REGOLAMENTO DELLA POLIZIA URBANA - PROVINCIA DI FOGGIA

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COMUNE DI L UCER A
      PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO DELLA
  POLIZIA URBANA
REGOLAMENTO DELLA POLIZIA URBANA

                                        TITOLO I

                            DISPOSIZIONI GENERALI

                                          ART. 1
                                        FINALITA’

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali
   dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto
   della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della Comunità cittadina
   al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia
   fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.

                                      ART. 2
                            FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si
   svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie
   dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico
   delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

                                      ART. 3
                             OGGETTO ED APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all’art. 1, detta norme,
   autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

       a)   Sicurezza e qualità dell’ambiente urbano;
       b)   Occupazione d’aree e spazi pubblici;
       c)   Quiete pubblica e privata;
       d)   Attività commerciali;
       e)   Protezione e tutela degli animali.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate
   le disposizioni stabilite per singole circostanze dall’Autorità Comunale e gli ordini, anche
   orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai
   funzionari dell’Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e
   dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna
   qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
ART. 4
                                       DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio
   Urbano tutto, ed in particolare:

       a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso
          pubblico costituita nei modi e nei tempi di legge, nonché le vie private aperte
          alpubblico passaggio, quelle risultanti vicinali dalla mappa catastale e le aree di
          proprietà privata non recintate;
       b) I parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
       c) Le acque interne e le loro difese spondali;
       d) I monumenti, i portici, gli edifici segnalati e vincolati dalla Sovrintendenza;
       e) Le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro
          debbano essere salvaguardati;
       f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni indicati nelle lettere
          precedenti;
       g) I parcheggi e gli altri spazi destinati ad uso pubblico anche solo tramite prescrizioni
          nella concessione, autorizzazione o convenzione edilizia;
       h) Gli spazi posti su manufatti realizzati direttamente dal Comune o da terzi in
          scomputo di oneri di urbanizzazione, trascorsi cinque anni dalla realizzazione senza
          contestazioni legali da parte dei proprietari;
       i) Gli spazi dismessi a seguito di prescrizioni connesse ad approvazioni di concessioni
          o di autorizzazioni edilizie.

2. Per fruizione di beni comuni s’intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da
   parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al
   Regolamento. La fruizione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione
   od autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni s’intende l’uso particolare che di essi sia fatto, in via
   esclusiva, per l’esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
   L’utilizzazione dei beni comunali è sempre subordinata a preventiva concessione od
   autorizzazione.

                                     ART. 5
                          CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra preventiva specifica concessione od
   autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza indirizzata al Sindaco.

2. L’istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che s’intende
   utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all’ attività che s’intende
   esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni, determinano in via
   generale, i termini entro i quali l’istanza deve essere presentata e quale documentazione
   debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale
per talune specie di concessione/autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede
   immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo
   congruo termine per la presentazione. Quando sussistono ragioni di particolare urgenza o
   quando l’utilizzo riguarda superfici non superiori a mq quattro e durata non superiore al
   giorno il diniego o l’autorizzazione possono essere concesse dal funzionario responsabile
   sentiti, solo oralmente, i pareri degli altri uffici competenti.

4. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal
   giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo
   deve essere richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2
   dal titolare della concessione/autorizzazione.

5. Le concessioni/autorizzazioni che sono utilizzate in modo non conforme alle disposizioni
   regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, possono essere
   revocate dal funzionario responsabile in qualunque momento, con provvedimento motivato,
   lo stesso quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

                                          ART. 6
                                        VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via
   generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente
   alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende
   erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell’Azienda Sanitaria Locale, all’A.R.P.A., alle
   guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, e, ove consentito dalla legge e
   previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma uno,
   possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla
   legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata
   dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia
   necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e
   dell’individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All’accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì
   procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, con
   l’obbligo di rapporto di cui al comma due.
TITOLO II

           SICUREZZA E QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO

                              SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL’IGIENE
                             AMBIENTALE

