Regolamento edilizio COMUNE DI BOSISIO PARINI - provincia di Lecco

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COMUNE DI BOSISIO PARINI
         provincia di Lecco

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Regolamento edilizio
  approvazione delibera C.C. n. 50 del 28.07.2016
TITOLO I°
                         GENERALITA’ E MODALITA’ DI INTERVENTO
                                                    CAPO I°
                    FINALITA’ E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

ART.1. LEGISLAZIONE GENERALE DI RIFERIMENTO

L’attività edilizia e di trasformazione urbanistica del territorio è regolata da:
⋅ D.PR. 06.06.2001 n. 380; Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,
     con successive modifiche e integrazioni                                                                           2
⋅ L.R. 11.03.2005 n. 12: legge per il governo del territorio, con successive modifiche e integrazioni.
Il procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per la realizzazione di opere edilizie
ed iniziative di trasformazione urbanistica del territorio fa riferimento alla Legge 07.08.1990 n. 241 e
successive modifiche e integrazioni.

ART.2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina qualsiasi attività di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio
dettando disposizioni sulle procedure, modalità costruttive, sostenibilità edilizia, con riferimento agli aspetti
igienico-sanitari, di sicurezza, di confort abitativo, di fruibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi,
in attuazione della normativa statale e regionale in materia e del Regolamento di Igiene.
La materia da disciplinare col Regolamento Edilizio è fissata dall’art. 28 della L.R. n. 12/2005, integrato con
art. 1 L.R. 14.03.2008 n. 14, che dà le seguenti indicazioni:
a)     le modalità di compilazione dei progetti di opere edilizie, nonché i termini e le modalità per il rilascio
       del permesso di costruire, ovvero per la presentazione della denunzia di inizio attività; qualora il comune
       non provveda si applicano le disposizioni della presente legge;
b)     le modalità di compilazione dei progetti di sistemazione delle aree libere da edificazione e delle aree
       verdi in particolare e le modalità per la relativa valutazione;
c)     le modalità per il conseguimento del certificato di agibilità;
d)     le modalità per l’esecuzione degli interventi provvisionali di cantiere, in relazione alla necessità di
       tutelare la pubblica incolumità e le modalità per l’esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza;
e)     la vigilanza sull’esecuzione dei lavori, in relazione anche alle disposizioni vigenti in materia di
       sicurezza, con particolare riguardo all’obbligo di installazione di sistemi fissi di ancoraggio al fine di
       prevenire le cadute dall’alto;
f)     la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicienti ad aree pubbliche e degli spazi
       non edificati;
g)     l’apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con la toponomastica stradale, delle
       insegne, delle strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano;
h)     le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento locale di igiene;
i)     la composizione e le attribuzioni della commissione edilizia, se istituita, ai sensi dell’art. 30;
i bis) le modalità di compilazione dei progetti delle opere viabilistiche e dei progetti di sistemazione delle aree
       verdi annesse, di rispetto e sicurezza, come svincoli, rotatorie e banchine laterali;
i ter) le modalità per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici.

                                                   CAPO II°
                          INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABILITATIVI

ART.3. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Con riferimento all’art. 27 della L.R. 11.03.2005 n. 12 gli interventi sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
   rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti
    materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
a) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il
    rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei
    servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità
    immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di
    una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità
    immobiliari in una unità immobiliare, senza modifiche dei prospetti degli edifici;
b) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare
    l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
    rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni
    d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
    elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle          3
    esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
c) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
    insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
    precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
    dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
    interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
    ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni
    necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
d) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti
    nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:
    1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti
         all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al
         numero 6;
    2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetto diversi dal Comune;
    3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
         trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
    4. ..omissis (vedi sentenza C.C. 23/03/2004 n. 129)
    5. l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
         roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
         oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
         temporanee;
    6. gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in
         relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
         costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume
         dell’edificio principale;
    7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
         all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
         inedificato;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanisticoedilizio con
    altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno
    dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Sono fatte salve eventuali diverse classificazioni stabilite da legislazione regionale o statale con carattere di
prevalenza sulla regolamentazione edilizia comunale.

