Le imprese crescono con la propria comunità - Novità legislative e finanziamenti per l'inclusione lavorativa di persone disabili e fragili

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Le imprese crescono con la propria comunità - Novità legislative e finanziamenti per l'inclusione lavorativa di persone disabili e fragili
Ferrara, Venerdì 1 dicembre 2017

Le imprese crescono con la propria comunità
Novità legislative e finanziamenti per l’inclusione lavorativa di
                     persone disabili e fragili

Dott.ssa Barbara Celati, dirigente Agenzia Regionale per il Lavoro Ferrara e Reggio
                                      Emilia

                                                                  www.provincia.fe.it/lavoro
Le imprese crescono con la propria comunità - Novità legislative e finanziamenti per l'inclusione lavorativa di persone disabili e fragili
Dal 1 agosto 2016 è operativa l’Agenzia regionale per il lavoro che ha
il compito di coordinare e gestire le funzioni svolte nei 38 Centri per
l’impiego dell’Emilia-Romagna, prima alle dipendenze delle Province.

L’Agenzia ha l’obiettivo di riorganizzare i servizi per l’impiego e di
integrarsi con i soggetti che operano nell’ambito della formazione e
dell’accesso al mercato del lavoro, in stretto raccordo con l’agenzia
nazionale ANPAL.
Tra i compiti assegnati alla struttura vi sono tutte le attività volte a
favorire l’occupabilità e la ricerca di lavoro.

Inoltre l’agenzia gestisce il collocamento al lavoro dedicato alle
persone con disabilità e promuove l’integrazione con i servizi sociali
e sanitari per le persone fragili in cerca di lavoro.

I servizi dei Centri per l’impiego sono completamente gratuiti

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Le sedi dei Centri impiego

I Centri per l'Impiego della provincia di Ferrara sono: divisi in:
Centro per l'Impiego di Ferrara
Centro per l'Impiego dell'Alto Ferrarese (Cento)
Centro per l'Impiego del Basso Ferrarese (Codigoro)

Sul territorio provinciale sono inoltre presenti tre
Punti informativi (Copparo/Consandolo/Porto Garibaldi)
che offrono servizi minimi: informazioni, prenotazione
appuntamenti, iscrizione, rilascio certificazioni.

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I servizi dei Centri per l’Impiego per le persone in cerca
                         di lavoro

• Iscrizione e riconoscimento dello “stato di disoccupazione”
• Patto di servizio personalizzato
• Orientamento professionale/seminari/preselezione
• Tirocini Formativi ed orientativi
• Informazione e orientamento al collocamento delle persone con
disabilità e di quelle appartenenti alle categorie protette

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Persone in cerca di occupazione per classe di età
Iscritti al Centro impiego al 30/06/2016       e al 30/06/2017

  Classe
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Servizi per l’inserimento mirato di persone disabili e
              beneficiarie della Legge 68/99

La L.68/99 affida ai Centri per l’Impiego la promozione dell’inserimento
mirato in azienda con un contratto di lavoro, cioè quello più adatto al
lavoratore disabile o appartenente alle categorie protette, in relazione alle
varie situazioni lavorative e alle esigenze aziendali.
Questo inserimento può avvenire con scelta nominativa del lavoratore ed
essere accompagnato e agevolato da: interventi formativi, progetti
personalizzati di inserimento, sostegno, riconoscimento del tutoraggio
aziendale, monitoraggio delle esperienze realizzate, riconoscimento di
contributi per l’adattamento del posto di lavoro per il lavoratore disabile.

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I beneficiari della L. 68/99
Si possono iscrivere alla Legge 68/1999 due gruppi specifici di destinatari,
individuati dall’art.1 (disabili/invalidi):
Persone con invalidità civile di grado superiore al 45%;

Persone invalide del lavoro con percentuale di invalidità superiore al
33%;
Persone non vedenti e sordomute;

Persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per
servizio;
E dall’art. 18 (C.D. categorie protette):
 Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani;

 Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

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Persone iscritte alla L.68/99 per tipologia e classe di età al 30/06/17

                                      Iscritti L.68/99 Disabili
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Datori di lavoro - Modalità di assolvimento L. 68/99
Sulla base del numero dei dipendenti occupati, sia i datori di lavoro pubblici
che i datori di lavoro privati sono tenuti all’assunzione, entro 60 giorni
dall’insorgenza dell’obbligo, nelle seguenti misure:
• 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
• due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
• un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
I datori di lavoro privati assumono con richiesta nominativa di avviamento o
mediante la stipula di convenzioni, se la numerosità dei lavoratori da
inserire rende complesso un assolvimento in unica soluzione .
Nel caso di mancata assunzione nominativa entro 60 giorni dal momento in
cui sorge l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, i lavoratori possono
essere avviati dal Servizio, previa individuazione tramite chiamata con avviso
pubblico.

