Regolamento 25-02 Spiegazioni relative alle caratteristiche di rileva-mento dei dati della statistica del commercio estero
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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Divisione Analisi dei rischi e Statistica 01 luglio 2019 Regolamento 25-02 Spiegazioni relative alle caratteristiche di rileva- mento dei dati della statistica del commercio estero I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di na- tura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto. Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 2 Spiegazioni relative alle caratteristiche di rilevamento dei dati della statistica del commercio estero..................................................................................................... 4 2.1 Concetto di rilevamento ....................................................................................... 4 2.1.1 Commercio speciale / commercio generale ..................................................... 4 2.1.2 Territorio oggetto del rilevamento statistico ..................................................... 4 2.1.3 Oggetto del rilevamento .................................................................................. 4 2.2 Procedure ............................................................................................................ 6 2.2.1 Rilevamento centralizzato dei dati ................................................................... 6 2.2.2 Ripresa dei dati ............................................................................................... 6 2.2.2.1 Fonti di informazione .................................................................................. 6 2.2.2.2 Modo di procedere...................................................................................... 6 2.2.2.3 Schema di flusso ........................................................................................ 7 2.3 Dati statistici ........................................................................................................ 7 2.3.1 Importatore ..................................................................................................... 7 2.3.2 Destinatario ..................................................................................................... 7 2.3.3 Esportatore / speditore .................................................................................... 7 2.3.4 Paese.............................................................................................................. 7 2.3.4.1 Paese d'origine ........................................................................................... 8 2.3.4.2 Paese di spedizione ................................................................................... 9 2.3.4.3 Aiuto per la dichiarazioni del Paese ............................................................ 9 2.3.4.4 Paese di destinazione .............................................................................. 10 2.3.4.5 Merci per le quali il Paese di spedizione, rispettivamente quello di destinazione non è chiaro ......................................................................... 10 2.3.5 Codice dei Paesi ........................................................................................... 10 2.3.6 Imballaggio / mezzo di trasporto.................................................................... 10 2.3.7 Designazione della merce / testo della dichiarazione .................................... 10 2.3.8 Numero delle merci ....................................................................................... 12 2.3.8.1 Invii misti .................................................................................................. 12 2.3.8.1.1 Dichiarazione di invii misti assoggettati al dazio doganale (importazione) ...................................................................................... 12 2.3.8.1.2 Dichiarazione di invii misti in franchigia (importazione) o di invii misti all’esportazione .............................................................. 13 2.3.8.1.3 Attribuzione di unità di misura particolari .............................................. 13 2.3.9 Numeri convenzionali di statistica ................................................................. 13 2.3.10 Massa lorda .................................................................................................. 14 2.3.11 Quantità doganale ......................................................................................... 14 2.3.12 Massa netta .................................................................................................. 14 2.3.13 Unità di misura particolari .............................................................................. 16 2.3.14 Valore statistico............................................................................................. 16 2.3.14.1 Valuta di fatturazione ................................................................................ 16 2.3.14.2 Corso del cambio...................................................................................... 17 2.3.14.3 Prezzi medi............................................................................................... 17 2.3.14.4 Particularita .............................................................................................. 18 2.3.15 Mezzo di trasporto......................................................................................... 19 2.3.16 Paese d'immatricolazione ............................................................................. 20 2.3.17 Numero postale d'avviamento ....................................................................... 21 2.3.18 Numero d'identificazione delle imprese (IDI) ................................................. 21 2.4 Merci commerciabili / non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni........ 22 2.4.1 Merci commerciabili ...................................................................................... 22 2.4.2 Merci non commerciabili................................................................................ 23 2.4.3 Merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni semplificato ........ 23 2.4.4 Elenco delle esclusioni .................................................................................. 25 2.4.4.1 Esclusioni secondo l'allegato I del regolamento (UE) n. 113/2010 ............ 26 2.4.4.2 Ulteriori esclusioni .................................................................................... 