ART.4. SOGGETTI AVENTI TITOLO ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE

Hanno titolo ad attivare le procedure per la realizzazione degli inventi, nei limiti del proprio diritto e fatti
comunque salvi i diritti dei terzi, i soggetti che sono proprietari degli immobili oggetto di intervento o che
hanno diritti reali sugli stessi o che agiscono ai sensi di specifiche disposizioni di legge o in virtù di atti
contrattuali abilitanti.
A titolo esemplificativo sono legittimati a richiedere l’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, il
rilascio di un Permesso di costruire o a presentare comunicazione DIA, SCIA, i seguenti soggetti:
a) il proprietario dell’immobile (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica);
b) il comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari;
c) il titolare di un diritto reale di godimento, l’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione,
      limitatamente agli interventi consentiti dal titolo, compreso l’affittuario di fondo rustico, il superficiario
      nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
d) l’amministrazione di condominio per le parti comuni, sulla base di specifico mandato espresso da regolari
      assemblee condominiali;
e) persona fisica o giuridica autorizzata da provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell’art. 1577 del Codice
      Civile o eventualmente rientranti nel contratto;
g) le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono
      di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. In tali casi il titolo è costituito dall’accordo
      preliminare tra il proprietario del suolo o dell’immobile e l’azienda stessa, oppure da un impegno del
      proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l’intervento;                     4
h) il delegato, procuratore o mandatario del soggetto avente titolo; il curatore fallimentare; il commissario
      giudiziale; l’aggiudicatario di vendita fallimentare, nei limiti consentiti dalle leggi e dall’atto di delega o
      legittimante.
Per gli immobili di proprietà dello Stato o di altri Enti pubblici, ove non si tratti di opere pubbliche, il titolo è
conseguito da coloro che ne abbiano legittimo godimento.
Il titolo ad intervenire deve essere autodichiarato ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 allegando copia della
documentazione probante.
Nei casi in cui la facoltà di interventi derivi da poteri diversi dalla proprietà, il titolo deve essere comunque
attestato nell’autodichiarazione di cui al comma precedente mediante gli estremi esatti del contratto (con
indicazione dell’articolo specifico) o dell’atto abilitante.

ART.5. ATTIVITA’ E INTERVENTI PER CUI NON NECESSITA TITOLO ABILITATIVO (V. ART.
33 L.R. 12/2005)

Non necessita titolo abilitativo per la realizzazione dei seguenti interventi:
a. interventi di manutenzione ordinaria;
b. interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe
    o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e siano eseguite
    in aree esterne al centro edificato;
d. realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati all’aria
    aperta ed a pieno campo, nelle aree destinate all’agricoltura;
e. strutture temporanee di cantiere relative ad opera abilitata, nell’ambito di intervento.
Devono in ogni caso essere rispettate le normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia, della sicurezza del cantiere, della sicurezza degli impianti e, in particolare, le disposizioni contenute
nel D.Lgs. 42/2004.

ART.6. COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia ed in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza in generale nonché
degli impianti e del cantiere, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.22.01.2004 n. 42), il soggetto
legittimato può comunicare, anche per via telematica, all’Amministrazione Comunale l’inizio dei lavori
preventivamente e senza titolo abilitativi per i seguenti interventi:
a. lavori di manutenzione straordinaria a modifiche necessari per realizzare e/o integrare i servizi igienico-
    sanitari e tecnologici, che non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; sono compresi i lavori per
    apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, sempre che non alterino volumi e superfici
    delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non implichino incremento
    dei parametri urbanistici, né aumento del numero delle unità immobiliari;
b. opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
    al cessare della necessità e, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni.
c. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
    l’indice di permeabilità stabilito, ivi compresa la realizzazione di vasche interrate di raccolta delle acque;
d. pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da
    realizzare sulle coperture di edifici esistenti nonché in aree ricadenti nel consolidato urbano (ambiti per
    insediamenti produttivi, residenziali, di servizio) al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per
    i lavori pubblici 02.04.1968 n. 1444.
e. elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Per gli interventi indicati alla lettera “a” la comunicazione sarà asseverata da tecnico abilitato alla professione
ed iscritto agli ordini professionali del settore

