COMUNE DI ODERZO REGOLAMENTO - PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI E DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Pagina creata da Nicolo Zanella
 
CONTINUA A LEGGERE
COMUNE DI ODERZO
                 Città Archeologica
               (Provincia di Treviso)

              REGOLAMENTO
        PER LA CONCESSIONE DI AREE
PER L’INSTALLAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI E
    DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO
                VIAGGIANTE
              (Legge 17/03/1968 n. 337)
ARTICOLO 1
                AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, regola la
concessione delle aree per l'installazione dei circhi equestri e delle attività similari nonché delle
attività dello spettacolo viaggiante in occasione di:
- Sagre, Fiere e feste tradizionali;
- Installazione di singole attrazioni o di piccoli o grandi complessi di attrazioni.
Il presente Regolamento non si applica alle rappresentazioni teatrali, liriche, musicali e canore
con strutture mobili e/o precarie, e a quelle riconducibili agli “Artisti di strada”.
Anche le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono
tenute all'osservanza del presente Regolamento.

                        ARTICOLO 2
   CONCESSIONE DELLE AREE AI CIRCHI EQUESTRI E ASSIMILABILI
Per ottenere la concessione di aree per l’installazione dei circhi equestri o attività di spettacolo
viaggiante assimilabili, gli interessati devono presentare domanda, in bollo, al Comune, a mezzo
SUAP almeno 90 giorni prima della data di installazione delle attrezzature e non oltre 180 giorni
dalla data richiesta.
All’atto della presentazione della domanda dovrà essere depositata, presso la Tesoreria
Comunale, la somma di € 500,00 a titolo di cauzione a garanzia dell’esecuzione degli spettacoli,
che sarà incamerata nelle casse del Comune in caso di rinuncia a fronte di esito positivo
dell’istruttoria.
Ulteriormente la domanda dovrà essere corredata dal pagamento dei diritti istruttori che, anche in
caso di esito negativo della pratica, non saranno restituiti.
Il mancato versamento della cauzione e/o dei diritti istruttori rende inammissibile la domanda.
Nell’ipotesi in cui il richiedente abbia rinunciato formalmente o non abbia eseguito o installato le
strutture in presenza dell’assenso dell’Amministrazione ovvero non abbia eseguito gli spettacoli,
per 2 volte anche non consecutive, renderà le domande successive direttamente inammissibili per
un periodo di 5 anni, pertanto dette domande dovranno essere respinte.
Nella domanda dovrà essere specificato quanto richiesto dal SUAP.
L’incompletezza delle dichiarazioni o della documentazione richieste, costituisce motivo di
preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990.
Nell’ipotesi di richiesta di spostamento delle date, questa sarà consentita solo se non è stata
concessa l’occupazione ad altra attività circense nei due mesi successivi al periodo richiesto
ovvero il circo, già titolare dell’assenso al rilascio della concessione nei due mesi successivi, non
esprima rinuncia scritta. In questo caso la cauzione verrà incamerata dal Comune.
Potranno essere concesse al massimo 6 autorizzazioni all’installazione e conseguente esercizio
dell’attività circense nell’anno solare, con intervallo di almeno 2 mesi tra l’ultimo giorno di
occupazione del circo uscente ed il primo giorno di occupazione del circo entrante.
Tale limitazione non si applica nel caso di spettacoli non assimilabili tra loro: (a titolo
esemplificativo, Rodeo d’auto e simili e circo tradizionale).
Relativamente al pagamento della TOSAP, ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento, in
caso di favorevole accoglimento dell’istanza, in sede di comunicazione sarà quantificata la
somma da versare e sarà comunicata la data entro la quale dovrà essere effettuato il versamento.
Per effetto del terzo comma dell’art. 17del Regolamento citato, la tassa non corrisposta entro il
termine previsto, costituendo rinuncia, comporterà l’incameramento nelle casse del Comune
della cauzione di cui al secondo comma del presente articolo.
La cauzione di cui all’art. 2 comma 2supplisce anche quella prevista dall’art. 17 del presente
Regolamento.”
L’esito dell’istruttoria dovrà essere comunicato agli interessati, di norma, almeno 60 (sessanta)
giorni prima della data di inizio delle rappresentazioni circensi o assimilabili.

