REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - COMUNE DI SILEA (Provincia di Treviso)

Pagina creata da Gianluca Leo
 
CONTINUA A LEGGERE
COMUNE DI SILEA
                            (Provincia di Treviso)

 REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE
           DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 19/04/2010
INDICE

                                              CAPO I

                                  DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1    Oggetto

Articolo 2    Istituzione del Corpo

Articolo 3    Funzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Articolo 4    Collaborazione con le altre Forze di Polizia

                                             CAPO II

                                 ORDINAMENTO DEL CORPO

Articolo 5    Principi organizzativi del Corpo

Articolo 6    Organico del Corpo

Articolo 7    Organizzazione strutturale del Corpo

Articolo 8    Titolarità delle funzioni di Polizia Locale

Articolo 9    Rapporto gerarchico

Articolo 10   Attribuzioni del Comandante del Corpo

Articolo 11   Attribuzioni del Vice Comandante

Articolo 12   Attribuzioni dei responsabili dei Distaccamento

Articolo 13   Attribuzioni dei responsabili di unità operativa intercomunale

                                             CAPO III

                                 NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 14   Disposizioni

Articolo 15   Rapporti con i cittadini

Articolo 16   Spirito di Corpo

Articolo 17   Saluto
Articolo 18   Impiego in servizio

Articolo 19   Riconoscimento in servizio

Articolo 20   Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale

Articolo 21   Servizio a carattere continuativo

Articolo 22   Obbligo di permanenza

Articolo 23   Missioni esterne

Articolo 24   Relazioni esterne

Articolo 25   Ordine di servizio

Articolo 26   Servizi esterni

Articolo 27   Responsabilità disciplinare

Articolo 28   Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

Articolo 29   Tessera di riconoscimento

Articolo 30   Placca di servizio

                                              CAPO IV

                        RIPOSI CONGEDI PERMESSI E RECUPERI

Articolo 31   Riposo settimanale

Articolo 32   Ferie

                                              CAPO V

                                          RICOMPENSE

Articolo 33   Ricompense

                                              CAPO VI

                                          ARMAMENTO

Articolo 34   Armamento

                                              CAPO VII

                                    UNIFORME E DOTAZIONI

Articolo 35   Caratteristiche dell'uniforme
Articolo 36   Fornitura e durata

Articolo 37   Uso, custodia e conservazione delle attrezzature e documenti

                                          CAPO VIII

                                       NORME FINALI

Articolo 38   Celebrazioni

Articolo 39   Norme integrative

Articolo 40   Entrata in vigore
REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
                                                  CAPO I
                                          DISPOSIZIONI GENERALI
                                                   Art. 1
                                                    OGGETTO
    1. Il presente regolamento, come previsto dalla convenzione per la gestione associata e coordinata del
servizio di Polizia Locale ed in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 9 Agosto 1988, n.
40 e dalla Legge 7 Marzo 1986, n. 65, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Corpo
Intercomunale di Polizia Locale.
                                                      Art. 2
                                             Istituzione del Corpo
   Ai sensi degli artt. l e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è istituito il “ Corpo di Polizia locale dei Comuni
di Quarto d’Altino, Roncade, Meolo e Silea ”, che, in esecuzione degli artt. 1 e 7 della legge predetta e della
legge regionale 9 Agosto 1988, n. 40 è disciplinato dal presente regolamento.

                                                  Art. 3
                            Funzioni del Corpo Intercomunale di Polizia locale
   1. Il Corpo intercomunale di polizia locale, nell’ambito del territorio dei Comuni in gestione associata e
coordinata svolge tutte le funzioni attinenti all’attività di polizia locale urbana e rurale, di polizia
amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione sia demandata dalle leggi, dai regolamenti, o
direttamente dalle Amministrazioni Comunali.
    2.     L’ambito territoriale ordinario dell’attività operativa del Corpo intercomunale di polizia locale è
corrispondente ai territori dei Comuni aderenti alla gestione associata.
    3. Il Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell’ambito delle disposizioni di legge provvede in
particolare a:
    a)    vigilare sull’ osservanza delle leggi e dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione
emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e
rurale, la polizia amministrativa, l’edilizia, il commercio, i pubblici esercizi, l’igiene, l’ambiente ed i tributi
locali;
    b) vigilare affinché siano osservate le disposizioni impartite dai Sindaci, a tutela del rispettivo patrimonio
comunale, garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità intesa come ordinata e civile
convivenza nel territorio dei Comuni associati ( sicurezza urbana ) di cui al D.M. 5 Agosto 2008;
    c) prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, d’intesa con le
autorità competenti, collaborando con i servizi di Protezione Civile secondo le modalità previste dai Piani
Comunali per la Protezione Civile;
    d) attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione a richiesta
degli altri uffici comunali e delle Autorità ed uffici autorizzati;
    e) prestare servizio d’ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza richiesti per l’espletamento dei
compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla gestione associata;
    f) esercitare le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia
stradale, nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell’art.5 della Legge n. 65 del 1986;
    g) effettuare corsi di educazione stradale secondo le disposizioni in materia vigenti;
    h) segnalare le cause di pericolo per la pubblica incolumità.