ART. 7. PERMESSO DI COSTRUIRE

7.1. INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE                                                                         5
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati al permesso di
costruire, fatto salvo quanto disposto dai commi di questo paragrafo e delle facoltà concesse dall’art. 41 della
L.R. 12/2005.
7.2. INTERVENTO PER OPERE PUBBLICHE
Per le opere pubbliche dei Comuni, la deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa
validazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni), ha i medesimi effetti
del permesso di costruire.
7.3. INTERVENTI PARTICOLARI
Nei casi di realizzazione di bacini idrici per la pesca sportiva, la PISCICOLTURA, l’irrigazione e degli altri
bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, l’autorizzazione di cui all’art. 36, comma 3,
della L.R. 08 agosto 1998 n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di
cava) è rilasciata anche ai fini dell’esecuzione dei relativi scavi.
7.4. CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
7.4.1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
7.4.2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile o al titolo legittimante, ai successori o aventi
causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso secondo quanto previsto dalle specifiche deliberazioni
comunali attuative degli artt. 43 (Contributo di costruzione) e art. 44 (Oneri di urbanizzazione) della L.R. n.
12/2005 con successive modifiche e integrazioni.
7.4.3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi 7.4.4. La data di inizio
e ultimazione dei lavori è immediatamente dichiarata al comune, secondo le modalità indicate nel regolamento
edilizio
7.5. PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
7.5.1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigenti.
7.5.2. Il premesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
alla previsione, da parte del Comune, dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno
degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell’intervento oggetto del permesso
7.5.3. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la definitiva approvazione degli strumenti di pianificazione
comunale, a richiesta del dirigente del competente ufficio comunale, ovvero laddove costituito, dello sportello
unico per l’edilizia, il dirigente della competente struttura regionale, con provvedimento motivato da notificare
all’interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione dei predetti strumenti.
7.5.4. Sino all’adozione degli atti di PGT, secondo quanto previsto nella parte prima della L.R. 12/2005, in
caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli
strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda stessa. La misura di
salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque
anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente per
l’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
7.6. COMPETENZE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ovvero,
laddove costituito, dallo sportello unico per l’edilizia nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti
di pianificazione vigenti ed adottati.
7.7. INTERVENTO SOSTITUTIVO
Il potere di intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione, ovvero dalle province a far tempo dell’efficacia
del rispettivo PTCP.
Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 1, l’interessato, verificata l’inerzia comunale, può, con atto
notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel
termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 2, è data facoltà all’interessato di inoltrare
al dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un commissario ad acta;
il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il
comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire              6
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che deve intendersi quale avvio del
procedimento sostitutivo ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990.
Il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale, o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente
il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti
iscritti all’albo di cui all’art.31 della L.R. 12/2005.
Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i
provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire; gli oneri
derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
7.8. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed
impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale e senza necessità di
preventivo nulla-osta regionale.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti
di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale.
La deroga può essere assentita ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi
ed entro i limiti indicati dall’art. 19 della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)
Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990.

ART. 8. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)

