RICONOSCERE E DENUNCIARE - UNA BREVE GUIDA SUI CRIMINI D'ODIO - LGBT HATE CRIME

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RICONOSCERE E DENUNCIARE - UNA BREVE GUIDA SUI CRIMINI D'ODIO - LGBT HATE CRIME
Riconoscere
e denunciare
    Una breve guida
    sui crimini d’odio
RICONOSCERE E DENUNCIARE - UNA BREVE GUIDA SUI CRIMINI D'ODIO - LGBT HATE CRIME
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RICONOSCERE E DENUNCIARE - UNA BREVE GUIDA SUI CRIMINI D'ODIO - LGBT HATE CRIME
Riconoscere
e denunciare
    Una breve guida
    sui crimini d’odio
RICONOSCERE E DENUNCIARE - UNA BREVE GUIDA SUI CRIMINI D'ODIO - LGBT HATE CRIME
Autore dei paragrafi 1, 3, 4 e 8 versione originale: Tomas Vytautas
Raskevičius
Traduttrice dei paragrafi 1, 3, 4, 8 e autrice del capitolo 2 della
versione italiana: Paola Parolari
Autore del paragrafo 5 versione italiana: Avv. Marco Geremia
Autrice del paragrafo 6 versione italiana: Avv. Francesca Rupalti
Autore del paragrafo 7 versione italiana: Avv. Michele Poté
Designer grafico: Anaida Simonian

                   www.lgbthatecrime.eu

                Questa pubblicazione è stata prodotta nell’ambito
                del progetto “Come Forward: Empowering and Sup-
                porting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes”, finanzia-
                to dal “Rights, Equality and Citizenship Programme”
                (2014-2020) dell’Unione Europea (JUST/2015/
                RACC/AG/VICT/8957). Il partner italiano, nonché
                coordinatore, del progetto è l’Università degli Stu-
                di di Brescia. I contenuti di questa pubblicazione
                sono esclusiva responsabilità degli autori e non
                possono essere considerati espressione delle idee
                della Commissione Europea.

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RICONOSCERE E DENUNCIARE - UNA BREVE GUIDA SUI CRIMINI D'ODIO - LGBT HATE CRIME
indice

 1. Cos’è un crimine d’odio?                  4

 2. È illegale?                              10

 3. Cosa fare dopo l’aggressione?            12

 4. Perché denunciare?                       18

 5. Denunciare alle forze di polizia         22

 6. Cosa viene dopo: indagini preliminari
    e procedimento penale                    29

 7. I tuoi diritti durante il procedimento
    penale                                   33

 8. Nel caso tu non voglia denunciare
    alle forze di polizia                    36

 9. Contatti utili                           38

                       3
1.         Cos’è un crimine
           d’odio?

      I crimini d’odio sono atti di rilevanza pe-
      nale motivati dal pregiudizio verso un
      particolare gruppo di persone. Per essere con-
      siderato crimine d’odio, un atto deve avere due
      caratteristiche: deve costituire reato in base al
      diritto penale e deve essere motivato dal pre-
      giu­dizio.
      Le motivazioni basate sul pregiudizio posso-
      no essere definite come opinioni negative pre-
      concette, assunzioni stereotipate, intolleranza
      o odio nei confronti di un gruppo di persone
      che condividono una particolare caratteristica
      come, ad esempio, razza, etnia, lingua, religio-
      ne, nazionalità, orientamento sessuale, genere.
      Anche le persone con disabilità possono esse-
      re vittima di crimini d’odio.

I crimini d’odio possono colpire non solo le persone
che effettivamente appartengano a un gruppo protet-
to, ma anche persone che, a torto o a ragione, sono
ritenute membri di quel gruppo. I crimini d’odio la
cui motivazione rinvia all’orientamento sessuale e/o

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all’identità di genere sono definiti, rispettivamente,
omofobici/bifobici o transfobici.

      I crimini d’odio possono assumere
      diverse forme:

      ▪ Violenza fisica;
      ▪ Violenza sessuale;
      ▪ Incitamento all’odio;
      ▪ Bullismo, molestie, intimidazioni, minacce;
      ▪ Vandalismo o danneggiamenti alla pro­
         prietà;
      ▪ stalking (condotte persecutorie, ad esempio
         messaggi o chiamate continue).

Queste sono le forme più comuni di crimini d’odio,
ma può costituire crimine d’odio qualsiasi altro reato
che sia commesso con l’intenzione di esprimere odio
contro una persona o un gruppo in ragione di una loro
caratteristica protetta.