                                                  Art. 4
                                 Collaborazione con le altre Forze di Polizia
   Il personale di polizia locale, nell’ambito territoriale dei Comuni in gestione associata, e nei limiti delle
proprie attribuzioni, collabora in via generale con le altre Forze di Polizia. Qualora sia avanzata esplicita,
motivata richiesta, per particolari operazioni, da parte delle competenti Autorità, tale collaborazione potrà
avvenire previa disposizione del Sindaco o Assessore delegato del territorio di competenza.
CAPO II
                                          ORDINAMENTO DEL CORPO

                                                  Art. 5
                                    Principi organizzativi del Corpo
    1.    Il Corpo intercomunale di Polizia locale è costituito dalle figure professionali come di seguito
articolate:
    a) Comandante                 Cat. Commissari                Grado Commissario;
    b) Vice Comandante            Cat. Commissari                Grado Vice Commissario;
    c) Istruttori direttivi       Cat. Commissari o Ispettori Grado - vedasi criteri normativa regionale;
    d) Istruttori di vigilanza    Cat. Istruttori                Grado - vedasi criteri normativa regionale;
    e) Agenti di Polizia locale   Cat. Agenti                    Grado - vedasi criteri normativa regionale;

    2. Per l’espletamento dei compiti d’istituto il Corpo intercomunale di Polizia locale, è organizzato
secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, in relazione alla morfologia del territorio, ai flussi
della popolazione, alle caratteristiche socio-economiche della comunità, nel rispetto delle disposizioni e dei
principi ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo, nonché in ottemperanza alle disposizioni
dei Sindaci dei Comuni partecipanti alla gestione associata.

                                                    Art. 6
                                              Organico del Corpo
   L’organico del Corpo è composto dalle figure professionali di cui all’art. 5, assunte con contratto di lavoro
dipendente a tempo determinato o indeterminato.

                                                   Art. 7
                                    Organizzazione strutturale del Corpo

   1. Il Corpo intercomunale è dislocato su n. 4 distaccamenti corrispondenti agli uffici di polizia locale dei
Comuni associati.
   2. L’organizzazione del Corpo è disposta dal Comandante, sentita la Conferenza dei Sindaci e dovrà
essere rapportata a criteri di razionalità, alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, tenendo
conto dell’organico in essere, delle esigenze cui far fronte e di quanto stabilito dal presente regolamento.
   3. Il Corpo, è costituito da un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi e da Unità
operative o Uffici intercomunali.
   4. Il Comandante, con proprio provvedimento, assegna il personale alle unità operative intercomunali,
nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’atto di convenzione della gestione associata.

                                                     Art. 8
                                  Titolarità delle funzioni di Polizia Locale

    1. La titolarità delle funzioni in materia di Polizia locale resta ferma in capo ai Sindaci dei Comuni
appartenenti alla gestione associata. Essi, per l’assolvimento del servizio in questione, si avvalgono del
Corpo intercomunale di Polizia locale.
    2. Al Comandante devono essere trasmesse tutte le istanze, atti e segnalazioni e le richieste di
intervento.