8.1. INTERVENTI DISCIPLINARI DELLA SCIA
Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali delle normative di settore ed in particolare
delle norme antisismiche, di sicurezza in generale e per l’installazione ed attività di cantiere, antincendio,
igienico-sanitarie, sull’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali
e del paesaggio (D.lgs. 22.01.2004 n. 42), coordinate con le indicazione dell’art. 22 del DPR 06.06.2001 n.
380, il soggetto legittimato può procedere con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA- vedi art. 49
comma 4 bis del D.L. 31.05.2010, convertito con legge 30.07.2010 n. 122, coordinato con DPR 380/2001 per
la realizzazione di:
⋅ Interventi di manutenzione straordinaria che prevedano di rimuovere e sostituire parti anche strutturali
     degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
     alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
     destinazioni d’uso.
⋅ Le varianti ai permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
     modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano
     le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (si tratta di varianti che costituiscono parte
     integrante del permesso di costruire e possono essere presentate prima dell’ultimazione lavori), gli
     interventi di restauro e risanamento conservativo, come definiti dall’art. 4 lettera c del presente R.E..
⋅ Interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
     sistematico edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o
     la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di
     nuovi elementi ed impianti. Sono ricompresi anche quegli interventi che prevedono la demolizione e
     ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica; sono esclusi dall’applicazione di questo comma gli interventi
     ricadenti in zona urbanistica A.
8.2. CARATTERISTICHE E DISCIPLINA DELLA SCIA
8.2.1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo, prima dell’inizio dei lavori, presenta la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed
adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-
sanitarie. La SCIA è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori. I lavori possono
essere iniziati contestualmente alla presentazione della SCIA
8.2.2. Nel caso in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione, il relativo
calcolo è allegato alla denuncia di inizio attività e il pagamento è effettuato prima o contestualmente alla
presentazione della SCIA, con le modalità previste dalla vigente normativa, fatta comunque salva la possibilità
per il comune di richiedere le eventuali integrazioni.                                                                 7
8.2.3. E’ fatta salva la facoltà di rateizzazione degli oneri per l’edificazione, secondo le modalità previste dal
Comune
8.2.4. Nei casi in cui la realizzazione dell’intervento debba essere preceduta dalla sottoscrizione da parte
dell’interessato, di atti di impegno comunque denominati, l’efficacia del titolo abilitativo all’intervento resta
sospesa sino all’avvenuta definizione dell’adempimento richiesto, che risulta soddisfatto anche mediante
presentazione di atto unilaterale d’obbligo.,
8.2.5. I lavori oggetto della SCIA devono essere ultimati entro tre anni dalla presentazione della denuncia. La
realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia.
L’interessato è tenuto a comunicare immediatamente al comune la data di ultimazione dei lavori secondo le
modalità indicate nel regolamento edilizio.
8.2.6. Per inizio lavori si intende la data di presentazione della SCIA. La sussistenza del titolo è provata con la
copia della SCIA da cui risulti la data di ricevimento della denuncia stessa, l’elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8.2.7. In caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della
SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire
l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi.
L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro
un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l’amministrazione può
sempre adottare i provvedimenti di sospensione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
8.2.8. E’ fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela,
ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990.
8.2.9. Qualora non debba provvedere ai sensi dei commi 8.2.7, 8.2.8. il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l’edilizia, attesta sulla SCIA
la chiusura del procedimento.
8.2.10. La realizzazione degli interventi, qualora riguardano beni culturali o paesaggistici sottoposti a specifica
tutela, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative; per l’autorizzazione paesaggistica in particolare saranno seguite le modalità previste dall’articolo
82 della L.R. 12/2005 con successive modifiche e integrazioni.
8.2.11. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato al componente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, allo sportello unico per l’edilizia,
con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia.
Contestualmente all’ultimazione lavori si allega ricevuta dell’avvenuta presentazione alla variazione catastale
conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’art. 37, comma 5, del D.P.R.
6.

ART. 9. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ – D.I.A. (ALTERNATIVA AL PERMESSO DI
COSTRUIRE)
Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia di inizio attività, salvo
quanto disposto dall’art. 52, comma 3 bis della L.R. 12/2005 con successive modifiche e integrazioni.
Gli interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura sono disciplinati dal titolo III della parte II della
L.R. 12/2005 con successive integrazioni e modifiche.
Gli indici per l’edificabilità nelle aree destinate all’agricoltura sono tuttavia stabiliti dagli strumenti urbanistici
generali del Comune (PRG, PGT), nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal comma 3 e 4 dell’art. 59 della
L.R. 12/2005 con successive modifiche e integrazioni
9.1. INTERVENTI DISCIPLINATI DALLA DIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
Sono in generale sottoposti alla DIA, alternativa al permesso di costruire:
⋅ interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso del
     precedente e che comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti
     e delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino                8
     mutamenti della destinazione d’uso compatibile;
⋅ interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, fatti salvi i piani attuativi da definire
     preventivamente in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
⋅ la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno
     della sagoma esistente;
⋅ gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
⋅ la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
     in via permanente di suolo inedificato;
⋅ l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
     campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
     depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
⋅ gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione
     al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
     che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale;
⋅ la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
     all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
     inedificato.
9..2. CARATTERISTICHE E DISCIPLINA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
9.2.1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a
firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La denuncia di inizio attività è corredata
dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori.
9.2.2. Nel caso in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo è allegato
alla denuncia di inizio attività e il pagamento è effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa,
fatta comunque salva la possibilità per il comune di richiedere le eventuali integrazioni.
9.2.3. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune entro trenta giorni successivi alla
presentazione della denuncia di inizio attività, fatta salva la facoltà di rateizzazione.
9.2.4. Nei casi in cui la realizzazione dell’intervento debba essere preceduta dalla sottoscrizione, da parte
dell’interessato, di atti di impegno comunque denominati, l’efficacia della denuncia di inizio attività resta
sospesa sino all’avvenuta definizione dell’adempimento richiesto, che risulta soddisfatto anche mediante
presentazione di atto unilaterale d’obbligo.
9.2.5. Nel caso in cui l’intervento comporti una diversa destinazione d’uso, non esclusa dal PGT, in relazione
alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale, il dichiarante allega impegnativa, accompagnata da fideiussione bancaria o assicurativa.
L’impegnativa indica la superficie delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale da cedere al comune a titolo di conguaglio e l’assunzione dell’obbligo di cedere le aree con la loro
identificazione o la loro monetizzazione. La fideiussione garantisce l’obbligo di cessione delle aree per servizi
e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale o il versamento della somma equivalente.
9.2.6. I lavori oggetto della denuncia di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia
della denuncia stessa ed ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori. La realizzazione della parte di intervento
non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L’interessato è tenuto a comunicare
immediatamente al comune la data d’inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel
regolamento edilizio.
9.2.7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
9.2.8. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello
unico per l’edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività:
a) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
b) accerta che l’intervento non rientri nel caso di esclusione previsto dall’art. 41 della L.R. 12/2005 con
successive modifiche e integrazioni
c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all’intervento
9.2.9. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello      9
unico per l’edilizia, qualora, entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l’assenza di una o
più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria ed il consiglio
dell’ordine di appartenenza.
9.2.10. Qualora non debba provvedere ai sensi del precedente comma 9, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l’edilizia, attesta sulla
denuncia di inizio attività la chiusura del procedimento.
9.2.11. La realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, qualora riguardino beni culturali o
paesaggistici sottoposti a specifica tutela, è subordinata al preventivo rilascio del parere e dell’autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative, conformemente, per i beni ambientali, a quanto disposto dall’art.
82 della L.R. 12/2005 con successive modifiche e integrazioni.
9.2.12. Ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge 24/1990. Il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza; in caso di esito non favorevole la denuncia è priva di effetti
9.2.13. Qualora la denuncia riguardi un bene sottoposto ad in vincolo la cui tutela competa allo stesso comune,
il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Qualora tale atto
non sia favorevole, la denunzia è priva di effetti.
9.2.14. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato al competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, allo sportello unico per l’edilizia,
con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
Contestualmente allega ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’art. 37, comma 5. del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