I crimini d’odio di natura omofobica, bifobica e trans-
fobica possono colpire non solo le persone lesbiche,
gay, bisessuali o transgender, ma anche persone che
si battono per i diritti delle persone LGBT, persone che
si ritiene appartengano alla comunità LGBT, o persone

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che sono percepite in qualche modo come associate
ad essa. Ciò che rende tale un crimine d’odio è infatti
la motivazione che muove chi lo commette, non il
reale orientamento sessuale o l’effettiva identità di
genere della vittima.

      In che modo i crimini d’odio si
      differenziano dagli altri reati?

Un crimine d’odio ha un impatto maggiore di quello
che deriva dal danno fisico o materiale in sé, perché
prende di mira una parte fondamentale dell’identità
di una persona e provoca quindi un danno emotivo e
psicologico profondo. Può anche accrescere la sen-
sazione di vulnerabilità, perché una persona non può
cambiare ciò che è, e le caratteristiche che hanno
fatto di lei un bersaglio. Inoltre, i crimini d’odio non
sono diretti solo contro una persona in particolare,
ma anche contro tutte le persone che appartengo-
no al suo stesso gruppo o alla sua stessa comunità.
I crimini d’odio di natura omofobica, bifobica e trans-
fobica mandano un messaggio negativo all’intera
comunità LGBT.

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A volte la reale motivazione del reato rima-
ne nascosta. Ad esempio, un ragazzo gay
è stato picchiato di fronte a un club gay,
ma l’aggressore è stato punito per distur-
bo della quiete pubblica. In questo caso,
la reale motivazione del reato non è stata
riconosciuta.

             Crimine d’odio:

     sei stato aggredito perché
            sei “un frocio”

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Ovviamente, non tutti i reati compiuti contro una
persona che appartiene a un gruppo vulnerabile de-
vono essere considerati crimini d’odio. Un reato è
un crimine d’odio solo se la motivazione del reato è
proprio il pregiudizio nei confronti delle persone che
appartengono ad uno specifico gruppo protetto.

 Non è un crimine d’odio se la violenza fisica viene
inflitta durante un alterco sorto a seguito di un inci-
dente d’auto, anche se il guidatore di uno dei veicoli
coinvolti è gay.

 Ma è crimine d’odio se una coppia di persone
dello stesso sesso viene aggredita sul tram mentre
le vengono rivolti insulti omofobici.

 Non è crimine d’odio se viene rubato un compu-
ter nella sede di una organizzazione lesbica.

 Ma è un crimine d’odio se qualcuno scrive in-
sulti omofobici sul muro del palazzo in cui ha sede
l’organizzazione.

 Non è crimine d’odio se una persona trans subi­
sce maltrattamenti dal/la proprio/a compagno/a.

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 Ma è un crimine d’odio se un gruppo di ragazzi
o un membro della sua famiglia la aggrediscono pro-
nunciano insulti transfobici.

      Quanto sono frequenti i crimini
      d’odio?

Secondo le statistiche ufficiali, sono pochi i crimini
d’odio di natura omofobica, bifobica e transfobica
che si verificano ogni anno. Tuttavia, diverse ricer-
che mostrano che la maggior parte dei crimini d’odio
non vengono registrati. Questo si deve non soltanto
al fatto che molte vittime non denunciano, ma anche
al fatto che quelli che dovrebbero essere individuati
come crimini d’odio sono spesso trattati dalle forze
di polizia come reati “qualunque”, senza che venga
dato atto della motivazione d’odio.

                          9
2.          È illegale?

      Crimini d’odio di natura omofobica,
      bifobica e transfobica

In Italia, le norme penali in materia di discorsi d’odio
e di crimini d‘odio, originariamente contenute nella
c.d. legge Reale-Mancino, sono recentemente conflui-
te nel codice penale. Il decreto legislativo n. 21/2018
ha infatti introdotto gli articoli 604-bis e 604-ter in una
nuova sezione del codice dedicata ai “delitti contro
l’uguaglianza”. In particolare, l’art. 604-bis punisce
gli atti di “propaganda e istigazione a delinquere per
motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.
L’art. 604-ter prevede invece un’aggravante speciale
per tutti i reati “punibili con pena diversa da quella
dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazi-
one o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso,
ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro
scopi le medesime finalità”.

Così come la legge Reale-Mancino, anche i nuovi arti-
coli 604-bis e 604-ter del codice penale non includo-

                            10
no l’orientamento sessuale e l’identità di genere tra
le caratteristiche protette. Questo però non esclude,
ovviamente, che gli atti commessi per finalità di dis-
criminazione o di odio di natura omofobica, bifobica
o transfobica siano penalmente illeciti ogni qualvolta
integrino una fattispecie di reato. Piuttosto, i reati
motivati da pregiudizio di natura omofobica, bifobi-
ca o transfobica sono punti come reati comuni, in
conformità alle norme penali di volta in volta appli-
cabili. È bene sapere, inoltre, che alcuni giudici han-
no cominciato ad applicare l’aggravante comune dei
motivi abietti (art. 60, n. 1 del codice penale) ai reati
commessi con motivazione d’odio di natura omofo-
bica, bifobica e transfobica.

