Regolamento per il funzionamento del servizio di asilo nido - Allegato "A"

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Regolamento per il funzionamento del servizio di asilo nido - Allegato "A"
Allegato “A”

                  Regolamento
               per il funzionamento
                  del servizio di
                    asilo nido

                    Approvato con deliberazione di Giunta n. 36 del 31/07/2017

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CAPO I - GENERALITÀ
Art. 1 - Finalità
1. L'asilo nido è un servizio socio-educativo aperto a tutti i bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre
anni, ed in via sperimentale dai sei mesi, residenti nei comuni della Valle d'Aosta.
2. Il servizio di asilo nido è erogato nelle strutture di:
       Courmayeur - strada del Villair n. 23/bis;
       La Salle - via Colomba n. 20;
       La Thuile - frazione Villaret n. 47;
       Morgex - viale del Convento n. 12;
3. Lo scopo fondamentale del servizio consiste:
-   nell’esercizio della funzione educativa, mediante attività formative e pedagogiche finalizzate allo
    sviluppo della personalità dei bambini, in collaborazione e a sostegno della famiglia che resta comunque
    il riferimento primario e insostituibile;
-   nel sostegno ai genitori lavoratori nell’assistenza ai bisogni primari dei minori e nell’organizzazione
    della vita quotidiana.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 2 – Titolarità
1. L’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc è titolare del servizio di asilo nido il quale è
erogato tramite appaltatori/concessionari esterni.
Art. 3 – Anno socio-educativo
1. Il servizio è articolato in anni socio-educativi, estesi da settembre al mese di agosto successivo.
Art. 4 - Capienza
1. La capienza del servizio è stabilita dalla giunta della regione autonoma Valle d’Aosta che con proprio
provvedimento autorizza l’esercizio dell’attività e definisce il numero dei posti disponibili nelle varie
strutture.
Art. 5 – Orari del servizio
1. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30 con le seguenti modalità di fruizione:
- tempo pieno (oltre le 7 ore giornaliere), con orario compreso tra le ore 7:30 e le ore 17:30;
- tempo parziale così distinto:
     tempo parziale 60% mattino: dalle ore 7:30 alle ore 13:30
     tempo parziale 60% pomeridiano: dalle ore 11:30 alle ore 17:30
     tempo parziale 40% pomeridiano: dalle ore 13:30 alle ore 17:30
- tempo flessibile:
     il tempo flessibile, compatibilmente con i posti disponibili e da concordare direttamente con il
        gestore del servizio, prevede l’opportunità di scegliere combinazioni tra moduli giornalieri fissi nella
        settimana a partire da un monte ore minimo di 12 ore, così articolati:
    -   giornata intera: dalle 7:30 alle 17:30
    -   mattina con pasto: dalle 7:30 alle 13:30
    -   pomeriggio senza pasto: dalle 13:30 alle 17:30

2. La scelta della modalità di fruizione è unica, tra quelle sopra elencate, non è possibile effettuare
combinazioni tra più opzioni, fatto salvo per richieste specifiche, motivate con relazione dell’assistente
sociali, di bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui
all’art.3 della Legge 104,1192, che verranno valutate di volta in volta.
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3. Gli orari di entrata e uscita, in funzione del tipo della modalità di servizio erogata, sono i seguenti:
- al mattino, l’orario di entrata è compreso tra le ore 7:30 e le ore 9:30;
- a metà giornata, per la frequenza del tempo parziale, pomeriggio con pasto, l’ingresso è previsto alle ore
  11:30;
- a metà giornata, l’orario di ingresso è previsto per le ore 13:30
- a metà giornata, l’orario di uscita è compreso tra le ore 12:30 e le ore 13:30;
- nel pomeriggio, l’orario di uscita è compreso tra le ore 16:00 e le ore 17:30.
4. L’orario di permanenza nell’asilo nido viene concordato all’atto dell’inserimento tra il coordinatore e la
famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle del bambino. L’orario stabilito deve essere
scrupolosamente osservato. In funzione di particolari esigenze dei genitori, l’orario pattuito può subire
variazioni giornaliere, concordate caso per caso.
5. Le modifiche della modulazione di orario sono accolte in corrispondenza di cambi reciproci di posizione
valutati dal coordinatore, di volta in volta in base alle disponibilità presenti nella sezione flessibile.
6. I genitori sono tenuti a trovarsi all’interno della struttura almeno 10 minuti prima dell’orario di uscita del
bambino per conferire con il personale educativo in merito allo svolgimento della giornata.
Art. 6 – Chiusure
1. Nel corso dell’anno l’asilo nido può chiudere per non più di 20 giorni lavorativi, anche non consecutivi, al
fine di permettere l’ordinaria manutenzione dello stabile, le pulizie a fondo e la formazione del personale.
2. Il calendario delle chiusure annuali è comunicato alle famiglie nell’assemblea di cui all’art. 22.