                        ARTICOLO 3
    CONCESSIONE DELLE AREE PER L’INSTALLAZIONE DI SINGOLE
                        ATTRAZIONI.
Per ottenere la concessione di aree pubbliche per l'installazione di singole attrazioni dello
spettacolo viaggiante, gli interessati dovranno presentare domanda, in bollo, al Comune, a
mezzo SUAP da 120 a 90 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
L’assegnazione del posteggio sarà effettuata in ordine cronologico di richiesta - protocollo
SUAP.

                         ARTICOLO 4
  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DELLE
  AREE PER L’INSTALLAZIONE DI COMPLESSI DI ATTRAZIONI DELLO
               SPETTACOLO VIAGGIANTE (GIOSTRE)
Per partecipare alla formazione della graduatoria in occasione della Fiera della Maddalena e
delle Festività natalizie al fine di ottenere la concessione di aree pubbliche per l'installazione di
complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, gli interessati dovranno presentare al Comune
domanda, a mezzo PEC, su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio procedente, nel periodo
compreso fra il 1 e il 31 marzo per la Fiera della Maddalena e il 1 e il 30 settembre dell’anno di
esercizio per le Festività natalizie.
La domanda dovrà contenere le generalità del richiedente, gli estremi della licenza per l’esercizio
dello spettacolo viaggiante, dimensioni e codice identificativo dell’attrazione, anzianità REA
della ditta, anzianità di frequenza dell’esercente alla medesima manifestazione, tipo di attrazione
che si intende installare indicando se giostra per bambini fino a 12 anni o giostra per ragazzi con
più di 12 anni o adulti, l’anno di fabbricazione di ogni singola attrazione, la capienza di utilizzo
delle singole attrazioni.
Il periodo di svolgimento del complesso di attrazioni in concomitanza con la Fiera della
Maddalena è individuato dal venerdì antecedente la 3^ domenica fino al lunedì successivo alla
4^ domenica del mese di luglio.
Il periodo di svolgimento del complesso di attrazioni in concomitanza con le festività natalizie è
individuato nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio.
In caso di concomitanza con altre manifestazioni, le giostre dovranno essere silenziate su
richiesta dell’Amministrazione comunale che impartirà tutte le relative prescrizioni.
Non potranno essere concesse nel centro di Oderzo altre aree per l’installazione dello spettacolo
viaggiante su area pubblica o autorizzato l’esercizio dello stesso su area privata, fatta eccezione
per i circhi equestri e gli spettacoli equivalenti, nel periodo di svolgimento e nei 15 giorni
antecedenti l’inizio della manifestazione denominata Fiera della Maddalena. La distanza minima
da osservare è di metri 1000 (mille).
ARTICOLO 5
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA
CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE (GIOSTRE)
Al fine di assegnare il suolo pubblico sulle aree individuate ai sensi dell’art. 9 della legge
337/1968, l’incaricato esaminerà le domande e provvederà alla stesura della graduatoria secondo
il criterio dell’Anzianità di frequenza dell’esercente alla medesima manifestazione che sarà
verificato sulla scorta degli atti d’ufficio e il criterio dell’anno di fabbricazione dell’attrazione.
Nello specifico per il criterio dell’anzianità di frequenza si assegnerà 1 punto per ogni anno per
un massimo di 10; per il criterio dell’anno di fabbricazione dell’attrazione si assegneranno
     - 10     punti quando corrispondente all’anno della manifestazione;
     - 7,5 punti dal secondo al quinto anno antecedente compreso;
     -5       punti dal sesto al decimo anno compreso;
     - 2,5 punti dall’undicesimo al ventesimo anno compreso;
     -0       punti se non documentatoo superiore al ventesimo anno
L’assenza per 2 (due) anni consecutivi, o non consecutivi nell’arco di 3 (tre) anni, non
giustificata, non motivata e non documentata comporta la perdita della anzianità di frequenza
totale per l’attrazione mancante. Stessa procedura sarà applicata anche per la seconda giostra.
La mancata installazione a seguito del favorevole accoglimento dell’istanza costituisce motivo
di esclusione dalla formazione della graduatoria per i 5 anni successivi.
Nel caso in cui il punteggio fra due o più richiedenti risultasse pari, sarà data preferenza al
titolare di iscrizione REA più vecchia (ove dichiarata), ad ulteriore parità si procederà al
sorteggio.
La concessione di occupazione di suolo pubblico potrà essere rilasciata per una sola attrazione
per titolare di licenza. Non rientrano in tale conteggio le attrazioni che occupano uno spazio
inferiore a 3 metri quadrati in misura di una per esercente.
Tale limitazione non si applica, con esclusivo riferimento alla “Fiera della Maddalena”, solo nei
confronti di:
- coloro che al 16/04/2008 data di entrata in vigore del precedente Regolamento, abbiano
    installato almeno nei 5 anni precedenti due attrazioni;
- acquirenti di ramo d’azienda di attrazione già presente da almeno 3 anni nella Fiera della
    Maddalena o per le medesime transazioni avvenute precedentemente alla data del
    31.12.2017;
- eredi degli esercenti lo spettacolo viaggiante presenti negli ultimi 3 anni nella fiera della
    Maddalena
purché risultino utilmente inseriti nella graduatoria.
Agli esercenti di cui al comma precedente è concesso di installare solo una seconda attrazione
tra quelle richieste, individuata rispettando l’ordine della graduatoria.

