SCHEDA SU RIFORMA DELLE PENSIONI MONTI-FORNERO

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SCHEDA SU RIFORMA DELLE PENSIONI MONTI-FORNERO
Segreteria confederale – dicembre 2011

         SCHEDA SU RIFORMA DELLE PENSIONI MONTI-FORNERO
                                       Nodi critici sintetici

                                     Articolo 24 Dl 6.12.2011

   1. Si tratta di una riforma non concertata, ma imposta, cosa che peraltro accade dal
       2007, quando fu firmato nel luglio il protocollo che portò al superamento dello
       scalone per il meccanismo delle quote;
   2. è una riforma che porta di fatto all’eliminazione delle pensioni di anzianità
       contributiva; i più penalizzati saranno coloro che hanno iniziato a lavorare prima
       dei venti anni;
   3. l’estensione del contributivo pro rata anche a coloro che sono nel regime
       retributivo sarebbe accompagnata da una clausola di salvaguardia a beneficio non
       del lavoratore, ma dell’istituto erogatore: se l’assegno pensionistico è più alto, allora
       si calcola con il sistema retributivo;
   4. l’innalzamento dell’età pensionabile penalizza principalmente le donne del settore
       privato per le quali il governo uscente aveva previsto una equiparazione con gli
       uomini nel 2026 e non nel 2018;
   5. le finestre a scorrimento sono inglobate nell’età pensionabile; è una operazione di
       maquillage che certifica il fatto che l’età pensionabile in Italia è già superiore a 65
       anni. Non è chiaro cosa ne sarà delle categorie alle quali prima non si applicavano
       le finestre a scorrimento (al personale scuola; al personale al quale è venuto meno
       il titolo abilitante con l’età; a 10mila lavoratori in mobilità o a carico di fondi di
       solidarietà di settore);
   6. i benefici per coloro che hanno svolto lavori usuranti si dimezzano, se si passa da
       quota 94 a quota 97;
   7. non si comprende come si raccorda la nuova disciplina con una serie di misure di
       contenimento dei costi nella pubblica amministrazione, in particolare per quanto
       riguarda l’innalzamento da 40 a 42 anni degli anni di contributi; ciò riduce le uscite e
       rende più complicato il turn over, già ridotto ai minimi termini;
   8. le nuove norme rendono complicata la gestione dei processi di ristrutturazione
       aziendale; diventa pertanto ancora più urgente una riforma degli ammortizzatori
       sociali;
   9. già il decreto 98/2011 aveva introdotto un blocco alla perequazione per quelle
       pensioni di importo superiore a tre volte il minimo; ora il livello di reddito scende a
       due volte le pensioni minime, penalizzando soprattutto un’ampia fascia di lavoratori
       dipendenti che hanno versato i contributi; è noto infatti che le pensioni più basse
       sono spesso quelle di lavoratori autonomi che versano contributi di minor importo
       rispetto ai dipendenti;
   10. l’innalzamento delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi dovrebbe
       essere più marcata (l’aumento è dilazionato nel tempo ed arriva al 22%) per
       arrivare ad un maggiore equilibrio rispetto a quanto versano i lavoratori dipendenti
       (33%);
   11. la creazione di una Super Inps (art. 21) deve prevedere un confronto preventivo
       con le organizzazioni sindacali;
   12. non vi sono tracce di interventi sulle pensioni della politica e sulle doppie-triple
       pensioni.

Documento Iper-Ugl aggiornato al 6 dicembre 2011 – Le misure potranno cambiare prima dell’approvazione   1
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                                          Analisi dei contenuti

La riforma delle pensioni Monti-Fornero, rispetto ai recenti interventi in materia, è
strutturale e destinata a rivoluzionare il meccanismo di accesso al trattamento
previdenziale, sia per le pensioni di anzianità contributiva che per quelle di vecchiaia.
In un colpo solo, si interviene infatti:
       Sui requisiti di accesso, eliminando il meccanismo delle quote (che resterebbe
         valido soltanto per i lavori usuranti pur con una penalizzazione), innalzando l’età
         minima per gli uomini (da subito) e per le donne (da subito e progressivamente
         fino ad arrivare alla parità nel 2018) ed introducendo una soglia flessibile con
         incentivi-disincentivi;
       Sul meccanismo di calcolo degli assegni con contributivo per tutti a partire dal
         1° gennaio 2012;
       Sul momento dell’effettivo pensionamento, eliminando il sistema delle finestre a
         scorrimento;
       Sul criterio della speranza di vita, con adeguamenti biennali a partire dal 1°
         gennaio 2019 e con una clausola di salvaguardia fissata ad almeno 67 anni nel
         2021;
       Sulle aliquote contributive degli autonomi (22%), primo passaggio verso un
         allineamento con quelle dei lavoratori dipendenti (33%);
       Sulla organizzazione degli enti previdenziali, con creazione della Super Inps
         che incorpora anche l’Inpdap e l’Enpals.