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3.         Cosa fare dopo
           l’aggressione?

      Pensa alla tua sicurezza

Se sei stato aggredito o pensi di essere in pericolo
immediato, pensa per prima cosa alla tua sicurezza.
Se hai bisogno di immediata assistenza da parte delle
forze di polizia, chiama il numero di emergenza 112.
Se sei testimone di un reato, cerca di essere di aiuto
senza mettere a rischio la tua sicurezza. Grida forte,
fai qualcosa per attirare l’attenzione di altre persone
e, se necessario, chiama il numero di emergenza 112
e informa le forze di polizia.

Se vieni aggredito o minacciato, potresti sentire
l’impulso di reagire. Tuttavia, così facendo potresti
mettere te stesso ancora più a rischio. È meglio infor-
mare le forze di polizia e permettere loro di intervenire
per gestire la situazione. Evita qualunque scontro non
necessario con l’aggressore.

Se l’aggressione è avvenuta online (ad esempio,
hai ricevuto minacce su Facebook), non affrontare
l’autore. Stampa le schermate dei contenuti illegali

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e, se necessario, blocca il suo account in modo che
non possa più contattarti.

Se ti hanno aggredito a scuola o in altri istituti di
formazione, parla con un insegnante o docente di
cui ti fidi o con una ONG che si occupa dei diritti dei
bambini/ragazzi. Alcune scuole o istituti potrebbero
avere dei servizi di supporto psicologico.

      Se necessario, chiedi assistenza
      medica

Se sei stato ferito gravemente durante l’aggressione
o temi di aver subito lesioni interne, riferiscilo quando
chiami il numero di emergenza 112. In questo modo,
sul luogo dell’aggressione arriveranno non solo le for-
ze di polizia ma anche un’ambulanza.

Anche in caso tu non abbia riportato gravi ferite, è
comunque raccomandabile cercare l’assistenza di un
medico. Recati al più vicino pronto soccorso.

Se possibile, fotografa tutte le lesioni visibili. Le foto-
grafie potrebbero essere usate in seguito come mezzi
di prova. Dopo aver denunciato l’incidente alle forze
di polizia, è possibile che anche loro vogliano foto-
grafare le lesioni che hai riportato. Se hai ricevuto
assistenza medica, chiedi che ti venga consegnata

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una copia del referto medico, che deve contenere
informazioni sulla data e l’ora in cui sei stato visita-
to, la descrizione delle lesioni accertate, il nome del
personale medico che ti ha assistito e i trattamenti
che ti sono stati prescritti.

      Prendi nota dei dettagli e conserva
      i dati rilevanti

Prendi nota delle cose che ricordi dell’aggressione
e di ogni tua osservazione. Fallo il prima possibi-
le. È importante scrivere non solo il luogo e l’ora
esatti in cui sono avvenuti i fatti, ma anche una
descrizione dell’aggressore/degli aggressori. Che
aspetto avevano? Come erano vestiti? Avevano
qual­che caratteristica particolare che può aiutare a
identificarli? Se era coinvolto un veicolo, annota la
targa e la direzione in cui si è allontanato dal luogo
dell’aggressione.

Prendi nota anche di ogni possibile testimone. Così
come le persone che erano presenti e hanno assis-
tito direttamente all’aggressione, anche le persone
che abitano nelle case lì intorno potrebbero aver vis-
to cos’è successo guardando dalle finestre. Verifica
inoltre se c’erano telecamere di sicurezza nei paraggi.
Se qualcuno ha assistito direttamente ai fatti, prendi
nota dei suoi recapiti (numero di telefono, indirizzo

                          14
mail...) e, se possibile, chiedigli di scrivere cosa ha
visto, di firmare la dichiarazione e di specificare la
data.

È particolarmente importante annotare cosa
l’aggressore/gli aggressori hanno detto o fatto e per-
ché pensi che l’aggressione fosse motivata da omo-
fobia, bifobia o transfobia: ad esempio, hanno usato
insulti omofobici, bifobici o transfobici, sapevano del
tuo orientamento sessuale e/o della tua identità di
genere, sei stato aggredito presso un luogo di ritrovo
della comunità LGBT, ecc.

Fai una foto dei danni inflitti dall’aggressore/dagli
aggressori a cose di tua proprietà (ad esempio, se
la tua macchina è stata rigata con delle chiavi o dan-
neggiata in altri modi).