CAPO III - ACCESSO AL SERVIZIO
Art. 7 – Domande di ammissione
1. La domanda di ammissione al servizio di asilo nido può essere presentata da un genitore esercente la
potestà parentale o di chi ne fa le veci, come previsto al Titolo IX - Della potestà dei genitori - del codice
civile, in qualsiasi momento dell’anno, presso gli uffici dell’ente titolare del servizio indicando
obbligatoriamente una o più sedi di asilo nido, secondo l’ordine di preferenza.
2. I requisiti per l’accettazione della domanda di ammissione al servizio sono:
-   la nascita del bambino;
-   la residenza del bambino in Valle d’Aosta, requisito che dovrà essere mantenuto durante l’intero arco di
    permanenza del bambino presso l’asilo nido, pena la decadenza del diritto;
3. La domanda di ammissione può essere rinnovata/integrata se la situazione lavorativa e familiare è più
vantaggiosa ai fini del riconoscimento di un maggiore punteggio in occasione della formazione di una nuova
graduatoria.
4. Le domande dei minori in graduatoria in attesa di posti disponibili, si intendono automaticamente
rinnovate fino a rinuncia da parte di almeno un genitore.
5. Per i minori già inseriti per i quali si intenda richiedere il trasferimento presso altra struttura dovrà essere
presentata una nuova domanda.
Art. 8 – Criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie
1. Le graduatorie degli ammessi, una per ogni struttura, sono approvate con determinazione del Responsabile
del servizio con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno, relativamente alle domande regolarmente
presentate entro il 31 marzo. Appositi moduli sono predisposti dall’Ente.
2. Dette graduatorie sono formulate sulla base dei criteri sotto elencati, tenuto conto dei minori in lista di
attesa nelle graduatorie precedenti e comunque in ottemperanza alle Direttive per gli Enti gestori di asilo
nido emanate annualmente dalla Regione.
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3. Ai fini della formazione delle graduatorie, vengono assegnati i seguenti punteggi considerando la
situazione del minore al momento della presentazione della domanda di ammissione:

                                               CRITERI                                            PUNTEGGIO

    Bambini affidati a parenti o a terze persone                                                       1024
    Famiglia monogenitoriale, ossia genitori vedovi/e o figli non riconosciuti da uno dei due
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    genitori
    Per inserimento in graduatoria precedente non seguito da ammissione al servizio per
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    assenza posti
    Residenza nel comune sede dell’asilo nido scelto (per i residenti nel comune di Pré-
    Saint-Didier il punteggio verrà comunque assegnato indipendentemente dalla sede                    128
    scelta)
    Attività lavorativa a tempo pieno, superiore a 300 giorni di calendario, per ogni genitore          64
    Attività lavorativa a tempo parziale, superiore a 300 giorni di calendario, per ogni
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    genitore
    Residenza in uno dei comuni dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-
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    Blanc
    Attività lavorativa a tempo pieno, superiore a 100 giorni di calendario, per ogni genitore           8
    Attività lavorativa a tempo parziale, superiore a 100 giorni di calendario, per ogni
                                                                                                         4
    genitore
    Ogni figlio a carico di età inferiore ad anni 3 oltre al richiedente il servizio                     2