In aggiunta, vi è anche un blocco temporaneo della perequazione degli assegni
pensionistici superiori a due volte il minimo (del valore quindi di 935 euro) all’indice di
inflazione Istat; un contributo di solidarietà da alcuni fondi (dirigenti, piloti, telefonici) e
misure di riordino per le casse professionali.
Dalle misure adottate, è atteso un risparmio nel breve periodo di 3-3,5 miliardi di euro che
potranno salire fino a 15 miliardi a regime.

                                     La nuova previdenza
L’obiettivo della manovra è duplice: innalzare l’età di uscita per le pensioni di vecchiaia;
ridurre le uscite con le pensioni di anzianità contributiva.

                                  Pensioni di vecchiaia
L’età sale immediatamente a 66 anni per gli uomini e a 62 anni per le donne; nel 2018,
l’età pensionabile delle donne sarà pari a quella degli uomini (66 anni).
La soglia di 66 (62 per le donne) anni è accompagnata da un meccanismo di flessibilità
che permetterà di restare a lavoro fino a 70 anni.
Resta l’aggancio alla speranza di vita, per cui nel 2021 l’età pensionabile salirà a 67 anni.

   Età di effettivo pensionamento – confronto fra vecchio regime e nuovo regime
                               Pensioni di vecchiaia

                     2013 –                  2013 –                  2021 –                   2021 –
                 vecchio regime*          nuovo regime           vecchio regime**          nuovo regime
    Uomini       66 anni + 3 mesi           66 anni              67 anni + 3 mesi            67 anni
    Donne        61 anni + 3 mesi           62 anni              65 anni + 6 mesi            67 anni
           *all’età pensionistica di 65 anni (60 anni) va aggiunto l’anno di attesa per la finestra a scorrimento;
         ** all’età pensionistica di 67 anni (64 anni) va aggiunto l’anno di attesa per la finestra a scorrimento.

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La nuova norma penalizza maggiormente le donne, mentre per gli uomini vi è
paradossalmente una minore attesa di 3 mesi.
Il diritto alla pensione di vecchiaia matura in presenza di una anzianità contributiva minima
di 20 anni e per un importo dell’assegno pari ad 1,5 volte l’assegno sociale. Per chi ha
un’età anagrafica di 70 anni, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 5 anni.

                               Pensioni di anzianità contributiva

Le novità riguardano il sistema di calcolo degli assegni pensionistici e i requisiti di
accesso.
A partire dal 1° gennaio 2012, il sistema contributivo è esteso a tutti i lavoratori,
compresi quelli che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e quindi si
ritrovano nel cosiddetto sistema retributivo. Per questi il sistema contributivo si applica pro
rata, cioè a dire dai contributi versati dopo il 1° gennaio 2012, mentre per gli anni
precedenti si continua ad applicare il sistema retributivo.
È ammesso il pensionamento anticipato con il raggiungimento di 42 anni ed un mese di
contributi per gli uomini e di 41 anni ed un mese per le donne.

   Età di effettivo pensionamento – confronto fra vecchio regime e nuovo regime
                          Pensioni di anzianità contributiva
               2011*          2012                 2013              2014
   Uomini     41 anni    42 anni + 1 mese    42 anni + 2 mesi  42 anni + 3 mesi
   Donne      41 anni    41 anni + 1 mese    41 anni + 2 mesi  41 anni + 3 mesi
                                                                  *per effetto della finestra a scorrimento

La nuova disciplina penalizza maggiormente gli uomini, mentre non ha effetti negativi
aggiuntivi sulle donne.
È introdotto un ulteriore paletto rappresentato dall’età minima di 62 anni, per cui chi
matura il requisito richiesto in materia di anzianità contributiva prima di aver compiuto i 62
anni avrà una penalizzazione pari al 2% per ogni anno anticipato. La penalizzazione si
applica sulla quota di trattamento maturata prima del 1° gennaio 2012.

 Penalizzazione per chi lascia il lavoro prima dei 62 anni di età, avendo maturato 42
                                    anni di contributi
Età anagrafica primo lavoro         16 anni    17 anni   18 anni     19 anni  20 anni
Penalizzazione                       -8%         -6%       -4%        -2%        0

Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, coloro che hanno il primo accredito
contributivo successivo al 1° gennaio 1996 (e quind i sono interamente nel sistema
contributivo) possono accedere al trattamento pensionistico a 63 anni purché abbiano
almeno venti anni di anzianità e la prima rata di pensione sia superiore ad un importo
soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (a valori 2011,
l’assegno pensionistico dovrebbe quindi essere superiore a 1.310 euro).