                                        ART. 7
                                 COMPORTAMENTI VIETATI

  1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:

      a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le
         attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi
         manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali
         regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
      b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili
         dalla pubblica via e le loro pertinenze, i tombini ed i manufatti delle pubbliche
         condutture e servizi della pubblica illuminazione;
      c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, attrezzi
         per giochi, fontane, segnaletica stradale, dissuasori di traffico e sosta, e altri elementi
         d’arredo urbano di pubblica utilità;
      d) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici,
         recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
      e) Occupare marciapiedi o tratti di strade riservate ai pedoni con oggetti ingombranti o
         soffermarsi a scopo di vendite ambulanti; nei giorni di fiera e di mercato è vietato
         accostare sui pubblici monumenti, sulle pubbliche condutture e sulla pubblica
         illuminazione oggetti esposti in vendita;
      f) Arrampicarsi su monumenti, pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale
         o delle tabelle del servizio di trasporto pubblico, inferriate pubbliche o private;
      g) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle
         proprietà private;
      h) Scuotere, spolverare o sbattere sulla pubblica via, o dalle finestre, abiti, tappeti, panni,
         ecc…
      i) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi
         abbia superato i 12 anni, salvo diversa destinazione del gioco;
      j) Praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito,
         compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio, disturbo o
         ingombro, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; è parimenti
         vietato lanciare sassi e palle di neve;
      k) Compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di
         lavaggio, scaricare da autocaravan residui organici ed acque sul suolo, nei recettori delle
         fogne bianche e comunque fuori dai recettori destinati all’uso;
      l) Impedire con veicoli o altro l’utilizzazione di strutture realizzate per consentire il
         superamento delle barriere architettoniche;
      m) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie
         (fotografie, disegni, figure, pubblicazioni, ecc…) al pubblico decoro, alla moralità ed al
         buon costume, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio alle persone,
         nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
n) Non raccogliere in appositi sacchetti, fuori dalle aree segnalate a ciò destinate, le
       deiezioni dei cani;
    o) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio
       pubblico;
    p) Sparare mortaretti, petardi ed utilizzare bombolette spay schiumogene. Al divieto si
       deroga la notte di Capodanno dalle ore 23 alle ore 01 del 1° gennaio, esclusivamente per
       quegli artifici rientranti nelle categorie dei giochi pirici e dei giocattoli, consentiti dalla
       legge;
    q) Ostruire i corsi d’acqua dei fossati, canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché
       versarvi liquidi e solidi;
    r) Affiggere od installare materiali pubblicitari per manifestazioni (stendardi, striscioni,
       cartelli, ecc…) suscettibili di essere abbattuti dal vento in quanto non sufficientemente
       stabili;
    s) Non rimuovere entro 2 gg. dal termine della manifestazione i materiali di cui alla
       precedente lettera r);
    t) Strappare fiori e rovinare il manto erboso nei giardini pubblici.