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Datori di lavoro - Modalità di assolvimento L. 68/99

In convenzione possono prevedersi le seguenti modalità di ottemperanza:
- Assunzioni: al massimo 12 mesi per 4 assunzioni;
                al massimo 24 mesi per 10 assunzioni;
                fino a 36 mesi per assunzioni superiori a 10.
- Tirocini
- Esternalizzazione art. 22
- Compensazione
- Computo
- Esoneri (pericolosità, faticosità, complessità)
L.R. 17/2005 – promozione del diritto al lavoro di persone con
                  disabilità (ARTT. 17-22)
La Regione, come previsto dalla L.R. 17/2005 "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro“ promuove e
sostiene il diritto al lavoro delle persone con disabilità attraverso:
- l’inserimento lavorativo, tramite il collocamento mirato, presso datori di
lavoro privati e pubblici ;
- l'istituzione di un fondo regionale per l’occupazione delle persone con
disabilità, che mette a disposizione risorse per progetti di politiche atttive,
compresi incentivi per le imprese che assumono lavoratori disabili;
- la concertazione, il confronto e la partecipazione a livello regionale delle
associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie e
lo svolgimento periodico di una conferenza sull’inclusione lavorativa delle
persone con disabilità  CI SARA’ NELLA PRIMAVERA PROSSIMA

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L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento
 lavorativo in cooperative sociali – la convenzione quadro
Ai sensi dell'art.22 della L.R. n.17/2005, la RER ha approvato uno schema
di convenzione quadro (DGR 1767/17) con lo scopo di allargare ed
integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire
l’inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il
ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante la
realizzazione di programmi di inserimento individuali, da effettuarsi presso
cooperative sociali o consorzi. L'obiettivo prioritario è la stabilizzazione
del rapporto di lavoro.
La convenzione è trilaterale, sottoscritta cioè da Agenzia regionale per il
lavoro, datore di lavoro/impresa e cooperativa o consorzio.
La convenzione disciplina le modalità e gli effetti del conferimento a
cooperative sociali di commesse di lavoro da parte delle imprese, a parziale
copertura dell’obbligo di assunzione disabili, integrati dei costi complessivi
di gestione del rapporto di lavoro.
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L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento
      lavorativo in cooperative sociali – i destinatari

I destinatari della convenzione sono persone disabili iscritte negli elenchi
del collocamento mirato che presentino disabilità psichiche e/o intellettive,
o in condizioni di gravità certificata ai sensi della L.104/92.
Attraverso questo strumento, il datore di lavoro privato può adempiere alla
copertura della quota d’obbligo di assunzione disabili per un 30% della
percentuale di riserva, ma solo se ha già assolto all’obbligo di
assunzione per la quota rimanente.
Le persone con disabilità inserite attraverso queste convenzioni sono
computate a copertura della quota d’obbligo delle aziende committenti.

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L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento
      lavorativo in cooperative sociali – le cooperative sociali
Le cooperative sociali alle quali possono essere conferite le commesse di lavoro da
parte delle imprese, devono autocertificare:
- l’iscrizione alla CCIAA;
- l’iscrizione all’Albo Regionale (art. 4 L.R. 12/14);
- di essersi costituite almeno l’anno antecedente alla stipula della convenzione;
- che l’esercizio dell’attività imprenditoriale non è limitato alla sola commessa oggetto
della convenzione;
-l’applicazione del CCNL della cooperazione sociale;
- il rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di essere in regola
con le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti, l’assenza di procedure
concorsuali;
- l’ottemperanza agli obblighi della l.68/99.
La cooperativa, inoltre, deve avere almeno una unità locale nel territorio di stipula della
convenzione, per garantire il tutoraggio ai disabili inseriti