ART. 10. PIANI ATTUATIVI

Sono in generale previsti dallo strumento urbanistico comunale per regolare la riorganizzazione di ambiti già
urbanizzati e la trasformazione del suolo.
Si tratta di strumenti urbanistici attuativi che sono in generale regolati da una convenzione, in conformità alle
indicazioni dell’art. 46 della L.R. 12/2005 con successive modifiche e integrazioni.
Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di proprietà e
del diritto di superficie di tutte le aree comprese nell’ambito territoriale del comparto interessato.

ART. 11. INTERVENTI SUI BENI PASESAGGISTICI

Con D.M. 28/04/1971 l’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico agli effetti
della L. 29.06.1939 n. 1497, con la seguente motivazione: “La zona ha notevole interesse pubblico per la
bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico
nonché dello specchio d’acqua costituito dal lago di Pusiano. Il territorio è caratterizzato da gradevoli pendici
boscose e leggere ondulazioni di terreno che si concludono nella piana che scende dolcemente nel lago
formando un quadro naturale di altissimo interesse panoramico. L’abitato del capoluogo, inoltre, nonché i
gruppi sparsi di edifici, costituiscono un insieme di valori espressivi dovuti all’intervento dell’uomo,
particolarmente fusi, insieme con la natura, a costituire complessi di cose immobili aventi valori estetici e
tradizionali, ove è nota essenziale la concordanza spontanea e la fusione tra l’espressione della natura e quella
del lavoro umano”.
Per l’esecuzione degli interventi di nuova costruzione e di quelli che modificano la situazione dei luoghi e
l’aspetto e prospetti degli immobili, deve essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica in conformità delle
indicazioni degli artt. 80,82 della L.R. 12/2005 con successive modificazioni e integrazioni.
L’autorizzazione paesaggistica e le procedure per il suo ottenimento sono regolate da D.Lgs. 42/2004 con
successive modifiche e integrazioni, nonché da L.R. 12/2005 con successive modifiche e integrazioni.
Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica il proprietario o il detentore del bene,
secondo le indicazioni dell’art. 4 di questo R.E.

ART. 12. CERTIFICATO DI AGIBILITA’
                                                                                                                     10
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente
normativa.
Per ottenere il certificato di agibilità si procederà come previsto dal successivo art. 39.