                                                      Art. 9
                                             Rapporto gerarchico

   1.   L’ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo intercomunale è stabilito in base al
grado ricoperto, a parità di grado, dall’anzianità di servizio nello stesso, a parità di anzianità di grado e
servizio, dall’anzianità anagrafica.
   2. Gli appartenenti al Corpo intercomunale sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio
impartiti dal Comandante e dai superiori gerarchici, salvo che siano ritenuti palesemente illegittimi, nel qual
caso deve essere comunicato al superiore, dichiarandone le ragioni, se la disposizione o l’ordine è rinnovato
per iscritto, l’appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.
   3. Gli appartenenti al Corpo intercomunale non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini
dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono sono vietati dalla legge penale.
   4. Ogni appartenente al Corpo ha l’obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente
o funzionalmente anche ai fini di rilevarne le infrazioni disciplinari con l’osservanza delle modalità previste
dalla legge e dai regolamenti vigenti.
   5. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco,
cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di
responsabilità.
                                                    Art. 10
                                   Attribuzioni del Comandante del Corpo
   1.      Il Comandante del Corpo intercomunale è responsabile verso la Conferenza dei Sindaci,
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo, ai sensi
dell’art.9 della legge n.65/86.
   2. In conformità agli obiettivi delle Amministrazioni, alla cui determinazione collabora, il Comandante:
   a) assicura l’osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dalla Conferenza dei Sindaci;
   b) emana direttive, disposizioni, ordini di servizio e vigila sull’espletamento del servizio, disponendo
anche servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive
impartite;
   c) interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e
delicatezza;
   d) cura che sia assicurato l’addestramento e l’aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
   e) dispone l’assegnazione del personale ai vari incarichi assicurando la migliore utilizzazione e l’efficace
impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
   f) cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni aderenti alla gestione associata allo scopo di
garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa, mantiene i rapporti con l’Autorità
giudiziaria e con l’Autorità di Pubblica sicurezza, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei
servizi in generale;
   g) presenta ai Sindaci eventuali proposte atte a migliorare in qualsiasi campo le attività e i servizi
comunali, con particolare riguardo a quelli inerenti la Polizia Locale;
   h) provvede agli interventi richiesti dai casi di emergenza con i mezzi a sua disposizione segnalando,
appena possibile le iniziative adottate al Sindaco competente per territorio;
   i) adotta o propone riconoscimenti in favore del personale che ne sia risultato meritevole per particolare
comportamento in servizio, così come adotta o propone le sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola i
doveri in servizio;
   j) provvede, altresì, con particolare riferimento alla atipica attività di polizia locale, ad elaborare progetti,
piani e programmi ed a controllare e verificare i risultati complessivi conseguiti dal Corpo intercomunale di
Polizia locale;
   k) rappresenta il Corpo intercomunale di Polizia locale nei rapporti esterni ed interni ed in occasione di
particolari manifestazioni e cerimonie pubbliche;

   3. In caso di assenza o impedimento, il Comandante è sostituito dal Vice Comandante, in caso di
assenza anche del Vice Comandante, le funzioni vicarie spettano all’addetto al Corpo intercomunale di
Polizia locale più alto in grado, a parità di grado con maggior anzianità di servizio.
   4. Il Comandante può essere esonerato dall’obbligo dell’uniforme dalla Conferenza dei Sindaci, ad
eccezione dei servizi prestati in occasione di funzioni civili e religiose e manifestazioni pubbliche.

                                                    Art. 11
                                      Attribuzioni del Vice Comandante
1. Il Vice Comandante è nominato dal Comandante, in osservanza di quanto previsto dall’atto di
convenzione per la gestione associata. La nomina del Vice Comandante può essere revocata con
provvedimento motivato.
    2. Il Vice Comandante, conformemente alle direttive ricevute dal Comandante, disimpegna gli incarichi
che gli sono stati affidati e sovrintende l’attività della/e unità operative intercomunali assegnata/e dal
Comandante coordinando il personale ad essa/e preposto.
    3. Il Vice Comandante è tenuto a segnalare prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti,
difficoltà e/o disservizi, riscontrati durante l’espletamento del proprio servizio, formulando altresì le eventuali
proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi.

                                                   Art. 12
                              Attribuzioni dei responsabili dei Distaccamento

     1. Il Comandante, in relazione a quanto previsto dall’art. 5, può nominare i responsabili dei Distacca-
menti presso gli Uffici di Polizia locale degli Enti associati.
     2. Ai responsabili di Distaccamento, sono attribuite specifiche funzioni di coordinamento e responsa-
bilità di procedimento relativamente all’attività del proprio territorio comunale.

