Recenti sviluppi sulla Brexit - n. 28 19 settembre 2017 - Documentazione per le Commissioni - Camera

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Recenti sviluppi sulla Brexit - n. 28 19 settembre 2017 - Documentazione per le Commissioni - Camera
Documentazione per le Commissioni
 ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

Recenti sviluppi sulla Brexit

             n. 28

      19 settembre 2017
Camera dei deputati
       XVII LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
 ATTIVITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

Recenti sviluppi sulla Brexit

             n. 28

      19 settembre 2017
Il dossier è stato curato dall’UFFICIO RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA
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INDICE

SCHEDA DI LETTURA                                                     1

 LA BREXIT                                                            3
    • Quadro riepilogativo                                            3
    • Recenti sviluppi dei negoziati                                  4
    • Esito del referendum                                            6
    • La procedura per i negoziati ex art. 50 del Trattato sull’UE    6
    • Gli orientamenti e le direttive per il negoziato                8
    • Ricollocazione delle Agenzie europee con sede nel Regno Unito   12
    • Posizione del Regno Unito                                       13
    • Posizione dei Laburisti                                         16
    • Lo svolgimento dei negoziati                                    16
1

Scheda di lettura
2
3

                                    LA BREXIT
Quadro riepilogativo
   A seguito dell’esito negativo del referendum sulla permanenza del Regno
Unito nell’UE del 23 giugno 2016, il Governo del Regno Unito ha proceduto alla
notifica formale del processo di recesso dall’UE il 29 marzo 2017.
   Ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), il processo di
uscita del Regno Unito dall’UE si dovrebbe concludere entro due anni e
quindi il 29 marzo 2019 (a meno che il Consiglio europeo, come previsto
dall’art. 50 del TUE, non decida all’unanimità di prorogare tale termine).
   Il Consiglio europeo straordinario a 27, del 29 aprile 2017, ha adottato gli
orientamenti per il negoziato sulla Brexit prevedendo un approccio per fasi dei
negoziati:
    • la prima fase sarà dedicata: a fornire la massima chiarezza e certezza
         giuridica ai cittadini, alle imprese ed ai partner internazionali sugli           Prima fase
                                                                                           dei negoziati
         effetti del recesso del Regno Unito ed alla definizione delle modalità di
         recesso del Regno Unito per quanto riguarda i diritti e le obbligazioni che
         derivano da impegni assunti in quanto Stato membro dell’UE. I negoziati
         affronteranno in via prioritaria le seguenti tre questioni:
           − a) diritti dei cittadini dell’UE e del Regno Unito coinvolti
                direttamente nel processo di recesso del Regno Unito dall’UE;
           −     b) liquidazione finanziaria una tantum in collegamento con il
                bilancio dell'Unione, con l'uscita del Regno Unito dalle istituzioni e
                dagli organi istituiti dai trattati e con la partecipazione del Regno
                Unito a fondi e meccanismi specifici collegati alle politiche
                dell'Unione;
           − c) regolamentazione delle questioni legate alla frontiera tra Irlanda
                e l’Irlanda del Nord.
     • la seconda fase sarà dedicata ad una intesa complessiva sul quadro
                                                                                          Seconda fase
         delle future relazioni tra UE e Regno Unito quadro, atteso che un                dei negoziati
         accordo sulle future relazioni tra UE e Regno Unito potrà essere
         concluso solo quando il Regno Unito avrà completato il recesso
         dall’UE e sarà diventato Stato terzo.
   L’accordo di recesso del Regno unito dall’UE è concluso dal Consiglio, a
maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo e non
necessita di essere ratificato dagli Stati membri. L’accordo che disciplinerà le future
relazioni tra l’UE e il Regno unito avrà natura mista e dovrà invece essere ratificato
da tutti gli Stati membri.
  Spetterà al Consiglio europeo decidere, sulla base dei progressi
conseguiti, il passaggio dalla prima alla seconda fase dei negoziati.
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                 Recenti sviluppi dei negoziati
                     I negoziati sulla Brexit sono stati avviati il 19 giugno 2017. Al momento si
Risultati
                 sono svolti tre round negoziali di cui l’ultimo dal 28 al 31 agosto, a conclusione
dell’ultimo      del quale il Capo negoziatore della UE, Michel Barnier, ha indicato che non
round            sono ancora stati conseguiti progressi nei negoziati sui tre profili più
negoziale        rilevanti della prima fase negoziale (v. supra), rendendo difficile che il
                 Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre prossimo, come inizialmente previsto,
                 possa assumere una decisone sul passaggio alla seconda fase negoziale,
                 relativa al futuro accordo tra UE e Regno Unito.
                    Barnier ha, in particolare, indicato che non vi è ancora chiarezza sulla
                 posizione del Regno Unito circa gli obblighi finanziari; mentre infatti a luglio
                 2017 il Governo britannico ha riconosciuto l’esistenza di tali obblighi nell’ultima
                 tornata negoziale la delegazione del Regno Unito si è detta pronta ad onorare
                 gli obblighi finanziari solo fino alla data di uscita del Regno Unito dall’UE
                 (29 marzo 2019) e non oltre (si ricorda che le pendenze relative al quadro
                 finanziario pluriennale 2014-2020, in base alle regola finanziaria n+2, si
                 estendono fino al 2022).
                   Il prossimo round negoziale è previsto dal 25 al 28 settembre e quello
                 successivo dal 9 al 12 ottobre.
                    Il 5 settembre 2017, il quotidiano “The Guardian” ha pubblicato sul suo sito
 Documento UK
                 internet un documento del Ministero dell’Interno del Regno Unito dell’agosto
 sulla libera
 circolazione    2017 (che però al momento sarebbe un documento ancora in discussione e non
 delle persone   ancora un documento di posizione ufficiale del Governo inglese) relativo alla
                 libera circolazione delle persone nel quale si prospetta un duplice sistema
                 per i cittadini dell’UE che vorranno stabilirsi nel Regno Unito: coloro che
                 saranno identificati come "super qualificati" potranno fare domanda per un
                 permesso della durata massima di 5 anni, tutti gli altri potranno ottenere un
                 permesso della durata massima di 2 anni.
                    Viene anche ristretto l’ambito del possibile ricongiungimento familiare, limitato ai
                 partener ad ai figli minorenni. Potrà essere previsto un requisito patrimoniale per i
                 cittadini dell’UE che vogliano trasferirsi nel Regno Unito, al fine di garantire la loro
                 autosufficienza. Il documento prevede, inoltre, l’obbligatorietà del passaporto per
                 l’ingresso dei cittadini dell’UE (anche solo per fini turistici ) nel Regno Unito (attualmente
                 è sufficiente la Carta di identità valida per l’espatrio).