                                                  CAPO III°
                      MODALITA’ PER RICHIESTA TITOLI ABILITATIVI

ART. 13. MODALITA’ PER RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE

La domanda per il rilascio del permesso di costruire, indirizzata alla struttura competente, deve contenere tutti
i seguenti dati:
a- generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche
indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata
a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
b- codice fiscale del richiedente;
c- dichiarazione del titolo che legittima il soggetto ad assumere l’iniziativa come specificato al precedente art.
4. Il titolo legittimante è oggetto di autocertificazione;
d- generalità dal progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza, del
relativo numero di iscrizione e del Codice Fiscale;
e- ubicazione ed estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione:
- della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste;
- di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.),
che gravano sull’immobile oggetto dell’intervento;
f- descrizione sommaria dell’intervento con l’indicazione della qualificazione dell’intervento stesso;
g- luogo e data di presentazione della domanda, nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista sia
dell’istanza che degli elaborati grafici;
h- indirizzo ove non coincidente con la residenza del richiedente, dove comunicare o notificare gli atti
amministrativi inerenti il procedimento. Nel caso il richiedente abbia residenza o sede all’estero, dovrà essere
eletto domicilio nel territorio del Comune; diversamente l’Amministrazione comunale potrà disporne
l’elezione presso la segreteria del Comune.
Nel caso di interventi di nuova costruzione e di ampliamento e sopraelevazione vanno indicati anche gli estremi
catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell’intervento e vanno indicate le distanze dai confini e dai
fabbricati preesistenti.
Ai fini della corretta qualificazione della tipologia di intervento, lo stesso dovrà essere considerato nella sua
globalità e non potrà essere suddiviso artificiosamente in una sequenza di opere edilizie in modo tale da
modificarne la categoria ai fini del tipo di provvedimento abilitativo e delle relative procedure ed obblighi in
termini di oneri connessi.
La domanda deve contenere dettagliatamente l’elenco dei documenti ed elaborati allegati.

ART. 14- DOMANDA DI VOLTURA TITOLO ABILITATIVO
Nell’ipotesi di trasferimento dei titoli di proprietà o abilitativi per la richiesta del titolo che può assentire e/o
permettere la realizzazione degli interventi, i successori o gli eventuali aventi causa possono chiederne la
voltura ai nuovi aventi causa.
Il successore o l’avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (voltura)
con indicazione, in via di autocertificazione, dell’atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha
costituito il presupposto per il rilascio del permesso di costruire o di assenso alla realizzazione dell’intervento;
alla richiesta sarà allegata copia dell’atto di trasferimento dei diritti.
Gli obblighi nascenti dal permesso di costruire e/o dal titolo abilitativo sono trasferiti a carico del soggetto
subentrante, a partire dal giorno in cui viene notificato allo stesso l’atto di voltura.
Le variazioni d’intestazione del permesso di costruire non comportano revisione del relativo atto
amministrativo.

ART. 15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.,                                          11
S.C.I.A.)

Il soggetto legittimato presenta alla struttura competente, nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione
vigente, apposita dichiarazione, redatta in forma libera o in conformità al modello predisposto dal Comune,
ove esistente, e sottoscritta dal soggetto legittimato e dal progettista, nella quale vanno descritte le opere
edilizie che si intendono realizzare con la specificazione dei seguenti dati:
a) generalità del dichiarante e ulteriori dati, così come specificati alle voci b), e), f), g), del precedente art.
    13. Nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità
    della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la
    denuncia in base allo statuto o a specifico atto deliberativo, da evidenziare nella denuncia stessa;
b) generalità del progettista e del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione
    dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza, relativo numero di iscrizione e del Codice
    Fiscale;
c) generalità dell’impresa incaricata di eseguire i lavori con indicazione di Codice Fiscale, partita IVA, e con
    dichiarazione di regolare posizione assicurativa correlata di DURC (Documento unico di regolarità
    contributiva);
d) indirizzo, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi
    inerenti il procedimento. Nel caso il richiedente abbia residenza o sede all’estero, dovrà essere eletto
    domicilio nel territorio del Comune; diversamente l’Amministrazione comunale potrà disporre l’elezione
    del domicilio presso la segreteria del Comune;
e) certificazione attestante la proprietà dell’immobile su cui si effettua l’intervento, ovvero del titolo che
    legittima il dichiarante a presentare il titolo che abilita l’intervento.
La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.
Nel caso di interventi di nuova costruzione, di ampliamento e sopraelevazione vanno indicati anche gli estremi
catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell’intervento e vanno esplicitate le distanze dai confini ed edifici
esistenti.