-      A parità di punteggio, precede il minore nato prima.
-      Il lavoratore autonomo è considerato lavoratore a tempo pieno.
-      Per attività lavorativa a tempo pieno si intende un impegno lavorativo sull’intera giornata (con contratto
       di lavoro subordinato, parasubordinato, a tempo determinato o indeterminato, lavoro a progetto, etc.).
-      Per attività lavorativa a tempo parziale si intende un impegno lavorativo di minimo 18 ore settimanali
       (con contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, a tempo determinato o indeterminato, lavoro a
       progetto, etc.).
-      Il mancato inserimento all’asilo per posticipo volontario oltre i termini previsti dal presente regolamento,
       non costituisce punteggio nella formazione della nuova graduatoria, bensì decadenza dalla stessa.
4. Nel caso eccezionale in cui la graduatoria vigente si esaurisca prima dell’approvazione della successiva, la
procedura sarà la seguente:
a) pubblicazione all’albo pretorio per 10 gg. di avviso per rendere nota la necessità di approvare una
   Graduatoria Straordinaria. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato nel 10°
   giorno successivo alla fine della pubblicazione dell’avviso;
b) entro i successivi 10 gg lavorativi il Responsabile del Servizio approva la nuova graduatoria che terrà
   conto di tutte le domande pervenuta dalla chiusura della graduatoria precedente.
5. Per tutelare la privacy dei minori, la graduatoria sarà pubblicata omettendo il punteggio assegnato ad ogni
singola domanda.
Art. 9 – Ammissione al servizio
1. La copertura dei posti disponibili avviene sulla base della graduatoria.
2. A titolo sperimentale, gli inserimenti fra i sei e i nove mesi verranno effettuati su richiesta specifica della
famiglia e sempre, che ne ricorrano le condizioni, ed a seconda dei posti che si renderanno man mano
disponibili.
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3. Alla famiglia è riservata la possibilità di:
-   ottenere l’inserimento del bambino in una delle strutture richieste al momento della comunicazione di
    disponibilità del posto;
-   rinunciare al servizio presso una delle strutture proposte e attendere l’inserimento presso l’altra struttura
    inserita in fase di domanda.
4. Indipendentemente dalla graduatoria, hanno priorità assoluta di ammissione al servizio i bambini segnalati
per i seguenti motivi dall’assistente sociale o dall’équipe socio-sanitaria, tramite una relazione presentata in
qualsiasi periodo dell’anno:
 bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all’art. 3
  della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l’inserimento;
 bambini appartenenti a famiglie deprivate, multi-problematiche e socialmente svantaggiate (con carenze
  affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi);
 bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
5. Al momento dell’ammissione, il nucleo familiare interessato ha a disposizione cinque giorni dalla
ricezione della proposta per:
 accettare il posto;
 in caso di graduatoria ordinaria - posticipare motivatamente per una sola volta l’ammissione al servizio
  non oltre l’inizio del nuovo anno socio-educativo, mantenendo la stessa posizione in graduatoria;
 in caso di graduatoria straordinaria - posticipare motivatamente per una sola volta l’ammissione al
  servizio non oltre i termini di approvazione della/delle graduatoria/e ordinaria/straordinarie, mantenendo
  la stessa posizione;
 rinunciare al servizio.
6. La rinuncia al servizio comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria in corso di validità.
7. Qualora non venga raggiunta la copertura massima dei posti disponibili, potranno essere accettate
iscrizioni temporanee di minori non residenti in Valle d’Aosta. Nel caso in cui successivamente
all’inserimento del minore al servizio dovesse essere approvata una nuova graduatoria il permanere
dell’iscrizione temporanea è subordinata alla disponibilità di posti nel servizio, in mancanza della quale,
l’Ente si impegna a fornire un preavviso di 30 giorni.
Art. 10 – Inserimento
1. Ai fini dell’inserimento del bambino all’asilo nido è necessario presentare:
-   all’atto dell’ingresso al servizio in comunità è richiesta l’attestazione d’idoneità
    all’inserimento/ammissione. Essa viene rilasciata dal Pediatra di famiglia e contiene la dichiarazione che
    il minore non presenta sintomi di malattie contagiose e/o diffusive in atto.
-   la scheda vaccinale aggiornata (anche come fotocopia del libretto di salute).
2. L’inserimento all’asilo nido, della durata minima di una settimana, è graduale e richiede la presenza presso
la struttura di un genitore.
3. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono concordati giornalmente con il coordinatore e gli
operatori di riferimento, tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del bambino e della famiglia.
4. Nel periodo di inserimento, il bambino ha una figura di riferimento tra gli educatori, che ne favorisce il
primo approccio con la struttura e ne facilita il distacco dalla famiglia.
Art. 11 – Fruizione del tempo parziale e del servizio flessibile
1. L’articolazione dei posti a tempo parziale e la destinazione dei posti riservati al servizio di asilo nido
flessibile sono stabiliti dall’ente, normalmente all’inizio di ogni anno socio-educativo, in accordo con il
coordinatore del servizio, tenendo conto delle richieste avanzate dalle famiglie.

