Riscatto della laurea? Come si fa e quanto costa
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Riscatto della laurea? Come si fa e quanto costa Grazie all’iter agevolato introdotto con il decreto n. 4 del 2019, il riscatto della laurea piace sempre più agli italiani. Sono i numeri a confermarlo: da marzo a settembre 2019 sono arrivate all’Inps 37 mila domande di lavoratori iscritti alla gestione privata, circa 5.300 al mese. Le richieste da iscritti alla gestione pubblica dell’Inps sono state invece 7 mila, circa 1.000 al mese. In totale, le domande con la procedura di riscatto agevolato sono state 23.168. Ecco, in sintesi, le modalità per accedere al riscatto della laurea e i requisiti necessari. Da più parti c’è la richiesta di inserire nella prossima manovra di bilancio la proroga del riscatto della laurea. La sperimentazione triennale ha scadenza prevista al 31 dicembre 2021, ma c’è chi vuole portarla al 2022 e oltre. L’unico neo, almeno per gran parte dei professionisti tecnici, è nell‘impossibilità per gli iscritti alle casse di previdenza dei professionisti di poter accedere, al momento, a questa procedura di riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici. I principali requisiti I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i seguenti: aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati; i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma
1, decreto legislativo 184/1997; essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Cosa si può riscattare Si possono riscattare: i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni; i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni; i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea. Cosa non si può riscattare I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli: di iscrizione fuori corso; già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Periodi di studio universitario compiuti all’estero Per gli anni di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, disciplina proprio il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio. Il riscatto di laurea richiesto da soggetti disoccupati Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato da coloro che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In tal caso, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda. Il calcolo dell’onere “ordinario” L’Inps fa l’esempio di una persona intenzionata a ricattare 4 anni di laurea, presentando domanda nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2019. La retribuzione lorda (degli ultimi 12 mesi meno remoti) è di 32.170 euro. L’importo da pagare per riscattare quattro anni sarà pari a 42.464,4 euro (32.170×33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4).
Il calcolo dell’onere “agevolato” L’articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha introdotto, per le domande presentate dal 29 gennaio 2019, un diverso sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi. Si tratta dei casi in cui la domanda di riscatto è presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguarda periodi che si collocano nel sistema di calcolo contributivo. La legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo. Una modifica fondamentale Per effetto della modifica, ora si può accedere alla facoltà di riscatto con i nuovi criteri di calcolo indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di riscatto, sempre che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti. Resta in particolare confermato che le nuove modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione. Il minimale di artigiani e commercianti In questa ipotesi, l’onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Il reddito minimo per il 2019 Per il 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti (quota trattenuta in busta paga o versata direttamente dal lavoratore per l’assicurazione in caso di Invalidità, Vecchiaia o Superstiti in seguito a decesso), è pari a 15.878 euro. A questo importo va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, il costo per riscattare un anno di corso è stato di 5.239,74 euro. Articolo pubblicato il 31.10.2019 – aggiornato il 14.04.2021
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