                         ARTICOLO 6
    ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
            L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE
La graduatoria sarà comunicata agli interessati, tramite pubblicazione all’Albo comunale on-line:
 - entro il 30 aprile di ogni anno per le attrazioni della Fiera della Maddalena;
 - entro il 31 ottobre di ogni anno per le attrazioni del periodo natalizio e di fine anno;
Alla presente procedura, essendo a carattere concorsuale, nella fase relativa all’esito della
graduatoria, non si applica il disposto dall’articolo 10 bis della legge n. 241/90 e sue successive
modificazioni e integrazioni.
Prima della pubblicazione della graduatoria, l’Ufficio convocherà una rappresentanza ristretta,
di massimo 4 persone, tra i richiedenti il suolo pubblico in occasione della singola
manifestazione, nella quale sarà comunicato il numero massimo delle giostre collocabili e
l’identificazione delle stesse nonché l’area disponibile, ai fini predetti.
Alla riunione potrà partecipare, su richiesta degli interessati, un tecnico da loro incaricato, per:
- la redazione dell’analisi e classificazione del rischio della safety e sicurity;
- la redazione di una relazione individuante le misure di mitigazione del rischio predetto;
- la predisposizione di una pianta, in scala, del collocamento delle attrazioni con le indicazioni
coerenti con la relazione predetta e tutte le misure di sicurezza necessarie, in ordine ai vari
aspetti della manifestazione.

                          ARTICOLO 7
PRESENTAZIONE ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA
E PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
                    SPETTACOLO VIAGGIANTE

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 6 coloro che risultano
utilmente ammessi a partecipare alla manifestazione dovranno presentare istanza per il rilascio
della concessione dell’area e per il rilascio della licenza di esercizio dell’attività dello spettacolo
viaggiante, in bollo al Comune a mezzo SUAP.
L’istanza SUAP di ogni singolo richiedente la concessione del suolo pubblico e il rilascio della
licenza di esercizio dovrà contenere, pena l’inammissibilità della stessa, l’indicazione del
nominativo del tecnico incaricato per l’assolvimento di quanto previsto dal comma 4
dell’articolo precedente, oltre che l’indicazione del responsabile della sicurezza della
manifestazione correda ta dalla dichiarazione di impegno all’assolvimento degli oneri derivanti
dall’esecuzione delle misure di sicurezza per la mitigazione del rischio.
Il tecnico incaricato dovrà essere il medesimo per tutti i partecipanti alla manifestazione.
Per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante di complessi di attrazioni in aree private
la richiesta va presentata da 120 a 90 giorni prima dell’installazione e si applica il presente
articolo fatta esclusione di quanto previsto per la formazione della graduatoria.
La presentazione della pianta in scala della collocazione delle attrazioni, classificazione del
rischio, la relazione contenente le misure di mitigazione del rischio, l’indicazione del
responsabile della sicurezza della manifestazione dovranno pervenire al Comune di Oderzo, a
mezzo Pec, entro e non oltre il 5 giugno, relativamente alla Fiera della Maddalena, ed entro il 5
dicembre relativamente alla festività natalizie.
Per tutte le altre manifestazioni in area privata di complessi di attrazioni, la documentazione di
cui al precedente comma dovrà pervenire entro il 25° giorno precedente l’inizio della
manifestazione.
ARTICOLO 8
                           DURATA DELLA CONCESSIONE
Le concessioni di cui al precedente art. 2 non potranno avere durata superiore a giorni 6, in
particolare da mercoledì pomeriggio a martedì,montaggio e smontaggio compresi.
Le concessioni di cui al precedente art. 7 potranno avere una durata massima fino a giorni
15,escluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature che comunque non dovrà essere
superiore a cinque giorni per il montaggio e quattro giorni per lo smontaggio
In tutte le altre occasioni,sulla stessa area omogenea (individuata con delibera di Giunta
Comunale di cui all’articolo 9 della legge n. 337/68) a ciascun soggetto potranno essere rilasciate
concessioni di durata massima fino a giorni 30 calcolati dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno
successivo, escluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature che comunque non dovrà
essere superiore a cinque giorni per il montaggio e quattro giorni per lo smontaggio.
L’occupazione di cui al comma precedente potrà essere prorogata, una sola volta, fino ad
ulteriori giorni 20.