28 2.4.5 Particolarità concernenti le merci commerciabili e quelle non commerciabili . 30 2.4.5.1 Forniture di sostituzione e forniture successive ........................................ 30 2.4.5.2 Fatture pro forma ...................................................................................... 31 2/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 2.4.5.3 Merci di commissione e di consegna ........................................................ 31 2.4.5.4 Rifiuti ........................................................................................................ 31 2.4.5.5 Rilevamento statistico di aerei .................................................................. 32 2.4.5.6 Rilevamento statistico di software / programmi per computer ................... 32 2.4.5.7 Negozi in zona franca di tasse (tax-free-shop).......................................... 34 2.4.5.8 Traffico turistico ........................................................................................ 34 2.4.5.9 Spese d’assemblagio e di sviluppo ........................................................... 34 2.4.5.10 Esempi di merci commerciabili o non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni ......................................................................................... 35 2.5 Spiegazioni dei codici ........................................................................................ 37 2.5.1 Codice d'imposizione = CI Importazione ....................................................... 37 2.5.2 Codice d'imposizione = CI Esportazione ....................................................... 39 2.5.3 Codici delle merci non commerciabili (MNC) ................................................. 40 2.5.4 Codificazione per casi speciali, importazione (stato aprile 2016) ................... 42 2.5.5 Codificazione per casi speciali, esportazione (stato al aprile 2016) ............... 44 2.6 Consegna di documenti ..................................................................................... 46 3/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 2 Spiegazioni relative alle caratteristiche di rilevamento dei dati della statistica del commercio estero 2.1 Concetto di rilevamento 2.1.1 Commercio speciale / commercio generale La statistica svizzera del commercio estero è allestita in base al concetto del commercio speciale. Secondo quest'ultimo, l'importazione comprende tutte le merci che dopo l'imposi- zione sono in libera pratica. L'esportazione comprende le merci asportate dal territorio doga- nale provenienti dalla libera circolazione in Svizzera. Il commercio speciale comprende altresì il traffico di perfezionamento. Ne sono invece escluse le merci destinate alla / provenienti dalla riparazione. Sono pure escluse dal commercio speciale le merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni (cifra 2.4.4) e parti del traffico nella zona di confine. Lo stesso vale per il transito e il traffico di deposito (sempre che le merci non siano state messe in libera pratica dopo imposizione all'importazione). Il transito, il traffico di deposito e il commercio speciale formano il commercio generale. 2.1.2 Territorio oggetto del rilevamento statistico Il territorio doganale svizzero comprende la Svizzera, il Principato del Liechtenstein nonché le enclavi di Büsingen e Campione d'Italia, i depositi franchi doganali come pure i depositi doganali aperti. Ne sono escluse le enclavi doganali di Samnaun e Sampuoir. Il territorio considerato per la statistica del commercio estero coincide con il territorio doga- nale svizzero, ad eccezione dei depositi franchi doganali e dei depositi doganali aperti. 2.1.3 Oggetto del rilevamento Commercio speciale Nella misura in cui non si tratti di merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni, l'importazione comprende, le merci messe in libera pratica, in particolare: o l'energia elettrica; o alcuni generi di traffico di confine: traffico forestale nella zona di confine con la Francia (cifra 3.4.3), altri traffici nella zona di confine che fruiscono della fran- chigia di dazio o di agevolazioni doganali con la Francia, la Germania, l’Au- stria e l’Italia (cifra 3.4.4) e traffico di merci con le zone franche dell’Alta Sa- voia e del Paese di Gex (cifra 3.4.8); acquisto di imbarcazioni o velivoli (al di fuori territorio doganale svizzero) da parte di persone domiciliate o aziende con sede in Svizzera; tutte le merci del traffico di perfezionamento ad eccezione di quelle destinate alla / provenienti dalla riparazione; tutte le merci introdotte nel territorio doganale da punti franchi o depositi doganali aperti; le merci svizzere di ritorno. 4/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Nella misura in cui non si tratti di merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni, l'esportazione comprende, le merci esportate, in particolare: o l'energia elettrica; o alcuni generi di traffico di confine: traffico forestale nella zona di confine con la Francia (cifra 3.4.3), altri traffici nella zona di confine che fruiscono della fran- chigia di dazio o di agevolazioni doganali con la Francia, la Germania, l’Au- stria e l’Italia (cifra 3.4.4) e traffico di merci con le zone franche dell’Alta Sa- voia e del Paese di Gex (cifra 3.4.8); o tutte le merci introdotte nei depositi franchi doganali o nei depositi doganali aperti; vendita di imbarcazioni o velivoli (al di fuori del territorio doganale svizzero) a persone domiciliate o aziende con sede all'estero; le merci nazionalizzate, ossia le merci di origine estera che sono state importate e che sono riesportate all'estero tal quali o dopo essere state sottoposte a lavorazione; tutte le merci del traffico di perfezionamento ad eccezione di quelle destinate alla / provenienti dalla riparazione; le merci estere di ritorno. Merci commerciabili non comprese nel commercio speciale: le merci che costituiscono l'oggetto di procedure particolari, ad esempio: o merce proveniente o a destinazione di Samnaun e Sampuoir (cifra 3.4.7) (Dichiarazioni doganale d'esportazione in NCTS ed e-dec Esportazione, vedi Dichiarazioni doganali esportazione); o Alcuni generi di traffico di confine: traffico di mercato (cifra 3.4.1), traffico ru- rale di confine (cifra 3.4.2), prodotti del bestiame da alpeggio e da sverna- mento (pascolo transfrontaliero, cifra 3.4.5) e traffico di confine di piccole quantità di merci che fruiscono della franchigia di dazio (cifra 3.4.6); o le merci commerciabili in piccole quantità imposte occasionalmente nel traffico turistico su dichiarazione orale (cifra 1.2 del D-102-40*); o le esportazioni di piccole quantità di merce (meno di 100 kg) di valore insignifi- cante (inferiore a CHF 1’000.