Le imprese crescono con la propria comunità - Novità legislative e finanziamenti per l'inclusione lavorativa di persone disabili e fragili
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Ferrara, Venerdì 1 dicembre 2017 Le imprese crescono con la propria comunità Novità legislative e finanziamenti per l’inclusione lavorativa di persone disabili e fragili Dott.ssa Barbara Celati, dirigente Agenzia Regionale per il Lavoro Ferrara e Reggio Emilia www.provincia.fe.it/lavoro
Dal 1 agosto 2016 è operativa l’Agenzia regionale per il lavoro che ha il compito di coordinare e gestire le funzioni svolte nei 38 Centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna, prima alle dipendenze delle Province. L’Agenzia ha l’obiettivo di riorganizzare i servizi per l’impiego e di integrarsi con i soggetti che operano nell’ambito della formazione e dell’accesso al mercato del lavoro, in stretto raccordo con l’agenzia nazionale ANPAL. Tra i compiti assegnati alla struttura vi sono tutte le attività volte a favorire l’occupabilità e la ricerca di lavoro. Inoltre l’agenzia gestisce il collocamento al lavoro dedicato alle persone con disabilità e promuove l’integrazione con i servizi sociali e sanitari per le persone fragili in cerca di lavoro. I servizi dei Centri per l’impiego sono completamente gratuiti www.provincia.fe.it/lavoro
Le sedi dei Centri impiego I Centri per l'Impiego della provincia di Ferrara sono: divisi in: Centro per l'Impiego di Ferrara Centro per l'Impiego dell'Alto Ferrarese (Cento) Centro per l'Impiego del Basso Ferrarese (Codigoro) Sul territorio provinciale sono inoltre presenti tre Punti informativi (Copparo/Consandolo/Porto Garibaldi) che offrono servizi minimi: informazioni, prenotazione appuntamenti, iscrizione, rilascio certificazioni. www.provincia.fe.it/lavoro
I servizi dei Centri per l’Impiego per le persone in cerca di lavoro • Iscrizione e riconoscimento dello “stato di disoccupazione” • Patto di servizio personalizzato • Orientamento professionale/seminari/preselezione • Tirocini Formativi ed orientativi • Informazione e orientamento al collocamento delle persone con disabilità e di quelle appartenenti alle categorie protette www.provincia.fe.it/lavoro
Persone in cerca di occupazione per classe di età Iscritti al Centro impiego al 30/06/2016 e al 30/06/2017 Classe
Servizi per l’inserimento mirato di persone disabili e beneficiarie della Legge 68/99 La L.68/99 affida ai Centri per l’Impiego la promozione dell’inserimento mirato in azienda con un contratto di lavoro, cioè quello più adatto al lavoratore disabile o appartenente alle categorie protette, in relazione alle varie situazioni lavorative e alle esigenze aziendali. Questo inserimento può avvenire con scelta nominativa del lavoratore ed essere accompagnato e agevolato da: interventi formativi, progetti personalizzati di inserimento, sostegno, riconoscimento del tutoraggio aziendale, monitoraggio delle esperienze realizzate, riconoscimento di contributi per l’adattamento del posto di lavoro per il lavoratore disabile. www.provincia.fe.it/lavoro
I beneficiari della L. 68/99 Si possono iscrivere alla Legge 68/1999 due gruppi specifici di destinatari, individuati dall’art.1 (disabili/invalidi): Persone con invalidità civile di grado superiore al 45%; Persone invalide del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%; Persone non vedenti e sordomute; Persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio; E dall’art. 18 (C.D. categorie protette): Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani; Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. www.provincia.fe.it/lavoro
Persone iscritte alla L.68/99 per tipologia e classe di età al 30/06/17 Iscritti L.68/99 Disabili Classe