Confine tra
                    La Commissione europea ha pubblicato il 7 settembre altri 5 position papers
Irlanda e        rispettivamente su: protezione dei dati; principi guida nelle relazioni tra Irlanda
Irlanda del      e Irlanda del nord; questioni doganali; sugli appalti pubblici; proprietà
Nord             intellettuale (inclusa la protezione delle denominazioni di origine).
                    Nel position paper sui principi guida nelle relazioni tra Irlanda e Irlanda del
                 Nord, la Commissione europea ha indicato di voler evitare la nascita di una
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frontiera fisica lungo il confine tra Irlanda ed Irlanda del Nord, che con l’uscita
del Regno unito diventerebbe una frontiera esterna dell’UE, e salvaguardare la
zona comune di viaggio (Free area travel) esistente, senza però che ciò
avvenga a spese delle disposizioni relative al mercato unico che deve
essere limitato ai territori dei paesi membri che fanno parte dell’UE. La posizione
del Regno Unito sembra invece favorevole a lasciare lo status quo,
prevedendo in particolare che le piccole e medie imprese dell’Irlanda del Nord
siano esentate da eventuali tariffe doganali che dovrebbero essere applicate per
le merci e beni in ingresso in Irlanda.
   Nel position paper sulla proprietà intellettuale la Commissione indica che
                                                                                            Protezione
le Doc, le Dop, le Igp e tutte le protezioni delle produzioni agricole europee              delle
dovranno essere tutelate dalla Gran Bretagna dopo la Brexit così come lo                    denominazioni
sono ora in base alle norme europee. In particolare spetterà al Regno Unito                 di origine
adottare e mettere in vigore, a partire dalla data di separazione, la legislazione
nazionale (che attualmente non esiste) atta a garantire una protezione alle
denominazioni di origine equiparabile a quella fornita dall’Unione europea.
   L’Italia è il paese più interessato a queste norme, poiché ci sono la maggior parte
delle indicazioni di protezione: secondo le informazioni del ministero per le Politiche
Agricole, ci sono 291 prodotti Dop, Igp e Stg e 523 vini tra Docg, Doc e Igt.

    Il primo ministro Britannico, Theresa May, pronuncierà il prossimo 22
                                                                                          Discorso della
settembre un discorso a Firenze nel quale, secondo quanto riportato da alcuni             May a Firenze
quotidiani inglesi, dovrebbe illustrare la posizione del Regno Unito sullo stato e
l’evoluzione dei negoziati. In particolare, il primo Ministro potrebbe riprendere la
proposta già illustrata dal cancelliere del Regno Unito, Philip Hammond nel
corso di una sua audizione presso la House of Lords britannica lo scorso 12
settembre, per la quale il Regno Unito punterebbe ad un periodo di transizione
nel corso del quale si manterrebbe il sostanziale status quo, in termini di
libera circolazione delle merci. Secondo alcune quotidiani la May potrebbe
proporre che il Regno Unito continui a contribuire al bilancio dell’UE nel
corso di tale periodo transitorio, venendo quindi sostanzialmente incontro alle
richieste dell’UE circa la necessità per il Regno Unito di rispettare gli obblighi
finanziari in essere nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (le
cui pendenze in base alle regola finanziaria n+2 si estendono fino al 2022).
   Contro questa possibile posizione si è espresso il Ministro degli Esteri britannico,
Boris Johnson, in un articolo comparso sul Telegraph lo scorso 16 settembre, nel quale
si è detto fermamente contrario a che il Regno Unito continui a contribuire al
bilancio dell’UE nel periodo transitorio.
   Il Governo del Regno Unito, ha pubblicato il 18 settembre un documento
                                                                                          Cooperazione
negoziale sul futuro della cooperazione tra Il Regno Unito e l’UE sul tema
                                                                                          in materia di
della sicurezza e l’applicazione delle norme in materia di giustizia penale               sicurezza a
nel quale prospetta la necessità di regolare complessivamente la cooperazione in          giustizia penale
6

                  tale ambito attraverso un Trattato ad hoc (che sarebbe sottratto alla
                  giurisdizione della Corte di Giustizia dell’UE).
                      Nel documento negoziale si indica la volontà del Regno Unito di mantenere
                  una stretta collaborazione in tale ambito con l’UE e in particolare l’intenzione di
                  continuare a partecipare ad Europol, al sistema di informazione Schengen,
                  all’Accordo di Prum (scambio dei dati relativi al DNA dei condannati per reati) e la
                  volontà di replicare nel diritto britannico delle disposizioni del mandato di
                  arresto europeo.

                  Esito del referendum
                     Il referendum sulla permanenza del Regno Unito nella UE si è svolto il 23
Esito del
Referendum        giugno 2016.
                     I votanti sono stati 33.578.016 (72,2% dei 46.501.241 aventi diritto). I voti
                  favorevoli alla Brexit sono stati 17.410.742 (51,9%), i contrari 16.141.241
                  (48,1%); le schede nulle sono state 26.033.
                     Il risultato del voto non è stato univoco: risalta l’orientamento largamente
                  favorevole alla permanenza nell’UE registrato in Scozia.
                     In particolare:
                      • Inghilterra: 53% favorevoli alla Brexit, 47% contrari;
                      • Galles: 53% favorevoli alla Brexit, 47% contrari;
                      • Irlanda del Nord: 44% favorevoli alla Brexit, 56% contrari;
                      • Scozia: 38% favorevoli alla Brexit, 62% contrari.
                    Si ricorda che il referendum ha giuridicamente natura consultiva, ma il
                  Governo inglese si è impegnato ad attenersi al suo esito.

