiva Le novità riguardano il sistema di calcolo degli assegni pensionistici e i requisiti di accesso. A partire dal 1° gennaio 2012, il sistema contributivo è esteso a tutti i lavoratori, compresi quelli che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e quindi si ritrovano nel cosiddetto sistema retributivo. Per questi il sistema contributivo si applica pro rata, cioè a dire dai contributi versati dopo il 1° gennaio 2012, mentre per gli anni precedenti si continua ad applicare il sistema retributivo. È ammesso il pensionamento anticipato con il raggiungimento di 42 anni ed un mese di contributi per gli uomini e di 41 anni ed un mese per le donne. Età di effettivo pensionamento – confronto fra vecchio regime e nuovo regime Pensioni di anzianità contributiva 2011* 2012 2013 2014 Uomini 41 anni 42 anni + 1 mese 42 anni + 2 mesi 42 anni + 3 mesi Donne 41 anni 41 anni + 1 mese 41 anni + 2 mesi 41 anni + 3 mesi *per effetto della finestra a scorrimento La nuova disciplina penalizza maggiormente gli uomini, mentre non ha effetti negativi aggiuntivi sulle donne. È introdotto un ulteriore paletto rappresentato dall’età minima di 62 anni, per cui chi matura il requisito richiesto in materia di anzianità contributiva prima di aver compiuto i 62 anni avrà una penalizzazione pari al 2% per ogni anno anticipato. La penalizzazione si applica sulla quota di trattamento maturata prima del 1° gennaio 2012. Penalizzazione per chi lascia il lavoro prima dei 62 anni di età, avendo maturato 42 anni di contributi Età anagrafica primo lavoro 16 anni 17 anni 18 anni 19 anni 20 anni Penalizzazione -8% -6% -4% -2% 0 Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, coloro che hanno il primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 (e quind i sono interamente nel sistema contributivo) possono accedere al trattamento pensionistico a 63 anni purché abbiano almeno venti anni di anzianità e la prima rata di pensione sia superiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (a valori 2011, l’assegno pensionistico dovrebbe quindi essere superiore a 1.310 euro). Lavoratori esclusi dalla riforma La disciplina finora in vigore continua ad applicarsi a chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2011 e ad una platea di 50mila lavoratori che maturano i requisiti dopo questa data, ma che si trovino in mobilità o in mobilità lunga (in seguito ad accordi sindacali stipulati entro il 31 ottobre 2011), sia a carico di fondi di solidarietà (sempre alla data del Documento Iper-Ugl aggiornato al 6 dicembre 2011 – Le misure potranno cambiare prima dell’approvazione 3
Segreteria confederale – dicembre 2011 31 ottobre 2011), sia stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, sia stati esonerati dal servizio (sempre entro il 31 ottobre 2011). Il monitoraggio della platea di 50mila lavoratori spetta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Benefici pensionistici per lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti (cd Lavori usuranti) Il meccanismo delle quote resta in vigore per i soli lavoratori occupati in attività particolarmente faticose e pesanti, i cosiddetti lavori usuranti. È però previsto un inasprimento dei requisiti con la quota che sale da 94 a 96 (con età anagrafica minima di 60 anni) nel 2012 e poi a quota 97 (con età anagrafica minima di 61 anni) nel 2013; di fatto il beneficio viene dimezzato. Nel 2012, con la disciplina vigente sarebbero occorsi 57 anni di età minima ed almeno 34 anni di contributi (quota 94). Inoltre, la norma interviene anche sulla platea di coloro che sono considerati impiegati in attività usuranti: alcuni benefici sono estesi a chi svolge lavoro notturno per almeno 64 giorni annui e per almeno 71 giorni annui e fino a 77. Rivalutazione delle pensioni Già il decreto legge 98/2011 aveva introdotto per il periodo 2012-2013 uno stop alla rivalutazione automatica delle pensioni prevedendo tre scaglioni di importo. Ora il nuovo decreto riduce ulteriore la soglia all’interno della quale è previsto l’adeguamento al costo della vita. Rivalutazione delle pensioni – confronto fra vecchio e nuovo regime Rivalutazione nuovo regime Fascia Importo lordo Indicizzazione Fino a due volte il minimo 935 € max 100% Oltre due volte il minimo + di 935 € 0 Rivalutazione vecchio regime (ex Dl 98/2011) Fascia Importo lordo Indicizzazione Fino a tre volte il minimo 1.402,29 € max 100% Fra tre e cinque volte il minimo 2.337,15 € max 70% Oltre cinque volte il minimo + di 2.337,15 € 0 Le altre misure 1. nascita di una Super Inps con inglobamento di Inpdap ed Enpals; il nuovo ente previdenziale avrà circa 33mila dipendenti (25.500 da Inps; 7mila da Inpdap; 350 da Enpals). 2. in attesa della revisione dei coefficienti di trasformazione, quello relativo alla data di uscita dal lavoro attualmente vigente è esteso fino a 70 anni; 3. introduzione di un contributo di solidarietà variabile fra lo 0,3% e l’1% sui pensionati dei fondi speciali Inps (piloti, dirigenti di azienda, trasportatori, elettrici, telefonici) nonché di un contributo di solidarietà dello 0,5% per chi è iscritto agli stessi fondi, ma è ancora al lavoro; 4. le aliquote contributive dei lavoratori autonomi salgono progressivamente fino ad arrivare al 22% nel 2018; 5. la previsione di una progressiva armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico; Documento Iper-Ugl aggiornato al 6 dicembre 2011 – Le misure potranno cambiare prima dell’approvazione 4
Segreteria confederale – dicembre 2011 6. i provvedimenti di collocamento a riposo nella pubblica amministrazione già adottati sono validi; 7. le casse professionali hanno l’obbligo di adottare entro il 31 marzo 2012 delle misure per assicurare l’equilibrio del saldo previdenziale; se ciò non accade, si applica il contributivo pro rata e un contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013; 8. istituzione di una Commissione di esperti e rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza nel settore previdenziale per valutare lo stato di salute del sistema previdenziale entro il 31 dicembre 2012 e per valutare l’ipotesi di introdurre delle forme di decontribuzione per favorire i giovani; 9. elaborazione di un programma di iniziative informative e di educazione previdenziale; 10. istituzione di un fondo per l’occupazione giovanile e femminile; 11. istituzione entro il 31 dicembre 2011 di un tavolo di confronto con le parti sociali per la riforma degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua; 12. esclusione dalla tassazione separata del Tfr il cui importo sia superiore ad un milione di euro. Documento Iper-Ugl aggiornato al 6 dicembre 2011 – Le misure potranno cambiare prima dell’approvazione 5
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