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2. La richiesta di variazione orario, può essere presentata in ogni momento presso l’Ente, ma l’accoglimento
è subordinato alle disponibilità dei servizi e del coordinatore.
3. I cambi di posizione decorrono da inizio mese.
4. Occasionalmente e previa disponibilità del servizio, è ammesso un allungamento dell’orario di fruizione
nella frequenza a tempo parziale, per un massimo di n. 8 ore mensili.

CAPO IV - FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Art. 12 – Accompagnamento e ritiro quotidiano dei bambini
1. Al fine di garantire la massima sicurezza dei bambini, i genitori, se impossibilitati ad accompagnare o
ritirare i figli al momento dell’entrata o dell'uscita dall’asilo nido, devono:
-   per il ritiro: avvisare preventivamente il personale della struttura e compilare l’apposita autorizzazione
    scritta e allegare la fotocopia della carta di identità delle persone delegate;
-   delegare solamente persone di maggiore età;
-   per l’entrata: avvisare preventivamente il personale, anche telefonicamente;
-   disporre affinché la persona delegata all’accompagnamento e al ritiro del bambino si presenti al nido
    munita di documento di identità.
Art 13 – Assenze
1. La frequenza dell’asilo nido deve essere costante.
2. I genitori sono tenuti a comunicare al coordinatore i periodi di ferie della famiglia, con almeno 5 giorni di
anticipo utilizzando l’apposita modulistica.
3. Per la riammissione all’asilo nido dopo un’assenza dovuta a malattia della durata superiore a 5 giorni
consecutivi, è necessaria la presentazione di certificazione medica come meglio specificato all’art. 15.
4. In caso di assenza dovuta a motivo diverso da malattia o ad una malattia di durata fino a 5 giorni
consecutivi, il bambino può riprendere la frequenza con la sola autocertificazione del genitore.
Art. 14 – Allontanamento in caso di malattia
1. Prendere visione di: “Linee di indirizzo in materia igienico-sanitaria per i servizi alla prima infanzia”
dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e relativi allegati”
2. Qualora, durante la permanenza all'asilo nido, il bambino dovesse presentare una delle seguenti
condizioni, il coordinatore o il personale educativo avvisano i genitori, i quali devono provvedere
tempestivamente al ritiro del bambino dalla struttura:
-   temperatura esterna superiore a 38°C, associata a stato di malessere fisico evidente;
-   vomito ripetuto, eventualmente associato ad evacuazioni acquose;
-   diarrea caratterizzata da evacuazioni acquose ripetute o eventualmente associata ad inappetenza e
    vomito;
-   pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate (es. tigna, scabbia). Il bambino
    può riprendere la frequenza immediatamente dopo l’inizio della terapia, con la sola autocertificazione del
    genitore in cui è attestato il trattamento in corso (art.42 del DPR 1518/1967 e dalla circolare prot. n.
    5495/5 Sovrintendenza agli Studi Valle d’Aosta del 10.02.2004 – www.azienda.ausl.vda.it).
3. La comparsa di eruzioni cutanee nel bambino in corso di giornata, specie in assenza di febbre, fino a prova
del contrario, deve essere riportata a sudamina, dermatiti aspecifiche, orticaria, eczema, punture d’insetto,
quadri dermatologici di gran lunga più frequenti degli esantemi infettivi e che non necessitano quindi di
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alcun allontanamento. Se le eruzioni sono di natura esantematica, il bambino può rimanere per quella
giornata in comunità fino all’arrivo del genitore, poiché il contagio è già possibile qualche giorno prima della
manifestazione cutanea, durante il periodo d’incubazione, ed il provvedimento di allontanamento urgente
