COMUNE DI CASALGRANDE - Deliberazioni

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C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
                                            PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                      Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

                                  SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

                                         DETERMINAZIONE N. 121 / 2018

         OGGETTO:      DETERMINAZIONE      IN  MERITO      ALL’APPROVAZIONE DELLA
                     CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL RIUSO DI ALCUNI FABBRICATI
                     PRODUTTIVI (LOC. VILLALUNGA - VIA A. VOLTA N.7).

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

         PREMESSO che:
         - con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 28/11/2016 è stato approvato il
           Piano Strutturale Comunale PSC;
         - con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016 è stato approvato il
           Regolamento Urbanistico Edilizio RUE;
         - in data 28/12/2016 sul BURET n.388 la Regione Emilia Romagna ha dato notizia
           dell’avvenuta approvazione del Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento
           Urbanistico Edilizio RUE. A decorre dalla predetta data gli strumenti urbanistici sono
           divenuti vigenti a norma di legge;

         RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 22/02/2018 con la quale è
         stato approvato lo schema di convenzione attuativa (Allegato A) presentato data
         5/012/2017 prot.n.20558, e successive integrazione del 16/02/2018 prot.n.3111, dalla
         Società GAMBINI GROUP S.p.A (con sede legale in Sassuolo (MO), Via Radici in Piano
         n.675, iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n.01868920362, REA MO – 302909,
         Codice Fiscale 01868920362, Partita IVA 01451510356) in merito alla riconversione
         funzionale degli immobili produttivi (a funzione commerciale con insediamento di attività
         attinenti il trasporto, il magazzino e la custodia di merci, ovvero “logistica” o business
         logistics con rigorosa esclusione di attività: a) generatrici di forti flussi di mezzi pesanti; b)
         di grandi volumi o bulk logistics) censiti al catasto urbano del Comune di Casalgrande al
         foglio n.25, mappale n.65-69-70 in località Villalunga Via A. Volta n.7;

         PRESO ATTO che:
         - l’intervento edilizio unitario prevede la riqualificazione complessiva dell'ambiente fisico
            e degli usi, attraverso un disegno unitario, ai fini di una migliore dotazione di spazi e
            attrezzature di uso pubblico;
         -  il Soggetto Attuatore per la realizzazione del presente progetto, in attuazione alle
            disposizioni definite nel vigente Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento
            Urbanistico Edilizio RUE, si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, e in
            conformità ai progetti esecutivi, le opere di urbanizzazione generale interne ed esterne
            al comparto come da elaborati grafici approvati;
         - gli interventi edilizi nei fabbricati censiti al catasto urbano del Comune di Casalgrande
            al foglio n.25, mappale n.65-69-70 in località Villalunga Via A. Volta n.7, illustrati
            sinteticamente al punto 3 della Convezione attuativa di cui alla DGC n.31/2018,
            dovranno essere conformi alle disposizioni normative dei vigenti strumenti urbanistici
            comunali PSC e RUE;

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         CONSIDERATO che ora si deve procedere alla sottoscrizione dello schema di
         convenzione attuativa, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 22/02/2018,
         in merito alla riconversione funzionale di alcuni immobili produttivi (censiti al catasto
         urbano del Comune di Casalgrande al foglio n.25, mappale n.65-69-70 in località
         Villalunga Via A. Volta n.7);

         VISTO:
         - la Legge n.241/1990 smi;
         - il D.Lgs n.267/2000 smi;
         - il D.Lgs n.152/2006 smi;
         - la L.R. n.20/2000 smi;
         - la L.R. n.15/2013 smi;
         - il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di
           Reggio Emilia (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.124/2010);
         - il vigente Piano Strutturale Comunale PSC (approvato con deliberazione di Consiglio
           Comunale n.58 del 28/11/2016);
         - il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE (approvato con deliberazione di
           Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016);

         VISTO inoltre:
         - il decreto del Sindaco n.7/2018 di nomina dell’arch. Giuliano Barbieri quale
            Responsabile del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” del Comune di Casalgrande;
         - lo Statuto Comunale vigente;
         - il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
            del Comune;