Conserva in un luogo sicuro ogni elemento di prova
disponibile, come vestiti, fotografie, lettere o email,
SMS o MMS. Se esiste la possibilità che l’aggressore/
gli aggressori abbiano lasciato le loro impronte di-
gitali da qualche parte, non toccare la superficie e
segnalalo agli operatori di polizia che stanno com-
piendo le indagini.

Tutti i dati che hai raccolto e gli appunti che hai preso
devono essere inviati agli operatori di polizia incari-

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cati delle indagini o al procuratore. Ricorda che puoi
farlo non solo nel momento in cui vieni sentito la pri-
ma volta dagli operatori di polizia, ma in qualunque
momento successivo delle indagini.

      Dillo a qualcuno

Se sei vittima di un crimine d’odio, è importante che
tu capisca che non è colpa tua. Tu sei la vittima e
non sei responsabile del comportamento di chi, in
violazione della legge, ha attentato alla tua dignità,
incolumità e sicurezza.

Fare esperienza di un crimine d’odio può traumatiz-
zarti e farti sentire spaventato, e questo può com-
portare gravi conseguenze psicologiche – intensi
sentimenti di paura, ansia e insicurezza. È importante
che tu non stia da solo quando ti senti così. Parla con
le persone care: può essere un amico, un familiare, o
qualcun’altro che ti è vicino. Puoi anche chiamare una
helpline per un supporto emotivo: ad esempio, contat-
ta Gay helpline (800 713 713, http://www.gayhelpli-
ne.it/), il contact center antiomofobia e antitransfobia
per persone gay, lesbiche, bisex e trans, attivo dal
lunedì al sabato dalle 16 ore alle ore 20. Parlare con
qualcuno e condividere i tuoi sentimenti a volte può

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farti sentire meglio. Ma se senti che l’aggressione ti
ha scosso profondamente, che parlare con le persone
che ti sono care non ti aiuta e che continui a stare
male, considera di contattare un servizio di assisten-
za per un supporto professionale.

                   Crimine d’odio:

              hanno detto che ti
          avrebbero picchiato se non
               avessi smesso di
          “mostrare le tue tendenze”

                         17
4.         Perché
           denunciare?

      Alcuni di noi hanno subito diverse aggressioni
      omofobiche, bifobiche o transfobiche, facen-
      do esperienza di attacchi verbali, minacce, o
      addirittura violenze fisiche. Spesso scegliamo
      di non denunciare perché abbiamo paura di
      non essere presi sul serio, che il nostro orienta-
      mento sessuale e/o la nostra identità di genere
      vengano svelati, o che gli operatori di polizia
      abbiano gli stessi pregiudizi omofobici, bifobici
      o transfobici di chi ci ha aggredito. A volte non
      denunciamo perché crediamo di non avere bi-
      sogno dell’aiuto degli altri, o di non meritarlo.

Potrebbe sembrare che non valga la pena di denun-
ciare abusi e molestie; che pochi minuti di sofferenza
non meritino tutto lo sforzo necessario a denunciare.
Tuttavia, denunciare può fare la differenza. Quando
denunci, aiuti te stesso a sentirti meno indifeso. Se
denunci ciò che è successo significa che stai difen-
dendo te stesso e opponendo resistenza a chi pensa
che le persone LGBT dovrebbero stare nascoste e

                          18
vivere nella paura. Quando denunci, stai anche aiu-
tando le forze di polizia a fare il loro lavoro in modo
migliore, identificando gli autori del reato e assicuran-
do la sicurezza dell’intera società.

La violenza di natura omofobica, bifobica e transfo-
bica è un enorme problema – la maggior parte di noi
conosce qualcuno che l’ha subita. Tuttavia, le infor-
mazioni su questi reati sono molto limitate, perché
molte persone non denunciano ciò che subiscono.
Finché le autorità non conosceranno l’effettiva dif-
fusione della violenza omofobica, bifobica e trans-
fobica, e l’impatto di questa violenza sulla comunità
LGBT e sui suoi membri, non si daranno da fare e
non attueranno strategie per combattere il fenome-
no. Le forze di polizia concentrano le loro risorse
su problemi visibili. Se non sanno che il problema
esiste, come possono risolverlo? Quindi, ogni volta
che denunci, aiuti le forze di polizia a farsi un quadro
più chiaro dei crimini d’odio di natura omofobica, bi-
fobica e transfobica che vengono commessi nella tua
comunità e nella zona in cui vivi.