-), per cui può essere compilata una dichiara- zione doganale d'esportazione semplificata invece di quella elettronica o scritta (cifra 1.2.3 del R-10-10) o e-dec easy: dichiarazione doganale d'importazione semplificata per piccoli in- vii nella procedura DA (vedi Internet AFD: e-dec easy). *Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione federale delle dogane. Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: meth@ezv.admin.ch Vi ringraziamo per la vostra comprensione. 5/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 2.2 Procedure Le indicazioni relative ai dati rilevanti sotto il profilo della statistica del commercio estero sono inserite in una banca dati (banca dati dettagliata). I dati da rilevare provengono da varie applicazioni con fonti diverse (Flusso dei dati / Rilevamento dei dati). Tutti i dati devono soddisfare gli stessi requisiti qualitativi e sono oggetto di controlli periodici orientati al rischio (Controllo dei dati / Trattamento dei dati). Nel quadro del controllo dei dati, il servizio Assicurazione qualità si occupa da un lato di rettificare i dati figuranti nelle liste degli errori e dei valori improbabili e dall'altro di verificare i dati statistici con test a campione e orientati al rischio con l'obiettivo di ottenere una statistica del commercio estero possibilmente precisa. Nell'ambito del rilevamento dei dati si distingue tra la raccolta dei dati centralizzata (cifra 2.2.1) e la ripresa dei dati (cifra 2.2.2). Il trattamento elettronico dei dati comprende l'attribuzione di codici, i controlli di plausibilità e la rettifica manuale dei valori riportati nella banca dati dettagliata della statistica del com- mercio estero. 2.2.1 Rilevamento centralizzato dei dati Per rilevamento centralizzato dei dati s'intende il rilevamento dei dati dei documenti conse- gnati per la statistica del commercio estero. 2.2.2 Ripresa dei dati Come tale s'intende la ripresa dei dati per la statistica del commercio estero nella banca dati dettagliata (DDB). Le applicazioni da cui provengono i dati sono elencate alla cifra 2.2.2.1. 2.2.2.1 Fonti di informazione Importazione: dichiarazioni d'importazione elettroniche: o e-dec Import o e-dec Web Import tabacco (TABI) Esportazione: nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS Esportazione) dichiarazioni d'esportazione elettroniche: o e-dec Export o e-dec Web Export tabacco (TABI) 2.2.2.2 Modo di procedere Trasmissione elettronica dei dati tramite l'interfaccia UFIT (e-dec, NCTS). 6/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Test di plausibilità ed elaborazione delle liste di errori e di valori improbabili. 2.2.2.3 Schema di flusso Rappresentazione schematica del flusso dei dati durante l’acquisizione dei dati Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o ufficio doganale Dichiarazione doganale scritta Procedura d'imposizione doganale secondo le R-10-00 cifra 1 o R-10-10 cifra 1 (NCTS, e-dec) Dichiarazione doganale / decisione d'imposi- zione allestita Servizio Assicurazione qualità Rilevamento UFIT Liste degli Test di plausibilità errori Elaborazione intermedia Servizio Assicurazione qualità Record corretti, improbabili e MNC Stampa delle liste degli errori e dei valori im- probabili Elaborazione delle liste degli errori Controllo delle liste dei valori improbabili: Banca dati dettagliata della eventuale rettifiche nella banca dati detta- statistica del commercio gliata estero Banca dati dei risultati della statistica del commercio estero Invii automatici dei dati / Swiss-Impex Analisi ad hoc 2.3 Dati statistici 2.3.1 Importatore art. 6 cpv. 1 OStat 2.3.2 Destinatario art. 6 cpv. 1 OStat 2.3.3 Esportatore / speditore art. 6 cpv. 2 OStat 2.3.4 Paese art. 10 OStat 7/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 2.3.4.1 Paese d'origine Art. 10 cpv. 2 OStat I dati pubblicati della statistica del commercio estero si basano sul Paese d'origine. È considerato Paese d’origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta, fabbri- cata o nel quale è stata effettuata l’ultima trasformazione sostanziale. Nel caso di imposizioni preferenziali, esso corrisponde al paese indicato come Paese d’ori- gine nella prova dell'origine. Casi speciali: Merci originarie di un’unione doganale Se il Paese d’origine è conosciuto, sarà quest’ultimo che deve essere dichiarato. Nel caso contrario, è il paese a partire dal quale le merci sono state spedite diretta- mente in Svizzera che dev’essere dichiarato come Paese d’origine. In tal caso corri- sponde al Paese di spedizione (vedi cifra 2.3.4.2). Merci classificate nella medesima voce di tariffa con Paesi d’origine diversi Per gli invii di merci provenienti dalla libera circolazione di un determinato Paese di spedizione, per i quali dovrebbero essere dichiarati diversi Paesi d’origine, è possibile dichiarare, per ogni dichiarazione doganale, il Paese d’origine nella seguente ma- niera semplificata: o una sola posizione (linea tariffale) per voce di tariffa o Paese d’origine = il Paese d’origine con la più alta percentuale all’interno dell’invio (in valore: valore statistico in CHF) per voce di tariffa. Le merci non ripartite non devono superare i CHF 5'000 per voce di tariffa. Da questa semplificazione sono escluse le merci assoggettate a disposti federali di natura non doganale (DNND) nonché quelle con richiesta dell’aliquota preferenziale. Merce dei capitoli 71 e 97 A causa del carattere particolare di queste merci e esclusivamente quando mancano indicazioni chiare, il Paese di spedizione può essere dichiarato come Paese d’origine per: o oro, argento e altri metalli preziosi definiti nelle Regole generali per l’interpre- tazione del Sistema armonizzato, sotto forma greggia o semilavorata del capi- tolo 71 della Tariffa doganale. o oggetti d’arte, da collezione e antichità del capitolo 97 della Tariffa doganale. Diamanti grezzi RS 946.231.11 Per l'allestimento della statistica secondo l'origine, all’atto dell’importazione di dia- manti greggi delle voci di tariffa 7102.1000, 7102.2100 e 7102.3100, va sempre di- chiarato il Paese d’origine, che corrisponde al Paese in cui sono stati estratti dal suolo. Altre informazioni sul commercio di diamanti grezzi vedi: D-60-3.5* *Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione federale delle dogane. Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: meth@ezv.admin.ch 8/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Vi ringraziamo per la vostra comprensione. 