Datori di lavoro - Modalità di assolvimento L. 68/99 Sulla base del numero dei dipendenti occupati, sia i datori di lavoro pubblici che i datori di lavoro privati sono tenuti all’assunzione, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, nelle seguenti misure: • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; • due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. I datori di lavoro privati assumono con richiesta nominativa di avviamento o mediante la stipula di convenzioni, se la numerosità dei lavoratori da inserire rende complesso un assolvimento in unica soluzione . Nel caso di mancata assunzione nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, i lavoratori possono essere avviati dal Servizio, previa individuazione tramite chiamata con avviso pubblico. www.provincia.fe.it/lavoro
Datori di lavoro - Modalità di assolvimento L. 68/99 In convenzione possono prevedersi le seguenti modalità di ottemperanza: - Assunzioni: al massimo 12 mesi per 4 assunzioni; al massimo 24 mesi per 10 assunzioni; fino a 36 mesi per assunzioni superiori a 10. - Tirocini - Esternalizzazione art. 22 - Compensazione - Computo - Esoneri (pericolosità, faticosità, complessità)
L.R. 17/2005 – promozione del diritto al lavoro di persone con disabilità (ARTT. 17-22) La Regione, come previsto dalla L.R. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro“ promuove e sostiene il diritto al lavoro delle persone con disabilità attraverso: - l’inserimento lavorativo, tramite il collocamento mirato, presso datori di lavoro privati e pubblici ; - l'istituzione di un fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, che mette a disposizione risorse per progetti di politiche atttive, compresi incentivi per le imprese che assumono lavoratori disabili; - la concertazione, il confronto e la partecipazione a livello regionale delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie e lo svolgimento periodico di una conferenza sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità CI SARA’ NELLA PRIMAVERA PROSSIMA www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento lavorativo in cooperative sociali – la convenzione quadro Ai sensi dell'art.22 della L.R. n.17/2005, la RER ha approvato uno schema di convenzione quadro (DGR 1767/17) con lo scopo di allargare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l’inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante la realizzazione di programmi di inserimento individuali, da effettuarsi presso cooperative sociali o consorzi. L'obiettivo prioritario è la stabilizzazione del rapporto di lavoro. La convenzione è trilaterale, sottoscritta cioè da Agenzia regionale per il lavoro, datore di lavoro/impresa e cooperativa o consorzio. La convenzione disciplina le modalità e gli effetti del conferimento a cooperative sociali di commesse di lavoro da parte delle imprese, a parziale copertura dell’obbligo di assunzione disabili, integrati dei costi complessivi di gestione del rapporto di lavoro. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento lavorativo in cooperative sociali – i destinatari I destinatari della convenzione sono persone disabili iscritte negli elenchi del collocamento mirato che presentino disabilità psichiche e/o intellettive, o in condizioni di gravità certificata ai sensi della L.104/92. Attraverso questo strumento, il datore di lavoro privato può adempiere alla copertura della quota d’obbligo di assunzione disabili per un 30% della percentuale di riserva, ma solo se ha già assolto all’obbligo di assunzione per la quota rimanente. Le persone con disabilità inserite attraverso queste convenzioni sono computate a copertura della quota d’obbligo delle aziende committenti. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento lavorativo in cooperative sociali – le cooperative sociali Le cooperative sociali alle quali possono essere conferite le commesse di lavoro da parte delle imprese, devono autocertificare: - l’iscrizione alla CCIAA; - l’iscrizione all’Albo Regionale (art. 4 L.R. 12/14); - di essersi costituite almeno l’anno antecedente alla stipula della convenzione; - che l’esercizio dell’attività imprenditoriale non è limitato alla sola commessa oggetto della convenzione; -l’applicazione del CCNL della cooperazione sociale; - il rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti, l’assenza di procedure concorsuali; - l’ottemperanza agli obblighi della l.68/99. La cooperativa, inoltre, deve avere almeno una unità locale nel territorio di stipula della convenzione, per garantire il tutoraggio ai disabili inseriti www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento lavorativo in cooperative sociali – modalità di attivazione Il datore di lavoro che intende conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o consorzio deve presentare all’Ufficio di collocamento mirato competente per territorio la convenzione redatta secondo lo schema adottato dall’Agenzia regionale per il lavoro. L’Ufficio per il collocamento mirato accerta la regolarità della richiesta e nei 30 gg successivi verifica la disponibilità di lavoratori disabili in possesso delle caratteristiche richieste. Se vengono individuati lavoratori disabili disponibili all’inserimento in cooperativa, l’Ufficio per il collocamento mirato invita datore e cooperativa alla stipula della Convenzione trilaterale. Se invece non si trovano lavoratori disabili disponibili, la stipula della convenzione è impossibile e il datore deve ottemperare all’obbligo con altra modalità. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento lavorativo in cooperative sociali – inserimento lavorativo L’inserimento lavorativo del disabile in cooperativa avviene a seguito di specifica autorizzazione (nulla osta) dell’Ufficio di collocamento mirato, rilasciata a fronte di richiesta nominativa. La copertura del valore della commessa (ordinariamente pari al costo di una unità a tempo pieno) può avvenire tramite l’assunzione di due o più lavoratori con contratti part time. Le aziende assolvono agli obblighi previsti dalla L.68/99 purchè il valore della commessa corrisponda almeno alla copertura del costo di un’assunzione part-time, superiore alla metà dell’orario previsto nel contratto di lavoro dell’azienda committente (50% delle ore +1). L’assunzione può avvenire anche con contratti di lavoro a tempo determinato. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento lavorativo in cooperative sociali – valore della commessa Quanto al valore della commessa, la componente del costo del lavoro è calcolata sulla base del trattamento retributivo (comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi) previsto dal CCNL applicato dall’impresa committente per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento. Tale criterio si applica anche nel caso in cui, per esigenze organizzative o per le caratteristiche professionali del lavoratore disabile, questi sia adibito a mansioni diverse da quelle relative all’esecuzione della commessa. Qualora la cooperativa sociale applicasse CCNL di altri settori, si farà riferimento al CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato ai lavoratori già occupati dalla cooperativa nelle medesime attività, compresi eventuali contratti integrativi esistenti.
L.R. 17/2005 – Art. 22 programma di inserimento lavorativo in cooperative sociali – validità della convenzione La validità e l’efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono presupposto di validità della convenzione trilaterale, quindi qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa comporta la decadenza di diritto della convenzione stessa, con conseguente ripristino degli obblighi ex art. 3 L. 68/99 a carico dell’azienda. Le parti sono tenute a comunicare immediatamente all'Ufficio per il collocamento lo scioglimento del contratto di affidamento della commessa o di risoluzione del contratto di lavoro con il disabile. In quest’ultimo caso l'Ufficio per il collocamento mirato provvederà all’individuazione di un nuovo lavoratore. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica e hanno durata minima di 12 mesi; alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi con assunzione da effettuarsi entro 60 gg, o con proroga della prima convenzione o con la stipula di una nuova convenzione.
Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità Ha la finalità di sostenere l’inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nel mercato del lavoro delle persone con disabilità. Ogni anno la Regione definisce, attraverso un apposito Piano, obiettivi e linee di intervento per la programmazione delle azioni che finanzierà attraverso il Fondo. I destinatari delle misure previste dal Piano sono le persone disabili ai sensi della Legge 68/99 – sia iscritte al collocamento mirato che occupate - le persone con disabilità acquisita nel corso di un rapporto di lavoro e i giovani con disabilità fisica o psichica certificata ai sensi della Legge 104/92 che stanno terminando o che hanno concluso un percorso formativo e si affacciano al mercato del lavoro. Tra le misure previste possono esservi anche azioni per incentivare e supportare le imprese che assumeranno persone con disabilità. www.provincia.fe.it/lavoro
Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità Le misure previste dal Piano si suddividono in interventi di politica attiva e interventi promossi sui luoghi di lavoro. A) Le misure di politica attiva sono individuate a partire dalla situazione occupazionale e dalle esigenze degli utenti e possono essere finalizzate all’inserimento o alla permanenza nel mercato del lavoro B) gli interventi promossi sui luoghi di lavoro, con ricadute dirette sia sulle persone con disabilità che sui datori di lavoro, sono incentivi all’assunzione, concessi alle imprese a integrazione delle erogazioni dell’INPS, finanziamenti per l’adattamento delle postazioni di lavoro e contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro. Per il 2017 i fondi a disposizione per migliorare i servizi e per realizzare attività di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità sono stati 12,5 i milioni di euro www.provincia.fe.it/lavoro
L. R. 14/2015: Inserimento al lavoro e inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili La legge è uno strumento volto a garantire che i diversi servizi presenti sul territorio – sociali, sanitari, del lavoro e della formazione - operino insieme e in modo integrato per favorire l’uscita delle persone fragili dalla condizione di vulnerabilità e allo stesso tempo per motivarle e responsabilizzarle in tal senso. Prevede interventi di politica attiva per favorire l’inserimento lavorativo come attività di orientamento, di incrocio domanda/offerta e di sostegno alle persone nei contesti formativi o lavorativi, tirocini di orientamento specialistico (tipologia D), certificazione delle competenze e sostegno nella fase di inserimento al lavoro. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 14/2015 – Contesto di riferimento Si rivolge ad un’utenza cosiddetta “multi – problematica”, cioè a persone che ad una condizione di disoccupazione uniscono problemi di natura sanitaria, psichica, funzionale, sociale, professionale e relazionale che condizionano le possibilità di accedere autonomamente al lavoro, impedendo anche la loro inclusione sociale. L’integrazione dei servizi del lavoro, sociale e sanitario diventa la modalità di intervento per sostenere questo tipo di utenza fragile e vulnerabile, e si realizza a livello di Distretto socio-sanitario. Ogni distretto ha predisposto a tal fine una specifica programmazione oggetto di condivisione con la Regione. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 14/2015 – Processo operativo L’utente può avere accesso alle prestazioni entrando indifferentemente in uno dei 3 servizi (lavoro/sociale/sanitario). Viene costruito il “profilo di fragilità” dell’utente secondo elementi definiti, unici e condivisi. Si attiva un’equipe multi-professionale composta da operatori dei 3 servizi. L’equipe ha a disposizione un elenco unico di interventi relativi ai 3 servizi coinvolti. Viene elaborato un programma personalizzato che prevede il “vincolo della condizionalità”. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 14/2015 – Gli strumenti di analisi Il “profilo di fragilità” è lo strumento previsto per l’analisi e la valutazione delle condizioni di fragilità; serve per determinare il livello di fragilità delle persone utenti e quindi per progettare programmi personalizzati integrati e differenziati. E’ articolato per domini (aree tipiche della qualità di vita delle persone) e relativi item (dimensioni e aspetti caratterizzanti la condizione di fragilità), assunti come ambiti di conoscenza trasversali e condivisi tra i servizi interessati. Vengono presi in considerazione 30 item, appartenenti a 5 differenti domini; la compilazione del profilo prevede l’attribuzione di un punteggio secondo una scala di livelli di fragilità. Il punteggio conseguito definisce il livello di fragilità. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 14/2015 – Gli strumenti di analisi La scheda anagrafico-informativa è il documento che contiene i dati anagrafici e le informazioni più significative sulla storia dell’utente, ed è parte integrante del “profilo di fragilità”. Le figure coinvolte nel processo sono: In fase di accesso, si utilizza la SCHEDA DI ACCESSO: raccoglie informazioni anagrafiche, sociali, contatti pregressi e/o in essere coi servizi e consente di effettuare, attraverso 10 item, un primo screening sulle condizioni di fragilità della persona. I 10 item sono stati scelti perché sono significativi e trasversali, e riguardano la condizione sociale, il funzionamento sociale, la condizione economica e l’occupabilità. La persona che supera una determinata soglia di punteggio accede alla successiva fase di valutazione complessiva, cioè alla Scheda profilo completo. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 14/2015 – Gli strumenti di analisi La SCHEDA PROFILO COMPLETO prende in considerazione gli ulteriori 20 item del profilo di fragilità, non esaminati in fase di accesso e consente dunque di ottenere una valutazione complessiva della condizione di fragilità della persona. In base agli esiti della rilevazione, possono essere attivati diversi percorsi: - il rinvio al servizio ritenuto più idoneo per gli utenti che non presentano situazioni di multi problematicità; - una presa in carico integrata da parte dell’equipe multiprofessionale per gli utenti il cui profilo richieda lo sviluppo di una progettualità integrata e personalizzata finalizzata all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 14/2015 – L’equipe multiprofessionale equipe L’equipe si occupa della presa in carico unitaria; è composta da operatori appartenenti ai diversi servizi: è sempre presente un operatore del centro impiego, sono inoltre presenti un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari, in relazione alle problematiche concernenti la persona. L’equipe predispone un programma personalizzato di interventi, che individua l’insieme di azioni finalizzate all’inserimento lavorativo e/o inclusione sociale. Gli interventi stabiliti sono quelli offerti dai soggetti istituzionali e dai servizi pubblici e privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica dalla Regione Emilia Romagna. www.provincia.fe.it/lavoro
L.R. 14/2015 – Promozione delle opportunità di lavoro La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e dei datori di lavoro, e prevede incentivi a beneficio dei datori di lavoro che stipulino contratti con persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Per consentire l’inserimento di persone fragili nel luogo di lavoro, sono previsti contributi in riferimento a: a) Acquisti e adeguamenti strumentali atti a consentire l’inserimento sul posto di lavoro delle persone in condizione di fragilità; b) Formazione e impiego di personale di esclusivo ausilio alle persone in condizione di fragilità
L.R. 14/2015 – Strumenti di inserimento al lavoro La Regione individua diverse azioni e strumenti a beneficio di persone in condizioni di fragilità: - Interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale; -Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale; - Misure di sostegno all’inserimento lavorativo, anche tramite agenzie di somministrazione di lavoro e cooperative sociali; - Supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale. www.provincia.fe.it/lavoro
Tirocini Sono esperienze di formazione e di orientamento, rivolte a “soggetti privi di lavoro”, che avvengono mediante l’inserimento lavorativo in azienda e che servono ad agevolare le scelte professionali delle persone. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, né l’azienda è vincolata all’assunzione del tirocinante. Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, ciascun percorso si deve basare su un progetto formativo individuale che ne stabilisca gli obiettivi di apprendimento; a tal scopo per la progettazione dei tirocini si prendono a riferimento le qualifiche del Sistema regionale (SRQ). Il tirocinio è inoltre un’opportunità per l’azienda di conoscere direttamente il candidato che, eventualmente, potrà poi decidere di inserire nel proprio organico. www.provincia.fe.it/lavoro
Tipologie di tirocinio Sono previste quattro tipologie di tirocinio con caratteristiche, durata e destinatari diversi: A) tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un titolo studio da non più di 12 mesi; B) tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati, disoccupati, persone in mobilità; C) tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio; D) tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. (I tirocini finanziati con FRD del 2016 sono stati 185, svolti nel periodo 2016/2017) www.provincia.fe.it/lavoro
Si ringrazia per l’attenzione!!
Fonti WEB: www.regione.emilia-romagna.it http://www.agenzialavoro.emr.it/ www.provincia.fe.it/lavoro Fonti legislative: Legge 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabili Legge regionale 17/2005 Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro Legge regionale 14/2015 Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari DGR 1768/2017 Approvazione dello schema di convenzione quadro regionale per l’attuazione dell’art. 22 L.R. 17/2005
Puoi anche leggere