Riscatto della laurea? Come si fa e quanto costa

Pagina creata da Mario Serra
 
CONTINUA A LEGGERE
Riscatto della laurea? Come
si fa e quanto costa
Grazie all’iter agevolato introdotto con il decreto n. 4 del
2019, il riscatto della laurea piace sempre più agli italiani.
Sono i numeri a confermarlo: da marzo a settembre 2019 sono
arrivate all’Inps 37 mila domande di lavoratori iscritti alla
gestione privata, circa 5.300 al mese. Le richieste da
iscritti alla gestione pubblica dell’Inps sono state invece 7
mila, circa 1.000 al mese. In totale, le domande con la
procedura di riscatto agevolato sono state 23.168. Ecco, in
sintesi, le modalità per accedere al riscatto della laurea e i
requisiti necessari.

Da più parti c’è la richiesta di inserire nella prossima
manovra di bilancio la proroga del riscatto della laurea. La
sperimentazione triennale ha scadenza prevista al 31 dicembre
2021, ma c’è chi vuole portarla al 2022 e oltre. L’unico neo,
almeno per gran parte dei professionisti tecnici, è
nell‘impossibilità per gli iscritti alle casse di previdenza
dei professionisti di poter accedere, al momento, a questa
procedura di riscatto degli anni di laurea ai fini
pensionistici.

I principali requisiti
I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i
seguenti:

     aver conseguito il diploma di laurea o titoli
     equiparati;
     i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono
     essere coperti da contribuzione obbligatoria o
     figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è
     diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi
     previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma
1, decreto legislativo 184/1997;
     essere titolari di contribuzione (almeno un contributo
     obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui
     viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla
     legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le domande presentate
     a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Cosa si può riscattare
Si possono riscattare:

     i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati
     di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
     i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di
     durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
     i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente
     alla laurea e al termine di un corso di durata non
     inferiore a due anni;
     i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da
     specifiche disposizioni di legge;
     i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre
     1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso
     di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al
     termine di un corso di durata biennale propedeutico alla
     laurea.

Cosa non si può riscattare
I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

     di iscrizione fuori corso;
     già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o
     da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è
     diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi
     previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma
     1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Periodi di studio universitario
compiuti all’estero
Per gli anni di studio universitario compiuti all’estero, la
legge 11 luglio 2002, n. 148 dispone la ratifica e
l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli
di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione
europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997. Il decreto del
Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189,
disciplina proprio il procedimento per il riconoscimento dei
titoli di studio.

Il riscatto di laurea richiesto da
soggetti disoccupati
Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può
essere esercitato da coloro che non sono iscritti ad alcuna
forma obbligatoria di previdenza. In tal caso, l’onere è
costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da
riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli
artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di
presentazione della domanda.

Il calcolo dell’onere “ordinario”
L’Inps fa l’esempio di una persona intenzionata a ricattare 4
anni di laurea, presentando domanda nel Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2019. La retribuzione
lorda (degli ultimi 12 mesi meno remoti) è di 32.170 euro.
L’importo da pagare per riscattare quattro anni sarà pari a
42.464,4 euro (32.170×33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4).
Il calcolo dell’onere “agevolato”
L’articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha
introdotto, per le domande presentate dal 29 gennaio 2019, un
diverso sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di
studi. Si tratta dei casi in cui la domanda di riscatto è
presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di
età e riguarda periodi che si collocano nel sistema di calcolo
contributivo. La legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 ha
eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere
ammessi alle nuove modalità di calcolo.

Una modifica fondamentale
Per effetto della modifica, ora si può accedere alla facoltà
di riscatto con i nuovi criteri di calcolo indipendentemente
dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di
presentazione della relativa domanda di riscatto, sempre che
siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti. Resta in
particolare confermato che le nuove modalità di calcolo
dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi si
applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si
collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

Il   minimale                di      artigiani              e
commercianti
In questa ipotesi, l’onere è determinato sul minimale degli
artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione
della domanda e in base all’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche vigente nel Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di
riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è
attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi
medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del
sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Il reddito minimo per il 2019
Per   il   2019   il   reddito   minimo   annuo   da   prendere   in
considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto
dagli artigiani e dai commercianti (quota trattenuta in busta
paga o versata direttamente dal lavoratore per l’assicurazione
in caso di Invalidità, Vecchiaia o Superstiti in seguito a
decesso), è pari a 15.878 euro. A questo importo va applicata
l’aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel
corso del 2019, il costo per riscattare un anno di corso è
stato di 5.239,74 euro.

Articolo pubblicato il 31.10.2019 – aggiornato il 14.04.2021
Puoi anche leggere