REGOLAMENTI o COMUNITÀ o APPARTAMENTI o ASSISTENZA PRIVATA - ASP "Stati Uniti d'America"
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REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI GESTITO DALLA SOCIETÀ “RESIDENCE STATI UNITI D’AMERICA s.r.l.” ______________ TITOLO I-‐FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ISTITUZIONE ART. 1 La Società “Residence Stati Uniti d’America s.r.l.” gestisce nell’edificio sito in Villa Santina -‐ via Stati Uniti d’America n. 10, un Centro residenziale per persone anziane. SCOPI E TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA ART. 2 Il Centro residenziale per Anziani, che risponde alle caratteristiche della Casa-‐Albergo è una struttura rivolta all’ospitalità permanente o transitoria di anziani in condizioni di autosufficienza psico-‐fisica, totale o parziale, e subordinatamente, anche di quelle persone maggiorenni che, per particolari motivi di ordine psico-‐fisico, familiare, sociale od economico, non sono in grado di attendere ad un’autonoma esistenza e non possono godere di assistenza a domicilio, con il seguente ordine di priorità: a) persone residenti a Villa Santina e Comuni limitrofi; b) persone residenti nei restanti Comuni della Carnia; c) persone residenti in altro Comune del territorio regionale; d) persone residenti in altro Comune del territorio nazionale. e) ordine cronologico di presentazione della domanda previa ulteriore verifica della sussistenza delle condizioni di autosufficienza; Finalità specifiche del Centro sono quelle di provvedere al mantenimento delle persone ospitate garantendo loro ogni necessaria assistenza per le individuali esigenze fisiche, psichiche, sociali e religiose; di favorire, nel pieno rispetto della personalità e libertà individuali, le relazioni degli ospiti fra di loro; di renderli partecipi della vita della collettività. ART. 3 La Società “Residence Stati Uniti d’America s.r.l.”, che ne assume la responsabilità giuridica, gestisce direttamente il Centro attraverso i suoi organi e uffici così come è previsto dal suo atto costitutivo, dallo Statuto, dal contratto di servizio e di concessione amministrativa, stipulato con il Comune di Villa Santina e dal presente Regolamento. In particolare: * approva annualmente il Bilancio Finale al 31.12 di ogni anno; * approva annualmente la Nota Integrativa al Bilancio; * programma il funzionamento interno del Centro o partecipa alla programmazione attuata dalle figure di rifermento facenti capo al soggetto aggiudicatario dell’appalto; * recepisce i programmi effettivi programmati dal Servizio Sociale di Assistenza dei Comuni; * determina l’ammontare delle rette; * la gestione viene attivata dal Direttore con l’ausilio del personale operante o in partecipazione tra il Direttore e la figura di riferimento dell’Ente aggiudicatario dell’appalto. L’autorizzazione alla ammissibilità alla struttura è data dal Distretto Socio-‐Sanitario territoriale di competenza. I servizi di tipo alberghiero, assistenziale, di animazione, sanitario e riabilitativo verranno erogati dalla Società direttamente e/o indirettamente con personale esterno facendo ricorso ad appalti e/o convenzioni. Regolamento Comunità -‐1-‐
NORME PER L’ACCOGLIMENTO DEGLI OSPITI NEL CENTRO RESIDENZIALE ART. 4 Al fine dell’accoglimento nell’ambito della struttura, i richiedenti dovranno presentare alla Società apposita domanda. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) scheda sanitaria, su apposito modulo, redatta dal medico inviante; b) autocertificazione relativa ai dati anagrafici indicando nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, i nomi, indirizzi e recapiti telefonici di familiari e/o garanti; c) relazione sociale da parte del Servizio Sociale di Base, se necessaria e/o scheda predisposta dalla Regione per la valutazione dello stato di autosufficenza; d) fotocopia della eventuale certificazione di invalidità (una volta accertata la presenza delle condizioni necessarie all’accoglimento, il richiedente ed i familiari verranno informati che l’accettazione della domanda potrebbe comportare il potenziale rischio di una revisione del riconoscimento dell’indennità di accompagamento); e) la domanda di ammissione, corredata dai documenti richiesti, viene inviata al Distretto Sanitario per la successiva valutazione e, in caso di risposta positiva, accolta secondo i criteri indicati all’art. 2 e in relazione alla disponibilità dei posti richiesti (camera singola, doppia o tripla). Al momento dell’ingresso l’ospite deve disporre di un corredo personale sufficiente a garantire una decorosa permanenza al Centro; il ricambio sarà a carico dell’ospite e/o dei parenti obbligati. All’ospite verrà assegnato un numero di biancheria che dovrà essere riportato su tutti i capi di vestiario in dotazione all’interno del Residence. Il Direttore inoltre dispone di un periodo di prova di 30 gg., decorrenti dal momento di accoglimento, per accertare se l’ospite possa essere idoneo alla vita comunitaria e se la comunità sia in grado di rispondere alle esigenze dell’ospite. ART. 5 Indipendentemente dalla richiesta individuale, la proposta di accoglimento dell’ospite può essere anche avanzata su segnalazione, del Servizio Sociale di Base dei Comuni. ART. 6 Nel caso in cui l’onere del soggiorno sia posto a totale o parziale carico del Comune di residenza, il richiedente deve produrre in allegato alla domanda regolare impegnativa con la quale il Comune di residenza si rende garante dell’obbligazione. Resta salvo quanto previsto dall’art. 1 della L.R. 35/1981 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune di residenza dell’Ospite, economicamente autosufficiente, verrà comunque informato dal Direttore dell’intervenuto accoglimento in struttura al fine di attivare, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328, l’eventuale futuro bisogno di integrazione della retta qualora l’Ospite non sia in grado di provvedere. CAPARRE ART. 7 All’atto di comunicazione di accettazione della domanda di accoglimento nel Centro Residenziale l’ospite deve versare una caparra infruttifera, corrispondente ad una mensilità di 30 giorni . In caso di necessità può essere autorizzato il pagamento rateale della caparra; la caparra verrà restituita, dopo la dimissione dell’ospite, su richiesta del medesimo o da suo procuratore o successore, qualora non esistano motivi per il trattenimento della stessa. Regolamento Comunità -‐2-‐
RETTE ART. 8 Il Consiglio di Amministrazione, determina la retta relativa all’ospitalità e si riserva di apportare ad essa eventuali modifiche derivanti dalle variazioni dei costi di gestione e dell’adeguamento ISTAT. L’importo delle rette è correlato alla provenienza dell’Ospite, alla residenza al momento della domanda, alla tipologia dell’alloggio ed ai servizi aggiuntivi offerti. ART. 9 La retta mensile viene versata dall’ospite alla Società posticipatamente, entro il 10 del mese successivo, su presentazione di regolare fattura. Il Comune che si fa carico della retta di un ospite è tenuto al saldo della stessa entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura. La fattura viene inviata all’Ente assuntore mensilmente. In caso di ritardato pagamento delle rette verranno applicati gli interessi legali. ART. 10 L’utente ha diritto alla conservazione del posto nel Centro Residenziale anche in caso di assenze temporanee motivate da ragioni di salute e personali. Non è ammessa alcuna riduzione sulla retta per assenze fino a dieci giorni. Dall’undicesimo giorno di assenza in poi, la retta giornaliera viene ridotta alla metà dell’intero ammontare. ART. 11 Per favorire i legami delle persone anziane con i propri luoghi d’origine, durante il periodo estivo (giugno-‐ settembre), viene agevolato il loro rientro in famiglia. A tal fine la Società, adotterà annualmente le modalità più opportune per consentire tale possibilità prevedendo in particolare agevolazioni