         DATO ATTO, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000, come modificato dal Decreto
         Legge n.174/2012 convertito nella Legge n.213/2012, della regolarità e della correttezza
         amministrativa del presente atto;

                                                       DETERMINA

         ai sensi degli artt.107-109 e 192 del D.Lgs n.267/2000 smi e in attuazione alle
         disposizioni contenute nell’atto di Giunta Comunale n.31 del 22/02/2018 in merito
         alla riconversione funzionale di alcuni immobili produttivi (censiti al catasto urbano
         del Comune di Casalgrande al foglio n.25, mappale n.65-69-70 in località Villalunga
         Via A. Volta n.7):
         1) Di precisare che:
           - il fine che s’intende perseguire con la stipula della convenzione attuativa (Allegato A)
             è quello di procedere alla realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi indirizzati al
             recupero dell’area identificata catastalmente al foglio n.25, mappale n.65-69-70 nel
             Comune di Casalgrande (RE);
           - l’oggetto del contratto “CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL RIUSO DI ALCUNI
             FABBRICATI PRODUTTIVI (Loc. Villalunga - Via A. Volta n.7)”;
           - la convenzione attuativa sarà stipulata in forma pubblica amministrativa attraverso
             apposito atto notarile;
           - il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione generale sarà presentato secondo
             le disposizioni del D.Lgs n.50/2016 e DPR n.380/2001 smi;

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                                             PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
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         2)   Di disporre che il Soggetto Attuatore, in riferimento all’atto di Giunta Comunale
            n.31/2018, dovrà recepire in sede di redazione e presentazione dei vari Permessi di
            Costruire, ai sensi della Legge Regionale n.15/2013 smi e DPR n.380/2001 smi:
           - le disposizioni contenute nel parere espresso dal Settore 3° e 4°;
           - in merito agli aspetti geologici-sismici, durante la fase di progettazione esecutiva, si
            dovranno valutare obbligatoriamente le indagini geognostiche a supporto delle
            opportune verifiche di carattere geologico e geotecnico, in ottemperanza a quanto
            previsto dalla normativa vigente;

         3)    Di procedere, da parte del 3° Settore, per gli aspetti di propria competenza alla
              sottoscrizione della convenzione attuativa (Allegato A), approvata con deliberazione di
              Giunta Comunale n.31/2018, per l’attuazione degli interventi di “riqualificazione urbana”
              dell’area in oggetto. In sede di sottoscrizione sarà possibile apportare eventuali
              modifiche non sostanziali;

         4) Che sono poste a carico del proponente tutte le spese relative e conseguenti alla
            stipulazione della convenzione in questione, comprese quelle della sua iscrizione nei
            registri della proprietà immobiliare;

         5)    Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs n.33/2013, art.23, disponendo la
              pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
              “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.

         Lì, 04/04/2018                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                            BARBIERI GIULIANO
                                                                           (Sottoscritto digitalmente ai sensi
                                                                          dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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CONVENZIONE ATTUATIVA
               (a norma D.C.C n.58 e 59 del 28/11/2016 – n.t.a art. 6.9 PSC e art. 21.12
                                                RUE)

         Nell’anno duemiladiciotto, nel mese di _______________, il giorno___ in Comune
         di Casalgrande:
                                                    FRA
         il COMUNE DI CASALGRANDE, con sede in Casalgrande RE alla piazza Martiri
         della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Responsabile
         del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” arch. GIULIANO BARBIERI, nato a
         Sassuolo MO il 01 luglio 1968, elettivamente domiciliato per la carica rivestita
         presso la sede del Comune, che sottoscrive il presente atto in virtù di
         deliberazione n. _____ del ________ adottata dalla Giunta Comunale di
         Casalgrande, conservata agli atti del Comune, nel seguito indicato anche come
         "Comune di Casalgrande", da una prima parte;

                                                     e

         il Dott. GAMBINI GIULIANO, imprenditore, nato a Quattro Castella (RE) il
         21/10/1941 elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Società di
         cui appresso, il quale al presente atto interviene nella Sua qualità di Presidente e
         Legale Rappresentante esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza
         della società GAMBINI GROUP S.p.A con sede legale in Sassuolo (MO), Via
         Radici in Piano n° 675, iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n.
         01868920362, REA MO – 302909, Codice Fiscale 01868920362, Partita IVA
         01451510356, capitale sociale 12.000.000,00 i.v. che in prosieguo dell’Atto sarà
         chiamata brevemente” Il soggetto attuatore”.

