RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREMESSA

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06/04/2022

Proposta di progetto di legge regionale
Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell’integrazione delle riserve
naturali ‘Garzaia di Pomponesco’, ‘Palude di Ostiglia’, ‘Isola Boscone’, ‘Complesso morenico
Castellaro Lagusello’ e del monumento naturale ‘Area umida di San Francesco’, in attuazione
dell’articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del
sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela
presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il PdL riguarda l’ampliamento dei confini del Parco del Mincio in attuazione delle disposizioni della
legge regionale n. 28/2016 che stabiliscono per ogni Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE)
l’integrazione, anche senza continuità territoriale, delle riserve naturali e dei monumenti naturali nel
parco regionale di riferimento (nella DGR n. XI/2641 del 16 dicembre 2019, di approvazione del
programma di razionalizzazione dei servizi e del progetto di riorganizzazione dell'ambito territoriale
ecosistemico del Parco regionale del Mincio, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della l.r. n. 28 del 17
novembre 2016, si evidenzia che nell’A.T.E. del Parco del Mincio è presente un solo parco regionale
di riferimento, ovvero il Parco di cui al Titolo I, Capo XIII, della l.r. 16/2007).

L’integrazione, intesa quindi come, modifica del perimetro del parco regionale e subentro dell’ente
gestore del parco nella gestione delle riserve naturali e del monumento naturale dello stesso ATE, è
preceduta dalla presentazione, da parte del parco regionale di riferimento dell’ATE alla competente
Unità Organizzativa di Regione Lombardia, di un progetto di riorganizzazione e di un programma di
razionalizzazione dei servizi finalizzato ad individuare tutte le forme di tutela che si devono “integrare”
nel parco e quelle che invece, la legge regionale prevede che si debbano convenzionare con il parco
(nel caso di specie, ai sensi della citata DGR. XI/2641/2019, trattasi unicamente di siti di Rete Natura
2000, in quanto i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ricadenti nell’ATE hanno ottenuto dalla
Giunta regionale l’autonomia gestionale, con conseguente non necessità di sottoscrivere le convenzioni
con il Parco del Mincio di cui al comma 3, art. 5 della l.r. 28/2016).

La Giunta regionale, una volta verificati il progetto e il programma, li approva, e l’ente gestore del
parco, nei tre mesi successivi, convoca la conferenza programmatica, ai sensi dell’art. 22 della L.
394/1991, propedeutica all’avvio dell’intervento legislativo regionale.

La legge regionale 28/2016 stabilisce, inoltre, che il regime nelle aree interessate da riserve naturali e
monumenti naturali che si integrano nel parco regionale viene mantenuto inalterato, ai sensi dell’art.
12 comma 1, lett. c), d) ed e), della stessa l.r. 28/2016, così come inalterata rimane la denominazione
della riserva e del monumento naturale e parimenti i relativi confini stabiliti dagli atti istitutivi delle
singole aree protette. Di tale disposizione viene dato riscontro anche nell’articolato, in modo da evitare
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l’insorgere di dubbi rispetto all’applicazione delle norme di salvaguardia di cui all’art. 206 bis della l.r.
16/2007 valide per le aree di parco regionale in ampliamento. Pertanto, nel caso di integrazione di
riserve naturali ai sensi della l.r. 28/2016, le norme di salvaguardia della l.r. 16/2007 non si applicano
in quanto le suddette aree protette hanno già un regime di tutela vigente; per l’integrazione del
monumento naturale, invece, il previsto rinvio all’articolo 12, comma 1, lettera e), della l.r. 28/2016 è
funzionale a richiamare anche l’applicazione di quanto previsto all’art. 206 bis della l.r. 16/2007.
A seguito del processo di integrazione delle riserve nel parco regionale, l’ente gestore subentrante
valuterà, successivamente, la necessità di avviare un procedimento di variante al Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco o al Piano di Gestione delle riserve naturali.