circa la retta dovuta per la conservazione del posto. L’intendimento di rientrare in famiglia durante il periodo estivo deve essere comunicato per tempo dall’ospite o dal familiare al Direttore del Centro. Le stanze ed i posti letto resi liberi dagli ospiti di cui al primo comma, possono essere assegnati temporaneamente ad anziani villeggianti ai quali verranno applicate delle rette maggiorate del 15% sulla base del prezziario corrente. RINUNCIA -‐ DIMISSIONI -‐ ASSENZE ART. 12 Viene considerato rinunciatario l’ospite che pur avendo ricevuto comunicazione di accoglimento nel Centro, non provvede ad occupare l’alloggio, senza giustificato motivo, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso di accoglimento. La cauzione viene in tal caso trattenuta. La rinuncia è formalizzata per iscritto dallo stesso interessato o dalle persone delegate. ART. 13 L’ospite è considerato dimissionario per sua volontà dietro presentazione di regolare e motivata comunicazione alla direzione del Centro. La comunicazione delle dimissioni, redatta a cura dell’ospite stesso o dei suoi familiari, tenuti per legge ad assisterlo o dal Comune o Ente assuntore dell’ospitalità, riportante le motivazioni delle dimissioni, deve pervenire con anticipo di trenta giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni, salvo casi di particolare urgenza o necessità o in caso di dimissioni d’ufficio. Regolamento Comunità -‐3-‐
ART. 14 L’Ospite è considerato dimesso d’ufficio: * qualora si assenti per oltre sette giorni senza aver fornito al Direttore del Centro giustificazione scritta; * qualora l’aggravarsi delle condizioni di salute e dell’equilibrio psico-‐fisico certificate dal medico curante e/o punteggio scheda BINA superiore a 550 punti, risulti di pregiudizio al funzionamento delle strutture del Centro Residenziale e/o alla pacifica convivenza degli altri ospiti; * qualora l’ospite, dopo rinnovati richiami, tenga un comportamento contrario alle norme del presente regolamento, di pregiudizio per la comunità o di grave disturbo per gli altri ospiti. ART. 15 Per esigenze individuali o familiari l’ospite può di norma assentarsi fino ad un periodo di trenta giorni consecutivi. E’ consentita l’assenza ordinaria che non superi i sessanta giorni all’anno complessivamente. Tali disposizioni non si applicano nei casi in cui l’ospite abbia necessità di lasciare temporaneamente l’alloggio per cure o gravi motivi familiari o per i rientri estivi disciplinati al precedente articolo 11. IMPEGNO DELL’OSPITALITA’ ART. 16 L’utente, nel limite delle sue possibilità, s’impegna, al mantenimento dell’igiene ed alla buona conduzione abitativa dell’alloggio, alla conservazione degli impianti, idrico, elettrico e di riscaldamento, ivi installati segnalando con tempestività gli eventuali guasti, nonchè alla gestione degli spazi esterni di pertinenza. I danni all’alloggio derivanti da incuria voluta o danneggiamenti dolosi, fatti previ i dovuti accertamenti, saranno addebitati al responsabile. ART. 17 Eventuali cambi di stanza per sopravvenute incompatibilità tra ospiti, nuove condizioni di bisogno, potranno essere disposti dalla Direzione, sentiti gli interessati e le loro famiglie, il cui parere non è però vincolante. I possibili aumenti di retta per la variazione della camera saranno a carico dell’ospite se lo spostamento dipendea da sua causa o per situazioni urgenti e indipendenti dalla volontà della Direzione. ART. 18 Al momento della dimissione degli utenti, sia per quanto riguarda la parte comunitaria che per chi usufruisce degli appartamenti, se la permanenza risultasse superiore all’anno, è obbligo dell’ospite o del suo successore rimborsare alla Società la spesa sostenuta per la tinteggiatura dei muri e la sostituzione del materasso e dei cuscini usati. SVOLGIMENTO DI PICCOLE ATTIVITA’ ART. 19 Volontariamente l’ospite può, se le condizioni psico-‐fisiche glielo consentono, offrire piccole prestazioni nell’ambito del Centro e dell’alloggio avanzando richieste al Direttore del Centro Residenziale. Questi, sentito il parere medico, può autorizzare il richiedente ad esplicare saltuariamente piccole attività utili alla comunità, per le quali non sono previsti compensi monetari e/o altri vantaggi. Regolamento Comunità -‐4-‐