non cambierebbe l’andamento epidemico nella comunità dell’eventuale malattia contagiosa. Quanto detto
vale anche per le tumefazioni del collo che facciano porre il sospetto di parotite epidemica.
4. Le malattie esantematiche minori come la quinta (eritema infettivo) e la sesta (exanthema subitum) non
prevedono allontanamento di sorta né permanenza a domicilio. E’ del tutto evidente che, eccettuata la
varicella, la cui vaccinazione non è in calendario, e la scarlattina, che non ha corrispondente vaccinazione, la
conoscenza dello stato di vaccinazioni a cui i minori sono stati sottoposti, dovrebbero far escludere da subito
l’ipotesi di una qualche malattia di cui sopra, poiché la possibilità di ammalarsi per un soggetto vaccinato
appare molto improbabile e remota.
Art. 15 – Riammissione a seguito di allontanamento
1. Certificazione di riammissione in comunità per malattia. Essa prevede la dichiarazione che il minore non
presenta sintomi di malattie contagiose e/o diffusive e riporta la data in cui, a giudizio del curante, il
bambino non presenta più rischio di contagio per la comunità.
Detta certificazione è regolata dall’art. 42 del DPR 1518/1967 e dalla circolare prot. n. 5495/5
Sovrintendenza agli Studi Valle d’Aosta del 10.02.2004.
Essa è dovuta per assenze da malattia, e solamente da questa causa e non da altre, di durata superiore a 5
giorni. Ciò equivale a dire che essa è necessaria dal 6° giorno di assenza in poi. I giorni di sabato, i festivi
infrasettimanali e gli eventuali altri giorni di chiusura programmata del servizio devono essere contati al fine
dei giorni effettivi di assenza per malattia solo se compresi fra giorni di assenza precedenti e seguenti la
chiusura del servizio stesso.
2. Nel caso in cui nel corso della settimana dovesse avvenire un secondo allontanamento del bambino, il
rientro deve essere certificato dal medico indipendentemente dalla durata dell’assenza secondo i criteri di cui
sopra al punto 1.
Art. 16 – Assistenza socio-sanitaria
1. L'assistenza socio-sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali dell’azienda USL.
2. In caso di incidente il coordinatore o, in sua assenza, il personale educativo, chiede l’intervento urgente
del servizio dell’azienda USL, previa comunicazione ai genitori di quanto occorso al bambino.
3. In caso di necessità il coordinatore dell’asilo nido, anche su segnalazione degli educatori, ricorre alla
consulenza degli operatori delle équipe socio-sanitarie di distretto.
4. La struttura sanitaria può intervenire con gli opportuni accertamenti nei casi epidemiologicamente
giustificati e, comunque, costituenti pericolo per la comunità.
 5. Per quanto concerne i bambini non vaccinati si invita ancora a prendere visione delle “Linee di indirizzo
in materia igienico-sanitaria per i servizi alla prima infanzia” dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche
Sociali e relativi allegati”
6. Certificazione di necessità di assunzione farmaci - Si estendono ai servizi alla prima infanzia (0 – 3 anni)
le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 1320 del 26/09/2014 recante
“Approvazione della bozza di protocollo tra il dipartimento Sovrintendenza agli Studi e l’Azienda Sanitaria
Locale Valle d’Aosta per la somministrazione dei farmaci a Scuola – Valle d’Aosta”, come specificato anche
nelle “Linee di indirizzo in materia igienico-sanitaria per i servizi alla prima infanzia” dell’Assessorato alla
Sanità, Salute e Politiche Sociali e relativi allegati”.
Art. 17 – Dieta
1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell’azienda USL, in accordo con l’Assessorato Sanità e
Politiche Sociali, tenendo conto delle esigenze dei bambini.