                                       ART. 8
                               ALTRE ATTIVITA’ VIETATE

1. A tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica è vietato:

    a) Ammassare nelle strade, nelle aree di pertinenza delle case, nei terreni di proprietà
       privata che si affacciano sulla pubblica via, rifiuti, macerie edili e oggetti ingombranti,
       salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel
       più breve tempo possibile;
    b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali,
       salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel
       più breve tempo possibile;
    c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi o nei vani delle aperture verso la pubblica via o
       verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile (vasi fiori, cassette, gabbie uccelli, ecc…) che
       non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
    d) Procedere all’innaffiatura dei vasi o piante collocate all’esterno delle abitazioni
       procurando stillicidio sulla pubblica via;
    e) Procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò
       determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
    f) Lanciare, distribuire, collocare sui veicoli in sosta sulla pubblica via, volantini o simili,
       tranne che in occasione di manifestazioni aventi carattere religioso, politico o sindacale
       e di cui sia data preventiva comunicazione al Sindaco.
    g) Lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;
    h) Detenere o allevare all’interno del centro abitato animali da cortile, fatti salvi gli utilizzi
       familiari, e a condizione che siano tutelati l’ igiene pubblica ed il rumore;
    i) Tenere porcili;
    j) Tenere nell’ abitato depositi di letame, che deve essere trasportato a destinazione, non
       appena estratto dalle stalle, con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi
       spargimento solido e liquido;
    k) Spargere letame o liquami per qualsiasi uso, anche agricolo, a meno di mt. 100 da
       qualsiasi abitazione;
l) Il getto libero da fonti di servizio, anche verso l’interno delle case, di materiale di
            demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali o
            posti in recipienti ed incanalati con debite precauzioni, ammucchiati nei cortili o dentro
            steccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizioni
            dovranno eseguirsi evitando l’eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti
            aspersioni di acqua;
         m) Stendere panni all’esterno delle finestre e dei balconi sui lati verso la pubblica via per
            l’intera giornata. Verso i cortili interni delle abitazioni è consentito stendere i panni
            all’esterno delle finestre o dei balconi, purché sia evitato lo stillicidio e l’altezza dei
            panni stesi non superi il piano del soffitto dei balconi o la luce delle finestre sottostanti;
         n) Tenere accesi i motori, dei veicoli e dei motoveicoli, durante la sosta, la fermata o per
            altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La disposizione non si
            applica alle fasi di riparazione e/o di riscaldamento iniziale dei motori, limitatamente
            agli spazi dell’autofficina o rimessa, sempre che gli stessi siano dotati di elementi di
            raccolta e coinvolgimento dei gas di scarico;
         o) Sospendere l’attività di cantiere edile senza le opportune protezioni e recinzioni.
            S’intende sospesa l’ attività edilizia connessa a provvedimenti edilizi-urbanistici scaduti
            o a seguito di ordinanze;
         p) Salire con ciclomotori o altri veicoli a motore sui marciapiedi, basamenti di monumenti,
            gradini di case private (in aree aperte a pubblico passaggio), aree verdi, piste ciclo-
            pedonali;
         q) Accendere fuochi sia all’interno sia all’esterno delle abitazioni, se il fumo non immette
            in apposito condotto;
         r) Tenere nell’abitato petrolio, benzina, materie infiammabili od esplodenti oltre le
            quantità occorrenti per i fabbisogni domestici;
         s) Mettere o tenere installato filo spinato su strade ed aree pubbliche, o soggette a pubblico
            passaggio;
         t) Tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o
            con punte o sporgenze pericolose;
         u) Esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi
            pubblici del centro abitato.
         v) Gettare sulle pubbliche vie durante lo svolgimento di cortei funebri, fiori o altri addobbi
            cerimoniali.

                                         ART. 9
                           NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO

1. Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre
   qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli
   spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d’uso pubblico, nei corsi o
   specchi d’acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi,
   anche recintati, comuni a più persone.

2. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzazione di
   strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d’uso pubblico, di
   provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

3. Quando l’attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o
   altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in
posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore
   a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L’obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste anche per chi lo imbratti per lo svolgimento di
   una propria attività, anche temporanea.

5. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica
   via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di suolo
   sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di
   intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori d’immobili ed i titolari di esercizi pubblici,
   collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di suolo prospiciente
   l’immobile stesso.

7. I titolari di esercizi, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare
   sulla soglia dell’esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con
   adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati
   affinché sia impedito il rovesciamento.

8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie o da esse visibili, hanno l’obbligo di
   provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che siano stati
   depositati.

9. Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti
   sulla pubblica via e nei fossati o canali laterali. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi
   conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi
   urbani.

10. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o
    detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e
    temporanei a tale scopo istituiti.

11. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali,
    dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli
    interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

                                                ART. 10
                                                RIFIUTI

1. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli
   appositi contenitori a cura del produttore, che è tenuto a raccoglierli preventivamente in sacchetti
   rinchiusi al fine di evitare la dispersione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne
   impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all’esterno dei contenitori stessi, salvo che
   nei giorni di raccolta.

3. In considerazione dell’elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali è
   prevista la raccolta differenziata:
a) vetro, lattine e scatolette;
            b) indumenti;
            c) carta, cartone, giornali, libri e riviste;
            d) pile esauste;
            e) farmaci scaduti;
            f) imballaggi e contenitori di plastica
   devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in
   alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono
   stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da imballaggi di cartone, di qualsiasi volume e dimensione, devono essere
   collocati, opportunamente compattati e legati, presso i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi
   urbani soltanto nella mattina del giorno previsto per la raccolta.