2.3.4.2 Paese di spedizione art. 10 cpv. 3 OStat È considerato Paese di spedizione l’ultimo paese a partire dal quale una merce è stata in- viata direttamente in Svizzera, indipendentemente dal fatto se in questo Paese hanno avuto luogo o meno transazioni commerciali o operazioni atte a modificarne lo statuo legale. Casi speciali: Nel caso di imposizioni preferenziali, per le quali dev’essere rispettata la regola del trasporto diretto, si dovrà indicare il Paese d’origine come Paese di spedizione. 2.3.4.3 Aiuto per la dichiarazioni del Paese Dichiarazione del Paese d’origine (imposizione normale o preferenziale) Origine secondo il documento Paese da dichiarare d’accompagnamento Unione doganale e paese d’origine scono- Paese di spedizione sciuti Altro Paese d’origine giusta l’art.10 cpv. 2 OStat oppure secondo la prova dell'origine Dichiarazione del Paese di spedizione Genere d’imposizione Paese da dichiarare Imposizione normale Ultimo Paese a partire dal quale una merce è stata inviata direttamente in Svizzera Imposizione preferenziale senza regola Ultimo Paese a partire dal quale una merce del trasporto diretto è stata inviata direttamente in Svizzera Imposizione preferenziale richiedente il Secondo la regolamentazione dell’accordo trasporto diretto in vigore Esempi: Importazione di manghi di origine peruviana via il porto di Rotterdam su ordine di un com- merciante francese: I manghi restano sotto custodia doganale e sono spediti con un documento T1 in Svizzera. L’invio non è accompagnato da una prova dell’origine. Il commerciante francese allestisce una fattura per il cliente svizzero: Paese d’origine = Perù, Paese di spedizione = Paesi Bassi 9/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 I manghi vengono spediti in Svizzera con T1. La merce è accompagnata da una prova d’origine valida; la merce è restata permanentemente sotto custodia doganale: Paese d’origine = Perù, Paese di spedizione = Perù I manghi vengono spediti con T1 in Germania dove vengono imposti e immagazzi- nati. In seguito la merce viene spedita in Svizzera accompagnata da una fattura del commerciante francese indirizzata al cliente svizzero: Paese d’origine = Perù, Paese di spedizione = Germania 2.3.4.4 Paese di destinazione art. 10 cpv. 1 let. b) e cpv. 4 OStat Paese in cui la merce è spedita per essere utilizzata o perfezionata. 2.3.4.5 Merci per le quali il Paese di spedizione, rispettivamente quello di destina- zione non è chiaro Per merci per le quali è necessario dichiarare più di un Paese di spedizione o di destina- zione, ma la cui esatto assegnazione ai relativi Paesi non è possibile p.es. deposito all'estero o in Svizzera), è possibile: Le quantità imposte possono essere ripartite in percentuale ai diversi Paesi in fun- zione dei valori fondati sull’esperienza. Le merci soggette a dazio e quelle soggette a disposti di natura non doganale sono escluse da questa regolamentazione. 2.3.5 Codice dei Paesi art. 10 cpv. 5 OStat Nelle dichiarazioni doganali il Paese va indicato secondo il codice ISO alfa-2 del repertorio dei Paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera contenuto nel Tares. 2.3.6 Imballaggio / mezzo di trasporto Merci imballate Indicare riferimenti, numeri, quantità e genere dei colli. Merci non imballate Indicare il numero di pezzi o «alla rinfusa». Merci trasportate in contenitori Indicare il numero del(i) contenitore(i). 2.3.7 Designazione della merce / testo della dichiarazione art. 7 OStat La dichiarazione d'importazione e d'esportazione deve contenere la designazione tecnica o quella in uso nel commercio, più esatta possibile. Come tale s'intende una descrizione corri- spondente a quelle indicate in prospetti e simili; ad esempio computer (e non apparecchio elettronico), viti per il legno (e non articoli di ferro). Nella maggior parte dei casi tale designa- zione è pure sufficiente per giustificare la codificazione statistica. Spesso una designazione esatta della merce permette inoltre di semplificare il testo della dichiarazione, rendendo su- perflua una descrizione più estesa. 10/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Allorché un invio contiene più merci della stessa voce di tariffa, è sufficiente l'indicazione del termine generico della rispettiva voce. La dichiarazione doganale deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione (tedesco, francese o italiano) o in inglese (si veda anche Circolare D-10 - Dichiarazione do- ganale: designazione della merce chiara e corretta). Rifiuti (cifra 2.4.5.4) Occorre dichiarare lo scopo d'impiego. Esempio: Per l’utilizzazione energetica, per l’utilizzazione materiale, per il deposito e via di se- guito. Prodotti chimici (medicamenti, adesivi, insetticidi ecc.) marca o designazione di fantasia e genere Importazione di carrelli elevatori, autoveicoli e roulotte Nelle dichiarazioni doganali è necessario indicare la marca e la chiave-marca (elenco nel Tares, Osservazioni, Disposizioni inerenti alla statistica del commercio); in e-dec Importazione solo la marca. Deposito pagato per le bottiglie (cifra 2.3.14.4) Il deposito pagato per le bottiglie deve essere dichiarato separatamente . Telai/sovrastrutture di autocarri (cifra 3.7.1) Indicazioni particolari se viene allestita una dichiarazione doganale separata. Invii misti (cifra 2.3.8.1) Indicazione «senza ripartizione» Merci non commerciabili Indicare il genere di merce non commerciabile secondo l'elenco delle esclusioni (cifra 2.4.3). Merci di ritorno Le merci di ritorno vanno dichiarate come tali nelle dichiarazioni. Traffici speciali (p. es. traffico di perfezionamento o nella zona di confine) (cifre 3 segg.) Invii parziali (cifra 2.3.13) Gli invii parziali devono essere menzionati come tali nella rubrica «Designazione della merce» (p. es. Invio parziale «2/6» o «2 su 6»). Derrate alimentari composte Marca o designazione di fantasia e genere. Altri requisiti posti alla designazione della merce / al testo della dichiarazione vedi R-10-00 cifra 1.4.5 11/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 2.3.8 Numero delle merci art. 7 OStat Il numero delle merci per la statistica del commercio estero corrisponde alla voce di tariffa secondo il Tares (Tariffa doganale svizzera). 