Ci sono inoltre altri vantaggi nel denunciare i crimini
d’odio di natura omofobica, bifobica e transfobica alle
forze di polizia. Quando parli della tua esperienza e
sporgi denuncia, la affronti nel modo più produttivo
e utile. Denunciando, sarai in grado di avere una per-

                           19
cezione più lucida della situazione, perché potresti
riuscire a lasciarti alle spalle ogni possibile sentimen-
to di rabbia e delusione. Inoltre, denunciando, aiuti
anche ad assicurare i colpevoli alla giustizia. Questo
contribuirà a dissuadere altri potenziali aggressori (ad
esempio, gruppi estremisti) dal maltrattare persone
LGBT. Infine, le persone che denunciano crimini d’odio
di natura omofobica, bifobica e transfobica diventano
un esempio positivo per altre vittime, dando loro il
coraggio di parlare della loro esperienza, di chiedere
aiuto e di difendere i propri diritti.

Indipendentemente dal fatto di aver sporto denuncia
alle forze di polizia, vale comunque la pena di segna-
lare ciò che è avvenuto, anche anonimamente, ad
un’associazione LGBT e ad OSCAD (l’Osservatorio per
la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito pres-
so il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero
dell’Interno). Infatti, OSCAD raccoglie dati su crimini
d’odio di natura omofobica, bifobica e transfobica e
li trasmette a ODIHR (l’Ufficio per le istituzioni demo-
cratiche e i diritti umani dell’OSCE). Ogni segnalazione
svolge un ruolo fondamentale nella raccolta di infor-
mazioni. Le statistiche sono importanti e forniscono
una base per rivendicare azioni volte a cambiare la
situazione attuale.

                            20
Crimini d’odio:

 per la strada sei stato
    molestato come
“omosessuale”, sei stato
  insultato e umiliato

           21
5.        Denunciare alle
          forze di polizia

     Quando e dove puoi denunciare?

I crimini d’odio commessi in Italia possono essere
denunciati:

     ▪ in forma orale presso gli Uffici di Polizia Giu-
        diziaria (Carabinieri, Polizia di Stato), i quali
        avranno cura di redigere verbale di ricezione
        e di rilasciarne copia agli interessati;­

     ▪ in forma scritta presso gli Uffici di Polizia
        Giudiziaria;

     ▪ le persone che, per comprovati motivi, sono
        impossibilitate a raggiungere gli Uffici di Po-
        lizia Giudiziaria, possono chiedere di effettu-
        are la denuncia a domicilio;

     ▪ alcuni Uffici di Polizia Giudiziaria consento-
        no, in via sperimentale e limitatamente ad
        alcune ipotesi criminose (es. furto), di pro-
        porre una denuncia online, salvo l’obbligo

                          22
di presentarsi personalmente nelle 48 ore
          successive per confermare la denuncia;

      ▪ l’atto di denuncia/querela può essere pre-
          sentato, inoltre, direttamente presso la Pro-
          cura della Repubblica presso il Tribunale
          competente, che rilascerà copia con attes-
          tazione di avvenuto deposito.

      Come puoi denunciare alle forze di
      polizia?

Gli atti con i quali si dichiara alla Polizia Giudiziaria
che è stato commesso un reato vengono definiti, a
seconda dei casi, denuncia oppure querela e l’autorità
che è venuta a conoscenza della notizia di reato ha
l’obbligo di riferire, senza ritardo, al Pubblico Minis-
tero, incaricato di dirigere le indagini.

La denuncia contiene l’esposizione dei fatti ed è sot-
toscritta dal denunciante. Chiunque sia a conoscenza
di un reato può denunciarlo.

La querela, invece, è la dichiarazione con la quale la
persona che ha subito un reato esprime la volontà
che si proceda per punire il colpevole. L’atto di qu-
erela è a forma libera ma è necessario che, oltre ad
essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà

                           23
del querelante che si proceda per punire il colpevole.
Il termine per proporre querela è:

      ▪ entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia
         del fatto che costituisce il reato;

      ▪ entro 6 mesi per reati contro la libertà ses-
         suale (violenza sessuale, atti sessuali con
         minorenne e atti persecutori).

È possibile ritirare la querela precedentemente pro-
posta, tranne nel caso di violenza sessuale, atti ses-
suali con minorenni e, in determinati casi, quando si
procede per atti persecutori. La revoca della querela
prende il nome di remissione. Affinché la querela sia
archiviata, è necessario che la remissione sia accet-
tata dal querelato.

È sempre opportuno indicare nella denuncia/querela
che si vuole essere avvisati della richiesta di archi-
viazione eventualmente proposta dal Pubblico Mi-
nistero, così come è utile chiedere di essere avvertiti
dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini.

È importante che nella denuncia/querela vengano
indicati tutti i dettagli concernenti il modo in cui il
reato è stato commesso, le generalità dei testimoni,

                          24
se presenti, nonché qualsivoglia altro elemento utile
alle indagini.