                  La procedura per i negoziati ex art. 50 del Trattato sull’UE
                      In base all’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), il paese che decide
Procedura di
recesso ex art.   di recedere deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo, il quale
50 del TUE        presenta i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le
                  modalità del recesso di tale paese, tenendo conto del quadro delle future
                  relazioni con l’Unione.
                      Fin tanto che il processo di recesso non è completato, il Regno Unito rimane
                  membro dell’UE con tutti i diritti e le obbligazioni che da ciò derivano.
                      E’ comunque stabilito che in mancanza di accordo tra il Consiglio e lo Stato
Termine dei       membro interessato i Trattati cessino di essere applicabili a tale Stato due
due anni
                  anni dopo la notifica del recesso.
                      Il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato interessato, può peraltro decidere
                  all’unanimità di prolungare tale termine.
                      L’accordo volto a definire le modalità del recesso è concluso a nome dell'UE
                  dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione
                  del Parlamento europeo.
7

   In tal caso, si richiede una maggioranza qualificata più elevata di quella prevista in
via ordinaria (pari al 55% dei membri del Consiglio): la maggioranza richiesta, infatti, è
pari ad almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti (20 su 27 Stati membri), che totalizzino almeno il 65% della popolazione
di tali Stati (288 milioni su un totale dei 444 milioni dei 27 Stati membri).
   Lo Stato membro che recede non può partecipare alle deliberazioni
adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio dell’UE ai sensi dell’articolo 50
del TUE che lo riguardano.
   L’articolo 50 del TUE non contiene disposizioni sui membri eletti al PE dello
Stato membro recedente ed in quanto rappresentanti di tutti i cittadini dell’UE e
non solo dei cittadini dello Stato membro dove sono stati eletti, si deve
assumere che continuino a partecipare pienamene ai lavori del PE fino al
completamento del processo di recesso.
   Si ricorda che il Governo italiano in sede di Consiglio ha presentato la proposta di
                                                                                              Ridistribuzione
destinare una parte dei 73 seggi che saranno lasciati liberi dal Regno Unito a membri
                                                                                              dei seggi del
eletti sulla base di liste transnazionali.                                                    Regno Unito al
   La Commissione affari costituzionali del PE ha all’esame un progetto di relazione          PE
(redatto dalla presidente della commissione Danuta Maria Hubner e dall’on. Pedro Silva
Pereira) sul futuro dei 73 seggi che Regno Unito perderà lasciando l’Unione, che prevede
che 22 seggi vengano redistribuiti tra gli Stati membri così da “correggere le
incongruenze rispetto al principio della proporzionalità degressiva”, secondo uno ipotesi
per cui all’Italia spetterebbero 3 seggi in più (Francia e la Spagna otterrebbero quattro
seggi in più. Dei restanti undici, due andrebbero all’Olanda e all’Irlanda e uno a Svezia,
Austria, Danimarca, Finlandia, Slovenia, Croazia e Estonia). I restanti 51 seggi
dovrebbero essere congelati in previsione di futuri allargamenti o della realizzazione di
liste transnazionali.

   Accordo di recesso del Regno Unito e accordo per le future relazioni UE –
   Regno Unito
   A differenza del processo di adesione, il recesso di uno Stato membro non
                                                                                             Accordo di
necessità di essere ratificato da parte degli Stati membri. Non di meno,
                                                                                             recesso e
dovranno invece essere sottoposti a ratifica da parte di tutti gli Stati membri              Accordo per le
le modifiche dei Trattati europei e di altri Trattati internazionali che si                  future relazioni
renderanno necessarie in conseguenza del recesso.
   Ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 e dell’articolo 218 del TFUE,
relativo alla conclusioni di accordi tra l’Unione e i paesi terzi, l’accordo di
recesso è distinto dall’accordo che definisce le future relazioni tra lo Stato
recedente e l’UE.
   La formulazione dell’articolo 50 del TUE che prevede che l’accordo di
recesso sia negoziato e concluso tenendo conto del quadro delle future
relazioni dello Stato che recede con l’Unione, implica che al momento della

                                                                                              Ratifica
                                                                                              dell’accordo
                                                                                              sulle future
                                                                                              relazioni
8

                  conclusione dell’accordo di recesso il quadro delle future relazioni sia già
                  stato definito.
                     L’accordo di recesso è un accordo tra l’UE e uno dei suoi Stati membri, da
                  considerarsi non misto (quindi non sottoposto a ratifica da parte dei
                  Parlamenti nazionali degli Stati membri), il secondo accordo è tra l’UE e uno
                  Stato ormai terzo è soggetto alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell’UE
                  in quanto ha la natura di un accordo misto, in quanto coinvolge le competenze
                  dell’UE e degli Stati membri.
                     La formulazione dell’art. 50 del TUE lascia, infine, aperta la questione se la
Revocabilità
del processo di
                  decisione di uno Stato membro di notificare l’intenzione di recedere, debba
recesso           essere considerata come irrevocabile, oppure se al termine dei due anni iniziali
                  e in presenza di un accordo ritenuto non soddisfacente dallo Stato che recede
                  e/o in un mutato contesto politico, lo Stato membro possa decidere di
                  revocare la decisione di intenzione di recedere. Secondo alcune
                  interpretazioni, il Regno Unito non potrebbe revocare l’intenzione di recedere
                  in modo unilaterale, ma occorrerebbe una decisione unanime del Consiglio
                  europeo.

                  Gli orientamenti e le direttive per il negoziato
                     Gli orientamenti per il negoziato sulla Brexit adottati dal Consiglio europeo
                  straordinario a ventisette del 29 aprile 2017 fissano i seguenti principi:
                     Principi base del Negoziato
                     •   i negoziati procederanno con un approccio per fasi:
Approccio per              −   la prima fase dei negoziati sarà dedicata: a) a fornire la massima
fasi                           chiarezza e certezza giuridica ai cittadini, alle imprese ed ai
                               partner internazionali sugli effetti del recesso del Regno Unito; b)
                               alla definizione delle modalità di recesso del Regno Unito per
                               quanto riguarda tutti i diritti e le obbligazioni che derivano da
                               impegni assunti in quanto Stato membro dell’UE;
                           −    la seconda fase dei negoziati sarà dedicata ad una intesa
                                complessiva sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno
                                Unito quadro, atteso che un accordo sulle future relazioni tra UE e
                                Regno Unito potrà essere concluso solo quando il Regno Unito sarà
                                diventato uno Stato terzo.
                     •   spetterà al Consiglio europeo di determinare, sulla base di sufficiente
                         progressi conseguiti, il passaggio dei negoziati dalla prima fase, relativa
                         all’accordo di recesso, alla seconda fase, relativa al quadro del futuro
                         accordo;
                     •   l’UE agirà nei negoziati come unità: non vi saranno negoziati separati
Integrità del            tra il Regno Unito e singoli Stati membri dell’UE;
marcato
interno
9