         Detti Comparenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, a
         mia richiesta mi dichiarano, sotto la loro personale responsabilità di avermi fornito
         i numeri di Codice Fiscale e di Partita IVA da me sopra riportati, con assoluta
         certezza e mi chiedono di ricevere quest’atto con il quale convengono quanto
         segue:

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PREMESSO:

         1. che il soggetto attuatore è proprietario di uno stabilimento industriale ceramico
         che svolgeva l’attività di smaltatura di biscotto acquistato esternamente, nel
         Comune di Casalgrande (RE), località Villalunga, in Via A. Volta n.7, censito al
         catasto urbano del comune di Casalgrande (RE) al foglio n.25, mappale n.70 di
         circa mq. 17.026 (di seguito indicato come Fabbricato 1).

         2. che il soggetto attuatore è pieno proprietario di un immobile ad uso magazzino,
         confinante con il Fabbricato 1, pertanto sito in località Villalunga, in Via Canale
         n.98, censito al catasto urbano del Comune di Casalgrande (RE) al foglio n.25,
         mappale n.65 di circa mq. 6.789 (di seguito indicato come Fabbricato 2) e ciò
         unitamente a un volume tecnico (ex cabina ENEL) contraddistinto al Fg. n.25
         mapp. n.69;

         3. che è intenzione del soggetto attuatore dar corso dapprima ad una
         riconversione funzionale del Fabbricato 1, in un secondo tempo alla totale
         demolizione e ricostruzione del Fabbricato 2) convertendoli entrambi alla funzione
         commerciale con insediamento di attività attinenti il trasporto, il magazzino e la
         custodia di merci, ovvero “logistica” (o business logistics) con rigorosa esclusione
         di attività:

         a) generatrici di forti flussi di mezzi pesanti;

         b) di grandi volumi (o bulk logistics).

         L’insediamento di questa specifica attività di “logistica”, operante nel settore dei
         trasporti e del commercio, è possibile a seguito delle risultanze dello studio di
         sostenibilità riferito alla “componente mobilità”, redatto appositamente ai sensi
         dell’art. 3.15 delle NTA del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) in
         data ……………. dalla società TRM Engineering srl – (con sede in Monza –via
         della Birona 30) e protocollato in data ……….., il quale quantifica l'incremento del
         traffico pesante, indotto dalla nuova attività rispetto ai flussi attuali, nell' 1,00% in
         considerazione delle specifiche caratteristiche organizzative del ciclo produttivo
         dell'azienda insedianda e che, detto maggior flusso, è regolarmente e
         costantemente distribuito nell'arco delle ventiquattro ore e, soprattutto, non
         prevede picchi incrementali in particolari fasce orarie .

         4. che, per le ragioni di cui al punto precedente, le trasformazioni dell'uso e le
         connesse trasformazioni edilizie, di cui trattasi, rientrano nella fattispecie delle

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previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Casalgrande.

         5. Il Comune di Casalgrande si riserva di verificare nel tempo che le modalità di
         afflusso e deflusso dei mezzi corrispondano a quanto precisato nello studio sul
         traffico, eventualmente anche mediante richiesta di visione dei registri di acceso e
         uscita dell'esercente l'attività, nel rispetto del principio di riservatezza e senza che
         ciò costituisca obbligo alcuno per l'esercente circa la tenuta dei propri registri.

         Tutto ciò premesso e considerato, IL COMUNE DI CASALGRANDE e la
         Società GAMBINI GROUP S.P.A come rappresentati, convengono e
         stipulano quanto segue:

         1. Contenuti della Convenzione

         Le premesse debbono ritenersi parte integrante della predetta convenzione, così
         come l'elaborato tecnico allegato.