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L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento
lavorativo in cooperative sociali – modalità di attivazione
Il datore di lavoro che intende conferire una o più commesse ad una
cooperativa sociale o consorzio deve presentare all’Ufficio di collocamento
mirato competente per territorio la convenzione redatta secondo lo schema
adottato dall’Agenzia regionale per il lavoro.
L’Ufficio per il collocamento mirato accerta la regolarità della richiesta e
nei 30 gg successivi verifica la disponibilità di lavoratori disabili in
possesso delle caratteristiche richieste.
Se vengono individuati lavoratori disabili disponibili all’inserimento in
cooperativa, l’Ufficio per il collocamento mirato invita datore e
cooperativa alla stipula della Convenzione trilaterale. Se invece non si
trovano lavoratori disabili disponibili, la stipula della convenzione è
impossibile e il datore deve ottemperare all’obbligo con altra modalità.

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L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento
 lavorativo in cooperative sociali – inserimento lavorativo
L’inserimento lavorativo del disabile in cooperativa avviene a seguito di
specifica autorizzazione (nulla osta) dell’Ufficio di collocamento mirato,
rilasciata a fronte di richiesta nominativa.
La copertura del valore della commessa (ordinariamente pari al costo di
una unità a tempo pieno) può avvenire tramite l’assunzione di due o più
lavoratori con contratti part time.
Le aziende assolvono agli obblighi previsti dalla L.68/99 purchè il valore
della commessa corrisponda almeno alla copertura del costo di
un’assunzione part-time, superiore alla metà dell’orario previsto nel
contratto di lavoro dell’azienda committente (50% delle ore +1).
L’assunzione può avvenire anche con contratti di lavoro a tempo
determinato.

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L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento lavorativo in
         cooperative sociali – valore della commessa
Quanto al valore della commessa, la componente del costo del lavoro è calcolata
sulla base del trattamento retributivo (comprensivo degli oneri sociali,
previdenziali, assicurativi) previsto dal CCNL applicato dall’impresa
committente per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle
mansioni oggetto della commessa, da maggiorare di una percentuale di almeno il
20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento.
Tale criterio si applica anche nel caso in cui, per esigenze organizzative o per le
caratteristiche professionali del lavoratore disabile, questi sia adibito a mansioni
diverse da quelle relative all’esecuzione della commessa.
Qualora la cooperativa sociale applicasse CCNL di altri settori, si farà riferimento
al CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, applicato ai lavoratori già occupati dalla
cooperativa nelle medesime attività, compresi eventuali contratti integrativi
esistenti.
L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento lavorativo in
        cooperative sociali – validità della convenzione
La validità e l’efficacia del contratto di affidamento della commessa
costituiscono presupposto di validità della convenzione trilaterale, quindi
qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa
comporta la decadenza di diritto della convenzione stessa, con conseguente
ripristino degli obblighi ex art. 3 L. 68/99 a carico dell’azienda.

Le parti sono tenute a comunicare immediatamente all'Ufficio per il collocamento
lo scioglimento del contratto di affidamento della commessa o di risoluzione del
contratto di lavoro con il disabile. In quest’ultimo caso l'Ufficio per il
collocamento mirato provvederà all’individuazione di un nuovo lavoratore.

Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica e hanno durata minima di
12 mesi; alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi con
assunzione da effettuarsi entro 60 gg, o con proroga della prima convenzione o
con la stipula di una nuova convenzione.
Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità

 Ha la finalità di sostenere l’inserimento lavorativo e la permanenza
 qualificata nel mercato del lavoro delle persone con disabilità. Ogni anno la
 Regione definisce, attraverso un apposito Piano, obiettivi e linee di
 intervento per la programmazione delle azioni che finanzierà attraverso il
 Fondo.
 I destinatari delle misure previste dal Piano sono le persone disabili ai sensi
 della Legge 68/99 – sia iscritte al collocamento mirato che occupate - le
 persone con disabilità acquisita nel corso di un rapporto di lavoro e i giovani
 con disabilità fisica o psichica certificata ai sensi della Legge 104/92 che
 stanno terminando o che hanno concluso un percorso formativo e si
 affacciano al mercato del lavoro.
 Tra le misure previste possono esservi anche azioni per incentivare e
 supportare le imprese che assumeranno persone con disabilità.

