REGOLAMENTO DI GESTIONE RISERVA NATURALE LAGO DI SARTIRANA - Comune di Merate

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REGOLAMENTO
   DI GESTIONE
RISERVA NATURALE
     LAGO DI
    SARTIRANA
INDICE

ART. 1 ............................................................................................................ 1
(Denominazione).............................................................................................. 1
ART. 2 ............................................................................................................ 1
(Classificazione) ............................................................................................... 1
ART. 3 ............................................................................................................ 1
(Finalità) ......................................................................................................... 1
ART. 4 ............................................................................................................ 1
(Delimitazione territoriale) ................................................................................ 1
ART. 5 ............................................................................................................ 1
(Gestione) ....................................................................................................... 1
ART. 6 ............................................................................................................ 2
(Funzioni del Presidente) ................................................................................... 2
ART. 7 ............................................................................................................ 2
(Funzioni del Segretario) ................................................................................... 2
ART. 8 ............................................................................................................ 2
(Funzioni del Consiglio di Gestione) .................................................................... 2
ART. 9 ............................................................................................................ 3
(Funzioni del Comitato Tecnico/Scientifico) .......................................................... 3
ART. 10 .......................................................................................................... 4
(Funzioni del Direttore della Riserva) .................................................................. 4
ART. 11 .......................................................................................................... 4
(Convocazione del Consiglio di Gestione) ............................................................. 4
ART. 12 .......................................................................................................... 5
(Bilancio) ........................................................................................................ 5
ART. 13 .......................................................................................................... 5
(Programma annuale di gestione) ....................................................................... 5
ART. 14 .......................................................................................................... 5
(Acquisizione di aree) ....................................................................................... 5
ART. 15 .......................................................................................................... 5
(Segnaletica) ................................................................................................... 5
ART. 16 .......................................................................................................... 6
(Divieti e limiti delle attività antropiche) ............................................................. 6
ART. 17 .......................................................................................................... 7
(Pesca) ........................................................................................................... 7
ART. 18 .......................................................................................................... 7
(Attività di ricerca scientifica - Attività didattiche) ................................................ 7
ART. 19 .......................................................................................................... 7
(Vigilanza) ...................................................................................................... 7
ART. 20 .......................................................................................................... 7
(Sanzioni) ....................................................................................................... 7
ART. 21 .......................................................................................................... 8
(Finanziamenti) ............................................................................................... 8
ART. 22 .......................................................................................................... 8
(Proventi delle sanzioni) .................................................................................... 8
ART. 23 .......................................................................................................... 8
(Passerella e capanno osservazione) ................................................................... 8
ART. 1
                                   (Denominazione)

Nel Comune di Merate, Provincia di Lecco, è istituita la "Riserva Naturale" di interesse
regionale, denominata: "LAGO DI SARTIRANA".

                                         ART. 2
                                    (Classificazione)

La Riserva Naturale "Lago di Sartirana" è classificata come "RISERVA NATURALE
PARZIALE DI INTERESSE BIOLOGICO".
Dal 2003 è anche Sito di Interesse Comunitario codice IT2030007 e fa parte dei Siti
Natura 2000.

                                         ART. 3
                                        (Finalità)

Finalità della Riserva Naturale "Lago di Sartirana" sono:

a)     tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
b)     sperimentare tecniche di ripristino degli equilibri naturali da impiegarsi nella
       gestione delle zone umide;
c)     disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-
       ricreativi.

                                       ART. 4
                             (Delimitazione territoriale)

La superficie della Riserva naturale è individuata dalla deliberazione del Consiglio
regionale n. V/965 del 14 dicembre 1993.

                                         ART. 5
                                       (Gestione)

La gestione della Riserva Naturale è affidata, secondo quanto stabilito dal punto IV
della Delibera del Presidente del Consiglio Regionale 15 novembre 1984 n. III/1802,
al Comune di Merate, di seguito denominato anche "ENTE GESTORE", che vi
provvede mediante un "CONSIGLIO DI GESTIONE".
Fanno parte del Consiglio di Gestione:
- Il Sindaco del Comune di Merate o suo delegato;
- 1 Assessore del Comune di Merate, designato dalla Giunta Comunale;
- 4 Consiglieri Comunali eletti dalla Giunta Comunale, di cui 2 di maggioranza e 2
    di minoranza;
- Il Presidente del "Parco dell' Adda Nord" o suo delegato;
- 4 Membri designati dal Consiglio Comunale di Merate in rappresentanza di
    comunità, associazioni, enti, ecc. che abbiano interesse con la Riserva e/o con
    l'ambiente in generale;
- Un membro designato dal Consiglio Comunale di Merate in rappresentanza del
    titolare del diritto esclusivo di pesca sul Lago di Sartirana.