         2. Presupposti della Convenzione

         Le parti danno atto che gli interventi oggetto della presente convenzione sono
         soggetti a due diversi titoli abilitativi convenzionati, nello specifico a un primo
         permesso di costruire inerente il Fabbricato 1) e in seguito a un altro inerente il
         Fabbricato 2) da attuarsi quindi con tempistiche differenti ma entrambi discendenti
         dalla presente convenzione. Oltre all'onerosità ordinaria degli interventi, che sarà
         specificamente determinata dai singoli titoli edilizi, la presente Convenzione
         prevede un contributo di sostenibilità determinato dalle parti in Euro 95.000,00,
         esattamente Euro 45.000,00 relativa al Fabbricato 1) e Euro 50.000,00 al
         Fabbricato 2). Il soggetto attuatore, in relazione all’attività, dà quindi la
         disponibilità a realizzare un’opera pubblica, ai sensi delle disposizioni DLgs
         n.50/2016 smi, di importo pari a Euro 95.000       nell’ambito del territorio comunale
         di Casalgrande. La tipologia di opera citata verrà stabilita e comunicata dal
         Settore Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico, e la stessa opera dovrà essere
         realizzata entro il 31/01/2019.

         3. Descrizione degli interventi

         Con particolare riferimento alle destinazioni d’uso finali, nonché alla sistemazione

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delle aree cortilive, si precisa che sia i progetti, sia l’attività che verrà esercitata,
         nonché l’esecuzione degli interventi che s’intendono porre in attuazione, come
         descritto al punto 3 delle premesse, sono e saranno conformi alle disposizioni
         degli strumenti urbanistici vigenti e sono volti al perseguimento dei seguenti
         obiettivi:

         FABBRICATO 1, risultante posto in fregio alla SP 51 (Via Alessandro Volta n°7)
         è destinato ad “Ambiti specializzati per attività produttive Consolidate” (art.21.12
         nta di RUE), inoltre la porzione di lotto direttamente attestata sulla SP 51 è
         classificata dal RUE a Fascia di Ambientazione della viabilità primaria e delle
         aree ferroviarie (art.15.6 c.1 nta di RUE) e Verde di Protezione Ambientale
         (art.21.18 nta di RUE) è attualmente configurata per dare l'accesso all'immobile,
         per la sosta delle vetture e per una fascia di verde a corredo del parcheggio,
         prevede:

         •   la riconversione totale dello stabilimento per trasformarlo in attività di deposito,
             magazzinaggio, spedizione e logistica (“Uso C7: Trasporti, magazzinaggio e
             comunicazione”) - come già specificato in premessa, prevedendo anche la
             costruzione di due tettoie e la formazione di una rampa per carico e scarico
             merci. L’immobile verrà successivamente condotto in locazione da Bricoman
             Italia srl, società con unico Socio, con sede in Rozzano (MI), Via G. Marconi
             n.24, capitale sociale € 65.000.000 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero
             di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 05602670969, REA MI –
             1833919, che svolgerà e gestirà, in parte direttamente e in parte avvalendosi
             della collaborazione di aziende specializzate nella gestione e movimentazione
             della merce, l’attività di deposito, magazzinaggio spedizione e logistica, come
             già precisato nella presente convenzione, a servizio dei propri punti vendita, di
             quelli del gruppo o di consociate o partner, nonché per la consegna differita ai
             clienti di prodotti oggetto di particolari ordini anche effettuati con modalità
             riferibili al cosiddetto “e-commerce”.