                               Lavoratori esclusi dalla riforma
La disciplina finora in vigore continua ad applicarsi a chi matura i requisiti entro il 31
dicembre 2011 e ad una platea di 50mila lavoratori che maturano i requisiti dopo questa
data, ma che si trovino in mobilità o in mobilità lunga (in seguito ad accordi sindacali
stipulati entro il 31 ottobre 2011), sia a carico di fondi di solidarietà (sempre alla data del

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31 ottobre 2011), sia stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, sia
stati esonerati dal servizio (sempre entro il 31 ottobre 2011). Il monitoraggio della platea di
50mila lavoratori spetta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

  Benefici pensionistici per lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e
                                  pesanti (cd Lavori usuranti)
Il meccanismo delle quote resta in vigore per i soli lavoratori occupati in attività
particolarmente faticose e pesanti, i cosiddetti lavori usuranti.
È però previsto un inasprimento dei requisiti con la quota che sale da 94 a 96 (con età
anagrafica minima di 60 anni) nel 2012 e poi a quota 97 (con età anagrafica minima di 61
anni) nel 2013; di fatto il beneficio viene dimezzato.
Nel 2012, con la disciplina vigente sarebbero occorsi 57 anni di età minima ed almeno 34
anni di contributi (quota 94).
Inoltre, la norma interviene anche sulla platea di coloro che sono considerati impiegati in
attività usuranti: alcuni benefici sono estesi a chi svolge lavoro notturno per almeno 64
giorni annui e per almeno 71 giorni annui e fino a 77.

                               Rivalutazione delle pensioni
Già il decreto legge 98/2011 aveva introdotto per il periodo 2012-2013 uno stop alla
rivalutazione automatica delle pensioni prevedendo tre scaglioni di importo.
Ora il nuovo decreto riduce ulteriore la soglia all’interno della quale è previsto
l’adeguamento al costo della vita.

          Rivalutazione delle pensioni – confronto fra vecchio e nuovo regime

                                 Rivalutazione nuovo regime
                         Fascia                  Importo lordo             Indicizzazione
          Fino a due volte il minimo              935 € max                    100%
          Oltre due volte il minimo                + di 935 €                     0

                       Rivalutazione vecchio regime (ex Dl 98/2011)
                         Fascia                 Importo lordo   Indicizzazione
          Fino a tre volte il minimo          1.402,29 € max        100%
          Fra tre e cinque volte il minimo    2.337,15 € max         70%
          Oltre cinque volte il minimo         + di 2.337,15 €         0

                                        Le altre misure
   1.   nascita di una Super Inps con inglobamento di Inpdap ed Enpals; il nuovo ente
        previdenziale avrà circa 33mila dipendenti (25.500 da Inps; 7mila da Inpdap; 350 da
        Enpals).
   2.   in attesa della revisione dei coefficienti di trasformazione, quello relativo alla data
        di uscita dal lavoro attualmente vigente è esteso fino a 70 anni;
   3.   introduzione di un contributo di solidarietà variabile fra lo 0,3% e l’1% sui
        pensionati dei fondi speciali Inps (piloti, dirigenti di azienda, trasportatori, elettrici,
        telefonici) nonché di un contributo di solidarietà dello 0,5% per chi è iscritto agli
        stessi fondi, ma è ancora al lavoro;
   4.   le aliquote contributive dei lavoratori autonomi salgono progressivamente fino ad
        arrivare al 22% nel 2018;
   5.   la previsione di una progressiva armonizzazione dei requisiti di accesso al
        sistema pensionistico;

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   6. i provvedimenti di collocamento a riposo nella pubblica amministrazione già
       adottati sono validi;
   7. le casse professionali hanno l’obbligo di adottare entro il 31 marzo 2012 delle
       misure per assicurare l’equilibrio del saldo previdenziale; se ciò non accade, si
       applica il contributivo pro rata e un contributo di solidarietà dell’1% per il biennio
       2012-2013;
   8. istituzione di una Commissione di esperti e rappresentanti di enti gestori di
       previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza nel settore previdenziale
       per valutare lo stato di salute del sistema previdenziale entro il 31 dicembre 2012 e
       per valutare l’ipotesi di introdurre delle forme di decontribuzione per favorire i
       giovani;
   9. elaborazione di un programma di iniziative informative e di educazione
       previdenziale;
   10. istituzione di un fondo per l’occupazione giovanile e femminile;
   11. istituzione entro il 31 dicembre 2011 di un tavolo di confronto con le parti sociali
       per la riforma degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e
       della formazione continua;
   12. esclusione dalla tassazione separata del Tfr il cui importo sia superiore ad un
       milione di euro.

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