                                                  ART. 13
                        Attribuzioni dei responsabili di unità operativa intercomunale

     1. Il Comandante, può nominare i responsabili delle unità operative intercomunali, distinte per materia
trattata, nel rispetto di quanto previsto dall’atto di convenzione per la gestione associata e coordinata del
servizio.
     2. I responsabili delle unità operative intercomunali, sono responsabili del procedimento relativamente
agli atti amministrativi posti in essere che si riferiscano alla materia del proprio ufficio e si relazionano
direttamente con il Comandante o con il Vice Comandante a seconda della materia di cui trattasi.
     3. I responsabili delle unità operative intercomunali, curano l’esatta esecuzione delle direttive impartite
dal Comandante e/o Vice Comandante a seconda della materia trattata, fornendo adeguate istruzioni al
personale assegnato alla propria unità operativa.
CAPO III
                                        NORME DI COMPORTAMENTO

                                                     Art. 14
                                                  Disposizioni

    1. Il personale della polizia locale deve assicurare la propria opera nell’interesse del servizio e della
pubblica amministrazione, prestando nel disimpegno delle sue attribuzioni diligente attività, avendo cura di
svolgere le proprie mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite.
    2. Nei rapporti interni, qualunque sia la qualifica posseduta, dovrà attenersi a criteri impostati ad assidua
e continua collaborazione onde associare il massimo rendimento in servizio.
    3. Il personale della polizia locale, come previsto dall’ atto di convenzione, ha l’obbligo di presentarsi in
servizio all’ora fissata dall’ordine di servizio, presso il distaccamento di propria appartenenza organica o, per
particolari esigenze di servizio, nel luogo stabilito dal Comandante, nell’equipaggiamento ed armamento
prescritto in perfetto ordine nella persona e nell’uniforme, comunicando con largo anticipo eventuali assenze
con relativa giustificazione.
    4. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore al fine di evitare
giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo e dell’Amministrazione di
appartenenza.
    5. Il personale del Corpo deve porre particolare cura affinchè l’acconciatura dei capelli, della barba e dei
baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della
funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
    6. Ha il dovere di informarsi e controllare preventivamente l’orario, il tipo di servizio da svolgere e le
modalità esecutive. Al personale è richiesta abilità, zelo e costante buon comportamento sia in pubblico che
in privato.
    7. Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.
È tenuto al segreto d’ufficio sugli affari trattati o dei quali sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio,
salvo quanto disposto dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, nei limiti della tutela imposta
dalla normativa sulla riservatezza dei dati.
    8. Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, è tenuto a prendere visione delle disposizioni nel
frattempo emanate.
    9. Il personale della polizia locale non può essere impiegato in incarichi diversi da quelli relativi ai compiti
d’istituto propri della polizia locale.
    10. Quando opera in abito civile, su autorizzazione del Comandante, ha l’obbligo di qualificarsi
preventivamente esibendo la tessera di servizio.
    11. Gli appartenenti al Corpo non devono dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause di servizio ed
in pubblico devono evitare apprezzamenti e rilievi sull’operato dell’Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
Al personale è assolutamente vietato occuparsi, anche gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi
relativi ad argomenti attinenti il servizio.

                                                   Art. 15
                                            Rapporti con i cittadini

     Il personale della Polizia Locale, nei rapporti con gli utenti e con il pubblico deve tenere un contegno
ineccepibile, usare modi cortesi e fermi in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti
dell’Amministrazione locale, il comportamento in servizio deve ispirarsi a criteri e principi di prevenzione, di
rispetto reciproco e di educazione civica.
                                                     Art. 16
                                               Spirito di Corpo

  1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che unisce i suoi appartenenti al fine di mantenere
elevato il prestigio del Corpo.
  2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento
nei confronti dei superiori, dei colleghi e dei subalterni.
  3. E’ assicurata parità di mansioni e condizioni di lavoro al personale di entrambi i sessi.
Art. 17
                                                     Saluto

  1. Ogni appartenente al Corpo in uniforme deve il saluto:
             - ai Sindaci;
             - al Comandante del Corpo ed agli altri superiori gerarchici e funzionali i quali, a loro volta,
                 hanno l’obbligo di rispondere;
             - alle Autorità che rappresentano le istituzioni pubbliche;
             - al cittadino nelle varie ipotesi di contestazione di addebito o per qualunque altra forma di
                 contatto;
             - alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.
     2. E’ dispensato dal saluto il personale a bordo dei veicoli ed addetto ai servizi di scorta o alla disciplina
del traffico.
     3. Il saluto viene reso secondo le modalità in uso nelle FF.AA. e nelle forze di polizia dello Stato.
     4. Il saluto assume una forma di doverosa cortesia nelle ipotesi di contatto, per ragioni di Ufficio, con gli
appartenenti ad altri Corpi di Polizia Statali o degli Enti locali.