      •    ogni accordo con il Regno Unito dovrà essere basato su un equilibrio tra
           diritti ed obblighi. Si ribadisce l’integrità del mercato interno e
           l’indivisibilità della sue 4 libertà fondamentali 1 e il ruolo della Corte
           di giustizia dell’UE;
      •    i negoziati verranno condotti in modo unitario, sulla base del principio che
           “nulla è concordato finché tutto non è concordato”;
      •    dovranno essere previsti regimi transitori, di durata limitata, che
           possano servire da “ponte” in vista del quadro delle future relazioni tra UE
           e Regno Unito;
      •    gli orientamenti per il negoziato potranno essere aggiornati nel corso
           dei negoziati.
   Prima fase dei negoziati
   Sarà prioritario concordare garanzie reciproche e non discriminatorie a
tutela dei cittadini dell’UE e del Regno Unito e delle loro famiglie coinvolti            Tutela dei diritti
                                                                                          dei cittadini
direttamente nel processo di recesso del Regno Unito dall’UE. Tali garanzie
devono comprendere il diritto di ottenere il soggiorno permanente dopo un
periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale.
   Secondo quanto indicato dalla Commissione europea sono 3,2 milioni i cittadini
dell’UE che risiedono o lavorano nel Regno Unito, e 1,2 milioni i cittadini del Regno
Unito che risiedono o lavorano nell’UE.
                                                                                          Prevenire vuoti
    Si dovranno poi prevenire eventuali vuoti legislativi che si potrebbero               legislativi
creare una volta che i Trattati non si applicheranno più al Regno Unito, in
riferimento alle attività commerciali ed alle obbligazioni e impegni connesse
con programmi finanziati dall’UE.
    Una liquidazione finanziaria una tantum – che comprenda le questioni
derivanti dal Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, connessa alla Banca               Liquidazione
                                                                                          finanziaria
europea degli investimenti (BEI), al fondo europeo di sviluppo regionale (FES) e
alla Banca centrale europea (BCE) – dovrebbe garantire il rispetto di tutte le
obbligazioni derivanti dall’intero periodo di appartenenza del Regno Unito
all’UE. La liquidazione dovrebbe riguardare tutti gli impegni, come anche le
passività, ivi comprese le passività potenziali.
    Si ricorda che l’attuale quadro finanziario pluriennale dell’UE, concordato a 28
Stati membri, scade il 31 dicembre 2020 e che il costo per il Regno Unito per
onorare tutti gli impegni finanziari per il suo contributo al Bilancio dell’UE è stato
inizialmente stimato a circa 60 miliardi di euro.
    In occasione della presentazione del documento di riflessione sul futuro
                                                                                          Impatto
delle risorse proprie dell’UE lo scorso 28 giugno, il Commissario europeo per
                                                                                          dell’uscita del
il bilancio dell’UE Oettinger, avrebbe indicato che l’uscita del Regno Unito              Regno Unito
                                                                                          nel Bilancio UE

  1
      Libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.
10

                   dall’UE potrebbe produrre un buco nel bilancio annuale dell’UE tra i 10 e i 12
                   miliardi, che corrisponde a circa il 10% del bilancio annuale dell’UE, che si
                   aggira sui 150 miliardi di euro l’anno.
                       In relazione alla specifiche circostanze della situazione in Irlanda, dovranno
  Confini in
  Irlanda          essere concordate delle soluzioni flessibili e creative che consentano di evitare
                   la creazione di un confine con barriere fisiche nell’isola d’Irlanda, pur nel
                   rispetto dell’integrità dell’ordine legale dell’UE. A tal fine l’UE dovrà riconoscere
                   gli attuali accordi bilaterali tra il Regno Unito e l’Irlanda che siano compatibili con
                   il diritto dell’UE. Ugualmente dovrà essere fatto con riguardo alla area di
                   sovranità del Regno Unito a Cipro.
                       Dovrà essere garantito che il Regno Unito rispetti, per la sua parte, gli
                   impegni e le obbligazioni derivanti da accordi internazionali contratti dall’UE
                   a 28 Stati membri.
                       L’accordo di recesso dovrebbe, inoltre, affrontare eventuali questioni derivanti
                   dal recesso in altri settori di cooperazione, tra cui la cooperazione giudiziaria e
                   le attività di contrasto e la sicurezza.
Trasferimento          Dovranno essere definiti degli accordi per facilitare il trasferimento delle
delle Agenzie      Agenzie dell’UE con sede nel Regno Unito, la cui collocazione futura sarà
                   definita dai 27 Stati membri.
                      Si tratta dell’Autorità Bancaria Europea e l’Autorità europea del farmaco entrambe
                   con sede a Londra.

                      La Corte di giustizia dell’UE dovrà rimanere competente e giudicare tutte
Competenza         le procedure pendenti alla data del recesso del Regno Unito dall’UE che
della Corte di
                   coinvolgono il Regno Unito, le persone fisiche e quelle giuridiche nel Regno
giustizia UE
                   Unito.
                      L’accordo di recesso dovrà contenere meccanismi per la risoluzione di
                   controversie che potrebbero sorgere dalla sua applicazione ed interpretazione,
                   e procedure istituzionali per l’adozione di misure che si rendessero
                   necessarie per situazioni o fattispecie non previste e non regolate
                   dall’accordo di recesso.
                      Discussione sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito
                       Il Consiglio europeo si dichiara pronto a concordare un accordo di libero
                   scambio con il Regno Unito, che potrà essere finalizzato e concluso una volta
                   che il Regno Unito non sarà più membro dell’UE.
Accordo sulle
                       Ogni futuro accordo di libero scambio non potrà equivalere alla
future relazioni
tra UE e Regno     partecipazione al mercato unito o a sua parti, dovrà contenere salvaguardie
Unito              nei confronti di ingiustificati vantaggi competitivi, attraverso forme di dumping
                   fiscale, sociale o ambientale.
                       L’UE è aperta a stabilire cooperazioni in altre aree, oltre quella
                   commerciale, e in particolare nella lotta contro il terrorismo e il crimine
11

internazionale e nell’ambito della sicurezza, della difesa e della politica
estera.
   La cooperazione futura tra UE e Regno Unito dovrà includere meccanismi
appropriati di risoluzioni di controversie che non intacchino l’autonomia
dell’UE e le sue procedure decisionali.
   Dopo il recesso del Regno Unito, nessun accordo tra l’UE e il Regno Unito si
potrà applicare al territorio di Gibilterra senza l’accordo tra il Regno Unito e la
Spagna.
  Principio di leale cooperazione
  Fino a che non è completato il processo di recesso:
      •   il Regno Unito rimane membro a pieno titolo dell’UE, sottoposto a tutti                            Principio di
                                                                                                             leale
          i diritti e gli obblighi del Trattato e del diritto dell’UE, incluso il principio di
                                                                                                             collaborazione
          leale cooperazione 2;
      •   tutti gli affari correnti dell’UE devono procedere, per quanto possibile, a
          28 Stati membri.