                       ARTICOLO 9
 LIMITAZIONE DELLE CONCESSIONI E DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
                        DELLE AREE
Le concessioni di aree per circhi equestri e spettacoli viaggianti saranno rilasciate limitatamente
agli spazi e alle aree disponibili, comprese nell'elenco compilato dal Comune ai sensi dell'art 9,
comma 1, della legge n. 337/68. In tale atto si potranno, se del caso, area per area, prevedere
limiti temporali, tipologici e numerici delle attrazioni.
Le concessioni rilasciate ai fini del presente regolamento devono intendersi rilasciate con riserva
e per ragioni di opportunità potranno essere motivatamente revocate in qualsiasi momento e
consentite in altra area omogenea sempre individuata dalla predetta delibera di G.C., senza che il
richiedente possa vantare alcun diritto all’indennizzo, in quanto tale occupazione deve
considerarsi equivalente alla precedente.
La concessione del suolo pubblico è personale ed è vietata la cessione, lo scambio dell’area o la
gestione dell’attività dello spettacolo viaggiante da persona diversa del concessionario.
La violazione del divieto posto dal comma precedente comporta:
a) la revoca automatica:
     1) dell’eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S.;
     2) della concessione all’occupazione del suolo pubblico;
b) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell’art. 7
     bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché la sanzione accessoria dell’esclusione per i
     successivi 2 (due) anni dall’esercizio dello spettacolo viaggiante nel Comune di Oderzo, sia
     per il cedente che per il concessionario.
La cauzione versata non sarà restituita e sarà incamerata dal Comune.
La concessione dell'area non pregiudica i diritti di terzi.

                          ARTICOLO 10
        DIVIETO DI OCCUPARE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE
Chiunque occupi aree destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, ecc. senza concessione,
con provvedimento di diniego della stessa, prima di avere ottenuto la concessione
all’occupazione del suolo pubblico, difformemente da quanto previsto nella pianta o da quanto
disposto dalla Polizia Locale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a €
500 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Il Comune ha facoltà di rimuovere le attrezzature abusive previa diffida verbale, qualora
possibile.
La violazione sopra descritta comporta l’impossibilità del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dello spettacolo viaggiante nel Comune di Oderzo per l’anno in corso ed il
successivo a far data dall’accertamento.

                                ARTICOLO 11
                         DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Qualora il concessionario non occupi l'area entro 3 giorni dalla data di inizio della concessione,
potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa. L'area potrà essere assegnata ad altro
richiedente, unicamente ai concessionari di cui all’articolo 3, senza che l'interessato possa
avanzare diritti di sorta.
Il concessionario, dichiarato decaduto, deve pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico
limitatamente al periodo per il quale ha tenuto impegnata l'area. La tassa potrà essere trattenuta
sulla cauzione prevista dal precedente art. 17.