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Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità
Le misure previste dal Piano si suddividono in interventi di politica attiva e
interventi promossi sui luoghi di lavoro.
A) Le misure di politica attiva sono individuate a partire dalla situazione
occupazionale e dalle esigenze degli utenti e possono essere finalizzate
all’inserimento o alla permanenza nel mercato del lavoro
B) gli interventi promossi sui luoghi di lavoro, con ricadute dirette sia sulle persone
con disabilità che sui datori di lavoro, sono incentivi all’assunzione, concessi alle
imprese a integrazione delle erogazioni dell’INPS, finanziamenti per
l’adattamento delle postazioni di lavoro e contributi a sostegno della mobilità
casa-lavoro.
Per il 2017 i fondi a disposizione per migliorare i servizi e per realizzare attività di
orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro delle persone con
disabilità sono stati 12,5 i milioni di euro

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L. R. 14/2015: Inserimento al lavoro e inclusione
         sociale delle persone fragili e vulnerabili
La legge è uno strumento volto a garantire che i diversi servizi presenti
sul territorio – sociali, sanitari, del lavoro e della formazione -
operino insieme e in modo integrato per favorire l’uscita delle persone
fragili dalla condizione di vulnerabilità e allo stesso tempo per
motivarle e responsabilizzarle in tal senso.
Prevede interventi di politica attiva per favorire l’inserimento lavorativo
come attività di orientamento, di incrocio domanda/offerta e di sostegno
alle persone nei contesti formativi o lavorativi, tirocini di orientamento
specialistico (tipologia D), certificazione delle competenze e sostegno
nella fase di inserimento al lavoro.

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L.R. 14/2015 – Contesto di riferimento

Si rivolge ad un’utenza cosiddetta “multi – problematica”, cioè a
persone che ad una condizione di disoccupazione uniscono problemi di
natura sanitaria, psichica, funzionale, sociale, professionale e relazionale
che condizionano le possibilità di accedere autonomamente al lavoro,
impedendo anche la loro inclusione sociale.
L’integrazione dei servizi del lavoro, sociale e sanitario diventa la
modalità di intervento per sostenere questo tipo di utenza fragile e
vulnerabile, e si realizza a livello di Distretto socio-sanitario.
Ogni distretto ha predisposto a tal fine una specifica programmazione
oggetto di condivisione con la Regione.

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L.R. 14/2015 – Processo operativo
L’utente può avere accesso alle prestazioni entrando indifferentemente in
uno dei 3 servizi (lavoro/sociale/sanitario).
Viene costruito il “profilo di fragilità” dell’utente secondo elementi definiti,
unici e condivisi.
Si attiva un’equipe multi-professionale composta da operatori dei 3 servizi.
L’equipe ha a disposizione un elenco unico di interventi relativi ai 3 servizi
coinvolti.
Viene elaborato un programma personalizzato che prevede il “vincolo
della condizionalità”.

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L.R. 14/2015 – Gli strumenti di analisi

Il “profilo di fragilità” è lo strumento previsto per l’analisi e la
valutazione delle condizioni di fragilità; serve per determinare il livello
di fragilità delle persone utenti e quindi per progettare programmi
personalizzati integrati e differenziati.
E’ articolato per domini (aree tipiche della qualità di vita delle persone) e
relativi item (dimensioni e aspetti caratterizzanti la condizione di
fragilità), assunti come ambiti di conoscenza trasversali e condivisi tra i
servizi interessati.
Vengono presi in considerazione 30 item, appartenenti a 5 differenti
domini; la compilazione del profilo prevede l’attribuzione di un
punteggio secondo una scala di livelli di fragilità. Il punteggio conseguito
definisce il livello di fragilità.

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L.R. 14/2015 – Gli strumenti di analisi
La scheda anagrafico-informativa è il documento che contiene i dati
anagrafici e le informazioni più significative sulla storia dell’utente, ed è
parte integrante del “profilo di fragilità”.
         Le figure coinvolte nel processo sono:
In fase di accesso, si utilizza la SCHEDA DI ACCESSO: raccoglie
informazioni anagrafiche, sociali, contatti pregressi e/o in essere coi
servizi e consente di effettuare, attraverso 10 item, un primo screening sulle
condizioni di fragilità della persona.
I 10 item sono stati scelti perché sono significativi e trasversali, e riguardano
la condizione sociale, il funzionamento sociale, la condizione economica e
l’occupabilità.
La persona che supera una determinata soglia di punteggio accede alla
successiva fase di valutazione complessiva, cioè alla Scheda profilo
completo.