   Sulla base degli orientamenti per il negoziati adottati dal Consiglio europeo del                         Direttive di
29 aprile 2017, il Consiglio dell’UE ha poi adottato il 22 maggio la                                         negoziato alla
raccomandazione con la quale si autorizza la Commissione ad avviare                                          Commissione
negoziati con il Regno Unito e che contiene in allegato le direttive di negoziato
dettagliate.
   Le direttive di negoziato - che si riferiscono alla prima fase negoziale e che
potranno essere modificate ed integrate secondo necessità lungo tutto l’arco
dei negoziati - vertono, in particolare, su:
    • diritti dei cittadini;
    • liquidazione finanziaria una tantum in collegamento con il bilancio
        dell'Unione, con l'uscita del Regno Unito dalle istituzioni e dagli organi
        istituiti dai trattati e con la partecipazione del Regno Unito a fondi e
        meccanismi specifici collegati alle politiche dell'Unione;
    • soluzioni per le merci già immesse sul mercato e per le procedure in
        corso fondate sulla normativa dell'Unione;
    • soluzioni per altri aspetti amministrativi relativi al funzionamento
        dell'Unione;

  2
      L’articolo 4, paragrafo 3 del TUE recita “In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e
       gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti
       derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare
       atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle
       istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si
       astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi
       dell'Unione”.
12

                       • amministrazione dell'accordo.
                      Le direttive di negoziato non contemplano le disposizioni transitorie che
                   saranno subordinata a un'intesa, da raggiungere nella seconda fase negoziale,
                   sul quadro delle future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito e che quindi
                   saranno individuate in una fase successiva in funzione dei progressi compiuti.

                      Ricollocazione delle Agenzie europee con sede nel Regno Unito
 Criteri per il
 trasferimento       Il Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 ha concordato criteri e
 delle Agenzie     procedura per il trasferimento delle due agenzie.
                      I criteri sono i seguenti:
                       •   il trasferimento delle due agenzie dovrebbe essere in grado di garantire il
                           loro pieno funzionamento la data di uscita del Regno Unito dell’UE
                           (entro marzo 2019, salvo diversamente stabilito dal Consiglio europeo);
                       •   la collocazione deve rispettare degli standard minimi in termini di
                           accessibilità (connessioni aeree dalle capitali degli Stati membri dell’UE,
                           trasporti pubblici e capacità alberghiera);
                       •   presenza di strutture scolastiche internazionali per ospitare i figli del
                           personale delle agenzie;
                       •   possibilità di accesso al mercato del lavoro ed alle prestazioni di assistenza
                           sociale e sanitaria per i familiari del personale delle agenzie;
                       •   garanzie della continuità delle attività delle agenzie, sia in termini di nuove
                           strutture che di personale;
                       •   diversificazione geografica delle agenzie;
                       •   uno Stato membro non potrà ospitare tutte e due le agenzie e le città nella
                           quali avranno sede devono poter disporre di alberghi in grado di ospitare 30.000
                           visitatori all’anno per l’Agenzia del farmaco e 9.000 per l’Autorità bancaria
                           europea, di scuole internazionali per i dipendenti delle agenzie.
                      Nel valutare le candidature, oltre ai sopracitato criteri, il Consiglio europeo si è
                   impegnato a tener conto del principio definito nel 2003, in vista dell’ingresso di nuovi
                   Stati membri, per cui le nuove agenzie dovrebbero avere collocazione nei nuovi Stati
                   Membri, anche se si sottolinea che non si tratta di istituzione di nuove agenzie, ma di
                   trasferimento di agenzie già esistenti.
                      La procedura concordata in occasione del Consiglio europeo del 22 e 23
Procedura per
il trasferimento   giugno 2017 prevede che:
delle Agenzie          • gli Stati membri dovevano presentare candidature ad ospitare la sede
                          delle agenzie entro il 31 luglio 2017;
                           Al 31 luglio sono state presentate 8 offerte per ospitare l’Autorità
                           bancaria europea (ABE) e 19 offerte per ospitare l’Agenzia europea
Le candidature             per i medicinali (EMA). L’Italia ha presentato lo scorso 24 luglio la
per l’EMA                  candidatura di Milano per ospitare l’Agenzia del farmaco.
13

       Per l’EMA si sono candidate le seguenti città : Amsterdam (Paesi Bassi); Atene
       (Grecia); Barcellona (Spagna); Bonn (Germania); Bratislava (Slovacchia);
       Bruxelles (Belgio); Bucarest (Romania); Copenaghen (Danimarca); Dublino
       (Irlanda); Helsinki (Finlandia); Lille (Francia); Milano (Italia); Porto (Portogallo);
       Sofia (Bulgaria); Stoccolma (Svezia); Malta (Malta); Vienna (Austria); Varsavia
       (Polonia); Zagabria (Croazia).
       Per l’EBA si sono candidate le seguenti citta: Bruxelles (Belgio); Dublino
       (Irlanda); Francoforte (Germania); Parigi (Francia); Praga (Repubblica ceca)
       Lussemburgo (Lussemburgo); Vienna (Austria); Varsavia (Polonia).
       Si ricorda che al momento gli Stati membri che non ospitano alcuna Agenzia
       dell’UE sono Bulgaria, Cipro, Croazia, Romania e Slovacchia.

   •   la Commissione europea valuterà le candidature entro il 30 settembre
       2017;
   •   il Consiglio dell’UE dovrebbe decidere le sedi entro Novembre 2017,
       con un metodo di votazione a maggioranza basato su una serie di
       votazioni successive.
       In particolare, considerato l’alto numero di candidature attese e la difficoltà di
       raggiungere un accordo sulla base di una decisione all’unanimità in sede di
       Consiglio europeo, la procedura concordate prevede un metodo di voto per cui
       ogni Paese avrà diritto a sei voti. Nella prima tornata di votazione, ogni governo
       darà tre voti alla sua prima scelta, due voti alla seconda, e un voto alla terza. Per
       essere selezionata, la sede dovrà ottenere tre voti da almeno 14 Paesi su 27. In
       caso contrario, le tre sedi più votate avranno accesso a una seconda tornata. In
       questo secondo caso, i Paesi avranno un voto ciascuno. Vince chi riceve almeno
       14 voti su 27. Se neppure la seconda tornata avesse successo, la terza tornata
       prevede un ballottaggio. Vince la sede più votata. Nel caso in cui le due sedi
       ottengano lo stesso numero di voti la presidenza di turno lascerà decidere il caso
       con una riffa.