                                                    Art. 18
                                              Impiego in servizio
   1.     Il personale, gli strumenti ed i mezzi della polizia locale, vengono impiegati, ordinariamente,
esclusivamente in servizi inerenti alla polizia locale, salvo casi di particolare necessità comunque inerenti
servizi e funzioni istituzionali.
   2. Quando la natura del servizio lo richieda, l’Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la
sicurezza del personale operante.
   3. Il distacco o il comando del personale della Polizia locale presso altri uffici o servizi del Comune è
consentito solo quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni della Polizia locale e purché la disciplina
rimanga quella dell’organizzazione di appartenenza. Il distacco può essere disposto, per ragioni di servizio,
a tempo determinato, dal Comandante del Corpo, sentito il Sindaco dell’Ente di appartenenza del
dipendente da distaccare.

                                                   Art. 19
                                          Riconoscimento in servizio
    1. II personale della Polizia locale durante il servizio d’istituto è tenuto ad indossare l’uniforme secondo
le modalità previste.
    2.   II personale può essere dispensato con provvedimento del Comandante del Corpo, quando ne
ricorrano particolari motivi di indagine e controlli amministrativi.

                                                Art. 20
                        Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale
   1. Il personale della Polizia locale è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è
addetto ed a prendere diligente visione delle disposizioni contenute nell’ordine o nel foglio di servizio.
   2. È tenuto, altresì, all’aggiornamento della propria preparazione professionale, con le modalità stabilite
dall’ Amministrazione o dal Comando.
   3. Allo scopo il Comandante, in relazione agli effettivi bisogni del personale, propone specifici percorsi
formativi sulla base delle risorse disponibili e dei corsi organizzati dalla Scuola regionale di Polizia Locale del
Veneto.

                                                    Art. 21
                                       Servizio a carattere continuativo
   Negli eventuali servizi a carattere continuativo previsti dal Comandante, con cambio sul posto, il
personale che ha ultimato il proprio turno:
   a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del
personale che deve sostituirlo;
b)     deve consegnare al personale che lo sostituisce l’eventuale foglio di servizio con le prescritte
annotazioni;
    c) il personale che lo sostituisce deve assicurare la massima puntualità.

                                                    Art. 22
                                            Obbligo di permanenza
   1.    Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di si-
tuazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia locale può essere fatto obbligo, al termine del turno
di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.
   2.    La protrazione dell’orario di lavoro viene disposta dal Comandante del Corpo o suo sostituto
presente, che ne informa appena possibile il Comandante.

                                                     Art. 23
                                                Missioni esterne
    1. Il personale della Polizia locale, al fine di far fronte ad esigenze temporanee, per soccorso in caso di
calamità o disastri, per rinforzare corpi o servizi di altri comuni in particolari occasioni stagionali o
eccezionali, può, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso
amministrazioni locali diverse da quella di appartenenza, in tale caso operano alle dipendenze dell’autorità
locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall’Ente locale di appartenenza agli effetti
economici, assicurativi e previdenziali.
    2. In tali casi il Comando provvede a formulare, d’intesa con i Comuni o amministrazioni interessate,
appositi piani o accordi, anche ai fini dell’eventuale rimborso dei costi e delle spese.
    3. Le missioni esterne di cui al comma precedente sono preventivamente comunicate al Prefetto.
    4. Le missioni esterne al territorio comunale del personale della Polizia municipale per fini di
collegamento e di rappresentanza sono autorizzate dal Comandante secondo le disposizioni in vigore.

                                                    Art. 24
                                               Relazioni esterne
   1. Le relazioni con gli organi di informazione sono curate esclusivamente dal Comandante.
   2. Il personale, in relazione alla specificità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il
      necessario riserbo sull’attività d’istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario
      rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l’Amministrazione ed il Corpo.