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Il Consiglio di Gestione:
- Ha sede presso il Municipio del Comune di Merate;
- Elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente che svolge le funzioni del
    Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed un Segretario.
- Rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale ed i componenti elettivi
    sono rieleggibili.

L'Ente Gestore ed il Consiglio di Gestione si avvalgono della consulenza di un
"COMITATO TECNICO SCIENTIFICO" che viene nominato dal Consiglio Comunale di
Merate, dura in carica per la durata del Consiglio Comunale, può essere rieletto, ed è
composto da:
- il Direttore della Riserva di cui all'Art. 10;
- un esperto in scienze botaniche e forestali;
- un esperto zoologo;
- un esperto idrobiologo dell' Istituto Italiano di Idrobiologia, Marco De Marchi,
    organo del C.N.R., di Pallanza;
- un rappresentante nominato dalla Giunta Regionale che appartenga alla Direzione
    Generale Tutela Ambientale.

Il C.d.G., previo assenso dell'Ente Gestore, ha la facoltà di attribuire compiti operativi
di esercizio ed intervento ad altri Enti e/o gruppi di volontari regolarmente costituiti
in associazione/i riconosciuta/e dal Comune di Merate.

                                       ART. 6
                              (Funzioni del Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Gestione convoca e presiede le adunanze; fa proprie le
determinazioni assunte dall'Organo Collegiale e ne riferisce all' Ente Gestore; tiene
costanti rapporti col Comitato Tecnico Scientifico e con il Direttore della Riserva;
vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione delle decisioni dell'Ente Gestore;
attende e sovrintende a quant'altro necessario al buon andamento della Riserva.
La rappresentanza legale del Consiglio di Gestione è affidata al Sindaco o
all’Assessore Delegato.

                                       ART. 7
                              (Funzioni del Segretario)

Il Segretario del Consiglio di Gestione ha il compito di verbalizzare il dibattito svolto
e le determinazioni assunte dal Consiglio. Egli ha anche le mansioni di predisporre,
avvalendosi nei limiti di legge delle strutture dell'Ente Gestore, tutti gli atti e i
documenti necessari alla corretta operatività del Consiglio. Sia gli atti che i verbali
verranno trasmessi in originale all' Ente Gestore ed in copia saranno messi a
disposizione, per la consultazione, ai componenti del Consiglio di Gestione. Mantiene
rapporti con il Direttore della Riserva.

                                       ART. 8
                        (Funzioni del Consiglio di Gestione)

Il Consiglio di Gestione è organismo collegiale propositivo e consultivo dell'Ente
Gestore.