                              ARTICOLO 12
                 SOSTITUZIONE DELL’ATTRAZIONE (GIOSTRA)
La sostituzione dell’attrazione non è consentita

                             ARTICOLO 13
                 SUCCESSIONE DELLA ANZIANITÀ DI PIAZZA
E’ riconosciuta l’anzianità di frequenza dell’esercente alla medesima manifestazione e
l’anzianità REA a ciascuno dei parenti fino al primo grado, al coniuge non separato e agli affini
di primo grado conviventi successori mortis causa o donatari di una o più attrazioni.
Fuori dai casi precedenti viene riconosciuta la sola anzianità di frequenza.

                                        ARTICOLO 14
                                        AREE PRIVATE
Qualora aree private, non recintate, siano comprese nell'elenco di cui al comma 1 dell'art 9 della
Legge 337/1968, sono considerate aree pubbliche e soggette alla disciplina del presente
Regolamento.

                                  ARTICOLO 15
                       PULIZIA E RICONSEGNA DELLE AREE
Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e lo spazio antistante e circostante
la propria attrazione. Stesso obbligo è imposto per l’area di sosta dei carri adibiti ad abitazione al
seguito dello spettacolo viaggiante.
Lo sgombero dei rifiuti durante il periodo di occupazione avviene, in ogni caso, a spese dei
concessionari, i quali prenderanno gli opportuni accordi con il gestore del servizio asporto rifiuti
solidi urbani.
E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni
che gli era stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere
ripristinata non appena smontata l’attrezzatura.
Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dai commi precedenti, il Comune può far
eseguire i lavori a spese del concessionario.
Le spese saranno recuperate con decurtazione di quota della cauzione.

                                    ARTICOLO 16
                                 REVOCA CONCESSIONE
E’ facoltà del Comune revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di Pubblica
Sicurezza o di ordine pubblico.
Qualora la revoca della concessione sia determinata dalla condotta indecorosa del
concessionario, questi perderà la cauzione e nessun rimborso della tassa occupazione suolo
pubblico sarà dovuto.
Altresì, il concessionario sarà escluso da nuove concessioni per la durata di anni due.
Dopo l’assenso all’occupazione, di cui al precedente articolo 4, il mancato esercizio dell’attività
di spettacolo viaggiante nel periodo concesso, determina l’automatica inammissibilità delle
richieste di concessione a nome dell’esercente l’attività per l’anno successivo.

                           ARTICOLO 17
          TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CAUZIONE
La validità della concessione all’occupazione del suolo pubblico è subordinata al versamento
della tassa relativa e di una cauzione;
  -       di € 500 per le attività circensi e assimilabili;
  -       di € 100 per le attività dello spettacolo viaggiante fino a 30 mq.;
  -       di € 250 per le attività dello spettacolo viaggiante superiori a 30 mq.;
Il versamento della tassa e della cauzione deve avvenire entro il termine di presentazione dei
documenti di cui all’articolo 7.
Il mancato versamento della tassa e/o della cauzione entro il termine indicato costituisce rinuncia
alla concessione e dà diritto al Comune di procedere alla sostituzione dell’attrazione senza
ulteriore preavviso.
La cauzione prestata sarà restituita al concessionario dopo che il medesimo avrà consegnato
l'area nelle stesse condizioni esistenti al momento della concessione e dopo l'adempimento di
tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione stessa.

                             ARTICOLO 18
               CAROVANE DI ABITAZIONE E CARRI TRASPORTO
La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nella località stabilita
dall’Amministrazione comunale, ove possibile, e secondo le disposizioni impartite
dall’Amministrazione.
L’occupazione di tali aree è esente dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
ARTICOLO 19
                     SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, safety
security sono a carico del concessionario.

                                  ARTICOLO 20
                            NORME TRANSITORIE E FINALI
In sede di prima applicazione, per la Fiera della Maddalena 2018, sono fatte salve le domande
presentate difformemente quanto ai termini e alle modalità previsti dal presente Regolamento.

                                     ARTICOLO 21
                                 RICHIAMO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nella Legge 18/3/1968, n. 337, nel T.U.L.P.S. e relativo Regolamento e
nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e
parchi divertimento.

                                      ARTICOLO 22
                                   ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all’Albo Comunale on-line ed entra in
vigore il giorno successivo all’ultimo giorno di pubblicazione.
E’ abrogata la precedente regolamentazione approvata con delibera CC n. 14 del 16/04/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
Puoi anche leggere