                                                      Art. 25
                                                 Ordine di servizio

     1. L’articolazione dei turni di servizio è predisposta di norma mensilmente dal Comandante indicando
     per ciascun dipendente il turno di servizio.
     2. Il Comandante predispone altresì di norma settimanalmente, l’ordine di servizio indicando per
         ciascun dipendente il turno di servizio e le modalità di espletamento del servizio con le eventuali
         disposizioni particolari.
     3. Gli appartenenti al Corpo hanno l’obbligo di prendere visione dell’ordine di servizio settimanale e di
conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi a quanto indicato ed alle
istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.
     4. Modifiche all’ordine di servizio di cui ai commi 1 e 2 possono essere introdotte solo dal Comandante
o in caso di assenza prolungata dal Vice Comandante.

                                                    Art. 26
                                                 Servizi esterni

    1.   Gli appartenenti al Corpo comandati in servizi esterni quali la vigilanza di quartiere e/o la Pattuglia
devono uscire dal Comando entro 15 minuti dall’inizio del turno ed il rientro è ammesso non prima di 15
minuti precedenti il termine del servizio.
   2. Eventuali deroghe e/o autorizzazioni in contrasto con quanto stabilito al punto 1. sono concesse
         anche verbalmente dal Comandante, dal Vice Comandante, dai responsabili dei Distaccamenti e dai
         responsabili delle unità operative intercomunali in presenza di casi di necessità non programmabili.

                                                  Art. 27
                                          Responsabilità disciplinare

    1. La buona organizzazione, l’efficienza e l’efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina
la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni e
responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della
gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri d’Ufficio.
    2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL.
    2. Le procedure disciplinari sono attivate dal Comandante, proseguono e si concludono nei singoli
Comuni con i quali sussiste il rapporto organico dei dipendenti destinatari dei provvedimenti.

                                                 Art. 28
                                Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione
    1. I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia locale devono essere usati solo per ragioni di
servizio o quando ne sia giustificato l’impiego.
    2. Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l’uso dei veicoli stessi.
    3. Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente di guida, se richiesta. È
compito del personale incaricato dal Comandante di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei
mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati
devono essere comunicati prontamente al Comando.
    4. I danni o guasti causati ai veicoli per colpa od incuria degli appartenenti al Corpo sono fatti riparare a
cura di chi li ha causati e la relativa spesa può essere loro addebitata, impregiudicati gli eventuali
provvedimenti disciplinari.
    5. Gli autoveicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per
ogni servizio di pattuglia intercomunale eseguito, deve registrare, su apposito foglio di marcia il giorno,
l’orario, i componenti della pattuglia, la percorrenza chilometrica, ed ogni altro dato ritenuto necessario ai fini
di un efficace controllo dell’uso del mezzo di trasporto e del servizio prestato..

                                                   Art. 29
                                          Tessera di riconoscimento
    1. Al personale della Polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello
predisposto dalla legislazione regionale.
    2. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme sia in abito civile.
    3. Il documento deve essere restituito all’atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.
    4. La tessera è ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.
    5. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando
l’eventuale smarrimento.

                                                    Art. 30
                                               Placca di servizio
   1. Al personale della Polizia locale è assegnata una “placca” di servizio conforme alle caratteristiche
regionali, recante il numero di matricola, da portare puntata all’altezza del petto, sulla parte sinistra
dell’indumento esterno dell’uniforme.
   2. Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Comando l’eventuale
smarrimento.
CAPO IV
                                 RIPOSI CONGEDI PERMESSI E RECUPERI

                                                   Art. 31
                                              Riposo settimanale
   1. Al personale della Polizia locale spetta almeno un giorno di riposo settimanale.
   2. I turni di riposo settimanale sono programmati a cura del Comando contemperando, per quanto
possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.

                                                      Art. 32
                                                       Ferie
    1. Il personale della Polizia locale ha diritto alle ferie nella misura e con la disciplina previste dalle norme
contrattuali in vigore.
    2. Il Comandante determina i turni di ferie del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle
richieste dei singoli interessati.