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Esplica le seguenti mansioni:
1)     Al fine dalla tutela della Riserva e del perseguimento delle finalità di cui all'
       Art. 3, verifica che ad ogni livello siano ottemperate le norme del presente
       regolamento nonché quelle contenute nel "Piano della Riserva" e a necessità
       ne riferisce all'Ente Gestore;
2)     Avvalendosi della Consulenza del Comitato Tecnico Scientifico: esamina il
       Piano della Riserva, elabora se necessarie opportune varianti e le sottopone
       all'approvazione dell'Ente Gestore;
3)     Propone la nomina del Direttore della Riserva previa la determinazione delle
       incombenze che il medesimo svolgerà in conformità ai contenuti del
       successivo Art. 10;
4)     Compatibilmente con la "pianta organica" del Comune di Merate, propone:
       - la nomina di personale anche volontario da assumere o da utilizzare a
            tempo determinato per la gestione della Riserva;
       - l'assunzione, ravvisatane la necessità, di personale a tempo pieno da
            collocare in ruolo per l'amministrazione e/o la gestione della Riserva;
5)     Formula osservazioni, limitatamente a quanto attiene le dotazioni necessarie
       alla Riserva, su eventuali modifiche od integrazioni da apportare alla "pianta
       organica" del personale dipendente dal Comune di Merate;
6)     Predispone il programma annuale di gestione in attuazione del Piano della
       Riserva e lo trasmette all'Ente Gestore in modo tale che possa essere
       esaminato e, qualora approvato, adeguatamente finanziato includendo le
       relative onerosità negli appositi capitoli dell'annuale bilancio di previsione.
       Tale programma verrà inoltre utilizzato per la richiesta del contributo
       regionale ai sensi del II comma dell'art. 40 della L.R. N. 86/83;
7)     Propone la predisposizione dei Regolamenti interni della Riserva, li esamina
       ed esprime parere consultivo;
8)     Propone il programma annuale dei lavori che dovranno essere affidati ai
       componenti del C.T.S.;
9)     Propone l'organizzazione delle attività culturali necessarie alla divulgazione ed
       alla diffusione della conoscenza della Riserva, impegnandosi a curarne lo
       svolgimento;
10)    Formula proposte atte a promuovere e favorire lo studio e la conoscenza
       dell'ambiente della riserva;
11)    Propone interventi esecutivi, conservativi, riqualificativi, di recupero e
       miglioramento della flora, della fauna e dell'ambiente in genere, ne esamina i
       progetti ed esprime parere in merito;
12)    Prende cognizione e si esprime sull'indagine annuale predisposta dal C.T.S.;
13)    Prende cognizione e si esprime circa il rapporto annuale sulla gestione della
       Riserva presentato dal Direttore della Riserva.

Per l'espletamento delle sue funzioni il Consiglio di Gestione si avvale della
consulenza del Comitato Tecnico/ Scientifico.

                                     ART. 9
                   (Funzioni del Comitato Tecnico/Scientifico)

Il Comitato Tecnico/Scientifico ha il compito di accertare e verificare l'evoluzione
dell'ambiente della Riserva in seguito all'esecuzione degli interventi fissati dal "Piano
della Riserva" ed attuati nell'ambito dei piani annuali di gestione. Compito del
Comitato Tecnico/Scientifico è anche quello di proporre varianti e modifiche agli
interventi di "Piano", qualora l'esperienza dimostri che tali interventi non rispondono
allo scopo per cui erano predisposti o non forniscono i risultati previsti. Il Comitato

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Tecnico/Scientifico si riunisce ordinariamente una volta all'anno salvo più frequenti
convocazioni, per casi specifici, anche di singoli esperti.
Il Comitato Tecnico/Scientifico è inoltre convocato una volta all' anno dall' Ente
Gestore e si riunisce collegialmente col Consiglio di Gestione ed in tale sede presenta
i risultati degli studi e delle indagini svolte durante l'anno.
A tutte le riunioni del C.T.S. partecipa il Presidente del Consiglio di Gestione.
Ai componenti del Comitato Tecnico/Scientifico viene riconosciuto un compenso
stabilito preventivamente sulla base di un programma di lavori sottoposto
all'approvazione dell'Ente Gestore. Per il pagamento del compenso l'Ente Gestore si
avvale di fondi propri o di quelli messi a disposizione dalla Regione, dalla Provincia o
da altri Enti a ciò deputati.
Qualora il Comitato Tecnico/Scientifico venga finanziato direttamente dalla Regione,
dalla Provincia o da altri Enti, l' Ente Gestore si avvarrà dell'opera del Comitato
secondo le modalità e con le scadenze sopra richiamate previo accordo con l'Ente
finanziatore.