5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie,
   condizionatori) e di mobili, da imballaggi di volume rilevante o altri oggetti ingombranti, non
   devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo
   destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico
   intervento dell’azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani che indicherà giorno, ora e
   luogo di deposito. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta
   differenziata.

6. E’ vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni
   artigianali od industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono
   essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

7. E’ vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie
   provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite
   direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la
   caduta e la dispersione.

8. E’ vietato rimuovere, manomettere, rovistare, rompere, insudiciare e incendiare i contenitori dei
   rifiuti.

                                   ART. 11
  PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico,
   recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o
   proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto
   abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere
   ritenute idonee onde evitare l’inquinamento e l’impaludamento, curandone con diligenza la
   manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. In caso di inadempienza trova applicazione l’art. 9, comma 11.

                                                 ART. 12
PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o
   scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di
   sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla
   propria attività, in contenitori e conferirli con le modalità indicate nell’apposito regolamento.

                                 ART.13
 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI
                                E SIMILI

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi,
   trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con
   l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo
   spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti
   devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.

2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante
   l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità
   indicate nell’apposito regolamento.

4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può
   essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione rilasciata per
   l’occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni

                                    ART. 14
       CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI. RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area
   pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate,
   alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal
   comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso
   pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei
   materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al
   comma precedente.

                                     ART.15
       DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO
                                   PUBBLICO

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e sulle aree pubbliche o di uso
   pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli
   animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed
altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono
     l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in
   genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate
   da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di
   inadempienza trova applicazione l’art. 64 terzo comma.

3. Le carogne o carcasse di animali, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, devono essere
   asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall’autorità sanitaria
   competente.

4. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal comune sono tenuti a rispettare le norme per
   l'uso, appositamente indicate. Il comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

5. Per le aree assegnate alla sosta dei nomadi è istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i
   nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dall’apposito regolamento.

                                         ART. 16
                           SPURGO POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE

1.    Lo spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche deve essere eseguito con veicoli idonei, attrezzati ed
     autorizzati alla raccolta, trasporto e smaltimento.

                                              ART. 17
                                          SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale, la neve rimossa da
   cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolo
   pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono
   provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi
   o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per
   scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi
   pubblici, cortili privati e aree private soggette ad uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla
   sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi od in
   genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo
   pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere
   eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni
   possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso
   di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale
   comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti
   in perfetto stato di efficienza.
5. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati
   di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L’obbligo stabilito all’art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con
   propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di
   immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in
   alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature
   destinate alla raccolta dei rifiuti.

                                  SEZIONE II
            DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

                                                ART.18

                                RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

    I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere
    le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti
    ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.”

                                     ART.19
                     MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. A salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate
   prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le
   stesse e gli eventuali ambienti porticati, in buono stato di conservazione, procedere alla loro
   manutenzione ed al rifacimento delle coloriture.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono delle facciate degli edifici di cui al
   comma 1, il Sindaco con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio
   tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino.

3. Ogni edificio pubblico e privato e le sue attinenze, deve essere tenuto in buono stato di
   costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli al pubblico transito ed alla pubblica
   incolumità.

                                   ART.20
      OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE
                                ALL’APERTO
1. E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare
   facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E’ vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e
   sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e
   vapori nell’ambiente circostante

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di
   strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, etc.)
   idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade
   o in altre proprietà.

                                   ART. 21
     ATTIVITA’ INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico ed
   ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto
   dalla legge.

2. Sono esclusi dall’interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di
   mercato, ed i chioschi autorizzati.

3. All’interno dell’Area Cimiteriale è vietato far uso di apparecchiature radiotelefoniche. E’ vietato
   inoltre l’ingresso ai veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati.