ART. 20 Il Direttore, a richiesta dell’ospite, compatibilmente con la disponibilità e idoneità dei locali, può porre a disposizione del richiedente spazi adeguati, ove questi possa esplicare le sue attività manuali od artigianali per sè o per gli altri. ART. 21 Gli ospiti, previa riunione collettiva, possono proporre al Direttore del Centro Residenziale, attività manuali eseguibili in gruppo. ESONERO DI RESPONSABILITA’ ART. 22 La Società non assume responsabilità per furti per quanto conservato negli alloggi e comunque di proprietà degli ospiti. Altresì non assume responsabilità per eventuali danneggiamenti a cose proprie degli ospiti, conservate o depositate negli alloggi, non derivanti da atti o eventi colposi o dolosi ad essa imputabili. ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE ART. 23 All’ospite della Comunità viene garantita l’assistenza sanitaria da parte dei medici di base operanti sul territorio. All’ospite vengono inoltre garantite -‐ ai sensi degli artt. 12 e 21 della L.R. 33/1988 -‐ le prestazioni di carattere sanitario erogate dall’Azienda per i Servizi Sanitari di competenza territoriale. ART. 24 Le schede di valutazione individuali (ValGraf) compilate a un mese dall’ingresso al Centro Anziani, saranno costantemente aggiornate a cura degli operatori sanitari, del fisioterapista, del servizio di animazione operanti nel Centro Residenziale medesimo, con la supervisione del Direttore. SERVIZI DI ASSISTENZA ART. 25 Ogni ospite ha diritto al massimo rispetto da parte di ogni operatore e ad essere ascoltato dal Direttore qualora ne ravvisi la necessità. Il Direttore deve rendersi disponibile per colloqui richiesti dai familiari e/o da persone referenti delegate dall’Ospite stesso preoccupandosi di tutelare la sua privacy. La Società o l’Ente aggiudicatario dell’appalto * garantisce le prestazioni di carattere infermieristico ; * chiama, in caso di necessità, il medico curante dell’ospite; * presta, su prescrizione del medico, le cure necessarie; * si nteressa per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico; * organizza, su disposizione del medico curante, gli appuntamenti e il trasporto all’ospedale in ambulanza per le persone non trasportabili con i comuni mezzi comunicando ai parenti o agli obbligati la data e l’ora della visita per garantirne la presenza; * per gli utenti che possono essere trasportati, comunica ai parenti o agli obbligati la data e l’ora della visita per garantirne il trasporto e la presenza; * si adopera affinché l’utente segua la dieta prescritta dal medico; contatta i familiari in caso emergenza o di gravi problematiche che richiedano provvedimenti urgenti. Regolamento Comunità -‐5-‐
Il Centro Residenziale garantisce l’assistenza infermieristica diurna a tutti gli ospiti, assistenza che prevede anche la vigilanza rispetto alla totale assistenza. Assiscura l’assistenza di base nelle 24 ore con la presenza notturna di due assistenti. E’ previsto un maggior supporto assistenziale qualora l’ospite abbia necessità di integrazione rispetto ai servizi di base offerti. Nel caso di ricovero ospedaliero, L’Ente Gestore è esonerato dal prestare la propria assistenza agli ospiti ricoverati. ASSISTENZA RELIGIOSA ART. 26 L’assistenza religiosa agli ospiti del Centro è garantita nel rispetto della libertà di culto. Gli ospiti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione e tolleranza. ART. 27 La Società si riserva il diritto di stipulare convenzioni con Istituti religiosi, e non, aventi fini assistenziali e sociali. I rapporti di attività fra personale di assistenza religioso e non e la Società sono regolati da apposite convenzioni, con le quali si definiscono le attribuzioni, le mansioni, gli orari di attività ed i rapporti con il personale medesimo. ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA’ ART. 28 A estensione di quanto previsto dall’art. 21 del presente regolamento la Società non assume responsabilità, civili e penali, per fatti dovuti a terzi in ambiente esterno al Centro e in occasione di attività non organizzate dal Centro stesso. RAPPORTI E MODALITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO ART. 29 E’ auspicabile e consentito l’intervento del volontariato svolto gratuitamente da singoli o da gruppi organizzati. Il volontariato può esprimersi utilmente nelle iniziative socializzanti, costituendo un prezioso raccordo sociale dell’anziano con la comunità circostante. Il Centro si attiverà per stimolare, con efficaci azioni, in primo luogo i rapporti relazionali dell’ospite con i familiari e la comunità e in forma sussidiaria e complementare con i gruppi di volontariato. Per garantire un regolare e buon funzionamento dell’attività del volontariato la Società stipula idonea assicurazione al riguardo ed istituisce un registro nel quale vengono annotate le presenze e le attività svolte. L’attività di volontariato deve essere comunque organizzata e autorizzata dal Direttore del Centro. La collaborazione con i volontari è ammessa purchè gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di funzionamento interno del Centro Residenziale Anziani. E’ consentito l’intervento del volontariato svolto gratuitamente da singoli o da gruppi organizzati. Il volontariato può esprimersi utilmente nelle iniziative socializzanti, costituendo un prezioso raccordo sociale dell’anziano con la comunità circostante. Il Centro Residenziale si attiverà per stimolare, con efficaci azioni, in primo luogo i rapporti relazionali dell’ospite con i familiari e la comunità ed in forma sussidiaria e complementare con i gruppi di volontariato. Regolamento Comunità -‐6-‐
Per garantire un regolare e buon funzionamento dell’attività del volontariato la Società stipula idonea assicurazione al riguardo ed istituisce un registro nel quale vengono annotate le presenze e le attività svolte. L’attività di volontariato deve essere comunque organizzata e autorizzata dal Direttore del Centro Residenziale. TITOLO II -‐ VITA COMUNITARIA ALL’INTERNO DEL CENTRO GENERALITÀ ART. 30 Oltre agli obblighi generali previsti dal Titolo I l'ospite deve avere la massima cura di quanto consegnatogli e rispettare le regole dell'igiene ambientale. ORARI ART. 31 Il Centro Residenziale consente la massima libertà di entrata ed uscita degli ospiti e dei visitatori . Per quanto concerne gli utenti, i parenti o gli obbligati compilaranno al momento dell’ingresso in struttura del proprio familiare, il modello di assenza esonerando il Centro da ogni responsabilità e il modulo di autorizzazione a terze persone per eventuali accompagnamenti sia all’esterno della Struttura che ad eventuali visite mediche o ad esami diagnostici. Il Centro Residenziale apre le porte principali alle ore 6.00 e le chiude alle ore 22.00 di ciascun giorno. Durante l'orario notturno (22.00 -‐ 6.00) l'apertura e la chiusura delle porte principali vanno richieste all’adetto alla sorveglianza notturna. Non vi sono deroghe al rientro oltre le ore 22.00, salvo che non vi siano accordi diretti con il Direttore del Centro Residenziale. SPAZI COMUNI ART. 32 Negli atrii, corridoi, scale ed altri spazi comuni, interni ed esterni, non si possono depositare materiali ed oggetti personali in genere. Le immondizie vanno raccolte e chiuse in idonei sacchetti e depositate negli appositi contenitori esterni. Nelle aree di parcheggio non possono essere lasciati in sosta camper, furgoni, autocarri e simili. Gli automezzi di ospiti e familiari devono essere parcheggiati negli appositi spazi ad essi riservati. CURA DELL’ALLOGGIO ART. 33 Per quanto riguarda l'alloggio concessogli in uso, l'ospite