                                     ART. 10
                      (Funzioni del Direttore della Riserva)

Il Direttore della Riserva è nominato annualmente dall'Ente Gestore, che lo può
riconfermare, ha il compito di sovrintendere alla gestione tecnica e salvaguardia della
Riserva.
A tale scopo: organizza e sorveglia l'attività svolta dal personale addetto alla
gestione ed alla vigilanza della Riserva, organizza i servizi ammessi all'interno
dell'area della Riserva, disciplina e verifica le attività organizzate ammesse all'
interno della Riserva e le modalità di accesso a seguito dei permessi concessi
dall'Ente Gestore; accerta le esigenze di intervento necessarie per la corretta gestio-
ne della Riserva, ecc; sorveglia in collaborazione con l'eventuale Direttore dei Lavori
l'esecuzione di opere, commissionate a terzi dall'Ente Gestore, da eseguirsi
nell'ambito della Riserva; accompagna le visite guidate autorizzate dall'Ente Gestore;
procede alla rilevazione dei dati degli apparecchi scientifici collocati e li trasmette
all'Ente Gestore e al Presidente del Consiglio di Gestione.
Il Direttore della Riserva informa il Presidente del Consiglio di Gestione
dell'andamento della gestione con la Riserva predispone il rapporto annuale di
gestione che deve essere sottoposto all'esame del Consiglio di Gestione che con le
proprie osservazioni lo trasmette all'Ente Gestore.
Al Direttore della Riserva viene riconosciuto un compenso per l'attività svolta e per
l'impegno assunto stabilito di anno in anno dall'Ente Gestore, sentito il C.d.G..

                                   ART. 11
                    (Convocazione del Consiglio di Gestione)

Le riunioni del Consiglio di Gestione non sono pubbliche.
Il Consiglio di Gestione viene dal Presidente convocato, a mezzo lettera, con almeno
5 giorni di preavviso sulla data stabilita. Le adunanze si tengono almeno due volte
all'anno ed hanno luogo presso la sede della Riserva (Municipio) o in altro luogo di
volta in volta stabilito.
Il Consiglio di Gestione è costituito ed operante quando risultino presenti il
Presidente e questi compreso, almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Qualora per la espressione dei pareri e per le determinazioni da assumere non risulti
unanimità, il segretario verbalizzerà le diversificate opinioni ed il Presidente le
trasmetterà così come manifestate all'Ente Gestore.

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Alle riunioni partecipa il Direttore della Riserva.
Ai componenti del Consiglio di Gestione non è riconosciuto alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese documentate per trasferte autorizzate dall'Ente Gestore.

                                       ART. 12
                                      (Bilancio)

Il Comune di Merate, Ente Gestore della Riserva, istituisce appositi capitoli
nell'annuale bilancio di previsione e nel relativo conseguente conto consuntivo.
Gli stanziamenti terranno conto delle forme di finanziamento previste dal successivo
art. 21, nonchè di quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Regionale istitutiva
della Riserva, dal Piano della Riserva e dal Programma Annuale di Gestione
predisposto dal Consiglio di Gestione.
Tale "Programma" dovrà essere trasmesso dal Consiglio di Gestione al Comune di
Merate, non oltre il 30 (trenta) Settembre di ogni anno.

                                   ART. 13
                        (Programma annuale di gestione)

L'Ente Gestore, dietro proposta del Consiglio di Gestione che lo predispone, delibera
ogni anno il "Programma di Gestione" che fissa gli interventi da effettuare nell'anno
per dare attuazione graduale al "Piano della Riserva" e per migliorarne la gestione.
Il "Programma di Gestione" viene deliberato contemporaneamente alla approvazione
del bilancio di previsione e trasmesso alla Giunta Regionale come stabilito al punto 3,
dell'art. 14 della L.R. n.86/83.
Le opere previste nel "Programma di Gestione" rivestono carattere di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza.

                                      ART. 14
                               (Acquisizione di aree)

L'Ente Gestore, allo scopo di meglio tutelare l'ecosistema della Riserva e di meglio
attuare il "Piano della Riserva", sentito o su proposta del Consiglio di Gestione, puo'
acquisire in proprietà od in uso beni immobili giudicati necessari ed indispensabili per
realizzare i fini e gli scopi per i quali la Riserva è stata attuata.

                                       ART. 15
                                    (Segnaletica)

Cosi come stabilito dall' art. 32 della L.R. 30.11.83. n. 86:
- i Confini della riserva sono individuati da apposita segnaletica, denominata:
    "CARTELLI DI PERIMETRAZIONE";
- ulteriore segnaletica denominata: "CARTELLI DIDATTICI" verrà collocata in
    corrispondenza delle zone di accesso e all'interno della Riserva.
L'ubicazione della segnaletica è quella indicata dal "Piano della Riserva".
Le caratteristiche della segnaletica per tipologie e contenuti sono quelle determinate
con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 aprile 1985 n. 3/50963.