                                     ART. 22
                    ADDOBBI AD ARREDO DI EDIFICI, STRADE E PIAZZE

1. L’esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in
   particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-
   estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

                                  ART. 23
    INSEDIAMENTI FUORI DELLE AREE COMUNALI APPOSITAMENTE PREDISPOSTE

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento, anche sotto forma di accampamento o campeggio, su
   tutto il territorio comunale, al di fuori delle aree comunali a ciò appositamente predisposte. In
   caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all’allontanamento che è eseguito
   previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.

2. Nel caso di occupazione di aree di proprietà privata, trovano applicazione le procedure previste
   dalle leggi vigenti.
SEZIONE III
         DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

                                           ART. 24
                                           DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è
   vietato:

       a) Danneggiare la vegetazione
       b) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia
          migrante
       c) Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione
       d) Calpestare le aiuole
       e) Calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco
       f) Il gioco della palla
       g) Piantare paletti, tirare corde od altro per delimitare aree di gioco
       h) Introdurre autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad eccezione di quelli autorizzati,
          dei portatori di handicap e delle auto di servizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano altresì nelle zone boschive, nelle
   aree protette e nelle altre aree verdi.

                                       ART. 25
                          DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle
   proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al
   pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla
   sede stradale, i proprietari hanno l’obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di
   fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della
   circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti
   con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e
   della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di
   veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l’obbligo di
   mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla
   circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli
   alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E’ fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant’altro sia
   caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall’art. 9, comma 8, del Regolamento, i proprietari privati
   di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l’obbligo di mantenerle
   in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
TITOLO III
                    OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

                                      SEZIONE I
                       DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

                                            ART. 26
                                    DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il
   suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti senza preventiva autorizzazione
   comunale.

2. Sono soggetti all’obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per
   l’occupazione:
    a) Le aree e gli spazi di dominio pubblico;
    b) Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico compresi le gallerie,
        i portici ed i relativi interpilastri. I proprietari di tali aree non devono limitarne l’uso;
    c) I canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
    d) Le aree di proprietà privata non recintate.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal codice della strada, le autorizzazioni per
   l’occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi indicati nel comma 2, sono
   subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della
   occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di ordine pubblico, igiene e, ove
   riguardino parchi, giardini, aree pedonali o di particolare interesse paesaggistico, sulla
   compatibilità dell’occupazione e delle strutture medianti le quali essa si realizza con le esigenze
   di salvaguardia ambientale ed architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione lo rendano necessario, l’Autorità
   Comunale può imporre, al titolare dell’autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L’autorizzazione per l’occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può
   essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve
   essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all’incolumità pubblica o privata e quando sia
   incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 21, le occupazioni di aree e spazi pubblici per
   l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti
   norme legislative in materia, alle disposizioni del Regolamento per l’applicazione e la disciplina
   della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nonché alle speciali determinazioni della
   Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

7. Le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia
   diversamente ed esplicitamente disposto.

8. Le autorizzazioni per l’occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse
   indicate.
9. Il suolo pubblico deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti ed allo scadere
   dell’autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne, lo stesso vale per i
   terreni privati occupati per estensione di quelli pubblici.

                               SEZIONE II
     DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA’ VARIE

                                  ART. 27
    OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO
                            TRATTENIMENTO

1. L’occupazione di aree per l’allestimento di attività di spettacoli viaggianti e di manifestazioni di
   pubblico trattenimento può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate con
   specifico Regolamento Comunale.

2. In occasione di manifestazioni, in zone non servite da servizi pubblici, il concessionario del
   suolo dovrà attrezzare l’area con idonei servizi igienici mobili di uso gratuito, lo stesso in
   occasione di manifestazioni di lunga durata o di prevedibile forte afflusso; l’amministrazione si
   riserva di cedere in uso, ai responsabili delle manifestazioni, propri servizi igienici mobili.