    3. La programmazione delle ferie, di norma deve avvenire entro il giorno 20 del mese precedente. Di
massima, il numero del personale assente per ferie non deve superare 1/3 della forza effettiva con
riferimento alla dotazione organica dei singoli Comuni associati. Per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e
Settembre, il personale dovrà programmare i periodi di ferie presentando al Comandante entro il mese di
Aprile la propria richiesta, al fine di evitare disservizi a causa di più assenze concentrate solo su alcuni
periodi. Eventuali richieste non programmate che interessano i mesi estivi sopra richiamati, potranno essere
accolte a condizione che nel periodo richiesto non vi sia già altro personale assente nella percentuale sopra
stabilita.
    4. In particolari periodi dell’anno, quali il periodo di Natale e Pasqua, le richieste di ferie, permesso,
riposo e recupero, sono subordinate alla programmazione del Comandante che dovrà evitare che il numero
di personale assente complessivamente sia superiore al 50 % dell’organico effettivo riferito ai singoli Comuni
associati.
    5. Il congedo ordinario è autorizzato dal Comandante del Corpo, in sua assenza da chi legittimamente lo
sostituisce.
    6. Di norma, il Comandante ed il Vice Comandante non possono essere assenti contemporaneamente
dal servizio.

                                                    CAPO V
                                                 RICOMPENSE

                                                     Art. 33
                                                  Ricompense
    1. Agli appartenenti alla Polizia locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza,
capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere concesse
le seguenti ricompense, a seconda dell’attività svolta e degli atti compiuti:
    a) elogio scritto del Comandante del Corpo;
    b) encomio della Conferenza dei Sindaci;
    c) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale dell’Ente di appartenenza del dipendente o
dipendenti interessati;
    d) proposta per ricompensa al valore civile ed al merito civile, per atti di particolare coraggio e sprezzo
del pericolo.
    2.   La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da b) a d) è formulata dal
Comandante del Corpo e deve contenere relazione descrittiva dell’avvenimento corredata da tutti i
documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro un
anno dalla conclusione della attività o del fatto cui è riferita.
CAPO VI
                                                 ARMAMENTO

                                                    Art. 34
                                                  Armamento

1.   L’armamento della Polizia locale è effettuato a cura e spesa dell’Amministrazione Comunale di
appartenenza.
2. Entro 1 anno dall’approvazione del presente regolamento, i Comuni uniformeranno i propri regolamenti
concernenti l’armamento degli addetti al Corpo di Polizia locale.

                                                CAPO VII
                                          UNIFORME E DOTAZIONI

                                                     Art. 35
                                         Caratteristiche dell’uniforme

   La foggia e le caratteristiche dell’uniforme della Polizia locale sono quelle stabilite dalla legge regionale.

                                                     Art. 36
                                               Fornitura e durata
    La fornitura dell’uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei vari capi di corredo alla scadenza della
relativa durata è fatta a spese dell’Amministrazione.
    Gli Enti associati, entro 1 anno dall’approvazione del presente regolamento uniformeranno i propri
regolamenti per la fornitura e la sostituzione del vestiario al personale di Polizia locale, aggiornandoli e
conformemente alla normativa regionale di riferimento.

                                                Art. 37
                      Uso, custodia e conservazione delle attrezzature e documenti
    1.   Il personale della Polizia locale nella custodia e conservazione delle attrezzature, materiali di
qualsiasi genere e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso durante
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia.
    2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente,
salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Comandante, specificando le circostanze del fatto.

                                                  CAPO VIII
                                                NORME FINALI

                                                    ART. 38
                                                  Celebrazioni

  1. La ricorrenza del Santo Patrono del Corpo di Polizia Locale viene celebrata annualmente il giorno
della prima Domenica successiva al 20 Gennaio.
  2. Tutto il personale partecipa alla celebrazione salvo altre esigenze di servizio o giustificato motivo
d’assenza, da comunicare preventivamente al Comandante.

                                                   Art. 39
                                               Norme integrative
   1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le nome vigenti per il
personale dell’ente di appartenenza.
   2. Il presente regolamento è da considerarsi integrativo, per la parte riguardante le norme in esso
contemplate, delle disposizioni dei regolamenti comunali relativi alla dotazione organica del personale,
all’organizzazione degli uffici e dei servizi. Per quanto riguarda il trattamento economico accessorio si rinvia
alle vigenti norme contrattuali.

                                                   Art. 40
                                              Entrata in vigore

    Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva.
Puoi anche leggere