Posizione del Regno Unito

   Lettera di notifica ex art. 50 del TUE
   Il Governo del Regno Unito ha notificato l’avvio del processo di recesso
                                                                                                Posizione del
dall’UE ex art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE) il 29 marzo 2017, con
                                                                                                Regno Unito
una lettera del Primo Theresa May, indirizzata al Presidente del Consiglio
europeo Donald Tusk.
   Nella lettera, si annunciava che il Governo avrebbe presentato al Parlamento
un progetto di legge (Great Repeal Bill) volto ad abrogare l’European
Communities Act del 1972, che ha regolato l’applicazione del diritto comunitario
nel Regno Unito, provvedendo a convertire il diritto dell’UE esistente in
legislazione del Regno Unito. Il Governo del Regno Unito ha poi pubblicato il
14

                progetto di legge intitolato European Union (Withdrawal) Bill il 12 luglio
                2017 che è in corso di esame presso il Parlamento.
                   Il withdrawal bill è stato esaminato in seconda lettura dalla House of
                Commons l’11 settembre 2017 ed è stato approvato con 326 voti a favore contro
                290 contrari. Ulteriori letture, per completare l’iter di approvazione si svolgeranno
                tra ottobre e novembre.
                   Si segnala che il progetto di legge contiene una clausola in cui si prevede
                che la Carta dei diritti fondamentali dell’UE non sarà ripresa della
                legislazione del Regno Unito.
                   Nel processo di conversione del diritto europeo in diritto nazionale il governo
                ha annunciato di impegnarsi ad avviare con le parti interessate una
                consultazione su quali poteri “rimpatriare” a livello centrale e quali devolvere a
                Scozia, Galles e Regno Unito. Data la mole del diritto europeo da convertire
                in diritto nazionale in così breve tempo, il Governo intende utilizzare i poteri
                conferiti al governo dallo “Statute of Proclamations” del 1539, per cui il
                Governo può legiferare (in maniera limitata) al di fuori nel normale
                processo di scrutinio parlamentare.
                   La lettera poi indica la volontà del Regno Unito di concordare con l’UE una
                partnership speciale ed approfondita sia in ambito economico di sicurezza
                contemporaneamente con i negoziati per il recesso del Regno Unito
                dall’UE.
                   Nel caso non si raggiungesse un accordo, il Regno Unito abbandonerà
                l’UE sulla base della regole commerciali del WTO, ma si evidenza anche che la
                mancanza di un accordo indebolirebbe la cooperazione nella lotta contro il
                crimine e il terrorismo.
                   Nella lettera si indicano, inoltre, i seguenti principi per il negoziato:
Principi            • i negoziati dovrebbero essere intrapresi in modo costruttivo sulla base
negoziali del            di un principio di leale cooperazione. Il Regno Unito rispetta la
Regno Unito
                         posizione dell’UE sulla indivisibilità del mercato unico e non cercherà
                         di negoziare una partecipazione ad esso;
                    • i negoziati dovrebbero dare priorità ad un accordo sui diritti dei
                         cittadini coinvolti direttamente dal recesso del Regno Unito dall’UE;
                    • i negoziati dovrebbero svolgersi in modo comprensivo, concordando i
                         termini della futura cooperazione allo stesse tempo dei termini del
Regimi                   recesso del Regno Unito dall’UE;
transitori          • al fine di minimizzare le possibili incertezze tra un regime ad un altro, in
                         particolare per i cittadini e le imprese, occorrerà definire quanto prima
                         regimi transitori;
                    • particolare attenzione sarà data alla specificità delle relazioni tra UE ed
                         Irlanda al fine di mantenere la Common Travel Area ed evitare il ritorno a
                         confini fisici tra i due paesi e non mettere in pericolo il processo di pace in
                         Nord Irlanda;
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   •   nella prospettiva di una ampia ed ambiziosa area di libero scambio tra
       l’UE e Il Regno Unito, che sarà senza precedenti e che coprirà in
       particolare settori cruciali come i servizi finanziari, ai quali il Regno Unito
       tiene particolarmente, occorrerebbe dare priorità alla gestione dei
       rispettivi quadri regolamentari, al fine di mantenere un ambiente
       commerciale aperto ed equo, ed ai modi con i quali risolvere eventuali
       dispute;
       Attualmente il Regno Unito, come Stato membro dell’Unione, partecipa al
       mercato unico dei servizi finanziari, all’interno del quale vige il cosiddetto    Servizi
       “passaporto unico” (single passport). Il regime consente a un                     finanziari

       intermediario autorizzato in uno Stato membro di operare (con succursali
       o in libera prestazione di servizi) in qualunque altro Stato membro sulla
       base di una procedura di notifica e senza bisogno di autorizzazioni.
       L’uscita del Regno Unito dall’UE comporterà la revoca del passaporto
       unico; gli intermediari britannici saranno trattati come intermediari dei
       paesi terzi e dovranno ottenere una nuova licenza nei diversi Stati membri
       in cui intendono operare e sottoporsi alla vigilanza da parte delle autorità
       del paese ospitante. La perdita del “single passport” potrebbe condurre un
       ridimensionamento del ruolo di Londra come centro finanziario a livello
       europeo e globale.
   •   UE e Regno Unito devono continuare a lavorare insieme per la
       promozione e la difesa dei valori europei.