2.3.8.1 Invii misti Gli invii1) che includono merci con voci di tariffa diverse possono essere dichiarati senza ri- partizione - ossia secondo una sola voce di tariffa - se le merci non ripartite provengono dallo stesso paese di spedizione (importazione), risp. sono spedite nello stesso paese di destina- zione (esportazione) della merce dichiarata alla propria voce e non superano i limiti seguenti: valore statistico e massa netta per voce di tariffa: → 1’000 franchi e 1’000 kg rispettivamente 1’000 unità o 10 pezzi per il capitolo 91 valore e massa netta complessivi delle merci non ripartite per invio: → complessivamente 5’000 franchi e 5’000 kg La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone, nel testo della dichiarazione, l'os- servazione «senza ripartizione». Da questa semplificazione sono escluse le merci: assoggettate a disposti federali di natura non doganale. d'origine fuori UE, dichiarate con merci d’origine UE secondo la cifra 2.3.4.1 Eventuali unità supplementari (p. es. pezzi) sono da dichiarare (conteggiare) secondo la cifra 2.3.8.1.3 seguente. 1) dal punto di vista della statistica del commercio estero vale il principio «un invio = una dichiarazione doganale». 2.3.8.1.1 Dichiarazione di invii misti assoggettati al dazio doganale (importazione) Le merci assoggettate al pagamento del dazio e che adempiono le suesposte condizioni, possono essere dichiarate senza ripartizione secondo un'altra voce di tariffa, sempre che l'a- liquota di dazio di quest'ultima è uguale o superiore a quella prevista per le merci non ripar- tite. Esempio: Un invio è composto di: Voce di tariffa Massa netta Valore Aliquota normale Unità suppl. Stivali di gomma 6401.9200 122 kg 1'020.- 56.- 50 (paia) Rasoi elettrici 8510.1000 32 kg 6'080.- 91.- 100 (pezzi) CD musicali 8523.4900 14 kg 980.- 27.- 250 (pezzi) è dichiarato come segue: Voce di tariffa Massa netta Valore Aliquota normale Unità suppl. 12/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Stivali di 6401.9200 136 kg 2'000.- 56.- 50 (paia) gomma, senza ripartizione Rasoi elettrici 8510.1000 32 kg 6'080.- 91.- 100 (pezzi) La quantità (numero dei pezzi) di CD non viene rilevata (non si tratta di merce dello stesso genere). 2.3.8.1.2 Dichiarazione di invii misti in franchigia (importazione) o di invii misti all’esportazione Le merci non ripartite vengono dichiarate secondo la voce di tariffa della merce con il valore più alto. 2.3.8.1.3 Attribuzione di unità di misura particolari Attribzuione di unità di misura particolari, massa netta e valore statistico ad altre voci di ta- riffa: le attribuzioni di unità di misura particolari devono essere effettuate solo in seno a gruppi di voci di tariffa comprendenti merci dello stesso genere. L'uguaglianza di ge- nere si limita, di regola, alle voci di tariffa a quattro cifre. Tuttavia, anche merci simili e aventi una funzione simile possono essere definite dello stesso genere. trattandosi di attribuzioni straordinarie e in piccole quantità a gruppi di voci di tariffa comprendenti merci di natura diversa, si riporterà solo la massa netta - sempre che sia richiesta nel Tares - e il valore statistico. Esempio 1: Attribuzione di unità di misura particolari. Calzature delle voci da 6402.1200 a 6402.9100: ri- prendere la quantità di paia. Esempio 2: Le sveglie della voce 9105.1100 dovrebbero essere attribuite alle macchine fresatrici della voce 8459.6130. Non riprendere la quantità di sveglie. Eccezioni: Uguaglianza di genere tra più voci di tariffa a quattro cifre Nei capitoli 61 e 62 l'uguaglianza di genere può estendersi a più voci di tariffa a quat- tro cifre: ad esempio ai cappotti del capitolo 61 e ai cappotti del capitolo 62 o alle ca- micie (6105) e alle camicette (6106). Uguaglianza di genere tra voci di tariffa a sei cifre Per alcune voci di tariffa dei capitoli 84 e 85 l'uguaglianza di genere deve essere limi- tata alla voce di tariffa a sei cifre: ad esempio per le macchine della voce di tariffa 8479.10 o della voce di tariffa 8479.60. 2.3.9 Numeri convenzionali di statistica art. 16 cpv. 4 OStat Secondo il Tares determinate voci di tariffa richiedono un numero convenzionale di statistica. Questa ulteriore «separazione» è necessaria in particolare per quei numeri con un ampio campo di validità e contribuisce ad aumentare la rappresentatività dei risultati e a controllare specifici flussi di merci (p.es. merci contingentate, materiale bellico). 13/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Sotto il profilo della statistica del commercio estero i numeri convenzionali di statistica sono equiparati alle voci di tariffa. 2.3.10 Massa lorda art. 8 cpv. 1 OStat La massa lorda corrisponde al peso lordo. Essa è composta dal peso effettivo della merce e dal peso di tutti gli involucri, della riempitura e dei supporti su cui è accomodata la merce. Non fanno parte della massa lorda i mezzi di trasporto propriamente detti, quali i contenitori per il trasporto, i mezzi di trasporto ausiliari riutilizzabili (palette EUR), i dispositivi di ancora- mento e via di seguito. Ai sensi di una semplificazione, in occasione dell'esportazione l'AFD accetta sia i documenti doganali nei quali l'indicazione del peso comprende questi mezzi au- siliari sia quelli nei quali tali mezzi non sono compresi. Importante è che a mano dei docu- menti si riesca a stabilire il peso dell'invio. 2.3.11 Quantità doganale La quantità doganale è la quantità determinante per il calcolo dell'importo del dazio. A dipen- denza della voce di tariffa e della preferenza (secondo Tares) sono possibili le seguenti quantità: Aliquota per numero di unità supplemen- quantità doganale = unità supplementari tari (p.es. pezzo): Aliquota per 100 kg peso lordo: quantità doganale = massa lorda o peso netto + tara addizionale (art. 5 ordinanza sulla tara) Aliquota per 100 kg massa netta: quantità doganale = massa netta Quando l'aliquota è stabilita per 100 kg, la quantità doganale dichiarata deve essere arroton- data ai 100 g seguenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LTD. 2.3.12 Massa netta art. 8 cpv. 1 OStat La massa netta corrisponde al peso effettivo della merce, senza nessun involucro, né riempi- tura, né supporto. Le scatole di conserva, le bottiglie, i tubi, le bobine, i supporti e via di se- guito non ne fanno parte. Per le merci imballate si dichiareranno le quantità menzionate sugli imballaggi. La massa netta non deve essere confusa con il peso netto secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sulla tara. Prodotti alimentari in qualsiasi tipo di contenitore I liquidi che servono esclusivamente a conservare la merce (p.es. salamoia, aceto) non sono compresi nella massa netta indipendentemente dal fatto che siano consumati con la merce imballata o no. Se il liquido contiene invece anche altri ingredienti oltre a quelli necessari alla conservazione (p.es. succo di frutta, salse) ed è parte integrante della pietanza, esso fa parte della massa netta. Imposizione secondo il peso netto La massa netta deve essere dichiarata all'atto dell'imposizione secondo il peso netto. Indicazione della massa netta In generale la massa netta va indicata in chilogrammi con tre decimali dopo la virgola (p.es. 5 g = 0,005 kg; 50 g = 0,050 kg; 1100 g = 1,100 kg). 