è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni di carattere generale: * curare la perfetta conservazione dell'alloggio e di tutte le apparecchiature installate, uniformandosi alle prescrizioni impartite dalla Società per il loro migliore utilizzo; * usare gli arredi del Centro secondo la loro specifica funzione, con l'osservanza della massima diligenza per non danneggiarli o deteriorarli; * segnalare al Direttore ogni avaria, malfunzionamento, anomalia o rottura di apparecchiature, impianti, mobili, ecc., in dotazione al Centro; * consentire al personale di servizio ed alle persone incaricate dal responsabile di accedere all'alloggio per gli occorrenti interventi, controlli, manutenzioni, pulizie, previo avviso; Regolamento Comunità -‐7-‐
* curare l'igiene e il decoro ambientali; * mantenere l'ordine delle cose affidategli e di quelle di sua proprietà; * consentire alle persone incaricate dalla Società di accedere, periodicamente, per controllare e valutare la conservazione dell'alloggio, degli arredi ed in particolare l'igiene ambientale nel rispetto della privacy; * all’ospite non è consentito tenere alimenti deperibili in stanza. All’ospite è consentito: * inserire suppellettili, quadri, sentito il parere del Direttore del Centro per quanto riguarda l'affissione di chiodi e simili su pareti, soffitti, mobili, ecc.; * usare apparecchi televisivi, radiofonici e di riproduzione visiva e sonora, attenendosi per l’uso agli orari di silenzio onde non arrecare disturbo agli ospiti. SERVIZIO REFEZIONE ART. 34 Il vitto di norma è servito in sala da pranzo a coloro che usufruiscono del servizio mensa comunitario ed in orario prestabilito, al quale, per evidenti motivi organizzativi, gli ospiti devono scrupolosamente attenersi. Indicazioni dietetiche particolari sono previste per i casi in cui sussistono condizioni sanitarie peculiari sulla base di prescrizione medica. In casi particolari e del tutto eccezionali si permette il servizio dei pasti in camera con l'assistenza di un familiare o altra persona di fiducia. RAPPORTI INTERNI ART. 35 Per il rispetto della propria e dell'altrui tranquillità, gli ospiti si atterranno in particolare alle seguenti norme comportamentali: * impronteranno il proprio comportamento al massimo rispetto degli altri ospiti, del personale, dei visitatori; * cureranno l'igiene e l'aspetto personali come segno di rispetto per se stessi e per gli altri; * rispetteranno le comuni regole della civile convivenza e del buon vicinato, dimostrando comprensione e tolleranza per le esigenze della comunità e del prossimo; * rispetteranno gli orari stabiliti per il riposo pomeridiano (dalle 13.00 alle 15.00), per il buon andamento del Centro Residenziale e per la fruizione dei vari servizi, astenendosi dal chiedere deroghe o concessioni particolari che possono determinare l'insorgere di precedenti negativi; * daranno la loro collaborazione fattiva e costruttiva per il miglior andamento della vita comunitaria; * nel caso di reiterata mancanza del rispetto delle norme di cui sopra, verranno convocati i familiari e i servizi territoriali. RAPPORTI CON L’AMBIENTE ESTERNO ART. 36 L'ospite è libero di ricevere la visita di familiari, parenti ed amici, di trattenerli presso il suo alloggio per chi usufruisce di stanze singole, e nelle altre sale comuni del Centro. L'ospite, comunque, non può ospitare nella propria stanza anche per una sola notte persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia. Per particolari esigenze, eventuali eccezioni alla presente norma possono essere autorizzate dal Direttore del Centro. Per le assenze che si protraggono oltre l'intera giornata è tuttavia opportuno avvertire la Segreteria segnalando, per i necessari controlli e la corretta contabilizzazione della retta, la partenza e il rientro effettuando anche la compilazione del modello di assenza esonerando l’Ente da ogni responsabilità. Regolamento Comunità -‐8-‐
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