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L.R. 14/2015 – Gli strumenti di analisi
La SCHEDA PROFILO COMPLETO prende in considerazione gli
ulteriori 20 item del profilo di fragilità, non esaminati in fase di accesso e
consente dunque di ottenere una valutazione complessiva della
condizione di fragilità della persona.
In base agli esiti della rilevazione, possono essere attivati diversi
percorsi:
- il rinvio al servizio ritenuto più idoneo per gli utenti che non
presentano situazioni di multi problematicità;
- una presa in carico integrata da parte dell’equipe multiprofessionale
per gli utenti il cui profilo richieda lo sviluppo di una progettualità
integrata e personalizzata finalizzata all’inserimento lavorativo e
all’inclusione sociale.

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L.R. 14/2015 – L’equipe multiprofessionale
                                    equipe
L’equipe si occupa della presa in carico unitaria; è composta da
operatori appartenenti ai diversi servizi: è sempre presente un operatore
del centro impiego, sono inoltre presenti un operatore dei servizi sociali
nonché dei servizi sanitari, in relazione alle problematiche concernenti la
persona.
L’equipe predispone un programma personalizzato di interventi, che
individua l’insieme di azioni finalizzate all’inserimento lavorativo e/o
inclusione sociale.
Gli interventi stabiliti sono quelli offerti dai soggetti istituzionali e dai
servizi pubblici e privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica
dalla Regione Emilia Romagna.

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L.R. 14/2015 – Promozione delle opportunità di lavoro

La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e dei datori
di lavoro, e prevede incentivi a beneficio dei datori di lavoro che stipulino
contratti con persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.
Per consentire l’inserimento di persone fragili nel luogo di lavoro, sono
previsti contributi in riferimento a:
a) Acquisti e adeguamenti strumentali atti a consentire l’inserimento sul
posto di lavoro delle persone in condizione di fragilità;
b) Formazione e impiego di personale di esclusivo ausilio alle persone in
condizione di fragilità
L.R. 14/2015 – Strumenti di inserimento al lavoro

La Regione individua diverse azioni e strumenti a beneficio di persone
in condizioni di fragilità:
- Interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione
professionale;
-Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento
finalizzati all’inclusione sociale;
- Misure di sostegno all’inserimento lavorativo, anche tramite agenzie
di somministrazione di lavoro e cooperative sociali;
- Supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale.

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Tirocini
Sono esperienze di formazione e di orientamento, rivolte a “soggetti
privi di lavoro”, che avvengono mediante l’inserimento lavorativo in
azienda e che servono ad agevolare le scelte professionali delle persone. Il
tirocinio non è un rapporto di lavoro, né l’azienda è vincolata
all’assunzione del tirocinante.
Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, ciascun
percorso si deve basare su un progetto formativo individuale che ne
stabilisca gli obiettivi di apprendimento; a tal scopo per la progettazione
dei tirocini si prendono a riferimento le qualifiche del Sistema regionale
(SRQ).
Il tirocinio è inoltre un’opportunità per l’azienda di conoscere direttamente
il candidato che, eventualmente, potrà poi decidere di inserire nel proprio
organico.

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Tipologie di tirocinio
Sono previste quattro tipologie di tirocinio con caratteristiche, durata e
destinatari diversi:
A) tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un
titolo studio da non più di 12 mesi;
B) tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati,
disoccupati, persone in mobilità;
C) tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio;
D) tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e
alla riabilitazione.
(I tirocini finanziati con FRD del 2016 sono stati 185, svolti nel periodo
2016/2017)

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Si ringrazia per l’attenzione!!
Fonti WEB:
www.regione.emilia-romagna.it
http://www.agenzialavoro.emr.it/
www.provincia.fe.it/lavoro
Fonti legislative:
Legge 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabili
Legge regionale 17/2005 Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità,
sicurezza e regolarità del lavoro
Legge regionale 14/2015 Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e
dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso
l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
DGR 1768/2017 Approvazione dello schema di convenzione quadro regionale per
l’attuazione dell’art. 22 L.R. 17/2005
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