         FABBRICATO 2, che sorge su un’area in fregio alla strada Comunale, Via
         Canale n.98. L’Area è destinata dal RUE ad “Ambiti specializzati per attività
         produttive Consolidate” (art.21.12 nta di RUE) e prevede un intervento da attuarsi
         in fase ancora da definire, consistente in:

         •   demolizione totale del fabbricato e sua ricostruzione in applicazione dei
             prescritti parametri edilizi e urbanistici di RUE, generando un nuovo fabbricato

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atto ad ospitare attività di deposito, magazzinaggio, spedizione e logistica
             (“Uso C7: Trasporti, magazzinaggio e comunicazione”) - come già specificato
             in premessa. L’immobile sarà successivamente condotto in locazione da
             Bricoman Italia srl, società con unico Socio, con sede in Rozzano (MI), Via G.
             Marconi n.24, capitale sociale € 65.000.000 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e
             numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 05602670969, REA
             MI – 1833919, che svolgerà e gestirà, in parte direttamente e in parte
             avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate nella gestione e
             movimentazione della merce, l’attività di deposito, magazzinaggio, spedizione
             e logistica ribadendo, anche in questo caso, che trattasi di ogni attività di
             logistica escludente i grandi volumi, come già specificato nella presente
             convenzione, a servizio dei propri punti vendita     e di quelli del gruppo o di
             consociate o partner, nonché di consegna differita ai clienti di prodotti oggetto
             di particolari ordini anche effettuati con modalità riferibili al cosiddetto
             “e-commerce”.

         •   Con riferimento al Protocollo di Legalità 2016 della Provincia di Reggio Emilia,
             gli interventi di sistemazione relativi alle dotazioni per le opere di
             trasformazione dei fabbricati 1 e 2 si collocano all’interno del “range”       <
             70.000, 00 Euro (settantamilaeuro).

         4. Garanzie occupazionali

         Il soggetto attuatore dichiara che gli interventi di cui alla presente non hanno
         pregiudicato il mantenimento dei livelli occupazionali in quanto i lavoratori sono
         stati collocati in altre unità produttive del gruppo Gambini, inoltre l’intervento
         proposto proporrà nuove occasioni di occupazione sul territorio.

         5. Oneri a carico del soggetto attuatore

         Il soggetto attuatore, in esecuzione della presente Convenzione si impegna a
         finanziare, in toto o in parte, un’opera pubblica indicata dal Comune fino ad un
         importo di 95.000,00 Euro (specificamente 45.000,00 Euro per il Fabbricato 1) e
         50.000,00 Euro per il Fabbricato 2) da riferire al progetto esecutivo dell’opera
         approvato da parte dell’Amministrazione Comunale              quale contributo di
         sostenibilità, ai sensi della legislazione vigente e nel rispetto dei protocolli

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provinciali in vigore in materia di realizzazione di opere pubbliche. Il soggetto
         attuatore s'impegna ad assolvere all’obbligo per l'intero contributo di sostenibilità
         entro e non oltre il 31/12/2018 e comunque nei tempi fissati dalla programmazione
         comunale.

         6. Garanzia fideiussoria

         Il soggetto attuatore s'impegna all’esatto adempimento degli obblighi assunti con
         la presente convenzione prestando adeguata fidejussione bancaria quantificata in
         95.000,00 Euro a favore del Comune di Casalgrande. Nel contratto fideiussorio
         dovrà essere escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore
         principale di cui al II° comma dell'art.1944 codice civile e l'istituto fideiussore dovrà
         impegnarsi a soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune
         di Casalgrande (fidejussione incondizionata a prima richiesta). La fidejussione
         avrà efficacia a tempo determinato (fino al 31/12/2019), sino a dichiarazione di
         liberazione da parte del Comune ovvero sino a restituzione dell'originale della
         fidejussione agli Obbligati. Tale garanzia non può considerarsi in alcun modo
         sostitutiva di azioni legali o di altro tipo che l’Amministrazione Comunale potrà
         intraprendere per ottenere il rispetto degli obblighi assunti con la presente
         Convenzione. Il soggetto attuatore si dichiara disponibile sin d’ora ad accettare i
         controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nella
         convenzione, predisposti dall’Amministrazione Comunale attraverso gli strumenti
         tecnici ritenuti dalla stessa idonei.

         7.      Validità della convenzione

         La validità della presente convenzione è di 10 (dieci) anni a decorre dalla data di

         sottoscrizione del presente atto.