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2. Certificazione di dieta speciale o di esclusione. Qualora sussistano dati clinici e/o di laboratorio
significativi di patologia allergica o dismetabolica, viene rilasciata dal pediatra di famiglia o da altro
specialista (allergologo, diabetologo, dietologo, gastroenterologo) dell’ASL apposita attestazione riportante
la necessità di dieta speciale o di esclusione dell’alimento/degli alimenti in causa e la validità temporale di
essa.
3. Le diete speciali derivanti da motivi religiosi o diversi devono essere preventivamente richieste dai
genitori come indicato nella nota dell’Azienda USL Valle d’Aosta del 04/06/2015 prot. 51783-4068 avente
per oggetto: “Alimentazione prima infanzia nella fascia d’età 0-3 anni. Linee di indirizzo per la ristorazione
scolastica”.

CAPO V - TARIFFE
Art. 18 – Tariffe di utilizzo del servizio
1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio in ragione di un importo mensile, determinato
sulla base della tariffa stabilita dall’ente.
2. La tariffa mensile di contribuzione al servizio è determinata tenendo conto della situazione economica dei
genitori, indipendentemente dalla loro appartenenza allo stesso nucleo familiare, sulla base dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Nei casi in cui la famiglia non fornisca l’attestazione ISEE entro i termini previsti dall’Ente, verrà
applicata la tariffa massima.
4. Le tariffe sono calcolate ai sensi delle Deliberazioni della Giunta della Regione Valle d’Aosta.
5. La tariffa deve essere puntualmente versata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di
competenza, pena il riconoscimento di un’inadempienza valida ai fini dell’esclusione dal servizio.
6. Per gli iscritti alla sezione flessibile la tariffa mensile è fissa e interamente dovuta indipendentemente dalla
frequenza del minore al servizio.
7. La tariffa è interamente dovuta anche per la prima settimana di inserimento del bambino, quando di norma
l’orario è ridotto. Nel caso in cui l’inserimento non inizi il primo giorno del mese, la quota dovuta per quel
mese è determinata in ragione di 1/22 dell’importo mensile per ogni giorno di effettiva presenza.
8. Per la sezione flessibile la tariffa è interamente dovuta anche per la prima settimana di inserimento del
bambino, quando di norma l’orario è ridotto. Nel caso in cui l’inserimento non inizi il primo giorno del mese,
la quota dovuta per quel mese è determinata in base alle settimane di erogazione del servizio.
9. In caso di ritiro nel corso del mese, la tariffa è determinata in ragione di 1/22 dell’importo mensile per
ogni giorno di effettiva presenza per la sezione flessibile il calcolo è rapportato alle settimane di presenza.
10. Per le ammissioni dei minori non residenti in Valle d’Aosta di cui all’art. 9, c. 7, le tariffe non potranno
essere inferiori alla tariffa massima applicabile, stabilita dalle Deliberazioni di Giunta dell’Unité des
Communes Valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc.
Art. 19 – Detrazioni
1. Sono ammesse detrazioni della quota mensile stabilita nei seguenti casi:
a) Detrazione per malattia previste per la frequenza del tempo pieno e parziale – Alle assenze per malattia o
infortunio del minore, per un periodo di almeno undici giorni consecutivi, su richiesta dei genitori e con
presentazione del certificato medico, si applica una riduzione di 1/22 della quota intera mensile dovuta, per
ogni giorno di effettiva assenza, e solamente per i giorni di effettiva erogazione del servizio. La detrazione
può essere applicata nella misura massima del 75% della quota mensile. La famiglia deve contribuire almeno
con il 25% della quota fissata. Per dare luogo alla riduzione della quota mensile sopra esposta, i giorni festivi