È parimenti importante, inoltre, specificare che si
tratta di reato commesso per ragioni di odio omo-
fobico, bifobico o transfobico. Se denunci di perso-
na oralmente, assicurati che questo aspetto venga
riportato nel verbale che firmerai. Sebbene, infatti,
l’ordinamento penale italiano non preveda ancora
il reato/l’aggravante di omofobia, bifobia e transfo-
bia, la puntuale descrizione del movente d’odio può
aiutare il Pubblico Ministero a delineare in maniera
più puntuale la fattispecie penale applicabile al caso
concreto.

In particolare, assicurati che dalla denuncia/querela
emerga chiaramente perché pensi che si sia trattato
di un crimine d’odio di natura omofobica, bifobica o
transfobica. Sono stati pronunciati insulti omofobi-
ci, bifobici o transfobici? Ti stavi tenendo per mano
con il tuo partner dello stesso sesso? L’aggressione è
avvenuta mentre te ne andavi da un luogo di incontro
per persone LGBT (ad esempio, un night club)? Le
persone che hanno commesso il reato ti avevano già
molestato in ragione del tuo orientamento sessuale
e/o della tua identità di genere?

                         25
Valutazione sull’esistenza di bisogni
      particolari

L’indicazione del movente d’odio assume importan-
za anche al fine di garantire una protezione efficace
alla vittima, strumento che oggi risulta notevolmente
potenziato grazie al parziale recepimento nel nostro
ordinamento della Direttiva 2012/29/UE sulle vittime
di reato.

In effetti, la normativa sovranazionale richiede agli
Stati membri di operare una pronta valutazione del
livello di vulnerabilità delle vittime dei reati, al fine
di poter personalizzare le misure di protezione. La
valutazione individuale dovrà, quindi, tenere in debi-
ta considerazione le caratteristiche personali della
vittima (età, genere, etnia, razza, religione, orienta-
mento sessuale, salute, disabilità, ma anche il livello
di criminalità presente nella sua zona di residenza),
le sue relazioni con la persona indagata, nonché la
natura del reato e le sue circostanze.

La puntuale descrizione del fatto, con la corretta
valorizzazione del motivo d’odio, potrebbe, pertan-
to, indurre il Pubblico Ministero ad applicare misure
speciali di protezione, arrivando anche a richiedere
per la vittima del reato lo status di soggetto partico-
larmente vulnerabile.

                           26
La qualificazione della vittima come soggetto parti-
colarmente vulnerabile consente di predisporre in suo
favore i particolari strumenti di tutela che il nostro
ordinamento riconosce a questa figura, tra i quali, in
particolare:

      ▪ l’assistenza di un esperto in psicologia o
          psichiatria quando si procede a raccogliere
          le dichiarazioni della vittima, nelle ipotesi in
          cui si procede per reati di violenza o sfrut-
          tamento sessuale;
      ▪ la piena salvaguardia della vittima garantita
          evitando, ove possibile, che abbia contatti con
          l’indagato e che venga chiamata più volte a
          rendere sommarie informazioni, salvo, ovvia-
          mente, l’assoluta necessità per le indagini.

Le misure speciali di protezioni verranno adattare alla
tua situazione e ai tuoi bisogni specifici, oltre che alla
natura del reato che hai subito. Se ritieni che deter-
minate misure di protezione ti aiuterebbero a ridur-
re lo stress legato alle indagini e/o al procedimento
penale, informane l’operatore di polizia o il Pubblico
Ministero.

Se emergono nuovi elementi durante le indagini, la
valutazione può essere aggiornata e possono essere
disposte nuove misure speciali di protezione.

                           27
La vittima del reato potrà sempre avere notizie sullo
stato del procedimento, chiedendo informazioni alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale compe-
tente, in modo da poter proporre tempestivamente le
proprie osservazioni.

                  Crimine d’odio:

          sulla tua macchina hanno
           scritto “qui non c’è posto
                   per i froci”

                         28
6.  Cosa viene
    dopo: indagini
preliminari e
procedimento
penale

      Come sono condotte le indagini
      preliminari?

La presentazione di una denuncia o di una querela
alle forze dell’ordine o alla Procura della Repubbli-
ca non significa che verrà necessariamente avviata
un’indagine preliminare e quindi un procedimento pe-
nale. La decisione di avviare un’indagine verrà presa
dal Pubblico Ministero dopo aver valutato le informa-
zioni fornite nella denuncia o nella querela.

Il denunciante/querelante non viene informato
dell’avvio del procedimento. Può però richiedere,
con apposita richiesta alla Procura della Repubblica
competente per territorio, se vi sono procedimenti nei
quali compare come persona offesa dal reato.

                         29
All’atto della denuncia/querela è possibile scegliere
un indirizzo designato per la ricezione di informazi-
oni riguardanti l’indagine e chiedere di essere infor-
mati della possibile richiesta di archiviazione, al fine
di poter proporre opposizione e fornire nuovi spunti
d’indagine.