ART. 16. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

I soggetti legittimati, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 così come modificato e/o sostituito dal D.Lgs.
n. 156-157/2006, a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, devono indicare nell’istanza medesima
i seguenti elementi:
a. generalità del richiedente e ulteriori dati, così come specificato alle voci a), b), c), d), e), f), g), h), del
     precedente art. 13;
b. specificazione della natura del vincolo apposto, in base alle procedure previste dal Decreto Legislativo n°
     42/2004 così come modificato e/o sostituito dal D.Lgs. n. 156- 157/2006, con relazione paesistica per
     valutare la coerenza dell’inserimento dell’intervento nell’ambiente e nel paesaggio;
c. segnalazione in ordine all’eventuale inserimento dell’immobile all’interno del perimetro dei parchi
     regionali o locali di interesse sovracomunale;
d. comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi in materia paesaggistica, oppure
     di compatibilità ambientale, riguardanti l’immobile in questione.
La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.
ART. 17. PROPOSTA DI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA

La proposta di piani attuativi di iniziativa privata deve essere indirizzata all’Amministrazione Comunale e
deve indicare:
a) generalità del/i richiedente/i e ulteriori dati, così come specificati alle voci a), b), c), d), e), f), del
    precedente art. 13;
b) luogo e data di presentazione della domanda, nonché sottoscrizione del/i richiedente/i e del progettista;
c) indirizzo, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi
    inerenti il procedimento. Nel caso il richiedente abbia residenza o sede all’estero, dovrà essere eletto
    domicilio nel territorio del Comune; diversamente l’Amministrazione comunale potrà disporne l’elezione
    del domicilio presso la segreteria del Comune.
La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei proprietari degli immobili, dei documenti e degli elaborati
allegati                                                                                                                 12

ART. 18. RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’

La domanda del certificato di agibilità deve indicare:
a) generalità del richiedente, così come specificato all’analoga voce a) del precedente art. 13 nonché Codice
     Fiscale del richiedente stesso;
b) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare
     l’agibilità;
c) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data);
d) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente.
La domanda deve essere sottoscritta anche dal direttore dei lavori che deve certificare la regolarità delle opere
eseguite e la conformità ai provvedimenti abilitativi, nonché alle norme in materia edilizia, igienico-sanitaria
e di sicurezza;
La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