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e prefestivi sono conteggiati a condizione che non coincidano con i giorni di inizio/fine del periodo di
malattia/infortunio.
La richiesta di certificato per la riammissione è disciplinata dalle linee di indirizzo in materia igienico –
sanitaria per i servizi alla prima infanzia.
b) Detrazioni per ferie previste per la frequenza del tempo pieno e parziale – E’ possibile per una volta
durante l’anno solare, concedere una riduzione del 50% della quota mensile, onde consentire la fruizione
delle ferie per almeno due settimane consecutive. In alternativa, per due volte durante l’anno solare, è
possibile concedere una riduzione del 25% della quota mensile, onde consentire la fruizione delle ferie per
una settimana. I giorni di ferie distribuiti in brevi periodi nel corso dell’anno non danno diritto alla riduzione.
c) Detrazioni per chiusura del servizio previste per la frequenza del tempo pieno, parziale e flessibile – Per
ogni giorno di chiusura del servizio stabilita dall’ente gestore verrà applicata, in 22esimi, apposita detrazione
sulla quota mensile, tenendo conto dei giorni di effettiva erogazione del servizio.
d) Detrazioni giorni festivi infrasettimanali previste per la frequenza del tempo pieno e parziale – Per ogni
chiusura degli asili relativa a giorni festivi riconosciuti come tali dallo Stato, a tutti gli effetti civili, nonché la
ricorrenza del Santo patrono del Comune sede dell’asilo, dall’ente gestore verrà applicata, in 22esimi,
apposita detrazione sulla quota mensile, tenendo conto dei giorni di effettiva erogazione del servizio.
e) Detrazione per secondo figlio iscritto all’asilo nido – Nel caso in cui due o più bambini del medesimo
nucleo famigliare siano iscritti all’asilo nido, per il tempo pieno, la quota mensile per ogni bambino oltre al
primo è ridotta del 50%, per il tempo parziale è ridotta del 20%, fatta comunque salva la quota minima di
contribuzione prevista dalle Deliberazioni Regionali. La suddetta detrazione si applica anche ai minori non
residenti in Valle D’Aosta nella seguente percentuale: 25% di riduzione sul tempo pieno, e 10% sul tempo
parziale. La suddetta detrazione non si applica al tempo flessibile.
2. Sono ammesse ulteriori detrazioni della quota mensile stabilita nei seguenti casi:
a) Detrazioni per terapie salvavita - per la frequenza del tempo pieno e parziale – Alle assenze per terapia
salvavita del minore per un periodo inferiore a undici giorni ma superiore ai due giorni consecutivi, su
richiesta dei genitori e con presentazione del giustificativo medico/ospedaliero, si applica una riduzione di
1/22 della quota intera mensile dovuta, per ogni giorno di effettiva assenza, e solamente per i giorni di
effettiva erogazione del servizio. La detrazione può essere applicata nella misura massima del 75% della
quota mensile. La famiglia deve contribuire almeno con il 25% della quota fissata. Per dare luogo alla
riduzione della quota mensile sopra esposta, i giorni festivi e prefestivi non sono conteggiati.
b) Detrazioni per terapie riabilitative di patologie invalidanti certificate - per la frequenza del tempo pieno e
parziale – Alle assenze per terapie riabilitative di patologie invalidanti certificate del minore per un periodo
inferiore a undici giorni ma superiore ai due giorni consecutivi, su richiesta dei genitori e con presentazione
del giustificativo medico e/o centri riabilitativi, si applica una riduzione di 1/22 della quota intera mensile
dovuta, per ogni giorno di effettiva assenza, e solamente per i giorni di effettiva erogazione del servizio. La
detrazione può essere applicata nella misura massima del 75% della quota mensile. La famiglia deve
contribuire almeno con il 25% della quota fissata. Per dare luogo alla riduzione della quota mensile sopra
esposta, i giorni festivi e prefestivi non sono conteggiati.
3. Comunicazioni – I genitori sono tenuti a comunicare per iscritto al coordinatore i periodi di ferie della
famiglia con almeno 5 giorni di anticipo.