14/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Elenco del peso medio degli animali per il calcolo della massa netta / lorda Specie Voce di tariffa Peso medio in kg 1. Cavalli, asini, muli e bardotti 0101.2110 / 2190 Cavalli 530 0101.2911 / 2997 0101.2110 / 2190 Puledri 260 0101.2911 / 2997 Asini 0101.3011 / 3096 135 Muli e bardotti 0101.9010 / 9099 360 2. Bovini Giovani animali 0102.2110 / 9098 250 Manzi 0102.2110 / 2999 430 Tori 0102.2110 / 2999 550 Vacche 0102.2110 / 2999 560 Buoi 0102.2110 / 2999 610 Bufali 0102.3110 / 3999 525 3. Altri animali domestici e da reddito Animali della specie suina 0103.1010 / 9290 110 Animali della specie ovina 0104.1010 / 1090 40 Animali della specie caprina 0104.2010 / 2090 40 Cani 0106.1900 10 Gatti 0106.1900 4 Conigli 0106.1900 3 Apiari 0106.9000 5 4. Altri animali Animali da maneggio e da parco Elefanti 0106.1900 3000 Rinoceronti, ippopotami 0106.1900 2000 Dromedari, giraffe, cammelli 0106.1900 500 Antilopi, zebre 0106.1900 250 Leoni, tigri 0106.1900 220 Orsi 0106.1900 150 Coccodrilli 0106.2000 150 Pantere, ghepardi, puma 0106.1900 70 Gorilla 0106.1100 60 Canguri 0106.1900 50 Scimmie 0106.1100, 0106.1900 15 Animali da pelliccia 0106.1900 Volpi, linci, nutrie 10 Procioni lavatori 6 Selvaggina di pelo 0106.1900 Cervi 60 Cinghiali 40 Camosci 30 Caprioli 18 15/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Specie Voce di tariffa Peso medio in kg Marmotte 7 Lepri 3 Scoiattoli e tamie 0.100 2.3.13 Unità di misura particolari art. 5 cpv. 2 e art. 8 cpv. 1 OStat Per determinate merci, invece della massa netta o in aggiunta a quest'ultima è necessario dichiarare unità particolari come pezzi, litri, metri o paia (v. Tares, Mostrare dettagli). Se è richiesto il numero di pezzi, esso deve riferirsi ad articoli interi. Per le parti non sono ne- cessarie indicazioni suppletorie, a meno che ciò sia espressamente previsto (p.es. orologi). Per gli invii misti è applicabile la cifra 2.3.8.1. Le merci trasportate allo stato smontato non sono considerate come parti. Per gli invii parziali l'unità di misura deve essere dichiarata una sola volta; ciò possibilmente all'atto della fornitura principale. Per gli altri invii parziali si indicherà - per motivi tecnici di EED - la cifra «0» nel rispettivo campo.Gli invii parziali devono essere menzionati come tali nella rubrica «Designazione della merce» (p. es. Invio parziale «2/6» o «2 su 6»). 2.3.14 Valore statistico art. 9 OStat Il valore statistico deve essere indicato in franchi interi interi (i centesimi devono essere arro- tondati verso il basso). Esso comprende il prezzo o il valore della merce al luogo di spedi- zione più le spese di trasporto, d'assicurazione e altre spese, dedotti i ribassi e gli sconti, sino al confine svizzero (senza i tributi all'importazione). Incoterms* (cifra 2 del D-69-23). Quale base di calcolo per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto non viene per contro utilizzato il valore statistico franco confine svizzero, ma il prezzo o il valore dei beni più le spese accessorie, come le spese di commissione, d'imballaggio, di trasporto e d'assicura- zione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, aumentati dei tributi all'importazione senza IVA. *Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione federale delle dogane. Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: meth@ezv.admin.ch Vi ringraziamo per la vostra comprensione. 2.3.14.1 Valuta di fatturazione La valuta di fatturazione va dichiarata sia all'importazione sia all'esportazione. Di seguito i codici previsti: 1. franco svizzero (CHF) 2. euro (EUR) 3. altre valute dell'UE (p. es. GBP, DKK) 4. dollaro USA (USD) 5. altre valute (p. es. YPY, CNY, CAD) Se la dichiarazione doganale si riferisce a più fatture con valute differenti, occorre indicare il codice della moneta con l'importo più elevato. Esempio: 16/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Valuta e codice Valore in CHF Fattura 1: CHF -> 1 1‘000.- Fattura 2: GBP -> 3 500.- Fattura 3: DKK -> 3 600.- Dichiarazione: altre valute UE (3) 2‘100.- Osservazione: il valore dell'invio deve sempre essere indicato in franchi svizzeri, indipen- dentemente dalla valuta di fatturazione dichiarata. 2.3.14.2 Corso del cambio Corso del cambio (cifra 3 del R-69-03) Per la conversione in franchi svizzeri del prezzo in valuta estera è determinante il corso delle divise dell'ultimo giorno di borsa prima della nascita dell'obbligo di pagare l'imposta. I singoli corsi sono disponibili elettronicamente su Internet alla rubrica Informazioni doganali per le ditte, Corsi dei cambi (vendita). Questo principio corrisponde alla prassi applicata su scala mondiale, basata su raccomanda- zioni dell'ONU ed è applicabile per dichiarazioni doganali d'ambedue le direzioni di traffico (importazione ed esportazione). Per la conversione in caso di esportazione è possibile ricorrere anche ai corsi dei cambi se- guenti: Corsi medi mensili pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (OIVA; RS 641.201); Le imprese che fanno parte di un gruppo possono, alle seguenti condizioni, applicare per la conversione il corso interno utilizzato dal gruppo: o l'impresa deve essere registrata presso la Sezione Metodi e gestione della qualità (formulario d'avviso); o il corso di cambio applicato e tutta la documentazione relativa al suo calcolo devono, su domanda, essere messi immediatamente a disposizioni delle auto- rità doganali. Un repertorio delle imprese registrate* è messo a disposizione per impiego interno alla AFD. *Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione federale delle dogane. Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: meth@ezv.admin.ch Vi ringraziamo per la vostra comprensione. 2.3.14.3 Prezzi medi Come tali non s'intendono i prezzi desunti dai documenti di scorta presentati all'atto dell'im- posizione doganale, bensì quelli stimati in base ad altri documenti. Se non sono fornite indicazioni attendibili sul valore statistico, si procederà conformemente alle istruzioni del D-69-22*: Autoveicoli cifra 2*; Aeromobili e loro manutenzione cifra 3*; Cani cifra 4*; 17/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Trofei di caccia cifra 5*; Prodotti a base di oli minerali cifra 6*; Cavalli cifra 7*; Natanti cifra 8*; Stampati pubblicitari cifra 9*; Selvaggina, salmone e ippoglosso cifra 10*. Altri: in base ai valori medi all'importazione / medi all'esportazione dei dati più recenti del commer- cio estero della Svizzera pubblicati (Swiss-impex). *Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione federale delle dogane. Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: meth@ezv.admin.ch Vi ringraziamo per la vostra comprensione. 2.3.14.4 Particularita Imposizioni all'importazione dal regime di transito In linea di massima va ripreso il valore statistico in franchi svizzeri dichiarato nella di- chiarazione per il regime di transito. Imposizioni all'importazione a partire da depositi franchi doganali Indicare il valore determinante al momento dell'uscita dal deposito (valore della merce più costi di deposito). Valore statistico per le bevande Per le bevande occorre considerare che il valore delle bottiglie, delle lattine e dei con- tenitori analoghi fa parte del valore statistico. Per quanto concerne le bottiglie, è irrilevante se si tratta di bottiglie riutilizzabili o no. Per contro, il valore dei fusti e delle casse non è parte integrante del valore statistico. Il deposito pagato per le bottiglie deve essere dichiarato separatamente nella rubrica Designazione delle merci. Leasing (caso particolare leasing di aerei cifra 11 del R-69-02) L'ordinamento che segue concerne esclusivamente le operazioni di leasing transfron- taliere. Si distingue tra leasing finanziario e noleggio. Leasing finanziario: di regola, trasferimento di proprietà (noleggio / acquisto). Il valore statistico della merce deve figurare nella statistica del commercio estero unitamente agli altri dati statistici. I costi del leasing (interessi, tasse) non fanno parte del va- lore statistico, essendo essi rilevati separatamente nella bilancia dei pagamenti. Noleggio: messa a disposizione di una merce in vista del suo im- piego, per una durata determinata e dietro pagamento di una tariffa, senza successivo trasferimento di proprietà. 18/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Se la durata dell'impiego temporaneo non supera i 24 mesi, le merci prese a nolo non sono rilevate nella stati- stica del commercio estero (elenco delle esclusioni, lett. c). Nella bilancia dei pagamenti figurano alla voce «Altre prestazioni di servizio». Fatture pro forma Come tali s'intendono tutte le fatture che non hanno carattere definitivo o che non co- stituiscono la base di un credito da saldare (p.es. fatture stese unicamente per scopi doganali). Il calcolo e il controllo del valore statistico di merci corredate di fatture pro forma si fondano sulle disposizioni generali di questa cifra. Le fatture pro forma con- tengono spesso preziose indicazioni sul genere di transazione (merci di ritorno, merci destinate alla / provenienti dalla riparazione, forniture di sostituzione ecc.). Il tratta- mento delle merci commerciabili / non commerciabili così fatturate è spiegato alla ci- fra 2.4. Software Il valore statistico comprende il valore del programma franco frontiera svizzera, il va- lore del supporto di dati e il valore di eventuali diritti di licenza (cifra 2.4.5.6). Invii di ditte di corriere Per le importazioni di invii di corriere deve essere dichiarato quale valore statistico il valore determinante per l'IVA. Traffico di perfezionamento, merci destinate alla / provenienti dal riparazione, merci di ritorno Vedi cifra 2.5.4 (importazione) rispettivamente 2.5.5 (esportazione) *Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione federale delle dogane. Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: meth@ezv.admin.ch Vi ringraziamo per la vostra comprensione. 2.3.15 Mezzo di trasporto È considerato mezzo di trasporto, il mezzo effettivo utilizzato in occasione del passaggio fi- sico della frontiera. Secondo i mezzi di trasporto, indicare i seguenti codici: 20 traffico ferroviario 30 traffico stradale 40 traffico aereo 70 pipeline 80 traffico navale 90 propulsione propria Vanno distinti i seguenti casi speciali: 19/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Trasporto combinato strada-rotaia Se il passaggio del confine avviene per ferrovia occorre indicare il codice del modo di trasporto previsto per il traffico ferroviario. Carichi aerei vincolati a manifesto Per i carichi aerei vincolati a manifesto dev’essere indicato il mezzo di trasporto utiliz- zato durante il passaggio del confine. Se al momento dell’imposizione doganale, il mezzo di trasporto non è noto, si dovrà indicare “Traffico aereo” (v. cifra 1.1.6.2.2 del D-14-01*). Pipeline Sono considerate pipeline tutte le condutture installate in modo definitivo, indipenden- temente dal fatto che servano per il trasporto di gas, petrolio, acqua, gas liquido e via di seguito. Gli impianti fissi, come i nastri trasportatori per la sabbia, la ghiaia e via di seguito nonché le linee elettriche sono parificati alle pipeline. Trasbordo Il trasbordo propriamente detto, effettuato all'interno dell'area doganale per raggiun- gere il mezzo di trasporto previsto per il passaggio del confine, non è tenuto in consi- derazione. Propulsione propria Devono essere dichiarati come mezzi a propulsione propria ai sensi del codice «mezzo di trasporto» 90: i veicoli di ogni genere (stradali, aerei, ferroviari e fluviali) che per essere imposti at- traversano il confine doganale con la propria propulsione. Esempi: o l'acquirente di un veicolo privato nuovo acquistato in Germania attraversa il confine a bordo del veicolo per l'imposizione; o un autocarro svizzero è dichiarato per l'imposizione all'esportazione in Italia per la costruzione di un impianto di miscelazione di cemento. Un impiegato del proprietario del veicolo lo porta oltre il confine; o un aereo proveniente dagli Stati Uniti acquistato da una compagnia aerea svizzera attraversa il confine per via aerea ed è imposto presso importazione dall'aeroporto di Zurigo. *Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'amministrazione federale delle dogane. Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: meth@ezv.admin.ch Vi ringraziamo per la vostra comprensione. 2.3.16 Paese d'immatricolazione Nel traffico stradale, la nazionalità del mezzo di trasporto deve essere indicata nelle apposite rubriche, secondo il codice dei Paesi ISO alfa-2. Il veicolo trattore e il rimorchio sono muniti di targhe di controllo di Paesi diversi: per la dichiarazione del Paese si fa riferimento alle targhe di controllo del veicolo trattore. Il veicolo è provvisto di targhe di controllo del Principato del Liechtenstein: deve essere iscritto il codice ISO alfa-2 della Svizzera. 