ART. 19. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA PER IL RILASCIO DI PERMESSO DI
COSTRUIRE, ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA), ALLA DENUNCIA DI INIZIO
ATTIVITA’ SOSTITUTIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La documentazione da allegare all’istanza di permesso di costruire o denuncia di inizio attività è la seguente:
A) Documenti e dichiarazioni inerenti la titolarità del richiedente e la situazione giuridica dell’immobile:
A1) copia del titolo di proprietà o altro titolo legittimante a presentare l’istanza per il rilascio di permesso di
costruire o la denuncia di inizio attività;
A2) nel caso di condominio, ove ne ricorra la necessità, estratto del verbale di assemblea che autorizza
l’esecuzione delle opere, con nota di trasmissione da parte dell’amministratore, ferme restando le disposizioni
specifiche di cui all’art. 2 della l. 09.01.1989 n. 13;
A3) indicazione dei precedenti titoli autorizzativi rilasciati dal Comune, a conoscenza del richiedente;
B) Elaborati tecnici generali:
B1) estratto di mappa catastale con evidenziata l’area di intervento e gli ambiti contigui;
B2) estratti cartografici dello strumento urbanistico generale e/o attuativo con evidenziata l’area di intervento;
B3) rilievo aerofotogrammetrico con evidenziata l’area di intervento;
B4) documentazione fotografica d’insieme adeguata all’intervento;
B5) relazione tecnica di progetto dettagliata.
C) Elaborati di rilievo:
Gli elaborati devono essere rappresentativi degli immobili e dei luoghi oggetto d’intervento:
C1) planimetria generale di rilievo dell’area d’intervento e di quella circostante, in scala 1:200 o 1:100, con
inseriti:
- limite di proprietà
- l’andamento del terreno con le relative quote planoaltimetriche
- costruzioni esistenti debitamente quotate, manufatti presenti (es. marciapiedi, recinzioni, parcheggi ecc.) e
alberature indicate per tipologie e dimensioni al fine di poter valutare la possibilità di autorizzare con lo stesso
provvedimento anche il loro abbattimento;
- opere di urbanizzazione esistenti (nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, cambi di destinazione),
- dimensioni dell’area di intervento e dei fabbricati, comprese le quote altimetriche;
- schema di calcolo analitico della superficie dell’area di intervento, della superficie coperta e della s.l.p. di
rilievo (nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, cambi di destinazione);
C2) piante di rilievo riportanti:
- le dimensioni interne dei locali ed esterne del fabbricato;
- la destinazione d’uso dei locali;
- l’accesso delle singole unità immobiliari con la relativa numerazione;
C3) prospetti di rilievo della/e facciata/e interessata/e dall’intervento in progetto (con indicati i materiali e
colori di finitura per tutti i fabbricati); per gli edifici antichi o ricadenti in un contesto storico, eventuali
risultanze desumibili dalle mappe storiche (mappe napoleoniche, austriache, del regno, ecc.);
C4) sezioni di rilievo complete delle altezze interne dei singoli piani, lo spessore delle solette, la quota in
altezza all’intradosso della linea di colmo e all’intradosso dell’imposta della gronda, la quota progressiva di
ogni piano in relazione alla quota zero di riferimento, con l’indicazione della tipologia dei materiali costituenti      13
i solai piani ed inclinati;
D) Elaborati di progetto.
Gli elaborati di progetto devono rappresentare le attività di trasformazione degli immobili e dei luoghi;
D1) planimetria generale di progetto dell’area di intervento e di quella circostante, in scala 1:200 o 1:100, con
inserite:
- limite della zona edificabile;
- le dimensioni dell’area di intervento e dei fabbricati;
- le distanze dai confini, i distacchi dai fabbricati, anche quelli esterni al lotto di improprietà;
- le fasce di rispetto cimiteriali, stradali, ferroviarie, da elettrodotto, pozzi ecc.;
- le quote altimetriche di progetto;
- le dimensioni delle aree destinate a verde drenante o a superficie permeabile, con indicazione delle
piantumazioni;
- lo schema di calcolo analitico della superficie del lotto, della superficie coperta e della s.l.p. di progetto e del
verde drenante per la verifica dei parametri urbanistici;
D2) piante di progetto riportanti:
- le destinazioni d’uso di tutti i locali;
- le superficie dei locali con il relativo rapporto aeroilluminante;
- l’accesso alle singole unità immobiliari che, se superiori ad una, devono essere numerate;
- la posizione delle canne fumarie, di ventilazione, di aspirazione, di aerazione, di scarico;
- le dimensioni dei locali ed esterne del fabbricato;
- la pianta del tetto con la posizione e le dimensioni dei comignoli, lucernari, abbaini, tasche ed eventuali
volumi tecnici ed apparati tecnologici;
D3) prospetti di progetto della/e facciata/e dell’intervento (con l’indicazione dei materiali di finitura e colori
per tutti i fabbricati);
D4) sezioni di progetto in numero sufficiente a rappresentare l’intervento comprendenti parte del terreno
circostante con indicate le quote esterne all’intradosso in prossimità della linea del colmo e all’intradosso
dell’imposta della gronda, le altezze dei locali, gli spessori con l’indicazione dei materiali da usarsi e le quote
interne progressive delle solette di ogni piano in relazione alla quota zero di riferimento con riportato
l’andamento naturale del terreno, evidenziando e quotando gli sterri e i riporti;
D5) planimetria di progetto con indicato lo schema fognario presentato al soggetto cui è affidata la conduzione
del pubblico servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane, indicante il recapito finale e la
rete fognaria interna all’area di intervento;
D6) planimetria riportante la dimensione di eventuali aree esterne al fabbricato adibite a parcheggi
pertinenziali, secondo la L. 22.03.1989 n. 122 e come previsto dalle vigenti norme urbanistiche, con allegato
schema di calcolo analitico;
D7) dettagli in scala adeguata che evidenzino l’ubicazione, materiali e consistenza degli impianti tecnologici
quali: antenne radiotelevisive o telefoniche, macchinari per raffrescamento e/o ricambio d’aria, extracorsa
ascensori, pannelli solari, fotovoltaici ecc.;
D8) elaborati grafici a descrizione dei sistemi di protezione per la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto in
occasione di interventi in luoghi elevati, secondo le disposizioni del Titolo III del regolamento Locale di Igiene.
E) Elaborati di sovrapposizione:
E1) Planimetria in scala 1:200), piante, prospetto e sezioni di confronto atte a rappresentare l’intervento
secondo i seguenti colori:
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