CAPO VI - CONCLUSIONE DEL SERVIZIO
Art. 20 – Esclusione dal servizio
1. Nel corso dell’anno socio-educativo, l’ente dispone l’esclusione dal servizio nei seguenti casi:
-   assenza del bambino non imputabile a motivi sanitari certificati, a ferie comunicate o ad assenze
    giustificate, per un periodo superiore ad un mese consecutivo, previa verifica, attraverso il contatto con i
    familiari, delle cause dell’assenza;
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-   inadempienza nel pagamento della tariffa per un periodo superiore a due mesi (anche non consecutivi);
-   accertamento di dichiarazione mendace resa dai genitori ai fini dell’ammissione al servizio.
Art. 21 – Cessazione del servizio
1. Per i bambini che, nell’anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l’apertura
della scuola dell’infanzia, la permanenza nell’asilo nido può essere prolungata sino all’inizio della stessa. I
genitori sono tenuti a comunicare la data di ritiro dei bambini per i quali è previsto l’inserimento alla scuola
dell’infanzia secondo le disposizioni dell’Ente titolare.
2. In caso di ritiro non finalizzato all’inserimento alla scuola dell’infanzia, i genitori devono fornire un
preavviso di almeno 1 mese. In caso contrario, il genitore è tenuto a versare la tariffa corrispondente al mese
di cui sopra.

CAPO VII - PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA
Art. 22 – Assemblea dei genitori
1. La partecipazione attiva della famiglia all’interno del servizio di asilo nido è garantita tramite l’assemblea
dei genitori che si tiene, distintamente per ogni struttura, una volta all’anno in base alle direttive della
Deliberazione della Giunta n. 1564 del 30/10/2015.
2. L’Assemblea generale dei servizi per la prima infanzia è costituita dai genitori dei bambini iscritti al
servizio presso una struttura o da chi su di essi esercita la potestà parentale, dal personale in servizio e da due
rappresentanti nominati dall’Ente gestore.
3. L’Assemblea generale è convocata dal Presidente dell’Assemblea o dal coordinatore, i quali provvedono a
stabilire, in accordo con l’ente titolare del servizio, le modalità di svolgimento delle riunioni.
4. L’Assemblea generale si riunisce una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano: il
coordinatore del servizio, l’ente titolare o gestore del servizio, il Presidente, i genitori rappresentanti almeno
un quinto dei bambini iscritti.
5. L’Assemblea è valida alla presenza di un terzo dei genitori (o delegati), di almeno tre rappresentati del
personale e di uno dell’ente gestore.
6. L’assemblea dei genitori è convocata all’inizio dell’anno socio-educativo per la presentazione e
condivisione della progettazione pedagogica. In tale occasione i genitori possono esprimere pareri o proposte
inerenti all’organizzazione e allo svolgimento del servizio.
7. La condivisione degli obiettivi educativi riguardanti i singoli bambini è garantita anche dai colloqui
individuali.
Art. 23 – Spazio famiglia
1. Il servizio di asilo nido comprende iniziative per facilitare l’incontro e lo scambio tra genitori, anche non
interessati direttamente al servizio, in un’ottica di apertura al territorio comunitario e di aggregazione e
confronto.
2. La partecipazione dei bambini alle suddette iniziative avviene sotto la responsabilità dei genitori o di un
adulto di riferimento, che assista e si occupi del bambino sia durante i momenti di gioco libero sia durante le
attività strutturate proposte.
Art. 24 – Abbigliamento
1. L’abbigliamento che i bambini indosseranno al nido potrà essere liberamente scelto dai genitori, ma è
importante che esso consenta ai bambini la massima libertà di movimento e d’uso, così da facilitare la
progressiva autonomia. Le molteplici attività svolte al nido, spesso anche all’aria aperta, suggeriscono inoltre
un abbigliamento “a prova di gioco”, ossia facilmente lavabile e di modesto valore.
Art. 25 – Sicurezza
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1. E’ proibito l’uso di orecchini, collane, braccialetti ed anelli che possono costituire un pericolo.
2. E’ inoltre vietato fornire i bambini di merendine, caramelle, biscotti, ecc.
3. E’ importante controllare che i bambini non portino all’interno del nido oggetti pericolosi per la loro
incolumità e che possano essere accidentalmente ingeriti.
Art. 26 – Responsabilità
1. Il nido non è responsabile degli oggetti o capi di valore smarriti o danneggiati.
Art. 27 – norme transitorie o finali
1. I minori già ammessi al servizio di asilo nido da parte dei previgenti enti gestori del servizio, ne
mantengono l’iscrizione.
2. Sino al 31 gennaio 2017, mantengono validità le graduatorie approvate dai Comuni di Courmayeur, La
Salle, La Thuile e Morgex.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili, nonché alle linee guida regionali.

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