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ART. 16
                       (Divieti e limiti delle attività antropiche)

Nell’area di riserva naturale è VIETATO:

1)    realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati
      all’ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro
      ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non
      per la creazione o l’ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle
      abitazioni;
2)    realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico ed
      ampliare quelli esistenti;
3)    costruire infrastrutture, fatto salvo quanto previsto dal “Piano della Riserva” e
      direttamente eseguito dall’ente gestore;
4)    aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d’uso di
      quelle esistenti;
5)    coltivare cave, torbiere ed estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che
      determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
6)    attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto
      salvo quanto previsto dal “Piano” e direttamente eseguito dall’ente gestore e
      dallo stesso autorizzato per lo sfalcio annuale del canneto, la pulizia delle sponde
      e dei terreni, l’asportazione dei sedimenti presenti sul fondo del lago;
7)    impiantare pioppeti artificiali o altre colture di rapido accrescimento;
8)    effettuare interventi di bonifica idraulica del canneto, fatto salvo quanto previsto
      dal piano e direttamente eseguito dell’ente gestore ovvero dallo stesso
      autorizzato per l’apertura di nuovi canali finalizzati ad attivare la circolazione
      d’acqua nelle zone umide;
9)    raccogliere o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal
      “Piano”, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario
      eseguiti direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
10)   effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi
      arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d’acqua e coltivi se non
      autorizzati dall’Ente Gestore ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1997 n. 9;
11)   costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona,
      autorizzate dall’Ente Gestore;
12)   costruire discariche e depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi,
      anche se in forma controllata;
13)   esercitare la caccia;
14)   introdurre specie animali o vegetali estranee;
15)   introdurre cani se non al guinzaglio e lungo il sentiero pedonale;
16)   svolgere attività pubblicitaria ed effettuare il campeggio, attuare manifestazioni
      sportive ad eccezione di quelle autorizzate dall’Ente Gestore;
17)   transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per
      quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
18)   effettuare la navigazione con qualsiasi mezzo su tutto lo specchio d’acqua fatta
      eccezione per i mezzi di servizio o autorizzati dall’Ente Gestore;
19)   utilizzare modellini navali, aerei o terrestri con qualsiasi propulsione (anche
      naturale);
20)   effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai
      divieti, se non autorizzati dall’ente gestore;
21)   esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal “Piano”,
      che comporti alterazioni della qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità
      della “Riserva”;

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22) accedere nel periodo 1° aprile – 15 giugno se non per compiti di vigilanza, per
    motivate esigenze e per ricerche scientifiche autorizzate, in questo periodo sarà
    possibile solo la percorrenza del sentiero pedonale;
23) accedere fuori l’orario consentito (dalle ore 6,00 alle ore 24,00);
24) esercitare la pesca in modo difforme dalle norme stabilite dalla F.I.P.S.A.S.
    (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquea);
25) utilizzare qualsiasi tipo di fitofarmaco e di concimi chimici;
26) impiantare coltivazioni che non siano il prato polifitico, i terreni che attualmente
    non hanno questa destinazione dovranno essere convertiti entro tre anni
    dall’adozione del piano;
27) praticare la balneazione;
28) trivellare i pozzi di emungimento di acqua dalla falda;
29) accedere con cavalli;
30) transitare con biciclette; è consentito solo l’accesso con bici a mano.

                                        ART. 17
                                        (Pesca)

La pesca va condotta nei limiti e nei modi fissati dal Piano della Riserva. L'esercizio di
tale attività è disciplinato dalle norme stabilite dalla F.I.P.S.A.S. (Federazione
Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquea).

                                       ART. 18
                (Attività di ricerca scientifica - Attività didattiche)

All'interno del territorio di pertinenza della "Riserva" le attività di ricerca scientifica
sono auspicate ed agevolate. Tali attività devono essere comunque autorizzate
dall'Ente Gestore e devono essere condotte rispettando l'ambiente della "Riserva" ed
in linea con le indicazioni fornite dal "Piano della Riserva" al § 10. a).
Le attività didattiche sono regolamentate dal § 10. b) del "Piano della Riserva".