         8.   Condizione risolutiva

         L'efficacia della presente convenzione è risolutivamente condizionata alla
         attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione
         o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159 del 6/09/2011 e al vigente
         “Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della

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criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica - Provincia
         di Reggio Emilia” (sottoscritto il 22/06/2016 tra la Provincia di Reggio E. e i
         Comuni) nonché alla attestazione della insussistenza di tentativi di infiltrazione
         mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società stipulante.
         Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive, si procederà alla revoca
         del presente atto. Per quanto riguarda ai titoli edilizi relativi all’attuazione delle
         opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art.32 della Legge Regionale n.18/2016 e al
         vigente “Protocollo di Legalità - Provincia di Reggio Emilia”, l'efficacia degli atti
         edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 smi e Legge Regionale
         n.15/2013 smi) è condizionata dall’attestazione della insussistenza di una delle
         cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente
         D.Lgs. n.159/2011 smi. Nel caso in cui il titolare del presente atto si avvalga della
         facoltà di autodichiarare in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.67 del
         D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà
         all’annullamento del titolo edilizio e relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati
         (ai sensi del D.P.R. n.445/2000 smi).

         9. Conseguenze dell’inadempimento

         Laddove il Soggetto Attuatore o i suoi aventi causa non adempiano alle
         obbligazioni assunte con il presente atto di accordo, il Comune di Casalgrande,
         oltre all'esercizio dei poteri di autotutela in via amministrativa, avrà facoltà di adire
         l'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento
         e la condanna dell'inadempiente alla esecuzione, anche in forma specifica, delle
         obbligazioni assunte.

         10. Controversie

         Eventuali controversie sull’interpretazione e sull’esecuzione della presente
         convenzione, di cui non fosse possibile la risoluzione amichevole, verranno
         sottoposte al giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia
         Romagna. Gli oneri conseguenti sono a carico della parte soccombente, salva
         diversa determinazione del Tribunale Amministrativo.

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11. Rapporti fra la Società stipulante e i propri successori ed aventi causa a
         qualsiasi titolo

         Nell’ipotesi di successione a qualsiasi titolo di terzi alla Società stipulante, per
         compravendita o permuta di alcune o di tutte le parti immobiliari interessate dalla
         presente Convenzione, gli aventi causa del soggetto attuatore subentreranno in
         ogni obbligo ed onere dallo stesso assunti con la sottoscrizione della presente
         Convenzione, quantomeno nella parte residua, non ancora eseguita, con esonero
         della dante causa da ogni responsabilità in proposito. Ogni eccezione fin d’ora
         rimossa all’espressa condizione che la stessa abbia integralmente trasferito,
         facendone espressa menzione nei relativi rogiti, ai propri acquirenti o aventi
         causa, tutti i patti e le clausole previste dalla presente convenzione.

         12. Registrazione, spese e oneri fiscali.

         Il presente atto verrà stipulato davanti a Notaio di fiducia delle parti a seguito della

         intervenuta esecutività della delibera di approvazione della presente convenzione.

         L’atto in oggetto verrà registrato integralmente nei suoi articoli. I compensi, le

         spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio,

         elaborazione e redazione del presente atto, la sua registrazione e conseguenti

         tutti sono a carico del Soggetto Attuatore. All'uopo il Soggetto Attuatore chiede sin

         d'ora tutte le agevolazioni fiscali in materia.

         Allegato: Planimetria con identificazione dei Fabbricati 1) e 2)

         Casalgrande (RE), Addì ….. …………….

         Le parti

         Comune di Casalgrande (RE)

         Società Gambini Group S.p.A

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C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
                                            PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                      Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

                                    Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

                                      Determinazione N. 121 del 04/04/2018

                                  SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

         Oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO ALL’APPROVAZIONE DELLA
         CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL RIUSO DI ALCUNI FABBRICATI
         PRODUTTIVI (LOC. VILLALUNGA - VIA A. VOLTA N.7)..

         Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
         dal 04/04/2018 al 19/04/2018 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento
         degli uffici e dei servizi.

         Li, 20/04/2018                                           L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
                                                                           IBATICI TERESINA
                                                                            (Sottoscritto digitalmente
                                                                 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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