  Position papers del Governo britannico
   Il Governo del Regno Unito ha in corso la pubblicazione vari position papers
sui differenti aspetti del negoziato.
   In particolare al momento sono stati pubblicati position papers sui seguenti
profili:
    • tutela dei cittadini dell’UE nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito
         nell’UE (26 giugno 2017);
    • privilegi ed immunità (13 luglio 2017);
    • materiale nucleare e questioni di sicurezza (13 luglio 2017);
    • procedure giudiziarie ed amministrative in corso (13 luglio 2017);
    • futuri accordi doganali (15 agosto 2017);
    • Irlanda del Nord ed Irlanda (16 agosto 2017);
    • riservatezza ed accesso ai documenti (21 agosto 2017);
    • continuità e disponibilità di merci nell’UE e nel Regno Unito (21 agosto
         2017);
    • cooperazione civile e giudiziaria (22 agosto 2017);
    • meccanismo di risoluzione di controversie (23 agosto 2017);
    • lo scambio e la protezione dei dati personali (24 agosto 2017);
    • collaborazione su scienza e ricerca (6 settembre 2017);
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                    •   futura collaborazione sulla politica estera e di difesa (12 settembre 2017);
                    •   futura collaborazione in materia di sicurezza, applicazione della legge e
                        giustizia criminale (18 settembre 2017).

                Posizione dei Laburisti
                   Il partito Laburista, attualmente all’opposizione, ha annunciato un cambio di
Posizione del
Partito         linea rispetto alla strategia sulla Brexit seguita dal Governo. In un articolo del
laburista       quotidiano The Guardian dello scorso 26 agosto si indica che il ministro ombra
                per la Brexit per il partito laburista, Keir Starmer, avrebbe indicato che il suo
                partito, seguito di una discussione interna condotta ai vertici del partito, ha
                maturato una posizione favorevole a mantenere il Paese all’interno
                dell’unione doganale e del mercato unico europeo per un lungo periodo di
                transizione che potrebbe durare dai due ai quattro anni, a partire da Marzo
                2019, data in cui è prevista l’uscita definitiva del Regno Unito dall’Ue.
                   Tale posizione è in linea con quanto richiesto dalla CBI (Confederation of
                British Industry), la Confindustria britannica, ma è opposta a quella sostenuta
                finora dal governo conservatore di Theresa May che, invece, vorrebbe l’uscita
                del paese dall’unione doganale e dal mercato unico già durante il periodo di
                transizione che avrà luogo subito dopo la Brexit.
                   Starmer avrebbe indicato che il partito laburista potrebbe anche lasciare
                aperta la possibilità di continuare a far parte dell’unione doganale e del
                mercato unico delle merci anche al termine della transizione a condizione sia
                realizzato uno speciale accordo in tema di immigrazione con l’UE, nonché di
                alcuni cambiamenti sulle regole europee relative alla libera circolazione.

                Lo svolgimento dei negoziati

                   Il team negoziale dell’UE
Negoziatori        Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha
dell’UE
                nominato il 27 luglio 2016 Michel Barnier, negoziatore capo incaricato di
                guidare la task force della Commissione che dovrà preparare e condurre i
                negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE.
                   La Commissione europea ha poi istituito formalmente la Task force di funzionari
                della Commissione per gestire i negoziati ex art. 50’ del TUE, a capo della quale è stata
                nominata Sabine Weyand (Germania), attuale vice direttore generale della Direzione
                generale per la politica commerciale della Commissione europea.
                  Il Consiglio dell’UE ha istituito una propria task force per i negoziati sulla
                Brexit a capo della quale ha nominato Didier Seeuws.
                  Il Parlamento europeo ha nominato l’on. Guy Verhofstard (BE, Gruppo
                ALDE), capo negoziatore per il Parlamento europeo per i negoziati sulla Brexit.
                   Si ricorda, infatti che ai sensi dell’art.50 del TUE, l’accordo per il recesso di uno Stato
                membro dall’UE richiede anche l’approvazione del Parlamento europeo.
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   Trasparenza dei negoziati
   La Commissione europea ha definito una politica di trasparenza dei                        Trasparenza
negoziati volta a garantire la loro piena trasparenza durante l'intero processo              dei negoziati
negoziale. I documenti negoziali dell’UE saranno accessibili al pubblico e sono
pubblicati sul sito della Commissione europea dedicato ai negoziati sulla Brexit.
   Al momento la Commissione europea ha presentato 23 position papers sui
vari profili del negoziato.

   Avvio dei negoziati
    Nel corso della prima sessione di negoziati del 19 giugno scorso si è                     Primo round
concordato sulla struttura dei negoziati e sulle priorità da affrontare, tra le quali         negoziale
in particolare - secondo quanto era stato indicato dall’UE - i diritti dei cittadini
del Regno Unito e degli Stati membri dell’UE, gli aspetti finanziari del recesso
del Regno Unito dall’UE e la questione del confine in Irlanda.
    I negoziati si svolgeranno una settimana al mese, il resto del tempo sarà
affidato ai lavori di tre gruppi di lavoro su cittadini, aspetti finanziari ed altri
profili.
    A margine del Consiglio europeo del 22 e 23 Giugno 2017, il Primo                        Offerta del
Ministro del Regno Unito, Theresa May, ha illustrato l’offerta del Regno Unito               Regno unito
per quanto riguarda i diritti dei cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito.               per i diritti dei
                                                                                             cittadini UE
   In particolare, la proposta – che è stata poi presentata il 26 giugno 2017 - prevede la   residenti
concessione di uno status speciale ai cittadini degli altri Stati membri dell’UE
residenti nel Regno Unito da almeno 5 anni, che comporterà residenza piena con
diritti e garanzie alla pari di quelli dei cittadini britannici in termini di assistenza
sanitaria, educazione, benefici e pensioni. Per coloro che non avranno raggiunto i 5 anni
di permanenza entro una data limite che sarà fissata a non prima del 29 marzo 2017,
data dell’attivazione dell’articolo 50, e non dopo il recesso effettivo del Regno Unito
dall’UE, sarà concesso di restare per raggiungere la soglia minima di tempo e ottenere lo
status di residenti. La proposta del Regno Unito esclude che sui diritti dei cittadini
dell’UE residenti nel Regno Unito possa in futuro continuare ad applicarsi la
giurisdizione della Corte di Giustizia dell’UE, come invece richiesto dall’UE.
   La Commissione europea ha pubblicato il 29 giugno 2017 un position
                                                                                             Governance
paper sulla Governance dell’accordo di recesso nel quale in particolare si                   dell’accordo
indica che l’accordo di recesso dovrà rispettare il diritto dell’UE, compreso la
loro l’interpretazione sulla base delle giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’UE, prevedendo, inoltre, che in caso di disaccordo tra UE e Regno Unito
abbiano precedenza le disposizioni dell’accordo di recesso e la loro eventuale
interpretazione da parte della Corte di giustizia dell’UE, le cui pronunce
saranno vincolanti per l’UE e il Regno Unito (il Regno Unito avrebbe invece
proposto un sistema di giurisdizione speciale per decidere su eventuali
controversie). Si prevede, inoltre, la costituzione di un comitato misto, composto
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                  da rappresentanti dell’UE e del Regno Unito con il compito di assicurare il buon
                  funzionamento dell’accordo, adottare eventuali misure per situazioni non
                  previste ed incorporare nell’accordo future emendamenti che si potrebbero
                  rendere necessario con l’evoluzione del diritto dell’UE.
                     In un position paper, presentato dal Governo del Regno Unito il 13 luglio
 Position paper
 UK sulla Corte   2017, si sostiene che la pronunce della Corte di Giustizia dell’UE dovrebbero
 di Giustizia     essere considerate vincolanti anche per il Regno Unito limitatamente ai casi
                  aperti alla data del recesso del Regno Unito (sarebbero dunque escluse le
                  pronunce della Corte di Giustizia dell’UE su casi avviati dopo il recesso del
                  Regno Unito ma che si riferiscono a situazione di fatto o di diritto precedenti alla
                  data del recesso).
                     In un articolo pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian il 9 luglio
Articolo di       2017, di Guy Verhofstadt, negoziatore sulla Brexit per il Parlamento europeo e
Verhofstadt
                  cofirmato da Manfred Weber, Presidente del gruppo PPE; Gianni Pittella,
                  presidente del Gruppo dei socialisti e democratici; Gabi Zimmer, Presidente
                  del gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica e Ska
                  Keller, Presidente del gruppo dei Verdi si esprime forte insoddisfazione per la
                  proposta del Regno Unito in merito ai diritti dei cittadini dell’UE residenti
                  nel Regno Unito, che si configurerebbe come una cittadinanza di secondo grado
                  rispetto a quella garantita ai cittadini inglesi.
                     In particolare si lamenta che: i cittadini dell’UE perderebbero il diritto a votare nelle
                  elezioni locali e il ricongiungimento familiare, oltre ad essere sottoposto ad una
                  procedura amministrativa estremamente pesante, sarebbe legato a requisiti minimi di
                  reddito.