Il presente progetto di legge fa seguito alla procedura finora svolta dagli enti coinvolti nel processo di
riorganizzazione previsto dalla legge regionale n. 28/2016, e in particolare dal progetto di
riorganizzazione e dal programma di razionalizzazione dei servizi approvato dalla Giunta regionale
con la citata deliberazione n. XI/2641/2019 e dalla successiva Conferenza Programmatica convocata
dall’ente gestore del Parco del Mincio in data 4 marzo 2020, i cui esiti sono stati trasmessi alla
competente Direzione Generale di Regione Lombardia in data 12 marzo 2020, prot.
M1.2020.00060174.
In particolare, si segnala che dagli esiti della Conferenza Programmatica è emerso che tutti gli enti
coinvolti hanno ritenuto che: l’aggregazione gestionale permetterà una migliore razionalizzazione dei
servizi e una potenzialità dei servizi offerti alla popolazione locale e a chiunque desideri fruire l’area
protetta; un ulteriore vantaggio derivi dalla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico
grazie alla previsione di norme tecniche di attuazione comuni per i diversi istituti di tutela presenti
nell’ambito; tale aggregazione consente anche una migliore gestione unitaria per gli habitat, per la flora
e la fauna presenti.
Per quanto riguarda la gestione dei siti di Rete Natura 2000 è previsto che l’ente parco subentri nella
gestione dei siti afferenti al proprio Ambito Territoriale Ecosistemico, secondo i termini stabiliti dalla
Giunta regionale nella deliberazione di approvazione del progetto di riorganizzazione e
razionalizzazione dei servizi. Il subentro dell’ente Parco nella gestione dei siti è stato definito nella
d.g.r. 2641/2019 dalla data di pubblicazione della legge regionale di istituzione della nuova area
protetta (ovvero, dalla data di pubblicazione sul BURL, a seguito di approvazione, della presente
proposta di legge). Si evidenzia che la ‘ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e
Ostiglia’, indicata all’art. 1, comma 5, lett. f) del testo del progetto di legge, è ricompresa tra i siti di
rete Natura 2000 che, secondo la d.g.r. 2641/2019, passano in gestione al Parco, ma non ricade nelle
aree protette che si integrano nello stesso in attuazione della l.r. 28/2016.
 Si evidenzia, altresì, che, per quanto riguarda le riserve naturali:

 -      ‘Complesso morenico di Castellaro Lagusello’, già gestita dall’ente Parco ai sensi dell’articolo
 100 della l.r. 16/2007, l’integrazione nel Parco ne comporta l’ampliamento di superficie e, pertanto,
 anche il Comune di Cavriana (a suo tempo gestore della riserva e attualmente non compreso nella
 comunità del Parco) ha partecipato alla conferenza programmatica ex art. 22 della legge 394/1991;
 -      ‘Valli del Mincio’, la relativa gestione da parte del Parco del Mincio - in essere ai sensi del
 vigente articolo 100 della l.r. 16/2007 - non comporta l’ampliamento dei confini del Parco, in quanto
 tale riserva ricade già nel perimetro del Parco regionale e per tale ragione la riserva non è stata
 menzionata tra quelle integrate nel Parco;
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 -      ‘Vallazza’, la relativa gestione da parte del Parco del Mincio - in essere ai sensi della
 deliberazione di Consiglio regionale del 24/1/1991 n. V/102 - non comporta l’ampliamento dei
 confini del Parco, in quanto tale riserva ricade già nel perimetro del Parco regionale e per tale ragione
 la riserva non è stata menzionata tra quelle integrate nel Parco. Si precisa che, a differenza delle
 riserve ‘Valli del Mincio’ e ‘Complesso morenico Castellaro Lagusello’, la riserva ‘Vallazza’ non è
 indicata nell’art. 100 della l.r. 16/2007 (e, quindi, si provvede a integrare in tal senso l’articolo 100
 della citata l.r.: art. 2, comma 1, lettera d), della proposta di articolato).

   1. DATI TERRITORIALI

La superficie del Parco del Mincio risulta pari a 16.000 ettari. L’ampliamento derivante
dall’integrazione delle riserve e del monumento naturale determina un aumento della superficie del
parco pari a 497,71 ettari, così suddiviso:
 RISERVA              ATTO ISTITUTIVO SUPERFICIE COMUNI                   ENTE GESTORE
 NATURALE                                 IN ETTARI TERRITORIALMENTE ATTUALE /DOPO
                                                    INTERESSATI           MODIFICA L.R.
                                                                          16/2007
 Complesso            D.c.r. III/1738 del  139,76   Monzambano e Cavriana Parco del
 morenico             11/10/1984                                          Mincio/Parco del
 Castellaro                                                               Mincio
 Lagusello
 Garzaia di           D.c.r. IV/1176 del         96,06     Pomponesco               Comune di
 Pomponesco           11/10/1988                                                    Pomponesco/ Parco
                                                                                    del Mincio
 Isola boscone        D.c.r. IV/566 del      127,05        Borgocarbonara           Comune di
                      29/01/1987                                                    Borgocarbonara
                                                                                    /Parco del Mincio
 Palude di Ostiglia   D.c.r. III/1737        121,68        Ostiglia                 Comune di
                      dell’11/10/1984                                               Ostiglia/Parco del
                                                                                    Mincio

 MONUMENTO
 NATURALE
 Area umida San        D.g.r. n. VIII/8136 del     13,16    Desenzano del Garda     Comune Desenzano
 Francesco             1/10/2008,                                                   del Garda/Parco del
                                                                                    Mincio

La superficie complessiva che si determina a seguito dell’ampliamento risulta pertanto pari a 16.497,71
ettari.