Le indagini preliminari sono la prima fase del procedi-
mento penale. Il loro scopo è delineare rapidamente e
accuratamente tutti i dati rilevanti al fine di indagare
sulle circostanze del reato e identificare la persona
che l’ha commesso. Il sospettato e i testimoni posso-
no essere interrogati. Durante le indagini, il Pubblico
Ministero o la Polizia Giudiziaria potranno anche in-
terrogare la persona offesa in qualità di persona infor-
mata sui fatti. In tal caso essa si dovrà recare presso
gli uffici della Polizia Giudiziaria o presso la Procura
della Repubblica e rispondere ad alcune domande.

Le indagini preliminari sono una fase in cui, salvo al-
cune eccezioni, vige il segreto istruttorio. Al termine
delle indagini, il Pubblico Ministero, se non ritiene di
chiedere l’archiviazione del caso, depositerà le risul-
tanze delle indagini preliminari e successivamente
richiederà il rinvio a giudizio.

Durante tutto il procedimento la persona offesa può
essere assistita da un avvocato. A tal fine, può nomi-

                          30
nare un difensore di fiducia e richiedere, se sussis-
tono determinati requisiti di reddito, che l’assistenza
legale sia a carico dello Stato. Quando l’indagine rigu-
arda determinati reati, particolarmente insidiosi per
la vittima (es. stalking o maltrattamenti), il patrocinio
a spese dello Stato viene concesso a prescindere dal
reddito.

      Cosa avviene DOPO le indagini
      preliminari?

Una volta concluse le indagini preliminari, ci potrà es-
sere l’udienza preliminare, durante la quale il giudice
valuterà se vi sono sufficienti elementi di prova per
sostenere l’accusa in giudizio.

Durante il processo ordinario, in dibattimento e nel
contraddittorio fra tutte le parti, verranno assunte le
prove. Probabilmente la persona offesa dovrà tes-
timoniare durante il processo. In tal caso, ne verrà
informata. Di norma le udienze sono pubbliche. Tut-
tavia, in alcuni casi, il giudice può decidere che il pro-
cesso, o parte di esso, si svolga a porte chiuse (ad
esempio, maltrattamenti, violenza sessuale, riduzione
o mantenimento in schiavitù).

Alla fine, il giudice deciderà se l’imputato è colpevole
di aver commesso il reato di cui è stato accusato. La

                           31
decisione del giudice si baserà sulle prove presentate
durante il processo.

                   Crimine d’odio:

            sei stato perseguitato,
         hai ricevuto molte telefonate
         offensive, messaggi o email,
          che facevano riferimento al
          tuo orientamento sessuale
             e/o alla tua identità di
                     genere

                         32
7.  I tuoi diritti
    durante il
procedimento
penale

A seguito del parziale recepimento della Diretti-
va 2012/29/UE, operato con Decreto Legislativo n.
212/2015, tu hai alcuni diritti connessi al modo in cui
il procedimento penale viene condotto:

      ▪ L’art. 90 bis c.p.p. prevede che la vittima rice-
         va un elenco chiaro ed esaustivo dei diritti
         e delle facoltà che l’ordinamento le riserva.
         Tali informazioni devono essere fornite alla
         vittima in una lingua a lei comprensibile.

      ▪ L’art. 90 ter c.p.p. stabilisce che nei procedi-
         menti per delitti commessi con violenza alla
         persona sono immediatamente comunicati
         alla parte offesa che ne abbia fatto richi-
         esta, con l’ausilio della Polizia Giudiziaria, i
         provvedimenti di scarcerazione e di cessa­
         zione della misura di sicurezza detentiva,

                           33
ed è altresì data tempestiva notizia, con le
   stesse modalità, dell’evasione dell’imputato
   in stato di custodia cautelare o del condan-
   nato, nonché della volontaria sottrazione
   dell’internato all’esecuzione della misura di
   sicurezza detentiva.

▪ L’art. 143 bis c.p.p. prevede che l’autorità
   procedente nomini un interprete, quando
   occorra tradurre uno scritto in lingua stra-
   niera o in un dialetto non facilmente intelle-
   gibile, ovvero quando la persona che vuole o
   deve fare una dichiarazione non conosce la
   lingua italiana. Inoltre, l’autorità procedente
   nomina, anche d’ufficio, un interprete, qu-
   ando occorre procedere all’audizione della
   persona offesa che non conosce la lingua
   italiana. Infine, la persona offesa che non co-
   nosce la lingua italiana ha diritto alla tradu-
   zione gratuita di atti, o parti degli stessi, che
   contengono informazioni utili all’esercizio
   dei suoi diritti.