3. L’occupazione di aree o spazi pubblici per l’allestimento di manifestazioni fieristiche o
   commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento per l’applicazione e la disciplina della Tassa
   Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

                                        ART. 28
                          OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica
   via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l’occupazione del suolo pubblico
   per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio vasi ornamentali e fioriere) a condizione che
   ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario
   interessante l’intera via o, quanto meno, l’isolato e che i concessionari mantengano in perfetto
   stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati
   cittadini, associazioni, enti che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della
   via o zona in cui risiedono o svolgono la loro attività.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o
   sono comunque interessati all’iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche
   fotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le
   modalità dell’occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del
   competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della
   Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dei competenti uffici regionali.
ART. 29
                      OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto previsto dal
   Regolamento Comunale sugli impianti pubblicitari nessuna struttura a supporto di mezzi
   pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree
   o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l’occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi
   i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano
   derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale ed alla gestione del verde
   pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata incompatibile con le
   esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l’occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di
   strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver
   soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni per la collocazione dei quali non si renda
   necessario l’uso di specifiche strutture di supporto, l’autorizzazione per l’occupazione del suolo
   pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all’autorizzazione della pubblicità.

5. Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse
   ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di
   cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso Comunale.

                                       ART. 30
                     OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l’effettuazione di interventi di
   manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l’erogazione di servizi di pubblica
   utilità, l’ente erogatore del servizio o l’impresa cui è stato appaltato l’intervento, deve darne
   comunicazione al Comando di Polizia Municipale competente per territorio nonché quando
   l’intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico
   Comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contenente la precisa indicazione del luogo interessato
   dall’intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di
   termine) deve essere data tempestivamente al fine di consentire ove occorra la predisposizione
   dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L’Amministrazione Comunale
   può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi
   conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo
   telefono o telefax, nel momento in cui l’intervento è effettuato.

3. Quando l’intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono
   osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si
   devono osservare in ogni circostanza in cui l’intervento si effettui su suolo pubblico o di uso
   pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di
   luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. I ripristini non eseguiti nei termini indicati o mal eseguiti dalle ditte interessate, saranno fatti
   d’ufficio dal Comune di Lucera ed a carico degli interessati.

                                     ART. 31
                OCCUPAZIONI PER ATTIVITA’ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

1. L’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti
   esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a
   specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante
   l’officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a
   mq. 25. L’area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare
   dell’autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell’autorizzazione stessa.

2. L’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo
   svolgimento dell’attività di carrozziere.

3. E’ fatto obbligo a chi abbia ottenuto l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico per gli
   scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze
   che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima
   pulizia.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell’esercizio e determina,
   in tale orario, divieto di parcheggio.

                                          ART. 32
                                 OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli
   per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in
   duplice copia, al Comando della Polizia Municipale, con l’indicazione del luogo, delle
   dimensioni e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, il Comando della Polizia Municipale restituisce il provvedimento
   autorizzatorio.

3. L’area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del
   richiedente.

                                         ART. 33
                               OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o
   altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari, bracci e fanali
   valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree
   Pubbliche e del Regolamento Edilizio.
ART. 34
                     OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

1. L’autorizzazione all’occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a
   petizioni proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum nonché per comizi in periodi
   diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della
   compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L’autorizzazione deve
   essere richiesta almeno cinque giorni prima. L’Amministrazione, in presenza di motivate ragioni,
   può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. In presenza di una pluralità di richieste, riferite alla stesso periodo e luogo, l’Amministrazione
   Comunale valuterà l’assegnazione in base all’ordine cronologico di presentazione ed al
   contenuto di interesse pubblico.

                                          ART. 35
                                 MANIFESTAZIONI CON CORTEI

1. I cortei funebri, muovendo dal luogo in cui si trova la salma, dovranno percorrere l’itinerario più
   breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza ed i
   divieti imposti dalla segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo di celebrazione del rito. Ove
   ritenuto necessario la Polizia Municipale provvederà ad effettuare idoneo servizio di viabilità.

2. Le processioni religiose o altre manifestazioni non religiose che prevedono cortei di persone o di
   autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia
   Municipale secondo le disposizioni del vigente Codice della Strada e dovranno ottenere
   l’autorizzazione delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

                                 SEZIONE III
             DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI

                                             ART. 36
                                           OCCUPAZIONI
                                           CON DEHORS

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile
   può essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione di una porzione delimitata di suolo per la
   collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei
   criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di
   sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle
   disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale Canone
   Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche.
3. L’autorizzazione per l’occupazione di cui al presente articolo è temporanea e non può perciò
   protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l’anno successivo a domanda
   del titolare interessato.