                                        ART. 19
                                       (Vigilanza)

Il Comune di Merate, per le funzioni di vigilanza relative ai divieti ed alle prescrizioni
contenute nell' atto istitutivo della "Riserva", nel "Piano della Riserva" e nel presente
"Regolamento", si avvale del personale proprio e della collaborazione del servizio
volontario di vigilanza ecologica, di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980 n.
105, competente per territorio.
Come previsto dall’art. 26 - comma 3 - della L.R. 30.11.1983 n. 86, la vigilanza
spetta anche al Corpo Forestale dello Stato.

                                        ART. 20
                                       (Sanzioni)

Per le violazioni ai divieti e prescrizioni contenuti nelle normative richiamate al
precedente Art. 19, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legislazione
vigente.

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ART. 21
                                  (Finanziamenti)

Alle spese occorrenti per il finanziamento della "Riserva" si provvede:
a)    Con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali,
      previsti dall' art. 40 della Legge Regionale 86/83;
b)    Con contributi Provinciali;
c)    Con contributi Comunali;
d)    Con contributi dati a qualsiasi titolo da Enti, Associazioni e privati;
e)    Con proventi delle tariffe dei pedaggi eventualmente richiesti.

                                     ART. 22
                             (Proventi delle sanzioni)

I proventi delle sanzioni amministrative, applicate ai sensi degli artt. 28, 29 e 39
della legge regionale n. 86/83, sono destinati al fondo della gestione della "Riserva".

                                     ART. 23
                      (Passerella e capanno osservazione)

L’accesso alla passerella e al capanno di osservazione è limitato alle sole ore diurne,
nel numero massimo di 6 persone alla volta;
in caso di affluenza elevata, occorre limitare la durata di permanenza funzionale e
garantire l’alternanza del pubblico.

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Il presente regolamento è stato:

   approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 355 del 18.12.1985;
    affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 21 gennaio 1986, per 15 giorni
    consecutivi, e dal giorno 19 febbraio 1986 al 6 marzo 1986; esecutiva C.R.C.
    con provvedimento n. 3790/ 2096/AG del 10 febbraio 1996,
   modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 428 del 23 maggio 1986;
    affisso all'Albo pretorio comunale il giorno 3 giugno 1986 per 15 giorni
    consecutivi, e dal giorno 16 giugno al 1° luglio 1986; esecutiva C.R.C. di
    Lecco in data 10 giugno 1986 provvedimento n. 14420/13391/AG, ratificata
    dal Consiglio Comunale con atto n. 208 del 24 giugno 1986;
   modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 11 dicembre
    1992, esecutiva C.R.C. di Lecco in data 25 gennaio 1993 con atto n. 634,
    pubblicata all'Albo pretorio comunale il giorno 05 gennaio 1993 per quindici
    giorni consecutivi;
   modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30 giugno
    1997, esaminata senza rilievi dall’O.Re.Co. di Milano con atto n. 458/30718
    del 14.07.1997, pubblicata all’Albo pretorio comunale il giorno 04 luglio 1997
    per quindici giorni consecutivi;
   modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18 maggio
    1998, esaminata senza rilievi dall’ORe.Co. di Milano con atto n. 166/9748 del
    01.06.1998, pubblicata all’Albo pretorio comunale il giorno 22 maggio 1998
    per quindici giorni consecutivi;
   esaminato dalla Commissione Provinciale per l’Ambiente Naturale nella
    seduta del 18.03.1997;
   approvato dalla Giunta Regionale con atto n. VI/39156 nella seduta del
    26.10.1998;
   modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22 dicembre
    2004, dichiarata immediatamente eseguibile, pubblicata all’Albo Pretorio dal
    13 gennaio 2005 e per quindici giorni consecutivi;
   modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27 settembre
    2007, dichiarata immediatamente eseguibile, pubblicata all’Albo Pretorio dal
    23 ottobre 2007 e per quindici giorni consecutivi;
   modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19 Marzo 2019,
    dichiarazione immediatamente eseguibile, pubblicata all’Albo Pretorio dal 05
    Aprile 2019 e per quindici giorni consecutivi.
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