▪ Il D.Lgs. n. 212/2015 ha stabilito che nel cor-
   so delle indagini preliminari la persona of-
   fesa particolarmente vulnerabile non deve
   avere contatti con la persona sottoposta
   ad indagini e non deve essere chiamata

                     34
più volte a rendere sommarie informazioni,
   salvi i casi di assoluta necessità. Inoltre, è
   preferibile che si proceda all’assunzione del-
   la testimonianza della persona offesa me-
   diante incidente probatorio e con modalità
   protette.

▪ La persona offesa che non conosce la lin-
   gua italiana, se presenta una denuncia o una
   querela dinnanzi alla Procura della Repubbli-
   ca presso il Tribunale, ha diritto di utilizza-
   re una lingua a lei conosciuta e di ottenere,
   previa richiesta, la traduzione in una lingua a
   lei conosciuta dell’attestazione di ricezione
   della denuncia o della querela.

▪ La persona offesa ha diritto di essere avvi-
   sata che può accedere, per quanto riguarda
   l’assistenza legale, al patrocinio a spese
   dello Stato, ove ne ricorrano le condizioni
   reddituali.

                    35
8.  Nel caso tu
    non voglia
denunciare alle
forze di polizia

Anche se hai deciso di non sporgere denuncia, puoi
sempre segnalare ciò che è successo ad OSCAD e/o
ad un’organizzazione LGBT.

Puoi scrivere ad OSCAD all’indirizzo email oscad@
dcpc.interno.it, anche in forma anonima. Verrai con-
tattato telefonicamente solo se tu sei d’accordo, e la
tua segnalazione verrà trasmessa alle forze di polizia
solo se tu vuoi. La tua segnalazione renderà la tua
esperienza visibile, contribuendo a raccogliere dati
statistici sui crimini d’odio di natura omofobica, bifo-
bica e/o transfobica.

Se contatti un’organizzazione LGBT, questa potrà for-
nirti servizi di supporto o consigliarti su dove puoi
ricevere un’assistenza qualificata e specializzata.

                          36
Ricorda che segnalare l’accaduto a OSCAD e/o ad
un’organizzazione LGBT non equivale a sporgere de-
nuncia.

Nel caso tu stia fronteggiando una minaccia imme-
diata, chiama sempre e comunque il numero di emer-
genza 112.

                       37
9.         Contatti
           utili

Gay Help Line 800 713 713
Contact center antiomofobia e antitransfobia per
persone gay, lesbiche, bisex e trans, gestito dal Gay
Center
Via Nicola Zabaglia 14 – 00153 Roma
Tel.: 800 713 713
e-mail: info@gayhelpline.it
Sito web: http://www.gayhelpline.it

Arcigay
Associazione LGBTI Italiana
Via Don Minzoni 18 – 40121 Bologna
Tel: 051 0957241
e-mail: info@arcigay.it
Sito web: www.arcigay.it

Arcilesbica
Associazione nazionale delle donne lesbiche italiane
e-mail: segreteria@arcilesbica.it
Sito web: www.arcilesbica.it

                         38
MIT (Movimento Identità Transessuale)
Via Polese 22 – 40120 Bologna
Tel: 051 27 16 66
e-mail: info@mit-italia.it
Sito web: www.mit-italia.it

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford
Associazione di avvocati e giuristi – consulenza e
assistenza legale
Via Zambonate 33
24122 Bergamo
e-mail per informazioni: info@retelenford.it
e-mail per richieste di aiuto: sos@retelenford.it
Tel: 035 19904497
Sito web: www.retelenford.it

OSCAD
Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discri-
minatori, istituito presso il Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno
e-mail: oscad@dcpc.interno.it
http://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori/
osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-
oscad

                         39
www.lgbthatecrime.eu

Pubblicato dall’Università degli Studi di Brescia
www.unibs.it

Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono di natura indicativa.
3
Questa pubblicazione ti aiuterà a
rispondere alle seguenti domande:

   ▪ Come posso identificare un crimine d’odio di
      natura omofobica, bifobica o transfobica?
   ▪ Come posso denunciare un crimine d’odio di
      natura omofobica, bifobica o transfobica?
   ▪ Perché dovrei denunciare un crimine d’odio di
      natura omofobica, bifobica o transfobica?
   ▪ Quali sono i miei diritti in quanto vittima di un
      crimine d’odio di natura omofobica, bifobica o
      transfobica?

Speriamo che questa pubblicazione possa aiutarti a
sentirti più sicuro e a decidere di non stare in silen-
zio. I crimini d’odio di natura omofobica, bifobica e
transfobica sono reati, e possiamo combatterli solo
insieme!

               www.lgbthatecrime.eu

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