                                        ART. 37
                          OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata
   l’autorizzazione, nel rispetto delle norme di igiene per l’occupazione del suolo pubblico per
   esporre merci, purché il marciapiede sul quale l’esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente
   per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l’occupazione non si
   estenda oltre mt. 1 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore a cm. 70 dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l’esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti
   uffici comunali.

4. L’autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell’orario di apertura dell’esercizio
   commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura
   dell’esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-
   ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono
   ottenere l’autorizzazione, purché l’occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a
   condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con
   limitata o impedita capacità motoria.

6. Il suolo pubblico soggetto all’autorizzazione deve essere costantemente tenuto pulito.

7. Le insegne e cartelli pubblicitari degli esercizi commerciali e pubblici devono essere redatti in
   termini e forma decorosa. Ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti, non è
   permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di personalità e di istituzioni,
   oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.

                                  ART. 38
        OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI

1. Fermi restando i divieti previsti dall’art. 24 e quanto disposto dall’art. 39 in materia di
   commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l’occupazione di suolo
   pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali ed
   agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano
   titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in
   vendita, purché l’attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai
   competenti uffici comunali, e su aree appositamente individuate a tale scopo, nonché, quando
   siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
   Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa
   espressa indicazione nell’autorizzazione devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe
   esercitate in sede fissa.

3. L’accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole
   pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del
   competente ufficio comunale.

                                          ART. 39
                               COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti,
   mezzadri o coloni, possono senza necessità di conseguire l’autorizzazione per l’occupazione di
   suolo pubblico, esercitare l’attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
    a) E’ vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non
         siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
    b) E’ vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita in cui lo stazionamento reca intralcio
         alla regolare circolazione;
    c) E’ vietato esercitare, per motivi di polizia stradale, il commercio in forma itinerante in tutte
         le vie del centro storico;
    d) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un’ora nella stessa giornata trascorsa la
         quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di
         500 metri dal punto precedentemente occupat;
    e) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi l’attività non può esercitarsi ad
         una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura e di
         cimiteri;
    f) a tutela dell’igiene dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale
         la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e comunque, in prossimità
         di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la
         sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200
         dai depositi di rifiuti;
    g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati,
         compresi i viali e le strade che li attraversano. In esse è tuttavia consentita la vendita di
         frutta secca, caldarroste, gelati ed altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e
         caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in
         possesso della prescritta licenza commerciale.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in
   specifiche zone in occasione di particolari eventi.

                                              ART. 40
                                        MESTIERI GIROVAGHI

1. A nomadi ed a girovaghi, in mancanza di strutture ed aree specificatamente attrezzate e
   destinate, è consentita la sosta con le loro carovane, sull’intero territorio comunale, per un
   periodo massimo di 48h. Le disposizioni non si applicano alle carovane degli spettacoli
   viaggianti.

                                                 ART. 41
ACCATTONAGGIO

1. E’ vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.
TITOLO IV

                 TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

                                             ART. 42
                                     DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o un’industria, deve usare ogni accorgimento per evitare
   molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali, l’Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d’ufficio, accertano la
   natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o
   industrie proceda all’eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità dell’attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili
   abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi tecnici comunali o dell’Azienda Sanitaria
   Locale, può vietare l’esercizio dell’arte, del mestiere o dell’industria responsabile delle molestie
   o dell’incomodo.

4. E’ in ogni caso vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che
   comportino l’uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che
   comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

                                             ART. 43
                                        LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e
   di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi,
   anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti anche potenziali, di
   inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L’autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a
   preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e dell’Azienda Sanitaria Locale ed è
   comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela
   dell’inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell’ambiente in cui è
   esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi tecnici comunali o dell’Azienda Sanitaria Locale, il
   divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un periodo più ampio
   di quello indicato nel comma 1.

                                          ART. 44
                                 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di
   pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di
   somministrazione, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i titolari di
   circoli privati, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo
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