20/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 2.3.17 Numero postale d'avviamento All'importazione il numero postale d'avviamento deve essere indicato secondo l'indirizzo del destinatario, mentre all'esportazione secondo l'indirizzo dell'esportatore (speditore). Per di- chiarazioni doganali collettive con più destinatari va indicato il numero postale d'avviamento del destinatario cui è destinata la maggior quantità di merce. Per le merci, in particolare quelle di gran consumo, che non sono inviate all'indirizzo del destinatario ma in altro luogo, ad esempio in un deposito, va indicato il numero postale d'avviamento di quest'ultimo. All'esportazione fa stato il numero postale d'avviamento del luogo di spedizione effettivo e non quello della sede aziendale. Se per ragioni amministrative una società vuol far figurare la sua sede sulla dichiarazione d’esportazione, il numero postale d’avviamento e il luogo di spedizione effettivo devono essere indicati come c/o nell’ultima riga dell’indirizzo. Esempio: Un invio contenente 2’000 kg di prodotti chimici è dichiarato per l'imposizione definitiva all'im- portazione. L'importatore è la Chimie en Gros SA di 1204 Ginevra. La merce è tuttavia desti- nata alla filiale Grosschemie AG di 3186 Düdingen. Quale destinatario deve dunque essere indicata la filiale di Düdingen. 2.3.18 Numero d'identificazione delle imprese (IDI) art. 6 OStat Il numero d’identificazione delle imprese (IDI) deve essere indicato nelle rubriche «Importa- tore» e «Destinatario» (e-dec Import) nonché nella rubrica «Mittente» (e-dec Export e NCTS Export) della dichiarazione doganale (vedi Bollettino informativo IDI). Importante: Nella rubrica «Speditore» si deve indicare l’IDI dell‘esportatore (motivo: all’esportazione è disponibile unicamente una finca per l’indirizzo dello speditore / mittente). L’IDI può essere consultato nel registro IDI (uid.admin.ch). Eccezioni: Quando il luogo di destinazione / spedizione secondo cifre 2.3.17 non è identico all’indirizzo del destinatario / dello speditore, l’IDI e l’indirizzo del destinatario / dello speditore devono essere indicati come segue: Importazione Il destinatario ultimo non è conosciuto al momento della compilazione della dichiarazione do- ganale (ad es. fornitura di merci in un deposito): destinatario: indirizzo dell’importatore, indirizzo e NPA del primo luogo di destina- zione (c/o … nella parte inferiore dell’indirizzo) IDI dell’importatore Esempio: Versandhaus AG 8500 Frauenfeld c/o Lager Ostschweiz 9000 St. Gallen IDI di Versandhaus AG, 8500 Frauenfeld 21/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 Il destinatario è conosciuto al momento della compilazione della dichiarazione di dogana; il primo luogo di destinazione è un deposito, un cantiere, ecc: destinatario: indirizzo del destinatario, indirizzo e NPA del primo luogo di destinazione (c/o … nella parte inferiore dell’indirizzo) IDI del destinatario, se esiste, altrimenti l’IDI dell’importatore. Esempio: Beuret Constructions 2800 Delémont c/o Dépôt Central 2560 Nidau IDI di Beuret Constructions, 2800 Delémont Diversi destinatari in Svizzera (dichiarazioni doganali collettive): destinatario: indirizzo del destinatario al quale è destinata la quantità (peso lordo) più grande di merce IDI del destinatario al quale è destinata la quantità più grande di merce Esempio: Diversi destinatori Totosport SA 6900 Lugano IDI di Totosport SA, 6900 Lugano Esportazione Esportazioni di merci a partire da un deposito: mittente: indirizzo dell’esportatore, indirizzo del deposito e NPA del luogo di spedi- zione effettiva (c/o … nella parte inferiore dell’indirizzo) IDI dell’esportatore Esempio: Robert-Pharma SA Route de Genève 3, 1260 Nyon c/o Lager Muttenz 4132 Muttenz IDI di Robert-Pharma SA, 1260 Nyon 2.4 Merci commerciabili / non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni 2.4.1 Merci commerciabili La statistica del commercio estero (commercio speciale) include tutte le merci imposte all'im- portazione o all'esportazione che non figurano sull'elenco delle esclusioni e non sono per- tanto esplicitamente tralasciate. 22/46
Regolamento 25-02 – 01 luglio 2019 2.4.2 Merci non commerciabili Non sono incluse nella statistica del commercio estero le merci che figurano sull'elenco delle esclusioni. Questo tipo di merci deve essere contrassegnato quale merce non commerciabile. Il motivo deve essere esplicitato con una parola chiave nel testo della dichiarazione (parola chiave se- condo la cifra 2.4.3). Per le merci destinate alla / provenienti dalla riparazione è necessario indicare il tipo di ripa- razione nel campo «Tipo di perfezionamento / riparazione» della dichiarazione e-dec Import e Export. 2.4.3 Merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni semplificato L'elenco ufficiale delle esclusioni figura alla cifra 2.4.4. L'elenco semplificato qui appresso in- tende facilitare il lavoro dei partner della dogana e del personale doganale. Le merci / cate- gorie di merci considerate non commerciabili sono elencate in ordine alfabetico (la parola chiave è sottolineata). Quelle più importanti sono evidenziate in grassetto. Alla fine di ogni capoverso si rimanda in corsivo all'elenco delle esclusioni della cifra 2.4.4. Oggetti in circolazione nell’ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria; Elenco delle esclusioni, lett. y). Bare con defunti; n). Bene noleggiato, se la durata dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; c). Beni umanitari di soccorso, sempre che si tratti di donazioni o forniture gratuite da parte di enti caritatevoli comprendenti merci di diverso genere (p.es. derrate alimen- tari, tessili, scarpe, giochi ecc.) e per cui secondo la voce di tariffa rilevante non esi- stono specifiche indicazioni di peso (unità supplementari) e valore; u). Prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento (prodotti del passaggio tran- sfrontaliero di animali per il pascolo); v). Saggi, campioni di merci e campionari, sempre che non siano oggetto di una tran- sazione commerciale; g). Corredi da sposa, sempre che non siano oggetto di una transazione commerciale; m). Merci destinate a prove, sempre che non siano oggetto di una transazione commer- ciale; g). Documenti commerciali; r). Doni a capi di Stato, membri del governo o del parlamento; q). Effetti di diplomatici; d). Equipaggiamento professionale, se la durata dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; c). Fascette per scopi fiscali, sempre che non siano oggetto di una transazione commer- ciale; b). 23/46
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