   2. CONTENUTI ESSENZIALI

L’attuazione della legge regionale n. 28/2016 prevede che per ogni Ambito Territoriale Ecosistemico
le riserve naturali e i monumenti naturali si integrino nel parco regionale di riferimento. Il processo di
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integrazione prevede la modifica dei confini del parco regionale che vengono ampliati ricomprendendo
le aree interessate dalle riserve e dai monumenti naturali e l’inserimento nella Comunità del Parco dei
Comuni che ricadono territorialmente nelle riserve e nei monumenti naturali.
Nell’A.T.E. del parco regionale del Mincio le riserve e i monumenti che si devono integrare sono i
seguenti:
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       RISERVA NATURALE COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO

La Riserva, pur non rientrando, finora, nel perimetro del parco regionale del Mincio, è sempre stata
gestita dall’ente gestore del parco.
La Riserva presenta, in forma esemplare, tutti gli elementi tipici delle colline moreniche e delle conche
intermoreniche: piccole depressioni occupate da paludi e torbiere, un piccolo specchio d’acqua dalla
caratteristica forma a cuore, boschi termofili e prati aridi. Il piccolo lago di Castellaro, situato ai piedi
del borgo medievale, è uno degli ultimi laghetti intramorenici esistenti nell’area collinare mantovana.

Sono presenti 357 specie vegetali di cui 47 di interesse conservazionistico, relativamente alla fauna di
interesse comunitario presente si segnalano:
- 214 specie di invertebrati, di cui 4 sono incluse negli allegati della Direttiva Habitat.
- 12 specie di uccelli di interesse comunitario, di cui 3 nidificanti.
Sono inoltre presenti altre 99 specie di uccelli, tra stanziali, migratrici e svernanti. Il Sito infatti è
un’area di sosta e svernamento per molti uccelli acquatici. Molte specie, inoltre, al di fuori del periodo
migratorio, frequentano il Sito per la riproduzione o come riserva trofica.
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                           RISERVA NATURALE GARZAIA DI POMPONESCO

La Garzaia di Pomponesco è localizzata nel basso Mantovano, nel territorio comunale di Pomponesco
e si estende su un territorio costituito rispettivamente da una zona di riserva di 61,52 ettari e da una
fascia di rispetto di 34 ettari.
La riserva è stata riconosciuta anche come Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT20B0402 e, per la
porzione di riserva, è anche Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT20B0015.
Gli uccelli rappresentano la componente faunistica più significativa presente nell’area protetta. Sono
state censite ben 122 specie ornitiche, delle quali una cinquantina nidificanti. All’interno dell’area
protetta vi è, comunque, un sito regolarmente utilizzato come “dormitorio” (roosting) da un gruppo
di circa 50 individui di Gufo comune. Di un certo interesse, per la loro rarità, sono le osservazioni
della Cicogna nera durante la migrazione. Fra le specie nidificanti sono da segnalare la Sterpazzola,
la Cannaiola verdognola, lo Scricciolo, la Cinciarella e il Martin pescatore.
Le formazioni vegetazionali presenti nella Riserva derivano da associazioni vegetali spontanee, come
nel caso del bosco igrofilo a salice bianco, e da rimboschimenti che, a partire dagli anni 2002-2003
fino ad oggi, hanno interessato l’area protetta.
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                                  RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONE

La Riserva Naturale Isola Boscone, ricopre una superficie complessiva di 127,05 ettari nell'alveo del
fiume Po e ospita ambienti forestali di diversa tipologia. I più caratteristici sono certamente i saliceti
a Salice bianco di origine naturale.
L'evoluzione del bosco ha creato condizioni ideali alla riproduzione di nuove specie di uccelli
straordinariamente importanti dal punto di vista ecologico: il Nibbio bruno, lo Sparviere, il Lodolaio,
il Picchio rosso maggiore e il Picchio verde.
La componente faunistica più rilevante dell'Isola Boscone è rappresentata dagli uccelli, con
un'ottantina di specie segnalate. Nidificano sull'isola la Sterpazzola, la Cinciarella e la Cinciallegra.
Mentre da alcuni anni sono presenti dormitori invernali di Cormorano, Colombaccio, Cornacchia
grigia, Fringuello, Peppola e Passera mattugia. Nel periodo post-riproduttivo e invernale, sui sabbioni
si osservano importanti concentrazioni di Gabbiano comune e reale, mentre nel periodo migratorio
significative sono le presenze di Poiana, Gruccione, Passera scopaiola, Tordo bottaccio, Luì piccolo,
Luì verde, Capinera, Pigliamosche, Usignolo e Lucherino, solo per citarne alcuni.
Infine, le lanche e le zone di acqua ferma sono frequentate ai fini trofici da numerosi Ardeidi
(Garzetta, Nitticora e Airone cenerino) e Anatidi (Germano reale, Alzavola).
La Riserva, in forza delle caratteristiche ambientali, è stata anche riconosciuta come Zona di
Protezione Speciale e come Sito di Importanza Comunitaria (ZSC/ZPS) IT20B0006.
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                               RISERVA NATURALE PALUDE DI OSTIGLIA

La riserva è interessata da un’ampia zona umida “pensile” di superficie complessiva pari a 121,06
ettari, originata dal divagare delle acque del fiume Busatello, sopravvissuta alle bonifiche del vasto
complesso delle Grandi Valli Veronesi grazie alle pratiche di coltivazione delle erbe palustri (carice
e canna di palude), protrattesi al suo interno sino agli anni ‘70. Venute meno le attività tradizionali,
faticose, poco redditizie e senza prospettive di riscatto sociale, si è assistito a una progressiva
diversificazione degli habitat con conseguente arricchimento delle specie presenti, sia animali (in
particolar modo uccelli, con 175 specie censite) che vegetali (226 specie censite). La Riserva naturale
Palude di Ostiglia è stata riconosciuta negli anni ’80 anche come Zona Umida di Importanza
Internazionale secondo la Convenzione di Ramsar.
La vegetazione è dominata dalla presenza di estesi canneti e cariceti.
Tra le specie animali presenti in palude, quelle la cui presenza difficilmente passa inosservata sono
senza dubbio gli uccelli. Nella Riserva, infatti, sono state censite ben 175 specie ornitiche, delle quali
una sessantina nidificanti.
La Palude di Ostiglia è stata anche riconosciuta come Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
IT20B0016 e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT20B0008.
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                     MONUMENTO NATURALE AREA UMIDA DI SAN FRANCESCO

L’area umida di San Francesco si trova a sud del Lago di Garda in Comune di Desenzano del Garda
in provincia di Brescia e si estende su una superficie di circa 13,16 ettari. E’ stata istituita da Regione
Lombardia con Deliberazione di Giunta regionale 1/10/2008, n. 8/8136, allo scopo di tutelare un
territorio di alto valore naturalistico e pregio paesaggistico.
La biodiversità presente è significativa e quasi sorprendente in rapporto alla scarsa estensione areale
dell’area protetta; è rappresentata a livello ecosistemico per la presenza contemporanea dell’ecotono
a canneto, della fascia riparia, del sottobosco e della zona a prato.
Al suo interno sono state censite oltre 100 specie di uccelli, alcuni stanziali, altri migratori, altri
solamente di passaggio. Inoltre sono presenti rettili, anfibi e mammiferi di piccola taglia. Numerose
sono le specie di insetti, sia quelli strettamente legati alla presenza dell’acqua, sia quelli dipendenti
del legno morto, sia quelli che sfruttano la vegetazione.
Per quanto riguarda la flora, sono state censite oltre 100 specie di oltre 30 famiglie differenti. L’oasi
vanta quasi 3.500 metri quadrati coperti da alberi di varie specie e altri 3.630 da arbusti.
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    3. ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO

L’Articolo 1, comma 1, dispone l’ampliamento del Parco regionale del Mincio e la conseguente
modifica dei confini a seguito dell’integrazione delle riserve naturali Garzaia di Pomponesco, Palude
di Ostiglia, Isola Boscone, Complesso morenico Castellaro Lagusello e del monumento naturale Area
umida di San Francesco, in attuazione della legge regionale 17 novembre 2016 n. 28. L’articolo
stabilisce inoltre che il Parco del Mincio subentra nella gestione delle riserve e del monumento
naturale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale e che i Comuni di
Pomponesco, Ostiglia, Borgocarbonara e Desenzano del Garda, enti gestori delle suddette riserve
(esclusa quella di Castellaro Lagusello, già gestita dal Parco, come si chiarisce infra) e del
monumento naturale, concorrono a rendere effettiva la successione dell’ente gestore del parco
regionale del Mincio nei rapporti giuridici, tenendo conto dei contenuti delle convenzioni di cui
all’art. 3, comma 10, della l.r. 28/2016 e, in particolare, dei contenuti di cui alla relativa lettera d), in
riferimento al rapporto tra gestori, nelle more della definizione del percorso di integrazione e in
prospettiva del medesimo (comma 2). Nel comma 3 si precisa che la riserva del Complesso Morenico
Castellaro Lagusello è già gestita dal Parco del Mincio, in forza dell’art. 100 della l.r. 16/2007, e nel
comma 4 viene indicata la nuova cartografia sostitutiva di quella vigente. Al comma 5 si menzionano
i Siti di Rete Natura 2000 in gestione al Parco ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 28/2016, al fine di
precisare che il subentro del Parco nella relativa gestione non comporta ampliamento dei confini del
Parco.
L’Articolo 2 apporta le seguenti modifiche ed integrazioni alla l.r. 16/2007:
 − a. Art. 96: si modifica la scala della planimetria del parco;
 − b) Art. 97, comma 1: vengono inseriti i nuovi Comuni di Cavriana, Ostiglia, Borgocarbonara,
   Pomponesco e Desenzano del Garda, tra gli enti a cui è affidata la gestione del parco. Non viene
   inserito il Comune di Monzambano per il Complesso morenico Castellaro Lagusello in quanto il
   Comune è già presente nella Comunità del Parco perché una porzione del proprio territorio ricade
   in esso (porzione cui si aggiunge la parte di territorio comunale derivante dalla riserva naturale
   del citato complesso morenico);
 − c) e d). Art. 100: si aggiorna la rubrica e al comma 1 vengono aggiunte alle riserve naturali Valli
   del Mincio, Castellaro Lagusello e Vallazza, già in gestione al Parco del Mincio, le riserve
   “Garzaia di Pomponesco”, “Palude di Ostiglia”, “Isola Boscone” e il monumento naturale
   “Area umida di San Francesco”, che si integrano nel parco in attuazione della l.r. 28/2016;
 − e). Art. 100 bis: si richiama l’art. 12, comma 1, lett. c), d) ed e), della l.r. 28/2016, che stabilisce
   per le riserve naturali che si integrano nei parchi regionali il mantenimento della denominazione
   e del regime di tutela e che le previsioni dei piani o loro varianti restano efficaci fino a variante
   al Piano Territoriale di Coordinamento del parco o del Piano di Gestione della riserva. Per il
   monumento naturale viene mantenuta la denominazione e, ove più tutelante, il regime di tutela
   del monumento all’interno del parco e si applica quanto previsto dall’art. 206 bis della l.r.
   16/2007;
 − f). Allegato A: Si aggiorna l’Allegato A alla l.r. 16/2007 nella colonna “Leggi di modifica”,
   inserendo i riferimenti alla presente proposta di legge, a seguito dell’approvazione.

In coerenza con precedenti interventi di modifica legislativa dei confini dei parchi (cfr., ad esempio,
la l.r. 39/2017), non si è ritenuto di modificare la l.r. 16/2007 per adeguare il riferimento all’ente
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gestore del Parco del Mincio (che non è più il consorzio di cui all’articolo 97 della l.r. 16/2007, per
effetto della trasformazione in ente di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 86/1983 e
dell’articolo 2 della l.r. 12/2011) e alla relativa disciplina (parimenti superata) dello statuto e del
direttore del Parco (artt. 98 e 99 della l.r. 16/2007), per economia legislativa e tenuto conto, in
particolare, di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della l.r. 12/2011: ‘Tutti i riferimenti ai
consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali e nei
relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all'articolo 22 della l.r.
86/1983. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16/2007.’.

L’Articolo 3 dà indicazioni sulla tempistica di entrata in vigore della legge.
La legge istitutiva del Parco (l.r. n 47 del 8 settembre 1984) è ora confluita nel Testo Unico (T.U.)
delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi (l.r. 16/2007). Per tale motivo, come previsto
dalla l.r. 7/2006 relativa ai testi unici regionali, il progetto di legge è formulato in termini di modifiche
al predetto T.U.
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