                     Nell’articolo si pone, inoltre, la necessità di conseguire progressi sufficienti
                  sulla questione del diritti dei cittadini dell’UE residenti nell’UE e sugli aspetti
                  finanziari del recesso del Regno Unito dall’UE prima di definire il quadro delle
                  future relazioni tra il Regno Unito e l’UE.
                     Inoltre, si indica l’intenzione del Parlamento europeo di opporsi ad una
                  eventuale proroga dei negoziati oltre il marzo 2019, perché ciò
                  comporterebbe la partecipazione del Regno Unito alle elezioni per il
                  Parlamento europeo previste per il maggio/giugno 2019.
                      Si segnala che ai sensi della procedura prevista dall’art. 50 del TUE, il
                  Parlamento europeo non sembra avere poteri nella decisione di prorogare il
                  termine entro i quali i Trattati cessano di essere applicabili allo Stato recedente (e
                  quindi i tempi del negoziato rispetto al temine dei due anni), che spetta
                  unicamente al Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato interessato, che decide
                  all’unanimità.

 Secondo round       Dal 17 al 20 luglio 2017 si è svolto in secondo round negoziale nel corso
 negoziale        del quale sono emerse le seguenti indicazioni:
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   •   permane una forte divergenza sul ruolo della Corte di giustizia nel
       garantire la continuità dei diritti dei cittadini UE residenti nel Regno
       Unito. Michel Barnier ha indicato che la questione non è politica, ma
       giuridica, in quanto se i cittadini dell’UE residenti nel Regno unito devono
       poter continuare a godere dei diritti attualmente previsti dal diritto dell’UE,
       l’unico organo in grado di garantire la continuità nell’interpretazione di tali
       disposizioni è la Corte di giustizia dell’UE. La posizione del Regno Unito
       vorrebbe assoggettare i diritti dei cittadini dell’UE nel Regno unito alla
       giurisprudenza delle corti britanniche. Altri punti di divergenza riguardano
       la regolamentazione dei ricongiungimenti familiari e la possibilità di
       continuare a garantire dei diritti anche in caso di assenza dal paese per
       un determinato periodo;
   •   per quanto riguarda il regolamento degli obblighi finanziari, il Regno
       Unito ha ammesso l’esistenza di tali obblighi ma non ha al momento
       presentato alcuna osservazione sulle metodologia di calcolo. Michel
       Barnier nel ricordare che tale profilo è indissolubilmente legato agli altri ha
       auspicato che il Regno Unito possa presentare la sua visione sugli
       obblighi finanziari in occasione del prossimo round negoziale.
   Dal 28 al 31 agosto 2017 si è svolto il terzo round negoziale a conclusione           Terzo round
del quale il Capo negoziatore della UE, Michel Barnier, si è detto preoccupato           negoziale
per la mancanza di progressi nei negoziati sui tre profili più rilevanti della
prima fase negoziale relativi: alle garanzie per i diritti dei cittadini dell’UE
residenti nel Regno unito e del Regno unito residenti in altri paesi della EU; alle
questioni legate alla frontiera tra Irlanda del Nord (territorio del Regno Unito) e
dell’Irlanda; alla liquidazione finanziaria degli obblighi in capo al Regno Unito
nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Barnier ha indicato che
al momento non potrà proporre al Consiglio europeo che si svolgerà il
prossimo 19 e 20 ottobre di passare alla seconda fase negoziale.
   Barnier ha indicato che vi sono stati limitati progressi sulla questione dello
statuto dei lavoratori transfrontalieri, sulla tutela dei diritti di sicurezza
sociale e sulle procedure in corso presso la Corte di giustizia dell’UE. Vi è
stata, inoltre una discussione fruttuosa sulle questioni connesse al futuro
confine tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord e alla cosiddetta “Common free travel
area” esistente tra i due territori, che dovrà essere approfondita.
   Barnier ha indicato che manca ancora chiarezza sulla posizione del Regno
Unito circa gli obblighi finanziari; mentre infatti a luglio il Governo britannico
ha riconosciuto l’esistenza di tali obblighi nella attuale tornata negoziale la
delegazione del Regno Unito si è detta pronta ad onorare gli obblighi
finanziari solo fino alla data di uscita del Regno Unito dall’UE (29 marzo
2019) e non oltre (si ricorda che le pendenze relative al quadro finanziario
pluriennale 2014-2020, in base alle regola finanziaria n+2, si estendono fino al
2022).
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